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955.01

Ordinanza
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e
il finanziamento del terrorismo

(Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD)

dell'11 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8a capoverso 5 e 41 della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a.
i requisiti per l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediario finanziario;
b.
gli obblighi di diligenza e di comunicazione a cui sottostanno i commercianti conformemente agli articoli 8a e 9 capoverso 1bis LRD;
c.2
la vigilanza sugli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 3 LRD da parte degli organismi di autodisciplina riconosciuti.

2 Introdotta dall'all. 1 n. II 12 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 2 Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza si applica:

a.
agli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera;
b.
ai commercianti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b LRD che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera.

2 Non sono considerati intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD:

a.
le persone che esercitano le seguenti attività:
1.
il mero trasporto fisico o la mera custodia fisica di valori patrimoniali, fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1 lettera c,
2.
l'attività di incasso,
3.
il trasferimento di valori patrimoniali a titolo di prestazione accessoria di una prestazione contrattuale principale,
4.
l'esercizio di istituzioni di previdenza del pilastro 3a da parte di fondazioni bancarie o di assicurazioni,
5.
la prestazione di servizi tra società del medesimo gruppo;
b.
il personale ausiliario di intermediari finanziari che per la loro attività detengono un'autorizzazione in Svizzera o che sono affi­liati a un organismo di autodisciplina (OAD), se adempie le seguenti condizioni:
1.
è selezionato accuratamente dall'intermediario finanziario e sottostà alle sue istruzioni e ai suoi controlli,
2.
è integrato nei provvedimenti organizzativi adottati dall'intermediario finanziario per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo secondo l'articolo 8 LRD e riceve una formazione e una formazione continua in questo ambito,
3.
agisce unicamente in nome e per conto dell'intermediario finanziario,
4.
è retribuito dall'intermediario finanziario e non dal cliente finale,
5.
effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori per un unico intermediario finanziario autorizzato o affiliato a un OAD, e
6.
ha concluso con l'intermediario finanziario un accordo scritto concernente l'osservanza delle condizioni che precedono.

Capitolo 2: Intermediari finanziari

Sezione 1: Attività

Art. 3 Operazioni di credito

Non sono considerate operazioni di credito ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera a LRD in particolare:

a.
l'assunzione di crediti;
b.
la concessione di crediti senza interessi ed emolumenti;
c.
la concessione di crediti tra società e socio, se il socio detiene una parteci­pazione di almeno il 10 per cento del capitale o dei voti nella società;
d.
la concessione di crediti tra datore di lavoro e lavoratore, se il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali per i lavoratori coinvolti nella relazione di credito;
e.
le relazioni di credito tra persone prossime (art. 7 cp­v. 5);
f.
la concessione di crediti effettuata a titolo accessorio rispetto a un altro negozio giuridico;
g.
il leasing operativo;
h.
gli impegni eventuali a favore di terzi;
i.
i finanziamenti di transazioni commerciali, se il loro rimborso non è effettuato dalla con­troparte.
Art. 4 Servizi nel campo delle operazioni di pagamento

1 Si è in presenza di un servizio nel campo delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD in particolare se l'intermediario finanziario:

a.
trasferisce valori finanziari liquidi a un terzo su mandato della controparte e in tale contesto prende possesso fisicamente di tali valori, li fa accreditare su un conto proprio oppure ne ordina il trasferimento in nome e su mandato della controparte;
b.
emette o amministra mezzi di pagamento che non consistono in denaro contante, utilizzati dalla controparte per effettuare pagamenti a terzi;
c.
effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori.

2 Per trasferimento di denaro o di valori si intende il trasferimento di valori patrimoniali attraverso l'accettazione di denaro contante, metalli preziosi, valute virtuali, assegni o altri mezzi di pagamento nonché:

a.
il pagamento di una somma corrispondente in contanti, metalli preziosi o valute virtuali; o
b.
il trasferimento scritturale o il bonifico mediante un sistema di pagamento o di conteggio.
Art. 5 Attività commerciale

1 Si considera attività commerciale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera c LRD:

a.
l'acquisto e la vendita per conto di terzi di biglietti di banca, monete, divise e metalli preziosi bancari nonché l'attività di cambio;
b.
il commercio per conto proprio di monete circolanti e di biglietti di banca in corso;
c.
il commercio in borsa per conto di terzi di materie prime;
d.
il commercio fuori borsa per conto di terzi di materie prime, se le materie prime presentano un grado di standardizzazione talmente elevato da poter essere liquidate in ogni momento;
e.
il commercio per conto proprio di metalli preziosi bancari.

