1
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (Stato 1° ottobre 2008) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 64bis della Costituzione federale1,2
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 luglio 19183, decreta: Libro primo:4 Disposizioni generali Parte prima: Dei crimini e dei delitti Titolo primo: Del campo d'applicazione
Art. 1
Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la
legge commina espressamente una pena.
Art. 2
1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2
Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.
Art. 3
1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
2
Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.
RU 54 799, 57 1408 e CS 3 187 1
[CS 1 3]. Questa disposizione corrisponde all'art. 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
2
Nuovo testo giusta il n I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).
3
FF 1918 II 1 4
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
311.0
1. Nessuna
sanzione
senza legge
2. Condizioni di
tempo
3. Condizioni
di luogo.
Crimini o delitti
commessi in
Svizzera
Codice penale svizzero 2
311.0
3
Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 19505 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a. è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero; b. la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4
Se l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all'estero, l'intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.
Art. 4
1 Il presente Codice si applica anche a chiunque commette all'estero un crimine o delitto contro lo Stato o la difesa nazionale (art. 265-278).
2
Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.
Art. 5
1 Il presente Codice si applica inoltre a chiunque si trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all'estero uno dei seguenti reati: a.6 tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minore di 18 anni; b. atti sessuali con fanciulli (art. 187), se la vittima è minore di 14 anni;
c. pornografia qualificata (art. 197 n. 3), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con fanciulli.
2
Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU7, l'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se: 5 RS
0.101
6
Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437 5440; FF 2005 2513).
7 RS
0.101
Crimini o delitti
commessi
all'estero
contro lo Stato
Reati commessi
all'estero su
minorenni
Codice penale svizzero 3
311.0
a. è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero; b. la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
3
Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all'estero, ma all'estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.
Art. 6
1 Il presente Codice si applica a chiunque commette all'estero un crimine o un delitto che la Svizzera si è impegnata a reprimere in virtù di un accordo internazionale se: a. l'atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale, e b. l'autore si trova in Svizzera e non è estradato all'estero.
2
Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessivamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui l'atto è stato commesso.
3
Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU8, l'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se: a. è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero; b. la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4
Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all'estero, ma all'estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.
Art. 7
1 Il presente Codice si applica a chiunque commette all'estero un crimine o un delitto, senza che siano adempiute le condizioni di cui agli articoli 4, 5 o 6, se: a. l'atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale; b. l'autore si trova in Svizzera o, per questo suo atto, è estradato alla Confederazione, e 8 RS
0.101
Reati commessi
all'estero e
perseguiti in
conformità di
un obbligo
internazionale
Altri reati
commessi
all'estero
Codice penale svizzero 4
311.0
c. secondo il diritto svizzero l'atto consente l'estradizione, ma l'autore non viene estradato.
2
Se l'autore non è svizzero e il crimine o il delitto non è stato commesso contro uno svizzero, il capoverso 1 è applicabile soltanto se:
a. la richiesta di estradizione è stata respinta per un motivo non inerente alla natura dell'atto; oppure b. l'autore ha commesso un crimine particolarmente grave proscritto dalla comunità giuridica internazionale.
3
Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessivamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui l'atto è stato commesso.
4
Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e dalla CEDU9, l'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se: a. è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero; b. la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
5
Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all'estero, ma all'estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.
Art. 8
1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
2
Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l'evento.
Art. 9
1 Il presente Codice non è applicabile alle persone i cui atti devono essere giudicati secondo il diritto penale militare.
2
Per le persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i diciott'anni rimangono salve le disposizioni del diritto penale minorile del 20 giugno 200310 (DPMin). Se vanno giudicati nel con-
9 RS
0.101
10 RS
311.1
Luogo del reato
4. Condizioni
personali
Codice penale svizzero 5
311.0
tempo un atto commesso prima del compimento dei diciott'anni e un atto commesso dopo, si applica l'articolo 3 capoverso 2 DPMin.11 Titolo secondo: Della punibilità
Art. 10
1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2
Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3
Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 11
1 Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.
2
Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l'esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù: a. della
legge;
b. di un contratto; c. di una comunità di rischi liberamente accettata; o d. della creazione di un rischio.
3
Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato.
4
Il giudice può attenuare la pena.
Art. 12
1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
2
Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio.
11 Nuovo testo giusta l'art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 311.1).
1. Crimini e
delitti.
Definizioni
Commissione
per omissione
2. Intenzione e
negligenza.
Definizioni
Codice penale svizzero 6
311.0
3
Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
Art. 13
1 Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
2
Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo.
Art. 14
Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta
lecitamente anche se l'atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o a un'altra legge.
Art. 15
Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze
un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri.
Art. 16
1 Se chi respinge un'aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l'articolo 15, il giudice attenua la pena.
2
Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole.
Art. 17
Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio
o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti.
Art. 18
1 Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un'altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l'autore sacrificasse il bene in pericolo.
Errore sui fatti
3. Atti leciti
e colpa.
Atto permesso
dalla legge
Legittima difesa
esimente
Legittima difesa
discolpante
Stato di necessità
esimente
Stato di necessità
discolpante
Codice penale svizzero 7
311.0
2
Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo.
Art. 19
1 Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.
2
Se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.
3
Possono essere ordinate tuttavia le misure previste negli articoli 5961, 63, 64, 67 e 67b.
4
I capoversi 1-3 non sono applicabili se l'autore poteva evitare l'incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l'atto commesso in tale stato.
Art. 20
Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore,
l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia.
Art. 21
Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire
illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
Art. 22
1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
2
L'autore che, per grave difetto d'intelligenza, non si rende conto che l'oggetto contro il quale l'atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena.
Art. 23
1 Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
2
Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.
Incapacità e
scemata
imputabilità
Dubbio
sull'imputabilità
Errore
sull'illiceità
4. Tentativo.
Punibilità
Desistenza e
pentimento
attivo
Codice penale svizzero 8
311.0
3
Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se la desistenza dell'autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato.
4
Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo contributo.
Art. 24
1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
2
Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.
Art. 25
Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un
delitto è punito con pena attenuata.
Art. 26
Se la punibilità è giustificata o aggravata da uno speciale obbligo dell'autore, il compartecipe che non sia vincolato a tale obbligo è punito con pena attenuata.
Art. 27
Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali
che aggravano, attenuano o escludono la punibilità solo per l'autore o il compartecipe a cui si riferiscono.
Art. 28
1 Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l'autore dell'opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono.
2
Qualora l'autore dell'opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l'articolo 322bis. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione.
3
Qualora la pubblicazione sia avvenuta all'insaputa o contro la volontà dell'autore dell'opera, è punito come autore del reato il redattore o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.
5. Partecipazione.
Istigazione
Complicità
Partecipazione a
un reato speciale
Circostanze
personali
6. Punibilità dei
mass media
Codice penale svizzero 9
311.0
4
Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche e di comunicazioni ufficiali di un'autorità.
a 1 Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull'identità dell'autore dell'opera o su contenuto e fonti delle informazioni.
2
Il capoverso 1 non si applica se il giudica accerta che: a. la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l'integrità fisica di una persona; oppure b.12 senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111-113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189-191, 197 numero 3, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies del presente Codice, come pure ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 195113 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.
Art. 29
Se fonda o aggrava la punibilità, la violazione di un dovere particolare
che incombe unicamente alla persona giuridica, alla società o alla ditta individuale14 è imputata a una persona fisica allorquando essa agisce: a. in qualità di organo o membro di un organo di una persona giuridica;
b. in qualità di socio; c. in qualità di collaboratore di una persona giuridica, di una società o di una ditta individuale15 nella quale esercita competenze decisionali autonome nel proprio settore di attività; d. in qualità di dirigente effettivo senza essere organo, membro di un organo, socio o collaboratore.
12 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 mar. 2003 (Finanziamento del terrorismo), in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 3043 3047; FF 2002 4815).
13 RS
812.121
14 Ora: impresa individuale.
15 Ora: impresa individuale.
Tutela delle fonti
7. Rapporti di
rappresentanza
Codice penale svizzero 10
311.0
Art. 30
1 Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l'autore sia punito.
2
Se la persona lesa non ha l'esercizio dei diritti civili, il diritto di querela spetta al suo rappresentante legale. Se essa si trova sotto tutela, il diritto di querela spetta anche all'autorità tutoria.
3
La persona lesa minorenne o interdetta può anch'essa presentare la querela se è capace di discernimento.
4
Se la persona lesa muore senza avere presentato querela né avere espressamente rinunciato a presentarla, il diritto di querela passa a ognuno dei suoi congiunti.
5
Se l'avente diritto ha espressamente rinunciato a presentare la querela, la rinuncia è definitiva.
Art. 31
Il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal
giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore del reato.
Art. 32
Quando l'avente diritto presenta querela contro uno dei compartecipi
al reato, tutti i compartecipi devono essere perseguiti.
Art. 33
1 Il querelante può desistere dalla querela finché non sia stata pronunciata la sentenza cantonale di seconda istanza.
2
Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.
3
La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti.
4
Essa non vale per l'imputato che vi si opponga.
8. Querela della
parte lesa. Diritto di querela Termine
Indivisibilità
Desistenza
Codice penale svizzero 11
311.0
Titolo terzo: Delle pene e delle misure Capo primo: Delle pene Sezione 1: Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità e della pena detentiva
Art. 34
1 Salvo diversa disposizione del presente Codice, la pena pecuniaria ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere. Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
2
Un'aliquota giornaliera ammonta al massimo a 3000 franchi. Il giudice ne fissa l'importo secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.
3
Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera.
4
Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.
Art. 35
1 L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine da uno a dodici mesi per il pagamento. Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini.
2
Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all'esazione, l'autorità d'esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie.
3
Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace.
Art. 36
1 Se il condannato non paga la pena pecuniaria e quest'ultima non è può essere riscossa in via esecutiva (art. 35 cpv. 3), la pena pecuniaria è sostituita da una pena detentiva. Un'aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena detentiva. La pena detentiva sostitutiva si estingue con il pagamento a posteriori della pena pecuniaria.
2
Se la pena pecuniaria è stata inflitta da un'autorità amministrativa, il giudice decide sulla pena detentiva sostitutiva.
1. Pena
pecuniaria.
Commisurazione
Esazione
Pena detentiva
sostitutiva
Codice penale svizzero 12
311.0
3
Se il condannato non può pagare la pena pecuniaria perché, senza sua colpa, le condizioni determinanti per la commisurazione dell'aliquota giornaliera si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere al giudice la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva sostitutiva e proporre in sua vece: a. la proroga del termine di pagamento per 24 mesi al massimo; b. la riduzione dell'importo dell'aliquota giornaliera; oppure c. l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità.
4
Se il giudice ordina un lavoro di pubblica utilità sono applicabili gli articoli 37, 38 e 39 capoverso 2.
5
La pena detentiva sostitutiva è eseguita se il condannato non paga la pena pecuniaria nonostante la proroga del termine di pagamento o la riduzione dell'aliquota giornaliera oppure se, nonostante diffida, non presta il lavoro di pubblica utilità.
Art. 37
1 Con il consenso dell'autore, il giudice, invece di infliggere una pena detentiva inferiore a 6 mesi o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, può ordinare un lavoro di pubblica utilità di 720 ore al massimo.
2
Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. È prestato gratuitamente.
Art. 38
L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al
massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità.
Art. 39
1 Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità conformemente alla sentenza o alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità competente, il giudice ne ordina la commutazione in pena pecuniaria o detentiva.
2
Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva.
3
La pena detentiva può essere ordinata soltanto se vi è da attendersi che una pena pecuniaria non potrà essere eseguita.
2. Lavoro di
pubblica utilità.
Contenuto
Esecuzione
Commutazione
Codice penale svizzero 13
311.0
Art. 40
Di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi; la durata
massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.
Art. 41
1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.
2
Il giudice deve motivare in modo circostanziato questa forma di pena.
3
Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria non pagata (art. 36) o di un lavoro di pubblica utilità non prestato (art. 39).
Sezione 2: Della condizionale
Art. 42
1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
2
Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.
3
La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.
4
Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell'articolo 106.16 16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).
3. Pena
detentiva.
In generale
Pena detentiva
di breve durata
senza condizionale
1. Pene con la
condizionale
Codice penale svizzero 14
311.0
Art. 43
1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.
2
La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena.
3
In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire.
Art. 44
1 Se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.
2
Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
3
Il giudice spiega al condannato l'importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.
Art. 45
Se il condannato supera con successo il periodo di prova, la pena
sospesa non è più eseguita.
Art. 46
1 Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell'ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell'articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all'articolo 41.
2
Se non vi è d'attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata.
3
Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca.
2. Pene con
condizionale
parziale
3. Disposizioni
comuni.
Periodo di prova
Successo del
periodo di prova
Insuccesso del
periodo di prova
Codice penale svizzero 15
311.0
4
Se il condannato si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5.
5
La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova.
Sezione 3: Della commisurazione della pena
Art. 47
1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
Art. 48
Il giudice attenua la pena se: a. l'autore
ha
agito:
1. per motivi onorevoli, 2. in stato di grave angustia, 3. sotto l'impressione d'una grave minaccia, 4. ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
b. l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
c. l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
d. l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
e. la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.
a 1 Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.
1. Principio
2. Attenuazione
della pena.
Circostanze
attenuanti
Effetti
Codice penale svizzero 16
311.0
2
Il giudice può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena.
Art. 49
1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2
Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3
Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
Art. 50
Se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.
Art. 51
Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità.
3. Concorso
di reati
4. Obbligo di
motivazione
5. Computo
del carcere
preventivo
Codice penale svizzero 17
311.0
Sezione 4: Dell'impunità e della sospensione del procedimento17
Art. 52
L'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a
giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità.
Art. 53
Se l'autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva
ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora: a. le condizioni per la sospensione condizionale della pena siano adempiute (art. 42); e b. l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza.
Art. 54
Se l'autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette
del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
Art. 55
1 Se le condizioni dell'impunità sono adempiute, il giudice prescinde dalla revoca della sospensione condizionale o, in caso di liberazione condizionale, dal ripristino dell'esecuzione.
2
I Cantoni designano organi della giustizia penale quali autorità competenti ai sensi degli articoli 52, 53 e 54.
17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).
18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).
1. Motivi
d'impunità.
Punizione priva
di senso18
Riparazione
Autore
duramente
colpito
2. Disposizioni
comuni
Codice penale svizzero 18
311.0
a19 1 In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3-5), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, bbis e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), l'autorità penale competente può sospendere provvisoriamente il procedimento se:21
a.22 la vittima è:
1. il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, o 2. il partner registrato o l'ex partner registrato dell'autore e il fatto è stato commesso durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento, o 3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l'ex partner convivente dell'autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell'anno successivo alla separazione; e b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda dell'autorità competente.
2
Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro sei mesi dalla sospensione provvisoria del procedimento.
3
Qualora il consenso non sia revocato, l'autorità penale competente emana la decisione definitiva di non luogo a procedere.
4
Contro la decisione definitiva di non luogo a procedere presa in ultima istanza cantonale è ammissibile il ricorso per nullità alla Corte di cassazione del Tribunale federale. Sono legittimati a ricorrere l'imputato, l'accusatore pubblico e la vittima.
19 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).
20 Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RS 211.231).
21 Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RS 211.231).
22 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).
3. Sospensione
del procedimento. Coniuge o
partner registrato
quale vittima20
Codice penale svizzero 19
311.0
Capo secondo: Delle misure Sezione 1: Delle misure terapeutiche e dell'internamento
Art. 56
1 Una misura deve essere ordinata se: a. la sola pena non è atta a impedire il rischio che l'autore commetta altri reati;
b. sussiste un bisogno di trattamento dell'autore o la sicurezza pubblica lo esige; e
c. le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute.
2
La misura può essere pronunciata se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell'autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati.
3
Per ordinare una misura prevista negli articoli 59-61, 63 e 64, come pure in caso di modifica della sanzione secondo l'articolo 65, il giudice si fonda su una perizia. La perizia verte su: a. la necessità e le prospettive di successo di un trattamento dell'autore;
b. il genere e la probabilità di eventuali altri reati; e c. la possibilità di eseguire la misura.
4
Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, la perizia dev'essere effettuata da un esperto che non abbia né curato né assistito in altro modo l'autore.
4bis
Se entra in linea di conto l'internamento a vita di cui all'articolo 64 capoverso 1bis, il giudice, per ordinarlo, si fonda sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l'autore. 23 5
Di regola il giudice ordina una misura soltanto se è disponibile un'istituzione adeguata.
6
La misura i cui presupposti non siano più adempiuti dev'essere soppressa.
23 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961 2964; FF 2006 807).
1. Principi
Codice penale svizzero 20
311.0
a 1 Se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno gravosa per l'autore.
2
Se più misure si rivelano necessarie, il giudice può ordinarle congiuntamente.
Art. 57
1 Se sono adempiute le condizioni sia per una pena sia per una misura, il tribunale ordina entrambe le sanzioni.
2
Le misure di cui agli articoli 59-61 vanno eseguite prima della pena detentiva pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o della liberazione condizionale. Parimenti, le misure ripristinate secondo l'articolo 62a vanno eseguite prima della pena unica pronunciata congiuntamente.
3
La privazione della libertà connessa alla misura è computata nella pena.
Art. 58
1 Se vi è da attendersi che sarà ordinata una misura secondo gli articoli 59-61 o 63, l'autore può essere autorizzato a sottoporvisi anticipatamente.
2
Le istituzioni terapeutiche ai sensi degli articoli 59-61 devono essere separate dai penitenziari.
Art. 59
1 Se l'autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora: a. l'autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba, e
b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba.
2
Il trattamento stazionario si svolge in un'appropriata istituzione psichiatrica o in un'istituzione per l'esecuzione delle misure.
3
Fintanto che sussiste il pericolo che l'autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un'istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato.24
24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).
Concorso
di misure
Relazione tra le
misure e le pene
Esecuzione
2. Misure
terapeutiche
stazionarie.
Trattamento di
turbe psichiche
Codice penale svizzero 21
311.0
4
La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni.
Art. 60
1 Se l'autore è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora: a. l'autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con il suo stato di dipendenza, e b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato di dipendenza.
2
Il giudice tiene conto della richiesta dell'autore e della sua disponibilità a sottoporsi al trattamento.
3
Il trattamento si svolge in un'istituzione specializzata o, se necessario, in una clinica psichiatrica. Va adeguato alle esigenze speciali e allo sviluppo dell'autore.
4
La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i tre anni. Se, dopo tre anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato di dipendenza, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare, una sola volta, che la misura sia protratta per un altro anno. La privazione della libertà connessa alla misura non deve eccedere complessivamente sei anni in caso di protrazione e di ripristino dopo la liberazione condizionale.
Art. 61
1 Se l'autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un'istituzione per giovani adulti qualora:
a. l'autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità, e b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità.
Trattamento
della tossicodipendenza
Misure per i
giovani adulti
Codice penale svizzero 22
311.0
2
Le istituzioni per giovani adulti sono separate dagli altri stabilimenti e dalle altre istituzioni previste dal presente Codice.
3
Vanno stimolate le attitudini dell'autore a vivere in modo responsabile ed esente da pene. In particolare vanno promosse la sua formazione e il suo perfezionamento professionali.
4
La privazione della libertà connessa alla misura non supera di regola i quattro anni. In caso di ripristino della misura dopo la liberazione condizionale, non deve eccedere complessivamente sei anni. La misura dev'essere soppressa al più tardi quando il collocato ha compiuto i trent'anni.
5
Se l'autore è stato condannato anche per un reato commesso prima dei diciott'anni, la misura può essere eseguita in un'istituzione per adolescenti.
Art. 62
1 L'autore è liberato condizionalmente dall'esecuzione stazionaria della misura appena il suo stato giustifichi che gli sia data la possibilità di essere messo alla prova in libertà.
2
Il periodo di prova è di uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all'articolo 59 e di uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.
3
Durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente può essere obbligato a sottoporsi a trattamento ambulatoriale. Per la durata del periodo di prova, l'autorità d'esecuzione può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
4
Se, alla scadenza del periodo di prova, appare necessario proseguire con il trattamento ambulatoriale, l'assistenza riabilitativa o le norme di condotta, al fine di ovviare al rischio che il liberato condizionalmente commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare la protrazione del periodo di prova: a. di volta in volta da uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all'articolo 59; b. da uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.
5
Il periodo di prova dopo la liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61 non deve eccedere complessivamente sei anni.
6
Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il periodo di prova può essere prorogato finquando appaia necessario per impedire nuovi reati dello stesso genere.
Liberazione
condizionale
Codice penale svizzero 23
311.0
a 1 Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un reato mostrando così che permane il rischio cui doveva ovviare la misura, il giudice competente per giudicare il nuovo reato può, dopo aver sentito l'autorità d'esecuzione:
a. ordinare il ripristino dell'esecuzione; b. sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare una nuova misura; o
c. sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare l'esecuzione di una pena detentiva.
2
Se, in base al nuovo reato, risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di una pena detentiva senza condizionale e questa pena viene ad aggiungersi a quella sospesa a favore della misura, il giudice fissa una pena unica in applicazione dell'articolo 49.
3
Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il giudice che ha ordinato la misura può ordinarne il ripristino su proposta dell'autorità d'esecuzione.
4
La durata massima dell'esecuzione ripristinata è di cinque anni per la misura di cui all'articolo 59 e di due anni per le misure di cui agli articoli 60 e 61.
5
Se prescinde dal ripristino dell'esecuzione o da una nuova misura, il giudice può:
a. ammonire il liberato condizionalmente; b. ordinare un trattamento ambulatoriale o un'assistenza riabilitativa;
c. impartire norme di condotta, e d. prorogare il periodo di prova da uno a cinque anni in caso di misura secondo l'articolo 59 e da uno a tre anni in caso di misura secondo gli articoli 60 o 61.
6
Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5.
b 1 Il liberato condizionalmente che ha superato con successo il periodo di prova è liberato definitivamente.
2
L'autore è liberato definitivamente se è stata raggiunta la durata massima di una misura di cui agli articoli 60 o 61 e risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale.
Insuccesso del
periodo di prova
Liberazione
definitiva
Codice penale svizzero 24
311.0
3
Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla durata della pena detentiva sospesa, la pena residua non viene più eseguita.
c 1 La misura è soppressa se: a. la sua esecuzione o prosecuzione non ha prospettive di successo; o
b. è stata raggiunta la durata massima secondo gli articoli 60 e 61 e non risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale; oppure c. non esiste o non esiste più un'istituzione adeguata.
2
Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla durata della pena detentiva sospesa, la pena residua viene eseguita. Se riguardo a quest'ultima risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale o per la sospensione condizionale, l'esecuzione è sospesa.
3
Invece dell'esecuzione della pena il giudice può ordinare un'altra misura se vi è da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato.
4
Se all'atto della soppressione della misura ordinata per un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta nuovi reati di questo genere, il giudice può ordinare l'internamento su proposta dell'autorità di esecuzione.
5
Se all'atto della soppressione della misura ritiene opportuna una misura tutoria, l'autorità competente ne avvisa l'autorità tutoria.
6
Il giudice può inoltre sopprimere una misura terapeutica stazionaria, prima o dopo la sua esecuzione, e ordinare in sua vece un'altra misura terapeutica stazionaria se vi è da attendersi che con questa nuova misura si potrà manifestamente ovviare meglio al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.
d 1 L'autorità competente esamina d'ufficio o a richiesta se e quando l'autore debba essere liberato condizionalmente dall'esecuzione della misura o la misura debba essere soppressa. Decide in merito almeno una volta all'anno. Sente dapprima il collocato e chiede previamente una relazione alla direzione dell'istituzione d'esecuzione.
2
Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, l'autorità competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta
Soppressione
della misura
Esame della liberazione e della
soppressione
Codice penale svizzero 25
311.0
di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d'esecuzione nonché della psichiatria. L'esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l'autore.
Art. 63
1 Se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora: a. l'autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato, e
b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.
2
Per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l'esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell'esecuzione. Per la durata del trattamento può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
3
L'autorità competente può disporre che l'autore venga temporaneamente sottoposto a trattamento stazionario, se necessario per dare inizio al trattamento ambulatoriale. Il trattamento stazionario non deve complessivamente durare più di due mesi.
4
Di regola, il trattamento ambulatoriale non può durare più di cinque anni. Se, trascorsa la durata massima, risulta necessaria una protrazione per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti connessi alla sua turba psichica, il giudice può di volta in volta protrarre il trattamento da uno a cinque anni su proposta dell'autorità d'esecuzione.
a 1 L'autorità competente esamina almeno una volta all'anno se il trattamento ambulatoriale debba essere continuato o soppresso. Sente dapprima l'autore e chiede previamente una relazione al terapeuta.
2
Il trattamento ambulatoriale è soppresso dall'autorità competente se: a. si è concluso con successo; b. la sua prosecuzione non ha prospettive di successo; o c. è stata raggiunta la durata massima legale, ove si tratti di trattamento di alcolizzati, tossicomani o farmacodipendenti.
3. Trattamento
ambulatoriale.
Condizioni e
esecuzione
Soppressione
della misura
Codice penale svizzero 26
311.0
3
Se, durante il trattamento ambulatoriale, l'autore commette un reato e mostra così che il trattamento non permette verosimilmente di rimuovere il rischio ch'egli commetta nuovi reati in connessione con il suo stato, il trattamento infruttuoso è soppresso dal giudice competente per giudicare il nuovo reato.
4
Se l'autore si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5.
b 1 Se il trattamento ambulatoriale si è concluso con successo, la pena detentiva sospesa non viene più eseguita.
