1
Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (Stato 1° gennaio 2012) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 64 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 1904, decreta: Titolo preliminare
Art. 1
1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione.
2
Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore.
3
Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli.
Art. 2
1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi.
2
Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge.
Art. 3
1 Quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dalla buona fede di una persona, la buona fede si presume.
2
Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui.
Art. 4
1 Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l'equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall'apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi.
RU 24 233, 27 263 e CS 2 3 1 [CS
1 3]. A questa disp. corrisponde ora l'art. 122 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).
2
Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
210
A. Applicazione
del diritto
B. Limiti dei
rapporti giuridici
I. Osservanza
della buona fede
II. Effetti della
buona fede
III. Apprezzamento del
giudice
Codice civile svizzero 2
210
Art. 5
1 I Cantoni sono autorizzati ad emanare ed abrogare disposizioni di diritto civile nelle materie riservate al diritto cantonale.
2
Quando la legge si riferisce all'uso od all'uso locale, il diritto cantonale finora esistente vale come espressione dei medesimi, in quanto non sia provato un uso che vi deroghi.
Art. 6
1 Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni.
2
I Cantoni possono, nei limiti della loro sovranità, interdire o limitare il commercio di determinate cose o dichiarare nulli i rapporti contrattuali relativi alle medesime.
Art. 7
Le disposizioni generali del Codice delle obbligazioni3 relative alla
conclusione, all'adempimento ed alla risoluzione dei contratti sono applicabili anche ad altri rapporti di diritto civile.
Art. 8
Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da
una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.
Art. 9
1 I registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto.
2
Questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale.
Art. 10
4
RS 220
4
Abrogato dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
C. Rapporti col
diritto cantonale I. Diritto civile dei Cantoni ed
uso locale
II. Diritto
pubblico
cantonale
D. Disposizioni
generali del
Codice delle
obbligazioni
E. Prove I. Onere della prova
II. Prova dei
documenti
pubblici
Codice civile svizzero 3
210
Libro primo: Del diritto delle persone Titolo primo: Delle persone fisiche Capo primo: Del diritto della personalità
Art. 11
1 Ogni persona gode dei diritti civili.
2
Spetta quindi ad ognuno, nei limiti dell'ordine giuridico, una eguale capacità d'avere diritti ed obbligazioni.
Art. 12
Chi ha l'esercizio dei diritti civili ha la capacità di acquistare diritti e
di contrarre obbligazioni con atti propri.
Art. 13
Chi è maggiorenne e capace di discernimento ha l'esercizio dei diritti
civili.
Art. 14
5 È maggiorenne chi ha compito gli anni diciotto.
Art. 15
6
Art. 16
È capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile.
Art. 17
Le persone incapaci di discernimento, i minorenni e gli interdetti sono
privati dell'esercizio dei diritti civili.
Art. 18
Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto
giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.
5
Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).
6
Abrogato dal n. I 1 della LF del 7 ott. 1994 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).
A. Personalità in
genere I. Godimento dei diritti civili
II. Esercizio dei
diritti civili 1. Oggetto 2. Condizioni a. In genere b. Maggiore età
c. …
d. Discernimento
III. Incapacità
civile 1. In genere 2. Mancanza di
discernimento
Codice civile svizzero 4
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Art. 19
1 I minorenni e gli interdetti capaci di discernimento non possono obbligarsi coi loro atti senza il consenso del loro legale rappresentante.
2
Senza questo consenso possono conseguire vantaggi gratuiti ed esercitare i diritti inerenti alla loro personalità.
3
Essi sono tenuti a risarcire i danni cagionati con atti illeciti.7
Art. 20
1 Il grado della parentela è determinato dal numero delle generazioni.8 2
Due persone sono fra loro parenti in linea retta se una discende dall'altra; sono parenti in linea collaterale se discendono da un autore comune, ma non l'una dall'altra.
Art. 21
9 1 Chi è parente di una persona è affine nella stessa linea e nello stesso grado con il coniuge o il partner registrato di questa.
2
L'affinità non cessa con lo scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica registrata da cui deriva.
Art. 22
1 L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza.
2
La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico.
3
Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti.
Art. 23
1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.
2
Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3
Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari.
7
Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
8
Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
9
Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
3. Minorenni od
interdetti capaci
di discernimento
IV. Parentela e
affinità 1. Parentela 2. Affinità
V. Cittadinanza e
domicilio 1. Cittadinanza 2. Domicilio a. Nozione
Codice civile svizzero 5
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Art. 24
1 Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.
2
Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all'estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.
Art. 25
10 1 Il domicilio del figlio sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora.
2
Il domicilio dei tutelati è nella sede dell'autorità tutoria.
Art. 26
La dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole e il collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una casa di salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio.11
Art. 27
1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile.
2
Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale.
Art. 28
12 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa.
2
La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.
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Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
11
Nuovo testo giusta il n. I del LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
12
Nuovo testo giusta il n. I del LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
b. Cambiamento
di domicilio o
dimora
c. Domicilio
di persone
dipendenti
d. Dimora in uno
stabilimento
B. Protezione
della personalità I. Contro impegni
eccessivi
II. Contro lesioni
illecite 1. Principio
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210
a13 1 L'attore può chiedere al giudice: 1. di proibire una lesione imminente; 2. di far cessare una lesione attuale; 3. di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.
2
L'attore può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.
3
Sono fatte salve le azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato.
b15 1 Per proteggersi da violenze, minacce o insidie, l'attore può chiedere al giudice di vietare all'autore della lesione in particolare di: 1. avvicinarglisi o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;
2. trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri;
3. mettersi in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo.
2
Inoltre, se vive con l'autore della lesione nella stessa abitazione, l'attore può chiedere al giudice di farlo allontanare dall'abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere prolungato una volta per motivi gravi.
3
Il giudice può, per quanto appaia giustificato considerate tutte le circostanze:
1. obbligare l'attore a versare un'indennità adeguata all'autore della lesione per l'uso esclusivo dell'abitazione; o 2. con il consenso del locatore, trasferire al solo attore i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
13
Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 6127 6151).
15 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 6127 6151).
2. Azioni a. In genere14 b. Violenza,
minacce o
insidie
Codice civile svizzero 7
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4
I Cantoni designano un servizio che può decidere l'allontanamento immediato dell'autore della lesione dall'abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura.
c a 28f16
g17 1 Chi è direttamente toccato nella sua personalità dall'esposizione di fatti ad opera di mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti.
2
Il diritto di risposta non sussiste nel caso di un resoconto fedele di un pubblico dibattito di un'autorità al quale l'interessato ha partecipato.
h19 1 Il testo della risposta deve limitarsi concisamente all'oggetto dell'esposizione di fatti contestata.
2
La risposta può essere rifiutata se è manifestamente inesatta o contraria alla legge o ai buoni costumi.
i20 1 L'interessato deve far recapitare il testo della risposta all'impresa responsabile del mezzo di comunicazione entro venti giorni dal momento in cui ha preso conoscenza dell'esposizione dei fatti contestata, ma in ogni caso entro tre mesi dalla divulgazione.
2
L'impresa comunica senza indugio all'interessato quando diffonderà la risposta o perché la rifiuta.
16
Introdotti dal n. I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). Abrogati dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen.
2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
17
Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 6127 6151).
19
Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
20
Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
3. …
4. Diritto di
risposta a. Principio18 b. Forma e
contenuto
c. Procedura
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k21 1 La risposta dev'essere diffusa al più presto e in modo da raggiungere la stessa cerchia di persone cui era diretta l'esposizione di fatti contestata.
2
La risposta deve essere designata come tale; l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione può aggiungervi soltanto una dichiarazione in cui indica se mantiene la propria versione dei fatti o su quali fonti d'informazione si è fondata.
3
La diffusione della risposta è gratuita.
l22 1 Se l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione impedisce l'esercizio del diritto di risposta, rifiuta la risposta o non la diffonde correttamente, l'interessato può rivolgersi al giudice.
2
…23
3
e 4 24
Art. 29
1 Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento.
2
Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa.
In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
Art. 30
1 Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi gravi, concedere ad una persona il cambiamento del proprio nome.25 21
Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
22
Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
23 Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
24 Abrogati dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
25
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
d. Diffusione
e. Intervento del
giudice
III. Diritto a
nome 1. Protezione
2. Cambiamento
del nome
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2
L'istanza degli sposi di portare il cognome della sposa a contare dalla celebrazione del matrimonio dev'essere accolta se giustificata da motivi degni di rispetto.26 3 Chi da tale cambiamento fosse pregiudicato nei suoi diritti può contestarlo davanti al giudice, entro un anno da quando ne ebbe conoscenza.
Art. 31
1 La personalità comincia con la vita individua fuori dall'alvo materno e finisce con la morte.
2
Prima della nascita, l'infante gode dei diritti civili a condizione che nasca vivo.
Art. 32
1 Chi per far valere un diritto afferma che una persona sia vivente, o sia morta, o sia vissuta in un certo momento, o sia sopravvissuta ad un'altra persona, deve fornirne la prova.
2
Se non può essere fornita la prova che di più persone una sia sopravvissuta all'altra, si ritengono morte simultaneamente.
Art. 33
1 La prova della nascita o della morte di una persona si fornisce cogli atti dello stato civile.
2
Se questi non esistono, o se sono dimostrati inesatti, la prova può essere fornita con altri mezzi.
Art. 34
La morte di una persona può reputarsi provata ancorché nessuno ne
abbia veduto il cadavere, quando essa sia sparita in circostanze tali da far ritenere la sua morte come certa.
Art. 35
1 Essendo una persona assai verosimilmente morta perché è sparita in pericolo imminente di morte o perché è da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie, il giudice può dichiararne la scomparsa, ad istanza di chiunque invochi un diritto desumibile dalla sua morte.
2
…27
26
Abrogato dal n. I 2 della LF del 25 giu. 1976 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
27 Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
C. Principio e
fine della
personalità I. Nascita e morte
II. Regole
probatorie 1. Onere della prova
2. Mezzi di
prova a. In genere
b. Indizio di
morte
III. Dichiarazione della
scomparsa 1. In genere
Codice civile svizzero 10
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Art. 36
1 L'istanza può essere fatta dopo un anno almeno dalla sparizione in pericolo di morte, o dopo cinque anni dall'ultima notizia.
2
Il giudice deve diffidare con adeguate pubblicazioni tutti coloro che potessero dar notizie intorno alla persona sparita od assente ad annunciarsi entro un dato termine.
3
Questo termine dev'essere di almeno un anno dalla prima pubblicazione.
Art. 37
L'istanza cade se, entro il termine indicato, la persona sparita od
assente si annuncia, se ne giungono notizie o se è provata l'epoca della morte.
Art. 38
1 Se durante il tempo indicato non sopraggiungono notizie della persona sparita od assente, essa è dichiarata scomparsa e si possono far valere tutti i diritti derivanti dalla sua morte come se questa fosse provata.
2
Gli effetti della dichiarazione di scomparsa risalgono al momento del pericolo di morte o dell'ultima notizia.
3
La dichiarazione della scomparsa scioglie il matrimonio.28 Capo secondo:29 Degli atti dello stato civile
Art. 39
1 Per la documentazione dello stato civile si tengono appositi registri elettronici.30 2
Lo stato civile comprende in particolare i dati seguenti: 1. i fatti dello stato civile che toccano direttamente una persona, quali nascita, matrimonio, morte; 2. lo statuto personale e familiare di una persona, come maggiore età, filiazione e vincolo coniugale; 3. i
nomi;
28 Introdotto dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
29 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).
2. Procedura
3. Caducità della
istanza
4. Effetti della
scomparsa
A. Registri I. In genere
Codice civile svizzero 11
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4. i diritti di attinenza cantonali e comunali; 5. la cittadinanza nazionale.
Art. 40
1 Il Consiglio federale designa le persone e le autorità tenute a notificare i dati necessari alla documentazione dello stato civile.
2
Esso può prescrivere che per le infrazioni all'obbligo di notificazione sia comminata una multa.
3
…32
Art. 41
1 L'autorità cantonale di vigilanza può autorizzare la prova di dati relativi allo stato civile mediante una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile, qualora dopo adeguate ricerche l'accertamento per mezzo di documenti si riveli impossibile o non possa essere ragionevolmente preteso e i dati non sono controversi.
2
L'ufficiale dello stato civile rende attento il dichiarante sul suo obbligo di dire la verità e lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione.
Art. 42
1 Chi rende verosimile un interesse degno di protezione può domandare al giudice di decretare l'iscrizione di dati relativi allo stato civile controversi, nonché la rettificazione o la radiazione di un'iscrizione. Il giudice sente le autorità cantonali di vigilanza interessate e notifica loro la sentenza.
2
Sono del pari legittimate a promuovere azione le autorità cantonali di vigilanza.
Art. 43
Le autorità dello stato civile rettificano d'ufficio errori che dipendono
da sbaglio o disattenzione manifesti.
31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).
32 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).
II. Obbligo di
notificazione31
III. Prova di dati
non controversi
IV. Rettificazione 1. Da parte del
giudice
2. Da parte delle
autorità dello
stato civile
Codice civile svizzero 12
210
a33 1 Il Consiglio federale provvede, nell'ambito della documentazione dello stato civile, alla tutela della personalità e dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione.
2
Disciplina la divulgazione di dati a privati che possono dimostrare un interesse diretto degno di protezione.
3
Designa le autorità estranee allo stato civile cui sono divulgati, regolarmente o su richiesta, i dati necessari all'adempimento dei loro compiti legali. È fatta salva la divulgazione di dati in virtù di prescrizioni previste da una legge cantonale.
4
Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona: 1. le autorità di rilascio ai sensi della legge federale del 22 giugno 200134 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri; 2.35 il servizio federale competente per la gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 200836 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione e i servizi di filtraggio dei corpi di polizia cantonali e comunali collegati a tale sistema; 3. il servizio federale competente per la gestione del casellario giudiziale informatizzato di cui all'articolo 35937 del Codice penale; 4. il servizio federale competente per la ricerca di persone scomparse38.
Art. 44
1 Gli ufficiali dello stato civile adempiono in particolare i seguenti compiti:
1. tengono i registri; 2. notificano le comunicazioni e rilasciano gli estratti; 3. istruiscono la procedura preparatoria del matrimonio e provvedono alla celebrazione del matrimonio;
4. ricevono le dichiarazioni concernenti lo stato civile.
33 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).
34 RS
143.1
35 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
36 RS
361
37 Vedi ora l'art. 365.
38 Attualmente l'Ufficio federale di polizia.
V. Protezione e
divulgazione dei
dati
B. Organizzazione I. Autorità dello
stato civile 1. Ufficiali dello stato civile
Codice civile svizzero 13
210
2
Il Consiglio federale può eccezionalmente assegnare a un rappresentante della Svizzera all'estero incombenze di ufficiale dello stato civile.
Art. 45
1 Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza.
2
Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: 1. vigila sugli uffici dello stato civile; 2. assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; 3. collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio;
4. decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere;
5. assicura la formazione e il perfezionamento delle persone operanti nell'ambito dello stato civile.
3
La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.39
a40 1 La Confederazione gestisce per i Cantoni una banca dati centrale.
2
La banca dati è finanziata dai Cantoni. I costi sono ripartiti in base al numero di abitanti.
3
Nei limiti della legge e con la partecipazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina:
1. la procedura di collaborazione; 2. i diritti di accesso delle autorità dello stato civile; 3. le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati; 4. l'archiviazione.
Art. 46
1 Chi è stato illecitamente danneggiato da persone operanti nell'ambito dello stato civile nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali può 39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).
40 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).
2. Autorità di
vigilanza
Ia. Banca dati centrale
II. Responsabilità
Codice civile svizzero 14
210
chiedere il risarcimento del danno e, quando la gravità dell'offesa la giustifichi, la riparazione morale.
2
Il Cantone risponde del danno; esso può esercitare regresso verso le persone che hanno causato il danno intenzionalmente o per grave negligenza.
3
Alle persone impiegate dalla Confederazione si applica la legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità41.
Art. 47
1 L'autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d'ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile.
2
Le sanzioni disciplinari consistono nell'ammonimento, nella multa fino a franchi 1000 oppure, in casi gravi, nella destituzione.
3
È fatta salva l'azione penale.
Art. 48
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.
2
Esso disciplina in particolare 1. i registri da tenere e i dati da registrare; 2. l'utilizzazione del numero di assicurato conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194642 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone;
3. la tenuta dei registri; 4. la vigilanza.43
3
Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e il perfezionamento delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.
4
Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile.
5
Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica:
1. alla notificazione di fatti dello stato civile; 2. al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; 41 RS
170.32
42 RS
831.10
43 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sull'armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4165; FF 2006 397).
III. Misure
disciplinari
C. Disposizioni
d'esecuzione I. Diritto federale
Codice civile svizzero 15
210
3. alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.44
Art. 49
1 I Cantoni fissano i circondari dello stato civile.
2
Nell'ambito del diritto federale adottano le necessarie disposizioni d'esecuzione.
3
Le prescrizioni cantonali, tranne quelle relative alla retribuzione delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, devono essere approvate dalla Confederazione.
Art. 50
e 51 Abrogati Titolo secondo: Delle persone giuridiche Capo primo: Disposizioni generali
Art. 52
1 Le unioni di persone organizzate corporativamente e gli istituti autonomi e destinati ad un fine particolare conseguono il diritto alla personalità mediante l'iscrizione nel registro di commercio.
2
Le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico, le fondazioni ecclesiastiche e di famiglia e le associazioni che non si prefiggono uno scopo economico non abbisognano dell'iscrizione.
3
Le unioni di persone e gli istituti che si propongono uno scopo illecito od immorale non possono ottenere la personalità.
Art. 53
Le persone giuridiche sono capaci di ogni diritto ed obbligazione, che
non dipendono necessariamente dallo stato o dalla qualità della persona fisica, come il sesso, l'età e la parentela.
Art. 54
Le persone giuridiche hanno l'esercizio dei diritti civili tosto che siano
costituiti gli organi a ciò necessari conformemente alla legge ed agli statuti.
44 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).
II. Diritto
cantonale
A. Personalità
B. Godimento
dei diritti civili
C. Esercizio dei
diritti civili I. Condizioni
Codice civile svizzero 16
210
Art. 55
1 Gli organi della persona giuridica sono chiamati ad esprimerne la volontà.
2
Essi obbligano la persona giuridica così nella conclusione dei negozi giuridici, come per effetto di altri atti od omissioni.
3
Le persone che agiscono sono inoltre responsabili personalmente per la loro colpa.
Art. 56
45
La sede delle persone giuridiche, salvo diversa disposizione degli statuti, è nel luogo dove si tiene la loro amministrazione.
Art. 57
1 Venendo sciolta una persona giuridica, il suo patrimonio decade agli enti pubblici (Confederazione, Cantone, Comune) ai quali è appartenuta secondo la sua destinazione, salvo che sia altrimenti disposto dalla legge, dagli statuti, dall'atto di fondazione o dai suoi organi competenti.
2
Il patrimonio dev'essere applicato a uno scopo quanto possibile affine a quello precedentemente seguito.46 3 Qualora una persona giuridica venga sciolta perché si propone un fine immorale o illecito, il patrimonio decade a favore degli enti pubblici nonostante ogni contraria disposizione.47
Art. 58
La procedura di liquidazione del patrimonio di una persona giuridica
avviene con le norme stabilite per le società cooperative.
Art. 59
1 Per le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico sono riservate le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.
2
Le unioni di persone che hanno un fine economico soggiacciono alle disposizioni del diritto federale circa le società e le cooperative.
45 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
46 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
47 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
II. Modo
D. Sede
E. Cessazione
della personalità I. Devoluzione del patrimonio
II. Liquidazione
F. Riserve di
diritto pubblico
e di diritto
particolare
Codice civile svizzero 17
210
3
I patriziati e simili corporazioni rimangono soggetti alle disposizioni del diritto cantonale.
Capo secondo: Delle associazioni
Art. 60
1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.
2
Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione.
Art. 61
1 Approvati gli statuti e costituita la direzione, l'associazione è autorizzata a farsi iscrivere nel registro di commercio.
2
L'iscrizione è obbligatoria se l'associazione: 1. per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d'indole commerciale;
2. sottostà all'obbligo di revisione.48 3
Per ottenere l'iscrizione devono essere deposti gli statuti ed indicati i membri della direzione.
Art. 62
Le associazioni che non possono avere o non hanno ancora la personalità giuridica sono parificate alle società semplici.
Art. 63
1 Ove gli statuti non dispongano circa l'organizzazione ed i rapporti fra l'associazione e i suoi membri, si applicano le disposizioni che seguono.
2
Gli statuti non possono derogare a quelle disposizioni la cui osservanza è prescritta per legge.
48 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
A. Loro
costituzione I. Unioni corporative
II. Iscrizione nel
registro di
commercio
III. Associazioni
senza personalità
IV. Relazioni fra
gli statuti e la
legge
Codice civile svizzero 18
210
Art. 64
1 L'assemblea sociale è l'organo superiore dell'associazione.
2
Essa è convocata dalla direzione.
3
La convocazione deve aver luogo a tenore dello statuto, ed anche per legge quando un quinto dei soci lo richieda.
Art. 65
1 L'assemblea sociale risolve circa l'ammissione o l'esclusione dei soci, elegge la direzione e decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell'associazione.
2
Essa esercita la sorveglianza sopra la gestione di questi ultimi, e li può sempre revocare, impregiudicate le ragioni che loro competessero per contratto.
3
Il diritto di revoca esiste per legge nei casi in cui sia giustificato da gravi motivi.
Art. 66
1 Le risoluzioni sociali sono prese dall'assemblea.
2
L'annuenza scritta di tutti i soci ad una proposta è parificata alla risoluzione sociale, quand'anche non sia stata tenuta un'assemblea.
Art. 67
1 Tutti i soci hanno egual diritto di voto nell'assemblea.
2
Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.
3
Non si può prendere una risoluzione sopra oggetti non debitamente preannunciati, eccettoché gli statuti espressamente lo permettano.
Art. 68
Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra la società da una parte ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea retta dall'altra parte, il socio è escluso per legge dal diritto di voto.
B. Loro
organizzazione I. Assemblea sociale 1. Funzioni e convocazione
2. Competenze
3. Risoluzioni
sociali a. Forma
b. Diritto di voto
e maggioranza
c. Esclusione dal
diritto di voto
Codice civile svizzero 19
210
Art. 69
La direzione ha il diritto e il dovere di curare gli interessi dell'associazione e di rappresentarla secondo le facoltà concesse dagli statuti.
a50 La direzione tiene la contabilità delle entrate e delle uscite nonché
dello stato patrimoniale dell'associazione. Se l'associazione è obbligata a farsi iscrivere nel registro di commercio, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni51 sulla contabilità commerciale.
b52 1 L'associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione ordinaria, effettuata da un ufficio di revisione, se due dei valori seguenti sono oltrepassati per due esercizi consecutivi:
1. somma di bilancio di 10 milioni di franchi; 2. cifra d'affari di 20 milioni di franchi; 3. 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.
2
L'associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione limitata, effettuata da un ufficio di revisione, se un socio personalmente responsabile o tenuto ad eseguire versamenti suppletivi lo chiede.
3
Le disposizioni del Codice delle obbligazioni53 sull'ufficio di revisione nell'ambito della società anonima si applicano per analogia.
4
Negli altri casi, gli statuti e l'assemblea sociale54 possono disciplinare liberamente la revisione.
49 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
50 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
51 RS
220
52 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
53 RS
220
54 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParL; RS 171.10).
II. Direzione 1. Diritti e doveri in generale49
2. Contabilità
III. Ufficio di
revisione
Codice civile svizzero 20
210
c55 1 Se l'associazione è priva di uno degli organi prescritti, un socio o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie.
2
Il giudice può segnatamente assegnare all'associazione un termine per ripristinare la situazione legale e, se necessario, nominare un commissario.
3
L'associazione si assume le spese di queste misure. Il giudice può obbligarla a versare un anticipo alle persone nominate.
4
L'associazione può, per gravi motivi, chiedere al giudice la revoca di persone da lui nominate.
Art. 70
1 L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.
2
Il diritto di dimettersi è garantito per legge, purché la dimissione ne sia annunciata almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare, o se è previsto un periodo amministrativo, sei mesi prima dell'anno della fine di questo.
3
La qualità di socio non si può alienare né trasmettere per successione.
Art. 71
56
Se gli statuti lo prevedono, i soci possono essere tenuti a versare contributi.
Art. 72
1 Gli statuti possono stabilire i motivi per i quali un socio può essere escluso, come possono permetterne l'esclusione anche senza indicazione del motivo.
2
In questi casi il motivo dell'esclusione non può essere contestato in giudizio.
3
Se gli statuti non contengono disposizioni di tal natura, l'esclusione può aver luogo solo per decisione dell'assemblea e per motivi gravi.
Art. 73
1 I soci che si sono dimessi o che sono stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
55 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004 (Determinazione dei contributi dei membri di associazioni), in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 2117; FF 2004 4277 4285).
IV. Lacune
nell'organizzazio
ne
C. Diritti e
doveri dei soci I. Ammissione e dimissione
II. Contributi
III. Esclusione
IV. Effetti della
dimissione e
dell'esclusione
Codice civile svizzero 21
210
2
Essi sono tenuti alle contribuzioni per il tempo durante il quale hanno fatto parte dell'associazione.
Art. 74
A nessun socio può essere imposto un cambiamento del fine sociale.
Art. 75
Ogni socio ha, per legge, il diritto di contestare davanti al giudice le
risoluzioni contrarie alla legge od agli statuti ch'egli non abbia consentite, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza.
a57 Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'associazione.
Salvo disposizione contraria degli statuti, tale responsabilità è esclusiva.
Art. 76
Lo scioglimento dell'associazione può in ogni tempo essere pronunciato dall'assemblea.
Art. 77
Lo scioglimento dell'associazione avviene per legge in caso di insolvenza o quando la direzione non possa più esser costituita conformemente agli statuti.
Art. 78
Lo scioglimento è pronunciato dal giudice ad istanza dell'autorità
competente o di un interessato, quando il fine dell'associazione sia illecito od immorale.
Art. 79
Se l'associazione è iscritta nel registro di commercio, la direzione od il
giudice devono comunicare lo scioglimento all'ufficiale del registro per la cancellazione.
57 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2004 (Determinazione dei contributi dei membri di associazioni), in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 2117; FF 2004 4277 4285).
V. Protezione del
fine
VI. Protezione
dei diritti dei
soci
Cbis. Responsabilità
D. Scioglimento I. Modi 1. Per risoluzione
2. Per legge
3. Per sentenza
del giudice
II. Cancellazione
dal registro
Codice civile svizzero 22
210
Capo terzo: Delle fondazioni
Art. 80
Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al
conseguimento di un fine particolare.
Art. 81
1 La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte.
2
L'iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l'atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell'amministrazione.58 3 L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione.59 Art. 82
La fondazione può essere contestata dagli eredi o creditori del fondatore al pari di una donazione.
Art. 83
60
Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione.
a61 1 L'organo superiore della fondazione tiene i libri di commercio della fondazione conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni62 sulla contabilità commerciale.
2
Se per conseguire il suo fine la fondazione esercita uno stabilimento d'indole commerciale, si applicano per analogia le disposizioni del 58 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
59 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
60 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
61 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni) (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
62 RS
220
A. Costituzione I. In genere II. Forma
III. Contestazione
B. Organizzazione I. In genere
II. Contabilità
Codice civile svizzero 23
210
Codice delle obbligazioni sul rendiconto e la pubblicazione del conto annuale della società anonima.
b63 1 L'organo superiore della fondazione designa un ufficio di revisione.
2
L'autorità di vigilanza può liberare la fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione. Il Consiglio federale ne definisce le condizioni.
3
Salvo disposizioni particolari vigenti per le fondazioni, si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni64 sull'ufficio di revisione nell'ambito della società anonima.
4
Se la fondazione è tenuta a far effettuare una revisione limitata, l'autorità di vigilanza può imporle di procedere a una revisione ordinaria se necessario per valutarne affidabilmente la situazione patrimoniale e reddituale.
c65 L'ufficio di revisione trasmette all'autorità di vigilanza una copia della relazione di revisione e di tutte le comunicazioni importanti destinate alla fondazione.
d66 1 Se l'organizzazione prevista non è sufficiente, se la fondazione è priva di uno degli organi prescritti o se uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni, l'autorità di vigilanza prende le misure necessarie. Essa può in particolare: 1. assegnare alla fondazione un termine per ripristinare la situazione legale; o
2. nominare l'organo mancante o un commissario.
63 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
64 RS
220
65 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
66 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
III. Ufficio di
revisione 1. Obbligo di revisione
e diritto
applicabile
2. Rapporto con
l'autorità di
vigilanza
IV. Lacune nell'organizzazione
Codice civile svizzero 24
210
2
Se non è possibile organizzare la fondazione conformemente al suo fine, l'autorità di vigilanza ne devolve il patrimonio a un'altra fondazione avente uno scopo quanto possibile affine.
3
La fondazione si assume le spese di queste misure. L'autorità di vigilanza può obbligarla a versare un anticipo alle persone nominate.
4
La fondazione può, per gravi motivi, chiedere all'autorità di vigilanza la revoca di persone da essa nominate.
Art. 84
1 Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione.
1bis
I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale.67 2
L'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione.
a68 1 Se esiste fondato timore che la fondazione abbia un'eccedenza di debiti o che per lungo tempo non sarà più in grado di far fronte ai propri impegni, l'organo superiore della fondazione stila un bilancio intermedio in base al valore di alienazione dei beni e lo sottopone per verifica all'ufficio di revisione. Se la fondazione non dispone di un ufficio di revisione, l'organo superiore della fondazione sottopone il bilancio intermedio all'autorità di vigilanza.
2
Se constata che la fondazione ha un'eccedenza di debiti o che per lungo tempo non sarà più in grado di far fronte ai propri impegni, l'ufficio di revisione sottopone il bilancio intermedio all'autorità di vigilanza.
3
L'autorità di vigilanza ordina al consiglio di fondazione di prendere le misure necessarie. Se il consiglio di fondazione non vi provvede, l'autorità di vigilanza prende essa stessa le misure occorrenti.
4
All'occorrenza, l'autorità di vigilanza chiede che siano prese misure di esecuzione forzata; le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la dichiarazione o il differimento del fallimento sono applicabili per analogia.
67 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
68 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
C. Vigilanza
Cbis. Misure in
caso di eccedenza dei debiti e
d'insolvenza
Codice civile svizzero 25
210
b69
Art. 85
70
L'autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell'autorità di vigilanza e sentito l'organo superiore della fondazione, modificare l'organizzazione della fondazione quando ciò sia urgentemente richiesto per la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine.
Art. 86
1 L'autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell'autorità di vigilanza o dell'organo superiore della fondazione, modificare il fine della fondazione se questo ha assunto un carattere o sortito un effetto affatto diverso da quello che aveva in origine, cosicché la fondazione manifestamente più non corrisponda all'intenzione del fondatore.72 2
Nelle stesse circostanze possono essere tolti o modificati gli oneri o le condizioni della fondazione che ne pregiudicano il fine.
a73 1 L'autorità federale o cantonale competente modifica il fine della fondazione su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte se tale possibilità è stata prevista nell'atto di fondazione e sono trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall'ultima modifica chiesta dal fondatore.
2
Se la fondazione persegue uno scopo pubblico o di utilità pubblica secondo l'articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 199074 sull'imposta federale diretta, anche il nuovo fine dev'essere pubblico o di utilità pubblica.
69 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093). Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
70 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
71 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
72 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
73 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
74 RS
642.11
D. Modificazione I. Dell'organiz-
zazione
II. Del fine 1. Su proposta dell'autorità di
vigilanza o
dell'organo
superiore della
fondazione71
2. Su richiesta
del fondatore o
in virtù di una
sua disposizione
a causa di morte
Codice civile svizzero 26
210
3
Il diritto di esigere la modifica del fine non si può cedere e non si trasmette per successione. Se il fondatore è una persona giuridica, esso si estingue al più tardi dopo venti anni dalla costituzione della fondazione.
4
Se la fondazione è stata costituita da più persone, esse possono chiedere la modifica del fine soltanto congiuntamente.
5
L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'autorità di vigilanza competente la prevista modifica del fine della fondazione.
b75 L'autorità di vigilanza può, sentito l'organo superiore della fondazione, apportare modifiche accessorie all'atto di fondazione, sempreché esse siano richieste da motivi oggettivamente fondati e non pregiudichino i diritti di terzi.
Art. 87
1 Non sono soggette alle autorità di vigilanza le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche riservate le prescrizioni del diritto pubblico.
1bis
Le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche non sono tenute a designare un ufficio di revisione.76 2 Le controversie di diritto privato sono di competenza del giudice.
Art. 88
77 1 L'autorità federale o cantonale competente pronuncia la soppressione della fondazione, su richiesta o d'ufficio, se: 1. il fine non può più essere conseguito e la fondazione non può essere mantenuta mediante una modifica dell'atto di fondazione; o 2. il fine è diventato illecito o immorale.
2
La soppressione delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche è pronunciata dal giudice.
75 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
76 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
77 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
III. Modifiche
accessorie
dell'atto
di fondazione
E. Fondazioni di
famiglia ed
ecclesiastiche
F. Soppressione
e cancellazione
dal registro I. Soppressione da parte
dell'autorità
competente
Codice civile svizzero 27
210
Art. 89
78 1 La richiesta o azione di soppressione della fondazione può essere proposta da chiunque vi abbia un interesse.
2
La soppressione è notificata all'ufficiale del registro di commercio affinché proceda alla cancellazione dell'iscrizione.
bis 79 1 Per le istituzioni di previdenza a favore del personale, costituite in forma di fondazioni in virtù dell'articolo 331 del Codice delle obbligazioni81 si applicano inoltre le disposizioni seguenti.82 2 Gli organi della fondazione devono dare ai beneficiari tutte le informazioni necessarie su l'ordinamento, l'attività e lo stato finanziario della fondazione.
3
I lavoratori che pagano contributi alla fondazione partecipano all'amministrazione almeno in ragione dei medesimi. Essi eleggono tra sé, a misura del possibile, i loro rappresentanti.
4
…83
5
I beneficiari possono esigere giudizialmente prestazioni della fondazione, se hanno pagato contributi oppure se un tale diritto è loro conferito nell'ordinamento della medesima.
6
Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 198284 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti: 1.85 la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b), 78 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
79
Introdotto dal n. II della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393).
80
Nuovo testo giusta il n. II art. 2 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177).
81
RS 220
82
Nuovo testo giusta il n. II art. 2 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177).
83
Abrogato dal n. III della LF del 21 giu. 1996 (RU 1996 3067; FF 1996 I 493 509).
84 RS
831.40
85 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Misure per agevolare la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4427; FF 2007 5199).
II. Legittimazione attiva,
cancellazione
dal registro
G. Fondazioni di
previdenza a
favore del
personale80
Codice civile svizzero 28
210
2. gli acquisti supplementari per il prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia (art. 13a cpv. 886),
3. i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a), 3a.87 la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'assicurazione per l'invalidità (art.
26a),
4.88 l'adeguamento delle prestazioni regolamentari all'evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2-4), 5. la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41),
5a.89 l'utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. bbis), 6. la responsabilità (art. 52), 7.90 l'abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52a52e),
8.91 l'integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d'interesse (art. 51b, 51c e 53a), 9. la liquidazione parziale o totale (art. 53b-53d), 10.92 lo scioglimento dei contratti (art. 53e e 53f), 11. il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e cpv. 2-5, 56a, 57 e 59),
12.93 la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61-62a e 64-64c), 13. ...94 86 L'art.
13a entrerà in vigore con una 11a revisione dell'AVS.
87 Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
88 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).
89 Introdotto dal n.1 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
90 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
91 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
92 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell'istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1803; FF 2005 5283 5295).
93 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
94 Abrogato dal n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
Codice civile svizzero 29
210
14.95 la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 3 e 4, 66 cpv. 4, 67 e 72a-72g), 15. la trasparenza (art. 65a), 16. le riserve (art. 65b), 17. i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d'assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4), 18. l'amministrazione del patrimonio (art. 71), 19. il contenzioso (art. 73 e 74), 20. le disposizioni penali (art. 75-79), 21. il riscatto (art. 79b), 22. il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c), 23. l'informazione degli assicurati (art. 86b).96 Libro secondo: Del diritto di famiglia Parte prima: Del diritto matrimoniale Titolo terzo:97 Del matrimonio Capo primo: Del fidanzamento
Art. 90
1 Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale.
2
I minorenni e gli interdetti non sono vincolati da una promessa nuziale fatta senza il consenso del loro rappresentante legale.
3
Il fidanzamento non dà azione per la celebrazione del matrimonio.
Art. 91
1 Ad eccezione degli usuali regali di circostanza, i regali che i fidanzati si sono fatti possono essere rivendicati, sempre che il fidanzamento non sia stato sciolto per morte di uno dei fidanzati.
95 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
96
Introdotto dal n. I dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RU 1983 797; FF 1976 I 113). Nuovo testo giusta il n.1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP); n. 6, 7, 10 a 12, 14 (ad eccezione dell'art. 66 cpv. 4), 15, 17 a 20 e 23 in vigore dal 1° apr. 2004; n. 3 a 5, 8, 9, 13, 14 (art. 66 cpv. 4) e 16 in vigore dal 1° gen. 2005; n. 1, 21 e 22 in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677; FF 2000 2431).
97 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
A. Promessa
nuziale
B. Scioglimento
del fidanzamento
I. Regali
Codice civile svizzero 30
210
2
Se non si può fare la restituzione in natura, si applicano le norme dell'indebito arricchimento.
Art. 92
Il fidanzato che in buona fede ha sostenuto delle spese in vista del
matrimonio può pretendere dall'altro una partecipazione adeguata purché, visto l'insieme delle circostanze, tale partecipazione non si palesi iniqua.
Art. 93
Le azioni derivanti dal fidanzamento si prescrivono in un anno dalla
rottura del medesimo.
Capo secondo: Dei requisiti del matrimonio
Art. 94
1 Per contrarre matrimonio, gli sposi devono aver compiuto il diciottesimo anno d'età ed essere capaci di discernimento.
2
Gli interdetti non possono contrarre matrimonio senza il consenso del rappresentante legale. Contro il diniego del consenso è dato il ricorso al giudice.
Art. 95
1 È proibito contrarre matrimonio tra parenti in linea retta nonché tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini, senza distinzione di parentela per discendenza o adozione.99 2 L'adozione non annulla l'impedimento della parentela esistente fra l'adottato e i suoi discendenti, da un lato, e la sua famiglia del sangue dall'altro.
Art. 96
Chi vuol contrarre un nuovo matrimonio deve fornire la prova che il
suo matrimonio antecedente è stato sciolto o è stato dichiarato nullo.
98 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
99 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
II. Partecipazione finanziaria
III. Prescrizione
A. Capacità al
matrimonio
B. Impedimenti
al matrimonio I. Parentela98 II. Matrimonio
antecedente
Codice civile svizzero 31
210
Capo terzo:
Della procedura preparatoria e della celebrazione del matrimonio
Art. 97
1 Il matrimonio è celebrato dall'ufficiale dello stato civile dopo la procedura preparatoria.
2
La celebrazione avviene nel circondario dello stato civile scelto dai fidanzati.
3
La cerimonia religiosa non può avvenire prima della celebrazione del matrimonio civile.
a100 1 L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata manifestamente non intende creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.
2
Egli sente i fidanzati e può sollecitare informazioni da altre autorità o terzi.
Art. 98
1 I fidanzati inoltrano la domanda di aprire la procedura preparatoria all'ufficio dello stato civile del domicilio di uno di loro.
2
Essi compaiono personalmente. Se i fidanzati provano che ciò non può essere manifestamente preteso da loro, la procedura preparatoria è ammessa nella forma scritta.
3
I fidanzati provano la loro identità per mezzo di documenti e dichiarano personalmente all'ufficio dello stato civile di adempiere i requisiti del matrimonio; producono inoltre i necessari consensi.
4
I fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera devono provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera durante la procedura preparatoria.101
Art. 99
1 L'ufficio dello stato civile esamina se: 1. la domanda sia stata depositata regolarmente; 2. l'identità dei fidanzati sia accertata; 100 Introdotto dal n. II 4 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; FF 2002 3327).
101 Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009 (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3057; FF 2008 2145 2159).
A. Principi
Abis. Elusione
del diritto
in materia
di stranieri
B. Procedura
preparatoria I. Domanda II. Esecuzione e
chiusura della
procedura
preparatoria
Codice civile svizzero 32
210
3. siano soddisfatti i requisiti del matrimonio.
2
Se tale è il caso, l'ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati la conclusione della procedura preparatoria nonché i termini legali per la celebrazione del matrimonio.
3
L'ufficio dello stato civile fissa d'intesa con i fidanzati, nel quadro delle disposizioni cantonali, il momento della celebrazione del matrimonio oppure, se ne è richiesto, autorizza la celebrazione in un altro circondario dello stato civile.
4
L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità competente l'identità dei fidanzati che non hanno fornito la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera.102
Art. 100
1 Il matrimonio può essere celebrato al più presto dieci giorni e al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della chiusura della procedura preparatoria.
2
Quando uno dei fidanzati è in pericolo di morte e vi è da temere che l'osservanza del termine di dieci giorni non sia più possibile, l'ufficiale dello stato civile può, dietro presentazione di un attestato medico, abbreviare il termine o celebrare immediatamente il matrimonio.
Art. 101
1 Il matrimonio è celebrato nel locale a ciò destinato del circondario dello stato civile prescelto dai fidanzati.
2
Se la procedura preparatoria si è tenuta in un altro circondario dello stato civile, i fidanzati devono presentare un'autorizzazione a celebrare il matrimonio.
3
Il matrimonio può essere celebrato in un altro luogo se i fidanzati dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si rechino nel locale dei matrimoni.
Art. 102
1 Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento.
2
L'ufficiale dello stato civile rivolge agli sposi singolarmente la domanda se vogliono unirsi in matrimonio.
3
Ricevute le risposte affermative, l'ufficiale dello stato civile dichiara che, in virtù di questo vicendevole consenso, il matrimonio è celebrato.
102 Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009 (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3057; FF 2008 2145 2159).
III. Termini
C. Celebrazione
del matrimonio I. Luogo II. Forma
Codice civile svizzero 33
210
Art. 103
Il Consiglio federale e, nell'ambito della loro competenza, i Cantoni
emanano le disposizioni d'esecuzione necessarie.
Capo quarto: Della nullità del matrimonio
Art. 104
Il matrimonio celebrato da un ufficiale dello stato civile può essere
annullato soltanto per uno dei motivi previsti dal presente capo.
Art. 105
È data una causa di nullità se: 1. al momento della celebrazione uno degli sposi era già coniugato e il precedente matrimonio non era stato sciolto per divorzio o morte del coniuge;
2. al momento della celebrazione uno degli sposi non era capace di discernimento e da allora non ha riacquistato la capacità di discernimento; 3.103 la celebrazione era vietata per parentela; 4.104 uno degli sposi non intendeva creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.
Art. 106
1 L'azione è promossa d'ufficio dall'autorità cantonale competente al domicilio dei coniugi; la può inoltre proporre qualsiasi interessato.
2
Dopo lo scioglimento del matrimonio l'azione di nullità non è più proponibile d'ufficio; ogni interessato può nondimeno proporla.
3
L'azione è proponibile in ogni tempo.
Art. 107
Un coniuge può domandare la nullità del matrimonio se: 1. al momento della celebrazione del matrimonio era, per causa transitoria, incapace di discernimento; 103 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
104 Introdotto dal n. II 4 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; FF 2002 3327).
D. Disposizioni
d'esecuzione
A. Principio
B. Nullità
assoluta I. Cause
II. Azione
C. Nullità
relativa I. Cause
Codice civile svizzero 34
210
2. aveva dichiarato per errore di acconsentire alla celebrazione, sia che non intendesse sposarsi, sia che credesse di sposare un'altra persona; 3. aveva contratto matrimonio perché intenzionalmente indotto in errore su qualità personali essenziali dell'altro; 4. aveva contratto matrimonio sotto la minaccia di grave e imminente pericolo per la vita, la salute o l'onore propri o di una persona a lui strettamente legata.
Art. 108
1 L'azione di nullità deve essere promossa entro sei mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha scoperto la causa di nullità o sono cessati gli effetti della minaccia, ma in ogni caso entro cinque anni dalla celebrazione del matrimonio.
2
L'azione di nullità del matrimonio non si trasmette agli eredi; un erede può tuttavia proseguire l'azione già promossa al momento del decesso.
Art. 109
1 La nullità del matrimonio produce effetti soltanto dopo essere stata pronunciata dal giudice; fino alla sentenza il matrimonio produce tutti gli effetti di un matrimonio valido, eccetto i diritti di successione che il coniuge superstite perde in ogni caso.
2
Le disposizioni relative al divorzio si applicano per analogia agli effetti della sentenza di nullità sui coniugi e sui figli.
3
La presunzione di paternità del marito decade se il matrimonio è dichiarato nullo perché contratto allo scopo di eludere le prescrizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.105
Art. 110
106
106 Abrogato dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
II. Azione
D. Effetti della
sentenza
Codice civile svizzero 35
210
Titolo quarto:107 Del divorzio e della separazione coniugale Capo primo: Delle condizioni del divorzio
Art. 111
108 1 Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li sente separatamente e insieme. L'audizione può svolgersi in più sedute.
2
Se si è convinto che i coniugi hanno inoltrato la richiesta e stipulato la convenzione dopo matura riflessione e per libera scelta e che la convenzione con le conclusioni relative ai figli può essere omologata, il giudice pronuncia il divorzio.
Art. 112
1 I coniugi possono domandare il divorzio mediante richiesta comune e dichiarare che il tribunale decida su quelle conseguenze accessorie in merito alle quali sussiste disaccordo.
2
I coniugi sono sentiti, come nel caso di accordo completo, sulla loro richiesta, sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sono pervenuti ad un accordo e sulla loro dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle altre conseguenze.
3
…109
Art. 113
110
Art. 114
111
Un coniuge può domandare il divorzio se al momento della litispendenza o il giorno della sostituzione della richiesta comune con un'azione unilaterale i coniugi vivono separati da almeno due anni.
107 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 281; FF 2008 1667 1683).
109 Abrogato dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
110 Abrogato dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2003 (Termine di separazione nel diritto del divorzio), in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 2161; FF 2003 7101 5066).
A. Divorzio su
richiesta comune
I. Accordo
completo
II. Accordo
parziale
B. Divorzio
su azione di
un coniuge I. Dopo la sospensione
della vita
comune
Codice civile svizzero 36
210
Art. 115
112
Un coniuge può domandare il divorzio prima della scadenza del termine di due anni quando per motivi gravi che non gli sono imputabili non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell'unione coniugale.
Art. 116
113
Art. 117
1 Alle stesse condizioni del divorzio, i coniugi possono chiedere la separazione.
2
… 114
3
Il diritto di domandare il divorzio non è toccato dalla sentenza di separazione.
Art. 118
1 Con la separazione personale subentra per legge la separazione dei beni.
2
Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione coniugale.
Capo terzo: Degli effetti del divorzio
Art. 119
1 Il coniuge che ha cambiato cognome conserva il cognome coniugale acquisito in occasione del matrimonio a meno che, entro un anno dal giudicato della sentenza, non dichiari all'ufficiale dello stato civile di volere riprendere il cognome originario o il cognome che portava prima del matrimonio.
2
Il divorzio non ha effetti sul diritto d'attinenza cantonale e comunale.
112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2003 (Termine di separazione nel diritto del divorzio), in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 2161; FF 2003 7101 5066).
113 Abrogato dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
114 Abrogato dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
II. Rottura
del vincolo
coniugale
A. Condizioni
e procedura
B. Effetti della
separazione
A. Situazione
dei coniugi
divorziati
Codice civile svizzero 37
210
Art. 120
1 La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali.
2
I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro e non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte allestite prima della litispendenza della procedura di divorzio.
Art. 121
1 Quando lo giustifichino la presenza di figli o altri gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei coniugi i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di locazione relativo all'abitazione familiare, purché si possa ragionevolmente esigerlo dall'altro coniuge.
2
Il coniuge ex locatario risponde solidalmente della pigione fino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo; ove fosse citato in giudizio per il canone di locazione, egli può compensare l'importo versato con il contributo di mantenimento dovuto all'altro coniuge, mediante rate equivalenti al canone mensile.
3
Se l'abitazione familiare appartiene a uno dei coniugi, il giudice può, alle medesime condizioni, attribuire all'altro un diritto d'abitazione, per una durata limitata e contro adeguata indennità o imputazione sul contributo di mantenimento. Il diritto d'abitazione è limitato o soppresso ove lo esigano fatti nuovi rilevanti.
Art. 122
1 Se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 1993115 sul libero passaggio.
2
Se i coniugi hanno crediti reciproci, deve essere divisa soltanto la differenza fra questi due crediti.
Art. 123
1 Un coniuge può, nella convenzione, rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto, a condizione che la sua previdenza per i casi di vecchiaia e d'invalidità sia garantita in altro modo.
2
Il giudice può rifiutare in tutto o in parte la divisione ove appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio.
115 RS
831.42
B. Regime
matrimoniale e
diritto successorio
C. Abitazione
familiare
D. Previdenza
professionale I. Prima del sopraggiungere
di un caso di
previdenza 1. Divisione delle prestazioni
d'uscita
2. Rinuncia ed
esclusione
Codice civile svizzero 38
210
Art. 124
1 Un'indennità adeguata è dovuta allorché è già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi ovvero allorché le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi.
2
Il giudice può obbligare il debitore a garantire l'indennità, se le circostanze lo giustificano.
Art. 125
1 Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
2
Per decidere dell'erogazione del contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi: 1. ripartizione dei compiti durante il matrimonio; 2. durata del matrimonio; 3. tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio; 4. età e salute dei coniugi; 5. reddito e patrimonio dei coniugi; 6. portata e durata delle cure ancora dovute ai figli; 7. formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi nonché presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento; 8. aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita.
3
Un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto, ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l'avente diritto: 1. ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia; 2. ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa;
3. ha commesso un grave reato contro l'obbligato o una persona a lui intimamente legata.
II. Dopo il
sopraggiungere
di un caso di
previdenza o
d'impossibilità
della divisione
E. Obbligo di
mantenimento
dopo il divorzio I. Condizioni
Codice civile svizzero 39
210
Art. 126
1 Il giudice stabilisce il contributo di mantenimento sotto forma di una rendita e fissa l'inizio dell'obbligo di versamento.
2
Se lo giustificano circostanze particolari, invece della rendita può ordinare una liquidazione.
3
Può subordinare a determinate condizioni il contributo di mantenimento.
Art. 127
I coniugi possono disporre nella convenzione che la rendita ivi fissata
non sarà modificata o potrà esserlo soltanto in parte.
Art. 128
Il giudice può decidere che il contributo di mantenimento sia aumentato o ridotto automaticamente in funzione di determinati cambiamenti del costo della vita.
Art. 129
1 Se la situazione muta in maniera rilevante e durevole, la rendita può essere ridotta, soppressa o temporaneamente sospesa; un miglioramento della situazione dell'avente diritto deve essere preso in considerazione soltanto se nella sentenza di divorzio si è potuto fissare una rendita sufficiente a coprire il suo debito mantenimento.
2
L'avente diritto può esigere per il futuro un adattamento della rendita al rincaro allorché i redditi dell'obbligato aumentino in maniera imprevista dopo il divorzio.
3
Entro un termine di cinque anni dal divorzio l'avente diritto può esigere che sia fissata una rendita oppure che essa sia aumentata, qualora nella sentenza di divorzio sia stata constatata l'impossibilità di fissare una rendita sufficiente a coprire un debito mantenimento, ma la situazione economica dell'obbligato sia nel frattempo migliorata.
Art. 130
1 L'obbligo di mantenimento si estingue alla morte dell'avente diritto o dell'obbligato.
2
Fatte salve convenzioni contrarie, esso si estingue anche se l'avente diritto passa a nuove nozze.
Art. 131
1 Se l'obbligo di mantenimento non è adempiuto, l'autorità tutoria o un altro servizio designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata II. Modalità del
contributo di
mantenimento
III. Rendita 1. Disposizioni speciali
2. Adeguamento
al rincaro
3. Modifica
mediante
sentenza
4. Estinzione
per legge
IV. Esecuzione 1. Aiuto all'incasso e anticipi
Codice civile svizzero 40
210
e di regola gratuitamente l'avente diritto che ne faccia richiesta a ottenere l'esecuzione del contributo di mantenimento.
2
È fatta salva la competenza del diritto pubblico di disciplinare l'erogazione di anticipi allorché l'obbligato non adempia l'obbligo di mantenimento.
3
La pretesa di mantenimento passa, con i diritti ad essa connessi, all'ente pubblico nella misura in cui quest'ultimo assuma il mantenimento dell'avente diritto.
Art. 132
1 Quando l'obbligato trascura l'obbligo di mantenimento, il giudice può prescrivere ai suoi debitori di effettuare totalmente o in parte i loro pagamenti all'avente diritto.
2
Se persiste nel negligere l'obbligo di mantenimento o se si presume che prepari la fuga, dilapidi la sostanza o la faccia scomparire, il giudice può obbligarlo a prestare adeguate garanzie per i contributi di mantenimento futuri.
Art. 133
1 Il giudice attribuisce l'autorità parentale a uno dei genitori e disciplina, secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione, il diritto alle relazioni personali nonché il contributo di mantenimento dell'altro genitore. Il contributo di mantenimento può essere stabilito anche per un periodo che va oltre la maggiore età dei figli.
2
Per l'attribuzione dell'autorità parentale e per la regolamentazione delle relazioni personali, il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio; prende in considerazione una richiesta comune dei genitori e, nella misura del possibile, il parere del figlio.
3
A istanza comune dei genitori, il giudice dispone la prosecuzione dell'esercizio in comune dell'autorità parentale, purché ciò sia compatibile con il bene del figlio e i genitori gli sottopongano per omologazione una convenzione che stabilisca la loro partecipazione alla cura del figlio e fissi la ripartizione delle spese del suo mantenimento.
Art. 134
1 A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità tutoria, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio.
2
Le condizioni per la modifica del contributo di mantenimento o del diritto alle relazioni personali sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.
2. Avvisi ai
debitori e
garanzia
F. Figli I. Diritti e doveri dei genitori
II. Modificazione delle
circostanze
Codice civile svizzero 41
210
3
Se i genitori sono d'accordo oppure se uno di loro è deceduto, l'autorità tutoria è competente per un nuovo disciplinamento dell'autorità parentale e per l'approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il giudice competente per la modifica della sentenza di divorzio.
4
Se deve decidere sulla modifica dell'autorità parentale o del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali; negli altri casi l'autorità tutoria decide della modifica delle relazioni personali.
…
Art. 135
a 149116
Art. 150
a 158 Abrogati Titolo quinto117: Degli effetti del matrimonio in generale
Art. 159
1 La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
2
I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole.
3
Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà.
Art. 160
1 Il cognome coniugale è quello del marito.
2
La sposa può tuttavia dichiarare all'ufficiale di stato civile di voler mantenere il proprio cognome, anteponendolo a quello coniugale.
3
Se già porta un siffatto doppio cognome, può anteporre soltanto il primo cognome.
Art. 161
116 Abrogati dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
117 Nuovo testo del titolo quinto giusta il n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119). Vedi anche gli art. 8-8b del titolo finale, qui di seguito.
A. Unione coniugale; diritti
doveri dei
coniugi
B. Cognome
C. Cittadinanza
Codice civile svizzero 42
210
La moglie acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del marito senza perdere quella che aveva da nubile.
Art. 162
I coniugi scelgono insieme l'abitazione coniugale.
Art. 163
1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2
Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
3
In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale.
Art. 164
1 Il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente.
2
Tale somma va determinata tenendo conto degli introiti propri del coniuge avente diritto nonché di quanto, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, l'altro coniuge impiega per la previdenza in favore della famiglia, della professione od impresa.
Art. 165
1 Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.
2
Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.
3
Tuttavia, l'indennità non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico.
Art. 166
1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2
Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l'unione coniugale soltanto se:
D. Abitazione
coniugale
E. Mantenimento
della famiglia I. In genere II. Somma a
libera
disposizione
III. Contributi
straordinari di un
coniuge
F. Rappresentanza dell'unione
coniugale
Codice civile svizzero 43
210
1. è stato autorizzato dall'altro o dal giudice; 2. l'affare non consente una dilazione e l'altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
3
Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro.
Art. 167
Nella scelta e nell'esercizio della propria professione od impresa ciascun coniuge usa riguardo nei confronti dell'altro e tiene conto del bene dell'unione coniugale.
Art. 168
Salvo diverso disposto della legge, ciascun coniuge può liberamente
concludere negozi giuridici con l'altro o con terzi.
Art. 169
1 Un coniuge non può, senza l'esplicito consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l'appartamento familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all'abitazione familiare.
2
Il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.
Art. 170
1 Ciascun coniuge può esigere che l'altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti.
2
A sua istanza, il giudice può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.
3
Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.
Art. 171
I Cantoni provvedono affinché, in caso di difficoltà matrimoniali, i
coniugi possano rivolgersi, insieme o separatamente, a consultori matrimoniali o familiari.
G. Professione e
impresa dei
coniugi
H. Negozi
giuridici dei
coniugi I. In genere II. Abitazione
familiare
J. Obbligo
d'informazione
K. Protezione
dell'unione
coniugale I. Consultori
Codice civile svizzero 44
210
Art. 172
1 I coniugi possono, insieme o separatamente, chiedere la mediazione del giudice qualora uno di loro si dimostri dimentico dei suoi doveri familiari od essi siano in disaccordo in un affare importante per l'unione coniugale.
2
Il giudice richiama i coniugi ai loro doveri e cerca di conciliarli; con il loro consenso, può far capo a periti o indirizzarli a un consultorio matrimoniale o familiare.
3
Se necessario, il giudice, ad istanza di un coniuge, prende le misure previste dalla legge. La disposizione relativa alla protezione della personalità in caso di violenze, minacce o insidie è applicabile per analogia.118
Art. 173
1 Ad istanza di un coniuge, il giudice stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia.
2
Parimenti, ad istanza di uno dei coniugi, stabilisce la somma destinata a quello che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa.
3
Le prestazioni possono essere pretese per il futuro e per l'anno precedente l'istanza.
Art. 174
1 Se un coniuge eccede il suo potere di rappresentare l'unione coniugale o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto od in parte della rappresentanza.
2
Il coniuge istante può comunicare la privazione a terzi soltanto con avviso personale.
3
La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice.
Art. 175
Un coniuge è autorizzato a sospendere la comunione domestica sintanto che la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia.
118 Per. introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 6127 6151).
II. Misure
giudiziarie 1. In genere 2. Durante la
convivenza a. Prestazioni pecuniarie
b. Privazione
della
rappresentanza
3. Sospensione
della comunione
domestica a. Motivi
Codice civile svizzero 45
210
Art. 176
1 Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: 1. stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro; 2. prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche;
3. ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano.
2
Un coniuge può parimenti proporre l'istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l'altro la rifiuta senza valido motivo.
3
Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione.
Art. 177
Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice
può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro.
Art. 178
1 Se necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempire un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale, il giudice, ad istanza di un coniuge, può subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell'altro.
2
Il giudice prende le appropriate misure conservative.
3
Se vieta a un coniuge di disporre di un fondo, ne ordina d'ufficio la menzione nel registro fondiario.
Art. 179
119 1 Il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e se non sono più giustificate le revoca; per quanto concerne le relazioni personali e le misure di protezione del figlio, è fatta salva la competenza delle autorità di tutela.
2
Se i coniugi tornano a convivere, le misure ordinate per la vita separata decadono, eccetto la separazione dei beni e le misure di protezione del figlio.
119 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
b. Organizzazione della vita
separata
4. Diffida ai
debitori
5. Restrizioni del
potere di
disporre
6. Modificazione
delle circostanze
Codice civile svizzero 46
210
Art. 180
120
Art. 181
I coniugi sono sottoposti al regime della partecipazione agli acquisti in
quanto non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime straordinario.
Art. 182
1 Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate prima o dopo la celebrazione del matrimonio.
2
Gli sposi od i coniugi possono scegliere, revocare o modificare il loro regime dei beni soltanto nei limiti della legge.
Art. 183
1 Chi intende stipulare una convenzione matrimoniale dev'essere capace di discernimento.
2
I minorenni e gli interdetti abbisognano del consenso del loro rappresentante legale.
Art. 184
La convenzione matrimoniale si fa per atto pubblico firmato dalle persone contraenti e, se del caso, dal rappresentante legale.
Art. 185
1 Ad istanza di un coniuge, il giudice pronuncia la separazione dei beni se vi è grave motivo.
2
Vi è grave motivo segnatamente se: 1. l'altro coniuge è oberato o la sua quota di beni comuni è pignorata;
2. l'altro coniuge mette in pericolo gli interessi dell'istante o della comunione;
120 Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
121 Nuovo testo del titolo sesto giusta il n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119). Vedi anche gli art. 9-11a del titolo finale, qui di seguito.
A. Regime
ordinario
B. Convenzione
matrimoniale I. Scelta del regime
II. Capacità di
contrattare
III. Forma
C. Regime
straordinario I. Ad istanza di un coniuge 1. Pronuncia
Codice civile svizzero 47
210
3. l'altro coniuge rifiuta senza giusto motivo il consenso richiesto per disporre di beni comuni; 4. l'altro coniuge rifiuta di informare l'istante sui suoi redditi, sulla sua sostanza e sui suoi debiti o sui beni comuni; 5. l'altro coniuge è durevolmente incapace di discernimento.
3
L'istanza di separazione dei beni per durevole incapacità di discernimento può essere proposta anche dal rappresentante legale del coniuge incapace.
Art. 186
122 …
Art. 187
1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono in ogni tempo ripristinare il precedente regime dei beni o adottarne uno nuovo.
2
Caduto il motivo della separazione dei beni, il giudice, ad istanza di un coniuge, può ordinare il ripristino del precedente regime.
Art. 188
Se i coniugi vivono in comunione di beni, il fallimento dichiarato
contro uno di loro li assoggetta per legge alla separazione dei beni.
Art. 189
Se i coniugi vivono in comunione di beni ed uno di loro sia escusso
per un proprio debito con pignoramento della sua quota di beni comuni, l'autorità di vigilanza in materia di esecuzione può chiedere al giudice di pronunciare la separazione dei beni.
Art. 190
1 L'istanza è diretta contro ambo i coniugi.
2
…124
Art. 191
122 Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
123 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
124 Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
2. …
3. Revoca
II. In caso di
esecuzione
forzata 1. Fallimento 2. Pignoramento a. Pronuncia b.123 Istanza
3. Cessazione
Codice civile svizzero 48
210
1
Tacitati i creditori, il giudice, ad istanza di un coniuge, può ordinare il ripristino della comunione dei beni.
2
Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono adottare la partecipazione agli acquisti.
Art. 192
In caso di separazione dei beni, la liquidazione fra i coniugi è retta
dalle norme del loro precedente regime, salvo diversa disposizione della legge.
Art. 193
1 La costituzione o modificazione del regime dei beni e le liquidazioni fra i coniugi non possono sottrarre all'azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti.
2
Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei coniugi, questi è tenuto al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano per il pagamento integrale.
Art. 194
125 …
Art. 195
1 Quando un coniuge abbia espressamente o tacitamente affidato all'altro l'amministrazione della sua sostanza, s'applicano, salvo patto diverso, le disposizioni sul mandato.
2
Sono salve le disposizioni sull'estinzione dei debiti fra coniugi.
a 1 Ciascun coniuge può in ogni tempo chiedere all'altro di concorrere alla compilazione per atto pubblico di un inventario dei loro beni.
2
Questo inventario si presume esatto se compilato entro un anno dal conferimento dei beni.
125 Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
III. Liquidazione
del regime
precedente
D. Protezione dei
creditori
E. …
F. Amministrazione della
sostanza di un
coniuge da parte
dell'altro
G. Inventario
Codice civile svizzero 49
210
Capo secondo: Del regime ordinario della partecipazione agli acquisti
Art. 196
Il regime della partecipazione agli acquisti comprende gli acquisti e i
beni propri di ogni coniuge.
Art. 197
1 Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime.
2
Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente: 1. il guadagno del suo lavoro; 2. le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale;
3. il risarcimento per impedimento al lavoro; 4. i redditi dei suoi beni propri; 5. i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti.
Art. 198
Sono beni propri per legge: 1. le cose che servono esclusivamente all'uso personale di un coniuge;
2. i beni appartenenti ad un coniuge all'inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito;
3. le pretese di riparazione morale; 4. i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri.
Art. 199
1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono dichiarare beni propri acquisti destinati all'esercizio di una professione od impresa.
2
Per convenzione matrimoniale, possono inoltre escludere redditi dei beni propri dagli acquisti.
Art. 200
1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova.
