1
Ordinanza
sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En)1 del 22 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 52a della legge del 22 dicembre 19162 sulle forze idriche;
visto l'articolo 24 della legge del 26 giugno 19983 sull'energia; visto l'articolo 83 della legge del 21 marzo 20034 sull'energia nucleare; visti gli articoli 21 capoverso 5 e 28 della legge del 23 marzo 20075 sull'approvvigionamento elettrico; visto l'articolo 52 capoverso 2 numero 4 della legge del 4 ottobre 19636 sugli impianti di trasporto in condotta; visto l'articolo 42 della legge del 22 marzo 19917 sulla radioprotezione; visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 19978 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,9 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza: a. dell'Ufficio federale dell'energia (Ufficio); e b.10 delle organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato incaricate dell'esecuzione nel settore dell'energia (altri organi di esecuzione).
2
Disciplina inoltre i compiti di vigilanza nel settore dell'energia nucleare e dell'approvvigionamento elettrico.11 RU 2006 4889
1
Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71).
2 RS
721.80
3 RS
730.0
4 RS
732.1
5 RS
734.7
6 RS
746.1
7 RS
814.50
8 RS
172.010
9
Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71).
10 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71).
11 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71).
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Energia
2
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3
L'ordinanza generale dell'8 settembre 200412 sugli emolumenti si applica per quanto la presente ordinanza non contenga alcuna regolamentazione speciale.
4
Sono fatti salvi gli articoli 23-25 dell'ordinanza del 7 dicembre 199813 sull'energia.14
Art. 2
Rinuncia agli emolumenti Non vengono riscossi emolumenti per la concessione di sussidi federali.
Art. 3
Calcolo degli
emolumenti
1
Gli emolumenti sono calcolati sulla base delle aliquote contenute nell'allegato.
2
Qualora, per determinate prestazioni, non sia stata fissata nessuna aliquota, gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo. Essi variano tra i 75 e i 250 franchi all'ora, a seconda della funzione del personale che esegue il lavoro.
Art. 4
Riduzione o condono degli emolumenti 1
L'Ufficio e altri organi di esecuzione possono ridurre o condonare gli emolumenti per:15
a. la vigilanza su impianti di accumulazione se questi servono a limitare i rischi;
b. i progetti di ricerca; c. la promozione della collaborazione internazionale o regionale attraverso lo scambio di informazioni.
2
Possono ridurre o condonare gli emolumenti per altri motivi importanti.16
Art. 5
Supplementi sugli emolumenti 1
Un supplemento pari al massimo al 100 per cento sull'emolumento di base può essere riscosso per:
a. decisioni o prestazioni emanate o effettuate d'urgenza su domanda o che provocano un investimento eccezionale; b. per le ore di lavoro effettuate le domeniche e i giorni festivi e durante la notte.
12 RS
172.041.1
13 RS 730.01 14 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71).
15 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71).
16 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71).
O emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia 3
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2
Se lavori sono affidati a terzi, un supplemento amministrativo pari al 20 per cento sull'emolumento di base può essere fatturato oltre agli esborsi.
3
I supplenti sugli emolumenti devono essere motivati e indicati separatamente.
Art. 6
17
Se l'esecuzione è affidata ad organi di esecuzione diversi dall'Ufficio, questi fatturano autonomamente gli emolumenti, decidono in caso di controversie sulla fattura e provvedono all'incasso.
2
Quando trasferisce un compito d'esecuzione l'Ufficio può decidere di provvedere esso stesso alla fatturazione degli emolumenti, in particolare se l'altro organo di esecuzione non è in grado di riscuoterli.
3
Se l'Ufficio affida l'esecuzione ad altri organi di esecuzione, le due parti concordano quale parte degli emolumenti gli organi di esecuzione possono utilizzare per coprire i propri oneri.
Art. 7
18
L'Ufficio o un altro organo di esecuzione possono riscuotere trimestralmente dagli assoggettati gli emolumenti di vigilanza e le tasse di vigilanza.
2
Il conteggio definitivo ha luogo con la quarta fattura parziale.
Art. 8
Adeguamento al rincaro Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare, per l'inizio dell'anno seguente, le aliquote degli emolumenti e il quadro tariffario all'aumento dell'indice svizzero dei prezzi al consumo se questo aumento è di almeno il 5 per cento dall'entrata in vigore della presente ordinanza o dal suo ultimo adeguamento.
Sezione 2: Disposizioni speciali
Art. 9
Emolumenti nel settore dell'utilizzazione delle forze idriche 1
L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per: a. l'esame delle domande di rilascio, di modifica, di rinnovo o di proroga delle concessioni di diritti d'acqua o delle concessioni complementari per gli impianti idroelettrici di confine; b. le decisioni relative al ritiro o alla decadenza di tali concessioni; 17 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71).
18 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71).
Energia
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c. le autorizzazioni, decisioni e prestazioni fondate sulla legge sulle forze idriche;
d. la perizia di progetti; e. la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l'esame dei progetti di costruzione che gli sono obbligatoriamente sottoposti; 2
Per compiti di vigilanza si intendono in particolare le ispezioni sui siti e i colloqui con l'esercente degli impianti di accumulazione nonché l'esame: a. dei rapporti annuali sulle misurazioni e sui controlli; b. dei rapporti sui controlli quinquennali; c. dei rapporti sulle prove di funzionamento dei dispositivi di scarico muniti di paratoie;
d. dei rapporti tecnici sulle verifiche della sicurezza; e. dei regolamenti d'esercizio e di vigilanza degli sbarramenti.