2
Se il trattamento ambulatoriale è soppresso per mancanza di prospettive di successo (art. 63a cpv. 2 lett. b), per raggiungimento della durata massima legale (art. 63a cpv. 2 lett. c) o perché infruttuoso (art. 63a cpv. 3), la pena detentiva sospesa viene eseguita.
3
Se il trattamento ambulatoriale in regime di libertà si rivela pericoloso per terzi, la pena detentiva sospesa viene eseguita e il trattamento ambulatoriale continua durante l'esecuzione della medesima.
4
Il giudice decide in qual misura la privazione della libertà connessa al trattamento ambulatoriale è computata nella pena. Se riguardo alla pena residua risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale o per la sospensione condizionale, sospende l'esecuzione.
5
Invece dell'esecuzione della pena il giudice può ordinare una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59-61 se vi è da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato.
Art. 64
1 Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:25
a. in base alle caratteristiche della personalità dell'autore, nonché in base alle circostanze in cui fu commesso il reato e vi è seriamente da attendersi che costui commetta nuovi reati di questo genere; o 25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).
Esecuzione della
pena detentiva
sospesa
4. Internamento.
Condizioni e
esecuzione
Codice penale svizzero 27
311.0
b. in base a una turba psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, con cui aveva connessione il reato, vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta nuovi reati di questo genere e che una misura secondo l'articolo 59 non abbia prospettive di successo.
1bis
Il giudice ordina l'internamento a vita se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d'ostaggio, una tratta di esseri umani, un genocidio o una violazione del diritto delle genti in caso di conflitto armato secondo gli articoli 108-113 del Codice penale militare del 21 marzo 200326 e se sono adempite le condizioni seguenti: a. con il crimine l'autore ha pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona; b. è altamente probabile che l'autore commetta di nuovo uno di questi crimini;
c. l'autore è considerato durevolmente refrattario alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine.27 2
L'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva. Non sono applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva (art. 86-88).28 3 Se già nel corso dell'esecuzione della pena detentiva vi è da attendersi che l'autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per il giorno in cui l'autore avrà scontato i due terzi della pena detentiva o quindici anni se la pena detentiva è a vita. È competente il giudice che ha ordinato l'internamento. Per il resto è applicabile l'articolo 64a.29 4
L'internamento è eseguito in un'istituzione per l'esecuzione delle misure o in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2. La sicurezza pubblica dev'essere garantita. Per quanto necessario, l'interessato fruisce di assistenza psichiatrica.
26 RS
321.0
27 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961 2964; FF 2006 807).
28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).
29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).
Codice penale svizzero 28
311.0
a 1 L'autore è liberato condizionalmente dall'internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1 appena vi è da attendersi ch'egli supererà con successo il periodo di prova in libertà.30 Il periodo di prova è di due a cinque anni. Per la durata del periodo di prova può essere ordinata un'assistenza riabilitativa e possono essere impartite norme di condotta.
2
Se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire l'assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può di volta in volta protrarre il periodo di prova da due a cinque anni.
3
Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere nuovi reati ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il giudice ordina il ripristino dell'internamento su proposta dell'autorità d'esecuzione.
4
Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5.
5
Se il liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.
b31 1 L'autorità competente esamina d'ufficio o su richiesta: a. almeno una volta all'anno, e la prima volta dopo due anni, se e quando l'autore possa essere liberato condizionalmente dall'internamento (art. 64a cpv. 1); b. almeno ogni due anni, e la prima volta prima che abbia inizio l'internamento, se sono adempiute le condizioni per un trattamento terapeutico stazionario e se deve essere presentata una richiesta in tal senso al giudice competente (art. 65 cpv. 1).
2
L'autorità competente prende una decisione secondo il capoverso 1: a. fondandosi su un rapporto della direzione dell'istituto; b. fondandosi su una perizia di un esperto indipendente ai sensi dell'articolo 56 capoverso 4; 30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961 2964; FF 2006 807).
31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).
Fine dell'internamento e
liberazione
Esame della
liberazione
Codice penale svizzero 29
311.0
c. dopo aver sentito una commissione ai sensi dell'articolo 62d capoverso 2;
d. dopo aver sentito l'autore.
c32 1 In caso di internamento a vita secondo l'articolo 64 capoverso 1bis, l'autorità competente esamina, d'ufficio o su richiesta, se vi sono nuove conoscenze scientifiche che permettano di prevedere che l'autore possa essere curato in modo da non costituire più un pericolo per la collettività. Essa decide fondandosi sul rapporto della commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita.
2
Se conclude che l'autore può essere curato, l'autorità competente gli propone un trattamento. Tale trattamento si svolge in un'istituzione chiusa. Le disposizioni in materia di esecuzione dell'internamento a vita restano applicabili fino alla soppressione dell'internamento secondo il capoverso 3.
3
Se il trattamento dimostra che la pericolosità dell'autore è diminuita in maniera considerevole e può essere ridotta al punto che costui non costituisca più un pericolo per la collettività, il giudice sopprime l'internamento a vita e ordina che sia eseguita in un'istituzione chiusa una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59-61.
4
Il giudice può liberare condizionalmente l'autore dall'internamento a vita se costui non costituisce più un pericolo per la collettività per età avanzata, grave malattia o altro motivo. La liberazione condizionale è retta dall'articolo 64a.
5
La soppressione dell'internamento a vita e la liberazione condizionale competono al giudice che ha ordinato l'internamento a vita. Egli decide fondandosi sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l'autore.
6
I capoversi 1 e 2 si applicano anche durante l'esecuzione della pena detentiva che precede l'internamento a vita. La soppressione dell'internamento a vita secondo il capoverso 3 è possibile al più presto quando l'autore ha espiato due terzi della pena o 15 anni di pena detentiva a vita.
Art. 65
1 Se, prima o durante l'esecuzione della pena detentiva o dell'internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1, le condizioni per una misura terapeutica stazionaria risultano adempiute, il giudice può ordinare
32 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961 2964; FF 2006 807).
Esame della
liberazione
dall'internament
o a vita e
liberazione
condizionale
5. Modifica
della sanzione
Codice penale svizzero 30
311.0
questa misura a posteriori.33 È competente il giudice che ha pronunciato la pena o ordinato l'internamento. L'esecuzione della pena residua è sospesa.
2
Se, durante l'esecuzione della pena detentiva, sulla base di nuovi fatti o mezzi di prova, risulta che le condizioni per un internamento sono adempiute e sussistevano già al momento della condanna, senza che il giudice ne potesse essere a conoscenza, il giudice può ordinare l'internamento a posteriori. La competenza e la procedura sono rette dalle norme applicabili alla revisione.34 Sezione 2: Delle altre misure
Art. 66
1 Se vi è il rischio che chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto lo compia effettivamente, o se chi è già stato condannato per un crimine o un delitto manifesta l'intenzione determinata di ripeterlo, il giudice, a richiesta della persona minacciata, può esigere da lui la promessa di non commetterlo e obbligarlo a prestare adeguata cauzione.
2
Se egli si rifiuta di promettere o non presta per malvolere la cauzione entro il termine fissato, il giudice può costringervelo con la carcerazione. La carcerazione non può durare oltre due mesi. È scontata come una pena detentiva di breve durata (art. 79).
3
Se egli commette il crimine o il delitto nel termine di due anni dal giorno in cui prestò la cauzione, questa è devoluta allo Stato. In caso diverso gli è restituita.
Art. 67
1 Se alcuno, nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può interdirgli in tutto o in parte l'esercizio di tale attività o di altre analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.
33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961 2964; FF 2006 807).
34 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).
1. Cauzione
preventiva
2. Interdizione
dell'esercizio di
una professione
Codice penale svizzero 31
311.0
2
L'interdizione vieta all'autore di esercitare tali attività a titolo indipendente, in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi. Se sussiste il rischio che l'autore abuserà della sua attività per commettere nuovi reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore, l'interdizione verte sulla totalità dell'attività considerata.
a 1 L'interdizione dell'esercizio di una professione ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato. La durata dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59-61 e 64) non è computata nella durata dell'interdizione.
2
Se l'autore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dell'interdizione si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.
3
Se l'autore ha superato con successo il periodo di prova, l'autorità competente decide se l'interdizione debba essere attenuata quanto a durata e contenuto oppure soppressa.
4
Se l'interdizione è stata eseguita per almeno due anni, l'autore può chiedere all'autorità competente di attenuarne la durata o il contenuto oppure di sopprimerla.
5
Nei casi di cui ai capoversi 3 e 4, se non vi è da temere un ulteriore abuso e, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, l'autore ha risarcito il danno da lui causato, l'interdizione è soppressa dall'autorità competente.
b
Se l'autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli articoli 59-64 il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni.
Art. 68
1 Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
2
Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante.
Esecuzione
3. Divieto di
condurre
4. Pubblicazione
della sentenza
Codice penale svizzero 32
311.0
3
La pubblicazione nell'interesse della persona lesa, dell'avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta.
4
Il giudice fissa le modalità e l'estensione della pubblicazione.
Art. 69
1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
2
Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
Art. 70
1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2
La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3
Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4
La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5
Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
Art. 71
1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
2
Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
5. Confisca a. Confisca di oggetti pericolosi
b. Confisca
di valori
patrimoniali.
Principi
Risarcimenti
Codice penale svizzero 33
311.0
3
In vista dell'esecuzione del risarcimento, l'autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell'esecuzione forzata.
Art. 72
Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui
un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.
Art. 73
1 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione: a. la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato; b. gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
c. le pretese di risarcimento; d. l'importo della cauzione preventiva prestata.
2
Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.
3
I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.
Titolo quarto: Dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà
Art. 74
La dignità umana del detenuto o collocato dev'essere rispettata. I
diritti di costui possono essere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell'istituzione d'esecuzione lo richiedano.
Confisca di
valori patrimoniali di una
organizzazione
criminale
6. Assegnamenti
al danneggiato
1. Principi
dell'esecuzione
Codice penale svizzero 34
311.0
Art. 75
1 L'esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena.
Essa deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà e tenere conto adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato dell'esecuzione e degli altri detenuti.
2
Se vi è da attendersi che l'autore sarà condannato a una pena detentiva senza condizionale, gli si può concedere di iniziare a scontarla anticipatamente.
3
Il regolamento del penitenziario prevede l'allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e perfezionamento, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà.
4
Il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione.
5
Va tenuto conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti d'ambo i sessi.
6
Se il detenuto è liberato condizionalmente o definitivamente e risulta a posteriori che all'atto della liberazione esisteva contro di lui un'altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva, quest'ultima non viene più eseguita qualora: a. essa non sia stata eseguita simultaneamente all'altra pena detentiva per un motivo addebitabile alle autorità d'esecuzione; b. il detenuto potesse presumere in buona fede che all'atto della liberazione non sarebbe esistita contro di lui alcun'altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva; e c. l'esecuzione medesima compromettesse il reinserimento sociale del detenuto.
a35 1 La commissione di cui all'articolo 62d capoverso 2 valuta la pericolosità pubblica dell'autore in vista del suo trasferimento in un penitenziario aperto, nonché in vista dell'autorizzazione di un regime aperto, se:
a. l'autore ha commesso un crimine di cui all'articolo 64 capoverso 1; e
35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).
2. Esecuzione
delle pene
detentive.
Principi
Misure
particolari di
sicurezza
Codice penale svizzero 35
311.0
b. l'autorità di esecuzione non è in grado di valutare con certezza la pericolosità pubblica del detenuto.
2
Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale.
3
La pericolosità pubblica è presunta quando vi è il pericolo che il detenuto si dia alla fuga e commetta nuovi reati atti a pregiudicare gravemente l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona.
Art. 76
1 Le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto.
2
Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati.
Art. 77
Di regola, il detenuto trascorre nel penitenziario il tempo di lavoro e di
riposo e il tempo libero.
a 1 La pena detentiva una cui parte, ma di regola almeno la metà, è già stata scontata è eseguita in forma di lavoro esterno se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati.
2
In regime di lavoro esterno il detenuto lavora fuori del penitenziario e trascorre le ore di tempo libero e di riposo nel penitenziario. Il passaggio a questa forma d'esecuzione avviene di regola dopo un adeguato periodo di permanenza in un penitenziario aperto o nel reparto aperto di un penitenziario chiuso. Sono considerati lavori fuori del penitenziario anche i lavori domestici e la cura dei figli.
3
Se il detenuto si comporta correttamente nel lavoro esterno, l'esecuzione ulteriore avviene in forma di alloggio e lavoro esterni. In tal caso il detenuto alloggia e lavora fuori del penitenziario, ma rimane sottoposto all'autorità di esecuzione.
b Le pene detentive da sei mesi a un anno sono scontate in forma di
semiprigionia se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati. Il detenuto continua a lavorare o a seguire la sua formazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. Durante questa fase dell'esecuzione, il condannato deve comunque essere debitamente assistito.
Luogo
dell'esecuzione
Esecuzione
ordinaria
Lavoro e
alloggio esterni
Semiprigionia
Codice penale svizzero 36
311.0
Art. 78
La segregazione cellulare, in forma di isolamento ininterrotto dagli
altri detenuti, può essere ordinata soltanto: a. all'inizio della pena e al fine di avviare l'esecuzione, per un periodo di non oltre una settimana; b. a tutela del detenuto o di terzi; c. come sanzione
disciplinare.
Art. 79
1 Se inferiori a sei mesi, le pene detentive e, computato il carcere preventivo, le pene residue sono di regola scontate in forma di semiprigionia.
2
A richiesta, le pene detentive non superiori a quattro settimane possono essere scontate per giorni. La pena è ripartita su più periodi coincidenti con i giorni di riposo o di vacanze del detenuto.
3
La semiprigionia e l'esecuzione per giorni possono essere scontate anche in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo.
Art. 80
1 Alle norme in materia di esecuzione può essere derogato a favore del detenuto:
a. qualora il suo stato di salute lo richieda; b. in caso di gravidanza, parto e puerperio; c. per permettere a madri detenute di tenere con sé i loro infanti, se nell'interesse anche del bambino medesimo.
2
Se la pena non è scontata in un penitenziario bensì in un'altra istituzione appropriata, il detenuto ne sottostà ai regolamenti, salvo disposizione contraria dell'autorità d'esecuzione.
Art. 81
1 Il detenuto è obbligato al lavoro. Il lavoro deve corrispondere quanto possibile alle sue capacità, alla sua formazione e alle sue inclinazioni.
2
Il detenuto che vi acconsente può essere occupato presso un datore di lavoro privato.
Art. 82
Al detenuto idoneo deve per quanto possibile essere data la possibilità
di acquisire una formazione e un perfezionamento corrispondenti alle sue capacità.
Segregazione
cellulare
Forma dell'esecuzione per pene
detentive di
breve durata
Deroghe
alle forme
d'esecuzione
Lavoro
Formazione e
perfezionamento
Codice penale svizzero 37
311.0
Art. 83
1 Il detenuto riceve per il suo lavoro una retribuzione corrispondente alle sue prestazioni e adeguata alle circostanze.
2
Mentre sconta la pena, il detenuto può disporre liberamente soltanto di una parte della retribuzione. La parte restante è accantonata quale somma destinata a far fronte ai primi tempi dopo la liberazione. La retribuzione non può essere né pignorata né sequestrata né inclusa in una massa fallimentare. È nulla ogni sua cessione o costituzione in pegno.
3
Per la partecipazione a misure di formazione o perfezionamento professionali che il piano d'esecuzione prevede in luogo del lavoro il detenuto riceve un congruo compenso.
Art. 84
1 Il detenuto ha il diritto di ricevere visite e di mantenere contatti con persone all'esterno del penitenziario. Dev'essergli agevolato il contatto con persone a lui vicine.
2
Tali contatti possono essere sottoposti a controllo e, per salvaguardare la disciplina e la sicurezza nel penitenziario, essere limitati o vietati.
Le visite non possono essere sorvegliate all'insaputa degli interessati.
Rimangono salvi i provvedimenti processuali ordinati per assicurare un procedimento penale.
3
Gli assistenti spirituali, i medici, gli avvocati, i notai e i tutori nonché le persone con funzioni analoghe possono essere autorizzati a comunicare liberamente con i detenuti nei limiti dell'ordinamento generale del penitenziario.
4
I contatti con i difensori sono consentiti. Le visite dei difensori possono essere sorvegliate, ma i colloqui non possono essere ascoltati.
La corrispondenza nonché gli scritti degli avvocati non possono essere esaminati quanto al contenuto. In caso di abuso, i rapporti tra detenuto e avvocati possono essere vietati dall'autorità competente.
5
I rapporti con le autorità di vigilanza non possono essere controllati.
6
Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati.
Retribuzione
Relazioni con il
mondo esterno
Codice penale svizzero 38
311.0
6bis
Ai criminali internati a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto durante l'esecuzione della pena che precede l'internamento a vita. 36 7 Rimangono salvi l'articolo 36 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 196337 sulle relazioni consolari e le altre norme di diritto internazionale pubblico concernenti le visite e la corrispondenza, vincolanti per la Svizzera.
Art. 85
1 Gli effetti personali e gli alloggi dei detenuti possono essere perquisiti per tutelare l'ordine e la sicurezza nel penitenziario.
2
Il detenuto sospettato di celare su di sé o nel suo corpo oggetti vietati può essere sottoposto a un esame corporale. L'esame è effettuato da una persona dello stesso sesso. Se implica una svestizione, non può essere eseguito in presenza di altri detenuti. L'esame all'interno del corpo è effettuato da un medico o da personale medico.
Art. 86
1 Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
2
L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito.
3
Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno.
4
Quando il detenuto ha scontato la metà della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente può, a titolo eccezionale, liberarlo condizionalmente qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto lo giustifichino.
5
In caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale secondo il capoverso 1 è possibile al più presto dopo quindici anni; quella secondo il capoverso 4, dopo dieci.
Art. 87
1 Al liberato condizionalmente è imposto un periodo di prova di durata corrispondente al resto della pena. Tale periodo non può però essere inferiore a un anno né superiore a cinque.
36 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961 2964; FF 2006 807).
37 RS
0.191.02
Controlli
e ispezioni
Liberazione
condizionale a. Concessione b. Periodo di
prova
Codice penale svizzero 39
311.0
2
Per la durata del periodo di prova, l'autorità d'esecuzione ordina di regola un'assistenza riabilitativa. Può inoltre impartire norme di condotta.
3
Se la liberazione condizionale è stata concessa per una pena detentiva inflitta per un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 e se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire con l'assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati dello stesso genere, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può di volta in volta ordinare la protrazione dell'assistenza riabilitativa o delle norme di condotta per un periodo da uno a cinque anni o ordinare nuove norme di condotta per questo periodo. In questo caso, non è possibile il ripristino dell'esecuzione della pena secondo l'articolo 95 capoverso 5.
Art. 88
Se il liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di
prova, la liberazione diventa definitiva.
Art. 89
1 Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto, il giudice competente per giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell'esecuzione.
2
Se, nonostante il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova, non vi è da attendersi che il condannato commetta nuovi reati, il giudice rinuncia al ripristino dell'esecuzione. Può ammonire il condannato e prorogare il periodo di prova della metà al massimo della durata stabilita inizialmente dall'autorità competente. Se subentra al termine del periodo di prova, la proroga decorre a partire dal giorno in cui è stata ordinata. Le disposizioni sull'assistenza riabilitativa e sulle nome di condotta (art. 93-95) sono applicabili.
3
Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5.
4
Il ripristino dell'esecuzione non può più essere ordinato trascorsi tre anni dalla fine del periodo di prova.
5
Il carcere preventivo sofferto durante la procedura di ripristino dell'esecuzione è computato nel resto della pena.
6
Se in seguito al nuovo reato risultano adempiute le condizioni per una pena detentiva senza condizionale e tale pena è in concorso con il resto della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione dell'articolo 49. Alla pena unica sono nuovamente applicabili le norme della liberazione condic. Successo del
periodo di prova
d. Insuccesso del
periodo di prova
Codice penale svizzero 40
311.0
zionale. Se deve essere eseguito soltanto il resto della pena è applicabile l'articolo 86 capoversi 1-4.
7
Se il resto di una pena divenuta esecutiva in seguito a una decisione di ripristino dell'esecuzione è in concorso con una delle misure previste negli articoli 59-61, è applicabile l'articolo 57 capoversi 2 e 3.
Art. 90
1 Nell'esecuzione di una misura secondo gli articoli 59-61 il collocato può essere ininterrottamente separato dagli altri collocati soltanto se tale segregazione è indispensabile: a. come misura terapeutica temporanea; b. a tutela del collocato medesimo o di terzi; c. come sanzione
disciplinare.
2
All'inizio dell'esecuzione della misura è allestito un piano di esecuzione insieme con il collocato o il suo rappresentante legale. Il piano contiene in particolare indicazioni sul trattamento della turba psichica, della dipendenza o dell'alterazione caratteriale del collocato nonché sul come evitare che terzi siano esposti a pericolo.
2bis
Le misure di cui agli articoli 59-61 e 64 possono essere eseguite in forma di lavoro e alloggio esterni se vi sono fondate probabilità che ciò contribuisca in modo determinante a realizzare lo scopo della misura e purché non vi sia il pericolo che il collocato si dia alla fuga o commetta nuovi reati. L'articolo 77a capoversi 2 e 3 si applica per analogia.38 3 Il collocato abile al lavoro è tenuto a lavorare per quanto il trattamento o le cure stazionari lo richiedano o consentano. Gli articoli 8183 si applicano per analogia.
4
Le relazioni con il mondo esterno sono rette per analogia dall'articolo 84, sempreché ragioni inerenti al trattamento stazionario non richiedano restrizioni ulteriori.
4bis
Al trasferimento in un penitenziario aperto e all'autorizzazione di un regime aperto si applica per analogia l'articolo 75a.39 4ter Durante l'internamento a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto. 40 5 Controlli e perquisizioni sono retti per analogia dall'articolo 85.
38 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).
39 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).
40 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961 2964; FF 2006 807).
3. Esecuzione di
misure
Codice penale svizzero 41
311.0
Art. 91
1 Ai detenuti e collocati che contravvengono colpevolmente alle prescrizioni dell'esecuzione penale o al piano d'esecuzione possono essere inflitte sanzioni disciplinari.
2
Le sanzioni disciplinari sono: a. l'ammonizione; b. la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell'occupazione del tempo libero o dei contatti con l'esterno; c.41 la multa; d.42 l'arresto quale ulteriore restrizione alla libertà.
3
Per l'esecuzione delle pene e delle misure i Cantoni emanano disposizioni disciplinari. Tali disposizioni definiscono gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari, determinano le sanzioni disciplinari e la loro commisurazione e disciplinano la procedura.
Art. 92
L'esecuzione di pene e misure può essere interrotta per gravi motivi.
Titolo quinto: Dell'assistenza riabilitativa, delle norme di condotta e dell'assistenza sociale volontaria
Art. 93
1 L'assistenza riabilitativa è intesa a preservare l'assistito dalla recidiva, promuovendone l'integrazione sociale. L'autorità competente in merito presta e procura l'aiuto sociale e specializzato necessario a tal fine.
2
Gli operatori dell'assistenza riabilitativa sono tenuti al segreto su quanto apprendono nell'esercizio delle loro funzioni. Possono comunicare a terzi informazioni sulle condizioni personali degli assistiti soltanto con il consenso scritto di questi ultimi o dell'autorità competente per l'assistenza riabilitativa.
3
Le autorità della giustizia penale possono chiedere all'autorità competente per l'assistenza riabilitativa una relazione sul comportamento degli assistiti.
41 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).
42 Originaria
lett.
c.
4. Disposizioni
comuni.
Diritto disciplinare
Interruzione
dell'esecuzione
Assistenza
riabilitativa
Codice penale svizzero 42
311.0
Art. 94
Le norme di condotta che il giudice o l'autorità preposta all'esecuzione delle pene può impartire al condannato per il periodo di prova concernono in particolare l'esercizio di una professione, la dimora, la guida di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e psicologica.
Art. 95
1 Prima di decidere circa l'assistenza riabilitativa e le norme di condotta, il giudice e l'autorità preposta all'esecuzione delle pene possono chiedere una relazione all'autorità competente per l'assistenza medesima e per il controllo delle norme di condotta. L'interessato può esprimere il proprio parere in merito. Le sue osservazioni discordanti vanno menzionate nella relazione.
2
L'assistenza riabilitativa e le norme di condotta devono essere disposte e motivate nella sentenza o nella decisione.
3
Se il condannato si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta o se esse si rivelano inattuabili o non più necessarie, l'autorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità preposte all'esecuzione delle pene.
4
Il giudice o l'autorità preposta all'esecuzione delle pene può, nei casi previsti dal capoverso 3: a. prorogare della metà la durata del periodo di prova; b. por fine all'assistenza riabilitativa o riorganizzarla; c. modificare o abrogare le norme di condotta o impartirne di nuove.
5
Nei casi previsti dal capoverso 3, il giudice può revocare la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell'esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente d'attendersi che il condannato commetterà nuovi reati.
Art. 96
Per la durata del procedimento penale e dell'esecuzione della pena i
Cantoni assicurano un'assistenza sociale cui gli interessati possono far capo volontariamente.
Norme di
condotta
Disposizioni
comuni
Assistenza
sociale
volontaria
Codice penale svizzero 43
311.0
Titolo sesto: Della prescrizione
Art. 97
1 L'azione penale si prescrive: a. in trent'anni, se per il reato è comminata la pena detentiva a vita;
b. in quindici anni, se per il reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni;
c. in sette anni, se per il reato è comminata un'altra pena.
