1
Ordinanza
concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) del 7 dicembre 1998 (Stato 1° agosto 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 20 capoversi 1-3, 21 capoverso 2, 24 capoverso 1, 177 e 185
capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr); visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; visti gli articoli 15 capoverso 2 e 130 della legge del 18 marzo 20053 sulle dogane; visti gli articoli 4 capoverso 3 lettera c e 10 capoversi 1 e 3 della legge del 9 ottobre 19864 sulla tariffa delle dogane,5 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1
Permesso generale d'importazione 1
Per l'importazione di prodotti agricoli delle voci di tariffa doganale riportate in uno degli allegati della presente ordinanza o in un'ordinanza concernente l'importazione di prodotti specifici occorre un permesso. Il permesso è rilasciato sotto forma di permesso generale d'importazione (PGI) per determinati prodotti. Le deroghe all'obbligo del permesso sono stabilite nel capitolo 4, nell'allegato 1 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.
2
Il PGI è rilasciato su richiesta scritta a persone fisiche e giuridiche come pure a comunità di persone (in seguito persone) con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.
3
Il PGI ha validità illimitata e non è trasferibile.
4
La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare il numero del PGI dell'importatore (titolare del PGI) nella dichiarazione doganale.6 RU 1998 3125
1 RS
910.1
2 RS
172.010
3 RS
631.0
4 RS
632.10
5
Nuovo testo giusta il n. 49 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01; RU 2007 4631).
6
Nuovo testo giusta il n. 49 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).
916.01
Agricoltura
2
916.01
Art. 2
Servizio per il rilascio dei permessi Fatte salve le disposizioni della legge federale dell'8 ottobre 19827 sull'approvvigionamento economico del Paese, il servizio per il rilascio dei permessi è l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale).
Art. 3
8
Art. 4
9 Invii 1 Invii via fax o Internet sono ammessi.
2
Per data del fax o dell'invio via Internet s'intende rispettivamente l'ora stampata sul fax e l'ora di entrata dell'invio via Internet.
3
Se un invio è incompleto o non è compilato in modo corretto, l'autorità riserva un ulteriore termine di tre giorni feriali per porvi rimedio.
Capitolo 2: Aliquote di dazio e prezzi soglia10
Art. 5
11
Le aliquote di dazio che differiscono dalla tariffa generale12 sono stabilite nell'allegato 1.
a13 Aliquote doganali per lo zucchero 1
Le aliquote doganali delle voci di tariffa 1701, 1702 e 1703 (nell'allegato 1, numero 17) sono stabilite dal Dipartimento federale dell'economia (DFE).
2
Di massima il DFE stabilisce le aliquote doganali in modo che i prezzi dello zucchero importato corrispondano ai prezzi di mercato praticati nell'UE.
3
I prezzi possono scostarsi dai prezzi di mercato dell'UE verso l'alto o verso il basso all'interno di una forbice di 3 franchi per 100 chilogrammi, senza che le aliquote doganali debbano essere adeguate.
4
Come base di calcolo per la determinazione dei prezzi di mercato mondiali e dell'Unione europea servono segnatamente informazioni borsistiche, i prezzi franco frontiera svizzera, non tassati, i prezzi pubblicati dalla Commissione europea e le 7
RS 531
8
Abrogato dal n. 49 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, con effetto dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).
9
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 3055).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5397).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5397).
12 RS
632.10 all.
13 Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 2507).
Importazione di prodotti agricoli 3
916.01
informazioni rappresentative concernenti i prezzi fornite dai diversi partner commerciali.
b14 Aliquote di dazio per i cereali destinati all'alimentazione umana 1
Le aliquote di dazio delle voci di tariffa 1001.9032, 1002.0032, 1007.0021, 1008.1021, 2021, 9022 e 9051 sono stabilite dal DFE.
2
Il DFE fissa le aliquote di dazio per il 1° aprile e il 1° ottobre in modo che la differenza fra il prezzo per il frumento importato e il prezzo di riferimento pari a 56 franchi ogni 100 kg sia compensata al 60 per cento. Complessivamente, le aliquote di dazio e i contributi al fondo di garanzia ammontano al massimo a 23 franchi ogni 100 kg.
3
I prezzi per il frumento importato, compresi l'aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia pari a 23 franchi ogni 100 kg, possono differire dal prezzo di riferimento entro una fascia di oscillazione di più/meno 5 franchi ogni 100 kg, senza che sia necessario adeguare le aliquote di dazio.
4
Le aliquote di dazio sono calcolate a partire dal prezzo sul mercato mondiale. Tale prezzo è definito soprattutto sulla base delle informazioni di borsa, dei prezzi franco dogana svizzera, non tassati e dalle informazioni rappresentative fornite da diversi partner commerciali.
5
Per le voci di tariffa 1101, 1102, 1103, 1104 e 1107 il DFE può fissare le aliquote di dazio sulla base delle aliquote di dazio e dei contributi al fondo di garanzia sulle materie prime. Per i cereali trasformati, può aumentare le aliquote di dazio calcolate sulla base dei valori di resa di al massimo 20 franchi ogni 100 kg.
Art. 6
Prezzi soglia
I prezzi soglia sono stabiliti nell'allegato 2.
Art. 7
Valori indicativi d'importazione e fascia di fluttuazione I valori indicativi d'importazione e la fascia di fluttuazione di cui all'articolo 20 capoversi 3 e 4 della LAgr sono stabiliti nell'allegato 3.
Art. 8
15
Il prezzo franco dogana svizzera, non tassato, si compone dei seguenti elementi: a. il prezzo del prodotto importato; e b. i costi assicurativi e di trasporto dei prodotti agricoli franco vagone dogana svizzera.
14 Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 al 30 giu. 2013 (RU 2008 3559). Il cpv. 5 entra in vigore il 1°lug. 2009.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3559).
Agricoltura
4
916.01
2
L'Ufficio federale stabilisce il prezzo franco dogana svizzera, non tassato, dei prodotti agricoli. I calcoli si basano in particolare sulle quotazioni in borsa e sulle informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali.
Art. 9
Adeguamento delle aliquote di dazio Di norma ogni tre mesi l'Ufficio federale adegua in base ai prezzi franco vagone dogana svizzera delle merci le aliquote di dazio per prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d'importazione.
Capitolo 3: Contingenti doganali Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 10
Contingenti doganali, contingenti doganali parziali e quantitativi indicativi I contingenti doganali, i contingenti doganali parziali e i quantitativi indicativi sono stabiliti nell'allegato 4.
Art. 11
Periodo di contingentamento e utilizzazione 1
Il periodo di contingentamento è costituito dall'anno civile.
2
La quota di contingente doganale può essere utilizzata solo entro il periodo di contingentamento o entro i termini del periodo di liberazione.
Art. 12
Definizioni
1
Gli aventi diritto a una quota di contingente doganale sono persone che adempiono le condizioni generali e particolari per l'assegnazione di una quota di contingente doganale.
2
I titolari di una quota di contingente doganale sono persone alle quali è stata attribuita una quota di contingente doganale.
Art. 13
Condizione generale per l'attribuzione di quote di contingente doganale 1
Le quote di contingente doganale possono essere attribuite a persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.
2
Per l'attribuzione di una quota di contingente doganale è necessario un PGI.