2 Il commercio di valori mobiliari è considerato attività commerciale unicamente se richiede un'autorizzazione secondo la legge del 15 giugno 20183 sugli istituti finanziari (LIsFi).4

3 L'attività di cambio esercitata a titolo accessorio non costituisce un'attività commerciale.

3 RS 954.1

4 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 12 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 6 Altre attività

1 Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:5

a.
la gestione di valori mobiliari e di strumenti finanziari;
b.
l'esecuzione di mandati di investimento;
c.
la custodia di valori mobiliari;
d.
l'attività di organo in seno a società di domicilio.

2 Sono considerate società di domicilio ai sensi della presente ordinanza le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali.

3 Non sono considerate società di domicilio le società che:

a.
perseguono la salvaguardia degli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili;
b.
controllano una o più società operative e il cui scopo non consiste prevalentemente nella gestione di patrimoni di terzi (società holding).

5 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 12 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Sezione 2: Attività a titolo professionale

Art. 7 Criteri generali

1 Un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se:

a.
durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi;
b.
durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d'affari che non si limitano all'esecuzione di una singola operazione;
c.
ha la facoltà illimitata di disporre di valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi; oppure
d.
effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile.

2 Per il calcolo del volume delle transazioni secondo il capoverso 1 lettera d non sono presi in considerazione gli afflussi di valori patrimoniali e i reinvestimenti all'interno del medesimo deposito. Nel caso di contratti che vincolano reciprocamente è considerata solo la prestazione fornita dalla controparte.

3 L'attività esercitata per istituzioni e persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 LRD non è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale della stessa.

4 L'attività esercitata per persone prossime è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale della stessa soltanto se il ricavo lordo realizzato durante un anno civile è superiore a 50 000 franchi.

5 Sono considerate persone prossime:

a.
i parenti e gli affini in linea diretta;
b.
i parenti fino al terzo grado in linea collaterale;
c.
i coniugi e i partner registrati;
d.
i coeredi fino alla chiusura della divisione successoria;
e.
gli eredi sostituiti e i legatari sostituiti ai sensi dell'articolo 488 del Codice civile6;
f.
le persone che convivono con l'intermediario finanziario in una comunione di vita durevole.

6 RS 210

Art. 8 Operazioni di credito

1 Le operazioni di credito ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera a LRD sono effettuate a titolo professionale se:

a.
con esse viene realizzato un ricavo lordo superiore a 250 000 franchi durante un anno civile; e
b.
in un qualsiasi momento il volume di crediti concesso supera i 5 milioni di franchi.

2 Il ricavo lordo delle operazioni di credito è costituito da tutte le entrate provenienti dalle operazioni di credito previa deduzione della quota destinata al rimborso del credito.

3 Se una persona esercita sia operazioni di credito sia un'altra attività che la qualifica come intermediario finanziario, l'esercizio a titolo professionale deve essere accertato separatamente per entrambi i settori di attività. Se il carattere professionale è accertato in uno dei settori di attività, entrambe le attività sono considerate esercitate a titolo professionale.

Art. 9 Operazioni di trasferimento di denaro o di valori

Le operazioni di trasferimento di denaro o di valori sono sempre effettuate a titolo professionale, salvo che l'attività venga svolta per una persona prossima e con essa venga realizzato un ricavo lordo non superiore a 50 000 franchi durante un anno civile.

Art. 10 Attività commerciale

Nel caso dell'attività commerciale, ai fini della valutazione del criterio di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a è determinante l'utile lordo e non il ricavo lordo.

Art. 11 Passaggio a un'attività esercitata a titolo professionale

1 Chiunque passa da un'attività di intermediario finanziario esercitata a titolo non profes­sionale a un'attività esercitata a titolo professionale deve:

a.
rispettare senza indugio gli obblighi di cui agli articoli 3-11 LRD; e
b.
presentare, entro due mesi dal cambiamento di statuto, una richiesta di affiliazione a un OAD oppure una richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività a titolo professionale all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

2 Fino ad avvenuta affiliazione a un OAD oppure fino al rilascio di un'autoriz­zazione da parte della FINMA, all'intermediario finanziario in questione è vieta­to intraprendere azioni in tale veste che vanno oltre a quelle strettamente necessarie alla conservazione dei valori patrimoniali.

Art. 12 Uscita ed espulsione da un OAD

1 Se un intermediario finanziario che intende continuare a esercitare l'attività di intermediario finanziario a titolo professionale esce da un OAD o ne viene espulso, deve presentare una richiesta di affiliazione a un altro OAD oppure una richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività a titolo professionale alla FINMA entro due mesi dall'uscita o dal passaggio in giudicato della decisione di espulsione.

