1
Ordinanza
che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina del 2 aprile 2014 (Stato 2 aprile 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb),
ordina:
Art. 1
Divieto di apertura di nuove relazioni d'affari Agli intermediari finanziari è vietato aprire nuove relazioni d'affari: a. per le persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all'allegato; b. per le persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a; c. per le imprese e organizzazioni che sono di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a o b.
Art. 2
Controllo ed esecuzione La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui all'articolo 1.
Art. 3
Obbligo di notifica
1
Gli intermediari finanziari che intrattengono relazioni d'affari con persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all'articolo 1 lettere a-c devono notificare immediatamente tali relazioni alla SECO.
2
La notifica deve contenere i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore delle relazioni d'affari.
Art. 4
Disposizioni penali
1
Chiunque viola l'articolo 1 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.
2
Chiunque viola l'articolo 3 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.
3
Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri o confische.
RU 2014 877
1 RS
946.231
946.231.176.72
Commercio con l'estero 2
946.231.176.72
Art. 5
Pubblicazione
Il contenuto dell'allegato non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali né nella Raccolta sistematica del diritto federale.
Art. 6
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 2 aprile 2014 alle ore 18.00.
Provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina. O 3
946.231.176.72 Allegato2
(art. 1)
Persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie 2
Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.
Commercio con l'estero 4
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