1
Legge federale
che promuove la ginnastica e lo sport del 17 marzo 1972 (Stato 27 novembre 2001) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 27quinquies della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 19713, decreta:
I. Scopo
Art. 1
4
emana prescrizioni-quadro concernenti l'educazione fisica nelle scuole; b.
dirige il movimento Gioventù + Sport5; c.6
sostiene le associazioni civili ginniche e sportive, altre organizzazioni che si
occupano di sport, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive; d.
promuove la ricerca scientifica sportiva; e.
sussidia la costruzione di centri sportivi nazionali; f.
gestisce una Scuola federale dello sport7; g.
nomina una Commissione federale dello sport8; RU 1972 1069
1
[CS 1 3; RU 1970 1653]. Questa disposizione corrisponde ora all'articolo 68 della Cost.
federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
2
Nuovo testo giusta il n. V 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).
3
FF 1971 II 509 4
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 107 109; FF 1981 III 677).
5
La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15
giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato
tenuto conto in tutto il presente testo.
6
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995
(RU 1995 1458 1459; FF 1994 V 129).
7
La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15
giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato
tenuto conto in tutto il presente testo.
8
La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15
giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato
tenuto conto in tutto il presente testo.
415.0
Ginnastica e sport
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415.0
h.9 combatte l'abuso di prodotti e metodi volti ad aumentare l'efficienza fisica nello sport (doping).
II. Educazione fisica nella scuola
Art. 2
1. Insegnamento obbligatorio 1 I Cantoni provvedono affinché sia impartito un insegnamento sufficiente della ginnastica e dello sport nella scuola.
2 L'educazione fisica è obbligatoria nelle scuole elementari, medie e professionali
nonché nelle scuole magistrali ed in quelle superiori di magistero.
3 La Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni materiale didattico.10
Art. 3
2. Educazione fisica nelle scuole di formazione professionale Nelle scuole di formazione professionale valgono le pertinenti prescrizioni federali e
cantonali. La Confederazione promuove l'educazione fisica presso dette scuole.
Art. 4
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Art. 5
12
sport.
2 La Confederazione pone esigenze minime per la formazione universitaria degli
insegnanti di ginnastica e organizza corsi complementari presso la Scuola federale
dello sport.
3 I Cantoni e le associazioni del ramo provvedono al perfezionamento del personale
insegnante. Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione fa organizzare dalle
associazioni nazionali del ramo corsi e riunioni di perfezionamento.
Art. 6
5. Vigilanza
1 La vigilanza sull'educazione fisica nella scuola spetta ai Cantoni.
2 La Confederazione esercita l'alta vigilanza sulla formazione universitaria degli
insegnanti di ginnastica e di sport e sulla ginnastica e lo sport nelle scuole professio9
Introdotta dal n. II 1 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal
1° gen. 2002,(RS 812.21).
10
Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 107 109;
FF 1981 III 677).
11
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 107 109; FF 1981 III 677).
12
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 107 109; FF 1981 III 677).
Legge federale
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nali. Essa sorveglia i corsi di perfezionamento per il personale insegnante organizzati
dalle associazioni nazionali del ramo.13 3 I Cantoni mandano periodicamente alla Confederazione un rapporto su l'educazione fisica nella scuola, l'insegnamento specializzato nelle scuole magistrali, nelle
scuole superiori di magistero e nelle università, come anche sulla costruzione d'impianti sportivi.
III. Gioventù + Sport
Art. 7
1. Disposizioni generali 1 Gioventù + Sport si prefigge di perfezionare l'allenamento sportivo dei giovani, tra
il decimo ed il ventesimo anno d'età, nonché di educarli ad un modo di vita sano.14 2 La partecipazione è facoltativa.
3 I Cantoni organizzano Gioventù + Sport sotto la direzione della Confederazione e
in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni interessate.
4 Tutte le organizzazioni nazionali che dispongono di monitori riconosciuti possono
collaborare.
Art. 8
15
sotto la direzione della Confederazione.
2 La Confederazione provvede alla formazione dei quadri e dei monitori superiori.
Essa può delegare questo compito alle associazioni ginniche e sportive e ad altre
istituzioni.
3 Il Consiglio federale stabilisce i casi particolari in cui la Confederazione può delegare certi suoi compiti ai Cantoni oppure assumere compiti cantonali.
