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1

Ordinanza

sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Ordinanza sulle lingue, OLing) del 4 giugno 2010 (Stato 1° luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 5 ottobre 20071 sulle lingue (LLing),
ordina:

Sezione 1: Lingue ufficiali della Confederazione

Art. 1

Campo d'applicazione della sezione 2 LLing (art. 4 cpv. 2 LLing) L'unità dell'Amministrazione federale (unità amministrativa) che, nei casi di cui all'articolo 4 capoverso 2 LLing, prepara la definizione di obiettivi strategici o la conclusione di un accordo di prestazioni o di uno strumento analogo con un'organizzazione o una persona attiva a livello nazionale, esamina se: a. sia necessario inserire negli obiettivi strategici o negli strumenti criteri od obiettivi corrispondenti alle esigenze della sezione 2 LLing; b. sia necessario dichiarare applicabili mediante ordinanza disposizioni della sezione 2 LLing.


Art. 2

Comprensibilità (art. 7 LLing)

1

Le pubblicazioni ufficiali e gli altri testi della Confederazione destinati al pubblico sono redatti, in tutte le lingue ufficiali, in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari, nonché secondo i principi della parità linguistica tra i sessi.

2

Le unità amministrative adottano le misure organizzative necessarie per garantire la qualità dei testi.

RU 2010 2653 1 RS

441.1

441.11

Lingue - Arti - Cultura 2

441.11


Art. 3

Romancio (art. 11 LLing)

1

La Cancelleria federale coordina in seno all'Amministrazione federale le traduzioni in romancio e la pubblicazione dei testi romanci.

2

I testi sono tradotti in romancio in collaborazione con la Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni.

3

La Cancelleria federale assicura l'aggiornamento continuo degli atti normativi tradotti in romancio.

4

La Cancelleria federale è competente per la terminologia romancia in seno all'Amministrazione federale e la pubblica su Internet.


Art. 4

Internet (art. 12 cpv. 2 LLing) 1

Le unità amministrative mettono a disposizione in tedesco, francese e italiano i contenuti principali dei loro siti Internet.

2

Offrono inoltre una selezione di contenuti in romancio, d'intesa con la Cancelleria federale.


Art. 5

Trattati internazionali

(art. 13 LLing)

1

Un trattato internazionale può essere concluso in inglese se: a. vi è una particolare urgenza; b. lo esige una forma specifica del trattato; o c. tale è la prassi corrente nelle relazioni internazionali della Svizzera nel settore in questione.

2

Occorre tuttavia adoperarsi a favore della redazione di una versione originale in una delle lingue ufficiali.


Art. 6

Conoscenze linguistiche del personale federale (art. 20 cpv. 1 LLing) 1

Le unità amministrative, ad eccezione di quelle che fanno parte del settore dei Politecnici federali, provvedono affinché: a. gli impiegati dell'Amministrazione federale dispongano delle conoscenze orali e scritte di una seconda lingua ufficiale necessarie all'esercizio della loro funzione; b.2 i quadri di livello medio o superiore dell'Amministrazione federale dispongano di buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e, se possibile, di conoscenze passive di una terza lingua ufficiale.

2 RU

2011 1285

O sulle lingue

3

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2

Se al momento dell'assunzione presso l'Amministrazione federale un quadro non soddisfa i requisiti linguistici, entro un anno sono prese misure per promuovere le sue conoscenze linguistiche.

3

Le unità amministrative di cui al capoverso 1 offrono ai loro impiegati corsi di formazione e perfezionamento linguistici in tedesco, francese e italiano.


Art. 7

Rappresentanza delle comunità linguistiche nell'Amministrazione federale (art. 20 cpv. 2 LLing) 1

Le unità amministrative, ad eccezione di quelle che fanno parte del settore dei Politecnici federali, provvedono a un'equa rappresentanza delle comunità linguistiche nel loro organico.