2
In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 182, 189-191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.43 3 Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
4
In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111-113, 122, 182, 189-191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale è retta dai capoversi 1-3 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 200144 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.45
Art. 98
La prescrizione decorre: a. dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato; b. se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto; c. se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.
43 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437 5440; FF 2005 2513).
44 RU
2002 2993
45 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437 5440; FF 2005 2513).
1. Prescrizione
dell'azione
penale.
Termini
Decorrenza
Codice penale svizzero 44
311.0
Art. 99
1 La pena si prescrive: a. in trent'anni, se si tratta di una pena detentiva a vita; b. in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o più anni;
c. in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni;
d. in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un anno ma inferiore a cinque anni; e. in cinque anni, se si tratta di un'altra pena.
2
Il termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso: a. durante
l'esecuzione
ininterrotta di questa pena o di un'altra pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima; b. nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.
Art. 100
La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di
cosa giudicata. In caso di sospensione condizionale della pena o di previa esecuzione di una misura, decorre dal giorno in cui è ordinata l'esecuzione della pena.
Art. 101
1 Sono imprescrittibili i crimini: a. volti a sterminare od opprimere un gruppo di popolazione a causa della sua nazionalità, razza, confessione o appartenenza etnica, sociale o politica; b. ritenuti gravi dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 194946 e dagli altri accordi internazionali, ratificati dalla Svizzera, sulla protezione delle vittime della guerra, in quanto il reato risulti particolarmente grave a causa del modo in cui è stato commesso; o c. che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o in connessione con una presa d'ostaggi.
2
Il giudice può attenuare la pena nel caso in cui l'azione penale fosse caduta in prescrizione in applicazione degli articoli 97 e 98.
46 RS
0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 2. Prescrizione
della pena.
Termini
Decorrenza
3. Imprescrittibilità
Codice penale svizzero 45
311.0
3
I capoversi 1 e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.
Titolo settimo: Della responsabilità dell'impresa
Art. 102
1 Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all'impresa. In questo caso l'impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.
2
Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies o 322septies capoverso 1 oppure di un reato secondo l'articolo 4a capoverso 1 lettera a della legge federale del 19 dicembre 198647 contro la concorrenza sleale, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.48 3 Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell'impresa.
4
Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo: a. le persone giuridiche di diritto privato; b. le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;
c. le
società;
d. le ditte individuali49.
a 1 In caso di procedimento penale, l'impresa è rappresentata da una sola persona, autorizzata a rappresentarla illimitatamente in materia civile. Se l'impresa non designa il suo rappresentante entro il termine impartito, l'autorità istruttoria o il giudice decide quale delle persone autorizzate a rappresentarla in materia civile rappresenta l'impresa nel procedimento penale.
47 RS
241
48 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371 2374; FF 2004 6189).
49 Ora: imprese individuali.
Punibilità
Procedura penale
Codice penale svizzero 46
311.0
2
La persona che rappresenta l'impresa nel procedimento penale ha i medesimi diritti e obblighi di un imputato. Le altre persone di cui nel capoverso 1 non sono tenute a deporre.
3
L'impresa deve designare un altro rappresentante se per i medesimi fatti o per fatti connessi è avviata un'inchiesta penale nei confronti del rappresentante designato. Se del caso l'autorità istruttoria o il giudice designano per rappresentarla un'altra persona secondo il capoverso 1 oppure, in sua assenza, un terzo qualificato.
Parte seconda: Delle contravvenzioni
Art. 103
Sono contravvenzioni i reati cui è comminata la multa.
Art. 104
Le disposizioni della parte prima del presente Codice si applicano
anche alle contravvenzioni, con le modifiche qui appresso.
Art. 105
1 Le disposizioni sulla condizionale (art. 42 e 43) e sulla responsabilità dell'impresa (art. 102 e 102a) non sono applicabili alle contravvenzioni.
2
Il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
3
Le misure privative della libertà (art. 59-61 e 64), l'interdizione dell'esercizio di una professione (art. 67) e la pubblicazione della sentenza (art. 68) sono ammesse soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
Art. 106
1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi.
2
In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi.
3
Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza.
Definizione
Applicabilità
delle
disposizioni
della parte prima
Inapplicabilità o
applicabilità
condizionale
Multa
Codice penale svizzero 47
311.0
4
Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva.
5
Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli articoli 35 e 36 capoversi 2-5.
Art. 107
1 Con il consenso dell'autore, il giudice può, in sostituzione della multa pronunciata, ordinare un lavoro di pubblica utilità fino a un massimo di 360 ore.
2
L'autorità d'esecuzione fissa un termine di un anno al massimo entro il quale il lavoro di pubblica utilità dev'essere prestato.
3
Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità, il giudice ordina l'esazione della multa.
Art. 108
50
Art. 109
L'azione penale e la pena si prescrivono in tre anni.
Parte terza: Definizioni
Art. 110
1 Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.51 2
Per membri della comunione domestica s'intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica.
3
Per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni.
3bis
Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali.52 50 Per ragioni di tecnica legislativa, l'art. é privo di contenuto. Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Ass. fed. (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
51 Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RS 211.231).
52 RU
2006 3583
Lavoro di
pubblica utilità
Prescrizione
Codice penale svizzero 48
311.0
4
Per documenti s'intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d'immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo.
5
Per documenti pubblici s'intendono i documenti emanati da membri di un'autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.
6
Il giorno è contato in ragione di ventiquattr'ore consecutive. Il mese e l'anno sono computati secondo il calendario comune.
7
È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell'istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d'estradizione.
Libro secondo: Disposizioni speciali Titolo primo: Dei reati contro la vita e l'integrità della persona
Art. 111
Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva53 non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti.
Art. 112
54 Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.55 53 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 1 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.
54
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).
55 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
1. Omicidio.
Omicidio
intenzionale
Assassinio
Codice penale svizzero 49
311.0
Art. 113
56 Se il colpevole ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.57
Art. 114
58 Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria59.
Art. 115
Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria60.
Art. 116
61 La madre che, durante il parto o finché si trova sotto l'influenza del puerperio, uccide l'infante, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 117
Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 118
62 1 Chiunque interrompe una gravidanza con il consenso della gestante, istiga una gestante ad interrompere la gravidanza o le presta aiuto nel farlo, senza che le condizioni dell'articolo 119 siano adempiute, è 56
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).
57 Nuovo testo di parte del per. giusta n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
58
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).
59 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.
60 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 3 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.
61
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).
62
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989 2991; FF 1998 2381 4285).
Omicidio
passionale
Omicidio su
richiesta della
vittima
Istigazione e
aiuto al suicidio
Infanticidio
Omicidio
colposo
2. Interruzione
della gravidanza.
Interruzione
punibile della
gravidanza
Codice penale svizzero 50
311.0
punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2
Chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della gestante è punito con una pena detentiva da uno63 a dieci anni.
3
La gestante che interrompe la gravidanza da sola o con l'aiuto di un terzo o partecipa altrimenti a interromperla dopo la dodicesima settimana dall'inizio dell'ultima mestruazione, senza che le condizioni dell'articolo 119 capoverso 1 siano adempiute, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
4
Nei casi di cui ai capoversi 1 e 3, l'azione penale si prescrive in tre anni.64
Art. 119
65 1 L'interruzione della gravidanza non è punibile se, in base al giudizio di un medico, è necessaria per evitare alla gestante il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica. Il pericolo deve essere tanto più grave quanto più avanzata è la gravidanza.
2
L'interruzione della gravidanza non è nemmeno punibile se, su richiesta scritta della gestante che fa valere uno stato di angustia, è effettuata entro dodici settimane dall'inizio dell'ultima mestruazione da un medico abilitato ad esercitare la professione. Prima dell'intervento, il medico tiene personalmente un colloquio approfondito con la gestante e le fornisce tutte le informazioni utili.
3
Se la gestante è incapace di discernimento è necessario il consenso del suo rappresentante legale.
4
I Cantoni designano gli studi medici e gli ospedali che adempiono i requisiti necessari per praticare correttamente l'interruzione della gravidanza e per fornire una consulenza approfondita.
5
Qualsiasi interruzione della gravidanza dev'essere annunciata a fini statistici all'autorità sanitaria competente, nel rispetto tuttavia dell'anonimato della donna interessata e del segreto medico.
Art. 120
66 1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:
63 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv 4 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.
64
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986 2988; FF 2002 2416 1513).
65
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989 2991; FF 1998 2381 4285).
66
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989 2991; FF 1998 2381 4285).
Interruzione non
punibile della
gravidanza
Contravvenzioni
commesse dal
medico
Codice penale svizzero 51
311.0
a. chiedere alla gestante una richiesta scritta; b. tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente: 1. un elenco dei consultori messi a disposizione gratuita-
mente,
2. una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, 3. informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e c. assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, è punito con la multa67.
2
È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5.
Art. 121
68
Art. 122
69 Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita, chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.70 67 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.
68
Abrogato dal n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza) (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285).
69
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).
70 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
3. Lesioni
personali.
Lesioni gravi
Codice penale svizzero 52
311.0
Art. 123
71 1. Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena (art. 48a).72 2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria e il colpevole è perseguito d'ufficio, se egli ha fatto uso di veleno, di un'arma o di un oggetto pericoloso, se egli ha agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura, se egli è il coniuge della vittima e ha agito durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio,73 se egli è il partner registrato o l'ex partner registrato della vittima e ha agito durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento,74 se egli è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l'atto sia stato commesso durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.75
Art. 124
76
Art. 125
1 Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d'una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria77.
2
Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d'ufficio.
71
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).
72 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
73 Comma introdotto dal il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).
74 Comma. introdotto dal n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).
75 Originario comma 4. Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).
76
Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
77 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro
Lesioni semplici
Lesioni
colpose
Codice penale svizzero 53
311.0
Art. 126
1 Chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con la multa.
2
Il colpevole è perseguito d'ufficio se ha agito reiteratamente: a. contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura; b. contro il proprio coniuge durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio; o bbis.78 contro il proprio partner registrato o ex partner registrato, durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento; o c. contro il proprio partner eterosessuale o omosessuale, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l'atto sia stato commesso durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.79
Art. 127
80 Chiunque espone a pericolo di morte od a grave imminente pericolo di perdita della salute una persona incapace di provvedere a se stessa e della quale egli ha la custodia o deve aver cura, ovvero l'abbandona in siffatto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 128
81 Chiunque omette di prestare soccorso a una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere, chiunque impedisce ad un terzo di prestare soccorso o lo ostacola nell'adempimento di tale dovere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
78 Introdotta dal n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).
79
Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).
80
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).
81
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).
Vie di fatto
4. Esposizione
a pericolo della
vita o salute
altrui.
Abbandono
Omissione di
soccorso
Codice penale svizzero 54
311.0
bis 82 Chiunque, cosciente della gratuità del suo atto, allarma senza motivo i servizi pubblici di sicurezza o di interesse generale, un servizio di salvataggio o di soccorso, in particolare la polizia, i pompieri o i servizi sanitari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 129
83 Chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 130
a 13284
Art. 133
85 1 Chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Non è punibile chi si limiti a respingere gli attacchi od a separare i contendenti.
Art. 134
86 Chiunque prende parte ad un'aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria87.
Art. 135
88 1 Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni che, 82
Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).
83
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).
84
Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
85
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).
86
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).
87 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 6 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.
88
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).
Falso allarme
Esposizione a
pericolo della
vita altrui
Rissa
Aggressione
Rappresentazione di atti di
cruda violenza
Codice penale svizzero 55
311.0
senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali e pertanto offendono gravemente la dignità umana, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1bis
Chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mostrano atti di violenza verso esseri umani o animali, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.89 90 2 Gli oggetti sono confiscati.
3
Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria.91
Art. 136
92 Chiunque somministra a una persona minore di sedici anni, o le mette a disposizione per il consumo, bevande alcoliche o altre sostanze in quantità pericolose per la salute, o stupefacenti a tenore della legge federale del 3 ottobre 195193 sugli stupefacenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Titolo secondo:94 Dei reati contro il patrimonio
Art. 137
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si
appropria una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, in quanto non ricorrano le condizioni degli articoli 138-140.
2. Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà, 89 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
90 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001(Reati contro l'integrità sessuale; divieto del possesso di pornografia dura), in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 408 409; FF 2000 2609). Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParlRS 171.10).
91 Nuove espr. del cpv. giusta il n. II 1 cpv. 7 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.
92
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).
93
RS 812.121
94
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).
Somministrazione a fanciulli
di sostanze
pericolose per
la salute
1. Reati contro
il patrimonio.
Appropriazione
semplice
Codice penale svizzero 56
311.0
se egli ha agito senza fine di lucro o se il reato è stato commesso a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica, è punito soltanto a querela di parte.
Art. 138
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
L'appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria95 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.
Art. 139
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere96 se fa mestiere del furto.
3. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere97 se ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o, 95 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 8 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.
96 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 9 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.
97 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 10 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.
Appropriazione
indebita
Furto
Codice penale svizzero 57
311.0
per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
4. Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.
Art. 140
1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell'intento di conservare la cosa rubata.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno98 se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
3. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
4. La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
Art. 141
Chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
bis Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori
patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
98 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
Rapina
Sottrazione di
una cosa mobile
Impiego illecito
di valori
patrimoniali
Codice penale svizzero 58
311.0
Art. 142
1 Chiunque sottrae indebitamente energia ad un impianto per l'utilizzazione di forze naturali, in modo particolare ad un impianto elettrico, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 143
1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, procura, per sé o altri, dati a lui non destinati e specialmente protetti contro il suo accesso non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2
L'acquisizione illecita di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
bis Chiunque, senza fine di lucro, si introduce indebitamente, per mezzo
di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l'elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 144
1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio.
3
Il giudice può pronunciare con una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha cagionato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.
bis 1. Chiunque, illecitamente, cancella, modifica o rende inservibili dati
registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Sottrazione di
energia
Acquisizione
illecita di dati
Accesso indebito
a un sistema per
l'elaborazione
di dati
Danneggiamento
Danneggiamento
di dati
Codice penale svizzero 59
311.0
Il giudice può pronunciare con una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.
2. Chiunque allestisce, importa, mette in circolazione, propaganda, offre o rende comunque accessibili programmi che sa o deve presumere destinati a scopi di cui al numero 1, o dà indicazioni per allestirli, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha agito per mestiere, può essere punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.
Art. 145
Il debitore che, nell'intenzione di nuocere al proprio creditore, gli sottrae una cosa su cui grava un diritto di pegno o di ritenzione, oppure ne dispone arbitrariamente, la deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile, è punito, a querela di parte, una con pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 146
1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2
La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere della truffa.
3
La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
Art. 147
1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2
La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.
Appropriazione e
sottrazione di
cose date in
pegno o soggette
a ritenzione
Truffa
Abuso di un
impianto per
l'elaborazione
di dati
Codice penale svizzero 60
311.0
3
L'abuso di un impianto per l'elaborazione di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.
Art. 148
1 Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell'istituto d'emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l'istituto d'emissione e l'impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l'abuso della carta.
2
La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.
Art. 149
Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico
alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l'esercente della somma dovuta è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 150
Chiunque, senza pagare, ottiene fraudolentemente una prestazione
sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, in modo particolare l'utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico, l'accesso ad una rappresentazione, ad un'esposizione o ad una manifestazione simile, il funzionamento di un impianto per l'elaborazione di dati o di un apparecchio automatico, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Abuso di cartechèques o di
credito
Frode dello
scotto
Conseguimento
fraudolento di
una prestazione
Codice penale svizzero 61
311.0
bis 99 1 Chiunque fabbrica, importa, esporta, fa transitare, immette in commercio o installa apparecchiature, loro componenti o programmi per l'elaborazione di dati, destinati o atti a decodificare illecitamente programmi radiofonici o servizi di telecomunicazione in codice è punito, a querela di parte, con la multa.100 2
Il tentativo e la complicità sono punibili.
Art. 151
Chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 152
Chiunque come fondatore, titolare, socio illimitatamente responsabile,
procuratore o membro dell'organo di gestione, del consiglio d'amministrazione o dell'ufficio di revisione, oppure liquidatore di una società commerciale, cooperativa o di un'altra azienda esercitata in forma commerciale, dà o fa dare, in comunicazioni al pubblico o in rapporti o proposte all'insieme dei soci o agli associati all'azienda, indicazioni false o incomplete di importanza considerevole, tali da determinare terzi ad atti di disposizione pregiudizievoli al proprio patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 153
Chiunque induce l'autorità preposta al registro di commercio a iscrivere un fatto contrario al vero o omette di segnalarle un fatto che dovrebbe venir iscritto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 154
Abrogato 99 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).
100 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
Fabbricazione e
immissione in
commercio di
dispositivi per
l'illecita decodificazione di
offerte in codice
Danno
patrimoniale
procurato
con astuzia
False indicazioni
su attività
commerciali
False
comunicazioni
alle autorità del
registro di
commercio
Codice penale svizzero 62
311.0
Art. 155
1. Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni
d'affari, fabbrica merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente perché contraffà o falsifica merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione tali merci, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione.
2. Se il colpevole fa mestiere di tali operazioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione.
Art. 156
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell'estorsione, o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona.
3. Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 140.
4. Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno101.
Art. 157
1. Chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l'inesperienza
o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione, chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena o lo fa valere, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell'usura.
101 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.
Contraffazione
di merci
Estorsione
Usura
Codice penale svizzero 63
311.0
Art. 158
1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui.
Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.
2. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3. L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
Art. 159
Il datore di lavoro che disattende l'obbligo di versare trattenute salariali quale pagamento di imposte, tasse, premi e contributi d'assicurazione, oppure di utilizzarle altrimenti a favore del lavoratore e cagiona in tal modo a quest'ultimo un danno patrimoniale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 160
1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad
alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.
Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere della ricettazione.
Amministrazione
infedele
Appropriazione
indebita di
trattenute
salariali
Ricettazione
Codice penale svizzero 64
311.0
Art. 161
1. Chiunque, in qualità di membro del consiglio d'amministrazione, della direzione, dell'organo di revisione o di mandatario di una società anonima o di una società che la domina o ne dipende, in qualità di membro di un'autorità o di funzionario, o in qualità di loro ausiliario, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando la conoscenza di un fatto confidenziale che, se divulgato, eserciterà verosimilmente un influsso notevole sul corso di azioni, di altri titoli o effetti contabili corrispondenti della società o sul corso di opzioni su tali titoli negoziati in borsa o in preborsa in Svizzera, o portando tale fatto a conoscenza di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Chiunque, avendo avuto direttamente o indirettamente conoscenza di tale fatto da parte di una delle persone elencate nel numero 1, ottiene per sè o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando questa informazione, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.102 3. ...103 4.104 Qualora sia previsto il raggruppamento di due società anonime, i numeri 1 e 2 si applicano alle due società.
5.105 I numeri 1, 2 e 4 si applicano per analogia qualora lo sfruttamento della conoscenza di un fatto confidenziale concerna certificati di quota, altri titoli, effetti contabili o opzioni corrispondenti di una società cooperativa o di una società straniera.
bis 106 Chiunque, nell'intento di influenzare notevolmente il corso di un valore mobiliare trattato in una borsa svizzera e per procacciare a sé stesso o a terzi un indebito profitto diffonde in malafede informazioni che inducono in errore oppure 102 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
103 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 2008, con effetto dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4501 4502; FF 2007 407).
104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4501 4502; FF 2007 407).
105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4501 4502; FF 2007 407).
106 Introdotto dall'art. 46 della LF del 24 mar. 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS 954.1).
Sfruttamento
della conoscenza
di fatti
confidenziali
Manipolazione
dei corsi
Codice penale svizzero 65
311.0
effettua acquisti o vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone unite a questo scopo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 162
Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l'obbligo di custodire, chiunque trae profitto per sè o per altri da questa rivelazione, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 163
1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare distrae o occulta valori patrimoniali, simula debiti, riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a farli valere, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
Art. 164
1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce il proprio
attivo in quanto deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili valori patrimoniali, aliena gratuitamente o contro una prestazione manifestamente inferiore valori patrimoniali, rifiuta senza validi motivi diritti che gli spettano o rinuncia gratuitamente a tali diritti, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
2. Violazione del
segreto di
fabbrica o
commerciale
3. Crimini o
delitti nel
fallimento e
nell'esecuzione
per debiti.
Bancarotta
fraudolenta e
frode nel
pignoramento
Diminuzione
dell'attivo in
danno dei
creditori
Codice penale svizzero 66
311.0
Art. 165
1. Il debitore che, in un modo non previsto nell'articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni, cagiona o aggrava il proprio eccessivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione conoscendo la propria insolvenza, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il debitore escusso in via di pignoramento è perseguito penalmente soltanto a querela di un creditore che ha ottenuto contro di lui un attestato di carenza di beni.
La querela deve essere presentata entro tre mesi dal rilascio dell'attestato di carenza di beni.
Non ha diritto di querela il creditore che ha indotto il debitore a contrarre debiti alla leggera, a fare spese sproporzionate o speculazioni avventate, ovvero che l'ha sfruttato in modo usurario.
Art. 166
Il debitore che viola il dovere impostogli dalla legge di tenere regolarmente e conservare i libri di commercio e di allestire un bilancio in modo che non si possa rilevare il suo stato patrimoniale o non si possa rilevarlo interamente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni in seguito ad un pignoramento eseguito in conformità dell'articolo 43 della legge federale dell'11 aprile 1889107 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).
Art. 167
Il debitore che, conoscendo la propria insolvenza e al fine di favorire alcuni dei suoi creditori in danno degli altri, compie atti tendenti a tale scopo, in ispecie paga debiti non scaduti, estingue un debito scaduto con mezzi di pagamento diversi dagli usuali, garantisce un debito con mezzi propri senza essere obbligato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni.
107 RS 281.1 Cattiva gestione
Omissione della
contabilità
Favori concessi
ad un creditore
Codice penale svizzero 67
311.0
Art. 168
1 Chiunque concede o promette vantaggi particolari a un creditore o al suo rappresentante, per ottenerne il voto nell'adunanza dei creditori o nella delegazione dei creditori oppure l'adesione a un concordato giudiziale o il suo rigetto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Chiunque concede o promette vantaggi particolari all'amministratore del fallimento, a un membro dell'amministrazione, al commissario o al liquidatore per influenzarne le decisioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
3
È punito con la stessa pena chi si è fatto accordare o promettere tali vantaggi.
Art. 169
Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori
patrimoniali pignorati o sequestrati, compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione, appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell'attivo, oppure deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 170
Il debitore che, allo scopo di ottenere una moratoria o l'omologazione di un concordato giudiziale, induce in errore sulla propria situazione patrimoniale i creditori, il commissario del concordato o l'autorità dei concordati, in modo particolare mediante contabilità inesatta o bilanci falsi, il terzo che compie tali atti a vantaggio del debitore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 171
1 Gli articoli 163 numero 1, 164 numero 1, 165 numero 1, 166 e 167 sono applicabili anche quando un concordato giudiziale è stato accettato ed omologato.
Corruzione
nell'esecuzione
forzata
Distrazione di
valori
patrimoniali
sottoposti a
procedimento
giudiziale
Conseguimento
fraudolento di
un concordato
giudiziale
Concordato
giudiziale
Codice penale svizzero 68
311.0
2
Se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo la conclusione del concordato, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
bis 1 Quando il fallimento è revocato (art. 195 LEF108), l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
2
Nei casi di concordato giudiziale, il capoverso 1 si applica soltanto se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo la conclusione del concordato.
Art. 172
109
bis In tutti i casi in cui nel presente titolo è comminata esclusivamente
una pena privativa della libertà, il giudice può in ogni caso cumulare questa pena on una pena pecuniaria.110
ter 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco
valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa.
2. Il presente disposto non è applicabile al furto aggravato (art. 139 n. 2 e 3), alla rapina e all'estorsione.
108 RS 281.1 109 Abrogato dal n. II 3 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
110 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
Revoca del
fallimento
4. Disposizioni
generali.
...
Cumulo di pena
privativa della
libertà e multa
Reati di poca
entità
Codice penale svizzero 69
311.0
Titolo terzo: Dei delitti contro l'onore e la sfera personale riservata111
Art. 173
112 1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere113.
2. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.
3. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.
4. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.
5. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.
Art. 174
1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327 330; FF 1968 I 427).
112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
113 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 13 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.
1. Delitti contro
l'onore.
Diffamazione
Calunnia
Codice penale svizzero 70
311.0
2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la riputazione di una persona, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.114 3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.
Art. 175
1 Quando la diffamazione o la calunnia sia diretta contro una persona defunta o dichiarata scomparsa, il diritto di querela spetta ai congiunti di questa persona.
2
Non sarà pronunciata pena, se al momento del fatto sono trascorsi più di trent'anni dalla morte o dalla dichiarazione di scomparsa.
Art. 176
Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.
Art. 177
1 Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.115 2 Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.
3
Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.
Art. 178
1 Per i delitti contro l'onore, l'azione penale si prescrive in quattro anni.116 2
Per l'estinzione del diritto di querela vale l'articolo 31.117 114 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
115 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986 2988; FF 2002 2416 1513).
117 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
Diffamazione
e calunnia contro
un defunto o uno
scomparso
Disposizione
comune
Ingiuria
Prescrizione
Codice penale svizzero 71
311.0
Art. 179
Chiunque, senza averne il diritto, apre uno scritto o un involto chiuso per prendere cognizione del suo contenuto, chiunque, avendo preso cognizione di fatti coll'apertura di uno scritto o di un involto chiuso a lui non destinato, li divulga o ne trae profitto, è punito, a querela di parte, con la multa.
bis 119 Chiunque ascolta, con un apparecchio d'intercettazione, o registra, su un supporto del suono, una conversazione, estranea non pubblica senza l'assenso di tutti gl'interlocutori, chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1, chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una registrazione, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
ter 120 Chiunque, senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi, chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.121 118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327 330; FF 1968 I 427).
