1
Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb)1 del 18 giugno 2004 (Stato 1° aprile 2016) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 20033, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali4
Art. 1
Oggetto5
La presente legge disciplina la pubblicazione da parte della Cancelleria federale:6 a. delle raccolte del diritto federale (Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU e Raccolta sistematica del diritto federale, RS); b. del Foglio federale (FF); c.7 di altri testi connessi con la legislazione.
a8 Pubblicazione in linea 1
La pubblicazione secondo la presente legge avviene in modo centralizzato per il tramite di una piattaforma in linea pubblicamente accessibile (piattaforma di pubblicazione).
2
…9
RU 2004 4929 1
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
2 RS
101
3 FF
2003 6699
4
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
5
Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
6
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
7
Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
8
Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
9
Entra in vigore ulteriormente.
170.512
Disposizioni generali delle autorità federali ufficiali 2
170.512
Sezione 2: Raccolta ufficiale delle leggi federali
Art. 2
Atti normativi della Confederazione Nella RU sono pubblicati: a. la Costituzione federale; b. le leggi
federali;
c. le ordinanze dell'Assemblea federale; d. le ordinanze del Consiglio federale; e. gli altri atti che contengono norme di diritto emanati dalle autorità federali o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale; f.
i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo; g. i decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali; h. i decreti federali semplici, se lo decide l'Assemblea federale.
Art. 3
Trattati e risoluzioni internazionali 1
Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati: a. i trattati e le risoluzioni internazionali che sottostanno a referendum obbligatorio secondo l'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. o a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.;
b. gli altri trattati e risoluzioni internazionali che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne.10 2
Il Consiglio federale può decidere di pubblicare nella RU anche trattati e risoluzioni che non contengono norme di diritto.
3
Il Consiglio federale stabilisce le condizioni secondo cui i trattati e le risoluzioni con durata di validità non superiore ai sei mesi nonché quelli di portata limitata non sono pubblicati nella RU.11
Art. 4
Trattati tra Confederazione e Cantoni nonché trattati intercantonali12 Nella RU sono pubblicati: a. i trattati tra Confederazione e Cantoni che contengono norme di diritto o autorizzano ad emanarne; 10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
L sulle pubblicazioni ufficiali 3
170.512
b. altri trattati tra Confederazione e Cantoni, se lo decide il Consiglio federale; c.13 i trattati intercantonali che la Confederazione ha dichiarato di obbligatorietà generale (art. 48a Cost.).
Art. 5
14 Pubblicazione mediante
rimando
1
I testi di cui agli articoli 2-4 che, per il loro carattere speciale, non si prestino alla pubblicazione nella RU vi sono menzionati soltanto con il titolo e un rimando o l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti, segnatamente se: a. concernono solo una cerchia ristretta di persone; b sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti; c. devono essere pubblicati in un formato che non si presta alla pubblicazione nella RU; o
d. una legge federale o un'ordinanza dell'Assemblea federale ne ordina la pubblicazione al di fuori della RU.
2
I testi di cui agli articoli 2-4 pubblicati in un altro organo di pubblicazione accessibile gratuitamente in Svizzera sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando a tale organo oppure con l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.
3
Sono applicabili gli articoli 6-10 e 14.
Art. 6
15
Non sono pubblicati nella RU gli atti normativi della Confederazione nonché i trattati e le risoluzioni internazionali che devono essere tenuti segreti per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure in virtù di obblighi internazionali.
2
Se i testi di cui al capoverso 1 prevedono obblighi individuali, sono vincolate soltanto le persone alle quali sono rese note le disposizioni corrispondenti.
Art. 7
16
I testi di cui agli articoli 2-4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.
2
I trattati e le risoluzioni di cui agli articoli 3 e 4 la cui data d'entrata in vigore non è ancora nota al momento della loro approvazione sono pubblicati appena ne è resa nota l'entrata in vigore.
13 Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
14 Nuovo testo, ad eccezione del cpv. 1 della frase introduttiva, giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
Disposizioni generali delle autorità federali ufficiali 4
170.512
3
Un testo è pubblicato eccezionalmente al più tardi il giorno dell'entrata in vigore (pubblicazione urgente) se ciò è indispensabile per assicurarne l'efficacia.
4
Se la piattaforma di pubblicazione non è accessibile, i testi sono pubblicati con altri mezzi (pubblicazione straordinaria).
Art. 8
Effetti giuridici della pubblicazione 1
I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione.
