01.01.2024 - * / In Kraft
15.10.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 14.10.2023
23.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
22.11.2022 - 31.12.2022
01.06.2022 - 21.11.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.04.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.03.2020
01.06.2019 - 31.12.2019
01.03.2019 - 31.05.2019
01.01.2018 - 28.02.2019
01.09.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.08.2017
01.10.2015 - 30.09.2016
20.01.2014 - 30.09.2015
01.01.2013 - 19.01.2014
11.10.2011 - 31.12.2012
24.01.2011 - 10.10.2011
01.01.2011 - 23.01.2011
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12.12.2008 - 31.12.2010
01.01.2008 - 11.12.2008
29.05.2006 - 31.12.2007
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) del 20 giugno 2003 (Stato 1° gennaio 2011) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20022, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto 1 La presente legge introduce un sistema d'informazione che serve al trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell'asilo. 2 Sono fatti salvi gli articoli 101, 102, 1033, 104-107, 110 e 111a-111i4 e 114 della legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri (LStr), gli articoli 96-99, 101102abis 6 e 102b-102g7 della legge del 26 giugno 19988 sull'asilo (LAsi) nonché gli articoli 49a e 49b della legge del 29 settembre 19529 sulla cittadinanza (LCit).10

Art. 2


11

Gestione del sistema d'informazione L'Ufficio federale della migrazione (UFM) gestisce un sistema d'informazione al fine di adempiere i suoi compiti legali.

RU 2006 1931 1 RS

101

2 FF

2002 4181

3

Vedi anche art. 127 LStr.

4

Vedi anche art. 127 LStr.

5 RS

142.20

6 Vedi

RS

362 art. 3 n. 2 e cifra V della mod. del 16 dic. 2005 della LAsi (RU 2006 4745).

7 Vedi

RS

362 art. 3 n. 2.

8 RS

142.31

9 RS

141.0

10 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

142.51

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

142.51


Art. 3

Scopo del sistema d'informazione 1

Il sistema d'informazione serve al trattamento uniforme dei dati relativi all'identità degli stranieri, incluse le persone nel settore dell'asilo.

2

Il sistema coadiuva l'Ufficio federale nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:12 a. gestione dei fascicoli delle persone registrate; b. rilascio di permessi per le persone registrate; c.13 controllo delle condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri secondo le disposizioni della LStr14, dell'Accordo del 21 giugno 199915 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea (CE) e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), dell'Accordo del 21 giugno 200116 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino; gli accordi di associazione a Schengen e Dublino sono menzionati nell'allegato; d. rilascio e controllo dei visti; e. attribuzione di contingenti ai Cantoni; f.

organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione degli stranieri; g. compiti di cui alla LCit17; h. registrazione dei dati personali concernenti misure di respingimento; i.18 applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione e dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.

3

Il sistema coadiuva l'UFM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:19

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

13 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c).

14 RS

142.20

15 RS

0.142.112.681 16 RS

0.632.31

17 RS

141.0

18 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

Sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo 3

142.51

a. gestione dei fascicoli delle persone registrate; b. rilascio di documenti di viaggio svizzeri nonché di permessi per le persone registrate;

c. acquisizione di documenti di viaggio e organizzazione della partenza nell'ambito delle procedure di espulsione e di allontanamento; d. rimborso dei costi di assistenza sociale sopportati dai Cantoni giusta la LAsi20;

e. organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione delle persone nel settore dell'asilo; f.21 valutazione delle misure sociopolitiche sostenute dall'UFM; g. applicazione dell'obbligo di rimborso e di garanzia giusta gli articoli 85-87 della LAsi;

h.22 determinazione dello Stato competente per lo svolgimento della procedura d'asilo secondo gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.

4

Il sistema serve inoltre all'allestimento di statistiche, al controllo della procedura e dell'esecuzione e alla tenuta della contabilità.

5

Il numero di assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194623 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.24

Art. 4

Contenuto del sistema d'informazione 1

Il sistema d'informazione contiene dati concernenti: a. l'identità delle persone registrate; b. i compiti specifici dell'UFM di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3.25 2

Nel sistema d'informazione possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità giusta l'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 199226 sulla protezione dei dati (LPD), nella misura in cui ciò sia indispensabile all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3.