2

La rappresentanza delle comunità linguistiche nei dipartimenti e nella Cancelleria federale si basa sui seguenti valori di riferimento: a. tedesco: 70 %

b. francese: 22

%

c. italiano:

7 %

d. romancio: 1 % 3

Le rappresentanze delle comunità linguistiche latine possono superare i valori di riferimento.

4

Nell'ambito delle assunzioni si bada affinché la selezione tra le candidature che soddisfano i criteri oggettivi sia effettuata in modo tale da mantenere nella procedura d'assunzione, e segnatamente invitare a un colloquio, persone provenienti per quanto possibile da tutte le comunità linguistiche. 5 A parità di qualifica, i responsabili dell'assunzione privilegiano i candidati provenienti da comunità linguistiche sottorappresentate nell'unità amministrativa interessata. Tale preferenza è accordata in particolare per i quadri.

6

Il rapporto annuale sulla gestione del personale dell'Ufficio federale del personale destinato alle commissioni parlamentari di vigilanza descrive l'evoluzione della rappresentanza delle comunità linguistiche nei dipartimenti e nella Cancelleria federale.


Art. 8

Delegato al plurilinguismo (art. 20 cpv. 1 e 2 LLing) 1

L'Ufficio federale del personale istituisce un delegato per la salvaguardia e la promozione del plurilinguismo nelle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e nelle unità amministrative senza personalità giuridica dotate di autonomia organizzativa dell'Amministrazione federale decentralizzata.

2

Il delegato è competente unicamente per gli impiegati soggetti all'ordinanza del 3 luglio 20013 sul personale federale.

3 RS

172.220.111.3

Lingue - Arti - Cultura 4

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3

Il delegato ha in particolare i seguenti compiti: a. trattare le questioni in materia di plurilinguismo sollevate in seno al Parlamento e all'Amministrazione;

b. sensibilizzare, consigliare e sostenere le persone e le unità amministrative di cui al capoverso 1 in merito al plurilinguismo nell'ambito del reclutamento e dello sviluppo del personale; c. raccogliere informazioni e riferire sulla rappresentanza delle comunità linguistiche e sullo sviluppo del plurilinguismo nell'Amministrazione federale.

4

Il delegato esprime pareri e formula raccomandazioni.

Sezione 2:

Promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche


Art. 9

Scambi in ambito scolastico (art. 14 LLing) 1

Per promuovere gli scambi in ambito scolastico sono concessi aiuti finanziari alle organizzazioni che adempiono le condizioni seguenti: a. mirano a promuovere gli scambi nazionali e internazionali di allievi e docenti di tutti i livelli scolastici nell'intento di migliorarne la competenza nelle lingue nazionali;

b. sono state costituite dai Cantoni; c. sono attive a livello nazionale.

2

Gli aiuti finanziari sono concessi per: a. servizi di base a livello nazionale e regionale; b. progetti d'importanza nazionale volti a promuovere la comprensione e la diversità linguistica.

3

Sono considerati servizi di base in particolare: a. la creazione e il mantenimento di una rete di scambi; b. la consulenza e l'assistenza per progetti di scambio; c. l'intermediazione di partenariati di scambio; d. la realizzazione e la valutazione di progetti di scambio propri; e. le pubblicazioni, l'elaborazione di sussidi didattici e la documentazione; f.

la formazione e il perfezionamento delle persone che lavorano nelle scuole e nell'amministrazione a favore degli scambi.

O sulle lingue

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Art. 10

Promozione delle lingue nazionali nell'insegnamento (art. 16 lett. a e b LLing) Per promuovere le lingue nazionali nell'insegnamento sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni per: a. progetti innovativi di sviluppo di piani e sussidi didattici per l'insegnamento di una seconda e di una terza lingua nazionale; b. progetti di promozione dell'apprendimento di una lingua nazionale attraverso un insegnamento bilingue;

c. la promozione della conoscenza della lingua nazionale locale da parte degli alloglotti prima della scuola elementare.