Art. 9
3. Prestazioni della Confederazione 1 La Confederazione assume a titolo principale le spese per Gioventù + Sport. Il
Consiglio federale determina l'entità delle prestazioni federali. I Cantoni partecipano
alle spese.16
2 Il Consiglio federale designa le attività di cui è responsabile la Confederazione.17 13
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 107 109; FF 1981 III 677).
14
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° lug. 1994
(RU 1994 1390 1391; FF 1993 II 513).
15
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 107 109; FF 1981 III 677).
16
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 107 109; FF 1981 III 677).
17
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° lug. 1994
(RU 1994 1390 1391; FF 1993 II 513).
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3 La stipulazione di un'assicurazione sulla responsabilità civile è di spettanza dei
Cantoni.
4 I partecipanti alle attività di Gioventù + Sport minacciati nella loro salute possono
sottoporsi gratuitamente a una visita medica.18 5 Il Consiglio federale stabilisce quali partecipanti fruiscono di tariffe preferenziali
presso le imprese di trasporto federali e concessionarie.19 6 Il materiale viene prestato gratuitamente dalla Confederazione.
IV. Associazioni civili di ginnastica e sport, altre organizzazioni sportive e manifestazioni sportive20
Art. 10
1 La Confederazione appoggia l'Associazione Olimpica Svizzera21 e le associazioni
affiliate che esercitano un'attività conforme allo scopo perseguito dalla legge. Essa
stanzia sussidi, collabora alla formazione tecnica dei monitori capi e può mettere a
disposizione insegnanti per compiti speciali.
2 La Confederazione può pure appoggiare altri movimenti e organizzazioni che si
occupano di sport per la gioventù e gli adulti e la cui attività persegue lo stesso scopo.
3 Può inoltre sostenere l'organizzazione in Svizzera di manifestazioni sportive d'importanza mondiale o paneuropea, sempre che i Cantoni vi partecipino con un contributo di importo almeno doppio.22 V. Lavori scientifici
Art. 11
1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica al servizio della ginnastica e
dello sport:
a.
coordinando i lavori scientifici; b.
appoggiando i programmi di ricerca scientifica; c.
organizzando inchieste e statistiche sulla pratica dello sport; 18
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 107 109; FF 1981 III 677).
19
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 107 109; FF 1981 III 677).
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Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995
(RU 1995 1458 1459; FF 1994 V 129).
21
La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15
giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
22
Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995
(RU 1995 1458 1459; FF 1994 V 129).
Legge federale
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d.
esercendo un Istituto di scienza dello sport (ISS)23 presso l'Ufficio federale
dello sport (UFSPO)24.
2 I lavori scientifici vengono promossi finanziariamente nei limiti dei crediti messi a
disposizione dell'ISS dell'UFSPO.
Va.25 Trattamento dei dati
a 1 L'ISS può trattare o far trattare dati medici, dati diagnostici relativi alle prestazioni
e dati clinico-chimici relativi a sportivi. I dati sono rilevati per garantire il servizio
medico, il servizio di pronto soccorso e l'assistenza medica e per assicurare la ricerca
scientifica in materia di sport.
2 L'ISS può gestire un sistema d'informazione per il trattamento dei dati.
3 I dati relativi alla cartella clinica sono conservati per dieci anni presso l'ISS. I dati
per la ricerca scientifica in materia di sport sono resi anonimi.
Vb. 26 Misure contro il doping
b Prevenzione del doping La Confederazione promuove la prevenzione del doping mediante la formazione,
l'informazione, la consulenza, la documentazione e la ricerca.
c Elenchi dei prodotti e dei metodi dopanti 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello
sport elenca, in via di ordinanza, i prodotti e i metodi la cui utilizzazione in determinate discipline sportive è considerata come doping.
2 Nella determinazione di tali prodotti e metodi considera gli sviluppi a livello internazionale.
23
Nuova designazione giusta il n. V 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto
il presente testo.
24
La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15
giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato
tenuto conto in tutto il presente testo.
25
Introdotto dal n. V 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento
di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).
26
Introdotto dal n. II 1 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal
1° gen. 2002,(RS 812.21).
Ginnastica e sport
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d Attività vietate
Sono vietate:
a.
la fabbricazione, l'importazione, la mediazione, lo smercio, la prescrizione27
e la dispensazione di prodotti a scopo di doping; b.
l'utilizzazione28 su terzi di metodi a scopo di doping.
e Controlli
1 Le organizzazioni sportive nazionali, l'associazione mantello competente e le organizzazioni responsabili di manifestazioni sportive, le quali sono sostenute in virtù
della presente legge, sono tenute a provvedere, nel loro settore, ai necessari controlli
antidoping.