2
Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore crea obblighi giuridicamente vincolanti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l'articolo 7 capoverso 3.
3
Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.
Art. 9
17
Art. 10
Rettifiche formali
1
La Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori che modificano il senso e le formulazioni che non corrispondono alla decisione dell'autorità competente: a. in atti normativi della Confederazione, fatti salvi quelli dell'Assemblea federale: sotto la propria responsabilità;
b. in trattati e risoluzioni internazionali: d'intesa con le parti contraenti.18 2
Le rettifiche degli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dall'articolo 58 della legge del 13 dicembre 200219 sul Parlamento.
3
D'intesa con la Commissione di redazione dell'Assemblea federale, la Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori sorti in atti normativi dell'Assemblea federale al momento della pubblicazione.20 17 Abrogato dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
19 RS
171.10
20 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
L sulle pubblicazioni ufficiali 5
170.512
Sezione 3: Raccolta sistematica del diritto federale
Art. 11
21 Contenuto La RS è un repertorio consolidato, ordinato per materie e costantemente aggiornato: a. dei testi pubblicati nella RU, ad eccezione dei decreti federali che non contengono norme di diritto e concernenti l'approvazione di trattati o risoluzioni internazionali; e
b. delle costituzioni cantonali.
Art. 12
Rettifiche e adeguamenti informali 1
La Cancelleria federale rettifica in modo informale nella RS gli errori che non modificano il senso del testo.
2
La Cancelleria federale adegua in modo informale nella RS le inesattezze concernenti indicazioni quali le designazioni di unità amministrative, i rimandi o le abbreviazioni.
3
Le rettifiche degli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dall'articolo 58 della legge del 13 dicembre 200222 sul Parlamento.
Sezione 4: Foglio federale
Art. 13
1 Nel Foglio federale sono pubblicati: a. i messaggi e i disegni del Consiglio federale per atti normativi dell'Assemblea federale;
b.23 i rapporti e i progetti delle commissioni dell'Assemblea federale per atti normativi dell'Assemblea federale e i relativi pareri del Consiglio federale; c.24 … d. i decreti federali concernenti modifiche costituzionali e quelli che approvano i trattati internazionali secondo l'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.; e. le leggi federali e i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo; f. i decreti federali semplici che non sono pubblicati nella RU in virtù dell'articolo 2 lettera h;
fbis.25 le istruzioni del Consiglio federale; 21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
22 RS
171.10
23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
24 Abrogata dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
Disposizioni generali delle autorità federali ufficiali 6
170.512
g. altri testi che vi devono essere inseriti secondo la legislazione federale.
2
Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicati: a. rapporti, pareri oppure convenzioni del Consiglio federale, delle commissioni dell'Assemblea federale o dei Tribunali della Confederazione la cui pubblicazione non sia prescritta dal capoverso 1; b. decisioni e comunicazioni del Consiglio federale; c. decisioni, istruzioni e comunicazioni dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale.26 3
Ove sembri opportuno, la pubblicazione può limitarsi al titolo, corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui il testo può essere ottenuto (art. 5).
4
Alla rettifica dei testi si applica per analogia l'articolo 10.
Sezione 4a:27 Ulteriori testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione
a 1 Sulla piattaforma di pubblicazione sono inoltre pubblicati: a.28 … b.29 i documenti relativi alle procedure di consultazione ai sensi della legge del 18 marzo 200530 sulla consultazione; c. le versioni previgenti dei testi del diritto federale; d. le traduzioni di pubblicazioni ufficiali, in particolare in romancio e in inglese.
2
Il Consiglio federale può prevedere che sulla piattaforma di pubblicazione siano pubblicati altri testi connessi con la legislazione.
25 Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
27 Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
28 Entra in vigore ulteriormente.
29 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2015 3977, 2016 925; FF 2013 6069 7619).
30 RS
172.061
L sulle pubblicazioni ufficiali 7
170.512
Sezione 5: Disposizioni comuni
Art. 14
Lingue dei testi pubblicati31 1
La pubblicazione è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre versioni è vincolante.
2
Il Consiglio federale può decidere di non far pubblicare in ognuna delle tre lingue ufficiali o di non far tradurre nelle lingue ufficiali i testi pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti, sempre che: a. le disposizioni contenute in tali testi non vincolino direttamente gli interessati; oppure
b. gli interessati usino tali testi esclusivamente nella lingua originale.