Art. 11

Promozione della conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti (art. 16 lett. c LLing) Per promuovere la conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni per le misure che adottano a favore: a. del promovimento di piani d'insegnamento integrato nella lingua e cultura d'origine;

b. del perfezionamento dei docenti; c. dello sviluppo di sussidi didattici.


Art. 12

Centro di competenza scientifico per la promozione del plurilinguismo (art. 17 LLing) 1

Sono concessi aiuti finanziari all'Istituto di plurilinguismo dell'Università di Friburgo e dell'Alta Scuola Pedagogica di Friburgo (Istituto) per i suoi servizi di base nella ricerca applicata nel campo delle lingue e del plurilinguismo.

2

L'Ufficio federale della cultura (UFC) conclude con l'Istituto un accordo di prestazioni e vi definisce un mandato di ricerca. 3

Sono considerati servizi di base in particolare: a. il coordinamento, la direzione e l'attuazione del mandato di ricerca; b. la creazione e la gestione di un centro di documentazione; c. pubblicazioni concernenti il plurilinguismo; d. l'assistenza in merito a prassi d'insegnamento e la loro valutazione; e. la collaborazione a reti di ricerca nazionali e internazionali e la partecipazione all'attività di organizzazioni scientifiche.

4

Gli aiuti finanziari presuppongono che l'Istituto: a. sviluppi e gestisca una rete che coinvolge istituzioni di ricerca di tutte le regioni linguistiche del Paese attive nella ricerca applicata sul plurilinguismo, assumendo una funzione direttiva quale centro di competenza scientifico;

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441.11

b. realizzi progetti propri, per quanto l'accordo di prestazioni lo preveda; c. realizzi progetti su mandato di servizi federali che non rientrano nel mandato di ricerca nonché progetti su mandato di Cantoni o di terzi solo se il mandante partecipa adeguatamente alle spese.


Art. 13

Sostegno ad agenzie di stampa (art. 18 lett. a LLing) 1

Possono essere concessi aiuti finanziari ad agenzie di stampa d'importanza nazionale che:

a. si sono assegnate un mandato di politica della comprensione e lo adempiono; e

b. informano su temi di politica delle lingue, delle culture e della comprensione da tutte e quattro le regioni linguistiche.

2

Un'agenzia di stampa è d'importanza nazionale se pubblica regolarmente informazioni in almeno tre lingue nazionali.


Art. 14

Sostegno a organizzazioni e istituzioni (art. 18 lett. b LLing) 1

Possono essere concessi aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni a scopo non lucrativo d'importanza nazionale la cui attività concerne almeno un'intera regione linguistica e che forniscono nuovi impulsi in almeno tre dei seguenti settori: a. promozione della convivenza tra le comunità linguistiche e dell'incontro tra le culture del Paese; b. promozione della conservazione e della diffusione delle lingue e culture nazionali;

c. promozione dell'interesse per la creazione letteraria in Svizzera al di là dei confini linguistici;

d. approfondimento del tema dell'apprendimento delle lingue e pubblicazione di lavori in merito;

e. sensibilizzazione della popolazione sul plurilinguismo individuale e sociale e mediazione tra le comunità linguistiche; f. realizzazione di lavori fondamentali per la salvaguardia e la promozione di lingue non territoriali riconosciute ufficialmente dalla Confederazione.

2

L'ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base: a. alla struttura e alla grandezza dell'organizzazione o dell'istituzione; b. al tipo e all'importanza dell'attività o di un progetto; c. alla qualità e all'efficacia delle misure; d. alle prestazioni proprie e ai contributi di terzi.

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Art. 15

Sostegno a progetti di enti pubblici (art. 18 lett. c LLing) 1

Possono essere concessi aiuti finanziari a enti pubblici per progetti che concernono almeno due dei settori di cui all'articolo 14 capoverso 1.

