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Ordinanza
sui Servizi di sicurezza di competenza federale
(OSF)
del 27 giugno 2001 (Stato 31 luglio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23 capoverso 1, 29 e 30 della legge federale del 21 marzo 19971
sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), ordina:
Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione
Art. 1
La presente ordinanza disciplina i compiti degli organi responsabili della protezione
di persone ed edifici ai sensi degli articoli 22-24 LMSI.
Sezione 2: Organizzazione e responsabilità
Art. 2
Servizio federale di sicurezza 1 Il Servizio federale di sicurezza (Servizio) esercita i compiti ai sensi dell'articolo 1.
2 Esso fornisce consulenza ai servizi che conformemente all'articolo 23 capoverso 2
LMSI esercitano l'immediata polizia sugli edifici in cui sono sistemate autorità federali.
3 Per l'adempimento dei suoi compiti esso è in contatto con le istanze cantonali e
comunali responsabili della sicurezza, con le organizzazioni di protezione estere e
con le ditte di sicurezza private. Collabora con persone attive nelle amministrazioni,
nell'esercito e con privati.
Art. 3
Impiego di servizi di protezione privati 1 I servizi federali citati nell'articolo 23 capoverso 2 LMSI possono ricorrere a servizi di protezione privati per i propri compiti di protezione.
2 Il Servizio può impiegare servizi di protezione privati: a.
per la sorveglianza di edifici della Confederazione, se si deve potenziare il
proprio personale;
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b.
per manifestazioni della Confederazione, eventualmente per rafforzare la
polizia.
3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) stabilisce le condizioni richieste ai servizi di protezione privati per il loro impiego presso la Confederazione.
Art. 4
Incaricati della sicurezza 1 I Dipartimenti, i gruppi e gli uffici civili designano gli incaricati della sicurezza e li
annunciano al Servizio. Queste persone attendono a compiti di sicurezza nell'ambito
della protezione delle persone e degli edifici. Tali compiti di sicurezza comprendono
segnatamente:
a.
consulenza e sostegno dei responsabili di tutti i livelli nelle questioni di sicurezza; b.
sensibilizzazione ai problemi di sicurezza; c.
collegamento con gli uffici preposti e con il Servizio; d.
elaborazione del dispositivo di sicurezza d'intesa con il Servizio; e.
richiesta e coordinazione di misure e controllo dell'esecuzione; f.
annuncio di fatti ed eventi agli uffici preposti e al Servizio.
2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello
sport (DDPS) disciplina autonomamente la propria organizzazione di sicurezza.
Art. 5
Responsabilità delle misure di sicurezza 1 I responsabili di tutti i livelli assumono la propria responsabilità direttiva anche
nell'ambito delle misure di sicurezza e le applicano nella loro unità amministrativa. I
singoli collaboratori sono responsabili dell'esecuzione delle misure di sicurezza.
2 In caso di pericolo imminente il Servizio può ordinare le misure immediatamente
necessarie per la protezione delle persone e degli edifici.
Sezione 3: Compiti
Art. 6
Protezione delle persone in Svizzera 1 Il Servizio provvede alla protezione delle seguenti persone: a.
parlamentari federali nell'esercizio del loro mandato; b.
magistrati della Confederazione; c.
agenti della Confederazione particolarmente esposti al pericolo; d.
persone protette in virtù del diritto internazionale.
2 Esso giudica la minaccia e prepara le misure di sicurezza. Dispone le misure e le
esegue negli edifici della Confederazione, purché vi abbia ingaggiato il proprio per
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sonale. Se il proprio personale non è in grado di offrire sufficiente protezione, esso
ne dà incarico al comando di polizia responsabile oppure a servizi di protezione privati e coordina le misure di sicurezza quando più servizi devono essere incaricati.
3 Al di fuori degli edifici della Confederazione esso collabora con i comandi di polizia responsabili oppure incarica servizi di protezione privati. Se devono essere incaricati più uffici, il Servizio coordina le misure di sicurezza e vigila affinché l'esecuzione di queste misure corrisponda al suo mandato.
4 Se per la protezione delle persone secondo il capoverso 1 lettere b-d sono necessarie misure di sicurezza architettoniche e tecniche, il Servizio fornisce consulenza alle
persone minacciate. La Confederazione può assumere i costi in parte o completamente.