3
La Cancelleria federale può stabilire di pubblicare solo nella lingua ufficiale della regione linguistica interessata le decisioni e le comunicazioni dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato secondo l'articolo 13 capoverso 2, per quanto tali decisioni e comunicazioni siano rilevanti esclusivamente sotto il profilo locale.
4
La traduzione dei documenti relativi alle procedure di consultazione è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione32.33 5 La pubblicazione di testi in romancio è retta dall'articolo 11 della legge del 5 ottobre 200734 sulle lingue.35 6 I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione di particolare importanza o di interesse internazionale possono essere pubblicati in altre lingue, in particolare in inglese.36
a37 Atti normativi dell'Assemblea federale 1
La Cancelleria federale pubblica, nel FF e nella RU, gli atti normativi dell'Assemblea federale nelle tre lingue ufficiali, nella versione definitiva adottata dai due Consigli. 2
È abilitata unicamente ad aggiungervi le informazioni relative al termine di referendum, alla scadenza del termine di referendum e all'entrata in vigore, a completare i rinvii alla RU, al FF e alla RS, nonché ad adeguare la presentazione.
31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
32 RS
172.061 e 172.061.1 33 Introdotto dal n. III della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2015 3977, 2016 925; FF 2013 6069 7619).
34 RS
441.1
35 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
36 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
37 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
Disposizioni generali delle autorità federali ufficiali 8
170.512
Art. 15
38
Per gli atti normativi della Confederazione, per i trattati tra la Confederazione e i Cantoni nonché per i trattati intercantonali (art. 2 e 4) è determinante la versione pubblicata nella RU. Se un testo viene pubblicato mediante rimando, è determinante la versione a cui si rimanda.
2
È determinante la versione pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione.
3
La versione determinante dei trattati e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle rispettive disposizioni.
Art. 16
39 Versione stampata
1
I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione possono essere ottenuti in forma stampata.
2
Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni produrre e distribuire in forma stampata edizioni periodiche dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione.
3
Definisce la quantità minima di esemplari da produrre in forma stampata dei testi pubblicati nella RU e nel FF, nonché le sedi del loro deposito.
a40 Sicurezza dei dati
Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione nonché il perfetto funzionamento della stessa; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.
b41 Protezione dei dati
1
Le pubblicazioni secondo la presente legge possono contenere dati personali; possono in particolare contenere anche dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 199242 sulla protezione dei dati, sempre che questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge federale.
2
I testi contenenti dati personali degni di particolare protezione non devono rimanere pubblicamente accessibili in linea o contenere più informazioni di quanto sia giustificato dal loro scopo.
38 Abrogato dal n. II 1 dell'all. alla L del 5 ott. 2007 sulle lingue (RU 2009 6605). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
40 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
41 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
42 RS
235.1
L sulle pubblicazioni ufficiali 9
170.512
3
Il Consiglio federale stabilisce le altre misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali degni di particolare protezione nell'ambito della pubblicazione in linea; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.
Art. 17
43
Art. 18
44 Consultazione Presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni si possono consultare: a. i contenuti della piattaforma di pubblicazione; e b. gli atti normativi pubblicati in via straordinaria che non sono ancora stati inseriti nella RU (art. 7 cpv. 4).
Art. 19
45 Emolumenti 1 La consultazione della piattaforma di pubblicazione e la consultazione secondo l'articolo 18 sono gratuite.
2
Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la fornitura dei testi stampati e dei dati elettronici secondo la presente legge.
a46 Terzi offerenti
Il Consiglio federale può prevedere condizioni particolari per terzi offerenti, in particolare oneri per lo sfruttamento di dati.
Sezione 6: Disposizioni finali
b47 Esecuzione
1
La Cancelleria federale gestisce la piattaforma di pubblicazione.
2
Svolge gli altri compiti previsti dalla presente legge, per quanto la competenza non spetti ad altre unità amministrative.
Art. 20
Diritto previgente:
abrogazione
La legge del 21 marzo 198648 sulle pubblicazioni ufficiali è abrogata.
43 Abrogato dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
46 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
47 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
Disposizioni generali delle autorità federali ufficiali 10
170.512
Art. 21
Modifica del diritto vigente …49
Art. 22
Referendum ed entrata in vigore 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 200550 48 [RU
1987 600]
49 Le mod. possono essere consultate alla RU 2004 4929.
50 DCF del 18 giu. 2004.