2 Fino al ricevimento della decisione in merito alla richiesta, può continuare a svolgere la sua attività solo nell'ambito delle relazioni d'affari già esistenti.

3 Se entro la scadenza di due mesi non ha presentato una richiesta né a un OAD né alla FINMA, oppure se gli viene rifiutata l'affiliazione o l'autorizzazione, gli è vietato continuare a svolgere la sua attività di intermediario finanziario.

Capitolo 3: Commercianti

Sezione 1: In generale

Art. 13 Commercianti

Sono considerate commercianti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b LRD anche le persone che su mandato e per conto di terzi negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante.

Art. 14 Commercio a titolo professionale

1 Il commercio è svolto a titolo professionale se rappresenta un'attività economica indipendente e orientata al conseguimento di un guadagno durevole.

2 Non è determinante se il commercio è svolto quale attività principale o accessoria.

Art. 15 Beni

Sono considerati beni le cose mobili corporee che possono essere oggetto di una vendita di cose mobili ai sensi dell'articolo 187 del Codice delle obbligazioni7, o i fondi che possono essere oggetto di un contratto di vendita ai sensi dell'articolo 216 del Codice delle obbligazioni.

7 RS 220

Art. 16 Ricorso a terzi

Se ricorrono a un terzo per eseguire l'operazione e ricevere il prezzo di vendita in contanti, i commercianti sono tenuti a garantire l'osservanza degli obblighi di diligenza e di comunicazione ai sensi della sezione 2 del presente capitolo a prescindere dal loro rapporto giuridico con il terzo.

Sezione 2: Obblighi di diligenza e di comunicazione

Art. 17 Identificazione della controparte

1 Al momento della conclusione del contratto il commerciante identifica la controparte in base alle seguenti indicazioni:

a.
cognome e nome;
b.
indirizzo;
c.
data di nascita; e
d.
cittadinanza.

2 Se la controparte proviene da uno Stato in cui l'utilizzo della data di nascita o dell'indirizzo non è usuale, l'esigenza di queste indicazioni decade.

3 Ai fini dell'identificazione della controparte, il commerciante:

a.
richiede alla stessa la presentazione di un documento ufficiale in originale provvisto di fotografia, segnatamente il passaporto, la carta d'identità o la licenza di condurre;
b.
verifica se il documento si riferisce alla stessa;
c.
fa una copia del documento; e
d.
annota sulla copia di aver preso visione dell'originale.

4 Se la controparte è rappresentata, il suo rappresentante è tenuto a:

a.
fornire le indicazioni ai sensi del capoverso 1, se la controparte è una per­sona fisica;
b.
indicare al commerciante la ditta e la sede della controparte, se essa è una persona giuridica o una società di persone.
Art. 18 Accertamento dell'avente economicamente diritto

1 Il commerciante accerta l'avente economicamente diritto informandosi presso la controparte o il suo rappresentante se la stessa ha economicamente diritto al denaro.

2 Se la controparte non è l'avente economicamente diritto, il commerciante richiede alla stessa o al suo rappresentante una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto. Sono considerati aventi economicamente diritto:

a.
le persone fisiche per conto delle quali avviene l'acquisto;
b.
in caso di acquisto per conto di una persona giuridica o di una società di persone operativa e non quotata in borsa:
1.
le persone fisiche che partecipano alla stessa almeno nella misura del 25 per cento del capitale o dei voti, direttamente o indirettamente, da sole o di comune intesa con terzi, oppure
2.
le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla stessa.

3 Se non è possibile accertare alcuna persona quale avente economicamente diritto ai sensi del capoverso 2 lettera b, va accertata l'identità del membro superiore dell'organo direttivo.

4 Ai fini dell'accertamento dell'avente economicamente diritto il commerciante necessita delle seguenti indicazioni:

a.
cognome e nome;
b.
indirizzo;
c.
data di nascita; e
d.
cittadinanza.

5 L'articolo 17 capoverso 2 si applica per analogia.

6 Per la dichiarazione scritta ai sensi del capoverso 2 è sufficiente che la controparte o il suo rappresentante sottoscrivano le indicazioni sul modulo o documento ai sensi dell'articolo 21.

7 Se per una società non risulta alcuna persona avente economicamente diritto ai sensi del capoverso 2, in particolare a causa della sua forma giuridica quale associazione o fondazione secondo il diritto svizzero, ciò deve essere debitamente indicato.