A. Rapporti di
proprietà I. Composizione II. Acquisti
III. Beni propri 1. Per legge 2. Per convenzione matrimo-
niale
IV. Prova
Codice civile svizzero 50
210
2
Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi.
3
Fino a prova del contrario, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti.
Art. 201
1 Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone.
2
Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell'altro.
Art. 202
Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza.
Art. 203
1 Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.
2
Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l'unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.
Art. 204
1 Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime.
2
In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza.
Art. 205
1 Ciascun coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso dell'altro.
2
Se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi d'avere un interesse preponderante può, oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all'altro coniuge.
3
I coniugi regolano i loro debiti reciproci.
Art. 206
1 Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento B. Amministrazione, godimento
e disposizione
C. Responsabilità verso i terzi
D. Debiti tra
coniugi
E. Scioglimento
del regime e
liquidazione I. Momento dello scioglimento
II. Ripresa di
beni e regolamento dei debiti 1. In genere
2. Partecipazione
al plusvalore
Codice civile svizzero 51
210
della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato.
2
Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile.
3
I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore.
Art. 207
1 Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei beni.
2
Il capitale ricevuto da un coniuge da un'istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni.
Art. 208
1 Sono reintegrate negli acquisti: 1. le liberalità fatte da un coniuge negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime dei beni senza il consenso dell'altro, eccettuati i regali d'uso; 2. le alienazioni fatte da un coniuge durante il regime dei beni con l'intenzione di sminuire la partecipazione dell'altro.
2
…126
Art. 209
1 In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.
2
Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti.
3
Se una massa patrimoniale ha contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell'alienazione.
126 Abrogato dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
III. Calcolo degli
aumenti 1. Separazione degli acquisti e
dei beni propri
2. Reintegrazione negli acquisti
3. Compensi tra
acquisti e beni
propri
Codice civile svizzero 52
210
Art. 210
1 L'aumento è dato dal valore totale degli acquisti, inclusi i beni reintegrati ed i compensi e dedotti i debiti che li gravano.
2
Non è tenuto conto delle diminuzioni.
Art. 211
In caso di liquidazione, i beni sono stimati secondo il valore venale.
Art. 212
1 L'azienda agricola che un coniuge continua ad amministrare personalmente in qualità di proprietario o di cui il coniuge superstite o un discendente pretende legittimamente l'attribuzione per intero è stimata, per calcolare la quota di plusvalore e il credito di partecipazione, secondo il valore di reddito.
2
Il coniuge proprietario dell'azienda agricola o i suoi eredi possono opporre all'altro coniuge, a titolo di quota di plusvalore o di credito di partecipazione, soltanto l'importo che avrebbero ricevuto in caso di imputazione dell'azienda secondo il valore venale.
3
Le disposizioni successorie sulla stima e sulla partecipazione dei coeredi all'utile si applicano per analogia.
Art. 213
1 Il valore d'imputazione può essere adeguatamente aumentato se circostanze speciali lo giustificano.
2
Sono circostanze speciali segnatamente i bisogni di sostentamento del coniuge superstite, il prezzo d'acquisto dell'azienda agricola, con gli investimenti, e la situazione finanziaria del coniuge cui appartiene l'azienda agricola.
Art. 214
1 Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione.
2
Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati.
Art. 215
1 A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro.
2
I crediti sono compensati.
4. Aumento
IV. Determinazione del valore 1. Valore venale
2. Valore di
reddito a. In genere b. Circostanze
speciali
3. Momento
determinante
V. Partecipazione all'aumento 1. Per legge
Codice civile svizzero 53
210
Art. 216
1 Per convenzione matrimoniale può essere stabilita una diversa partecipazione all'aumento.
2
Tali convenzioni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.
Art. 217
In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione
dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all'aumento s'applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente.
Art. 218
1 Il coniuge debitore della partecipazione all'aumento e della quota di plusvalore può chiedere dilazioni qualora il pagamento immediato gli arrecasse serie difficoltà.
2
Se le parti non convengono altrimenti, il credito di partecipazione e la quota di plusvalore fruttano interessi a contare dalla chiusura della liquidazione e, se le circostanze lo giustificano, devono essere garantiti.
Art. 219
1 Per poter mantenere l'attuale tenore di vita, il coniuge superstite può chiedere che la casa o l'appartamento in cui vivevano i coniugi e che apparteneva al defunto gli sia attribuito in usufrutto o in diritto d'abitazione, imputandolo sul suo credito di partecipazione; è fatto salvo un diverso disciplinamento pattuito per convenzione matrimoniale.
2
Alle stesse condizioni, può chiedere che gli sia attribuita la proprietà delle suppellettili domestiche.
3
Ove le circostanze lo giustifichino, invece dell'usufrutto o del diritto d'abitazione può essergli attribuita, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, la proprietà della casa o dell'appartamento.
4
Questi diritti del coniuge superstite non si estendono ai locali di cui un discendente ha bisogno per continuare la professione od impresa esercitatavi dal defunto; sono salve le disposizioni del diritto successorio rurale.
Art. 220
1 Se i beni del coniuge debitore o della sua successione non bastano a soddisfare il credito di partecipazione all'aumento, il coniuge creditore o i suoi eredi possono esigere dai terzi beneficati la restituzione, fino a 2. Per convenzione a. In genere
b. In caso di
divorzio,
separazione,
nullità del
matrimonio o
separazione dei
beni giudiziale
VI. Pagamento
del credito di
partecipazione e
della quota di
plusvalore 1. Dilazione 2. Abitazione e
suppellettili
domestiche
3. Azione contro
i terzi
Codice civile svizzero 54
210
concorrenza dell'importo scoperto, delle liberalità reintegrabili negli acquisti.
2
L'azione dev'essere proposta entro un anno dal momento in cui il coniuge creditore o i suoi eredi hanno avuto conoscenza della lesione dei loro diritti, in ogni caso però entro dieci anni dallo scioglimento del regime dei beni.
3
Per altro, si applicano per analogia le disposizioni sull'azione di riduzione ereditaria.127 Capo terzo: Della comunione dei beni
Art. 221
Il regime della comunione dei beni comprende i beni comuni e i beni
propri di ciascun coniuge.
Art. 222
1 La comunione universale dei beni riunisce in un'unica sostanza tutti i beni e tutti i redditi dei coniugi, eccetto i beni propri per legge.
2
La sostanza comune appartiene, indivisa, ad entrambi i coniugi.
3
Nessun coniuge può disporre della sua quota.
Art. 223
1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono limitare la comunione agli acquisti.
2
I redditi dei beni propri entrano nei beni comuni.
Art. 224
1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono escludere dalla comunione determinati beni o categorie di beni, come i fondi, il reddito lavorativo di un coniuge o i beni che gli servono per esercitare una professione o un'impresa.
2
Salvo patto contrario, i redditi di questi beni non entrano nei beni comuni.
Art. 225
1 I beni propri sono costituiti per convenzione matrimoniale, per liberalità di terzi o per legge.
127 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
A. Rapporti di
proprietà I. Composizione II. Beni comuni 1. Comunione universale
2. Comunioni
limitate a. Comunione d'acquisti
b. Altre
comunioni
III. Beni propri
Codice civile svizzero 55
210
2
Sono beni propri per legge le cose che servono esclusivamente all'uso personale di uno dei coniugi e le pretese di riparazione morale.
3
I beni spettanti a un coniuge a titolo di legittima non possono essergli devoluti a titolo di beni propri per liberalità dei suoi parenti se, secondo la convenzione matrimoniale, fanno parte dei beni comuni.
Art. 226
Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano
beni propri di un coniuge.
Art. 227
1 I coniugi amministrano i beni comuni nell'interesse dell'unione coniugale.
2
Nei limiti dell'amministrazione ordinaria, ciascun coniuge può obbligare la comunione e disporre dei beni comuni.
Art. 228
1 Al di là dell'amministrazione ordinaria, i coniugi possono obbligare la comunione e disporre dei beni comuni soltanto congiuntamente o con il consenso reciproco.
2
I terzi possono presumere il consenso sempreché non sappiano o non debbano sapere che manca.
3
Sono salve le disposizioni sulla rappresentanza dell'unione coniugale.
Art. 229
Il coniuge che, con il consenso dell'altro, eserciti da solo una professione od impresa attingendo ai beni comuni può compiere tutti gli atti giuridici connessi con tale esercizio.
Art. 230
1 Un coniuge non può, senza il consenso dell'altro, rinunciare a un'eredità che entrerebbe nei beni comuni o accettare un'eredità oberata.
2
Il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.128 128 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
IV. Prova
B. Amministrazione e
disposizione I. Beni comuni 1. Amministrazione ordinaria
2. Amministrazione straordi-
naria
3. Professione od
impresa comune
4. Rinuncia e
accettazione di
eredità
Codice civile svizzero 56
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Art. 231
1 Allo scioglimento del regime dei beni, ciascun coniuge risponde degli atti concernenti i beni comuni al pari di un mandatario.
2
Le spese dell'amministrazione gravano i beni comuni.
Art. 232
1 Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi beni propri e ne dispone.
2
Se i redditi confluiscono nei beni propri, questi ne sopportano le spese.
Art. 233
Ciascun coniuge risponde con i suoi beni propri e con i beni comuni: 1. per i debiti contratti nell'esercizio del suo potere di rappresentanza dell'unione coniugale o di amministrazione dei beni comuni;
2. per i debiti contratti nell'esercizio della sua professione od impresa, sempreché essa sia esercitata attingendo ai beni comuni o i redditi della medesima confluiscano nei beni comuni;
3. per i debiti che obbligano personalmente anche l'altro coniuge; 4. per i debiti per i quali i coniugi hanno convenuto con il terzo che il debitore risponderà, oltre che con i suoi beni propri, anche con quelli comuni.
Art. 234
1 Per tutti gli altri debiti, ciascun coniuge risponde soltanto con i suoi beni propri e con la metà del valore dei beni comuni.
2
Sono salve le pretese per arricchimento della comunione.
Art. 235
1 Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.
2
Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l'unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.
5. Responsabilità
e spese dell'amministrazione
II. Beni propri
C. Responsabilità verso i terzi I. Debiti integrali
II. Debiti propri
D. Debiti tra
coniugi
Codice civile svizzero 57
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Art. 236
1 Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime o dichiarato il fallimento di uno dei coniugi.
2
In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza.
3
Per lo stato dei beni comuni e dei beni propri è determinante il momento dello scioglimento del regime dei beni.
Art. 237
Il capitale ricevuto da un coniuge da un'istituzione di previdenza o per
impedimento al lavoro e divenuto bene comune è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni.
Art. 238
1 In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra beni comuni e beni propri di un coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.
2
Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio i beni comuni.
Art. 239
Se i beni propri di un coniuge o i beni comuni hanno contribuito
all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di un bene di un'altra massa patrimoniale, s'applicano per analogia le disposizioni sulla partecipazione al plusvalore previste nel regime della partecipazione agli acquisti.
Art. 240
Per il valore dei beni comuni esistenti allo scioglimento del regime dei
beni è determinante il momento della liquidazione.
Art. 241
1 In caso di scioglimento della comunione per la morte di un coniuge o per pattuizione di un altro regime, a ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dei beni comuni.
2
Per convenzione matrimoniale può essere stabilito un altro modo di ripartizione.
3
Tali convenzioni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei discendenti.
E. Scioglimento
del regime e
liquidazione I. Momento dello scioglimento
II. Attribuzione
ai beni propri
III. Compensi tra
beni comuni e
beni propri
IV. Partecipazione al
plusvalore
V. Determinazione del valore
VI. Ripartizione 1. In caso di morte o di
pattuizione di un
altro regime dei
beni
Codice civile svizzero 58
210
Art. 242
1 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni legale o giudiziale, ciascun coniuge riprende fra i beni comuni quelli che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri.
2
I beni comuni restanti spettano per metà a ciascuno dei coniugi.
3
Le clausole che modificano la ripartizione legale si applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente.
Art. 243
In caso di scioglimento della comunione per la morte di un coniuge, il
coniuge superstite può chiedere di ricuperare i beni che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri, imputandoli sulla sua quota.
Art. 244
1 Se la casa o l'appartamento, in cui vivevano i coniugi, o suppellettili domestiche appartengono ai beni comuni, il coniuge superstite può chiedere che gliene sia attribuita la proprietà imputandoli sulla sua quota.
2
Ove le circostanze lo giustifichino, invece della proprietà può essergli attribuito, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, l'usufrutto o un diritto d'abitazione.
3
Se lo scioglimento della comunione non è dovuto alla morte di un coniuge, l'istanza può essere proposta dal coniuge che provi di avere un interesse preponderante.
Art. 245
Il coniuge che provi di avere un interesse preponderante può chiedere
anche l'attribuzione di altri beni, imputandoli sulla sua quota.
Art. 246
Per altro, s'applicano per analogia le disposizioni sulla ripartizione
della comproprietà e sull'esecuzione della divisione dell'eredità.
Capo quarto: Della separazione dei beni
Art. 247
Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi beni, ne gode
e ne dispone.
2. Negli altri casi VII. Esecuzione
della ripartizione 1. Beni propri 2. Abitazione e
suppellettili
domestiche
3. Altri beni
4. Altre norme di
ripartizione
A. Amministrazione, godimento
e disposizione I. In genere
Codice civile svizzero 59
210
Art. 248
1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova.
2
Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi.
Art. 249
Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza.
Art. 250
1 Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.
2
Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l'unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.
Art. 251
Se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi d'avere un interesse
preponderante può, al momento dello scioglimento del regime dei beni e oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all'altro coniuge.
Parte seconda: Della parentela Titolo settimo: Del sorgere della filiazione129 Capo primo: Disposizioni generali130
Art. 252
131 1 Il rapporto di filiazione sorge, fra la madre ed il figlio, con la nascita.
2
Fra il padre ed il figlio, risulta dal matrimonio con la madre o è stabilito per riconoscimento o per sentenza del giudice.
3
Inoltre, il rapporto di filiazione sorge con l'adozione.
129 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
130 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
131 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
II. Prova
B. Responsabilità verso i terzi
C. Debiti fra
coniugi
D. Attribuzione
in caso di
comproprietà
A. Sorgere della
filiazione in
genere
Codice civile svizzero 60
210
Art. 253
132
Art. 254
133
Capo secondo: Della paternità del marito134
Art. 255
135 1 Il marito è presunto essere il padre del figlio nato durante il matrimonio.
2
Se muore, il marito è presunto essere il padre del figlio nato entro trecento giorni dalla sua morte oppure, in caso di nascita più tardiva, se è provata l'anteriorità del concepimento rispetto alla morte.
3
Se è dichiarato scomparso, il marito è presunto essere il padre del figlio nato entro trecento giorni dal momento del pericolo di morte o dell'ultima notizia.
Art. 256
136 1 La presunzione di paternità può essere contestata giudizialmente: 1. dal
marito;
2. dal figlio, se la comunione domestica dei coniugi è cessata durante la sua minore età.
2
L'azione del marito è diretta contro il figlio e la madre, quella del figlio contro il marito e la madre.
3
L'azione è improponibile per il marito che ha consentito al concepimento da parte di un terzo. Riguardo il diritto di contestazione del figlio è fatta salva la legge del 18 dicembre 1998137 sulla medicina della procreazione.138
132 Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
133 Abrogato dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
134 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
135 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
136 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
137 RS
810.11
138 Nuovo testo giusta l'art. 39 della LF del 18 dic. 1998 sulla medicina della procreazione, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3055; FF 1996 III 189).
B. …
A. Presunzione
B. Contestazione I. Diritto all'azione
Codice civile svizzero 61
210
a139 1 Se il figlio è stato concepito durante il matrimonio, l'attore deve dimostrare che il marito non è il padre.
2
Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non oltre trecento giorni dallo scioglimento di quest'ultimo per causa di morte.140
b141 1 Se il figlio è stato concepito prima della celebrazione del matrimonio o in un momento in cui la comunione domestica era sospesa, la contestazione non dev'essere ulteriormente motivata.
2
La paternità del marito è tuttavia presunta anche in questo caso quando sia reso verosimile ch'egli abbia avuto concubito con la madre al tempo del concepimento.
c142 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita.
2
L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età.
3
Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi.
Art. 257
143 1 Se il figlio è nato nei trecento giorni successivi allo scioglimento del matrimonio per causa di morte e la madre è nel frattempo passata a nuove nozze, il presunto padre è il secondo marito.144 2 Se questa presunzione è infirmata, si ha per padre il primo marito.
139 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
140 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
141 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
142 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
143 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
144 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
II. Motivo 1. Concepimento nel matrimonio
2. Concepimento
prima del matrimonio o durante
la sospensione
della comunione
domestica
III. Termine
C. Duplice
presunzione
Codice civile svizzero 62
210
Art. 258
145 1 L'azione di contestazione può essere proposta dal padre o dalla madre del marito morto o divenuto incapace di discernimento prima della scadenza del termine per proporla.
2
Le disposizioni sulla contestazione da parte del marito si applicano per analogia.
3
Il termine annuale per proporre l'azione decorre al più presto dal momento in cui si è avuto conoscenza della morte o dell'incapacità di discernimento del marito.
Art. 259
146 1 Se i genitori si uniscono in matrimonio, ai figli prenati s'applicano per analogia le disposizioni sui figli nati durante il matrimonio, tosto che la paternità del marito sia stata stabilita per riconoscimento o per sentenza del giudice.
2
Il riconoscimento può essere contestato: 1. dalla
madre;
2. dal figlio o, dopo la sua morte, dai suoi discendenti, se la comunione domestica dei coniugi è cessata durante la sua minore età o il riconoscimento è stato pronunciato soltanto dopo il compimento del suo dodicesimo anno d'età;
3. dal Comune di origine o di domicilio del marito; 4. dal marito.
3
Le disposizioni sulla contestazione del riconoscimento sono applicabili per analogia.
Capo terzo:
Del riconoscimento e della sentenza di paternità147
Art. 260
148 1 Se il rapporto di filiazione esiste soltanto nei confronti della madre, il padre può riconoscere il figlio.
145 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
146 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
147 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
148 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
D. Azione dei
genitori
E. Matrimonio
dei genitori
A. Riconoscimento I. Condizioni e
forma
Codice civile svizzero 63
210
2
Se l'autore del riconoscimento è minorenne o interdetto, è necessario il consenso dei genitori o del tutore.
3
Il riconoscimento avviene mediante dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile o per testamento o, se è pendente un'azione d'accertamento della paternità, davanti al giudice.
a149 1 Il riconoscimento può essere contestato davanti al giudice da ogni interessato, segnatamente dalla madre, dal figlio e, dopo la sua morte, dai suoi discendenti, nonché dal Comune di origine o di domicilio dell'autore del riconoscimento.
2
L'autore del riconoscimento può proporre l'azione soltanto se ha riconosciuto il figlio sotto l'influsso di una minaccia di grave ed imminente pericolo per la vita, la salute, l'onore o il patrimonio proprio o di una persona a lui intimamente legata ovvero trovandosi in errore circa la sua paternità.
3
L'azione è diretta contro l'autore del riconoscimento e il figlio, sempreché essi non siano attori.
b150 1 L'attore deve dimostrare che l'autore del riconoscimento non è il padre.
2
Madre e figlio devono tuttavia addurre questa prova soltanto se l'autore del riconoscimento rende verosimile di aver avuto concubito con la madre al tempo del concepimento.
c151 1 L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento.
2
Tuttavia, l'azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età.
3
Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi.
149 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
150 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
151 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
II. Contestazione
1. Diritto
all'azione
2. Motivo
3. Termine
Codice civile svizzero 64
210
Art. 261
152 1 Tanto la madre quanto il figlio possono proporre l'azione d'accertamento della filiazione paterna.
2
L'azione è diretta contro il padre o, dopo la sua morte e nell'ordine qui dato, contro i suoi discendenti, genitori o fratelli e sorelle ovvero, se questi mancano, contro l'autorità competente del suo ultimo domicilio.
3
Se il padre è morto, sua moglie, a salvaguardia dei propri interessi, è informata dal giudice che l'azione è stata proposta.
Art. 262
153 1 La paternità è presunta quando il convenuto ha avuto concubito con la madre nel tempo dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita.
2
Questa presunzione vale anche se il figlio è stato concepito innanzi il trecentesimo giorno o dopo il centottantesimo giorno prima della nascita e il convenuto ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento.
3
La presunzione cade se il convenuto dimostra che la sua paternità è esclusa o meno verosimile di quella altrui.
Art. 263
154 1 L'azione può essere proposta prima o dopo il parto, ma al più tardi: 1. dalla madre, entro un anno dalla nascita; 2. dal figlio, entro un anno dalla raggiunta maggiore età.
2
Se già esiste rapporto di filiazione con un altro uomo, l'azione può essere in ogni caso proposta entro un anno dal giorno dell'estinzione di tale rapporto.
3
Scaduto il termine, l'azione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi.
152 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
153 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
154 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
B. Azione di
paternità I. Diritto all'azione
II. Presunzione
III. Termine
Codice civile svizzero 65
210
Capo quarto155: Dell'adozione156
Art. 264
157 Il minorenne può essere adottato quando i futuri genitori adottivi gli abbiano prodigato cure e provveduto alla sua educazione, durante almeno un anno, e l'insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli dei genitori adottivi.
a158 1 Coniugi possono adottare soltanto congiuntamente; l'adozione in comune non è permessa ad altri.
2
I coniugi devono essere sposati da cinque anni o aver compito il trentacinquesimo anno d'età.
3
Un coniuge può adottare il figlio dell'altro se i coniugi sono sposati da cinque anni.159
b160 1 Una persona non coniugata può adottare da sola se ha compito il trentacinquesimo anno di età.
2
Una persona coniugata che ha compito il trentacinquesimo anno d'età può adottare da sola se l'adozione congiunta si rileva impossibile poiché l'altro coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni.
Art. 265
161 1 L'adottando deve avere almeno sedici anni meno dei genitori adottivi.
155 Originario capo terzo.
156 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
157 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799).
158 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85).
159 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
160 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
161 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
A. Adozione di
minori I. Condizioni generali
II. Adozione
congiunta
III. Adozione
singola
IV. Età e
consenso
dell'adottando
Codice civile svizzero 66
210
2
Se è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato.
3
Se è sotto tutela, è necessario il consenso dell'autorità di vigilanza sulle tutele, quand'anche sia capace di discernimento.
a162 1 Per l'adozione è richiesto il consenso del padre e della madre dell'adottando.
2
Il consenso dev'essere dato, oralmente o per scritto, all'autorità tutoria del domicilio o della dimora dei genitori o dell'adottando e registrato a verbale.
3
È valido anche ove non indicasse i futuri genitori adottivi o questi non fossero ancora designati.
b163 1 Il consenso non può essere dato prima di sei settimane dalla nascita dell'adottando.
2
Può essere revocato entro sei settimane dalla ricezione.
3
Se rinnovato dopo la revoca è definitivo.
c164 Si può prescindere dal consenso di un genitore: 1. s'egli è sconosciuto, assente da lungo tempo con ignota dimora oppure durevolmente incapace di discernimento; 2. s'egli non si è curato seriamente del figlio.
d165 1 Se il genitore del figlio collocato in vista di un'adozione non dà il consenso, l'autorità tutoria del domicilio del figlio decide, a richiesta di un ufficio per il collocamento o dei genitori adottivi e, di regola, prima del collocamento, se si possa prescindere da tale consenso.
2
Negli altri casi, la decisione è presa al momento dell'adozione.
162 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
163 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973(RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
164 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
165 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
V. Consenso dei
genitori del
sangue 1. Forma
2. Termini
3. Astrazione a. Condizioni b. Decisione
Codice civile svizzero 67
210
3
Il genitore, dal cui consenso si prescinde perché non si è curato seriamente del figlio, deve ricevere comunicazione scritta della decisione.
Art. 266
166 1 Ove manchino discendenti, una persona maggiorenne o interdetta può essere adottata:
1. se è durevolmente bisognosa di aiuto, per infermità mentale o fisica, ed i genitori adottivi le hanno prodigato cure durante almeno cinque anni; 2. se durante la sua minore età, i genitori adottivi, per almeno cinque anni, le hanno prodigato cure e provveduto alla sua educazione;
3. se esistono altri motivi gravi ed essa ha vissuto, per almeno cinque anni, in comunione domestica con i genitori adottivi.
2
Un coniuge non può essere adottato senza il consenso dell'altro.
3
Per altro si applicano analogicamente le norme sull'adozione dei minorenni.
Art. 267
167 1 L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dei genitori adottivi.
2
I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti, eccetto nei riguardi del coniuge dell'adottante.
3
Con l'adozione può essere dato al figlio un nuovo prenome.
a168 Il figlio minorenne acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale dei genitori adottivi in luogo e vece di quella anteriore.
Art. 268
169 1 L'adozione è pronunciata dall'autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi.
166 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
167 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
168 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
169 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
B. Adozione di
maggiorenni e
interdetti
C. Effetti I. In generale II. Cittadinanza
D. Procedura I. In generale
Codice civile svizzero 68
210
2
Presentata la domanda, il sopravvenire della morte o dell'incapacità di discernimento dell'adottante non è di ostacolo all'adozione, purché non comprometta le altre condizioni.
3
Se il figlio diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, rimangono applicabili le disposizioni sull'adozione di minorenni se le pertinenti condizioni erano precedentemente adempite.
a170 1 L'adozione può essere pronunciata solo dopo istruttoria sulle circostanze essenziali, eventualmente con la collaborazione di periti.
2
Occorre specialmente indagare su la personalità e la salute dei genitori adottivi e dell'adottando, la compatibilità dei soggetti, l'idoneità ad educare il figlio, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari dei genitori adottivi, come pure sul decorso dei rapporti d'assistenza.
3
Va tenuto conto dell'atteggiamento dei discendenti dei genitori adottivi.
b171 I genitori adottivi, se non vi acconsentono, non possono essere resi noti ai genitori del sangue.
c173 1 Se ha compiuto il diciottesimo anno di età, il figlio può in ogni tempo chiedere informazioni concernenti l'identità dei genitori del sangue; può farlo prima di aver raggiunto tale età se ha un interesse degno di protezione.
2
Prima di comunicare i dati richiesti, l'autorità o l'ufficio che ne dispone informa, per quanto possibile, i genitori del sangue. Se questi ultimi rifiutano di stabilire un contatto personale, il figlio ne è informato ed è reso attento sui diritti della personalità dei genitori del sangue.
3
I Cantoni designano un ufficio adeguato incaricato di consigliare il figlio che ne faccia richiesta.
170 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
171 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
172 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799).
173 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799).
II. Istruttoria
Dbis. Segreto172
Dter. Informazione circa
l'identità dei
genitori del
sangue
Codice civile svizzero 69
210
Art. 269
174 1 L'adozione può essere contestata giudizialmente da chi, senza motivo legale, non fu richiesto del consenso, purché il bene del figlio non risulti seriamente compromesso.
2
L'azione non è data ai genitori, qualora possano ricorrere al Tribunale federale contro la decisione.
a175 1 L'adozione inficiata d'altri vizi gravi può essere contestata da ogni interessato, specialmente dal Comune d'origine o di domicilio.
2
L'azione è tuttavia esclusa, se il vizio è stato nel frattempo eliminato, oppure se concerne soltanto prescrizioni di procedura.
b176 L'azione deve essere proposta entro sei mesi dal momento in cui fu conosciuto il motivo della contestazione e, in ogni caso, entro due anni dall'adozione.
c177 1 La Confederazione esercita la vigilanza sul collocamento degli adottandi.
2
Chi si occupa di questi collocamenti a titolo professionale o in relazione alla sua professione deve avere un'autorizzazione; è fatto salvo il collocamento tramite gli organi di tutela.
3
Il Consiglio federale emana le norme esecutive e disciplina il concorso dell'autorità cantonale competente in materia di collocamento in vista d'adozione, nell'accertamento delle condizioni per l'autorizzazione e nella vigilanza.
4
…178
174 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
175 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
176 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
177 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972 (FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799).
178 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
E. Contestazione
I. Motivi 1. Mancanza del consenso
2. Altri vizi
II. Termine
F. Collocamento
in vista
d'adozione
Codice civile svizzero 70
210
Titolo ottavo: Degli effetti della filiazione179 Capo primo: Della comunione dei figli coi genitori180
Art. 270
181 1 Se i genitori sono uniti in matrimonio, il figlio ne assume il cognome.
2
Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome della madre ma, se costei porta un doppio cognome in seguito a un matrimonio precedente, soltanto il primo cognome.182
Art. 271
183 1 Se i genitori sono uniti in matrimonio, il figlio segue la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del padre.
2
Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio segue la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale della madre.
3
Tuttavia, il figlio di genitori non coniugati che, essendo allevato sotto l'autorità del padre, ottiene di assumerne il cognome, ne segue anche la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale.
Art. 272
184 I genitori ed i figli si devono vicendevolmente l'assistenza, i riguardi e il rispetto che il bene della comunione richiede.
Art. 273
185 1 I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.
2
Se l'esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l'autorità tutoria può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni.
179 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
180 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
181 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
182 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
183 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
184 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
185 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
A. Cognome
B. Cittadinanza
C. Doveri vicendevoli
D. Relazioni
personali I. Genitori e figlio 1. Principio
Codice civile svizzero 71
210
3
Il padre o la madre può esigere che il suo diritto all'esercizio delle relazioni personali sia regolato.
Art. 274
186 1 Padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l'altro genitore o intralci il compito dell'educatore.
2
Il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.
3
Se i genitori hanno acconsentito all'adozione del figlio o se si può prescindere da tale consenso, il diritto alle relazioni personali si estingue appena il figlio sia collocato in vista d'adozione.
a187 1 In circostanze straordinarie, il diritto alle relazioni personali può essere conferito anche a altre persone, segnatamente a parenti, in quanto ciò serva al bene del figlio.
2
I limiti del diritto di visita posti ai genitori vigono per analogia.
Art. 275
188 1 L'autorità tutoria del domicilio del figlio è competente per le misure in merito alle relazioni personali; è pure competente l'autorità tutoria del luogo di dimora del figlio se quest'ultima ha già preso o prende misure a protezione del figlio.
2
Il giudice è competente a disciplinare le relazioni personali allorché attribuisce l'autorità parentale o la custodia secondo le disposizioni sul divorzio e a tutela dell'unione coniugale, oppure se modifica tale attribuzione o il contributo di mantenimento.
3
Se non sono state ancora prese misure circa il diritto del padre e della madre, le relazioni personali non possono essere esercitate contro la volontà della persona cui compete l'autorità parentale o la custodia.
186 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
187 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
188 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
2. Limiti
II. Terzi
III. Competenza
Codice civile svizzero 72
210
a189 1 I genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio.
2
Essi, alla stregua del detentore dell'autorità parentale, possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui.
3
Le disposizioni sui limiti del diritto alle relazioni personali e sulla competenza si applicano per analogia.
Capo secondo: Del mantenimento da parte dei genitori190
Art. 276
191 1 I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d'educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela.
2
Il mantenimento consiste nella cura e nell'educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie.
3
I genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi.
Art. 277
192 1 L'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
2
Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.193 189 Introdotto dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
190 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
191 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
192 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
193 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).
E. Informazione
e schiarimenti
A. Oggetto e
estensione
B. Durata
Codice civile svizzero 73
210
Art. 278
194 1 Durante il matrimonio, i genitori sopportano le spese del mantenimento del figlio secondo le disposizioni del diritto matrimoniale.
2
I coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio.
Art. 279
195 1 Il figlio può proporre azione contro il padre o la madre o contro ambedue per chiedere il mantenimento futuro e quello per l'anno precedente l'azione.
2
e 3 …197
Art. 280
a 284198
Art. 285
199 1 Il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui.200 2 Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite d'assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo.
2bis
L'obbligato al mantenimento che, per motivi d'età o invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un'attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il pre194 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978
(RU 1977 237; FF 1974 II 1).
195 Nuovo testo il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
196 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
197 Abrogati dal n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
198 Abrogati dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
199 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
200 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
C. Genitori
coniugati
D.196 Azione I. Diritto II e III …
IV.
Commisurazione
del contributo
per il
mantenimento
Codice civile svizzero 74
210
cedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell'importo di tali nuove prestazioni.201 3 Il contributo è pagato anticipatamente, per le scadenze fissate dal giudice.
Art. 286
202 1 Il giudice può ordinare che il contributo per il mantenimento sia senz'altro aumentato o ridotto in caso di determinate modificazioni dei bisogni del figlio, delle possibilità dei genitori o del costo della vita.
2
Se le circostanze siano notevolmente mutate, il giudice, ad istanza di un genitore o del figlio, modifica o toglie il contributo.
3
Il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio.203
Art. 287
204 1 I contratti circa l'obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se approvati dall'autorità tutoria.
2
I contributi per il mantenimento contrattualmente stabiliti possono essere modificati, salvo stipulazione contraria approvata dall'autorità di vigilanza sulle tutele.
3
Se il contratto è concluso in una procedura giudiziaria, l'approvazione è di competenza del giudice.
Art. 288
205 1 La tacitazione della pretesa di mantenimento con un versamento unico può essere convenuta se l'interesse del figlio la giustifica.
2
Tale convenzione vincola il figlio soltanto se: 1. sia stata approvata dall'autorità di vigilanza sulle tutele, o dal giudice se conclusa in una procedura giudiziaria, e 2. la somma a titolo di tacitazione sia stata pagata all'ufficio designato.
201 Introdotto dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
202 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
203 Introdotto dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
204 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
205 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
V. Modificazione delle
circostanze
E. Contratti circa
l'obbligo di
mantenimento I. Prestazioni periodiche
II. Tacitazione
Codice civile svizzero 75
210
Art. 289
206 1 I contributi di mantenimento spettano al figlio e, per la durata della minore età, sono versati al suo rappresentante legale oppure al detentore della custodia.207 2 Tuttavia, la pretesa si trasmette con tutti i diritti all'ente pubblico che provveda al mantenimento.
Art. 290
208 Se il padre o la madre non adempie l'obbligo di mantenimento, l'autorità tutoria o un altro ufficio designato dal diritto cantonale deve, ad istanza dell'altro genitore, prestare un aiuto appropriato e gratuito per l'esecuzione della pretesa di mantenimento.
Art. 291
209 Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio.
Art. 292
210 Se i genitori trascurano ostinatamente il loro obbligo di mantenimento o se vi è motivo di credere ch'essi facciano preparativi di fuga, dissipino o dissimulino il proprio patrimonio, il giudice può obbligarli a fornire adeguate garanzie per i contributi futuri.
Art. 293
211 1 Il diritto pubblico stabilisce chi debba sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei genitori e dei figli, riservato l'obbligo di assistenza tra i parenti.
2
Inoltre, il diritto pubblico disciplina il pagamento di anticipazioni quando i genitori non soddisfacciano al loro obbligo di mantenimento del figlio.
206 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
207 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
208 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
209 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
210 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
211 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
F. Adempimento
I. Creditore
II. Esecuzione 1. Aiuto appropriato
2. Diffida ai
debitori
III. Garanzie
G. Diritto
pubblico
Codice civile svizzero 76
210
Art. 294
212 1 I genitori affilianti hanno diritto a un congruo compenso per le cure prestate, salvo deroghe convenute o risultanti con chiarezza dalle circostanze.
2
La gratuità è presunta ove trattasi di figli di stretti parenti o di figli accolti in vista d'adozione.
Art. 295
213 1 La madre può, entro un anno dalla nascita del figlio, convenirne il padre o i suoi eredi chiedendo la rifusione:214 1. delle spese di parto; 2. delle spese di mantenimento per almeno quattro settimane prima e per almeno otto settimane dopo la nascita; 3. delle altre spese necessarie a causa della gravidanza o del parto, incluso il primo corredo per il figlio.
2
In caso di fine prematura della gravidanza, il giudice può, per motivi di equità, accordare in tutto o in parte la rifusione delle spese corrispondenti.
3
Prestazioni di terzi, spettanti alla madre per legge o per contratto, sono da imputare in quanto le circostanze lo giustifichino.
Capo terzo: Dell'autorità parentale215
Art. 296
216 1 Il figlio è soggetto, finché minorenne, all'autorità parentale.
2
I minorenni e gli interdetti non hanno autorità parentale.
Art. 297
217 1 Durante il matrimonio i genitori esercitano insieme l'autorità parentale.
212 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
213 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
214 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all.1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
215 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
216 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
217 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
H. Genitori
affilianti
J. Azione della
donna nubile
A. Condizioni I. In genere II. Genitori
coniugati
Codice civile svizzero 77
210
2
In caso di sospensione della comunione domestica o di separazione dei coniugi, il giudice può attribuire l'autorità parentale a uno solo di essi.
3
Dopo la morte di uno dei coniugi, l'autorità parentale compete al superstite; in caso di divorzio, il giudice l'attribuisce secondo le disposizioni sul divorzio.218
Art. 298
219 1 Se i genitori non sono uniti in matrimonio, l'autorità parentale spetta alla madre.
2
Se la madre è minorenne, interdetta, deceduta o privata dell'autorità parentale, l'autorità tutoria nomina un tutore al figlio o trasferisce al padre l'autorità parentale, secondo quanto richiesto dal bene del figlio.
a221 1 A richiesta congiunta dei genitori, l'autorità tutoria attribuisce loro l'autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento.
2
A richiesta di un genitore, del figlio o dell'autorità tutoria, l'autorità di vigilanza sulle tutele modifica l'attribuzione dell'autorità parentale ove lo esiga, per il bene del figlio, un sostanziale cambiamento delle circostanze.
Art. 299
222 Ogni coniuge deve all'altro adeguata assistenza nell'esercizio dell'autorità parentale verso i di lui figli e rappresentarlo ove le circostanze lo richiedano.
Art. 300
223
219 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
220 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
221 Introdotto dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
222 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
223 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
III. Genitori non
coniugati 1. In genere220 2. Autorità
parentale in
comune
IV. Patrigno e
matrigna
V. Genitori
affilianti
Codice civile svizzero 78
210
1
I terzi cui è affidata la cura di un figlio rappresentano i genitori nell'esercizio dell'autorità parentale, per quanto ciò sia indicato per il debito adempimento del loro compito e riservate misure diverse.
2
I genitori affilianti devono essere uditi prima di ogni decisione importante.
Art. 301
224 1 I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l'educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie.
2
Il figlio deve obbedienza ai genitori; i genitori consentono al figlio, corrispondentemente alla sua maturità, di organizzare liberamente la sua vita e, in affari importanti, tengono quanto possibile conto della sua opinione.
3
Il figlio non può abbandonare la comunione domestica senza il consenso dei genitori; non può nemmeno esser loro tolto senza causa legittima.
4
I genitori scelgono il prenome del figlio.
Art. 302
225 1 I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.
2
Essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente, un'appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni.
3
A tal fine, essi devono cooperare appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le istituzioni pubbliche e d'utilità pubblica per l'aiuto alla gioventù.
Art. 303
226 1 I genitori dispongono dell'educazione religiosa.
2
Ogni convenzione che limiti questo diritto è nulla.
3
Il figlio che ha compiuto il sedicesimo anno di età decide liberamente circa la propria confessione religiosa.
224 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
225 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
226 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
B. Contenuto I. In genere II. Educazione
III. Educazione
religiosa
Codice civile svizzero 79
210
Art. 304
227 1 I genitori rappresentano per legge il figlio verso i terzi, nella misura dell'autorità parentale che loro compete.
2
Se ambedue i genitori sono detentori dell'autorità parentale, i terzi di buona fede possono presumere che ciascun genitore agisca con il consenso dell'altro.228 3 Le disposizioni relative alla rappresentanza del tutelato sono applicabili per analogia, eccettuate quelle relative al concorso delle autorità tutorie.
Art. 305
229 1 Il figlio sotto l'autorità parentale ha la capacità limitata di una persona sotto tutela.
2
La sostanza del figlio risponde per le costui obbligazioni senza riguardo ai diritti dei genitori sulla medesima.
Art. 306
230 1 Il figlio sotto l'autorità parentale e capace di discernimento può agire per la comunione domestica col consenso dei genitori, e in tal caso non obbliga se stesso, ma i genitori.
2
Quando in un determinato affare i genitori abbiano interessi in collisione con quelli del figlio, s'applicano le disposizioni sulla curatela di rappresentanza.
Art. 307
231 1 Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità tutoria ordina le misure opportune per la protezione del figlio.
2
L'autorità tutoria vi è parimenti tenuta riguardo ai figli collocati presso genitori affilianti o viventi altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori.
3
L'autorità tutoria può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti od il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istru227 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978
(RU 1977 237; FF 1974 II 1).
228 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
229 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
230 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
231 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
IV. Rappresentanza 1. Verso i terzi a. In genere
b. Capacità del
figlio
2. Nei rapporti
interni della
comunione
C. Protezione del
figlio I. Misure
opportune
Codice civile svizzero 80
210
zione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione.
Art. 308
232 1 Se le circostanze lo richiedono, l'autorità tutoria nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio.
2
L'autorità tutoria può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.
3
L'autorità parentale può essere corrispondentemente limitata.
Art. 309
233 1 L'autorità tutoria, a richiesta della nubile gravida o tosto che sia informata del parto, nomina al nascituro o all'infante un curatore che provveda all'accertamento della filiazione paterna e consigli e assista la madre nel modo richiesto dalle circostanze.
2
L'autorità tutoria prende la stessa misura qualora la filiazione sia stata tolta per contestazione.
3
Se la filiazione è stata accertata o se l'azione di paternità non è stata promossa entro due anni dalla nascita, l'autorità tutoria, su proposta del curatore, decide se si debba por fine alla curatela o ordinare altre misure per la protezione del figlio.
Art. 310
234 1 Quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente.
2
L'autorità tutoria, ad istanza dei genitori o del figlio, prende la stessa misura nel caso in cui le relazioni siano così gravemente turbate che non si possa più esigere ragionevolmente la convivenza ulteriore e, secondo le circostanze, non si possa rimediare altrimenti.
3
L'autorità tutoria può vietare ai genitori di riprendere il figlio vissuto per lungo tempo presso genitori affilianti qualora il suo sviluppo possa esserne seriamente pregiudicato.
232 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
233 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
234 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
II. Curatela 1. In genere 2. Accertamento
della paternità
III. Privazione
della custodia
parentale
Codice civile svizzero 81
210
Art. 311
235 1 Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l'autorità di vigilanza sulle tutele priva i genitori della loro autorità: 1. quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente;
2. quando non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti.
2
Quando l'autorità parentale sia tolta ad entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore.
3
Salvo esplicita disposizione contraria, la privazione dell'autorità parentale vale anche riguardo ai figli nascituri.
Art. 312
236 L'autorità tutoria priva i genitori della loro autorità: 1. quando ne facciano richiesta per motivi gravi; 2. quando abbiano dato il consenso ad un'adozione futura del figlio da parte di terzi non designati.
Art. 313
237 1 In caso di modificazione delle circostanze, le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione.
2
In nessun caso può farsi luogo al ripristino dell'autorità parentale prima d'un anno dalla privazione.238
Art. 314
239 La procedura è stabilita dal diritto cantonale, riservate le seguenti norme: 1.240 prima di ordinare una misura a protezione del figlio, l'autorità tutoria o il terzo incaricato lo sentono personalmente e in modo 235 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
236 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
237 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
238 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 31; FF 1977 III 1).
239 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
240 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
IV. Privazione
dell'autorità
parentale 1. Da parte dell'autorità
di vigilanza
sulle tutele
2. Da parte
dell'autorità
tutoria
V. Modificazione delle
circostanze
VI. Procedura 1. In genere
Codice civile svizzero 82
210
appropriato, a meno che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano; 2. l'autorità disponente o di ricorso può togliere l'effetto sospensivo al ricorso contro una misura ordinata per proteggere il figlio.
a241 1 Se il figlio è collocato in uno stabilimento da un'autorità, si applicano per analogia le disposizioni sulla decisione giudiziaria e sulla procedura in caso di privazione della libertà a scopo d'assistenza riguardo a persone maggiorenni o interdette.
2
Il figlio che non abbia ancora compiuto i sedici anni non può chiedere lui stesso la decisione giudiziaria.
3
In caso di pericolo nel ritardo o di malattia psichica del figlio, i Cantoni possono attribuire la competenza ad ordinare il collocamento, oltre che all'autorità tutoria, anche ad altri uffici idonei.
Art. 315
242 1 Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dalle autorità tutorie del domicilio del figlio.
2
Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori dalla comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio.
3
L'autorità del luogo di dimora che ordina una misura per la protezione del figlio ne informa l'autorità del domicilio.
a244 1 Il giudice chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, secondo le disposizioni sul divorzio o a tutela dell'unione coniugale, prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l'esecuzione alle autorità di tutela.
2
Il giudice può anche adeguare alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio che sono già state prese.
241 Introdotto dal n. II della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 31; FF 1977 III 1).
242 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
243 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
244 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
2. In caso di
privazione della
libertà a scopo
d'assistenza
VII. Competenza 1. In genere243 2. Nella procedura matrimo-
niale a. Competenza del giudice
Codice civile svizzero 83
210
3
Le autorità di tutela restano tuttavia competenti a: 1. continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima della procedura giudiziaria; 2. ordinare le misure immediatamente necessarie alla protezione del figlio, quando sia prevedibile che il giudice non possa prenderle tempestivamente.
b245 1 Il giudice è competente a modificare le misure giudiziarie relative all'attribuzione e alla protezione del figlio: 1. durante la procedura di divorzio; 2. nella procedura di modifica della sentenza di divorzio, secondo le norme disciplinanti il divorzio; 3. nella procedura di modifica delle misure a tutela dell'unione coniugale; le disposizioni sul divorzio sono applicabili per analogia.
2
Negli altri casi sono competenti le autorità di tutela.
Art. 316
246 1 L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità tutoria o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza.
1bis
Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale.247 2
Il Consiglio federale emana norme esecutive.
Art. 317
248 I Cantoni assicurano con appropriate prescrizioni l'acconcia cooperazione fra autorità ed uffici nel campo della protezione dell'infanzia secondo il diritto civile, in quello del diritto penale per gli adolescenti ed in genere dell'aiuto alla gioventù.
245 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
246 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
247 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799).
248 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
b. Modifica
di misure
giudiziarie
VIII. Vigilanza
sugli affiliati
IX. Cooperazione dell'aiuto alla
gioventù
Codice civile svizzero 84
210
Capo quarto: Della sostanza del figlio249
Art. 318
250 1 I genitori hanno il diritto e il dovere di amministrare la sostanza del figlio finché è soggetto alla loro autorità.
2
Se l'autorità parentale spetta a un solo genitore, questi deve consegnare all'autorità tutoria un inventario della sostanza del figlio.
3
L'autorità tutoria, se lo ritiene opportuno visti il genere e l'importanza della sostanza del figlio e le condizioni personali dei genitori, ordina la consegna periodica di rendiconti e rapporti.
Art. 319
251 1 I genitori possono impiegare i redditi della sostanza del figlio per il suo mantenimento, la sua educazione e istruzione e, in quanto l'equità lo richieda, anche per i bisogni dell'economia domestica.
2
L'avanzo spetta alla sostanza del figlio.
Art. 320
252 1 Versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni possono essere adoperati per il mantenimento del figlio, in rate corrispondenti ai bisogni correnti.
2
Se necessario per provvedere alle spese di mantenimento, educazione o istruzione, l'autorità tutoria può permettere ai genitori di attingere in misura determinata anche alla rimanente sostanza del figlio.
Art. 321
253 1 I genitori non possono adoperare i redditi della sostanza che il figlio ha ricevuto sotto questa espressa condizione o che gli fu data perché frutti interesse a suo favore, o come libretto di risparmio.
2
L'amministrazione di questi beni da parte dei genitori può essere esclusa soltanto se espressamente stabilito all'atto della liberalità.
249 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
250 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
251 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
252 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
253 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
A. Amministrazione
B. Impiego dei
redditi
C. Prelevamento
sulla sostanza
del figlio
D. Beni liberi I. Liberalità
Codice civile svizzero 85
210
Art. 322
254 1 Per disposizione a causa di morte, anche la porzione legittima del figlio può essere esclusa dall'amministrazione parentale.
2
Se il disponente affida l'amministrazione a un terzo, l'autorità tutoria può esigere rendiconti e rapporti periodici.
Art. 323
255 1 Il figlio ha l'amministrazione e il godimento di ciò che guadagna col proprio lavoro e di quanto gli anticipano i genitori sulla sua sostanza per l'esercizio del mestiere o della professione.
2
I genitori possono esigere dal figlio che vive con essi in economia domestica un adeguato contributo per il suo mantenimento.
Art. 324
256 1 Se la diligente amministrazione non è sufficientemente garantita, l'autorità tutoria ordina le misure opportune per la protezione della sostanza del figlio.
2
Essa può segnatamente dare istruzioni per l'amministrazione e, se i rapporti e i rendiconti periodici non bastano, ordinare il deposito o la prestazione di garanzie.
3
Le disposizioni sulla protezione del figlio s'applicano per analogia alla procedura e alla competenza.
Art. 325
257 1 Quando la sostanza del figlio non possa essere altrimenti sottratta al pericolo, l'autorità tutoria ne affida l'amministrazione a un curatore.
2
L'autorità tutoria prende la stessa misura anche in caso di pericolo per la sostanza del figlio non amministrata dai genitori.
3
Se v'è da temere che i redditi o le parti della sostanza del figlio destinate all'uso o liberate non saranno impiegate conformemente alla destinazione, l'autorità tutoria può parimenti affidarne l'amministrazione a un curatore.
254 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
255 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
256 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
257 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
II. Porzione
legittima
III. Provento del
lavoro, assegno
professionale
E. Protezione
della sostanza
del figlio I. Misure opportune
II. Privazione
dell'amministrazione
Codice civile svizzero 86
210
Art. 326
258 Cessando l'autorità o l'amministrazione parentale, i genitori devono consegnare la sostanza al figlio divenuto maggiorenne od al suo tutore o curatore sulla scorta di un rendiconto.
Art. 327
259 1 I genitori sono responsabili per la restituzione come un mandatario.
2
Di quanto fu da loro alienato in buona fede devono restituire il prezzo ricavato.
3
Non devono alcun risarcimento per ciò che avessero consumato per il figlio o l'economia domestica nei limiti dei loro diritti.
Titolo nono: Della comunione di famiglia Capo primo: Dell'assistenza tra i parenti
Art. 328
260 1 Chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando senza di ciò essi cadessero nel bisogno.
2
È fatto salvo l'obbligo di mantenimento dei genitori e del coniuge o del partner registrato.261
Art. 329
1 L'azione di assistenza è proposta contro gli obbligati, secondo l'ordine dei loro diritti ereditari, ed ha per oggetto le prestazioni necessarie al mantenimento dell'istante, compatibilmente con le condizioni dell'obbligato.
2
Se, per circostanze speciali, appaia iniquo esigere le prestazioni dall'obbligato, il giudice può limitare o togliere l'obbligo assistenziale.263 258 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
259 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
260 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
261 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
262 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
263 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
F. Fine dell'amministrazione I. Restituzione
II. Responsabilità
A. Persone
obbligate
B. Oggetto
e modo
dell'azione262
Codice civile svizzero 87
210
3
Le disposizioni sull'azione di mantenimento del figlio e sulla trasmissione del suo diritto all'ente pubblico si applicano per analogia.264
Art. 330
1 I trovatelli sono assistiti dal Comune nel quale sono incorporati.
2
Se poi è stabilita la discendenza di un trovatello, questo Comune può ripetere il rimborso delle spese cagionate dal mantenimento contro i parenti obbligati, ed in ultima linea contro l'ente pubblico tenuto all'assistenza.
Capo secondo: Della potestà domestica
Art. 331
1 Quando le persone che in virtù di legge o di contratto o di consuetudine vivono in comunione domestica abbiano un capo, questo esercita la potestà domestica.
2
La potestà domestica si estende su tutte le persone che prendono parte all'economia comune quali parenti od affini, oppure in virtù di un rapporto di lavoro quali lavoratori od in qualità analoga265.266
Art. 332
1 I membri della comunione devono conformarsi alla regola di casa, la quale dovrà tener conto degli interessi di tutti loro, secondo equità.
2
In ispecie dev'essere concessa ai conviventi la libertà necessaria per la loro educazione, per l'esercizio della professione e per l'adempimento delle pratiche religiose.
3
Il capo famiglia deve vegliare alla custodia ed alla sicurezza delle cose apportate dai membri della comunione con quella cura che usa nelle cose proprie.
Art. 333
1 Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro minorenne od interdetto, infermo o debole di mente, in quanto non possa dimostrare avere egli adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e quale era richiesta dalle circostanze.
264 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
265 RU 1973 642 266 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
C. Assistenza di
trovatelli
A. Condizioni
B. Effetti I. Ordine interno e cura
II. Responsabilità
Codice civile svizzero 88
210
2
Il capo di famiglia deve vegliare a che un membro della famiglia infermo o debole di mente non abbia ad esporre sé stesso od altri a pericolo o danno.
3
Ove occorra, si rivolgerà all'autorità competente per i provvedimenti necessari.
Art. 334
267 1 I figli maggiorenni o gli abiatici che, convivendo coi genitori o con gli avi, hanno conferito alla comunione il loro lavoro od i loro guadagni, possono chiedere un'equa indennità.
2
In caso di contestazione, il giudice decide circa l'ammontare e la garanzia dell'indennità, il genere e il modo del pagamento.
bis 268 1 L'indennità spettante ai figli o agli abiatici può essere fatta valere alla morte del debitore.
2
Può essere fatta valere vivente il debitore se contro questo è eseguito un pignoramento o dichiarato il fallimento, se è sciolta la comunione o se l'azienda passa in altre mani.
3
L'indennità non è soggetta a prescrizioni ma dev'essere fatta valere al più tardi al momento della divisione dell'eredità del debitore.
Capo terzo: Dei beni di famiglia
Art. 335
1 Possono essere erette delle fondazioni di famiglia secondo le norme del diritto delle persone o del diritto successorio, nel senso che si possono dedicare dei beni a beneficio di una famiglia per le spese di educazione, dotazione od assistenza dei suoi membri o per altro simile fine.
2
L'erezione di fedecommessi di famiglia non è più permessa.
Art. 336
Una sostanza può essere dedicata a beneficio di una famiglia, se dei
parenti lasciano indivisa una eredità o parte di essa, o mettono insieme altri beni per formare un'indivisione.
267 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543).
268 Introdotto dal n. I 1 della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543).
III. Credito dei
figli e degli
abiatici 1. Condizioni 2. Procedura
A. Fondazioni di
famiglia
B. Indivisione I. Costituzione 1. Facoltà
Codice civile svizzero 89
210
Art. 337
Il contratto per costituire un'indivisione richiede per la sua validità
l'atto pubblico firmato da tutti i membri o dai loro rappresentanti.
Art. 338
1 L'indivisione può essere stipulata a tempo determinato o indeterminato.
2
Se conchiusa a tempo indeterminato, ognuno dei partecipanti può dare la disdetta con un preavviso di sei mesi.
3
Quando trattisi di un'azienda agricola, la disdetta può essere data solo per il termine primaverile od autunnale, conforme all'uso del luogo.
Art. 339
1 L'indivisione obbliga i suoi membri ad una comune attività economica.
2
Salvo patto contrario, tutti vi partecipano in egual misura.
3
Durante l'indivisione essi non possono domandare la divisione della sostanza comune né disporre delle loro parti.
Art. 340
1 Gli interessi dell'indivisione sono geriti in comune da tutti i partecipanti.
2
Ognuno di essi può fare da solo gli atti della ordinaria amministrazione.
Art. 341
1 I partecipanti possono designare uno di essi quale capo dell'indivisione.
2
Questi rappresenta l'indivisione in tutti gli interessi che la concernono, e ne dirige l'attività economica.
3
L'esclusione degli altri dal diritto di rappresentanza è opponibile ai terzi di buona fede solo quando il rappresentante sia iscritto nel registro di commercio.
Art. 342
1 Tutto ciò che appartiene all'eredità indivisa rimane proprietà comune di tutti i partecipanti.
2
I partecipanti sono solidalmente responsabili per i debiti.
2. Forma
II. Durata
III. Effetti 1. Modo 2. Direzione e
rappresentanza a. In genere b. Delegazione
ad un capo
3. Beni comuni e
beni riservati
Codice civile svizzero 90
210
3
Salvo patto contrario, è proprietà riservata di ogni partecipante ciò che egli possedeva all'infuori dei beni comuni e ciò che acquista privatamente durante l'indivisione, per eredità o per altro titolo gratuito.
Art. 343
L'indivisione si scioglie: 1. per convenzione o disdetta; 2. per la decorrenza del termine per il quale era costituita, in quanto non sia continuata per tacito consenso; 3. in caso di realizzazione della quota pignorata di un partecipante;
4. in caso di fallimento di uno dei partecipanti; 5. a richiesta di uno dei partecipanti, per motivi gravi.
Art. 344
1 Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori.
2
In caso di matrimonio, un partecipante può chiedere la liquidazione dei suoi diritti anche senza disdetta.
Art. 345
1 Morendo un partecipante, i suoi eredi non appartenenti all'indivisione possono pretendere solo la liquidazione dei loro diritti.
2
Se gli eredi sono suoi discendenti, essi possono, col consenso degli altri partecipanti, prendere il posto del defunto nella comunione.
Art. 346
1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento.
2
La sua esecuzione non può essere domandata intempestivamente.
Art. 347
1 I partecipanti possono rimettere la gestione dell'azienda e la rappresentanza ad uno di essi con l'obbligo di corrispondere agli altri una quota annua del guadagno netto.
IV. Scioglimento 1. Cause 2. Disdetta,
insolvenza,
matrimonio
3. Morte di un
partecipante
4. Norme per la
divisione
V. Compartecipazione 1. Definizione
Codice civile svizzero 91
210
2
Salvo patto contrario, questa quota è fissata equamente, secondo la rendita media dei beni comuni per un sufficiente periodo di tempo, avuto riguardo alle prestazioni dell'assuntore.
Art. 348
1 Se l'assuntore non gerisce debitamente l'azienda o non adempie le sue prestazioni verso i partecipanti, l'indivisione può essere disciolta.
2
Qualunque partecipante può, per gravi motivi, chiedere al giudice di essere ammesso nell'azienda insieme con l'assuntore, avuto riguardo alle prescrizioni relative alle divisioni ereditarie.
3
Del resto la compartecipazione è soggetta alle regole generali della indivisione.
Art. 349
a 358269
Art. 359
270
Art. 360
Gli organi della tutela sono le autorità di tutela, il tutore e il curatore.
Art. 361
1 Le autorità di tutela sono l'autorità tutoria e l'autorità di vigilanza.
2
I Cantoni designano queste autorità e, quando siano istituite due istanze per l'autorità di vigilanza, ne regolano le rispettive competenze.
Art. 362
1 Eccezionalmente può essere costituita una tutela di famiglia, quando ciò sia richiesto dagli interessi del tutelato per la continuazione di un'industria, di una società o d'altro simile negozio.
2
Le facoltà, i doveri e le responsabilità dell'autorità tutoria sono in tal caso trasferiti ad un consiglio di famiglia.
269 Abrogati dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
270 Abrogato dal n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
2. Speciali
motivi di
scioglimento
A. In genere
B. Autorità di
tutela I. Autorità
cantonali
II. Tutela di
famiglia 1. Ammissibilità e condizioni
Codice civile svizzero 92
210
Art. 363
La tutela di famiglia è costituita per decreto dell'autorità di vigilanza
ad istanza di due prossimi parenti271 capaci o di un prossimo parente272 e del coniuge del tutelato.
Art. 364
1 Il consiglio di famiglia è nominato ogni quattro anni dalla autorità di vigilanza ed è composto di almeno tre parenti273 del tutelato, eleggibili come tutori.
2
Il coniuge del tutelato può far parte del consiglio di famiglia.
Art. 365
1 I membri del consiglio di famiglia devono prestare garanzia per l'esatto adempimento dei loro doveri.
2
Senza questa garanzia, il consiglio di famiglia non può essere costituito.
Art. 366
L'autorità di vigilanza può in ogni tempo far cessare la tutela di famiglia, se il consiglio di famiglia non adempie ai suoi doveri o se gli interessi del tutelato lo esigono.
Art. 367
1 Il tutore deve prendersi cura di tutti gli interessi personali e patrimoniali del minorenne o dell'interdetto ed è il suo rappresentante.
2
Il curatore è designato per determinati affari o per amministrare una sostanza.
3
Le disposizioni di questo codice circa il tutore valgono anche per il curatore, ove non siano stabilite speciali disposizioni.
Capo secondo: Dei casi di tutela
Art. 368
1 È sottoposto a tutela ogni minorenne che non si trovi sotto la potestà parentale.274
271 Nel testo francese: «parents ou alliés» (parenti o affini).
272 Nel testo francese: «parents ou alliés» (parenti o affini).
273 Nel testo francese: «parents ou alliés» (parenti o affini).
274 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2. Ordinamento
3. Consiglio di
famiglia
4. Garanzie
5. Rimozione
C. Tutore e
curatore
A. Minor età
Codice civile svizzero 93
210
2
Gli ufficiali di stato civile e le autorità giudiziarie ed amministrative che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza di un caso di tutela di questo genere, devono tosto notificarlo alle autorità competenti.
Art. 369
1 È soggetta a tutela ogni persona maggiorenne che per causa di infermità o debolezza di mente non può provvedere ai propri interessi, richiede durevole protezione od assistenza, o mette in pericolo l'altrui sicurezza.
2
Le autorità amministrative e giudiziarie che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza di un caso di tutela di questa natura devono notificarlo alle autorità competenti.
Art. 370
È soggetta a tutela ogni persona maggiorenne, che per prodigalità,
abuso di bevande spiritose, scostumatezza o per il modo della propria amministrazione espone sé medesima o la sua famiglia al pericolo di cadere nel bisogno o nell'indigenza, o richiede durevole assistenza e protezione o mette in pericolo l'altrui sicurezza.
Art. 371
1 È soggetta a tutela ogni persona maggiorenne condannata ad una pena privativa della libertà per un anno o più.
2
L'autorità che ordina l'esecuzione della pena deve notificare il caso all'autorità competente tostoché l'esecuzione sia cominciata.
Art. 372
Ad una persona maggiorenne può essere nominato un tutore a sua
istanza ove dimostri che non può debitamente provvedere ai propri interessi per causa di debolezza senile, acciacchi od inesperienza.
Art. 373
1 I Cantoni designano le autorità competenti e stabiliscono la procedura d'interdizione.
2
È riservato il ricorso al Tribunale federale.
Art. 374
1 Una persona non può esser interdetta per prodigalità, abuso di bevande spiritose, scostumatezza o per il modo della propria amministrazione, senza essere sentita.
B. Maggiorenni
incapaci I. Infermità e debolezza
mentale
II. Prodigalità,
alcoolismo,
scostumatezza,
cattiva
amministrazione
III. Pena
privativa della
libertà
IV. Tutela
volontaria
C. Procedura I. In genere II. Audizione
dell'interdicendo
e perizia
Codice civile svizzero 94
210
2
L'interdizione per infermità o debolezza di mente non può essere decretata se non dietro relazione di periti, i quali dovranno pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima l'interdicendo.
Art. 375
1 I L'interdizione, tosto che sia diventata definitiva, deve essere pubblicata almeno una volta in un foglio officiale del luogo di domicilio e del luogo di attinenza dell'interdetto.
2
Con il consenso dell'autorità di vigilanza, si può prescindere dalla pubblicazione se l'incapacità civile è palese, oppure se l'infermo o debole di mente o l'alcolizzato è ricoverato in una casa di cura; tuttavia, l'interdizione deve essere comunicata all'ufficio d'esecuzione.275 3 Prima della pubblicazione l'interdizione non è opponibile ai terzi di buona fede.
Capo terzo: Della competenza
Art. 376
1 La tutela è costituita al domicilio del tutelato.
2
I Cantoni possono dichiarare competenti le autorità di tutela del luogo di attinenza per i loro cittadini domiciliati nel Cantone in quanto l'obbligo dell'assistenza incomba tutto o in parte al Comune di attinenza.
Art. 377
1 Il cambiamento di domicilio può solo aver luogo col consenso dell'autorità tutoria.
2
Quando siasi verificato, la tutela passa all'autorità del nuovo domicilio.
3
In questo caso la tutela dev'essere pubblicata al nuovo domicilio.
Art. 378
1 L'autorità tutoria del luogo di attinenza può chiedere all'autorità di domicilio che siano posti sotto tutela dei propri attinenti domiciliati in un altro Cantone.
2
Essa ha diritto di ricorrere all'autorità competente a salvaguardia degli interessi di un suo attinente che è, o dovrebbe essere, posto sotto tutela in un altro Cantone.
275 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
III. Pubblicazione
A. Foro del
domicilio
B. Cambiamento
di domicilio
C. Diritti del
Cantone di
attinenza
Codice civile svizzero 95
210
3
Dovendosi prendere una decisione circa la educazione religiosa di un minorenne sotto tutela, l'autorità del domicilio deve chiedere e seguire le istruzioni dell'autorità tutoria del luogo di attinenza.
