1
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (Stato 1° gennaio 2015) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 123 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale1,2
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 luglio 19183, decreta: Libro primo:4 Disposizioni generali Parte prima: Dei crimini e dei delitti Titolo primo: Del campo d'applicazione
Art. 1
Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la
legge commina espressamente una pena.
Art. 2
1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2
Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.
Art. 3
1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
2
Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.
3
Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 19505 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'autore perse-
RU 54 799, 57 1408 e CS 3 187 1 RS
101
2
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941 4967).
3
FF 1918 II 1 4
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
5 RS
0.101
311.0
1. Nessuna
sanzione
senza legge
2. Condizioni di
tempo
3. Condizioni
di luogo.
Crimini o delitti
commessi in
Svizzera
Codice penale svizzero 2
311.0
guito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se: a. è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero; b. la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4
Se l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all'estero, l'intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.
Art. 4
1 Il presente Codice si applica anche a chiunque commette all'estero un crimine o delitto contro lo Stato o la difesa nazionale (art. 265-278).
2
Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.
Art. 5
1 Il presente Codice si applica inoltre a chiunque si trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all'estero uno dei seguenti reati: a.6 tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minore di diciotto anni; abis.7 atti sessuali con persone dipendenti (art. 188) e atti sessuali con minorenni contro rimunerazione (art. 196); b. atti sessuali con fanciulli (art. 187), se la vittima è minore di quattordici anni;
c.8 pornografia qualificata (art. 197 cpv. 3 e 4), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con minorenni.
2
Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU9, l'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se: 6
Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437; FF 2005 2513).
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Introdotta dal n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
8
Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
Crimini o delitti
commessi
all'estero
contro lo Stato
Reati commessi
all'estero su
minorenni
Codice penale svizzero 3
311.0
a. è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero; b. la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
3
Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all'estero, ma all'estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.
Art. 6
1 Il presente Codice si applica a chiunque commette all'estero un crimine o un delitto che la Svizzera si è impegnata a reprimere in virtù di un accordo internazionale se: a. l'atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale; e b. l'autore si trova in Svizzera e non è estradato all'estero.
2
Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessivamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui l'atto è stato commesso.
3
Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU10, l'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se: a. è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero; b. la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4
Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all'estero, ma all'estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.
Art. 7
1 Il presente Codice si applica a chiunque commette all'estero un crimine o un delitto, senza che siano adempiute le condizioni di cui agli articoli 4, 5 o 6, se: a. l'atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale; b. l'autore si trova in Svizzera o, per questo suo atto, è estradato alla Confederazione; e 9 RS
0.101
10 RS
0.101
Reati commessi
all'estero e
perseguiti in
conformità di
un obbligo
internazionale
Altri reati
commessi
all'estero
Codice penale svizzero 4
311.0
c. secondo il diritto svizzero l'atto consente l'estradizione, ma l'autore non viene estradato.
2
Se l'autore non è svizzero e il crimine o il delitto non è stato commesso contro uno svizzero, il capoverso 1 è applicabile soltanto se:
a. la richiesta di estradizione è stata respinta per un motivo non inerente alla natura dell'atto; oppure b. l'autore ha commesso un crimine particolarmente grave proscritto dalla comunità giuridica internazionale.
3
Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessivamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui l'atto è stato commesso.
4
Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e dalla CEDU11, l'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se: a. è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero; b. la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
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Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all'estero, ma all'estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.
Art. 8
1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
2
Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l'evento.
Art. 9
1 Il presente Codice non è applicabile alle persone i cui atti devono essere giudicati secondo il diritto penale militare.
2
Per le persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i diciott'anni rimangono salve le disposizioni del diritto penale minorile del 20 giugno 200312 (DPMin). Se vanno giudicati nel con-
11 RS
0.101
12 RS
311.1
Luogo del reato
4. Condizioni
personali
Codice penale svizzero 5
311.0
tempo un atto commesso prima del compimento dei diciott'anni e un atto commesso dopo, si applica l'articolo 3 capoverso 2 DPMin.13 Titolo secondo: Della punibilità
Art. 10
1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2
Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3
Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 11
1 Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.
2
Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l'esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù: a. della
legge;
b. di un contratto; c. di una comunità di rischi liberamente accettata; o d. della creazione di un rischio.
3
Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato.
4
Il giudice può attenuare la pena.
Art. 12
1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
2
Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio.
13 Nuovo testo giusta l'art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545; FF 1999 1669).
1. Crimini e
delitti.
Definizioni
Commissione
per omissione
2. Intenzione e
negligenza.
Definizioni
Codice penale svizzero 6
311.0
3
Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
Art. 13
1 Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
2
Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo.
Art. 14
Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta
lecitamente anche se l'atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o un'altra legge.
Art. 15
Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze
un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri.
Art. 16
1 Se chi respinge un'aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l'articolo 15, il giudice attenua la pena.
2
Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole.
Art. 17
Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio
o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti.
Art. 18
1 Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un'altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l'autore sacrificasse il bene in pericolo.
Errore sui fatti
3. Atti leciti
e colpa.
Atto permesso
dalla legge
Legittima difesa
esimente
Legittima difesa
discolpante
Stato di necessità
esimente
Stato di necessità
discolpante
Codice penale svizzero 7
311.0
2
Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo.
Art. 19
1 Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.
2
Se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.
3
Possono tuttavia essere disposte le misure previste negli articoli 59-61, 63, 64, 67, 67b e 67e.14 4
I capoversi 1-3 non sono applicabili se l'autore poteva evitare l'incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l'atto commesso in tale stato.
Art. 20
Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore,
l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia.
Art. 21
Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire
illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
Art. 22
1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
2
L'autore che, per grave difetto d'intelligenza, non si rende conto che l'oggetto contro il quale l'atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena.
Art. 23
1 Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
14 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Incapacità e
scemata
imputabilità
Dubbio
sull'imputabilità
Errore
sull'illiceità
4. Tentativo.
Punibilità
Desistenza e
pentimento
attivo
Codice penale svizzero 8
311.0
2
Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.
3
Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se la desistenza dell'autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato.
4
Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo contributo.
Art. 24
1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
2
Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.
Art. 25
Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un
delitto è punito con pena attenuata.
Art. 26
Se la punibilità è giustificata o aggravata da uno speciale obbligo
dell'autore, il compartecipe che non sia vincolato a tale obbligo è punito con pena attenuata.
Art. 27
Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali
che aggravano, attenuano o escludono la punibilità solo per l'autore o il compartecipe a cui si riferiscono.
Art. 28
1 Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l'autore dell'opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono.
2
Qualora l'autore dell'opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l'articolo 322bis. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione.
5. Partecipazione.
Istigazione
Complicità
Partecipazione a
un reato speciale
Circostanze
personali
6. Punibilità dei
mass media
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311.0
3
Qualora la pubblicazione sia avvenuta all'insaputa o contro la volontà dell'autore dell'opera, è punito come autore del reato il redattore o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.
4
Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche e di comunicazioni ufficiali di un'autorità.
a 1 Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull'identità dell'autore dell'opera o su contenuto e fonti delle informazioni.
2
Il capoverso 1 non si applica se il giudica accerta che: a. la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l'integrità fisica di una persona; oppure b.15 senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111-113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189-191, 197 capoverso 4, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies del presente Codice, come pure ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 195116 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.
Art. 29
Se fonda o aggrava la punibilità, la violazione di un dovere particolare
che incombe unicamente alla persona giuridica, alla società o alla ditta individuale17 è imputata a una persona fisica allorquando essa agisce: a. in qualità di organo o membro di un organo di una persona giuridica;
b. in qualità di socio; c. in qualità di collaboratore di una persona giuridica, di una società o di una ditta individuale18 nella quale esercita competenze decisionali autonome nel proprio settore di attività;
d. in qualità di dirigente effettivo senza essere organo, membro di un organo, socio o collaboratore.
15 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
16 RS
812.121
17 Ora: impresa individuale.
18 Ora: impresa individuale.
Tutela delle fonti
7. Rapporti di
rappresentanza
Codice penale svizzero 10
311.0
Art. 30
1 Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l'autore sia punito.
2
Se la persona lesa non ha l'esercizio dei diritti civili, il diritto di querela spetta al suo rappresentante legale. Se essa si trova sotto tutela o curatela generale, il diritto di querela spetta anche all'autorità di protezione degli adulti.19 3 La persona lesa minorenne o sotto curatela generale può anch'essa presentare la querela se è capace di discernimento.20 4 Se la persona lesa muore senza avere presentato querela né avere espressamente rinunciato a presentarla, il diritto di querela passa a ognuno dei suoi congiunti.
5
Se l'avente diritto ha espressamente rinunciato a presentare la querela, la rinuncia è definitiva.
Art. 31
Il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal
giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore del reato.
Art. 32
Quando l'avente diritto presenta querela contro uno dei compartecipi
al reato, tutti i compartecipi devono essere perseguiti.
Art. 33
1 Il querelante può desistere dalla querela finché non sia stata pronunciata la sentenza cantonale di seconda istanza.
2
Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.
3
La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti.
4
Essa non vale per l'imputato che vi si opponga.
19 Nuovo testo del per. giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
20 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
8. Querela della
parte lesa. Diritto di querela Termine
Indivisibilità
Desistenza
Codice penale svizzero 11
311.0
Titolo terzo: Delle pene e delle misure Capo primo: Delle pene Sezione 1: Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità e della pena detentiva
Art. 34
1 Salvo diversa disposizione del presente Codice, la pena pecuniaria ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere. Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
2
Un'aliquota giornaliera ammonta al massimo a 3000 franchi. Il giudice ne fissa l'importo secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.
3
Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera.
4
Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.
Art. 35
1 L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine da uno a dodici mesi per il pagamento. Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini.
2
Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all'esazione, l'autorità d'esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie.
3
Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace.
Art. 36
1 Se il condannato non paga la pena pecuniaria e quest'ultima non può essere riscossa in via esecutiva (art. 35 cpv. 3), la pena pecuniaria è sostituita da una pena detentiva. Un'aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena detentiva. La pena detentiva sostitutiva si estingue con il pagamento a posteriori della pena pecuniaria.
2
Se la pena pecuniaria è stata inflitta da un'autorità amministrativa, il giudice decide sulla pena detentiva sostitutiva.
3
Se il condannato non può pagare la pena pecuniaria perché, senza sua colpa, le condizioni determinanti per la commisurazione dell'ali1. Pena
pecuniaria.
Commisurazione
Esazione
Pena detentiva
sostitutiva
Codice penale svizzero 12
311.0
quota giornaliera si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere al giudice la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva sostitutiva e proporre in sua vece: a. la proroga del termine di pagamento per ventiquattro mesi al massimo;
b. la riduzione dell'importo dell'aliquota giornaliera; oppure c. l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità.
4
Se il giudice ordina un lavoro di pubblica utilità sono applicabili gli articoli 37, 38 e 39 capoverso 2.
5
La pena detentiva sostitutiva è eseguita se il condannato non paga la pena pecuniaria nonostante la proroga del termine di pagamento o la riduzione dell'aliquota giornaliera oppure se, nonostante diffida, non presta il lavoro di pubblica utilità.
Art. 37
1 Con il consenso dell'autore, il giudice, invece di infliggere una pena detentiva inferiore a sei mesi o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, può ordinare un lavoro di pubblica utilità di 720 ore al massimo.
2
Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. È prestato gratuitamente.
Art. 38
L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al
massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità.
Art. 39
1 Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità conformemente alla sentenza o alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità competente, il giudice ne ordina la commutazione in pena pecuniaria o detentiva.
2
Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva.
3
La pena detentiva può essere ordinata soltanto se vi è da attendersi che una pena pecuniaria non potrà essere eseguita.
2. Lavoro di
pubblica utilità.
Contenuto
Esecuzione
Commutazione
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Art. 40
Di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi; la durata
massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.
Art. 41
1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.
2
Il giudice deve motivare in modo circostanziato questa forma di pena.
3
Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria non pagata (art. 36) o di un lavoro di pubblica utilità non prestato (art. 39).
Sezione 2: Della condizionale
Art. 42
1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
2
Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.
3
La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.
4
Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell'articolo 106.21 21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
3. Pena
detentiva.
In generale
Pena detentiva
di breve durata
senza condizionale
1. Pene con la
condizionale
Codice penale svizzero 14
311.0
Art. 43
1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.
2
La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena.
3
In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire.
Art. 44
1 Se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.
2
Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
3
Il giudice spiega al condannato l'importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.
Art. 45
Se il condannato supera con successo il periodo di prova, la pena
sospesa non è più eseguita.
Art. 46
1 Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell'ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell'articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all'articolo 41.
2
Se non vi è d'attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata.
3
Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca.
2. Pene con
condizionale
parziale
3. Disposizioni
comuni.
Periodo di prova
Successo del
periodo di prova
Insuccesso del
periodo di prova
Codice penale svizzero 15
311.0
4
Se il condannato si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5.
5
La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova.
Sezione 3: Della commisurazione della pena
Art. 47
1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
Art. 48
Il giudice attenua la pena se: a. l'autore
ha
agito:
1. per motivi onorevoli, 2. in stato di grave angustia, 3. sotto l'impressione d'una grave minaccia, 4. ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
b. l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
c. l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
d. l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
e. la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.
a 1 Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.
1. Principio
2. Attenuazione
della pena.
Circostanze
attenuanti
Effetti
Codice penale svizzero 16
311.0
2
Il giudice può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena.
Art. 49
1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2
Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3
Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
Art. 50
Se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.
Art. 51
Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità.
Sezione 4: Dell'impunità e della sospensione del procedimento22
Art. 52
L'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a
giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità.
22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
3. Concorso
di reati
4. Obbligo di
motivazione
5. Computo
del carcere
preventivo
1. Motivi
d'impunità.
Punizione priva
di senso23
Codice penale svizzero 17
311.0
Art. 53
Se l'autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva
ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora: a. le condizioni per la sospensione condizionale della pena siano adempiute (art. 42); e b. l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza.
Art. 54
Se l'autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette
del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
Art. 55
1 Se le condizioni dell'impunità sono adempiute, il giudice prescinde dalla revoca della sospensione condizionale o, in caso di liberazione condizionale, dal ripristino dell'esecuzione.
2
I Cantoni designano organi della giustizia penale quali autorità competenti ai sensi degli articoli 52, 53 e 54.
a24 1 In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3-5), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, bbis e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), il pubblico ministero e il giudice possono sospendere il procedimento se:26
a.27 la vittima è:
1. il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, o 2. il partner registrato o l'ex partner registrato dell'autore e il fatto è stato commesso durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento, o 24 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
25 Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
26 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
27 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Riparazione
Autore
duramente
colpito
2. Disposizioni
comuni
3. Sospensione
del procedimento. Coniuge, partner
registrato o
partner convivente quale
vittima 25
Codice penale svizzero 18
311.0
3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l'ex partner convivente dell'autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell'anno successivo alla separazione; e b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda dell'autorità competente.
2
Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro sei mesi dalla sospensione. 28 3 Qualora il consenso non sia revocato, il pubblico ministero e il giudice dispongono l'abbandono del procedimento. 29 4
… 30
Capo secondo: Delle misure Sezione 1: Delle misure terapeutiche e dell'internamento
Art. 56
1 Una misura deve essere ordinata se: a. la sola pena non è atta a impedire il rischio che l'autore commetta altri reati;
b. sussiste un bisogno di trattamento dell'autore o la sicurezza pubblica lo esige; e
c. le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute.
2
La misura può essere pronunciata se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell'autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati.
3
Per ordinare una misura prevista negli articoli 59-61, 63 e 64, come pure in caso di modifica della sanzione secondo l'articolo 65, il giudice si fonda su una perizia. La perizia verte su: a. la necessità e le prospettive di successo di un trattamento dell'autore;
28 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
29 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
30 Abrogato dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
1. Principi
Codice penale svizzero 19
311.0
b. il genere e la probabilità di eventuali altri reati; e c. la possibilità di eseguire la misura.
4
Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, la perizia dev'essere effettuata da un esperto che non abbia né curato né assistito in altro modo l'autore.
4bis
Se entra in linea di conto l'internamento a vita di cui all'articolo 64 capoverso 1bis, il giudice, per ordinarlo, si fonda sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l'autore.31 5
Di regola il giudice ordina una misura soltanto se è disponibile un'istituzione adeguata.
6
La misura i cui presupposti non siano più adempiuti dev'essere soppressa.
a 1 Se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno gravosa per l'autore.
2
Se più misure si rivelano necessarie, il giudice può ordinarle congiuntamente.
Art. 57
1 Se sono adempiute le condizioni sia per una pena sia per una misura, il tribunale ordina entrambe le sanzioni.
2
Le misure di cui agli articoli 59-61 vanno eseguite prima della pena detentiva pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o della liberazione condizionale. Parimenti, le misure ripristinate secondo l'articolo 62a vanno eseguite prima della pena unica pronunciata congiuntamente.
3
La privazione della libertà connessa alla misura è computata nella pena.
Art. 58
1 …32
2
Le istituzioni terapeutiche ai sensi degli articoli 59-61 devono essere separate dai penitenziari.
31 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
32 Abrogato dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Concorso
di misure
Relazione tra le
misure e le pene
Esecuzione
Codice penale svizzero 20
311.0
Art. 59
1 Se l'autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora: a. l'autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba; e
b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba.
2
Il trattamento stazionario si svolge in un'appropriata istituzione psichiatrica o in un'istituzione per l'esecuzione delle misure.
3
Fintanto che sussiste il pericolo che l'autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un'istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato.33 4
La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni.
Art. 60
1 Se l'autore è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora: a. l'autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con il suo stato di dipendenza; e b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato di dipendenza.
2
Il giudice tiene conto della richiesta dell'autore e della sua disponibilità a sottoporsi al trattamento.
3
Il trattamento si svolge in un'istituzione specializzata o, se necessario, in una clinica psichiatrica. Va adeguato alle esigenze speciali e allo sviluppo dell'autore.
4
La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i tre anni. Se, dopo tre anni, i presupposti per la 33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
2. Misure
terapeutiche
stazionarie.
Trattamento di
turbe psichiche
Trattamento
della tossicodipendenza
Codice penale svizzero 21
311.0
liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato di dipendenza, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare, una sola volta, che la misura sia protratta per un altro anno. La privazione della libertà connessa alla misura non deve eccedere complessivamente sei anni in caso di protrazione e di ripristino dopo la liberazione condizionale.
Art. 61
1 Se l'autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un'istituzione per giovani adulti qualora:
a. l'autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità; e b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità.
2
Le istituzioni per giovani adulti sono separate dagli altri stabilimenti e dalle altre istituzioni previste dal presente Codice.
3
Vanno stimolate le attitudini dell'autore a vivere in modo responsabile ed esente da pene. In particolare vanno promosse la sua formazione e il suo perfezionamento professionali.
4
La privazione della libertà connessa alla misura non supera di regola i quattro anni. In caso di ripristino della misura dopo la liberazione condizionale, non deve eccedere complessivamente sei anni. La misura dev'essere soppressa al più tardi quando il collocato ha compiuto i trent'anni.
5
Se l'autore è stato condannato anche per un reato commesso prima dei diciott'anni, la misura può essere eseguita in un'istituzione per adolescenti.
Art. 62
1 L'autore è liberato condizionalmente dall'esecuzione stazionaria della misura appena il suo stato giustifichi che gli sia data la possibilità di essere messo alla prova in libertà.
2
Il periodo di prova è di uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all'articolo 59 e di uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.
3
Durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente può essere obbligato a sottoporsi a trattamento ambulatoriale. Per la durata del Misure per i
giovani adulti
Liberazione
condizionale
Codice penale svizzero 22
311.0
periodo di prova, l'autorità d'esecuzione può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
4
Se, alla scadenza del periodo di prova, appare necessario proseguire con il trattamento ambulatoriale, l'assistenza riabilitativa o le norme di condotta, al fine di ovviare al rischio che il liberato condizionalmente commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare la protrazione del periodo di prova: a. di volta in volta da uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all'articolo 59; b. da uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.
5
Il periodo di prova dopo la liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61 non deve eccedere complessivamente sei anni.
6
Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il periodo di prova può essere prorogato finquando appaia necessario per impedire nuovi reati dello stesso genere.
a 1 Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un reato mostrando così che permane il rischio cui doveva ovviare la misura, il giudice competente per giudicare il nuovo reato può, dopo aver sentito l'autorità d'esecuzione:
a. ordinare il ripristino dell'esecuzione; b. sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare una nuova misura; o
c. sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare l'esecuzione di una pena detentiva.
2
Se, in base al nuovo reato, risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di una pena detentiva senza condizionale e questa pena viene ad aggiungersi a quella sospesa a favore della misura, il giudice fissa una pena unica in applicazione dell'articolo 49.
3
Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il giudice che ha ordinato la misura può ordinarne il ripristino su proposta dell'autorità d'esecuzione.
4
La durata massima dell'esecuzione ripristinata è di cinque anni per la misura di cui all'articolo 59 e di due anni per le misure di cui agli articoli 60 e 61.
5
Se prescinde dal ripristino dell'esecuzione o da una nuova misura, il giudice può:
Insuccesso del
periodo di prova
Codice penale svizzero 23
311.0
a. ammonire il liberato condizionalmente; b. ordinare un trattamento ambulatoriale o un'assistenza riabilitativa;
c. impartire norme di condotta; e d. prorogare il periodo di prova da uno a cinque anni in caso di misura secondo l'articolo 59 e da uno a tre anni in caso di misura secondo gli articoli 60 o 61.
6
Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5.
b 1 Il liberato condizionalmente che ha superato con successo il periodo di prova è liberato definitivamente.
2
L'autore è liberato definitivamente se è stata raggiunta la durata massima di una misura di cui agli articoli 60 o 61 e risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale.
3
Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla durata della pena detentiva sospesa, la pena residua non viene più eseguita.
c 1 La misura è soppressa se: a. la sua esecuzione o prosecuzione non ha prospettive di successo; o
b. è stata raggiunta la durata massima secondo gli articoli 60 e 61 e non risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale; oppure c. non esiste o non esiste più un'istituzione adeguata.
2
Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla durata della pena detentiva sospesa, la pena residua viene eseguita. Se riguardo a quest'ultima risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale o per la sospensione condizionale, l'esecuzione è sospesa.
3
Invece dell'esecuzione della pena il giudice può ordinare un'altra misura se vi è da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato.
4
Se all'atto della soppressione della misura ordinata per un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 vi è seriamente da attendersi che Liberazione
definitiva
Soppressione
della misura
Codice penale svizzero 24
311.0
l'autore commetta nuovi reati di questo genere, il giudice può ordinare l'internamento su proposta dell'autorità di esecuzione.
5
Se all'atto della soppressione della misura ritiene opportuna una misura di protezione degli adulti, l'autorità competente ne avvisa l'autorità di protezione degli adulti.34 6 Il giudice può inoltre sopprimere una misura terapeutica stazionaria, prima o dopo la sua esecuzione, e ordinare in sua vece un'altra misura terapeutica stazionaria se vi è da attendersi che con questa nuova misura si potrà manifestamente ovviare meglio al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.
d 1 L'autorità competente esamina d'ufficio o a richiesta se e quando l'autore debba essere liberato condizionalmente dall'esecuzione della misura o la misura debba essere soppressa. Decide in merito almeno una volta all'anno. Sente dapprima il collocato e chiede previamente una relazione alla direzione dell'istituzione d'esecuzione.
2
Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, l'autorità competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d'esecuzione nonché della psichiatria. L'esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l'autore.
Art. 63
1 Se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora: a. l'autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato; e
b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.
2
Per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l'esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell'esecu34 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti,
diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Esame della liberazione e della
soppressione
3. Trattamento
ambulatoriale.
Condizioni e
esecuzione
Codice penale svizzero 25
311.0
zione. Per la durata del trattamento può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
3
L'autorità competente può disporre che l'autore venga temporaneamente sottoposto a trattamento stazionario, se necessario per dare inizio al trattamento ambulatoriale. Il trattamento stazionario non deve complessivamente durare più di due mesi.
4
Di regola, il trattamento ambulatoriale non può durare più di cinque anni. Se, trascorsa la durata massima, risulta necessaria una protrazione per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti connessi alla sua turba psichica, il giudice può di volta in volta protrarre il trattamento da uno a cinque anni su proposta dell'autorità d'esecuzione.
a 1 L'autorità competente esamina almeno una volta all'anno se il trattamento ambulatoriale debba essere continuato o soppresso. Sente dapprima l'autore e chiede previamente una relazione al terapeuta.
2
Il trattamento ambulatoriale è soppresso dall'autorità competente se: a. si è concluso con successo; b. la sua prosecuzione non ha prospettive di successo; o c. è stata raggiunta la durata massima legale, ove si tratti di trattamento di alcolizzati, tossicomani o farmacodipendenti.
3
Se, durante il trattamento ambulatoriale, l'autore commette un reato e mostra così che il trattamento non permette verosimilmente di rimuovere il rischio ch'egli commetta nuovi reati in connessione con il suo stato, il trattamento infruttuoso è soppresso dal giudice competente per giudicare il nuovo reato.
4
Se l'autore si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5.
b 1 Se il trattamento ambulatoriale si è concluso con successo, la pena detentiva sospesa non viene più eseguita.
2
Se il trattamento ambulatoriale è soppresso per mancanza di prospettive di successo (art. 63a cpv. 2 lett. b), per raggiungimento della durata massima legale (art. 63a cpv. 2 lett. c) o perché infruttuoso (art. 63a cpv. 3), la pena detentiva sospesa viene eseguita.
