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01.03.2005 - 31.12.2006
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1

Ordinanza

concernente la patente federale d'ingegnere geometra del 16 novembre 1994 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 950 capoverso 2 del Codice civile1,
ordina:

Sezione 1: Oggetto e condizioni

Art. 1

Oggetto La patente federale d'ingegnere geometra conferisce il diritto di portare il titolo d'«ingegnere geometra patentato» e di eseguire misurazioni catastali in tutta la Svizzera.


Art. 2

Condizioni

Per ottenere la patente occorre: a.2 essere titolare di un diploma riconosciuto: 1. di un Politecnico federale (PF), oppure 2. di un'altra scuola universitaria d'indirizzo geodetico, oppure 3. di una scuola universitaria professionale d'indirizzo geodetico; b. provare di avere la formazione teorica preparatoria; e c. superare l'esame di patente.

Sezione 2: Prova della formazione teorica

Art. 3

Esame teorico

La prova della formazione teorica è fornita dal superamento di un esame di livello universitario nelle materie seguenti: 1. matematica 2. geometria 3. fisica RU 1995 881

1

RS 210

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ago. 1997 (RU 1997 1678).

211.432.261

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 2

211.432.261

4. informatica 5. sistemi d'informazione del territorio 6. teoria degli errori e calcoli di compensazione 7. tecnica di misura geodetica 8. fotogrammetria 9. geodesia e misurazione del territorio nazionale 10. misurazione ufficiale della Svizzera 11. miglioramenti fondiari e pianificazione del territorio 12. diritto svizzero 13. lingue e cultura svizzere.


Art. 4

Esigenze poste all'esame e valutazione 1

Le esigenze da soddisfare per l'esame teorico sono di norma le materie e le esigenze dei PF per discipline comparabili. La Commissione federale esaminatrice degli ingegneri geometri (Commissione) può fissare le esigenze concernenti le materie e i temi che occorre approfondire in determinate discipline.3 2 Le prestazioni fornite nei singoli esami sono valutate secondo la seguente scala di punteggio: 6 = molto bene 5 = bene 4 = sufficiente 3 = insufficiente 2 = male 1 = molto male 3

L'esame teorico è superato allorquando la media di tutte le note ottenute sull'insieme degli esami nonché nelle materie 5-12 giusta l'articolo 3 raggiunge almeno 4,0.


Art. 5

Riconoscimento degli esami dei PF 1

Gli esami dei PF (esami propedeutici e di diploma) nonché di altre prove sostenute in un PF sono considerati esami teorici nel senso degli articoli 3 e 4 nella relativa materia.

2

La Commissione determina in una tavola comparativa quali materie d'esame e altri esami sostenuti in un PF corrispondono alle materie 1-12 giusta l'articolo 3 e definisce il modo di conversione delle note dei PF nella scala di punteggio giusta l'articolo 4 capoverso 2. Per certe materie opzionali dei PF, essa può anche riconoscere che le prestazioni semestrali sanzionate da una valutazione fornita nell'ambito di un colloquio equivalgono a un esame dei PF.

3

Chi si annuncia per l'esame teorico deve proporre quali tra gli esami già superati debbano essere riconosciuti come esami teorici. La media delle note di tali esami deve essere di almeno 4,0.

3

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 16 feb. 2005 (RU 2005 1095).

Patente federale d'ingegnere geometra 3

211.432.261

4

Il risultato dell'esame teorico ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 deve tener conto delle note riconosciute e convertite.


Art. 6


4

Dispensa dagli esami teorici 1

Il titolare di un diploma di fine studi di un'altra scuola universitaria d'indirizzo geodetico può essere dispensato da singoli esami teorici se è garantito che la formazione teorica corrisponda alle esigenze fissate per la materia in questione e che il diploma conseguito sia equivalente al diploma specifico di un PF.

2

In collaborazione con i PF e le scuole universitarie professionali svizzere, la Commissione emana istruzioni concernenti le premesse che devono essere adempiute affinché i titolari di un diploma di una scuola universitaria professionale d'indirizzo geodetico possano essere dispensati da esami in determinati settori.

3

Il titolare di un certificato svizzero di maturità liceale è dispensato dall'esame nella materia 13 giusta l'articolo 3.

4

Il risultato dell'esame teorico ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 non tiene conto degli esami per i quali è stata accordata una dispensa.

Sezione 3: Organizzazione dell'esame teorico

Art. 7

Svolgimento

1

Gli esami sono tenuti a cura dei PF su mandato della Commissione. I regolamenti d'esame dei PF valgono analogamente sempre che le disposizioni che seguono non prescrivano altrimenti.

2

La Commissione può affidare gli esami teorici ad altri periti.


Art. 8

Pubblicazione

Il bando dell'esame teorico, con l'indicazione del termine d'iscrizione, è pubblicato nel Foglio federale e in organi di stampa specializzati.


Art. 9

Iscrizione

1

L'iscrizione avviene per scritto alla Direzione federale delle misurazioni catastali.

