1 Il commerciante accerta l'avente economicamente diritto informandosi presso la controparte o il suo rappresentante se la stessa ha economicamente diritto al denaro.
2 Se la controparte non è l'avente economicamente diritto, il commerciante richiede alla stessa o al suo rappresentante una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto. Sono considerati aventi economicamente diritto:
- a.
- le persone fisiche per conto delle quali avviene l'acquisto;
- b.
- in caso di acquisto per conto di una persona giuridica o di una società di persone operativa e non quotata in borsa:
- 1.
- le persone fisiche che partecipano alla stessa almeno nella misura del 25 per cento del capitale o dei voti, direttamente o indirettamente, da sole o di comune intesa con terzi, oppure
- 2.
- le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla stessa.
3 Se non è possibile accertare alcuna persona quale avente economicamente diritto ai sensi del capoverso 2 lettera b, va accertata l'identità del membro superiore dell'organo direttivo.
4 Ai fini dell'accertamento dell'avente economicamente diritto il commerciante necessita delle seguenti indicazioni:
- a.
- cognome e nome;
- b.
- indirizzo;
- c.
- data di nascita; e
- d.
- cittadinanza.
5 L'articolo 17 capoverso 2 si applica per analogia.
6 Per la dichiarazione scritta ai sensi del capoverso 2 è sufficiente che la controparte o il suo rappresentante sottoscrivano le indicazioni sul modulo o documento ai sensi dell'articolo 21.
7 Se per una società non risulta alcuna persona avente economicamente diritto ai sensi del capoverso 2, in particolare a causa della sua forma giuridica quale associazione o fondazione secondo il diritto svizzero, ciò deve essere debitamente indicato.