2

L'ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base: a. al tipo e all'importanza dell'attività o di un progetto; b. alla qualità e all'efficacia del progetto; c. alle prestazioni proprie e ai contributi di terzi.


Art. 16

Aiuti finanziari per traduzioni (art. 19 LLing) 1

Possono essere concessi aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni per traduzioni nell'ambito della loro attività di comunicazione nelle varie regioni linguistiche, in particolare per comunicare con le persone alle quali è destinata la loro attività di pubblica utilità.

2

Le organizzazioni e istituzioni devono adempiere le seguenti condizioni: a. essere attive in almeno tre regioni linguistiche; b. non perseguire uno scopo lucrativo; c. svolgere un'attività di pubblica utilità; d. essere politicamente e confessionalmente neutrali; e. svolgere un compito nell'ambito della politica delle lingue e della comprensione e avere un irradiamento a livello nazionale.

3

Le organizzazioni e istituzioni che beneficiano di aiuti finanziari secondo l'articolo 14 non hanno diritto ad aiuti finanziari per traduzioni.

Sezione 3: Sostegno ai Cantoni plurilingui (art. 21 LLing)


Art. 17

1 Per promuovere il plurilinguismo nelle autorità e nelle amministrazioni cantonali sono concessi ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per l'adempimento dei loro compiti speciali, in particolare per: a. servizi di traduzione e terminologia a favore della comunicazione intracantonale e intercantonale;

b. la formazione e il perfezionamento linguistico e professionale del personale cantonale per le questioni concernenti il plurilinguismo; c. progetti

di

sensibilizzazione

del pubblico sul plurilinguismo.

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441.11

2

Per promuovere il plurilinguismo nel settore dell'istruzione sono concessi ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per l'adempimento dei loro compiti speciali, in particolare per:

a. l'acquisto di sussidi didattici per l'insegnamento delle lingue; b. la formazione e il perfezionamento linguistico dei docenti; c. progetti di promozione dell'apprendimento di una lingua nazionale attraverso un insegnamento bilingue a tutti i livelli scolastici;

d. progetti di promozione della frequenza di lezioni in un'altra lingua ufficiale del Cantone a tutti i livelli scolastici; e. progetti di promozione dell'apprendimento in rete (e-learning).

Sezione 4:

Salvaguardia e promozione delle lingue e culture romancia e italiana nel Cantone dei Grigioni

Art. 18

Misure generali nel Cantone dei Grigioni (art. 22 cpv. 1 lett. a LLing) Per salvaguardare e promuovere le lingue e culture romancia e italiana sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni in particolare per: a. misure adottate dal Cantone nei seguenti settori: 1. insegnamento delle lingue nelle scuole pubbliche, 2. attività di

traduzione,

3. pubblicazioni in romancio e italiano, 4. promozione del plurilinguismo nell'amministrazione cantonale, 5. salvaguardia e promozione dell'identità linguistica e culturale; b. il sostegno di progetti di terzi concernenti la salvaguardia e la promozione delle lingue e culture romancia e italiana.


Art. 19

Sostegno a organizzazioni e istituzioni (art. 22 cpv. 1 lett. b LLing) 1

Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni romance nei seguenti settori:

a. sviluppo e rinnovo della lingua; b. insegnamento extrascolastico della lingua e cultura romancia; c. elaborazione e realizzazione di misure di salvaguardia e promozione del romancio;

d. consulenza, mediazione e documentazione; e. pubblicazioni per bambini e adolescenti.

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2

Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni di lingua italiana nei seguenti settori:

a. elaborazione e realizzazione di misure di promozione della lingua e cultura italiana;

b. pubblicazioni sulla lingua e cultura italiana; c. creazione e gestione di un centro di documentazione sulla lingua e cultura italiana.

3

Gli aiuti finanziari della Confederazione coprono al massimo il 90 per cento delle spese totali dell'organizzazione o dell'istituzione.