20 RS

142.31

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

22 Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c).

23 RS

831.10

24 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 sull'armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4165; FF 2006 397).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

26 RS

235.1

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

142.51


Art. 5

Responsabilità

1

L'UFM è responsabile della sicurezza del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.27 2 …28


Art. 6


29

Diritto d'accesso e diritto di rettifica 1

Le richieste d'accesso ai dati personali (art. 8 LPD30) e di rettifica (art. 5 cpv. 2 LPD) vanno indirizzate all'UFM.

2

I ricorsi sono retti dall'articolo 25 LPD; vanno interposti all'UFM.

Sezione 2: Trattamento dei dati

Art. 7

Autorità competenti

1

L'UFM, in collaborazione con i servizi federali di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere e ed f, nonché capoverso 2 lettera e, come pure con i Cantoni, tratta i dati personali nel sistema d'informazione.31 2 Si accerta dell'esattezza dei dati personali da esso trattati (art. 5 LPD32).33 3

Secondo l'accordo del 6 novembre 196334 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima, le autorità del Principato del Liechtenstein competenti in materia di stranieri sono considerate come autorità cantonali.

4

Il Consiglio federale determina quali dati personali possono essere trattati nel sistema d'informazione dalle autorità di cui al capoverso 1.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

28 Abrogato dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

30 RS

235.1

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

32 RS

235.1

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

34 RS

0.142.115.143

Sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo 5

142.51


Art. 8


35

Dati relativi a ricorsi Le autorità federali cui compete la trattazione di ricorsi inerenti al settore degli stranieri e dell'asilo trasmettono regolarmente all'UFM, in forma elettronica, i dati concernenti il deposito e l'evasione dei ricorsi.

Sezione 3: Accesso al sistema d'informazione

Art. 9

Procedura di richiamo 1

L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:36

a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali di polizia e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali di polizia, per l'identificazione di persone;

b. … 37 c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia: 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 199538, 2. per la verifica delle misure di respingimento a tutela della sicurezza interna ed esterna della Svizzera secondo la legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

37 Abrogato dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

38 [RU

1995 3641, 1996 2685 appendice 3 n. 3, 2000 2951, 2002 3151 art. 60 n. 3, 2004 4813 all. n. 8, 2006 937. RU 2008 5013 art. 24]. Vedi ora l'O RIPOL del 15 ott. 2008, in vigore dal 5 dic. 2008 (RS 361.0).

39 RS

120

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

142.51

e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali; f. rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'esame delle richieste di visto e per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera; g. Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri; h. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;

i. autorità fiscali cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte; j.40 uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile41 e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200442 sull'unione domestica registrata.

2

L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:43 a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali di polizia, autorità cantonali di assistenza sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali di polizia, per l'identificazione di persone;

b. … 44 c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia: 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scompar-

40 Introdotta dal n. II 1 della LF del 12 giu. 2009 (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3057; FF 2008 2145 2159).

41

RS 210

42 RS

211.231

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

44 Abrogato dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

Sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo 7

142.51

se, controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995 e valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 della LAsi, 2. per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 della LAsi; d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi giusta la LAsi;

e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali; f.

Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria; g. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;

h. autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte;

i.45 uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata.


Art. 10

Concessione dell'accesso

1

La decisione relativa alla concessione dell'accesso al sistema d'informazione alle autorità di cui all'articolo 9 spetta all'UFM.46 2 I collaboratori delle autorità che hanno diritto d'accesso al sistema d'informazione possono accedere, su richiesta, esclusivamente ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti giusta l'articolo 9.