Capo quarto: Della nomina del tutore
Art. 379
1 L'autorità tutoria deve nominare a tutore una persona maggiorenne idonea all'ufficio.
2
In circostanze particolari si possono nominare più tutori, i quali debbano gerire l'ufficio in comune o secondo una ripartizione delle mansioni stabilita dall'autorità.
3
La gestione in comune di una tutela non può essere affidata a più persone senza il loro consenso.
Art. 380
Se non esistono gravi motivi in contrario, nella nomina del tutore,
l'autorità tutoria deve dare la preferenza ad un prossimo parente276 idoneo, od al coniuge della persona da sottoporsi a tutela, avuto riguardo alle circostanze personali ed alla vicinanza del domicilio.
Art. 381
Se il tutelato, il di lui padre o la di lui madre designano come tutore
una persona di loro fiducia, tale indicazione dev'essere seguita, a meno che gravi motivi non vi si oppongano.
Art. 382
1 Sono obbligati ad accettare l'ufficio di tutore i parenti e il coniuge del tutelando, nonché tutte le persone abitanti nella giurisdizione in cui la tutela è costituita.277 2 Il tutore nominato dal consiglio di famiglia non è tenuto all'accettazione.
276 Nel testo francese: «parentes ou alliés» (parenti o affini).
277 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
A. Condizioni I. In genere II. Preferenza dei
parenti e del
coniuge
III. Designazione
del tutelato o dei
genitori
IV. Obbligo di
accettazione
Codice civile svizzero 96
210
Art. 383
Possono dispensarsi di assumere l'ufficio: 1. chi ha compito il sessantesimo anno di età; 2. chi per infermità fisiche non potrebbe gerire l'ufficio senza difficoltà;
3.278 chi esercita l'autorità parentale su più di quattro figli; 4. chi gerisce già due tutele, od anche una sola che prenda molto tempo;
5. i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione ed i membri del Tribunale federale;
6. i funzionari ed i membri delle autorità cantonali designati dai Cantoni.
Art. 384
Sono ineleggibili: 1. le persone che sono esse medesime sotto tutela; 2. le persone private dei diritti civici279 o che tengono una condotta disonorevole;
3. le persone che hanno una seria collisione d'interesse od inimicizia col tutelato;
4. i membri delle autorità di tutela competenti, in quanto si possano trovare altre persone idonee.
Art. 385
1 L'autorità tutoria è obbligata a nominare con ogni sollecitudine il tutore.
2
La procedura d'interdizione può, occorrendo, essere promossa già prima che l'interdicendo abbia raggiunta l'età maggiore.
3
L'interdetto che ha padre o madre è posto di regola sotto l'autorità parentale anziché sotto tutela.280 278 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
279 La privazione dei diritti civici pronunciata secondo il diritto penale è abolita (vedi RU 1971 777; FF 1965 I 474 e RU 1975 55; FF 1974 I 1385).
280 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
V. Cause di
dispensa
VI. Cause di
esclusione
B. Procedura per
la nomina I. Nomina del tutore
Codice civile svizzero 97
210
Art. 386
1 Quando già prima della nomina occorra provvedere a qualche interesse di tutela, l'autorità tutoria prende d'officio le necessarie misure.
2
In ispecie essa può, già prima dell'interdizione, sospendere provvisoriamente l'esercizio dei diritti civili e nominare all'interdicendo un rappresentante.
3
Tale provvedimento sarà pubblicato.
Art. 387
1 La nomina viene tosto comunicata per iscritto al tutore designato.
2
Pronunciata l'interdizione, la nomina del tutore è pubblicata con l'interdizione stessa in un foglio officiale del luogo di domicilio e del luogo d'attinenza.
Art. 388
1 L'eletto ha un termine di dieci giorni, dalla comunicazione della nomina, per far valere i suoi motivi di dispensa.
2
La nomina può inoltre essere contestata da ciascun interessato per titolo d'illegalità, entro dieci giorni dal momento in cui ne ebbe notizia.
3
Se l'autorità tutoria riconosce fondato il motivo di dispensa o la contestazione, procede ad una nuova nomina; in caso diverso essa sottopone la cosa, con una propria relazione, alla decisione dell'autorità di vigilanza.
Art. 389
Malgrado il titolo di dispensa o la contestazione, l'eletto è tenuto, sotto
sua responsabilità, a gerire la tutela fino a che ne sia esonerato.
Art. 390
1 La decisione dell'autorità di vigilanza è notificata tanto all'autorità tutoria che all'eletto.
2
In caso di annullazione della nomina, l'autorità tutoria procede senza indugio ad una nuova nomina.
Art. 391
Il tutore viene investito delle sue funzioni a cura dell'autorità tutoria,
appena diventata definitiva la nomina.
II. Misure
preventive
III. Comunicazione e
pubblicazione
IV. Dispensa e
contestazione 1. Procedura 2. Obblighi
provvisori
dell'eletto
3. Decisione
V. Entrata in
funzione
Codice civile svizzero 98
210
Capo quinto: Della nomina di un curatore
Art. 392
L'autorità tutoria, ad istanza di un interessato o d'officio, nomina un
curatore nei casi specialmente previsti dalla legge ed inoltre: 1. quando un maggiorenne, per malattia, assenza od altro simile impedimento, non sia in grado di agire esso medesimo o di scegliersi un rappresentante per provvedere a qualche caso urgente; 2. quando in un determinato affare il rappresentante ordinario di un minorenne o di un interdetto abbia interessi propri in collisione con quelli della persona rappresentata; 3. quando il rappresentante legale sia impedito di agire.
Art. 393
L'autorità tutoria prende gli opportuni provvedimenti ogni qualvolta
una sostanza rimanga priva della necessaria amministrazione ed in ispecie nomina un curatore nei casi seguenti: 1. di prolungata assenza di una persona d'ignota dimora; 2. di incapacità di una persona a provvedere da sé medesima all'amministrazione della propria sostanza od a scegliersi un rappresentante, quando non sia il caso di costituire la tutela; 3. di incertezza circa gli eredi chiamati ad una successione, o di salvaguardia degli interessi di un infante concepito; 4. …281 5. di pubbliche collette per fine di beneficenza o di pubblica utilità, in quanto non sia provveduto all'amministrazione ed applicazione del denaro raccolto.
Art. 394
Ad un maggiorenne può esser nominato un curatore a sua istanza,
quando esistano le condizioni per la sua tutela volontaria.
Art. 395
1 Quando non concorrano motivi sufficienti per l'interdizione di una persona, ma una limitazione dell'esercizio dei suoi diritti civili appaia 281 Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
A. Casi I. Rappresentanza personale
II. Amministrazione di una
sostanza 1. Per legge 2. Ad istanza
dell'interessato
III. Inabilitazione
Codice civile svizzero 99
210
nondimeno necessaria a suo vantaggio, le può essere nominato un assistente, il cui consenso diventa necessario: 1. per stare in causa e per transigere; 2. per comperare e vendere beni immobili e per costituire diritti di pegno od oneri reali sui medesimi; 3. per comperare e vendere delle cartevalori o darle in pegno; 4. per fare costruzioni eccedendo i limiti dell'amministrazione ordinaria;
5. per dare o prendere denaro a mutuo; 6. per incassare capitali; 7. per fare donazioni; 8. per obbligarsi in via cambiaria; 9. per assumere fideiussioni.
2
Nelle medesime circostanze la persona di cui si tratta può essere privata dell'amministrazione della sostanza, rimanendole la libera disposizione delle sue rendite.
Art. 396
1 La nomina del curatore per la rappresentanza personale è fatta dall'autorità tutoria del domicilio della persona che ne abbisogna.
2
La nomina del curatore per l'amministrazione di una sostanza è fatta dall'autorità tutoria del luogo dove era amministrata la maggior parte dei beni o dove i beni sono pervenuti alla persona rappresentata.
3
Al Comune d'attinenza spettano, a salvaguardia degli interessi dei suoi attinenti, le stesse facoltà che in materia di tutela.
Art. 397
1 Per la procedura valgono le disposizioni sulla tutela.
2
La nomina è pubblicata solo se l'autorità tutoria lo reputa opportuno.
3
Se la nomina non è pubblicata, essa viene comunicata all'ufficio d'esecuzione del domicilio attuale della persona di cui si tratta, sempreché tale misura non appaia inopportuna.282 282 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
B. Competenza
C. Nomina del
curatore
Codice civile svizzero 100
210
Capo sesto:
Della privazione della libertà a scopo d'assistenza283
a284 1 Una persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale, alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono, l'assistenza personale necessaria non le possa essere data altrimenti.
2
Ciò facendo va tenuto conto anche dell'aggravio che tale persona causa a chi le è vicino.
3
La persona interessata deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato.
b285 1 La decisione è presa dall'autorità tutoria del domicilio o, se vi è pericolo nel ritardo, del luogo di dimora della persona interessata.
2
In caso di pericolo nel ritardo o di malati psichici, i Cantoni possono inoltre attribuire tale competenza ad altri uffici idonei.
3
Se il collocamento o il trattenimento nello stabilimento è stato ordinato da un'autorità tutoria, questa è pure competente a decidere del rilascio; negli altri casi la decisione sul rilascio spetta allo stabilimento.
c286 L'autorità tutoria del luogo di dimora e gli altri uffici designati dal diritto cantonale informano l'autorità tutoria del domicilio quando collocano o trattengono in uno stabilimento una persona interdetta oppure quando ritengono che altre misure tutorie siano necessarie nei confronti di una persona maggiorenne.
283 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 31; FF 1977 III 1).
284 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 31; FF 1977 III 1).
285 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 31; FF 1977 III 1).
286 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 31; FF 1977 III 1).
A. Condizioni
B. Competenza
C. Obbligo
d'informare
Codice civile svizzero 101
210
d287 1 La persona interessata oppure una persona a lei prossima può adire per scritto il giudice, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
2
Questo diritto è dato anche in caso di rigetto della domanda di rilascio.
e288 La procedura è regolata dal diritto cantonale, con le seguenti riserve: 1. in occasione di ogni decisione, la persona interessata deve essere informata dei motivi della misura ordinata nei suoi confronti e resa attenta per scritto sul diritto di adire il giudice;
2. ogni persona che entra in uno stabilimento deve subito essere informata per scritto del diritto di adire il giudice contro il suo trattenimento o contro il rigetto di una domanda di rilascio; 3. la domanda di decisione giudiziaria deve essere immediatamente trasmessa al giudice competente; 4. l'autorità che ha ordinato il collocamento o il giudice può accordare l'effetto sospensivo alla domanda di decisione giudiziaria;
5. una decisione relativa a malati psichici può essere presa soltanto con la collaborazione di periti; se tale collaborazione è già stata prestata in una precedente procedura giudiziaria, i tribunali superiori possono rinunciarvi.
f289 1 Il giudice decide con procedura semplice e rapida.
2
Se necessario, il giudice accorda un patrocinatore alla persona interessata.
3
La persona interessata deve essere interrogata oralmente dal giudice di prima istanza.
287 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 31; FF 1977 III 1).
288 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 31; FF 1977 III 1).
289 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 31; FF 1977 III 1).
D. Decisione
giudiziaria
E. Procedura nei
Cantoni I. In generale II. Davanti al
giudice
Codice civile svizzero 102
210
Titolo undecimo: Dell'amministrazione della tutela Capo primo: Delle funzioni del tutore
Art. 398
1 Il tutore, assumendo la tutela, procede in concorso con un membro dell'autorità tutoria alla compilazione di un inventario della sostanza da amministrarsi.
2
Il tutelato capace di discernimento dev'essere, ove sia possibile, chiamato ad assistere alla compilazione dell'inventario.
3
Quando le circostanze lo consiglino, l'autorità di vigilanza può, ad istanza del tutore e dell'autorità tutoria, ordinare l'inventario pubblico, il quale ha verso i creditori gli effetti derivanti dal beneficio d'inventario in materia di successione.
Art. 399
I titoli, gli oggetti preziosi, i documenti importanti e simili cose, devono, in quanto l'amministrazione dei beni lo consenta, essere deposti in luogo sicuro, sotto sorveglianza dell'autorità tutoria.
Art. 400
1 Quando l'interesse del tutelato lo richieda, le altre cose mobili sono vendute agli incanti pubblici od alienate a trattative private secondo le istruzioni dell'autorità tutoria.
2
Non devono essere alienati, per quanto possibile, gli oggetti che hanno uno speciale valore per il tutelato personalmente o per la sua famiglia.
Art. 401
1 Il denaro contante, di cui il tutore non avesse bisogno per il tutelato, dev'essere sollecitamente collocato ad interesse presso una cassa a ciò specialmente designata dall'autorità tutoria, o da un regolamento cantonale, oppure in titoli approvati da essa autorità previo esame della loro sicurezza.
2
Quando il tutore ritardi per oltre un mese l'impiego del denaro, gli interessi decorrono a suo carico.
Art. 402
1 I capitali il cui impiego non sembri abbastanza sicuro devono essere impiegati altrimenti.
2
La conversione non deve però avvenire intempestivamente, bensì avendo riguardo agli interessi del tutelato.
A. Assunzione
dell'ufficio I. Inventario II. Custodia dei
valori
III. Alienazione
di cose mobili
IV. Impiego di
denaro 1. Obbligo
2. Mutazione
d'impiego
Codice civile svizzero 103
210
Art. 403
L'autorità tutoria impartisce le necessarie istruzioni per la liquidazione
o per la continuazione di un commercio, di un'azienda industriale o simili che si trovassero nella sostanza.
Art. 404
1 I fondi non possono essere alienati se non nel caso che gli interessi del tutelato lo esigano e secondo le istruzioni dell'autorità tutoria.
2
La vendita ha luogo agli incanti pubblici e l'aggiudicazione dev'essere approvata dall'autorità tutoria, la quale deciderà sollecitamente.
3
Eccezionalmente la vendita può essere fatta a trattative private, con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.290
Art. 405
1 Se il tutelato è minorenne, il tutore ha il dovere di prendere le disposizioni più indicate per il suo mantenimento e per la sua educazione.
2
A questo fine egli esercita gli stessi diritti dei genitori, riservate le attribuzioni delle autorità di tutela.
a291 1 Il collocamento del minorenne in uno stabilimento è deciso dall'autorità tutoria su proposta del tutore o, se vi è pericolo nel ritardo, dal tutore stesso.
2
Le disposizioni sulla competenza, la decisione giudiziaria e la procedura in caso di privazione della libertà a scopo d'assistenza riguardo a persone maggiorenni o interdette s'applicano per analogia.
3
Il tutelato che non abbia ancora compiuto i sedici anni non può chiedere lui stesso la decisione giudiziaria.
Art. 406
292 1 Se il tutelato è maggiorenne, l'ufficio del tutore consiste nel proteggerlo ed assisterlo in tutti i suoi interessi personali.
2
Se vi è pericolo nel ritardo, il tutore può farlo collocare o trattenere in uno stabilimento secondo le disposizioni sulla privazione della libertà a scopo d'assistenza.
290 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 31 375; FF 1977 III 1).
291 Introdotto dal n. II della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 31; FF 1977 III 1).
292 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 31; FF 1977 III 1).
V. Commerci,
industrie
VI. Fondi
B. Cura e
rappresentanza I. Cura per la persona 1. Minorenne a. In genere b. In caso di
privazione della
libertà a scopo
d'assistenza
2. Interdetto
Codice civile svizzero 104
210
Art. 407
Il tutore rappresenta il tutelato in tutti i suoi atti civili, riservate le
attribuzioni delle autorità di tutela.
Art. 408
Non si possono fare fideiussioni o considerevoli donazioni, od erigere
fondazioni a carico della sostanza del tutelato.
Art. 409
1 Se il tutelato è capace di discernimento ed ha compito gli anni sedici, il tutore deve, in quanto sia possibile, chiedere il suo avviso prima di prendere una decisione sugli affari importanti. 2 Il consenso del tutelato non libera il tutore dalla sua responsabilità.
Art. 410
1 Il tutelato capace di discernimento può assumere un'obbligazione o rinunciare ad un diritto, in quanto il tutore abbia dato in modo espresso o tacito il suo consenso preventivo o ratifichi posteriormente l'atto.
2
L'altro contraente cessa d'essere obbligato ove la ratifica non segua entro un congruo termine, che può fissare egli stesso o far fissare dal giudice.
Art. 411
1 In difetto di ratifica da parte del tutore, ognuna delle parti può ripetere la prestazione già fatta; ma il tutelato risponde solo dell'utile che la prestazione gli ha procurato o di quanto al momento della ripetizione trovisi ancora arricchito o siasi spossessato in mala fede.
2
Il tutelato che ha indotto in errore l'altro contraente col farsi credere capace di contrattare deve risarcirgli il danno che gliene fosse derivato.
Art. 412
Il tutelato, a cui l'autorità tutoria avesse espressamente o tacitamente
consentito l'esercizio indipendente di una professione o di un mestiere, può fare tutti gli atti inerenti al loro regolare esercizio e ne risponde con tutta la sua sostanza in confronto ai terzi.
Art. 413
1 Il tutore deve amministrare diligentemente la sostanza del tutelato.
2
Egli deve tenere la contabilità dell'amministrazione e rendere conto all'autorità tutoria alle epoche da essa fissate ed almeno ogni due anni.
II. Rappresentanza 1. In genere
2. Atti vietati
3. Concorso del
tutelato
4. Atti del
tutelato a. Consenso del tutore
b. Difetto di
ratifica
5. Professione o
mestiere
C. Amministrazione dei beni I. Obbligo di
amministrare e
tenere i conti
Codice civile svizzero 105
210
3
Il tutelato che ha compito gli anni sedici dev'essere presente, ove sia possibile, alla resa dei conti.
Art. 414
Il tutelato può liberamente amministrare ciò che fu messo a sua libera
disposizione e ciò che, consenziente il tutore, guadagna con il proprio lavoro.
Art. 415
1 Il tutore è di regola nominato per due anni.
2
Decorso il termine per il quale è nominato, il tutore può rimanere in carica con semplice conferma di due in due anni.
3
Dopo quattro anni può farsi dispensare dall'ufficio.
Art. 416
Il tutore ha diritto ad una mercede a carico del tutelato, l'importo della
quale viene fissato dall'autorità tutoria per ogni periodo amministrativo, e commisurato alle cure occasionate dall'amministrazione ed alle rendite della sostanza.
Capo secondo: Delle funzioni del curatore
Art. 417
1 La curatela non influisce sulla capacità civile del curatelato, riservate le disposizioni sull'inabilitazione.
2
La durata in carica e la mercede sono fissate dall'autorità tutoria.
Art. 418
Il curatore nominato per singoli affari deve uniformarsi esattamente
alle istruzioni dell'autorità tutoria.
Art. 419
1 Il curatore nominato per amministrare o sorvegliare una sostanza deve limitarsi agli atti necessari alla sua conservazione.
2
Non può fare atti eccedenti questi limiti senza speciale autorizzazione del rappresentato stesso o, se questo non è capace di darla, senza quella dell'autorità tutoria.
II. Beni liberi
D. Durata in
carica
E. Mercede
A. In genere
B. Doveri I. Per singoli affari
II. Per amministrazioni
patrimoniali
Codice civile svizzero 106
210
Capo terzo: Delle attribuzioni delle autorità di tutela
Art. 420
1 Il tutelato stesso, se è capace di discernimento, ed ogni interessato possono ricorrere all'autorità tutoria contro gli atti del tutore.
2
Contro le decisioni dell'autorità tutoria è dato ricorso all'autorità di vigilanza entro dieci giorni dalla loro comunicazione.
Art. 421
Il consenso dell'autorità tutoria è necessario per gli atti seguenti: 1. per comperare e vendere immobili e per costituire pegni od oneri reali sui medesimi; 2. per comperare, vendere e dare in pegno altri beni, in quanto questi atti non entrino nell'amministrazione e gestione ordinarie; 3. per fare costruzioni eccedendo i limiti dell'amministrazione ordinaria;
4. per prendere e dare denaro a mutuo; 5. per obbligarsi in via cambiaria; 6. per concludere contratti di affitto per un anno o più, o di pigione per tre anni o più;
7. per autorizzare il tutelato all'esercizio indipendente di una professione o di un mestiere;
8. per stare in causa, stipulare transazioni, compromessi o concordati, riservate le disposizioni provvisorie del tutore nei casi urgenti;
9. per concludere convenzioni matrimoniali e di divisione d'eredità;
10. per fare dichiarazioni d'insolvenza; 11. per concludere contratti di assicurazione sulla vita del tutelato; 12. per concludere contratti di tirocinio professionale del tutelato; 13. …293 14. per il cambiamento di domicilio del tutelato.
Art. 422
Il consenso dell'autorità di vigilanza, previa decisione dell'autorità
tutoria, è richiesto per gli atti seguenti: 293 Abrogato dal n. II della LF del 6 ott. 1978 (RU 1980 31; FF 1977 III 1).
A. Ricorso
B. Autorizzazione I. Da parte
dell'autorità
tutoria
II. Da parte
dell'autorità di
vigilanza
Codice civile svizzero 107
210
1. l'adozione di un tutelato o l'adozione da parte di un tutelato; 2. l'acquisto o la rinuncia di una cittadinanza; 3. l'acquisto o la liquidazione di un negozio e l'entrata in una società con responsabilità personale illimitata o con considerevole partecipazione di capitale;
4. i contratti di vitalizio e di rendita vitalizia; 5. l'accettazione o la rinuncia di un'eredità e la stipulazione di contratti successori; 6. …294 7. i contratti fra il tutelato e il suo tutore.
Art. 423
1 L'autorità tutoria deve esaminare le relazioni ed i conti periodici del tutore e richiederne, ove sia necessario, la completazione e la correzione.
2
Essa accorda o nega l'approvazione alle relazioni ed ai conti del tutore e prende ove occorra le misure necessarie per garantire i beni del tutelato.
3
I Cantoni possono incaricare l'autorità di vigilanza di un nuovo esame e dell'approvazione.
Art. 424
I negozi giuridici conclusi per il tutelato senza il consenso richiesto
dalla legge da parte delle autorità di tutela competenti, hanno per il tutelato soltanto il valore di atti stipulati da lui medesimo senza il consenso del suo rappresentante.
Art. 425
1 I Cantoni sono autorizzati ad emanare ulteriori disposizioni regolamentari sulle attribuzioni delle autorità di tutela.
2
In particolare essi emaneranno disposizioni sull'impiego e la custodia delle sostanze dei tutelati nonché sul modo della contabilità, delle relazioni e dei resoconti di tutela.
3
Queste disposizioni richiedono per la loro validità l'approvazione della Confederazione295.
294 Abrogati dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
295 Nuova espr. giusta il n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
C. Esame delle
relazioni e dei
conti
D. Difetto di
autorizzazione
E. Riserva di
prescrizioni
cantonali
Codice civile svizzero 108
210
Capo quarto: Della responsabilità degli organi di tutela
Art. 426
Il tutore ed i membri delle autorità di tutela devono, nell'adempimento
del loro officio, osservare le norme di una diligente amministrazione e sono responsabili per i danni cagionati volontariamente o per negligenza.
Art. 427
1 Quando il danno non sia integralmente risarcito dal tutore e dai membri delle autorità di tutela, il Cantone è responsabile sussidiariamente per l'ammanco.
2
È riservato ai Cantoni il diritto di prescrivere che la responsabilità sussidiaria per i tutori e per le autorità tutorie sia imposta in primo luogo ai Comuni od ai circondari.
Art. 428
1 Nel caso che un'autorità di tutela risulti responsabile per la gestione della tutela, ciascun membro risponde in quanto non possa provare che non gli incombe alcuna colpa.
2
I membri responsabili sono tenuti ciascuno per la sua parte.
Art. 429
1 Se il tutore ed i membri dell'autorità tutoria sono insieme responsabili, questi ultimi rispondono solo per ciò che non si può ricuperare dal primo.
2
Se i membri dell'autorità tutoria e quelli dell'autorità di vigilanza sono insieme responsabili, questi ultimi rispondono solo per ciò che non si può ricuperare dai primi.
3
In caso di dolo, tutte le persone responsabili sono tenute direttamente e solidalmente.
a296 1 Ogni persona lesa da una privazione illegale della libertà ha diritto al risarcimento del danno e, se giustificata dalla gravità del pregiudizio, a un'indennità di riparazione morale.
2
Il Cantone è responsabile, con riserva del regresso contro le persone che hanno cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.
296 Introdotto dal n. II della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1981(RU 1980 31; FF 1977 III 1).
A. In genere I. Tutore e autorità
II. Comuni,
circondari e
Cantone
B. Condizioni I. Circa i membri di un'autorità
II. Nei rapporti
fra le diverse
autorità
C. Privazione
della libertà a
scopo
d'assistenza
Codice civile svizzero 109
210
Art. 430
1 Le azioni di responsabilità contro il tutore, i membri delle autorità di tutela, il Comune, il circondario e il Cantone sono di competenza del giudice.
2
L'azione di responsabilità non può essere subordinata all'esame preventivo di un'autorità amministrativa.
Titolo dodicesimo: Della fine della tutela Capo primo: Della cessazione dello stato di tutela
Art. 431
1 La tutela di un minorenne cessa con la maggiore età298. 299 2
…300
Art. 432
1 La tutela di una persona condannata ad una pena privativa della libertà cessa con la fine della detenzione.
2
La liberazione temporanea o condizionale non toglie la tutela.
Art. 433
1 In caso di interdizione, la tutela cessa con la revoca da parte dell'autorità competente.
2
L'autorità è obbligata ad ordinare la revoca tosto che la causa di tutela sia scomparsa.
3
La revoca può essere proposta dall'interdetto medesimo e da ogni altro interessato.
Art. 434
1 La procedura è stabilita dai Cantoni.
2
È riservato il ricorso al Tribunale federale.
Art. 435
1 Se l'interdizione era stata pubblicata, si deve pubblicare anche la revoca.
297 Originaria lett. C.
298 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].
299 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
300 Abrogato dal n. I 1 della LF del 7 ott. 1994 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).
D.297 Azione
A. Minorenni
B. Condannati
C. Interdetti I. Condizioni II. Procedura 1. In genere 2. Pubblicazione
Codice civile svizzero 110
210
2
Il riacquisto dell'esercizio dei diritti civili del tutelato non dipende dalla pubblicazione.
3
Se l'interdizione fu comunicata all'ufficio d'esecuzione, si devono comunicare anche la revoca e il trasferimento a un nuovo domicilio.301
Art. 436
La revoca della tutela, decretata per causa di infermità o debolezza di
mente, può essere pronunciata solo dietro relazione di periti e quando sia stabilito che la causa d'interdizione più non esiste.
Art. 437
La revoca della tutela pronunciata per prodigalità, abuso di bevande
spiritose, scostumatezza o per il modo della propria amministrazione, può essere domandata dal tutelato solo quando da almeno un anno egli non abbia dato motivo di lagnanza in relazione alla causa per cui fu interdetto.
Art. 438
La revoca della tutela pronunciata ad istanza del tutelato può solo
avvenire quando ne sia cessata la causa.
Art. 439
1 La rappresentanza a mezzo di un curatore cessa con il compimento dell'affare per il quale fu ordinata.
2
L'amministrazione della sostanza cessa dal momento in cui è cessata la causa per cui fu ordinata e il curatore è dimesso dall'ufficio.
3
L'inabilitazione cessa mediante la revoca da parte dell'autorità competente, secondo le norme relative alla cessazione della tutela.
Art. 440
1 La cessazione dell'ufficio di curatore sarà pubblicata in un foglio officiale, se fu pubblicata la nomina o se l'autorità tutoria lo reputi altrimenti opportuno.
2
Se fu pubblicata la nomina, la cessazione della curatela e il cambiamento di domicilio del curatelato devono essere comunicati all'ufficio d'esecuzione.303
301 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
302 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
303 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3. Infermità
mentale
4. Prodigalità,
alcoolismo,
scostumatezza e
cattiva
amministrazione
5. Tutela
volontaria
D. Curatela I. In genere II. Pubblicazione
e comunicazione302
Codice civile svizzero 111
210
Capo secondo: Della fine dell'ufficio di tutore Art. 441
L'ufficio del tutore cessa con la sua morte o con la perdita dell'esercizio dei diritti civili.
Art. 442
Il tutore cessa dal suo ufficio, se non è rieletto, dal momento in cui è
decorso il periodo della sua nomina.
Art. 443
1 Se una causa d'esclusione si verifica durante la tutela, il tutore deve dimettersi dall'ufficio.
2
Se si verifica una causa di dispensa, egli di regola non può chiedere la sua dimissione prima della fine del periodo.
Art. 444
Il tutore ha il dovere di continuare gli atti necessari dell'amministrazione della tutela fino a che il suo successore non abbia assunto l'ufficio.
Art. 445
1 L'autorità tutoria rimuove dal suo ufficio il tutore che si rende colpevole di una grave negligenza o di un abuso delle sue attribuzioni o commette un'azione tale da dimostrarlo indegno della fiducia in lui riposta, od è diventato insolvente.
2
Ove il tutore si riveli inidoneo ad adempiere i suoi doveri, anche senza che vi sia colpa da sua parte, l'autorità tutoria può rimuoverlo se gli interessi del tutelato sono esposti a pericolo.
Art. 446
1 La rimozione può essere proposta dal tutelato capace di discernimento e da ogni altro interessato.
2
Quando l'autorità tutoria venga per altra via a conoscenza di una causa di rimozione, deve procedere d'ufficio.
Art. 447
1 Prima di pronunciare la rimozione, l'autorità tutoria deve appurare le circostanze con un'inchiesta e sentire il tutore.
A. Perdita della
capacità, decesso
B. Dimissione I. Decorso del periodo di
nomina
II. Causa di
esclusione o
dispensa
III. Continuazione della
gestione
C. Rimozione I. Casi II. Procedura 1. Dietro istanza o d'ufficio
2. Inchiesta e
pene disciplinari
Codice civile svizzero 112
210
2
Nei casi meno gravi, l'autorità tutoria può limitarsi a comminare la rimozione e può infliggere al tutore una multa fino a cento franchi.
Art. 448
Ove siavi pericolo nel ritardo, l'autorità tutoria può sospendere provvisoriamente il tutore e, ove occorra, provocare il suo arresto ed il sequestro dei suoi beni.
Art. 449
Oltre la rimozione o le pene disciplinari, l'autorità tutoria ordina le
necessarie misure a salvaguardia degli interessi del tutelato.
Art. 450
Contro le decisioni dell'autorità tutoria si può ricorrere alla autorità di
vigilanza.
Capo terzo: Effetti della fine della tutela
Art. 451
Il tutore che cessa dalle sue funzioni deve rimettere all'autorità tutoria
una relazione finale con un conto di chiusura e tenere la sostanza a disposizione, per la consegna al tutelato, ai di lui eredi od al successore in carica.
Art. 452
L'esame e l'approvazione della relazione finale e del conto di chiusura
da parte delle autorità di tutela avvengono secondo le norme prescritte per le relazioni ed i resoconti periodici.
Art. 453
1 Quando sieno approvati la relazione finale ed il conto di chiusura ed i beni sieno posti a disposizione del tutelato o del successore in carica, l'autorità tutoria congeda il tutore dalla carica.
2
Il conto di chiusura dev'essere notificato al tutelato, al di lui erede, od al nuovo tutore, richiamandogli le disposizioni circa l'azione di responsabilità.
3
Questi devono essere simultaneamente avvertiti del congedo del tutore o del rifiuto di approvazione del suo conto di chiusura.
3. Misure
provvisionali
4. Ulteriori
disposizioni
5. Ricorso
A. Conti di
chiusura e
consegna dei
beni
B. Approvazione
della relazione
finale e del conto
di chiusura
C. Congedo del
tutore
Codice civile svizzero 113
210
Art. 454
1 L'azione di responsabilità contro il tutore ed i membri direttamente responsabili delle autorità di tutela si prescrive in un anno dalla notificazione del conto di chiusura all'attore.
2
L'azione contro i membri delle autorità di tutela sussidiariamente responsabili, contro il Comune, il circondario e il Cantone, si prescrive in un anno dal momento in cui poteva essere proposta.
3
La prescrizione dell'azione contro i membri delle autorità di tutela, il Comune, il circondario e il Cantone non comincia in alcun caso prima della cessazione della tutela.
Art. 455
1 Trattandosi di errore di conteggio o di una causa di responsabilità che poté essere scoperta solo dopo cominciato il termine ordinario della prescrizione, l'azione di responsabilità si prescrive in un anno dalla scoperta dell'errore o della causa di responsabilità ed in ogni caso in dieci anni dal principio del termine della prescrizione ordinaria.
2
Se l'azione civile deriva da un atto punibile, può essere fatta valere anche dopo la decorrenza di questo termine fino a che non sia prescritta l'azione penale.
Art. 456
304
Art. 457
1 I prossimi eredi del defunto sono i suoi discendenti.
2
I figli succedono in parti uguali.
3
I figli premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado.
Art. 458
1 Se il defunto non lascia discendenti, l'eredità si devolve ai parenti della stirpe dei genitori.
304 Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 16 dic. 1995 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
305 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
D. Azione di
responsabilità I. Prescrizione ordinaria
II. Prescrizione
straordinaria
A. Eredi parenti I. Discendenti II. Stirpe dei
genitori
Codice civile svizzero 114
210
2
Il padre e la madre succedono in parti eguali.
3
Il padre e la madre premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado.
4
Se non vi sono discendenti di una linea, tutta la successione è devoluta agli eredi dell'altra linea.
Art. 459
1 Se il defunto non lascia né discendenti né eredi della stirpe dei genitori, l'eredità è devoluta ai parenti della stirpe degli avi.
2
Se al defunto sopravvivono gli avi delle linee paterna e materna, essi succedono in ogni linea in parti eguali.
3
L'avo e l'ava premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado.
4
Essendo premorto l'avo o l'ava della linea paterna o della linea materna senza lasciare discendenti propri, l'intera metà è devoluta agli altri eredi della medesima linea.
5
Se non vi sono eredi della linea paterna o materna, l'intera eredità è devoluta agli eredi dell'altra linea.
Art. 460
306 Il diritto di successione dei parenti cessa con la stirpe degli avi.
Art. 461
307
Art. 462
308 Il coniuge superstite o il partner registrato superstite riceve:310 1. in concorso con i discendenti, la metà della successione; 2. in concorso con eredi della stirpe dei genitori, tre quarti della successione;
3. se non vi sono né discendenti né eredi della stirpe dei genitori, l'intera successione.
306 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
307 Abrogato dal n. I 2 della LF del 25 giu. 1976 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
308 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
309 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
310 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
III. Stirpe degli
avi
IV. Estensione
del diritto di
successione
B. Coniuge
superstite e
partner registrato
superstite309
Codice civile svizzero 115
210
Art. 463
e 464311
Art. 465
312
Art. 466
313 Se il defunto non lascia eredi, la successione è devoluta al Cantone in cui egli ha avuto l'ultimo domicilio od al Comune designato dal diritto di questo Cantone.
Titolo quattordicesimo: Delle disposizioni a causa di morte Capo primo: Della capacità di disporre
Art. 467
Chi è capace di discernimento ed ha compito gli anni diciotto può, nei
limiti e nelle forme legali, disporre dei suoi beni per atto di ultima volontà.
Art. 468
Per concludere un contratto successorio il disponente deve essere
maggiorenne.
Art. 469
1 Sono nulle le disposizioni fatte sotto l'influenza di un errore, di un inganno doloso o di una violenza o minaccia.
2
Esse diventano però valide se il disponente non le ha revocate entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza dell'errore o dell'inganno od in cui sono cessati gli effetti della violenza o minaccia.
3
Se la disposizione contiene un errore manifesto nella designazione di cose o di persone, essa è valida secondo la vera intenzione del disponente ove questa sia riconoscibile con certezza.
311 Abrogati dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984 (RU 1986 122; FF 1979 II 1119).
312 Abrogato dal n. I 3 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
Vedi nondimeno l'art. 12a del titolo finale.
313 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
C. Figlio
adottivo
D. Enti pubblici
A. Per testamento
B. Per contratto
successorio
C. Disposizioni
nulle
Codice civile svizzero 116
210
Capo secondo: Della porzione disponibile
Art. 470
1 Chi muore lasciando discendenti, genitori, il coniuge o il partner registrato può disporre per causa di morte della parte dei suoi beni eccedente la loro porzione legittima.314 2 Chi non lascia eredi in questi gradi può disporre per causa di morte di tutti i suoi beni.
Art. 471
315 La porzione legittima è: 1. di tre quarti della quota ereditaria per i discendenti; 2. della metà per ciascuno dei genitori; 3.316 della metà per il coniuge superstite o il partner registrato superstite.
Art. 472
317
Art. 473
1 Mediante disposizione a causa di morte, il disponente può lasciare al coniuge superstite, in concorso con i discendenti comuni, l'usufrutto di tutta la porzione che competerebbe a questi.318 2 Questo usufrutto tien luogo della legittima del coniuge in concorso con questi discendenti. Oltre a tale usufrutto, la porzione disponibile è di un quarto della successione.319 3 Passando ad altre nozze, il coniuge superstite perde l'usufrutto di quella parte della successione che, al momento dell'aperta successione, non avrebbe potuto essere gravata di usufrutto secondo le disposizioni ordinarie sulla legittima dei discendenti.320 314 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
315 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
316 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
317 Abrogato dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984 (RU 1986 122; FF 1979 II 1119).
318 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 269; FF 2001 985 1764 1855).
319 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 269; FF 2001 985 1764 1855).
320 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
A. Porzione
disponibile I. Limiti II. Porzione
legittima
III. …
IV. Liberalità
al coniuge
superstite
Codice civile svizzero 117
210
Art. 474
1 La porzione disponibile si determina secondo lo stato del patrimonio al momento della morte del disponente.
2
Se ne devono dedurre i debiti del testatore, le spese funerarie, di apposizione dei sigilli e d'inventario, e quelle per il mantenimento durante un mese delle persone conviventi col defunto.
Art. 475
Le liberalità fra vivi sono computate nella sostanza in quanto sono
soggette all'azione di riduzione.
Art. 476
Le polizze di assicurazione sulla vita del disponente, costituite a favore
di un terzo con atto tra i vivi o con disposizione a causa di morte, e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito ad un terzo, sono computate nella successione per il valore di riscatto al momento della morte del disponente stesso.
Art. 477
Mediante disposizione a causa di morte, l'erede può essere privato
della legittima:
1. quando abbia commesso un grave reato contro il disponente o contro una persona a lui intimamente legata; 2. quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il disponente o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo.
Art. 478
1 Il diseredato non può prender parte alla divisione della eredità né proporre l'azione di riduzione.
2
Salvo contraria disposizione del defunto, la porzione del diseredato è devoluta agli eredi legittimi del disponente come se il diseredato fosse premorto.
3
I discendenti del diseredato hanno diritto alla di lui quota legittima come se egli fosse premorto.
Art. 479
1 Perché la diseredazione sia valida, occorre che il testatore ne abbia indicata la causa nella sua disposizione.
2
Se il diseredato contesta la fondatezza della causa di diseredazione, l'erede od il legatario che ne profitta deve fornirne la prova.
V. Computo
della porzione
disponibile 1. Deduzione dei debiti
2. Liberalità
3. Polizze di
assicurazione
B. Diseredazione
I. Motivi di
diseredazione
II. Effetti della
diseredazione
III. Onere della
prova
Codice civile svizzero 118
210
3
Se non può essere fornita questa prova, o se la causa di diseredazione non è indicata, la disposizione vale per la parte che eccede la legittima del diseredato, salvo che sia la conseguenza di un manifesto errore del disponente circa la sussistenza della causa di diseredazione.
Art. 480
1 Il discendente contro il quale esistono dei certificati di carenza di beni può essere privato della metà della sua porzione legittima a condizione che sia lasciata ai suoi discendenti, nati e nascituri.
2
Questa diseredazione cade, ad istanza del diseredato, se al momento dell'apertura della successione non esistono più certificati di carenza di beni o se il loro importo non supera il quarto della quota ereditaria.
Capo terzo: Dei modi di disporre
Art. 481
1 Ognuno può disporre di tutti i suoi beni, o di parte di essi, per testamento o per contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile.
2
La parte di cui il defunto non ha disposto è devoluta ai suoi eredi legittimi.
Art. 482
1 Le disposizioni possono essere gravate di oneri e condizioni, il cui adempimento può essere richiesto da qualsiasi interessato tosto che le disposizioni stesse abbiano spiegato il loro effetto.
2
Gli oneri e le condizioni immorali od illecite rendono nulla la disposizione.
3
Gli oneri e le condizioni senza senso o meramente vessatorie per i terzi si hanno per non apposti.
4
La liberalità per disposizione a causa di morte fatta a un animale equivale all'onere di prendersi cura dell'animale in maniera appropriata.321
Art. 483
1 Possono essere istituiti uno o più eredi per la intera successione o per una frazione di essa.
321 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
IV. Diseredazione di un
insolvente
A. In genere
B. Oneri e
condizioni
C. Istituzione
d'erede
Codice civile svizzero 119
210
2
Si considera come istituzione d'erede ogni disposizione secondo la quale il chiamato debba raccogliere l'intera successione od una frazione di essa.
Art. 484
1 Il disponente può assegnare, a titolo di legato, una liberalità ad una persona senza istituirla erede.
2
Egli può assegnare al legatario una determinata cosa spettante all'eredità, o l'usufrutto dell'eredità o di una sua parte, od anche imporre agli eredi od ai legatari di fargli una data prestazione sul valore dei beni ereditari, o di liberarlo da un'obbligazione.
3
Il debitore del legato di una cosa determinata che non si trovi nella eredità non è tenuto a fornirla, salvo che dalla disposizione non risulti una diversa volontà del disponente.
Art. 485
1 La cosa legata dev'essere consegnata al legatario, con le sue deteriorazioni e coi suoi accrescimenti, libera o gravata, nello stato e nelle condizioni in cui si trova all'apertura della successione.
2
Il debitore del legato ha, circa le spese fatte per la cosa dopo l'apertura della successione e circa i deterioramenti sopravvenuti, i diritti e le obbligazioni del gestore d'affari senza mandato.
Art. 486
1 Quando i legati sorpassino l'importo della successione o delle liberalità fatte a colui che ne è gravato, o della porzione disponibile, se ne può chiedere una proporzionata riduzione.
2
I legati conservano il loro effetto ancorché i debitori degli stessi siano premorti al disponente o si siano resi indegni, od abbiano rinunciato al loro diritto ereditario.
3
L'erede legittimo od istituito può chiedere il legato disposto a suo favore ancorché rinunci all'eredità.
Art. 487
Il disponente può designare una o più persone, a cui debbano essere
devoluti l'eredità od il legato nel caso di premorienza o rinuncia dell'erede o del legatario.
D. Legato I. Oggetto II. Obblighi del
debitore
III. Rapporti con
la successione
E. Sostituzione
volgare
Codice civile svizzero 120
210
Art. 488
1 Il disponente può obbligare l'erede istituito a trasmettere l'eredità ad un altro quale erede sostituito.
2
Tale obbligazione non può essere imposta al sostituito.
3
Le stesse regole valgono per i legati.
Art. 489
1 La trasmissione dell'eredità al sostituito avviene, salvo contraria disposizione, alla morte dell'istituito.
2
Se la disposizione indica un altro momento non ancora trascorso alla morte dell'istituito, l'eredità passa agli eredi di questo, contro garanzia.
3
Se per un qualsiasi motivo quel momento non può più verificarsi, l'eredità è devoluta definitivamente agli eredi dell'istituito.
Art. 490
1 In ogni caso di sostituzione d'erede, l'autorità competente ordina la compilazione d'inventario.
2
Salvo dispensa espressa da parte del disponente, la consegna dell'eredità all'istituito ha luogo solo contro prestazione di garanzia, la quale, trattandosi di immobili, potrà consistere in un'annotazione dell'obbligo di trasmissione nel registro fondiario.
3
Se l'istituito non è in condizione di prestare questa garanzia, o se mette in pericolo le aspettative del sostituito, dev'essere ordinata l'amministrazione d'officio.
Art. 491
1 L'erede gravato di sostituzione acquista l'eredità come ogni altro erede istituito.
2
Egli ne diventa proprietario coll'obbligo della trasmissione.
Art. 492
1 L'erede sostituito acquista l'eredità se vive al momento previsto per la trasmissione.
2
Se egli premuore, la successione rimane all'istituito, salvo contraria disposizione del defunto.
3
Se l'istituito premuore al disponente, se si rende indegno, o se rinuncia all'eredità, il sostituito diventa erede diretto del disponente.
F. Sostituzione
fedecommissaria I. Designazione del sostituito
II. Apertura della
sostituzione
III. Garanzia
IV. Effetti 1. Per l'istituito 2. Per il
sostituito
Codice civile svizzero 121
210
Art. 493
1 Il disponente può dedicare la porzione disponibile dei suoi beni o parte di essa ad una fondazione per uno scopo qualsiasi.
2
La validità della fondazione è però subordinata alle disposizioni della legge.
Art. 494
1 Il disponente può obbligarsi, mediante contratto successorio, a lasciare la sua successione od un legato alla controparte o ad un terzo.
2
Egli conserva la libera disposizione del suo patrimonio.
3
Le disposizioni a causa di morte e le donazioni incompatibili con le sue obbligazioni derivanti dal contratto successorio possono essere contestate.
Art. 495
1 Il disponente può stipulare con un proprio erede un contratto di rinuncia o di fine ereditaria.
2
Il rinunciante non è più considerato come erede nella devoluzione dell'eredità.
3
Salvo contraria disposizione del contratto, la rinuncia vale anche in confronto dei discendenti del rinunciante.
Art. 496
1 Se nel contratto successorio sono istituiti determinati eredi in luogo del rinunciante, la rinuncia cade se essi, per un qualsiasi motivo, non acquistano l'eredità.
2
Se la rinuncia fu fatta a favore di coeredi, si presume fatta solo in confronto con gli eredi della stirpe del prossimo comune ascendente e non vale in confronto di eredi più remoti.
Art. 497
Se il contraente che ha disposto della sua eredità è insolvente al momento dell'apertura della sua successione, e gli eredi non soddisfano i creditori, il rinunciante ed i suoi eredi possono essere richiesti del pagamento dei debiti in quanto, negli ultimi cinque anni dalla morte del disponente, abbiano ricevuto una controprestazione sul di lui patrimonio e se ne trovino ancora arricchiti al momento dell'aperta successione.
G. Fondazioni
H. Contratto
successorio I. Istituzione d'erede e legato
contrattuali
II. Rinuncia
d'eredità 1. Condizioni 2. Devoluzione
per vacanza
3. Diritti dei
creditori
Codice civile svizzero 122
210
Capo quarto: Della forma delle disposizioni
Art. 498
Il testamento può essere fatto in forma pubblica od in forma olografa,
od anche con una dichiarazione orale.
Art. 499
Il testamento pubblico si fa, con l'intervento di due testimoni, davanti
un funzionario o notaio od altra persona officiale da designarsi dal diritto cantonale.
Art. 500
1 Il testatore comunica la sua volontà al funzionario, il quale ne redige o ne fa redigere la scrittura e la dà a leggere al testatore stesso.
2
La scrittura dev'essere firmata dal testatore.
3
Il funzionario deve datarla ed apporvi anche la sua firma.
Art. 501
1 Appena datata e firmata la scrittura, il testatore deve, in presenza del funzionario, dichiarare ai due testimoni che egli l'ha letta e ch'essa contiene le sue disposizioni d'ultima volontà.
2
I testimoni devono confermare con la loro firma, sulla scrittura stessa, che il testatore ha pronunciato tale dichiarazione in loro presenza e che, a loro giudizio, egli trovavasi in istato di capacità a disporre.
3
Non è necessario che ai testimoni sia data conoscenza del contenuto della scrittura.
Art. 502
1 Se il testatore non legge o non firma egli stesso la scrittura, questa deve essergli letta dal funzionario alla presenza dei due testimoni, dopo di che il testatore deve dichiarare che l'atto contiene la sua disposizione.
2
In questo caso l'attestazione firmata dai testimoni deve indicare non solo il fatto dell'avvenuta dichiarazione del testatore ed il loro giudizio sul suo stato di capacità a disporre, ma anche che la scrittura fu letta dal funzionario al testatore in loro presenza.
A. Testamento I. Confezione 1. In genere 2. Testamento
pubblico a. In genere b. Ufficio del
funzionario
c. Ufficio dei
testimoni
d. Omissione
della lettura e
della firma
Codice civile svizzero 123
210
Art. 503
1 Non possono cooperare alla confezione del testamento, né come funzionari, né come testimoni, le persone che non hanno l'esercizio della capacità civile, o che sono private dell'esercizio dei diritti civici a seguito di sentenza penale322, o che non sanno leggere o scrivere, nonché i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle del testatore ed i loro coniugi, ed il coniuge del testatore stesso.323 2
Il testamento non può contenere alcuna disposizione a favore del funzionario che lo redige, né dei testimoni, né dei parenti consanguinei in linea retta o dei fratelli, sorelle o coniugi dei medesimi.
Art. 504
I Cantoni devono provvedere affinché i funzionari incaricati della
confezione di tali atti li conservino essi medesimi in originale od in copia o li depongano in custodia presso un ufficio pubblico.
Art. 505
1 Il testamento olografo dev'essere scritto e firmato a mano dal testatore stesso, dal principio alla fine, compresa l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno in cui fu scritto.324 2
I Cantoni devono provvedere a che tali disposizioni possano essere consegnate, aperte o chiuse, in custodia ad un pubblico ufficio.
Art. 506
1 Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme.
2
Il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione.
3
Le cause d'esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico.
322 La privazione dei diritti civici pronunciata secondo il diritto penale è abolita (vedi RU 1971 777; FF 1965 I 474 e RU 1975 55; FF 1974 I 1385).
323 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
324 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4882; FF 1994 III 472, V 558).
e. Persone
cooperanti
f. Conservazione
dei testamenti
3. Testamento
olografo
4. Testamento
orale a. Disposizione
Codice civile svizzero 124
210
Art. 507
1 La disposizione orale è immediatamente redatta per iscritto da uno dei testimoni con l'indicazione del luogo, anno, mese e giorno in cui avviene, è firmata da ambedue i testimoni, poscia deposta dagli stessi senza ritardo presso un'autorità giudiziaria, con la dichiarazione che il testatore ha loro manifestato tale sua ultima volontà, trovandosi in istato di capacità a disporre, nelle particolari circostanze da loro indicate.
2
In luogo di ciò i due testimoni possono comunicare la disposizione ad un'autorità giudiziaria con le menzionate dichiarazioni affinché sia messa a protocollo.
3
Se il testamento orale è fatto da un militare in servizio, l'autorità giudiziaria può essere surrogata da un officiale avente almeno il rango di capitano.
Art. 508
Il testamento orale perde ogni effetto dopo quattordici giorni dacché il
testatore si è trovato in condizione di poter servirsi delle altre forme ordinarie.
Art. 509
1 Il testamento può essere revocato in ogni tempo in una delle forme prescritte per la sua confezione.
2
La revoca può essere totale o parziale.
Art. 510
1 Il testatore può revocare la sua disposizione distruggendone in un qualsiasi modo il documento.
2
Ove l'atto sia stato distrutto per caso fortuito o per colpa di un terzo e non sia possibile ricostituirne esattamente ed integralmente il tenore, la disposizione perde pure ogni effetto, riservata l'azione di danni.
Art. 511
1 Se il testatore fa un nuovo testamento senza revocare espressamente il primo, la disposizione posteriore revoca l'anteriore, in quanto non risulti con certezza che ne è un semplice complemento.
2
La disposizione testamentaria circa una cosa determinata rimane pure revocata quando il testatore ne abbia successivamente disposto in una maniera inconciliabile con la prima.
b. Documentazione
c. Caducità
II. Revoca e
distruzione 1. Revoca 2. Distruzione
dell'atto
3. Disposizione
posteriore
Codice civile svizzero 125
210
Art. 512
1 Il contratto successorio richiede per la sua validità le forme del testamento pubblico.
2
Le parti devono dichiarare simultaneamente la loro volontà al funzionario e firmare l'atto alla presenza del funzionario stesso e dei due testimoni.
Art. 513
1 Il contratto successorio può sempre essere sciolto dalle parti contraenti, mediante convenzione scritta.
2
Il contraente che ha disposto della sua eredità può annullare unilateralmente l'istituzione d'erede od il legato quando l'erede od il legatario, dopo la conclusione del contratto, si fosse reso colpevole a suo riguardo di un atto costituente causa di diseredazione.
3
L'annullamento unilaterale deve essere fatto in una delle forme prescritte per i testamenti.
Art. 514
Chi per effetto di un contratto successorio ha diritto di ricevere delle
prestazioni tra vivi, può recedere dal contratto secondo il diritto delle obbligazioni, qualora le prestazioni non siano debitamente adempiute o garantite.
Art. 515
1 Il contratto è sciolto se l'erede o il legatario non sopravvive al disponente.
2
Se al momento della morte dell'erede il disponente si trova arricchito per effetto del contratto, gli eredi del defunto possono, salva disposizione contraria, pretendere la restituzione dell'arricchimento.
Art. 516
Verificandosi pel disponente, dopo la disposizione a causa di morte,
una causa di limitazione della facoltà di disporre, la disposizione non è annullata, ma rimane soggetta all'azione di riduzione.
B. Contratto
successorio I. Forma II. Scioglimento 1. Tra vivi a. Per contratto o per testamento
b. Per recesso
dal contratto
2. Premorienza
dell'erede
C. Limitazione
della facoltà di
disporre
Codice civile svizzero 126
210
Capo quinto: Degli esecutori testamentari
Art. 517
1 Il testatore può, mediante disposizione testamentaria, incaricare dell'esecuzione della sua ultima volontà una o più persone aventi l'esercizio dei diritti civili.
2
L'incarico dev'esser loro comunicato d'officio ed esse devono pronunciarsi sulla accettazione entro quattordici giorni. Il silenzio vale accettazione.
3
Esse hanno diritto ad un equo compenso per le loro prestazioni.
Art. 518
1 Salvo contraria disposizione del testatore, gli esecutori testamentari hanno gli stessi diritti e doveri dell'amministratore ufficiale di una successione.
2
Essi devono far rispettare la volontà del defunto e sono particolarmente incaricati di amministrare la successione, di pagarne i debiti, di soddisfare i legati e di procedere alla divisione conformemente alle disposizioni del testatore o a tenor di legge.
3
Se sono nominati più esecutori testamentari, essi esercitano il loro ufficio in comune, salvo contraria disposizione del testatore.
Capo sesto: Della nullità e della riduzione delle disposizioni
Art. 519
1 La disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata:
1. se al momento in cui fu fatta, il disponente non aveva la capacità di disporre;
2. se non è l'espressione di una libera volontà; 3. se è illecita od immorale in sé stessa o per la condizione da cui dipende.
2
L'azione di nullità può essere proposta da chiunque come erede o legatario abbia interesse a far annullare la disposizione.
A. Nomina
B. Poteri
dell'esecutore
A. Azione di
nullità I. Incapacità di disporre. Difetto
di libera volontà.
Causa illecita od
immorale
Codice civile svizzero 127
210
Art. 520
1 La disposizione affetta da un vizio di forma può essere annullata giudizialmente.
2
Se la causa di nullità consiste nella circostanza che l'atto contiene delle liberalità a favore di persone che vi hanno cooperato o di loro congiunti, la nullità si limita a queste disposizioni.
3
Circa il diritto all'azione, valgono le norme relative all'incapacità di disporre.
a326 Se l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della confezione di un testamento olografo manca o è inesatta, il testamento può essere annullato soltanto se i dati temporali necessari non possono essere determinati in altro modo e se la data è necessaria per determinare la capacità di disporre l'ordine cronologico di più testamenti o un'altra questione relativa alla validità del testamento.
Art. 521
1 L'azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione.
2
Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l'azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent'anni.
3
La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione.
Art. 522
1 Gli eredi che non ottengono l'importo della loro legittima possono pretendere che le disposizioni eccedenti la porzione disponibile sieno ridotte alla giusta misura.
2
Se la disposizione contiene delle prescrizioni circa le quote dei singoli eredi legittimi, queste si devono considerare come semplici prescrizioni relative alla divisione, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione stessa.
325 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4882; FF 1994 III 472, V 558).
326 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4882; FF 1994 III 472, V 558).
II. Vizi di forma 1. In genere325 2. In caso di
testamento
olografo
III. Prescrizione
B. Azione di
riduzione I. Condizioni 1. In genere
Codice civile svizzero 128
210
Art. 523
Se la disposizione a causa di morte contiene liberalità a favore di più
eredi legittimari, la riduzione in caso di sorpasso della porzione disponibile avviene tra i coeredi in proporzione degli importi attribuiti a ciascun d'essi in più della sua legittima.
Art. 524
1 Quando il disponente abbia pregiudicato la porzione legittima di un erede, la massa del suo fallimento od i creditori che al momento dell'aperta successione sono in possesso di certificati di carenza di beni, possono proporre l'azione di riduzione fino a concorrenza del loro avere, entro il termine concesso all'erede, se questi dietro loro invito non l'esercita direttamente.
2
Questo diritto è dato anche contro una diseredazione che il diseredato non contestasse.
Art. 525
1 La riduzione è sopportata nella medesima proporzione da tutti gli eredi e legatari istituiti, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.
2
Dovendosi ridurre le liberalità ad un beneficato che sia debitore alla sua volta di legati, egli può chiedere, sotto la stessa riserva, che tali legati sieno ridotti in proporzione.
Art. 526
Quando sia soggetto a riduzione il legato di una cosa determinata la
quale non possa essere divisa senza scapito, il legatario può a sua scelta pretendere o che gli sia consegnata la cosa dietro rimborso del maggior valore o che gli sia versata la somma corrispondente al valore della porzione disponibile.
Art. 527
Soggiacciono alla riduzione come le disposizioni a causa di morte: 1. le liberalità fatte in acconto della quota ereditaria per causa di nozze, corredo o cessione di beni, in quanto non sieno soggette a collazione; 2. i contratti di fine e rinuncia d'eredità; 3. le donazioni liberamente revocabili e quelle fatte dal disponente negli ultimi cinque anni precedenti alla di lui morte, eccettuati i regali d'uso;
2. Per gli eredi
legittimari
3. Diritti dei
creditori
II. Effetti 1. In genere 2. Legato di cosa
singola
3. Disposizioni
fra vivi a. Casi
Codice civile svizzero 129
210
4. le alienazioni fatte dal disponente con la manifesta intenzione di eludere le disposizioni sulla legittima.
Art. 528
1 Chi è in buona fede, può essere tenuto alla restituzione solo di quanto, al momento dell'apertura della successione, si trovi ancora arricchito per effetto del negozio concluso col disponente.
2
Se la riduzione dev'essere sopportata dal beneficato di un contratto successorio, egli può ripetere una corrispondente parte della controprestazione fatta al disponente.
Art. 529
Le polizze d'assicurazione sulla vita del disponente, costituite a favore
di un terzo per atto tra i vivi o per disposizione a causa di morte e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito ad un terzo, sono soggette all'azione di riduzione per il loro valore di riscatto.
Art. 530
Ove il disponente abbia gravato la sua successione di usufrutti o di
rendite in modo che il loro valore capitalizzato, secondo la durata presumibile, eccede la porzione disponibile, gli eredi possono chiedere una proporzionale riduzione delle disposizioni o di esserne liberati abbandonando la porzione disponibile ai beneficati.
Art. 531
La sostituzione fedecommissaria è nulla in confronto all'erede legittimo in quanto sia lesiva della legittima.
Art. 532
Soggiacciono alla riduzione anzitutto le disposizioni a causa di morte,
poscia le liberalità tra i vivi, procedendo dalla più recente alla più remota, finché sia reintegrata la legittima.
Art. 533
1 L'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente.
b. Restituzioni
4. Polizze di
assicurazione
5. Usufrutti e
rendite
6. Sostituzione di
eredi
III. Ordine della
riduzione
IV. Prescrizione
dell'azione
Codice civile svizzero 130
210
2
Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l'annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità.
3
Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione.
Capo settimo: Delle azioni derivanti dai contratti successori
Art. 534
1 L'erede contrattuale a cui il disponente prima di morire ha trasferito il possesso dei suoi beni, ne può far compilare l'inventario per atto pubblico.
2
Qualora il disponente non abbia trasferito tutti i suoi beni o ne abbia in seguito acquisiti di nuovi, il contratto non si estende che ai beni effettivamente trasferiti, salvo contraria disposizione.
3
Ove la consegna sia avvenuta in vita del disponente, i diritti e le obbligazioni derivanti dal contratto passano, salvo disposizione contraria, agli eredi dell'istituito.
Art. 535
1 I coeredi possono domandare la riduzione delle prestazioni eccedenti la porzione disponibile che il disponente avesse fatto in vita ad un erede rinunciante.
2
La disposizione è soggetta alla riduzione solo per l'importo che eccede la porzione legittima del rinunciante.
3
Le prestazioni sono imputate secondo le norme prescritte per la collazione.
Art. 536
Il rinunciante che per effetto della riduzione sia obbligato a fare una
restituzione all'eredità può, a sua scelta, o effettuare la restituzione, o riservare tutta la prestazione nell'eredità e prendere parte alla divisione come se non avesse rinunciato.
A. Trapasso dei
beni tra vivi
B. Conguagli in
caso di rinuncia I. Riduzione II. Restituzione
Codice civile svizzero 131
210
Parte seconda: Della devoluzione dell'eredità Titolo quindicesimo: Dell'apertura della successione
Art. 537
1 La successione si apre con la morte di chi lascia l'eredità.
2
Le liberalità e le divisioni effettuate in vita del defunto, in quanto interessano il diritto di successione, sono considerate secondo lo stato in cui l'eredità si trova al momento della morte.
Art. 538
1 La successione si apre per l'intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto.
2
…328
Art. 539
1 Qualunque persona che non ne sia legalmente dichiarata incapace può succedere per legge o per disposizione a causa di morte.
2
Le liberalità fatte per uno scopo determinato ad una pluralità di persone che non costituisce persona giuridica, sono acquisite alle singole persone che vi appartengono, per essere applicate al fine stabilito dal disponente, ed ove ciò non sia fattibile, valgono come fondazione.
Art. 540
1 È indegno di succedere e di ricevere alcuna cosa per disposizione a causa di morte:
1. chi volontariamente ed illecitamente ha cagionato o tentato di cagionare la morte del defunto; 2. chi volontariamente ed illecitamente lo ha posto in stato permanente d'incapacità di disporre;
3. chi mediante dolo, minaccia o violenza lo ha indotto a fare o revocare, o lo ha impedito di fare o di revocare una disposizione a causa di morte; 4. chi volontariamente ed illecitamente ha soppresso o distrutto una disposizione a causa di morte in circostanze tali che il defunto non l'ha più potuta rifare.
2
L'indegnità cessa quando il testatore abbia perdonato all'indegno.
327 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
328 Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
A. Momento
dell'apertura
B.327 Luogo
della apertura
C. Erede I. Capacità di ricevere 1. Personalità 2. Indegnità a. Cause
Codice civile svizzero 132
210
Art. 541
1 L'incapacità esiste solo per la persona indegna.
2
I suoi discendenti ereditano dal defunto come se l'indegno fosse premorto.
Art. 542
1 Per raccogliere una successione, l'erede deve vivere ed essere capace di succedere al momento dell'apertura della successione stessa.
2
I diritti dell'erede morto dopo l'apertura della successione passano agli eredi di lui.
Art. 543
1 Il legatario acquista il diritto alla cosa legata se è vivo e capace di succedere al momento dell'apertura della successione.
2
Se premuore al disponente, il legato decade a favore di colui che era tenuto a soddisfarlo, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.
Art. 544
1 L'infante è capace di succedere fin dal momento del concepimento, a condizione che nasca vivo.
2
Se nasce morto non è considerato erede.
Art. 545
1 Mediante sostituzione nell'eredità o nel legato, l'eredità, od una cosa ad essa spettante, può essere attribuita a persona non ancora vivente al momento dell'apertura della successione.
2
Non essendo designato un primo erede, si considera come tale l'erede legittimo.
Art. 546
1 Gli eredi e legatari che ottengono l'immissione in possesso dei beni una persona scomparsa devono prima fornire garanzia per la restituzione allo scomparso medesimo o ad altri che vi abbiano un diritto prevalente.
2
Nel caso di persona sparita in pericolo imminente di morte, le garanzie saranno fornite per cinque anni; nel caso di assenza senza notizie, per quindici anni; non mai però oltre il giorno in cui lo scomparso avrebbe compiuto gli anni cento.
b. Effetti pei
discendenti
II. Sopravvivenza al defunto 1. Per l'erede
2. Per il legatario 3. Infante
concepito
4. Eredi sostituiti D. Scomparsa I. Successione di uno scomparso 1. Immissione in possesso e
garanzie
Codice civile svizzero 133
210
3
I cinque anni decorrono dall'immissione in possesso ed i quindici dall'ultima notizia.
Art. 547
1 Se lo scomparso ricompare o se dei terzi fanno valere diritti prevalenti, le persone immesse in possesso sono obbligate di restituire l'eredità secondo le norme del possesso.