119 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327 330; FF 1968 I 427).
120 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327 330; FF 1968 I 427).
121 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
2.118 Delitti
contro la sfera
personale
riservata.
Violazione di
segreti privati
Ascolto e
registrazione di
conversazioni
estranee
Registrazione
clandestina di
conversazioni
Codice penale svizzero 72
311.0
quater 122 Chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d'immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz'altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d'una persona, senza l'assenso di quest'ultima, chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1, chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una presa d'immagini, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
quinquies 123 1 Non è punibile né secondo l'articolo 179bis capoverso 1 né secondo l'articolo 179ter capoverso 1 chiunque, come interlocutore o abbonato al collegamento utilizzato: a. registra conversazioni telefoniche con servizi d'assistenza, di salvataggio o di sicurezza; b. registra, in ambito di relazioni commerciali, conversazioni telefoniche vertenti su ordinazioni, su mandati, su prenotazioni o su analoghe operazioni preliminari.
2
All'utilizzazione ulteriore delle registrazioni conformemente al capoverso 1 sono applicabili per analogia gli articoli 179bis capoversi 2 e 3 e 179ter capoverso 2.
sexies 124 1. Chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista, immagazzina, possiede, trasporta, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta o, in qualsiasi altro modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati specificatamente all'ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, fornisce indicazioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a loro favore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
122 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327 330; FF 1968 I 427).
123 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 823 824; FF 2001 2328 5225).
124 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327 330; FF 1968 I 427).
Violazione della
sfera segreta o
privata mediante
apparecchi
di presa
d'immagini
Registrazioni
non punibili
Messa in
circolazione e
propaganda di
apparecchi di
ascolto, di
registrazione del
suono e delle
immagini
Codice penale svizzero 73
311.0
2. Il terzo, nel cui interesse l'agente ha operato, è passibile della stessa pena, qualora conoscesse l'infrazione e non abbia fatto tutto il possibile per impedirla.
Se il terzo è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita o una ditta individuale125, il capoverso 1 è applicabile a coloro che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.
septies 126 Chiunque, per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto
di telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di parte, con la multa.
octies 127 1 Chiunque, nell'esercizio di un esplicito potere legale, ordina o esegue la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di una persona oppure impiega apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179bis segg.), non è punibile purché sia richiesta senza indugio l'approvazione del giudice competente.
2
Le condizioni della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché la relativa procedura sono disciplinate dalla legge federale del 6 ottobre 2000128 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
novies 129 Chiunque sottrae da una collezione dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità non liberamente accessibili è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
125 Ora: impresa individuale.
126 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968 (RU 1969 327; FF 1968 I 427). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).
127 Introdotto dal n. VII della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Nuovo testo giusta il n.1 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 780.1).
128 RS
780.1
129 Introdotto dal n. 4 dell'all. della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RS 235.1).
Abuso di
impianti di
telecomunicazioni
Sorveglianza
ufficiale,
impunibilità
Sottrazione di
dati personali
Codice penale svizzero 74
311.0
Titolo quarto: Del crimini o dei delitti contro la libertà personale
Art. 180
1 Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Il colpevole è perseguito d'ufficio se: a. è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio; o abis.130 è il partner registrato della vittima o l'ex partner registrato e la minaccia è stata commessa durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento; o b. è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.131
Art. 181
Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 182
132 1 Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta.
2
Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno.
3
In ogni caso è pronunciata anche una pena pecuniaria.
4
È punibile anche chi commette il reato all'estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili.
130 Introdotta dal n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).
131 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).
132 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437 5440; FF 2005 2513).
Minaccia
Coazione
Tratta di esseri
umani
Codice penale svizzero 75
311.0
Art. 183
133 1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale, chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Parimenti è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.
Art. 184
134 Il sequestro di persona ed il rapimento sono puniti con una pena detentiva non inferiore ad un anno se il colpevole ha cercato di ottenere un riscatto, ha trattato la vittima con crudeltà, la privazione della libertà è durata più di dieci giorni o la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.
Art. 185
135 1. Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, chiunque per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da altri, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2. La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà.
3. In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l'atto è diretto contro molte persone, il colpevole può essere punito con la pena detentiva a vita.
133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032).
134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032).
135 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032).
Sequestro di
persona e
rapimento
Circostanze
aggravanti
Presa
d'ostaggio
Codice penale svizzero 76
311.0
4.136 Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la pena può essere attenuata (art. 48a).
5. È punibile anche chi commette il reato all'estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile.137
Art. 186
Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Titolo quinto:138 Dei reati contro l'integrità sessuale
Art. 187
1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona ad un atto sessuale, coinvolge una tale persona in un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.
3.139 Se il colpevole, al momento dell'atto, non aveva ancora compiuto gli anni 20 e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o un'unione domestica registrata, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
4. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore.
136 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
137 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
138 Nuovo testo giusta il n. I del DAF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU 1992 1670 1677; FF 1985 II 901).
139 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).
Violazione
di domicilio
1. Esposizione a
pericolo dello
sviluppo di
minorenni.
Atti sessuali
con fanciulli
Codice penale svizzero 77
311.0
5. …140 6. …141
Art. 188
1. Chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minorenne di età superiore ai sedici anni, chiunque induce una tale persona ad un atto sessuale, profittando della dipendenza in cui essa si trova, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2.142 Se la vittima ha contratto successivamente matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
Art. 189
1 Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
2
…143
3
Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.144
Art. 190
1 Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.
140 Abrogato dal n. I della LF del 21 mar. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139).
141 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139).
Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli) (RU 2002 2993; FF 2000 2609).
142 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).
143 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).
144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).
Atti sessuali
con persone
dipendenti
2. Offese alla
libertà ed
all'onore
sessuali.
Coazione
sessuale
Violenza
carnale
Codice penale svizzero 78
311.0
2
…145
3
Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.146
Art. 191
Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
Art. 192
1 Chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza, induce una persona ricoverata o collocata in uno stabilimento, detenuta, incarcerata o imputata, a commettere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Se la vittima ha contratto matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.147
Art. 193
1 Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Se la vittima ha contratto matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.148
Art. 194
1 Chiunque compie un atto esibizionistico è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
145 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).
146 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).
147 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).
148 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).
Atti sessuali
con persone
incapaci di
discernimento
o inette
a resistere
Atti sessuali
con persone
ricoverate,
detenute od
imputate
Sfruttamento
dello stato di
bisogno
Esibizionismo
Codice penale svizzero 79
311.0
2
Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento.
Art. 195
Chiunque sospinge alla prostituzione un minorenne, chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale, sospinge altri alla prostituzione, chiunque lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione od altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione, chiunque mantiene una persona nella prostituzione, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
Art. 196
149
Art. 197
1. Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa.
Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiusi, attira previamente l'attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste, è esente da pena.
3. Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani o atti violenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Gli oggetti sono confiscati.
149 Abrogato dall'art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, con effetto dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437 5440; FF 2005 2513).
3. Sfruttamento
di atti sessuali.
Promovimento
della
prostituzione
4. Pornografia
Codice penale svizzero 80
311.0
3bis.150 Chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali o atti violenti, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.151 Gli oggetti sono confiscati.
4. Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria.
5. Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei numeri 1-3 non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.
Art. 198
Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona, è punito, a querela di parte, con la multa.
Art. 199
Chiunque infrange le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità dell'esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con la multa.
Art. 200
Se un reato previsto nel presente titolo è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.
Art. 201
a 212152 150 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001(Reati contro l'integrità sessuale; divieto del possesso di pornografia dura), in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 408 409; FF 2000 2609). Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParlRS 171.10).
151 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
152 Questi art. (salvo l'art. 211) sono sostituiti dagli art. 195 a 199 (cfr. commento nel n. 23 del messaggio - FF 1985 II 901). L'art. 211 è semplicemente stralciato.
5. Contravvenzioni contro
l'integrità
sessuale.
Molestie sessuali
Esercizio illecito
della prostituzione
6. Reato
collettivo
Codice penale svizzero 81
311.0
Titolo sesto: Dei crimini o dei delitti contro la famiglia
Art. 213
153 1 Chiunque compie la congiunzione carnale con un proprio ascendente o discendente o con un fratello o sorella germano, consanguineo o uterino, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Il minorenne va esente da pena se è stato sedotto.
3
…154
Art. 214
155
Art. 215
156 Chiunque contrae matrimonio o un'unione domestica registrata essendo già coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, chiunque contrae matrimonio o un'unione domestica registrata con una persona coniugata o vincolata da un'unione domestica registrata, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 216
157
Art. 217
158 1 Chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Il diritto di querela spetta anche alle autorità e ai servizi designati dai Cantoni. Va esercitato salvaguardando gli interessi della famiglia.
153 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).
154 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli) (RU 2002 2993; FF 2000 2609).
155 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
156 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).
157 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
158 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).
Incesto
Bigamia nel
matrimonio o
nell'unione
domestica
registrata
Trascuranza
degli obblighi di
mantenimento
Codice penale svizzero 82
311.0
Art. 218
159
Art. 219
160 1 Chiunque viola o trascura il suo dovere d'assistenza o educazione verso un minorenne e in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo fisico o psichico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Se il colpevole ha agito per negligenza, invece della pena detentiva o pecuniaria può essere pronunciata la multa.161
Art. 220
162 Chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenne alla persona che esercita l'autorità parentale o la tutela, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo
Art. 221
1 Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2
La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone.
3
Se dall'incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 222
1 Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l'integrità delle persone.
159 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
160 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).
161 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).
Violazione
del dovere
d'assistenza o
educazione
Sottrazione
di minorenne
Incendio
intenzionale
Incendio
colposo
Codice penale svizzero 83
311.0
Art. 223
1. Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o l'altrui proprietà, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 224
1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 225
1 Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso ovvero per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2
Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.
Art. 226
1 Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
2
Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere163.
163 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 14 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.
Esplosione
Uso delittuoso
di materie
esplosive o
gas velenosi
Uso colposo
di materie
esplosive o
gas velenosi
Fabbricazione,
occultamento e
trasporto di
materie
esplosive o
gas velenosi
Codice penale svizzero 84
311.0
3
Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
bis 164 1 Chiunque intenzionalmente mette in pericolo la vita o la salute umana o la proprietà altrui di notevole valore con l'energia nucleare, sostanze radioattive o raggi ionizzanti è punito con una pena detentiva o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
2
Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
ter 165 1 Chiunque prende, conformemente a un piano, disposizioni tecniche concrete o organizzative per mettere in pericolo la vita o la salute umana o la proprietà altrui di notevole valore con l'energia nucleare, sostanze radioattive o raggi ionizzanti è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
2
Chiunque produce, si procura, consegna o procura ad altri, riprende da altri, custodisce o nasconde sostanze radioattive, impianti, dispositivi o oggetti che contengono sostanze radioattive o possono emettere raggi ionizzanti, benché sappia o debba presumere che essi sono destinati a un uso penalmente perseguibile, è punito con una pena detentiva fino a dieci anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
3
Chiunque fornisce ad altri indicazioni per fabbricare siffatte sostanze, impianti, dispositivi o oggetti, benché sappia o debba presumere che essi sono destinati a un uso penalmente perseguibile, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
164 Introdotto dal n. II 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RS 732.1).
165 Introdotto dal n. 2 II dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RS 732.1).
Pericolo dovuto
all'energia
nucleare, alla
radioattività e a
raggi ionizzanti
Atti preparatori
punibili
Codice penale svizzero 85
311.0
Art. 227
1. Chiunque intenzionalmente cagiona un'inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 228
1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta impianti elettrici, opere idrauliche, in ispecie argini, dighe, traverse, chiuse, opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 229
1 Chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell'arte e mette con ciò in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell'arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 230
1. Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altrimenti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un'altra azienda, ovvero gl'infortuni che possono esser cagionati da macchine, chiunque, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria.
Inondazione.
Franamento
Danneggiamento
d'impianti
elettrici, di opere idrauliche e di
opere di
premunizione
Violazione delle
regole dell'arte
edilizia
Rimozione od
omissione di
apparecchi
protettivi
Codice penale svizzero 86
311.0
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Titolo ottavo: Dei crimini o dei delitti contro la salute pubblica
bis 166 1 Chiunque, intenzionalmente, immette nell'ambiente organismi geneticamente modificati o patogeni, disturba il funzionamento di un impianto destinato al loro studio o alla loro conservazione o produzione o ne disturba il trasporto, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni, se sa o deve sapere che con tali atti: a. mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone; o b. mette in pericolo in modo grave la composizione naturale di bicenosi della fauna e della flora o i loro biotopi.
2
Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 231
1. Chiunque intenzionalmente propaga una malattia dell'uomo pericolosa e trasmissibile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.167 Se il colpevole ha agito con animo abietto, la pena é una pena detentiva da uno a cinque anni. 2. La pena una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 232
1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è con una pena detentiva da uno a cinque anni.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
166 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 814.91).
167 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
Pericoli causati
da organismi
geneticamente
modificati o
patogeni
Propagazione
di malattie
dell'uomo
Propagazione
di epizoozie
Codice penale svizzero 87
311.0
Art. 233
1. Chiunque intenzionalmente propaga un parassita od un germe pericoloso per l'agricoltura o selvicoltura, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni.
2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 234
1 Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l'acqua potabile destinata alle persone o agli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
2
La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 235
1. Chiunque intenzionalmente manipola o fabbrica foraggi naturali od artificiali destinati agli animali domestici in modo da metterne in pericolo la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole fa mestiere di tale manipolazione o fabbricazione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.168 La sentenza di condanna è resa pubblica.
2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
3. I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.
Art. 236
1 Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali od artificiali ch'egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La sentenza di condanna è resa pubblica.
2
La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
3
I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.
168 Nuovo testo dei per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
Propagazione
di parassiti
pericolosi
Inquinamento di
acque potabili
Fabbricazione di
foraggi nocivi
Commercio di
foraggi adulterati
Codice penale svizzero 88
311.0
Titolo nono: Dei crimini o dei delitti contro le pubbliche comunicazioni
Art. 237
1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua o nell'aria e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità di molte persone, può essere pronunciata una pena detentiva da uno a dieci anni.
2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 238
1 Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo il servizio delle strade ferrate e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, in modo particolare chiunque cagiona il pericolo di un deviamento o di uno scontro di treni, è punito con una pena detentiva o pecuniaria169.
2
La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza e messo in grave pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui.
Art. 239
1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l'esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
169 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 15 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.
Perturbamento
della
circolazione
pubblica
Perturbamento
del servizio
ferroviario
Perturbamento
di pubblici
servizi
Codice penale svizzero 89
311.0
Titolo decimo: Della falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo, delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure
Art. 240
1 Chiunque contraffà monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione come genuini, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2
Nei casi d'esigua gravità la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
3
Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all'estero, se è stato arrestato nella Svizzera e non è estradato all'estero e se l'atto è punito nello Stato in cui fu compiuto.
Art. 241
1 Chiunque altera monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione con l'apparenza di un valore superiore, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.170 2 Nei casi di esigua gravità la pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 242
1 Chiunque mette in circolazione come genuini o inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti od alterati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria171.
2
Se il colpevole o il suo mandante o il suo rappresentante ha ricevuto le monete o i biglietti di banca come genuini o inalterati, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 243
172 1 Chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita biglietti di banca in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con i biglietti di banca autentici, in particolare quando l'intero biglietto di banca, una sua faccia o la maggior parte di 170 Nuovo testo di parte del per. giusta il n.II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
171 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.
172 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RS 941.10).
Contraffazione
di monete
Alterazione
di monete
Messa in
circolazione di
monete false
Imitazione di
biglietti di banca, monete o valori
di bollo ufficiali
senza fine di
falsificazione
Codice penale svizzero 90
311.0
una faccia è riprodotta o imitata su un materiale e in un formato identici o simili a quelli dell'originale, chiunque, senza fine di falsificazione, fabbrica oggetti simili per conio, peso o dimensioni alle monete in corso, o che presentano valori nominali o singole particolarità di una coniatura ufficiale, in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con le monete in corso, chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita valori di bollo ufficiali in modo che possa esistere il pericolo di confusione con i valori di bollo ufficiali, chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatti oggetti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.173 2 La pena è la multa se il colpevole ha agito per negligenza.174
Art. 244
1 Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete, cartamoneta o biglietti di banca contraffatti o alterati, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.175 2 Chiunque ne importa, acquista o tiene in deposito in grande quantità, è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.
Art. 245
1. Chiunque, al fine di metterli in circolazione come genuini od inalterati, contraffà od altera valori di bollo ufficiali, in ispecie francobolli o marche da bollo o da tassa, chiunque a valori di bollo ufficiali annullati dà l'apparenza di bolli ancora validi per usarli come tali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all'estero, se è arrestato nella Svizzera e non è estradato all'estero e se l'atto è punito nello Stato in cui fu compiuto.
173 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
174 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
175 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RS 941.10).
Importazione,
acquisto e
deposito di
monete false
Falsificazione
di valori di
bollo ufficiali
Codice penale svizzero 91
311.0
2. Chiunque usa come genuini, inalterati o validi valori di bollo ufficiali contraffatti, alterati od annullati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 246
Chiunque, al fine di usarne come genuine od inalterate, contraffà od altera marche ufficiali apposte dall'autorità ad un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d'oro e d'argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell'Amministrazione delle dogane, chiunque usa come genuini od inalterati segni di detto genere contraffatti od alterati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 247
Chiunque, al fine di farne uso indebito, fabbrica o si procura strumenti per la contraffazione o l'alterazione di monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali, chiunque fa uso indebito di strumenti coi quali si fabbricano monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 248
Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d'affari, appone una falsa bollatura a misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura od altera la bollatura esistente, altera misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura bollati, usa misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura falsi od alterati, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 249
176 1 Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti.
176 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RS 941.10).
Falsificazione
di marche
ufficiali
Strumenti per
la falsificazione
e uso illegittimo
di strumenti
Falsificazione
dei pesi e
delle misure
Confisca
Codice penale svizzero 92
311.0
2
Sono inoltre confiscati e resi inservibili o distrutti i biglietti di banca, le monete o i valori di bollo ufficiali riprodotti che, imitati o fabbricati senza fine di falsificazione, comportano un pericolo di confusione.
Art. 250
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche a monete, cartamonete, biglietti di banca e valori di bollo esteri.
Titolo undecimo: Della falsità in atti
Art. 251
177 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata la pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 252
178 Chiunque, al fine di migliorare la situazione propria o altrui, contraffà od altera carte di legittimazione, certificati, attestati, fa uso, a scopo di inganno, di un atto di questa natura contraffatto od alterato da un terzo, abusa, a scopo di inganno, di uno scritto di questa natura, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
177 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).
178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).
Monete e bolli
di valore esteri
Falsità in
documenti
Falsità in
certificati
Codice penale svizzero 93
311.0
Art. 253
Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale, chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 254
1 Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2
La soppressione di documenti a pregiudizio di un congiunto o di un membro della comunione domestica è perseguita soltanto a querela di parte.
Art. 255
Gli articoli 251 a 254 si applicano anche ai documenti esteri.
Art. 256
Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sopprime, rimuove, rende irriconoscibile, altera o colloca falsamente un termine od altro segno di confine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 257
Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibile o colloca falsamente un segnale pubblico trigonometrico o limnimetrico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Conseguimento
fraudolento di
una falsa
attestazione
Soppressioni
di documento
Documenti
esteri
Rimozione
di termini
Soppressione di
segnali
trigonometrici e
limnimetrici
Codice penale svizzero 94
311.0
Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica
Art. 258
179 Chiunque diffonde lo spavento nella popolazione con la minaccia o con il falso annuncio di un pericolo per la vita, la salute o la proprietà, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 259
180 1 Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 260
1 Chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Il compartecipe va esente da pena se, accettando l'intimazione fattagli dall'autorità, desiste dall'azione senza aver commesso violenze né istigato a commetterne.
bis 181 1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch'egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati: Art. 111 Omicidio intenzionale Art. 112 Assassinio Art. 122 Lesioni gravi Art. 140 Rapina Art. 183 Sequestro di persona e rapimento 179 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).
180 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032).
181 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032).
Pubblica
intimidazione
Pubblica
istigazione a
un crimine o
alla violenza
Sommossa
Atti preparatori
punibili
Codice penale svizzero 95
311.0
Art. 185 Presa d'ostaggio Art. 221 Incendio intenzionale Art. 264 Genocidio.182 2 Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.
3
È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile.183
ter 184 1. Chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale, è punito una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il giudice può attenuare la pena (art. 48a)185 se l'agente si sforza d'impedire la prosecuzione dell'attività criminale dell'organizzazione.
3. È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile.186
quater 187 Chiunque vende, loca, dona, lascia a disposizione di terzi o procura per mediazione armi da fuoco, armi vietate dalla legge, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni, sapendo o dovendo sapere che essi serviranno alla commissione di un delitto o di un crimine, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, in quanto non ricorrano le condizioni costitutive di un reato più grave.188 182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 15 dic. 2000 (RU 2000 2725 2729; FF 1999 4611).
183 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
184 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 (RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).
185 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
186 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
187 Introdotto dall'art. 41 della LF del 20 giu. 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 514.54).
188 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
Organizzazione
criminale
Messa in
pericolo della
sicurezza
pubblica con
armi
Codice penale svizzero 96
311.0
quinquies 189 1 Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2
Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l'eventualità che detti valori patrimoniali possano servire a finanziare il terrorismo.
3
Non costituisce finanziamento di un atto terroristico l'atto volto a instaurare o ripristinare la democrazia o lo Stato di diritto oppure a permettere l'esercizio o il rispetto dei diritti dell'uomo.
4
Il capoverso 1 non è applicabile se il finanziamento è destinato a sostenere atti che non contraddicono alle norme del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati.
Art. 261
Chiunque pubblicamente ed in modo abietto offende o schernisce le convinzioni altrui in materia di credenza, particolarmente di credenza in Dio, ovvero profana oggetti di venerazione religiosa, chiunque con malanimo impedisce, perturba o schernisce pubblicamente un atto di culto garantito dalla Costituzione, chiunque profana con malanimo un luogo od un oggetto destinati ad un culto o ad un atto di culto garantiti dalla Costituzione, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
bis 190 Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione; chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione; chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa; chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza gros189 Introdotto dal n. I 1 della LF del 21 mar. 2003 (Finanziamento del terrorismo), in vigore
dal 1° ott. 2003 (RU 2003 3043 3047; FF 2002 4815).
190 Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2887 2889; FF 1992 III 217).
Finanziamento
del terrorismo
Perturbamento
della libertà di
credenza e di
culto
Discriminazione
razziale
Codice penale svizzero 97
311.0
solanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità;191 chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 262
1. Chiunque profana grossolanamente la tomba di un defunto, chiunque con malanimo turba o profana un funerale od un servizio funebre, chiunque profana o pubblicamente insulta un cadavere umano, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Chiunque, contro la volontà dell'avente diritto, sottrae un cadavere umano o parti di esso, ovvero le ceneri di un defunto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 263
1 Chiunque, essendo in istato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un fatto represso come crimine o delitto, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
2
La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un crimine punibile con la sola pena detentiva.192 191 RU
2005 1165
192 Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
Turbamento
della pace dei
defunti
Atti commessi
in istato di
irresponsabilità
colposa
Codice penale svizzero 98
311.0
Titolo dodicesimobis: Reati contro gli interessi della comunità internazionale193
Art. 264
194 1 Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso o etnico: a. uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale; b. sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;
c. ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo;
d. trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo.
è punito con una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a 10 anni.195 2 È punibile anche chi commette il reato all'estero, se si trova in Svizzera e non può essere estradato. L'articolo 6bis numero 2196 è applicabile.
3
L'articolo 366 capoverso 2 lettera b197, le disposizioni riguardanti il permesso al procedimento penale di cui agli articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 1958198 sulla responsabilità nonché gli articoli 1 e 4 della legge federale del 26 marzo 1934199 sulle garanzie non sono applicabili in caso di genocidio.
193 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 15 dic. 2000 (RU 2000 2725 2729; FF 1999 4611).
194 Abrogato dall'art. 37 della LF del 9 mar. 1978 sulla protezione degli animali (RS 455).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 15 dic. 2000 (RU 2000 2725 2729; FF 1999 4611).
195 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
196 Ora: l'art. 7 cpv. 4 e 5 197 Ora: l'art. 347 cpv. 2 lett. b 198 RS
170.32
199 [CS
1 148; RU 1962 831 art. 60 cpv. 2, 1977 2249 n. I 121, 1987 226, 2000 273 all. n. I 414 , 2003 2133 all. n.3. RU 2003 3543 all. n. I 1].
Genocidio
Codice penale svizzero 99
311.0
Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale
Art. 265
Chiunque commette un atto diretto a mutare con la violenza la Costituzione della Confederazione200 o d'un Cantone201, ad abbattere con la violenza le autorità politiche costituzionali od a ridurle nell'impossibilità di esercitare i loro poteri, a distaccare con la violenza una parte del territorio svizzero dalla Confederazione o una parte di territorio da un Cantone, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno202.
Art. 266
1. Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione, a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
2.203
Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.
bis 204 1 Chiunque, nell'intento di provocare o di sostenere imprese o mene dell'estero contro la sicurezza della Svizzera, entra in rapporto con uno Stato estero, con partiti esteri o con altre organizzazioni all'estero, o con i loro agenti, ovvero lancia o diffonde informazioni inesatte o tendenziose, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
200 RS 101
201 RS 131.211/.235 202 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 11 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.