3
Gli emolumenti per la vigilanza sugli impianti internazionali sono calcolati in proporzione alle quote di forza idrica destinate alla Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali contrari.
Art. 10
Emolumenti nel settore dell'energia in generale L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per: a. le
autorizzazioni;
b. il riconoscimento degli organismi di prova; c. le decisioni di misure in rapporto con il controllo successivo di impianti e apparecchi.
Art. 11
19
b. le autorizzazioni per la manipolazione di prodotti nucleari o di scorie radioattive;
c. le autorizzazioni per studi geologici; d. gli esami preliminari; e. le perizie di progetti; 19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5737).
O emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia 5
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f. l'attuazione, il controllo e la sorveglianza di lavori legati alla procedura di selezione dei depositi in strati geologici profondi e al programma di gestione delle scorie nucleari; g. le attività legate al controllo dei materiali nucleari.
Art. 12
20
I costi dell'Ufficio federale non coperti dagli emolumenti di cui all'articolo 11 sono coperti da una tassa di vigilanza. 2 Questi costi comprendono in particolare: a. i costi legati alle seguenti attività: 1. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni internazionali, 2. lo studio dell'evoluzione della scienza e della tecnica, la formazione e il perfezionamento relativi; b. i costi sostenuti dalla Svizzera per i controlli effettuati dall'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (IAEA).
Art. 13
Emolumenti nel settore dell'elettricità L'Ufficio riscuote emolumenti per le approvazioni dei piani.
a21 Emolumenti nel settore dell'approvvigionamento elettrico e della produzione di energia L'Ufficio e la Commissione dell'energia elettrica (ElCom) riscuotono emolumenti segnatamente per le decisioni in merito: a. all'approvvigionamento elettrico;
b. alle condizioni di raccordo per gli impianti di produzione di energia; c. ai supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione.
b22 Tassa di vigilanza nel settore dell'approvvigionamento elettrico L'Ufficio e la ElCom riscuotono la tassa di vigilanza per la collaborazione con autorità estere. La tassa di vigilanza comprende in particolare i costi per: a. la partecipazione al forum dei regolatori europei; b. la partecipazione a gruppi di lavoro su compiti internazionali come le procedure per far fronte alle congestioni;
20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5737).
21 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5739).
22 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71).
Energia
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c. i contatti con il gruppo dei regolatori europei per l'elettricità e il gas (ERGEG), singoli regolatori e la Commissione europea in merito a compiti internazionali come standard di sicurezza, procedure per far fronte alle congestioni e indennizzo dei costi di transito.
Art. 14
Emolumenti nel settore degli impianti di trasporto in condotta 1
L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per: a. le approvazioni dei piani; b. i permessi d'esercizio; c. le decisioni legate ai progetti di costruzione di terzi.
2
L'Ispettorato federale degli oleo e gasdotti riscuote emolumenti in particolare per: a. la vigilanza tecnica sulla costruzione secondo l'articolo 18 dell'ordinanza del 2 febbraio 200023 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC); b. la vigilanza tecnica sull'esercizio secondo l'articolo 24 OITC; c. la partecipazione alla procedura di approvazione dei piani.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 15
Diritto vigente:
abrogazione
L'ordinanza del 30 settembre 198524 sugli emolumenti nel campo dell'energia nucleare è abrogata.
Art. 16
Modifica del diritto vigente Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 2.
Art. 17
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
23 RS
746.11
24 [RU
1985 1477, 1993 2598, 1995 4959, 1997 2128 2779 II 43, 1999 15]
O emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia 7
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Allegato 125 (art. 3 cpv. 1)
Aliquote degli emolumenti 1. Emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione Gli emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l'esame dei progetti di costruzione di impianti di accumulazione sono calcolati in base al dispendio di tempo. Gli emolumenti di vigilanza annuali non possono tuttavia superare, controllo quinquennale incluso, i seguenti importi: franchi
per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m3 5 000
per una ritenuta di una capacità inferiore a 5 milione di m3 7 000
per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m3 12 000
2. ...
3. Emolumenti nel settore degli impianti di trasporto in condotta Gli emolumenti ammontano a: franchi
a. Per un'approvazione dei piani tassa di base: supplemento per chilometro di condotta 1 000-8 000
800
b. Per la vigilanza annuale dell'esercizio tassa di base: supplemento per chilometro di condotta: 800
80
Le spese dell'Ispettorato federale degli oleo e gasdotti non sono contenute in queste aliquote e sono riscosse a titolo supplementare. La base di calcolo è data dalle aliquote usuali nell'economia privata per lavori equivalenti.
25 Aggiornato dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5739).
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Allegato 2
(art. 16)
27 RS 730.01. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.
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Sezione 7 (art. 29-33) Abrogata 5. Ordinanza del 3 giugno 200530 sugli emolumenti dell'UFAFP Titolo … Sostituzione di espressioni … Ingresso … Art. 8a
… Allegato, n. 1, 2a lett. b e c nonché 8 … 28 RS 734.25. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.
29 RS 746.11 30 RS
814.014. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.
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