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Legge federale per la lotta contro la tubercolosi del 13 giugno 1928 (Stato 13 giugno 2006) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 19252, decreta:
Art. 1
Per combattere la tubercolosi, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni applicano, col concorso delle opere d'assistenza e delle associazioni dovute all'iniziativa privata, i provvedimenti indicati negli articoli che seguono.
Art. 2
a 53
Art. 6
1 I Cantoni provvedono che nelle scuole, negli istituti d'educazione, negli asili infantili e nelle istituzioni affini, così i bambini e gli allievi come il corpo insegnante e il personale d'assistenza, vale a dire le persone che si trovano direttamente e regolarmente in contatto con i fanciulli, siano sottoposti a vigilanza medica.
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I bambini e gli allievi che presentano sintomi sospetti di tubercolosi devono essere sottoposti ad osservazione; quelli che sono riconosciuti affetti da tubercolosi pericolosa per altri devono essere allontanati dalla scuola o dall'istituto. Devono inoltre essere presi tutti i provvedimenti affinché essi ricevano le cure necessarie e non diventino strumento di contagio.
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I membri del corpo insegnante e del personale d'assistenza che presentano sintomi sospetti devono parimente essere sottoposti ad osservazione; quelli che sono riconosciuti affetti da tubercolosi pericolosa per altri devono essere allontanati dalla scuola o dall'istituto. Se le persone colpite da quest'ultimo provvedimento cadono nel bisogno, senza loro colpa, i Cantoni possono assegnare loro un equo soccorso; esse non sono considerate come assistite.
CS 4 367
1
[CS 1 3]
2 FF
1925 617, 1928 125 3
Abrogati dall'art. 37 della L del 18 dic. 1970 sulle epidemie (RS 818.101).
818.102
Lotta contro le malattie 2
818.102
Art. 7
Le autorità incaricate di collocare i fanciulli non devono affidarli che a famiglie
nelle quali non corrano rischio di contagio; d'altra parte, i fanciulli tubercolotici non devono essere collocati in famiglie nelle quali ci siano fanciulli immuni da tubercolosi.
Art. 8
4
Art. 9
È vietato di annunciare, esporre in vendita o di vendere rimedi segreti per la cura
della tubercolosi.
Art. 10
Secondo i bisogni e in quanto lo reputino opportuno, i Cantoni devono provvedere a creare: a. istituzioni per prevenire la tubercolosi e per fortificare l'organismo degli individui da essa minacciati, specialmente se si tratta di fanciulli come: preventori, luoghi di convalescenza, colonie e case di vacanza destinati ai fanciulli sospetti di tubercolosi o da essa minacciati; b. dispensari o servizi di consultazione destinati a rintracciare i tubercolotici, a consigliare, vigilare e assistere i tubercolotici curati a domicilio e le loro famiglie, volgendo speciali cure ai fanciulli che presentano sintomi sospetti di tubercolosi o sono da essa minacciati; uffici di collocamento per tubercolotici atti al lavoro; c. stabilimenti e istituzioni per ricoverare e curare i tubercolotici e per riadattarli al lavoro, come: sanatori, ospedali, reparti e padiglioni di ospedale, asili familiari, colonie di lavoro.
Art. 11
Per combattere la tubercolosi, i Cantoni devono emanare norme sull'igiene delle
abitazioni. Essi possono segnatamente proibire d'abitare e d'utilizzare locali che, a giudizio dell'autorità competente, siano tali da favorire la propagazione della tubercolosi.
Art. 12
I Cantoni provvedono che il pubblico sia istruito intorno alla natura, ai pericoli e alla
profilassi della tubercolosi.
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Abrogato dall'art. 37 della L del 18 dic. 1970 sulle epidemie (RS 818.101).
Tubercolosi - LF
3
818.102
Art. 13
5
Art. 14
6 La Confederazione può accordare a organizzazioni mantello private di utilità pubblica sussidi per misure, d'importanza nazionale, di profilassi, diagnosi e controllo della tubercolosi. I sussidi ascendono al massimo al 25 per cento delle spese provate e riconosciute.
Art. 15
7
Art. 16
8
Art. 17
9 1 Chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 6, 7 o 9 oppure alle prescrizioni emanate o ai provvedimenti ordinati dalle autorità federali o cantonali in esecuzione di tali disposizioni o ad una relativa decisione a lui diretta, sotto comminatoria della pena prevista,
chiunque, mediante indicazioni inveritiere o mediante dissimulazione di date circostanze, induce ad accordare o tenta di far accordare a se stesso o ad altri un soccorso o delle cure gratuite è punito, sempreché non si tratti d'un reato più grave, con la multa fino a 6000 franchi.
2
Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Art. 18
Il Consiglio federale emana le disposizioni per l'esecuzione della presente legge e ne
vigila l'applicazione da parte dei Cantoni.
Art. 19
1 I Cantoni emanano le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente legge sul loro territorio.
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Abrogato dall'art. 37 della L del 18 dic. 1970 sulle epidemie (RS 818.101).
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Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 5 ott. 1984 che abolisce i sussidi di poco conto in materia di sanità, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1992 1994; FF 1981 III 677).
7
Abrogato dal n. IV lett. a della LF del 13 mar. 1964 che modifica il tit. primo della LF sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (RS 832.10 in fine, disp. fin. mod.
13 mar. 1964).
8
Abrogato dal n. 96 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
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Nuovo testo giusta l'art. 37 della L del 18 dic. 1970 sulle epidemie, in vigore dal 1° lug. 1974 (RS 818.101).
Lotta contro le malattie 4
818.102
2
Essi designano l'autorità cantonale incaricata di vigilare l'applicazione della legge.
Designano parimente gli organi (medico cantonale, medico ufficiale, medico scolastico, dispensario, ecc.) ai quali quest'applicazione sarà affidata e ne determinano le competente e gli obblighi.
3
...10
Art. 20
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Art. 21
1 Il Consiglio federale fissa la data in cui la presente legge entrerà in vigore.
2
Sono abrogate alla stessa data le disposizioni federali e cantonali contrarie alla presente legge.
Data dell'entrata in vigore: art. 1, 9 a 12 e 17 a 21: 1° gennaio 192912 art. 2 a 8, 13 e 16: 1° luglio 192913 10
Abrogato dal n. II 406 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 149).
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Abrogato dall'art. 37 della L del 18 dic. 1970 sulle epidemie (RS 818.101).
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DCF del 16 ott. 1928 (RU 44 774).
13
DCF del 16 ott. 1928 (RU 44 774).