2
Se sono in buona fede, rimangono obbligate verso i terzi che hanno diritti prevalenti, solo durante il termine per la petizione di eredità.
Art. 548
1 Qualora un erede sia sparito e non si possa fornire la prova che al momento dell'aperta successione sia vivo o sia morto, la sua parte d'eredità è sottoposta all'amministrazione d'officio.
2
Coloro a cui la quota dell'erede sparito sarebbe pervenuta in di lui vece, possono, un anno dopo la sua disparizione in imminente pericolo di morte, o cinque anni dopo la sua ultima notizia, domandare al giudice la dichiarazione della sua scomparsa e quindi l'immissione nel possesso della sua quota.
3
La consegna della quota d'eredità si fa secondo le norme per la consegna agli eredi dello scomparso.
Art. 549
1 Quando gli eredi di una persona scomparsa abbiano già ottenuto la consegna dei suoi beni ed alla stessa pervenga un'eredità, i di lei coeredi possono ottenere la consegna dei beni ad essa devoluti, senza nuova dichiarazione di scomparsa.
2
Parimenti gli eredi di una persona sparita possono prevalersi della dichiarazione di scomparsa ottenuta dai suoi coeredi.
Art. 550
1 Quando l'amministrazione d'officio dei beni di una persona sparita sia durata dieci anni, o questa persona abbia compiuto i cento anni, l'autorità competente promuove avanti il giudice la procedura per la dichiarazione di scomparsa.
2
Se nessun avente diritto si annuncia nel termine indicato, l'eredità è devoluta all'ente pubblico chiamato alla successione, o se lo scomparso non ebbe mai domicilio nella Svizzera al Cantone di attinenza.
3
Questi rimangono responsabili della restituzione verso lo scomparso o verso i terzi che hanno diritti prevalenti, come gli eredi immessi nel possesso.
2. Ricomparsa
della persona e
restituzione
II. Successione
devoluta allo
scomparso
III. Rapporti fra i due casi
IV. Procedura
d'ufficio
Codice civile svizzero 134
210
Titolo sedicesimo: Degli effetti della devoluzione Capo primo: Provvedimenti assicurativi
Art. 551
1 L'autorità competente deve prendere le misure necessarie a salvaguardia della devoluzione dell'eredità.329 2
Queste misure sono particolarmente, nei casi previsti dalla legge, l'apposizione dei sigilli, l'inventario, la nomina di un amministratore e la pubblicazione dei testamenti.
3
…330
Art. 552
L'apposizione dei sigilli può essere ordinata nei casi previsti dal diritto
cantonale.
Art. 553
1 La confezione dell'inventario è ordinata: 1. quando un erede trovasi o debba essere posto sotto tutela; 2. quando un erede è durevolmente assente senza rappresentante; 3. se uno degli eredi la richiede.
2
Essa si eseguisce secondo le prescrizioni del diritto cantonale e deve esser compiuta, di regola, entro due mesi dalla morte del defunto.
3
La compilazione dell'inventario può essere prescritta dalla legislazione cantonale per altri casi.
Art. 554
1 L'amministrazione dell'eredità è ordinata: 1. se un erede è durevolmente assente senza rappresentante, in quanto i suoi interessi lo richiedano; 2. se nessuno dei pretendenti può sufficientemente giustificare i suoi diritti ereditari e quando sia incerta l'esistenza di un erede; 3. se non sono conosciuti tutti gli eredi; 4. nei casi particolari previsti dalla legge.
329 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
330 Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
A. In genere
B. Apposizione
dei sigilli
C. Inventario
D. Nomina di
amministratore I. In genere
Codice civile svizzero 135
210
2
Se il defunto ha nominato un esecutore testamentario l'amministrazione dell'eredità è affidata ad esso.
3
In caso di morte di una persona sotto tutela, il tutore assume l'amministrazione dell'eredità fino a che non sia altrimenti provveduto.
Art. 555
1 Quando l'autorità sia in dubbio se il defunto abbia o non abbia lasciato eredi, o se tutti gli eredi le sieno conosciuti, essa deve, mediante sufficienti pubblicazioni, diffidare gli interessati ad annunciarsi entro il termine di un anno.
2
Se entro questo termine nessun erede si annuncia e l'autorità non ne conosce alcuno, l'eredità decade a favore dell'ente pubblico chiamato alla successione, riservata la petizione d'eredità.
Art. 556
1 Se alla morte di una persona si rinviene un testamento, questo deve sollecitamente essere consegnato all'autorità competente, ancorché si considerasse nullo.
2
Il funzionario che ha rogato il testamento o presso il quale è deposto, ed ognuno che l'abbia ricevuto in custodia o che l'abbia trovato tra le cose del defunto, è tenuto ad adempiere questo obbligo, sotto sua personale responsabilità, appena gli sia nota la morte del testatore.
3
Dopo la consegna, l'autorità deve, uditi se possibile gli interessati, lasciare l'eredità nel possesso provvisorio degli eredi legittimi o nominare un amministratore.
Art. 557
1 Il testamento dev'essere pubblicato dall'autorità competente entro il termine di un mese dall'avvenuta comunicazione.
2
Gli eredi sono invitati ad assistervi in quanto siano conosciuti dall'autorità.
3
Ove il defunto abbia lasciato più di un testamento, tutti devono essere presentati all'autorità e dalla medesima pubblicati.
Art. 558
1 Tutti i partecipanti all'eredità ricevono, a spese della medesima, una copia della disposizione pubblicata, in quanto essa li concerne.
2
Ai beneficati di ignota dimora la comunicazione è fatta mediante pubblicazione.
II. Eredi ignoti
E. Pubblicazione
delle
disposizioni
d'ultima volontà I. Obbligo di consegnarle
II. Pubblicazione
III. Comunicazione ai
beneficati
Codice civile svizzero 136
210
Art. 559
1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità.
2
Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna.
Capo secondo: Dell'acquisto dell'eredità
Art. 560
1 Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura.
2
Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali.
3
Per gli eredi istituiti, gli effetti dell'acquisto risalgono al momento dell'apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnar loro l'eredità secondo le regole del possesso.
Art. 561
331
Art. 562
1 Il legatario ha un'azione personale contro il debitore del legato, o se questo non è specialmente nominato, contro gli eredi legittimi od istituiti.
2
Se altro non risulta dal testamento, il suo diritto diventa esigibile dal momento in cui il gravato ha accettato la successione o non può più rinunziare alla stessa.
3
Non adempiendo gli eredi alla loro obbligazione, essi possono essere convenuti per la consegna degli oggetti legati o, qualora il legato consista nell'adempimento di un atto qualsiasi, per il risarcimento dei danni.
331 Abrogato dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984 (RU 1986 122; FF 1979 II 1119).
IV. Consegna
dell'eredità
A. Acquisto I. Eredi II. …
III. Legatari 1. Acquisto del legato
Codice civile svizzero 137
210
Art. 563
1 Se al legatario è lasciato un usufrutto, una rendita od altra prestazione periodica, la sua azione, in quanto non sia altrimenti stabilito, è regolata dalle disposizioni sui diritti reali e sulle obbligazioni.
2
Se è legata una polizza d'assicurazione sulla vita del disponente, il legatario la può direttamente esigere.
Art. 564
1 I diritti dei creditori del disponente prevalgono a quelli del legatario.
2
I creditori dell'erede che ha accettato incondizionatamente la successione sono parificati ai creditori del defunto.
Art. 565
1 Gli eredi che, dopo il soddisfacimento dei legati, abbiano pagato dei debiti ereditari da loro non conosciuti prima, hanno un diritto di regresso verso i legatari nella proporzione medesima nella quale avrebbero potuto pretendere la riduzione dei legati.
2
I legatari non possono però essere costretti alla restituzione oltre alla misura del loro arricchimento al momento dell'azione di regresso.
Art. 566
1 Gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta.
2
La rinuncia si presume quando l'insolvenza del defunto al momento dell'aperta successione fosse notoria o risultasse da atti officiali.
Art. 567
1 Il termine per rinunciare è di tre mesi.
2
Esso decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l'apertura della successione; per gli eredi istituiti, dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione officiale della disposizione che li riguarda.
Art. 568
Quando l'inventario sia stato eseguito come provvedimento assicurativo, il termine decorre per ogni erede dalla comunicazione officiale della chiusura dell'inventario.
2. Oggetto
3. Rapporti fra il
creditore ed il
legatario
4. Regresso
B. Rinuncia I. Dichiarazione 1. Facoltà di rinunciare
2. Termini a. In genere b. In caso di
inventario
Codice civile svizzero 138
210
Art. 569
1 Morendo un erede prima di essersi dichiarato per l'accettazione o per la rinuncia dell'eredità, la facoltà di rinunciare si trasmette ai suoi eredi.
2
Il termine per rinunciare decorre dal giorno in cui essi eredi hanno saputo che la successione era devoluta al loro autore e non si compie prima che sia spirato il termine concesso a loro medesimi per rinunciare alla successione di quest'ultimo.
3
Se per rinuncia degli eredi la successione è devoluta ad altri eredi che prima non vi avevano diritto, il termine decorre a loro favore dal momento in cui hanno conosciuto la rinuncia dei primi.
Art. 570
1 La rinuncia è fatta dall'erede, a voce o per iscritto, all'autorità competente.
2
Dev'essere senza condizioni né riserve.
3
L'autorità tiene un registro speciale per le dichiarazioni di rinuncia.
Art. 571
1 Se l'erede non rinuncia entro il termine fissato, egli acquista incondizionatamente l'eredità.
2
L'erede che prima dello spirare di detto termine si è ingerito negli affari della successione, o che ha compiuto atti non richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso, o che ha sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all'eredità, non può più rinunciare alla stessa.
Art. 572
1 Quando il defunto non abbia lasciato disposizioni a causa di morte, ed uno fra più eredi rinunci all'eredità, la parte di questo è devoluta come se fosse premorto.
2
Se esistono disposizioni a causa di morte, la parte a cui l'istituito rinuncia passa ai prossimi eredi legittimi del defunto, eccettochè una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.
Art. 573
1 L'eredità a cui abbiano rinunciato tutti gli eredi legittimi del prossimo grado è liquidata dall'ufficio dei fallimenti.
2
Fatta la liquidazione, quanto rimane dopo il pagamento dei debiti appartiene agli aventi diritto come se non avessero rinunciato.
3. Trasmissione
della facoltà di
rinuncia
4. Forma della
rinuncia
II. Decadenza
dal diritto di
rinunciare
III. Rinuncia di
un coerede
IV. Rinuncia di
tutti i prossimi
eredi 1. In genere
Codice civile svizzero 139
210
Art. 574
La rinuncia dei discendenti dev'essere notificata dall'autorità competente al coniuge superstite, il quale avrà un termine di un mese per accettare l'eredità.
Art. 575
1 Gli eredi possono rinunciare sotto riserva che prima di ordinare la liquidazione vengano interpellati gli eredi del grado susseguente.
2
In questo caso l'autorità notifica agli eredi susseguenti la rinuncia dei precedenti, e se questi non accettano l'eredità nel termine di un mese, si ritiene che essi pure vi abbiano rinunciato.
Art. 576
Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti.
Art. 577
La rinuncia al legato fatta dal legatario profitta al debitore di esso,
eccettochè una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.
Art. 578
1 Quando un erede oberato abbia rinunciato all'eredità al fine di sottrarla ai suoi creditori, questi, o la massa del fallimento, hanno il diritto di contestare la rinuncia entro sei mesi, ove i loro crediti non sieno loro garantiti.
2
Se la contestazione è ammessa, la successione è liquidata d'officio.
3
L'attivo eccedente serve in prima linea a soddisfare i creditori opponenti e, pagati gli altri debiti, è devoluto agli eredi a favore dei quali è stata fatta la rinuncia.
Art. 579
1 Se gli eredi di una persona insolvente rinunciano alla eredità, essi sono tenuti verso i creditori in quanto abbiano ricevuto dal defunto, nei cinque anni precedenti alla sua morte, dei beni che sarebbero soggetti a collazione nella divisione ereditaria.
2
Sono esclusi da questa disposizione il consueto corredo nuziale e le spese di istruzione ed educazione.
3
Gli eredi di buona fede rispondono solo nella misura dell'attuale loro arricchimento.
2. Facoltà del
coniuge
superstite
3. Rinuncia a
favore degli
eredi del grado
susseguente
V. Proroga del
termine
VI. Rinuncia al
legato
VII. Diritti dei
creditori
dell'erede
VIII. Responsabilità in caso di
rinuncia
Codice civile svizzero 140
210
Capo terzo: Del beneficio d'inventario
Art. 580
1 L'erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario.
2
La domanda dev'essere fatta all'autorità competente entro il termine di un mese e nelle stesse forme della rinuncia.
3
La domanda di uno degli eredi giova anche agli altri.
Art. 581
1 L'inventario è compilato dall'autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell'eredità, con l'indicazione della stima di ogni singolo oggetto.
2
Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all'autorità competente che ne lo richieda.
3
In ispecie gli eredi devono comunicare all'autorità i debiti del defunto da loro conosciuti.
Art. 582
1 L'autorità incaricata dell'inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell'eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito.
2
La grida deve avvertire i creditori delle conseguenze della mancata notificazione.
3
Il termine dev'essere di un mese almeno dal giorno della prima pubblicazione.
Art. 583
1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell'eredità devono essere inventariati d'officio.
2
L'iscrizione nell'inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori.
Art. 584
1 Decorso il termine per le notificazioni, l'inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati.
2
Le spese dell'inventario sono a carico dell'eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto.
A. Condizioni
B. Procedura I. Compilazione dell'inventario
II. Grida
III. Inscrizione
d'officio
IV. Chiusura
Codice civile svizzero 141
210
Art. 585
1 Durante la procedura d'inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione.
2
Se l'autorità permette ad un erede di continuare un'azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia.
Art. 586
1 Durante la procedura d'inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
2
La prescrizione non decorre.
3
Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d'urgenza.
Art. 587
1 Chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l'eredità.
2
Quando sia giustificato dalle circostanze, l'autorità competente può accordare un nuovo termine per far procedere a stime, per la liquidazione di pretese controverse o per simili motivi.
Art. 588
1 Entro il termine stabilito, l'erede può rinunciare all'eredità o chiedere che sia liquidata d'ufficio, oppure accettarla col beneficio di inventario od incondizionatamente.
2
Se non fa alcuna dichiarazione, s'intende che l'abbia accettata col beneficio d'inventario.
Art. 589
1 L'erede che accetta col beneficio d'inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari.
2
Gli effetti dell'acquisto dell'eredità, coi suoi diritti e coi suoi obblighi, risalgono al momento dell'aperta successione.
3
L'erede risponde, tanto coi beni della successione quanto coi suoi propri, per tutti i debiti risultanti dall'inventario.
Art. 590
1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall'inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l'erede personalmente, né contro l'eredità.
C. Situazione
degli eredi
durante l'inventario I. Amministra-
zione
II. Esecuzione,
cause in corso,
prescrizione
D. Effetti I. Termine per deliberare
II. Dichiarazione
III. Conseguenza
dell'accettazione
con beneficio
d'inventario 1. Responsabilità secondo
l'inventario
2. Responsabilità
oltre l'inventario
Codice civile svizzero 142
210
2
Tuttavia l'erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall'eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell'inventario benché notificato.
3
In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari.
Art. 591
I debiti per fideiussioni del defunto sono inscritti separatamente
nell'inventario, e l'erede ne è responsabile, anche se accetta la eredità, soltanto per l'ammontare corrispondente al riparto che loro verrebbe attribuito qualora l'eredità fosse liquidata in via di fallimento.
Art. 592
La grida deve essere pubblicata d'officio quando la successione sia
devoluta ad un ente pubblico, il quale però risponde pei debiti della successione solo nella misura dei beni che acquista coll'eredità.
Capo quarto: Della liquidazione d'officio
Art. 593
1 Ogni erede può chiedere la liquidazione d'officio, anzi che rinunciare all'eredità od accettarla con beneficio d'inventario.
2
La domanda non è ammessa quando uno dei coeredi abbia dichiarato l'accettazione.
3
In caso di liquidazione d'officio, gli eredi non sono tenuti per i debiti della successione.
Art. 594
1 I creditori del defunto che hanno fondati motivi di temere che i debiti della successione non sieno pagati, possono chiedere la liquidazione d'officio nei tre mesi dal giorno della morte, o dalla pubblicazione del testamento, salvo che sieno soddisfatti od ottengano delle garanzie.
2
I legatari possono, nelle medesime circostanze, chiedere dei provvedimenti assicurativi a tutela dei loro diritti.
Art. 595
1 La liquidazione d'officio è fatta dall'autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati.
E. Responsabilità per le
fideiussioni
F. Devoluzione
agli enti pubblici
A. Condizioni I. A istanza di un coerede
II. A istanza dei
creditori del
defunto
B. Procedura I. Amministrazione
Codice civile svizzero 143
210
2
Essa comincia con la compilazione dell'inventario e la pubblicazione della grida.
3
L'amministratore è soggetto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere.
Art. 596
1 L'amministrazione dell'eredità liquida gli affari in corso del defunto, ne adempie le obbligazioni, ne incassa i crediti, ne soddisfa in quanto sia possibile i legali, ne fa riconoscere giudizialmente se occorre i diritti e le obbligazioni, e ne realizza i beni in quanto sia necessario.
2
L'alienazione di beni stabili della successione deve farsi ai pubblici incanti, e non può farsi a trattative private senza il consenso di tutti gli eredi.
3
Gli eredi possono domandare che già durante la liquidazione sieno loro consegnati, del tutto o in parte, le cose o il danaro non indispensabili alla medesima.
Art. 597
La liquidazione delle eredità oberate è fatta dall'ufficio dei fallimenti a
norma della legislazione sul fallimento.
Capo quinto: Della petizione d'eredità
Art. 598
1 Chiunque creda di avere, quale erede legittimo od istituito, un diritto prevalente a quello del possessore sopra una successione, o sopra oggetti alla medesima appartenenti, può far valere il suo diritto mediante la petizione d'eredità.
2
…332
Art. 599
1 Se l'azione è confermata, il possessore deve consegnare all'attore la successione o gli oggetti della medesima, secondo le norme del possesso.
2
Il convenuto nella petizione d'eredità non può opporre la prescrizione acquisitiva di beni della successione.
332 Abrogato dal n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
II. Liquidazione
ordinaria
III. Liquidazione
in via di
fallimento
A. Condizioni
B. Effetti
Codice civile svizzero 144
210
Art. 600
1 In confronto di un convenuto di buona fede, la petizione d'eredità si prescrive in un anno dal momento in cui l'attore ha avuto conoscenza del possesso del convenuto e del proprio diritto prevalente, ed in ogni caso col decorso di dieci anni dalla morte o dalla pubblicazione del testamento.
2
In confronto di un convenuto di mala fede, il termine della prescrizione è sempre di trent'anni.
Art. 601
L'azione del legatario si prescrive in dieci anni dal giorno della comunicazione della disposizione, o dal giorno dell'esigibilità del legato, o da quello in cui il legato diventò posteriormente esigibile.
Titolo diciassettesimo: Della divisione dell'eredità Capo primo: Della comunione prima della divisione
Art. 602
1 Quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura dell'eredità fino alla divisione.
2
I coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto.
3
A richiesta di un coerede l'autorità competente può nominare alla comunione ereditaria un rappresentante fino alla divisione.
Art. 603
1 Gli eredi sono solidalmente responsabili per i debiti della successione.
2
L'equa indennità dovuta ai figli o agli abiatici per prestazioni conferite alla comunione domestica del defunto è computata nei debiti della successione, sempreché non ne derivi l'insolvenza di questa.333
333 Introdotto dal n. I 1 della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543).
C. Prescrizione
D. Azione del
legatario
A. Effetto della
devoluzione
dell'eredità I. Comunione ereditaria
II. Responsabilità degli eredi
Codice civile svizzero 145
210
Art. 604
1 La divisione dell'eredità può essere domandata in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione.
2
Ad istanza di un erede il giudice può sospendere provvisoriamente la divisione della sostanza o di singoli oggetti ove l'immediata sua esecuzione possa recare un pregiudizio considerevole al valore dell'eredità.
3
I coeredi di un erede insolvente possono domandare subito dopo l'apertura della successione dei provvedimenti conservativi a salvaguardia dei loro diritti.
Art. 605
1 Allorchè nella devoluzione dell'eredità debbano essere considerati i diritti di un infante concepito, la divisione deve essere differita fino alla nascita.
2
La madre conserva intanto i suoi diritti di godimento sui beni della comunione ereditaria, in quanto ciò sia richiesto per il suo mantenimento.
Art. 606
Gli eredi, che al tempo dell'aperta successione ricevevano il loro mantenimento nell'economia domestica del defunto, possono domandare che esso loro sia continuato a spese della successione fino ad un mese dopo la morte.
Capo secondo: Del modo della divisione
Art. 607
1 Gli eredi legittimi fra loro, od in concorso con gli eredi istituiti, dividono secondo le medesime norme.
2
Salvo disposizione contraria, possono liberamente accordarsi circa il modo della divisione.
3
I coeredi possessori di oggetti della eredità o debitori del defunto sono tenuti, all'atto della divisione, di fornire ogni indicazione al riguardo.
Art. 608
1 Chi lascia l'eredità può, mediante disposizione a causa di morte, prescrivere determinate norme di divisione o di formazione dei lotti.
B. Azione di
divisione
C. Divisione
differita
D. Diritti degli
eredi conviventi
A. In genere
B. Norme della
divisione I. Disposizioni del defunto
Codice civile svizzero 146
210
2
Tali prescrizioni sono vincolanti per gli eredi, sotto riserva del conguaglio per il caso di una disparità delle quote che non fosse nell'intenzione del disponente.
3
L'attribuzione di un oggetto della successione ad un erede vale come norma divisionale e non come legato, eccettochè una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.
Art. 609
1 A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso.
2
È riservato al diritto cantonale di prescrivere anche per altri casi l'intervento dell'autorità nella divisione.
Art. 610
1 Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione.
2
Essi devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto col defunto che debba essere considerato per l'eguale e giusta divisione della eredità.
3
Ogni erede può chiedere che i debiti dell'eredità sieno soddisfatti o garantiti prima della divisione.
Art. 611
1 Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi.
2
Se non possono accordarsi, la formazione dei lotti è eseguita, a richiesta di uno di essi, dall'autorità competente, tenuto calcolo dell'uso locale, delle condizioni personali e dei desideri della maggioranza dei coeredi.
3
L'attribuzione dei lotti succede per accordo o per sorteggio fra gli eredi.
Art. 612
1 Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi.
2
Gli oggetti sulla cui divisione od attribuzione gli eredi non cadono d'accordo devono essere venduti per dividerne il prezzo.
II. Intervento
dell'autorità
C. Esecuzione
della divisione I. Parità di diritto fra gli eredi
II. Formazione
dei lotti
III. Attribuzione
e vendita
Codice civile svizzero 147
210
3
Ciascun erede può chiedere che la vendita abbia luogo agli incanti, nel qual caso, in difetto di accordo, l'autorità decide se l'incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi.
a334 1 Se la casa o l'appartamento, in cui vivevano i coniugi, o suppellettili domestiche rientrano nell'eredità, il coniuge superstite può chiedere che gliene sia attribuita la proprietà imputandoli sulla sua quota.
2
Ove le circostanze lo giustifichino, invece della proprietà può essergli attribuito, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, l'usufrutto o un diritto d'abitazione.
3
Questi diritti del coniuge superstite non si estendono ai locali di cui un discendente ha bisogno per continuare la professione od impresa esercitatavi dal defunto; sono salve le disposizioni del diritto successorio rurale.
4
Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.335
Art. 613
1 Gli oggetti che per loro natura formano un complesso non possono essere suddivisi se uno degli eredi vi si oppone.
2
Gli scritti e gli oggetti che rappresentano ricordi di famiglia non possono essere alienati senza l'accordo di tutti gli eredi.
3
In caso di disaccordo fra i coeredi, l'autorità competente decide se e come le dette cose debbano essere alienate od attribuite, con o senza imputazione, tenuto calcolo dell'uso locale, e in difetto di questo, delle condizioni personali degli eredi.
a336 Alla morte dell'affittuario di un'azienda agricola, l'erede che prosegue da solo l'affitto può chiedere che tutte le pertinenze (bestiame, utensili, scorte, ecc.) gli siano attribuite in imputazione sulla sua quota, per il valore ch'esse rappresentano per l'azienda.
Art. 614
I crediti del defunto verso uno degli eredi sono imputati nella sua
quota.
334 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. l; FF 1979 II 1119).
335 Introdotto dal n. 8 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
336 Introdotto dall'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
IV. Attribuzione
dell'abitazione e
delle suppellettili domestiche al
coniuge
superstite
D. Oggetti
particolari I. Complessi di cose. Scritti di
famiglia
I.bis Pertinenze
agricole
II. Crediti del
defunto verso gli
eredi
Codice civile svizzero 148
210
Art. 615
Se ad un erede è attribuito un bene ereditario gravato di pegno per
debiti del defunto, gli è pure accollato il debito relativo.
Art. 616
337
Art. 617
338 I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione.
Art. 618
1 Quando gli eredi non siano d'accordo circa il valore di attribuzione, questo viene stimato da periti scelti dall'autorità.339 2 …340
Art. 619
341 La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991342 sul diritto fondiario rurale.
Art. 620
343
Art. 621
a 625344 337 Abrogato dall'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
338 Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
339 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
340 Abrogato dal n. I 1 della LF del 6 ott. 1972 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543).
341 Nuovo testo giusta l'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
342 RS 211.412.11 343 Abrogato dall'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
344 Abrogati dall'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
III. Oggetti
gravati di pegno
IV. Fondi 1. Ripresa a. Valore d'imputazione
b. Procedura di
stima
V. Aziende e
fondi agricoli
Codice civile svizzero 149
210
Capo terzo: Della collazione
Art. 626
1 Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota.
2
È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità.
Art. 627
1 Se prima o dopo l'apertura della successione, uno degli eredi ha perduto tale sua qualità, il suo obbligo di collazione passa agli eredi che subentrano in suo luogo.
2
I discendenti di un erede sono tenuti a conferire le liberalità a lui fatte quand'anche non siano loro pervenute.
Art. 628
1 Gli eredi hanno la scelta di conferire in natura la cosa ricevuta o d'imputarne il valore, ancorché le liberalità eccedano l'importo della loro quota.
2
Sono riservate le contrarie disposizioni del defunto nonché le ragioni dei coeredi per la riduzione delle liberalità.
Art. 629
1 Se le liberalità eccedono l'importo di una quota ereditaria, ma è provato che con ciò il disponente ha voluto favorire l'erede di cui si tratta, l'eccedenza non è soggetta a collazione, riservata ai coeredi l'azione di riduzione.
2
Questo favore è presunto per i corredi donati nella consueta misura ai discendenti per causa di nozze.
Art. 630
1 La collazione si fa a norma del valore della liberalità al momento dell'aperta successione o, per le cose precedentemente alienate, secondo il loro prezzo di vendita.
2
Le spese fatte, le deteriorazioni ed i frutti percepiti sono computati fra gli eredi secondo le regole del possesso.
A. Obbligo di
collazione
B. Collazione in
caso di incapacità o di rinuncia
C. Modalità I. Conferimento od imputazione
II. Liberalità
eccedenti la
quota ereditaria
III. Computo
della collazione
Codice civile svizzero 150
210
Art. 631
1 Non essendo provata una diversa volontà del defunto, le spese per l'istruzione e l'educazione dei singoli figli non sono soggette a collazione, se non in quanto eccedano la misura consueta.
2
Ai figli in tenera età o colpiti da infermità deve essere concesso nella divisione un equo prelevamento.
Art. 632
I consueti regali d'occasione non devono essere conferiti.
Art. 633
345
Art. 634
1 La divisione produce i suoi effetti tra gli eredi dal momento della formazione ed accettazione dei lotti o della firma del contratto di divisione.
2
Il contratto di divisione richiede per la sua validità la forma scritta.
Art. 635
1 I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta.346 2 Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente.
Art. 636
1 Sono nulle e di nessun effetto le convenzioni stipulate a riguardo di una successione non ancora aperta dai coeredi fra loro o da alcuno d'essi con un terzo, senza l'intervento ed il consenso di quegli della cui eredità si tratta.
2
Le prestazioni date per tali contratti sono soggette a restituzione.
345 Abrogato dal n. I 1 della LF del 6 ott. 1972 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543).
346 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. l; FF 1979 II 1119).
D. Spese di
educazione
E. Regali di
occasione
A. Chiusura
della divisione I. Contratto di divisione
II. Convenzioni
circa eredità
devolute
III. Convenzioni
circa eredità non
devolute
Codice civile svizzero 151
210
Art. 637
1 Compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e il compratore.
2
Essi sono reciprocamente garanti dell'esistenza dei crediti attribuiti nella divisione, ed in caso d'insolvenza del debitore rispondono reciprocamente come fideiussori semplici per l'importo del valore attribuito, eccettoché trattisi di cartevalori che hanno un prezzo di borsa o di mercato.
3
L'azione di garanzia si prescrive in un anno dalla chiusura della divisione o dalla scadenza dei crediti verificatasi più tardi.
Art. 638
L'azione di rescissione del contratto di divisione è soggetta alle norme
dell'azione di nullità dei contratti in genere.
Art. 639
1 Gli eredi rispondono solidalmente per i debiti della successione anche dopo la divisione e con tutti i loro beni, salvo che i creditori abbiano espressamente o tacitamente consentito alla divisione od all'assunzione dei debiti.
2
La responsabilità solidale si prescrive in cinque anni dalla divisione o dalla esigibilità del credito verificatasi più tardi.
Art. 640
1 L'erede che avesse pagato un debito dell'eredità non attribuitogli nella divisione, o che per un debito avesse pagato più di quanto si era assunto, ha diritto di regresso verso gli altri coeredi.
2
L'azione di regresso si propone anzitutto contro l'erede che aveva assunto il debito.
3
Salvo contraria disposizione, gli eredi devono del resto contribuire al pagamento dei debiti in proporzione delle loro quote.
B. Responsabilità fra coeredi I. Garanzia delle
quote
II. Contestazione
della divisione
C. Responsabilità verso i terzi I. Solidarietà
II. Regresso fra
coeredi
Codice civile svizzero 152
210
Libro quarto: Dei diritti reali Parte prima: Della proprietà Titolo diciottesimo: Disposizioni generali
Art. 641
1 Il proprietario di una cosa ne può disporre liberamente entro i limiti dell'ordine giuridico.
2
Egli può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza.
a348 1 Gli animali non sono cose.
2
Salvo disciplinamenti particolari, le prescrizioni applicabili alle cose sono parimenti valide per gli animali.
Art. 642
1 Chi è proprietario di una cosa lo è di tutte le sue parti costitutive.
2
È parte costitutiva di una cosa tutto ciò che secondo il concetto usuale del luogo s'immedesima con essa e non ne può essere separato senza distruggerla, deteriorarla od alterarla.
Art. 643
1 Chi è proprietario di una cosa lo è anche dei suoi frutti naturali.
2
I frutti naturali di una cosa sono i prodotti periodici ed i redditi che se ne ritraggono, conformemente alla sua destinazione, secondo il concetto comune.
3
Prima della loro separazione i frutti naturali sono considerati come parti costitutive della cosa.
Art. 644
1 Ogni atto di disposizione di una cosa si estende, se non è fatta eccezione, anche ai suoi accessori.
2
Accessori sono le cose mobili che, secondo il concetto usuale del luogo o secondo la manifesta intenzione del proprietario, sono durevolmente destinate all'uso, al godimento od alla conservazione della 347 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
348 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
A. Caratteri della
proprietà I.347 In generale II. Animali
B. Estensione
della proprietà I. Parti costitutive
II. Frutti naturali III. Accessori 1. Definizione
Codice civile svizzero 153
210
cosa principale e che vi furono annesse, connesse od altrimenti poste perché servissero alla medesima.
3
La temporanea separazione della cosa principale non toglie ad una cosa la qualità di accessorio.
Art. 645
Non possono mai reputarsi accessori quelle cose mobili che servono
solo all'uso temporaneo od al consumo del possessore della cosa principale, o che sono estranee alla naturale destinazione di questa, nonché quelle che furono connesse alla cosa principale solo a scopo di custodia, di vendita o di locazione.
Art. 646
1 Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie.
2
Ove non sia diversamente stabilito, esse sono comproprietarie in parti eguali.
3
Ogni comproprietario ha per la sua parte i diritti e gli obblighi di un proprietario; essa parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi creditori.
Art. 647
349 1 I comproprietari possono convenire un regolamento per l'uso e l'amministrazione derogante alle disposizioni legali e prevedervi la facoltà di modificarlo a maggioranza di tutti i comproprietari.350 1bis
La modifica delle disposizioni del regolamento concernenti l'attribuzione di diritti d'uso preclusivi richiede inoltre il consenso dei comproprietari direttamente interessati.351 2
Il regolamento non può escludere né restringere la facoltà di ogni comproprietario:
1. di chiedere e, se occorre, di far ordinare dal giudice l'esecuzione degli atti d'amministrazione necessari a conservare il valore della cosa e a mantenerla idonea all'uso;
2. d'attuare, a spese di tutti i comproprietari, le misure urgenti, necessarie a preservare la cosa da un danno imminente o maggiore.
349 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
350 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
351 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2. Esclusioni
C. Proprietà
collettiva I. Comproprietà 1. Rapporti fra i comproprietari
2. Regolamento
per l'uso e
l'amministrazione
Codice civile svizzero 154
210
a352 1 Ogni comproprietario può fare gli atti dell'ordinaria amministrazione, come i lavori di miglioramento, coltivazione, raccolta, di custodia e vigilanza di breve durata, stipulare a tale fine contratti ed esercitare le facoltà che derivano dagli stessi o dai contratti di locazione o d'appalto, comprese quelle di pagare e riscuotere somme di denaro per tutti i comproprietari.
2
La competenza per tali atti d'amministrazione può essere regolata altrimenti a maggioranza di tutti i comproprietari, salvo le disposizioni della legge concernenti le misure necessarie e urgenti.
b353 1 Gli atti di amministrazione più importanti, in particolare i cambiamenti di cultura o d'utilizzazione, la stipulazione o lo scioglimento di contratti di locazione, la partecipazione al miglioramento del suolo e la nomina d'un amministratore con facoltà eccedenti l'ordinaria amministrazione sono decisi a una maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa.
2
Sono riservate le disposizioni concernenti i lavori di costruzione necessari.
c354 I lavori di manutenzione, di riparazione e di rinnovazione necessari a conservare il valore della cosa e a mantenerla idonea all'uso sono decisi a maggioranza di tutti i comproprietari, sempreché non siano atti d'ordinaria amministrazione che ognuno di essi può fare.
d355 1 I lavori di rinnovamento e di trasformazione diretti ad aumentare il valore della cosa oppure a migliorare il rendimento o l'idoneità all'uso sono deliberati a una maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa.
2
Per le modificazioni che rendano notevolmente e durevolmente più difficile o meno economico per un comproprietario l'uso o il godimento cui la cosa era fino allora destinata, occorre il consenso dello stesso.
352 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
353 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
354 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
355 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
3. Atti
dell'ordinaria
amministrazione
4. Atti di
amministrazione
più importanti
5. Lavori di
costruzione a. Necessari b. Utili
Codice civile svizzero 155
210
3
Le modificazioni implicanti una spesa che non si possa ragionevolmente imporre a un comproprietario, segnatamente perché sproporzionata al valore della sua quota, possono essere fatte senza il suo consenso, purché la sua parte di spesa che superi la somma a lui imponibile, sia assunta dagli altri comproprietari.
e356 1 I lavori di costruzione diretti esclusivamente ad abbellire la cosa, a migliorarne l'aspetto o a renderne più comodo l'uso, possono essere fatti soltanto con il consenso di tutti i comproprietari.
2
Questi lavori possono, a una maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa, essere decisi anche contro la volontà d'un comproprietario che non ne risulti durevolmente impedito nel diritto d'uso e di godimento, qualora gli altri comproprietari gli risarciscano il pregiudizio temporaneo e assumano la sua parte di spesa.
Art. 648
357 1 Ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa, ad usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri.
2
Per alienare la cosa, per imporle degli aggravi o per cambiarne la destinazione, occorre il consenso di tutti i comproprietari, a meno che questi abbiano unanimemente stabilito un'altra norma.
3
I comproprietari non possono gravare la cosa di diritti di pegno o di oneri fondiari, qualora ne siano già gravate singole quote.
Art. 649
358 1 Le spese d'amministrazione, le imposte ed altri aggravi derivanti dalla comproprietà, o che incombono alla cosa comune, sono sopportati dai comproprietari in proporzione delle loro quote, salvo patto contrario.
2
Il comproprietario che ha sopportato più della sua parte di tali spese può chiederne compenso agli altri nella stessa proporzione.
356 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
357 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
358 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
c. Diretti
all'abbellimento
e alla comodità
6. Disposizione
7. Contribuzione
alle spese ed
oneri
Codice civile svizzero 156
210
a359 1 Il regolamento per l'uso e l'amministrazione convenuto dai comproprietari, le misure amministrative da essi decise, le sentenze e gli ordini del giudice sono vincolanti anche per il successore d'un comproprietario e per l'acquirente d'un diritto reale su una quota di comproprietà.
2
Se concernono quote di comproprietà d'un fondo, possono essere menzionati nel registro fondiario.361
b362 1 Il comproprietario può essere escluso per sentenza del giudice dalla comunione, se il contegno suo ovvero delle persone cui ha ceduto l'uso della cosa o delle quali è responsabile, violi così gravemente gli obblighi verso tutti gli altri comproprietari o taluni di essi, da non potersi ragionevolmente pretendere che continuino la comunione.
2
Se i comproprietari sono soltanto due, l'azione spetta a ciascuno di essi; negli altri casi e salvo convenzione contraria, è necessaria l'autorizzazione della maggioranza di tutti i comproprietari meno il convenuto.
3
Il giudice che pronuncia l'esclusione condanna il convenuto ad alienare la sua quota di comproprietà e, per il caso in cui l'alienazione non sia attuata nel termine fissato, ordina che la quota sia venduta agli incanti pubblici secondo le disposizioni sulla realizzazione forzata degli immobili, eccetto quelle concernenti lo scioglimento della comproprietà.
c363 Le disposizioni concernenti l'esclusione d'un comproprietario si applicano per analogia all'usufruttuario della quota di comproprietà e al titolare di altri diritti di godimento reali oppure personali annotati nel registro fondiario.
359 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
360 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
361 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
362 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
363 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
8. Vincolatività
di norme e
decisioni e
menzione nel
registro
fondiario360
9. Esclusione
dalla comunione a. Comproprietari
b. Titolari di altri diritti
Codice civile svizzero 157
210
Art. 650
364 1 Ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata.
2
La divisione può essere differita fino a 50 anni mediante convenzione; se concerne un fondo, la convenzione richiede per la sua validità l'atto pubblico e può essere annotata nel registro fondiario.365 3
Lo scioglimento non può essere chiesto intempestivamente.
Art. 651
1 Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri.
2
Quando i comproprietari non si accordino circa il modo della divisione, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, ed ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, ne ordina la licitazione fra i comproprietari od ai pubblici incanti.
3
Trattandosi di divisione in natura la differenza dei lotti può essere conguagliata in denaro.
a366 1 Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, in caso di litigio il tribunale ne attribuisce la proprietà esclusiva alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore dal profilo della protezione degli animali.
2
Il giudice può obbligare la parte a cui è attribuito l'animale a versare un adeguato indennizzo alla controparte; egli ne determina liberamente l'ammontare secondo il suo apprezzamento.
3
Il tribunale adotta le necessarie misure provvisionali, segnatamente in relazione alla sistemazione provvisoria dell'animale.
364 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
365 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
366 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
10. Scioglimento
a. Azione di
divisione
b. Modo della
divisione
c. Animali
domestici
Codice civile svizzero 158
210
Art. 652
Se più persone, vincolate ad una comunione per disposizione di legge
o per contratto, hanno in comune la proprietà di una cosa, il diritto di ciascuna si estende a tutta la cosa.
Art. 653
1 I diritti e gli obblighi dei proprietari in comune si determinano secondo le norme stabilite dalla legge o dal contratto per la relativa specie di comunione.
2
In difetto di altre disposizioni l'esercizio della proprietà e il diritto di disporre della cosa richiedono l'unanime decisione dei proprietari.
3
Durante la comunione nessuno dei proprietari può domandare la divisione né disporre di una frazione della cosa.
Art. 654
1 Lo scioglimento si effettua con l'alienazione della cosa o con la fine della comunione.
2
Salvo disposizione contraria, la divisione si fa secondo le norme della comproprietà.
a367 Lo scioglimento della proprietà collettiva di aziende e fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 1991368 sul diritto fondiario rurale.
Titolo diciannovesimo: Della proprietà fondiaria Capo primo: Oggetto, acquisto e perdita della proprietà fondiaria
Art. 655
369 1 La proprietà fondiaria ha per oggetto i fondi.
2
Sono fondi nel senso di questa legge: 1. i beni immobili;
367 Introdotto dall'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
368 RS 211.412.11 369 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
370 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
II. Proprietà
comune 1. Condizioni 2. Effetti
3. Scioglimento
III. Proprietà
collettiva di
aziende e fondi
agricoli
A. Oggetto I. Fondi370
Codice civile svizzero 159
210
2. i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario;
3. le
miniere;
4. le quote di comproprietà d'un fondo.
3
La servitù su un fondo può essere intavolata nel registro fondiario come diritto per sé stante e permanente se: 1. non è costituita né a favore di un fondo dominante né esclusivamente a favore di una determinata persona; e
2. è costituita per almeno 30 anni o per un tempo indeterminato.371
a372 1 Un fondo può essere connesso a un altro fondo in modo che il proprietario del fondo principale sia anche proprietario del fondo ad esso connesso. Quest'ultimo segue la sorte del fondo principale e non può essere alienato, costituito in pegno o gravato di un altro diritto reale separatamente.
2
Se i fondi sono connessi per un fine durevole, il diritto di prelazione legale dei comproprietari e il diritto di chiedere lo scioglimento della comproprietà non possono essere fatti valere.
Art. 656
1 Per l'acquisto della proprietà fondiaria occorre l'iscrizione nel registro fondiario.
2
Nei casi di occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata o sentenza, l'acquirente diventa proprietario già prima dell'iscrizione, ma può disporre del fondo nel registro fondiario solo dopo che l'iscrizione fu eseguita.
Art. 657
1 Il contratto traslativo della proprietà richiede per la sua validità l'atto pubblico.
2
Le disposizioni a causa di morte e le convenzioni matrimoniali devono essere fatte nelle forme prescritte dal diritto successorio e matrimoniale.
371 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
372 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
II. Proprietà
dipendente
B. Acquisto della
proprietà
fondiaria I. Iscrizione II. Modi
d'acquisto 1. Trasmissione
Codice civile svizzero 160
210
Art. 658
1 L'acquisto per occupazione di un fondo intavolato nel registro fondiario può solo avvenire allorquando risulti dal registro stesso che è cosa senza padrone.
2
L'occupazione di un terreno non intavolato nel registro soggiace alle disposizioni circa le cose senza padrone.
Art. 659
1 I terreni utilizzabili formatisi sopra un'area senza padrone a seguito di alluvione, colmata, spostamento di terra, cambiamento di corso o di livello di un'acqua pubblica o per simile causa, appartengono al Cantone nel cui territorio si trovano.
2
Il diritto cantonale li può assegnare ai fronteggianti.
3
Chiunque possa provare che porzioni di terreno furono staccate dalla sua proprietà, le può riprendere entro un congruo termine.
Art. 660
1 Gli spostamenti di terreno dall'uno all'altro fondo non producono alcuna modificazione dei confini.
2
Le porzioni di terreno ed altri materiali che per tali spostamenti passano dall'uno all'altro fondo sono soggetti alle disposizioni sulle cose trasportate e sull'unione di cose.
a374 1 Il principio secondo il quale gli spostamenti di terreno non producono alcuna modificazione dei confini non si applica ai territori interessati da spostamenti di terreno permanenti designati tali dai Cantoni.
2
Nella designazione dei territori dev'essere presa in considerazione la natura dei fondi interessati.
3
L'appartenenza di un fondo a un tale territorio dev'essere comunicata in maniera adeguata agli interessati e menzionata nel registro fondiario.
373 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
374 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
2. Occupazione
3. Formazione di
nuovi terreni
4. Spostamenti di
terreno a. In genere373 b. Permanenti
Codice civile svizzero 161
210
b375 1 Se in seguito a uno spostamento di terreno un confine non è più appropriato, ogni proprietario fondiario interessato può esigere che esso sia fissato di nuovo.
2
Il plusvalore o il minor valore deve essere compensato.
Art. 661
Ove taluno sia indebitamente iscritto nel registro quale proprietario, la
sua proprietà non può più essergli contestata se egli ha posseduto il fondo in buona fede, pacificamente e senza interruzione per anni dieci.
Art. 662
1 Colui che possiede da trent'anni, senza interruzione, pacificamente e come proprietario un fondo non intavolato nel registro, può domandare che sia intavolato come sua proprietà.
2
Lo stesso diritto appartiene alle medesime condizioni al possessore di un fondo del quale il registro non indica alcun proprietario od il cui proprietario al cominciare del termine della prescrizione di trent'anni era morto o dichiarato scomparso.
3
Tuttavia l'iscrizione può essere fatta solo per disposizione del giudice, previa pubblicazione di una grida, ed è concessa solo se non vi fu opposizione nel termine indicato o se l'opposizione fu respinta.
Art. 663
Per il computo dei termini, per l'interruzione e la sospensione della
prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti.
Art. 664
1 Le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato nel cui territorio si trovano.
2
Non sono soggetti alla proprietà privata, salvo la prova del contrario, le acque pubbliche, i terreni non coltivabili, come le rupi, le franate, i ghiacciai, i nevati e le sorgenti che ne scaturiscono.
3
Il diritto cantonale emana le necessarie disposizioni circa l'occupazione delle terre senza padrone ed il godimento e l'uso delle cose di dominio pubblico, come le strade, le piazze, i corsi d'acqua ed il letto dei fiumi.
375 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
c. Nuova
determinazione
del confine
5. Prescrizione
acquisitiva a. Prescrizione ordinaria
b. Prescrizione
straordinaria
c. Termini
6. Cose senza
padrone e cose
di dominio
pubblico
Codice civile svizzero 162
210
Art. 665
1 Il titolo d'acquisto conferisce all'acquirente una azione personale contro l'alienante per far eseguire la iscrizione nel registro fondiario e, in caso di rifiuto dell'alienante, il diritto di farsi giudizialmente riconoscere la proprietà.
2
Nei casi di occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata e sentenza del giudice, l'acquirente può ottenere direttamente la iscrizione.
3
Le modificazioni della proprietà fondiaria derivanti per legge dalla comunione dei beni o dal suo scioglimento sono iscritte nel registro fondiario su notificazione di un coniuge.376
Art. 666
1 La proprietà fondiaria si estingue con la cancellazione dell'iscrizione o con la perdita totale del fondo.
2
Riguardo all'espropriazione, il momento del trapasso della proprietà è determinato dalle rispettive leggi federali e cantonali.
a377 1 Se la persona iscritta nel registro fondiario quale proprietario non è identificabile o se il suo domicilio o il nome o il domicilio di uno o più dei suoi eredi è sconosciuto, il giudice può, su richiesta, ordinare le misure necessarie.
2
Il giudice può in particolare nominare un rappresentante. Su richiesta, stabilisce l'estensione del potere di rappresentanza. Se il giudice non dispone altrimenti, il rappresentante si limita a interventi conservativi.
3
Le misure possono essere chieste: 1. da chiunque abbia un interesse degno di protezione; 2. dall'ufficio del registro fondiario del luogo di situazione del fondo.
4
Le misure non comportano interruzione del termine di prescrizione acquisitiva straordinaria.
376 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
377 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
III. Diritto
all'iscrizione
C. Perdita
D. Misure
giudiziarie I. Proprietario irreperibile
Codice civile svizzero 163
210
b378
Se una persona giuridica o un altro soggetto giuridico iscritti nel registro fondiario quali proprietari non dispongono più degli organi prescritti, chiunque abbia un interesse degno di protezione o l'ufficio del registro fondiario del luogo di situazione del fondo può chiedere al giudice di ordinare le misure necessarie riguardo al fondo.
Capo secondo: Elementi e limiti della proprietà fondiaria
Art. 667
1 La proprietà del fondo si estende superiormente nello spazio ed inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad esercitarla.
2
Essa comprende, salvo le restrizioni legali, tutto ciò che è piantato o costrutto sul terreno ed anche le sorgenti.
Art. 668
1 I confini sono indicati dalla mappa catastale e dai termini posti nel fondo.
2
In caso di disaccordo fra la mappa ed i termini, si presumono esatti i confini della mappa.
3
La presunzione non si applica ai territori con spostamenti di terreno permanenti designati tali dai Cantoni.379
Art. 669
Ogni proprietario di fondi è tenuto di prestarsi, a richiesta del vicino,
all'accertamento dei rispettivi confini sia mediante rettificazione della mappa, sia piantando i termini.
Art. 670
Quando in confine tra due fondi esistano delle opere divisorie, come
muri, siepi o steccati, si presumono comproprietà dei due vicini.
378 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
379 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
II. Soggetti
giuridici privi
degli organi
prescritti
A. Elementi I. Estensione II. Confini 1. Modo di stabilirli
2. Obbligo di
porre i termini
3. Comproprietà
delle opere
divisorie
Codice civile svizzero 164
210
Art. 671
1 Ove taluno adoperi materiale altrui per costruire sul proprio fondo, o materiale proprio per costruire sul fondo altrui, il materiale diventa parte costitutiva del fondo.
2
Il proprietario dei materiali che furono adoperati senza il suo consenso ha il diritto di rivendicarli ed esigerne la rimozione, a spese del proprietario del fondo, in quanto si possa fare senza un danno sproporzionato.
3
Alle medesime condizioni il proprietario del fondo può domandare la rimozione a spese del costruttore dei materiali adoperati senza il suo consenso.
Art. 672
1 Non avvenendo la rimozione, il proprietario del fondo deve equamente risarcire l'altro per il suo materiale.
2
Se la costruzione fu fatta in mala fede dal proprietario del fondo, questo può essere condannato al completo risarcimento del danno.
3
Se fu fatta in mala fede dal proprietario del materiale, l'indennità può essere limitata al valore minimo che la costruzione può avere per il proprietario.
Art. 673
Nei casi in cui il valore della costruzione superi manifestamente quello
del suolo, la parte in buona fede può domandare che la proprietà della costruzione e del fondo sia attribuita al proprietario del materiale mediante equa indennità.
Art. 674
1 Le costruzioni ed altre opere sporgenti da un fondo sopra un altro, rimangono parte costitutiva del fondo da cui sporgono, se il loro proprietario ha un diritto reale alla loro esistenza.
2
Tale diritto può essere iscritto nel registro fondiario come servitù.
3
Qualora l'opera sporgente sia fatta senza diritto, ma il vicino danneggiato non abbia fatto opposizione alla stessa a tempo debito, malgrado che fosse riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità, al costruttore in buona fede il diritto reale sull'opera o la proprietà del terreno.
III. Costruzioni
sul fondo 1. In rapporto al materiale a. Proprietà del medesimo
b. Risarcimento
c. Attribuzione
del fondo
2. Opere
sporgenti sul
fondo altrui
Codice civile svizzero 165
210
Art. 675
1 Le costruzioni ed altre opere scavate o murate nel fondo altrui, o in qualsiasi modo durevolmente incorporate al suolo o al sottosuolo, possono avere un proprietario speciale, quando la loro esistenza sia iscritta nel registro fondiario come servitù.
2
Questo diritto non è applicabile ai singoli piani di un edificio.
Art. 676
1 Le condotte di allacciamento che si trovano fuori del fondo a cui servono fanno parte dell'impianto da cui provengono o a cui conducono e appartengono al proprietario di questo, salvo disposizione contraria.380 2
La costituzione di tali diritti reali sui fondi altrui ha luogo a titolo di servitù, in quanto non siano applicabili le norme sui rapporti di vicinato.
3
La servitù nasce con la costruzione della condotta se questa è riconoscibile esteriormente. In caso contrario essa nasce con l'iscrizione nel registro fondiario.381
Art. 677
1 Le capanne, baracche, tettoie e simili, costruite sul terreno altrui senza intenzione di incorporarvele durevolmente, rimangono del loro speciale proprietario.
2
Esse non sono inscritte nel registro fondiario.
Art. 678
1 Ove alcuno collochi piante di altrui proprietà nel proprio fondo o piante proprie nel fondo altrui, ne derivano gli stessi diritti ed obblighi come se si trattasse dell'impiego di materiale di costruzione o di costruzioni mobiliari.
2
Una servitù analoga al diritto di superficie su singole piante e piantagioni può essere costituita per un minimo di dieci e un massimo di 100 anni.382 3
Il proprietario gravato può, prima della scadenza della durata pattuita, esigere il riscatto della servitù se ha concluso un contratto d'affitto sull'utilizzazione del suolo con il titolare della servitù e se tale contrat380 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti
reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
381 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
382 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4121; FF 2002 4208).
3. Diritto di
superficie
4. Condotte
5. Costruzioni
mobiliari
IV. Piantagioni
sul fondo altrui
Codice civile svizzero 166
210
to viene sciolto. Il giudice determina le conseguenze patrimoniali apprezzando tutte le circostanze.383
Art. 679
1 Chiunque sia danneggiato o minacciato di danno per il fatto che un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno.
2
Qualora una costruzione o un'istallazione privi un fondo vicino di determinate qualità, le pretese di cui al capoverso 1 sussistono soltanto se all'atto dell'edificazione della costruzione o dell'installazione non sono state osservate le norme allora vigenti.385
a386 Se, nell'ambito della gestione legittima di un fondo, segnatamente
procedendo a una costruzione, il proprietario causa temporaneamente a un vicino inconvenienti eccessivi e inevitabili che gli arrecano un danno, il vicino può esigere dal proprietario soltanto il risarcimento del danno.
Art. 680
1 Le restrizioni legali del diritto di proprietà sussistono senza iscrizione nel registro fondiario.
2
La loro soppressione o modificazione per negozio giuridico richiede per la sua validità l'atto pubblico e l'inscrizione nel registro fondiario.
3
Le restrizioni della proprietà aventi carattere di interesse pubblico non possono essere soppresse né modificate.
Art. 681
387 1 I diritti di prelazione legali possono essere esercitati anche in caso di incanto forzato, ma soltanto in occasione dell'asta stessa e alle condizioni dell'aggiudicazione; per il resto, i diritti di prelazione legali possono essere fatti valere alle condizioni applicabili ai diritti di prelazione convenzionali.
383 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4121; FF 2002 4208).
384 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
385 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
386 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
387 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
V. Responsabilità del
proprietario 1. In caso di eccesso
nell'esercizio
del diritto di
proprietà384
2. In caso
di gestione
legittima del
fondo
B. Restrizioni I. In genere II. Limitazioni
del diritto di
alienare; Diritti
di prelazione
legali 1. Principi
Codice civile svizzero 167
210
2
Il diritto di prelazione decade se il fondo è alienato a una persona titolare di un diritto di prelazione dello stesso grado o di grado preferenziale.
3
I diritti di prelazione legali non sono né trasmissibili per successione né cedibili. Essi prevalgono sui diritti di prelazione convenzionali.
a388 1 Il venditore ha l'obbligo di notificare ai titolari del diritto di prelazione la conclusione del contratto di vendita e il contenuto dello stesso.
2
Il titolare del diritto di prelazione, se intende esercitare il suo diritto, deve farlo valere entro tre mesi dal giorno nel quale ha avuto conoscenza della conclusione del contratto e del suo contenuto, ma al più tardi entro due anni dall'iscrizione del nuovo proprietario nel registro fondiario.
3
Entro tali termini, il titolare del diritto di prelazione può invocare il suo diritto contro qualsiasi proprietario del fondo.
b389 1 La convenzione che esclude o modifica un diritto di prelazione legale richiede per la sua validità l'atto pubblico. Essa può essere annotata nel registro fondiario se il diritto di prelazione spetta al proprietario attuale di un altro fondo.
2
Sopravvenuto il caso di prelazione, l'avente diritto può rinunciare per scritto ad esercitare un diritto di prelazione legale.
Art. 682
390 1 I comproprietari hanno un diritto di prelazione verso qualunque terzo non comproprietario che acquisti una parte del fondo. Se più comproprietari fanno valere il diritto di prelazione, la parte è attribuita loro in proporzione alle rispettive quote di comproprietà.392 2 Il diritto di prelazione spetta anche al proprietario di un fondo gravato da un diritto di superficie per sé stante e permanente verso chiunque acquisti tale diritto, e al superficiario, nella misura in cui il fondo serva all'esercizio del suo diritto, verso chiunque acquisti il fondo.
388 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
389 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
390 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
391 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
392 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
2. Esercizio
3. Modificazione, rinuncia
4. In caso di
comproprietà e
di diritto di
superficie391
Codice civile svizzero 168
210
3
…393
a394 I diritti di prelazione su aziende e fondi agricoli sono inoltre retti dalla legge federale del 4 ottobre 1991395 sul diritto fondiario rurale.
Art. 683
396
Art. 684
1 Usando del diritto di proprietà, e specialmente esercitando sul suo fondo un'industria, ognuno è obbligato di astenersi da ogni eccesso pregiudicevole alla proprietà del vicino.
2
Sono vietati in particolare l'inquinamento dell'aria, i cattivi odori, i rumori, i suoni, gli scotimenti, le radiazioni e la privazione di insolazione o di luce diurna che sono di danno ai vicini e non sono giustificati dalla situazione e destinazione dei fondi o dall'uso locale.398
Art. 685
1 Il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno, o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano.
2
Alle costruzioni incompatibili col diritto di vicinato si applicano le disposizioni relative alle opere sporgenti sul fondo altrui.
Art. 686
1 I Cantoni hanno facoltà di fissare le distanze da osservarsi negli scavi e costruzioni.
2
Essi possono emanare ulteriori norme edilizie.
393 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
394 Introdotto dall'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
395 RS 211.412.11 396 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
397 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
398 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
5. Diritto di
prelazione su
aziende e fondi
agricoli
III. Rapporti di
vicinato 1. Eccessi pregiudizievoli
397
2. Scavi e
costruzioni a. Regola b. Riserva del
diritto cantonale
Codice civile svizzero 169
210
Art. 687
1 Il vicino può tagliare ed appropriarsi i rami sporgenti e le radici penetranti quando danneggino la sua proprietà e dietro reclamo non sieno tolti entro un termine conveniente.
2
Se il proprietario tollera la sporgenza di rami sul suo suolo coltivato o fabbricato, egli ha diritto ai frutti che producono.
3
Queste prescrizioni non sono applicabili alle selve fra loro confinanti.
Art. 688
Il diritto cantonale può prescrivere determinate distanze dal fondo del
vicino per le piantagioni, secondo la natura dei fondi e delle piante, e può obbligare il proprietario del fondo a permettere l'avanzamento dei rami o delle radici di piante fruttifere nonché regolare o togliere il diritto del proprietario sui frutti prodotti dai rami sporgenti sul suo terreno.
Art. 689
1 Ogni proprietario è tenuto a ricevere l'acqua che scola naturalmente dal fondo superiore, particolarmente l'acqua piovana, di disgelo e quella delle sorgenti non raccolte.
2
A nessuno è lecito modificare il deflusso naturale dell'acqua a danno del vicino.
3
L'acqua defluente necessaria ad un fondo inferiore gli può esser tolta solo in quanto sia indispensabile per il fondo superiore.
Art. 690
1 Il proprietario è tenuto a ricevere senza indennità le acque provenienti da opere di prosciugamento del fondo superiore, che prima scolavano naturalmente sul suo fondo.
2
Se ne subisce un danno, egli può esigere dal proprietario del fondo superiore che faccia a sue spese un acquedotto attraverso il proprio fondo inferiore.
Art. 691
1 Ogni proprietario è tenuto, dietro piena indennità, a tollerare nel suo fondo le linee e condutture destinate all'allacciamento di un altro fondo, se l'allacciamento non può essere eseguito altrimenti o può esserlo solo con spese eccessive.399 399 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
3. Piante a. Regola b. Prescrizioni
cantonali
4. Scolo delle
acque
5. Prosciugamenti
6. Condotte a. Obbligo di tollerarle
Codice civile svizzero 170
210
2
Queste prestazioni non possono essere richieste in virtù dei rapporti di vicinato nei casi per i quali il diritto federale o cantonale concede l'espropriazione.
3
Su richiesta dell'avente diritto o del proprietario gravato, tali condotte sono iscritte come servitù nel registro fondiario a spese dell'avente diritto. Il diritto di condotta è opponibile all'acquirente di buona fede anche senza iscrizione.400
Art. 692
1 Il proprietario gravato può pretendere che i suoi interessi siano equamente considerati.
2
Quando ciò sia giustificato da speciali circostanze, e trattandosi di condotte aeree, egli può pretendere che gli sia comperato, contro integrale compenso e per una conveniente larghezza, il tratto di terreno sul quale dev'essere stabilita la condotta.
Art. 693
1 Modificandosi le circostanze, il gravato può pretendere uno spostamento della condotta conforme ai propri interessi.
2
Le spese dello spostamento devono, di regola, essere sopportate dall'avente diritto.
3
Dove ciò sia giustificato da speciali circostanze un'equa parte delle spese può però essere posta a carico del gravato.
Art. 694
1 Il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo ad una strada pubblica, può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena indennità.
2
La domanda è diretta in primo luogo contro il vicino dal quale, a causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, si può più ragionevolmente esigere la concessione del passo; in secondo luogo contro coloro per i quali il passaggio è di minor danno.
3
Nella determinazione del passo necessario devesi aver riguardo agli interessi delle due parti.
Art. 695
Rimane riservata ai Cantoni la facoltà di emanare ulteriori prescrizioni
circa il diritto di servirsi del fondo del vicino per eseguire i lavori di coltivazione, miglioria o costruzione sul fondo proprio, circa i diritti di 400 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
b. Tutela degli
interessi dei
gravati
c. Cambiamento
di circostanze
7. Diritti di passo a. Accesso necessario
b. Altri diritti di passo
Codice civile svizzero 171
210
passaggio per arare od abbeverare, circa il transito nei fondi incolti od in stagione morta, la condotta del legname e simili diritti.
Art. 696
1 I diritti di passo stabiliti direttamente dalla legge sussistono senza iscrizione nel registro fondiario.
2
Devono però essere menzionati nel registro quando abbiano un carattere permanente.
Art. 697
1 Il proprietario sopporta le spese di cinta del proprio fondo, riservate le disposizioni circa la comproprietà delle opere divisorie.
2
Relativamente all'obbligo ed al modo di cintare i fondi è riservato il diritto cantonale.
Art. 698
I proprietari devono contribuire in proporzione del loro interesse alle
spese per le opere relative all'esercizio dei diritti di vicinato.
Art. 699
1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture.
2
Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca.
Art. 700
1 Il proprietario deve permettere all'avente diritto la ricerca e la ripresa delle cose trasportate sul proprio fondo dall'acqua, dal vento, dalle valanghe, o da altra forza naturale od avvenimento fortuito, nonché del bestiame grosso o minuto, degli sciami d'api, volatili o pesci pervenuti sul proprio fondo.
2
Egli può pretendere il risarcimento del danno ed ha su dette cose il diritto di ritenzione.
Art. 701
1 Ove qualcuno non possa sottrarre sé od altri ad un danno sovrastante o ad un pericolo imminente se non violando la proprietà fondiaria di c. Iscrizione nel
registro
8. Opere di cinta
9. Manutenzione
IV. Diritto di
accesso ed
opposizione 1. Accesso 2. Ripresa di
cose o di animali
3. Difesa da
pericoli o danni
Codice civile svizzero 172
210
un terzo, questi è tenuto di soffrire la violazione, purché il danno effettivo o temuto sia assai maggiore del pregiudizio che risulta per lui.
2
Il danno che ne consegue dev'essere equamente risarcito.
Art. 702
Rimane riservata alla Confederazione, ai Cantoni ed ai Comuni la
facoltà di emanare nell'interesse pubblico delle restrizioni al diritto di proprietà fondiaria, specialmente a riguardo della polizia edilizia e sanitaria, dei provvedimenti contro gli incendi, delle discipline forestali, della viabilità, delle strade di alaggio, dell'impianto dei termini e dei segnali trigonometrici, del miglioramento e frazionamento del suolo, del raggruppamento dei fondi rustici e dei terreni da costruzione, della conservazione delle antichità e delle rarità naturali, delle deturpazioni del paesaggio, della protezione dei punti di vista e delle sorgenti d'acque salubri.
Art. 703
401 1 Quando le opere di miglioramento del suolo, come correzioni di corsi d'acqua, prosciugamenti, irrigazioni, rimboschimenti, strade, raggruppamenti di terreni e simili lavori, non possono essere compiute se non da una comunione di proprietari e siano consentite dalla maggioranza dei medesimi, rappresentanti più della metà del terreno, gli altri proprietari sono obbligati a prendervi parte. I proprietari interessati che non prendono parte alla decisione sono considerati consenzienti.