3
Se il trattamento ambulatoriale in regime di libertà si rivela pericoloso per terzi, la pena detentiva sospesa viene eseguita e il trattamento ambulatoriale continua durante l'esecuzione della medesima.
Soppressione
della misura
Esecuzione della
pena detentiva
sospesa
Codice penale svizzero 26
311.0
4
Il giudice decide in qual misura la privazione della libertà connessa al trattamento ambulatoriale è computata nella pena. Se riguardo alla pena residua risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale o per la sospensione condizionale, sospende l'esecuzione.
5
Invece dell'esecuzione della pena il giudice può ordinare una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59-61 se vi è da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato.
Art. 64
1 Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:35
a. in base alle caratteristiche della personalità dell'autore, nonché in base alle circostanze in cui fu commesso il reato e vi è seriamente da attendersi che costui commetta nuovi reati di questo genere; o b. in base a una turba psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, con cui aveva connessione il reato, vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta nuovi reati di questo genere e che una misura secondo l'articolo 59 non abbia prospettive di successo.
1bis
Il giudice ordina l'internamento a vita se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d'ostaggio, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimoter) e se sono adempite le condizioni seguenti:36 a. con il crimine l'autore ha pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona; b. è altamente probabile che l'autore commetta di nuovo uno di questi crimini;
35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
36 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
4. Internamento.
Condizioni e
esecuzione
Codice penale svizzero 27
311.0
c. l'autore è considerato durevolmente refrattario alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine.37 2
L'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva. Non sono applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva (art. 86-88).38 3 Se già nel corso dell'esecuzione della pena detentiva vi è da attendersi che l'autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per il giorno in cui l'autore avrà scontato i due terzi della pena detentiva o quindici anni se la pena detentiva è a vita. È competente il giudice che ha ordinato l'internamento. Per il resto è applicabile l'articolo 64a.39 4
L'internamento è eseguito in un'istituzione per l'esecuzione delle misure o in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2. La sicurezza pubblica dev'essere garantita. Per quanto necessario, l'interessato fruisce di assistenza psichiatrica.
a 1 L'autore è liberato condizionalmente dall'internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1 appena vi è da attendersi ch'egli supererà con successo il periodo di prova in libertà.40 Il periodo di prova è di due a cinque anni. Per la durata del periodo di prova può essere ordinata un'assistenza riabilitativa e possono essere impartite norme di condotta.
2
Se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire l'assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può di volta in volta protrarre il periodo di prova da due a cinque anni.
3
Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere nuovi reati ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il giudice ordina il ripristino dell'internamento su proposta dell'autorità d'esecuzione.
4
Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5.
37 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
Fine dell'internamento e
liberazione
Codice penale svizzero 28
311.0
5
Se il liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.
b41 1 L'autorità competente esamina d'ufficio o su richiesta: a. almeno una volta all'anno, e la prima volta dopo due anni, se e quando l'autore possa essere liberato condizionalmente dall'internamento (art. 64a cpv. 1); b. almeno ogni due anni, e la prima volta prima che abbia inizio l'internamento, se sono adempiute le condizioni per un trattamento terapeutico stazionario e se deve essere presentata una richiesta in tal senso al giudice competente (art. 65 cpv. 1).
2
L'autorità competente prende una decisione secondo il capoverso 1: a. fondandosi su un rapporto della direzione dell'istituto; b. fondandosi su una perizia di un esperto indipendente ai sensi dell'articolo 56 capoverso 4; c. dopo aver sentito una commissione ai sensi dell'articolo 62d capoverso 2;
d. dopo aver sentito l'autore.
c42 1 In caso di internamento a vita secondo l'articolo 64 capoverso 1bis, l'autorità competente esamina, d'ufficio o su richiesta, se vi sono nuove conoscenze scientifiche che permettano di prevedere che l'autore possa essere curato in modo da non costituire più un pericolo per la collettività. Essa decide fondandosi sul rapporto della commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita.
2
Se conclude che l'autore può essere curato, l'autorità competente gli propone un trattamento. Tale trattamento si svolge in un'istituzione chiusa. Le disposizioni in materia di esecuzione dell'internamento a vita restano applicabili fino alla soppressione dell'internamento secondo il capoverso 3.
3
Se il trattamento dimostra che la pericolosità dell'autore è diminuita in maniera considerevole e può essere ridotta al punto che costui non costituisca più un pericolo per la collettività, il giudice sopprime l'internamento a vita e ordina che sia eseguita in un'istituzione chiusa una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59-61.
41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
42 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
Esame della
liberazione
Esame della
liberazione
dall'internament
o a vita e
liberazione
condizionale
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311.0
4
Il giudice può liberare condizionalmente l'autore dall'internamento a vita se costui non costituisce più un pericolo per la collettività per età avanzata, grave malattia o altro motivo. La liberazione condizionale è retta dall'articolo 64a.
5
La soppressione dell'internamento a vita e la liberazione condizionale competono al giudice che ha ordinato l'internamento a vita. Egli decide fondandosi sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l'autore.
6
I capoversi 1 e 2 si applicano anche durante l'esecuzione della pena detentiva che precede l'internamento a vita. La soppressione dell'internamento a vita secondo il capoverso 3 è possibile al più presto quando l'autore ha espiato due terzi della pena o quindici anni di pena detentiva a vita.
Art. 65
1 Se, prima o durante l'esecuzione della pena detentiva o dell'internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1, le condizioni per una misura terapeutica stazionaria risultano adempiute, il giudice può ordinare questa misura a posteriori.43 È competente il giudice che ha pronunciato la pena o ordinato l'internamento. L'esecuzione della pena residua è sospesa.
2
Se, durante l'esecuzione della pena detentiva, sulla base di nuovi fatti o mezzi di prova, risulta che le condizioni per un internamento sono adempiute e sussistevano già al momento della condanna, senza che il giudice ne potesse essere a conoscenza, il giudice può ordinare l'internamento a posteriori. La competenza e la procedura sono rette dalle norme applicabili alla revisione.44 Sezione 2: Delle altre misure
Art. 66
1 Se vi è il rischio che chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto lo compia effettivamente, o se chi è già stato condannato per un crimine o un delitto manifesta l'intenzione determinata di ripeterlo, il giudice, a richiesta della persona minacciata, può esigere da lui la promessa di non commetterlo e obbligarlo a prestare adeguata cauzione.
43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
44 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
5. Modifica
della sanzione
1. Cauzione
preventiva
Codice penale svizzero 30
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2
Se egli si rifiuta di promettere o non presta per malvolere la cauzione entro il termine fissato, il giudice può costringervelo con la carcerazione. La carcerazione non può durare oltre due mesi. È scontata come una pena detentiva di breve durata (art. 79).
3
Se egli commette il crimine o il delitto nel termine di due anni dal giorno in cui prestò la cauzione, questa è devoluta allo Stato. In caso diverso gli è restituita.
Art. 67
45 1 Se alcuno, nellʼesercizio di unʼattività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirgli in tutto o in parte lʼesercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.
2
Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minorenne o contro unʼaltra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nellʼesercizio di unʼattività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirgli lʼesercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.
3
Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59-61 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice per dieci anni lʼesercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni: a. tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minorenne; b. atti sessuali con fanciulli (art. 187) o atti sessuali con persone dipendenti (art. 188); c. pornografia qualificata (art. 197 n. 3), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con fanciulli.
45 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
2. Interdizione
di esercitare
unʼattività e
divieto di avere
contatti e di
accedere ad aree
determinate.
a. Interdizione
di esercitare
unʼattività,
condizioni
Codice penale svizzero 31
311.0
4
Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59-61 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti su un maggiorenne particolarmente vulnerabile, il giudice gli interdice per dieci anni lʼesercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili: tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193) o promovimento della prostituzione (art. 195). 5 Se lʼautore è condannato nel medesimo procedimento a una pena o misura per aver commesso più reati, il giudice stabilisce quale parte della pena o quale misura è inflitta per un reato passibile dellʼinterdizione di esercitare unʼattività. Tale parte della pena, la misura e il reato sono determinanti per stabilire se pronunciare unʼinterdizione di esercitare unʼattività secondo il capoverso 1, 2, 3 o 4. Le parti di pena inflitte per più reati passibili di interdizione sono addizionate. È possibile pronunciare più interdizioni di esercitare unʼattività. 6 Il giudice può pronunciare le interdizioni di cui ai capoversi 2, 3 e 4 a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia sufficiente a garantire che lʼautore non costituisca più un pericolo. Su proposta dellʼautorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo le interdizioni di durata determinata di cui ai capoversi 2, 3 e 4, se è necessario per trattenere lʼautore dal commettere un nuovo crimine o delitto analogo a quello che ha determinato lʼinterdizione. 7 Il giudice può ordinare unʼassistenza riabilitativa per la durata dellʼinterdizione. Ordina in ogni caso tale assistenza se è stata pronunciata unʼinterdizione in seguito a un reato di cui al capoverso 3 o 4.
a46 1 Sono considerate attività professionali ai sensi dellʼarticolo 67 le attività svolte nellʼesercizio, a titolo principale o accessorio, di una professione, di unʼindustria o di un commercio. Sono considerate attività extraprofessionali organizzate le attività svolte senza scopo di lucro o senza prevalente scopo di lucro nellʼambito di unʼassociazione o di unʼaltra organizzazione.
2
Lʼinterdizione ai sensi dellʼarticolo 67 vieta allʼautore di esercitare attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuri46 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare
unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Contenuto e
portata
Codice penale svizzero 32
311.0
dica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.
3
Se sussiste il rischio che lʼautore abusi della sua attività per commettere reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore o di un sorvegliante, lʼinterdizione verte sulla totalità dellʼattività considerata. 4
Le interdizioni di cui allʼarticolo 67 capoversi 3 e 4 vertono sempre sulla totalità dellʼattività considerata.
b47 1 Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo.
2
Pronunciando il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate il giudice può vietare allʼautore di:
a. mettersi in contatto, direttamente o tramite terzi, con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, impiegarle, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequentarle in altro modo; b. avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;
c. trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri.
3
Per eseguire il divieto, lʼautorità competente può impiegare apparecchi tecnici fissati sullʼautore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare lʼautore.
4
Il giudice può ordinare unʼassistenza riabilitativa per la durata del divieto.
5
Se necessario per trattenere lʼautore dal commettere nuovi crimini o delitti contro un minorenne o una persona particolarmente vulnerabile, su proposta dellʼautorità di esecuzione il giudice può prorogare il divieto di volta in volta per cinque anni al massimo.
47 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
b. Divieto di
avere contatti e
di accedere ad
aree determinate
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311.0
c48 1 Lʼinterdizione o il divieto ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.
2
La durata dellʼesecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59-61 e 64) non è computata nella durata dellʼinterdizione o del divieto.
3
Se lʼautore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dellʼinterdizione o del divieto si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.
4
Se lʼautore ha superato con successo il periodo di prova, lʼautorità competente decide se lʼinterdizione di cui allʼarticolo 67 capoverso 1 o il divieto di cui allʼarticolo 67b debbano essere attenuati quanto a durata e contenuto oppure soppressi. 5 Lʼautore può chiedere allʼautorità competente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di unʼinterdizione o di un divieto oppure di sopprimerli: a. dopo almeno due anni di esecuzione, nel caso di unʼinterdizione di cui allʼarticolo 67 capoverso 1 o di un divieto di cui allʼarticolo 67b;
b. trascorsa la metà della durata dellʼinterdizione, ma dopo almeno tre anni di esecuzione, nel caso di unʼinterdizione di durata determinata di cui allʼarticolo 67 capoverso 2;
c. dopo almeno cinque anni di esecuzione, nel caso di unʼinterdizione di durata determinata di cui allʼarticolo 67 capoverso 3 o 4;
d. dopo almeno dieci anni di esecuzione, nel caso di unʼinterdizione a vita di cui allʼarticolo 67 capoverso 2, 3 o 4.
6
Nei casi di cui al capoverso 4 o 5, lʼautorità competente sopprime lʼinterdizione o il divieto se non vi è da temere che lʼautore commetta altri crimini o delitti nellʼesercizio dellʼattività in questione o nel caso in cui abbia contatti con determinate persone o con i membri di un gruppo determinato e se lʼautore ha, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato.
7
Se il condannato disattende unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o si sottrae allʼassistenza riabilitativa connessa o se tale assistenza si rivela 48 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
c. Disposizioni
comuni. Esecuzione
dellʼinterdizione o del divieto
Codice penale svizzero 34
311.0
inattuabile o non più necessaria, lʼautorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità di esecuzione. Il giudice o lʼautorità di esecuzione può porre fine allʼassistenza riabilitativa o disporne una nuova.
8
Se il condannato si sottrae allʼassistenza riabilitativa durante un periodo di prova, è applicabile lʼarticolo 95 capoversi 4 e 5.
9
Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, sono applicabili lʼarticolo 294 e le disposizioni sulla revoca della sospensione condizionale totale o parziale della pena, nonché sul ripristino dellʼesecuzione della pena o della misura.
d49 1 Se durante lʼesecuzione di unʼinterdizione di esercitare unʼattività o di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate si constata che lʼautore adempie le condizioni per unʼestensione dellʼinterdizione o del divieto o per unʼinterdizione o un divieto aggiuntivi, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dellʼautorità di esecuzione.
2
Se durante lʼesecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà si constata che lʼautore adempie le condizioni per unʼinterdizione di cui allʼarticolo 67 capoverso 1 o 2 oppure per un divieto di cui allʼarticolo 67b, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dellʼautorità di esecuzione.
e50
Se l'autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli articoli 59-64 il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni.
Art. 68
1 Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
49 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
50 Originario art. 67b.
Modifica o
pronuncia a
posteriori di
unʼinterdizione o di un divieto
3. Divieto di
condurre
4. Pubblicazione
della sentenza
Codice penale svizzero 35
311.0
2
Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante.
3
La pubblicazione nell'interesse della persona lesa, dell'avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta.
4
Il giudice fissa le modalità e l'estensione della pubblicazione.
Art. 69
1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
2
Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
Art. 70
1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2
La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3
Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4
La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5
Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
5. Confisca a. Confisca di oggetti pericolosi
b. Confisca
di valori
patrimoniali.
Principi
Codice penale svizzero 36
311.0
Art. 71
1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
2
Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3
In vista dell'esecuzione del risarcimento, l'autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell'esecuzione forzata.
Art. 72
Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui
un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.
Art. 73
1 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione: a. la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato; b. gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
c. le pretese di risarcimento; d. l'importo della cauzione preventiva prestata.
2
Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.
3
I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.
Risarcimenti
Confisca di
valori patrimoniali di una
organizzazione
criminale
6. Assegnamenti
al danneggiato
Codice penale svizzero 37
311.0
Titolo quarto: Dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà
Art. 74
La dignità umana del detenuto o collocato dev'essere rispettata. I
diritti di costui possono essere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell'istituzione d'esecuzione lo richiedano.
Art. 75
1 L'esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena.
Essa deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà e tenere conto adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato dell'esecuzione e degli altri detenuti.
2
…51
3
Il regolamento del penitenziario prevede l'allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e perfezionamento, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà.
4
Il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione.
5
Va tenuto conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti d'ambo i sessi.
6
Se il detenuto è liberato condizionalmente o definitivamente e risulta a posteriori che all'atto della liberazione esisteva contro di lui un'altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva, quest'ultima non viene più eseguita qualora: a. essa non sia stata eseguita simultaneamente all'altra pena detentiva per un motivo addebitabile alle autorità d'esecuzione;
b. il detenuto potesse presumere in buona fede che all'atto della liberazione non sarebbe esistita contro di lui alcun'altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva; e c. l'esecuzione medesima compromettesse il reinserimento sociale del detenuto.
51 Abrogato dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
1. Principi
dell'esecuzione
2. Esecuzione
delle pene
detentive.
Principi
Codice penale svizzero 38
311.0
a52 1 La commissione di cui all'articolo 62d capoverso 2 valuta la pericolosità pubblica dell'autore in vista del suo trasferimento in un penitenziario aperto, nonché in vista dell'autorizzazione di un regime aperto, se:
a. l'autore ha commesso un crimine di cui all'articolo 64 capoverso 1; e
b. l'autorità di esecuzione non è in grado di valutare con certezza la pericolosità pubblica del detenuto.
2
Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale.
3
La pericolosità pubblica è presunta quando vi è il pericolo che il detenuto si dia alla fuga e commetta nuovi reati atti a pregiudicare gravemente l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona.
Art. 76
1 Le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto.
2
Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati.
Art. 77
Di regola, il detenuto trascorre nel penitenziario il tempo di lavoro e di
riposo e il tempo libero.
a 1 La pena detentiva una cui parte, ma di regola almeno la metà, è già stata scontata è eseguita in forma di lavoro esterno se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati.
2
In regime di lavoro esterno il detenuto lavora fuori del penitenziario e trascorre le ore di tempo libero e di riposo nel penitenziario. Il passaggio a questa forma d'esecuzione avviene di regola dopo un adeguato periodo di permanenza in un penitenziario aperto o nel reparto aperto di un penitenziario chiuso. Sono considerati lavori fuori del penitenziario anche i lavori domestici e la cura dei figli.
52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Misure
particolari di
sicurezza
Luogo
dell'esecuzione
Esecuzione
ordinaria
Lavoro e
alloggio esterni
Codice penale svizzero 39
311.0
3
Se il detenuto si comporta correttamente nel lavoro esterno, l'esecuzione ulteriore avviene in forma di alloggio e lavoro esterni. In tal caso il detenuto alloggia e lavora fuori del penitenziario, ma rimane sottoposto all'autorità di esecuzione.
b Le pene detentive da sei mesi a un anno sono scontate in forma di
semiprigionia se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati. Il detenuto continua a lavorare o a seguire la sua formazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. Durante questa fase dell'esecuzione, il condannato deve comunque essere debitamente assistito.
Art. 78
La segregazione cellulare, in forma di isolamento ininterrotto dagli
altri detenuti, può essere ordinata soltanto: a. all'inizio della pena e al fine di avviare l'esecuzione, per un periodo di non oltre una settimana; b. a tutela del detenuto o di terzi; c. come sanzione
disciplinare.
Art. 79
1 Se inferiori a sei mesi, le pene detentive e, computato il carcere preventivo, le pene residue sono di regola scontate in forma di semiprigionia.
2
A richiesta, le pene detentive non superiori a quattro settimane possono essere scontate per giorni. La pena è ripartita su più periodi coincidenti con i giorni di riposo o di vacanze del detenuto.
3
La semiprigionia e l'esecuzione per giorni possono essere scontate anche in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo.
Art. 80
1 Alle norme in materia di esecuzione può essere derogato a favore del detenuto:
a. qualora il suo stato di salute lo richieda; b. in caso di gravidanza, parto e puerperio; c. per permettere a madri detenute di tenere con sé i loro infanti, se nell'interesse anche del bambino medesimo.
Semiprigionia
Segregazione
cellulare
Forma dell'esecuzione per pene
detentive di
breve durata
Deroghe
alle forme
d'esecuzione
Codice penale svizzero 40
311.0
2
Se la pena non è scontata in un penitenziario bensì in un'altra istituzione appropriata, il detenuto ne sottostà ai regolamenti, salvo disposizione contraria dell'autorità d'esecuzione.
Art. 81
1 Il detenuto è obbligato al lavoro. Il lavoro deve corrispondere quanto possibile alle sue capacità, alla sua formazione e alle sue inclinazioni.
2
Il detenuto che vi acconsente può essere occupato presso un datore di lavoro privato.
Art. 82
Al detenuto idoneo deve per quanto possibile essere data la possibilità
di acquisire una formazione e un perfezionamento corrispondenti alle sue capacità.
Art. 83
1 Il detenuto riceve per il suo lavoro una retribuzione corrispondente alle sue prestazioni e adeguata alle circostanze.
2
Mentre sconta la pena, il detenuto può disporre liberamente soltanto di una parte della retribuzione. La parte restante è accantonata quale somma destinata a far fronte ai primi tempi dopo la liberazione. La retribuzione non può essere né pignorata né sequestrata né inclusa in una massa fallimentare. È nulla ogni sua cessione o costituzione in pegno.
3
Per la partecipazione a misure di formazione o perfezionamento professionali che il piano d'esecuzione prevede in luogo del lavoro il detenuto riceve un congruo compenso.
Art. 84
1 Il detenuto ha il diritto di ricevere visite e di mantenere contatti con persone all'esterno del penitenziario. Dev'essergli agevolato il contatto con persone a lui vicine.
2
Tali contatti possono essere sottoposti a controllo e, per salvaguardare la disciplina e la sicurezza nel penitenziario, essere limitati o vietati. Le visite non possono essere sorvegliate all'insaputa degli interessati. Rimangono salvi i provvedimenti processuali ordinati per assicurare un procedimento penale.
3
Gli assistenti spirituali, i medici, gli avvocati, i notai e i tutori nonché le persone con funzioni analoghe possono essere autorizzati a comunicare liberamente con i detenuti nei limiti dell'ordinamento generale del penitenziario.
Lavoro
Formazione e
perfezionamento
Retribuzione
Relazioni con il
mondo esterno
Codice penale svizzero 41
311.0
4
I contatti con i difensori sono consentiti. Le visite dei difensori possono essere sorvegliate, ma i colloqui non possono essere ascoltati.
La corrispondenza nonché gli scritti degli avvocati non possono essere esaminati quanto al contenuto. In caso di abuso, i rapporti tra detenuto e avvocati possono essere vietati dall'autorità competente.
5
I rapporti con le autorità di vigilanza non possono essere controllati.
6
Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati.
6bis
Ai criminali internati a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto durante l'esecuzione della pena che precede l'internamento a vita.53 7 Rimangono salvi l'articolo 36 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 196354 sulle relazioni consolari e le altre norme di diritto internazionale pubblico concernenti le visite e la corrispondenza, vincolanti per la Svizzera.
Art. 85
1 Gli effetti personali e gli alloggi dei detenuti possono essere perquisiti per tutelare l'ordine e la sicurezza nel penitenziario.
2
Il detenuto sospettato di celare su di sé o nel suo corpo oggetti vietati può essere sottoposto a un esame corporale. L'esame è effettuato da una persona dello stesso sesso. Se implica una svestizione, non può essere eseguito in presenza di altri detenuti. L'esame all'interno del corpo è effettuato da un medico o da personale medico.
Art. 86
1 Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
2
L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito.
3
Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno.
53 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
54 RS
0.191.02
Controlli
e ispezioni
Liberazione
condizionale a. Concessione
Codice penale svizzero 42
311.0
4
Quando il detenuto ha scontato la metà della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente può, a titolo eccezionale, liberarlo condizionalmente qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto lo giustifichino.
5
In caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale secondo il capoverso 1 è possibile al più presto dopo quindici anni; quella secondo il capoverso 4, dopo dieci.
Art. 87
1 Al liberato condizionalmente è imposto un periodo di prova di durata corrispondente al resto della pena. Tale periodo non può però essere inferiore a un anno né superiore a cinque.
2
Per la durata del periodo di prova, l'autorità d'esecuzione ordina di regola un'assistenza riabilitativa. Può inoltre impartire norme di condotta.
3
Se la liberazione condizionale è stata concessa per una pena detentiva inflitta per un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 e se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire con l'assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati dello stesso genere, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può di volta in volta ordinare la protrazione dell'assistenza riabilitativa o delle norme di condotta per un periodo da uno a cinque anni o ordinare nuove norme di condotta per questo periodo. In questo caso, non è possibile il ripristino dell'esecuzione della pena secondo l'articolo 95 capoverso 5.
Art. 88
Se il liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di
prova, la liberazione diventa definitiva.
Art. 89
1 Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto, il giudice competente per giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell'esecuzione.
2
Se, nonostante il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova, non vi è da attendersi che il condannato commetta nuovi reati, il giudice rinuncia al ripristino dell'esecuzione. Può ammonire il condannato e prorogare il periodo di prova della metà al massimo della durata stabilita inizialmente dall'autorità competente. Se subentra al termine del periodo di prova, la proroga decorre a partire dal giorno in cui è stata ordinata. Le disposizioni sull'assistenza riabilitativa e sulle nome di condotta (art. 93-95) sono applicabili.
b. Periodo di
prova
c. Successo del
periodo di prova
d. Insuccesso del
periodo di prova
Codice penale svizzero 43
311.0
3
Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5.
4
Il ripristino dell'esecuzione non può più essere ordinato trascorsi tre anni dalla fine del periodo di prova.
5
Il carcere preventivo sofferto durante la procedura di ripristino dell'esecuzione è computato nel resto della pena.
6
Se in seguito al nuovo reato risultano adempiute le condizioni per una pena detentiva senza condizionale e tale pena è in concorso con il resto della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione dell'articolo 49. Alla pena unica sono nuovamente applicabili le norme della liberazione condizionale. Se deve essere eseguito soltanto il resto della pena è applicabile l'articolo 86 capoversi 1-4.
7
Se il resto di una pena divenuta esecutiva in seguito a una decisione di ripristino dell'esecuzione è in concorso con una delle misure previste negli articoli 59-61, è applicabile l'articolo 57 capoversi 2 e 3.
Art. 90
1 Nell'esecuzione di una misura secondo gli articoli 59-61 il collocato può essere ininterrottamente separato dagli altri collocati soltanto se tale segregazione è indispensabile: a. come misura terapeutica temporanea; b. a tutela del collocato medesimo o di terzi; c. come sanzione
disciplinare.
2
All'inizio dell'esecuzione della misura è allestito un piano di esecuzione insieme con il collocato o il suo rappresentante legale. Il piano contiene in particolare indicazioni sul trattamento della turba psichica, della dipendenza o dell'alterazione caratteriale del collocato nonché sul come evitare che terzi siano esposti a pericolo.
