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Ordinanza
che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina del 27 agosto 2014 (Stato 27 agosto 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb),
ordina:
Sezione 1: Restrizioni commerciali
Art. 1
Rifiuto di autorizzazioni per i beni a duplice impiego e i beni militari speciali In relazione alla situazione in Ucraina, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può negare autorizzazioni per l'esportazione di beni di cui all'allegato 2 parte 2 e all'allegato 32 dell'ordinanza del 25 giugno 19973 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) se tali beni: a. sono in parte o interamente destinati a fini militari; o b. sono destinati a un utilizzatore finale militare.
Art. 2
Obbligo di notifica per i beni dell'industria petrolifera 1
La vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni di cui all'allegato 1 devono essere notificati senza indugio alla SECO se tali beni vengono utilizzati per l'esplorazione o l'estrazione petrolifera in alto mare o nell'Artico o nell'ambito di progetti relativi all'olio di schisti in Russia.
2
Le notifiche devono contenere indicazioni dettagliate sulle parti coinvolte nell'affare, nonché sull'oggetto e sul valore dello stesso.
Art. 3
Importazione di beni dalla Crimea e da Sebastopoli 1
I beni originari della Crimea o di Sebastopoli possono essere importati solo se provvisti di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine.
RU 2014 2803 1 RS
946.231
2
Il contenuto degli all. 2 e 3 OBDI non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Controlli delle esportazioni > Prodotti industriali > Legge e elenchi dei beni.
3 RS
946.202.1
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Commercio con l'estero 2
946.231.176.72 2
È vietato fornire servizi finanziari e concludere assicurazioni o riassicurazioni in relazione all'importazione di beni originari della Crimea o di Sebastopoli privi di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine.
Art. 4
Esportazione di beni verso la Crimea e Sebastopoli 1
La vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni di cui all'allegato 1 sono vietati se tali beni sono destinati a persone fisiche, imprese od organizzazioni in Crimea o a Sebastopoli.
2
È vietato fornire aiuto tecnico, servizi di intermediazione nonché mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione a beni di cui all'allegato 1 a persone fisiche, imprese od organizzazioni in Crimea o a Sebastopoli.
Sezione 2: Restrizioni finanziarie
Art. 5
Obbligo di autorizzazione per l'emissione di strumenti finanziari 1
È soggetta all'obbligo di autorizzazione l'emissione di strumenti finanziari con scadenza superiore a 90 giorni da parte di: a. banche con sede in Russia di cui all'allegato 2; b. banche o altre imprese e organizzazioni con sede al di fuori della Svizzera controllate in misura superiore al 50 per cento da banche di cui all'allegato 2; c. imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto di banche o altre imprese e organizzazioni di cui alle lettere a e b.
2
L'autorizzazione è rilasciata se l'aumento di capitale previsto non supera il valore medio degli strumenti finanziari detenuti dal richiedente negli ultimi tre anni. Sono ammessi superamenti temporanei di tale valore in relazione a rifinanziamenti.
3
La SECO rilascia l'autorizzazione dopo aver consultato i servizi responsabili del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.
Art. 6
Obbligo di notifica per il commercio di strumenti finanziari 1
Il commercio di strumenti finanziari con scadenza superiore a 90 giorni emessi da banche, imprese od organizzazioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere a−c dopo il 27 agosto 2014 deve essere notificato alla SECO.
2
Il capoverso 1 non si applica al commercio di strumenti finanziari emessi in Svizzera o nell'Unione europea. 3
Le notifiche devono essere presentate alla fine di ogni mese.
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Le notifiche devono contenere indicazioni dettagliate sugli strumenti finanziari negoziati, nonché sull'estensione e sul valore delle transazioni.
Istituzione di provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina. O 3
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Art. 7
Divieto di finanziamenti e partecipazioni in determinati settori economici in Crimea e a Sebastopoli 1
È vietato concedere mutui e crediti per progetti infrastrutturali nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia o per l'utilizzo di risorse petrolifere, minerarie e di gas in Crimea e a Sebastopoli.
2
È vietato acquisire o aumentare partecipazioni a imprese in Crimea e a Sebastopoli e costituire joint venture nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia o per l'utilizzo di risorse petrolifere, minerarie e di gas.
