1
Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) del 20 giugno 2003 (Stato 1° gennaio 2008) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20022, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto 1 La presente legge introduce un sistema d'informazione che serve al trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell'asilo. 2 Sono fatti salvi gli articoli 101-111 della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri (LStr), gli articoli 96-102 della legge del 26 giugno 19984 sull'asilo (legge sull'asilo) nonché gli articoli 49a e 49b della legge del 29 settembre 19525 sulla cittadinanza (legge sulla cittadinanza).6
Art. 2
7
Art. 3
Scopo del sistema d'informazione 1
Il sistema d'informazione serve al trattamento uniforme dei dati relativi all'identità degli stranieri, incluse le persone nel settore dell'asilo.
RU 2006 1931 1 RS
101
2 FF
2002 4181
3 RS
142.20
4 RS
142.31
5 RS
141.0
6
Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 142.20).
7
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
142.51
Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2
142.51
2
Il sistema coadiuva l'Ufficio federale nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:8 a. gestione dei fascicoli delle persone registrate; b. rilascio di permessi per le persone registrate; c.9 controllo delle condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri giusta le disposizioni della LStr10, dell'Accordo del 21 giugno 199911 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nonché dell'Accordo del 21 giugno 200112 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (accordi sulla libera circolazione); d. rilascio e controllo dei visti; e. attribuzione di contingenti ai Cantoni; f.
organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione degli stranieri; g. compiti di cui alla LCit13; h. registrazione dei dati personali concernenti misure di respingimento; i.
applicazione degli accordi sulla libera circolazione.
3
Il sistema coadiuva l'UFM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:14
a. gestione dei fascicoli delle persone registrate; b. rilascio di documenti di viaggio svizzeri nonché di permessi per le persone registrate;
c. acquisizione di documenti di viaggio e organizzazione della partenza nell'ambito delle procedure di espulsione e di allontanamento; d. rimborso dei costi di assistenza sociale sopportati dai Cantoni giusta la LAsi15;
e. organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione delle persone nel settore dell'asilo; 8
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
9
Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 142.20).
10 RS
142.20
11 RS
0.142.112.681 12 RS
0.632.31
13 RS
141.0
14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
15 RS
142.31
Sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo 3
142.51
f.16 valutazione delle misure sociopolitiche sostenute dall'UFM; g. applicazione dell'obbligo di rimborso e di garanzia giusta gli articoli 85-87 della LAsi.
4
Il sistema serve inoltre all'allestimento di statistiche, al controllo della procedura e dell'esecuzione e alla tenuta della contabilità.
5
Il numero di assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194617 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.18
Art. 4
Contenuto del sistema d'informazione 1
Il sistema d'informazione contiene dati concernenti: a. l'identità delle persone registrate; b. i compiti specifici dell'UFM di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3.19 2
Nel sistema d'informazione possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità giusta l'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 199220 sulla protezione dei dati (LPD), nella misura in cui ciò sia indispensabile all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3.
Art. 5
Responsabilità
1
L'UFM è responsabile della sicurezza del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.21 2 ...22
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
17 RS
831.10
18 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 sull'armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 431.02).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
20 RS
235.1
21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
22 Abrogato dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4
142.51
Art. 6
23
Le richieste d'accesso ai dati personali (art. 8 LPD24) e di rettifica (art. 5 cpv. 2 LPD) vanno indirizzate all'UFM.
2
I ricorsi sono retti dall'articolo 25 LPD; vanno interposti all'UFM.
Sezione 2: Trattamento dei dati
Art. 7
Autorità competenti
1
L'UFM, in collaborazione con i servizi federali di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere e ed f, nonché capoverso 2 lettera e, come pure con i Cantoni, tratta i dati personali nel sistema d'informazione.25 2 Si accerta dell'esattezza dei dati personali da esso trattati (art. 5 LPD26).27 3
Secondo l'accordo del 6 novembre 196328 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima, le autorità del Principato del Liechtenstein competenti in materia di stranieri sono considerate come autorità cantonali.
4
Il Consiglio federale determina quali dati personali possono essere trattati nel sistema d'informazione dalle autorità di cui al capoverso 1.
Art. 8
29
23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
24 RS
235.1
25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
26 RS
235.1
27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
28 RS
0.142.115.143 29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
Sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo 5
142.51
Sezione 3: Accesso al sistema d'informazione
Art. 9
Procedura di richiamo 1
L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:30
a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali di polizia e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali di polizia, per l'identificazione di persone;
b. 31 autorità federali preposte all'asilo, per l'adempimento dei loro compiti giusta la legge sull'asilo32 e la LStr33; c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia: 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 199534,
2. per la verifica delle misure di respingimento a tutela della sicurezza interna ed esterna della Svizzera secondo la legge federale del 21 marzo 199735 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;
e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali; f. rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'esame delle richieste di visto e per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera; 30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
31 Abrogata dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR (RU 2006 1941). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 142.20).