2bis
Le misure di cui agli articoli 59-61 e 64 possono essere eseguite in forma di lavoro e alloggio esterni se vi sono fondate probabilità che ciò contribuisca in modo determinante a realizzare lo scopo della misura e purché non vi sia il pericolo che il collocato si dia alla fuga o commetta nuovi reati. L'articolo 77a capoversi 2 e 3 si applica per analogia.55 3 Il collocato abile al lavoro è tenuto a lavorare per quanto il trattamento o le cure stazionari lo richiedano o consentano. Gli articoli 8183 si applicano per analogia.
55 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
3. Esecuzione di
misure
Codice penale svizzero 44
311.0
4
Le relazioni con il mondo esterno sono rette per analogia dall'articolo 84, sempreché ragioni inerenti al trattamento stazionario non richiedano restrizioni ulteriori.
4bis
Al trasferimento in un penitenziario aperto e all'autorizzazione di un regime aperto si applica per analogia l'articolo 75a.56 4ter Durante l'internamento a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto.57 5 Controlli e perquisizioni sono retti per analogia dall'articolo 85.
Art. 91
1 Ai detenuti e collocati che contravvengono colpevolmente alle prescrizioni dell'esecuzione penale o al piano d'esecuzione possono essere inflitte sanzioni disciplinari.
2
Le sanzioni disciplinari sono: a. l'ammonizione; b. la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell'occupazione del tempo libero o dei contatti con l'esterno; c.58 la multa; d.59 l'arresto quale ulteriore restrizione alla libertà.
3
Per l'esecuzione delle pene e delle misure i Cantoni emanano disposizioni disciplinari. Tali disposizioni definiscono gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari, determinano le sanzioni disciplinari e la loro commisurazione e disciplinano la procedura.
Art. 92
L'esecuzione di pene e misure può essere interrotta per gravi motivi.
56 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
57 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
58 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
59 Originaria
lett.
c.
4. Disposizioni
comuni.
Diritto disciplinare
Interruzione
dell'esecuzione
Codice penale svizzero 45
311.0
Titolo quinto: Dell'assistenza riabilitativa, delle norme di condotta e dell'assistenza sociale volontaria
Art. 93
1 L'assistenza riabilitativa è intesa a preservare l'assistito dalla recidiva, promuovendone l'integrazione sociale. L'autorità competente in merito presta e procura l'aiuto sociale e specializzato necessario a tal fine.
2
Gli operatori dell'assistenza riabilitativa sono tenuti al segreto su quanto apprendono nell'esercizio delle loro funzioni. Possono comunicare a terzi informazioni sulle condizioni personali degli assistiti soltanto con il consenso scritto di questi ultimi o dell'autorità competente per l'assistenza riabilitativa.
3
Le autorità della giustizia penale possono chiedere all'autorità competente per l'assistenza riabilitativa una relazione sul comportamento degli assistiti.
Art. 94
Le norme di condotta che il giudice o l'autorità preposta all'esecuzione delle pene può impartire al condannato per il periodo di prova concernono in particolare l'esercizio di una professione, la dimora, la guida di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e psicologica.
Art. 95
1 Prima di decidere circa lʼassistenza riabilitativa e le norme di condotta, il giudice e lʼautorità preposta allʼesecuzione delle pene possono chiedere una relazione allʼautorità cui competono lʼassistenza medesima, il controllo delle norme di condotta o lʼesecuzione dellʼinterdizione di esercitare unʼattività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.60 L'interessato può esprimere il proprio parere in merito. Le sue osservazioni discordanti vanno menzionate nella relazione.
2
L'assistenza riabilitativa e le norme di condotta devono essere disposte e motivate nella sentenza o nella decisione.
3
Se il condannato si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta o se esse si rivelano inattuabili o non più necessarie, l'autorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità preposte all'esecuzione delle pene.
60 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Assistenza
riabilitativa
Norme di
condotta
Disposizioni
comuni
Codice penale svizzero 46
311.0
4
Il giudice o l'autorità preposta all'esecuzione delle pene può, nei casi previsti dal capoverso 3: a. prorogare della metà la durata del periodo di prova; b. por fine all'assistenza riabilitativa o riorganizzarla; c. modificare o abrogare le norme di condotta o impartirne di nuove.
5
Nei casi previsti dal capoverso 3, il giudice può revocare la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell'esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente d'attendersi che il condannato commetterà nuovi reati.
Art. 96
Per la durata del procedimento penale e dell'esecuzione della pena i
Cantoni assicurano un'assistenza sociale cui gli interessati possono far capo volontariamente.
Titolo sesto: Della prescrizione
Art. 97
1 L'azione penale si prescrive: a. in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b. in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c. in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d. in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.61 2
In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e persone dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.62 3 Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
61 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 giu. 2013 (Prolungamento dei termini di prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4417; FF 2012 8119).
62 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
Assistenza
sociale
volontaria
1. Prescrizione
dell'azione
penale.
Termini
Codice penale svizzero 47
311.0
4
In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111-113, 122, 182, 189-191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale è retta dai capoversi 1-3 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 200163 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.64
Art. 98
La prescrizione decorre: a. dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato; b. se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto; c. se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.
Art. 99
1 La pena si prescrive: a. in trent'anni, se si tratta di una pena detentiva a vita; b. in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o più anni;
c. in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni;
d. in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un anno ma inferiore a cinque anni; e. in cinque anni, se si tratta di un'altra pena.
2
Il termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso: a. durante
l'esecuzione
ininterrotta di questa pena o di un'altra pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima; b. nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.
Art. 100
La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di
cosa giudicata. In caso di sospensione condizionale della pena o di 63 RU
2002 2993
64 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437; FF 2005 2513).
Decorrenza
2. Prescrizione
della pena.
Termini
Decorrenza
Codice penale svizzero 48
311.0
previa esecuzione di una misura, decorre dal giorno in cui è ordinata l'esecuzione della pena.
Art. 101
1 Sono imprescrittibili: a. il genocidio (art. 264); b. i crimini contro l'umanità (art. 264a cpv. 1 e 2); c. i crimini di guerra (art. 264c cpv. 1-3, 264d cpv. 1 e 2, 264e cpv. 1 e 2, 264f, 264g cpv. 1 e 2 e 264h); d. i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio;65 e.66 gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1), la coazione sessuale (art. 189), la violenza carnale (art. 190), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), gli atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192 cpv. 1) e lo sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 cpv. 1), se commessi su fanciulli minori di 12 anni.
2
Il giudice può attenuare la pena nel caso in cui l'azione penale fosse caduta in prescrizione in applicazione degli articoli 97 e 98.
3
I capoversi 1 lettere a, c e d e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.67 68 65 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
66 Introdotta dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393).
67 Per. introdotto dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393).
68 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
3. Imprescrittibilità
Codice penale svizzero 49
311.0
Titolo settimo: Della responsabilità dell'impresa
Art. 102
1 Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all'impresa. In questo caso l'impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.
2
Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies o 322septies capoverso 1 oppure di un reato secondo l'articolo 4a capoverso 1 lettera a della legge federale del 19 dicembre 198669 contro la concorrenza sleale, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.70 3 Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell'impresa.
4
Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo: a. le persone giuridiche di diritto privato; b. le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;
c. le
società;
d. le ditte individuali71.
a72 Parte seconda: Delle contravvenzioni
Art. 103
Sono contravvenzioni i reati cui è comminata la multa.
69 RS
241
70 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).
71 Ora: imprese individuali.
72 Abrogato dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Punibilità
Definizione
Codice penale svizzero 50
311.0
Art. 104
Le disposizioni della parte prima del presente Codice si applicano
anche alle contravvenzioni, con le modifiche qui appresso.
Art. 105
1 Le disposizioni sulla condizionale (art. 42 e 43) e sulla responsabilità dell'impresa (art. 102 e 102a73) non sono applicabili alle contravvenzioni.
2
Il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
3
Le misure privative della libertà (art. 59-61 e 64), lʼinterdizione di esercitare unʼattività (art. 67), il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b) nonché la pubblicazione della sentenza (art. 68) sono ammessi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.74
Art. 106
1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi.
2
In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi.
3
Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza.
4
Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva.
5
Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli articoli 35 e 36 capoversi 2-5.
Art. 107
1 Con il consenso dell'autore, il giudice può, in sostituzione della multa pronunciata, ordinare un lavoro di pubblica utilità fino a un massimo di 360 ore.
2
L'autorità d'esecuzione fissa un termine di un anno al massimo entro il quale il lavoro di pubblica utilità dev'essere prestato.
73 Questo art. è abrogato, vedi ora l'art. 112 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007 (RS 312.0).
74 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Applicabilità
delle
disposizioni
della parte prima
Inapplicabilità o
applicabilità
condizionale
Multa
Lavoro di
pubblica utilità
Codice penale svizzero 51
311.0
3
Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità, il giudice ordina l'esazione della multa.
Art. 108
75
Art. 109
L'azione penale e la pena si prescrivono in tre anni.
Parte terza: Definizioni
Art. 110
1 Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.76 2
Per membri della comunione domestica s'intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica.
3
Per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni.
3bis
Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali.77 4 Per documenti s'intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d'immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo.
5
Per documenti pubblici s'intendono i documenti emanati da membri di un'autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.
6
Il giorno è contato in ragione di ventiquattr'ore consecutive. Il mese e l'anno sono computati secondo il calendario comune.
75 Per ragioni di tecnica legislativa, l'art. é privo di contenuto. Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl ; RS 171.10).
76 Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
77 RU
2006 3583
Prescrizione
Codice penale svizzero 52
311.0
7
È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell'istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d'estradizione.
Libro secondo: Disposizioni speciali Titolo primo: Dei reati contro la vita e l'integrità della persona
Art. 111
Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva78 non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti.
Art. 112
79 Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.80
Art. 113
81 Se il colpevole ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.82
Art. 114
83 Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria84.
78 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 1 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
79
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
80 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
81
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
82 Nuovo testo di parte del per. giusta n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
83
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
84 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
1. Omicidio.
Omicidio
intenzionale
Assassinio
Omicidio
passionale
Omicidio su
richiesta della
vittima
Codice penale svizzero 53
311.0
Art. 115
Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria85.
Art. 116
86 La madre che, durante il parto o finché si trova sotto l'influenza del puerperio, uccide l'infante, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 117
Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 118
87 1 Chiunque interrompe una gravidanza con il consenso della gestante, istiga una gestante ad interrompere la gravidanza o le presta aiuto nel farlo, senza che le condizioni dell'articolo 119 siano adempiute, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2
Chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della gestante è punito con una pena detentiva da uno88 a dieci anni.
3
La gestante che interrompe la gravidanza da sola o con l'aiuto di un terzo o partecipa altrimenti a interromperla dopo la dodicesima settimana dall'inizio dell'ultima mestruazione, senza che le condizioni dell'articolo 119 capoverso 1 siano adempiute, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
4
Nei casi di cui ai capoversi 1 e 3, l'azione penale si prescrive in tre anni.89
85 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 3 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
86
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 246; FF 1985 II 901).
87
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285).
88 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 4 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
89
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986; FF 2002 2416 1513).
Istigazione e
aiuto al suicidio
Infanticidio
Omicidio
colposo
2. Interruzione
della gravidanza.
Interruzione
punibile della
gravidanza
Codice penale svizzero 54
311.0
Art. 119
90 1 L'interruzione della gravidanza non è punibile se, in base al giudizio di un medico, è necessaria per evitare alla gestante il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica. Il pericolo deve essere tanto più grave quanto più avanzata è la gravidanza.
2
L'interruzione della gravidanza non è nemmeno punibile se, su richiesta scritta della gestante che fa valere uno stato di angustia, è effettuata entro dodici settimane dall'inizio dell'ultima mestruazione da un medico abilitato ad esercitare la professione. Prima dell'intervento, il medico tiene personalmente un colloquio approfondito con la gestante e le fornisce tutte le informazioni utili.
3
Se la gestante è incapace di discernimento è necessario il consenso del suo rappresentante legale.
4
I Cantoni designano gli studi medici e gli ospedali che adempiono i requisiti necessari per praticare correttamente l'interruzione della gravidanza e per fornire una consulenza approfondita.
5
Qualsiasi interruzione della gravidanza dev'essere annunciata a fini statistici all'autorità sanitaria competente, nel rispetto tuttavia dell'anonimato della donna interessata e del segreto medico.
Art. 120
91 1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:
a. chiedere alla gestante una richiesta scritta; b. tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente: 1. un elenco dei consultori messi a disposizione gratuita-
mente,
2. una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, 3. informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e c. assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, è punito con la multa92.
90
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285).
91
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285).
92 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Interruzione non
punibile della
gravidanza
Contravvenzioni
commesse dal
medico
Codice penale svizzero 55
311.0
2
È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5.
Art. 121
93
Art. 122
94 Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita, chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.95
Art. 123
96 1. Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena (art. 48a).97 2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria e il colpevole è perseguito d'ufficio, se egli ha fatto uso di veleno, di un'arma o di un oggetto pericoloso, se egli ha agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura, se egli è il coniuge della vittima e ha agito durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio,98 93
Abrogato dal n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285).
94
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
95 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
96
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
97 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
98 Comma introdotto dal il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
3. Lesioni
personali.
Lesioni gravi
Lesioni semplici
Codice penale svizzero 56
311.0
se egli è il partner registrato o l'ex partner registrato della vittima e ha agito durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento,99 se egli è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l'atto sia stato commesso durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.100
Art. 124
101 1 Chiunque mutila gli organi genitali di una persona di sesso femminile, pregiudica considerevolmente e in modo permanente la loro funzione naturale o li danneggia in altro modo, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
2
È punibile anche chi commette il reato all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
Art. 125
1 Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d'una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria102.
2
Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d'ufficio.
Art. 126
1 Chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con la multa.
2
Il colpevole è perseguito d'ufficio se ha agito reiteratamente: a. contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura; b. contro il proprio coniuge durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio; o 99 Comma. introdotto dal n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
100 Originario comma 4. Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941 4967).
102 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Mutilazione di
organi genitali
femminili
Lesioni
colpose
Vie di fatto
Codice penale svizzero 57
311.0
bbis.103 contro il proprio partner registrato o ex partner registrato, durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento; o c. contro il proprio partner eterosessuale o omosessuale, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l'atto sia stato commesso durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.104
Art. 127
105 Chiunque espone a pericolo di morte od a grave imminente pericolo di perdita della salute una persona incapace di provvedere a se stessa e della quale egli ha la custodia o deve aver cura, ovvero l'abbandona in siffatto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 128
106 Chiunque omette di prestare soccorso a una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere, chiunque impedisce ad un terzo di prestare soccorso o lo ostacola nell'adempimento di tale dovere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
bis 107 Chiunque, cosciente della gratuità del suo atto, allarma senza motivo i servizi pubblici di sicurezza o di interesse generale, un servizio di salvataggio o di soccorso, in particolare la polizia, i pompieri o i servizi sanitari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
103 Introdotta dal n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
104 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
107 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
4. Esposizione
a pericolo della
vita o salute
altrui.
Abbandono
Omissione di
soccorso
Falso allarme
Codice penale svizzero 58
311.0
Art. 129
108 Chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 130
a 132109
Art. 133
110 1 Chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Non è punibile chi si limiti a respingere gli attacchi od a separare i contendenti.
Art. 134
111 Chiunque prende parte ad un'aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria112.
Art. 135
113 1 Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni che, senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali e pertanto offendono gravemente la dignità umana, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1bis
Chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mo108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
109 Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
112 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 6 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Esposizione a
pericolo della
vita altrui
Rissa
Aggressione
Rappresentazione di atti di
cruda violenza
Codice penale svizzero 59
311.0
strano atti di violenza verso esseri umani o animali, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.114 115 2 Gli oggetti sono confiscati.
3
Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria.116
Art. 136
117 Chiunque somministra a una persona minore di sedici anni, o le mette a disposizione per il consumo, bevande alcoliche o altre sostanze in quantità pericolose per la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Titolo secondo:118 Dei reati contro il patrimonio
Art. 137
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si
appropria una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, in quanto non ricorrano le condizioni degli articoli 138-140.
2. Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà, se egli ha agito senza fine di lucro o se il reato è stato commesso a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica, è punito soltanto a querela di parte.
Art. 138
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, 114 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
115 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001(Reati contro l'integrità sessuale; divieto del possesso di pornografia dura), in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 408; FF 2000 2609).
Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
116 Nuove espr. del cpv. giusta il n. II 1 cpv. 7 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
117 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2559, 2009 2623; FF 2006 7879 7949).
118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Somministrazione a fanciulli
di sostanze
pericolose per
la salute
1. Reati contro
il patrimonio.
Appropriazione
semplice
Appropriazione
indebita
Codice penale svizzero 60
311.0
chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
L'appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria119 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.
Art. 139
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere120 se fa mestiere del furto.
3. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere121 se ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o, per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
4. Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.
Art. 140
1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
119 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 8 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
120 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 9 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
121 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 10 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Furto
Rapina
Codice penale svizzero 61
311.0
È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell'intento di conservare la cosa rubata.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno122 se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
3. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
4. La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
Art. 141
Chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
bis Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori
patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 142
1 Chiunque sottrae indebitamente energia ad un impianto per l'utilizzazione di forze naturali, in modo particolare ad un impianto elettrico, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
122 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Sottrazione di
una cosa mobile
Impiego illecito
di valori
patrimoniali
Sottrazione di
energia
Codice penale svizzero 62
311.0
Art. 143
1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, procura, per sé o altri, dati a lui non destinati e specialmente protetti contro il suo accesso non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2
L'acquisizione illecita di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
bis123 1 Chiunque si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l'elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, programmi o altri dati, sapendo o dovendo presumere che sono utilizzati allo scopo di commettere un reato secondo il capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 144
1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio.
3
Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha cagionato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.
bis 1. Chiunque, illecitamente, cancella, modifica o rende inservibili dati
registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.
123 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 18 mar. 2011 (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6293; FF 2010 4119).
Acquisizione
illecita di dati
Accesso indebito
a un sistema per
l'elaborazione
di dati
Danneggiamento
Danneggiamento
di dati
Codice penale svizzero 63
311.0
2. Chiunque allestisce, importa, mette in circolazione, propaganda, offre o rende comunque accessibili programmi che sa o deve presumere destinati a scopi di cui al numero 1, o dà indicazioni per allestirli, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha agito per mestiere, può essere punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.
Art. 145
Il debitore che, nell'intenzione di nuocere al proprio creditore, gli sottrae una cosa su cui grava un diritto di pegno o di ritenzione, oppure ne dispone arbitrariamente, la deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile, è punito, a querela di parte, una con pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 146
1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2
La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere della truffa.
3
La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
Art. 147
1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2
La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.
3
L'abuso di un impianto per l'elaborazione di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.
Appropriazione e
sottrazione di
cose date in
pegno o soggette
a ritenzione
Truffa
Abuso di un
impianto per
l'elaborazione
di dati
Codice penale svizzero 64
311.0
Art. 148
1 Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell'istituto d'emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l'istituto d'emissione e l'impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l'abuso della carta.
2
La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.
Art. 149
Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico
alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l'esercente della somma dovuta è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 150
Chiunque, senza pagare, ottiene fraudolentemente una prestazione
sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, in modo particolare l'utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico, l'accesso ad una rappresentazione, ad un'esposizione o ad una manifestazione simile, il funzionamento di un impianto per l'elaborazione di dati o di un apparecchio automatico, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
bis 124 1 Chiunque fabbrica, importa, esporta, fa transitare, immette in commercio o installa apparecchiature, loro componenti o programmi per l'elaborazione di dati, destinati o atti a decodificare illecitamente programmi radiofonici o servizi di telecomunicazione in codice è punito, a querela di parte, con la multa.125 2
Il tentativo e la complicità sono punibili.
124 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2187; FF 1996 III 1297).
125 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Abuso di cartechèques o di
credito
Frode dello
scotto
Conseguimento
fraudolento di
una prestazione
Fabbricazione e
immissione in
commercio di
dispositivi per
l'illecita decodificazione di
offerte in codice
Codice penale svizzero 65
311.0
Art. 151
Chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 152
Chiunque come fondatore, titolare, socio illimitatamente responsabile,
procuratore o membro dell'organo di gestione, del consiglio d'amministrazione o dell'ufficio di revisione, oppure liquidatore di una società commerciale, cooperativa o di un'altra azienda esercitata in forma commerciale, dà o fa dare, in comunicazioni al pubblico o in rapporti o proposte all'insieme dei soci o agli associati all'azienda, indicazioni false o incomplete di importanza considerevole, tali da determinare terzi ad atti di disposizione pregiudizievoli al proprio patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 153
Chiunque induce l'autorità preposta al registro di commercio a iscrivere un fatto contrario al vero o omette di segnalarle un fatto che dovrebbe venir iscritto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 154
Abrogato
Art. 155
1. Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni
d'affari, fabbrica merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente perché contraffà o falsifica merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione tali merci, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione.
2. Se il colpevole fa mestiere di tali operazioni, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, eccetto che Danno
patrimoniale
procurato
con astuzia
False indicazioni
su attività
commerciali
False
comunicazioni
alle autorità del
registro di
commercio
Contraffazione
di merci
Codice penale svizzero 66
311.0
l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione.126
Art. 156
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell'estorsione, o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona.
3. Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 140.
4. Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno127.
Art. 157
1. Chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l'inesperienza
o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione, chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena o lo fa valere, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell'usura.
Art. 158
1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
126 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).
127 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Estorsione
Usura
Amministrazione
infedele
Codice penale svizzero 67
311.0
È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui.
Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.
2. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3. L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
Art. 159
Il datore di lavoro che disattende l'obbligo di versare trattenute salariali quale pagamento di imposte, tasse, premi e contributi d'assicurazione, oppure di utilizzarle altrimenti a favore del lavoratore e cagiona in tal modo a quest'ultimo un danno patrimoniale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 160
1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad
alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.
Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere della ricettazione.
Art. 161
128
bis 129 128 Abrogato dal n. II 3 della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103; FF 2011 6109).
129 Introdotto dall'art. 46 della LF del 24 mar. 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (RU 1997 68; FF 1993 I 1077). Abrogato dal n. II 3 della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1103; FF 2011 6109).
Appropriazione
indebita di
trattenute
salariali
Ricettazione
Codice penale svizzero 68
311.0
Art. 162
Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l'obbligo di custodire, chiunque trae profitto per sè o per altri da questa rivelazione, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 163
1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare distrae o occulta valori patrimoniali, simula debiti, riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a farli valere, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
Art. 164
1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce il proprio
attivo in quanto deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili valori patrimoniali, aliena gratuitamente o contro una prestazione manifestamente inferiore valori patrimoniali, rifiuta senza validi motivi diritti che gli spettano o rinuncia gratuitamente a tali diritti, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
Art. 165
1. Il debitore che, in un modo non previsto nell'articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, 2. Violazione del
segreto di
fabbrica o
commerciale
3. Crimini o
delitti nel
fallimento e
nell'esecuzione
per debiti.
Bancarotta
fraudolenta e
frode nel
pignoramento
Diminuzione
dell'attivo in
danno dei
creditori
Cattiva gestione
Codice penale svizzero 69
311.0
grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni, cagiona o aggrava il proprio eccessivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione conoscendo la propria insolvenza, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il debitore escusso in via di pignoramento è perseguito penalmente soltanto a querela di un creditore che ha ottenuto contro di lui un attestato di carenza di beni.
La querela deve essere presentata entro tre mesi dal rilascio dell'attestato di carenza di beni.
Non ha diritto di querela il creditore che ha indotto il debitore a contrarre debiti alla leggera, a fare spese sproporzionate o speculazioni avventate, ovvero che l'ha sfruttato in modo usurario.
Art. 166
Il debitore che viola il dovere impostogli dalla legge di tenere regolarmente e conservare i libri di commercio e di allestire un bilancio in modo che non si possa rilevare il suo stato patrimoniale o non si possa rilevarlo interamente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni in seguito ad un pignoramento eseguito in conformità dell'articolo 43 della legge federale dell'11 aprile 1889130 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).
Art. 167
Il debitore che, conoscendo la propria insolvenza e al fine di favorire alcuni dei suoi creditori in danno degli altri, compie atti tendenti a tale scopo, in ispecie paga debiti non scaduti, estingue un debito scaduto con mezzi di pagamento diversi dagli usuali, garantisce un debito con mezzi propri senza essere obbligato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni.
Art. 168
1 Chiunque concede o promette vantaggi particolari a un creditore o al suo rappresentante, per ottenerne il voto nell'adunanza dei creditori o nella delegazione dei creditori oppure l'adesione a un concordato giu130 RS 281.1
Omissione della
contabilità
Favori concessi
ad un creditore
Corruzione
nell'esecuzione
forzata
Codice penale svizzero 70
311.0
diziale o il suo rigetto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Chiunque concede o promette vantaggi particolari all'amministratore del fallimento, a un membro dell'amministrazione, al commissario o al liquidatore per influenzarne le decisioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
3
È punito con la stessa pena chi si è fatto accordare o promettere tali vantaggi.
Art. 169
Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori
patrimoniali pignorati o sequestrati, compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione, appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell'attivo, oppure deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 170
Il debitore che, allo scopo di ottenere una moratoria o l'omologazione di un concordato giudiziale, induce in errore sulla propria situazione patrimoniale i creditori, il commissario del concordato o l'autorità dei concordati, in modo particolare mediante contabilità inesatta o bilanci falsi, il terzo che compie tali atti a vantaggio del debitore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 171
1 Gli articoli 163 numero 1, 164 numero 1, 165 numero 1, 166 e 167 sono applicabili anche quando un concordato giudiziale è stato accettato ed omologato.