2

All'iscrizione devono essere allegati: a. il diploma e i certificati di tutti gli esami propedeutici, esami finali o altri esami di un PF, oppure 4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ago. 1997 (RU 1997 1678).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 4

211.432.261

b.5 il diploma rispettivamente i certificati di studio delle scuole universitarie professionali; oppure c. il diploma e tutti i certificati di un'altra scuola universitaria e d.6 se del caso, il certificato svizzero di maturità liceale.

3

La persona che, conformemente all'articolo 5 capoverso 3, intende ottenere il riconoscimento di una parte soltanto degli esami sostenuti in un PF deve farne domanda per scritto al momento dell'iscrizione.


Art. 10

Ammissione La Commissione decide dell'ammissione all'esame teorico e del riconoscimento degli esami già superati, sia accordando una dispensa, sia designando gli esami che devono ancora essere sostenuti.


Art. 11

Risultati

1

I periti dinnanzi ai quali hanno luogo gli esami stabiliscono i risultati degli esami di ogni materia e li comunicano alla Commissione.

2

Una volta conosciute tutte le note, la Commissione comunica i risultati alle persone esaminate.


Art. 12

Ripetizione

1

L'esame teorico ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 può essere ripetuto una sola volta in ogni materia.

2

Le dispense dall'esame restano valide in occasione della ripetizione.

3

Gli esami riconosciuti dei PF sono di nuovo presi in considerazione in occasione della ripetizione.

4

La ripetizione si limita alle materie in cui non è stata raggiunta la nota di 4,0.


Art. 13


7

Tassa d'esame

1

È riscossa una tassa d'esame di 180 franchi per ogni materia. L'intera tassa d'esame non può superare l'importo di 1800 franchi 2 La tassa d'esame dev'essere versata entro il termine di 30 giorni dalla fatturazione.

Il segretariato della Commissione è competente per l'incasso.

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ago. 1997 (RU 1997 1678).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ago. 1997 (RU 1997 1678).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 feb. 2005 (RU 2005 1095).

Patente federale d'ingegnere geometra 5

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Sezione 4: Esame di patente

Art. 14

Svolgimento

1

La Commissione organizza e procede all'esame di patente. Essa può ricorrere a periti.

2

L'esame di patente avviene almeno una volta l'anno. La Commissione fissa la data.


Art. 15

Contenuto

1

L'esame di patente consta di prove in ufficio e sul terreno.

2

Esso comprende i seguenti cicli d'argomenti: 1. misurazione 2. ordinamento fondiario, miglioramenti strutturali, pianificazione del territorio 3. applicazione dell'informatica

4. organizzazione aziendale e amministrazione.

3

La Commissione fissa la materia d'esame.


Art. 16

8 Condizioni 1 L'esame di patente può essere sostenuto il più presto un anno e mezzo dopo la conclusione della formazione teorica preparatoria. Il termine decorre a partire dalla conclusione di almeno dieci delle tredici materie ai sensi dell'articolo 3.

2

L'attività professionale esercitata durante l'anno e mezzo prima dell'esame di patente deve vertere essenzialmente sui quattro cicli d'argomenti secondo l'articolo 15 capoverso 2. La Commissione decide in merito all'ammissione sulla base dei dati forniti nei documenti d'iscrizione.

3

La Commissione può abbreviare o condonare il termine secondo il capoverso 1 se viene dimostrata un'attività professionale ritenuta sufficiente nei quattro cicli d'argomenti.


Art. 17

Pubblicazione

Il bando dell'esame di patente, con l'indicazione del termine d'iscrizione, è pubblicato nel Foglio federale e in organi di stampa specializzati.


Art. 18

Iscrizione

1

L'iscrizione avviene per scritto alla Direzione federale delle misurazioni catastali.

2

All'iscrizione devono essere allegati: a. il curriculum vitae, con indicazioni sull'attività professionale e b. la prova della formazione teorica preparatoria.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ago. 1997 (RU 1997 1678).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 6

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Art. 19

Ammissione

La Commissione decide l'ammissione all'esame di patente. Essa convoca le persone ammesse all'esame.


Art. 20

Ritiro

1

Ogni rinuncia all'esame di patente, una volta avvenuta la decisione d'ammissione, dev'essere comunicata per scritto alla Direzione federale delle misurazioni catastali.

2

Se la rinuncia avviene il più tardi un mese prima dell'inizio dell'esame, la tassa è restituita. Se la rinuncia avviene al più tardi un giorno prima dell'inizio dell'esame, la tassa d'esame decade, ma l'iscrizione è considerata annullata.


Art. 21

Impedimento o assenza 1

La Direzione federale delle misurazioni catastali dev'essere immediatamente avvertita in caso d'impedimento per causa di malattia o incidente o per altri motivi gravi intervenuti prima o durante l'esame.

2

Il presidente della Commissione decide se è dato un motivo o se l'esame può essere eventualmente continuato. La Commissione decide in quale misura occorra tenere conto dei risultati d'esami e computare la tassa d'esame.