Importazione di prodotti agricoli 5
916.01
Art. 14
Accordo sull'utilizzazione di quote di contingente doganale 1
Il titolare di una quota di contingente doganale può accordarsi con altri aventi diritto a una quota di contingente doganale affinché l'importazione di prodotti agricoli da parte dell'avente diritto a una quota di contingente doganale sia addebitata alla quota di contingente doganale del titolare.
2
Gli accordi sull'utilizzazione di quote di contingente doganale espressi in percentuale e gli accordi sull'utilizzazione di quote di contingente doganale che sono conclusi prima dell'attribuzione della quota di contingente devono essere annunciati per scritto all'Ufficio federale entro il termine fissato da quest'ultimo.16 3
Gli accordi sull'utilizzazione di determinati quantitativi devono avvenire prima dell'accettazione della dichiarazione doganale. Il detentore della quota di contingente doganale deve contabilizzarli elettronicamente mediante l'accesso sicuro a Internet, al più tardi il giorno lavorativo precedente l'imposizione all'importazione.17 4 Per gli accordi riguardanti l'utilizzazione di determinati quantitativi in casi particolari, quali quote di contingenti doganali esigue o imposizioni individuali, l'Ufficio federale può ammettere eccezioni alla contabilizzazione elettronica mediante l'accesso sicuro a Internet. Questi accordi devono essere annunciati per scritto all'Ufficio federale entro il termine fissato da quest'ultimo.18 5
Nella dichiarazione doganale occorre riportare il numero di PGI della persona avente diritto a una quota di contingente doganale che importa il prodotto agricolo.19 6 Nell'attribuzione di quote di contingente doganale in funzione delle importazioni (cifre comparative d'importazione) e nell'attribuzione in funzione dell'ordine di entrata delle domande di permesso (sempreché siano previste limitazioni) il quantitativo importato è addebitato alla persona sulla base del cui PGI doveva essere importato il prodotto agricolo, conformemente al capoverso 5.20
Art. 15
Pubblicazione
1
L'Ufficio federale pubblica l'utilizzazione delle quote di contingente doganale nel rapporto concernente i provvedimenti tariffali.
2
Sono pubblicati:
a. il contingente doganale completo o parziale; b. il tipo di ripartizione come pure gli oneri e le condizioni per l'utilizzazione; c. il nome come pure la sede o il domicilio dell'importatore; 16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5539).
17 Nuovo testo giusta il n. 49 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).
18 Nuovo testo giusta il n. 49 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).
19 Originario:
cvp.
3.
20 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5539).
Agricoltura
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916.01
d. il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli assegnatigli durante un periodo determinato (quota di contingente doganale); e. il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli effettivamente importati entro una quota di contingente doganale.
Sezione 2: Vendita all'asta
Art. 16
Bando
L'Ufficio federale pubblica il bando della vendita all'asta sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Art. 17
Offerte 1 Le offerte devono essere inoltrate sull'apposito formulario all'Ufficio federale oppure mediante l'accesso sicuro a Internet. Esse devono pervenire all'Ufficio federale entro i termini fissati nel bando.21 2 Per la quantità oggetto del bando, ogni offerente può inoltrare al massimo cinque offerte con prezzi e quantità differenti.
3
È impossibile modificare o ritirare le offerte prima della scadenza del termine.
Art. 18
Attribuzione 1 L'attribuzione avviene partendo dal prezzo più alto offerto, in ordine decrescente dei prezzi offerti. Le eccezioni fondate sulle attribuzioni massime di quote di contingente doganale sono disciplinate dalle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.22 2 Se del caso, al livello più basso che può essere preso in considerazione l'attribuzione avviene per un quantitativo ridotto proporzionalmente. Se il quantitativo è inferiore al quantitativo minimo l'offerente può ritirare la sua offerta.
3
Se il quantitativo di contingente doganale oggetto del bando non è utilizzato totalmente, il quantitativo restante può:
a. essere di nuovo annunciato ai primi offerenti mediante circolare; oppure b. essere di nuovo oggetto di un bando generale.
21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 3055).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 3559).
Importazione di prodotti agricoli 7
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Art. 19
Prezzo d'aggiudicazione e termine di pagamento 1
Il prezzo d'aggiudicazione corrisponde al prezzo offerto.
2
L'importazione all'aliquota di dazio del contingente (ADC) o all'aliquota di dazio zero ai sensi dell'ordinanza dell'8 marzo 200223 sul libero scambio, è autorizzata soltanto quando è stato pagato l'intero prezzo d'aggiudicazione.24 3 Fatto salvo il capoverso 2, il termine di pagamento è di 90 giorni a contare dalla data della decisione.25 4 L'importazione all'ADC o all'aliquota zero è autorizzata anche se, prima dell'importazione, è stata fornita all'Ufficio federale una garanzia bancaria o un'altra garanzia prevista dall'articolo 49 dell'ordinanza del 5 aprile 200626 sulle finanze della Confederazione. La garanzia deve corrispondere al prezzo d'aggiudicazione.27 5 Le deroghe sono stabilite nelle ordinanze relative al disciplinamento del mercato, per prodotti.28
Art. 20
Pubblicazione dell'attribuzione L'attribuzione delle quote di contingente doganale è pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Sezione 3: Prestazione all'interno del Paese
Art. 21
1 La prestazione all'interno del Paese è il ritiro di prodotti agricoli svizzeri dello stesso tipo, di qualità commerciale, durante un periodo prestabilito.
2
Una prestazione all'interno del Paese può essere fatta valere solo se i prodotti agricoli sono acquistati e pagati direttamente al produttore. Le eccezioni al ritiro diretto presso il produttore sono disciplinate nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.
3
Le esigenze qualitative sono rispettate quando i prodotti agricoli corrispondono ai criteri qualitativi formulati dalle ditte o delle organizzazioni che l'Ufficio federale ha incaricato della vigilanza.
23 [RU
2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 allegato n. 3 2901 2995 allegato 4 n. II 8 4659, 2007 1469 allegato 4 n. 22 2273 3417. RU 2008 3519 art. 7].
Vedi ora l'O del 18 giu. 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2327).
25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 2507).
26 RS 611.01 27 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5397). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2327).
28 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5397).
Agricoltura
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4
Un prodotto agricolo indigeno può essere oggetto una sola volta di una prestazione all'interno del Paese.
5
Se l'importazione all'ADC è vincolata alla condizione che il titolare della quota di contingente doganale fornisca una prestazione all'interno del Paese entro una determinata quantità ed entro il periodo di contingentamento, l'importatore ha la possibilità di continuare ad importare prodotti agricoli all'ADC, anche se il contingente doganale è già esaminato.
Sezione 3a:29 Attribuzione in funzione dell'ordine di entrata delle domande di permesso
a Inoltro delle domande 1
Se le quote di contingente doganale vengono attribuite in funzione dell'ordine di entrata delle domande presso il servizio per il rilascio dei permessi, le domande possono essere inoltrate al servizio per il rilascio dei permessi soltanto a partire dal primo giorno feriale di dicembre precedente l'inizio del periodo di contingentamento.
2
Le domande inoltrate lo stesso giorno sono considerate inoltrate contemporaneamente.30
b Attribuzione nel giorno in cui il contingente doganale giunge a esaurimento Il giorno in cui il contingente doganale giunge a esaurimento, la quantità rimanente viene attribuita proporzionalmente alle domande inoltrate il giorno stesso.
c Utilizzazione incompleta della quantità attribuita Se, in caso di contingenti con un'eccedenza di domanda, un richiedente importa durante il periodo di contingentamento meno del 90 per cento della quantità attribuitagli, nel successivo periodo di contingentamento gli viene attribuita al massimo detta quantità importata, dedotta la quantità non importata.