Art. 20

Promozione dell'attività editoriale romancia (art. 22 cpv. 1 lett. c LLing) 1

Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere editori romanci che si prefiggono di promuovere la letteratura romancia.

2

Gli editori devono pubblicare opere in lingua romancia. Devono in particolare: a. scegliere i testi e garantirne il lettorato; b. provvedere alla stampa e alla produzione; c. promuovere la

distribuzione.


Art. 21

Aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua romancia nei media (art. 22 cpv. 2 LLing) 1

Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere agenzie di stampa.

2

Le agenzie di stampa devono in particolare: a. fornire quotidianamente prestazioni redazionali in lingua romancia con testi e immagini;

b. tenere conto degli idiomi romanci e del rumantsch grischun; c. mettere le prestazioni redazionali a disposizione dei media in forma elettronica.

Sezione 5:

Salvaguardia e promozione della lingua e cultura italiana nel Cantone Ticino

Art. 22

Misure generali nel Cantone Ticino (art. 22 cpv. 1 lett. a e c LLing) Per salvaguardare e promuovere la lingua e cultura italiana sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino in particolare per:

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a. il sostegno di programmi e progetti di ricerca in ambito scientifico; b. il sostegno di programmi e progetti nell'ambito della politica linguistica e culturale;

c. pubblicazioni di particolare rilievo per la promozione della lingua e cultura italiana;

d. manifestazioni sulla lingua e cultura italiana.


Art. 23

Sostegno a organizzazioni e istituzioni (art. 22 cpv. 1 lett. b LLing) 1

Sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni, segnatamente per:

a. progetti di salvaguardia e promozione del patrimonio culturale; b. misure di promozione della creazione letteraria; c. l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni linguistiche e culturali.

2

Gli aiuti finanziari della Confederazione coprono al massimo il 90 per cento delle spese totali dell'organizzazione o dell'istituzione.


Art. 24

Aiuti finanziari all'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana (art. 22 cpv. 1 lett. b LLing) Sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per l'attività dell'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana.


Art. 25

Aiuti finanziari per traduzioni (art. 22 cpv. 1 lett. c LLing) Sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per traduzioni in italiano e dall'italiano di opere di particolare rilievo per lo sviluppo dell'identità culturale del Cantone.

Sezione 6: Esecuzione

Art. 26

Domande 1 Le domande di aiuti finanziari di cui agli articoli 9 e 13-25 vanno presentate all'UFC.

2

Le domande di aiuti finanziari di cui agli articoli 10 e 11 vanno presentate alla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). La CDPE le inoltra all'UFC con una raccomandazione.

3

Le domande vanno presentate annualmente, sempre che l'accordo di prestazioni non preveda altrimenti.

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11

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4

Esse vanno presentate entro i seguenti termini: a. le domande secondo gli articoli 9-11 e 13-16: entro il 31 marzo dell'anno per il quale è richiesto l'aiuto finanziario; b. le domande secondo gli articoli 17-25: entro il 31 dicembre dell'anno precedente.


Art. 27

Procedura e rimedi giuridici 1

In merito alle domande di aiuti finanziari decide l'UFC.

2

La procedura e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali dell'amministrazione della giustizia federale.


Art. 28

Ordine di priorità

1

Gli aiuti finanziari sono concessi entro i limiti dei crediti stanziati.

2

Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale dell'interno istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi.


Art. 29

Versamento degli aiuti finanziari 1

Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 9 e 12-25 sono versati dall'UFC.

2

Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 10 e 11 sono versati dalla CDPE.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 30

Abrogazione e modifica del diritto vigente L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.


Art. 31

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010.

4 RS

616.1

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441.11

Allegato

(art. 30)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I

L'ordinanza del 26 giugno 19965 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: …6 5 [RU

1996 2283]

6

Le modifiche possono essere consultate alla RU 2010 2653.