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1

Ordinanza

sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En)1 del 22 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 52a della legge del 22 dicembre 19162 sulle forze idriche;
visto l'articolo 24 della legge del 26 giugno 19983 sull'energia; visto l'articolo 83 della legge del 21 marzo 20034 sull'energia nucleare; visti gli articoli 21 capoverso 5 e 28 della legge del 23 marzo 20075 sull'approvvigionamento elettrico; visto l'articolo 52 capoverso 2 numero 4 della legge del 4 ottobre 19636 sugli impianti di trasporto in condotta; visto l'articolo 42 della legge del 22 marzo 19917 sulla radioprotezione; visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 19978 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,9 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza: a. dell'Ufficio federale dell'energia (Ufficio); e b.10 delle organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato incaricate dell'esecuzione nel settore dell'energia (altri organi di esecuzione).

2

Disciplina inoltre i compiti di vigilanza nel settore dell'energia nucleare e dell'approvvigionamento elettrico.11 RU 2006 4889

1

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71).

2 RS

721.80

3 RS

730.0

4 RS

732.1

5 RS

734.7

6 RS

746.1

7 RS

814.50

8 RS

172.010

9

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71).

10 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71).

11 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71).

730.05

Energia

2

730.05

3

L'ordinanza generale dell'8 settembre 200412 sugli emolumenti si applica per quanto la presente ordinanza non contenga alcuna regolamentazione speciale.

4

Sono fatti salvi gli articoli 23-25 dell'ordinanza del 7 dicembre 199813 sull'energia.14


Art. 2

Rinuncia agli emolumenti Non vengono riscossi emolumenti per la concessione di sussidi federali.


Art. 3

Calcolo degli

emolumenti

1

Gli emolumenti sono calcolati sulla base delle aliquote contenute nell'allegato.

2

Qualora, per determinate prestazioni, non sia stata fissata nessuna aliquota, gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo. Essi variano tra i 75 e i 250 franchi all'ora, a seconda della funzione del personale che esegue il lavoro.


Art. 4

Riduzione o condono degli emolumenti 1

L'Ufficio e altri organi di esecuzione possono ridurre o condonare gli emolumenti per:15

a. la vigilanza su impianti di accumulazione se questi servono a limitare i rischi;

b. i progetti di ricerca; c. la promozione della collaborazione internazionale o regionale attraverso lo scambio di informazioni.

2

Possono ridurre o condonare gli emolumenti per altri motivi importanti.16

Art. 5

Supplementi sugli emolumenti 1

Un supplemento pari al massimo al 100 per cento sull'emolumento di base può essere riscosso per:

a. decisioni o prestazioni emanate o effettuate d'urgenza su domanda o che provocano un investimento eccezionale; b. per le ore di lavoro effettuate le domeniche e i giorni festivi e durante la notte.

12 RS

172.041.1

13 RS 730.01 14 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71).

15 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71).

16 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71).

O emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia 3

730.05

2

Se lavori sono affidati a terzi, un supplemento amministrativo pari al 20 per cento sull'emolumento di base può essere fatturato oltre agli esborsi.

3

I supplenti sugli emolumenti devono essere motivati e indicati separatamente.


Art. 6


17

Riscossione di emolumenti da parte di un altro organo di esecuzione 1

Se l'esecuzione è affidata ad organi di esecuzione diversi dall'Ufficio, questi fatturano autonomamente gli emolumenti, decidono in caso di controversie sulla fattura e provvedono all'incasso.

2

Quando trasferisce un compito d'esecuzione l'Ufficio può decidere di provvedere esso stesso alla fatturazione degli emolumenti, in particolare se l'altro organo di esecuzione non è in grado di riscuoterli.

3

Se l'Ufficio affida l'esecuzione ad altri organi di esecuzione, le due parti concordano quale parte degli emolumenti gli organi di esecuzione possono utilizzare per coprire i propri oneri.


Art. 7


18

Riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza 1

L'Ufficio o un altro organo di esecuzione possono riscuotere trimestralmente dagli assoggettati gli emolumenti di vigilanza e le tasse di vigilanza.

2

Il conteggio definitivo ha luogo con la quarta fattura parziale.


Art. 8

Adeguamento al rincaro Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare, per l'inizio dell'anno seguente, le aliquote degli emolumenti e il quadro tariffario all'aumento dell'indice svizzero dei prezzi al consumo se questo aumento è di almeno il 5 per cento dall'entrata in vigore della presente ordinanza o dal suo ultimo adeguamento.

Sezione 2: Disposizioni speciali

Art. 9

Emolumenti nel settore dell'utilizzazione delle forze idriche 1

L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per: a. l'esame delle domande di rilascio, di modifica, di rinnovo o di proroga delle concessioni di diritti d'acqua o delle concessioni complementari per gli impianti idroelettrici di confine; b. le decisioni relative al ritiro o alla decadenza di tali concessioni; 17 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71).

18 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71).

Energia

4

730.05

c. le autorizzazioni, decisioni e prestazioni fondate sulla legge sulle forze idriche;

d. la perizia di progetti; e. la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l'esame dei progetti di costruzione che gli sono obbligatoriamente sottoposti; 2

Per compiti di vigilanza si intendono in particolare le ispezioni sui siti e i colloqui con l'esercente degli impianti di accumulazione nonché l'esame: a. dei rapporti annuali sulle misurazioni e sui controlli; b. dei rapporti sui controlli quinquennali; c. dei rapporti sulle prove di funzionamento dei dispositivi di scarico muniti di paratoie;

d. dei rapporti tecnici sulle verifiche della sicurezza; e. dei regolamenti d'esercizio e di vigilanza degli sbarramenti.