Sezione 4: Rinuncia alla ripartizione di contingenti doganali
Art. 22
Se si rinuncia a disciplinare la ripartizione di un determinato contingente doganale
intero o parziale, gli aventi diritto a una quota di contingente doganale possono effettuare ogni importazione all'ADC.
29 Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5397).
30 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 3055).
Importazione di prodotti agricoli 9
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Capitolo 3a:31 Prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato Sezione 1: Animali della specie equina
a 1 Le presenti disposizioni si applicano ad animali della specie equina delle voci di tariffa doganale riportate nell'allegato 4a numero 132, ad eccezione di animali da macello, cavalli selvatici e asini selvatici.
2
Le quote del contingente doganale n. 01 (Animali della specie equina) sono assegnate secondo l'ordine di accettazione della dichiarazione doganale.
3
I puledri accompagnati dalla giumenta (fino all'età di sei mesi) possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza essere computati nella quota di contingente doganale, se: a. la giumenta, gravida, è stata esportata nel quadro del regime di ammissione temporanea;
b. l'appartenenza del puledro alla giumenta da importare è comprovata e se per esso un'organizzazione d'allevamento riconosciuta ha rilasciato un documento d'identificazione.
Sezione 2:
Importazione di cereali, foraggi, paglia e merci dalla cui trasformazione si ricava foraggio e determinazione delle aliquote di dazio
b Determinazione delle aliquote di dazio 1
L'Ufficio federale calcola le aliquote di dazio per i prodotti di cui all'allegato 4a numero 2 come segue:
a. per le merci con prezzo soglia, determinante è la differenza tra il prezzo soglia o il valore indicativo d'importazione e il prezzo franco dogana svizzera non sdoganato, come pure il contributo del fondo di garanzia; b. per le merci dalla cui trasformazione si ricava foraggio, l'aliquota di dazio di cui alla lettera a va moltiplicata per la quota di foraggio prodotta (in percentuale).
2
Contemporaneamente all'adeguamento delle aliquote di dazio di cui al capoverso 1, la Direzione generale delle dogane adegua anche le aliquote di dazio di cui all'articolo 14 capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 200533 sulle dogane.
31 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6225).
32
RS 632.10, All.
33 RS
631.0
Agricoltura
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3
Per i prodotti agricoli e i prodotti trasformati il DFE può stabilire valori di resa sulla base della loro composizione.34 4 Per i miscugli di foraggi delle voci di tariffa35 2309.9011, 2309.9081, 2309.9082 e 2309.9089, il DFE può prevedere che le aliquote di dazio siano stabilite sulla base di ricette standard. In tal caso, per la voce di tariffa 2309.9081 può inoltre introdurre un supplemento di 4 franchi al massimo ogni 100 kg di miscugli di foraggi e un supplemento di 8 franchi al massimo ogni 100 kg di latte per vitelli.
5
Una volta definito, il supplemento per miscugli di foraggi non può essere aumentato. Può essere prelevato fino al 31 dicembre 2011.
c Importazione di cereali grezzi per l'alimentazione umana 1
Nel caso del contingente doganale n. 28 (Cereali grezzi per l'alimentazione umana) si rinuncia a disciplinare la ripartizione.
2
I gestori di mulini svizzeri di orzo, avena e granoturco possono importare cereali grezzi per l'alimentazione umana delle voci di tariffa 1003.0061, 1004.0031 e 1005.9021 all'aliquota di dazio del contingente, se: a. importano le merci a scopo di macinatura, assumendosene i costi e gli eventuali rischi;
b. dispongono di adeguati impianti di trasformazione; c. trasformano la merce importata nella propria azienda; d. garantiscono, in un regime di sfruttamento standard, la fabbricazione di prodotti adatti all'alimentazione umana;
e. si impegnano a versare posticipatamente la differenza di dazio, nel caso in cui gli indici di sfruttamento stabiliti non siano stati raggiunti; e f. si impegnano a utilizzare per l'alimentazione umana almeno il 15 per cento dell'avena commestibile e dell'orzo commestibile, nonché almeno il 45 per cento del granoturco commestibile.
3
L'Ufficio federale decide in merito alla domanda di autorizzazione.
d Contingente doganale di grano duro 1
Nel caso del contingente doganale n. 26 (Grano duro) si rinuncia a disciplinare la ripartizione. 2
È autorizzato a importare grano duro all'aliquota di dazio del contingente chi dispone di un permesso generale di importazione di réservesuisse ai sensi dell'articolo 8 della legge federale dell'8 ottobre 198236 sull'approvvigionamento economico del Paese.
34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2008 3559).
35 RS
632.10, All.
36 RS
531
Importazione di prodotti agricoli 11
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3
Nella media di un trimestre civile, almeno il 64 per cento del grano duro importato all'aliquota di dazio del contingente deve essere utilizzato per fabbricare prodotti della macinazione. Questi ultimi devono essere utilizzati come semolino da cucina per l'alimentazione umana oppure come friscello per fabbricare paste alimentari; nella media di un trimestre civile almeno il 96 per cento del friscello deve essere utilizzato a questo scopo.
4
Gli importatori e tutti gli acquirenti sono autorizzati a fornire il grano duro importato all'aliquota di dazio del contingente solo a persone che si sono impegnate nei confronti dell'Amministrazione federale delle dogane a rispettare i requisiti di cui al capoverso 3.
e Contingente doganale di cereali panificabili 1
Le quote del contingente doganale n. 27 (Cereali panificabili) sono assegnate secondo l'ordine di accettazione della dichiarazione doganale.
2
Ha diritto a una quota di contingente doganale chi dispone di un permesso generale di importazione di réservesuisse ai sensi dell'articolo 8 della legge federale dell'8 ottobre 198237 sull'approvvigionamento economico del Paese.
3
Il contingente doganale è scaglionato nel tempo in più parti secondo l'allegato 4b e liberato secondo scadenze. L'Ufficio federale può modificare l'allegato 4b. Sente preliminarmente le cerchie interessate.
4
Il DFE può aumentare temporaneamente il contigente doganale di cereali panificabili in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno dopo aver sentito le cerchie interessate.38
f Versamento posticipato del dazio 1
Se al momento dell'importazione le merci di cui all'allegato 4a numero 2 non sono state dichiarate come destinate al foraggiamento, nella media di ogni anno civile, per 100 kg lordi di merce importata possono essere utilizzati quali foraggi al massimo 10 kg; sono esclusi i prodotti trasformati per i quali il DFE ha stabilito indici di sfruttamento. Se la quantità massima è superata, il dazio determinante deve essere versato posticipatamente in funzione della differenza.
2
L'azienda di trasformazione che non rispetta le percentuali di sfruttamento di cui agli articoli 22c capoverso 2 lettera f e 22d capoverso 3, è tenuta a versare posticipatamente il dazio sulla differenza rispetto allo sfruttamento minimo secondo l'aliquota di dazio fuori contingente applicabile al momento della nascita dell'obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, va applicata l'aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in questione.