5 I privati devono assumere da soli i costi delle misure di protezione nell'ambito di
manifestazioni alle quali invitano persone minacciate; è fatto salvo l'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza del 1° dicembre 19992 sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna (ordinanza LMSI sulle indennità).
Art. 7
Protezione delle persone all'estero 1 Il Servizio si occupa della protezione delle persone secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettere a-c anche all'estero, ove lo consideri necessario. A questo scopo può
impiegare personale federale o cantonale. L'organizzazione della protezione di
agenti particolarmente minacciati del Dipartimento federale degli affari esteri
(DFAE) e del DDPS che si trovano all'estero è di competenza del rispettivo dipartimento.
2 Il personale messo a disposizione dai Cantoni per la protezione delle persone all'estero rimane sottoposto al diritto disciplinare del proprio Cantone durante l'impiego per conto della Confederazione. Operativamente i funzionari di polizia sono
sottoposti durante il loro impiego all'autorità della Confederazione.
3 L'indennità ai Cantoni da parte della Confederazione è retta dall'articolo 3 dell'ordinanza LMSI sulle indennità3. Se non si raggiunge la soglia secondo l'articolo 3
capoverso 1 dell'ordinanza LMSI sulle indennità, la Confederazione rimborsa ai
Cantoni per la durata dell'impiego i costi salariali, inclusi i contributi del datore di
lavoro e i premi dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni professionali. La
Confederazione assume anche le spese e gli oneri ordinari risultanti dall'impiego.
Art. 8
Responsabilità della Confederazione per il personale impiegato nella
la protezione di persone all'estero 1 La Confederazione risponde dei danni cagionati a terzi dal personale dei Cantoni
nell'esercizio di attività a suo favore conformemente alla legge federale del 14 marzo 19584 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (legge sulla responsabilità).
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2 I rischi personali direttamente riconducibili all'attività di servizio all'estero sono
assicurati dai Cantoni. La Confederazione risarcisce ai Cantoni, di comune accordo,
i costi di un'assicurazione per rischi particolari che vanno oltre i rischi personali.
L'autorità di nomina è autorizzata a concludere eventuali assicurazioni complementari per il personale della Confederazione.
Art. 9
Protezione degli edifici 1 Il Servizio è responsabile della valutazione della minaccia nell'ambito della protezione degli edifici e stabilisce per i diversi rischi i livelli di minaccia e gli obiettivi
da proteggere. Per gli immobili all'estero del DFAE tale valutazione è effettuata
d'intesa con il DFAE e l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica. Il Servizio controlla le misure architettoniche, tecniche e organizzative attuate e ordinate dai
dipartimenti e dagli uffici.
2 Esso fornisce consulenza a dipartimenti e uffici nonché ad autorità federali preposte alla costruzione su tutte le questioni relative alla protezione degli edifici.
3 La valutazione della minaccia e tutte le misure di sicurezza che ne conseguono sono effettuate autonomamente per i loro edifici da parte: a.
dei Politecnici federali e degli istituti a essi collegati, delle Ferrovie federali
svizzere e della Posta; b.
dei Tribunali federali; c.
del Parlamento e dei suoi organi responsabili.
4 Il DDPS decide autonomamente le misure di protezione degli edifici, degli oggetti
e delle installazioni militari nonché degli edifici civili che utilizza esclusivamente in
ambito amministrativo.
Art. 10
Servizio di guardia e sistema d'allarme 1 Il Servizio effettua il servizio di guardia e di sorveglianza nelle sedi del Consiglio
federale e negli altri edifici amministrativi indicati dal Consiglio federale. Per
quanto riguarda l'edificio del Parlamento, le Camere federali possono affidare questo compito al Servizio.
2 Esso gestisce una centrale d'allarme (in servizio 24 ore su 24) che trasmette gli allarmi pervenuti a un apposito ufficio d'intervento, coordina i primi interventi e assicura il contatto con responsabili importanti.
Art. 11
Documenti di legittimazione 1 Le persone che lavorano negli edifici federali o che vi si recano con regolarità, ricevono un documento di legittimazione a comprova dell'autorizzazione d'accesso.
Su richiesta questo deve essere esibito entrando negli edifici. Il Servizio emana le
istruzioni necessarie.