3

In caso d'assenza ingiustificata o interruzione immotivata l'esame è considerato non superato.


Art. 22

Risultati

1

I membri della Commissione e i periti che hanno preso parte all'esame di patente rilevano per ogni ciclo d'argomenti se l'esame è superato o meno. L'esame è superato se lo è stato in ognuno dei quattro cicli d'argomenti.

2

La Commissione comunica per scritto i risultati alle persone esaminate. Se l'esame non è stato superato, la Commissione motiva la decisione per scritto.


Art. 23

Disonestà

Se l'ammissione all'esame di patente è stata conseguita con indicazioni false o incomplete o se nell'esame sono stati usati mezzi vietati, la Commissione può dichiarare l'esame non superato.


Art. 24

Ripetizione

1

L'esame di patente può essere ripetuto una volta.

2

La ripetizione è limitata ai cicli d'argomenti non superati.

Patente federale d'ingegnere geometra 7

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Art. 25


9

Tassa d'esame

1

È riscossa una tassa d'esame di 450 franchi per ogni ciclo d'argomenti.

2

La tassa d'esame dev'essere versata entro il termine di 30 giorni dalla fatturazione.

Il segretariato della Commissione è competente per l'incasso.

Sezione 5: Patente

Art. 26

Concessione

1

Superato l'esame, il Dipartimento rilascia la patente. Il documento reca la firma del capo del Dipartimento e del presidente della Commissione.

2

La lista degli ingegneri geometri che hanno conseguito la patente è pubblicata nel Foglio federale e in organi di stampa specializzati.


Art. 27

Avvertimento e revoca 1

In caso di trasgressione dei doveri della professione, il Dipartimento ammonisce il titolare della patente comminando la revoca del brevetto.

2

In caso di trasgressioni gravi o ripetute, il Dipartimento revoca la patente.

3

La prima revoca della patente deve essere temporanea. La restituzione della patente può essere subordinata alla prova delle competenze professionali del titolare della patente.

4

Le persone interessate nonché l'autorità competente devono essere sentite prima delle misure giusta i capoversi 1 e 2.

Sezione 6: Autorità preposte agli esami

Art. 28

Commissione esaminatrice 1

La Commissione è composta di nove membri. Possono essere designati tali i professori dei PF e gli ingegneri geometri patentati.

2

La Commissione delibera validamente se sono presenti almeno cinque membri. Il presidente partecipa alle votazioni; in caso di parità, il suo voto è determinante.

3

La Commissione invita la persona responsabile della Direzione federale delle misurazioni catastali a ogni seduta e le comunica l'ordine del giorno.

4

L'indennità per i membri della Commissione e per i periti è retta dall'ordinanza del 1° ottobre 197310 sulle indennità ai membri delle commissioni, ai periti e agli incaricati.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 feb. 2005 (RU 2005 1095).

10

[RU 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 n. 2. RU 1996 1651 art. 21 lett. b]. Vedi ora l'O del 3 giu. 1996 sulle commissioni (RS 172.31).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 8

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Art. 29

Autorità di vigilanza 1

Il Dipartimento nomina i membri e il presidente della Commissione. La Commissione designa il vicepresidente.

2

Autorità di vigilanza è il Dipartimento.

3

Ogni anno la Commissione rimette all'autorità di vigilanza un rapporto sulla propria attività.


Art. 30

Segretariato

1

La Direzione federale delle misurazioni catastali assicura il segretariato della Commissione.

2

Essa controlla:

a. le domande d'ammissione e i ritiri; b. le decisioni d'ammissione; c. le patenti rilasciate; d. gli esami non superati; e. le patenti revocate.

Sezione 7:11 ...

Art. 31

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 32

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati:

a. l'ordinanza del 12 dicembre 198312 concernente la patente federale d'ingegnere geometra;

b. l'ordinanza del DFGP del 22 giugno 198413 concernente le discipline e le materie d'esame per la patente d'ingegnere geometra.

11 Abrogata dal n. II 20 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

12

[RU 1984 4, 1988 1712] 13

[RU 1984 818, 1990 1286]

Patente federale d'ingegnere geometra 9

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Art. 33

14 Disposizioni transitorie

1

La formazione teorica secondo l'ordinanza del 12 dicembre 198315 concernente la patente federale d'ingegnere geometra, conclusa prima dell'entrata in vigore della modifica del 13 agosto 199716 della presente ordinanza, è riconosciuta come formazione teorica ai sensi dell'articolo 2 lettera b durante cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente modifica.

2

In caso di modifiche della tavola comparativa secondo l'articolo 5 capoverso 2 risultanti da cambiamenti dei piani di studio dei PF si applicano, per analogia, le discipline di concordanza valevoli durante il ciclo di studi corrispondente.

3

I diplomati di una STS svizzera possono sostenere l'esame di patente fino al 2001 giusta le disposizioni della presente ordinanza in vigore prima del 1° settembre 1997.


Art. 34

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ago. 1997 (RU 1997 1678).

15

[RU 1984 4, 1988 1712] 16

1° set. 1997

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 10

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