203 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
204 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
1. Crimini o
delitti contro
lo Stato.
Alto tradimento
Attentati contro
l'indipendenza
della
Confederazione
Imprese e mene
dell'estero
contro la
sicurezza della
Svizzera
Codice penale svizzero 100
311.0
2
Nei casi gravi, può essere pronunciata una pena detentiva non inferiore ad un anno.
Art. 267
1. Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile a uno Stato estero o ad agenti di esso un segreto che doveva essere conservato nell'interesse della Confederazione,205 chiunque intenzionalmente espone a pericolo gli interessi della Confederazione o di un Cantone falsificando, distruggendo, facendo scomparire o sottraendo documenti o mezzi di prova concernenti rapporti di diritto tra la Confederazione od un Cantone ed uno Stato estero, chiunque, come rappresentante della Confederazione, intenzionalmente intavola con un Governo estero negoziati a danno della Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
2.206 Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile al pubblico un segreto che doveva essere conservato nell'interesse della Confederazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3.207 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 268
Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibili, altera o colloca falsamente un termine od altro contrassegno del confine della Confederazione, d'un Cantone o d'un Comune è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 269
208 Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
205 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).
206 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).
207 Originario n. 2.
208 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408.
Tradimento
nelle relazioni
diplomatiche
Rimozione di
termini di
confine pubblici
Violazione della
sovranità
territoriale
svizzera
Codice penale svizzero 101
311.0
Art. 270
Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia un emblema di sovranità svizzero esposto da una autorità, in modo particolare lo stemma o la bandiera della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 271
209 1. Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici; chiunque compie siffatti atti per conto di un partito estero o di un'altra organizzazione dell'estero; chiunque favorisce tali atti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, in casi gravi, con una pena detentiva non inferiore a un anno.210 2. Chiunque, usando violenza, astuzia o minaccia, trae all'estero una persona per consegnarla ad un'autorità, ad un partito o ad una organizzazione analoga dell'estero o per metterne in pericolo la vita o la integrità personale, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
3. Chiunque prepara un tale ratto, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
Art. 272
211 1. Chiunque, a profitto di uno Stato estero, o di un partito estero o di un'altra organizzazione dell'estero, e a pregiudizio della Svizzera o dei suoi attinenti, abitanti o delle sue organizzazioni, esercita un servizio di spionaggio politico od organizza un servizio siffatto, chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi gravi, il giudice pronuncia una pena detentiva non inferiore ad un anno. È in modo particolare considerato come caso grave incitare ad azioni ovvero dare false informazioni atte a compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione.
209 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
210 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
211 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Offese agli
emblemi svizzeri
Atti compiuti
senza
autorizzazione
per conto di uno
Stato estero
2. Spionaggio.
Spionaggio
politico
Codice penale svizzero 102
311.0
Art. 273
Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.212
Art. 274
213 1. Chiunque raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno della Svizzera, ovvero organizza un servizio siffatto; chiunque arruola persone per siffatti servizi o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi gravi, può essere pronunciata una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.
Art. 275
214 Chiunque commette un atto diretto a turbare o a mutare in modo illecito l'ordine fondato sulla Costituzione della Confederazione215 o di un Cantone216, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
212 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
213 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
214 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
215 RS 101
216 RS 131.211/.235 Spionaggio
economico
Spionaggio
militare
3. Messa in
pericolo
dell'ordine
costituzionale.
Attentati contro
l'ordine
costituzionale
Codice penale svizzero 103
311.0
bis 217 Chiunque svolge una propaganda dell'estero intesa a sovvertire con la violenza l'ordine costituzionale della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
ter 218 Chiunque costituisce un'associazione che si propone di svolgere o svolge un'attività diretta a compiere atti puniti negli articoli 265, 266, 266bis, 271 a 274, 275 e 275bis, chiunque aderisce a una tale associazione o partecipa alle sue mene, chiunque promuove la costituzione di una tale associazione o ne segue le istruzioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 276
1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione.
Art. 277
1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un'istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare, chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
217 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
218 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Propaganda
sovversiva
Associazioni
illecite
4. Attentati
contro la
sicurezza
militare.
Provocazione ed
incitamento alla
violazione degli
obblighi militari
Falsificazione
d'ordini o di
istruzioni
Codice penale svizzero 104
311.0
Art. 278
Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
Titolo quattordicesimo: Dei delitti contro la volontà popolare
Art. 279
Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce o turba un'assemblea, un'elezione od una votazione ordinata dalla costituzione o dalla legge, chiunque impedisce od ostacola, con violenza o minaccia di grave danno, la raccolta o la consegna di firme per una domanda di referendum o d'iniziativa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 280
Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce ad un elettore d'esercitare il diritto di voto o di firmare una domanda di referendum o d'iniziativa, chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, costringe un elettore ad esercitare uno di questi diritti o ad esercitarlo in un senso determinato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 281
Chiunque offre, promette, dà o procura ad un elettore un dono od altro profitto perché voti in un senso determinato o perché aderisca o non aderisca ad una domanda di referendum o d'iniziativa, chiunque offre, promette, dà o procura ad un elettore un dono od altro profitto perché si astenga da una elezione o votazione, l'elettore che si fa dare o promettere un tale profitto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Turbamento del
servizio militare
Perturbamento
ed impedimento
di elezioni
e votazioni
Attentati contro
il diritto di voto
Corruzione
elettorale
Codice penale svizzero 105
311.0
Art. 282
1. Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale, chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa, chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2.219 Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.
bis 220 Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa.
Art. 283
Chiunque con manovre illecite procura di conoscere il voto dato da singoli elettori, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 284
221
220 Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RS 161.1).
221 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1971 (RU 1971 777; FF 1965 I 474).
Frode elettorale
Incetta di voti
Violazione del
segreto del voto
Codice penale svizzero 106
311.0
Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autorità
Art. 285
1.222 Chiunque con violenza o minaccia impedisce ad una autorità, a un membro di un'autorità o ad un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe ad un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.223
Art. 286
224 Chiunque impedisce ad una autorità, a un membro di un'autorità o ad un funzionario di procedere ad un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere.225
Art. 287
Chiunque per un fine illecito si arroga l'esercizio di una pubblica funzione od il potere di dare ordini militari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 288
226
223 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
224 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
225 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
226 Abrogato dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione) (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
Violenza o
minaccia contro
le autorità e i
funzionari
Impedimento di
atti dell'autorità
Usurpazione
di funzioni
Codice penale svizzero 107
311.0
Art. 289
Chiunque sottrae cose requisite o sequestrate dall'autorità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 290
Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 291
1 Chiunque contravviene ad un decreto d'espulsione dal territorio della Confederazione o d'un Cantone, emanato da un'autorità competente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
La durata di questa pena non è computata in quella del bando.
Art. 292
Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.
Art. 293
1 Chiunque, senza averne diritto, rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità nei limiti della propria competenza, è punito con la multa.
2
La complicità è punibile.
3
Il giudice può prescindere da qualsiasi pena se il segreto portato a conoscenza del pubblico è di poca importanza.227
Art. 294
Chiunque esercita una professione, un'industria od un commercio, il cui esercizio gli fu interdetto da sentenza penale, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria .228
227 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).
228 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 17 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
Sottrazione di
cose requisite
o sequestrate
Rottura di sigilli
Violazione
del bando
Disobbedienza
a decisioni
dell'autorità
Pubblicazione
di deliberazioni
ufficiali segrete
Violazione della
interdizione di
esercitare una
professione
Codice penale svizzero 108
311.0
Art. 295
229
Art. 296
230 Chiunque pubblicamente offende uno Stato estero nella persona del suo capo, nel suo Governo ovvero nella persona di uno dei suoi agenti diplomatici o di uno dei suoi delegati ufficiali a una conferenza diplomatica riunita nella Svizzera o di uno dei suoi rappresentanti ufficiali presso un'istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita nella Svizzera, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 297
231 Chiunque pubblicamente offende un'istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita in Svizzera nella persona di uno dei suoi rappresentanti ufficiali è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 298
Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia gli emblemi di sovranità di uno Stato estero esposti pubblicamente dal rappresentante riconosciuto di questo Stato, in modo particolare lo stemma o la bandiera, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 299
1. Chiunque viola la sovranità territoriale di uno Stato estero, in modo particolare compiendo illecitamente atti ufficiali nel territorio di esso, chiunque penetra nel territorio di uno Stato estero contrariamente al diritto delle genti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
229 Abrogato dal n. II 3 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
230 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
231 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Oltraggio ad uno
Stato estero
Oltraggi a
istituzioni internazionali
Offese agli
emblemi di uno
Stato estero
Violazione della
sovranità
territoriale di
uno Stato estero
Codice penale svizzero 109
311.0
2. Chiunque, dal territorio della Svizzera, tenta di perturbare con violenza l'ordine politico di uno Stato estero, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 300
Chiunque, dal territorio neutrale della Svizzera, intraprende o favorisce atti di ostilità contro un belligerante, chiunque intraprende atti di ostilità contro le truppe straniere ammesse nella Svizzera, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
Art. 301
1. Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto, chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.
Art. 302
232 1 I crimini e i delitti previsti nel presente titolo non sono perseguiti che su risoluzione del Consiglio federale.
2
Il Consiglio federale non ordina il procedimento che a richiesta del Governo dello Stato estero nei casi previsti nell'articolo 296 e a richiesta di un organo dell'istituzione internazionale nei casi previsti nell'articolo 297. In tempi di servizio attivo, esso può ordinare il procedimento anche senza siffatta domanda.
3
Nei casi previsti negli articoli 296 e 297 l'azione penale si prescrive in due anni.233
232 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
233 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986 2988; FF 2002 2416 1513).
Atti di ostilità
contro un
belligerante o
contro truppe
straniere
Spionaggio
in danno di
Stati esteri
Procedimento
Codice penale svizzero 110
311.0
Titolo diciassettesimo: Dei crimini o dei delitti contro l'amministrazione della giustizia
Art. 303
1. Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 304
1. Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso, chiunque falsamente incolpa, presso l'autorità, sé medesimo di un atto punibile, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi di esigua gravità il giudice può prescindere da ogni pena.
Art. 305
1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.234 1bis È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59-61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 101.235 2 Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena.
234 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
235 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981 (RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
Denuncia
mendace
Sviamento della
giustizia
Favoreggia
mento
Codice penale svizzero 111
311.0
bis 236 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere.237 Vi è caso grave segnatamente se l'autore: a. agisce come membro di un'organizzazione criminale; b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; c. realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3. L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
ter 238 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.240 2 Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare gli indizi che permettono alle autorità svizzere preposte al perseguimento penale e alle autorità federali designate dalla legge di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine.241
Art. 306
1 Chiunque, dopo essere stato avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali in cui può incorrere, fa, come parte in una causa civile, sui fatti della contestazione una falsa dichia236 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990
(RU 1990 1077 1078; FF 1989 II 837).
237 Nuovo testo dei per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
238 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077 1078; FF 1989 II 837).
239 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 (RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).
240 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
241 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 (RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).
Riciclaggio
di denaro
Carente
diligenza in
operazioni
finanziarie e
diritto di
comunicazione239
Dichiarazione
falsa di una parte
in giudizio
Codice penale svizzero 112
311.0
razione che costituisce un mezzo di prova, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.242
Art. 307
1 Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2
Se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.243 3 Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.244
Art. 308
1 Se l'autore d'un crimine o d'un delitto previsto negli articoli 303, 304, 306 e 307 rettifica spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa dichiarazione prima che ne sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giudice può attenuare la pena (art. 48a) o prescindere da ogni pena.245 2 Se l'autore d'un crimine o d'un delitto previsto negli articoli 306 e 307 ha fatto una falsa dichiarazione perché, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sé medesimo o un prossimo congiunto, il giudice può attenuare la pena (art. 48a).246 242 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
243 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
244 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
245 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
246 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
Falsa
testimonianza,
falsa perizia,
falsa traduzione
od interpretazione
Attenuazione
di pene
Codice penale svizzero 113
311.0
Art. 309
247 Gli articoli 306-308 si applicano anche: a. alla procedura davanti ai tribunali amministrativi, davanti agli arbitri e davanti alle autorità e ai funzionari dell'amministrazione ai quali compete il diritto di assumere testimoni; b. alla procedura davanti ai tribunali internazionali la cui competenza è riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.
Art. 310
1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione dell'autorità, o le presta aiuto nell'evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.248
Art. 311
1. I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell'autorità, che si assembrano per aggredire di concerto i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza, per costringere con violenza o con minaccia di violenza i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza a fare o ad omettere un atto, per evadere violentemente, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.249 247 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 giu. 2001 (Reati contro l'amministrazione della giustizia commessi davanti a tribunali internazionali), in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1491 1492; FF 2001 311).
248 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
249 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
Cause
amministrative
e procedura
davanti
a tribunali
internazionali
Liberazione
di detenuti
Ammutinamento
di detenuti
Codice penale svizzero 114
311.0
2. I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.250 Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d'ufficio e professionali
Art. 312
I membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 313
Il funzionario che per fine di lucro riscuote tasse, emolumenti od indennità non dovuti o eccedenti la tariffa legale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 314
251 I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procurare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.252
Art. 315
e 316253
Art. 317
254 1. I funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente formano un atto falso od alterano un atto vero, oppure abusano dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un atto suppositizio, 250 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
251 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).
252 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
253 Abrogati dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione) (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
254 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).
Abuso di
autorità
Concussione
Infedeltà nella
gestione
pubblica
Falsità in atti
formati da
pubblici ufficiali
o funzionari
Codice penale svizzero 115
311.0
i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d'importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all'originale, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
bis 255 1 Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che, con l'approvazione del giudice, allestisce, altera o utilizza, nel quadro di un'inchiesta mascherata, documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia.
2
Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che, con l'approvazione del giudice, allestisce o altera documenti da utilizzare nel corso di un'inchiesta mascherata.
Art. 318
1. I medici, i dentisti, i veterinari e le levatrici che intenzionalmente rilasciano un certificato contrario alla verità, il quale sia destinato ad essere prodotto all'autorità od a conseguire un indebito profitto o sia atto a ledere importanti e legittimi interessi di terzi, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole aveva per tale atto domandato, accettato o si era fatto promettere una ricompensa speciale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 319
Il funzionario che presta aiuto alla evasione di un arrestato, di un detenuto o di altra persona collocata in uno stabilimento per ordine dell'autorità o che lo lascia evadere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 320
1. Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
255 Introdotto dall'art. 24 n. 1 della LF del 20 giu. 2003 sull'inchiesta mascherata, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 312.8).
Atti non
punibili
Falso certificato
medico
Aiuto alla
evasione di
detenuti
Violazione
del segreto
d'ufficio
Codice penale svizzero 116
311.0
La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione.
2. La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non è punibile.
Art. 321
1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni256, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Sono parimente puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.
La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell'esercizio della professione o dopo la fine degli studi.
2. La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell'interessato o con l'autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall'autorità superiore o dall'autorità di vigilanza.
3. Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio.
bis 257 1 Chiunque rivela in modo illecito un segreto del quale ha avuto notizia nell'esercizio della sua attività di ricerca nel settore della medicina o della sanità pubblica è punito conformemente all'articolo 321.
2
Un segreto professionale può essere tolto per scopi di ricerca nei settori della medicina o della sanità pubblica se una Commissione peritale lo autorizza e se l'interessato, dopo aver preso conoscenza dei suoi diritti, non l'ha esplicitamente vietato.
3
La Commissione rilascia l'autorizzazione se: a. la ricerca non può essere effettuata con dati anonimizzati; b. è impossibile o particolarmente difficile ottenere il consenso dell'interessato, e
c. l'interesse della ricerca prevale su quello della segretezza.
256 RS 220
257 Introdotto dal n. 4 dell'all. della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RS 235.1).
Violazione del
segreto
professionale
Segreto
professionale in
materia di
ricerca medica
Codice penale svizzero 117
311.0
4
La Commissione vincola l'autorizzazione ad oneri per garantire la protezione dei dati. Essa pubblica l'autorizzazione.
5
La Commissione può accordare autorizzazioni generali o prevedere altre semplificazioni se nessun interesse degno di protezione degli interessati sia compromesso e se i dati personali sono anonimizzati all'inizio della ricerca.
6
La Commissione non è vincolata a istruzioni.
7
Il Consiglio federale nomina il presidente e i membri della Commissione. Esso ne regola l'organizzazione e la procedura.
ter 258 1 Chiunque, nella sua qualità di funzionario, impiegato o ausiliario di un'organizzazione che fornisce servizi postali o delle telecomunicazioni, comunica a terzi informazioni concernenti le relazioni postali, il traffico dei pagamenti o il traffico delle telecomunicazioni dei clienti, apre invii postali chiusi o cerca di scoprirne il contenuto, dà a terzi occasione di commettere simili reati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
È parimenti punito chiunque, per dolo, induce a violare tale obbligo una persona tenuta a conservare il segreto giusta il capoverso 1.
3
La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni rimane punibile anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.
4
La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni non è punibile quando è richiesta per scoprire l'avente diritto o per evitare danni.
5
Rimangono salve le disposizioni dell'articolo 179octies e quelle della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio.
Art. 322
259 1 Le imprese dei mezzi di comunicazione sociale sono obbligate a rendere note a ogni persona, su domanda, senza indugio e per scritto la propria sede nonché l'identità del responsabile (art. 28 cpv. 2 e 3).260 2 Giornali e riviste devono inoltre indicare nell'impressum la sede dell'impresa, le partecipazioni rilevanti in altre imprese nonché il nome del redattore responsabile. Se un redattore è responsabile sol258 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal
1° gen. 1998 (RS 784.10).
259 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).
260 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
Violazione del
segreto postale e
del segreto delle
telecomunicazioni
Violazione
dell'obbligo
d'informare dei
mass media
Codice penale svizzero 118
311.0
tanto di una parte del giornale o della rivista, deve essere indicato come tale. Per ogni parte di tale giornale o rivista si deve indicare un redattore responsabile.
3
In caso di violazione delle prescrizioni del presente articolo il direttore dell'impresa è punito con la multa. Vi è violazione anche quando un'interposta persona è indicata come responsabile della pubblicazione (art. 28 cpv. 2 e 3).261
bis 262 Chiunque, in quanto responsabile giusta l'articolo 28 capoversi 2 e
3263, intenzionalmente non impedisce una pubblicazione con la quale è commesso un reato è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se ha agito per negligenza, la pena è la multa.
Titolo diciannovesimo:264 Della corruzione
ter Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
quater Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri 261 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
262 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).
263 Nuova testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
264 Introdotto dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).
Mancata
opposizione a
una pubblicazione punibile
1. Corruzione di
pubblici ufficiali
svizzeri.
Corruzione attiva
Corruzione
passiva
Codice penale svizzero 119
311.0
d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
quinquies Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
sexies Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
septies Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, chiunque in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, di arbitro o di militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,265 è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.266 265 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).
266 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).
Concessione
di vantaggi
Accettazione
di vantaggi
2. Corruzione di
pubblici ufficiali
stranieri
Codice penale svizzero 120
311.0
octies 1. …267 2. Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.
3. Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici.
Titolo ventesimo:268 Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale
Art. 323
269 Sono puniti con la multa: 1. il debitore che, avvisato nelle forme di legge, non assiste e non si fa rappresentare ad un pignoramento o a una compilazione d'inventario (art. 91 cpv. 1 n. 1, 163 cpv. 2, 345 cpv. 1270 LEF271); 2. il debitore che non indica, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento o per l'esecuzione di un sequestro, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 91 cpv. 1 n. 2, 275 LEF); 3. il debitore che, all'atto della compilazione di un inventario, non indica tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 163 cpv. 2, 345 cpv. 1272 LEF); 4. il fallito che non indica all'ufficio dei fallimenti tutti i suoi beni e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 1 LEF); 5. il fallito che, senza esserne stato espressamente dispensato, non sta a disposizione dell'amministrazione durante la procedura di fallimento (art. 229 cpv. 1 LEF).
267 Abrogato dal n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
268 Originariamente tit. diciannovesimo.
269 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1304; FF 1991 III 1).
270 Ora: l'art. 341 cpv. 1 271 RS 281.1
272 Ora: l'art. 341 cpv. 1 3. Disposizioni
comuni
Inosservanza
da parte del
debitore di
norme della
procedura di
esecuzione e
fallimento
Codice penale svizzero 121
311.0
Art. 324
273 Sono puniti con la multa: 1. la persona adulta che, essendo convissuta col fallito, morto o latitante, non indica all'ufficio dei fallimenti tutti i beni del debitore e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 2 LEF274); 2. chi non notifica i suoi debiti verso il fallito entro il termine per le notificazioni (art. 232 cpv. 2 n. 3 LEF); 3. chi non mette a disposizione dell'ufficio dei fallimenti, entro il termine per le notificazioni, gli oggetti del fallito che egli detiene a titolo di pegno o per altro titolo (art. 232 cpv. 2 n. 4 LEF); 4. chi, scaduto il termine di realizzazione, non consegna ai liquidatori oggetti del fallito che detiene a titolo di creditore pignoratizio (art. 324 cpv. 2 LEF);
5. il terzo che non ottempera al dovere di informare e di mettere a disposizione giusta gli articoli 57a capoverso 1, 91 capoverso 4, 163 capoverso 2, 222 capoverso 4 e 345 capoverso 1275 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.
Art. 325
Chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all'obbligo imposto dalla legge di tenere regolarmente i libri di commercio, chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all'obbligo imposto dalla legge di conservare i libri di commercio, le lettere ed i telegrammi d'affari, è punito con la multa.
bis 276 Chiunque, minacciando svantaggi, segnatamente lo scioglimento successivo del rapporto di locazione, impedisce o tenta di impedire il conduttore a contestare pigioni od altre pretese del locatore, chiunque dà la disdetta al conduttore poiché questi tutela o intende tutelare i diritti spettantigli in virtù del Codice delle obbligazioni277, 273 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1304; FF 1991 III 1).
274 RS 281.1 275 Ora: l'art. 341 cpv. 1 276 Introdotto dal n. II art. 4 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIIIbis).
277 RS 220
Inosservanza da
parte di terzi di
norme della
procedura di
esecuzione e
fallimento e
della procedura
concordataria
Inosservanza
delle norme
legali sulla
contabilità
Infrazioni alle
disposizioni sulla
protezione dei
conduttori di
locali d'abitazione e commer-
ciali
Codice penale svizzero 122
311.0
chiunque impone o tenta di imporre illecitamente pigioni o altre pretese dopo il fallimento di un esperimento di conciliazione o dopo una decisione giudiziale, è punito, a querela del conduttore, con la multa.
Art. 326
278
bis 280 1 Se una delle infrazioni previste nell'articolo 325bis è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale281, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.
2
Il padrone d'azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che era a conoscenza dell'infrazione o ne ha avuto successivamente notizia e, benché ne avesse la possibilità, non si è adoperato per impedirla o per paralizzarne gli effetti, è punibile come l'autore.
3
Se il padrone d'azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale282 o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.
278 Abrogato dal n. II 3 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
279 Ora: imprese individuali.
280 Introdotto dal n. II art. 4 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIIIbis).
281 Ora: impresa individuale.
282 Ora: impresa individuale.
Persone
giuridiche,
società commerciali e ditte
individuali279 1. ...
2. Nel caso
dell'articolo
325bis
Codice penale svizzero 123
311.0
ter 283 Chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale iscritti
nel registro di commercio una denominazione non conforme a quella iscritta a registro e tale da indurre in errore, chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale non iscritti nel registro di commercio una denominazione fallace, chiunque suscita l'impressione che un soggetto giuridico straniero non iscritto nel registro di commercio abbia la sede o una succursale in Svizzera, è punito con la multa284.
quater 285 Chiunque, tenuto legalmente nella sua qualità di organo di un istituto
di previdenza in favore del personale a informare i beneficiari e le autorità di sorveglianza, viola quest'obbligo o fornisce informazioni inveritiere, è punito con la multa.
Art. 327
286
Art. 328
1. Chiunque contraffà segni di valore postali svizzeri od esteri per metterli in circolazione come imitazioni, senza apporre a ciascuno di essi un contrassegno che indichi la contraffazione, chiunque importa, mette in vendita od in circolazione tali contraffazioni, è punito con la multa.
2.287
Le contraffazioni sono confiscate.
283 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797). Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. al LF del 16 dic. 2006 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791 4837; FF 2002 2841, 2004 3545).
284 Rettificato
dalla
Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 2 LParl - RS 171.10).
285 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).
286 Abrogato dal n. 3 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (RS 941.10).
287 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Contravvenzioni
alle disposizioni
su ditte e nomi
commerciali
False
informazioni da
parte di istituzioni di previ-
denza a favore
del personale
Contraffazione
di segni di
valore postali
senza fine di
falsificazione
Codice penale svizzero 124
311.0
Art. 329
1. Chiunque indebitamente penetra in uno stabilimento od in altro luogo, il cui accesso è proibito dall'autorità militare, prende disegni di stabilimenti o di oggetti che interessano la difesa nazionale oppure riproduce o pubblica tali disegni, è punito con la multa.
2. Il tentativo e la complicità sono punibili.
Art. 330
Chiunque indebitamente vende od acquista, dà o riceve in pegno, consuma, fa scomparire, distrugge o rende inservibili oggetti, che furono sequestrati o requisiti dall'Amministrazione dell'esercito a scopo di difesa nazionale, è punito con la multa.288
Art. 331
Chiunque indebitamente porta l'uniforme dell'esercito svizzero, è punito con la multa.289
Art. 332
290 Chiunque non dà l'avviso prescritto dall'articolo 720 capoverso 2, 720a e 725 capoverso 1 del Codice civile291 per una cosa che ha trovata o che è venuta in suo potere, è punito con la multa.