L'adesione è menzionata nel registro fondiario.
2
I Cantoni stabiliscono la procedura. Essi devono, segnatamente per i raggruppamenti, emanare prescrizioni particolareggiate.
3
La legislazione cantonale può facilitare maggiormente l'esecuzione di tali miglioramenti del suolo ed estendere le stesse prescrizioni anche alle zone edificabili e ai territori interessati da spostamenti di terreno permanenti.402
Art. 704
1 Le sorgenti sono parti costitutive del fondo e la loro proprietà può essere acquisita soltanto col suolo dal quale esse scaturiscono.
2
I diritti sopra le sorgenti nel suolo altrui sono costituiti quali servitù mediante iscrizione nel registro fondiario.
3
L'acqua del sottosuolo è parificata alle sorgenti.
401 Nuovo testo giusta l'art. 121 della L del 3 ott. 1951 sull'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1953 1133; FF 1951 II 141 ediz. franc.).
402 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
V. Restrizioni di
diritto pubblico 1. In genere 2. Miglioramenti
del suolo
C. Sorgenti e
fontane I. Proprietà e diritto sulle
sorgenti
Codice civile svizzero 173
210
Art. 705
1 Il diritto cantonale può regolare, limitare od interdire, nel pubblico interesse, la derivazione delle sorgenti.
2
Nascendo conflitti fra Cantoni, decide definitivamente il Consiglio federale.
Art. 706
1 Chi, facendo costruzioni, scavi od altre opere qualsiasi, taglia, inquina, od altrimenti danneggia sorgenti o fontane considerevolmente utilizzate o raccolte a scopo di utilizzazione, è tenuto al risarcimento dei danni verso il proprietario o l'utente delle medesime.
2
Quando il danno non sia stato cagionato per dolo od imprudenza, o quando il danneggiato stesso sia in colpa, il giudice decide con libero apprezzamento se, in quale misura ed in qual modo il risarcimento sia dovuto.
Art. 707
1 Essendo tagliate od inquinate sorgenti o fontane indispensabili per la coltivazione di un fondo, o per l'abitazione di un immobile, o per una condotta d'acqua potabile, può essere domandato il ripristino dello stato anteriore in quanto sia possibile.
2
Negli altri casi il ripristino può solo essere domandato se è giustificato da speciali circostanze.
Art. 708
1 Se più sorgenti vicine, che appartengono a diversi proprietari e defluiscono da un medesimo bacino d'alimentazione, formano insieme un gruppo, ognuno dei proprietari può proporre che le sorgenti sieno raccolte in comunione e distribuite agli aventi diritto in proporzione del getto anteriore.
2
Le spese per l'impianto comune sono sopportate dagli aventi diritto in ragione del rispettivo interesse.
3
Opponendosi qualcuno degli interessati, ognuno ha diritto di raccogliere a regola d'arte e di derivare la propria sorgente, ancorché ne venga pregiudizio al getto delle altre e non deve indennità se non in quanto la sua sorgente sia aumentata in conseguenza del nuovo adattamento.
Art. 709
È riservato al diritto cantonale lo stabilire se ed in quale misura le sorgenti, le fontane ed i rivi di proprietà privata possono essere utilizzati II. Derivazione
di sorgenti
III. Sorgenti
tagliate 1. Indennità 2. Ripristino
IV. Comunione
di sorgenti
V. Utilizzazione
di sorgenti
Codice civile svizzero 174
210
anche dai vicini o da altre persone per attingervi acqua, per abbeverare o per simili usi.
Art. 710
1 Qualora manchi ad un fondo l'acqua necessaria per la casa e le sue dipendenze, e non sia possibile condurvela da altro luogo senza un lavoro ed una spesa sproporzionati, il proprietario può chiedere che il vicino gli ceda, dietro completa indennità, una parte della sorgente o fontana, di cui egli possa privarsi senza detrimento pei propri bisogni.
2
Nel determinare le modalità devesi principalmente aver riguardo all'interesse di colui che è obbligato a fornire l'acqua.
3
Mutandosi le circostanze, può essere chiesta una modificazione delle disposizioni precedenti.
Art. 711
1 Se delle sorgenti, delle fontane o dei rivi non sono di alcun utile od hanno solo un infimo vantaggio per il loro proprietario in confronto della loro possibile utilizzazione, il proprietario può essere obbligato a cederli, dietro completa indennità, per servizi di acque potabili, idranti od altre imprese di pubblica utilità.
2
L'indennità potrà consistere nella concessione di acqua dalla nuova opera.
Art. 712
I proprietari di servizi d'acqua potabile possono domandare in via di
espropriazione i terreni circostanti alle loro sorgenti, necessari ad impedire che sieno inquinate.
Capo terzo:403 Della proprietà per piani
a 1 La proprietà per piani è la quota di comproprietà d'un fondo, alla quale è inerente il diritto esclusivo del comproprietario di godere e di sistemare internamente una parte determinata di un edificio.
2
Il comproprietario ha facoltà di amministrare, godere e sistemare i suoi locali, sempreché non comprometta l'esercizio del diritto corrispondente degli altri comproprietari, non danneggi in alcun modo le parti edilizie, le opere e gli impianti comuni e non ne pregiudichi la funzione e l'aspetto esteriore.
403 Introdotto dal n. II della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
VI. Fontana
necessaria
VII. Obbligo di
cessione 1. Dell'acqua 2. Circa il
terreno
A. Elementi e
oggetto I. Elementi
Codice civile svizzero 175
210
3
Egli è tenuto a mantenere i suoi locali in modo che sia assicurato all'edificio uno stato irreprensibile e un buon aspetto.
b 1 Possono essere oggetto del diritto esclusivo i singoli piani o porzioni di piano ordinati in appartamenti o in unità di locali per il commercio o altro scopo; essi devono costituire un tutto e avere un proprio accesso, ma possono comprendere locali accessori disgiunti.
2
Non possono essere oggetto del diritto esclusivo: 1. il suolo su cui sorge l'edificio e il diritto di superficie in virtù del quale l'edificio è costruito; 2. le parti della costruzione che sono importanti per l'esistenza, la membratura e la solidità dell'edificio o dei locali di altri comproprietari, oppure determinano la forma esteriore e l'aspetto dell'edificio; 3. le opere e gli impianti che servono anche agli altri comproprietari per l'uso dei loro locali.
3
I comproprietari possono, nell'atto costitutivo o in una convenzione successiva avente la medesima forma, dichiarare comuni anche altre parti dell'edificio, le quali in caso diverso si presumono assoggettate al diritto esclusivo.
c 1 Il comproprietario non ha per legge il diritto di prelazione verso qualunque terzo che acquisti una quota, ma un tale diritto può essere stabilito nell'atto costitutivo o in una convenzione successiva ed essere annotato nel registro fondiario.
2
Nello stesso modo può essere stabilito che l'alienazione d'un piano o d'una porzione di piano, la costituzione d'usufrutto o d'un diritto d'abitazione sullo stesso e la sua locazione siano valide solo se gli altri comproprietari, con decisione della maggioranza, non facciano opposizione entro quattordici giorni dal ricevimento della comunicazione.
3
L'opposizione dev'essere giustificata da gravi motivi.404
d 1 La proprietà per piani è costituita con l'iscrizione nel registro fondiario.
2
L'iscrizione può essere chiesta sul fondamento di: 404 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
II. Oggetto
III. Disposizione
B. Costituzione e
cessazione I. Atto
costitutivo
Codice civile svizzero 176
210
1. un contratto con il quale i comproprietari sottopongono le loro quote all'ordinamento della proprietà per piani; 2. una dichiarazione del proprietario del fondo o del titolare di un diritto di superficie per sè stante e permanente, attestante la costituzione di quote di comproprietà secondo l'ordinamento della proprietà per piani.
3
Il negozio richiede per la sua validità l'atto pubblico e, se è un testamento o una convenzione di divisione ereditaria, la forma prescritta dal diritto successorio.
e 1 L'atto costitutivo deve determinare i piani o le porzioni di piano e indicare, in frazioni aventi un denominatore comune, il valore di ciascuno di essi come quota del valore dell'immobile o del diritto di superficie.406 2 La modificazione delle quote di valore richiede per la sua validità il consenso di tutti gli interessati diretti e l'approvazione dell'assemblea dei comproprietari; ogni comproprietario può tuttavia domandare la rettificazione della sua quota, se sia stata determinata erroneamente o sia divenuta inesatta per le mutate condizioni dell'edificio o delle sue adiacenze.
f 1 La proprietà per piani si estingue con la perdita dell'immobile o del diritto di superficie e con la cancellazione dal registro fondiario.
2
La cancellazione può essere domandata in virtù d'una convenzione di scioglimento, oppure dal comproprietario che accentra tutte le quote, sempreché vi consentano i titolari di diritti reali su piani o porzioni di piano, che non siano trasferibili su tutto il fondo senza pregiudizio.
3
Ogni comproprietario può chiedere lo scioglimento se l'edificio: 1. perisce per più della metà del suo valore e la ricostruzione comporterebbe per lui un onere difficilmente sopportabile; o 2. è suddiviso in proprietà per piani da oltre 50 anni e, a causa del cattivo stato della costruzione, non può più essere utilizzato conformemente alla sua destinazione.407 405 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
406 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
407 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
II. Delimitazione
e quote di
valore405
III. Estinzione
Codice civile svizzero 177
210
4
I comproprietari che intendono continuare la comunione possono evitare lo scioglimento tacitando gli altri.408
g 1 Per la competenza a fare atti d'amministrazione e lavori di costruzione si applicano le norme sulla comproprietà.
2
A tali norme, qualora non dispongano altrimenti, può essere sostituito un altro ordinamento da stabilirsi nell'atto costitutivo o per decisione unanime di tutti i comproprietari.
3
Del rimanente, ogni comproprietario può chiedere che sia stabilito e menzionato nel registro fondiario un regolamento per l'amministrazione e l'uso, il quale dev'essere approvato da una maggioranza dei comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte del valore della cosa; con la medesima maggioranza può essere modificato il regolamento, anche se esso sia stabilito nell'atto costitutivo.
4
La modifica dell'attribuzione per regolamento di diritti d'uso preclusivi richiede inoltre il consenso dei comproprietari direttamente interessati.409
h 1 I comproprietari devono contribuire agli oneri comuni e alle spese dell'amministrazione comune proporzionalmente al valore delle loro quote.
2
Tali oneri e spese sono segnatamente: 1. le spese per la manutenzione ordinaria, le riparazioni e le rinnovazioni delle parti comuni del fondo e dell'edificio, delle opere e impianti comuni;
2. le spese d'amministrazione, compresa l'indennità all'amministratore;
3. i contributi di diritto pubblico e le imposte dovuti collettivamente dai comproprietari;
4. gli interessi e gli ammortamenti dovuti ai creditori garantiti da pegno sull'immobile o verso i quali i comproprietari sono solidalmente responsabili.
3
Se si tratta di parti dell'edificio, di opere o d'impianti che non servono o servono minimamente a taluni comproprietari, ne deve essere tenuto conto nella ripartizione delle spese.
408 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
409 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
C. Amministrazione e uso I. Disposizioni
applicabili
II. Spese ed
oneri comuni 1. Definizione e ripartizione
Codice civile svizzero 178
210
i 1 Al fine di garantire i suoi crediti per i contributi decorsi negli ultimi tre anni, la comunione ha il diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale sulla quota di ciascun comproprietario.
2
L'iscrizione dell'ipoteca può essere domandata dall'amministratore o, in mancanza di questo, da ciascun comproprietario autorizzato per decisione della maggioranza dei comproprietari, o dal giudice, e dal creditore in favore del quale sia stato pignorato il credito per contributi.
3
Del rimanente, si applicano per analogia le disposizioni concernenti la costituzione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori.
k Per i crediti da contributi decorsi negli ultimi tre anni, la comunione ha, come un locatore, il diritto di ritenzione sulle cose mobili che si trovano nei locali del comproprietario e servono all'uso o al godimento dei medesimi.
l 1 La comunione acquista in proprio nome i beni risultanti dalla sua amministrazione, in particolare i contributi dei comproprietari e le disponibilità che ne risultano, come il fondo di rinnovazione.
2
Essa può, in proprio nome, stare in giudizio come attrice o convenuta, escutere o essere escussa.410
m 1 Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all'assemblea dei comproprietari:
1. decidere in tutti gli affari amministrativi che non competono all'amministratore;
2. nominare l'amministratore e vegliare sulla sua opera; 3. nominare un comitato o un delegato con compiti amministrativi, come quelli di consigliare l'amministratore, esaminarne la gestione e fare rapporto e proposte all'assemblea a questo riguardo;
4. approvare ogni anno il preventivo, il resoconto e la ripartizione delle spese fra i comproprietari; 5. decidere la costituzione di un fondo di rinnovazione per i lavori di manutenzione e di rinnovazione;
410 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
2. Garanzia dei
contributi a. Ipoteca legale b. Diritto di
ritenzione
III. Esercizio dei
diritti civili
D. Ordinamento I. Assemblea dei comproprietari 1. Competenza e stato giuridico
Codice civile svizzero 179
210
6. assicurare l'edificio contro il fuoco ed altri pericoli, stipulare le assicurazioni usuali di responsabilità civile e obbligare il comproprietario che abbia fatto delle spese straordinarie per sistemare i suoi locali, a pagare una parte del premio aggiuntivo, se non ha stipulato per suo conto un'assicurazione completiva.
2
Ove la legge non disponga altrimenti, all'assemblea e al comitato sono applicabili le norme sull'associazione concernenti gli organi e la contestazione delle risoluzioni sociali.
n 1 L'assemblea dei comproprietari è convocata e presieduta dall'amministratore, salvo che essa non disponga altrimenti.
2
Delle deliberazioni è steso verbale, custodito dall'amministratore o dal comproprietario che presiede all'assemblea.
o 1 Ove un piano o una porzione di piano appartenga in comune a più persone, esse hanno diritto collettivamente a un voto, reso da un loro rappresentante.
2
Il proprietario e l'usufruttuario di un piano o d'una porzione di piano si accordano circa l'esercizio del diritto di voto; altrimenti il voto spetta in tutte le questioni amministrative all'usufruttuario, salvo per i lavori di costruzione meramente utili oppure diretti ad abbellire o a rendere più comoda la cosa.
p 1 L'assemblea dei comproprietari è legalmente costituita con l'intervento o la rappresentanza della metà degli stessi, ma di almeno due, che rappresentino in pari tempo almeno la metà del valore della cosa.
2
Se l'assemblea non è in numero, è convocata una seconda, che può essere tenuta almeno dieci giorni dopo la prima.
3
L'assemblea di seconda convocazione delibera validamente con l'intervento o la rappresentanza di un terzo di tutti i comproprietari, ma di almeno due.
q 1 Se l'assemblea dei comproprietari non s'accorda sulla nomina dell'amministratore, ciascuno di essi può chiedere al giudice di nominarlo.
2
Il medesimo diritto spetta a chiunque abbia un interesse legittimo, come il creditore pignoratizio e l'assicuratore.
2. Convocazione
e presidenza
3. Diritto di voto
4. Costituzione
dell'assemblea
II. Amministratore 1. Nomina
Codice civile svizzero 180
210
r 1 L'assemblea dei comproprietari può revocare in ogni tempo l'amministratore, riservata l'azione di risarcimento.
2
Se, nonostante un grave motivo, l'assemblea nega di revocare l'amministratore, ogni comproprietario può, entro un mese, domandarne la revoca al giudice.
3
L'amministratore nominato dal giudice non può, senza il consenso di questo, essere revocato prima del decorso del tempo fissato al suo ufficio.
s 1 L'amministratore compie tutti gli atti dell'amministrazione comune in conformità della legge, del regolamento e delle decisioni dell'assemblea dei comproprietari, e prende direttamente tutte le misure urgenti a impedire o a rimuovere un danno.
2
Egli ripartisce tra i comproprietari gli oneri e le spese comuni, ne comunica loro il conto, riscuote i loro contributi, amministra ed eroga il danaro disponibile agli scopi cui è destinato.
3
Egli veglia affinché nell'esercizio dei diritti esclusivi e nell'uso delle parti e degli impianti comuni del fondo e dell'edificio siano osservati la legge, il regolamento della comunione e quello della casa.
t 1 L'amministratore rappresenta la comunione e i comproprietari in tutti gli affari dell'amministrazione comune che gli competono per legge.
2
Egli non può stare in un giudizio civile come attore o come convenuto senz'esserne precedentemente autorizzato dall'assemblea dei comproprietari, salvo si tratti di procedura sommaria; nei casi urgenti, l'autorizzazione può essere chiesta ulteriormente.
3
Le dichiarazioni, le ingiunzioni, le sentenze e le decisioni destinate collettivamente ai comproprietari possono essere comunicate validamente all'amministratore nel suo domicilio o nel luogo dove trovasi la cosa.
Titolo ventesimo: Della proprietà mobiliare
Art. 713
Sono oggetto della proprietà mobiliare le cose corporee che per loro
natura sono mobili, nonché le forze naturali in quanto sieno suscettibili di diritti e non sieno considerate come fondi.
2. Revoca
3. Competenze a. Esecuzione delle disposizioni e decisioni
su l'amministrazione e l'uso
b. Rappresentanza verso i terzi
A. Oggetto
Codice civile svizzero 181
210
Art. 714
1 Per la trasmissione della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del possesso all'acquirente.
2
Chi riceve in buona fede una cosa mobile in proprietà ne diventa proprietario anche se l'alienante non aveva diritto di trasmettere la proprietà, purché il possesso della cosa sia garantito all'acquirente secondo le regole del possesso.
Art. 715
1 Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio.
2
La riserva della proprietà non è ammessa nel commercio del bestiame.
Art. 716
Il proprietario non può chiedere la restituzione degli oggetti consegnati
sotto riserva della proprietà se non a condizione di restituire all'acquirente gli acconti già versati, sotto deduzione di una equa mercede per il nolo e di un'indennità per il deprezzamento.
Art. 717
1 Quando in forza di uno speciale rapporto giuridico, la cosa sia rimasta presso l'alienante, il trasferimento della proprietà è inefficace di fronte ai terzi, se fu fatto nell'intenzione di pregiudicarli, o di eludere le disposizioni relative al pegno manuale.
2
Il giudice decide in proposito con libero apprezzamento.
Art. 718
Le cose senza padrone diventano proprietà di colui che se ne impossessa con l'intenzione di divenirne proprietario.
Art. 719
1 Gli animali presi e ritenuti diventano senza padrone se ricuperano la libertà, ed il loro padrone non li insegue immediatamente e senza interruzione e non cerca di riprenderli.
2
Gli animali addomesticati diventano senza padrone quando siano ridiventati selvatici e non ritornino più dal proprietario.
3
Gli sciami d'api non diventano senza padrone per il solo fatto che si trasportino sul fondo altrui.
B. Modi di acquisto I. Trasmissione 1. Trasferimento
del possesso
2. Riserva della
proprietà a. In genere b. Vendita a
pagamenti rateali
3. Acquisto
senza il possesso
II. Occupazione 1. Cose senza padrone
2. Animali
sfuggiti
Codice civile svizzero 182
210
Art. 720
1 Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze.
2
L'avviso alla polizia è obbligatorio se il valore della cosa è manifestamente superiore ai dieci franchi.
3
Chi ritrova una cosa in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, deve consegnarla al padrone di casa, al locatario od alle persone incaricate della sorveglianza.
a412 1 Chi trova un animale smarrito è tenuto, fatto salvo l'articolo 720 capoverso 3, a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso agli oggetti smarriti. 2 I Cantoni designano l'ufficio a cui rivolgere l'avviso.
Art. 721
1 Le cose trovate devono essere debitamente custodite.
2
Esse possono essere vendute agli incanti pubblici, previa pubblicazione, col permesso dell'autorità competente quando richiedano spese di conservazione o sieno esposte a rapido deterioramento, o da più di un anno sieno custodite dalla polizia o da uno stabilimento pubblico.
3
Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.
Art. 722
1 Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l'acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall'avviso dato.
1bis
Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.413 1ter
Qualora la persona che trova l'animale affida quest'ultimo a un rifugio con il proposito di rinunciare definitivamente al suo possesso, 411 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
412 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207). Il cpv. 2 entra in vigore il 1° apr. 2004.
413 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
III. Oggetti
trovati 1. Pubblicazione ed indagine a. 411In generale b. Nel caso di
animali
2. Custodia ed
incanto pubblico
3. Acquisto della
proprietà,
riconsegna
Codice civile svizzero 183
210
il rifugio può, trascorsi due mesi dal momento in cui gli è stato affidato l'animale, disporne liberamente.414 2 Se la cosa può essere riconsegnata, egli ha diritto al rimborso di tutte le spese e ad un'equa mercede.
3
Se una cosa fu trovata in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, il padrone di casa, il locatario o lo stabilimento è considerato come ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede.
Art. 723
1 Si considera tesoro qualsiasi oggetto di pregio del quale si debba, secondo le circostanze, ritenere con certezza che sia sotterra o nascosto da molto tempo e che più non abbia padrone.
2
Il tesoro appartiene al proprietario della cosa mobile od immobile nella quale fu trovato, riservate le disposizioni sugli oggetti di pregio scientifico.
3
Lo scopritore ha il diritto ad un equo compenso che però non deve eccedere la metà del valore del tesoro.
Art. 724
1 Le rarità naturali e le antichità senza padrone e di pregio scientifico sono proprietà del Cantone nel cui territorio sono state scoperte.415 1bis Tali cose non possono essere alienate senza il consenso delle autorità cantonali competenti. Esse non possono essere acquistate né per usucapione né in buona fede. Il diritto alla riconsegna è imprescrittibile.416 2 Il proprietario nel cui fondo sono scoperti è tenuto a permetterne gli scavi, mediante il risarcimento dei danni che gliene derivano.
3
Lo scopritore, e trattandosi di tesoro anche il proprietario, hanno diritto ad un equo compenso, che non può oltrepassare, nel suo complesso, il valore degli oggetti.
Art. 725
1 Il detentore di cose mobili trasportate nell'altrui fondo dall'acqua, dal vento, dalle valanghe, o da altre forze naturali od avvenimenti fortuiti, 414 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
415 Nuovo testo giusta l'art. 32 n. 1 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457).
416 Introdotto dall'art. 32 n. 1 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457).
4. Tesoro
5. Oggetti di
pregio scientifico
IV. Cose
trasportate e
animali sfuggiti
Codice civile svizzero 184
210
e il detentore di animali sfuggiti al loro padrone hanno i diritti e gli obblighi di chi li avesse ritrovati.
2
Lo sciame d'api immigrato in un altrui alveare popolato appartiene al proprietario di questo, senz'obbligo d'indennità.
Art. 726
1 Se alcuno ha lavorato o trasformato una cosa altrui, la nuova cosa appartiene all'artefice ove il lavoro valga più della materia; al padrone della materia, nel caso opposto.
2
Se l'artefice è in mala fede, il giudice può aggiudicare la nuova cosa al padrone della materia, anche se il lavoro valga di più.
3
Sono riservate le disposizioni sul risarcimento dei danni e sull'arricchimento.
Art. 727
1 Quando due o più cose mobili di diversi proprietari sieno siffattamente mescolate od incorporate da non poter più essere separate senza notevole deterioramento, o senza un lavoro od una spesa sproporzionati, gli interessati diventano comproprietari della nuova cosa, in proporzione del valore che le sue singole parti avevano al momento della loro unione o mescolanza.
2
Quando una cosa mobile sia stata siffattamente mescolata od unita con un'altra da sembrare una parte accessoria di questa, il tutto appartiene al proprietario della parte principale.
3
Sono riservate le disposizioni sul risarcimento del danno e sull'arricchimento.
Art. 728
1 Chi per cinque anni possiede un'altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva.
1bis
Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.417 1ter
Fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, il termine di prescrizione acquisitiva per beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003418 sul trasferimento dei beni culturali è di 30 anni.419
417 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
418 RS
444.1
419 Introdotto dall'art. 32 n. 1 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457).
V. Specificazione
VI. Unione e
mescolanza
VII. Prescrizione
acquisitiva
Codice civile svizzero 185
210
2
La perdita involontaria del possesso non interrompe questa prescrizione, se il possessore ricupera la cosa nel termine di un anno o mediante azione proposta nel medesimo termine.
3
Per il computo dei termini, l'interruzione e la sospensione della prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti.
Art. 729
La proprietà mobiliare non si estingue con la perdita del possesso, finché il proprietario non abbia rinunciato al suo diritto o la proprietà della cosa non sia stata acquistata da un altro.
Parte seconda: Dei diritti reali limitati Titolo ventesimoprimo: Delle servitù e degli oneri fondiari Capo primo: Delle servitù prediali
Art. 730
1 I fondi possono essere gravati da servitù l'uno a favore dell'altro nel senso che il proprietario del fondo serviente debba sopportare determinati atti del proprietario del fondo dominante, od astenersi a favore del medesimo dall'usare di qualche diritto inerente alla sua proprietà immobiliare.
2
Un obbligo di fare può essere connesso a una servitù prediale soltanto a titolo accessorio. Vincola l'acquirente del fondo dominante o del fondo serviente soltanto se risulta dall'iscrizione nel registro fondiario.420
Art. 731
1 Per la costituzione di una servitù prediale è necessaria l'iscrizione nel registro fondiario.
2
Per l'acquisto e l'iscrizione valgono, salvo disposizione contraria, le norme relative alla proprietà.
3
L'acquisto della servitù mediante prescrizione è possibile solo a riguardo di fondi la cui proprietà può essere essa medesima acquistata con la prescrizione.
420 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
C. Perdita della
proprietà
mobiliare
A. Oggetto
B. Costituzione e
cessazione I. Costituzione 1. Iscrizione
Codice civile svizzero 186
210
Art. 732
421 1 Il negozio giuridico di costituzione di una servitù prediale richiede per la sua validità l'atto pubblico.
2
Qualora l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, il luogo d'esercizio dev'essere rappresentato graficamente in un estratto del piano per il registro fondiario se non è definito con sufficiente precisione nell'attestazione del titolo giuridico.
Art. 733
Il proprietario può costituire sopra un suo fondo una servitù a favore di
un altro suo fondo.
Art. 734
Ogni servitù si estingue con la cancellazione dell'iscrizione, o con la
perdita totale del fondo serviente o del fondo dominante.
Art. 735
1 L'utente della servitù che diventa proprietario del fondo serviente può ottenerne la cancellazione.
2
Finché la cancellazione non sia fatta, la servitù sussiste come diritto reale.
Art. 736
1 Quando una servitù abbia perduto ogni interesse per il fondo dominante, il proprietario del fondo serviente ne può chiedere la cancellazione.
2
Se pel fondo dominante vi è ancora un interesse, ma di lieve importanza in confronto alla gravità dell'onere, la servitù può essere riscattata o ridotta mediante indennità.
Art. 737
1 L'avente diritto ad una servitù può fare tutto ciò che è necessario per la sua conservazione e per il suo esercizio.
2
È però tenuto ad usare del suo diritto con ogni possibile riguardo.
3
Il proprietario del fondo serviente non può intraprendere nulla che possa impedire o rendere più difficile l'esercizio della servitù.
421 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2. Negozio
giuridico
3. Servitù sul
proprio fondo
II. Estinzione 1. In genere 2. Riunione dei
fondi
3. Per sentenza
C. Effetti I. Estensione 1. In genere
Codice civile svizzero 187
210
Art. 738
1 L'iscrizione fa fede circa l'estensione della servitù in quanto determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano.
2
Entro i limiti dell'iscrizione, l'estensione della servitù può risultare dal titolo di acquisto o dal modo con cui fu esercitata per molto tempo, pacificamente ed in buona fede.
Art. 739
I nuovi bisogni del fondo dominante non legittimano un aggravamento
della servitù.
Art. 740
L'estensione dei diritti di passaggio, quali i sentieri nei campi e nei
boschi aperti, le vie carreggiabili, i transiti in stagione morta e per condur legna, non che dei diritti di pascolo, di far legna, di abbeveratoio, d'irrigazione e simili, è regolata, in quanto non esistano speciali disposizioni per i singoli casi, dal diritto cantonale e dall'uso locale.
a422 1 Se più aventi diritto sono partecipi di un'installazione comune in virtù della medesima servitù, sono applicabili per analogia le norme concernenti la comproprietà, salvo diversa convenzione.
2
Il diritto di uscire dalla comunione rinunciando alla servitù può essere escluso per 30 anni al massimo mediante una convenzione stipulata nella forma prescritta per il contratto di costituzione della servitù. Tale convenzione può essere annotata nel registro fondiario.
Art. 741
1 Se per l'esercizio della servitù sono necessarie delle opere, spetta all'avente diritto il mantenerle.
2
Se le opere servono anche gli interessi del fondo serviente, la manutenzione è fatta in comune, in proporzione dei rispettivi vantaggi. Una diversa convenzione vincola l'acquirente del fondo dominante o del fondo serviente se risulta dai documenti giustificativi del registro fondiario.423
422 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
423 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2. Secondo
l'iscrizione
3. Nuovi bisogni
del fondo
4. Diritto cantonale ed usi locali
5. Più aventi
diritto
II. Manutenzione
Codice civile svizzero 188
210
Art. 742
1 Se l'uso della servitù richiede solo una parte del fondo, il proprietario che giustifica un interesse può chiederne il trasporto a sue spese sopra un'altra parte non meno adatta per il fondo dominante.
2
Ciò può avvenire anche se il posto della servitù è determinato nel registro fondiario.
3
...425
Art. 743
426 1 Se il fondo dominante o serviente è diviso, la servitù sussiste su tutte le sue parti.
2
Se risulta dai documenti giustificativi o dalle circostanze che l'esercizio della servitù è limitato a talune parti, la servitù è cancellata relativamente alle parti non interessate.
3
La procedura di aggiornamento è retta dalle disposizioni concernenti la cancellazione e la modifica delle iscrizioni nel registro fondiario.
Art. 744
427
Art. 745
1 L'usufrutto può essere costituito sopra beni mobili, fondi, diritti o un'intera sostanza.
2
Esso attribuisce all'usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo contraria disposizione.
3
L'esercizio dell'usufrutto su un fondo può anche essere limitato a una determinata parte di un edificio o del fondo.428 424 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
425 Abrogato dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
426 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
427 Abrogato dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
428 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4121; FF 2002 4208).
III. Spostamento
della servitù424
IV. Divisione
del fondo
A. Usufrutto I. Oggetto
Codice civile svizzero 189
210
Art. 746
1 Per la costituzione dell'usufrutto è necessaria la tradizione all'usufruttuario se si tratta di mobili o crediti, e l'iscrizione nel registro fondiario se si tratta di fondi.
2
Per l'acquisto dell'usufrutto su cose mobili e fondi e per l'iscrizione valgono, salvo disposizione contraria, le prescrizioni circa la proprietà.
Art. 747
429
Art. 748
1 L'usufrutto si estingue con la perdita totale della cosa ed inoltre, trattandosi di fondi, con la cancellazione dell'iscrizione, se questa era necessaria a costituirlo.
2
Le altre cause di cessazione, come la decorrenza del termine o la rinuncia o la morte dell'usufruttuario, trattandosi di fondi, non danno al proprietario che l'azione per la cancellazione dal registro.
3
L'usufrutto legale cessa con la cessazione della sua causa.
Art. 749
1 L'usufrutto cessa con la morte dell'usufruttuario e, per le persone giuridiche, col loro scioglimento.
2
Per quest'ultime non può in nessun caso durare più di cento anni.
Art. 750
1 Il proprietario non è tenuto a ristabilire la cosa perita.
2
Se la ristabilisce, rinasce l'usufrutto.
3
Quando in luogo della cosa perita ne sia fornita un'altra, come nei casi di espropriazione o d'assicurazione, l'usufrutto continua sulla cosa sostituita.
Art. 751
Alla fine dell'usufrutto, il possessore ne deve restituire l'oggetto al
proprietario.
Art. 752
1 L'usufruttuario risponde per la perdita e la deteriorazione della cosa, in quanto non provi che il danno si è verificato senza sua colpa.
429 Abrogato dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984 (RU 1986 122; FF 1979 II 1119).
II. Costituzione 1. In genere 2. …
III. Cessazione 1. Cause 2. Durata
3. Usufrutto sulla
cosa sostituita
4. Restituzione a. Obbligo b. Responsabilità
Codice civile svizzero 190
210
2
Egli deve sostituire le cose mancanti che in virtù dell'usufrutto non aveva diritto di consumare.
3
Non è tenuto a risarcire il minor valore degli oggetti deteriorati dall'uso ordinario.
Art. 753
1 L'usufruttuario che avesse fatto spese o migliorie a cui non era tenuto, può chiederne il risarcimento all'atto della restituzione, come un gestore d'affari senza mandato.
2
Quando il proprietario non gli voglia rimborsare il valore degli impianti ed apparecchi da lui fatti, egli li può togliere, ma è tenuto a rimettere le cose nel pristino stato.
Art. 754
Le azioni di risarcimento del proprietario per alterazioni o deprezzamento della cosa, come quelle dell'usufruttuario per rimborso di spese o per rimozione di apparecchi ed impianti, si prescrivono in un anno dalla restituzione della cosa.
Art. 755
1 L'usufruttuario ha diritto al possesso, all'uso ed al godimento della cosa.
2
Egli ne cura l'amministrazione.
3
Nell'esercizio di questi diritti egli deve attenersi alle norme di una diligente amministrazione.
Art. 756
1 I frutti naturali maturati durante l'usufrutto appartengono all'usufruttuario.
2
Chi ha fatto i lavori di coltivazione ha diritto di farsi equamente rimborsare le spese da colui che percepisce i frutti maturi, non però oltre il valore di questi.
3
Le parti costitutive, che non sono né frutti né prodotti, rimangono al proprietario della cosa.
Art. 757
Gli interessi dei capitali usufruiti e le altre prestazioni periodiche
appartengono all'usufruttuario dal giorno in cui comincia a quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono più tardi.
c. Spese
5. Prescrizione
dell'azione di
risarcimento
IV. Effetti 1. Diritti dell'usufruttuario a. In genere
b. Godimento dei
frutti naturali
c. Interessi
Codice civile svizzero 191
210
Art. 758
1 L'usufruttuario il cui diritto non abbia un carattere strettamente personale può cederne l'esercizio ad un terzo.
2
Il proprietario può far valere i suoi diritti direttamente verso il terzo.
Art. 759
Il proprietario può fare opposizione ad ogni uso illecito o non conforme alla natura della cosa.
Art. 760
1 Il proprietario può chiedere garanzia all'usufruttuario, quando provi che i suoi diritti sono esposti a pericolo.
2
Indipendentemente da questa prova, e già prima della consegna della cosa, può chiedere garanzia quando gli oggetti dell'usufrutto sieno cartevalori o cose che si consumano coll'uso.
3
A garantire le cartevalori basta che sieno collocate in deposito.
Art. 761
1 La garanzia non può essere chiesta a quegli che donando l'oggetto se ne è riservato l'usufrutto.
2
In caso di usufrutto legale, il diritto alla garanzia è regolato dalle speciali disposizioni del rapporto giuridico di cui si tratta.
Art. 762
Quando l'usufruttuario non presti, entro un congruo termine assegnatogli, la garanzia per la cosa usufruita, o non desiste dall'uso illecito della cosa, malgrado l'opposizione del proprietario, il giudice gliene toglie il possesso ed ordina la nomina di un curatore fino a nuova disposizione.
Art. 763
Tanto il proprietario quanto l'usufruttuario hanno diritto di chiedere in
ogni tempo la compilazione, a spese comuni, di un pubblico inventario degli oggetti in usufrutto.
Art. 764
1 L'usufruttuario deve conservare la cosa nel suo stato e fare direttamente le migliorie e le rinnovazioni richieste dalla manutenzione ordinaria.
d. Cedibilità
2. Diritti del
proprietario a. Sorveglianza b. Garanzie
c. Garanzia in
caso di donazione e di usufrutto
legale
d. Conseguenze
della omissione
di garanzia
3. Obbligo
dell'inventario
4. Oneri
dell'usufrutto a. Conservazione della cosa
Codice civile svizzero 192
210
2
Essendo necessari dei lavori o provvedimenti più importanti per la conservazione della cosa, l'usufruttuario deve avvertirne il proprietario e permettergli che li intraprenda.
3
Se questo non provvede, l'usufruttuario può prendere le misure opportune a spese del proprietario.
Art. 765
1 Le spese di manutenzione ordinaria e di amministrazione della cosa, gli interessi dei debiti che la gravano, le imposte e le tasse, sono sopportate dall'usufruttuario, per la durata del suo usufrutto.
2
Ove le imposte e le tasse sieno pagate dal proprietario, l'usufruttuario gliele deve risarcire nella stessa misura.
3
Gli altri aggravi sono a carico del proprietario, il quale ha però il diritto di adoperare a questo scopo dei beni dell'usufrutto, quando l'usufruttuario, così richiesto, non gli anticipi gratuitamente il denaro necessario.
Art. 766
Quando l'usufrutto comprenda un'intera sostanza, l'usufruttuario deve
sopportare gli interessi dei debiti, ma se le circostanze lo giustificano, può domandare di esserne liberato limitando il suo usufrutto all'eccedenza attiva dopo pagati i debiti.
Art. 767
1 L'usufruttuario deve assicurare la cosa, a favore del proprietario, contro il fuoco ed altri pericoli, in quanto, secondo l'uso locale, l'assicurazione sia richiesta da un'amministrazione diligente.
2
I premi di assicurazione sono sopportati dall'usufruttuario per la durata del suo usufrutto, così in questo caso come quando riceve in usufrutto una cosa già assicurata.
Art. 768
1 L'usufruttuario di un fondo deve usarne in modo che non sia sfruttato oltre la misura ordinaria.
2
In quanto i frutti ottenuti oltrepassino questa misura, appartengono al proprietario.
Art. 769
1 L'usufruttuario non può introdurre nella destinazione economica del fondo alcun cambiamento che pregiudichi notevolmente il proprietario.
b. Manutenzione
ed esercizio
c. Interessi sopra
una sostanza
d. Assicurazione
V. Casi
particolari 1. Fondi a. Frutti b. Destinazione
economica
Codice civile svizzero 193
210
2
L'immobile non può essere trasformato né essenzialmente modificato.
3
L'apertura di cave di pietra o di marna, di torbiere e simili, è permessa solo dopo averne avvertito il proprietario ed alla condizione che non ne risulti essenzialmente alterata la destinazione economica del fondo.
Art. 770
1 L'usufruttuario di una selva può pretenderne il godimento nella misura corrispondente ad un sistema normale di coltivazione.
2
Così il proprietario come l'usufruttuario possono esigere che il godimento avvenga secondo un piano di utilizzazione conforme ai loro diritti.
3
Se per causa di bufera, neve, incendio, invasione di insetti, o per altra causa, si verifica un ricavo considerevolmente superiore all'ordinario, il godimento successivo sarà ridotto in modo da compensare a poco a poco il danno, oppure sarà adattato alle nuove circostanze il piano di utilizzazione; il ricavo straordinario è collocato ad interesse e serve a compensare la diminuzione del reddito.
Art. 771
Le disposizioni circa l'usufrutto delle selve sono applicabili per analogia agli usufrutti sopra le cose, la cui utilizzazione consiste nell'estrazione di parti costitutive del suolo, come le miniere.
Art. 772
1 L'usufruttuario acquista, salvo contraria disposizione, la proprietà delle cose delle quali non si può far uso senza consumarle, ma è tenuto al risarcimento fino a concorrenza del valore che avevano al principio dell'usufrutto.
2
Se altre cose mobili gli vengono consegnate dietro stima, l'usufruttuario può disporne liberamente, salvo patto contrario, ma disponendone si assume l'obbligo di compensarne il valore.
3
Trattandosi di arredamenti agricoli, di mandre o greggi, fondi di negozio e simili, il compenso può consistere nel procurare oggetti della medesima specie e qualità.
Art. 773
1 L'usufruttuario può incassare il reddito dei crediti usufruiti.
2
Le disdette al debitore e gli atti di disposizione circa le cartevalori devono seguire da parte dell'usufruttuario e del creditore; le disdette del debitore devono essere date ad entrambi.
c. Selve
d. Miniere e
simili
2. Cose che si
consumano e
cose stimate
3. Crediti a. Misura del godimento
Codice civile svizzero 194
210
3
Il creditore e l'usufruttuario hanno diritto di esigere l'uno dall'altro il consenso necessario alle misure suggerite da una diligente amministrazione, per il caso in cui un credito sia esposto a pericolo.
Art. 774
1 Quando il debitore non sia autorizzato a fare il pagamento al creditore o all'usufruttuario, egli deve farlo ai due congiuntamente o procedere al deposito.
2
L'oggetto della prestazione, specialmente il capitale restituito, soggiace all'usufrutto.
3
Tanto il creditore quanto l'usufruttuario hanno diritto ad un nuovo impiego sicuro e rimunerativo del capitale.
Art. 775
1 Entro tre mesi dall'apertura dell'usufrutto, l'usufruttuario ha diritto di domandare la cessione delle cartevalori e dei crediti usufruiti.
2
Avvenendo la loro cessione, egli diventa debitore verso il primo proprietario per il valore di questi titoli al momento della stessa e deve fornire cauzione per questo importo salvo che il proprietario non rinunci a chiederla.
3
Il trapasso della proprietà si verifica con la prestazione della garanzia se alla stessa non si è rinunciato.
Art. 776
1 Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso.
2
Non si può cedere, né si trasmette per successione.
3
Soggiace alle disposizioni circa l'usufrutto, in quanto la legge non disponga altrimenti.
Art. 777
1 Il diritto di abitazione è generalmente commisurato ai bisogni personali dell'usuario.
2
Gli è però lecito, ove il diritto non sia espressamente limitato alla sua persona, di tener presso di sè i membri della propria famiglia e le persone con lui conviventi.
3
Quando il diritto d'abitazione sia limitato ad una parte di un edificio, l'usuario partecipa al godimento degli adattamenti fatti per l'uso comune.
b. Rimborsi e
reimpieghi
c. Cessione del
credito all'usufruttuario
B. Diritto di
abitazione I. In genere II. Diritto
dell'usuario
Codice civile svizzero 195
210
Art. 778
1 L'usuario sopporta gli oneri della manutenzione ordinaria quando il suo diritto di abitazione sia esclusivo di ogni altro.
2
Se ha solo un diritto di coabitazione, le spese di manutenzione incombono al proprietario.
Art. 779
1 Il proprietario può costituire una servitù a favore di alcuno, consistente nel diritto di fare e mantenere una costruzione sul suo fondo, sopra o sotto la superficie del suolo.
2
Questo diritto si può cedere e si trasmette per successione, salvo patto contrario.
3
Trattandosi di un diritto di costruzione per sé stante e permanente, può essere iscritto431 nel registro come fondo.
a432 1 Il negozio giuridico di costituzione di un diritto di superficie richiede per la sua validità l'atto pubblico. 2 Se devono essere annotati nel registro fondiario, anche il canone del diritto di superficie e le eventuali altre disposizioni contrattuali richiedono per la loro validità l'atto pubblico.
b433 1 Le disposizioni contrattuali sugli effetti e l'estensione del diritto di superficie, segnatamente circa la situazione, la struttura, il volume e la destinazione delle costruzioni, come anche l'uso delle superficie non costruite necessarie per l'esercizio del diritto sono vincolanti per qualsiasi acquirente del diritto di superficie e del fondo gravato.
2
Se le parti lo convengono, altre disposizioni contrattuali possono essere annotate nel registro fondiario.435 430 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
431 Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato».
432 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
433 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
434 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
435 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
III. Oneri
C. Diritto di
superficie I. Oggetto e intavolazione
nel registro
fondiario430
II. Negozio
giuridico
III. Effetti,
estensione e
annotazione434
Codice civile svizzero 196
210
c436 All'estinzione del diritto di superficie, le costruzioni sono devolute al proprietario del fondo, di cui diventano parti costitutive.
d437 1 Il proprietario del fondo deve al superficiario una equa indennità per le costruzioni devolute; tuttavia, l'indennità garantisce i creditori, in favore dei quali il diritto di superficie era costituito in pegno, per il saldo dei loro crediti e non può essere pagata al superficiario senza il loro consenso.
2
Se l'indennità non è pagata né garantita, il superficiario o un creditore, in favore del quale il diritto di superficie era costituito in pegno, può esigere che, in vece del diritto di superficie cancellato, un'ipoteca dello stesso grado sia iscritta in garanzia dell'indennità dovuta.
3
L'iscrizione deve essere effettuata entro tre mesi dalla estinzione del diritto di superficie.
e438
f439 Se il superficiario eccede gravemente nel suo diritto reale o viola gli obblighi contrattuali, il proprietario del fondo può provocare la riversione anticipata, domandando il trasferimento a sè del diritto di superficie, con tutti i diritti e gli oneri.
g440 1 Il diritto di riversione può essere esercitato solo se una equa indennità è pagata per le costruzioni devolute al proprietario del fondo; per il calcolo dell'indennità, la colpa del superficiario può essere considerata motivo di riduzione.
2
Il diritto di superficie è trasferito al proprietario del fondo solo quando l'indennità è pagata o garantita.
436 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
437 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
438 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537). Abrogato dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
439 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
440 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
IV. Conseguenze
della scadenza 1. Riversione 2. Indennità
V. Riversione
anticipata 1. Condizioni 2. Esercizio
Codice civile svizzero 197
210
h441 Le disposizioni sull'esercizio del diritto di riversione sono applicabili a ogni diritto, che il proprietario del fondo si è riservato per lo scioglimento anticipato o la restituzione del diritto di superficie in caso di violazione di obblighi da parte del superficiario.
i442 1 Il proprietario del fondo può domandare a qualunque superficiario di garantire il canone del diritto di superficie mediante una ipoteca dell'importo massimo di tre prestazioni annue costituita sul diritto di superficie intavolato nel registro fondiario.
2
Se il canone non consta di prestazioni annue uguali, l'ipoteca è iscritta per l'importo che, ripartendo uniformemente il canone, rappresenta tre prestazioni annue.
k443 1 L'ipoteca può essere iscritta in ogni tempo durante l'esistenza del diritto di superficie e non è cancellata nel caso di realizzazione forzata.
2
Nel rimanente, le disposizioni sulla costituzione dell'ipoteca degli artigiani e imprenditori sono applicabili per analogia.
l444 1 Il diritto di superficie, come diritto per sé stante, può essere costituito per cento anni al massimo.
2
Esso può, in ogni tempo, essere prolungato, nella forma prescritta per la costituzione, per una nuova durata di cento anni al massimo, ma qualsiasi obbligo assunto prima a tale scopo non è vincolante.
Art. 780
1 Il diritto ad una sorgente nel fondo altrui grava il fondo su cui nasce la sorgente con una servitù di presa e di condotta dell'acqua sorgiva.
2
Esso è cedibile e passa in eredità, salvo patto contrario.
3
Trattandosi di un diritto per sé stante e permanente, può essere iscritto445 nel registro come fondo.
441 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
442 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
443 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
444 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
3. Altri casi di
applicazione
VI. Garanzia per
il canone 1. Diritto alla costituzione di
un'ipoteca
2. Iscrizione
VII. Durata
massima
D. Diritti sulle
sorgenti
Codice civile svizzero 198
210
Art. 781
1 Possono essere costituite delle servitù d'altra natura, a favore di qualsiasi persona o collettività, sopra determinati fondi, in quanto questi possano servire a determinati usi come all'esercizio del tiro a segno od al transito.
2
Salvo patto contrario, essi non sono cedibili e la loro estensione si determina secondo i bisogni ordinari degli aventi diritto.
3
Soggiacciono del resto alle disposizioni sulle servitù fondiarie.
a446 Ai titolari di una servitù iscritti nel registro fondiario si applicano per
analogia le disposizioni concernenti le misure giudiziarie in caso di proprietario irreperibile o in caso di persona giuridica o altro soggetto giuridico privi degli organi prescritti.
Capo terzo: Degli oneri fondiari
Art. 782
1 L'onere fondiario assoggetta il proprietario attuale di un fondo ad una prestazione a favore di un avente diritto, per la quale risponde col solo fondo.
2
Quale avente diritto può essere designato il proprietario di un altro fondo.
3
Fatti salvi gli oneri di diritto pubblico, l'onere fondiario può consistere solo in una prestazione dipendente dalla natura economica del fondo gravato o destinata ai bisogni economici del fondo a favore del quale è costituito.447
Art. 783
1 Per la costituzione dell'onere fondiario è necessaria l'iscrizione nel registro fondiario.
2
Nell'iscrizione dev'essere indicato il valore dell'onere in una somma determinata in moneta svizzera, il quale valore, ove trattisi di prestazioni periodiche, corrisponderà, salvo patto contrario, a venti volte la prestazione di un anno.
445 Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato».
446 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
447 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
E. Altre servitù
F. Misure
giudiziarie
A. Oggetto
B. Costituzione
ed estinzione I. Costituzione 1. Iscrizione e modi di acquisto
Codice civile svizzero 199
210
3
Per l'acquisto e l'iscrizione valgono, salvo contraria disposizione, le norme sulla proprietà fondiaria.
Art. 784
448 Le disposizioni concernenti le ipoteche legali di diritto cantonale sono
applicabili per analogia alla costituzione degli oneri fondiari di diritto pubblico e ai loro effetti nei confronti dei terzi di buona fede.
Art. 785
449
Art. 786
1 L'onere fondiario si estingue con la cancellazione dell'iscrizione o con la perdita totale del fondo gravato.
2
La rinuncia, il riscatto e le altre cause di estinzione danno un'azione al proprietario del fondo gravato per chiedere dal debitore450 che l'iscrizione sia cancellata.
Art. 787
1 Il creditore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto e inoltre:451 1.452 se il fondo gravato è diviso ed egli non accetta il trasferimento del debito sulle singole parti; 2. se il proprietario diminuisce il valore del fondo e non offre altre garanzie in sostituzione;
3. se il debitore è in arretrato delle prestazioni di tre anni.
2
Se chiede il riscatto a causa della divisione del fondo, il creditore deve disdire l'onere fondiario, con preavviso di un anno, entro un mese dal giorno in cui il trasferimento del debito è divenuto definitivo.453 448 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
449 Abrogato dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
450 Nel testo tedesco «Berechtigte» e in quello francese «créancier», ossia «creditore».
451 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
452 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
453 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2. Oneri di
diritto pubblico
II. Estinzione 1. In genere 2. Riscatto a. Da parte del creditore
Codice civile svizzero 200
210
Art. 788
1 Il debitore può chiedere il riscatto dell'onere fondiario a norma del contratto ed inoltre: 1. se l'avente diritto non rispetta il contratto costitutivo dell'onere;
2. dopo trent'anni dalla costituzione, anche se l'onere fu convenuto per una durata maggiore od in perpetuo.
2
Se il riscatto ha luogo dopo trent'anni, esso deve essere preceduto in ogni caso dalla disdetta di un anno.
3
Non può essere chiesto il riscatto quando l'onere fondiario sia collegato con una servitù prediale non riscattabile.
Art. 789
Il riscatto si fa per la somma iscritta nel registro come valore totale
dell'onere fondiario, riservata la prova del minor valore effettivo.
Art. 790
1 Gli oneri fondiari non si prescrivono.
2
La singola prestazione soggiace alla prescrizione dal momento in cui diventa un debito personale dell'obbligato.
Art. 791
1 Il creditore dell'onere fondiario non ha un credito personale contro il debitore, ma solo il diritto di essere soddisfatto sul valore del fondo gravato.
2
Col decorso di tre anni dalla sua esigibilità, la singola prestazione diventa un debito personale, per il quale il fondo non è più vincolato.
Art. 792
1 Se il fondo cambia di proprietario, l'acquirente diventa senz'altro debitore dell'onere.
2
Se il fondo è diviso, i proprietari delle singole parti diventano debitori dell'onere. Il debito è trasferito sulle singole parti secondo le disposizioni concernenti la divisione dei fondi gravati da ipoteca.454
454 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
b. Da parte del
debitore
c. Prezzo del
riscatto
3. Prescrizione
C. Effetti I. Diritto del creditore
II. Obbligo del
debitore
Codice civile svizzero 201
210
Titolo ventesimosecondo: Del pegno immobiliare Capo primo: Disposizioni generali
Art. 793
1 Il pegno immobiliare può essere costituito come ipoteca o come cartella ipotecaria.455 2
Non è ammessa la costituzione di pegno immobiliare sotto altra forma.
Art. 794
1 Nella costituzione del pegno immobiliare dev'essere in ogni caso determinato l'importo del credito in moneta svizzera.
2
Se l'obbligazione è indeterminata, deve essere indicato l'importo massimo della garanzia immobiliare per tutte le pretese del creditore.
Art. 795
1 Gli interessi possono essere fissati liberamente, riservate le disposizioni contro l'usura.
2
La legislazione cantonale può determinare il saggio massimo dell'interesse per i crediti garantiti da pegno immobiliare.
Art. 796
1 Il pegno immobiliare può essere costituito solamente sopra fondi intavolati nel registro fondiario.
2
I Cantoni sono autorizzati a sottoporre a speciali disposizioni od anche a vietare la costituzione in pegno di fondi del demanio pubblico, di terreni patriziali o pascoli appartenenti a corporazioni, e degli inerenti diritti d'uso.
Art. 797
1 Nella costituzione del pegno immobiliare si deve specialmente indicare il fondo dato in pegno.
2
Le parti di un fondo non possono essere costituite in pegno prima che la divisione sia iscritta nel registro fondiario.
455 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
A. Condizioni I. Specie II. Forma 1. Importo
2. Interesse
III. Fondo 1. Condizioni per il pegno
2. Designazione a. Fondo unico
Codice civile svizzero 202
210
Art. 798
1 Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali.
2
In tutti gli altri casi, a costituire più fondi in pegno per il medesimo credito, occorre che ognuno di essi ne sia gravato per una determinata parte.
3
Salvo patto contrario, l'onere è ripartito in proporzione del valore di ogni fondo.
a456 La costituzione in pegno dei fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 1991457 sul diritto fondiario rurale.
Art. 799
1 Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.
2
Il negozio giuridico di costituzione del pegno immobiliare richiede per la sua validità l'atto pubblico.458
Art. 800
1 Se il fondo è una comproprietà, ogni comproprietario può costituire in pegno la sua quota.
2
Se è una proprietà comune, non può essere costituito in pegno che nel suo complesso ed in nome di tutti i proprietari.
Art. 801
1 Il pegno immobiliare si estingue colla cancellazione dell'iscrizione o con la perdita totale del fondo.
2
L'estinzione a seguito di espropriazione è regolata dalle relative leggi della Confederazione e dei Cantoni.
456 Introdotto dall'art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
457 RS 211.412.11 458 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
b. Più fondi
3. Fondi agricoli
B. Costituzione
ed estinzione I. Costituzione 1. Iscrizione 2. Proprietà
collettiva
II. Estinzione
Codice civile svizzero 203
210
Art. 802
1 In caso di raggruppamento di fondi eseguito col concorso o sotto la sorveglianza di pubbliche autorità, i diritti di pegno gravanti sui fondi ceduti devono essere trasferiti sopra i fondi dati in sostituzione e conservano il loro grado.
2
Quando un fondo sia assegnato in luogo di più fondi che erano gravati per crediti diversi, o che non erano tutti gravati, i diritti di pegno si trasferiscono su tutto il nuovo fondo, conservando possibilmente il loro grado originario.
Art. 803
Il debitore può riscattare i diritti di pegno esistenti sopra i fondi compresi nel raggruppamento, all'atto della sua esecuzione, con un preavviso di tre mesi.
Art. 804
1 Il danaro pagato come indennità per fondi gravati da pegno, è distribuito ai creditori pignoratizi secondo il loro grado, o proporzionalmente al totale dei loro crediti, se sono nel medesimo grado.
2
Se l'indennità supera la ventesima parte del credito pignoratizio o se il nuovo fondo non offre più una sufficiente garanzia, il denaro non può essere versato al debitore senza il consenso dei creditori.
Art. 805
1 Il pegno immobiliare grava sul fondo con tutte le sue parti costitutive e gli accessori.
2
Sono ritenuti accessori gli oggetti che nell'atto costitutivo del pegno e nel registro fondiario sono menzionati come tali, così le macchine od il mobilio di un albergo, finché non sia dimostrato che per disposizione di legge non può esser loro attribuita questa qualità.
3
Sono riservati i diritti dei terzi sugli accessori.
Art. 806
1 Se il fondo gravato è dato in locazione, il diritto del creditore si estende anche ai crediti per pigioni e fitti decorrenti dopo introdotta l'esecuzione per realizzazione del pegno o dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, fino alla realizzazione.
2
Tale diritto è opponibile ai locatari dal momento in cui fu loro notificata l'esecuzione o fu pubblicato il fallimento.
3
Le convenzioni con cui il proprietario avesse disposto delle mercedi non ancora scadute ed i pignoramenti di queste da parte di altri crediIII. Pegni
immobiliari in
caso di raggruppamento 1. Trasferimento
dei diritti di
pegno
2. Disdetta del
debitore
3. Indennità
C. Effetti del
pegno immobiliare I. Estensione
della garanzia
II. Pigioni e fitti
Codice civile svizzero 204
210
tori, non sono opponibili al creditore pignoratizio, che avesse promosso l'esecuzione in via di realizzazione del pegno, prima della scadenza delle mercedi stesse.
Art. 807
I crediti garantiti da pegno immobiliare iscritto non sono soggetti a
prescrizione.
Art. 808
1 Se il proprietario diminuisce il valore del pegno, il creditore può fargli interdire dal giudice ogni ulteriore atto pregiudicevole.
2
Il creditore può farsi autorizzare dal giudice a prendere egli medesimo le misure opportune e, se c'è pericolo nel ritardo, può agire anche senza autorizzazione.
3
Il creditore può pretendere dal proprietario il rimborso delle relative spese e ha per esse un diritto di pegno sul fondo. Tale diritto nasce senza iscrizione nel registro fondiario e prevale su ogni altro onere iscritto.459 4 Se supera l'importo di 1000 franchi e non è stato iscritto entro quattro mesi dalla fine delle misure, il diritto di pegno non è opponibile ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.460
Art. 809
1 Verificatosi un deprezzamento del fondo, il creditore può esigere che il debitore fornisca garanzia per i suoi diritti o ristabilisca lo stato anteriore.
2
In caso di pericolo di deprezzamento, può chiedere garanzia.
3
Non ottemperando il debitore alla richiesta entro il termine fissato dal giudice, può pretendere il pagamento di una parte del credito sufficiente a garantirlo.
Art. 810
1 I deprezzamenti che si verificano senza colpa del proprietario conferiscono al creditore il diritto alle garanzie od al pagamento parziale, solo in quanto il proprietario sia risarcito del danno.
2
Tuttavia il creditore può prendere le misure opportune per togliere o evitare il deprezzamento. Per le spese incorse a tal fine ha un diritto di 459 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
460 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
III. Prescrizione
IV. Provvedimenti conserva-
tivi 1. In caso di
deprezzamento a. Misure di difesa
b. Garanzia,
ripristino dello
stato anteriore,
pagamento di
acconti
2. Deprezzamento senza
colpa
Codice civile svizzero 205
210
pegno sul fondo, senza responsabilità personale del proprietario. Tale diritto nasce senza iscrizione nel registro fondiario e prevale su ogni altro onere iscritto.461 3 Se supera l'importo di 1000 franchi e non è stato iscritto entro quattro mesi dalla fine delle misure, il diritto di pegno non è opponibile ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.462
Art. 811
Qualora venga alienata una parte del fondo di un valore inferiore al
ventesimo del credito pignoratizio, il creditore non può rifiutare lo svincolo di questa parcella, purché gli sia rimborsata una parte proporzionata del credito od il rimanente del fondo gli offra una garanzia sufficiente.
Art. 812
1 La rinuncia del proprietario del fondo costituito in pegno al diritto di imporre altri oneri sul medesimo, è nulla.
2
Se dopo il pegno viene costituito sul fondo una servitù od un onere fondiario senza il consenso del creditore, il pegno ha la precedenza sul nuovo onere e questo è cancellato, tostoché risulti dalla procedura di realizzazione del pegno che esso è di pregiudizio al creditore.
3
In confronto di creditori posteriormente iscritti, l'avente diritto alla servitù od all'onere fondiario può però pretendere di essere soddisfatto in precedenza per il valore dell'onere o della servitù sul ricavo della realizzazione.
Art. 813
1 La garanzia del pegno immobiliare è limitata al posto risultante dall'iscrizione.
2
Possono essere costituiti diritti di pegno immobiliare in secondo grado o in qualsiasi altro, purché nell'iscrizione sia riservata la precedenza per una determinata somma.
Art. 814
1 Se sul medesimo fondo sono costituiti diritti pignoratizi di diverso grado, il creditore di grado posteriore non ha diritto di subentrare nel posto anteriore rimasto vacante per cancellazione.
461 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
462 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
3. Alienazione di
parcelle
V. Oneri ulteriori
VI. Posto del
pegno 1. Effetti
2. Relazioni tra i
posti
Codice civile svizzero 206
210
2
Il proprietario può costituire un nuovo diritto di pegno nello stesso grado di quello estinto.
3
Le convenzioni che danno ad un creditore il diritto di subentrare in un posto anteriore hanno efficacia di diritto reale solo in quanto siano annotate nel registro.
Art. 815
Qualora un diritto di pegno sia stato costituito in grado posteriore
senza che ne esista uno anteriore, o quando un titolo di pegno anteriore non sia stato utilizzato, od un credito anteriore sia di una somma minore di quella iscritta, il ricavo del pegno, in caso di realizzazione, è attribuito ai creditori pignoratizi effettivi secondo il loro grado, senza riguardo ai posti rimasti vacanti.
Art. 816
1 Il creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del fondo nel caso che non sia altrimenti soddisfatto.
2
Il patto che in difetto di pagamento il pegno immobiliare debba decadere in proprietà del creditore, è nullo.
3
Se più fondi sono costituiti in pegno per il medesimo credito, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno deve essere intrapresa simultaneamente su tutti, ma la realizzazione sarà compiuta solo nella misura ritenuta necessaria dall'ufficio delle esecuzioni.
Art. 817
1 Il ricavo della vendita del fondo è ripartito fra i creditori secondo il loro grado.
2
I creditori del medesimo grado hanno fra di loro diritto ad un pagamento proporzionale.
Art. 818
1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore: 1. per il credito capitale; 2. per le spese dell'esecuzione e per gli interessi di mora; 3.463 per tre interessi annuali scaduti all'epoca della dichiarazione di fallimento o della domanda di realizzazione e per gli interessi decorsi dall'ultima scadenza; la cartella ipotecaria garantisce il creditore soltanto per gli interessi effettivamente dovuti.
463 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
3. Posto vacante
VII. Realizzazione del pegno 1. Modo
2. Riparto del
ricavo
3. Estensione
della garanzia
Codice civile svizzero 207
210
2
L'interesse originariamente convenuto non può essere elevato oltre il cinque per cento a pregiudizio dei creditori pignoratizi posteriori.
Art. 819
464 1 Se ha sostenuto spese necessarie per la conservazione del fondo costituito in pegno, segnatamente pagando i premi di assicurazione dovuti dal proprietario, il creditore pignoratizio ha per esse un diritto di pegno sul fondo. Tale diritto nasce senza iscrizione nel registro fondiario e prevale su ogni altro onere iscritto.
2
Se supera l'importo di 1000 franchi e non è stato iscritto entro quattro mesi dal compimento dell'atto in questione, il diritto di pegno non è opponibile ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.
Art. 820
1 Quando il valore di un fondo rustico sia aumentato in conseguenza di miglioramenti compiuti col concorso di pubbliche autorità, il proprietario può far iscrivere per l'importo della sua parte di spese, a favore dei suoi creditori, un diritto di pegno prevalente ad ogni altro onere iscritto.
2
Se il miglioramento è stato compiuto senza sussidio dello Stato, il proprietario non può far iscrivere questo credito per una somma maggiore dei due terzi della detta spesa.
Art. 821
1 In caso di miglioramento del suolo senza sussidio dello Stato, il debito pignoratizio dev'essere rimborsato in rate annuali non minori del cinque per cento della somma iscritta.
2
Il diritto di pegno si estingue, così per il credito come per ogni rata, col decorso di tre anni dalla scadenza e vi subentrano secondo il loro grado i creditori posteriori.
Art. 822
1 Una indennità d'assicurazione scaduta non può essere pagata al proprietario del fondo assicurato senza il consenso di tutti i creditori garantiti sul fondo.
2
Quando però sia data garanzia sufficiente, la somma deve essere rimessa al proprietario per la ricostituzione del fondo soggetto al pegno.
464 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
4. Garanzia per
le spese di
conservazione
VIII. Pegno per
miglioramenti
del suolo 1. Grado
2. Estinzione del
credito e del
pegno
IX. Indennità
d'assicurazione
Codice civile svizzero 208
210
3
Sono riservate del resto le prescrizioni dei Cantoni sopra l'assicurazione contro gli incendi.