2
Se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo la conclusione del concordato, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
Distrazione di
valori
patrimoniali
sottoposti a
procedimento
giudiziale
Conseguimento
fraudolento di
un concordato
giudiziale
Concordato
giudiziale
Codice penale svizzero 71
311.0
bis 1 Quando il fallimento è revocato (art. 195 LEF131), l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
2
Nei casi di concordato giudiziale, il capoverso 1 si applica soltanto se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo la conclusione del concordato.
Art. 172
132
bis In tutti i casi in cui nel presente titolo è comminata esclusivamente
una pena privativa della libertà, il giudice può in ogni caso cumulare questa pena con una pena pecuniaria.133
ter 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco
valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa.
2. Il presente disposto non è applicabile al furto aggravato (art. 139 n. 2 e 3), alla rapina e all'estorsione.
Titolo terzo: Dei delitti contro l'onore e la sfera personale riservata134
Art. 173
135 1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, 131 RS 281.1
132 Abrogato dal n. II 3 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
133 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
135 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Revoca del
fallimento
4. Disposizioni
generali
Cumulo di pena
privativa della
libertà e multa
Reati di poca
entità
1. Delitti contro
l'onore.
Diffamazione
Codice penale svizzero 72
311.0
è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere136.
2. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.
3. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.
4. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.
5. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.
Art. 174
1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la riputazione di una persona, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.137 3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.
Art. 175
1 Quando la diffamazione o la calunnia sia diretta contro una persona defunta o dichiarata scomparsa, il diritto di querela spetta ai congiunti di questa persona.
2
Non sarà pronunciata pena, se al momento del fatto sono trascorsi più di trent'anni dalla morte o dalla dichiarazione di scomparsa.
136 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 13 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
137 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Calunnia
Diffamazione
e calunnia contro
un defunto o uno
scomparso
Codice penale svizzero 73
311.0
Art. 176
Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.
Art. 177
1 Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.138 2 Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.
3
Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.
Art. 178
1 Per i delitti contro l'onore, l'azione penale si prescrive in quattro anni.139 2
Per l'estinzione del diritto di querela vale l'articolo 31.140
Art. 179
Chiunque, senza averne il diritto, apre uno scritto o un involto chiuso per prendere cognizione del suo contenuto, chiunque, avendo preso cognizione di fatti coll'apertura di uno scritto o di un involto chiuso a lui non destinato, li divulga o ne trae profitto, è punito, a querela di parte, con la multa.
bis 142 Chiunque ascolta, con un apparecchio d'intercettazione, o registra, su un supporto del suono, una conversazione, estranea non pubblica senza l'assenso di tutti gl'interlocutori, 138 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
139 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986; FF 2002 2416 1513).
140 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
141 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
142 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
Disposizione
comune
Ingiuria
Prescrizione
2.141 Delitti
contro la sfera
personale
riservata.
Violazione di
segreti privati
Ascolto e
registrazione di
conversazioni
estranee
Codice penale svizzero 74
311.0
chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1, chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una registrazione, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
ter 143 Chiunque, senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi, chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.144
quater 145 Chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d'immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz'altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d'una persona, senza l'assenso di quest'ultima, chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1, chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una presa d'immagini, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
143 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
144 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
145 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
Registrazione
clandestina di
conversazioni
Violazione della
sfera segreta o
privata mediante
apparecchi
di presa
d'immagini
Codice penale svizzero 75
311.0
quinquies 146 1 Non è punibile né secondo l'articolo 179bis capoverso 1 né secondo l'articolo 179ter capoverso 1 chiunque, come interlocutore o abbonato al collegamento utilizzato: a. registra conversazioni telefoniche con servizi d'assistenza, di salvataggio o di sicurezza; b. registra, in ambito di relazioni commerciali, conversazioni telefoniche vertenti su ordinazioni, su mandati, su prenotazioni o su analoghe operazioni preliminari.
2
All'utilizzazione ulteriore delle registrazioni conformemente al capoverso 1 sono applicabili per analogia gli articoli 179bis capoversi 2 e 3 e 179ter capoverso 2.
sexies 147 1. Chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista, immagazzina, possiede, trasporta, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta o, in qualsiasi altro modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati specificatamente all'ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, fornisce indicazioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a loro favore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Il terzo, nel cui interesse l'agente ha operato, è passibile della stessa pena, qualora conoscesse l'infrazione e non abbia fatto tutto il possibile per impedirla.
Se il terzo è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita o una ditta individuale148, il capoverso 1 è applicabile a coloro che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.
septies 149 Chiunque, per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto
di telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di parte, con la multa.
146 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 823; FF 2001 2328 5225).
147 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
148 Ora: impresa individuale.
149 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968 (RU 1969 327; FF 1968 I 427). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2187; FF 1996 III 1297).
Registrazioni
non punibili
Messa in
circolazione e
propaganda di
apparecchi di
ascolto, di
registrazione del
suono e delle
immagini
Abuso di
impianti di
telecomunicazioni
Codice penale svizzero 76
311.0
octies 150 1 Chiunque, nell'esercizio di un esplicito potere legale, ordina o esegue la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di una persona oppure impiega apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179bis segg.), non è punibile purché sia richiesta senza indugio l'approvazione del giudice competente.
2
Le condizioni della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché la relativa procedura sono disciplinate dalla legge federale del 6 ottobre 2000151 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
novies 152 Chiunque sottrae da una collezione dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità non liberamente accessibili è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Titolo quarto: Del crimini o dei delitti contro la libertà personale
Art. 180
1 Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Il colpevole è perseguito d'ufficio se: a. è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio; o
abis.153 è il partner registrato della vittima o l'ex partner registrato e la minaccia è stata commessa durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento; o b. è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo
150 Introdotto dal n. VII della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Nuovo testo giusta il n.1 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3096; FF 1998 3319).
151 RS
780.1
152 Introdotto dal n. 4 dell'all. della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1945; FF 1988 II 353).
153 Introdotta dal n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Sorveglianza
ufficiale,
impunibilità
Sottrazione di
dati personali
Minaccia
Codice penale svizzero 77
311.0
indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.154
Art. 181
Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
a155 1 Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a contrarre un matrimonio o un'unione domestica registrata, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2
È punibile anche chi commette il reato all'estero, se si trova in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5.
Art. 182
156 1 Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta.
2
Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno.
3
In ogni caso è pronunciata anche una pena pecuniaria.
4
È punibile anche chi commette il reato all'estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili.
Art. 183
157 1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale, 154 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
155 Introdotto dal n. I 6 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).
156 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437; FF 2005 2513).
157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
Coazione
Matrimonio
forzato, unione
domestica
registrata
forzata
Tratta di esseri
umani
Sequestro di
persona e
rapimento
Codice penale svizzero 78
311.0
chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Parimenti è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.
Art. 184
158 Il sequestro di persona ed il rapimento sono puniti con una pena detentiva non inferiore ad un anno se il colpevole ha cercato di ottenere un riscatto, ha trattato la vittima con crudeltà, la privazione della libertà è durata più di dieci giorni o la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.
Art. 185
159 1. Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, chiunque per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da altri, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2. La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà.
3. In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l'atto è diretto contro molte persone, il colpevole può essere punito con la pena detentiva a vita.
4.160 Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la pena può essere attenuata (art. 48a).
5. È punibile anche chi commette il reato all'estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.161 158 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
160 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
161 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Circostanze
aggravanti
Presa
d'ostaggio
Codice penale svizzero 79
311.0
Art. 186
Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Titolo quinto:162 Dei reati contro l'integrità sessuale
Art. 187
1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona ad un atto sessuale, coinvolge una tale persona in un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.
3.163 Se il colpevole, al momento dellʼatto o del primo atto, non aveva ancora compiuto ventʼanni e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o unʼunione domestica registrata, lʼautorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
4. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore.
5.164 … 6.165 … 162 Nuovo testo giusta il n. I del DAF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU 1992 1670; FF 1985 II 901).
163 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
164 Abrogato dal n. I della LF del 21 mar. 1997, con effetto dal 1° set. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139).
165 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139).
Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2993; FF 2000 2609).
Violazione
di domicilio
1. Esposizione a
pericolo dello
sviluppo di
minorenni.
Atti sessuali
con fanciulli
Codice penale svizzero 80
311.0
Art. 188
1. Chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minorenne di età superiore ai sedici anni, chiunque induce una tale persona ad un atto sessuale, profittando della dipendenza in cui essa si trova, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2.166 Se la vittima ha contratto successivamente matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
Art. 189
1 Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
2
…167
3
Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.168
Art. 190
1 Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.
2
…169
3
Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.170 166 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
167 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
168 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
169 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
170 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Atti sessuali
con persone
dipendenti
2. Offese alla
libertà ed
all'onore
sessuali.
Coazione
sessuale
Violenza
carnale
Codice penale svizzero 81
311.0
Art. 191
Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
Art. 192
1 Chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza, induce una persona ricoverata o collocata in uno stabilimento, detenuta, incarcerata o imputata, a commettere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Se la vittima ha contratto matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.171
Art. 193
1 Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Se la vittima ha contratto matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.172
Art. 194
1 Chiunque compie un atto esibizionistico è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
2
Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento.
Art. 195
173 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque: 171 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
172 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
173 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
Atti sessuali
con persone
incapaci di
discernimento
o inette
a resistere
Atti sessuali
con persone
ricoverate,
detenute od
imputate
Sfruttamento
dello stato di
bisogno
Esibizionismo
3. Sfruttamento
di atti sessuali.
Promovimento
della
prostituzione
Codice penale svizzero 82
311.0
a. sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione;
b. sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale; c. lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione o altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione; d. mantiene una persona nella prostituzione.
Art. 196
174
Chiunque, in cambio di una rimunerazione o di una promessa di rimunerazione, compie atti sessuali con un minorenne o glieli fa compiere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 197
175 1 Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa. Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiusi, attira previamente l'attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste, è esente da pena.
3
Chiunque recluta un minorenne per farlo partecipare a una rappresentazione pornografica o lo induce a partecipare a una tale rappresentazione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
4
Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1, vertenti su atti sessuali con animali o atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali 174 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
175 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
Atti sessuali con
minorenni contro
rimunerazione
4. Pornografia
Codice penale svizzero 83
311.0
con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
5
Chiunque consuma o fabbrica per il proprio consumo, importa, tiene in deposito, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1, vertenti su atti sessuali con animali, atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
6
Nel caso di reati a tenore dei capoversi 4 e 5 gli oggetti sono confiscati.
7
Se l'autore ha agito per fine di lucro, la pena detentiva è cumulata con una pena pecuniaria.
8
Sono esenti da pena i minorenni di età superiore ai sedici anni che fabbricano, possiedono o consumano, con il loro consenso, oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 che li raffigurano.
9
Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei capoversi 1-5 non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.
Art. 198
Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona, è punito, a querela di parte, con la multa.
Art. 199
Chiunque infrange le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità dell'esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con la multa.
Art. 200
Se un reato previsto nel presente titolo è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.
5. Contravvenzioni contro
l'integrità
sessuale.
Molestie sessuali
Esercizio illecito
della prostituzione
6. Reato
collettivo
Codice penale svizzero 84
311.0
Art. 201
a 212176 Titolo sesto: Dei crimini o dei delitti contro la famiglia
Art. 213
177 1 Chiunque compie la congiunzione carnale con un proprio ascendente o discendente o con un fratello o sorella germano, consanguineo o uterino, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Il minorenne va esente da pena se è stato sedotto.
3
…178
Art. 214
179
Art. 215
180 Chiunque contrae matrimonio o un'unione domestica registrata essendo già coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, chiunque contrae matrimonio o un'unione domestica registrata con una persona coniugata o vincolata da un'unione domestica registrata, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 216
181
177 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
178 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2993; FF 2000 2609).
179 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
180 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
181 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Incesto
Bigamia nel
matrimonio o
nell'unione
domestica
registrata
Codice penale svizzero 85
311.0
Art. 217
182 1 Chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Il diritto di querela spetta anche alle autorità e ai servizi designati dai Cantoni. Va esercitato salvaguardando gli interessi della famiglia.
Art. 218
183
Art. 219
184 1 Chiunque viola o trascura il suo dovere d'assistenza o educazione verso un minorenne e in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo fisico o psichico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Se il colpevole ha agito per negligenza, invece della pena detentiva o pecuniaria può essere pronunciata la multa.185
Art. 220
186 Chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenne alla persona che ha il diritto di stabilirne il luogo di dimora, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo
Art. 221
1 Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2
La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone.
182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
183 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
184 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
185 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
186 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Trascuranza
degli obblighi di
mantenimento
Violazione
del dovere
d'assistenza o
educazione
Sottrazione di
minorenne
Incendio
intenzionale
Codice penale svizzero 86
311.0
3
Se dall'incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 222
1 Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l'integrità delle persone.
Art. 223
1. Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o l'altrui proprietà, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 224
1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 225
1 Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso ovvero per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2
Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.
Incendio
colposo
Esplosione
Uso delittuoso
di materie
esplosive o
gas velenosi
Uso colposo
di materie
esplosive o
gas velenosi
Codice penale svizzero 87
311.0
Art. 226
1 Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
2
Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere187.
3
Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
bis 188 1 Chiunque intenzionalmente mette in pericolo la vita o la salute umana o la proprietà altrui di notevole valore con l'energia nucleare, sostanze radioattive o raggi ionizzanti è punito con una pena detentiva o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
2
Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
ter 189 1 Chiunque prende, conformemente a un piano, disposizioni tecniche concrete o organizzative per mettere in pericolo la vita o la salute umana o la proprietà altrui di notevole valore con l'energia nucleare, sostanze radioattive o raggi ionizzanti è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
2
Chiunque produce, si procura, consegna o procura ad altri, riprende da altri, custodisce o nasconde sostanze radioattive, impianti, dispositivi o oggetti che contengono sostanze radioattive o possono emettere raggi ionizzanti, benché sappia o debba presumere che essi sono destinati a un uso penalmente perseguibile, è punito con una pena 187 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 14 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
188 Introdotto dal n. II 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
189 Introdotto dal n. 2 II dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
Fabbricazione,
occultamento e
trasporto di
materie
esplosive o
gas velenosi
Pericolo dovuto
all'energia
nucleare, alla
radioattività e a
raggi ionizzanti
Atti preparatori
punibili
Codice penale svizzero 88
311.0
detentiva fino a dieci anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
3
Chiunque fornisce ad altri indicazioni per fabbricare siffatte sostanze, impianti, dispositivi o oggetti, benché sappia o debba presumere che essi sono destinati a un uso penalmente perseguibile, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
Art. 227
1. Chiunque intenzionalmente cagiona un'inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 228
1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta impianti elettrici, opere idrauliche, in ispecie argini, dighe, traverse, chiuse, opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 229
1 Chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell'arte e mette con ciò in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
2
Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell'arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Inondazione.
Franamento
Danneggiamento
d'impianti
elettrici, di opere idrauliche e di
opere di
premunizione
Violazione delle
regole dell'arte
edilizia
Codice penale svizzero 89
311.0
Art. 230
1. Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altrimenti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un'altra azienda, ovvero gl'infortuni che possono esser cagionati da macchine, chiunque, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Titolo ottavo: Dei crimini o dei delitti contro la salute pubblica
bis 190 1 Chiunque, intenzionalmente, immette nell'ambiente organismi geneticamente modificati o patogeni, disturba il funzionamento di un impianto destinato al loro studio o alla loro conservazione o produzione o ne disturba il trasporto, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni, se sa o deve sapere che con tali atti: a. mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone; o b. mette in pericolo in modo grave la composizione naturale di bicenosi della fauna e della flora o i loro biotopi.
2
Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 231
1. Chiunque intenzionalmente propaga una malattia dell'uomo pericolosa e trasmissibile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.191 Se il colpevole ha agito con animo abietto, la pena é una pena detentiva da uno a cinque anni. 2. La pena una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
190 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).
191 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Rimozione od
omissione di
apparecchi
protettivi
Pericoli causati
da organismi
geneticamente
modificati o
patogeni
Propagazione
di malattie
dell'uomo
Codice penale svizzero 90
311.0
Art. 232
1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è con una pena detentiva da uno a cinque anni.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 233
1. Chiunque intenzionalmente propaga un parassita od un germe pericoloso per l'agricoltura o selvicoltura, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni.
2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 234
1 Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l'acqua potabile destinata alle persone o agli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
2
La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 235
1. Chiunque intenzionalmente manipola o fabbrica foraggi naturali od artificiali destinati agli animali domestici in modo da metterne in pericolo la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole fa mestiere di tale manipolazione o fabbricazione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.192 La sentenza di condanna è resa pubblica.
2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
3. I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.
192 Nuovo testo dei per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Propagazione
di epizoozie
Propagazione
di parassiti
pericolosi
Inquinamento di
acque potabili
Fabbricazione di
foraggi nocivi
Codice penale svizzero 91
311.0
Art. 236
1 Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali od artificiali ch'egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La sentenza di condanna è resa pubblica.
2
La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
3
I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.
Titolo nono: Dei crimini o dei delitti contro le pubbliche comunicazioni
Art. 237
1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua o nell'aria e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità di molte persone, può essere pronunciata una pena detentiva da uno a dieci anni.
2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 238
1 Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo il servizio delle strade ferrate e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, in modo particolare chiunque cagiona il pericolo di un deviamento o di uno scontro di treni, è punito con una pena detentiva o pecuniaria193.
2
La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza e messo in grave pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui.
Art. 239
1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l'esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, 193 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 15 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Commercio di
foraggi adulterati
Perturbamento
della
circolazione
pubblica
Perturbamento
del servizio
ferroviario
Perturbamento
di pubblici
servizi
Codice penale svizzero 92
311.0
chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Titolo decimo: Della falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo, delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure
Art. 240
1 Chiunque contraffà monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione come genuini, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2
Nei casi d'esigua gravità la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
3
Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all'estero, se è stato arrestato nella Svizzera e non è estradato all'estero e se l'atto è punito nello Stato in cui fu compiuto.
Art. 241
1 Chiunque altera monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione con l'apparenza di un valore superiore, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.194 2 Nei casi di esigua gravità la pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 242
1 Chiunque mette in circolazione come genuini o inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti od alterati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria195.
2
Se il colpevole o il suo mandante o il suo rappresentante ha ricevuto le monete o i biglietti di banca come genuini o inalterati, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
194 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
195 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Contraffazione
di monete
Alterazione
di monete
Messa in
circolazione di
monete false
Codice penale svizzero 93
311.0
Art. 243
196 1 Chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita biglietti di banca in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con i biglietti di banca autentici, in particolare quando l'intero biglietto di banca, una sua faccia o la maggior parte di una faccia è riprodotta o imitata su un materiale e in un formato identici o simili a quelli dell'originale, chiunque, senza fine di falsificazione, fabbrica oggetti simili per conio, peso o dimensioni alle monete in corso, o che presentano valori nominali o singole particolarità di una coniatura ufficiale, in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con le monete in corso, chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita valori di bollo ufficiali in modo che possa esistere il pericolo di confusione con i valori di bollo ufficiali, chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatti oggetti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.197 2 La pena è la multa se il colpevole ha agito per negligenza.198
Art. 244
1 Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete, cartamoneta o biglietti di banca contraffatti o alterati, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.199 2 Chiunque ne importa, acquista o tiene in deposito in grande quantità, è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.
Art. 245
1. Chiunque, al fine di metterli in circolazione come genuini od inalterati, contraffà od altera valori di bollo ufficiali, in ispecie francobolli o marche da bollo o da tassa, chiunque a valori di bollo ufficiali annullati dà l'apparenza di bolli ancora validi per usarli come tali, 196 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1144; FF 1999 6201).
197 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
198 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
199 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1144; FF 1999 6201).
Imitazione di
biglietti di banca, monete o valori
di bollo ufficiali
senza fine di
falsificazione
Importazione,
acquisto e
deposito di
monete false
Falsificazione
di valori di
bollo ufficiali
Codice penale svizzero 94
311.0
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all'estero, se è arrestato nella Svizzera e non è estradato all'estero e se l'atto è punito nello Stato in cui fu compiuto.
2. Chiunque usa come genuini, inalterati o validi valori di bollo ufficiali contraffatti, alterati od annullati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 246
Chiunque, al fine di usarne come genuine od inalterate, contraffà od altera marche ufficiali apposte dall'autorità ad un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d'oro e d'argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell'Amministrazione delle dogane, chiunque usa come genuini od inalterati segni di detto genere contraffatti od alterati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 247
Chiunque, al fine di farne uso indebito, fabbrica o si procura strumenti per la contraffazione o l'alterazione di monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali, chiunque fa uso indebito di strumenti coi quali si fabbricano monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 248
Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d'affari, appone una falsa bollatura a misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura od altera la bollatura esistente, altera misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura bollati, usa misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura falsi od alterati, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Falsificazione
di marche
ufficiali
Strumenti per
la falsificazione
e uso illegittimo
di strumenti
Falsificazione
dei pesi e
delle misure
Codice penale svizzero 95
311.0
Art. 249
200 1 Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti.
2
Sono inoltre confiscati e resi inservibili o distrutti i biglietti di banca, le monete o i valori di bollo ufficiali riprodotti che, imitati o fabbricati senza fine di falsificazione, comportano un pericolo di confusione.
Art. 250
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche a monete, cartamonete, biglietti di banca e valori di bollo esteri.
Titolo undecimo: Della falsità in atti
Art. 251
201 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata la pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 252
202 Chiunque, al fine di migliorare la situazione propria o altrui, contraffà od altera carte di legittimazione, certificati, attestati, fa uso, a scopo di inganno, di un atto di questa natura contraffatto od alterato da un terzo, 200 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1144; FF 1999 6201).
201 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
202 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Confisca
Monete e bolli
di valore esteri
Falsità in
documenti
Falsità in
certificati
Codice penale svizzero 96
311.0
abusa, a scopo di inganno, di uno scritto di questa natura, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 253
Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale, chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 254
1 Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2
La soppressione di documenti a pregiudizio di un congiunto o di un membro della comunione domestica è perseguita soltanto a querela di parte.
Art. 255
Gli articoli 251 a 254 si applicano anche ai documenti esteri.
Art. 256
Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sopprime, rimuove, rende irriconoscibile, altera o colloca falsamente un termine od altro segno di confine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 257
Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibile o colloca falsamente un segnale pubblico trigonometrico o limnimetrico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Conseguimento
fraudolento di
una falsa
attestazione
Soppressioni
di documento
Documenti
esteri
Rimozione
di termini
Soppressione di
segnali
trigonometrici e
limnimetrici
Codice penale svizzero 97
311.0
Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica
Art. 258
203 Chiunque diffonde lo spavento nella popolazione con la minaccia o con il falso annuncio di un pericolo per la vita, la salute o la proprietà, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 259
204 1 Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1bis
La pubblica istigazione al genocidio (art. 264), da commettere del tutto o in parte in Svizzera, è punibile anche se l'istigazione avviene all'estero.205 2 Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 260
1 Chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Il compartecipe va esente da pena se, accettando l'intimazione fattagli dall'autorità, desiste dall'azione senza aver commesso violenze né istigato a commetterne.
bis 206 1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati: a. Omicidio intenzionale (art. 111); 203 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
204 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
205 Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
206 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
Pubblica
intimidazione
Pubblica
istigazione a
un crimine o
alla violenza
Sommossa
Atti preparatori
punibili
Codice penale svizzero 98
311.0
b. Assassinio (art. 112); c. Lesioni gravi (art. 122); cbis.207 Mutilazione di organi genitali femminili (art. 124); d. Rapina (art.
140);
e. Sequestro di persona e rapimento (art. 183); f.
Presa d'ostaggio (art. 185); g. Incendio intenzionale (art. 221); h. Genocidio (art.
264);
i. Crimini contro l'umanità (art. 264a); j.
Crimini di guerra (art. 264c-264h).208 2
Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.
3
È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile.209
ter 210 1. Chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale, è punito una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il giudice può attenuare la pena (art. 48a)211 se l'agente si sforza d'impedire la prosecuzione dell'attività criminale dell'organizzazione.
3. È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile.212 207 Introdotta dal n. I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941 4967).
207 FF 1918 II 1 208 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
209 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
210 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193).
211 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
212 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Organizzazione
criminale
Codice penale svizzero 99
311.0
quater 213 Chiunque vende, loca, dona, lascia a disposizione di terzi o procura per mediazione armi da fuoco, armi vietate dalla legge, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni, sapendo o dovendo sapere che essi serviranno alla commissione di un delitto o di un crimine, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, in quanto non ricorrano le condizioni costitutive di un reato più grave.214
quinquies 215 1 Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2
Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l'eventualità che detti valori patrimoniali possano servire a finanziare il terrorismo.
3
Non costituisce finanziamento di un atto terroristico l'atto volto a instaurare o ripristinare la democrazia o lo Stato di diritto oppure a permettere l'esercizio o il rispetto dei diritti dell'uomo.
4
Il capoverso 1 non è applicabile se il finanziamento è destinato a sostenere atti che non contraddicono alle norme del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati.