32 RS
142.31
33 RS
142.20
34 RS
172.213.61
35 RS
120
Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6
142.51
g. Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri; h. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
i. autorità fiscali cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte.
2
L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:36
a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali di polizia, autorità cantonali di assistenza sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali di polizia, per l'identificazione di persone;
b. 37 autorità federali competenti in materia di stranieri, per l'adempimento dei loro compiti giusta la LStr; c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia: 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995 e valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 della LAsi,
2. per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 della LAsi; d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi giusta la LAsi;
e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali; f.
Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria; g. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
h. autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte.
36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
37 Abrogato dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR (RU 2006 1941). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 142.20).
Sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo 7
142.51
Art. 10
Concessione dell'accesso
1
La decisione relativa alla concessione dell'accesso al sistema d'informazione alle autorità di cui all'articolo 9 spetta all'UFM.38 2 I collaboratori delle autorità che hanno diritto d'accesso al sistema d'informazione possono accedere, su richiesta, esclusivamente ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti giusta l'articolo 9.
Art. 11
Concessione dell'accesso a terzi incaricati 1
Se l'UFM o le autorità partecipanti al sistema d'informazione menzionate nell'articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un'autorizzazione legale, l'adempimento di compiti giusta la LStr39, la legge sull'asilo40 o la legge sulla cittadinanza41, l'ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 può concedere a questo terzo di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d'informazione necessari all'adempimento dei suoi compiti legali.42 2 L'UFM si assicura che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.43 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Sezione 4: Comunicazione dei dati
Art. 12
Ripresa da parte dei Cantoni 1
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare le autorità cantonali, per fini di razionalizzazione, a riprendere nei loro sistemi d'informazione i dati di persone per le quali sono competenti giusta la LStr44, la legge sull'asilo45 o la legge sulla cittadinanza46.47 38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
39 RS
142.20
40 RS
142.31
41 RS
141.0
42 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 142.20).
43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
44 RS
142.20
45 RS
142.31
46 RS
141.0
47 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 142.20).
Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8
142.51
2
La richiesta va indirizzata all'UFM.48
Art. 13
Comunicazione di serie di dati o elenchi elettronici 1
L'UFM può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:49 a. autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1; b. autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 199250 sulla statistica federale; c. terzi incaricati giusta l'articolo 11.
2
L'UFM può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:51 a. autorità di cui all'articolo 9 capoverso 2; b. autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale; c. terzi incaricati giusta l'articolo 11; d. Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati, per il coordinamento dei compiti che la LAsi52 affida alle istituzioni di soccorso autorizzate;
e. terzi incaricati della gestione dei conti di garanzia in virtù della LAsi, per l'adempimento dei loro compiti; f. Cassa di compensazione svizzera e casse di compensazione cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento dei contributi minimi dell'AVS per i richiedenti l'asilo senza attività lucrativa.
48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
50 RS
431.01
51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
52 RS
142.31
Sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo 9
142.51
Art. 14
53
Art. 15
54 Comunicazione all'estero
La comunicazione di dati all'estero è retta dall'articolo 6 LPD55, dagli articoli 105-107 LStr56 nonché dagli articoli 97 e 98 della legge sull'asilo57.
Sezione 5: Disposizioni esecutive
Art. 16
Obbligo di vigilanza dell'organo di controllo cantonale L'organo di controllo cantonale (art. 37 cpv. 2 LPD58) sorveglia che sia rispettata la protezione dei dati nella sua sfera di competenza.
Art. 17
Disposizioni esecutive
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina segnatamente: a. le categorie dei dati personali trattati e i diritti d'accesso (diritti di consultazione e di trattamento);
b. le misure protettive tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato;
c. la durata di conservazione dei dati; d. l'anonimizzazione e la distruzione dei dati personali una volta trascorsa la durata di conservazione.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 18
Modifica del diritto vigente Le seguenti leggi federali sono modificate come segue: 53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
54 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 142.20).
55 RS
235.1
56 RS
142.20
57 RS 142.31 58 RS
235.1
Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10
142.51
1. Legge federale del 26 marzo 193159 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Art. 22d
e 22e Abrogati 2. Legge del 26 giugno 199860 sull'asilo Art. 100 ...
Art. 101
...
Art. 19
Referendum ed entrata in vigore 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 29 maggio 200661 59 [CS
1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1.
RU 2007 5437 all. n. I 60 RS
142.31. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.
61 DCF del 12 apr. 2006 (RU 2006 1939).