3
L'azienda di trasformazione che, per motivi qualitativi, non rispetta le percentuali di sfruttamento di cui all'articolo 22d capoverso 3, è tenuta a versare posticipatamente il dazio sulla differenza rispetto allo sfruttamento minimo secondo l'aliquota di dazio della voce di tariffa 1101.0059 applicabile al momento della nascita 37 RS
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38 Applicabile fino al 30 giu. 2008 (RU 2007 6225).
Agricoltura
12
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dell'obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, va applicata l'aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in questione.
4
L'Amministrazione federale delle dogane decide in merito al versamento posticipato sulla base delle notifiche delle aziende di trasformazione o dei controlli che vi ha effettuato.
g Versamento posticipato dell'obbligazione doganale Se la trasformazione genera un minor valore, l'obbligazione doganale da versare posticipatamente è ridotta in funzione del minor valore del foraggio.
Sezione 3:39 Importazione di latte e latticini, oli e grassi commestibili, nonché caseine e caseinati
h Campo d'applicazione
Le disposizioni della presente sezione si applicano: a. al latte e ai latticini delle voci di tariffa elencate nell'allegato 4 numero 4; b. agli oli e ai grassi commestibili elencati nei capitoli 11, 12 e 15 della tariffa generale e alle materie prime e ai prodotti semilavorati destinati alla loro fabbricazione; c. alla caseina, ai caseinati e agli altri derivati della caseina nonché alle colle a base di caseina delle voci di tariffa 3501.1010, 1090, 9010 e 9090.
i Permesso generale d'importazione Il permesso generale d'importazione (PGI) per l'importazione di oli e grassi commestibili nonché materie prime e prodotti semilavorati destinati alla loro fabbricazione è rilasciato da réservesuisse.
j Attribuzione delle quote del contingente doganale parziale 1
Le quote del contingente doganale parziale 7.1 sono attribuite agli aventi diritto alle quote di contingente doganale conformemente al regolamento del 22 dicembre 193340 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche.
2
Il contingente doganale parziale 7.2 viene messo all'asta in due parti; la prima parte pari a 100 tonnellate da importare durante l'intero periodo di contingentamento e la seconda parte pari a 200 tonnellate da importare durante il secondo semestre del periodo di contingentamento.
39 Introdotta dal n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3559).
40 RS
0.631.256.934.953
Importazione di prodotti agricoli 13
916.01
3
Le quote del contingente doganale parziale 7.3 sono attribuite secondo l'ordine di arrivo delle domande all'Ufficio federale. I prodotti importati nell'ambito del contingente doganale parziale 7.3 possono essere utilizzati esclusivamente per l'alimentazione umana. 4 Il contingente doganale parziale 7.4 pari a 100 tonnellate viene messo all'asta.
Nell'ambito del contingente doganale parziale 7.4 il burro può essere importato soltanto in grandi recipienti con una capacità di almeno 25 kg.
5
Le quote del contingente doganale parziale 7.5 sono attribuite secondo l'ordine di accettazione della dichiarazione doganale.
6
La ripartizione del contingente doganale parziale 7.6 non è disciplinata.
7
La ripartizione del contingente doganale n. 8 non è disciplinata.
k41 Aumento dei contingenti doganali parziali In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l'Ufficio federale può aumentare temporaneamente i contingenti doganali parziali 7.2 e 7.4 dopo aver sentito le cerchie interessate.
Capitolo 4:
Eccezioni all'obbligo del permesso d'importazione, margini di tolleranza Sezione 1: Prodotti agricoli senza contingente doganale
Art. 23
42
I prodotti agricoli per i quali non è previsto un contingente doganale possono essere importati senza PGI fino a concorrenza di 20 kg lordi o 20 l. L'eccezione non concerne le spedizioni di prodotti della voce doganale ex 1209.9100.
Art. 24
43 Traffico turistico
Nel traffico turistico i prodotti agricoli destinati ad uso privato sono esenti da PGI.
41 In vigore fino al 30 giu. 2013.
42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1o mar. 2000 (RU 2000 384).
43 Nuovo testo giusta il n. 49 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).
Agricoltura
14
916.01
Sezione 2: Prodotti agricoli con contingente doganale
Art. 25
Spedizioni
1
I prodotti agricoli per i quali è previsto un contingente doganale possono essere importati senza PGI al di fuori del contingente doganale fino a concorrenza di 20 kg lordi o 20 l.
2
Per importazioni uniche in quantitativi esigui e in condizioni particolari, segnatamente in occasione di fiere o manifestazioni simili, come pure importazioni per l'ammissione temporanea a scopi sperimentali, il servizio per il rilascio dei permessi può:44
a. esentare dal PGI senza limitazioni quantitative; e b. autorizzare l'importazione all'ADC senza computo nel contingente doganale da ripartire importazioni uniche in quantitativi esigui e in condizioni particolari.
Art. 26
45
1
Nel traffico turistico l'importazione di prodotti agricoli per i quali è previsto un contingente è permessa per uso privato: a. senza PGI nelle quantità di cui all'allegato 5 e b.46 all'aliquota forfetaria secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del DFF del 4 aprile 200747 sulle dogane, senza computo nel contingente, nelle quantità di cui all'allegato 6.
2
L'articolo 66 dell'ordinanza del 1° novembre 200648 sulle dogane non si applica ai quantitativi soggetti a dazio secondo l'aliquota di dazio fuori contingente.
Art. 27
49
44 Nuovo testo giusta il n. 49 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).
45 Nuovo testo giusta il n. 49 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).
46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2327).
47 RS
631.011
48 RS
631.01
49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 2507).
Importazione di prodotti agricoli 15
916.01
Capitolo 5: Rilevazione dei dati, tasse e provvedimenti di salvaguardia Sezione 1: Rilevazione dei dati necessari
Art. 28
1 Nella misura in cui l'applicazione della normativa in materia di importazione di prodotti agricoli o il rispetto di impegni internazionali lo richiedano, produttori, spedizionieri, magazzinieri, addetti alla trasformazione, commercianti, grossisti, dettaglianti, importatori, mittenti della merce, le loro organizzazioni nonché gli uffici centrali possono essere consultati per la rilevazione e la notifica di dati relativi alla situazione del mercato.
2
I dati devono corrispondere alla realtà dei fatti al momento della rilevazione ed essere verificabili da parte dei servizi incaricati dell'esecuzione dei provvedimenti.
Sezione 2: Tasse
50
Art. 30
51
Art. 31
52
Art. 32
53
Sezione 3: Provvedimenti di salvaguardia
Art. 33
1 D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle dogane) il DFE adotta i provvedimenti organizzativi necessari per un'applicazione tempestiva ed efficace delle clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali nel settore agricolo.
2
Se l'applicazione è urgente ed è impossibile attendere la decisione del Consiglio federale, il DFE decide dell'applicazione.
50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 2507).
51 Abrogato dal n. IV 62 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
52 Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5397).
53 Abrogato dal n. I dell'O del 17 nov. 1999 (RU 1999 3628).
Agricoltura
16
916.01
3
Se si può supporre che tutte le relative condizioni siano soddisfatte, è possibile ricorrere alle clausole di salvaguardia in via eccezionale anche se tutte le informazioni relative all'accesso al mercato effettivamente accordato e i dati statistici necessari non sono ancora disponibili o valutati integralmente. Se mancano le basi statistiche riguardanti una voce di tariffa si possono utilizzare dati relativi a prodotti agricoli analoghi.