288 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
289 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
290 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463 466; FF 2002 3734 5207).
291 RS
210
Violazione di
segreti militari
Commercio di
materiali
sequestrati o
requisiti
dall'esercito
Uso indebito
della uniforme
militare
Omessa notificazione del
rinvenimento di
cose smarrite
Codice penale svizzero 125
311.0
Libro terzo:292 Dell'attuazione e dell'applicazione del Codice penale Titolo primo: Della relazione del presente Codice con altre leggi della Confederazione e con le leggi dei Cantoni
Art. 333
1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.
2
Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue: a. la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno; b. la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;
c. la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva.
3
Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974293 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi.
4
Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106.
5
Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000.
6
Nelle altre leggi federali, fintanto che non siano formalmente adeguate al nuovo diritto, vale quanto segue:
292 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
293 RS
313.0
Applicazione
della parte
generale ad altre
leggi federali
Codice penale svizzero 126
311.0
a. i termini di prescrizione dell'azione penale per i crimini e i delitti sono aumentati della metà e quelli per le contravvenzioni aumentati del doppio; b. i termini di prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni, se superiori a un anno, sono raddoppiati;
c. le norme sull'interruzione e la sospensione della prescrizione dell'azione penale sono abrogate. È fatto salvo l'articolo 11 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo; d. l'azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza in prima istanza; e. i termini di prescrizione della pena per i crimini e i delitti sono mantenuti mentre quelli per le contravvenzioni sono aumentati della metà; f. le norme sulla sospensione della prescrizione della pena sono mantenute mentre quelle sull'interruzione della medesima sono abrogate.
7
Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente.
Art. 334
Se in una disposizione di diritto penale è fatto riferimento a norme
modificate o abrogate dal presente Codice, il riferimento si applica alle corrispondenti disposizioni del Codice stesso.
Art. 335
1 Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale.
2
Essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura.
Riferimento a
disposizioni
abrogate
Leggi cantonali
Codice penale svizzero 127
311.0
Titolo secondo: Della giurisdizione federale e della giurisdizione cantonale
Art. 336
1. Sono sottoposti alla giurisdizione federale: a. i reati previsti nei titoli primo e quarto e negli art. 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, contro membri dell'Assemblea federale, contro il procuratore generale della Confederazione o contro il suo sostituto; b. i reati previsti negli articoli 137-141, 144, 160 e 172ter, in quanto concernano locali, archivi e documenti di missioni diplomatiche e posti consolari; c. la presa d'ostaggio giusta l'articolo 185, se la coazione è diretta contro autorità federali o estere;
d.294 i crimini e i delitti previsti negli articoli 224-226ter; e. i crimini e i delitti previsti nel titolo decimo e concernenti le monete, la cartamoneta o i biglietti di banca, come pure i valori di bollo ufficiali, le altre marche ufficiali della Confederazione e i pesi e le misure; f. i crimini e i delitti previsti nel titolo undecimo, in quanto si tratti di documenti federali, eccettuate le licenze di condurre e i giustificativi del traffico dei pagamenti postali; g. i reati previsti nell'articolo 260bis e nei titoli tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d'iniziativa federali o contro l'autorità o la giustizia federali; inoltre i crimini e i delitti previsti nel titolo sedicesimo e i reati commessi da un membro di un'autorità federale o da un funzionario federale, o diretti contro la Confederazione, previsti nei titoli diciottesimo e diciannovesimo; infine le contravvenzioni previste negli articoli 329-331; h. i crimini e i delitti politici che sono causa o conseguenza di torbidi tali da rendere necessario un intervento federale armato.
2
Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti nel titolo dodicesimobis.
3
Rimangono salve le disposizioni in materia di competenza del Tribunale penale federale.
294 Nuovo testo giusta il n. 2 II dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RS 732.1).
1. Giurisdizione
federale.
Limiti
Codice penale svizzero 128
311.0
Art. 337
1 Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti negli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter, a condizione che i reati:296 a. siano stati commessi prevalentemente all'estero; oppure b. siano stati commessi in più Cantoni e non abbiano riferimento prevalente in uno di essi.
2
In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo, il Ministero pubblico della Confederazione può aprire un'inchiesta qualora: a. siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e b. nessuna autorità cantonale preposta al procedimento penale si occupi della causa o l'autorità cantonale preposta al procedimento penale solleciti dal Ministero pubblico della Confederazione l'assunzione del procedimento.
3
L'apertura di un'inchiesta secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.
Art. 338
I reati previsti nel presente Codice che non soggiacciono alla giurisdizione federale sono perseguiti e giudicati dalle autorità cantonali secondo le disposizioni di procedura delle leggi cantonali.
Titolo terzo: Delle autorità cantonali e della loro competenza per materia e per territorio; procedura
Art. 339
I Cantoni designano le autorità a cui sono devoluti il procedimento ed
il giudizio per i reati previsti nel presente Codice, che soggiacciono alla giurisdizione cantonale.
Art. 340
1 Per il procedimento ed il giudizio di un reato sono competenti le autorità del luogo in cui esso fu compiuto. Se in Svizzera si trova soltanto il luogo in cui si è verificato o doveva verificarsi l'evento, sono competenti le autorità di questo luogo.
295 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 mar. 2003 (Finanziamento del terrorismo), in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 3043 3047; FF 2002 4815).
296 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 mar. 2003 (Finanziamento del terrorismo), in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 3043 3047; FF 2002 4815).
Indagini in caso
di criminalità
organizzata,
finanziamento
del terrorismo e
criminalità
economica295
2. Giurisdizione
cantonale
1. Competenza
per materia
2. Competenza
per ragione di
territorio. Foro del luogo del reato
Codice penale svizzero 129
311.0
2
Se il reato è stato compiuto in più luoghi o se l'evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui fu aperta la prima istruzione.
Art. 341
1 In caso di reato in Svizzera giusta l'articolo 28 sono competenti le autorità del luogo in cui ha sede l'impresa del mezzo di comunicazione sociale. Se l'autore dell'opera è noto e risiede in Svizzera, sono parimenti competenti le autorità del luogo di dimora. In questo ultimo caso, il procedimento è attuato nel luogo in cui fu compiuto il primo atto d'istruzione. In caso di reati perseguibili a querela di parte, il querelante può scegliere tra i due fori.
2
Se non è dato alcun foro giusta il capoverso 1, sono competenti le autorità del luogo in cui l'opera è stata diffusa. Se la diffusione è avvenuta in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui fu compiuto il primo atto d'istruzione.
3
Se il prevenuto non può essere tradotto davanti al tribunale di uno di questi luoghi, perché il Cantone della sua dimora ne rifiuta la consegna, sono competenti le autorità del luogo di dimora.
Art. 342
1 Se il reato è stato commesso all'estero o se non si può determinare il luogo in cui fu commesso, sono competenti le autorità del luogo in cui dimora l'autore. Se l'autore non ha dimora nella Svizzera, sono competenti le autorità del suo luogo d'origine. Se l'autore non ha in Svizzera né dimora né luogo d'origine, sono competenti le autorità del luogo dove egli fu arrestato.
2
Se la competenza non può essere determinata per nessuno dei detti fori, sono competenti le autorità del Cantone che ha provocato la estradizione. In questo caso, il Governo cantonale designa l'autorità a cui spetta la competenza per territorio.
Art. 343
1 L'autorità competente per il procedimento e il giudizio contro l'autore principale è competente anche per il procedimento e il giudizio contro l'istigatore e il complice.
2
Se al reato hanno partecipato più persone come coautori, sono competenti le autorità del luogo in cui fu compiuto il primo atto d'istruzione.
Foro in caso di
reati commessi
mediante mass
media
Foro per i reati
commessi
all'estero
Foro per i
compartecipi
Codice penale svizzero 130
311.0
Art. 344
1 Quando si deve procedere contro la stessa persona per più reati commessi in diversi luoghi, le autorità del luogo in cui è stato commesso il reato punito con la pena più grave sono competenti anche per perseguire e giudicare gli altri reati. Se per questi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le autorità in cui fu compiuto il primo atto d'istruzione.
2
Se, contrariamente alla norma sul concorso di reati (art. 49), alcuno è stato condannato da più tribunali a diverse pene detentive, il tribunale che ha pronunciato la pena più grave fissa, a richiesta del condannato, una pena unica.
a297 1 Le confische indipendenti dalla punibilità di una data persona sono eseguite nel luogo in cui si trovano gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare.
2
Se gli oggetti o i valori patrimoniali si trovano in diversi Cantoni e sono in relazione con uno stesso reato o uno stesso autore, l'autorità competente è quella del luogo in cui è stato aperto il primo procedimento di confisca.
2
Se, contrariamente alla norma sul concorso di reati (art. 49), alcuno è stato condannato da più tribunali a diverse pene detentive, il tribunale che ha pronunciato la pena più grave fissa, a richiesta del condannato, una pena unica.
Art. 345
Se esiste contestazione fra le autorità di più Cantoni sul foro competente, il Tribunale penale federale designa il Cantone cui spetta il diritto e il dovere di perseguire e di giudicare.
Art. 346
1 La procedura davanti alle autorità cantonali è fissata dai Cantoni.
2
Sono riservate le disposizioni del presente Codice e quelle di altre leggi federali.
297 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RS 312.4).
Foro in caso di
concorso di reati
Foro in caso
di confisca
indipendente
Contestazioni
sul foro
3. Procedura.
Procedura delle
autorità penali
cantonali
Codice penale svizzero 131
311.0
Art. 347
1 Rimangono salve le disposizioni della legge del 14 marzo 1958298 sulla responsabilità e quelle della legge federale del 26 marzo 1934299 sulle garanzie.
2
I Cantoni conservano il diritto di emanare disposizioni: a. che tolgono o limitano la responsabilità penale dei membri delle loro autorità legislative per espressioni usate durante deliberazioni di dette autorità; b. che subordinano all'autorizzazione preliminare di una autorità non giudiziaria il procedimento penale per crimini o delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni da membri delle autorità amministrative e giudiziarie superiori cantonali, e deferiscono in tali casi il giudizio ad una autorità speciale.
Art. 348
Ciascun Cantone designa un'autorità giudiziaria unica per approvare
le misure di sorveglianza di cui all'articolo 179octies.
Titolo quarto: Dell'assistenza fra le autorità
Art. 349
1 La Confederazione gestisce, insieme ai Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti (RIPOL), allo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti legali seguenti:
a. arresto di persone o ricerca della loro dimora nell'ambito di un'inchiesta penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura; b. internamento di persone in caso di misure tutorie o di privazione della libertà a fini assistenziali;
c. ricerca della dimora delle persone scomparse; 298 RS
170.32
299 [CS 1 148; RU 1962 831 art. 60 cpv. 2, 1977 2249 n. I 121, 1987 226, 2000 273 all. n. I 414, 2003 2133 all. n. 3. RU 2003 3543 all. I 1]. Vedi oggi la L del 13. dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).
Immunità
parlamentare.
Procedimento
penale contro
membri delle
autorità
superiori
Protezione della
sfera segreta
personale
1. Assistenza in
materia di
polizia a. Sistema
di ricerca
informatizzato di
polizia (RIPOL)
Codice penale svizzero 132
311.0
d. controllo delle misure d'allontanamento nei confronti di stranieri ai sensi della legge federale del 26 marzo 1931300 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;
e. comunicazione di disconoscimenti di licenze di condurre straniere;
f. ricerca della dimora dei conducenti dei veicoli a motore senza protezione assicurativa; g. ricerca di veicoli e oggetti perduti o rubati; h.301 comunicazione di persone nei confronti delle quali è stato pronunciato un divieto di recarsi in Paese determinato ai sensi dell'articolo 24c della legge federale del 21 marzo 1997302 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.
Nell'ambito previsto dal capoverso 1, le autorità seguenti possono diffondere segnalazioni tramite il RIPOL: a. Ufficio federale di polizia; b. Ministero pubblico della Confederazione; c. Ufficio centrale per la repressione del rapimento internazionale dei minori;
d.303 Ufficio federale della migrazione; e. ...304 f.
Direzione generale delle dogane; g. autorità della giustizia militare; h. autorità cantonali di polizia e altre autorità cantonali civili.
3
Le autorità seguenti possono ottenere dati dal RIPOL per lo svolgimento dei compiti secondo il capoverso 1:
a. autorità elencate nel capoverso 2; b. uffici di confine; 300 [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all.
n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).
301 Introdotta dal n. II della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3703 3709; FF 2005 5009).
302 RS
120
303 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 3 nov. 2004 concernente l'adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4655).
304 Abrogata dal n. I 3 dell'O del 3 nov. 2004 concernente l'adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4655).
Codice penale svizzero 133
311.0
c. Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
d. rappresentanze
svizzere
all'estero;
e. organi
d'INTERPOL;
f.
uffici della circolazione stradale; g. autorità cantonali di polizia degli stranieri; h. altre autorità giudiziarie e amministrative.
4
Il Consiglio federale: a. disciplina le modalità, segnatamente la responsabilità del trattamento dei dati, il genere dei dati raccolti e la durata di conservazione dei dati e la collaborazione con i Cantoni;
b. designa le autorità che possono introdurre direttamente dati nel RIPOL, quelle che possono consultarlo direttamente e quelle cui i dati possono essere di caso in caso comunicati; c. disciplina i diritti procedurali delle persone interessate, in particolare la consultazione dei dati nonché la loro rettifica, archiviazione e distruzione.
Art. 350
1 L'Ufficio federale di polizia assume i compiti di ufficio centrale nazionale ai sensi degli statuti dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).
2
Esso è competente a mediare scambi d'informazioni tra le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale, da un canto, e gli uffici centrali nazionali di altri Stati e il Segretariato generale di INTERPOL, dall'altro.
Art. 351
1 L'Ufficio federale di polizia trasmette le informazioni di polizia criminale destinate al perseguimento di reati e all'esecuzione di pene e di misure.
2
Esso può trasmettere informazioni di polizia criminale se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che sarà commesso un crimine o un delitto.
3
Esso può trasmettere informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse o all'identificazione di sconosciuti.
4
Onde prevenire o chiarire reati, l'Ufficio federale di polizia può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò è nell'interesse delle persone coinvolte ed esse hanno dato il loro consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.
b.
Collaborazione
con INTERPOL Competenza Compiti
Codice penale svizzero 134
311.0
Art. 352
1 Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 1981305 sull'assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d'INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale.
2
La legge federale del 19 giugno 1992306 sulla protezione dei dati regge lo scambio d'informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse e all'identificazione di sconosciuti e per scopi amministrativi.
3
L'Ufficio federale di polizia può trasmettere informazioni direttamente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni d'INTERPOL in materia di protezione dei dati.
Art. 353
La Confederazione può accordare a INTERPOL aiuti finanziari e
indennità.
Art. 354
1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.
2
Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1: a. il centro di calcolo del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
b. l'Ufficio federale di polizia; c. i posti di confine; d. le autorità cantonali di polizia.
3
I dati di cui al capoverso 1 possono essere comunicati: a. alle autorità di cui al capoverso 2; b. al Ministero pubblico della Confederazione; c.307 all'Ufficio federale della migrazione; d. …308 305 RS 351.1
306 RS 235.1 307 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
308 La designazione dell'unità amministrativa è stata soppressa in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
Protezione
dei dati
Aiuti finanziari
e indennità
c. Collaborazione a scopo
d'identificazione
di persone
Codice penale svizzero 135
311.0
4
Il Consiglio federale: a. disciplina le modalità, segnatamente la responsabilità del trattamento dei dati, le categorie dei dati da rilevare, la durata di conservazione dei dati e la collaborazione con i Cantoni;
b. designa le autorità che mediante procedura di richiamo possono immettere direttamente dati personali nel sistema, quelle che possono consultarli direttamente e quelle cui i dati personali possono essere comunicati nel singolo caso;
c. disciplina i diritti procedurali delle persone interessate, segnatamente la consultazione, la rettifica, l'archiviazione e la distruzione dei dati che le concernono.
Art. 355
1 L'Ufficio federale di polizia gestisce un sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS). Il sistema può contenere dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione. I dati dell'IPAS possono essere trattati soltanto allo scopo di: a. accertare se l'Ufficio federale di polizia tratta dati relativi a una data persona;
b. trattare dati concernenti gli affari dell'Ufficio federale di polizia;
c. organizzare in modo razionale ed efficace lo svolgimento dei lavori;
d. tenere il controllo dello svolgimento delle pratiche; e. allestire statistiche.
2
Per adempiere gli scopi enunciati nel capoverso 1 lettere a, c e d, il sistema IPAS contiene: a. le generalità delle persone i cui dati sono trattati dall'Ufficio federale di polizia;
b. la designazione dei servizi dell'Ufficio federale di polizia nei quali sono trattati dati relativi a una data persona; c. la designazione dei sistemi d'informazione dell'Ufficio federale di polizia nei quali una data persona è registrata, ad eccezione dei sistemi previsti dall'articolo 11 della legge federale del 7 ottobre 1994309 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;
309 RS
360
d. Sistema
informatizzato di
gestione e indice
informatizzato
delle persone e
dei fascicoli in
seno all'Ufficio
federale di
polizia
Codice penale svizzero 136
311.0
d. i dati necessari alla localizzazione e alla regolare gestione dei fascicoli o delle iscrizioni elettroniche nonché al controllo delle pratiche.
3
Per adempiere lo scopo enunciato nel capoverso 1 lettera b, il sistema contiene inoltre, separatamente rispetto ai dati di cui al capoverso 2, dati relativi agli ambiti seguenti:
a. assistenza giudiziaria internazionale; b. estradizione; c. servizio d'identificazione;
d. polizia amministrativa di competenza dell'Ufficio federale di polizia;
e. Interpol.
4
Il sistema contiene inoltre documenti relativi a persone, su supporto cartaceo o sotto forma di immagini registrate elettronicamente, e iscrizioni su supporto elettronico, ad eccezione di documenti e iscrizioni relative a casi degli Uffici centrali di polizia giudiziaria.
5
Oltre all'Ufficio federale di polizia, è autorizzata a trattare dati dell'IPAS l'autorità federale competente per il trattamento di dati del servizio d'identificazione.
6
Le autorità seguenti possono accedere ai dati dell'IPAS ai sensi del capoverso 2 lettere a, b e c mediante procedura di richiamo: a. il Ministero pubblico della Confederazione, per l'attuazione di inchieste di polizia giudiziaria; b. l'autorità federale che assume i compiti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 della legge federale del 21 marzo 1997310 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; c. l'autorità federale che attua i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.
7
Le autorità federali preposte a compiti doganali e di polizia di confine possono chiedere, mediante procedura di richiamo, se una persona è registrata presso gli uffici centrali o il servizio Interpol dell'Ufficio federale di polizia.
8
Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente: a. la responsabilità del trattamento dei dati, il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione;
310 RS
120
Codice penale svizzero 137
311.0
b. i servizi dell'Ufficio federale di polizia autorizzati a introdurre e consultare direttamente dati personali nel sistema nonché le autorità cui possono essere di caso in caso comunicati dati personali; c. il diritto d'accesso, in particolare ai dati secondo i capoversi 2 lettere b e c, 3 e 4; d. i diritti delle persone interessate, in particolare per quanto riguarda l'informazione nonché la rettifica, l'archiviazione e la distruzione dei dati.
9
Per quanto riguarda il diritto d'informazione, rimane salva l'applicazione dell'articolo 14 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
a 311 1 L'Ufficio federale di polizia può trasmettere all'Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità.
2
La trasmissione di questi dati sottostà segnatamente alle condizioni indicate negli articoli 3 e 10-13 dell'Accordo del 24 settembre 2004312 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.
3
Contemporaneamente alla trasmissione dei dati, l'Ufficio federale di polizia informa Europol sullo scopo a cui i dati sono destinati, come pure su tutte le altre restrizioni concernenti il loro trattamento cui esso stesso sottostà in conformità della legislazione federale o cantonale.
b313 Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con Europol modifiche
del campo d'applicazione del mandato nell'ambito dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo del 24 settembre 2004314 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.
311 Introdotto dall'art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Acc. tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1017 1018; FF 2005 859).
312 RS
0.360.268.2
313 Introdotto dall'art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Acc. tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1017 1018; FF 2005 859).
314 RS
0.360.268.2
e. Cooperazione
con Europol Scambio di dati Estensione del
mandato
Codice penale svizzero 138
311.0
c315
Gli organi di polizia federali e cantonali eseguono le disposizioni contenute negli accordi di associazione alla normativa di Schengen316 attenendosi alla legislazione nazionale.
d317 1 L'Ufficio federale di polizia istituisce e gestisce la parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS) avvalendosi della collaborazione di altre autorità federali e cantonali. Il N-SIS è un sistema informatizzato di elaborazione dei dati per memorizzare segnalazioni internazionali, che raccoglie dati relativi a persone, veicoli e altri oggetti ricercati.
2
Il N-SIS è uno strumento a disposizione di uffici federali e cantonali per adempiere i seguenti compiti legali: a. arrestare una persona o, se ciò non è possibile, individuarne la dimora per avviare un'istruzione penale, eseguire una pena oppure una misura o procedere all'estradizione; b. ordinare e controllare divieti e restrizioni di entrata nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen318;
c. individuare la dimora di persone scomparse; 315 Introdotto dall'art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° giu. 2008 (RS 362).
316 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.268.1); Acc. del 20 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS 0.360.314.1); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.360.598.1).
317 Introdotto dall'art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° giu. 2008 (RS 362).
318 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.268.1); Acc. del 20 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS 0.360.314.1); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.360.598.1).
f. Cooperazione
nell'ambito
degli accordi
di associazione
alla normativa
di Schengen.
Competenza
Parte nazionale
del Sistema
d'informazione
Schengen
Codice penale svizzero 139
311.0
d. trattenere e prendere in custodia una persona per garantirne l'incolumità, per applicarle misure tutorie, ricoverarla a scopo di assistenza o per prevenire minacce; e. individuare il domicilio o la dimora di testimoni nonché di persone accusate, imputate o condannate nell'ambito o a conclusione di un procedimento penale; f. procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone e veicoli per avviare un procedimento penale o prevenire minacce per la pubblica sicurezza; g. ricercare veicoli e altri oggetti perduti o rubati.
3
I seguenti uffici possono comunicare segnalazioni da inserire nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2: a. Ufficio federale di polizia; b. Ministero pubblico della Confederazione; c. Ufficio federale di giustizia; d. autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni; e. autorità preposte all'esecuzione delle pene; f.
autorità della giustizia militare; g. Ufficio federale della migrazione; h. rappresentanze svizzere
all'estero;
i. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri;
j. altre autorità cantonali designate per ordinanza dal Consiglio federale e incaricate di svolgere i compiti di cui al capoverso 2 lettere c e d.
4
I seguenti uffici possono richiamare dati dal N-SIS, mediante procedura informatizzata, per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:
a. Ufficio federale di polizia, Ministero pubblico della Confederazione, Ufficio federale di giustizia, autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni nonché autorità doganali e di confine;
b. Ufficio federale della migrazione, rappresentanze svizzere all'estero nonché autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, nella misura in cui necessitano di tali dati per controllare le segnalazioni di cui al capoverso 2 lettera b.
5
I dati del N-SIS possono essere richiamati tramite un'interfaccia in comune utilizzando altri sistemi d'informazione della polizia, nella misura in cui gli utenti dispongano delle autorizzazioni del caso.
Codice penale svizzero 140
311.0
6
Per quanto necessario, i dati contenuti in RIPOL e nel registro centrale degli stranieri (RCS) possono essere trasferiti nel N-SIS per via informatizzata.
7
Basandosi sugli accordi di associazione alla normativa di Schengen, il Consiglio federale disciplina: a. il diritto d'accesso per il trattamento delle varie categorie di dati; b. la durata di conservazione dei dati, la sicurezza dei dati e la collaborazione con altre autorità federali e i Cantoni; c. quali autorità di cui al capoverso 3 sono autorizzate a inserire direttamente nel N-SIS determinate categorie di dati; d. a quali autorità e terzi cui possono, in casi specifici, essere comunicati dati;
e. i diritti delle persone interessate, in particolare quello di ottenere informazioni nonché di poter consultare, far rettificare o distruggere i dati che le riguardano;
f. l'obbligo di comunicare a posteriori alle persone interessate che le segnalazioni nel N-SIS giusta il capoverso 3 sono state distrutte, se: 1. tali persone non hanno potuto rendersi conto dell'inserimento delle segnalazioni nel N-SIS;
2. non vi si oppongono interessi preponderanti inerenti al procedimento penale o di terzi; e 3. la comunicazione a posteriori non richiede mezzi sproporzionati;
g. la responsabilità degli organi federali e cantonali in materia di protezione dei dati.
8
Per quanto attiene ai diritti di cui al capoverso 7 lettere e ed f, sono fatti salvi l'articolo 18 della legge federale del 21 marzo 1997319 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e l'articolo 14 della legge federale del 7 ottobre 1994320 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
e321 1 Presso l'Ufficio federale di polizia è istituito un servizio centrale (ufficio SIRENE322) responsabile del N-SIS.
319 RS
120
320 RS
360
321 Introdotto dall'art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° giu. 2008 (RS 362).
322 Supplementary Information REquest at the National Entry (richieste di informazioni supplementari presso il servizio nazionale).
Ufficio SIRENE
Codice penale svizzero 141
311.0
2
L'ufficio SIRENE è il centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per lo scambio di informazioni relative alle segnalazioni inserite nel SIS. L'ufficio esamina l'ammissibilità formale delle segnalazioni nazionali e estere presenti nel SIS.