2 Il Servizio può esentare le unità amministrative dall'obbligo di esibire un documento di legittimazione, se non è necessaria un'identificazione personale. Inoltre es
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so può permettere agli uffici un altro tipo di impiego del documento, in particolare
per la registrazione delle ore lavorative.
3 I dati necessari per la compilazione del documento personale sono forniti dai servizi del personale delle unità amministrative interessate. Tutti i dati sul documento
personale devono essere noti al titolare della carta.
4 I servizi del personale delle unità amministrative interessate sono responsabili del
rilascio e del ritiro del documento personale, segnatamente del loro ritiro al momento dello scioglimento del rapporto di servizio. Essi effettuano un controllo dei
documenti rilasciati.
5 Il DDPS disciplina la gestione dei documenti militari di legittimazione.
Art. 12
Formazione
1 Nel suo ambito di competenza il Servizio dispensa una formazione di difesa personale agli incaricati della sicurezza, ad altre persone della Confederazione a cui sono
affidati compiti di sicurezza nonché alle persone minacciate.
2 Per la formazione delle persone che eseguono compiti di sicurezza, il Servizio può
elaborare un concetto di formazione con i servizi federali e cantonali.
Sezione 4: Trattamento delle informazioni
Art. 13
Elaborazione dei dati 1 Il Servizio può trattare, per adempiere i suoi compiti, i seguenti dati personali: a.
dati provenienti da fonti accessibili pubblicamente concernenti fatti rilevanti
per la sicurezza;
b.
dati provenienti da fonti accessibili pubblicamente concernenti persone minacciate; c.
dati trasmessi dalle persone da proteggere, dalle loro famiglie, dai loro collaboratori, dalle rappresentanze diplomatiche e dalle organizzazioni internazionali o dai servizi di sicurezza; d.
dati di vari organi di sicurezza necessari per l'elaborazione di valutazioni di
minaccia.
2 Il Servizio tiene una documentazione relativa agli eventi nonché una raccolta di
dati sulle persone minacciate, nella misura in cui siano utili per l'adempimento dei
suoi compiti di protezione. I dati provenienti da fonti accessibili pubblicamente sono
distrutti appena divengono inutili per l'adempimento dei compiti di protezione. I
dati relativi alle persone minacciate sono distrutti due anni dopo la fine del bisogno
di protezione. Il Dipartimento disciplina singolarmente l'uso della raccolta di dati.
3 Il Servizio può trasmettere dati personali alle autorità che adempiono compiti di
protezione di persone e di edifici nonché a servizi di protezione privati nella misura
in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei loro compiti.
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Art. 14
Convenzione di tutela del segreto Persone fisiche e giuridiche che, in quanto titolari di segreti o nell'ambito di un
mandato, vengono a contatto con informazioni ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1
dell'ordinanza del 10 dicembre 19905 sulla classificazione e il trattamento delle informazioni nel settore civile dell'amministrazione, possono essere obbligate a firmare una convenzione di tutela del segreto.
Art. 15
Sorveglianza e registrazione video 1 Il Servizio può collocare in luoghi pubblici e accessibili a tutti videocamere per riprese e registrazioni visive, per individuare minacce alle persone e ai loro oggetti,
agli edifici della Confederazione nonché alle rappresentanze straniere e alle organizzazioni internazionali, sempreché queste ultime diano il loro consenso alla registrazione dei dati.
2 Su richiesta dei titolari dell'immediata polizia degli edifici federali (art. 23 cpv. 2
LMSI) il Servizio può collocare all'interno di questi edifici videocamere per riprese
e registrazioni visive, nella misura in cui ciò sia necessario per la protezione degli
edifici e dei loro utenti.
3 Se le registrazioni su supporti d'immagini o di dati contengono dati personali, essi
possono essere utilizzati soltanto per le finalità di cui ai capoversi 1 e 2 e devono essere distrutte al più tardi entro 24 ore. Resta salvo l'uso per una procedura di diritto
penale o civile. Le registrazioni devono essere consegnate alle autorità competenti
assieme alla denuncia o all'azione.
Art. 16
Archiviazione
1 Indipendentemente da altre prescrizioni di distruzione, i dati non più necessari sono proposti per archiviazione all'Archivio federale secondo la legge federale del
26 giugno 19986 sull'archiviazione.
2 I documenti che l'Archivio federale non reputa degni di archiviazione sono distrutti.
Sezione 5: Entrata in vigore
Art. 17
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2001.
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RS 152.1