4
Per tenere conto delle particolarità di prodotti agricoli deperibili e di stagione, nei loro confronti possono essere applicati periodi di calcolo più corti.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 34
Esecuzione 1 L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza, sempre che altre autorità non ne siano state incaricate.
2
L'Amministrazione federale delle dogane esegue la presente ordinanza alla frontiera e mette a disposizione dell'Ufficio federale i dati concernenti i quantitativi di prodotti agricoli importati.
Art. 35
54
Sino al 30 giugno 2009, il DFE fissa le aliquote di dazio per i cereali destinati all'alimentazione umana in modo che la differenza fra il prezzo per il frumento importato e il prezzo di riferimento pari a 60 franchi ogni 100 kg sia compensata al 60 per cento. Complessivamente, le aliquote di dazio e i contributi al fondo di garanzia ammontano al massimo a 27 franchi ogni 100 kg.
2
Sino al 30 giugno 2009 i prezzi per il frumento importato, compresi l'aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia pari a 27 franchi ogni 100 kg, possono differire dal prezzo di riferimento entro una fascia di oscillazione di più/meno 5 franchi ogni 100 kg, senza che sia necessario adeguare le aliquote di dazio.
a55
Art. 36
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 3559).
55 Introdotto dal n. 6 dell'all. all'O del 26 feb. 2003 (RU 2003 529). Abrogato dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, con effetto dal 1° ott. 2004 (RU 2004 3055).
Importazione di prodotti agricoli 17
916.01
Allegato 156 (art. 5, 5a e 5b) Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli, delle eventuali quote doganali a destinazione vincolata e delle eccezioni all'obbligo di ottenere un permesso 1. Disciplinamento del mercato: animali vivi della specie equina Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
capo
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
0101. 1011
120.00 PGI non necessario 1019 3834.00 PGI non necessario 1021
3.00 PGI non necessario 1029 1281.00 PGI non necessario 9021
3.00 PGI non necessario 9029 1281.00 PGI non necessario 9095 120.00 PGI non necessario 9096 3834.00 PGI non necessario 9097 2250.00 PGI non necessario 9098 900.00 PGI non necessario [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 56 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 17 nov. 1999 (RU 1999 3628). Aggiornato dal n. I dell'O del 13 dic. 1999 (RU 1999 3622), dal n. II, cpv. 1, dell'O del 1° nov. 2000 (RU 2000 2838), dal n. 14 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 2091), dal n. I delle O del 8 mar. 2002 (RU 2002 1482), del 26 giu. 2002 (RU 2002 2506), dal n. I dell'O dell'UFAG del 23 set. 2002 (RU 2002 3122), dal n. II dell'O del 16 ott. 2002 (RU 2002 3486), dal n. 6 dell'all. all'O del 26 feb. 2003 (RU 2003 529), dal n. II cpv. 1 delle O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5397), del 23 giu. 2004 (RU 2004 3055), del n. I 1 dell'O del 10 nov. 2004 (RU 2004 5473), dal n. 5 dell'all. all' O del 22 dic. 2004 concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla L sulla tariffa delle dogane e altri decreti in correlazione con l'Acc. del 26 ott. 2004 fra la Svizzera e la CE concernenti i prodotti agricoli trasformati (RU 2005 503), dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 nov. 2005 (RU 2005 5539), dal n. I dell'O del 1° mar. 2006 (RU 2006 889), dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2507), dal n. II 11 dell'all. 4 all'O del 28 giu. 2006 (RU 2006 2995), dal n. I dell'O dell'8 nov. 2006 (RU 2006 4845), dal n. II cpv. 1 dell'O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2327), dal n. III cpv. 1 dell'O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6225), dai n. I delle O del DFE del 22 set. 2008 (RU 2008 4491), dal dal n. IV cpv. 1 dell'O del 25 giu. 2008 (RU 2008 3559), dal n. I dell'O del DFE del 24 mar. 2009, (RU 2009 1173), dal n. I dell'O del 6 mag. 2009 (RU 2009 2585), dal n. I dell' O del DFE del 18 giu. 2009 (RU 2009 3141), e dal n. I delle O dell'UFAG del 24 lug. 2009, in vigore dal 1° ago. 2009 (RU 2009 3751).
Agricoltura
18
916.01
2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, nonché sperma di bovini Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
capo
[1
Testo
complementare
(Fr.)
0102. 1091
2500.00 1099 1500.00 9099 1275.00
0103. 1090
1000.00 9110
33.00 9210
10.00 0104. 1010
5.00
2010
3.00
0511. 1090
5.00
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. 3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina come pure volatili Voce di tariffa
Aliquota
di dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
al
pezzo:
0101. 9091
90.00
9092 1309.00
0102. 9011
95.00
9019 1275.00
0103. 9120
63.00
9190 1309.00
9220
40.00
9290 1309.00
0104. 1020
25.00
1090 122.00
2020
43.00
2090
59.50
per 100 kg lordi:
0201. 1011
94.00
1019 758.00
1091
69.00 1099 758.00
2011 109.00 2019 1368.00
2091 159.00 2099 1368.00
3011 109.00
Importazione di prodotti agricoli 19
916.01
Voce di tariffa
Aliquota
di dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
3019 2212.00
3091 159.00 3099 2212.00
0202. 1011
94.00
1019 758.00
1091
69.00 1099 758.00
2011 109.00 2019 1233.00
2091 159.00 2099 1233.00
3011 109.00 3019 2057.00
3091 109.00 3099 2057.00
0203. 1191
43.00
1199 347.00
1291
50.00
1299 508.00
1981
50.00
1991 2304.00
1999 396.00
2191
43.00
2199 355.00
2291
50.00
2299 474.00
2981
50.00
2991 2304.00
2999 329.00
0204. 1010
30.00
1090 838.00
2110
30.00
2190 845.00
2210
30.00
2290 753.00
2310
30.00
2390 760.00
3010
30.00
3090 749.00
4110
30.00
4190 858.00
4210
30.00
4290 809.00
4310
30.00
4390 760.00
5010
49.00
5090 700.00
0205. 0010
20.00
0090 1459.00
0206. 1011
79.00 1019 153.00
1021 153.00
Agricoltura
20
916.01
Voce di tariffa
Aliquota
di dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
1029 919.00
1091 109.00 1099 919.00
2110 110.00
2190 153.00
2210 190.00 2290 919.00
2910 140.00
2990 919.00
3091
50.00
3099
68.00
4191
68.00
4199
68.00
4991
68.00
4999
68.00
8010
49.00 8090
68.00
9010
50.00 9090
68.00
0207. 1110
30.00 1210
30.00 1311
30.00 1321
30.00 1481
30.00 1491
30.00 2410
30.00 2510
30.00 2611
30.00 2621
30.00 2781
30.00 2791
30.00 3211
30.00 3291
30.00 3311
30.00 3391
30.00 3511
30.00 3591
30.00 3610
36.33 3691
30.00 0209. 0011
55.00
0019
55.00
0210. 1191
225.00
1199 1530.00
1291 175.00
1299 255.00
1991 225.00
1999 935.00
2010 375.00
2090 1190.00
9911 146.00
9912 146.00
9919 146.00
Importazione di prodotti agricoli 21
916.01
Voce di tariffa
Aliquota
di dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
9931
30.00 9941
30.00 9951
30.00 9961
30.00 9971
30.00 9981
30.00 0504. 0039
0.50
1601. 0011
110.00
0019 893.00
0021 125.00
0029 893.00
0031
75.00 1602. 1010
85.00 PGI non necessario 2071 170.00
2079 798.00
3110
50.00 3210
50.00 3910
50.00 4111 115.00 4119 850.00
4191 100.00
4199 850.00
4210 100.00 4290 850.00
4910 100.00
4990 850.00
5011 130.00
5019 638.00
5091 140.00 5099 638.00
9011 100.00
9019 638.00
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 4. Disciplinamento del mercato: latticini Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
0401. 3020
1340.00 0402. 2120
1340.00 2920
1340.00 9110
223.00
Agricoltura
22
916.01
Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
9120 1340.00 9910 223.00 0403. 1020
[2]
9091 18.00 0404. 1000 170.00 0406. 1010 25.50 PGI non necessario 1020 264.00 PGI
non
necessario
1090 289.00 PGI
non
necessario
2010 408.00 PGI
non
necessario
2090 315.00 PGI
non
necessario
3010 230.00 PGI
non
necessario
3090 442.00 PGI
non
necessario
4010 21.30 PGI
non
necessario
4021 85.00 PGI
non
necessario
4029 289.00 PGI
non
necessario
4081 408.00 PGI
non
necessario
4089 315.00 PGI
non
necessario
9011 25.50 PGI
non
necessario
9019 289.00 PGI
non
necessario
9021 34.00 PGI
non
necessario
9031 115.00 PGI
non
necessario
9039 21.00 PGI
non
necessario
0406. 9051 50.00 importati nell'ambito
del contingente speciale, PGI non necessario per ADFC e ADC 9059 50.00 importati nell'ambito
del contingente speciale, PGI non necessario per ADFC e ADC 9060 51.00 PGI
non
necessario
9091 408.00 PGI
non
necessario
9099 315.00 PGI
non
necessario
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. [2] Il dazio doganale è fissato nell'ordinanza del DFE concernente gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1). 5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
Testo
complementare
(Fr.)