Art. 261
Chiunque pubblicamente ed in modo abietto offende o schernisce le convinzioni altrui in materia di credenza, particolarmente di credenza in Dio, ovvero profana oggetti di venerazione religiosa, chiunque con malanimo impedisce, perturba o schernisce pubblicamente un atto di culto garantito dalla Costituzione, chiunque profana con malanimo un luogo od un oggetto destinati ad un culto o ad un atto di culto garantiti dalla Costituzione, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
213 Introdotto dall'art. 41 della LF del 20 giu. 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2535; FF 1996 I 875).
214 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
215 Introdotto dal n. I 1 della LF del 21 mar. 2003 (Finanziamento del terrorismo), in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 3043; FF 2002 4815).
Messa in
pericolo della
sicurezza
pubblica con
armi
Finanziamento
del terrorismo
Perturbamento
della libertà di
credenza e di
culto
Codice penale svizzero 100
311.0
bis 216 Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione; chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione; chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa; chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità;217 chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 262
1. Chiunque profana grossolanamente la tomba di un defunto, chiunque con malanimo turba o profana un funerale od un servizio funebre, chiunque profana o pubblicamente insulta un cadavere umano, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Chiunque, contro la volontà dell'avente diritto, sottrae un cadavere umano o parti di esso, ovvero le ceneri di un defunto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 263
1 Chiunque, essendo in istato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un fatto represso come crimine o delitto, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
216 Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217).
217 RU
2005 1165
Discriminazione
razziale
Turbamento
della pace dei
defunti
Atti commessi
in istato di
irresponsabilità
colposa
Codice penale svizzero 101
311.0
2
La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un crimine punibile con la sola pena detentiva.218 Titolo dodicesimo:bis 219 Genocidio e crimini contro l'umanità
Art. 264
Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale: a. uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale; b. sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;
c. ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo;
d. trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo,
è punito con una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.
a 1 Chiunque, nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:
a. uccide intenzionalmente una persona; b. uccide intenzionalmente molte persone o sottopone la popolazione, nell'intento di distruggerla del tutto o in parte, a condizioni di vita dirette a provocarne la distruzione;
c. si arroga un diritto di proprietà su una persona ed esercita su questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato; d. priva una persona della libertà contravvenendo in modo grave alle regole fondamentali del diritto internazionale; 218 Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
219 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000 (RU 2000 2725; FF 1999 4611). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
Genocidio
Crimini contro
l'umanità
a. Omicidio
intenzionale b. Sterminio c. Riduzione in
schiavitù
d. Sequestro di
persona
Codice penale svizzero 102
311.0
e. nell'intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge: 1. priva la persona della libertà su mandato o con l'approvazione di uno Stato o di un'organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, o
2. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un'organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale; f.
infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica; g. stupra una persona di sesso femminile o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, costringe una persona a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata; h. deporta persone dalla regione nella quale si trovano legittimamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo;
i.
lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di persone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stessi, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale, in relazione a un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter o ai fini dell'oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale; j.
commette un altro atto di gravità paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni. 2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3
Nei casi meno gravi rientranti nel campo d'applicazione del capoverso 1 lettere c-j il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
e. Sparizione
forzata di
persone
f. Tortura
g. Lesione
dell'autodeterminazione sessuale
h. Deportazione
o trasferimento
forzato
i. Persecuzione e
apartheid
j. Altri atti
inumani
Codice penale svizzero 103
311.0
Titolo dodicesimoter:220 Crimini di guerra
b Gli articoli 264d-264j si applicano nel contesto di conflitti armati
internazionali, inclusi i casi di occupazione, come pure nel contesto di conflitti armati non internazionali, sempreché non risulti diversamente dalla natura dei reati.
c 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in modo grave le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949221, commettendo uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti da queste Convenzioni: a. omicidio
intenzionale;
b. presa
d'ostaggio;
c. inflizione di grandi sofferenze o di gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, segnatamente mediante tortura, trattamento inumano o esperimenti biologici; d. distruzione o appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala;
e. costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
f.
deportazione, trasferimento o detenzione illegali; g. privazione del diritto a un equo e regolare processo prima dell'inflizione o dell'esecuzione di una pena severa, è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
2
Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto armato non internazionale sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, se sono diretti contro una persona o un bene protetti dal diritto internazionale umanitario.
3
In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
220 Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
221 Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (CG I), RS 0.518.12; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (CG II), RS 0.518.23; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (CG III), RS 0.518.42; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV), RS 0.518.51.
1. Campo
d'applicazione
2. Gravi
violazioni delle
Convenzioni di
Ginevra
Codice penale svizzero 104
311.0
4
Nei casi meno gravi rientranti nel campo d'applicazione del capoverso 1 lettere c-g il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
d 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige attacchi contro: a. la popolazione civile in quanto tale o contro persone che non partecipano direttamente alle ostilità; b. persone, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945222, nella misura in cui gli stessi siano protetti dal diritto internazionale umanitario; c. beni di carattere civile, luoghi o edifici non difesi oppure contro zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo militare;
d. unità sanitarie, edifici, materiale o veicoli che portano un emblema distintivo del diritto internazionale umanitario, o il cui carattere protetto è riconoscibile anche senza emblemi distintivi, ospedali o luoghi dove sono riuniti malati e feriti;
e. beni culturali, persone cui è affidata la loro protezione o veicoli adibiti al trasporto di tali beni, edifici dedicati al culto religioso, all'arte, all'educazione, alla scienza o a scopi umanitari, nella misura in cui siano protetti dal diritto internazionale umanitario,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2
Nei casi particolarmente gravi concernenti attacchi contro persone, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3
Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
e 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: a. cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale, sottoponendola a un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti; b. stupra una persona di sesso femminile protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la
222 RS
0.120
3. Altri crimini
di guerra a. Attacchi contro persone e
beni di carattere
civile
b. Trattamento
medico ingiustificato, lesione
dell'autodeterminazione sessuale
e della dignità
umana
Codice penale svizzero 105
311.0
sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata; c. sottopone una persona protetta dal diritto internazionale a un trattamento gravemente umiliante o degradante, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2
In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3
Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
f 1 Chiunque arruola o recluta fanciulli di età inferiore a quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o li fa partecipare a conflitti armati, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2
In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molti fanciulli o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3
Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
g 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: a. dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stessi avranno come conseguenza l'uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai vantaggi militari concreti e diretti previsti;
b. utilizza come scudo una persona protetta dal diritto internazionale umanitario per influire sulle operazioni militari;
c. come metodo di guerra saccheggia o si appropria in altro indebito modo di beni altrui, distrugge o confisca beni del nemico senza che la distruzione o la confisca siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto, priva persone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o impedisce l'invio di soccorsi;
d. uccide o ferisce un combattente nemico in modo perfido o quando questi si trova fuori combattimento; e. mutila il cadavere di un combattente nemico; c. Reclutamento
e impiego di
bambini-soldato
d. Metodi di
guerra vietati
Codice penale svizzero 106
311.0
f. come comandante militare, impartisce l'ordine di non lasciare in vita nessuno o minaccia il nemico di impartire tale ordine; g. fa uso improprio della bandiera bianca, della bandiera, dell'uniforme o delle insegne militari del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario; h. come appartenente a una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato, oppure trasferisce tutta o parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2
In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3
Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
h 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: a. utilizza veleno o armi velenose; b. utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas, sostanze e liquidi tossici o asfissianti;
c. utilizza proiettili che all'interno del corpo umano si espandono o si appiattiscono facilmente oppure vi esplodono; d. utilizza armi il cui effetto principale è ferire con schegge che non possono essere localizzate nel corpo umano mediante raggi X; e. utilizza armi laser il cui effetto principale è procurare la cecità permanente,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2
In casi particolarmente gravi il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
i
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: a. continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace, o viola in altro modo le condizioni dell'armistizio; e. Impiego di
armi vietate
4. Rottura di
un armistizio o
della pace. Reati
contro un
parlamentario.
Ritardo nel
rimpatrio
di prigionieri
di guerra
Codice penale svizzero 107
311.0
b. maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona che l'accompagna; c. ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra dopo la fine delle operazioni militari.
j È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nel contesto di un conflitto armato e in modo diverso da quanto previsto dagli articoli 264c-264i, viola una disposizione del diritto internazionale umanitario, se tale violazione è dichiarata punibile dal diritto internazionale consuetudinario o da una convenzione riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.
Titolo dodicesimoquater:223 Disposizioni comuni ai titoli dodicesimobis e dodicesimoter
k 1 Il superiore che sa che una persona a lui subordinata commette o si accinge a commettere un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter, e che non adotta misure adeguate per impedirne l'esecuzione, è punito con la stessa pena applicabile all'autore. Se il superiore ha agito per negligenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Il superiore che sa che una persona a lui subordinata ha commesso un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter e che non adotta misure adeguate per garantire che il reato venga sanzionato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
l È punibile il subalterno che su ordine di un superiore o eseguendo un
altro ordine di carattere vincolante commette un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter, se al momento del reato era consapevole della punibilità dell'atto.
m 1 È punibile anche colui che ha commesso all'estero un reato previsto dai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dall'articolo 264k, se si trova 223 Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
5. Altre violazioni del diritto
internazionale
umanitario
Punibilità dei
superiori
Commissione
di un reato in
esecuzione di
un ordine
Reati commessi
all'estero
Codice penale svizzero 108
311.0
in Svizzera e non è estradato a un altro Stato o consegnato a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.
2
Se l'autore del reato non ha la cittadinanza svizzera e il reato non è stato commesso contro un cittadino svizzero, il giudice può prescindere dal perseguimento penale o abbandonarlo, fatte salve le misure atte ad assicurare le prove, se: a. un'autorità estera o un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza persegue il reato e l'autore del reato viene estradato o consegnato a tale tribunale; o b. l'autore del reato non si trova più in Svizzera e un suo ritorno in Svizzera appare improbabile.
3
L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile, a meno che l'assoluzione, il condono o la prescrizione della pena all'estero siano avvenuti con lo scopo di sottrarre ingiustamente l'autore a ogni sanzione.
n
Il perseguimento dei reati previsti dai titoli dodicesimobis e dodicesimoter e dall'articolo 264k non è subordinato a nessuna delle autorizzazioni di cui agli articoli seguenti: a. articolo 7 capoverso 2 lettera b del Codice di procedura penale224;
b. articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 1958225 sulla responsabilità;
c. articolo 17 della legge federale del 13 dicembre 2002226 sull'Assemblea federale; d. articolo 61a della legge federale del 21 marzo 1997227 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; e. articolo 11 della legge federale del 17 giugno 2005228 sul Tribunale federale;
f. articolo 12 della legge del 17 giugno 2005229 sul Tribunale amministrativo federale; g. articolo 16 della legge del 20 marzo 2009230 sul Tribunale federale dei brevetti;
h. articolo 50 della legge del 19 marzo 2010231 sull'organizzazione delle autorità penali.
224 RS
312.0
225 RS
170.32
226 RS
171.10
227 RS
172.010
228 RS
173.110
229 RS
173.32
230 RS
173.41
Esclusione
dell'immunità
relativa
Codice penale svizzero 109
311.0
Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale
Art. 265
Chiunque commette un atto diretto a mutare con la violenza la Costituzione della Confederazione232 o d'un Cantone233, ad abbattere con la violenza le autorità politiche costituzionali od a ridurle nell'impossibilità di esercitare i loro poteri, a distaccare con la violenza una parte del territorio svizzero dalla Confederazione o una parte di territorio da un Cantone, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno234.
Art. 266
1. Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione, a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
2.235
Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.
bis 236 1 Chiunque, nell'intento di provocare o di sostenere imprese o mene dell'estero contro la sicurezza della Svizzera, entra in rapporto con uno Stato estero, con partiti esteri o con altre organizzazioni all'estero, o con i loro agenti, ovvero lancia o diffonde informazioni inesatte o 231 RS
173.71
232 RS 101
233 RS 131.211/.235 234 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 11 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
235 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
236 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
1. Crimini o
delitti contro
lo Stato.
Alto tradimento
Attentati contro
l'indipendenza
della
Confederazione
Imprese e mene
dell'estero
contro la
sicurezza della
Svizzera
Codice penale svizzero 110
311.0
tendenziose, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2
Nei casi gravi, può essere pronunciata una pena detentiva non inferiore ad un anno.
Art. 267
1. Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile a uno Stato estero o ad agenti di esso un segreto che doveva essere conservato nell'interesse della Confederazione,237 chiunque intenzionalmente espone a pericolo gli interessi della Confederazione o di un Cantone falsificando, distruggendo, facendo scomparire o sottraendo documenti o mezzi di prova concernenti rapporti di diritto tra la Confederazione od un Cantone ed uno Stato estero, chiunque, come rappresentante della Confederazione, intenzionalmente intavola con un Governo estero negoziati a danno della Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
2.238 Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile al pubblico un segreto che doveva essere conservato nell'interesse della Confederazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3.239 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 268
Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibili, altera o colloca falsamente un termine od altro contrassegno del confine della Confederazione, d'un Cantone o d'un Comune è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 269
240 Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
237 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852; FF 1996 IV 449).
238 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852; FF 1996 IV 449).
239 Originario n. 2.
240 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408.
Tradimento
nelle relazioni
diplomatiche
Rimozione di
termini di
confine pubblici
Violazione della
sovranità
territoriale
svizzera
Codice penale svizzero 111
311.0
Art. 270
Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia un emblema di sovranità svizzero esposto da una autorità, in modo particolare lo stemma o la bandiera della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 271
241 1. Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici; chiunque compie siffatti atti per conto di un partito estero o di un'altra organizzazione dell'estero; chiunque favorisce tali atti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, in casi gravi, con una pena detentiva non inferiore a un anno.242 2. Chiunque, usando violenza, astuzia o minaccia, trae all'estero una persona per consegnarla ad un'autorità, ad un partito o ad una organizzazione analoga dell'estero o per metterne in pericolo la vita o la integrità personale, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
3. Chiunque prepara un tale atto, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
Art. 272
243 1. Chiunque, a profitto di uno Stato estero, o di un partito estero o di un'altra organizzazione dell'estero, e a pregiudizio della Svizzera o dei suoi attinenti, abitanti o delle sue organizzazioni, esercita un servizio di spionaggio politico od organizza un servizio siffatto, chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi gravi, il giudice pronuncia una pena detentiva non inferiore ad un anno. È in modo particolare considerato come caso grave incitare ad azioni ovvero dare false informazioni atte a compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione.
241 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
242 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
243 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Offese agli
emblemi svizzeri
Atti compiuti
senza
autorizzazione
per conto di uno
Stato estero
2. Spionaggio.
Spionaggio
politico
Codice penale svizzero 112
311.0
Art. 273
Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.244
Art. 274
245 1. Chiunque raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno della Svizzera, ovvero organizza un servizio siffatto; chiunque arruola persone per siffatti servizi o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi gravi, può essere pronunciata una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.
Art. 275
246 Chiunque commette un atto diretto a turbare o a mutare in modo illecito l'ordine fondato sulla Costituzione della Confederazione247 o di un Cantone248, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
244 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
245 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
246 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
247 RS 101
248 RS 131.211/.235 Spionaggio
economico
Spionaggio
militare
3. Messa in
pericolo
dell'ordine
costituzionale.
Attentati contro
l'ordine
costituzionale
Codice penale svizzero 113
311.0
bis 249 Chiunque svolge una propaganda dell'estero intesa a sovvertire con la violenza l'ordine costituzionale della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
ter 250 Chiunque costituisce un'associazione che si propone di svolgere o svolge un'attività diretta a compiere atti puniti negli articoli 265, 266, 266bis, 271 a 274, 275 e 275bis, chiunque aderisce a una tale associazione o partecipa alle sue mene, chiunque promuove la costituzione di una tale associazione o ne segue le istruzioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 276
1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione.
Art. 277
1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un'istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare, chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
249 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
250 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Propaganda
sovversiva
Associazioni
illecite
4. Attentati
contro la
sicurezza
militare.
Provocazione ed
incitamento alla
violazione degli
obblighi militari
Falsificazione
d'ordini o di
istruzioni
Codice penale svizzero 114
311.0
Art. 278
Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
Titolo quattordicesimo: Dei delitti contro la volontà popolare
Art. 279
Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce o turba un'assemblea, un'elezione od una votazione ordinata dalla costituzione o dalla legge, chiunque impedisce od ostacola, con violenza o minaccia di grave danno, la raccolta o la consegna di firme per una domanda di referendum o d'iniziativa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 280
Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce ad un elettore d'esercitare il diritto di voto o di firmare una domanda di referendum o d'iniziativa, chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, costringe un elettore ad esercitare uno di questi diritti o ad esercitarlo in un senso determinato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 281
Chiunque offre, promette, dà o procura ad un elettore un dono od altro profitto perché voti in un senso determinato o perché aderisca o non aderisca ad una domanda di referendum o d'iniziativa, chiunque offre, promette, dà o procura ad un elettore un dono od altro profitto perché si astenga da una elezione o votazione, l'elettore che si fa dare o promettere un tale profitto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Turbamento del
servizio militare
Perturbamento
ed impedimento
di elezioni
e votazioni
Attentati contro
il diritto di voto
Corruzione
elettorale
Codice penale svizzero 115
311.0
Art. 282
1. Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale, chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa, chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2.251 Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.
bis 252 Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa.
Art. 283
Chiunque con manovre illecite procura di conoscere il voto dato da singoli elettori, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 284
253
252 Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313).
253 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1971, con effetto dal 1° lug. 1971 (RU 1971 777; FF 1965 I 474).
Frode elettorale
Incetta di voti
Violazione del
segreto del voto
Codice penale svizzero 116
311.0
Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autorità
Art. 285
1.254 Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957255 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 2009256 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 2008257 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010258 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall'Ufficio federale dei trasporti.259 2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.260
Art. 286
261 Chiunque impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere.
Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957262 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 2009263 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 254 Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 5597 5629; FF 2183, 2007 2457).
255 RS
742.101
256 RS
745.1
257 RS
742.41
258 RS
745.2
259 Nuovo testo giusta l'art. 11 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3961; FF 2010 793 817).
260 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
261 Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
262 RS
742.101
263 RS
745.1
Violenza o
minaccia contro
le autorità e i
funzionari
Impedimento di
atti dell'autorità
Codice penale svizzero 117
311.0
19 dicembre 2008264 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010265 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall'Ufficio federale dei trasporti. 266
Art. 287
Chiunque per un fine illecito si arroga l'esercizio di una pubblica funzione od il potere di dare ordini militari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 288
267
Art. 289
Chiunque sottrae cose requisite o sequestrate dall'autorità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 290
Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 291
1 Chiunque contravviene ad un decreto d'espulsione dal territorio della Confederazione o d'un Cantone, emanato da un'autorità competente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
La durata di questa pena non è computata in quella del bando.
Art. 292
Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.
264 RS
742.41
265 RS
745.2
266 Nuovo testo giusta l'art. 11 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3961; FF 2010 793 817).
267 Abrogato dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), con effetto dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
Usurpazione
di funzioni
Sottrazione di
cose requisite
o sequestrate
Rottura di sigilli
Violazione
del bando
Disobbedienza
a decisioni
dell'autorità
Codice penale svizzero 118
311.0
Art. 293
1 Chiunque, senza averne diritto, rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità nei limiti della propria competenza, è punito con la multa.
2
La complicità è punibile.
3
Il giudice può prescindere da qualsiasi pena se il segreto portato a conoscenza del pubblico è di poca importanza.268
Art. 294
269 1 Chiunque esercita unʼattività il cui esercizio gli è stato interdetto conformemente allʼarticolo 67, allʼarticolo 50 del Codice penale militare del 13 giugno 1927270 (CPM) o allʼarticolo 16a DPMin271, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.
2
Chiunque si mette in contatto con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, vi si avvicina o si trattiene in determinati luoghi sebbene un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi dellʼarticolo 67b, dellʼarticolo 50b CPM o dellʼarticolo 16a DPMin glielo vieti, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.
Art. 295
272 Chiunque si sottrae allʼassistenza riabilitativa o disattende le norme di
condotta impartite dal giudice o dallʼautorità di esecuzione è punito con la multa.
268 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852; FF 1996 IV 449).
269 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
270 RS
321.0
271 RS
311.1
272 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Pubblicazione
di deliberazioni
ufficiali segrete
Violazione
dellʼinterdizione di esercitare
unʼattività o del divieto di avere
contatti e di
accedere ad aree
determinate
Violazione
dellʼassistenza riabilitativa e
delle norme di
condotta
Codice penale svizzero 119
311.0
Titolo sedicesimo: Dei crimini o dei delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri
Art. 296
273 Chiunque pubblicamente offende uno Stato estero nella persona del suo capo, nel suo Governo ovvero nella persona di uno dei suoi agenti diplomatici o di uno dei suoi delegati ufficiali a una conferenza diplomatica riunita nella Svizzera o di uno dei suoi rappresentanti ufficiali presso un'istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita nella Svizzera, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 297
274 Chiunque pubblicamente offende un'istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita in Svizzera nella persona di uno dei suoi rappresentanti ufficiali è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 298
Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia gli emblemi di sovranità di uno Stato estero esposti pubblicamente dal rappresentante riconosciuto di questo Stato, in modo particolare lo stemma o la bandiera, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 299
1. Chiunque viola la sovranità territoriale di uno Stato estero, in modo particolare compiendo illecitamente atti ufficiali nel territorio di esso, chiunque penetra nel territorio di uno Stato estero contrariamente al diritto delle genti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Chiunque, dal territorio della Svizzera, tenta di perturbare con violenza l'ordine politico di uno Stato estero, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
273 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
274 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Oltraggio ad uno
Stato estero
Oltraggi a
istituzioni internazionali
Offese agli
emblemi di uno
Stato estero
Violazione della
sovranità
territoriale di
uno Stato estero
Codice penale svizzero 120
311.0
Art. 300
Chiunque, dal territorio neutrale della Svizzera, intraprende o favorisce atti di ostilità contro un belligerante, chiunque intraprende atti di ostilità contro le truppe straniere ammesse nella Svizzera, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
Art. 301
1. Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto, chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.
Art. 302
275 1 I crimini e i delitti previsti nel presente titolo non sono perseguiti che su risoluzione del Consiglio federale.
2
Il Consiglio federale non ordina il procedimento che a richiesta del Governo dello Stato estero nei casi previsti nell'articolo 296 e a richiesta di un organo dell'istituzione internazionale nei casi previsti nell'articolo 297. In tempi di servizio attivo, esso può ordinare il procedimento anche senza siffatta domanda.
3
Nei casi previsti negli articoli 296 e 297 l'azione penale si prescrive in due anni.276
Titolo diciassettesimo: Dei crimini o dei delitti contro l'amministrazione della giustizia
Art. 303
1. Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente, 275 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
276 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986; FF 2002 2416 1513).
Atti di ostilità
contro un
belligerante o
contro truppe
straniere
Spionaggio
in danno di
Stati esteri
Procedimento
Denuncia
mendace
Codice penale svizzero 121
311.0
è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 304
1. Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso, chiunque falsamente incolpa, presso l'autorità, sé medesimo di un atto punibile, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi di esigua gravità il giudice può prescindere da ogni pena.
Art. 305
1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.277 1bis È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59-61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 101.278 2 Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena.
bis 279 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere.280 277 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
278 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981 (RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
279 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077; FF 1989 II 837).
280 Nuovo testo dei per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Sviamento della
giustizia
Favoreggiamento
Riciclaggio
di denaro
Codice penale svizzero 122
311.0
Vi è caso grave segnatamente se l'autore: a. agisce come membro di un'organizzazione criminale; b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; c. realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3. L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
ter 281 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.283 2 Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine.284
Art. 306
1 Chiunque, dopo essere stato avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali in cui può incorrere, fa, come parte in una causa civile, sui fatti della contestazione una falsa dichiarazione che costituisce un mezzo di prova, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.285 281 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077; FF 1989 II 837).
282 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193).
283 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
284 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193).
Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).
285 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Carente
diligenza in
operazioni
finanziarie e
diritto di
comunicazione282
Dichiarazione
falsa di una parte
in giudizio
Codice penale svizzero 123
311.0
Art. 307
1 Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2
Se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.286 3 Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.287
Art. 308
1 Se l'autore d'un crimine o d'un delitto previsto negli articoli 303, 304, 306 e 307 rettifica spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa dichiarazione prima che ne sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giudice può attenuare la pena (art. 48a) o prescindere da ogni pena.288 2 Se l'autore d'un crimine o d'un delitto previsto negli articoli 306 e 307 ha fatto una falsa dichiarazione perché, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sé medesimo o un prossimo congiunto, il giudice può attenuare la pena (art. 48a).289
Art. 309
290 Gli articoli 306-308 si applicano anche: a. alla procedura davanti ai tribunali amministrativi, davanti agli arbitri e davanti alle autorità e ai funzionari dell'amministrazione ai quali compete il diritto di assumere testimoni; b. alla procedura davanti ai tribunali internazionali la cui competenza è riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.
286 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
287 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
288 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
289 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
290 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 giu. 2001 (Reati contro l'amministrazione della giustizia commessi davanti a tribunali internazionali), in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1491; FF 2001 311).