Art. 823
465 Se un creditore pignoratizio non è identificabile o se il suo domicilio è
sconosciuto, il giudice, ad istanza del debitore o di altri interessati, può ordinare le misure necessarie nei casi in cui la legge preveda l'intervento personale del creditore e occorra decidere d'urgenza.
Capo secondo: Dell'ipoteca
Art. 824
1 Qualsiasi credito, presente, futuro od anche solamente possibile può essere garantito con ipoteca.
2
Non è necessario che il fondo ipotecato sia proprietà del debitore.
Art. 825
1 L'ipoteca è costituita in un posto di pegno determinato, anche pei crediti di somma variabile od indeterminata, e conserva il suo grado, secondo la iscrizione nel registro fondiario, malgrado qualsiasi variazione del credito.
2
Il creditore può ottenere, a richiesta, un estratto del registro fondiario relativo all'ipoteca iscritta, il quale però vale soltanto come mezzo di prova e non come cartavalore.
3
Questo mezzo di prova può essere sostituito da un certificato d'iscrizione sul contratto.
Art. 826
Se il credito è estinto, il proprietario del fondo ipotecato può esigere
dal creditore che autorizzi la cancellazione dell'iscrizione.
Art. 827
1 Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito.
2
Pagando il creditore, il proprietario è surrogato nei di lui diritti.
465 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
X. Creditore
irreperibile
A. Scopo e
carattere
B. Costituzione
ed estinzione I. Costituzione II. Estinzione 1. Diritto alla cancellazione
2. Posizione del
proprietario
Codice civile svizzero 209
210
Art. 828
1 Il diritto cantonale può autorizzare l'acquirente di un fondo non personalmente responsabile per i debiti che lo gravano, e finché non sia promossa un'esecuzione, a purgare il fondo stesso dalle ipoteche che ne sorpassano il valore, pagando ai creditori il prezzo d'acquisto, od in caso di acquisto a titolo gratuito, il valore ch'egli attribuisce al fondo.
2
Egli deve notificare per iscritto ai creditori la sua offerta col preavviso di sei mesi.
3
Il prezzo offerto è ripartito fra i creditori secondo il grado dei loro crediti.
Art. 829
1 I creditori possono chiedere, entro un mese dalla notificazione dell'acquirente ed anticipandone le spese, che il fondo gravato sia venduto agli incanti pubblici, i quali avranno luogo, previa pubblicazione, entro un altro mese dalla richiesta.
2
Essendo raggiunto un prezzo maggiore di quello d'acquisto od offerto, la purgazione avviene in base a questo maggior prezzo.
3
Le spese degli incanti pubblici sono a carico dell'acquirente se fu raggiunto un prezzo maggiore; in caso diverso, a carico dei creditori istanti.
Art. 830
In luogo degli incanti pubblici, il diritto cantonale può prescrivere una
stima officiale il cui importo debba valere per la purgazione delle ipoteche.
Art. 831
La disdetta del creditore per il pagamento non è efficace in confronto
del proprietario del fondo ipotecato ove non sia data tanto a lui quanto al debitore.
Art. 832
1 In caso di alienazione totale del fondo ipotecato, i vincoli del debitore e del fondo rimangono invariati, salvo convenzione contraria.
2
Nel caso però in cui il nuovo proprietario si sia assunto di pagare il debito ipotecario, il primo debitore è liberato, se il creditore non gli dichiara per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato.
3. Purgazione
delle ipoteche a. Condizioni e procedura
b. Incanti
pubblici
c. Stima officiale
4. Disdetta
C. Effetti
dell'ipoteca I. Proprietà e rapporti di debito
1. Alienazione
totale
Codice civile svizzero 210
210
Art. 833
1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore.
2
Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno.
3
Se gli acquirenti si sono assunti l'obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato.
Art. 834
1 L'assunzione del debito da parte dell'acquirente dev'essere notificata al creditore dall'ufficiale del registro.
2
Il termine di un anno per la dichiarazione del creditore decorre da questa notificazione.
Art. 835
La cessione del credito ipotecario non richiede per la sua validità
l'iscrizione nel registro.
Art. 836
466 1 Se il diritto cantonale accorda al creditore il diritto alla costituzione di un pegno immobiliare per crediti direttamente connessi con il fondo gravato, tale pegno nasce con l'iscrizione nel registro fondiario. 2 Scaduti i termini di cui al presente capoverso, le ipoteche legali di importo superiore a 1000 franchi che nascono senza iscrizione in virtù del diritto cantonale non sono opponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario se non vi sono state iscritte entro quattro mesi dall'esigibilità del credito su cui si fondano, ma in ogni caso entro due anni dalla nascita dello stesso.
3
Sono fatte salve le normative cantonali più restrittive.
466 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2. Frazionamento del fondo
3. Comunicazione dell'as-
sunzione del
debito
II. Cessione del
credito
D. Ipoteche
legali I. Di diritto cantonale
Codice civile svizzero 211
210
Art. 837
467 1 Danno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale: 1. il credito del venditore, sopra il fondo venduto; 2. i crediti derivanti dalla divisione fra coeredi o membri di un'indivisione, sopra i fondi che spettavano alla comunione; 3. i crediti di artigiani o imprenditori che avessero fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre opere, per la demolizione delle stesse, il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili su un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, se il debitore è il proprietario, un artigiano o un imprenditore, un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo.
2
Qualora il debitore dei crediti degli artigiani o degli imprenditori sia un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo, il diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale sussiste soltanto se il proprietario del fondo ha acconsentito all'esecuzione dei lavori.
3
Gli aventi diritto non possono rinunciare preventivamente ai diritti di ipoteca legale di cui al presente articolo.
Art. 838
L'iscrizione dell'ipoteca del venditore, dei coeredi o dei membri di
un'indivisione dev'essere fatta al più tardi entro tre mesi dalla trasmissione della proprietà.
Art. 839
468 1 L'ipoteca degli artigiani e imprenditori può essere iscritta nel registro fondiario dal momento in cui si sono assunti il lavoro.
2
L'iscrizione dev'essere fatta al più tardi entro quattro mesi dal compimento del lavoro.
3
L'iscrizione può farsi soltanto se la somma garantita dall'ipoteca è riconosciuta dal proprietario o giudizialmente accertata; non può inoltre essere chiesta se il proprietario presta sufficiente garanzia per il credito preteso.
4
Se è incontroverso che il fondo appartiene al patrimonio amministrativo e se il debito del proprietario non deriva da obblighi contrattuali, questi risponde verso gli artigiani o imprenditori, per i crediti riconosciuti o giudizialmente accertati, secondo le disposizioni sulla fideiussione semplice, purché il credito gli sia stato notificato per scritto nei
467 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
468 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
II. Di diritto
privato federale 1. Casi 2. Venditori,
coeredi, ecc.
3. Artigiani e
imprenditori a. Iscrizione
Codice civile svizzero 212
210
quattro mesi dal compimento del lavoro con esplicito richiamo alla fideiussione legale.
5
Nel caso in cui sia controverso se il fondo appartenga al patrimonio amministrativo, l'artigiano o l'imprenditore può, nei quattro mesi dal compimento del lavoro, chiedere l'iscrizione provvisoria della sua ipoteca nel registro fondiario.
6
Se è accertato con sentenza che il fondo appartiene al patrimonio amministrativo, l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca è cancellata. Questa è sostituita dalla fideiussione legale, purché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 4. Il termine è considerato osservato con l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca.
Art. 840
Essendo iscritte più ipoteche legali di artigiani ed imprenditori esse
danno eguale diritto ai creditori di essere soddisfatti sul pegno, anche se le iscrizioni sieno di diversa data.
Art. 841
1 Se nella realizzazione del pegno i crediti degli artigiani od imprenditori subiscono una perdita, la differenza dovrà essere risarcita sulla quota del ricavo assegnata ai creditori pignoratizi anteriori, dedotto il valore del suolo, in quanto questi potevano riconoscere che la costituzione dei loro diritti di pegno tornava di pregiudizio agli artigiani ed imprenditori.
2
Se il creditore di grado anteriore aliena il suo titolo di pegno, egli deve compensare gli artigiani ed imprenditori di ciò che perdono per il fatto dell'alienazione.
3
Dal momento in cui il principiare dei lavori è menzionato nel registro fondiario ad istanza di un interessato, non si possono inscrivere, fino a decorrenza del termine, altri pegni immobiliari fuorché le ipoteche.
b. Grado
c. Privilegio
Codice civile svizzero 213
210
Capo terzo:469 Della cartella ipotecaria
Art. 842
1 La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare.
2
Salvo diversa convenzione, il credito risultante dalla cartella ipotecaria sussiste, se del caso, accanto a quello da garantire derivante dal rapporto fondamentale tra il creditore e il debitore.
3
Per quanto concerne il credito risultante dalla cartella ipotecaria, il debitore può opporre al creditore e ai suoi aventi causa che non siano in buona fede le eccezioni personali derivanti dal rapporto fondamentale.
Art. 843
La cartella ipotecaria è costituita come cartella ipotecaria registrale o
come cartella ipotecaria documentale.
Art. 844
1 Salvo contraria disposizione, il creditore ed il debitore possono denunciare il rimborso della cartella ipotecaria solo col preavviso di sei mesi e per il termine consueto del pagamento degli interessi. 2 Il diritto cantonale può stabilire delle norme restrittive per la disdetta delle cartelle ipotecarie.
Art. 845
Per le conseguenze dell'alienazione e della divisione del fondo valgono le disposizioni relative all'ipoteca.
Art. 846
1 Il credito risultante dalla cartella ipotecaria non può riferirsi al rapporto fondamentale né implicare condizioni o controprestazioni.
2
La cartella ipotecaria può contenere convenzioni accessorie concernenti l'interesse, l'ammortamento del debito e la disdetta nonché altre clausole accessorie relative al credito risultante dalla cartella. È ammesso il rinvio a una convenzione separata.
469 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
A. Disposizioni
generali I. Scopo;
relazione con il
credito derivante
dal rapporto
fondamentale
II. Tipi
III. Disdetta
IV. Alienazione,
divisione
V. Credito
risultante dalla
cartella ipotecaria e convenzioni
accessorie 1. In genere
Codice civile svizzero 214
210
Art. 847
1 Salvo diversa convenzione, il creditore o il debitore può disdire la cartella ipotecaria per la fine di un mese con preavviso di sei mesi.
2
Una tale convenzione non può accordare al creditore un termine di preavviso inferiore a tre mesi, salvo che il debitore sia in mora riguardo all'ammortamento o agli interessi.
Art. 848
Il credito risultante dalla cartella ipotecaria e il diritto di pegno sussistono a norma dell'iscrizione per chiunque in buona fede si sia riferito al registro fondiario.
Art. 849
1 Il debitore può far valere soltanto le eccezioni risultanti dall'iscrizione nel registro fondiario e quelle che gli spettano personalmente contro il creditore procedente nonché, per la cartella ipotecaria documentale, quelle risultanti dal titolo.
2
Le convenzioni che prevedono clausole accessorie relative al credito risultante dalla cartella ipotecaria sono opponibili all'acquirente di buona fede della stessa soltanto se risultano dal registro fondiario e, per la cartella ipotecaria documentale, anche dal titolo.
Art. 850
1 Nell'ambito della costituzione delle cartelle ipotecarie può essere designato un procuratore. Questi è incaricato di fare e ricevere i pagamenti, di ricevere le notificazioni, di accordare gli svincoli del pegno e, in generale, di provvedere con ogni diligenza e imparzialità alla tutela dei diritti dei creditori, del debitore e del proprietario.
2
Il nome del procuratore deve figurare nel registro fondiario e nel titolo di pegno.
3
Se la procura cessa e gli interessati non riescono ad accordarsi, il giudice prende le misure necessarie.
Art. 851
1 Salvo diversa convenzione, il debitore deve fare ogni pagamento al domicilio del creditore.
2
Se il creditore non ha un domicilio conosciuto o ha cambiato domicilio a pregiudizio del debitore, questi può liberarsi mediante deposito presso l'autorità competente del proprio domicilio o del domicilio precedente del creditore.
2. Disdetta
VI. Protezione
della buona fede
VII. Eccezioni
del debitore
VIII. Procuratore
IX. Luogo di
pagamento
Codice civile svizzero 215
210
Art. 852
1 Se il rapporto giuridico è modificato a favore del debitore, segnatamente mediante un ammortamento parziale, questi può esigere che il creditore acconsenta all'iscrizione della modifica nel registro fondiario.
2
Per la cartella ipotecaria documentale, l'ufficio del registro fondiario menziona tale modifica anche nel titolo.
3
Senza l'iscrizione nel registro fondiario o la menzione nel titolo, le modifiche sopravvenute non sono opponibili all'acquirente di buona fede della cartella ipotecaria.
Art. 853
Se il debito risultante dalla cartella ipotecaria è integralmente pagato, il
debitore può esigere che il creditore: 1. consenta che la cartella ipotecaria registrale gli sia intestata; 2. gli rimetta il titolo della cartella ipotecaria documentale non invalidato.
Art. 854
1 Se non c'è più un creditore o se il creditore ha rinunciato al diritto di pegno, il debitore è libero o di far cancellare l'iscrizione dal registro fondiario o di lasciarla sussistere.
2
Il debitore può anche reimpiegare la cartella ipotecaria.
Art. 855
La cartella ipotecaria documentale non può essere cancellata dal registro fondiario prima che il titolo sia stato invalidato o giudizialmente annullato.
Art. 856
1 Se il creditore di una cartella ipotecaria è ignoto da dieci anni, durante i quali non sono stati chiesti gli interessi, il proprietario del fondo gravato può esigere che il giudice diffidi pubblicamente il creditore ad annunciarsi entro sei mesi.
2
Se il creditore non si annuncia entro tale termine e se dalle indagini risulta che secondo ogni probabilità il credito non sussiste più, il giudice ordina: 1. per la cartella ipotecaria registrale, la cancellazione del diritto di pegno dal registro fondiario; 2. per la cartella ipotecaria documentale, l'annullamento della stessa e la cancellazione del diritto di pegno dal registro fondiario.
X. Modifica
del rapporto
giuridico
XI. Pagamento
integrale
XII. Estinzione 1. Mancanza del creditore
2. Cancellazione
XIII. Diffida
al creditore
Codice civile svizzero 216
210
Art. 857
1 La cartella ipotecaria registrale nasce con l'iscrizione nel registro fondiario.
2
È iscritta a nome del creditore o del proprietario del fondo.
Art. 858
1 La cartella ipotecaria registrale è trasmessa mediante iscrizione del nuovo creditore nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore precedente.
2
Il debitore può eseguire le proprie prestazioni con effetto liberatorio soltanto pagando al creditore iscritto nel registro fondiario.
Art. 859
1 La cartella ipotecaria registrale è costituita in pegno mediante iscrizione del creditore pignoratizio nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore iscritto.
2
Il pignoramento avviene mediante iscrizione della restrizione della facoltà di disporre nel registro fondiario.
3
L'usufrutto è costituito mediante iscrizione nel registro fondiario.
Art. 860
1 Per ogni cartella ipotecaria documentale iscritta nel registro fondiario è rilasciato un titolo.
2
Come creditori delle cartelle ipotecarie documentali possono essere designati il portatore o una determinata persona, segnatamente il proprietario del fondo.
3
L'iscrizione produce gli effetti della cartella ipotecaria già prima della confezione del titolo.
Art. 861
1 I titoli delle cartelle ipotecarie documentali sono rilasciati dall'ufficio del registro fondiario.
2
I titoli sono validi soltanto se firmati dall'ufficiale del registro fondiario. Per il rimanente, il Consiglio federale ne definisce la forma.
3
I titoli possono essere consegnati al creditore o al suo mandatario soltanto con il consenso esplicito del debitore e del proprietario del fondo gravato.
B. Cartella
ipotecaria
registrale I. Costituzione II. Trasmissione
III. Costituzione
in pegno,
pignoramento
e usufrutto
C. Cartella
ipotecaria
documentale I. Costituzione 1. Iscrizione 2. Titolo di
pegno
Codice civile svizzero 217
210
Art. 862
1 Il titolo rilasciato in forma regolare come cartella ipotecaria documentale fa stato secondo il suo tenore letterale per chiunque vi si sia riferito in buona fede.
2
Se il tenore letterale non corrisponde all'iscrizione o l'iscrizione non è stata eseguita, fa stato il registro fondiario.
3
Chi ha acquistato il titolo in buona fede ha tuttavia diritto al risarcimento dei danni secondo le norme concernenti il registro fondiario.
Art. 863
1 Il credito risultante da una cartella ipotecaria documentale non può essere alienato, dato in pegno o in qualsiasi modo negoziato se non con il possesso del titolo.
2
Rimane salvo il diritto di far valere il credito nei casi in cui il titolo sia stato annullato o non sia ancora stato rilasciato.
Art. 864
1 Per la trasmissione del credito risultante da una cartella ipotecaria documentale occorre la consegna del titolo all'acquirente.
2
Se il titolo è nominativo, occorre inoltre la menzione della trasmissione sul titolo, con l'indicazione dell'acquirente.
Art. 865
1 Qualora un titolo sia stato smarrito o sia stato distrutto senza intenzione di estinguere il debito, il creditore può farlo annullare dal giudice e chiedere il pagamento o, se il credito non è ancora esigibile, il rilascio di un nuovo titolo.
2
L'annullamento avviene secondo le norme concernenti l'ammortamento dei titoli al portatore previa diffida a produrre il titolo entro sei mesi.
3
Il debitore può, nello stesso modo, chiedere l'annullamento di un titolo pagato che è stato smarrito.
Art. 866
a 874 Abrogati II. Protezione
della buona fede
III. Diritti del
creditore 1. Esercizio 2. Trasmissione
IV. Annullamento
Codice civile svizzero 218
210
Capo quarto: Della emissione di titoli di prestito con garanzia immobiliare
Art. 875
Le obbligazioni di un prestito, nominative od al portatore, possono
essere garantite con pegno immobiliare: 1. mediante costituzione di un'ipoteca o di una cartella ipotecaria per l'intiero prestito, con designazione di un rappresentante dei creditori e del debitore; 2. mediante costituzione di un pegno immobiliare per l'intiero prestito a favore dell'istituto o della persona incaricata dell'emissione e la costituzione, a favore dei creditori delle obbligazioni, di un diritto di pegno sul titolo ipotecario complessivo.
Art. 876
a 883470 Titolo ventesimoterzo: Del pegno mobiliare Capo primo: Del pegno manuale e del diritto di ritenzione
Art. 884
1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio.
2
Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione.
3
Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere.
Art. 885
1 La costituzione di pegno sul bestiame senza trasferimento del possesso può essere fatta soltanto a garanzia di crediti di istituti di prestito e società cooperative autorizzati a far tali operazioni dall'autorità competente del Cantone di domicilio e mediante iscrizione in un registro pubblico, notificata all'ufficio delle esecuzioni.
470 Abrogati dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
A. Obbligazioni
di prestiti con
garanzia
immobiliare
A. Pegno
manuale I. Costituzione 1. Possesso del creditore
2. Pegno sul
bestiame
Codice civile svizzero 219
210
2
La tenuta del registro è regolata dal Consiglio federale.471 3
I Cantoni possono riscuotere tasse per le iscrizioni nel registro e per le operazioni connesse; essi designano i circondari e i funzionari incaricati della tenuta del registro.472
Art. 886
Il diritto di pegno posteriore è costituito mediante avviso scritto dato al
primo creditore pignoratizio con diffida di rilasciare il pegno, dopo che sarà soddisfatto, al creditore pignoratizio susseguente.
Art. 887
Il creditore pignoratizio non può senza il consenso del pignorante dare
in pegno ad altri la cosa impegnata.
Art. 888
1 Il diritto di pegno si estingue tostoché il creditore non abbia più il possesso della cosa impegnata e non possa rivendicarla da terzi.
2
Esso non ha effetto alcuno finché il pegno rimanga, col consenso del creditore, nell'esclusivo potere di chi l'ha costituito.
Art. 889
1 Cessando il diritto di pegno, sia per estinzione del credito che per altro motivo, il creditore deve riconsegnare la cosa a chi di diritto.
2
Il creditore non è tenuto a riconsegnare la cosa impegnata neppure in parte, se prima non è completamente soddisfatto.
Art. 890
1 Il creditore risponde del danno derivante dal deterioramento o dalla perdita della cosa impegnata, in quanto non provi che si è verificato senza sua colpa.
2
Se il creditore di suo arbitrio ha alienato od ulteriormente impegnato la cosa, risponde di tutti i danni che ne derivano.
Art. 891
1 Il creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del pegno in caso che non venga soddisfatto.
471 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
472 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
3. Pegno
posteriore
4. Dazione in
pegno da parte
del creditore
II. Estinzione 1. Perdita del possesso
2. Obbligo di
riconsegna
3. Responsabilità
del creditore
III. Effetti 1. Diritti del creditore
Codice civile svizzero 220
210
2
Il diritto di pegno gli garantisce il credito, compresi gli interessi convenzionali, le spese di esecuzione e gli interessi di mora.
Art. 892
1 Il diritto di pegno si estende alla cosa ed ai suoi accessori.
2
Salvo diversa pattuizione, i frutti naturali della cosa impegnata devono essere consegnati dal creditore al proprietario, dal momento in cui cessano di essere parti costitutive della stessa.
3
Il pegno si estende ai frutti che al momento della realizzazione sono parti costitutive della cosa.
Art. 893
1 Ove più diritti di pegno sieno costituiti sulla stessa cosa, i creditori devono essere soddisfatti secondo il loro grado.
2
Il grado è determinato dal tempo della costituzione del pegno.
Art. 894
È nullo qualunque patto che autorizza il creditore ad appropriarsi il
pegno in difetto di pagamento.
Art. 895
1 Le cose mobili e le cartevalori che per volontà del debitore si trovano in possesso del creditore possono da questi essere ritenute in garanzia del suo credito, purché il credito sia scaduto e, secondo la sua natura, vi sia connessione fra il credito e la cosa.
2
Fra commercianti, tale connessione esiste già pel fatto che tanto il possesso della cosa quanto il credito derivano dalle loro relazioni di affari.
3
Il creditore ha il diritto di ritenzione, ancora che la cosa da lui ricevuta in buona fede non appartenga al debitore, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore.
Art. 896
1 Il diritto di ritenzione non può essere esercitato sulle cose che secondo la loro natura non possono essere realizzate.
2
Il diritto di ritenzione è escluso quando sia incompatibile con una obbligazione assunta dal creditore, o con la disposizione data dal debitore prima o al momento della consegna della cosa, o coll'ordine pubblico.
2. Estensione
della garanzia
3. Grado dei
diritti pignoratizi 4. Patto di
caducità
B. Diritto di
ritenzione I. Condizioni II. Eccezioni
Codice civile svizzero 221
210
Art. 897
1 In caso d'insolvenza del debitore, il diritto di ritenzione si esercita anche per i crediti non esigibili.
2
Se l'insolvenza si è verificata o fu conosciuta dal creditore solo dopo la consegna della cosa, questo può far valere il diritto di ritenzione ancora che vi si opponga un'obbligazione precedentemente da lui assunta od una particolare disposizione del debitore.
Art. 898
1 Non adempiendo il debitore alle sue obbligazioni, il creditore può, se non è sufficientemente garantito, realizzare la cosa ritenuta, come se fosse un pegno manuale, previa diffidazione al debitore.
2
Per la realizzazione di titoli di credito nominativi, l'ufficiale delle esecuzioni o dei fallimenti, provvede agli atti necessari in luogo del debitore.
Capo secondo: Del diritto di pegno sui crediti e su altri diritti
Art. 899
1 I crediti ed altri diritti possono essere dati a pegno purché sieno cedibili.
2
Il diritto di pegno sugli stessi soggiace, salvo contraria disposizione, alle norme del pegno manuale.
Art. 900
1 Per impegnare un credito che non risulta da documento o che risulta da un semplice riconoscimento scritto del debito, occorre la scrittura del contratto di pegno e la consegna del titolo se esiste.
2
Il creditore ed il pignorante possono notificare la costituzione del pegno al debitore.
3
Per la costituzione di pegno sopra altri diritti, è necessaria, oltre la scrittura di pegno, l'osservanza delle formalità prescritte per la loro trasmissione.
Art. 901
1 Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio.
2
Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione.
III. Insolvenza
IV. Effetti
A. In genere
B. Costituzione I. Per crediti con o senza titolo di
riconoscimento
II. Per
cartevalori
Codice civile svizzero 222
210
3
La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 2008473 sui titoli contabili.474
Art. 902
1 Il pegno di cartevalori che rappresentano delle merci conferisce il diritto di pegno sulle merci stesse.
2
Se oltre alla cartavalore esiste uno speciale atto di pegno (warrant), la costituzione in pegno di questo titolo basta per impegnare la merce, purché la costituzione del pegno sia annotata nella cartavalore, con la indicazione della somma garantita e della scadenza.
Art. 903
Il pegno posteriore di un credito richiede per la sua validità l'avviso
scritto dato dal titolare del credito o dal creditore pignoratizio posteriore al creditore pignoratizio anteriore.
Art. 904
1 Il diritto di pegno sopra un credito produttivo d'interessi o di altri redditi periodici, come i dividendi, si estende, salvo patto contrario, solo alla prestazione corrente; il creditore non ha diritto alle prestazioni già scadute.
2
Se però tali redditi accessori risultano da titoli speciali si ritengono compresi nel pegno in quanto siano formalmente impegnati essi medesimi e salvo patto contrario.
Art. 905
1 Nelle assemblee generali, le azioni costituite in pegno sono rappresentate dall'azionista e non dal creditore pignoratizio.
2
Nelle assemblee dei soci, le quote sociali di una società a garanzia limitata costituite in pegno sono rappresentate dal socio e non dal creditore pignoratizio.476 473 RS
957.1
474 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533).
475 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
476 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
III. Per titoli
rappresentanti
merci
IV. Pegno
posteriore
C. Effetti I. Estensione della garanzia
II. Rappresentanza di azioni e
di quote sociali
di una società a
garanzia limitata
costituite in
pegno475
Codice civile svizzero 223
210
Art. 906
1 Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia.
2
Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell'altro.
3
In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta.
Capo terzo: Del prestito a pegno
Art. 907
1 Chi intende esercitare un istituto di prestiti a pegno deve ottenere l'autorizzazione del governo cantonale.
2
I Cantoni possono stabilire che questa autorizzazione sia data soltanto ad istituti pubblici del Cantone o dei Comuni o ad istituti di utilità pubblica.
3
Essi possono imporre tasse particolari sull'esercizio di tali imprese.
Art. 908
1 Agli istituti privati l'autorizzazione può essere data solo per un determinato tempo, ma può essere rinnovata.
2
L'autorizzazione può essere in ogni tempo revocata, se l'istituto non osserva le prescrizioni a cui è sottoposto il suo esercizio.
Art. 909
Il pegno è costituito con la consegna dell'oggetto impegnato
all'istituto e col distacco della relativa polizza.
Art. 910
1 Se il pegno non è riscattato nel termine convenuto, l'istituto può far vendere l'oggetto dall'autorità, dopo aver diffidato con bando pubblico il debitore.
2
L'istituto non può far valere un credito personale.
Art. 911
1 Se dal ricavo della vendita risulta un'eccedenza sulla somma garantita, l'avente diritto ne può chiedere il pagamento.
2
Più crediti verso lo stesso debitore possono essere addizionati per il calcolo dell'eccedenza.
III. Amministrazione e
riscossione
A. Istituti di
prestiti a pegno I. Autorizzazione II. Durata
B. Prestito a
pegno I. Costituzione II. Effetti 1. Vendita del pegno
2. Diritto
sull'eccedenza
Codice civile svizzero 224
210
3
Il diritto sull'eccedenza si prescrive in cinque anni dalla vendita della cosa.
Art. 912
1 Finché il pegno non sia venduto, l'interessato può riscattarlo contro restituzione della polizza.
2
Non potendo produrre la polizza, egli può ancora riscattare il pegno, dopo la scadenza del termine, se può altrimenti provare il proprio diritto.
3
Questa facoltà spetta all'interessato, dopo sei mesi dalla scadenza, anche se l'istituto si è espressamente riservato di riconsegnare l'oggetto soltanto contro restituzione della polizza.
Art. 913
1 L'istituto ha diritto di esigere, al momento del riscatto, l'interesse di tutto il mese corrente.
2
Se l'istituto si è riservato di riconsegnare il pegno a qualunque persona, dietro presentazione della polizza, esso è autorizzato alla riconsegna in quanto non sappia o non debba sapere che il portatore si è illecitamente impossessato della polizza.
Art. 914
La compera a patto di ricupera, professionalmente esercitata, è parificata al prestito a pegno.
Art. 915
1 I Cantoni possono emanare ulteriori disposizioni circa l'esercizio del prestito a pegno.
2
…477
Capo quarto: Delle obbligazioni fondiarie
Art. 916
a 918478 477 Abrogato dal n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
478 Abrogati dall'art. 52 cpv. 2 della L del 25 giu. 1930 sulle obbligazioni fondiarie (CS 2 732; BBl 1925 III 527, FF 1925 III 547).
III. Riscatto del
pegno 1. Diritto al riscatto
2. Diritto
dell'istituto
C. Compera a
patto di ricupera
D. Regolamenti
cantonali
Codice civile svizzero 225
210
Parte terza: Del possesso e del registro fondiario Titolo ventesimoquarto: Del possesso
Art. 919
1 È possessore di una cosa colui che la tiene effettivamente in suo potere.
2
Trattandosi di servitù prediali ed oneri fondiari, l'effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa.
Art. 920
1 Se il possessore ha consegnato la cosa ad un altro per conferirgli un diritto reale limitato od un diritto personale, ambedue ne sono possessori.
2
Chi possiede la cosa quale proprietario ne ha il possesso originario, ogni altro un possesso derivato.
Art. 921
Il possesso non si perde per un impedimento od un'interruzione del
suo esercizio che sia di natura transitoria.
Art. 922
1 Il possesso viene trasferito con la consegna della cosa medesima, oppure col mettere a disposizione dell'acquirente i mezzi di avere la cosa in suo potere.
2
La consegna è adempiuta tosto che l'acquirente si trovi in condizione, per volontà del possessore precedente, di esercitare la potestà sulla cosa.
Art. 923
Se la consegna ha luogo fra assenti, essa è compiuta con la consegna
della cosa all'acquirente od al suo rappresentante.
Art. 924
1 Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico.
2
Questa trasmissione di possesso è efficace in confronto del terzo solo allora che l'alienante ne lo ha avvertito.
3
Il terzo può rifiutare la consegna all'acquirente per gli stessi motivi per i quali l'avrebbe potuta rifiutare all'alienante.
A. Nozione e
specie I. Concetto
II. Possesso
originario e
derivato
III. Interruzione
transitoria
B. Trasferimento
I. Tra presenti
II. Fra assenti
III. Senza
consegna
Codice civile svizzero 226
210
Art. 925
1 Se per merci consegnate ad un vettore o ad un magazzino di deposito sono state emesse cartevalori che le rappresentino, la trasmissione di tali documenti vale come consegna delle merci.
2
Tuttavia in confronto di chi ha ricevuto il titolo in buona fede, prevale il diritto di chi in buona fede ha ricevuto la merce stessa.
Art. 926
1 Ogni possessore ha il diritto di difendersi con la forza contro l'altrui illecita violenza.
2
Se la cosa gli è tolta violentemente o clandestinamente egli può riprenderne immediatamente il possesso espellendone l'usurpatore se si tratta di un immobile o, se si tratta di una cosa mobile, togliendola all'usurpatore colto sul fatto od immediatamente inseguito.
3
Egli deve astenersi da ogni via di fatto non giustificata dalle circostanze.
Art. 927
1 Chi ha tolto altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda avere sulla medesima un diritto prevalente.
2
Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che giustifica immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli potrebbe subito ritoglierla all'attore.
3
L'azione ha per oggetto la restituzione della cosa ed il risarcimento del danno.
Art. 928
1 Quando il possessore sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, egli può proporre l'azione di manutenzione contro l'autore della turbativa anche se questi pretende di agire con diritto.
2
L'azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori ed il risarcimento dei danni.
Art. 929
1 Le azioni contro l'illecita violenza sono ammissibili solo quando il possessore abbia immediatamente reclamato la restituzione della cosa o la cessazione della turbativa, appena conosciuto l'atto di violenza e l'autore di esso.
IV. Titoli
rappresentanti
merci
C. Effetti I. Protezione del possesso 1. Diritto di difesa
2. Azione di
reintegra
3. Azione di
manutenzione
4. Ammissibilità
e prescrizione
dell'azione
Codice civile svizzero 227
210
2
L'azione si prescrive in un anno, il quale comincia a decorrere dalla spogliazione o dalla turbativa, anche se il possessore ha avuto più tardi conoscenza del fatto e del suo autore.
Art. 930
1 Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario.
2
Ogni precedente possessore è presunto essere stato proprietario al tempo del suo possesso.
Art. 931
1 Chi possiede una cosa mobile senza l'intenzione di esserne proprietario, può far valere la presunzione di proprietà di colui dal quale l'ha ricevuta in buona fede.
2
Se uno possiede una cosa mobile allegando un diritto reale limitato od un diritto personale, si presume l'esistenza di questo diritto, ma la presunzione cessa verso colui dal quale l'ha ricevuta.
Art. 932
Il possessore di una cosa mobile può opporre a qualsiasi azione la presunzione nascente dal possesso a favore del proprio diritto, riservate le disposizioni circa lo spoglio o la turbativa violenta del possesso.
Art. 933
Chi in buona fede ha ricevuto una cosa mobile a titolo di proprietà o di
un diritto reale limitato dev'essere protetto nel suo possesso, anche se la cosa fosse stata affidata all'alienante senza facoltà di disporne.
Art. 934
1 Il possessore, a cui fu rubata una cosa mobile, o che l'ha smarrita, o che ne fu altrimenti privato contro la sua volontà, la può rivendicare entro cinque anni da qualsiasi acquirente. È fatto salvo l'articolo 722.479 1bis Il diritto di rivendicazione per beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003480 sul trasferimento dei beni culturali, andati persi contro la volontà del proprietario, si prescrive in un anno dopo che il proprietario è venuto a conoscenza 479 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
480 RS
444.1
II. Protezione
giuridica 1. Presunzione della proprietà
2. Presunzione in
caso di possesso
derivato
3. Azione contro
il possessore
4. Diritto di
disposizione e di
rivendicazione a. Cose affidate b. Cose smarrite
o sottratte
Codice civile svizzero 228
210
dell'ubicazione e del detentore dei beni, ma al più tardi in 30 anni dopo la perdita dei beni.481 2 Se la cosa è stata acquistata all'asta pubblica, in un mercato, o da un negoziante di cose della medesima specie, essa può del pari essere rivendicata contro il primo od ogni successivo acquirente di buona fede, ma solo dietro compenso del prezzo sborsato.
3
Del resto la restituzione ha luogo secondo le norme relative ai diritti del possessore di buona fede.
Art. 935
Il denaro ed i titoli al portatore non possono essere rivendicati contro il
detentore di buona fede, anche se il precedente possessore ne sia stato privato contro la sua volontà.
Art. 936
1 Chi ha acquistato il possesso della cosa mobile non essendo in buona fede, può sempre essere costretto alla restituzione da parte del precedente possessore.
2
Se però lo stesso possessore precedente non l'aveva acquistata in buona fede, egli non può rivendicarla da un possessore susseguente.
Art. 937
1 Per i fondi iscritti482 nel registro fondiario, la presunzione del diritto e le azioni possessorie stanno solo a favore della persona iscritta.
2
Chi però esercita sul fondo un effettivo potere, può proporre le azioni possessorie di spoglio e di turbativa contro ogni illecita violenza.
Art. 938
1 Chi possiede una cosa in buona fede non è tenuto a risarcire il rivendicante per l'uso ed il profitto che ne ha avuto conformemente al suo presunto diritto.
2
Egli non è responsabile della perdita o del deterioramento che ne sono derivati.
Art. 939
1 Se l'avente diritto rivendica la cosa, il possessore di buona fede può chiedere dal rivendicante un'indennità per le spese necessarie ed utili e rifiutare la consegna fino al pagamento della medesima.
481 Introdotto dall'art. 32 n. 1 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457).
482 Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculés», ossia «intavolati».
c. Denaro e titoli
al portatore
d. Mala fede
5. Presunzione
per i fondi
III. Responsabilità 1. Possessore di
buona fede a. Godimento b. Indennità
Codice civile svizzero 229
210
2
Egli non può pretendere indennità per altre spese, ma ha diritto, nel caso che l'indennità non gli sia offerta, di togliere, prima di restituire la cosa, ciò che vi avesse aggiunto, in quanto si possa fare senza danneggiarla.
3
I frutti percepiti dal possessore sono compensati con le spese che gli sono dovute.
Art. 940
1 Chi possiede una cosa in mala fede deve restituirla all'avente diritto, e risarcire tutti i danni cagionati dalla illecita detenzione, nonché i frutti che ha percepito o trascurato di percepire.
2
Egli può farsi rimborsare solo quelle spese, che sarebbero state necessarie anche per il rivendicante.
3
Fintanto che il possessore non sa a chi deve restituire la cosa, risponde solo dei danni cagionati per sua colpa.
Art. 941
Il possessore che vuol far valere la prescrizione acquisitiva ha diritto di
aggiungere al suo possesso quello del suo autore, in quanto fosse idoneo a prescrivere.
Titolo ventesimoquinto: Del registro fondiario
Art. 942
1 È istituito un registro dei diritti sui fondi.
2
Il registro fondiario consiste nel libro mastro cogli atti che lo completano, mappa catastale, sommarione, documenti giustificativi, descrizioni degli immobili, e nel libro giornale.
3
Il registro fondiario può essere tenuto su carta o su supporti informatici.483 4
In caso di tenuta informatizzata del registro fondiario, i dati iscritti sono giuridicamente efficaci se sono correttamente registrati nel sistema e se gli apparecchi dell'ufficio del registro fondiario ne permettono la lettura sotto forma di cifre e di lettere mediante procedimenti tecnici o la loro presentazione sotto forma di piani.484 483 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).
484 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).
2. Possessore di
mala fede
IV. Prescrizione
acquisitiva
A. Impianto I. Oggetto 1. In genere
Codice civile svizzero 230
210
Art. 943
485 1 Nel registro fondiario sono intavolati come fondi: 1. i beni immobili; 2. i diritti per sè stanti e permanenti costituiti sui fondi; 3. le miniere;
4. le quote di comproprietà d'un fondo.
2
Un regolamento del Consiglio federale darà le norme particolari su le condizioni e il modo d'intavolazione dei diritti per sé stanti e permanenti, delle miniere e delle quote di comproprietà d'un fondo.
Art. 944
1 I fondi che non sono di proprietà privata e quelli che servono all'uso pubblico, si intavolano solo in quanto debbano essere iscritti dei diritti reali sopra i medesimi, o se il diritto cantonale lo prescrive.
2
Ove un fondo intavolato sia convertito in uno non soggetto all'intavolazione, viene eliminato dal registro.
3
…486
Art. 945
1 Ogni fondo è intavolato nel mastro in un foglio e con un numero proprio.
2
Le norme da seguirsi in caso di divisione di un fondo o di riunione di più fondi, verranno stabilite con regolamento del Consiglio federale.
Art. 946
1 Ogni foglio è diviso in rubriche speciali dove sono iscritti: 1. la
proprietà;
2. le servitù e gli oneri fondiari a favore od a carico del fondo; 3. i diritti di pegno di cui il fondo è gravato.
2
Gli accessori possono essere menzionati a richiesta del proprietario e, quando sono menzionati, non possono essere cancellati senza il consenso di tutti gli aventi diritto risultanti dal registro.
485 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
486 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
2. Intavolazione a. Oggetto b. Eccezioni
3. Registri a. Libro mastro b. Foglio del
mastro
Codice civile svizzero 231
210
Art. 947
1 Col consenso del proprietario, possono essere intavolati in un foglio unico più fondi sebbene non contigui.
2
Le iscrizioni in questo foglio valgono per tutti i fondi insieme, eccezion fatta per le servitù prediali.
3
Il proprietario può sempre domandare che una singola parcella sia intavolata a parte, sotto riserva dei diritti acquisiti.
Art. 948
1 Le notificazioni per l'iscrizione nel registro fondiario sono registrate senza indugio in un giornale nell'ordine cronologico della loro presentazione, con l'indicazione del richiedente e della relativa domanda.
2
I documenti all'appoggio dei quali sono fatte le iscrizioni devono essere debitamente allegati e conservati.
3
Nei Cantoni che avranno incaricato l'ufficiale del registro della celebrazione degli atti pubblici, i documenti potranno essere sostituiti da un protocollo avente i caratteri del documento pubblico.
Art. 949
1 Il Consiglio federale stabilisce i formulari per il registro fondiario, emana i necessari regolamenti e può prescrivere l'uso di altri registri ausiliari.
2
I Cantoni possono prescrivere delle norme speciali per l'iscrizione di quei diritti immobiliari che rimangono soggetti al diritto cantonale; esse richiedono per la loro validità l'approvazione della Confederazione.
a488 1 Il Cantone che intenda tenere il registro fondiario su supporti informatici dev'esserne autorizzato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.
2
Il Consiglio federale disciplina: 1. la procedura di autorizzazione; 2. l'estensione e i dettagli tecnici della tenuta del registro informatizzato, in particolare il processo attraverso il quale le iscrizioni sono giuridicamente efficaci;
487 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).
488 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).
c. Foglio
collettivi
d. Libro
giornale,
documenti
4. Regolamenti a. In genere487 b. Tenuta
informatizzata
del registro
fondiario
Codice civile svizzero 232
210
3. se e a quali condizioni le pratiche con il registro fondiario possono svolgersi per via elettronica;
4. se e a quali condizioni i dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse sono messi a disposizione del pubblico; 5. l'accesso ai dati, la registrazione delle interrogazioni e le condizioni che giustificano la revoca del diritto d'accesso in caso di abuso;
6. la protezione dei dati; 7. la conservazione dei dati a lungo termine e la loro archiviazione.
3
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport definiscono modelli di dati e interfaccia uniformi per il registro fondiario e per la misurazione catastale.
Art. 950
489 1 L'iscrizione e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario ha luogo sulla base della misurazione ufficiale, segnatamente sulla base di un piano per il registro fondiario.
2
La legge del 5 ottobre 2007490 sulla geoinformazione disciplina i requisiti qualitativi e tecnici della misurazione ufficiale.
Art. 951
1 Per la tenuta dei registri fondiari sono stabiliti dei circondari.
2
I fondi sono intavolati nel registro del circondario in cui si trovano.
Art. 952
1 Ove un fondo si trovi in più circondari, deve essere intavolato registro di ognuno d'essi con richiamo al registro degli altri.
2
Le notificazioni e le iscrizioni costitutive di diritti reali devono aver luogo nel registro del circondario dove si trova la maggior parte del fondo.
3
Le iscrizioni in questo registro sono comunicate dall'ufficiale del registro agli altri uffici.
489 Nuovo testo giusta il n. II dell'all. alla L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).
490 RS
510.62
5. Misurazione
ufficiale
II. Tenuta del
registro 1. Circondari a. Competenza b. Fondi i più
circondari
Codice civile svizzero 233
210
Art. 953
1 L'organizzazione degli uffici di registro fondiario, la delimitazione dei circondari, la nomina e la retribuzione dei funzionari nonché l'ordinamento della vigilanza spettano ai Cantoni.
2
Le prescrizioni cantonali, eccettuate quelle sulla nomina e lo stipendio dei funzionari, richiedono l'approvazione della Confederazione.491
Art. 954
1 I Cantoni possono stabilire delle tasse per le iscrizioni nel registro fondiario e per le operazioni geometriche che richiedono.
2
Sono dispensate da ogni tassa le iscrizioni dipendenti da lavori di miglioramento del suolo o da permute a scopo di arrotondare una tenuta agricola.
Art. 955
1 I Cantoni sono responsabili di tutti i danni derivanti dalla tenuta dei registri.
2
Essi hanno regresso verso i funzionari ed impiegati e verso gli organi della vigilanza immediata che fossero in colpa.
3
Possono esigere che i funzionari e gli impiegati prestino garanzia.
Art. 956
493 1 La gestione degli uffici del registro fondiario sottostà alla vigilanza amministrativa dei Cantoni.
2
La Confederazione esercita l'alta vigilanza.
a494 1 Le decisioni dell'ufficio del registro fondiario sono impugnabili con ricorso all'autorità designata dal Cantone; è considerato decisione anche l'indebito diniego o ritardo nel compimento di un'operazione ufficiale.
2
Ha diritto di interporre ricorso: 491 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
492 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
493 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
494 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2. Uffici del
registro
3. Tariffe
III. Responsabilità492
IV. Vigilanza
amministrativa
V. Tutela
giurisdizionale 1. Diritto di ricorso
Codice civile svizzero 234
210
1. chiunque è particolarmente toccato da una decisione dell'ufficio del registro fondiario e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa;
2. l'autorità cantonale di vigilanza amministrativa, in quanto il diritto cantonale le accordi tale diritto;
3. l'autorità federale di alta vigilanza.
3
Contro l'avvenuta iscrizione, modifica o cancellazione di diritti reali o annotazioni nel libro mastro non può essere interposto ricorso.
b495 1 Il termine di ricorso alle autorità cantonali è di 30 giorni.
2
Contro l'indebito diniego o ritardo nel compimento di un'operazione ufficiale può essere interposto ricorso in ogni tempo.
Art. 957
496
Art. 958
Nel registro fondiario sono iscritti i seguenti diritti fondiari: 1. La
proprietà;
2. le servitù e gli oneri fondiari; 3. i diritti di pegno.
Art. 959
1 Possono essere annotati nel registro i diritti personali, quando la loro annotazione sia espressamente prevista dalla legge come nei casi di prelazione, di ricupera, di promessa di vendita, di affitto o di pigione.
2
Mediante l'annotazione diventano efficaci in confronto ai diritti posteriormente acquisiti.
Art. 960
1 Le restrizioni della facoltà di disporre possono essere annotate per singoli fondi:
1. in virtù di un ordine dell'autorità a garanzia di pretese contestate od esecutive;
2.497 per effetto di un pignoramento; 495 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
496 Abrogato dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2. Procedura
di ricorso
B. Iscrizione I. Diritti da iscriversi 1. Proprietà e diritti reali
2. Annotazioni a. Diritti personali
b. Restrizioni
della facoltà di
disporre
Codice civile svizzero 235
210
3.498 in virtù di un negozio giuridico per il quale l'annotazione è prevista dalla legge, come nel caso di sostituzioni fedecommissarie.
2
Mediante l'annotazione, le limitazioni della facoltà di disporre diventano efficaci, in confronto ai diritti posteriormente acquisiti.
Art. 961
1 Possono essere fatte iscrizioni provvisorie: 1. a sicurezza di asserti diritti reali; 2. nei casi in cui sia ammessa per legge la completazione della prova.
2
Esse hanno luogo per consenso di tutti gli interessati o per ordine del giudice e fanno sì che il diritto diventi efficace dal momento dell'iscrizione, per il caso in cui venga posteriormente confermato.
3
Il giudice decide queste domande, accorda l'iscrizione provvisoria dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente, ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre, un termine per far valere giudizialmente la pretesa.499
a500 Un'annotazione non impedisce l'iscrizione di un diritto di grado posteriore.
Art. 962
501 1 L'ente pubblico o un altro titolare di un compito pubblico deve far menzionare nel registro fondiario la restrizione di diritto pubblico di cui ha gravato un determinato fondo con decisione che limita durevolmente l'uso del fondo o la facoltà di disporne o che impone durevolmente al proprietario un obbligo inerente al fondo.
2
Se la restrizione della proprietà decade, l'ente pubblico o il titolare di un compito pubblico deve chiedere la cancellazione della relativa menzione dal registro fondiario. Se la cancellazione non è chiesta, l'ufficio del registro fondiario può procedervi d'ufficio.
497 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
498 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
499 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
500 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
501 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
c. Iscrizioni
provvisorie
d. Iscrizione di
diritti di grado
posteriore
II. Menzioni 1. Di restrizioni di diritto
pubblico della
proprietà
Codice civile svizzero 236
210
3
Il Consiglio federale determina in quali materie del diritto cantonale le restrizioni della proprietà devono essere menzionate nel registro fondiario. I Cantoni possono prevedere altre menzioni. Stabiliscono un elenco dei casi di specie da menzionare e lo comunicano alla Confederazione.
a502 Nel registro fondiario può essere menzionata l'identità: 1. del rappresentante legale, su sua richiesta o su quella dell'autorità competente; 2. dell'amministratore dell'eredità, del rappresentante degli eredi, del liquidatore ufficiale e dell'esecutore testamentario, su loro richiesta o su quella di un erede o dell'autorità competente; 3. del rappresentante di un proprietario, di un creditore pignoratizio o del titolare di una servitù irreperibili, su sua richiesta o su quella del giudice;
4. del rappresentante di una persona giuridica o di un altro soggetto giuridico privi degli organi prescritti, su sua richiesta o su quella del giudice;
5. dell'amministratore della comunione dei comproprietari per piani, su sua richiesta o su quella dell'assemblea dei comproprietari o del giudice.
Art. 963
1 Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione.
2
Non occorre una dichiarazione del proprietario se il richiedente si appoggia ad una disposizione di legge, ad una sentenza esecutiva o ad un documento parificato ad una sentenza.
3
I funzionari ai quali è commessa dal diritto cantonale la celebrazione degli atti pubblici, possono essere incaricati dai Cantoni di notificare per l'iscrizione nel registro fondiario i rapporti giuridici risultanti dai loro atti.
Art. 964
1 Per cancellare o per variare un'iscrizione occorre una dichiarazione scritta delle persone che vi hanno diritto a norma della medesima.
2
Quest'autorizzazione può essere data con la loro firma nel libro giornale.
502 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2. Di rappresentanti
III. Condizioni
dell'iscrizione 1. Indicazioni a. Per le iscrizioni
b. Per le
cancellazioni
Codice civile svizzero 237
210
Art. 965
1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico.
2
La prova del diritto di disporre consiste nello stabilire che il richiedente è quella persona che secondo i dati del registro può chiedere l'operazione, od è un suo procuratore.
3
La prova del titolo giuridico consiste nella dimostrazione che sono state osservate le forme richieste per la sua validità.
Art. 966
1 Quando non siano fornite le prove richieste per un'operazione del registro fondiario, la notificazione deve essere rifiutata.
2
Se però il titolo giuridico è stabilito e si tratta solo di completare la prova del diritto di disporre, si può far luogo ad un'iscrizione provvisoria col consenso del proprietario o per ordine del giudice.
Art. 967
1 Le iscrizioni nel libro mastro avvengono nell'ordine in cui le notificazioni furono presentate, od in cui furono firmati i documenti o fatte le dichiarazioni davanti all'ufficiale del registro.
2
Di ogni iscrizione è rilasciato agli interessati un estratto a loro richiesta.
3
La forma dell'iscrizione, della cancellazione e degli estratti, è stabilita da un regolamento del Consiglio federale.
Art. 968
L'iscrizione e la cancellazione delle servitù prediali devono aver luogo
sui fogli del fondo dominante e del fondo servente.
Art. 969
1 L'ufficiale del registro deve notificare agli interessati le operazioni che avvengono a loro insaputa; in particolare, comunica l'acquisto della proprietà da parte di un terzo alle persone il cui diritto di prelazione è annotato nel registro fondiario o è dato per legge e risulta dal registro fondiario.503 2 I termini stabiliti per contestarle decorrono dalla notificazione.
503 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
2. Legittimazione a. Prova
b. Complemento
della prova
IV. Modo
dell'iscrizione 1. In genere 2. Servitù
V. Comunicazione d'officio
Codice civile svizzero 238
210
Art. 970
504 1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti.
2
Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: 1. la designazione e la descrizione del fondo; 2. il nome e l'identità del proprietario; 3. la forma di proprietà e la data d'acquisto.
3
Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità.
4
Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario.
a505 1 I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria.
2
Non possono però pubblicare la controprestazione in caso di divisione ereditaria, acconto della quota ereditaria, convenzione matrimoniale o liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Art. 971
1 Ove per la costituzione di un diritto reale sia prevista la iscrizione nel registro fondiario, il diritto reale esiste solo in virtù della iscrizione medesima.
2
L'estensione del diritto può essere dimostrata coi documenti od in altro modo entro i limiti dell'iscrizione.
Art. 972
1 I diritti reali nascono e ricevono grado e data dall'iscrizione nel libro mastro.
2
Il loro effetto risale al giorno dell'iscrizione nel giornale a condizione che siano in pari tempo prodotti i documenti giustificativi prescritti dalla legge, o che, trattandosi di iscrizioni provvisorie, questi siano posteriormente prodotti in tempo utile.
504 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).
505 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).
C. Pubblicità del
registro I. Comunicazione di
informazioni e
consultazione
II. Pubblicazioni
D. Effetti I. Conseguenze della mancata
iscrizione
II. Effetti
dell'iscrizione 1. In genere
Codice civile svizzero 239
210
3
Dove, secondo il diritto cantonale, la celebrazione degli atti pubblici è fatta dall'ufficiale del registro mediante iscrizione in un protocollo, questa tiene luogo dell'iscrizione nel giornale.
Art. 973
1 Chi in buona fede, riferendosi ad un'iscrizione nel registro, ha acquistato una proprietà od altri diritti reali, dev'essere protetto nel suo acquisto.
2
La presente disposizione non si applica ai confini dei fondi compresi nei territori interessati da spostamenti di terreno permanenti designati tali dai Cantoni.506
Art. 974
1 Quando un diritto reale sia stato iscritto indebitamente, il terzo che ne conosceva o ne doveva conoscere il vizio, non può invocare l'iscrizione.
2
È indebita l'iscrizione avvenuta senza titolo giuridico o per un atto giuridico non vincolante.
3
Chi da una simile iscrizione è pregiudicato in un diritto reale, può opporre direttamente il vizio dell'iscrizione al terzo di mala fede.
a507 1 Se un fondo è diviso, le iscrizioni relative alle servitù, alle annotazioni e alle menzioni sono aggiornate per ogni sua parte.
2
Il proprietario del fondo da dividere indica all'ufficio del registro fondiario le iscrizioni che devono essere cancellate e quelle che devono essere riportate. In caso contrario la richiesta di divisione è respinta.
3
Se risulta dai documenti giustificativi o dalle circostanze che un'iscrizione non concerne una parte, l'iscrizione è cancellata relativamente a tale parte. La procedura è retta dalle disposizioni concernenti la cancellazione integrale delle iscrizioni.
b508 1 Più fondi appartenenti allo stesso proprietario possono essere riuniti soltanto se nessun pegno immobiliare od onere fondiario dev'essere trasferito sul nuovo fondo o se i creditori vi acconsentono.
506 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
507 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
508 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2. Terzi di buona
fede
3. Terzi di mala
fede
E. Cancellazione
e modifica delle
iscrizioni I. Aggiornamento 1. In caso di
divisione del
fondo
2. In caso di
riunione di fondi
Codice civile svizzero 240
210
2
Qualora siano iscritte servitù, annotazioni o menzioni a carico di tali fondi, gli stessi possono essere riuniti soltanto se gli aventi diritto vi acconsentono o non sono pregiudicati nei loro diritti, data la natura dell'onere.
3
Qualora siano iscritte servitù, annotazioni o menzioni a favore di tali fondi, gli stessi possono essere riuniti soltanto se i proprietari dei fondi gravati vi acconsentono o se la riunione non comporta un aggravamento dell'onere.
4
Le disposizioni concernenti l'aggiornamento in caso di divisione del fondo sono applicabili per analogia.
Art. 975
1 Essendo stato indebitamente iscritto un diritto reale, od essendo stata indebitamente cancellata o modificata una giusta iscrizione, ognuno che ne sia pregiudicato nei propri diritti reali può chiedere che l'iscrizione sia cancellata o modificata.
2
Rimangono riservati i diritti reali acquisiti da terzi in buona fede in conseguenza dell'iscrizione, e le azioni di risarcimento.
Art. 976
510 L'ufficio del registro fondiario può cancellare d'ufficio un'iscrizione
se:
1. è limitata nel tempo e ha perso ogni valore giuridico per scadenza del termine;
2. concerne un diritto che non si può cedere e non si trasmette per successione di cui è titolare una persona defunta; 3. per ragioni territoriali, essa non può concernere il fondo in questione;
4. concerne un fondo perito.
a511 1 Se un'iscrizione non ha con ogni probabilità valore giuridico, in particolare poiché risulta dai documenti giustificativi o dalle circostanze che essa non concerne il fondo in questione, chiunque ne sia gravato può chiederne la cancellazione.
509 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
510 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
511 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
II. In caso di
iscrizione
indebita509
III. Cancellazione agevolata 1. Di iscrizioni
manifestamente
irrilevanti
2. Di altre
iscrizioni a. In genere
Codice civile svizzero 241
210
2
Qualora consideri giustificata la richiesta, l'ufficio del registro fondiario comunica all'avente diritto che, se non fa opposizione entro 30 giorni, l'iscrizione sarà cancellata.
b512 1 Se l'avente diritto fa opposizione, l'ufficio del registro fondiario, ad istanza del gravato, riesamina la richiesta di cancellazione.
2
Qualora concluda che la richiesta debba essere accolta nonostante l'opposizione, l'ufficio del registro fondiario comunica all'avente diritto che, se non propone entro tre mesi un'azione giudiziaria volta ad accertare che l'iscrizione ha valore giuridico, questa sarà cancellata dal libro mastro.
c513 1 Se in una determinata area le circostanze giuridiche o di fatto sono mutate, sicché un gran numero di servitù, annotazioni o menzioni è divenuto totalmente o in gran parte privo di oggetto o l'ubicazione non è più determinabile, l'autorità designata dal Cantone può ordinare il relativo aggiornamento.
2
Questa misura è menzionata nei fogli dei fondi interessati.
3
I Cantoni disciplinano i dettagli e la procedura. Possono facilitare ulteriormente l'aggiornamento o emanare disposizioni deroganti al diritto federale.
Art. 977
1 L'ufficiale del registro non può eseguire una rettificazione senza il consenso scritto degli interessati, se non per disposizione del giudice.
2
Invece di rettificarla, si può cancellare l'iscrizione erronea e farne una nuova.
3
La correzione di meri errori di scritturazione si fa d'officio, a norma di analogo regolamento da emanarsi dal Consiglio federale.
512 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
513 Introdotto dal n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
514 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
b. In caso di
opposizione
3. Procedura di
aggiornamento
pubblica
IV. Rettificazioni514
Codice civile svizzero 242
210
Titolo finale: Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Capo primo: Dell'applicazione del vecchio e del nuovo diritto
1 Gli effetti giuridici di fatti anteriori all'entrata in vigore di questo codice sono regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del diritto federale e cantonale che vigevano al tempo in cui detti fatti si sono verificati.
2
Perciò gli atti compiuti prima dell'entrata in vigore del codice sono regolati, per quanto riguarda la loro forza obbligatoria ed i loro effetti, anche per l'avvenire, dalle disposizioni vigenti quando vennero compiuti.
3
Invece i fatti compiutisi posteriormente sono regolati dal diritto nuovo, salve le eccezioni previste dalla legge.
1 Le disposizioni di questo codice fondate sull'ordine pubblico e sui buoni costumi sono applicabili in tutti i casi dal momento della sua entrata in vigore, salvo le eccezioni previste dalla legge.
2
Perciò le disposizioni del diritto anteriore incompatibili con l'ordine pubblico ed i buoni costumi secondo il concetto della nuova legge si ritengono abrogate.
I fatti verificatisi sotto l'impero del diritto anteriore, ma dai quali al
momento dell'entrata in vigore di questo codice non derivava ancora un diritto acquisito, sono da questo momento regolati nei loro effetti giuridici dalla legge nuova.
1 L'esercizio dei diritti civili è sottoposto in ogni caso alle disposizioni di questo codice.
2
Tuttavia se al momento dell'entrata in vigore della legge nuova qualcuno avesse l'esercizio dei diritti civili secondo la legge anteriore, ma
A. Disposizioni generali I. Regola della non retroattività
II. Retroattività 1. Ordine pubblico e buoni
costumi
2. Rapporti
regolati dalla
legge
3. Diritti non
acquisiti
B. Diritto delle
persone I. Esercizio dei diritti civili
Codice civile svizzero 243
210
non secondo la legge nuova, egli sarà riconosciuto capace anche posteriormente.
1 La dichiarazione di scomparsa è sottoposta alla legge nuova dal momento della sua entrata in vigore.
2
La dichiarazione di morte o di assenza del diritto precedente avrà, dopo l'entrata in vigore di questo codice, gli effetti della dichiarazione di scomparsa della legge nuova, rimanendo però in vigore le conseguenze giuridiche verificatesi precedentemente secondo la legge anteriore, come la devoluzione d'eredità o lo scioglimento del matrimonio.
3
Le procedure in corso al momento dell'entrata in vigore del Codice civile saranno ricominciate secondo le disposizioni della legge nuova, tenuto calcolo del tempo già trascorso, oppure, a richiesta degli interessati, saranno proseguite secondo la legge anteriore, osservati i termini della medesima.
a515 1 Il Consiglio federale disciplina il passaggio alla gestione elettronica dei registri.
2
La Confederazione si assume le spese d'investimento fino a 5 milioni di franchi.
b516 1 Le organizzazioni corporative, gli istituti e le fondazioni che hanno acquisito la personalità giuridica sotto la legge precedente, la conservano sotto questo codice, anche se non potessero acquistarla secondo le sue disposizioni.
2
Le persone giuridiche già esistenti, per la cui costituzione, secondo le prescrizioni della nuova legge sarebbe necessaria l'iscrizione in un registro pubblico, devono, entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della medesima, ottenere questa iscrizione, anche se non era prescritta dal diritto anteriore; decorso questo termine senza essere iscritte, la loro personalità non è più riconosciuta.
3
I diritti inerenti alla personalità sono determinati per tutte le persone giuridiche da questo codice, dal momento della sua entrata in vigore.
515 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).
516 Originario art. 7 e art. 6a.
517 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
II. Scomparsa
IIa. Banca dati centrale dello
stato civile
III. Persone
giuridiche 1. In genere517
Codice civile svizzero 244
210
c518 Le disposizioni della modifica del 16 dicembre 2005519 concernenti la contabilità e l'ufficio di revisione si applicano dal primo esercizio che comincia con l'entrata in vigore della presente legge o successivamente.
520 1 Il matrimonio è retto dalla legge nuova dopo l'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 1998521.
2
Dall'entrata in vigore della legge nuova, i matrimoni per cui il diritto anteriore prevede una causa di nullità possono essere annullati solo secondo le disposizioni della nuova legge, computando tuttavia nei termini il tempo decorso anteriormente.
a522 1 Il divorzio è retto dalla legge nuova dopo l'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 1998523.
2
I divorzi passati in giudicato secondo il diritto anteriore conservano i loro effetti; le nuove disposizioni sull'esecuzione sono applicabili alle rendite o alle liquidazioni in capitale statuite per sopperire alla perdita del diritto al mantenimento o a titolo di contributi di mantenimento.
3
La modifica della sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura.
b524 1 Ai processi di divorzio pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 1998525 e che devono essere giudicati da un'istanza cantonale, si applica la legge nuova.
2
Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della sentenza che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così 518 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
519 RU
2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545 520 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
521 RU
1999 1118; FF 1996 I 1 522 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
523 RU
1999 1118; FF 1996 I 1 524 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
525 RU
1999 1118; FF 1996 I 1 2. Contabilità
e ufficio di
revisione
C. Diritto di
famiglia I. Celebrazione del matrimonio
Ibis. Divorzio 1. Principio 2. Processi di
divorzio
pendenti
Codice civile svizzero 245
210
strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificarsi una decisione complessiva.
3
Il Tribunale federale applica la legge anteriore allorché la decisione impugnata è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 1998; lo stesso vale anche in caso di rinvio all'autorità cantonale.
c526 Nei processi di divorzio pendenti al momento dell'entrata in vigore
della modifica del presente Codice del 19 dicembre 2003527 e che devono essere giudicati da un'istanza cantonale si applica il termine di separazione previsto dalla legge nuova.
528 Gli effetti del matrimonio in generale sono retti dalla legge nuova
dopo l'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984.
a529 La donna maritatasi sotto la legge anteriore può, entro un anno dall'entrata in vigore della nuova legge, dichiarare all'ufficiale di stato civile di voler anteporre al cognome coniugale quello che portava prima del matrimonio.
b530 La svizzera maritatasi sotto la legge anteriore può entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova, dichiarare all'autorità competente del suo vecchio Cantone d'origine di voler riprendere la cittadinanza che aveva da nubile.
526 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2003 (Termine di separazione nel diritto del divorzio), in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 2161; FF 2003 7101 5066).
527 RU
2004 2161
528 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
529 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1 FF 1979 II 1119).
530 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1 FF 1979 II 1119).