0407. 0010
50.00 PGI non necessario 0090 371.00
PGI
non
necessario
0408. 1110
255.00 PGI non necessario 1190 500.00
PGI
non
necessario
1910
79.00
PGI
non
necessario
1990 134.00
PGI
non
necessario
Importazione di prodotti agricoli 23
916.01
Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
Testo
complementare
(Fr.)
9110 255.00 PGI
non
necessario
9190 500.00 PGI
non
necessario
9910
79.00 PGI
non
necessario
9990 134.00 PGI
non
necessario
3502. 1110
255.00 PGI non necessario 1190 1596.00 PGI
non
necessario
1910
79.00 PGI
non
necessario
1990 420.00 PGI
non
necessario
6. Piante vive Voce di tariffa
Aliquota
di dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
0601. 1010
38.10 PGI non necessario 2010
1.40 PGI non necessario 0602. 2059
5.20 PGI non necessario 4010
5.20 PGI non necessario 9011
1.40 PGI non necessario 9012
0.20 PGI non necessario 9019
5.20 PGI non necessario 0604. 1010
0.00 PGI non necessario 9111
0.00 PGI non necessario 9119
5.00 PGI non necessario 9190
0.00 PGI non necessario 9910
0.00 PGI non necessario 0713. 3319
0.00 PGI non necessario [1] Aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 7. Disciplinamento del mercato: alberi da frutta Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
0602. 2011
500.00 2019 500.00 2021 350.00 2029 350.00 2031 400.00
Agricoltura
24
916.01
Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
2039 400.00 2041
0.00
2049
0.00
2071 170.00 2072
90.00 2081
70.00 2082
70.00 [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 8. Disciplinamento del mercato: fiori recisi Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo complementare (Fr.)
0603. 1110
12.50 1120
2450.00 1120
1715.00 dal 01.01.2009 1120
1372.00 dal 01.01.2010 1120
1098.00 dal 01.01.2011 1120
878.00 dal 01.01.2012 1120
702.00 dal 01.01.2013 1120
562.00 dal 01.01.2014 1120
379.00 dal 01.01.2015 1120
196.00 dal 01.01.2016 1120
12.50 dal 01.01.2017 1220
840.00 1220
588.00 dal 01.01.2009 1220
470.00 dal 01.01.2010 1220
376.00 dal 01.01.2011 1220
301.00 dal 01.01.2012 1220
241.00 dal 01.01.2013 1220
193.00 dal 01.01.2014 1220
137.00 dal 01.01.2015 1220
81.00 dal 01.01.2016 1220
25.00 dal 01.01.2017 1320, 1420,1921, 1929 1540.00 1320, 1420,1921, 1929 1078.00 dal 01.01.2009 1320, 1420,1921, 1929 862.00 dal 01.01.2010 1320, 1420,1921, 1929 690.00 dal 01.01.2011 1320, 1420,1921, 1929 552.00 dal 01.01.2012 1320, 1420,1921, 1929 442.00 dal 01.01.2013 1320, 1420,1921, 1929 354.00 dal 01.01.2014 1320, 1420,1921, 1929 244.00 dal 01.01.2015
Importazione di prodotti agricoli 25
916.01
Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo complementare (Fr.)
1320, 1420,1921, 1929 134.00 dal 01.01.2016 1320, 1420,1921, 1929 25.00 dal 01.01.2017 [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. 9. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate Voce di tariffa
Aliquota
di dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
0701. 1010
1.40
9010
6.00
2005. 2029
785.00 PGI non necessario 2099 257.30 PGI non necessario [1] Aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 10. Disciplinamento del mercato: ortaggi e legumi freschi (sistema delle 2 fasi) Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
ex 0702. 0019
600.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
0029
150.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
0039
150.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
0099
150.00 periodo d'approvvigionamento completo ex 0703. 1029
250.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
1059
100.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9019
130.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9029
130.00 periodo d'approvvigionamento completo ex 0704. 1099
120.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9019
100.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9029
100.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9049
100.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9059
120.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9062
100.00 periodo d'approvvigionamento completo
Agricoltura
26
916.01
Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
ex
9079
150.00 periodo d'approvvigionamento completo ex 0705. 1119
150.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
1129
150.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
1199
150.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
1919
100.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
1929
400.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
1939
400.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
1949
400.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
1999
400.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
2919
200.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
2929
250.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
2949
250.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
2979
100.00 periodo d'approvvigionamento completo ex 0706. 1019
250.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
1029
120.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
1039
150.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9019
100.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9049
200.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9059
150.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9069
350.00 periodo d'approvvigionamento completo ex 0707. 0019
100.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
