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Ordinanza
concernente l'obbligo di prestare servizio militare
durante il passaggio da Esercito 95 a Esercito XXI
(OSMPEs)
del 26 febbraio 2003 (Stato 11 marzo 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13 capoverso 5 lettera b, 41 capoverso 3, 63 capoverso 4,
144 capoverso 1 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM);
visto l'articolo 9 del decreto federale del 3 febbraio 19952 sull'organizzazione
dell'esercito (OEs);
visto l'articolo 70 capoverso 1 della legge del 17 giugno 19943 sulla protezione
civile (LPCi),
ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina l'obbligo di prestare servizio militare durante il
passaggio da Esercito 95 a Esercito XXI.
Sezione 2: Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare
Art. 2
Scaglionamento
1 Il 31 dicembre 2003 sono prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare: a.
i non incorporati, i soldati, gli appuntati e i sottufficiali delle classi d'età
1961 a 1964, eccettuati i sottufficiali superiori delle classi d'età 1962 a 1964
incorporati negli stati maggiori; b.
gli ufficiali subalterni delle classi d'età 1961 a 1964; c.
i capitani della classe d'età 1961; RU 2003 387
1
RS 510.10
2
RS 513.1
3
RS 520.1
512.22
Istruzione
2
512.22
d.
i soldati, gli appuntati, i sottufficiali, gli ufficiali subalterni e i capitani delle
classi d'età 1951 a 1953 soggetti alla proroga della durata dell'obbligo di
prestare servizio militare in virtù del diritto vigente; e.
i capitani che esercitano funzioni speciali e gli ufficiali superiori delle classi
d'età 1951 a 1953;
f.
tutti i militari della classe d'età 1938 ancora incorporati nell'esercito.
2 Sono fatte salve le disposizioni particolari applicabili ai membri del Corpo degli
istruttori, della Squadra di vigilanza, del Corpo della guardia delle fortificazioni e
del Servizio della Croce Rossa.
3 Gli ufficiali e i sottufficiali superiori incorporati negli stati maggiori di cui al capoverso 1 possono essere ulteriormente impiegati se sussiste una necessità militare ed
essi consentono per scritto al loro impiego ulteriore.
Art. 3
Proroga della durata dell'obbligo di prestare servizio militare
secondo il diritto vigente 1 I militari di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a-c soggetti alla proroga della
durata dell'obbligo di prestare servizio militare secondo il diritto vigente non sono
prosciolti; essi rimangono soggetti all'obbligo di prestare servizio militare fino alla
fine dell'anno in cui compiono i 50 anni.
2 I soldati, gli appuntati, i sottufficiali, gli ufficiali subalterni e i capitani soggetti alla
proroga della durata dell'obbligo di prestare servizio militare secondo il diritto
vigente, nonché i capitani che esercitano funzioni speciali e gli ufficiali specialisti
delle classi d'età 1954 a 1960, possono essere prosciolti anticipatamente, sempre
che:
a.
non esercitino più la loro attività secondo le appendici 2 e 3 dell'ordinanza
del 20 settembre 19994 sui servizi d'istruzione (OSI); oppure b.
non sussista più l'idoneità o la necessità per un'incorporazione in una formazione di Esercito XXI.
Art. 4
Obbligo di prestare servizio 1 I militari di cui all'articolo 2 capoverso 1 che non hanno ancora adempiuto il loro
totale obbligatorio di giorni di servizio o che non hanno ancora adempiuto l'obbligo
straordinario di prestare servizio, nel 2003 prestano i servizi d'istruzione conformemente al loro grado e alla loro incorporazione.
2 I soldati, gli appuntati e i sottufficiali delle classi d'età 1951 e 1961 sono ancora
chiamati a prestare servizi d'istruzione unicamente se devono ricuperare i servizi
d'istruzione differiti a loro richiesta.
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RS 512.21
Servizio militare durante il passaggio da Esercito 95 a Esercito XXI 3
512.22
Art. 5
Tiro obbligatorio
I militari obbligati al tiro prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare il
31 dicembre 2003 conformemente all'articolo 2 capoverso 1 non sono più tenuti a
compiere il tiro obbligatorio nell'anno del proscioglimento.
Art. 6
Lavori amministrativi e preparativi per il proscioglimento 1 I lavori amministrativi in vista dei proscioglimenti anticipati sono eseguiti al più
presto a partire dal secondo trimestre del 2003, i proscioglimenti al più presto dal
mese di luglio 2003.
2 I militari da prosciogliere che devono ancora prestare servizi d'istruzione nel 2003
sono chiamati per il proscioglimento soltanto dopo aver compiuto i pertinenti
servizi.
3 I militari da prosciogliere non sono annunciati alle autorità della protezione civile.
Sezione 3: Servizi d'istruzione
Art. 7
Servizi d'istruzione di base 1 Se, a causa dei preparativi per il passaggio a Esercito XXI, nel 2003 non sono
effettuati determinati servizi d'istruzione di base, i militari interessati non possono
nemmeno essere promossi in virtù dell'articolo 84 OSI5.