Falsa
testimonianza,
falsa perizia,
falsa traduzione
od interpretazione
Attenuazione
di pene
Cause
amministrative
e procedura
davanti
a tribunali
internazionali
Codice penale svizzero 124
311.0
Art. 310
1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione dell'autorità, o le presta aiuto nell'evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.291
Art. 311
1. I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell'autorità, che si assembrano per aggredire di concerto i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza, per costringere con violenza o con minaccia di violenza i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza a fare o ad omettere un atto, per evadere violentemente, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.292 2. I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.293 Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d'ufficio e professionali
Art. 312
I membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
291 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
292 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
293 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Liberazione
di detenuti
Ammutinamento
di detenuti
Abuso di
autorità
Codice penale svizzero 125
311.0
Art. 313
Il funzionario che per fine di lucro riscuote tasse, emolumenti od indennità non dovuti o eccedenti la tariffa legale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 314
294 I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procurare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.295
Art. 315
e 316296
Art. 317
297 1. I funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente formano un atto falso od alterano un atto vero, oppure abusano dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un atto suppositizio, i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d'importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all'originale, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
bis 298 1 Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia, sempre che vi sia stato autorizzato dal giudice nell'ambito di un'inchiesta mascherata oppure dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello 294 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
295 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
296 Abrogati dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), con effetto dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
297 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
298 Introdotto dall'art. 24 n. 1 della LF del 20 giu. 2003 sull'inchiesta mascherata (RU 2004 1409; FF 1998 3319). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).
Concussione
Infedeltà nella
gestione
pubblica
Falsità in atti
formati da
pubblici ufficiali
o funzionari
Atti non punibili
Codice penale svizzero 126
311.0
sport (DDPS) conformemente all'articolo 14c della legge federale del 21 marzo 1997299 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).
2
Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce o altera documenti per identità fittizie, sempre che vi sia stato autorizzato ai fini di un'inchiesta mascherata o dal capo del DDPS conformemente all'articolo 14c LMSI.
3
Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti conformemente alla legge federale del 23 dicembre 2011300 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni.301
Art. 318
1. I medici, i dentisti, i veterinari e le levatrici che intenzionalmente rilasciano un certificato contrario alla verità, il quale sia destinato ad essere prodotto all'autorità od a conseguire un indebito profitto o sia atto a ledere importanti e legittimi interessi di terzi, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole aveva per tale atto domandato, accettato o si era fatto promettere una ricompensa speciale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 319
Il funzionario che presta aiuto alla evasione di un arrestato, di un detenuto o di altra persona collocata in uno stabilimento per ordine dell'autorità o che lo lascia evadere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 320
1. Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione.
2. La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non è punibile.
299 RS
120
300 RS
312.2
301 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6715; FF 2011 1).
Falso certificato
medico
Aiuto alla
evasione di
detenuti
Violazione
del segreto
d'ufficio
Codice penale svizzero 127
311.0
Art. 321
1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni302, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.303 Sono parimente puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.
La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell'esercizio della professione o dopo la fine degli studi.
2. La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell'interessato o con l'autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall'autorità superiore o dall'autorità di vigilanza.
3. Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio.
bis 304 1 Chiunque rivela in modo illecito un segreto del quale ha avuto notizia nell'esercizio della sua attività di ricerca sull'essere umano ai sensi della legge del 30 settembre 2011305 sulla ricerca umana, è punito conformemente all'articolo 321.
2
Un segreto professionale può essere tolto per scopi di ricerca sulle malattie umane e sulla struttura e la funzione del corpo umano se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 34 della legge del 30 settembre 2011 sulla ricerca umana e se la commissione d'etica competente ne ha autorizzato la divulgazione.
302 RS
220
303 Nuovo testo giusta l'art. 48 n. 1 della LF del 18 mar. 2011 sulle professioni psicologiche, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 1929, 2013 915 975; FF 2009 6005).
304 Introdotto dal n. 4 dell'all. della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati (RU 1993 1945; FF 1988 II 353). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 30 set. 2011 sulla ricerca umana, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3215; FF 2009 6979).
305 RS
810.30
Violazione del
segreto
professionale
Segreto
professionale
nella ricerca
sull'essere
umano
Codice penale svizzero 128
311.0
ter 306 1 Chiunque, nella sua qualità di funzionario, impiegato o ausiliario di un'organizzazione che fornisce servizi postali o delle telecomunicazioni, comunica a terzi informazioni concernenti le relazioni postali, il traffico dei pagamenti o il traffico delle telecomunicazioni dei clienti, apre invii postali chiusi o cerca di scoprirne il contenuto, dà a terzi occasione di commettere simili reati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
È parimenti punito chiunque, per dolo, induce a violare tale obbligo una persona tenuta a conservare il segreto giusta il capoverso 1.
3
La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni rimane punibile anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.
4
La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni non è punibile quando è richiesta per scoprire l'avente diritto o per evitare danni.
5
Rimangono salve le disposizioni dell'articolo 179octies e quelle della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio.
Art. 322
307 1 Le imprese dei mezzi di comunicazione sociale sono obbligate a rendere note a ogni persona, su domanda, senza indugio e per scritto la propria sede nonché l'identità del responsabile (art. 28 cpv. 2 e 3).308 2 Giornali e riviste devono inoltre indicare nell'impressum la sede dell'impresa, le partecipazioni rilevanti in altre imprese nonché il nome del redattore responsabile. Se un redattore è responsabile soltanto di una parte del giornale o della rivista, deve essere indicato come tale. Per ogni parte di tale giornale o rivista si deve indicare un redattore responsabile.
3
In caso di violazione delle prescrizioni del presente articolo il direttore dell'impresa è punito con la multa. Vi è violazione anche quando un'interposta persona è indicata come responsabile della pubblicazione (art. 28 cpv. 2 e 3).309
306 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2187; FF 1996 III 1297).
307 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 852; FF 1996 IV 449).
308 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
309 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Violazione del
segreto postale e
del segreto delle
telecomunicazioni
Violazione
dell'obbligo
d'informare dei
mass media
Codice penale svizzero 129
311.0
bis 310 Chiunque, in quanto responsabile giusta l'articolo 28 capoversi 2 e
3311, intenzionalmente non impedisce una pubblicazione con la quale è commesso un reato è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se ha agito per negligenza, la pena è la multa.
Titolo diciannovesimo:312 Della corruzione
ter Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
quater Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
quinquies Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
310 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 852; FF 1996 IV 449).
311 Nuova testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
312 Introdotto dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
Mancata
opposizione a
una pubblicazione punibile
1. Corruzione di
pubblici ufficiali
svizzeri.
Corruzione attiva
Corruzione
passiva
Concessione
di vantaggi
Codice penale svizzero 130
311.0
sexies Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
septies Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, chiunque in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, di arbitro o di militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,313 è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.314
octies 1. …315 2. Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.
3. Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici.
313 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).
314 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).
315 Abrogato dal n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Accettazione
di vantaggi
2. Corruzione di
pubblici ufficiali
stranieri
3. Disposizioni
comuni
Codice penale svizzero 131
311.0
Titolo ventesimo:316 Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale
Art. 323
317 Sono puniti con la multa: 1. il debitore che, avvisato nelle forme di legge, non assiste e non si fa rappresentare ad un pignoramento o a una compilazione d'inventario (art. 91 cpv. 1 n. 1, 163 cpv. 2, 345 cpv. 1318 LEF319); 2. il debitore che non indica, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento o per l'esecuzione di un sequestro, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 91 cpv. 1 n. 2, 275 LEF);
3. il debitore che, all'atto della compilazione di un inventario, non indica tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 163 cpv. 2, 345 cpv. 1320 LEF); 4. il fallito che non indica all'ufficio dei fallimenti tutti i suoi beni e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 1 LEF);
5. il fallito che, senza esserne stato espressamente dispensato, non sta a disposizione dell'amministrazione durante la procedura di fallimento (art. 229 cpv. 1 LEF).
Art. 324
321 Sono puniti con la multa: 1. la persona adulta che, essendo convissuta col fallito, morto o latitante, non indica all'ufficio dei fallimenti tutti i beni del debitore e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 2 LEF322); 2. chi non notifica i suoi debiti verso il fallito entro il termine per le notificazioni (art. 232 cpv. 2 n. 3 LEF); 316 Originariamente tit. diciannovesimo.
317 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
318 Ora: l'art. 341 cpv. 1 319 RS 281.1
320 Ora: l'art. 341 cpv. 1 321 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
322 RS 281.1 Inosservanza
da parte del
debitore di
norme della
procedura di
esecuzione e
fallimento
Inosservanza da
parte di terzi di
norme della
procedura di
esecuzione e
fallimento e
della procedura
concordataria
Codice penale svizzero 132
311.0
3. chi non mette a disposizione dell'ufficio dei fallimenti, entro il termine per le notificazioni, gli oggetti del fallito che egli detiene a titolo di pegno o per altro titolo (art. 232 cpv. 2 n. 4 LEF); 4. chi, scaduto il termine di realizzazione, non consegna ai liquidatori oggetti del fallito che detiene a titolo di creditore pignoratizio (art. 324 cpv. 2 LEF);
5. il terzo che non ottempera al dovere di informare e di mettere a disposizione giusta gli articoli 57a capoverso 1, 91 capoverso 4, 163 capoverso 2, 222 capoverso 4 e 345 capoverso 1323 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.
Art. 325
Chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all'obbligo imposto dalla legge di tenere regolarmente i libri di commercio, chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all'obbligo imposto dalla legge di conservare i libri di commercio, le lettere ed i telegrammi d'affari, è punito con la multa.
bis 324 Chiunque, minacciando svantaggi, segnatamente lo scioglimento successivo del rapporto di locazione, impedisce o tenta di impedire il conduttore a contestare pigioni od altre pretese del locatore, chiunque dà la disdetta al conduttore poiché questi tutela o intende tutelare i diritti spettantigli in virtù del Codice delle obbligazioni325, chiunque impone o tenta di imporre illecitamente pigioni o altre pretese dopo il fallimento di un esperimento di conciliazione o dopo una decisione giudiziale, è punito, a querela del conduttore, con la multa.
323 Ora: l'art. 341 cpv. 1 324 Introdotto dal n. II art. 4 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802; FF 1985 1202 in fine, disp. fin.
tit. VIII e VIIIbis).
325 RS 220
Inosservanza
delle norme
legali sulla
contabilità
Infrazioni alle
disposizioni sulla
protezione dei
conduttori di
locali d'abitazione e commer-
ciali
Codice penale svizzero 133
311.0
Art. 326
326
bis 328 1 Se una delle infrazioni previste nell'articolo 325bis è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale329, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.
2
Il padrone d'azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che era a conoscenza dell'infrazione o ne ha avuto successivamente notizia e, benché ne avesse la possibilità, non si è adoperato per impedirla o per paralizzarne gli effetti, è punibile come l'autore.
3
Se il padrone d'azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale330 o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.
ter 331 Chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale iscritti
nel registro di commercio una denominazione non conforme a quella iscritta a registro e tale da indurre in errore, chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale non iscritti nel registro di commercio una denominazione fallace, 326 Abrogato dal n. II 3 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
327 Ora: imprese individuali.
328 Introdotto dal n. II art. 4 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802; FF 1985 1202 in fine, disp. fin.
tit. VIII e VIIIbis).
329 Ora: impresa individuale.
330 Ora: impresa individuale.
331 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797). Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. al LF del 16 dic. 2006 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
Persone
giuridiche,
società commerciali e ditte
individuali327 1. … 2. Nel caso
dell'articolo
325bis
Contravvenzioni
alle disposizioni
su ditte e nomi
commerciali
Codice penale svizzero 134
311.0
chiunque suscita l'impressione che un soggetto giuridico straniero non iscritto nel registro di commercio abbia la sede o una succursale in Svizzera, è punito con la multa332.
quater 333 Chiunque, tenuto legalmente nella sua qualità di organo di un istituto
di previdenza in favore del personale a informare i beneficiari e le autorità di sorveglianza, viola quest'obbligo o fornisce informazioni inveritiere, è punito con la multa.
Art. 327
334
Art. 328
1. Chiunque contraffà segni di valore postali svizzeri od esteri per metterli in circolazione come imitazioni, senza apporre a ciascuno di essi un contrassegno che indichi la contraffazione, chiunque importa, mette in vendita od in circolazione tali contraffazioni, è punito con la multa.
2.335
Le contraffazioni sono confiscate.
Art. 329
1. Chiunque indebitamente penetra in uno stabilimento od in altro luogo, il cui accesso è proibito dall'autorità militare, prende disegni di stabilimenti o di oggetti che interessano la difesa nazionale oppure riproduce o pubblica tali disegni, è punito con la multa.
2. Il tentativo e la complicità sono punibili.
332 Rettificato
dalla
Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 2 LParl; RS 171.10).
333 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
334 Abrogato dal n. 3 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento, con effetto dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1144; FF 1999 6201).
335 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951(RU 1951 1; FF 1949 613).
False
informazioni da
parte di istituzioni di previ-
denza a favore
del personale
Contraffazione
di segni di
valore postali
senza fine di
falsificazione
Violazione di
segreti militari
Codice penale svizzero 135
311.0
Art. 330
Chiunque indebitamente vende od acquista, dà o riceve in pegno, consuma, fa scomparire, distrugge o rende inservibili oggetti, che furono sequestrati o requisiti dall'Amministrazione dell'esercito a scopo di difesa nazionale, è punito con la multa.336
Art. 331
Chiunque indebitamente porta l'uniforme dell'esercito svizzero, è punito con la multa.337
Art. 332
338 Chiunque non dà l'avviso prescritto dall'articolo 720 capoverso 2, 720a e 725 capoverso 1 del Codice civile339 per una cosa che ha trovata o che è venuta in suo potere, è punito con la multa.
Libro terzo:340 Dell'attuazione e dell'applicazione del Codice penale Titolo primo: Della relazione del presente Codice con altre leggi della Confederazione e con le leggi dei Cantoni
Art. 333
1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.
2
Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue: a. la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno; b. la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;
c. la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva.
336 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
337 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
338 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
339 RS
210
340 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Commercio di
materiali
sequestrati o
requisiti
dall'esercito
Uso indebito
della uniforme
militare
Omessa notificazione del
rinvenimento di
cose smarrite
Applicazione
della parte
generale ad altre
leggi federali
Codice penale svizzero 136
311.0
3
Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974341 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi.
4
Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106.
5
Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000.
6
Nelle altre leggi federali, fintanto che non siano formalmente adeguate al nuovo diritto, vale quanto segue:
a. i termini di prescrizione dell'azione penale per i crimini e i delitti sono aumentati della metà e quelli per le contravvenzioni aumentati del doppio;
b. i termini di prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni, se superiori a un anno, sono raddoppiati;
c. le norme sull'interruzione e la sospensione della prescrizione dell'azione penale sono abrogate. È fatto salvo l'articolo 11 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo; d. l'azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza in prima istanza; e. i termini di prescrizione della pena per i crimini e i delitti sono mantenuti mentre quelli per le contravvenzioni sono aumentati della metà; f. le norme sulla sospensione della prescrizione della pena sono mantenute mentre quelle sull'interruzione della medesima sono abrogate.
7
Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla 341 RS
313.0
Codice penale svizzero 137
311.0
disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente.
Art. 334
Se in una disposizione di diritto penale è fatto riferimento a norme
modificate o abrogate dal presente Codice, il riferimento si applica alle corrispondenti disposizioni del Codice stesso.
Art. 335
1 Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale.
2
Essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura.
Titolo secondo: …
Art. 336
a 338342 Titolo terzo: …
Art. 339
a 348343 Titolo quarto: Dell'assistenza in materia di polizia344
Art. 349
345
Art. 350
1 L'Ufficio federale di polizia assume i compiti di ufficio centrale nazionale ai sensi degli statuti dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).
342 Abrogati dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
343 Abrogati dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
344 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
345 Abrogato dal n. 5 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
346 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Riferimento a
disposizioni
abrogate
Leggi cantonali
1. …
2. Collaborazione con
INTERPOL a. Competenza346
Codice penale svizzero 138
311.0
2
Esso è competente a mediare scambi d'informazioni tra le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale, da un canto, e gli uffici centrali nazionali di altri Stati e il Segretariato generale di INTERPOL, dall'altro.
Art. 351
1 L'Ufficio federale di polizia trasmette le informazioni di polizia criminale destinate al perseguimento di reati e all'esecuzione di pene e di misure.
2
Esso può trasmettere informazioni di polizia criminale se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che sarà commesso un crimine o un delitto.
3
Esso può trasmettere informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse o all'identificazione di sconosciuti.
4
Onde prevenire o chiarire reati, l'Ufficio federale di polizia può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò è nell'interesse delle persone coinvolte ed esse hanno dato il loro consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.
Art. 352
1 Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 1981349 sull'assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d'INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale.
2
La legge federale del 19 giugno 1992350 sulla protezione dei dati regge lo scambio d'informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse e all'identificazione di sconosciuti e per scopi amministrativi.
3
L'Ufficio federale di polizia può trasmettere informazioni direttamente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni d'INTERPOL in materia di protezione dei dati.
347 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
348 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
349 RS 351.1 350 RS 235.1
b. Compiti347
c. Protezione
dei dati348
Codice penale svizzero 139
311.0
Art. 353
La Confederazione può accordare a INTERPOL aiuti finanziari e
indennità.
Art. 354
1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2
Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1: a. il centro di calcolo del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
b. l'Ufficio federale di polizia; c. i posti di confine; d. le autorità cantonali di polizia.
3
I dati personali inerenti ai dati segnaletici secondo il capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008353 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge federale del 26 giugno 1998354 sull'asilo e dalla legge federale del 16 dicembre 2005355 sugli stranieri. Il sistema d'informazione basato sui profili del DNA è disciplinato dalla legge del 20 giugno 2003356 sui profili del DNA.357 4 Il Consiglio federale: a. disciplina le modalità, segnatamente la responsabilità del trattamento dei dati, le categorie dei dati da rilevare, la durata di conservazione dei dati e la collaborazione con i Cantoni;
b. designa le autorità che mediante procedura di richiamo possono immettere direttamente dati personali nel sistema, quelle che possono consultarli direttamente e quelle cui i dati personali possono essere comunicati nel singolo caso;
351 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
352 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
353 RS
361
354 RS
142.31
355 RS
142.20
356 RS
363
357 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
d. Aiuti
finanziari
e indennità351
3. Collaborazione a scopo
d'identificazione
di persone352
Codice penale svizzero 140
311.0
c. disciplina i diritti procedurali delle persone interessate, segnatamente la consultazione, la rettifica, l'archiviazione e la distruzione dei dati che le concernono.
Art. 355
358
a 359 1 L'Ufficio federale di polizia (fedpol) e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) possono trasmettere all'Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità.361 2 La trasmissione di questi dati sottostà segnatamente alle condizioni indicate negli articoli 3 e 10-13 dell'Accordo del 24 settembre 2004362 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.
3
Contemporaneamente alla trasmissione dei dati, l'Ufficio federale di polizia informa Europol sullo scopo a cui i dati sono destinati, come pure su tutte le altre restrizioni concernenti il loro trattamento cui esso stesso sottostà in conformità della legislazione federale o cantonale.
b363 Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con Europol modifiche
del campo d'applicazione del mandato nell'ambito dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo del 24 settembre 2004365 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.
358 Abrogato dal n. 5 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
359 Introdotto dall'art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Acc. tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1017; FF 2005 859).
360 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
361 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 dic. 2009 sull'adeguamento di disposizioni legali in seguito all'istituzione del Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6921).
362 RS
0.362.2
363 Introdotto dall'art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Acc. tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1017; FF 2005 859).
364 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
365 RS
0.362.2
4. …
5. Cooperazione
con Europol a. Scambio di dati360
b. Estensione del
mandato364
Codice penale svizzero 141
311.0
c366
Gli organi di polizia federali e cantonali eseguono le disposizioni contenute negli accordi di associazione alla normativa di Schengen367 attenendosi alla legislazione nazionale.
d368
e369 1 Presso l'Ufficio federale di polizia è istituito un servizio centrale (ufficio SIRENE370) responsabile del N-SIS.
2
L'ufficio SIRENE è il centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per lo scambio di informazioni relative alle segnalazioni inserite nel SIS. L'ufficio esamina l'ammissibilità formale delle segnalazioni nazionali e estere presenti nel SIS.
366 Introdotto dall'art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 447 2179 2227; FF 2004 5273).
367 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.31); Acc. del 20 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS 0.362.33); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32); Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.311).
368 Introdotto dall'art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2008 447 2179 2227; FF 2004 5273). Abrogato dal n. II dell'all.
2 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
369 Introdotto dall'art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 447 2179 2227; FF 2004 5273).
370 Supplementary Information REquest at the National Entry (richieste di informazioni supplementari presso il servizio nazionale).
5bis. Cooperazione
nell'ambito
degli accordi
di associazione
alla normativa
di Schengen.
Competenza
5ter. …
5quater.
Ufficio SIRENE
Codice penale svizzero 142
311.0
f371 1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen372 (Stato Schengen) possono essere comunicati all'autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se:
a. la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione in materia penale;
b. il destinatario è competente per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione in materia penale;
c. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e d. lo Stato terzo o l'organo internazionale assicura un'adeguata protezione dei dati.
2
In deroga al capoverso 1 lettera c, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se: a. il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e b. la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.
371 Introdotto dal n. 4 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).
372 Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono: a. l'Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.31); b. l'Acc. del 26 ott. 2004 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS 0.362.1); c. l'Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32); d. l'Acc. del 28 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS 0.362.33); e. il Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.311).
5quinquies
Cooperazione giudiziaria
nell'ambito degli
accordi di
associazione a
Schengen:
comunicazione
di dati personali a. A uno Stato terzo o a un
organo internazionale
Codice penale svizzero 143
311.0
3
L'autorità competente informa senza indugio lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso 2.
4
In deroga al capoverso 1 lettera d, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se: a. la comunicazione è necessaria per tutelare interessi preponderanti degni di protezione della persona interessata o di terzi;
b. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante; o
c. garanzie sufficienti assicurano un'adeguata protezione dei dati.
g373 1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati in singoli casi a una persona fisica o giuridica in uno Stato Schengen se:
a. la legislazione speciale o un trattato internazionale lo prevede; b. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; c. nessun interesse preponderante degno di protezione della persona interessata si oppone alla comunicazione; e
d. la comunicazione è indispensabile: 1. all'adempimento di un compito legale da parte della persona fisica o giuridica,
2. per prevenire, accertare o perseguire un reato oppure per eseguire una decisione in materia penale, 3. per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica, o
4. per prevenire una grave violazione dei diritti di terzi.
2
L'autorità competente comunica i dati alla persona fisica o giuridica con il divieto esplicito di utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti dall'autorità.
Art. 356
a 361374 373 Introdotto dal n. 4 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).
374 Abrogati dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
b. A una persona
fisica o giuridica
Codice penale svizzero 144
311.0
Art. 362
375 L'autorità istruttoria, se accerta che oggetti pornografici (art. 197
cpv. 4) sono stati fabbricati all'estero o importati, ne informa immediatamente l'ufficio centrale federale istituito per la repressione della pornografia.
Titolo quinto: Dell'avviso concernente i reati commessi contro minorenni
Art. 363
376
Art. 364
377 Se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute
al segreto d'ufficio o professionale (art. 320 e 321) hanno il diritto, nell'interesse del minorenne, di avvisarne l'autorità di protezione dei minori.
Titolo sesto: Del casellario giudiziale
Art. 365
1 L'Ufficio federale di giustizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 367 cpv. 1), un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione. Nel casellario giudiziale informatizzato, i dati relativi alle condanne e quelli relativi alle richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti sono trattati separatamente.
2
Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti: a. attuazione di procedimenti penali; b. procedure internazionali in materia d'assistenza giudiziaria e d'estradizione;
375 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).
376 Abrogato dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF il 20 feb. 2013 (RU 2013 845).
377 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
6. Avviso
in caso di
pornografia
Diritto d'avviso
Scopo
Codice penale svizzero 145
311.0
c. esecuzione delle pene e delle misure; d. controlli di sicurezza civili e militari; e. pronuncia e revoca delle misure d'allontanamento nei confronti di stranieri ai sensi della legge federale del 26 marzo 1931378 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nonché delle altre misure d'espulsione e d'allontanamento dal territorio svizzero;
f. esame della dignità ad ottenere asilo ai sensi della legge del 26 giugno 1998379 sull'asilo; g. procedura di naturalizzazione; h. rilascio e revoca di licenze di condurre o per allievo conducente ai sensi della legge federale del 19 dicembre 1958380 sulla circolazione stradale;
i.
esecuzione della protezione consolare; j. trattamento di dati statistici ai sensi della legge del 9 ottobre 1992381 sulla statistica federale; k.382 pronuncia o revoca di misure di protezione dei minori o degli adulti;
l.383 esclusione dal servizio civile ai sensi della legge del 6 ottobre 1995384 sul servizio civile; m.385 valutazione dell'idoneità a determinati impieghi ai sensi della legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile; n.386
esame di una decisione di non reclutamento o di un'ammissione al reclutamento, di un'esclusione dall'esercito o di una riammissione nell'esercito oppure di una degradazione ai sensi della legge militare del 3 febbraio 1995387 (LM); 378 [CS
1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all.
n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).
379 RS
142.31
380 RS
741.01
381 RS
431.01
382 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
383 Introdotta dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).
384 RS
824.0
385 Introdotta dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).
386 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
387 RS
510.10
Codice penale svizzero 146
311.0
o.388 esame dell'idoneità a una promozione o a una nomina ai sensi della LM;
p.389 esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale ai sensi della LM; q.390 esame di un'esclusione dal servizio di protezione civile ai sensi della legge federale del 4 ottobre 2002391 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.
Art. 366
1 Nel casellario sono registrate le persone condannate nel territorio della Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all'estero.
2
Nel casellario si iscrivono: a. le condanne per crimini e delitti sempreché sia stata pronunciata una pena o una misura;
b. le condanne per contravvenzioni al presente Codice o ad altre leggi federali, designate con ordinanza del Consiglio federale; c. le comunicazioni provenienti dall'estero circa condanne pronunciate all'estero e sottoposte all'obbligo dell'iscrizione secondo il presente Codice;
d. i fatti che rendono necessaria la modifica di iscrizioni esistenti.