Art. 8
Divieto di apertura di nuove relazioni d'affari Agli intermediari finanziari è vietato aprire nuove relazioni d'affari: a. per le persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all'allegato 3; b. per le persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a; c. per le imprese e organizzazioni che sono di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a o b.
Art. 9
Obbligo di notifica per le relazioni d'affari esistenti 1
Gli intermediari finanziari che intrattengono relazioni d'affari con persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all'articolo 8 lettere a-c devono notificarle senza indugio alla SECO.
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La notifica deve contenere i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore delle relazioni d'affari.
Sezione 3: Esecuzione e disposizioni penali
Art. 10
Esecuzione e controllo 1
La SECO sorveglia l'esecuzione degli articoli 1-9.
2
Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.
Art. 11
Disposizioni penali
1
Chiunque viola l'articolo 1, 3-5, 7 o 8 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.
2
Chiunque viola l'articolo 2, 6 o 9 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.
3
Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.
Commercio con l'estero 4
946.231.176.72 Sezione 4: Pubblicazione e disposizioni finali
Art. 12
Pubblicazione I contenuti degli allegati 1 e 2 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle
leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Art. 13
Abrogazione di un altro atto normativo L'ordinanza del 2 aprile 20144 che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina è abrogata.
Art. 14
Disposizione transitoria
Gli articoli 1, 3, 4 e 7 non si applicano agli affari concordati in via contrattuale prima del 27 agosto 2014.
Art. 15
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 27 agosto 2014 alle ore 18.00.
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[RU 2014 877 1003 1213 2479]
Istituzione di provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina. O 5
946.231.176.72 Allegato 1 (art. 2 e 4) Beni vietati o soggetti all'obbligo di notifica Voce di tariffa
doganale
Designazione delle merci Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio: 7304 11 00
tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, di acciai inossidabili 7304 19 00
tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, altri Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas: 7304 22 00
- aste di perforazione, di acciai inossidabili 7304 23 00
- altre aste di perforazione 7304 24 00
- altri, di acciai inossidabili 7304 29 00
- altri
Altri tubi (per esempio, saldati o ribaditi) di sezione circolare, di diametro esterno eccedente 406,4 mm, di ferro o di acciaio: 7305 11 00
- tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati longitudinalmente a acro sommerso
7305 12 00
- tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati longitudinalmente, altri
7305 19 00
- tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, altri 7305 20 00
- tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, tubi di rivestimento Altri tubi e profilati cavi (per esempio, saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio: 7306 11 00
- tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di acciai inossidabili
7306 19 00
- tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, altri 7306 21 00
- tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di acciai inossidabili 7306 29 00
- tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, altri 7311 00
Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio Utensili intercambiabili per utensileria a mano, meccanica o no, o per macchine utensili (per esempio, per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio: 8207 13 00
- utensili di perforazione o di sondaggio, con parte operante di cermet
8207 19 00
- utensili di perforazione o di sondaggio, altri, comprese le parti Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi:
Commercio con l'estero 6
946.231.176.72 Voce di tariffa
doganale
Designazione delle merci 8413 50
- altre pompe volumetriche alternative (escluse quelle delle voci 8413 11 e 8413 19)
8413 60
- altre pompe volumetriche rotative (escluse quelle delle voci 8413 11 e 8413 19)
8413 82
- elevatori per liquidi 8413 92
- parti di elevatori per liquidi Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, lo scavo, il costipamento, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve: 8430 49 00
- altre macchine di sondaggio o di perforazione, altre Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430: 8431 39 00
- di macchine o apparecchi della voce 8428, altre 8431 43 00
- parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle voci 8430 41 o 8430 49
8431 49
- di macchine o apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430, altre 8479 89
Macchine e apparecchi con una funzione specifica, altri 8705 20
derrick automobili per il sondaggio o la perforazione Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru e altri natanti la cui navigazione ha soltanto carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili: 8905 20 00
- piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili
8905 90 00
- altri
Istituzione di provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina. O 7
946.231.176.72 Allegato 25
(art. 5)
Banche soggette a restrizioni sui mercati finanziari 5
Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.
Commercio con l'estero 8
946.231.176.72 Allegato 36
(art. 8)
Persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie 6
Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.