2 I servizi d'istruzione di base sono compiuti conformemente alle disposizioni
concernenti Esercito XXI.
Art. 8
Proposta per l'istruzione a un grado superiore o
per una nuova funzione 1 In tutti i servizi d'istruzione del 2003, i candidati ricevono le proposte per l'avanzamento già in vista delle funzioni e dei gradi di Esercito XXI; sono eccettuati i
candidati che iniziano il perfezionamento nel corso di tale anno.
2 Il capo delle Forze terrestri disciplina i dettagli della procedura relativa alle proposte.
3 I caporali delle truppe sanitarie proposti per l'avanzamento a ufficiale nella funzione di medico, dentista o farmacista possono essere chiamati alla scuola ufficiali
senza che abbiano compiuto il servizio pratico come caporale.
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RS 512.21
Istruzione
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512.22
Art. 9
Militari in ferma continuata secondo l'articolo 72 OSI 1 I militari che negli anni 2001 a 2003 hanno assolto o assolvono una scuola reclute
per militari in ferma continuata secondo l'articolo 72 OSI6 con il grado di soldato,
appuntato, caporale o sergente hanno adempiuto il loro totale obbligatorio di giorni
di servizio. Essi sono incorporati nella riserva di personale.
2 I militari che, a causa di un licenziamento anticipato o dell'assegnazione di una
proposta per l'avanzamento a sottufficiale superiore o ufficiale, non hanno assolto la
scuola reclute per militari in ferma continuata secondo l'articolo 72 OSI sono di
regola rincorporati con una nuova funzione in una formazione dell'esercito; essi
devono adempiere il totale obbligatorio di giorni di servizio conformemente
all'articolo 13 OSI.
Art. 10
Corsi d'introduzione a Esercito XXI Se, nel 2003, un ufficiale è chiamato a compiere, oltre al servizio d'istruzione delle
formazioni, un corso d'introduzione a Esercito XXI, il limite massimo dei giorni di
servizio annui può essere superato nella misura della durata di detto corso.
Art. 11
Istruzione degli ufficiali di stato maggiore generale 1 Nel 2003, il corso di condotta II può essere eccezionalmente assolto anche dopo il
corso di stato maggiore generale II. L'ammissione nel corpo degli ufficiali di stato
maggiore generale e la promozione al grado di maggiore di stato maggiore generale
hanno però luogo soltanto dopo l'assolvimento della prima parte del corso di
condotta II.
2 Nel 2003, il corso di stato maggiore generale III dura soltanto 12 giorni.
Art. 12
Differimenti dei servizi 1 Nel 2003, le competenze e la procedura per autorizzare differimenti dei servizi
rimangono immutate.
2 Se a un reclutato è concesso il differimento della scuola reclute o a un militare è
concesso il differimento di altri servizi d'istruzione fino al 2004, l'organo competente in Esercito XXI decide in merito alla data definitiva dell'assolvimento.
Sezione 4: Trasferimenti di personale
Art. 13
Principio
1 Le iscrizioni nel controllo militare (Sistema di gestione del personale dell'esercito,
PISA) in vista delle incorporazioni dei militari in Esercito XXI recano la data del
1° gennaio 2004.
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RS 512.21
Servizio militare durante il passaggio da Esercito 95 a Esercito XXI 5
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2 Tutti i militari delle truppe cantonali sono messi a disposizione del Gruppo del
personale dell'esercito (GrpEs) in data 1° gennaio 2004.
3 A partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il GrpEs può procedere
nel PISA a mutazioni e a trattamenti di dati recanti la data del 1° gennaio 2004
nonché all'immissione dei dati relativi ai servizi delle reclute e dei militari nel 2004.
4 Esso disciplina i dettagli dei trasferimenti di personale.
Art. 14
Incorporazione delle reclute 1 Per ogni recluta che ha assolto la scuola reclute primaverile o estiva del 2003, è
iscritta nel PISA, in luogo dell'incorporazione in una formazione di Esercito 95, la
menzione «a disposizione del GrpEs»; al riguardo, non è effettuata alcuna iscrizione
nel libretto di servizio.
2 Le reclute sono incorporate dal GrpEs.
Sezione 5: Dati del controllo matricola
Art. 15
1 I tenitori dei controlli matricola e i tenitori dei controlli di sezione acquisiscono,
presso i controlli degli abitanti e i registri delle famiglie, i dati relativi ai cittadini
svizzeri di sesso maschile già alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono
17 anni.
2 Essi registrano i dati nel PISA in modo che le persone soggette all'obbligo di leva
possano essere chiamate alla giornata informativa nell'anno in cui compiono
18 anni.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 16
Istruzioni
Il GrpEs emana le istruzioni per i trasferimenti di personale.
Art. 17
Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2003 ed è valevole fino al
31 dicembre 2003.
Istruzione
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