3
Le sentenze pronunciate contro minori per un crimine o un delitto sono iscritte se la sanzione inflitta è: a. una privazione della libertà (art. 25 DPMin392); b. un collocamento (art. 15 DPMin); c. un trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMin); o d. unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a DPMin).393 388 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
389 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
390 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
391 RS
520.1
392 RS
311.1
393 Introdotto dall'art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003 (RU 2006 3545; FF 1999 1669). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Contenuto
Codice penale svizzero 147
311.0
3bis
Le sentenze pronunciate contro minori per una contravvenzione sono iscritte se la sanzione inflitta è unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a DPMin).394 4 Nel casellario sono registrate anche le persone contro cui è pendente in Svizzera un procedimento penale per crimini o delitti.395
Art. 367
1 Le autorità seguenti trattano nel casellario dati personali concernenti le sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1-3:396 a. Ufficio federale di giustizia; b. autorità della giustizia penale; c. autorità della giustizia militare; d. autorità preposte all'esecuzione penale; e. servizi di coordinamento cantonali.
2
Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a e b:397 a. autorità di cui al capoverso 1; b. Ministero pubblico della Confederazione; c. Ufficio federale di polizia nell'ambito di indagini della polizia giudiziaria;
d. Gruppo del personale dell'esercito; e.398 Segreteria di Stato della migrazione399; f.400 … g. autorità cantonali di polizia degli stranieri; 394 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
395 Originario
cpv.
3.
396 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
397 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
398 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 3 nov. 2004 concernente l'adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4655).
399 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2015.
400 Abrogata dal n. I 3 dell'O del 3 nov. 2004 concernente l'adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 1° gen.
2005 (RU 2004 4655).
Trattamento dei
dati e accesso
Codice penale svizzero 148
311.0
h. autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale;
i. autorità federali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 1997401 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; j.402 organo d'esecuzione del servizio civile; k.403 organi cantonali competenti per le decisioni concernenti l'esclusione dal servizio di protezione civile; l.404 Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 2011405 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti.
2bis
Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere anche ai dati personali concernenti le sentenze di cui all'articolo 366 capoverso 3 lettera c: a. lo Stato maggiore di condotta dell'esercito per l'esame di una decisione di non reclutamento o di un'ammissione al reclutamento, di un'esclusione dall'esercito o di una riammissione nell'esercito oppure di una degradazione ai sensi della LM406, per l'esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale ai sensi della LM, per l'esame dell'idoneità a una promozione o a una nomina ai sensi della LM; b. le autorità federali competenti per eseguire i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 1997407 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
c. le autorità della giustizia penale per l'attuazione di procedimenti penali (art. 365 cpv. 2 lett. a);
d. i servizi di coordinamento cantonali e l'Ufficio federale di giustizia per adempiere i loro compiti legali nell'ambito della gestione del casellario; 401 RS
120
402 Introdotta dal n. II della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).
403 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
404 Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6715; FF 2011 1).
405 RS
312.2
406 RS
510.10
407 RS
120
Codice penale svizzero 149
311.0
e. le autorità preposte all'esecuzione penale per l'esecuzione delle pene e delle misure (art. 365 cpv. 2 lett. c).408 2ter
L'organo della Confederazione competente per il casellario comunica senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, ai fini menzionati all'articolo 365 capoverso 2 lettere n-p:
a. le sentenze penali per un crimine o un delitto; b. le misure privative della libertà; c. le decisioni concernenti l'insuccesso del periodo di prova di persone soggette all'obbligo di leva e di militari.409 2quater
Sono comunicate le generalità degli Svizzeri registrati secondo il capoverso 2ter che hanno compiuto i 17 anni di età. Se lo Stato maggiore di condotta dell'esercito constata che una persona di cui sono state comunicate le generalità è soggetta all'obbligo di leva o è un militare, l'organo competente per il casellario comunica anche i dati penali.410 2quinquies La comunicazione e la constatazione di cui al capoverso 2quater possono essere effettuate mediante un'interfaccia elettronica tra il PISA e il casellario.411 2sexies
Per verificare la reputazione in vista del rilascio o della revoca di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport, l'Ufficio federale dello sport può consultare, su domanda scritta, i dati personali relativi alle sentenze.412 3 Qualora il numero delle domande d'informazione lo giustifichi e previa consultazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza413, il Consiglio federale può estendere il diritto d'accesso di cui al capoverso 2 ad altre autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni sino all'entrata in vigore di una base legale in senso formale.
4
I dati personali concernenti richieste di estratti del casellario giudiziale registrate in relazione a procedimenti penali pendenti possono
408 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari (RU 2009 6617; FF 2008 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
409 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari (RU 2009 6617; FF 2008 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
410 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari (RU 2009 6617; FF 2008 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
411 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari (RU 2009 6617; FF 2008 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
412 Introdotto dall'art. 34 n. 1 e 36 della LF del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3953; FF 2009 7113).
413 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
Codice penale svizzero 150
311.0
essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a-e, nonché l.414 4bis Per adempiere il compito secondo l'articolo 365 capoverso 2 lettera m, l'autorità di cui al capoverso 2 lettera j può, previa domanda scritta e con il consenso dell'interessato, consultare i dati personali concernenti procedimenti penali pendenti.415 4ter
Per verificare la reputazione in vista del rilascio o della sospensione di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport, l'Ufficio federale dello sport può consultare, su domanda scritta, i dati personali concernenti procedimenti penali pendenti.416 5
Ogni Cantone designa un servizio di coordinamento per il trattamento dei dati nel casellario.
6
Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente: a. la responsabilità del trattamento dei dati; b. il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione; c. la collaborazione con le autorità interessate; d. i compiti dei servizi di coordinamento; e. il diritto d'informazione e gli altri diritti procedurali a tutela delle persone interessate; f.
la sicurezza dei dati; g. le autorità che possono notificare per scritto dati personali, quelle che possono introdurre dati nel registro, quelle che possono consultarlo e quelle cui i dati personali possono essere di caso in caso comunicati; h. la trasmissione elettronica dei dati all'Ufficio federale di statistica.
Art. 368
L'autorità federale competente può comunicare le iscrizioni nel casellario allo Stato di origine del condannato.
Art. 369
1 Le iscrizioni di condanne a una pena detentiva sono eliminate d'ufficio se al di là della durata della pena commisurata dal giudice sono trascorsi i seguenti termini:
414 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6715; FF 2011 1).
415 Introdotto dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).
416 Introdotto dall'art. 34 n. 1 della LF del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3953; FF 2009 7113).
Comunicazione
dei fatti che
devono essere
iscritti
Eliminazione
dell'iscrizione
Codice penale svizzero 151
311.0
a. vent'anni in caso di pena detentiva di cinque o più anni; b. quindici anni in caso di pena detentiva da uno a meno di cinque anni;
c. dieci anni in caso di pena detentiva inferiore a un anno; d.417 dieci anni in caso di privazione della libertà secondo l'articolo 25 DPMin418.
2
I termini di cui al capoverso 1 sono protratti della durata di una pena detentiva già iscritta.
3
Le sentenze che contengono come pena principale una pena detentiva con la condizionale, una privazione della libertà con la condizionale, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni.419 4
Le condanne a una pena cumulata con una misura stazionaria o a una misura stazionaria soltanto sono eliminate d'ufficio dopo: a. quindici anni in caso di misure secondo gli articoli 59-61 e 64; b. dieci anni in caso di collocamento in un istituto chiuso ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 2003420 sul diritto penale minorile; c.421 sette anni in caso di collocamento in un istituto aperto o presso privati ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 DPMin. 422 4bis
Le condanne unicamente a un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'articolo 63 sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni. Le condanne a un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'articolo 14 DPMin sono eliminate d'ufficio dopo cinque anni per quanto un computo dei termini secondo i capoversi 1-4 non sia possibile.423 4ter Le condanne unicamente a una misura secondo gli articoli 66 capoverso 1, 67 capoverso 1 o 67e oppure gli articoli 48, 50 capoverso 1 o 50e CPM424 sono eliminate dʼufficio dopo dieci anni.425
417 Introdotta dall'art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545; FF 1999 1669).
418 RS
311.1
419 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
420 RS
311.1
421 Introdotta dal n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
422 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
423 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale) (RU 2006 3539; FF 2005 4197). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
424 RS 321.0
Codice penale svizzero 152
311.0
5
I termini di cui al capoverso 4 sono protratti della durata di una pena residua.
6
Il termine decorre: a. in caso di condanne secondo i capoversi 1, 3 e 4ter, dal giorno in cui la sentenza diviene giuridicamente esecutiva; b. in caso di condanne secondo i capoversi 4 e 4bis, dal giorno della soppressione della misura o della liberazione definitiva dalla misura.426 7
Le iscrizioni eliminate non devono poter essere ricostruite. La sentenza eliminata non è più opponibile all'interessato.
8
I dati del casellario giudiziale non devono essere archiviati.
a 427 Le sentenze che contengono unʼinterdizione di esercitare unʼattività o
un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo gli articoli 67 capoverso 2, 3 o 4 o 67b oppure secondo gli articoli 50 capoversi 2, 3 o 4 o 50b CPM428 o lʼarticolo 16a DPMin429 sono eliminate dopo dieci anni dalla fine dellʼinterdizione o del divieto.
Fanno stato i termini di cui allʼarticolo 369, se sono più lunghi.
Art. 370
1 Ognuno ha il diritto di consultare integralmente le iscrizioni che lo concernono.
2
Non si rilasciano copie.
425 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale) (RU 2006 3539; FF 2005 4197). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
426 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
427 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
428 RS
321.0
429 RS
311.1
Eliminazione di
sentenze
contenenti
unʼinterdizione di esercitare
unʼattività o un divieto di avere
contatti e di
accedere ad aree
determinate
Diritto di
consultazione
Codice penale svizzero 153
311.0
Art. 371
1 Ognuno può chiedere al Casellario giudiziale centrale svizzero un estratto scritto delle iscrizioni che lo concernono. Nellʼestratto figurano le sentenze pronunciate per crimini e delitti; le condanne per contravvenzioni vi figurano soltanto se è stata pronunciata unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo gli articoli 67 o 67b, secondo gli articoli 50 o 50b CPM431 o secondo lʼarticolo 16a DPMin432.433 2 Le sentenze pronunciate per reati commessi nell'adolescenza sono riportate nell'estratto soltanto se vi figurano anche altri reati per i quali l'interessato è stato condannato in età adulta.
3
Le sentenze che contengono una pena non vengono riportate nell'estratto se sono trascorsi due terzi della durata determinante per l'eliminazione secondo l'articolo 369.
3bis
Le sentenze che contengono una pena con la condizionale, totale o parziale, non vengono riportate nell'estratto se il condannato ha superato con successo il periodo di prova.434 4 Le condanne a una pena cumulata con una misura o a una misura soltanto non vengono riportate nell'estratto se è trascorsa la metà della durata determinante per l'eliminazione secondo l'articolo 369.
5
Scaduto il termine di cui ai capoversi 3 e 4, la sentenza viene riportata nell'estratto se quest'ultimo contiene anche una sentenza per la quale il termine non è ancora scaduto.
a435 1 Chiunque si candida per unʼattività professionale o per unʼattività extraprofessionale organizzata implicante il contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili o esercita una siffatta attività può chiedere al casellario giudiziale un estratto specifico delle iscrizioni che lo concernono.
430 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
431 RS
321.0
432 RS
311.1
433 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
434 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
435 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).
Estratto per
privati430
Estratto specifico
per privati
Codice penale svizzero 154
311.0
2
Alla domanda deve allegare unʼattestazione scritta del datore di lavoro o dellʼorganizzazione che esige la presentazione dellʼestratto specifico per privati, nella quale si conferma che: a. il richiedente si candida per unʼattività di cui al capoverso 1 o svolge tale attività; e b. il richiedente deve presentare lʼestratto specifico per privati per svolgere una nuova attività o per continuare a svolgere lʼattività considerata.
3
Nellʼestratto specifico per privati figurano: a. le sentenze che contengono unʼinterdizione di esercitare unʼattività secondo lʼarticolo 67 capoversi 2, 3 o 4 oppure lʼarticolo 50 capoversi 2, 3 o 4 CPM436;
b. le sentenze che contengono un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo lʼarticolo 67b o lʼarticolo 50b CPM, se tale divieto è stato pronunciato a tutela di minorenni o di altre persone particolarmente vulnerabili; c. le sentenze emanate nei confronti di minori che contengono unʼinterdizione di esercitare unʼattività secondo lʼarticolo 16a capoverso 1 DPMin437 o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo lʼarticolo 16a capoverso 2 DPMin, pronunciati a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili.
4
Una sentenza contenente unʼinterdizione o un divieto ai sensi del capoverso 3 figura nellʼestratto specifico per privati fintanto che lʼinterdizione o il divieto ha effetto.
Titolo settimo: Dell'esecuzione delle pene e delle misure, dell'assistenza riabilitativa, dei penitenziari e delle istituzioni
Art. 372
1 I Cantoni eseguiscono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali in applicazione del presente Codice. Essi sono obbligati ad eseguire, mediante rifusione delle spese, le sentenze delle autorità penali della Confederazione.
2
Sono parificate alle sentenze le decisioni in materia penale delle autorità di polizia o di altre autorità competenti ed i decreti delle autorità di accusa.
436 RS
321.0
437 RS
311.1
1. Obbligo di
eseguire pene e
misure
Codice penale svizzero 155
311.0
3
I Cantoni garantiscono un'esecuzione uniforme delle sanzioni penali.438
Art. 373
Le decisioni passate in giudicato e pronunciate in applicazione del
diritto penale federale o cantonale sono esecutive in tutta la Svizzera per quanto concerne le pene pecuniarie, le multe, le spese e le confische.
Art. 374
1 I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice.
2
Nelle cause giudicate dalla Corte penale del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione. 3
Rimane salvo l'impiego a favore del danneggiato secondo l'articolo 73.
4
Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 2004439 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.440
Art. 375
1 I Cantoni sono competenti per l'attuazione del lavoro di pubblica utilità.
2
L'autorità competente determina il genere e la forma del lavoro di pubblica utilità.
3
La durata massima del lavoro determinata dalla legge può essere superata nella prestazione del lavoro di pubblica utilità. Rimangono applicabili le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute.
Art. 376
1 I Cantoni organizzano l'assistenza riabilitativa. Possono affidare questo compito ad associazioni private.
2
L'assistenza è prestata di regola dal Cantone di domicilio dell'assistito.
438 Introdotto dal n. II 2 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
439 RS 312.4 440 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389).
2. Pene
pecuniarie,
multe, spese e
confische.
Esecuzione
Diritto di
disposizione
3. Lavoro di
pubblica utilità
4. Assistenza
riabilitativa
Codice penale svizzero 156
311.0
Art. 377
1 I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.
2
Possono inoltre gestire reparti per speciali gruppi di detenuti, in particolare per:
a. donne; b. detenuti di determinate classi d'età; c. detenuti che devono espiare pene di assai lunga o assai breve durata;
d. detenuti che abbisognano di cure o trattamento intensivi o che ricevono una formazione o un perfezionamento professionali.
3
I Cantoni istituiscono e gestiscono altresì le istituzioni previste dal presente Codice per l'esecuzione delle misure.
4
Provvedono affinché i regolamenti e la gestione dei penitenziari e delle istituzioni siano conformi alle norme del presente Codice.
5
Promuovono la formazione e il perfezionamento professionali del personale.
Art. 378
1 I Cantoni possono concludere accordi per l'istituzione e la gestione in comune di penitenziari e istituzioni o assicurarsi il diritto di usare penitenziari e istituzioni d'altri Cantoni.
2
Si informano reciprocamente sulle peculiarità dei singoli penitenziari e delle singole istituzioni, segnatamente sulle possibilità di cure, trattamento e lavoro; collaborano nell'assegnazione dei detenuti.
Art. 379
1 I Cantoni possono rilasciare a penitenziari e istituzioni gestiti da privati l'autorizzazione di eseguire pene in forma di semiprigionia e di lavoro esterno, nonché misure secondo gli articoli 59-61 e 63.
2
I penitenziari e le istituzioni gestiti da privati sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.
Art. 380
1 Le spese dell'esecuzione di pene e misure sono a carico dei Cantoni.
2
Il condannato è tenuto a partecipare in modo adeguato alle spese di esecuzione:
a. mediante compensazione con il lavoro da lui prestato nell'ambito dell'esecuzione di pene e misure;
5. Penitenziari e
istituzioni.
Obbligo dei
Cantoni di
istituirli e gestirli Collaborazione
intercantonale
Stabilimenti
privati
Spese
Codice penale svizzero 157
311.0
b. proporzionalmente al suo reddito e alla sua sostanza se rifiuta di eseguire il lavoro che gli è assegnato, benché questo corrisponda alle esigenze dell'articolo 81 o 90 capoverso 3; c. mediante deduzione di una quota del reddito realizzato per il tramite di un'attività nell'ambito della semiprigionia, del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni.
3
I Cantoni emanano disposizioni dettagliate sulla partecipazione alle spese da parte dei condannati.
Titolo settimo a:441 Responsabilità in caso di soppressione dell'internamento a vita
a 1 Se una persona internata a vita cui è concessa la libertà condizionale o il cui internamento è stato soppresso commette di nuovo un crimine di cui all'articolo 64 capoverso 1bis, la responsabilità per il danno che ne risulta è assunta dall'ente pubblico competente.
2
Al diritto di regresso contro l'autore e alla prescrizione dell'azione di risarcimento del danno o di riparazione si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni442 in materia di atti illeciti.
3
Al diritto di regresso contro i membri dell'autorità disponente si applica il diritto cantonale o la legge del 14 marzo 1958443 sulla responsabilità.
Titolo ottavo: Della grazia, dell'amnistia e della revisione
Art. 381
Per le sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di
altre leggi federali, il diritto di grazia spetta: a. all'Assemblea federale, nelle cause giudicate dalla Corte penale del Tribunale penale federale o da un'autorità amministrativa della Confederazione;
b. all'autorità competente dei Cantoni, nelle cause giudicate dalle autorità cantonali.
441 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
442 RS
220
443 RS
170.32
1. Grazia.
Competenza
Codice penale svizzero 158
311.0
Art. 382
1 La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore, dal coniuge o dal partner registrato.444 2 Per crimini o delitti politici e per reati connessi con un crimine o un delitto politico, il Consiglio federale od il governo cantonale può inoltre promuovere d'ufficio la procedura per la grazia.
3
L'autorità che pronuncia sulla grazia può decidere che una domanda respinta non deve essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato.
Art. 383
1 Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenza passata in giudicato possono essere condonate totalmente o parzialmente oppure commutate in pene meno gravi.
2
Il decreto di grazia ne determina i limiti.
Art. 384
1 Nelle cause penali in cui si applica il presente Codice o un'altra legge federale, le Camere federali possono concedere un'amnistia.
2
Con l'amnistia si esclude il perseguimento penale di determinati fatti o categorie di autori e si dispone il condono delle relative pene.
Art. 385
I Cantoni devono prevedere la revisione del processo a favore del
condannato contro sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al tribunale nel primo processo.
Titolo nono: Misure preventive, disposizioni completive e disposizioni generali transitorie
Art. 386
445 1 La Confederazione può prendere misure di informazione, di educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità.
2
Può sostenere progetti che perseguono gli obiettivi del capoverso 1.
444 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
445 In vigore dal 1° gen. 2006 giusta l'O del 2 dic. 2005 (RU 2005 5723).
Domanda
di grazia
Effetti
2. Amnistia
3. Revisione
1. Misure
preventive
Codice penale svizzero 159
311.0
3
Può partecipare a organizzazioni che eseguono misure ai sensi del capoverso 1 oppure istituire e sostenere simili organizzazioni.
4
Il Consiglio federale disciplina il contenuto, gli obiettivi e il genere delle misure preventive.
Art. 387
1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, è autorizzato a emanare disposizioni su:
a. l'esecuzione di pene uniche, di pene suppletive e di più pene e misure da eseguire simultaneamente; b. l'assunzione dell'esecuzione di pene e misure da parte di un altro Cantone;
c. l'esecuzione di pene e misure pronunciate nei confronti di ammalati, persone gracili e anziani; d. l'esecuzione di pene e misure nei confronti di donne, secondo l'articolo 80;
e. la retribuzione del lavoro del detenuto secondo l'articolo 83.
1bis
Riguardo alla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita (art. 64c cpv. 1), il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti la scelta dei membri e la loro retribuzione, nonché la procedura e l'organizzazione interna. 446 2 Il Consiglio federale, su proposta dell'autorità cantonale competente, può emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti del Cantone Ticino.
3
Il Consiglio federale può prevedere che i dati eliminati dal casellario giudiziale possano ancora essere conservati a scopo di ricerca; vanno salvaguardati i diritti della personalità e rispettati i principi della protezione dei dati.
4
Il Consiglio federale può, in via sperimentale e per un tempo determinato:
a. introdurre o permettere nuove pene e misure nonché nuove forme d'esecuzione e modificare il campo d'applicazione di sanzioni e forme d'esecuzione esistenti; b. disporre o permettere che l'esecuzione di pene detentive sia affidata a stabilimenti gestiti da privati e rispondenti alle esigenze del presente Codice in materia di esecuzione delle pene (art. 74-85, 91 e 92). Questi stabilimenti sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.
446 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
2. Disposizioni
completive del
Consiglio
federale
Codice penale svizzero 160
311.0
5
Le disposizioni cantonali d'attuazione per la sperimentazione di nuove sanzioni e forme d'esecuzione e per l'esecuzione delle pene sotto gestione privata (cpv. 4) sottostanno all'approvazione della Confederazione.
Art. 388
1 Le sentenze pronunciate in applicazione del diritto anteriore sono eseguite secondo tale diritto. Sono salve le eccezioni previste dai capoversi 2 e 3.
2
Se il nuovo diritto non commina una pena per il fatto per il quale è stata pronunciata la condanna secondo il diritto anteriore, la pena o misura inflitta non è più eseguita.
3
Le disposizioni del nuovo diritto concernenti l'esecuzione di pene e misure nonché i diritti e doveri del detenuto sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.
Art. 389
1 Salvo disposizione contraria del presente Codice, le disposizioni del nuovo diritto concernenti la prescrizione dell'azione penale e della pena sono applicabili anche se il fatto è stato commesso o l'autore condannato prima della loro entrata in vigore, se più favorevoli all'autore.
2
Il periodo di tempo decorso prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto è computato.
Art. 390
1 Per i reati perseguibili solo a querela di parte, il termine per presentare la querela è calcolato secondo la legge in vigore al momento in cui il fatto è stato commesso.
2
Se il nuovo diritto richiede la querela di parte per perseguire un reato che secondo il diritto anteriore era perseguibile d'ufficio, il termine per presentare la querela decorre dall'entrata in vigore del nuovo diritto. Il procedimento già introdotto continua solo a querela di parte.
3
Se il nuovo diritto prevede il perseguimento d'ufficio di un reato che secondo il diritto anteriore era perseguibile solo a querela di parte, il fatto commesso prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto è punito solo a querela di parte.
Art. 391
I Cantoni comunicano alla Confederazione le necessarie disposizioni
di applicazione del presente Codice.
3. Disposizioni
transitorie
generali.
Esecuzione di
sentenze
anteriori
Prescrizione
Reati
perseguibili a
querela di parte
4. Disposizioni
cantonali
d'applicazione
Codice penale svizzero 161
311.0
Art. 392
Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 1942.
Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 1971447 Disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002448 1. Esecuzione delle pene 1 L'articolo 46 è applicabile alla revoca della sospensione condizionale della pena ordinata secondo il diritto anteriore. Il giudice può, invece della pena detentiva, pronunciare una pena pecuniaria (art. 3436) o un lavoro di pubblica utilità (art. 37-39).
2
Le seguenti pene accessorie, pronunciate secondo il diritto anteriore, sono soppresse con l'entrata in vigore del nuovo diritto: incapacità ad esercitare una carica o un ufficio (ex art. 51449), privazione della potestà dei genitori e della tutela (ex art. 53450), espulsione in base a una sentenza penale (ex art. 55451) e divieto di frequentare osterie (ex art. 56452).
3
Le disposizioni del nuovo diritto concernenti l'esecuzione delle pene detentive (art. 74-85, 91 e 92) nonché l'assistenza riabilitativa, le norme di condotta e l'assistenza sociale volontaria (art. 93-96) sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.
2.453 Misure: decisione e esecuzione 1 Le disposizioni del nuovo diritto in materia di misure (art. 56-65) e di esecuzione delle misure (art. 90) si applicano anche quando il fatto è stato commesso o l'autore condannato prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto. Tuttavia: a. il giudice può ordinare l'internamento a posteriori secondo l'articolo 65 capoverso 2 soltanto se l'internamento avrebbe potuto essere ordinato anche sulla base degli articoli 42 o 43 numero 1 secondo comma del diritto anteriore; 447 DF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RS 1971 777 808; FF 1965 I 474) e per gli art. 49 n. 4 cpv. 2, 82-99, 370, 372, 373, 379 n. 1 cpv. 2, 385 e 391 in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1840). Abrogate dal n. IV della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
448 RU
2006 3459 3535; FF 1999 1669 449 RU
1971 777
450 CS
3 187
451 RU
1951 1
452 CS
3 187
453 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
5. Entrata
in vigore
Codice penale svizzero 162
311.0
b. il collocamento di giovani adulti in una casa d'educazione al lavoro (art. 100bis nel tenore del 18 mar. 1971454) e le misure pronunciate nei loro confronti (art. 61) non possono protrarsi al di là dei quattro anni.