Art. 19 Chiarimenti ulteriori

1 Il commerciante verifica le circostanze dell'operazione, specialmente la provenienza del denaro e il suo scopo, se essa appare inusuale o se vi sono indizi di riciclaggio di denaro.

2 Sussistono indizi di riciclaggio di denaro specialmente se:

a.
la persona paga prevalentemente con banconote di piccolo taglio;
b.
vengono acquistati soprattutto beni facilmente rivendibili e con un elevato grado di standardizzazione;
c.
la persona non fornisce indicazioni o fornisce indicazioni insufficienti ai fini della sua identificazione ai sensi dell'articolo 17 o dell'accertamento dell'avente economicamente diritto ai sensi dell'articolo 18;
d.
la persona fornisce manifestamente indicazioni false o fallaci;
e.
sussistono dubbi in merito all'autenticità dei documenti presentati.

3 Ai fini della verifica il commerciante si informa presso la controparte o il suo rappresentante in merito alle circostanze e allo scopo dell'operazione, esamina la plausibilità delle indicazioni e registra in forma scritta i chiarimenti.

Art. 20 Obbligo di comunicazione

1 Si è in presenza di un sospetto fondato che comporta l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1bis LRD, se esso si basa su di un indizio concreto o su più elementi che lasciano supporre che il denaro contante utilizzato quale mezzo di pagamento derivi da un reato, e se nemmeno i chiarimenti ulteriori ai sensi dell'articolo 19 eliminano tale sospetto.

2 La comunicazione va effettuata anche se il commerciante non è in grado di associare a una fattispecie penale determinata il reato dal quale deriva il denaro contante utilizzato quale mezzo di pagamento.

3 La trasmissione delle comunicazioni è retta dall'articolo 3a capoversi 1, 2 e 3 dell'ordinanza del 25 agosto 20048 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.9

8 RS 955.23

9 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).

Art. 21 Documentazione

1 Al fine di documentare il rispetto degli obblighi di diligenza e di comunicazione, il commerciante utilizza il modulo di cui all'allegato 1 o un documento equivalente.

2 Nel modulo o documento vengono riportati:

a.
tutte le indicazioni riguardanti i clienti ottenute conformemente agli articoli 17 e 18;
b.
il risultato dei chiarimenti ulteriori ai sensi dell'articolo 19;
c.
l'eventuale comunicazione ai sensi dell'articolo 20.

3 Il modulo o documento deve recare la data dell'operazione e la firma del commerciante.

4 Esso va conservato per almeno dieci anni.

Sezione 3: Incarico affidato a un ufficio di revisione

Art. 22

1 L'obbligo ai sensi dell'articolo 15 LRD, secondo cui il commerciante deve incaricare della verifica un ufficio di revisione, sussiste indipendentemente dall'obbligo di sottoporre a revisione il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo.

2 Se il commerciante non dispone di un ufficio di revisione, l'organo superiore di direzione o di amministrazione affida l'incarico di eseguire la verifica a revisori ai sensi dell'articolo 5 o a un'impresa di revisione ai sensi dell'articolo 6 della legge del 16 dicembre 200510 sui revisori (LSR).

Capitolo 3a:11 Organismi di autodisciplina

11 Introdotto dall'all. 1 n. II 12 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 22a Abilitazione delle società di audit

1 Una società di audit è sufficientemente organizzata se:

a.
dispone di almeno due auditor responsabili abilitati per l'ambito della LRD;
b.
al più tardi tre anni dopo il rilascio dell'abilitazione dispone di almeno due mandati di verifica nell'ambito della LRD;
c.
a prescindere dalla sua forma giuridica, rispetta le disposizioni riguardanti la documentazione e la conservazione dei documenti secondo l'articolo 730c del Codice delle obbligazioni (CO)12.

2 L'attività che necessita di un'autorizzazione secondo le leggi sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200713 sulla vigilanza dei mercati finanziari non è compatibile con l'abilitazione quale società di audit per eseguire verifiche ai sensi dell'articolo 24a LRD se la stessa è esercitata dalle seguenti persone:

a.
le società poste sotto una direzione unica con la società di audit;
b.
le persone fisiche che partecipano in modo diretto o indiretto a una società di cui alla lettera a almeno con il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o che possono influenzare in un altro modo determinante la sua attività;
c.
gli auditor responsabili.

3 Una società di audit è sufficientemente assicurata contro i rischi di responsabilità se, a copertura della responsabilità civile derivante da verifiche ai sensi dell'arti­colo 24a LRD, ha stipulato un'assicurazione per i danni patrimoniali o fornito garanzie finanziarie equivalenti. La copertura assicurativa messa a disposizione per tutti i danni patrimoniali in un anno deve ammontare almeno a 250 000 franchi.

