01.01.2024 - * / In Kraft
15.10.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 14.10.2023
23.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
22.11.2022 - 31.12.2022
01.06.2022 - 21.11.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.04.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.03.2020
01.06.2019 - 31.12.2019
01.03.2019 - 31.05.2019
01.01.2018 - 28.02.2019
01.09.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.08.2017
01.10.2015 - 30.09.2016
20.01.2014 - 30.09.2015
01.01.2013 - 19.01.2014
11.10.2011 - 31.12.2012
24.01.2011 - 10.10.2011
01.01.2011 - 23.01.2011
12.12.2008 - 31.12.2010
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1

Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) del 20 giugno 2003 (Stato 1° gennaio 2008) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20022, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto 1 La presente legge introduce un sistema d'informazione che serve al trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell'asilo. 2 Sono fatti salvi gli articoli 101-111 della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri (LStr), gli articoli 96-102 della legge del 26 giugno 19984 sull'asilo (legge sull'asilo) nonché gli articoli 49a e 49b della legge del 29 settembre 19525 sulla cittadinanza (legge sulla cittadinanza).6

Art. 2


7

Gestione del sistema d'informazione L'Ufficio federale della migrazione (UFM) gestisce un sistema d'informazione al fine di adempiere i suoi compiti legali.


Art. 3

Scopo del sistema d'informazione 1

Il sistema d'informazione serve al trattamento uniforme dei dati relativi all'identità degli stranieri, incluse le persone nel settore dell'asilo.

RU 2006 1931 1 RS

101

2 FF

2002 4181

3 RS

142.20

4 RS

142.31

5 RS

141.0

6

Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 142.20).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

142.51

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

142.51

2

Il sistema coadiuva l'Ufficio federale nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:8 a. gestione dei fascicoli delle persone registrate; b. rilascio di permessi per le persone registrate; c.9 controllo delle condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri giusta le disposizioni della LStr10, dell'Accordo del 21 giugno 199911 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nonché dell'Accordo del 21 giugno 200112 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (accordi sulla libera circolazione); d. rilascio e controllo dei visti; e. attribuzione di contingenti ai Cantoni; f.

organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione degli stranieri; g. compiti di cui alla LCit13; h. registrazione dei dati personali concernenti misure di respingimento; i.

applicazione degli accordi sulla libera circolazione.

3

Il sistema coadiuva l'UFM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:14

a. gestione dei fascicoli delle persone registrate; b. rilascio di documenti di viaggio svizzeri nonché di permessi per le persone registrate;

c. acquisizione di documenti di viaggio e organizzazione della partenza nell'ambito delle procedure di espulsione e di allontanamento; d. rimborso dei costi di assistenza sociale sopportati dai Cantoni giusta la LAsi15;

e. organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione delle persone nel settore dell'asilo; 8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

9

Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 142.20).

10 RS

142.20

11 RS

0.142.112.681 12 RS

0.632.31

13 RS

141.0

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

15 RS

142.31

Sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo 3

142.51

f.16 valutazione delle misure sociopolitiche sostenute dall'UFM; g. applicazione dell'obbligo di rimborso e di garanzia giusta gli articoli 85-87 della LAsi.

4

Il sistema serve inoltre all'allestimento di statistiche, al controllo della procedura e dell'esecuzione e alla tenuta della contabilità.

5

Il numero di assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194617 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.18

Art. 4

Contenuto del sistema d'informazione 1

Il sistema d'informazione contiene dati concernenti: a. l'identità delle persone registrate; b. i compiti specifici dell'UFM di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3.19 2

Nel sistema d'informazione possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità giusta l'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 199220 sulla protezione dei dati (LPD), nella misura in cui ciò sia indispensabile all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3.


Art. 5

Responsabilità

1

L'UFM è responsabile della sicurezza del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.21 2 ...22

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

17 RS

831.10

18 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 sull'armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 431.02).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

20 RS

235.1

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

22 Abrogato dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

142.51


Art. 6


23

Diritto d'accesso e diritto di rettifica 1

Le richieste d'accesso ai dati personali (art. 8 LPD24) e di rettifica (art. 5 cpv. 2 LPD) vanno indirizzate all'UFM.

2

I ricorsi sono retti dall'articolo 25 LPD; vanno interposti all'UFM.

Sezione 2: Trattamento dei dati

Art. 7

Autorità competenti

1

L'UFM, in collaborazione con i servizi federali di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere e ed f, nonché capoverso 2 lettera e, come pure con i Cantoni, tratta i dati personali nel sistema d'informazione.25 2 Si accerta dell'esattezza dei dati personali da esso trattati (art. 5 LPD26).27 3

Secondo l'accordo del 6 novembre 196328 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima, le autorità del Principato del Liechtenstein competenti in materia di stranieri sono considerate come autorità cantonali.

4

Il Consiglio federale determina quali dati personali possono essere trattati nel sistema d'informazione dalle autorità di cui al capoverso 1.