Art. 356
1 Nelle cause penali in cui è applicabile il presente Codice o un'altra legge federale, la Confederazione e i Cantoni, come pure i Cantoni tra di loro, sono obbligati a prestarsi assistenza. In particolare, gli ordini d'arresto e di comparizione forzata devono, in queste cause, essere eseguiti in tutta la Svizzera.
2
Un Cantone può rifiutare a un altro Cantone la consegna di un imputato o di un condannato solo quando la causa si riferisca a un crimine o delitto politico o a un crimine o delitto commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale. Se ne rifiuta la consegna, il Cantone è obbligato ad assumere esso stesso il giudizio.
3
La persona consegnata non può essere perseguita dal Cantone richiedente né per un crimine o delitto politico o per un crimine o delitto commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale, né per una contravvenzione di diritto cantonale, salvo che la consegna sia stata concessa per uno di questi reati.
Art. 357
1 Le relazioni in materia d'assistenza hanno luogo direttamente fra autorità ed autorità.
2
Gli ordini d'arresto trasmessi mediante telecomunicazione devono immediatamente essere confermati per scritto.
3
Gli agenti della polizia devono prestare la loro assistenza anche senza richiesta preventiva.
4
Prima della consegna al Cantone richiedente, un imputato o un condannato deve essere interrogato a verbale dall'autorità competente.
Art. 358
1 L'assistenza è prestata gratuitamente. Tuttavia, l'autorità richiedente deve rimborsare le spese per perizie scientifiche o tecniche.
2
È fatto salvo l'articolo 27bis capoverso 1 della legge federale del 15 giugno 1934323 sulla procedura penale.
3
La parte alla quale sono addossate le spese deve, nella stessa misura, sopportare le spese d'assistenza, comprese quelle che l'autorità richiedente non è obbligata a rifondere.
323 RS 312.0 2. Assistenza fra
le autorità.
Obbligo nei
confronti della
Confederazione
e tra i Cantoni
Procedura
Gratuità
Codice penale svizzero 142
311.0
Art. 359
1 Un'autorità d'istruzione od un tribunale non può eseguire atti procedurali sul territorio di un altro Cantone senza il consenso dell'autorità competente di questo Cantone. Nei casi urgenti l'atto può essere eseguito anche senza il consenso dell'autorità competente, la quale deve tuttavia essere immediatamente informata mediante esposizione dei fatti.
2
La procedura applicabile è quella del Cantone nel quale si eseguisce l'atto.
3
Le persone che dimorano in un altro Cantone possono essere citate per mezzo della posta. I testimoni possono chiedere una congrua anticipazione delle spese di viaggio.
4
I testimoni e i periti citati in un altro Cantone sono obbligati a comparire.
5
Decreti e sentenze come anche ordini e mandati penali possono essere notificati alle persone residenti in un altro Cantone conformemente alle prescrizioni in materia di atti giudiziali stabilite nelle condizioni generali della Posta svizzera324 relative agli invii della posta-lettere emanate in virtù dell'articolo 11 della legge federale del 30 aprile 1997325 sulle poste, anche se una esplicita dichiarazione d'accettazione da parte dell'imputato è richiesta per chiudere il procedimento penale senza interrogatorio dell'imputato ovvero senza il giudizio di un tribunale. La sottoscrizione dell'attestazione di ricevuta da rimandare al mittente non equivale a dichiarazione d'accettazione da parte del destinatario.
Art. 360
1 Gli agenti della polizia hanno diritto in casi urgenti di inseguire e di arrestare sul territorio di un altro Cantone un imputato od un condannato.
2
La persona arrestata deve essere immediatamente tradotta davanti al più vicino funzionario competente a rilasciare un ordine di arresto nel Cantone dove avvenne l'inseguimento. Il funzionario interroga l'arrestato e prende tutte le misure necessarie.
Art. 361
Le contestazioni tra la Confederazione e un Cantone ovvero tra Cantoni circa l'assistenza sono decise dal Tribunale penale federale.
Finché la decisione non sia emanata, devono essere mantenute le misure di sicurezza ordinate.
324 Non pubblicate né nella RU né nella RS. Possono essere ottenute presso la Posta svizzera.
325 RS
783.0
Atti procedurali
in altri Cantoni
Inseguimento
Contestazioni
Codice penale svizzero 143
311.0
Art. 362
L'autorità istruttoria, se accerta che oggetti pornografici (art. 197 n. 3)
sono stati fabbricati all'estero o importati, ne informa immediatamente l'ufficio centrale federale istituito per la repressione della pornografia.
Titolo quinto: Dell'avviso concernente i reati commessi contro minorenni
Art. 363
Se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato commesso
contro un minorenne l'autorità competente accerta che sono necessari ulteriori provvedimenti, essa ne informa immediatamente le autorità di tutela.
Art. 364
Se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute
al segreto d'ufficio o professionale (art. 320 e 321) hanno il diritto, nell'interesse del minorenne, di avvisarne le autorità di tutela.
Titolo sesto: Del casellario giudiziale
Art. 365
1 L'Ufficio federale di giustizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 367 cpv. 1), un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione. Nel casellario giudiziale informatizzato, i dati relativi alle condanne e quelli relativi alle richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti sono trattati separatamente.
2
Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti: a. attuazione di procedimenti penali; b. procedure internazionali in materia d'assistenza giudiziaria e d'estradizione;
c. esecuzione delle pene e delle misure; d. controlli di sicurezza civili e militari; Avviso in caso di
pornografia
Obbligo d'avviso
Diritto d'avviso
Scopo
Codice penale svizzero 144
311.0
e. pronuncia e revoca delle misure d'allontanamento nei confronti di stranieri ai sensi della legge federale del 26 marzo 1931326 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nonché delle altre misure d'espulsione e d'allontanamento dal territorio svizzero;
f. esame della dignità ad ottenere asilo ai sensi della legge del 26 giugno 1998327 sull'asilo; g. procedura di naturalizzazione; h. rilascio e revoca di licenze di condurre o per allievo conducente ai sensi della legge federale del 19 dicembre 1958328 sulla circolazione stradale;
i.
esecuzione della protezione consolare; j. trattamento di dati statistici ai sensi della legge del 9 ottobre 1992329 sulla statistica federale; k. pronuncia o revoca di misure tutorie o di misure di privazione della libertà a fini assistenziali.
Art. 366
1 Nel casellario sono registrate le persone condannate nel territorio della Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all'estero.
2
Nel casellario si iscrivono: a. le condanne per crimini e delitti sempreché sia stata pronunciata una pena o una misura;
b. le condanne per contravvenzioni al presente Codice o ad altre leggi federali, designate con ordinanza del Consiglio federale; c. le comunicazioni provenienti dall'estero circa condanne pronunciate all'estero e sottoposte all'obbligo dell'iscrizione secondo il presente Codice;
d. i fatti che rendono necessaria la modifica di iscrizioni esistenti.
326 [CS
1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all.
n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).
327 RS
142.31
328 RS
741.01
329 RS
431.01
Contenuto
Codice penale svizzero 145
311.0
3
Le condanne di minori sono iscritte soltanto se: a. è stata pronunciata una privazione della libertà (art. 25 DPMin330);
b. è stato ordinato il collocamento in un istituto chiuso (art. 15 cpv. 2 DPMin).331
4
Nel casellario sono registrate anche le persone contro cui è pendente in Svizzera un procedimento penale per crimini o delitti.332
Art. 367
1 Le autorità seguenti trattano nel casellario dati personali concernenti le condanne (art. 366 cpv. 2): a. Ufficio federale di giustizia; b. autorità della giustizia penale; c. autorità della giustizia militare; d. autorità preposte all'esecuzione penale; e. servizi di coordinamento cantonali.
2
Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le condanne (art. 366 cpv. 2):
a. autorità di cui al capoverso 1; b. Ministero pubblico della Confederazione; c. Ufficio federale di polizia nell'ambito di indagini della polizia giudiziaria;
d. Gruppo del personale dell'esercito; e.333 Ufficio federale della migrazione; f. …334 g. autorità cantonali di polizia degli stranieri; h. autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale;
330 RS
311.1
331 Introdotto dall'art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 311.1).
332 Originario
cpv.
3.
333 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 3 nov. 2004 concernente l'adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4655).
334 Abrogata dal n. I 3 dell'O del 3 nov. 2004 concernente l'adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4655).
Trattamento dei
dati e accesso
Codice penale svizzero 146
311.0
i. autorità federali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 1997335 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; j.336 organo d'esecuzione del servizio civile.
3
Qualora il numero delle domande d'informazione lo giustifichi e previa consultazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza337, il Consiglio federale può estendere il diritto d'accesso di cui al capoverso 2 ad altre autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni sino all'entrata in vigore di una base legale in senso formale.
4
I dati personali concernenti richieste di estratti del casellario giudiziale registrate in relazione a procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a-e.
5
Ogni Cantone designa un servizio di coordinamento per il trattamento dei dati nel casellario.
6
Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente: a. la responsabilità del trattamento dei dati; b. il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione; c. la collaborazione con le autorità interessate; d. i compiti dei servizi di coordinamento; e. il diritto d'informazione e gli altri diritti procedurali a tutela delle persone interessate; f.
la sicurezza dei dati; g. le autorità che possono notificare per scritto dati personali, quelle che possono introdurre dati nel registro, quelle che possono consultarlo e quelle cui i dati personali possono essere di caso in caso comunicati; h. la trasmissione elettronica dei dati all'Ufficio federale di statistica.
Art. 368
L'autorità federale competente può comunicare le iscrizioni nel casellario allo Stato di origine del condannato.
335 RS
120
336 Introdotta dal n. II della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).
337 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
Comunicazione
dei fatti che
devono essere
iscritti
Codice penale svizzero 147
311.0
Art. 369
1 Le iscrizioni di condanne a una pena detentiva sono eliminate d'ufficio se al di là della durata della pena commisurata dal giudice sono trascorsi i seguenti termini:
a. vent'anni in caso di pena detentiva di cinque o più anni; b. quindici anni in caso di pena detentiva da uno a meno di cinque anni;
c. dieci anni in caso di pena detentiva inferiore a un anno; d.338 dieci anni in caso di privazione della libertà secondo l'articolo 25 DPMin339.
2
I termini di cui al capoverso 1 sono protratti della durata di una pena detentiva già iscritta.
3
Le sentenze che contengono come pena principale una pena detentiva con la condizionale, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni.
4
Le condanne a una pena cumulata con una misura stazionaria o a una misura stazionaria soltanto sono eliminate d'ufficio dopo: a. quindici anni in caso di misure secondo gli articoli 59-61 e 64; b. dieci anni in caso di collocamento in un istituto chiuso ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 2003340 sul diritto penale minorile.341 4bis
Le condanne unicamente a un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'articolo 63 sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni.342 4ter Le condanne unicamente a una misura secondo gli articoli 66-67b o gli articoli 48, 50 e 50a del Codice penale militare del 13 giugno 1927343, nella versione del 21 marzo 2003344, sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni.345 5 I termini di cui al capoverso 4 sono protratti della durata di una pena residua.
338 Introdotta dall'art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 311.1).
339 RS
311.1
340 RS
311.1
341 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).
342 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).
343 RS
321.0
344 RU
2006 3389
345 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).
Eliminazione
dell'iscrizione
Codice penale svizzero 148
311.0
6
Il termine decorre: a. in caso di condanne secondo i capoversi 1, 3 e 4ter, dal giorno in cui la sentenza diviene giuridicamente esecutiva; b. in caso di condanne secondo i capoversi 4 e 4bis, dal giorno della soppressione della misura o della liberazione definitiva dalla misura.346 7
Le iscrizioni eliminate non devono poter essere ricostruite. La sentenza eliminata non è più opponibile all'interessato.
8
I dati del casellario giudiziale non devono essere archiviati.
Art. 370
1 Ognuno ha il diritto di consultare integralmente le iscrizioni che lo concernono.
2
Non si rilasciano copie.
Art. 371
1 Ognuno può chiedere al Casellario giudiziale centrale svizzero un estratto scritto delle iscrizioni che lo concernono. Nell'estratto figurano le sentenze pronunciate per crimini e delitti; le condanne per contravvenzioni vi figurano soltanto se è stata pronunciata un'interdizione dall'esercizio di una professione secondo l'articolo 67.347 2 Le sentenze pronunciate per reati commessi nell'adolescenza sono riportate nell'estratto soltanto se vi figurano anche altri reati per i quali l'interessato è stato condannato in età adulta.
3
Le sentenze che contengono una pena non vengono riportate nell'estratto se sono trascorsi due terzi della durata determinante per l'eliminazione secondo l'articolo 369.
3bis
Le sentenze che contengono una pena con la condizionale, totale o parziale, non vengono riportate nell'estratto se il condannato ha superato con successo il periodo di prova.348 4 Le condanne a una pena cumulata con una misura o a una misura soltanto non vengono riportate nell'estratto se è trascorsa la metà della durata determinante per l'eliminazione secondo l'articolo 369.
5
Scaduto il termine di cui ai capoversi 3 e 4, la sentenza viene riportata nell'estratto se quest'ultimo contiene anche una sentenza per la quale il termine non è ancora scaduto.
346 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).
347 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).
348 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).
Diritto di
consultazione
Estratti del
casellario
rilasciati a
privati
Codice penale svizzero 149
311.0
Titolo settimo: Dell'esecuzione delle pene e delle misure, dell'assistenza riabilitativa, dei penitenziari e delle istituzioni
Art. 372
1 I Cantoni eseguiscono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali in applicazione del presente Codice. Essi sono obbligati ad eseguire, mediante rifusione delle spese, le sentenze delle autorità penali della Confederazione.
2
Sono parificate alle sentenze le decisioni in materia penale delle autorità di polizia o di altre autorità competenti ed i decreti delle autorità di accusa.
3
I Cantoni garantiscono un'esecuzione uniforme delle sanzioni penali.349
Art. 373
Le decisioni passate in giudicato e pronunciate in applicazione del
diritto penale federale o cantonale sono esecutive in tutta la Svizzera per quanto concerne le pene pecuniarie, le multe, le spese e le confische.
Art. 374
1 I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice.
2
Nelle cause giudicate dalla Corte penale del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione. 3
Rimane salvo l'impiego a favore del danneggiato secondo l'articolo 73.
4
Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 2004350 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.351 349 Introdotto dal n. II 2 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).
350 RS 312.4 351 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RS 312.4).
1. Obbligo di
eseguire pene e
misure
2. Pene
pecuniarie,
multe, spese e
confische.
Esecuzione
Diritto di
disposizione
Codice penale svizzero 150
311.0
Art. 375
1 I Cantoni sono competenti per l'attuazione del lavoro di pubblica utilità.
2
L'autorità competente determina il genere e la forma del lavoro di pubblica utilità.
3
La durata massima del lavoro determinata dalla legge può essere superata nella prestazione del lavoro di pubblica utilità. Rimangono applicabili le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute.
Art. 376
1 I Cantoni organizzano l'assistenza riabilitativa. Possono affidare questo compito ad associazioni private.
2
L'assistenza è prestata di regola dal Cantone di domicilio dell'assistito.
Art. 377
1 I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.
2
Possono inoltre gestire reparti per speciali gruppi di detenuti, in particolare per:
a. donne; b. detenuti di determinate classi d'età; c. detenuti che devono espiare pene di assai lunga o assai breve durata;
d. detenuti che abbisognano di cure o trattamento intensivi o che ricevono una formazione o un perfezionamento professionali.
3
I Cantoni istituiscono e gestiscono altresì le istituzioni previste dal presente Codice per l'esecuzione delle misure.
4
Provvedono affinché i regolamenti e la gestione dei penitenziari e delle istituzioni siano conformi alle norme del presente Codice.
5
Promuovono la formazione e il perfezionamento professionali del personale.
Art. 378
1 I Cantoni possono concludere accordi per l'istituzione e la gestione in comune di penitenziari e istituzioni o assicurarsi il diritto di usare penitenziari e istituzioni d'altri Cantoni.
3. Lavoro di
pubblica utilità
4. Assistenza
riabilitativa
5. Penitenziari e
istituzioni.
Obbligo dei
Cantoni di
istituirli e gestirli Collaborazione
intercantonale
Codice penale svizzero 151
311.0
2
Si informano reciprocamente sulle peculiarità dei singoli penitenziari e delle singole istituzioni, segnatamente sulle possibilità di cure, trattamento e lavoro; collaborano nell'assegnazione dei detenuti.
Art. 379
1 I Cantoni possono rilasciare a penitenziari e istituzioni gestiti da privati l'autorizzazione di eseguire pene in forma di semiprigionia e di lavoro esterno, nonché misure secondo gli articoli 59-61 e 63.
2
I penitenziari e le istituzioni gestiti da privati sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.
Art. 380
1 Le spese dell'esecuzione di pene e misure sono a carico dei Cantoni.
2
Il condannato è tenuto a partecipare in modo adeguato alle spese di esecuzione:
a. mediante compensazione con il lavoro da lui prestato nell'ambito dell'esecuzione di pene e misure;
b. proporzionalmente al suo reddito e alla sua sostanza se rifiuta di eseguire il lavoro che gli è assegnato, benché questo corrisponda alle esigenze dell'articolo 81 o 90 capoverso 3; c. mediante deduzione di una quota del reddito realizzato per il tramite di un'attività nell'ambito della semiprigionia, del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni.
3
I Cantoni emanano disposizioni dettagliate sulla partecipazione alle spese da parte dei condannati.
Titolo settimo a:352 Responsabilità in caso di soppressione dell'internamento a vita
a 1 Se una persona internata a vita cui è concessa la libertà condizionale o il cui internamento è stato soppresso commette di nuovo un crimine di cui all'articolo 64 capoverso 1bis, la responsabilità per il danno che ne risulta è assunta dall'ente pubblico competente.
352 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961 2964; FF 2006 807).
Stabilimenti
privati
Spese
Codice penale svizzero 152
311.0
2
Al diritto di regresso contro l'autore e alla prescrizione dell'azione di risarcimento del danno o di riparazione si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni353 in materia di atti illeciti.
3
Al diritto di regresso contro i membri dell'autorità disponente si applica il diritto cantonale o la legge del 14 marzo 1958354 sulla responsabilità.
Titolo ottavo: Della grazia, dell'amnistia e della revisione
Art. 381
Per le sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di
altre leggi federali, il diritto di grazia spetta: a. all'Assemblea federale, nelle cause giudicate dalla Corte penale del Tribunale penale federale o da un'autorità amministrativa della Confederazione;
b. all'autorità competente dei Cantoni, nelle cause giudicate dalle autorità cantonali.
Art. 382
1 La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore, dal coniuge o dal partner registrato.355 2 Per crimini o delitti politici e per reati connessi con un crimine o un delitto politico, il Consiglio federale od il governo cantonale può inoltre promuovere d'ufficio la procedura per la grazia.
3
L'autorità che pronuncia sulla grazia può decidere che una domanda respinta non deve essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato.
Art. 383
1 Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenza passata in giudicato possono essere condonate totalmente o parzialmente oppure commutate in pene meno gravi.
2
Il decreto di grazia ne determina i limiti.
353 RS
220
354 RS
170.32
355 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).
1. Grazia.
Competenza
Domanda
di grazia
Effetti
Codice penale svizzero 153
311.0
Art. 384
1 Nelle cause penali in cui si applica il presente Codice o un'altra legge federale, le Camere federali possono concedere un'amnistia.
2
Con l'amnistia si esclude il perseguimento penale di determinati fatti o categorie di autori e si dispone il condono delle relative pene.
Art. 385
I Cantoni devono prevedere la revisione del processo a favore del
condannato contro sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al tribunale nel primo processo.
Titolo nono: Misure preventive, disposizioni completive e disposizioni generali transitorie
Art. 386
356 1 La Confederazione può prendere misure di informazione, di educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità.
2
Può sostenere progetti che perseguono gli obiettivi del capoverso 1.
3
Può partecipare a organizzazioni che eseguono misure ai sensi del capoverso 1 oppure istituire e sostenere simili organizzazioni.
4
Il Consiglio federale disciplina il contenuto, gli obiettivi e il genere delle misure preventive.
Art. 387
1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, è autorizzato a emanare disposizioni su:
a. l'esecuzione di pene uniche, di pene suppletive e di più pene e misure da eseguire simultaneamente; b. l'assunzione dell'esecuzione di pene e misure da parte di un altro Cantone;
c. l'esecuzione di pene e misure pronunciate nei confronti di ammalati, persone gracili e anziani; d. l'esecuzione di pene e misure nei confronti di donne, secondo l'articolo 80;
e. la retribuzione del lavoro del detenuto secondo l'articolo 83.
356 In vigore dal 1° gen. 2006 giusta l'O del 2 dic. 2005 (RU 2005 5723).
2. Amnistia
3. Revisione
1. Misure
preventive
2. Disposizioni
completive del
Consiglio
federale
Codice penale svizzero 154
311.0
1bis
Riguardo alla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita (art. 64c cpv. 1), il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti la scelta dei membri e la loro retribuzione, nonché la procedura e l'organizzazione interna. 357 2 Il Consiglio federale, su proposta dell'autorità cantonale competente, può emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti del Cantone Ticino.
3
Il Consiglio federale può prevedere che i dati eliminati dal casellario giudiziale possano ancora essere conservati a scopo di ricerca; vanno salvaguardati i diritti della personalità e rispettati i principi della protezione dei dati.
4
Il Consiglio federale può, in via sperimentale e per un tempo determinato:
a. introdurre o permettere nuove pene e misure nonché nuove forme d'esecuzione e modificare il campo d'applicazione di sanzioni e forme d'esecuzione esistenti; b. disporre o permettere che l'esecuzione di pene detentive sia affidata a stabilimenti gestiti da privati e rispondenti alle esigenze del presente Codice in materia di esecuzione delle pene (art. 74-85, 91 e 92). Questi stabilimenti sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.
5
Le disposizioni cantonali d'attuazione per la sperimentazione di nuove sanzioni e forme d'esecuzione e per l'esecuzione delle pene sotto gestione privata (cpv. 4) sottostanno all'approvazione della Confederazione.
Art. 388
1 Le sentenze pronunciate in applicazione del diritto anteriore sono eseguite secondo tale diritto. Sono salve le eccezioni previste dai capoversi 2 e 3.
2
Se il nuovo diritto non commina una pena per il fatto per il quale è stata pronunciata la condanna secondo il diritto anteriore, la pena o misura inflitta non è più eseguita.
3
Le disposizioni del nuovo diritto concernenti l'esecuzione di pene e misure nonché i diritti e doveri del detenuto sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.
357 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961 2964; FF 2006 807).
3. Disposizioni
transitorie
generali.
Esecuzione di
sentenze
anteriori
Codice penale svizzero 155
311.0
Art. 389
1 Salvo disposizione contraria del presente Codice, le disposizioni del nuovo diritto concernenti la prescrizione dell'azione penale e della pena sono applicabili anche se il fatto è stato commesso o l'autore condannato prima della loro entrata in vigore, se più favorevoli all'autore.
2
Il periodo di tempo decorso prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto è computato.
Art. 390
1 Per i reati perseguibili solo a querela di parte, il termine per presentare la querela è calcolato secondo la legge in vigore al momento in cui il fatto è stato commesso.
2
Se il nuovo diritto richiede la querela di parte per perseguire un reato che secondo il diritto anteriore era perseguibile d'ufficio, il termine per presentare la querela decorre dall'entrata in vigore del nuovo diritto. Il procedimento già introdotto continua solo a querela di parte.
3
Se il nuovo diritto prevede il perseguimento d'ufficio di un reato che secondo il diritto anteriore era perseguibile solo a querela di parte, il fatto commesso prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto è punito solo a querela di parte.
Art. 391
I Cantoni comunicano alla Confederazione le necessarie disposizioni
di applicazione del presente Codice.
Art. 392
Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 1942.
Prescrizione
Reati
perseguibili a
querela di parte
4. Disposizioni
cantonali
d'applicazione
5. Entrata
in vigore
Codice penale svizzero 156
311.0
Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 1971358 Disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002359 1. Esecuzione delle pene 1 L'articolo 46 è applicabile alla revoca della sospensione condizionale della pena ordinata secondo il diritto anteriore. Il giudice può, invece della pena detentiva, pronunciare una pena pecuniaria (art. 3436) o un lavoro di pubblica utilità (art. 37-39).
2
Le seguenti pene accessorie, pronunciate secondo il diritto anteriore, sono soppresse con l'entrata in vigore del nuovo diritto: incapacità ad esercitare una carica o un ufficio (ex art. 51360), privazione della potestà dei genitori e della tutela (ex art. 53361), espulsione in base a una sentenza penale (ex art. 55362) e divieto di frequentare osterie (ex art. 56363).
3
Le disposizioni del nuovo diritto concernenti l'esecuzione delle pene detentive (art. 74-85, 91 e 92) nonché l'assistenza riabilitativa, le norme di condotta e l'assistenza sociale volontaria (art. 93-96) sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.
2.364 Misure: decisione e esecuzione 1 Le disposizioni del nuovo diritto in materia di misure (art. 56-65) e di esecuzione delle misure (art. 90) si applicano anche quando il fatto è stato commesso o l'autore condannato prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto. Tuttavia: a. il giudice può ordinare l'internamento a posteriori secondo l'articolo 65 capoverso 2 soltanto se l'internamento avrebbe potuto essere ordinato anche sulla base degli articoli 42 o 43 numero 1 secondo comma del diritto anteriore; b. il collocamento di giovani adulti in una casa d'educazione al lavoro (art. 100bis nel tenore del 18 mar. 1971365) e le misure pronunciate nei loro confronti (art. 61) non possono protrarsi al di là dei quattro anni.