Art. 22b Abilitazione degli auditor responsabili

1 Un auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche ai sensi dell'artico­lo 24a LRD se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

a.
esperienza professionale di cinque anni nella fornitura di prestazioni di verifica nell'ambito della LRD;
b.
200 ore di verifica nell'ambito della LRD;
c.
quattro ore di perfezionamento nell'ambito della LRD, nell'anno precedente la presentazione della domanda di abilitazione.

2 Dopo l'abilitazione, l'auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche ai sensi dell'articolo 24a LRD se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

a.
100 ore di verifica nell'ambito della LRD, negli ultimi quattro anni;
b.
quattro ore di perfezionamento all'anno nell'ambito della LRD.

3 L'abilitazione rilasciata per eseguire verifiche in un ambito di vigilanza ai sensi dell'articolo 11a capoverso 1 lettere a-c dell'ordinanza del 22 agosto 200714 sui re­visori o dell'articolo 62 LIsFi15 autorizza anche ad eseguire verifiche nell'ambito della LRD.

Art. 22c Abilitazione alla verifica di avvocati e notai nell'ambito della LRD

1 Un auditor responsabile dispone delle pertinenti conoscenze della LRD, della relativa esperienza e della formazione continua richiesta (art. 18 cpv. 4 lett. c LRD) se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 22b.

2 Le persone fisiche abilitate alla verifica di avvocati e notai ai sensi della LRD possono svolgere i controlli a titolo indipendente senza essere iscritte nel registro di commercio quale impresa individuale abilitata e senza essere abilitate a esercitare la funzione di revisore secondo l'articolo 5 LSR 16.

3 Le persone abilitate alla verifica di avvocati e notai ai sensi della LRD sono considerate indipendenti dal membro oggetto della verifica se osservano le prescrizioni di cui agli articoli 11 LSR e 728 CO17.

Art. 22d Perfezionamento

1 I corsi di perfezionamento ai sensi degli articoli 22b e 22c, compresi i corsi che im­piegano nuove tecnologie dell'informazione e i corsi a distanza, devono soddisfare almeno i seguenti criteri:

a.
il perfezionamento comprende l'ambito della LRD;
b.
i corsi esterni e interni di perfezionamento durano almeno un'ora;
c.
ai corsi interni di perfezionamento partecipano almeno tre persone.

2 È computata l'effettiva durata del corso di perfezionamento. Le relazioni e lezioni specialistiche sono considerate computando il doppio della durata della relazione o della lezione.

3 Lo studio autodidattico non è considerato perfezionamento.

Capitolo 4: Disposizioni transitorie e finali18

18 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 12 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Disposizione transitoria della modifica del 6 novembre 201919

Se un intermediario finanziario direttamente sottoposto alla FINMA prima dell'en­trata in vigore della legge si affilia a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'ar­ticolo 24 LRD, presenta all'organismo di autodisciplina un rapporto sulla conformità della sua attività alle disposizioni della LRD.

Allegato 1

(art. 21 cpv. 1)

Modulo per ottemperare agli obblighi di diligenza e di comunicazione dei commercianti

Identificazione della controparte (art. 17 ORD)

Controparte:

Cognome e nome:

Indirizzo:

Data di nascita:

Cittadinanza:

L'acquisto avviene per conto di una persona giuridica o di una società di persone?

sì no

Ditta:

Sede:

Accertamento dell'avente economicamente diritto (art. 18 ORD)

L'avente economicamente diritto è la controparte stessa.
La controparte o il suo rappresentante dichiara con la presente che la seguente persona fisica è l'avente economicamente diritto, rispettivamente le seguenti persone fisiche sono gli aventi economicamente diritto:

Persona 1

Persona 2

Cognome / Nome

Indirizzo

Data di nascita

Cittadinanza

Persona 3

Persona 4

Cognome / Nome

Indirizzo

Data di nascita

Cittadinanza

Firma della controparte o del rappresentante:

Chiarimenti ulteriori (art. 19 ORD)

Comunicazione (art. 20 ORD)

Comunicazione all'Ufficio di comunicazione (MROS): sì no

Sussiste un sospetto fondato di:

Luogo e data:

Firma del commerciante:

Allegato 2

(art. 23)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L'ordinanza del 18 novembre 200920 concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...21

20 [RU 2009 6403]

21 Le mod. possono essere consultate alla RU 2015 4819.