0029
100.00 periodo d'approvvigionamento completo ex 0708. 1029
200.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
2049
200.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
2099
200.00 periodo d'approvvigionamento completo ex 0709. 2019
480.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
3019
150.00 dal 4 luglio al 9 settembre ex
4019
200.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
4029
200.00 periodo d'approvvigionamento completo 6012 10.00 ex
7019
150.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9029
100.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9039
150.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9049
300.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9059
130.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9069
150.00 periodo d'approvvigionamento completo ex
9079
700.00 periodo d'approvvigionamento completo [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale
Importazione di prodotti agricoli 27
916.01
11. Disciplinamento del mercato: frutta fresca (sistema delle 2 fasi) Voce di tariffa
Aliquota di dazio
per 100 kg lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
0808. 1021
2.00
1022
2.00
ex
1029
140.00 periodo d'approvvigionamento completo 0808. 1031
5.00
1032
5.00
ex
1039
140.00 periodo d'approvvigionamento completo 0808. 2021
2.00
2022
2.00
ex
2029
120.00 periodo d'approvvigionamento completo 0808. 2031
5.00
2032
5.00
ex
2039
120.00 periodo d'approvvigionamento completo 0809. 1011
3.00
1018
3.00
ex
1019
200.00 periodo d'approvvigionamento completo 0809. 1091
5.00
1098
5.00
ex
1099
200.00 periodo d'approvvigionamento completo 0809. 2010
3.00
2011
3.00
ex
2019
200.00 periodo d'approvvigionamento completo 0809. 3010
4.00
3020
4.00
0809. 4012
3.00
4013
3.00
4015
3.00
0809. 4092
10.00 4093
10.00 4095
10.00 ex 0810. 1019
450.00 periodo d'approvvigionamento completo ex 0810. 2019
400.00 periodo d'approvvigionamento completo ex 0810. 2029
300.00 periodo d'approvvigionamento completo 0810. 9093
5.00
9094
5.00
0810. 9096
5.00
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 12. Disciplinamento del mercato: frutta per sidro e prodotti di frutta Voce di tariffa
Aliquota di dazio
per 100 kg lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
0808. 1011
2.00
2011
2.00
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale
Agricoltura
28
916.01
13. Disciplinamento del mercato: cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi 13.1 Aliquote di dazio Voce di
tariffa
Aliquota
di dazio
[1]
Voce
di
tariffa
Aliquota
di dazio
[1]
Voce di
tariffa
Aliquota
di dazio
[1]
Voce di
tariffa
Aliquota
di dazio
[1]
0505.9011
6.00 0508.0091
6.00
0511.9110
0.00
0511.9911
5.00
0511.9919
5.00 0708.9010
6.00
0709.9091
11.00 * 0712.9070
11.00 *
0713.1011
7.00 0713.1012
0.70
0713.1013
1.25
0713.1091
7.00
0713.1092
4.85 0713.2011
7.00
0713.2012
0.70
0713.2013
0.35
0713.2091
7.00 0713.2092
4.85
0713.3111
6.00
0713.3112
0.60
0713.3113
0.35 0713.3191
6.00
0713.3192
4.85
0713.3211
6.00
0713.3212
0.60 0713.3213
1.25
0713.3291
6.00
0713.3292
4.85
0713.3311
6.00 0713.3312
0.60
0713.3313
1.25
0713.3391
6.00
0713.3392
4.85 0713.3911
6.00
0713.3912
0.60
0713.3913
1.25
0713.3991
6.00 0713.3992
4.85
0713.4011
6.00
0713.4012
0.60
0713.4013
0.35 0713.4091
6.00
0713.4092
4.85
0713.5012
6.00
0713.5013
0.60 0713.5014
0.35
0713.5091
6.00
0713.5092
4.85
0713.9011
7.00 0713.9012
0.70
0713.9013
0.35
0713.9091
7.00
0713.9092
4.85 0714.1010
17.00
0714.2010
0.00
0714.9010
0.00
0802.2110
0.00 0802.2120
0.00
0802.2210
2.00
0802.2220
0.00
0802.3110
0.00 0802.3120
0.00
0802.3210
2.00
0802.3220
0.00
0813.4081
0.00 0813.4092
0.00
0813.5012
5.00
0813.5021
5.00
0813.5081
0.00 0813.5092
5.00
0901.9011
0.00
1001.1011
11.90
1001.1021
3.35 1001.1060
14.00 * 1001.1070
1.40 * 1001.9011
40.00
1001.9021
28.35 1001.9060
14.00 * 1001.9070
1.40 * 1002.0011
55.00
1002.0021
28.35 1002.0060
13.00
1002.0070
1.30
1003.0010
51.50
1003.0020
0.95 1003.0030
8.00 * 1003.0040
0.50 * 1003.0061
3.70 *
1003.0069
51.00 1003.0070
16.00 * 1003.0080
2.40 * 1004.0010
42.00
1004.0020
0.95 1004.0031
0.70 * 1004.0039
45.90
1004.0040
4.00 *
1004.0050
1.00 * 1005.1000
43.00
1005.9010
0.85
1005.9021
2.75 *
1005.9029
45.90 1005.9030
11.00 * 1005.9040
1.10 * 1006.1010
0.95
1006.1020
0.00 1006.2010
0.95
1006.2020
0.00
1006.3010
3.35
1006.3020
0.00 1006.4010
3.35
1006.4020
0.00
1007.0010
0.95
1007.0030
13.00 1007.0040
0.40
1008.1010
0.95
1008.1030
5.00
1008.1040
0.15 1008.2010
0.95
1008.2030
0.00
1008.2040
0.00
1008.3010
0.95 1008.3030
8.00
1008.3040
0.25
1008.9013
57.00
1008.9014
28.35 1008.9033
17.00
1008.9034
1.70
1008.9041
0.95
1008.9061
14.00 * 1008.9071
0.40 * 1101.0051
19.00 * 1101.0059
16.00 *
1102.1051
18.00 1102.1059
16.00
1102.2020
13.00 * 1102.9013
20.00
1102.9052
3.00 1102.9062
19.00 * 1103.1111
4.85
1103.1112
19.00 *
1103.1191
38.00 1103.1192
19.00 * 1103.1310
4.85
1103.1320
16.00 *
1103.1911
38.00 1103.1912
19.00
1103.1921
10.35
1103.1922
17.00 *
1103.1931
4.85 1103.1932
4.00
1103.1991
10.35
1103.1993
21.00 *
1103.2011
37.00 1103.2012
19.00 * 1103.2021
38.00
1103.2022
19.00
1103.2091
10.35 1103.2092
21.00 * 1104.1210
10.35
1104.1220
20.00 *
1104.1911
37.00 1104.1912
19.00 * 1104.1921
10.35
1104.1922
24.00 *
1104.1991
10.35 1104.1993
25.00 * 1104.2210
10.35
1104.2230
20.00 *
1104.2310
10.35 1104.2320
16.00 * 1104.2911
37.00
1104.2912
18.00 *
1104.2921
10.35 1104.2923
2.00
1104.2931