358 DF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RS 1971 777 808; FF 1965 I 474) e per gli art. 49 n. 4 cpv. 2, 82-99, 370, 372, 373, 379 n. 1 cpv. 2, 385 e 391 in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1840). Abrogate dal n. IV della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
359 RU
2006 3459 3535; FF 1999 1669 360 RU
1971 777
361 CS
3 187
362 RU
1951 1
363 CS
3 187
364 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).
365 RU
1971 777
Codice penale svizzero 157
311.0
2
Al più tardi dodici mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, il giudice esamina se le persone internate secondo gli articoli 42 o 43 numero 1 secondo comma del diritto anteriore adempiono le condizioni per essere sottoposte a una misura terapeutica (art. 59-61 o 63). Se tali condizioni sono realizzate, il giudice ordina la misura pertinente; in caso contrario l'internamento prosegue secondo il nuovo diritto.
3. Casellario giudiziale 1 Le disposizioni del nuovo diritto concernenti il casellario giudiziale (art. 365-371) sono applicabili anche alle sentenze pronunciate in base al diritto anteriore.
2
Al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, l'autorità competente elimina d'ufficio le iscrizioni concernenti: a. le misure educative (art. 91 nel tenore del 18 mar. 1971366), eccetto quelle ordinate in virtù dell'articolo 91 numero 2 nel tenore del 18 marzo 1971; b. il trattamento speciale (art. 92 nel tenore del 18 mar. 1971); c. l'obbligo di prestare un lavoro (art. 95 nel tenore del 18 mar.
1971).367
3
Le iscrizioni cancellate secondo il diritto previgente non figurano più su estratti del casellario giudiziale rilasciati a privati.368 4. Istituzioni per l'esecuzione delle misure Al più tardi dieci anni dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto i
Cantoni istituiscono le istituzioni per l'esecuzione delle misure di cui agli articoli 59 capoverso 3 e 64 capoverso 3.
366 RU
1971 777
367 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).
368 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).
Codice penale svizzero 158
311.0
Indice
Libro primo: Disposizioni generali Parte prima: Dei crimini e dei delitti Titolo primo: Del campo d'applicazione 1. Nessuna sanzione senza legge Art. 1
2. Condizioni di tempo Art. 2
3. Condizioni di luogo.
Crimini o delitti commessi in Svizzera Art. 3
Crimini o delitti commessi all'estero contro lo Stato Art. 4
Reati commessi all'estero su minorenni Art. 5
Reati commessi all'estero e perseguiti in conformità di un obbligo internazionale Art. 6
Altri reati commessi all'estero Art. 7
Luogo del reato
Art. 8
4. Condizioni personali Art. 9
Titolo secondo: Della punibilità 1. Crimini e delitti.
Definizioni Art.
10
Commissione per omissione Art. 11
2. Intenzione e negligenza.
Definizioni Art.
12
Errore sui fatti
Art. 13
3. Atti leciti e colpa.
Atto permesso dalla legge Art. 14
Legittima difesa esimente Art. 15
Legittima difesa discolpante Art. 16
Stato di necessità esimente Art. 17
Stato di necessità discolpante Art. 18
Incapacità e scemata imputabilità Art. 19
Dubbio sull'imputabilità Art. 20
Errore sull'illiceità Art. 21
4. Tentativo.
Punibilità Art.
22
Desistenza e pentimento attivo Art. 23
Codice penale svizzero 159
311.0
5. Partecipazione.
Istigazione Art.
24
Complicità Art.
25
Partecipazione a un reato speciale Art. 26
Circostanze personali Art. 27
6. Punibilità dei mass media Art. 28
Tutela delle fonti
Art. 28a
7. Rapporti di rappresentanza Art. 29
8. Querela della parte lesa.
Diritto di querela
Art. 30
Termine Art.
31
Indivisibilità Art.
32
Desistenza Art.
33
Titolo terzo: Delle pene e delle misure Capo primo: Delle pene Sezione 1: Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità e della pena detentiva 1. Pena pecuniaria.
Commisurazione Art.
34
Esazione Art.
35
Pena detentiva sostitutiva Art. 36
2. Lavoro di pubblica utilità.
Contenuto Art.
37
Esecuzione Art.
38
Commutazione Art.
39
3. Pena detentiva.
In generale
Art. 40
Pena detentiva di breve durata senza condizionale Art. 41
Sezione 2: Della condizionale 1. Pene con la condizionale Art. 42
2. Pene con condizionale parziale Art. 43
3. Disposizioni comuni.
Periodo di prova
Art. 44
Successo del periodo di prova Art. 45
Insuccesso del periodo di prova Art. 46
Sezione 3: Della commisurazione della pena 1. Principio
Art. 47
Codice penale svizzero 160
311.0
2. Attenuazione della pena.
Circostanze attenuanti Art. 48
Effetti Art.
48a
3. Concorso di reati Art. 49
4. Obbligo di motivazione Art. 50
5. Computo del carcere preventivo Art. 51
Sezione 4: Dell'impunità e della sospensione del procedimento 1. Motivi d'impunità.
Punizione priva di senso Art. 52
Riparazione Art.
53
Autore duramente colpito Art. 54
2. Disposizioni comuni Art. 55
3. Sospensione del procedimento.
Coniuge o partner registrato quale vittima Art. 55a
Capo secondo: Delle misure Sezione 1: Delle misure terapeutiche e dell'internamento 1. Principi
Art. 56
Concorso di misure
Art. 56a
Relazione tra le misure e le pene Art. 57
Esecuzione Art.
58
2. Misure terapeutiche stazionarie.
Trattamento di turbe psichiche Art. 59
Trattamento della tossicodipendenza Art. 60
Misure per i giovani adulti Art. 61
Liberazione condizionale Art. 62
Insuccesso del periodo di prova Art. 62a
Liberazione definitiva Art. 62b
Soppressione della misura Art. 62c
Esame della liberazione e della soppressione Art. 62d
3. Trattamento ambulatoriale.
Condizioni e esecuzione Art. 63
Soppressione della misura Art. 63a
Esecuzione della pena detentiva sospesa Art. 63b
Codice penale svizzero 161
311.0
4. Internamento.
Condizioni e esecuzione Art. 64
Fine dell'interna-mento e liberazione Art. 64a
Esame della liberazione Art. 64b
Esame della liberazione dall'internamento a vita e liberazione condizionale Art. 64c
5. Modifica della sanzione Art. 65
Sezione 2: Delle altre misure 1. Cauzione preventiva Art. 66
2. Interdizione dell'esercizio di una professione Art. 67
Esecuzione Art.
67a
3. Divieto di condurre Art. 67b
4. Pubblicazione della sentenza Art. 68
5. Confisca
a. Confisca di oggetti pericolosi Art. 69
b. Confisca di valori patrimoniali.
Principi Art.
70
Risarcimenti Art.
71
Confisca di valori patrimoniali di una organizzazione criminale Art.
72
6. Assegnamenti al danneggiato Art. 73
Titolo quarto: Dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà 1. Principi dell'esecuzione Art. 74
2. Esecuzione delle pene detentive.
Principi Art.
75
Misure particolari di sicurezza Art. 75a
Luogo dell'esecuzione Art. 76
Esecuzione ordinaria Art. 77
Lavoro e alloggio esterni Art. 77a
Semiprigionia Art.
77b
Segregazione cellulare Art. 78
Forma dell'esecuzione per pene detentive di breve durata Art. 79
Deroghe alle forme d'esecuzione Art. 80
Lavoro Art.
81
Formazione e perfezionamento Art. 82
Retribuzione Art.
83
Relazioni con il mondo esterno Art. 84
Codice penale svizzero 162
311.0
Controlli e ispezioni Art. 85
Liberazione condizionale a. Concessione Art. 86
b. Periodo di prova Art. 87
c. Successo del periodo di prova Art. 88
d. Insuccesso del periodo di prova Art. 89
3. Esecuzione di misure Art. 90
4. Disposizioni comuni.
Diritto disciplinare Art. 91
Interruzione dell'esecuzione Art. 92
Titolo quinto: Dell'assistenza riabilitativa, delle norme di condotta e dell'assistenza sociale volontaria Assistenza riabilitativa Art. 93
Norme di condotta
Art. 94
Disposizioni comuni Art. 95
Assistenza sociale volontaria Art. 96
Titolo sesto: Della prescrizione 1. Prescrizione dell'azione penale.
Termini Art.
97
Decorrenza Art.
98
2. Prescrizione della pena.
Termini Art.
99
Decorrenza Art.
100
3. Imprescrittibilità Art. 101
Titolo settimo: Della responsabilità dell'impresa Punibilità Art.
102
Procedura penale
Art. 102a
Parte seconda: Delle contravvenzioni Definizione Art.
103
Applicabilità delle disposizioni della parte prima Art. 104
Inapplicabilità o applicabilità condizionale Art. 105
Multa Art.
106
Lavoro di pubblica utilità Art. 107
Privo di contenuto Art.
108
Prescrizione Art.
109
Parte terza: Definizioni Art.
110
Codice penale svizzero 163
311.0
Libro secondo: Disposizioni speciali Titolo primo: Dei reati contro la vita e l'integrità della persona 1. Omicidio.
Omicidio intenzionale Art. 111
Assassinio Art.
112
Omicidio passionale Art. 113
Omicidio su richiesta della vittima Art. 114
Istigazione e aiuto al suicidio Art. 115
Infanticidio Art.
116
Omicidio colposo
Art. 117
2. Interruzione della gravidanza.
Interruzione punibile della gravidanza Art. 118
Interruzione non punibile della gravidanza Art. 119
Contravvenzioni commesse dal medico Art. 120
Abrogato Art.
121
3. Lesioni personali.
Lesioni gravi
Art. 122
Lesioni semplici
Art. 123
Abrogato Art.
124
Lesioni colpose
Art. 125
Vie di fatto
Art. 126
4. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui.
Abbandono Art.
127
Omissione di soccorso Art. 128
Falso allarme
Art. 128bis
Esposizione a pericolo della vita altrui Art. 129
Abrogati
Art. 130 a 132
Rissa Art.
133
Aggressione Art.
134
Rappresentazione di atti di cruda violenza Art. 135
Somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute Art.
136
Titolo secondo: Dei reati contro il patrimonio 1. Reati contro il patrimonio.
Appropriazione semplice Art. 137
Appropriazione indebita Art. 138
Codice penale svizzero 164
311.0
Furto Art.
139
Rapina Art.
140
Sottrazione di una cosa mobile Art. 141
Impiego illecito di valori patrimoniali Art. 141bis
Sottrazione di energia Art. 142
Acquisizione illecita di dati Art. 143
Accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati Art. 143bis
Danneggiamento Art.
144
Danneggiamento di dati Art. 144bis
Appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione Art. 145
Truffa Art.
146
Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati Art. 147
Abuso di carte- chèques o di credito Art. 148
Frode dello scotto
Art. 149
Conseguimento fraudolento di una prestazione Art. 150
Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l'illecita decodificazione di offerte in codice Art. 150bis
Danno patrimoniale procurato con astuzia Art. 151
False indicazioni su attività commerciali Art. 152
False comunicazioni alle autorità del registro di commercio Art. 153
Abrogato Art.
154
Contraffazione di merci Art. 155
Estorsione Art.
156
Usura Art.
157
Amministrazione infedele Art. 158
Appropriazione indebita di trattenute salariali Art. 159
Ricettazione Art.
160
Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali Art. 161
Manipolazione dei corsi Art. 161bis
2. Violazione del segreto di fabbrica o commerciale Art. 162
3. Crimini o delitti nel fallimento e nell'esecuzione per debiti.
Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento Art. 163
Diminuzione dell'attivo in danno dei creditori Art. 164
Cattiva gestione
Art. 165
Omissione della contabilità Art. 166
Favori concessi ad un creditore Art. 167
Corruzione nell'esecuzione forzata Art. 168
Codice penale svizzero 165
311.0
Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale Art.
169
Conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale Art. 170
Concordato giudiziale Art. 171
Revoca del fallimento Art. 171bis
4. Disposizioni generali. ...
Art. 172
Cumulo di pena privativa della libertà e multa Art. 172bis
Reati di poca entità Art. 172ter
Titolo terzo: Dei delitti contro l'onore e la sfera personale riservata 1. Delitti contro l'onore.
Diffamazione Art.
173
Calunnia Art.
174
Diffamazione e calunnia contro un defunto o uno scomparso Art. 175
Disposizione comune Art. 176
Ingiuria Art.
177
Prescrizione Art.
178
2. Delitti contro la sfera personale riservata.
Violazione di segreti privati Art. 179
Ascolto e registrazione di conversazioni estranee Art. 179bis
Registrazione clandestina di conversazioni Art. 179ter
Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini Art. 179quater
Registrazioni non punibili Art. 179quinquies
Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini Art. 179sexies
Abuso di impianti di telecomunicazioni Art. 179septies
Sorveglianza ufficiale, impunibilità Art. 179octies
Sottrazione di dati personali Art. 179novies
Titolo quarto: Del crimini o dei delitti contro la libertà personale Minaccia Art.
180
Coazione Art.
181
Tratta di esseri umani Art. 182
Sequestro di persona e rapimento Art. 183
Circostanze aggravanti Art. 184
Presa d'ostaggio
Art. 185
Violazione di domicilio Art. 186
Codice penale svizzero 166
311.0
Titolo quinto: Dei reati contro l'integrità sessuale 1. Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni.
Atti sessuali con fanciulli Art. 187
Atti sessuali con persone dipendenti Art. 188
2. Offese alla libertà ed all'onore sessuali.
Coazione sessuale
Art. 189
Violenza carnale
Art. 190
Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere Art.
191
Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate Art. 192
Sfruttamento dello stato di bisogno Art. 193
Esibizionismo Art.
194
3. Sfruttamento di atti sessuali.
Promovimento della prostituzione Art. 195
Abrogato Art.
196
4. Pornografia
Art. 197
5. Contravvenzioni contro l'integrità sessuale.
Molestie sessuali
Art. 198
Esercizio illecito della prostituzione Art. 199
6. Reato collettivo Art. 200
Abrogati
Art. 201 a 212
Titolo sesto: Dei crimini o dei delitti contro la famiglia Incesto Art.
213
Abrogato Art.
214
Bigamia nel matrimonio o nell'unione domestica registrata Art. 215
Abrogato Art.
216
Trascuranza degli obblighi di mantenimento Art. 217
Abrogato Art.
218
Violazione del dovere d'assistenza o educazione Art. 219
Sottrazione di minorenne Art. 220
Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo Incendio intenzionale Art. 221
Incendio colposo
Art. 222
Esplosione Art.
223
Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi Art. 224
Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi Art. 225
Codice penale svizzero 167
311.0
Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi Art. 226
Pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti Art. 226bis
Atti preparatori punibili Art. 226ter
Inondazione. Franamento Art. 227
Danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione Art. 228
Violazione delle regole dell'arte edilizia Art. 229
Rimozione od omissione di apparecchi protettivi Art. 230
Titolo ottavo: Dei crimini o dei delitti contro la salute pubblica Pericoli causati da organismi geneticamente modificati o patogeni Art.
230bis
Propagazione di malattie dell'uomo Art. 231
Propagazione di epizoozie Art. 232
Propagazione di parassiti pericolosi Art. 233
Inquinamento di acque potabili Art. 234
Fabbricazione di foraggi nocivi Art. 235
Commercio di foraggi adulterati Art. 236
Titolo nono: Dei crimini o dei delitti contro le pubbliche comunicazioni Perturbamento della circolazione pubblica Art. 237
Perturbamento del servizio ferroviario Art. 238
Perturbamento di pubblici servizi Art. 239
Titolo decimo: Della falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo, delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure Contraffazione di monete Art. 240
Alterazione di monete Art. 241
Messa in circolazione di monete false Art. 242
Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione Art. 243
Importazione, acquisto e deposito di monete false Art. 244
Falsificazione di valori di bollo ufficiali Art. 245
Falsificazione di marche ufficiali Art. 246
Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti Art. 247
Falsificazione dei pesi e delle misure Art. 248
Codice penale svizzero 168
311.0
Confisca Art.
249
Monete e bolli di valore esteri Art. 250
Titolo undecimo: Della falsità in atti Falsità in documenti
Art. 251
Falsità in certificati Art. 252
Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione Art. 253
Soppressioni di documento Art. 254
Documenti esteri
Art. 255
Rimozione di termini Art. 256
Soppressione di segnali trigonometrici e limnimetrici Art. 257
Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica Pubblica intimidazione Art. 258
Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza Art. 259
Sommossa Art.
260
Atti preparatori punibili Art. 260bis
Organizzazione criminale Art. 260ter
Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi Art. 260quater
Finanziamento del terrorismo Art. 260quinquies
Perturbamento della libertà di credenza e di culto Art. 261
Discriminazione razziale Art. 261bis
Turbamento della pace dei defunti Art. 262
Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa Art. 263
Titolo dodicesimobis: Reati contro gli interessi della comunità internazionale Genocidio Art.
264
Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale 1. Crimini o delitti contro lo Stato.
Alto tradimento
Art. 265
Attentati contro l'indipendenza della Confederazione Art. 266
Imprese e mene dell'estero contro la sicurezza della Svizzera Art.
266bis
Tradimento nelle relazioni diplomatiche Art. 267
Rimozione di termini di confine pubblici Art. 268
Violazione della sovranità territoriale svizzera Art. 269
Offese agli emblemi svizzeri Art. 270
Codice penale svizzero 169
311.0
Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero Art.
271
2. Spionaggio.
Spionaggio politico Art. 272
Spionaggio economico Art. 273
Spionaggio militare Art. 274
3. Messa in pericolo dell'ordine costituzionale.
Attentati contro l'ordine costituzionale Art. 275
Propaganda sovversiva Art. 275bis
Associazioni illecite Art. 275ter
4. Attentati contro la sicurezza militare.
Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari Art.
276
Falsificazione d'ordini o di istruzioni Art. 277
Turbamento del servizio militare Art. 278
Titolo quattordicesimo: Dei delitti contro la volontà popolare Perturbamento ed impedimento di elezioni e votazioni Art. 279
Attentati contro il diritto di voto Art. 280
Corruzione elettorale Art. 281
Frode elettorale
Art. 282
Incetta di voti
Art. 282bis
Violazione del segreto del voto Art. 283
Abrogato Art.
284
Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autorità Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari Art. 285
Impedimento di atti dell'autorità Art. 286
Usurpazione di funzioni Art. 287
Abrogato Art.
288
Sottrazione di cose requisite o sequestrate Art. 289
Rottura di sigilli
Art. 290
Violazione del bando Art. 291
Disobbedienza a decisioni dell'autorità Art. 292
Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete Art. 293
Violazione della interdizione di esercitare una professione Art. 294
Abrogato Art.
295
Codice penale svizzero 170
311.0
Titolo sedicesimo: Dei crimini o dei delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri Oltraggio ad uno Stato estero Art. 296
Oltraggi a istituzioni internazionali Art. 297
Offese agli emblemi di uno Stato estero Art. 298
Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero Art. 299
Atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere Art.
300
Spionaggio in danno di Stati esteri Art. 301
Procedimento Art.
302
Titolo diciassettesimo: Dei crimini o dei delitti contro l'amministrazione della giustizia Denuncia mendace
Art. 303
Sviamento della giustizia Art. 304
Favoreggia mento
Art. 305
Riciclaggio di denaro Art. 305bis
Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione Art.
305ter
Dichiarazione falsa di una parte in giudizio Art. 306
Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione Art.
307
Attenuazione di pene Art. 308
Cause amministrative e procedura davanti a tribunali internazionali Art.
309
Liberazione di detenuti Art. 310
Ammutinamento di detenuti Art. 311
Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d'ufficio e professionali Abuso di autorità
Art. 312
Concussione Art.
313
Infedeltà nella gestione pubblica Art. 314
Abrogati
Art. 315 e 316
Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari Art. 317
Atti non punibili
Art. 317bis
Falso certificato medico Art. 318
Aiuto alla evasione di detenuti Art. 319
Violazione del segreto d'ufficio Art. 320
Violazione del segreto professionale Art. 321
Codice penale svizzero 171
311.0
Segreto professionale in materia di ricerca medica Art. 321bis
Violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni Art.
321ter
Violazione dell'obbligo d'informare dei mass media Art. 322
Mancata opposizione a una pubblicazione punibile Art. 322bis
Titolo diciannovesimo: Della corruzione 1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri.
Corruzione attiva
Art. 322ter
Corruzione passiva
Art. 322quater
Concessione di vantaggi Art. 322quinquies
Accettazione di vantaggi Art. 322sexies
2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri Art. 322septies
3. Disposizioni comuni Art. 322octies
Titolo ventesimo: Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale Inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento Art. 323
Inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria Art. 324
Inosservanza delle norme legali sulla contabilità Art. 325
Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d'abitazione e commerciali Art. 325bis
Persone giuridiche, società commerciali e ditte individuali 1. Abrogato Art.
326
2. Nel caso dell'articolo 325bis Art.
326bis
Contravvenzioni alle disposizioni su ditte e nomi commerciali Art. 326ter
False informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale Art. 326quater
Abrogato Art.
327
Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione Art.
328
Violazione di segreti militari Art. 329
Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall'esercito Art. 330
Uso indebito della uniforme militare Art. 331
Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite Art. 332
Codice penale svizzero 172
311.0
Libro terzo: Dell'attuazione e dell'applicazione del Codice penale Titolo primo: Della relazione del presente Codice con altre leggi della Confederazione e con le leggi dei Cantoni Applicazione della parte generale ad altre leggi federali Art. 333
Riferimento a disposizioni abrogate Art. 334
Leggi cantonali
Art. 335
Titolo secondo: Della giurisdizione federale e della giurisdizione cantonale 1. Giurisdizione federale.
Limiti Art.
336
Indagini in caso di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica Art. 337
2. Giurisdizione cantonale Art. 338
Titolo terzo: Delle autorità cantonali e della loro competenza per materia e per territorio; procedura 1. Competenza per materia Art. 339
2. Competenza per ragione di territorio.
Foro del luogo del reato Art. 340
Foro in caso di reati commessi mediante mass media Art. 341
Foro per i reati commessi all'estero Art. 342
Foro per i compartecipi Art. 343
Foro in caso di concorso di reati Art. 344
Foro in caso di confisca indipendente Art. 344a
Contestazioni sul foro Art. 345
3. Procedura.
Procedura delle autorità penali cantonali Art. 346
Immunità parlamentare. Procedimento penale contro membri delle autorità superiori Art. 347
Protezione della sfera segreta personale Art. 348
Titolo quarto: Dell'assistenza fra le autorità 1. Assistenza in materia di polizia a. Sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) Art. 349
b. Collaborazione con INTERPOL Art. 350
Competenza Art.
350
Codice penale svizzero 173
311.0
Compiti Art.
351
Protezione dei dati Art. 352
Aiuti finanziari e indennità Art. 353
c. Collaborazione a scopo d'identificazione di persone Art. 354
d. Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli in seno all'Ufficio federale di polizia Art.
355
e. Cooperazione con Europol Scambio di dati Art. 355a
Estensione del mandato Art. 355b
f. Cooperazione nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen. Competenza Art. 355c
Parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen Art. 355d
Ufficio SIRENE
Art. 355e
2. Assistenza fra le autorità.
Obbligo nei confronti della Confederazione e tra i Cantoni Art. 356
Procedura Art.
357
Gratuità Art.
358
Atti procedurali in altri Cantoni Art. 359
Inseguimento Art.
360
Contestazioni Art.
361
Avviso in caso di pornografia Art. 362
Titolo quinto: Dell'avviso concernente i reati commessi contro minorenni Obbligo d'avviso
Art. 363
Diritto d'avviso
Art. 364
Titolo sesto: Del casellario giudiziale Scopo Art.
365
Contenuto Art.
366
Trattamento dei dati e accesso Art. 367
Comunicazione dei fatti che devono essere iscritti Art. 368
Eliminazione dell'iscrizione Art. 369
Diritto di consultazione Art. 370
Estratti del casellario rilasciati a privati Art. 371
Codice penale svizzero 174
311.0
Titolo settimo: Dell'esecuzione delle pene e delle misure, dell'assistenza riabilitativa, dei penitenziari e delle istituzioni 1. Obbligo di eseguire pene e misure Art. 372
2. Pene pecuniarie, multe, spese e confische.
Esecuzione Art.
373
Diritto di disposizione Art. 374
3. Lavoro di pubblica utilità Art. 375
4. Assistenza riabilitativa Art. 376
5. Penitenziari e istituzioni.
Obbligo dei Cantoni di istituirli e gestirli Art. 377
Collaborazione intercantonale Art. 378
Stabilimenti privati Art. 379
Spese Art.
380
Titolo settimo a: Responsabilità in caso di soppressione dell'internamento a vita Art.
380a
Titolo ottavo: Della grazia, dell'amnistia e della revisione 1. Grazia.
Competenza Art.
381
Domanda di grazia
Art. 382
Effetti Art.
383
2. Amnistia
Art. 384
3. Revisione
Art. 385
Titolo nono: Misure preventive, disposizioni completive e disposizioni generali transitorie 1. Misure preventive
Art. 386
2. Disposizioni completive del Consiglio federale Art. 387
3. Disposizioni transitorie generali.
Esecuzione di sentenze anteriori Art. 388
Prescrizione Art.
389
Reati perseguibili a querela di parte Art. 390
4. Disposizioni cantonali d'applicazione Art. 391
5. Entrata in vigore Art. 392