Art. 11

Concessione dell'accesso a terzi incaricati 1

Se l'UFM o le autorità partecipanti al sistema d'informazione menzionate nell'articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un'autorizzazione legale, l'adempimento di compiti giusta la LStr47, la legge sull'asilo48 o la legge sulla cittadinanza49, l'ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 può concedere a questo terzo di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati 45 Introdotta dal n. II 1 della LF del 12 giu. 2009 (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3057; FF 2008 2145 2159).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

47 RS

142.20

48 RS

142.31

49 RS

141.0

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

142.51

personali trattati nel sistema d'informazione necessari all'adempimento dei suoi compiti legali.50 2 L'UFM si assicura che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.51 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 4: Comunicazione dei dati

Art. 12

Ripresa da parte dei Cantoni 1

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare le autorità cantonali, per fini di razionalizzazione, a riprendere nei loro sistemi d'informazione i dati di persone per le quali sono competenti giusta la LStr52, la legge sull'asilo53 o la legge sulla cittadinanza54.55 2 La richiesta va indirizzata all'UFM.56

Art. 13

Comunicazione di serie di dati o elenchi elettronici 1

L'UFM può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:57

a. autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1; b. autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 199258 sulla statistica federale; c. terzi incaricati giusta l'articolo 11.

2

L'UFM può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati

50 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; FF 2002 3327).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

52 RS

142.20

53 RS

142.31

54 RS

141.0

55 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; FF 2002 3327).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

58 RS

431.01

Sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo 9

142.51

personali del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:59 a. autorità di cui all'articolo 9 capoverso 2; b. autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale; c. terzi incaricati giusta l'articolo 11; d. Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati, per il coordinamento dei compiti che la LAsi60 affida alle istituzioni di soccorso autorizzate;

e. terzi incaricati della gestione dei conti di garanzia in virtù della LAsi, per l'adempimento dei loro compiti; f. Cassa di compensazione svizzera e casse di compensazione cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento dei contributi minimi dell'AVS per i richiedenti l'asilo senza attività lucrativa.


Art. 14


61

Comunicazione nel caso specifico Nel caso specifico, l'UFM può, su richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità i dati personali del sistema d'informazione di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali.


Art. 15

62 Comunicazione all'estero

La comunicazione di dati all'estero è retta dall'articolo 6 LPD63, dagli articoli 105107, 111a-111d, 111i LStr64 nonché dagli articoli 97, 98, 102abis 65, 102b e 102c66 LAsi67.

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

60 RS

142.31

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

62 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c).

63 RS

235.1

64 RS

142.20; vedi anche art. 127 LStr.

65 Vedi

RS

362 art. 3 n. 2 e cifra V della mod. del 16 dic. 2005 della LAsi (RU 2006 4745).

66 Vedi

RS

362 art. 3 n. 2.

67 RS

142.31

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10

142.51

Sezione 5: Disposizioni esecutive

Art. 16

Obbligo di vigilanza dell'organo di controllo cantonale L'organo di controllo cantonale (art. 37 cpv. 2 LPD68) sorveglia che sia rispettata la protezione dei dati nella sua sfera di competenza.


Art. 17

Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina segnatamente: a. le categorie dei dati personali trattati e i diritti d'accesso (diritti di consultazione e di trattamento);

b. le misure protettive tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato;

c. la durata di conservazione dei dati; d. l'anonimizzazione e la distruzione dei dati personali una volta trascorsa la durata di conservazione.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18

Modifica del diritto vigente Le seguenti leggi federali sono modificate come segue: …69

Art. 19

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 29 maggio 200670 68 RS

235.1

69 Le modifiche possono essere consultate alla RU 2006 1931.

70 DCF del 12 apr. 2006.

Sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo 11

142.51

Allegato71

(art. 3 cpv. 2 lett. c) 1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono: a. Accordo del 26 ottobre 200472 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS); b. Accordo del 26 ottobre 200473 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;

c. Accordo del 17 dicembre 200474 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

d. Accordo del 28 aprile 200575 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea; e. Protocollo del 28 febbraio 200876 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

71 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c).

72 RS

0.360.268.1

73 RS

0.360.268.10 74 RS

0.360.598.1

75 RS

0.360.314.1

76 RS

0.360.514.1. Non ancora pubblicato.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 12

142.51

2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono: a. Accordo del 26 ottobre 200477 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD); b. Accordo del 17 dicembre 200478 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

c. Protocollo del 28 febbraio 200879 tra tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera; d. Protocollo del 28 febbraio 200880 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

77 RS

0.142.392.68 78 RS

0.360.598.1

79 RS

0.142.393.141 80 RS

0.142.395.141. Non ancora pubblicato.