3. Termine
di separazione
nei processi
di divorzio
pendenti
Iter. Effetti del
matrimonio in
generale 1. Principio 2. Cognome
3. Cittadinanza
Codice civile svizzero 246
210
531 Gli effetti patrimoniali dei matrimoni celebrati prima del 1° gennaio 1912 sono retti dalle disposizioni del presente codice sull'applicazione del vecchio e del nuovo diritto, entrate in vigore a quella data.532
a533 1 Salvo diversa disposizione, i matrimoni esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 sono sottoposti alla legge nuova.
2
Gli effetti patrimoniali dei matrimoni sciolti prima dell'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 sono retti dalla legge anteriore.
b534 1 I coniugi che vivevano nel regime dell'unione dei beni sotto la legge anteriore sottostanno, nei loro rapporti reciproci e verso i terzi, alle nuove norme sulla partecipazione agli acquisti.
2
I beni appartenenti a ciascun coniuge diventano suoi beni propri o suoi acquisti conformemente alle norme sulla partecipazione agli acquisti; i beni riservati costituiti per convenzione matrimoniale diventano beni propri.
3
La moglie ricupera la proprietà dei suoi apporti passati in proprietà del marito o ha un credito compensativo corrispondente.
c535 Le disposizioni della legge anteriore sui crediti della moglie per gli apporti che più non si rinvenissero in caso di fallimento del marito o di pignoramento dei beni del medesimo rimangono applicabili per dieci anni dopo l'entrata in vigore della legge nuova.
531 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
532 Per l'applicazione del diritto transitorio vedi anche le previgenti disposizioni del titolo sesto, alla fine del Codice civile.
533 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1 FF 1979 II 1119).
534 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1 FF 1979 II 1119).
535 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1 FF 1979 II 1119).
II. Regime dei
beni nei
matrimoni
celebrati prima
del 1° gennaio
1912
II.bis Regime dei
beni nei
matrimoni
celebrati dopo il
1o gennaio 1912 1. In genere 2. Passaggio
dall'unione dei
beni alla
partecipazione
agli acquisti a. Modificazione delle masse
patrimoniali
b. Privilegio
Codice civile svizzero 247
210
d536 1 Dopo l'entrata in vigore della legge nuova, la liquidazione fra i coniugi del regime dei beni è retta, per tutta la durata del precedente regime comune e del nuovo regime ordinario, dalle norme sulla partecipazione agli acquisti, salvo che i coniugi, al momento di questa entrata in vigore, abbiano già terminato la liquidazione secondo le disposizioni sull'unione dei beni.
2
Prima dell'entrata in vigore della legge nuova, ogni coniuge può comunicare per scritto all'altro che il loro regime d'unione dei beni sarà sciolto secondo le disposizioni della legge anteriore.
3
Se il regime dei beni è sciolto in seguito all'accoglimento di un'azione proposta prima dell'entrata in vigore della legge nuova, la liquidazione si fa secondo la legge anteriore.
e537 1 I coniugi che vivevano nel regime comune dell'unione dei beni sotto la legge anteriore possono, entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova, dichiarare per scritto e congiuntamente all'ufficio del registro dei beni matrimoniali del loro domicilio di voler mantenere questo regime purché non l'abbiano modificato per convenzione matrimoniale; l'ufficio del registro dei beni matrimoniali tiene un elenco pubblico di queste dichiarazioni.
2
Il regime dei beni è però opponibile ai terzi soltanto se ne sono o ne dovevano essere a conoscenza.
3
I beni riservati dei coniugi sono sottoposti alle nuove norme sulla separazione dei beni.
f538 I coniugi che vivevano nel regime della separazione dei beni legale o giudiziale sotto la legge anteriore sottostanno alle nuove norme sulla separazione dei beni.
539 1 Se i coniugi hanno conchiuso una convenzione matrimoniale giusta le disposizioni del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, tale 536 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1 FF 1979 II 1119).
537 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1 FF 1979 II 1119).
538 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
539 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
c. Liquidazione
del regime dei
beni sotto la
legge nuova
3. Mantenimento
dell'unione dei
beni
4. Mantenimento
della separazione
dei beni legale o
giudiziale
5. Convenzioni
matrimoniali a. In genere
Codice civile svizzero 248
210
convenzione conserva la sua validità e, salve le disposizioni del presente titolo concernenti i beni riservati, l'efficacia verso i terzi e la separazione convenzionale dei beni, il loro intero regime dei beni rimane sottoposto alle norme della legge anteriore.
2
I beni riservati dei coniugi sottostanno alle nuove norme sulla separazione dei beni.
3
Le convenzioni che modificano la partecipazione all'aumento o alle diminuzioni nel regime dell'unione dei beni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.
a540 1 Il regime dei beni è opponibile ai terzi soltanto se ne sono o ne dovevano essere a conoscenza.
2
Se la convenzione matrimoniale non è giuridicamente efficace verso i terzi, rispetto a loro valgono le nuove norme sulla partecipazione agli acquisti.
b541 1 I coniugi che vivevano nel regime comune dell'unione dei beni sotto la legge anteriore, ma lo avevano modificato per convenzione matrimoniale, possono, entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova, dichiarare per scritto e congiuntamente all'ufficio del registro dei beni matrimoniali del loro domicilio di voler sottoporre i loro rapporti giuridici al nuovo regime ordinario della partecipazione agli acquisti.
2
In tal caso, la partecipazione convenzionale all'aumento vale per la somma totale degli aumenti della sostanza d'ambo i coniugi, salvo che si sia altrimenti stabilito per convenzione matrimoniale.
c542 I coniugi che avevano adottato la separazione dei beni sotto la legge anteriore sono sottoposti alle nuove norme sulla separazione dei beni.
540 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
541 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
542 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
b. Efficacia
verso i terzi
c. Sottoposizione
alla legge nuova
d. Separazione
convenzionale
dei beni secondo
la legge anteriore
Codice civile svizzero 249
210
d543 Le convenzioni matrimoniali concluse prima dell'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 ma efficaci soltanto sotto la legge nuova non sottostanno all'approvazione dell'autorità tutoria.
e544 1 Con l'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 non saranno più fatte nuove iscrizioni nel registro dei beni matrimoniali.
2
Il diritto di consultare il registro rimane garantito.
545 Il coniuge che, in una liquidazione connessa con l'entrata in vigore della legge nuova, deve pagare debiti pecuniari o restituire cose può, qualora dovesse per ciò incorrere in serie difficoltà, chiedere dilazioni; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.
a546 Le norme sulla protezione dei creditori in caso di modificazione del regime dei beni s'applicano, quanto alla responsabilità, anche alle modificazioni determinate dall'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984.
547 1 Il sorgere e gli effetti della filiazione sono soggetti alla legge nuova dall'entrata in vigore di questo codice; è riservato l'acquisto del cognome e della cittadinanza verificatosi sotto la legge anteriore.
2
Se all'entrata in vigore della legge nuova si trovano sotto tutela dei figli che secondo la stessa soggiacciono per legge all'autorità parentale, la tutela, al più tardi un anno dopo, sarà sostituita da questa salvo che non sia stato ordinato il contrario giusta le disposizioni sulla privazione dell'autorità parentale.
543 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
544 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
545 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
546 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
547 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
e. Convenzioni
matrimoniali
concluse in vista
dell'entrata in
vigore della
legge nuova
f. Registro dei
beni matrimoniali
6. Estinzione di
debiti in caso di
liquidazione del
regime dei beni
7. Protezione dei
creditori
III. Filiazione in
genere
Codice civile svizzero 250
210
3
Il trasferimento o la privazione dell'autorità parentale deciso dall'autorità secondo la legge anteriore rimane efficace anche dopo l'entrata in vigore della legge nuova.
a548 1 L'adozione pronunciata prima dell'entrata in vigore delle nuove norme della legge federale del 30 giugno 1972 che modifica il Codice civile svizzero rimane sottoposta al diritto entrato in vigore il lo gennaio 1912549; i consensi dati validamente secondo tale diritto rimangono in ogni caso efficaci.
2
Le persone che non hanno ancora compiuto venti anni al momento dell'entrata in vigore della legge federale del 7 ottobre 1994, anche se sono maggiorenni, possono ancora essere adottate secondo le disposizioni applicabili ai minorenni nella misura in cui la domanda sia presentata prima del compimento del ventesimo anno d'età e nei due anni successivi all'entrata in vigore della legge suddetta.550
b551 1 L'adozione di un minorenne, pronunciata secondo il diritto anteriore, può essere sottoposta alle nuove prescrizioni, se i genitori adottivi e il figlio ne fanno richiesta in comune entro cinque anni dall'entrata in vigore di queste.
2
Il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio non è di ostacolo a tale domanda.
3
Le nuove norme si applicano alla procedura; il consenso dei genitori non è necessario.
c552 1 Una persona maggiorenne o interdetta può essere adottata secondo le nuove disposizioni sull'adozione dei minorenni qualora il diritto previgente non ne abbia permesso l'adozione durante la minore età, ma le condizioni del nuovo diritto fossero state già allora adempite.
548 Introdotto dal n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
549 Art. 465 CC nel testo del 1° gen. 1912: 1 Il figlio adottivo ed i suoi discendenti hanno, verso l'adottante, i medesimi diritti ereditari dei discendenti legittimi.
2 L'adottante ed i suoi parenti consanguinei non hanno diritto all'eredità dell'adottato.
550 Introdotto dal n. I 1 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).
551 Introdotto dal n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
552 Introdotto dal n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
IIIbis. Adozione 1. Mantenimento del diritto
anteriore
2. Soggezione al
nuovo diritto
3. Adozione di
maggiorenni o
interdetti
Codice civile svizzero 251
210
2
Le disposizioni del previgente e nuovo diritto sul consenso dei genitori all'adozione di minorenni non sono tuttavia applicabili.
3
La richiesta dev'essere presentata entro cinque anni a contare dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
cbis553 1 Le autorizzazioni rilasciate dall'autorità cantonale di vigilanza restano valide sino alla loro scadenza.
2
Le autorità cantonali di vigilanza sugli uffici di collocamento in vista d'adozione trasmettono senza indugio all'Autorità federale di vigilanza tutti gli incartamenti concernenti la vigilanza e le procedure di autorizzazione allestiti nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica dell'articolo 269c del 22 giugno 2001.
d554 Le disposizioni della legge nuova sulla contestazione del riconoscimento dopo il matrimonio dei genitori si applicano per analogia alla contestazione della legittimazione avvenuta sotto la legge anteriore.
555 1 Le azioni pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge nuova sono giudicate secondo questa.
2
Gli effetti fino all'entrata in vigore della legge nuova sono determinati secondo la legge anteriore.
a556 1 Se l'obbligo del padre di fornire prestazioni pecuniarie è stato costituito mediante decisione giudiziale o contratto prima dell'entrata in vigore della legge nuova, il figlio che al momento dell'entrata in vigore della legge nuova non ha ancora compiuto il decimo anno di età può, entro due anni, proporre l'azione di accertamento della filiazione paterna secondo le nuove disposizioni.
2
Se il convenuto dimostra che la sua paternità è esclusa o meno verosimile di quella altrui, il diritto al mantenimento futuro si estingue.
553 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799).
554 Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
555 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
556 Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
4. Collocamento
in vista
d'adozione
IIIter. Contestazione della legit-
timazione
IV. Azione di
paternità 1. Azioni pendenti
2. Nuove azioni
Codice civile svizzero 252
210
b557 Chi raggiunge la maggiore età in virtù dell'entrata in vigore della
legge federale del 7 ottobre 1994 può in ogni caso proporre ancora entro un anno azione di accertamento o contestazione del rapporto di filiazione.
c558 Gli alimenti stabiliti prima dell'entrata in vigore della legge federale
del 7 ottobre 1994 fino al raggiungimento della maggiore età vanno versati fino al compimento dei 20 anni.
1 La tutela è sottoposta alla legge nuova dal momento dell'entrata in vigore di questo codice.
2
Le tutele già costituite prima di questo momento continuano a sussistere, ma devono essere messe in armonia col Codice civile a cura delle autorità di tutela.
3
Le tutele incominciate secondo il diritto anteriore, non ammesse dal nuovo codice, devono essere sciolte, ma sussistono sino alla dichiarazione di scioglimento.
a559 1 La privazione della libertà a scopo d'assistenza è sottoposta alla legge nuova dal momento dell'entrata in vigore della modificazione legislativa del 6 ottobre 1978.
2
Chi in tale momento si trova in uno stabilimento deve essere informato, entro il termine di un mese, del diritto di adire il giudice.
1 I rapporti di diritto successorio e gli effetti del regime matrimoniale inseparabilmente collegati cogli stessi secondo la legge cantonale e che nascono dalla morte di un padre, di una madre, o di un coniuge avvenuta prima dell'entrata in vigore di questo codice, sono regolati anche dopo quest'epoca dal diritto anteriore.
2
Questa disposizione si riferisce tanto agli eredi quanto alla devoluzione dell'eredità.
557 Introdotto dal n. I 1 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).
558 Introdotto dal n. I 1 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).
559 Introdotto dal n. II della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 3l; FF 1977 III 1).
IVbis. Termine
per l'accertamento e la
contestazione del
rapporto di
filiazione
IVter. Alimenti
V. Tutela
VI. Privazione
della libertà a
scopo
d'assistenza
D. Diritto
successorio I. Eredi e devoluzione
Codice civile svizzero 253
210
1 La confezione o l'annullazione di una disposizione a causa di morte, compiuta prima dell'entrata in vigore di questo codice, da una persona capace di disporre conformemente alla legge allora vigente, non può essere impugnata per il motivo che il disponente è morto dopo l'entrata in vigore del nuovo codice e che, secondo le disposizioni di questo, non sarebbe capace di disporre.
2
Una disposizione d'ultima volontà non può essere impugnata per difetto di forma, quando sieno state osservate le formalità richieste al tempo della confezione o al tempo della morte.
3
Quando il disponente sia morto dopo l'entrata in vigore di questo codice, l'azione di riduzione per sorpasso della porzione disponibile e quella di nullità circa il modo di disporre, sono regolate dal nuovo codice, per tutte le disposizioni a causa di morte.
1 I diritti reali acquisiti prima dell'entrata in vigore di questo codice continuano a sussistere sotto riserva delle disposizioni sul registro fondiario.
2
Tuttavia l'estensione della proprietà e dei diritti reali limitati è soggetta al diritto nuovo dopo l'entrata in vigore del Codice civile, in quanto non sia fatta da questo una eccezione.
3
Se questi diritti non potessero essere costituiti secondo il nuovo codice, rimangono sottoposti alla legge anteriore.
1 Le azioni personali per la costituzione di un diritto reale, nate prima dell'entrata in vigore di questo codice, sono riconosciute, in quanto corrispondano ai requisiti formali del precedente o del nuovo diritto.
2
Il regolamento sulla tenuta del registro fondiario conterrà le disposizioni circa le giustificazioni da fornirsi per la iscrizione di tali diritti.
3
L'estensione di un diritto reale costituito mediante atto giuridico, prima dell'entrata in vigore di questo codice, è mantenuta anche sotto l'impero della legge nuova, in quanto non sia incompatibile con la stessa.
1 La prescrizione acquisitiva è sottoposta alla nuova legge dal momento dell'entrata in vigore di questa.
2
Se però una prescrizione acquisitiva, ammessa anche dalla nuova legge, era già cominciata sotto la legge anteriore, il tempo trascorso II. Disposizioni a
causa di morte
E. Diritti reali I. In genere II. Azione per
l'iscrizione nel
registro
III. Prescrizione
acquisitiva
Codice civile svizzero 254
210
fino all'entrata in vigore di questo codice è computato proporzionalmente nel termine della legge nuova.
560 1 I preesistenti diritti di proprietà sopra gli alberi nel fondo altrui sono ancora riconosciuti secondo il diritto cantonale.
2
I Cantoni sono autorizzati ad abolire od a restringere questi diritti preesistenti.
bis 561 La proprietà per piani secondo il vecchio diritto cantonale è assoggettata alle nuove disposizioni, anche se i piani o le porzioni di piano non siano appartamenti o locali commerciali costituenti un tutto.
ter 562 1 Cantoni possono assoggettare alle nuove prescrizioni anche la proprietà per piani iscritta nel registro fondiario nelle forme previste dalla legge entrata in vigore il 1° gennaio 1912.
2
L'assoggettamento avrà effetto non appena l'iscrizione del registro fondiario sia stata modificata in maniera corrispondente.
quater 563 Per assoggettare alla nuova legge la proprietà per piani trasformata e iscrivere quella vecchia originaria, i Cantoni possono ordinare l'epurazione dei registri fondiari ed emanare a questo scopo disposizioni speciali di procedura.
1 Le servitù costituite prima dell'entrata in vigore di questo codice rimangono in vigore senza iscrizione anche dopo l'introduzione del registro fondiario, ma finché non sono iscritte non sono opponibili ai terzi di buona fede.
2
Gli obblighi connessi a titolo accessorio a una servitù costituiti prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice dell'11 di560 Nuovo testo giusta il n. IV della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965
(RU 1964 1009; FF 1962 1809).
561 Introdotto dal n. IV della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
562 Introdotto dal n. IV della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
563 Introdotto dal n. IV della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
IV. Diritti di
proprietà speciali 1. Alberi nell'altrui fondo
2. Proprietà per
piani a. Originaria b. Trasformata
c. Epurazione dei
registri fondiari
V. Servitù
Codice civile svizzero 255
210
cembre 2009564 e risultanti soltanto dai documenti giustificativi del registro fondiario rimangono opponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.565
1 I titoli di pegno immobiliare costituiti prima dell'entrata in vigore di questo codice, rimangono in vigore senza bisogno di essere coordinati con la legge nuova.
2
È però riservato ai Cantoni di prescrivere la rinnovazione dei titoli preesistenti entro dati termini, secondo le norme della legge nuova.
1 Dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, i nuovi diritti di pegno immobiliare potranno essere costituiti solo nei modi da esso stabiliti.
2
Fino all'introduzione del registro fondiario rimangono però in vigore per la loro costituzione le precedenti forme del diritto cantonale.
1 L'estinzione e la conversione dei titoli, la liberazione del pegno e simili operazioni sono soggette alla legge nuova dall'entrata in vigore di questo codice.
2
Fino all'introduzione del registro fondiario si osservano le forme del diritto cantonale.
1 L'estensione della garanzia del pegno immobiliare è determinata, in ogni caso, dalla legge nuova.
2
Però se con speciale convenzione, il creditore avesse validamente ricevuto in pegno determinati oggetti insieme con un fondo, il diritto di pegno sui medesimi sussiste anche se non sia conforme alle disposizioni del nuovo codice.
1 I diritti e le obbligazioni del creditore e del debitore circa i pegni immobiliari esistenti al momento dell'entrata in vigore del Codice civile, sono regolati dalla legge anteriore, in quanto trattisi di effetti contrattuali.
564 RU
2011 4637
565 Introdotto dal n. I 2 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
VI. Pegno
immobiliare 1. Riconoscimento dei titoli
preesistenti
2. Costituzione
di diritti nuovi
3. Estinzione di
titoli
4. Estensione
della garanzia
5. Diritti ed
obblighi delle
parti a. In genere
Codice civile svizzero 256
210
2
Gli effetti stabiliti per legge e che non possono essere modificati mediante convenzione sono regolati da quel momento dalla legge nuova anche per i diritti di pegno precedentemente costituiti.
3
Se il diritto di pegno si estende a più fondi, l'estensione del diritto rimane regolata dalla legge precedente.
I diritti del creditore per tutta la durata del vincolo pignoratizio, in
ispecie i diritti di ottenere provvedimenti conservativi, sono regolati dalla nuova legge, per tutte le forme di pegno immobiliare, a datare dall'entrata in vigore di questo codice; lo stesso avviene per i diritti del debitore.
La disdetta dei crediti garantiti da pegno immobiliare e la trasmissione
dei titoli sono regolati dalla legge anteriore per tutti i diritti già costituiti al momento dell'entrata in vigore di questo codice, riservate le prescrizioni imperative del diritto nuovo.
1 Il grado dei diritti di pegno è determinato dal diritto anteriore fino alla iscrizione566 dei fondi nel registro fondiario.
2
Dopo l'introduzione del registro il grado dei crediti sarà determinato dalle disposizioni di questo codice.
1 Il diritto ad un posto di pegno fisso od il diritto del creditore di subentrare in un altro posto sarà regolato dalla legge nuova, dopo cinque anni dall'entrata in vigore del nuovo codice, o prima d'allora con l'introduzione del registro, sotto riserva dei diritti particolari garantiti al creditore.
2
567 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
568 Abrogati dal n. I 2 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
b. Provvedimenti
conservativi
c. Disdetta e
trasmissione
6. Grado
7. Posto di pegno
8. ...
Codice civile svizzero 257
210
1 Le leggi introduttive cantonali possono decretare che determinate forme di pegno immobiliare previste dal diritto anteriore siano parificate in genere, o per determinati effetti, alle corrispondenti forme di questo codice.
2
In questo caso le disposizioni della nuova legge diventano applicabili, con la sua entrata in vigore, anche a tali diritti di pegno delle leggi cantonali.
3
…569
a570 1 Le rendite fondiarie nonché le cartelle ipotecarie emesse per serie rimangono iscritte nel registro fondiario.
2
Esse rimangono disciplinate dalle disposizioni della legge anteriore.
3
Il diritto cantonale può prevedere che le rendite fondiarie costituite in virtù del diritto federale o del diritto cantonale anteriore siano trasformate in forme di pegno secondo la legge nuova. Per gli importi di lieve entità, può essere inoltre prevista una responsabilità personale del proprietario del fondo costituito in pegno.
b571 Il proprietario del fondo e gli aventi diritto sulla cartella possono, di
comune accordo, chiedere per scritto che una cartella ipotecaria documentale iscritta prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice dell'11 dicembre 2009572 sia trasformata in cartella ipotecaria registrale.
1 Dall'entrata in vigore di questo codice, il pegno mobiliare si potrà costituire soltanto nelle forme dal medesimo previste.
2
In quanto un pegno mobiliare fosse costituito in una forma diversa già prima di tal momento, esso si estinguerà nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della nuova legge per i crediti esigibili, e dalla scadenza o dal giorno in cui potrà essere data la disdetta, per quelli che diventeranno esigibili più tardi.
569 Abrogato dal n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
570 Introdotto dal n. I 2 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
571 Introdotto dal n. I 2 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
572 RU
2011 4637
9. Parificazione
di forme precedenti con forme
nuove
10. Applicazione
della legge
anteriore alle
forme di pegno
da essa previste
11. Trasformazione del tipo
di cartella
ipotecaria
VII. Pegno
mobiliare 1. Formalità
Codice civile svizzero 258
210
1 Gli effetti del pegno mobiliare, i diritti e le obbligazioni del creditore, del terzo datore del pegno e del debitore saranno determinati dalla legge nuova, dal momento della entrata in vigore di questo codice, sebbene il pegno fosse costituito anteriormente.
2
Il patto di decadenza del pegno a favore del creditore, stipulato prima dell'entrata in vigore del nuovo codice diventa inefficace a partire da questo momento.
1 Il diritto di ritenzione di questo codice si estende anche alle cose venute in potere del creditore prima della sua entrata in vigore.
2
Compete al creditore anche per i crediti nati prima di questo momento.
3
Gli effetti dei diritti di ritenzione già costituiti sono soggetti alle disposizioni della legge nuova.
Il possesso è soggetto alla legge nuova dall'entrata in vigore di questo
codice.
1 Il Consiglio federale stabilisce, sentito il parere dei Cantoni, il calendario d'introduzione del registro fondiario. Può delegare tale competenza al dipartimento o all'ufficio competente.573 2
…574
575
1 Di regola la misurazione del terreno deve precedere l'impianto del registro fondiario.
573 Nuovo testo giusta il n. II dell'all. alla L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).
574 Abrogato dal n. II dell'all. alla L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).
575 Abrogato dal n. II dell'all. alla L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).
2. Effetti
VIII. Diritto di
ritenzione
IX. Possesso
X. Registro
fondiario 1. Impianto del registro
2. Misurazione
ufficiale
a. …
b. Relazione col
registro fondiario
Codice civile svizzero 259
210
2
Tuttavia questo può essere introdotto anche prima con l'autorizzazione della Confederazione, in quanto esistano registri d'estimo sufficienti.
1 …576
2
La misurazione e l'introduzione del registro fondiario possono avvenire successivamente per i singoli distretti di un medesimo Cantone.
577
1 I diritti reali preesistenti devono essere iscritti nel registro fondiario all'atto della sua introduzione.
2
A questo fine sarà pubblicato un bando per la notificazione e la iscrizione dei diritti reali preesistenti.
3
I diritti reali già iscritti nei libri pubblici conformemente al diritto anteriore, saranno trascritti d'officio nel registro fondiario in quanto possano essere costituiti secondo la legge nuova.
1 I diritti reali preesistenti che non vengono iscritti conserveranno bensì la loro validità, ma non saranno opponibili ai terzi di buona fede che si fossero affidati al registro fondiario.
2
Rimane riservato alla futura legislazione della Confederazione e dei Cantoni il dichiarare perenti, dopo una certa epoca ed a seguito di un bando, tutti i diritti reali non ancora iscritti nel registro.
3
Gli oneri fondiari di diritto pubblico e le ipoteche legali di diritto cantonale non iscritti ma costituiti prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice dell'11 dicembre 2009578 rimangono opponibili, nei dieci anni successivi all'entrata in vigore di tale modifica, ai terzi di buona fede che si affidano al registro fondiario.579 576 Abrogato dal n. II dell'all. alla L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).
577 Abrogato dal n. II dell'all. alla L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).
578 RU 2011 4637 579 Introdotto dal n. I 2 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
c. Epoca
dell'esecuzione
3. Iscrizione dei
diritti reali a. Procedura b. Conseguenza
della non
iscrizione
Codice civile svizzero 260
210
580 1 I diritti reali che non potrebbero più essere costituiti secondo le disposizioni sul registro fondiario, come le piante nel fondo altrui, i diritti di anticresi e simili non vi possono essere iscritti, ma vi devono essere menzionati in modo opportuno.
2
Estinguendosi per qualsiasi causa, questi diritti eccezionali non possono più essere ristabiliti.
1 L'introduzione del registro fondiario secondo le prescrizioni di questa legge può essere differita dai Cantoni, con l'autorizzazione del Consiglio federale, in quanto le forme prescritte dai Cantoni, completate o meno, sembrino sufficienti per garantire gli effetti del registro fondiario nel senso della legge nuova.
2
A questo fine sarà esattamente stabilito a quali forme del diritto cantonale sono attribuiti gli effetti previsti dalla nuova legge.
Le disposizioni di questo codice sui diritti reali sono applicabili in
generale anche prima dell'impianto del registro fondiario.
1 Coll'entrata in vigore delle disposizioni sui diritti reali e prima dell'introduzione del registro fondiario, i Cantoni possono designare le forme, come l'omologazione, l'iscrizione nei catasti, nei registri delle ipoteche e delle servitù, alle quali sono attribuiti immediatamente gli effetti del registro stesso.
2
I Cantoni possono prescrivete che queste forme, anche prima o senza l'introduzione del registro fondiario, abbiano gli effetti di questo per la nascita, la trasmissione, le modificazioni e l'estinzione dei diritti reali.
3
Per contro, fin che non sia introdotto il registro fondiario od un altro organo di pubblicità parificato al medesimo, non possono verificarsi gli effetti derivanti dal registro a favore dei terzi di buona fede.
1 Ove questo codice stabilisca dei termini di prescrizione di cinque o più anni, si computa anche il termine decorso di una prescrizione già cominciata anteriormente all'entrata in vigore del medesimo, ma in tal 580 Nuovo testo giusta il n. IV della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
4. Diritti reali
soppressi
5. Introduzione
del registro
differita
6. Applicazione
del diritto reale
prima del
registro fondiario
7. Effetti delle
forme del diritto
cantonale
F. Prescrizione
Codice civile svizzero 261
210
caso, perché la prescrizione si compia, è necessario il decorso di almeno due anni da quel momento.
2
I termini più brevi di prescrizione o di perenzione stabiliti da questa legge cominciano a decorrere solo dalla entrata in vigore della legge nuova.
3
Del resto la prescrizione è regolata a partire da questo punto dalle disposizioni della legge nuova.
I contratti conchiusi prima dell'entrata in vigore di questo codice
rimangono validi anche se la loro forma non corrisponde alle prescrizioni della legge nuova.
Capo secondo: Disposizioni introduttive e transitorie Art. 51
Con l'entrata in vigore di questo codice rimangono abrogate le disposizioni di diritto civile dei Cantoni, salvo diversa disposizione del diritto federale.
1 I Cantoni emanano le disposizioni di complemento di questo codice, in ispecie a riguardo della competenza delle autorità, dell'organizzazione degli uffici di stato civile, di tutela e di registro fondiario.
2
In quanto tali disposizioni complementari siano richieste per l'esecuzione della nuova legge, i Cantoni sono obbligati ad emanarle, e possono farlo provvisoriamente in via di regolamento.581 3
Le disposizioni di complemento dei Cantoni in materia di parentela, tutela e registri, nonché quelle sull'allestimento di atti pubblici sottostanno all'approvazione della Confederazione.582 4 Le disposizioni di complemento dei Cantoni relative alle altre disposizioni di questo codice sottostanno all'approvazione solo se sono state adottate in seguito ad una modificazione del diritto federale.583
581 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
582 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
583 Introdotto dal n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
G. Forme dei
contratti
A. Abrogazione
del diritto civile
cantonale
B. Leggi cantonali complemen-
tari I. Diritti e doveri dei Cantoni
Codice civile svizzero 262
210
1 Se un Cantone non adempie in tempo debito all'obbligo di emanare le complementari disposizioni necessarie, il Consiglio federale le emana provvisoriamente in sua vece, dandone avviso all'Assemblea federale.
2
Se un Cantone non fa uso delle facoltà di emanare disposizioni complementari in una materia nella quale non sono necessarie si applicheranno semplicemente le disposizioni di questo codice.
1 Dove questo codice parla di un'autorità competente, i Cantoni stabiliscono quale essa sia fra le autorità costituite o da costituirsi.
2
Se non parla espressamente del giudice o dell'autorità amministrativa, i Cantoni possono dichiarare competente una autorità dell'ordine amministrativo o giudiziario.
3
Per quanto non sia applicabile il Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008584, la procedura è stabilita dai Cantoni.585
1 I Cantoni possono stabilire per il loro territorio le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici.
2
Stabiliscono pure le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici in lingua straniera.
a587 1 I Cantoni possono autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a realizzare copie elettroniche degli atti pubblici da loro redatti.
2
Possono inoltre autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a certificare elettronicamente la conformità agli originali cartacei di copie da loro realizzate in forma elettronica nonché l'autenticità di firme.
3
Il pubblico ufficiale rogatore deve utilizzare una firma elettronica qualificata fondata su un certificato qualificato di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 19 dicembre 2003588 sulla firma elettronica.
584 RS
272
585 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
586 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
587 Introdotto dal n. I 2 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
588 RS
943.03
II. Disposizioni
della Confederazione in luogo
dei Cantoni
C. Designazione
delle autorità
competenti
D. Atti pubblici I. In genere586 II. Copie e
certificazioni
elettroniche
Codice civile svizzero 263
210
4
Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione atte a garantire l'interoperabilità dei sistemi informatici nonché l'integrità, l'autenticità e la sicurezza dei dati.
589 Fino all'emanazione di una legge federale sulle concessioni di diritti d'acqua vale la disposizione seguente: Le concessioni di acque pubbliche, in quanto siano date per almeno trent'anni od a tempo indeterminato e non costituiscano una servitù a favore di un dato fondo dominante, possono essere intavolate nel registro fondiario come diritti reali per sé stanti e permanenti.
590
591 La legge federale dell'11 aprile 1889592 sulla esecuzione e sul fallimento rimarrà modificata come segue dall'entrata in vigore del presente codice: …593
594 1 La legge federale del 25 giugno 1891595 sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti rimane in vigore per ciò che riguarda i rapporti giuridici degli svizzeri all'estero e degli stranieri nella Svizzera e per i casi di conflitto di leggi cantonali.
2
…596
3
La stessa legge è completata come segue: art. 7a a 7i 589 Vedi ora l'art. 59 della LF del 22 dic. 1916 sulla utilizzazione delle forze idriche (RS 721.80).
590 Abrogato dall'art. 53 cpv. 1 lett. b della LF dell'8 nov. 1934 su le banche e le casse di risparmio (RU 51 129 e CS 10 331).
591 Nuova numerazione degli ultimi quattro articoli, risultante dall'abrogazione degli articoli 58 e 59 originari, giusta il n. I delle disp. trans. CO, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 27 377 e CS 2 193).
592 RS 281.1 593 Testo inserito nella L menzionata. Per il testo degli art. 132bis, 141 cpv. 3 e 258 cpv. 4 vedi RU 24 233 tit. fin. art. 60.
594 Nuova numerazione degli ultimi quattro articoli, risultante dall'abrogazione degli articoli 58 e 59 originari, giusta il n. I delle disp. trans. CO, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 27 377 e CS 2 193).
595 [CS 2 723; RU 1972 2653 n. II 1, 1977 237 n. II 1, 1986 122 n. II 1. RU 1988 1776 all. n. I lett. a]. Vedi ora la LF del 18 dic. 1987 sul diritto internazionale privato (RS 291).
596 Abrogato dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984 (RU 1986 122; FF 1979 II 1119).
E. Concessioni
idrauliche
F. a H. …
J. Modificazioni
della legge
sull'esecuzione e
sul fallimento
K. Applicazione
del diritto
svizzero e
straniero
Codice civile svizzero 264
210
…
597 1 Colla entrata in vigore di questa legge rimangono abrogate le disposizioni di diritto civile federale incompatibili colla medesima.
2
Sono abrogate in particolare: La legge federale del 24 dicembre 1874598 sugli atti dello stato civile e sul matrimonio.
La legge federale del 22 giugno 1881599 sulla capacità civile.
Il Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 1881600.
3
Rimangono in vigore le leggi speciali sul diritto delle strade ferrate, dei battelli a vapore, delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, sulla costituzione d'ipoteca e la liquidazione forzata delle ferrovie, quelle relative al lavoro delle fabbriche e alla responsabilità civile dei padroni di fabbrica e di altre imprese, nonché tutte le leggi federali sopra materie del diritto delle obbligazioni, che furono emanate allato della legge federale sul diritto delle obbligazioni.
601 1 La presente legge entrerà in vigore col 1° gennaio 1912.
2
Il Consiglio federale potrà, con l'autorizzazione dell'Assemblea federale, anticipare l'entrata in vigore di singole disposizioni.
Testo delle disposizioni previgenti del titolo sesto602 Titolo sesto: Del regime dei beni fra i coniugi Capo primo: Disposizioni generali
I coniugi sono sottoposti al regime dell'unione dei beni in quanto non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime eccezionale.
597 Nuovo testo giusta il n. I delle disp. trans. CO, in vigore dal 1° gen. 1912 (RS 220).
598 [RU 1 508] 599 [RU 5 556] 600 [RU 5 577, 11 490; RS 221.229.1 art. 103 cpv. 1] 601 Nuova numerazione degli ultimi quattro articoli, risultante dall'abrogazione degli articoli 58 e 59 originari, giusta il n. I delle disp. trans. del CO, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 27 377 e CS 2 193).
602 CS 2 3. Tuttora applicabile come diritto transitorio in quanto previsto dagli art. 9a e segg.
del titolo finale (revisione del diritto matrimoniale, del 5 ott. 1984).
L. Abrogazione
di leggi federali
M. Disposizioni
finali
A. Regime
comune
Codice civile svizzero 265
210
1 Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio.
2
Gli sposi od i coniugi devono adottare nel loro contratto uno dei regimi previsti da questo codice.
3
Il contratto stipulato dopo la celebrazione del matrimonio non può però pregiudicare i diritti dei terzi sopra i beni che precedentemente li garantivano.
1 Per concludere, modificare o sciogliere una convenzione matrimoniale, le parti contraenti devono essere capaci di discernimento.
2
Se sono minorenni od interdette abbisognano del consenso del legale rappresentante.
1 Per concludere, modificare o sciogliere validamente una convenzione matrimoniale è necessario un atto pubblico firmato dalle persone contraenti e dai loro rappresentanti legali.
2
Le convenzioni stipulate durante il matrimonio richiedono inoltre l'approvazione dell'autorità tutoria.
3
La convenzione matrimoniale diventa opponibile ai terzi secondo le prescrizioni relative al registro dei beni matrimoniali.
1 Se nel fallimento di uno dei coniugi rimangono dei creditori insoddisfatti, subentra per legge la separazione dei beni.
2
Qualora una persona, i cui creditori possiedono dei certificati di carenza di beni, voglia contrarre matrimonio, il regime di separazione dei beni può essere conseguito da ciascuno degli sposi mediante iscrizione nel registro dei beni matrimoniali fatta prima della celebrazione.
Il giudice ordina la separazione dei beni ad istanza della moglie: 1. se il marito non provvede debitamente al mantenimento della moglie e dei figli;
2. se non fornisce le garanzie richieste per i beni apportati dalla moglie;
3. se il marito o la comunione risultano oberati.
B. Regime
convenzionale I. Scelta del regime
II. Capacità di
contrattare
III. Forma del
contratto
C. Regime
eccezionale I. Separazione legale
II. Separazione
giudiziale 1. Ad istanza della moglie
Codice civile svizzero 266
210
Il giudice ordina la separazione dei beni ad istanza del marito: 1. se la moglie è oberata; 2. se la moglie rifiuta al marito senza giusto motivo il consenso richiesto dalla legge o dal regime dei beni per disporre della sostanza coniugale; 3. se la moglie domanda garanzia per i suoi apporti.
Il giudice ordina la separazione dei beni ad istanza di un creditore ove
questi sia rimasto perdente in una procedura di pignoramento contro uno dei coniugi.
1 La separazione dei beni per causa di fallimento comincia dal rilascio dei certificati di carenza di beni, ma per i beni pervenuti ai coniugi dopo l'apertura del fallimento, per successione o in altro modo, ha effetto dal tempo dell'acquisto.
2
La separazione giudiziale ha effetto dal momento della presentazione dell'istanza.
3
In caso di fallimento o di decisione giudiziaria, la separazione è comunicata d'officio al registro dei beni matrimoniali perché vi sia iscritta.
1 La separazione per causa di fallimento o di perdita in una procedura di pignoramento non cessa per il solo fatto della tacitazione dei creditori.
2
Tuttavia il giudice può ordinare il ripristino del regime anteriore ad istanza di ognuno dei coniugi.
3
Il ripristino è comunicato d'officio, per la sua iscrizione, al registro dei beni matrimoniali.
1 Le liquidazioni fra i coniugi ed i cambiamenti di regime non possono sottrarre all'azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti.
2
Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei coniugi, questo è tenuto al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano per il pagamento integrale.
2. Ad istanza
del marito
3. Ad istanza dei
creditori
III. Data della
separazione
IV. Cessazione
della separazione
D. Cambiamento
di regime I. Garanzie dei creditori
Codice civile svizzero 267
210
3
I creditori del marito non hanno diritto su ciò che la moglie percepisce nel fallimento o nella partecipazione al pignoramento dei beni del marito, se non in quanto sieno creditori anche della moglie.
1 Se la separazione dei beni si verifica durante il matrimonio, la sostanza coniugale passa nei beni propri di ciascun coniuge, impregiudicati i diritti dei creditori.
2
Gli aumenti sono attribuiti ai coniugi secondo il loro precedente regime; le diminuzioni sono sopportate dal marito in quanto non provi che furono cagionate dalla moglie.
3
Il marito è obbligato, a richiesta della moglie, a fornire garanzia per i beni di questa che rimangono a sua disposizione durante la liquidazione.
1 I beni riservati sono costituiti per contratto matrimoniale, per liberalità di terzi o per legge.
2
La porzione legittima di un coniuge nella successione di un parente non può essergli assegnata a titolo di bene riservato.
Sono beni riservati per legge: 1. le cose che servono esclusivamente all'uso personale di uno dei coniugi;
2. i beni della moglie che servono all'esercizio della sua professione o del suo mestiere;
3. il guadagno che la moglie fa lavorando per conto proprio.
1 I beni riservati sono soggetti in generale alle regole della separazione dei beni, specialmente riguardo al dovere della moglie di concorrere a sopportare gli oneri del matrimonio.
2
La moglie deve convertire il guadagno del proprio lavoro ai bisogni dell'economia domestica, in quanto essi lo richiedano.
Se un coniuge afferma che un oggetto è bene riservato deve fornirne la
prova.
II. Liquidazione
a seguito della
separazione
E. Beni riservati I. Costituzione 1. In genere 2. Per legge
II. Effetti
III. Onere della
prova
Codice civile svizzero 268
210
Capo secondo: Dell'unione dei beni
1 L'unione dei beni riunisce in una sola sostanza coniugale tutti i beni che i coniugi possiedono al momento della celebrazione o che acquistano durante il matrimonio.
2
Non vi sono compresi i beni riservati della moglie.
1 La parte di sostanza coniugale che apparteneva alla moglie al momento della celebrazione del matrimonio o che le perviene per eredità od altro titolo gratuito durante il matrimonio, costituisce il di lei apporto e rimane di sua proprietà.
2
Il marito è proprietario dei beni da lui apportati e di ogni sostanza coniugale che non sia apporto della moglie.
3
Le rendite della moglie ed i frutti naturali dei di lei apporti diventano proprietà del marito dal momento della scadenza o della separazione, sotto riserva delle disposizioni circa i beni riservati.
1 Se un coniuge afferma che un bene sia apporto della moglie deve fornirne la prova.
2
Gli acquisti fatti durante il matrimonio in sostituzione di altri beni della moglie si presumono apporti di lei.
1 Così il marito come la moglie possono in ogni tempo domandare che sia fatto per atto pubblico un inventario dei loro apporti.
2
L'inventario così compilato nei sei mesi dall'apporto dei beni si presume esatto.
1 Se all'inventario va unita una stima risultante da pubblico documento, l'obbligo reciproco dei coniugi di risarcire gli oggetti mancanti si determina secondo la medesima.
2
Se durante il matrimonio furono alienati in buona fede degli oggetti al disotto del valore di stima, il prezzo ricavato sostituisce il prezzo d'inventario.
A. Proprietà I. Sostanza coniugale
II. Proprietà del
marito e della
moglie
III. Prova
IV. Inventario 1. Compilazione e valore probatorio
2. Effetti della
stima
Codice civile svizzero 269
210
Insieme con la stima, ed entro il termine di sei mesi dall'apporto della
moglie, può essere convenuto, con le norme stabilite per le convenzioni matrimoniali, che il marito diventi proprietario dell'apporto medesimo e che il credito della moglie per il valore di stima rimanga invariato.
1 Il marito amministra la sostanza coniugale.
2
Le spese dell'amministrazione sono a suo carico.
3
Alla moglie compete l'amministrazione nella misura in cui le spetta la rappresentanza dell'unione coniugale.
1 Il marito ha il godimento della sostanza apportata dalla moglie e ne risponde come un usufruttuario.
2
La stima degli apporti della moglie risultante dall'inventario non aggrava questa responsabilità.
3
Il denaro contante, le altre cose fungibili ed i titoli al portatore indicati soltanto nella specie passano in proprietà del marito e la moglie diventa creditrice del loro valore.
1 Il marito non può, senza il consenso della moglie, fare atti eccedenti la ordinaria amministrazione sui beni da essa apportati e che non sono passati in sua proprietà.
2
Il terzo può però presumere questo consenso a meno che sappia o debba sapere che manca, o si tratti di beni da tutti riconoscibili come proprietà della moglie.
1 La moglie non può rinunciare ad una eredità senza il consenso del marito.
2
Se il marito lo rifiuta, la moglie può ricorrere all'autorità tutoria.
V. Proprietà del
marito sull'apporto della
moglie
B. Amministrazione, godimento
e disposizione I. Amministrazione
II. Godimento
III. Facoltà di
disporre 1. Da parte del marito
2. Da parte della
moglie a. In genere b. Rinuncia di
eredità
Codice civile svizzero 270
210
1 Il marito è sempre tenuto ad informare la moglie che ne lo richieda circa lo stato dei di lei apporti.
2
La moglie può chiedere in ogni tempo che questi siano garantiti.
3
È riservata l'azione rivocatoria secondo la legge federale dell'11 aprile 1889603 sulla esecuzione e sul fallimento.
Il marito è responsabile: 1. per i propri debiti anteriori al matrimonio; 2. per quelli da esso contratti durante il matrimonio; 3. per quelli contratti dalla moglie in rappresentanza dell'unione coniugale.
1 La moglie risponde con tutta la sua sostanza senza riguardo ai diritti che il regime matrimoniale conferisce al marito: 1. per i propri debiti anteriori al matrimonio; 2. per i debiti da essa contratti con consenso del marito, o mediante obbligazione da essa assunta a favore di lui col consenso della autorità tutoria;
3. per i debiti risultanti dal normale esercizio della sua professione o del suo mestiere;
4. per i debiti gravanti eredità ad essa pervenute; 5. per i debiti derivanti da atti illeciti.
2
La moglie non è tenuta per i debiti fatti dal marito o da lei stessa per l'economia domestica comune, se non in caso di insolvenza del marito.
1 Durante e dopo il matrimonio la moglie risponde, ma solo col valore dei suoi beni riservati: 1. per i debiti da essa contratti sotto questa espressa riserva; 2. per i debiti che essa ha contratto senza il consenso del marito; 3. per i debiti da essa contratti eccedendo i suoi diritti di rappresentanza dell'unione coniugale.
2
È riservata in ogni caso l'azione di indebito arricchimento.
603 RS 281.1 C. Garanzia
degli apporti
della moglie
D. Responsabilità I. Del marito
II. Della moglie 1. Con tutta la sostanza
2. Col valore dei
beni riservati
Codice civile svizzero 271
210
1 Qualora con beni del marito sieno stati estinti debiti gravanti gli apporti della moglie, o con beni apportati dalla moglie sieno stati estinti debiti del marito, nasce per ciascuno dei coniugi il diritto al compenso; il quale però, se la legge non dispone altrimenti, diventa esigibile soltanto con lo scioglimento dell'unione dei beni.
2
Il conguaglio può essere già chiesto durante il matrimonio, se coi denari della sostanza coniugale sono stati pagati debiti contratti dalla moglie a carico dei suoi beni riservati, o se con denaro della sostanza riservata della moglie furono pagati debiti gravanti la sostanza coniugale.
1 In caso di fallimento del marito o di pignoramento dei beni del medesimo, la moglie può far valere un credito per i suoi beni apportati che più non si rinvenissero.
2
Se esistono dei crediti del marito, sono dedotti.
3
La moglie ricupera in proprietà gli enti patrimoniali che si rinvengono in natura.
1 Se colla restituzione della sua proprietà, o colle garanzie date per i suoi apporti, la moglie consegue meno della metà degli apporti stessi, il di lei credito per il complemento di questa metà è privilegiato a norma della legge federale dell'11 aprile 1889604 sulla esecuzione e sul fallimento.
2
La cessione di questo privilegio nonché la rinuncia del medesimo a favore di singoli creditori sono nulle.
1 Morendo la moglie, gli apporti passano ai di lei eredi riservati i diritti di successione del marito.
2
Il marito deve risarcire tutto ciò che manca, in quanto ne sia responsabile, salvo compensazione dei suoi crediti verso la moglie.
604 RS 281.1 E. Compensi I. Scadenza II. Fallimento del
marito e
pignoramento 1. Credito della moglie
2. Privilegio
F. Scioglimento
della unione dei
beni I. Premorienza della moglie
II. Premorienza
del marito
Codice civile svizzero 272
210
1 Se, fatta la separazione dei beni apportati da ciascuno dei coniugi, risulta un aumento, questo appartiene per un terzo alla moglie e suoi discendenti e per il resto al marito od a' suoi eredi.
2
Se risulta una diminuzione della sostanza coniugale, essa è a carico del marito o dei suoi eredi in quanto non sia provato che fu cagionata dalla moglie.
3
Le convenzioni matrimoniali possono stabilire un altro modo di ripartire gli aumenti e le diminuzioni.
Capo terzo: Della comunione di beni
1 La comunione universale dei beni riunisce tutti i beni e tutti i redditi del marito e della moglie in un'unica sostanza indivisa che appartiene ad entrambi i coniugi.
2
Nessuno dei coniugi può disporre della sua parte.
3
Se un coniuge afferma che un bene non appartiene alla comunione deve fornirne la prova.
1 Il marito amministra la comunione.
2
Le spese dell'amministrazione sono a carico della medesima.
3
Alla moglie compete l'amministrazione nella misura in cui le spetta la rappresentanza dell'unione coniugale.
1 Per disporre dei beni della comunione è necessario il concorso dei due coniugi od il consenso dell'uno agli atti di disposizione dell'altro, in quanto eccedano la semplice amministrazione.
2
Il terzo può però presumere il consenso a meno che sappia o debba sapere che manca o si tratti di beni da tutti riconoscibili come appartenenti alla sostanza comune.
1 Durante il matrimonio uno dei coniugi non può rinunciare ad una eredità senza il consenso dell'altro.
2
Se il consenso gli è rifiutato, può ricorrere all'autorità tutoria.
III. Aumenti e
diminuzioni
A. Comunione
universale I. Beni
matrimoniali
II. Amministrazione e
disposizione 1. Ordinaria 2. Facoltà di
disporre a. Sui beni della comunione
b. Rinuncia di
eredità
Codice civile svizzero 273
210
Il marito risponde personalmente e con la sostanza comune: 1. per i debiti d'ambedue i coniugi anteriori al matrimonio; 2. per quelli contratti dalla moglie in rappresentanza dell'unione coniugale;
3. per tutti gli altri debiti fatti da lui durante il matrimonio, o dalla moglie a carico della comunione.
1 A lato della comunione la moglie risponde personalmente: 1. per i propri debiti anteriori al matrimonio; 2. per i debiti contratti da lei col consenso del marito o mediante obbligazione assunta a favore di lui col consenso dell'autorità tutoria; 3. per i debiti risultanti dal normale esercizio della sua professione o del suo mestiere;
4. per i debiti gravanti eredità ad essa pervenute; 5. per i debiti derivanti da atti illeciti.
2
La moglie non è tenuta per i debiti fatti da lei o dal marito per l'economia domestica comune, se non in caso d'insolvenza della comunione.
3
Non risponde personalmente per gli altri debiti della comunione.
1 Durante e dopo il matrimonio la moglie risponde per il solo valore dei suoi beni riservati: 1. per i debiti da essa contratti sotto questa espressa riserva; 2. per i debiti che essa ha contratto senza il consenso del marito; 3. per i debiti da essa contratti eccedendo i suoi diritti di rappresentanza dell'unione coniugale.
2
È in ogni caso riservata l'azione di indebito arricchimento.
Durante la comunione le procedure di esecuzione per debiti a carico
dei beni comuni si promuovono contro il marito.
III. Responsabilità per i debiti 1. Debiti del
marito
2. Debiti della
moglie a. Della moglie e della comunione
b. Debiti della
sostanza riservata della moglie
3. Procedura
esecutiva
Codice civile svizzero 274
210
1 I debiti a carico della comunione estinti coi beni della stessa non danno ragione di compenso tra i coniugi.
2
Ove coi beni riservati sieno stati estinti dei debiti della comunione o dei debiti della sostanza riservata coi beni della comunione, nasce il diritto al compenso esercibile già durante il matrimonio.
1 In caso di fallimento del marito o di pignoramento dei beni della comunione, la moglie può far valere il credito per i suoi apporti e gode per la metà dello stesso il privilegio previsto dalla legge federale dell'11 aprile 1889605 sulla esecuzione e sul fallimento.
2
La cessione del privilegio nonché la rinuncia dello stesso a favore di singoli creditori sono nulle.
1 Alla morte di uno dei coniugi la metà della sostanza comune passa al coniuge superstite.
2
L'altra metà passa agli eredi del defunto, riservati i diritti ereditari del coniuge superstite.
3
Se il coniuge superstite è indegno di succedere non può in alcun caso pretendere una parte della sostanza comune maggiore di quella che gli sarebbe spettata in caso di divorzio.
1 Invece della divisione per metà si può, mediante convenzione matrimoniale, stabilire un altro modo di riparto.
2
Tuttavia i discendenti del coniuge defunto non possono essere privati del quarto della sostanza comune esistente al tempo della morte.
1 Il marito superstite rimane personalmente responsabile per tutti i debiti della comunione.
2
La moglie superstite può, rinunciando alla sua porzione, liberarsi da ogni debito per cui non sia tenuta anche personalmente.
3
Accettando la sua parte, essa è tenuta al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano al pagamento integrale.
605 RS 281.1 IV. Compensi 1. In genere 2. Pei crediti
della mogli
V. Scioglimento
della comunione 1. Divisione a. Per legge b. Per contratto
2. Responsabilità
del superstite
Codice civile svizzero 275
210
Il coniuge superstite può domandare che nella divisione i beni da esso
apportati nella comunione gli sieno attribuiti imputandoli alla sua quota.
1 Il coniuge superstite può continuare la comunione coi figli nati dallo stesso matrimonio.
2
Se i figli sono minorenni è necessario il consenso della autorità tutoria.
3
Continuando la comunione, l'esercizio dei diritti ereditari è sospeso fino allo scioglimento.
1 La comunione prorogata comprende, oltre i beni della sostanza coniugale, le rendite ed i guadagni delle parti, eccettuata la sostanza riservata.
2
I beni che durante tale comunione pervengono al coniuge superstite od ai figli, per successione od altro titolo gratuito, appartengono alla loro sostanza riservata salvo contraria disposizione.
3
La procedura esecutiva fra i membri della comunione è soggetta alle restrizioni stabilite per i coniugi.
1 Se i figli sono minorenni, l'amministrazione e la rappresentanza della comunione prorogata appartengono al coniuge superstite.
2
Se sono maggiorenni, può essere altrimenti convenuto.
1 Il coniuge superstite può sciogliere in ogni tempo la comunione prorogata.
2
I figli maggiorenni possono in ogni tempo uscire dalla comunione, individualmente od insieme.
3
Per i figli minorenni lo scioglimento può essere dichiarato dall'autorità tutoria.
1 La comunione prorogata è sciolta in virtù di legge: 1. per morte o per nuove nozze del coniuge superstite; 3. Attribuzione
degli apporti
B. Comunione
prorogata I. Condizioni II. Oggetto
III. Amministrazione e
rappresentanza
IV. Scioglimento
1. Per volontà
delle parti
2. Per legge
Codice civile svizzero 276
210
2. per fallimento del coniuge superstite o dei figli.
2
In caso di fallimento di uno solo dei figli, gli altri membri della comunione possono domandare la sua esclusione.
3
In caso di fallimento del padre o di pignoramento dei beni della comunione, i figli subentrano nei diritti della madre defunta.
1 Il creditore rimasto perdente in una procedura di pignoramento contro il coniuge superstite o contro uno dei figli può domandare al giudice lo scioglimento della comunione.
2
Se lo scioglimento è chiesto dal creditore di uno dei figli, gli altri membri della comunione possono domandare la sua esclusione.
1 In caso di matrimonio di uno dei figli, gli altri membri della comunione possono domandare la sua esclusione.
2
Se muore uno dei figli lasciando discendenti, gli altri membri della comunione possono domandarne l'esclusione.
3
Morendo senza discendenti, la sua parte rimane in comune, riservato ogni diritto degli eredi estranei alla comunione.
1 In caso di scioglimento della comunione prorogata o di esclusione di un figlio, la divisione o la tacitazione delle ragioni di quest'ultimo avviene secondo la situazione patrimoniale di quel momento.
2
Il genitore superstite conserva i suoi diritti di successione sulle parti spettanti ai figli.
3
La liquidazione non può essere fatta intempestivamente.
1 I coniugi possono adottare per convenzione matrimoniale una comunione limitata, escludendo dalla comunione determinati beni o categorie di beni, come gli immobili.
2
I beni esclusi sono soggetti alle norme della separazione dei beni.
1 Gli apporti della moglie esclusi dalla comunione possono per convenzione matrimoniale essere sottoposti alle norme dell'unione dei beni.
3. Per sentenza
4. Per
matrimonio o per
morte di un
figlio
5. Modo della
divisione
C. Comunione
limitata I. Con separazione di beni
II. Comunione
dei beni
Codice civile svizzero 277
210
2
Tale patto si presume quando per convenzione matrimoniale la moglie abbia lasciato al marito l'amministrazione od il godimento di questi beni.
1 La comunione di beni può, per convenzione matrimoniale, essere limitata agli acquisti.
2
I beni acquisiti durante il matrimonio, salvo che fossero acquistati in sostituzione di beni apportati, costituiscono gli acquisti e sono soggetti al regime della comunione.
3
Gli apporti dei singoli coniugi, compresi i beni che loro pervengono durante il matrimonio, sono soggetti alle norme dell'unione dei beni.
1 L'aumento risultante allo scioglimento della comunione viene diviso per metà fra i coniugi od i loro eredi.
2
La diminuzione è sopportata dal marito o dai suoi eredi in quanto non sia provato che fu cagionata dalla moglie.
3
Le convenzioni matrimoniali possono stabilire un altro modo di ripartire gli aumenti e le diminuzioni.
Capo quarto: Della separazione dei beni
1 La separazione dei beni prescritta per legge o per sentenza del giudice si riferisce sempre all'intiera sostanza di ciascuno dei coniugi.
2
Se è stabilita per convenzione matrimoniale, si riferisce pure all'intiera sostanza in quanto il contratto medesimo non contenga speciali eccezioni.
1 Ognuno dei coniugi conserva la proprietà, l'amministrazione ed il godimento della propria sostanza.
2
Quando la moglie ne abbia rimesso l'amministrazione al marito, si presume che questo non sia tenuto a darne conto durante il matrimonio e che possa convertire le rendite di quella sostanza a sopportare gli oneri del matrimonio.
3
La rinuncia della moglie al diritto di riprendere in ogni tempo l'amministrazione della sua sostanza è nulla.
III. Comunione
d'acquisti 1. Concetto 2. Aumenti e
diminuzioni
A. In genere
B. Proprietà,
amministrazione
e godimento
Codice civile svizzero 278
210
1 Il marito risponde personalmente per i propri debiti anteriori al matrimonio e per i debiti contratti durante il matrimonio da esso o dalla moglie in rappresentanza dell'unione coniugale.
2
La moglie risponde personalmente per i suoi debiti anteriori al matrimonio e per quelli risultanti a suo carico durante il matrimonio.
3
In caso di insolvenza del marito, la moglie è tenuta per i debiti contratti dall'uno o dall'altro dei coniugi per l'economia domestica comune.
1 La moglie non ha alcun privilegio nel fallimento del marito o nel pignoramento dei di lui beni, anche se gli abbia rimesso l'amministrazione dei propri.
2
Sono riservate le disposizioni circa la dote.
Le rendite ed i guadagni appartengono al coniuge dalla cui sostanza o
dal cui lavoro provengono.
1 Il marito può esigere che la moglie contribuisca in equa misura a sostenere gli oneri del matrimonio.
2
Ove i coniugi non possono accordarsi, l'ammontare del contributo è stabilito dall'autorità competente a richiesta di uno di essi.
3
Il marito non è tenuto a restituire i contributi della moglie.
1 La convenzione matrimoniale può fissare un determinato importo della sostanza della moglie che questa conferisce al marito, a titolo di dote, per sopportare gli oneri del matrimonio.
2
I beni così conferiti al marito soggiacciono alle norme dell'unione dei beni, salva convenzione contraria.
Capo quinto: Del registro dei beni matrimoniali
1 Le convenzioni matrimoniali, le decisioni giudiziarie relative al regime dei beni matrimoniali ed i negozi giuridici fra coniugi concerC. Responsabili-
tà pei debiti I. In genere II. Fallimento del
marito o
pignoramento
D. Rendite e
guadagni
E. Contribuzioni
della moglie alle
spese comuni
F. Dote
A. Effetti
Codice civile svizzero 279
210
nenti gli apporti della moglie o la sostanza comune, diventano opponibili ai terzi mediante l'inscrizione nel registro dei beni matrimoniali e la pubblicazione.
2
Gli eredi del coniuge defunto non sono considerati come terzi.
1 L'iscrizione deve contenere le disposizioni che i coniugi intendono rendere opponibili ai terzi.
2
L'iscrizione può essere domandata da ciascuno dei coniugi a meno che la legge non disponga altrimenti o la convenzione matrimoniale espressamente lo escluda.
1 L'iscrizione avviene nel registro del luogo di domicilio del marito.
2
Se il marito trasferisce il proprio domicilio in un altro circondario di registro, l'iscrizione deve avvenire anche al nuovo domicilio, entro tre mesi dal trasferimento.
3
L'iscrizione nel registro del domicilio precedente perde i suoi effetti col decorso di tre mesi dal trasferimento del domicilio.
1 Il registro dei beni matrimoniali è tenuto dall'ufficio del registro di commercio in quanto i Cantoni non designino speciali circondari ed ufficiali.
2
Ognuno ha il diritto di esaminare il registro dei beni matrimoniali e di chiederne degli estratti.
3
La pubblicazione delle convenzioni matrimoniali indica soltanto il regime dei beni adottato dai coniugi.
B. Iscrizione I. Oggetto II. Luogo della
iscrizione
C. Tenuta dei
registri
Codice civile svizzero 280
210
Indice
Titolo preliminare A. Applicazione del diritto Art. 1
B. Limiti dei rapporti giuridici I. Osservanza della buona fede Art. 2
II. Effetti della buona fede Art. 3
III. Apprezzamento del giudice Art. 4
C. Rapporti col diritto cantonale I. Diritto civile dei Cantoni ed uso locale Art. 5
II. Diritto pubblico cantonale Art. 6
D. Disposizioni generali del Codice delle obbligazioni Art. 7
E. Prove
I. Onere della prova Art. 8
II. Prova dei documenti pubblici Art. 9
Abrogato Art.
10
Libro primo: Del diritto delle persone Titolo primo: Delle persone fisiche Capo primo: Del diritto della personalità A. Personalità in genere I. Godimento dei diritti civili Art. 11
II. Esercizio dei diritti civili 1. Oggetto
Art. 12
2. Condizioni a. In genere Art. 13
b. Maggiore età
Art. 14
c. Abrogato Art.
15
d. Discernimento
Art. 16
III. Incapacità civile 1. In genere
Art. 17
2. Mancanza di discernimento Art. 18
3. Minorenni od interdetti capaci di discernimento Art. 19
IV. Parentela e affinità 1. Parentela
Art. 20
2. Affinità
Art. 21
Codice civile svizzero 281
210
V. Cittadinanza e domicilio 1. Cittadinanza
Art. 22
2. Domicilio a. Nozione Art. 23
b. Cambiamento di domicilio o dimora Art. 24
c. Domicilio di persone dipendenti Art. 25
d. Dimora in uno stabilimento Art. 26
B. Protezione della personalità I. Contro impegni eccessivi Art. 27
II. Contro lesioni illecite 1. Principio
Art. 28
2. Azioni a. In genere Art. 28a
b. Violenza, minacce o insidie Art. 28b
3. Abrogati Art.
28c a 28f 4. Diritto di risposta a. Principio Art. 28g
b. Forma e contenuto Art. 28h
c. Procedura
Art. 28i
d. Diffusione
Art. 28k
e. Intervento del giudice Art. 28l
III. Diritto a nome 1. Protezione
Art. 29
2. Cambiamento del nome Art. 30
C. Principio e fine della personalità I. Nascita e morte
Art. 31
II. Regole probatorie 1. Onere della prova
Art. 32
2. Mezzi di prova a. In genere Art. 33
b. Indizio di morte Art. 34
III. Dichiarazione della scomparsa 1. In genere
Art. 35
2. Procedura
Art. 36
3. Caducità della istanza Art. 37
4. Effetti della scomparsa Art. 38
Codice civile svizzero 282
210
Capo secondo: Degli atti dello stato civile A. Registri
I. In genere
Art. 39
II. Obbligo di notificazione Art. 40
III. Prova di dati non controversi Art. 41
IV. Rettificazione
1. Da parte del giudice Art. 42
2. Da parte delle autorità dello stato civile Art. 43
V. Protezione e divulgazione dei dati Art. 43a
B. Organizzazione
I. Autorità dello stato civile 1. Ufficiali dello stato civile Art. 44
2. Autorità di vigilanza Art. 45
Ia. Banca dati centrale Art. 45a
II. Responsabilità
Art. 46
III. Misure disciplinari Art. 47
C. Disposizioni d'esecuzione I. Diritto federale
Art. 48
II. Diritto cantonale Art. 49
Abrogati
Art. 50 e 51
Titolo secondo: Delle persone giuridiche Capo primo: Disposizioni generali A. Personalità
Art. 52
B. Godimento dei diritti civili Art. 53
C. Esercizio dei diritti civili I. Condizioni
Art. 54
II. Modo
Art. 55
D. Sede
Art. 56
E. Cessazione della personalità I. Devoluzione del patrimonio Art. 57
II. Liquidazione
Art. 58
F. Riserve di diritto pubblico e di diritto particolare Art. 59
Capo secondo: Delle associazioni A. Loro costituzione
I. Unioni corporative Art. 60
II. Iscrizione nel registro di commercio Art. 61
Codice civile svizzero 283
210
III. Associazioni senza personalità Art. 62
IV. Relazioni fra gli statuti e la legge Art. 63
B. Loro organizzazione I. Assemblea sociale
1. Funzioni e convocazione Art. 64
2. Competenze
Art. 65
3. Risoluzioni sociali a. Forma Art. 66
b. Diritto di voto e maggioranza Art. 67
c. Esclusione dal diritto di voto Art. 68
II. Direzione
1. Diritti e doveri in generale Art. 69
2. Contabilità
Art. 69a
III. Ufficio di revisione Art. 69b
IV. Lacune nell'organizzazione Art. 69c
C. Diritti e doveri dei soci I. Ammissione e dimissione Art. 70
II. Contributi
Art. 71
III. Esclusione
Art. 72
IV. Effetti della dimissione e dell'esclusione Art. 73
V. Protezione del fine Art. 74
VI. Protezione dei diritti dei soci Art. 75
Cbis. Responsabilità Art. 75a
D. Scioglimento
I. Modi
1. Per risoluzione
Art. 76
2. Per legge
Art. 77
3. Per sentenza del giudice Art. 78
II. Cancellazione dal registro Art. 79
Capo terzo: Delle fondazioni A. Costituzione
I. In genere
Art. 80
II. Forma
Art. 81
III. Contestazione
Art. 82
B. Organizzazione
I. In genere
Art. 83
II. Contabilità
Art. 83a
Codice civile svizzero 284
210
III. Ufficio di revisione 1. Obbligo di revisione e diritto applicabile Art. 83b
2. Rapporto con l'autorità di vigilanza Art. 83c
IV. Lacune nel- l'organizzazione Art. 83d
C. Vigilanza
Art. 84
Cbis. Misure in caso di eccedenza dei debiti e d'insolvenza Art. 84a
Abrogato Art.