2
Al più tardi dodici mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, il giudice esamina se le persone internate secondo gli articoli 42 o 43 numero 1 secondo comma del diritto anteriore adempiono le condizioni per essere sottoposte a una misura terapeutica (art. 59-61 o 63). Se tali condizioni sono realizzate, il giudice ordina la misura pertinente; in caso contrario l'internamento prosegue secondo il nuovo diritto.
3. Casellario giudiziale 1 Le disposizioni del nuovo diritto concernenti il casellario giudiziale (art. 365-371) sono applicabili anche alle sentenze pronunciate in base al diritto anteriore.
2
Al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, l'autorità competente elimina d'ufficio le iscrizioni concernenti: a. le misure educative (art. 91 nel tenore del 18 mar. 1971455), eccetto quelle ordinate in virtù dell'articolo 91 numero 2 nel tenore del 18 marzo 1971; b. il trattamento speciale (art. 92 nel tenore del 18 mar. 1971); c. l'obbligo di prestare un lavoro (art. 95 nel tenore del 18 mar.
1971).456
3
Le iscrizioni cancellate secondo il diritto previgente non figurano più su estratti del casellario giudiziale rilasciati a privati.457 4. Istituzioni per l'esecuzione delle misure Al più tardi dieci anni dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto i
Cantoni istituiscono le istituzioni per l'esecuzione delle misure di cui agli articoli 59 capoverso 3 e 64 capoverso 3.
454 RU
1971 777
455 RU
1971 777
456 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
457 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Codice penale svizzero 163
311.0
Indice
Libro primo: Disposizioni generali Parte prima: Dei crimini e dei delitti Titolo primo: Del campo d'applicazione 1. Nessuna sanzione senza legge Art. 1
2. Condizioni di tempo Art. 2
3. Condizioni di luogo Crimini o delitti commessi in Svizzera Art. 3
Crimini o delitti commessi all'estero contro lo Stato Art. 4
Reati commessi all'estero su minorenni Art. 5
Reati commessi all'estero e perseguiti in conformità di un obbligo internazionale Art. 6
Altri reati commessi all'estero Art. 7
Luogo del reato
Art. 8
4. Condizioni personali Art. 9
Titolo secondo: Della punibilità 1. Crimini e delitti
Definizioni Art.
10
Commissione per omissione Art. 11
2. Intenzione e negligenza Definizioni Art.
12
Errore sui fatti
Art. 13
3. Atti leciti e colpa Atto permesso dalla legge Art. 14
Legittima difesa esimente Art. 15
Legittima difesa discolpante Art. 16
Stato di necessità esimente Art. 17
Stato di necessità discolpante Art. 18
Incapacità e scemata imputabilità Art. 19
Dubbio sull'imputabilità Art. 20
Errore sull'illiceità Art. 21
4. Tentativo
Punibilità Art.
22
Desistenza e pentimento attivo Art. 23
5. Partecipazione
Istigazione Art.
24
Codice penale svizzero 164
311.0
Complicità Art.
25
Partecipazione a un reato speciale Art. 26
Circostanze personali Art. 27
6. Punibilità dei mass media Art. 28
Tutela delle fonti
Art. 28a
7. Rapporti di rappresentanza Art. 29
8. Querela della parte lesa Diritto di querela
Art. 30
Termine Art.
31
Indivisibilità Art.
32
Desistenza Art.
33
Titolo terzo: Delle pene e delle misure Capo primo: Delle pene Sezione 1: Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità e della pena detentiva 1. Pena pecuniaria
Commisurazione Art.
34
Esazione Art.
35
Pena detentiva sostitutiva Art. 36
2. Lavoro di pubblica utilità Contenuto Art.
37
Esecuzione Art.
38
Commutazione Art.
39
3. Pena detentiva
In generale
Art. 40
Pena detentiva di breve durata senza condizionale Art. 41
Sezione 2: Della condizionale 1. Pene con la condizionale Art. 42
2. Pene con condizionale parziale Art. 43
3. Disposizioni comuni Periodo di prova
Art. 44
Successo del periodo di prova Art. 45
Insuccesso del periodo di prova Art. 46
Sezione 3: Della commisurazione della pena 1. Principio
Art. 47
2. Attenuazione della pena Circostanze attenuanti Art. 48
Codice penale svizzero 165
311.0
Effetti Art.
48a
3. Concorso di reati Art. 49
4. Obbligo di motivazione Art. 50
5. Computo del carcere preventivo Art. 51
Sezione 4: Dell'impunità e della sospensione del procedimento 1. Motivi d'impunità
Punizione priva di senso Art. 52
Riparazione Art.
53
Autore duramente colpito Art. 54
2. Disposizioni comuni Art. 55
3. Sospensione del procedimento Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima Art.
55a
Capo secondo: Delle misure Sezione 1: Delle misure terapeutiche e dell'internamento 1. Principi
Art. 56
Concorso di misure
Art. 56a
Relazione tra le misure e le pene Art. 57
Esecuzione Art.
58
2. Misure terapeutiche stazionarie Trattamento di turbe psichiche Art. 59
Trattamento della tossicodipendenza Art. 60
Misure per i giovani adulti Art. 61
Liberazione condizionale Art. 62
Insuccesso del periodo di prova Art. 62a
Liberazione definitiva Art. 62b
Soppressione della misura Art. 62c
Esame della liberazione e della soppressione Art. 62d
3. Trattamento ambulatoriale Condizioni e esecuzione Art. 63
Soppressione della misura Art. 63a
Esecuzione della pena detentiva sospesa Art. 63b
4. Internamento
Condizioni e esecuzione Art. 64
Fine dell'interna-mento e liberazione Art. 64a
Esame della liberazione Art. 64b
Codice penale svizzero 166
311.0
Esame della liberazione dall'internamento a vita e liberazione condizionale Art. 64c
5. Modifica della sanzione Art. 65
Sezione 2: Delle altre misure 1. Cauzione preventiva Art. 66
2. Interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.
a. Interdizione di esercitare unʼattività, condizioni Art. 67
Contenuto e portata Art. 67a
b. Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate Art. 67b
c. Disposizioni comuni. Esecuzione dellʼinterdizione o del divieto Art. 67c
Modifica o pronuncia a posteriori di unʼinterdizione o di un divieto Art.
67d
4. Pubblicazione della sentenza Art. 68
5. Confisca
a. Confisca di oggetti pericolosi Art. 69
b. Confisca di valori patrimoniali Principi Art.
70
Risarcimenti Art.
71
Confisca di valori patrimoniali di una organizzazione criminale Art.
72
6. Assegnamenti al danneggiato Art. 73
Titolo quarto: Dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà 1. Principi dell'esecuzione Art. 74
2. Esecuzione delle pene detentive Principi Art.
75
Misure particolari di sicurezza Art. 75a
Luogo dell'esecuzione Art. 76
Esecuzione ordinaria Art. 77
Lavoro e alloggio esterni Art. 77a
Semiprigionia Art.
77b
Segregazione cellulare Art. 78
Forma dell'esecuzione per pene detentive di breve durata Art. 79
Deroghe alle forme d'esecuzione Art. 80
Lavoro Art.
81
Formazione e perfezionamento Art. 82
Retribuzione Art.
83
Codice penale svizzero 167
311.0
Relazioni con il mondo esterno Art. 84
Controlli e ispezioni Art. 85
Liberazione condizionale a. Concessione Art. 86
b. Periodo di prova Art. 87
c. Successo del periodo di prova Art. 88
d. Insuccesso del periodo di prova Art. 89
3. Esecuzione di misure Art. 90
4. Disposizioni comuni Diritto disciplinare
Art. 91
Interruzione dell'esecuzione Art. 92
Titolo quinto: Dell'assistenza riabilitativa, delle norme di condotta e dell'assistenza sociale volontaria Assistenza riabilitativa Art. 93
Norme di condotta
Art. 94
Disposizioni comuni Art. 95
Assistenza sociale volontaria Art. 96
Titolo sesto: Della prescrizione 1. Prescrizione dell'azione penale Termini Art.
97
Decorrenza Art.
98
2. Prescrizione della pena.
Termini Art.
99
Decorrenza Art.
100
3. Imprescrittibilità Art. 101
Titolo settimo: Della responsabilità dell'impresa Punibilità Art.
102
Abrogato Art.
102a
Parte seconda: Delle contravvenzioni Definizione Art.
103
Applicabilità delle disposizioni della parte prima Art. 104
Inapplicabilità o applicabilità condizionale Art. 105
Multa Art.
106
Lavoro di pubblica utilità Art. 107
Privo di contenuto Art.
108
Prescrizione Art.
109
Codice penale svizzero 168
311.0
Parte terza: Definizioni Art.
110
Libro secondo: Disposizioni speciali Titolo primo: Dei reati contro la vita e l'integrità della persona 1. Omicidio
Omicidio intenzionale Art. 111
Assassinio Art.
112
Omicidio passionale Art. 113
Omicidio su richiesta della vittima Art. 114
Istigazione e aiuto al suicidio Art. 115
Infanticidio Art.
116
Omicidio colposo
Art. 117
2. Interruzione della gravidanza Interruzione punibile della gravidanza Art. 118
Interruzione non punibile della gravidanza Art. 119
Contravvenzioni commesse dal medico Art. 120
Abrogato Art.
121
3. Lesioni personali Lesioni gravi
Art. 122
Lesioni semplici
Art. 123
Mutilazione di organi genitali femminili Art. 124
Lesioni colpose
Art. 125
Vie di fatto
Art. 126
4. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui Abbandono Art.
127
Omissione di soccorso Art. 128
Falso allarme
Art. 128bis
Esposizione a pericolo della vita altrui Art. 129
Abrogati
Art. 130 a 132
Rissa Art.
133
Aggressione Art.
134
Rappresentazione di atti di cruda violenza Art. 135
Somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute Art.
136
Codice penale svizzero 169
311.0
Titolo secondo: Dei reati contro il patrimonio 1. Reati contro il patrimonio Appropriazione semplice Art. 137
Appropriazione indebita Art. 138
Furto Art.
139
Rapina Art.
140
Sottrazione di una cosa mobile Art. 141
Impiego illecito di valori patrimoniali Art. 141bis
Sottrazione di energia Art. 142
Acquisizione illecita di dati Art. 143
Accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati Art. 143bis
Danneggiamento Art.
144
Danneggiamento di dati Art. 144bis
Appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione Art. 145
Truffa Art.
146
Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati Art. 147
Abuso di carte- chèques o di credito Art. 148
Frode dello scotto
Art. 149
Conseguimento fraudolento di una prestazione Art. 150
Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l'illecita decodificazione di offerte in codice Art. 150bis
Danno patrimoniale procurato con astuzia Art. 151
False indicazioni su attività commerciali Art. 152
False comunicazioni alle autorità del registro di commercio Art. 153
Abrogato Art.
154
Contraffazione di merci Art. 155
Estorsione Art.
156
Usura Art.
157
Amministrazione infedele Art. 158
Appropriazione indebita di trattenute salariali Art. 159
Ricettazione Art.
160
Abrogati
Art. 161 e 161bis
2. Violazione del segreto di fabbrica o commerciale Art. 162
3. Crimini o delitti nel fallimento e nell'esecuzione per debiti Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento Art. 163
Diminuzione dell'attivo in danno dei creditori Art. 164
Cattiva gestione
Art. 165
Omissione della contabilità Art. 166
Codice penale svizzero 170
311.0
Favori concessi ad un creditore Art. 167
Corruzione nell'esecuzione forzata Art. 168
Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale Art.
169
Conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale Art. 170
Concordato giudiziale Art. 171
Revoca del fallimento Art. 171bis
4. Disposizioni generali Abrogato Art.
172
Cumulo di pena privativa della libertà e multa Art. 172bis
Reati di poca entità Art. 172ter
Titolo terzo: Dei delitti contro l'onore e la sfera personale riservata 1. Delitti contro l'onore Diffamazione Art.
173
Calunnia Art.
174
Diffamazione e calunnia contro un defunto o uno scomparso Art. 175
Disposizione comune Art. 176
Ingiuria Art.
177
Prescrizione Art.
178
2. Delitti contro la sfera personale riservata Violazione di segreti privati Art. 179
Ascolto e registrazione di conversazioni estranee Art. 179bis
Registrazione clandestina di conversazioni Art. 179ter
Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini Art. 179quater
Registrazioni non punibili Art. 179quinquies
Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini Art. 179sexies
Abuso di impianti di telecomunicazioni Art. 179septies
Sorveglianza ufficiale, impunibilità Art. 179octies
Sottrazione di dati personali Art. 179novies
Titolo quarto: Del crimini o dei delitti contro la libertà personale Minaccia Art.
180
Coazione Art.
181
Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata Art. 181a
Tratta di esseri umani Art. 182
Codice penale svizzero 171
311.0
Sequestro di persona e rapimento Art. 183
Circostanze aggravanti Art. 184
Presa d'ostaggio
Art. 185
Violazione di domicilio Art. 186
Titolo quinto: Dei reati contro l'integrità sessuale 1. Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni Atti sessuali con fanciulli Art. 187
Atti sessuali con persone dipendenti Art. 188
2. Offese alla libertà ed all'onore sessuali.
Coazione sessuale
Art. 189
Violenza carnale
Art. 190
Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere Art.
191
Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate Art. 192
Sfruttamento dello stato di bisogno Art. 193
Esibizionismo Art.
194
3. Sfruttamento di atti sessuali Promovimento della prostituzione Art. 195
Atti sessuali con minorenni contro rimunerazione Art. 196
4. Pornografia
Art. 197
5. Contravvenzioni contro l'integrità sessuale Molestie sessuali
Art. 198
Esercizio illecito della prostituzione Art. 199
6. Reato collettivo Art. 200
Abrogati
Art. 201 a 212
Titolo sesto: Dei crimini o dei delitti contro la famiglia Incesto Art.
213
Abrogato Art.
214
Bigamia nel matrimonio o nell'unione domestica registrata Art. 215
Abrogato Art.
216
Trascuranza degli obblighi di mantenimento Art. 217
Abrogato Art.
218
Violazione del dovere d'assistenza o educazione Art. 219
Sottrazione di minorenne Art. 220
Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo Incendio intenzionale Art. 221
Incendio colposo
Art. 222
Esplosione Art.
223
Codice penale svizzero 172
311.0
Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi Art. 224
Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi Art. 225
Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi Art. 226
Pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti Art. 226bis
Atti preparatori punibili Art. 226ter
Inondazione. Franamento Art. 227
Danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione Art. 228
Violazione delle regole dell'arte edilizia Art. 229
Rimozione od omissione di apparecchi protettivi Art. 230
Titolo ottavo: Dei crimini o dei delitti contro la salute pubblica Pericoli causati da organismi geneticamente modificati o patogeni Art.
230bis
Propagazione di malattie dell'uomo Art. 231
Propagazione di epizoozie Art. 232
Propagazione di parassiti pericolosi Art. 233
Inquinamento di acque potabili Art. 234
Fabbricazione di foraggi nocivi Art. 235
Commercio di foraggi adulterati Art. 236
Titolo nono: Dei crimini o dei delitti contro le pubbliche comunicazioni Perturbamento della circolazione pubblica Art. 237
Perturbamento del servizio ferroviario Art. 238
Perturbamento di pubblici servizi Art. 239
Titolo decimo: Della falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo, delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure Contraffazione di monete Art. 240
Alterazione di monete Art. 241
Messa in circolazione di monete false Art. 242
Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione Art. 243
Importazione, acquisto e deposito di monete false Art. 244
Falsificazione di valori di bollo ufficiali Art. 245
Falsificazione di marche ufficiali Art. 246
Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti Art. 247
Codice penale svizzero 173
311.0
Falsificazione dei pesi e delle misure Art. 248
Confisca Art.
249
Monete e bolli di valore esteri Art. 250
Titolo undecimo: Della falsità in atti Falsità in documenti
Art. 251
Falsità in certificati Art. 252
Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione Art. 253
Soppressioni di documento Art. 254
Documenti esteri
Art. 255
Rimozione di termini Art. 256
Soppressione di segnali trigonometrici e limnimetrici Art. 257
Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica Pubblica intimidazione Art. 258
Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza Art. 259
Sommossa Art.
260
Atti preparatori punibili Art. 260bis
Organizzazione criminale Art. 260ter
Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi Art. 260quater
Finanziamento del terrorismo Art. 260quinquies
Perturbamento della libertà di credenza e di culto Art. 261
Discriminazione razziale Art. 261bis
Turbamento della pace dei defunti Art. 262
Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa Art. 263
Titolo dodicesimobis: Genocidio e crimini contro l'umanità Genocidio Art.
264
Crimini contro l'umanità Art. 264a
a. Omicidio intenzionale b. Sterminio c. Riduzione in schiavitù d. Sequestro di persona e. Sparizione forzata di persone f. Tortura g. Lesione dell'autodeterminazione sessuale h. Deportazione o trasferimento forzato i. Persecuzione e apartheid j. Altri atti inumani
Codice penale svizzero 174
311.0
Titolo dodicesimoter: Crimini di guerra 1. Campo d'applicazione Art. 264b
2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra Art. 264c
3. Altri crimini di guerra Art. 264d
a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile b. Trattamento medico ingiustificato, lesione
dell'autodeterminazione sessuale e della dignità umana Art. 264e
c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato Art. 264f
d. Metodi di guerra vietati Art. 264g
e. Impiego di armi vietate Art. 264h
4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra Art. 264i
5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario Art. 264j
Titolo dodicesimoquater: Disposizioni comuni ai titoli dodicesimobis e dodicesimoter Punibilità dei superiori Art. 264k
Commissione di un reato in esecuzione di un ordine Art. 264l
Reati commessi all'estero Art. 264m
Esclusione dell'immunità relativa Art. 264n
Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale 1. Crimini o delitti contro lo Stato Alto tradimento
Art. 265
Attentati contro l'indipendenza della Confederazione Art. 266
Imprese e mene dell'estero contro la sicurezza della Svizzera Art.
266bis
Tradimento nelle relazioni diplomatiche Art. 267
Rimozione di termini di confine pubblici Art. 268
Violazione della sovranità territoriale svizzera Art. 269
Offese agli emblemi svizzeri Art. 270
Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero Art.
271
2. Spionaggio
Spionaggio politico Art. 272
Spionaggio economico Art. 273
Spionaggio militare Art. 274
3. Messa in pericolo dell'ordine costituzionale Attentati contro l'ordine costituzionale Art. 275
Codice penale svizzero 175
311.0
Propaganda sovversiva Art. 275bis
Associazioni illecite Art. 275ter
4. Attentati contro la sicurezza militare Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari Art.
276
Falsificazione d'ordini o di istruzioni Art. 277
Turbamento del servizio militare Art. 278
Titolo quattordicesimo: Dei delitti contro la volontà popolare Perturbamento ed impedimento di elezioni e votazioni Art. 279
Attentati contro il diritto di voto Art. 280
Corruzione elettorale Art. 281
Frode elettorale
Art. 282
Incetta di voti
Art. 282bis
Violazione del segreto del voto Art. 283
Abrogato Art.
284
Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autorità Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari Art. 285
Impedimento di atti dell'autorità Art. 286
Usurpazione di funzioni Art. 287
Abrogato Art.
288
Sottrazione di cose requisite o sequestrate Art. 289
Rottura di sigilli
Art. 290
Violazione del bando Art. 291
Disobbedienza a decisioni dell'autorità Art. 292
Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete Art. 293
Violazione dellʼinterdizione di esercitare unʼattività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate Art. 294
Violazione dellʼassistenza riabilitativa e delle norme di condotta Art.
295
Titolo sedicesimo: Dei crimini o dei delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri Oltraggio ad uno Stato estero Art. 296
Oltraggi a istituzioni internazionali Art. 297
Offese agli emblemi di uno Stato estero Art. 298
Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero Art. 299
Atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere Art.
300
Codice penale svizzero 176
311.0
Spionaggio in danno di Stati esteri Art. 301
Procedimento Art.
302
Titolo diciassettesimo: Dei crimini o dei delitti contro l'amministrazione della giustizia Denuncia mendace
Art. 303
Sviamento della giustizia Art. 304
Favoreggiamento Art.
305
Riciclaggio di denaro Art. 305bis
Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione Art.
305ter
Dichiarazione falsa di una parte in giudizio Art. 306
Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione Art.
307
Attenuazione di pene Art. 308
Cause amministrative e procedura davanti a tribunali internazionali Art.
309
Liberazione di detenuti Art. 310
Ammutinamento di detenuti Art. 311
Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d'ufficio e professionali Abuso di autorità
Art. 312
Concussione Art.
313
Infedeltà nella gestione pubblica Art. 314
Abrogati
Art. 315 e 316
Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari Art. 317
Atti non punibili
Art. 317bis
Falso certificato medico Art. 318
Aiuto alla evasione di detenuti Art. 319
Violazione del segreto d'ufficio Art. 320
Violazione del segreto professionale Art. 321
Segreto professionale nella ricerca sull'essere umano Art. 321bis
Violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni Art.
321ter
Violazione dell'obbligo d'informare dei mass media Art. 322
Mancata opposizione a una pubblicazione punibile Art. 322bis
Titolo diciannovesimo: Della corruzione 1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri Corruzione attiva
Art. 322ter
Codice penale svizzero 177
311.0
Corruzione passiva
Art. 322quater
Concessione di vantaggi Art. 322quinquies
Accettazione di vantaggi Art. 322sexies
2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri Art. 322septies
3. Disposizioni comuni Art. 322octies
Titolo ventesimo: Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale Inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento Art. 323
Inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria Art. 324
Inosservanza delle norme legali sulla contabilità Art. 325
Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d'abitazione e commerciali Art. 325bis
Persone giuridiche, società commerciali e ditte individuali 1. Abrogato Art.
326
2. Nel caso dell'articolo 325bis Art.
326bis
Contravvenzioni alle disposizioni su ditte e nomi commerciali Art.
326ter
False informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale Art. 326quater
Abrogato Art.
327
Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione Art.
328
Violazione di segreti militari Art. 329
Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall'esercito Art. 330
Uso indebito della uniforme militare Art. 331
Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite Art. 332
Libro terzo: Dell'attuazione e dell'applicazione del Codice penale Titolo primo: Della relazione del presente Codice con altre leggi della Confederazione e con le leggi dei Cantoni Applicazione della parte generale ad altre leggi federali Art. 333
Riferimento a disposizioni abrogate Art. 334
Leggi cantonali
Art. 335
Titolo secondo: … Abrogati
Art. 336 a 338
Codice penale svizzero 178
311.0
Titolo terzo: … Abrogati
Art. 339 a 348
Titolo quarto: Dell'assistenza in materia di polizia 1. Abrogato Art.
349
2. Collaborazione con INTERPOL a. Competenza
Art. 350
b. Compiti
Art. 351
c. Protezione dei dati Art. 352
d. Aiuti finanziari e indennità Art. 353
3. Collaborazione a scopo d'identificazione di persone Art. 354
4. Abrogato Art.
355
5. Cooperazione con Europol a. Scambio di dati
Art. 355a
b. Estensione del mandato Art. 355b
5bis. Cooperazione nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen.
Competenza Art.
355c
5ter. Abrogato Art.
355d
5quater. Ufficio SIRENE Art. 355e
5quinquies Cooperazione giudiziaria nell'ambito degli accordi di associazione a Schengen: comunicazione di dati personali a. A uno Stato terzo o a un organo internazionale Art. 355f
b. A una persona fisica o giuridica Art. 355g
Abrogati
Art. 356 a 361
6. Avviso in caso di pornografia Art. 362
Titolo quinto: Dell'avviso concernente i reati commessi contro minorenni Abrogato Art.
363
Diritto d'avviso
Art. 364
Titolo sesto: Del casellario giudiziale Scopo Art.
365
Contenuto Art.
366
Trattamento dei dati e accesso Art. 367
Comunicazione dei fatti che devono essere iscritti Art. 368
Eliminazione dell'iscrizione Art. 369
Eliminazione di sentenze contenenti unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate Art. 369a
Codice penale svizzero 179
311.0
Diritto di consultazione Art. 370
Estratto per privati Art. 371
Estratto specifico per privati Art. 371a
Titolo settimo: Dell'esecuzione delle pene e delle misure, dell'assistenza riabilitativa, dei penitenziari e delle istituzioni 1. Obbligo di eseguire pene e misure Art. 372
2. Pene pecuniarie, multe, spese e confische Esecuzione Art.
373
Diritto di disposizione Art. 374
3. Lavoro di pubblica utilità Art. 375
4. Assistenza riabilitativa Art. 376
5. Penitenziari e istituzioni Obbligo dei Cantoni di istituirli e gestirli Art. 377
Collaborazione intercantonale Art. 378
Stabilimenti privati Art. 379
Spese Art.
380
Titolo settimo a: Responsabilità in caso di soppressione dell'internamento a vita Art.
380a
Titolo ottavo: Della grazia, dell'amnistia e della revisione 1. Grazia
Competenza Art.
381
Domanda di grazia
Art. 382
Effetti Art.
383
2. Amnistia
Art. 384
3. Revisione
Art. 385
Titolo nono: Misure preventive, disposizioni completive e disposizioni generali transitorie 1. Misure preventive
Art. 386
2. Disposizioni completive del Consiglio federale Art. 387
3. Disposizioni transitorie generali Esecuzione di sentenze anteriori Art. 388
Prescrizione Art.
389
Reati perseguibili a querela di parte Art. 390
4. Disposizioni cantonali d'applicazione Art. 391
5. Entrata in vigore Art. 392
Codice penale svizzero 180
311.0
Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 1971 Disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002