2 La Confederazione può sostenere finanziariamente gli organi di controllo competenti in materia di controlli antidoping.
3 Il Consiglio federale disciplina i requisiti minimi per i controlli nonché la loro sorveglianza. Qualora tali requisiti minimi non siano adempiti, i contributi federali
secondo l'articolo 10 capoverso 1 possono essere decurtati o negati.
f Disposizione penale
1 Chi fabbrica, importa, smercia, dispensa prodotti a scopo di doping o fa da intermediario oppure utilizza su terzi metodi a scopo di doping, è punito con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi.
2 Il perseguimento penale compete ai Cantoni.
VI. Attrezzature ginniche e sportive
Art. 12
1 I Cantoni provvedono affinché le scuole dispongano delle aree, degli attrezzi e
degli impianti necessari per l'insegnamento della ginnastica e dello sport, usufruibili
pure da Gioventù+ Sport e dalle organizzazioni che si occupano di sport per la gioventù e gli adulti.
2 La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, sostenere la costruzione
d'impianti nazionali per l'istruzione sportiva.29 3 e 4 ...30
27
Rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC).
28
Rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC).
29
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 107 109; FF 1981 III 677).
30
Abrogati dal n. I della LF del 5 ott. 1984 (RU 1987 107; FF 1981 III 677).
Legge federale
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VII. Scuola federale dello sport
Art. 13
1 L'UFSPO assolve i compiti che spettano alla Confederazione in virtù delle disposizioni che promuovono la ginnastica e lo sport.
2 Essa è centro d'istruzione e di corsi per la formazione dei quadri.
3 Essa amministra l'ISS, cui spettano anche compiti di assistenza medica.
4 L'UFSPO dirige, in particolare, il movimento Gioventù + Sport e gli esami delle
attitudini fisiche al reclutamento, appoggia lo sviluppo dell'educazione fisica con un
servizio d'informazione, di propaganda, di consultazione e di documentazione ed
eseguisce i compiti di carattere tecnico e amministrativo per la Commissione federale
di ginnastica e sport.
VIII. Commissione federale dello sport
Art. 14
1 La Commissione federale dello sport, composta di rappresentanti dei Cantoni e
delle scuole, delle associazioni e della ricerca scientifica, è l'ente tecnico della Confederazione per le questioni relative all'attività ginnico-sportiva. Essa è consultata
prima di ogni decisione importante.
2 La Commissione esercita la vigilanza sulla Scuola federale dello sport e su Gioventù + Sport. 3 Il Consiglio federale può delegare alla Commissione l'alta vigilanza sulla formazione degli insegnanti di ginnastica e sport nelle università e sull'educazione fisica
nelle scuole professionali, nonché la sorveglianza sul perfezionamento del personale
insegnante da parte delle associazioni nazionali del ramo.31 4 La Commissione propone la concessione di sussidi intesi a promuovere la ginnastica e lo sport e accerta che i fondi siano razionalmente utilizzati.
5 La Commissione coordina i lavori scientifici nel settore dello sport.
IX. Disposizioni finali
Art. 15
1. Modificazioni di disposizioni legislative 1. La legge federale del 20 settembre 194932 sull'assicurazione militare è modificata
come segue:
31
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988
(RU 1987 107 109; FF 1981 III 677).
32
[RU 1949 1705, 1956 825, 1959 293, 1964 245, 1968 580, 1971 1959, 1982 1676 all.
n. 5 2184 art. 116, 1990 1882 all. n. 9, 1991 362 n. II 414; RS. RS 1993 3043 all. n. 1]
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2. La legge federale del 25 settembre 195233 sulle indennità di perdita di guadagno
...
3. L'organizzazione militare della Confederazione Svizzera, del 12 aprile 190734 è
...
Art. 102
, 103 e 183quater Abrogati.
Art. 16
2. Entrata in vigore ed esecuzione 1 Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.
2 Esso emana le prescrizioni d'esecuzione.
3 La Confederazione può controllare l'impiego dei sussidi federali concessi ai Cantoni e ad altri beneficiari.
Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 197235 33
RS 834.1. Ora: LF sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare,
servizio civile o servizio di protezione civile. La modificazione qui appresso è stata
inserita nella LF menzionata.
34
RS 510.10. La modificazione qui appresso è stata inserita nella LF menzionata.
35
DCF del 23 giu. 1972 (RU 1972 1075).