Art. 8


29

Dati relativi a ricorsi Le autorità federali cui compete la trattazione di ricorsi inerenti al settore degli stranieri e dell'asilo trasmettono regolarmente all'UFM, in forma elettronica, i dati concernenti il deposito e l'evasione dei ricorsi.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

24 RS

235.1

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

26 RS

235.1

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

28 RS

0.142.115.143 29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

Sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo 5

142.51

Sezione 3: Accesso al sistema d'informazione

Art. 9

Procedura di richiamo 1

L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:30

a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali di polizia e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali di polizia, per l'identificazione di persone;

b. 31 autorità federali preposte all'asilo, per l'adempimento dei loro compiti giusta la legge sull'asilo32 e la LStr33; c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia: 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 199534,

2. per la verifica delle misure di respingimento a tutela della sicurezza interna ed esterna della Svizzera secondo la legge federale del 21 marzo 199735 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;

e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali; f. rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'esame delle richieste di visto e per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera; 30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

31 Abrogata dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR (RU 2006 1941). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 142.20).

32 RS

142.31

33 RS

142.20

34 RS

172.213.61

35 RS

120

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

142.51

g. Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri; h. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;

i. autorità fiscali cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte.

2

L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:36

a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali di polizia, autorità cantonali di assistenza sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali di polizia, per l'identificazione di persone;

b. 37 autorità federali competenti in materia di stranieri, per l'adempimento dei loro compiti giusta la LStr; c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia: 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995 e valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 della LAsi,

2. per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 della LAsi; d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi giusta la LAsi;

e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali; f.

Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria; g. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;

h. autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

37 Abrogato dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR (RU 2006 1941). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 142.20).

Sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo 7

142.51


Art. 10

Concessione dell'accesso

1

La decisione relativa alla concessione dell'accesso al sistema d'informazione alle autorità di cui all'articolo 9 spetta all'UFM.38 2 I collaboratori delle autorità che hanno diritto d'accesso al sistema d'informazione possono accedere, su richiesta, esclusivamente ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti giusta l'articolo 9.


Art. 11

Concessione dell'accesso a terzi incaricati 1

Se l'UFM o le autorità partecipanti al sistema d'informazione menzionate nell'articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un'autorizzazione legale, l'adempimento di compiti giusta la LStr39, la legge sull'asilo40 o la legge sulla cittadinanza41, l'ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 può concedere a questo terzo di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d'informazione necessari all'adempimento dei suoi compiti legali.42 2 L'UFM si assicura che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.43 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 4: Comunicazione dei dati

Art. 12

Ripresa da parte dei Cantoni 1

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare le autorità cantonali, per fini di razionalizzazione, a riprendere nei loro sistemi d'informazione i dati di persone per le quali sono competenti giusta la LStr44, la legge sull'asilo45 o la legge sulla cittadinanza46.47 38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

39 RS

142.20

40 RS

142.31

41 RS

141.0

42 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 142.20).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

44 RS

142.20

45 RS

142.31

46 RS

141.0

47 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 142.20).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

142.51

2

La richiesta va indirizzata all'UFM.48

Art. 13

Comunicazione di serie di dati o elenchi elettronici 1

L'UFM può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:49 a. autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1; b. autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 199250 sulla statistica federale; c. terzi incaricati giusta l'articolo 11.

2

L'UFM può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:51 a. autorità di cui all'articolo 9 capoverso 2; b. autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale; c. terzi incaricati giusta l'articolo 11; d. Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati, per il coordinamento dei compiti che la LAsi52 affida alle istituzioni di soccorso autorizzate;

e. terzi incaricati della gestione dei conti di garanzia in virtù della LAsi, per l'adempimento dei loro compiti; f. Cassa di compensazione svizzera e casse di compensazione cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento dei contributi minimi dell'AVS per i richiedenti l'asilo senza attività lucrativa.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

50 RS

431.01

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

52 RS

142.31

Sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo 9

142.51


Art. 14


53

Comunicazione nel caso specifico Nel caso specifico, l'UFM può, su richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità i dati personali del sistema d'informazione di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali.


Art. 15

54 Comunicazione all'estero

La comunicazione di dati all'estero è retta dall'articolo 6 LPD55, dagli articoli 105-107 LStr56 nonché dagli articoli 97 e 98 della legge sull'asilo57.

Sezione 5: Disposizioni esecutive

Art. 16

Obbligo di vigilanza dell'organo di controllo cantonale L'organo di controllo cantonale (art. 37 cpv. 2 LPD58) sorveglia che sia rispettata la protezione dei dati nella sua sfera di competenza.


Art. 17

Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina segnatamente: a. le categorie dei dati personali trattati e i diritti d'accesso (diritti di consultazione e di trattamento);

b. le misure protettive tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato;

c. la durata di conservazione dei dati; d. l'anonimizzazione e la distruzione dei dati personali una volta trascorsa la durata di conservazione.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18

Modifica del diritto vigente Le seguenti leggi federali sono modificate come segue: 53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

54 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 142.20).

55 RS

235.1

56 RS

142.20

57 RS 142.31 58 RS

235.1

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10

142.51


1. Legge federale del 26 marzo 193159 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Art. 22d
e 22e Abrogati
2. Legge del 26 giugno 199860 sull'asilo Art. 100 ...

Art. 101

...


Art. 19

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 29 maggio 200661 59 [CS

1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1.

RU 2007 5437 all. n. I 60 RS

142.31. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

61 DCF del 12 apr. 2006 (RU 2006 1939).