84b
D. Modificazione
I. Dell'organizzazione Art. 85
II. Del fine
1. Su proposta dell'autorità di vigilanza o dell'organo superiore della fondazione Art. 86
2. Su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte Art. 86a
III. Modifiche accessorie dell'atto di fondazione Art. 86b
E. Fondazioni di famiglia ed ecclesiastiche Art. 87
F. Soppressione e cancellazione dal registro I. Soppressione da parte dell'autorità competente Art. 88
II. Legittimazione attiva, cancellazione dal registro Art. 89
G. Fondazioni di previdenza a favore del personale Art. 89bis
Libro secondo: Del diritto di famiglia Parte prima: Del diritto matrimoniale Titolo terzo: Del matrimonio Capo primo: Del fidanzamento A. Promessa nuziale
Art. 90
B. Scioglimento del fidanzamento I. Regali
Art. 91
II. Partecipazione finanziaria Art. 92
III. Prescrizione
Art. 93
Capo secondo: Dei requisiti del matrimonio A. Capacità al matrimonio Art. 94
B. Impedimenti al matrimonio I. Parentela
Art. 95
II. Matrimonio antecedente Art. 96
Codice civile svizzero 285
210
Capo terzo: Della procedura preparatoria e della celebrazione del matrimonio A. Principi
Art. 97
Abis. Elusione del diritto in materia di stranieri Art. 97a
B. Procedura preparatoria I. Domanda
Art. 98
II. Esecuzione e chiusura della procedura preparatoria Art. 99
III. Termini
Art. 100
C. Celebrazione del matrimonio I. Luogo
Art. 101
II. Forma
Art. 102
D. Disposizioni d'esecuzione Art. 103
Capo quarto: Della nullità del matrimonio A. Principio
Art. 104
B. Nullità assoluta I. Cause
Art. 105
II. Azione
Art. 106
C. Nullità relativa I. Cause
Art. 107
II. Azione
Art. 108
D. Effetti della sentenza Art. 109
Abrogato Art.
110
Titolo quarto: Del divorzio e della separazione coniugale Capo primo: Delle condizioni del divorzio A. Divorzio su richiesta comune I. Accordo completo
Art. 111
II. Accordo parziale Art. 112
Abrogato Art.
113
B. Divorzio su azione di un coniuge I. Dopo la sospensione della vita comune Art. 114
II. Rottura del vincolo coniugale Art. 115
Abrogato Art.
116
Capo secondo: Della separazione coniugale A. Condizioni e procedura Art. 117
B. Effetti della separazione Art. 118
Codice civile svizzero 286
210
Capo terzo: Degli effetti del divorzio A. Situazione dei coniugi divorziati Art. 119
B. Regime matrimoniale e diritto successorio Art. 120
C. Abitazione familiare Art. 121
D. Previdenza professionale I. Prima del sopraggiungere di un caso di previdenza 1. Divisione delle prestazioni d'uscita Art. 122
2. Rinuncia ed esclusione Art. 123
II. Dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza o d'impossibilità della divisione Art. 124
E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio I. Condizioni
Art. 125
II. Modalità del contributo di mantenimento Art. 126
III. Rendita
1. Disposizioni speciali Art. 127
2. Adeguamento al rincaro Art. 128
3. Modifica mediante sentenza Art. 129
4. Estinzione per legge Art. 130
IV. Esecuzione
1. Aiuto all'incasso e anticipi Art. 131
2. Avvisi ai debitori e garanzia Art. 132
F. Figli
I. Diritti e doveri dei genitori Art. 133
II. Modificazione delle circostanze Art. 134
…
Abrogati
Art. 135 a 149
Abrogati
Art. 150 a 158
Titolo quinto: Degli effetti del matrimonio in generale A. Unione coniugale; diritti doveri dei coniugi Art. 159
B. Cognome
Art. 160
C. Cittadinanza
Art. 161
D. Abitazione coniugale Art. 162
E. Mantenimento della famiglia I. In genere
Art. 163
II. Somma a libera disposizione Art. 164
III. Contributi straordinari di un coniuge Art. 165
Codice civile svizzero 287
210
F. Rappresentanza dell'unione coniugale Art. 166
G. Professione e impresa dei coniugi Art. 167
H. Negozi giuridici dei coniugi I. In genere
Art. 168
II. Abitazione familiare Art. 169
J. Obbligo d'informazione Art. 170
K. Protezione dell'unione coniugale I. Consultori
Art. 171
II. Misure giudiziarie 1. In genere
Art. 172
2. Durante la convivenza a. Prestazioni pecuniarie Art. 173
b. Privazione della rappresentanza Art. 174
3. Sospensione della comunione domestica a. Motivi Art. 175
b. Organizzazione della vita separata Art. 176
4. Diffida ai debitori Art. 177
5. Restrizioni del potere di disporre Art. 178
6. Modificazione delle circostanze Art. 179
Abrogato Art.
180
Titolo sesto: Del regime dei beni fra i coniugi Capo primo: Disposizioni generali A. Regime ordinario
Art. 181
B. Convenzione matrimoniale I. Scelta del regime
Art. 182
II. Capacità di contrattare Art. 183
III. Forma
Art. 184
C. Regime straordinario I. Ad istanza di un coniuge 1. Pronuncia
Art. 185
2. Abrogato Art.
186
3. Revoca
Art. 187
II. In caso di esecuzione forzata 1. Fallimento
Art. 188
2. Pignoramento a. Pronuncia Art. 189
b. Istanza
Art. 190
Codice civile svizzero 288
210
3. Cessazione
Art. 191
III. Liquidazione del regime precedente Art. 192
D. Protezione dei creditori Art. 193
E. Abrogato Art.
194
F. Amministrazione della sostanza di un coniuge da parte dell'altro Art.
195
G. Inventario
Art. 195a
Capo secondo: Del regime ordinario della partecipazione agli acquisti A. Rapporti di proprietà I. Composizione
Art. 196
II. Acquisti
Art. 197
III. Beni propri
1. Per legge
Art. 198
2. Per convenzione matrimoniale Art. 199
IV. Prova
Art. 200
B. Amministrazione, godimento e disposizione Art. 201
C. Responsabilità verso i terzi Art. 202
D. Debiti tra coniugi Art. 203
E. Scioglimento del regime e liquidazione I. Momento dello scioglimento Art. 204
II. Ripresa di beni e regolamento dei debiti 1. In genere
Art. 205
2. Partecipazione al plusvalore Art. 206
III. Calcolo degli aumenti 1. Separazione degli acquisti e dei beni propri Art. 207
2. Reintegrazione negli acquisti Art. 208
3. Compensi tra acquisti e beni propri Art. 209
4. Aumento
Art. 210
IV. Determinazione del valore 1. Valore venale
Art. 211
2. Valore di reddito a. In genere Art. 212
b. Circostanze speciali Art. 213
3. Momento determinante Art. 214
V. Partecipazione all'aumento 1. Per legge
Art. 215
Codice civile svizzero 289
210
2. Per convenzione a. In genere Art. 216
b. In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale Art. 217
VI. Pagamento del credito di partecipazione e della quota di plusvalore 1. Dilazione
Art. 218
2. Abitazione e suppellettili domestiche Art. 219
3. Azione contro i terzi Art. 220
Capo terzo: Della comunione dei beni A. Rapporti di proprietà I. Composizione
Art. 221
II. Beni comuni
1. Comunione universale Art. 222
2. Comunioni limitate a. Comunione d'acquisti Art. 223
b. Altre comunioni
Art. 224
III. Beni propri
Art. 225
IV. Prova
Art. 226
B. Amministrazione e disposizione I. Beni comuni
1. Amministrazione ordinaria Art. 227
2. Amministrazione straordinaria Art. 228
3. Professione od impresa comune Art. 229
4. Rinuncia e accettazione di eredità Art. 230
5. Responsabilità e spese dell'amministrazione Art. 231
II. Beni propri
Art. 232
C. Responsabilità verso i terzi I. Debiti integrali
Art. 233
II. Debiti propri
Art. 234
D. Debiti tra coniugi Art. 235
E. Scioglimento del regime e liquidazione I. Momento dello scioglimento Art. 236
II. Attribuzione ai beni propri Art. 237
III. Compensi tra beni comuni e beni propri Art. 238
IV. Partecipazione al plusvalore Art. 239
V. Determinazione del valore Art. 240
Codice civile svizzero 290
210
VI. Ripartizione
1. In caso di morte o di pattuizione di un altro regime dei beni Art.
241
2. Negli altri casi Art. 242
VII. Esecuzione della ripartizione 1. Beni propri
Art. 243
2. Abitazione e suppellettili domestiche Art. 244
3. Altri beni
Art. 245
4. Altre norme di ripartizione Art. 246
Capo quarto: Della separazione dei beni A. Amministrazione, godimento e disposizione I. In genere
Art. 247
II. Prova
Art. 248
B. Responsabilità verso i terzi Art. 249
C. Debiti fra coniugi Art. 250
D. Attribuzione in caso di comproprietà Art. 251
Parte seconda: Della parentela Titolo settimo: Del sorgere della filiazione Capo primo: Disposizioni generali A. Sorgere della filiazione in genere Art. 252
B. Abrogato Art.
253
Abrogato Art.
254
Capo secondo: Della paternità del marito A. Presunzione
Art. 255
B. Contestazione
I. Diritto all'azione Art. 256
II. Motivo
1. Concepimento nel matrimonio Art. 256a
2. Concepimento prima del matrimonio o durante la sospensione della comunione domestica Art. 256b
III. Termine
Art. 256c
C. Duplice presunzione Art. 257
D. Azione dei genitori Art. 258
E. Matrimonio dei genitori Art. 259
Codice civile svizzero 291
210
Capo terzo: Del riconoscimento e della sentenza di paternità A. Riconoscimento
I. Condizioni e forma Art. 260
II. Contestazione
1. Diritto all'azione Art. 260a
2. Motivo
Art. 260b
3. Termine
Art. 260c
B. Azione di paternità I. Diritto all'azione Art. 261
II. Presunzione
Art. 262
III. Termine
Art. 263
Capo quarto: Dell'adozione A. Adozione di minori I. Condizioni generali Art. 264
II. Adozione congiunta Art. 264a
III. Adozione singola Art. 264b
IV. Età e consenso dell'adottando Art. 265
V. Consenso dei genitori del sangue 1. Forma
Art. 265a
2. Termini
Art. 265b
3. Astrazione a. Condizioni Art. 265c
b. Decisione
Art. 265d
B. Adozione di maggiorenni e interdetti Art. 266
C. Effetti
I. In generale
Art. 267
II. Cittadinanza
Art. 267a
D. Procedura
I. In generale
Art. 268
II. Istruttoria
Art. 268a
Dbis. Segreto
Art. 268b
Dter. Informazione circa l'identità dei genitori del sangue Art. 268c
E. Contestazione
I. Motivi
1. Mancanza del consenso Art. 269
2. Altri vizi
Art. 269a
Codice civile svizzero 292
210
II. Termine
Art. 269b
F. Collocamento in vista d'adozione Art. 269c
Titolo ottavo: Degli effetti della filiazione Capo primo: Della comunione dei figli coi genitori A. Cognome
Art. 270
B. Cittadinanza
Art. 271
C. Doveri vicendevoli Art. 272
D. Relazioni personali I. Genitori e figlio
1. Principio
Art. 273
2. Limiti
Art. 274
II. Terzi
Art. 274a
III. Competenza
Art. 275
E. Informazione e schiarimenti Art. 275a
Capo secondo: Del mantenimento da parte dei genitori A. Oggetto e estensione Art. 276
B. Durata
Art. 277
C. Genitori coniugati Art. 278
D. Azione
I. Diritto
Art. 279
II e III Abrogati Art. 280 a 284
IV. Commisurazione del contributo per il mantenimento Art. 285
V. Modificazione delle circostanze Art. 286
E. Contratti circa l'obbligo di mantenimento I. Prestazioni periodiche Art. 287
II. Tacitazione
Art. 288
F. Adempimento
I. Creditore
Art. 289
II. Esecuzione
1. Aiuto appropriato Art. 290
2. Diffida ai debitori Art. 291
III. Garanzie
Art. 292
G. Diritto pubblico Art. 293
H. Genitori affilianti Art. 294
J. Azione della donna nubile Art. 295
Codice civile svizzero 293
210
Capo terzo: Dell'autorità parentale A. Condizioni
I. In genere
Art. 296
II. Genitori coniugati Art. 297
III. Genitori non coniugati 1. In genere
Art. 298
2. Autorità parentale in comune Art. 298a
IV. Patrigno e matrigna Art. 299
V. Genitori affilianti Art. 300
B. Contenuto
I. In genere
Art. 301
II. Educazione
Art. 302
III. Educazione religiosa Art. 303
IV. Rappresentanza
1. Verso i terzi a. In genere Art. 304
b. Capacità del figlio Art. 305
2. Nei rapporti interni della comunione Art. 306
C. Protezione del figlio I. Misure opportune
Art. 307
II. Curatela
1. In genere
Art. 308
2. Accertamento della paternità Art. 309
III. Privazione della custodia parentale Art. 310
IV. Privazione dell'autorità parentale 1. Da parte dell'autorità di vigilanza sulle tutele Art. 311
2. Da parte dell'autorità tutoria Art. 312
V. Modificazione delle circostanze Art. 313
VI. Procedura
1. In genere
Art. 314
2. In caso di privazione della libertà a scopo d'assistenza Art. 314a
VII. Competenza
1. In genere
Art. 315
2. Nella procedura matrimoniale a. Competenza del giudice Art. 315a
b. Modifica di misure giudiziarie Art. 315b
VIII. Vigilanza sugli affiliati Art. 316
IX. Cooperazione dell'aiuto alla gioventù Art. 317
Codice civile svizzero 294
210
Capo quarto: Della sostanza del figlio A. Amministrazione
Art. 318
B. Impiego dei redditi Art. 319
C. Prelevamento sulla sostanza del figlio Art. 320
D. Beni liberi
I. Liberalità
Art. 321
II. Porzione legittima Art. 322
III. Provento del lavoro, assegno professionale Art. 323
E. Protezione della sostanza del figlio I. Misure opportune
Art. 324
II. Privazione dell'amministrazione Art. 325
F. Fine dell'amministrazione I. Restituzione
Art. 326
II. Responsabilità
Art. 327
Titolo nono: Della comunione di famiglia Capo primo: Dell'assistenza tra i parenti A. Persone obbligate
Art. 328
B. Oggetto e modo dell'azione Art. 329
C. Assistenza di trovatelli Art. 330
Capo secondo: Della potestà domestica A. Condizioni
Art. 331
B. Effetti
I. Ordine interno e cura Art. 332
II. Responsabilità
Art. 333
III. Credito dei figli e degli abiatici 1. Condizioni
Art. 334
2. Procedura
Art. 334bis
Capo terzo: Dei beni di famiglia A. Fondazioni di famiglia Art. 335
B. Indivisione
I. Costituzione
1. Facoltà
Art. 336
2. Forma
Art. 337
II. Durata
Art. 338
Codice civile svizzero 295
210
III. Effetti
1. Modo
Art. 339
2. Direzione e rappresentanza a. In genere Art. 340
b. Delegazione ad un capo Art. 341
3. Beni comuni e beni riservati Art. 342
IV. Scioglimento
1. Cause
Art. 343
2. Disdetta, insolvenza, matrimonio Art. 344
3. Morte di un partecipante Art. 345
4. Norme per la divisione Art. 346
V. Compartecipazione 1. Definizione
Art. 347
2. Speciali motivi di scioglimento Art. 348
Abrogati
Art. 349 a 358
Abrogato Art.
359
Parte terza: Della tutela Titolo decimo: Dell'organizzazione generale della tutela Capo primo: Degli organi della tutela A. In genere
Art. 360
B. Autorità di tutela I. Autorità cantonali Art. 361
II. Tutela di famiglia 1. Ammissibilità e condizioni Art. 362
2. Ordinamento
Art. 363
3. Consiglio di famiglia Art. 364
4. Garanzie
Art. 365
5. Rimozione
Art. 366
C. Tutore e curatore Art. 367
Capo secondo: Dei casi di tutela A. Minor età
Art. 368
B. Maggiorenni incapaci I. Infermità e debolezza mentale Art. 369
II. Prodigalità, alcoolismo, scostumatezza, cattiva amministrazione Art.
370
III. Pena privativa della libertà Art. 371
Codice civile svizzero 296
210
IV. Tutela volontaria Art. 372
C. Procedura
I. In genere
Art. 373
II. Audizione dell'interdicendo e perizia Art. 374
III. Pubblicazione
Art. 375
Capo terzo: Della competenza A. Foro del domicilio Art. 376
B. Cambiamento di domicilio Art. 377
C. Diritti del Cantone di attinenza Art. 378
Capo quarto: Della nomina del tutore A. Condizioni
I. In genere
Art. 379
II. Preferenza dei parenti e del coniuge Art. 380
III. Designazione del tutelato o dei genitori Art. 381
IV. Obbligo di accettazione Art. 382
V. Cause di dispensa Art. 383
VI. Cause di esclusione Art. 384
B. Procedura per la nomina I. Nomina del tutore
Art. 385
II. Misure preventive Art. 386
III. Comunicazione e pubblicazione Art. 387
IV. Dispensa e contestazione 1. Procedura
Art. 388
2. Obblighi provvisori dell'eletto Art. 389
3. Decisione
Art. 390
V. Entrata in funzione Art. 391
Capo quinto: Della nomina di un curatore A. Casi
I. Rappresentanza personale Art. 392
II. Amministrazione di una sostanza 1. Per legge
Art. 393
2. Ad istanza dell'interessato Art. 394
III. Inabilitazione Art. 395
B. Competenza
Art. 396
C. Nomina del curatore Art. 397
Codice civile svizzero 297
210
Capo sesto: Della privazione della libertà a scopo d'assistenza A. Condizioni
Art. 397a
B. Competenza
Art. 397b
C. Obbligo d'informare Art. 397c
D. Decisione giudiziaria Art. 397d
E. Procedura nei Cantoni I. In generale
Art. 397e
II. Davanti al giudice Art. 397f
Titolo undecimo: Dell'amministrazione della tutela Capo primo: Delle funzioni del tutore A. Assunzione dell'ufficio I. Inventario
Art. 398
II. Custodia dei valori Art. 399
III. Alienazione di cose mobili Art. 400
IV. Impiego di denaro 1. Obbligo
Art. 401
2. Mutazione d'impiego Art. 402
V. Commerci, industrie Art. 403
VI. Fondi
Art. 404
B. Cura e rappresentanza I. Cura per la persona 1. Minorenne a. In genere Art. 405
b. In caso di privazione della libertà a scopo d'assistenza Art. 405a
2. Interdetto
Art. 406
II. Rappresentanza
1. In genere
Art. 407
2. Atti vietati
Art. 408
3. Concorso del tutelato Art. 409
4. Atti del tutelato a. Consenso del tutore Art. 410
b. Difetto di ratifica Art. 411
5. Professione o mestiere Art. 412
C. Amministrazione dei beni I. Obbligo di amministrare e tenere i conti Art. 413
Codice civile svizzero 298
210
II. Beni liberi
Art. 414
D. Durata in carica Art. 415
E. Mercede
Art. 416
Capo secondo: Delle funzioni del curatore A. In genere
Art. 417
B. Doveri
I. Per singoli affari Art. 418
II. Per amministrazioni patrimoniali Art. 419
Capo terzo: Delle attribuzioni delle autorità di tutela A. Ricorso
Art. 420
B. Autorizzazione
I. Da parte dell'autorità tutoria Art. 421
II. Da parte dell'autorità di vigilanza Art. 422
C. Esame delle relazioni e dei conti Art. 423
D. Difetto di autorizzazione Art. 424
E. Riserva di prescrizioni cantonali Art. 425
Capo quarto: Della responsabilità degli organi di tutela A. In genere
I. Tutore e autorità Art. 426
II. Comuni, circondari e Cantone Art. 427
B. Condizioni
I. Circa i membri di un'autorità Art. 428
II. Nei rapporti fra le diverse autorità Art. 429
C. Privazione della libertà a scopo d'assistenza Art. 429a
D. Azione
Art. 430
Titolo dodicesimo: Della fine della tutela Capo primo: Della cessazione dello stato di tutela A. Minorenni
Art. 431
B. Condannati
Art. 432
C. Interdetti
I. Condizioni
Art. 433
II. Procedura
1. In genere
Art. 434
2. Pubblicazione
Art. 435
Codice civile svizzero 299
210
3. Infermità mentale Art. 436
4. Prodigalità, alcoolismo, scostumatezza e cattiva amministrazione Art.
437
5. Tutela volontaria Art. 438
D. Curatela
I. In genere
Art. 439
II. Pubblicazione e comunicazione Art. 440
Capo secondo: Della fine dell'ufficio di tutore A. Perdita della capacità, decesso Art. 441
B. Dimissione
I. Decorso del periodo di nomina Art. 442
II. Causa di esclusione o dispensa Art. 443
III. Continuazione della gestione Art. 444
C. Rimozione
I. Casi
Art. 445
II. Procedura
1. Dietro istanza o d'ufficio Art. 446
2. Inchiesta e pene disciplinari Art. 447
3. Misure provvisionali Art. 448
4. Ulteriori disposizioni Art. 449
5. Ricorso
Art. 450
Capo terzo: Effetti della fine della tutela A. Conti di chiusura e consegna dei beni Art. 451
B. Approvazione della relazione finale e del conto di chiusura Art.
452
C. Congedo del tutore Art. 453
D. Azione di responsabilità I. Prescrizione ordinaria Art. 454
II. Prescrizione straordinaria Art. 455
Abrogato Art.
456
Libro terzo: Del diritto successorio Parte prima: Degli eredi Titolo tredicesimo: Degli eredi legittimi A. Eredi parenti
I. Discendenti
Art. 457
Codice civile svizzero 300
210
II. Stirpe dei genitori Art. 458
III. Stirpe degli avi Art. 459
IV. Estensione del diritto di successione Art. 460
Abrogato Art.
461
B. Coniuge superstite e partner registrato superstite Art. 462
C. Abrogati
Art. 463 e 464
Abrogato Art.
465
D. Enti pubblici
Art. 466
Titolo quattordicesimo: Delle disposizioni a causa di morte Capo primo: Della capacità di disporre A. Per testamento
Art. 467
B. Per contratto successorio Art. 468
C. Disposizioni nulle Art. 469
Capo secondo: Della porzione disponibile A. Porzione disponibile I. Limiti
Art. 470
II. Porzione legittima Art. 471
III. Abrogato Art.
472
IV. Liberalità al coniuge superstite Art. 473
V. Computo della porzione disponibile 1. Deduzione dei debiti Art. 474
2. Liberalità
Art. 475
3. Polizze di assicurazione Art. 476
B. Diseredazione
I. Motivi di diseredazione Art. 477
II. Effetti della diseredazione Art. 478
III. Onere della prova Art. 479
IV. Diseredazione di un insolvente Art. 480
Capo terzo: Dei modi di disporre A. In genere
Art. 481
B. Oneri e condizioni Art. 482
C. Istituzione d'erede Art. 483
D. Legato
I. Oggetto
Art. 484
Codice civile svizzero 301
210
II. Obblighi del debitore Art. 485
III. Rapporti con la successione Art. 486
E. Sostituzione volgare Art. 487
F. Sostituzione fedecommissaria I. Designazione del sostituito Art. 488
II. Apertura della sostituzione Art. 489
III. Garanzia
Art. 490
IV. Effetti
1. Per l'istituito
Art. 491
2. Per il sostituito Art. 492
G. Fondazioni
Art. 493
H. Contratto successorio I. Istituzione d'erede e legato contrattuali Art. 494
II. Rinuncia d'eredità 1. Condizioni
Art. 495
2. Devoluzione per vacanza Art. 496
3. Diritti dei creditori Art. 497
Capo quarto: Della forma delle disposizioni A. Testamento
I. Confezione
1. In genere
Art. 498
2. Testamento pubblico a. In genere Art. 499
b. Ufficio del funzionario Art. 500
c. Ufficio dei testimoni Art. 501
d. Omissione della lettura e della firma Art. 502
e. Persone cooperanti Art. 503
f. Conservazione dei testamenti Art. 504
3. Testamento olografo Art. 505
4. Testamento orale a. Disposizione Art. 506
b. Documentazione
Art. 507
c. Caducità
Art. 508
II. Revoca e distruzione 1. Revoca
Art. 509
2. Distruzione dell'atto Art. 510
3. Disposizione posteriore Art. 511
Codice civile svizzero 302
210
B. Contratto successorio I. Forma
Art. 512
II. Scioglimento
1. Tra vivi a. Per contratto o per testamento Art. 513
b. Per recesso dal contratto Art. 514
2. Premorienza dell'erede Art. 515
C. Limitazione della facoltà di disporre Art. 516
Capo quinto: Degli esecutori testamentari A. Nomina
Art. 517
B. Poteri dell'esecutore Art. 518
Capo sesto: Della nullità e della riduzione delle disposizioni A. Azione di nullità
I. Incapacità di disporre. Difetto di libera volontà. Causa illecita od immorale Art. 519
II. Vizi di forma
1. In genere
Art. 520
2. In caso di testamento olografo Art. 520a
III. Prescrizione
Art. 521
B. Azione di riduzione I. Condizioni
1. In genere
Art. 522
2. Per gli eredi legittimari Art. 523
3. Diritti dei creditori Art. 524
II. Effetti
1. In genere
Art. 525
2. Legato di cosa singola Art. 526
3. Disposizioni fra vivi a. Casi Art. 527
b. Restituzioni
Art. 528
4. Polizze di assicurazione Art. 529
5. Usufrutti e rendite Art. 530
6. Sostituzione di eredi Art. 531
III. Ordine della riduzione Art. 532
IV. Prescrizione dell'azione Art. 533
Codice civile svizzero 303
210
Capo settimo: Delle azioni derivanti dai contratti successori A. Trapasso dei beni tra vivi Art. 534
B. Conguagli in caso di rinuncia I. Riduzione
Art. 535
II. Restituzione
Art. 536
Parte seconda: Della devoluzione dell'eredità Titolo quindicesimo: Dell'apertura della successione A. Momento dell'apertura Art. 537
B. Luogo della apertura Art. 538
C. Erede
I. Capacità di ricevere 1. Personalità
Art. 539
2. Indegnità a. Cause Art. 540
b. Effetti pei discendenti Art. 541
II. Sopravvivenza al defunto 1. Per l'erede
Art. 542
2. Per il legatario Art. 543
3. Infante concepito Art. 544
4. Eredi sostituiti Art. 545
D. Scomparsa
I. Successione di uno scomparso 1. Immissione in possesso e garanzie Art. 546
2. Ricomparsa della persona e restituzione Art. 547
II. Successione devoluta allo scomparso Art. 548
III. Rapporti fra i due casi Art. 549
IV. Procedura d'ufficio Art. 550
Titolo sedicesimo: Degli effetti della devoluzione Capo primo: Provvedimenti assicurativi A. In genere
Art. 551
B. Apposizione dei sigilli Art. 552
C. Inventario
Art. 553
D. Nomina di amministratore I. In genere
Art. 554
Codice civile svizzero 304
210
II. Eredi ignoti
Art. 555
E. Pubblicazione delle disposizioni d'ultima volontà I. Obbligo di consegnarle Art. 556
II. Pubblicazione
Art. 557
III. Comunicazione ai beneficati Art. 558
IV. Consegna dell'eredità Art. 559
Capo secondo: Dell'acquisto dell'eredità A. Acquisto
I. Eredi
Art. 560
II. Abrogato Art.
561
III. Legatari
1. Acquisto del legato Art. 562
2. Oggetto
Art. 563
3. Rapporti fra il creditore ed il legatario Art. 564
4. Regresso
Art. 565
B. Rinuncia
I. Dichiarazione
1. Facoltà di rinunciare Art. 566
2. Termini a. In genere Art. 567
b. In caso di inventario Art. 568
3. Trasmissione della facoltà di rinuncia Art. 569
4. Forma della rinuncia Art. 570
II. Decadenza dal diritto di rinunciare Art. 571
III. Rinuncia di un coerede Art. 572
IV. Rinuncia di tutti i prossimi eredi 1. In genere
Art. 573
2. Facoltà del coniuge superstite Art. 574
3. Rinuncia a favore degli eredi del grado susseguente Art. 575
V. Proroga del termine Art. 576
VI. Rinuncia al legato Art. 577
VII. Diritti dei creditori dell'erede Art. 578
VIII. Responsabilità in caso di rinuncia Art. 579
Capo terzo: Del beneficio d'inventario A. Condizioni
Art. 580
B. Procedura
I. Compilazione dell'inventario Art. 581
Codice civile svizzero 305
210
II. Grida
Art. 582
III. Inscrizione d'officio Art. 583
IV. Chiusura
Art. 584
C. Situazione degli eredi durante l'inventario I. Amministrazione
Art. 585
II. Esecuzione, cause in corso, prescrizione Art. 586
D. Effetti
I. Termine per deliberare Art. 587
II. Dichiarazione
Art. 588
III. Conseguenza dell'accettazione con beneficio d'inventario 1. Responsabilità secondo l'inventario Art. 589
2. Responsabilità oltre l'inventario Art. 590
E. Responsabilità per le fideiussioni Art. 591
F. Devoluzione agli enti pubblici Art. 592
Capo quarto: Della liquidazione d'officio A. Condizioni
I. A istanza di un coerede Art. 593
II. A istanza dei creditori del defunto Art. 594
B. Procedura
I. Amministrazione
Art. 595
II. Liquidazione ordinaria Art. 596
III. Liquidazione in via di fallimento Art. 597
Capo quinto: Della petizione d'eredità A. Condizioni
Art. 598
B. Effetti
Art. 599
C. Prescrizione
Art. 600
D. Azione del legatario Art. 601
Titolo diciassettesimo: Della divisione dell'eredità Capo primo: Della comunione prima della divisione A. Effetto della devoluzione dell'eredità I. Comunione ereditaria Art. 602
II. Responsabilità degli eredi Art. 603
B. Azione di divisione Art. 604
C. Divisione differita Art. 605
D. Diritti degli eredi conviventi Art. 606
Codice civile svizzero 306
210
Capo secondo: Del modo della divisione A. In genere
Art. 607
B. Norme della divisione I. Disposizioni del defunto Art. 608
II. Intervento dell'autorità Art. 609
C. Esecuzione della divisione I. Parità di diritto fra gli eredi Art. 610
II. Formazione dei lotti Art. 611
III. Attribuzione e vendita Art. 612
IV. Attribuzione dell'abitazione e delle suppellettili domestiche al coniuge superstite Art. 612a
D. Oggetti particolari I. Complessi di cose. Scritti di famiglia Art. 613
I.bis Pertinenze agricole Art. 613a
II. Crediti del defunto verso gli eredi Art. 614
III. Oggetti gravati di pegno Art. 615
Abrogato Art.
616
IV. Fondi
1. Ripresa a. Valore d'imputazione Art. 617
b. Procedura di stima Art. 618
V. Aziende e fondi agricoli Art. 619
Abrogato Art.
620
Abrogati
Art. 621 a 625
Capo terzo: Della collazione A. Obbligo di collazione Art. 626
B. Collazione in caso di incapacità o di rinuncia Art. 627
C. Modalità
I. Conferimento od imputazione Art. 628
II. Liberalità eccedenti la quota ereditaria Art. 629
III. Computo della collazione Art. 630
D. Spese di educazione Art. 631
E. Regali di occasione Art. 632
Abrogato Art.
633
Codice civile svizzero 307
210
Capo quarto: Della Chiusura e degli effetti della divisione A. Chiusura della divisione I. Contratto di divisione Art. 634
II. Convenzioni circa eredità devolute Art. 635
III. Convenzioni circa eredità non devolute Art. 636
B. Responsabilità fra coeredi I. Garanzia delle quote Art. 637
II. Contestazione della divisione Art. 638
C. Responsabilità verso i terzi I. Solidarietà
Art. 639
II. Regresso fra coeredi Art. 640
Libro quarto: Dei diritti reali Parte prima: Della proprietà Titolo diciottesimo: Disposizioni generali A. Caratteri della proprietà I. In generale
Art. 641
II. Animali
Art. 641a
B. Estensione della proprietà I. Parti costitutive
Art. 642
II. Frutti naturali Art. 643
III. Accessori
1. Definizione
Art. 644
2. Esclusioni
Art. 645
C. Proprietà collettiva I. Comproprietà
1. Rapporti fra i comproprietari Art. 646
2. Regolamento per l'uso e l'amministrazione Art. 647
3. Atti dell'ordinaria amministrazione Art. 647a
4. Atti di amministrazione più importanti Art. 647b
5. Lavori di costruzione a. Necessari Art. 647c
b. Utili
Art. 647d
c. Diretti all'abbellimento e alla comodità Art. 647e
6. Disposizione
Art. 648
7. Contribuzione alle spese ed oneri Art. 649
Codice civile svizzero 308
210
8. Vincolatività di norme e decisioni e menzione nel registro fondiario Art.
649a
9. Esclusione dalla comunione a. Comproprietari Art. 649b
b. Titolari di altri diritti Art. 649c
10. Scioglimento a. Azione di divisione Art. 650
b. Modo della divisione Art. 651
c. Animali domestici Art. 651a
II. Proprietà comune 1. Condizioni
Art. 652
2. Effetti
Art. 653
3. Scioglimento
Art. 654
III. Proprietà collettiva di aziende e fondi agricoli Art. 654a
Titolo diciannovesimo: Della proprietà fondiaria Capo primo: Oggetto, acquisto e perdita della proprietà fondiaria A. Oggetto
I. Fondi
Art. 655
II. Proprietà dipendente Art. 655a
B. Acquisto della proprietà fondiaria I. Iscrizione
Art. 656
II. Modi d'acquisto 1. Trasmissione
Art. 657
2. Occupazione
Art. 658
3. Formazione di nuovi terreni Art. 659
4. Spostamenti di terreno a. In genere Art. 660
b. Permanenti Art.
660a
c. Nuova determinazione del confine Art. 660b
5. Prescrizione acquisitiva a. Prescrizione ordinaria Art. 661
b. Prescrizione straordinaria Art. 662
c. Termini
Art. 663
6. Cose senza padrone e cose di dominio pubblico Art. 664
III. Diritto all'iscrizione Art. 665
C. Perdita
Art. 666
Codice civile svizzero 309
210
D. Misure giudiziarie I. Proprietario irreperibile Art. 666a
II. Soggetti giuridici privi degli organi prescritti Art. 666b
Capo secondo: Elementi e limiti della proprietà fondiaria A. Elementi
I. Estensione
Art. 667
II. Confini
1. Modo di stabilirli Art. 668
2. Obbligo di porre i termini Art. 669
3. Comproprietà delle opere divisorie Art. 670
III. Costruzioni sul fondo 1. In rapporto al materiale a. Proprietà del medesimo Art. 671
b. Risarcimento
Art. 672
c. Attribuzione del fondo Art. 673
2. Opere sporgenti sul fondo altrui Art. 674
3. Diritto di superficie Art. 675
4. Condotte
Art. 676
5. Costruzioni mobiliari Art. 677
IV. Piantagioni sul fondo altrui Art. 678
V. Responsabilità del proprietario 1. In caso di eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà Art. 679
2. In caso di gestione legittima del fondo Art. 679a
B. Restrizioni
I. In genere
Art. 680
II. Limitazioni del diritto di alienare; Diritti di prelazione legali 1. Principi Art.
681
2. Esercizio
Art. 681a
3. Modificazione, rinuncia Art. 681b
4. In caso di comproprietà e di diritto di superficie Art. 682
5. Diritto di prelazione su aziende e fondi agricoli Art. 682a
Abrogato Art.
683
III. Rapporti di vicinato 1. Eccessi pregiudizievoli Art. 684
2. Scavi e costruzioni a. Regola Art. 685
b. Riserva del diritto cantonale Art. 686
Codice civile svizzero 310
210
3. Piante a. Regola Art. 687
b. Prescrizioni cantonali Art. 688
4. Scolo delle acque Art. 689
5. Prosciugamenti
Art. 690
6. Condotte a. Obbligo di tollerarle Art. 691
b. Tutela degli interessi dei gravati Art. 692
c. Cambiamento di circostanze Art. 693
7. Diritti di passo a. Accesso necessario Art. 694
b. Altri diritti di passo Art. 695
c. Iscrizione nel registro Art. 696
8. Opere di cinta
Art. 697
9. Manutenzione
Art. 698
IV. Diritto di accesso ed opposizione 1. Accesso
Art. 699
2. Ripresa di cose o di animali Art. 700
3. Difesa da pericoli o danni Art. 701
V. Restrizioni di diritto pubblico 1. In genere
Art. 702
2. Miglioramenti del suolo Art. 703
C. Sorgenti e fontane I. Proprietà e diritto sulle sorgenti Art. 704
II. Derivazione di sorgenti Art. 705
III. Sorgenti tagliate 1. Indennità
Art. 706
2. Ripristino
Art. 707
IV. Comunione di sorgenti Art. 708
V. Utilizzazione di sorgenti Art. 709
VI. Fontana necessaria Art. 710
VII. Obbligo di cessione 1. Dell'acqua
Art. 711
2. Circa il terreno Art. 712
Capo terzo: Della proprietà per piani A. Elementi e oggetto I. Elementi
Art. 712a
II. Oggetto
Art. 712b
Codice civile svizzero 311
210
III. Disposizione
Art. 712c
B. Costituzione e cessazione I. Atto costitutivo
Art. 712d
II. Delimitazione e quote di valore Art. 712e
III. Estinzione
Art. 712f
C. Amministrazione e uso I. Disposizioni applicabili Art. 712g
II. Spese ed oneri comuni 1. Definizione e ripartizione Art. 712h
2. Garanzia dei contributi a. Ipoteca legale Art. 712i
b. Diritto di ritenzione Art. 712k
III. Esercizio dei diritti civili Art. 712l
D. Ordinamento
I. Assemblea dei comproprietari 1. Competenza e stato giuridico Art. 712m
2. Convocazione e presidenza Art. 712n
3. Diritto di voto
Art. 712o
4. Costituzione dell'assemblea Art. 712p
II. Amministratore
1. Nomina
Art. 712q
2. Revoca
Art. 712r
3. Competenze a. Esecuzione delle disposizioni e decisioni su l'amministrazione e l'uso Art. 712s
b. Rappresentanza verso i terzi Art. 712t
Titolo ventesimo: Della proprietà mobiliare A. Oggetto
Art. 713
B. Modi di acquisto I. Trasmissione
1. Trasferimento del possesso Art. 714
2. Riserva della proprietà a. In genere Art. 715
b. Vendita a pagamenti rateali Art. 716
3. Acquisto senza il possesso Art. 717
II. Occupazione
1. Cose senza padrone Art. 718
Codice civile svizzero 312
210
2. Animali sfuggiti Art. 719
III. Oggetti trovati 1. Pubblicazione ed indagine a. In generale Art. 720
b. Nel caso di animali Art. 720a
2. Custodia ed incanto pubblico Art. 721
3. Acquisto della proprietà, riconsegna Art. 722
4. Tesoro
Art. 723
5. Oggetti di pregio scientifico Art. 724
IV. Cose trasportate e animali sfuggiti Art. 725
V. Specificazione
Art. 726
VI. Unione e mescolanza Art. 727
VII. Prescrizione acquisitiva Art. 728
C. Perdita della proprietà mobiliare Art. 729
Parte seconda: Dei diritti reali limitati Titolo ventesimoprimo: Delle servitù e degli oneri fondiari Capo primo: Delle servitù prediali A. Oggetto
Art. 730
B. Costituzione e cessazione I. Costituzione
1. Iscrizione
Art. 731
2. Negozio giuridico Art. 732
3. Servitù sul proprio fondo Art. 733
II. Estinzione
1. In genere
Art. 734
2. Riunione dei fondi Art. 735
3. Per sentenza
Art. 736
C. Effetti
I. Estensione
1. In genere
Art. 737
2. Secondo l'iscrizione Art. 738
3. Nuovi bisogni del fondo Art. 739
4. Diritto cantonale ed usi locali Art. 740
5. Più aventi diritto Art. 740a
II. Manutenzione
Art. 741
III. Spostamento della servitù Art. 742
IV. Divisione del fondo Art. 743
Codice civile svizzero 313
210
b. Abrogato Art.
744
Capo secondo: Dell'usufrutto e delle altre servitù A. Usufrutto
I. Oggetto
Art. 745
II. Costituzione
1. In genere
Art. 746
2. Abrogato Art.
747
III. Cessazione
1. Cause
Art. 748
2. Durata
Art. 749
3. Usufrutto sulla cosa sostituita Art. 750
4. Restituzione a. Obbligo Art. 751
b. Responsabilità
Art. 752
c. Spese
Art. 753
5. Prescrizione dell'azione di risarcimento Art. 754
IV. Effetti
1. Diritti dell'usufruttuario a. In genere Art. 755
b. Godimento dei frutti naturali Art. 756
c. Interessi
Art. 757
d. Cedibilità
Art. 758
2. Diritti del proprietario a. Sorveglianza Art. 759
b. Garanzie
Art. 760
c. Garanzia in caso di donazione e di usufrutto legale Art. 761
d. Conseguenze della omissione di garanzia Art. 762
3. Obbligo dell'inventario Art. 763
4. Oneri dell'usufrutto a. Conservazione della cosa Art. 764
b. Manutenzione ed esercizio Art. 765
c. Interessi sopra una sostanza Art. 766
d. Assicurazione
Art. 767
V. Casi particolari 1. Fondi a. Frutti
Art. 768
b. Destinazione economica Art. 769
c. Selve
Art. 770
Codice civile svizzero 314
210
d. Miniere e simili Art. 771
2. Cose che si consumano e cose stimate Art. 772
3. Crediti a. Misura del godimento Art. 773
b. Rimborsi e reimpieghi Art. 774
c. Cessione del credito all'usufruttuario Art. 775
B. Diritto di abitazione I. In genere
Art. 776
II. Diritto dell'usuario Art. 777
III. Oneri
Art. 778
C. Diritto di superficie I. Oggetto e intavolazione nel registro fondiario Art. 779
II. Negozio giuridico Art. 779a
III. Effetti, estensione e annotazione Art. 779b
IV. Conseguenze della scadenza 1. Riversione
Art. 779c
2. Indennità
Art. 779d
Abrogato Art.
779e
V. Riversione anticipata 1. Condizioni
Art. 779f
2. Esercizio
Art. 779g
3. Altri casi di applicazione Art. 779h
VI. Garanzia per il canone 1. Diritto alla costituzione di un'ipoteca Art. 779i
2. Iscrizione
Art. 779k
VII. Durata massima Art. 779l
D. Diritti sulle sorgenti Art. 780
E. Altre servitù
Art. 781
F. Misure giudiziarie Art. 781a
Capo terzo: Degli oneri fondiari A. Oggetto
Art. 782
B. Costituzione ed estinzione I. Costituzione
1. Iscrizione e modi di acquisto Art. 783
2. Oneri di diritto pubblico Art. 784
Abrogato Art.
785
Codice civile svizzero 315
210
II. Estinzione
1. In genere
Art. 786
2. Riscatto a. Da parte del creditore Art. 787
b. Da parte del debitore Art. 788
c. Prezzo del riscatto Art. 789
3. Prescrizione
Art. 790
C. Effetti
I. Diritto del creditore Art. 791
II. Obbligo del debitore Art. 792
Titolo ventesimosecondo: Del pegno immobiliare Capo primo: Disposizioni generali A. Condizioni
I. Specie
Art. 793
II. Forma
1. Importo
Art. 794
2. Interesse
Art. 795
III. Fondo
1. Condizioni per il pegno Art. 796
2. Designazione a. Fondo unico Art. 797
b. Più fondi
Art. 798
3. Fondi agricoli
Art. 798a
B. Costituzione ed estinzione I. Costituzione
1. Iscrizione
Art. 799
2. Proprietà collettiva Art. 800
II. Estinzione
Art. 801
III. Pegni immobiliari in caso di raggruppamento 1. Trasferimento dei diritti di pegno Art. 802
2. Disdetta del debitore Art. 803
3. Indennità
Art. 804
C. Effetti del pegno immobiliare I. Estensione della garanzia Art. 805
II. Pigioni e fitti Art. 806
III. Prescrizione
Art. 807
Codice civile svizzero 316
210
IV. Provvedimenti conservativi 1. In caso di deprezzamento a. Misure di difesa Art. 808
b. Garanzia, ripristino dello stato anteriore, pagamento di acconti Art.
809
2. Deprezzamento senza colpa Art. 810
3. Alienazione di parcelle Art. 811
V. Oneri ulteriori
Art. 812
VI. Posto del pegno 1. Effetti
Art. 813
2. Relazioni tra i posti Art. 814
3. Posto vacante
Art. 815
VII. Realizzazione del pegno 1. Modo
Art. 816
2. Riparto del ricavo Art. 817
3. Estensione della garanzia Art. 818
4. Garanzia per le spese di conservazione Art. 819
VIII. Pegno per miglioramenti del suolo 1. Grado
Art. 820
2. Estinzione del credito e del pegno Art. 821
IX. Indennità d'assicurazione Art. 822
X. Creditore irreperibile Art. 823
Capo secondo: Dell'ipoteca A. Scopo e carattere
Art. 824
B. Costituzione ed estinzione I. Costituzione
Art. 825
II. Estinzione
1. Diritto alla cancellazione Art. 826
2. Posizione del proprietario Art. 827
3. Purgazione delle ipoteche a. Condizioni e procedura Art. 828
b. Incanti pubblici Art. 829
c. Stima officiale
Art. 830
4. Disdetta
Art. 831
C. Effetti dell'ipoteca I. Proprietà e rapporti di debito 1. Alienazione totale Art. 832
2. Frazionamento del fondo Art. 833
Codice civile svizzero 317
210
3. Comunicazione dell'assunzione del debito Art. 834
II. Cessione del credito Art. 835
D. Ipoteche legali
I. Di diritto cantonale II. Di diritto privato federale 1. Casi
Art. 836
2. Venditori, coeredi, ecc.
3. Artigiani e imprenditori a. Iscrizione Art. 838
b. Grado
Art. 840
c. Privilegio
Art. 841
Capo terzo: Della cartella ipotecaria A. Disposizioni generali I. Scopo; relazione con il credito derivante dal rapporto fondamentale Art.
842
II. Tipi
Art. 843
III. Disdetta
Art. 844
IV. Alienazione, divisione Art. 845
V. Credito risultante dalla cartella ipotecaria e convenzioni accessorie 1. In genere
Art. 846
2. Disdetta
Art. 847
VI. Protezione della buona fede Art. 848
VII. Eccezioni del debitore Art. 849
VIII. Procuratore
Art. 850
IX. Luogo di pagamento Art. 851
X. Modifica del rapporto giuridico Art. 852
XI. Pagamento integrale Art. 853
XII. Estinzione
1. Mancanza del creditore Art. 854
2. Cancellazione
Art. 855
XIII. Diffida al creditore Art. 856
B. Cartella ipotecaria registrale I. Costituzione
Art. 857
II. Trasmissione
Art. 858
III. Costituzione in pegno, pignoramento e usufrutto Art. 859
Codice civile svizzero 318
210
C. Cartella ipotecaria documentale I. Costituzione
1. Iscrizione
Art. 860
2. Titolo di pegno
Art. 861
II. Protezione della buona fede Art. 862
III. Diritti del creditore 1. Esercizio
Art. 863
2. Trasmissione
Art. 864
IV. Annullamento
Art. 865
Abrogati
Art. 866 a 874
Capo quarto: Della emissione di titoli di prestito con garanzia immobiliare A. . Obbligazioni di prestiti con garanzia immobiliare Art. 875
Abrogati
Art. 876 a 883
Titolo ventesimoterzo: Del pegno mobiliare Capo primo: Del pegno manuale e del diritto di ritenzione A. Pegno manuale
I. Costituzione
1. Possesso del creditore Art. 884
2. Pegno sul bestiame Art. 885
3. Pegno posteriore Art. 886
4. Dazione in pegno da parte del creditore Art. 887
II. Estinzione
1. Perdita del possesso Art. 888
2. Obbligo di riconsegna Art. 889
3. Responsabilità del creditore Art. 890
III. Effetti
1. Diritti del creditore Art. 891
2. Estensione della garanzia Art. 892
3. Grado dei diritti pignoratizi Art. 893
4. Patto di caducità Art. 894
B. Diritto di ritenzione I. Condizioni
Art. 895
II. Eccezioni
Art. 896
III. Insolvenza
Art. 897
IV. Effetti
Art. 898
Codice civile svizzero 319
210
Capo secondo: Del diritto di pegno sui crediti e su altri diritti A. In genere
Art. 899
B. Costituzione
I. Per crediti con o senza titolo di riconoscimento Art. 900
II. Per cartevalori Art. 901
III. Per titoli rappresentanti merci Art. 902
IV. Pegno posteriore Art. 903
C. Effetti
I. Estensione della garanzia Art. 904
II. Rappresentanza di azioni e di quote sociali di una società a garanzia limitata costituite in pegno Art. 905
III. Amministrazione e riscossione Art. 906
Capo terzo: Del prestito a pegno A. Istituti di prestiti a pegno I. Autorizzazione
Art. 907
II. Durata
Art. 908
B. Prestito a pegno I. Costituzione
Art. 909
II. Effetti
1. Vendita del pegno Art. 910
2. Diritto sull'eccedenza Art. 911
III. Riscatto del pegno 1. Diritto al riscatto Art. 912
2. Diritto dell'istituto Art. 913
C. Compera a patto di ricupera Art. 914
D. Regolamenti cantonali Art. 915
Capo quarto: Delle obbligazioni fondiarie Abrogati
Art. 916 a 918
Parte terza: Del possesso e del registro fondiario Titolo ventesimoquarto: Del possesso A. Nozione e specie
I. Concetto
Art. 919
II. Possesso originario e derivato Art. 920
III. Interruzione transitoria Art. 921
Codice civile svizzero 320
210
B. Trasferimento
I. Tra presenti
Art. 922
II. Fra assenti
Art. 923
III. Senza consegna Art. 924
IV. Titoli rappresentanti merci Art. 925
C. Effetti
I. Protezione del possesso 1. Diritto di difesa
Art. 926
2. Azione di reintegra Art. 927
3. Azione di manutenzione Art. 928
4. Ammissibilità e prescrizione dell'azione Art. 929
II. Protezione giuridica 1. Presunzione della proprietà Art. 930
2. Presunzione in caso di possesso derivato Art. 931
3. Azione contro il possessore Art. 932
4. Diritto di disposizione e di rivendicazione a. Cose affidate Art. 933
b. Cose smarrite o sottratte Art. 934
c. Denaro e titoli al portatore Art. 935
d. Mala fede
Art. 936
5. Presunzione per i fondi Art. 937
III. Responsabilità 1. Possessore di buona fede a. Godimento Art. 938
b. Indennità
Art. 939
2. Possessore di mala fede Art. 940
IV. Prescrizione acquisitiva Art. 941
Titolo ventesimoquinto: Del registro fondiario A. Impianto
I. Oggetto
1. In genere
Art. 942
2. Intavolazione a. Oggetto Art. 943
b. Eccezioni
Art. 944
3. Registri a. Libro mastro Art. 945
b. Foglio del mastro Art. 946
c. Foglio collettivi Art. 947
Codice civile svizzero 321
210
d. Libro giornale, documenti Art. 948
4. Regolamenti a. In genere Art. 949
b. Tenuta informatizzata del registro fondiario Art. 949a
5. Misurazione ufficiale Art. 950
II. Tenuta del registro 1. Circondari a. Competenza Art. 951
b. Fondi i più circondari Art. 952
2. Uffici del registro Art. 953
3. Tariffe
Art. 954
III. Responsabilità Art. 955
IV. Vigilanza amministrativa Art. 956
V. Tutela giurisdizionale 1. Diritto di ricorso Art. 956a
2. Procedura di ricorso Art. 956b
Abrogato Art.
957
B. Iscrizione
I. Diritti da iscriversi 1. Proprietà e diritti reali Art. 958
2. Annotazioni a. Diritti personali Art. 959
b. Restrizioni della facoltà di disporre Art. 960
c. Iscrizioni provvisorie Art. 961
d. Iscrizione di diritti di grado posteriore Art. 961a
II. Menzioni
1. Di restrizioni di diritto pubblico della proprietà Art. 962
2. Di rappresentanti Art. 962a
III. Condizioni dell'iscrizione 1. Indicazioni a. Per le iscrizioni Art. 963
b. Per le cancellazioni Art. 964
2. Legittimazione a. Prova Art. 965
b. Complemento della prova Art. 966
IV. Modo dell'iscrizione 1. In genere
Art. 967
2. Servitù
Art. 968
Codice civile svizzero 322
210
V. Comunicazione d'officio Art. 969
C. Pubblicità del registro I. Comunicazione di informazioni e consultazione Art. 970
II. Pubblicazioni
Art. 970a
D. Effetti
I. Conseguenze della mancata iscrizione Art. 971
II. Effetti dell'iscrizione 1. In genere
Art. 972
2. Terzi di buona fede Art. 973
3. Terzi di mala fede Art. 974
E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni I. Aggiornamento
1. In caso di divisione del fondo Art. 974a
2. In caso di riunione di fondi Art. 974b
II. In caso di iscrizione indebita Art. 975
III. Cancellazione agevolata 1. Di iscrizioni manifestamente irrilevanti Art. 976
2. Di altre iscrizioni a. In genere Art. 976a
b. In caso di opposizione Art. 976b
3. Procedura di aggiornamento pubblica Art. 976c
IV. Rettificazioni
Art. 977
Titolo finale: Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Capo primo: Dell'applicazione del vecchio e del nuovo diritto A. Disposizioni generali I. Regola della non retroattività Art. 1
II. Retroattività
1. Ordine pubblico e buoni costumi Art. 2
2. Rapporti regolati dalla legge Art. 3
3. Diritti non acquisiti Art. 4
B. Diritto delle persone I. Esercizio dei diritti civili Art. 5
II. Scomparsa
Art. 6
IIa. Banca dati centrale dello stato civile Art. 6a
Codice civile svizzero 323
210
III. Persone giuridiche 1. In genere
Art. 6b
2. Contabilità e ufficio di revisione Art. 6c
C. Diritto di famiglia I. Celebrazione del matrimonio Art. 7
Ibis. Divorzio
1. Principio
Art. 7a
2. Processi di divorzio pendenti Art. 7b
3. Termine di separazione nei processi di divorzio pendenti Art. 7c
Iter. Effetti del matrimonio in generale 1. Principio
Art. 8
2. Cognome
Art. 8a
3. Cittadinanza
Art. 8b
II. Regime dei beni nei matrimoni celebrati prima del 1° gennaio 1912 Art. 9
II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1° gennaio 1912 1. In genere
Art. 9a
2. Passaggio dall'unione dei beni alla partecipazione agli acquisti a. Modificazione delle masse patrimoniali Art. 9b
b. Privilegio
Art. 9c
c. Liquidazione del regime dei beni sotto la legge nuova Art. 9d
3. Mantenimento dell'unione dei beni Art. 9e
4. Mantenimento della separazione dei beni legale o giudiziale Art.
9f
5. Convenzioni matrimoniali a. In genere Art. 10
b. Efficacia verso i terzi Art. 10a
c. Sottoposizione alla legge nuova Art. 10b
d. Separazione convenzionale dei beni secondo la legge anteriore Art.
10c
e. Convenzioni matrimoniali concluse in vista dell'entrata in vigore della legge nuova Art. 10d
f. Registro dei beni matrimoniali Art. 10e
6. Estinzione di debiti in caso di liquidazione del regime dei beni Art.
11
7. Protezione dei creditori Art. 11a
III. Filiazione in genere Art. 12
Codice civile svizzero 324
210
IIIbis. Adozione
1. Mantenimento del diritto anteriore Art. 12a
2. Soggezione al nuovo diritto Art. 12b
3. Adozione di maggiorenni o interdetti Art. 12c
4. Collocamento in vista d'adozione Art. 12cbis
IIIter. Contestazione della legittimazione Art. 12d
IV. Azione di paternità 1. Azioni pendenti
Art. 13
2. Nuove azioni
Art. 13a
IVbis. Termine per l'accertamento e la contestazione del rapporto di filiazione Art. 13b
IVter. Alimenti
Art. 13c
V. Tutela
Art. 14
VI. Privazione della libertà a scopo d'assistenza Art. 14a
D. Diritto successorio I. Eredi e devoluzione Art. 15
II. Disposizioni a causa di morte Art. 16
E. Diritti reali
I. In genere
Art. 17
II. Azione per l'iscrizione nel registro Art. 18
III. Prescrizione acquisitiva Art. 19
IV. Diritti di proprietà speciali 1. Alberi nell'altrui fondo Art. 20
2. Proprietà per piani a. Originaria Art. 20bis
b. Trasformata
Art. 20ter
c. Epurazione dei registri fondiari Art. 20quater
V. Servitù
Art. 21
VI. Pegno immobiliare 1. Riconoscimento dei titoli preesistenti Art. 22
2. Costituzione di diritti nuovi Art. 23
3. Estinzione di titoli Art. 24
4. Estensione della garanzia Art. 25
5. Diritti ed obblighi delle parti a. In genere Art. 26
b. Provvedimenti conservativi Art. 27
c. Disdetta e trasmissione Art. 28
6. Grado
Art. 29
Codice civile svizzero 325
210
7. Posto di pegno
Art. 30
8. Abrogati
Art. 31 e 32
9. Parificazione di forme precedenti con forme nuove Art. 33
10. Applicazione della legge anteriore alle forme di pegno da essa previste Art. 33a
11. Trasformazione del tipo di cartella ipotecaria Art. 33b
VII. Pegno mobiliare 1. Formalità
Art. 34
2. Effetti
Art. 35
VIII. Diritto di ritenzione Art. 36
IX. Possesso
Art. 37
X. Registro fondiario 1. Impianto del registro Art. 38
2. Misurazione ufficiale a. … Art. 39
b. Relazione col registro fondiario Art. 40
c. Epoca dell'esecuzione Art. 41
Abrogato Art.
42
3. Iscrizione dei diritti reali a. Procedura Art. 43
b. Conseguenza della non iscrizione Art. 44
4. Diritti reali soppressi Art. 45
5. Introduzione del registro differita Art. 46
6. Applicazione del diritto reale prima del registro fondiario Art. 47
7. Effetti delle forme del diritto cantonale Art. 48
F. Prescrizione
Art. 49
G. Forme dei contratti Art. 50
Capo secondo: Disposizioni introduttive e transitorie A. Abrogazione del diritto civile cantonale Art. 51
B. Leggi cantonali complementari I. Diritti e doveri dei Cantoni Art. 52
II. Disposizioni della Confederazione in luogo dei Cantoni Art. 53
C. Designazione delle autorità competenti Art. 54
D. Atti pubblici I. In genere Art. 55
II. Copie e certificazioni elettroniche Art. 55a
E. Concessioni idrauliche Art. 56
F. a H. Abrogati Art.
57
Codice civile svizzero 326
210
J. Modificazioni della legge sull'esecuzione e sul fallimento Art.
58
K. Applicazione del diritto svizzero e straniero Art. 59
L. Abrogazione di leggi federali Art. 60
M. Disposizioni finali Art. 61
Testo delle disposizioni previgenti del titolo sesto Titolo sesto: Del regime dei beni fra i coniugi Capo primo: Disposizioni generali A. Regime comune
Art. 178
B. Regime convenzionale I. Scelta del regime
Art. 179
II. Capacità di contrattare Art. 180
III. Forma del contratto Art. 181
C. Regime eccezionale I. Separazione legale Art. 182
II. Separazione giudiziale 1. Ad istanza della moglie Art. 183
2. Ad istanza del marito Art. 184
3. Ad istanza dei creditori Art. 185
III. Data della separazione Art. 186
IV. Cessazione della separazione Art. 187
D. Cambiamento di regime I. Garanzie dei creditori Art. 188
II. Liquidazione a seguito della separazione Art. 189
E. Beni riservati
I. Costituzione
1. In genere
Art. 190
2. Per legge
Art. 191
II. Effetti
Art. 192
III. Onere della prova Art. 193
Capo secondo: Dell'unione dei beni A. Proprietà
I. Sostanza coniugale Art. 194
II. Proprietà del marito e della moglie Art. 195
III. Prova
Art. 196
Codice civile svizzero 327
210
IV. Inventario
1. Compilazione e valore probatorio Art. 197
2. Effetti della stima Art. 198
V. Proprietà del marito sull'apporto della moglie Art. 199
B. Amministrazione, godimento e disposizione I. Amministrazione
Art. 200
II. Godimento
Art. 201
III. Facoltà di disporre 1. Da parte del marito Art. 202
2. Da parte della moglie a. In genere Art. 203
b. Rinuncia di eredità Art. 204
C. Garanzia degli apporti della moglie Art. 205
D. Responsabilità
I. Del marito
Art. 206
II. Della moglie
1. Con tutta la sostanza Art. 207
2. Col valore dei beni riservati Art. 208
E. Compensi
I. Scadenza
Art. 209
II. Fallimento del marito e pignoramento 1. Credito della moglie Art. 210
2. Privilegio
Art. 211
F. Scioglimento della unione dei beni I. Premorienza della moglie Art. 212
II. Premorienza del marito Art. 213
III. Aumenti e diminuzioni Art. 214
Capo terzo: Della comunione di beni A. Comunione universale I. Beni matrimoniali
Art. 215
II. Amministrazione e disposizione 1. Ordinaria
Art. 216
2. Facoltà di disporre a. Sui beni della comunione Art. 217
b. Rinuncia di eredità Art. 218
III. Responsabilità per i debiti 1. Debiti del marito
Art. 219
Codice civile svizzero 328
210
2. Debiti della moglie a. Della moglie e della comunione Art. 220
b. Debiti della sostanza riservata della moglie Art. 221
3. Procedura esecutiva Art. 222
IV. Compensi
1. In genere
Art. 223
2. Pei crediti della mogli Art. 224
V. Scioglimento della comunione 1. Divisione a. Per legge Art. 225
b. Per contratto
Art. 226
2. Responsabilità del superstite Art. 227
3. Attribuzione degli apporti Art. 228
B. Comunione prorogata I. Condizioni
Art. 229
II. Oggetto
Art. 230
III. Amministrazione e rappresentanza Art. 231
IV. Scioglimento
1. Per volontà delle parti Art. 232
2. Per legge
Art. 233
3. Per sentenza
Art. 234
4. Per matrimonio o per morte di un figlio Art. 235
5. Modo della divisione Art. 236
C. Comunione limitata I. Con separazione di beni Art. 237
II. Comunione dei beni Art. 238
III. Comunione d'acquisti 1. Concetto
Art. 239
2. Aumenti e diminuzioni Art. 240
Capo quarto: Della separazione dei beni A. In genere
Art. 241
B. Proprietà, amministrazione e godimento Art. 242
C. Responsabilità pei debiti I. In genere
Art. 243
II. Fallimento del marito o pignoramento Art. 244
D. Rendite e guadagni Art. 245
E. Contribuzioni della moglie alle spese comuni Art. 246
Codice civile svizzero 329
210
F. Dote
Art. 247
Capo quinto: Del registro dei beni matrimoniali A. Effetti
Art. 248
B. Iscrizione
I. Oggetto
Art. 249
II. Luogo della iscrizione Art. 250
C. Tenuta dei registri Art. 251
Codice civile svizzero 330
210