3

Gli emolumenti per la vigilanza sugli impianti internazionali sono calcolati in proporzione alle quote di forza idrica destinate alla Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali contrari.


Art. 10

Emolumenti nel settore dell'energia in generale L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per: a. le

autorizzazioni;

b. il riconoscimento degli organismi di prova; c. le decisioni di misure in rapporto con il controllo successivo di impianti e apparecchi.


Art. 11


19

Emolumenti nel settore dell'energia nucleare L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per: a. le autorizzazioni di massima, le licenze di costruzione e le licenze d'esercizio;

b. le autorizzazioni per la manipolazione di prodotti nucleari o di scorie radioattive;

c. le autorizzazioni per studi geologici; d. gli esami preliminari; e. le perizie di progetti; 19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5737).

O emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia 5

730.05

f. l'attuazione, il controllo e la sorveglianza di lavori legati alla procedura di selezione dei depositi in strati geologici profondi e al programma di gestione delle scorie nucleari; g. le attività legate al controllo dei materiali nucleari.


Art. 12


20

Tasse di vigilanza nel settore dell'energia nucleare 1

I costi dell'Ufficio federale non coperti dagli emolumenti di cui all'articolo 11 sono coperti da una tassa di vigilanza. 2 Questi costi comprendono in particolare: a. i costi legati alle seguenti attività: 1. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni internazionali, 2. lo studio dell'evoluzione della scienza e della tecnica, la formazione e il perfezionamento relativi; b. i costi sostenuti dalla Svizzera per i controlli effettuati dall'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (IAEA).


Art. 13

Emolumenti nel settore dell'elettricità L'Ufficio riscuote emolumenti per le approvazioni dei piani.

a21 Emolumenti nel settore dell'approvvigionamento elettrico e della produzione di energia L'Ufficio e la Commissione dell'energia elettrica (ElCom) riscuotono emolumenti segnatamente per le decisioni in merito: a. all'approvvigionamento elettrico;

b. alle condizioni di raccordo per gli impianti di produzione di energia; c. ai supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione.

b22 Tassa di vigilanza nel settore dell'approvvigionamento elettrico L'Ufficio e la ElCom riscuotono la tassa di vigilanza per la collaborazione con autorità estere. La tassa di vigilanza comprende in particolare i costi per: a. la partecipazione al forum dei regolatori europei; b. la partecipazione a gruppi di lavoro su compiti internazionali come le procedure per far fronte alle congestioni;

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5737).

21 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5739).

22 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O sull'approvvigionamento elettrico del 14 mar. 2008 (RS 734.71).

Energia

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730.05

c. i contatti con il gruppo dei regolatori europei per l'elettricità e il gas (ERGEG), singoli regolatori e la Commissione europea in merito a compiti internazionali come standard di sicurezza, procedure per far fronte alle congestioni e indennizzo dei costi di transito.


Art. 14

Emolumenti nel settore degli impianti di trasporto in condotta 1

L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per: a. le approvazioni dei piani; b. i permessi d'esercizio; c. le decisioni legate ai progetti di costruzione di terzi.

2

L'Ispettorato federale degli oleo e gasdotti riscuote emolumenti in particolare per: a. la vigilanza tecnica sulla costruzione secondo l'articolo 18 dell'ordinanza del 2 febbraio 200023 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC); b. la vigilanza tecnica sull'esercizio secondo l'articolo 24 OITC; c. la partecipazione alla procedura di approvazione dei piani.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 15

Diritto vigente:

abrogazione

L'ordinanza del 30 settembre 198524 sugli emolumenti nel campo dell'energia nucleare è abrogata.


Art. 16

Modifica del diritto vigente Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 2.


Art. 17

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

23 RS

746.11

24 [RU

1985 1477, 1993 2598, 1995 4959, 1997 2128 2779 II 43, 1999 15]

O emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia 7

730.05

Allegato 125 (art. 3 cpv. 1)

Aliquote degli emolumenti 1. Emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione Gli emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l'esame dei progetti di costruzione di impianti di accumulazione sono calcolati in base al dispendio di tempo. Gli emolumenti di vigilanza annuali non possono tuttavia superare, controllo quinquennale incluso, i seguenti importi: franchi

per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m3 5 000

per una ritenuta di una capacità inferiore a 5 milione di m3 7 000

per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m3 12 000

2. ...

3. Emolumenti nel settore degli impianti di trasporto in condotta Gli emolumenti ammontano a: franchi

a. Per un'approvazione dei piani tassa di base: supplemento per chilometro di condotta 1 000-8 000

800

b. Per la vigilanza annuale dell'esercizio tassa di base: supplemento per chilometro di condotta: 800

80

Le spese dell'Ispettorato federale degli oleo e gasdotti non sono contenute in queste aliquote e sono riscosse a titolo supplementare. La base di calcolo è data dalle aliquote usuali nell'economia privata per lavori equivalenti.

25 Aggiornato dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5739).

Energia

8

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Allegato 2

(art. 16)

27 RS 730.01. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

O emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia 9

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Sezione 7 (art. 29-33) Abrogata 5. Ordinanza del 3 giugno 200530 sugli emolumenti dell'UFAFP TitoloSostituzione di espressioniIngressoArt. 8a

Allegato, n. 1, 2a lett. b e c nonché 8 … 28 RS 734.25. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

29 RS 746.11 30 RS

814.014. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Energia

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