10.35
1104.2933
24.00 *
1104.2991
10.35 1104.2993
24.00 * 1104.3011
75.30
1104.3012
68.70
1104.3021
26.30 1104.3039
88.55
1104.3070
13.00
1104.3081
13.00
1104.3091
10.35 1104.3093
13.00
1105.1021
10.00
1105.2021
12.00
1106.1010
10.00 1106.2010
20.00
1106.3010
11.00
1107.1011
0.00
1107.1013
3.00 1107.1091
0.00
1107.1094
4.00
1107.2011
0.00
1107.2013
5.00 1107.2091
0.00
1107.2094
6.00
1108.1110
10.35
Importazione di prodotti agricoli 29
916.01
Voce di
tariffa
Aliquota
di dazio
[1]
Voce
di
tariffa
Aliquota
di dazio
[1]
Voce di
tariffa
Aliquota
di dazio
[1]
Voce di
tariffa
Aliquota
di dazio
[1]
1108.1120
0.00
1108.1210
10.35 1108.1220
0.00
1108.1310
6.35
1108.1320
0.00
1108.1410
10.35 1108.1420
3.00
1108.1911
6.35
1108.1912
5.00
1108.1991
10.35 1108.1992
5.00
1108.2010
10.35
1108.2020
6.00
1201.0010
0.00 1201.0021
0.10
1201.0023
24.35
1201.0024
18.65
1201.0026
0.10 1201.0027
0.10
1201.0091
0.00
1202.1010
7.00
1202.1021
0.10 1202.1023
51.05
1202.1024
43.75
1202.1026
0.10
1202.1027
0.10 1202.2010
8.00
1202.2021
0.10
1202.2023
61.80
1202.2024
56.80 1202.2026
0.10
1202.2027
0.10
1203.0010
8.00
1203.0021
0.10 1203.0023
82.85
1203.0024
77.15
1203.0026
0.10
1203.0027
0.10 1204.0010
0.00
1204.0021
0.10
1204.0023
50.05
1204.0024
42.90 1204.0026
0.10
1204.0027
0.10
1205.1010
0.00
1205.1021
0.10 1205.1023
52.90
1205.1024
45.75
1205.1026
0.10
1205.1027
0.10 1205.1040
0.00
1205.1051
0.10
1205.1053
60.00
1205.1054
52.90 1205.1056
0.10
1205.1057
0.10
1205.9010
0.00
1205.9021
0.10 1205.9023
52.90
1205.9024
45.75
1205.9026
0.10
1205.9027
0.10 1205.9040
0.00
1205.9051
0.10
1205.9053
60.00
1205.9054
52.90 1205.9056
0.10
1205.9057
0.10
1206.0010
0.00
1206.0021
0.10 1206.0023
58.30
1206.0024
49.55
1206.0026
0.10
1206.0027
0.10 1206.0040
3.00
1206.0041
0.10
1206.0053
65.60
1206.0054
58.30 1206.0056
0.10
1206.0057
0.10
1207.2010
5.00
1207.2021
0.10 1207.2023
28.65
1207.2024
21.50
1207.2026
0.10
1207.2027
0.10 1207.4010
8.00
1207.4021
0.10
1207.4023
71.40
1207.4024
64.30 1207.4026
0.10
1207.4027
0.10
1207.5010
3.00
1207.5021
0.10 1207.5023
28.65
1207.5024
21.50
1207.5026
0.10
1207.5027
0.10 1207.9111
6.00
1207.9113
0.10
1207.9114
57.15
1207.9115
50.05 1207.9116
0.10
1207.9117
0.10
1207.9921
6.00
1207.9922
0.10 1207.9923
50.05
1207.9924
42.90
1207.9925
0.10
1207.9926
0.10 1207.9931
3.00
1207.9932
0.70
1207.9933
60.35
1207.9934
53.20 1207.9935
0.65
1207.9936
0.70
1207.9941
10.00
1207.9942
0.10 1207.9943
64.30
1207.9944
57.15
1207.9945
0.10
1207.9946
0.10 1207.9951
5.00
1207.9952
0.10
1207.9953
35.75
1207.9954
28.65 1207.9955
0.10
1207.9956
0.10
1207.9991
12.00
1207.9993
0.10 1207.9994
71.85
1207.9995
64.65
1207.9996
0.10
1207.9997
0.10 1208.1010
0.00
1208.9010
0.00
1209.1010
4.00
1209.2911
8.00 1209.2912
0.80
1209.9911
15.00
1209.9912
1.50
1209.9991
16.00 1212.2010
4.00
1212.9110
7.00
1212.9911
11.00
1212.9922
0.00 1212.9991
10.00
1213.0091
0.00
1213.0099
1.00
1214.1010
4.00 1214.9011
2.00
1214.9019
3.00
1404.9010
0.00
1501.0012
0.00 1501.0013
0.00
1501.0022
0.00
1501.0023
12.00
1502.0011
2.00 1502.0012
0.00
1502.0019
0.00
1503.0010
7.00
1504.1091
0.00 1504.2010
0.00
1504.3010
0.00
1505.0011
0.00
1505.0091
12.00 1506.0011
0.00
1506.0012
0.00
1506.0019
12.00
1507.1010
0.00 1507.9011
35.00
1507.9091
9.00
1508.1010
0.00
1508.9011
35.00 1508.9091
16.00
1509.1010
0.00
1509.9010
12.00
1510.0010
0.00 1511.1010
0.00
1511.9011
0.00
1511.9091
0.00
1512.1110
0.00 1512.1911
26.00
1512.1991
2.00
1512.2110
0.00
1512.2910
12.00 1513.1110
0.00
1513.1911
22.00
1513.1991
0.00
1513.2110
0.00 1513.2911
22.00
1513.2991
12.00
1514.1110
0.00
1514.1910
16.00 1514.9110
0.00
1514.9910
12.00
1515.1110
0.00
1515.1910
31.00 1515.2110
0.00
1515.2910
31.00
1515.3010
31.00
1515.5011
0.00 1515.5020
31.00
1515.9011
0.00
1515.9021
31.00
1515.9031
31.00 1515.9091
31.00
1516.1010
11.00
1516.2010
0.00
1517.1010
5.00 1517.9010
0.00 * 1518.0011
0.00
1518.0081
0.00
1518.0093
0.00 1702.3021
0.00
1702.3033
0.00
1702.4011
0.00
1702.6022
0.00 1702.9011
0.00
1703.9091
3.00
1802.0010
1.00
1905.9021
0.00 2102.1091
0.00
2102.2011
0.00
Agricoltura
30
916.01
Voce di
tariffa
Aliquota
di dazio
[1]
Voce
di
tariffa
Aliquota
di dazio
[1]
Voce di
tariffa
Aliquota
di dazio
[1]
Voce di
tariffa
Aliquota
di dazio
[1]
2102.2021
0.00 2103.3011
10.00
2301.1011
17.00
2301.1019
19.00
2301.2010
0.00 2302.1010
8.00
2302.3020
8.00
2302.4030
12.00
2302.4091
8.00 2302.5010
8.00
2303.1011
0.00
2303.1012
11.00
2303.1018
0.00 2303.2010
8.00
2303.3010
2.00 * 2304.0010
0.00
2305.0010
2.00 2306.1010
1.00
2306.2010
0.00
2306.3010
0.00
2306.4110
2.00 * 2306.4910
2.00 * 2306.5010
0.00
2306.6010
9.00
2306.9011
13.00 2306.9021
2.00
2308.0020
4.00
2308.0030
0.00
2308.0040
10.00 2308.0050
3.00
2308.0060
4.00 * 2309.9011
8.15 *
2309.9041
0.00 2309.9081
164.25 * 2309.9082
8.15 * 2309.9089
8.15 *
3505.1010
0.00 3505.2010
13.00
3809.1010
19.00
3823.1110
0.00
3823.1210
5.00 3823.1910
0.00
[1] Le nuove aliquote di dazio sono contrassegnate con «*» 13.2 Per le seguenti voci di tariffa non è richiesto alcun PGI 0713.1012 0713.1013
0713.1092 0713.2012 0713.2013 0713.2092
0713.3112 0713.3113 0713.3192 0713.3212
0713.3213 0713.3292 0713.3312 0713.3313
0713.3392 0713.3912 0713.3913 0713.3992
0713.4012 0713.4013 0713.4092 0713.5013
0713.5014 0713.5092 0713.9012 0713.9013
0713.9092 1001.1021 1001.1070 1001.9021
1001.9070 1002.0021 1002.0070 1003.0020
1003.0040 1003.0069 1003.0080 1004.0020
1004.0039 1004.0050 1005.9010 1005.9040
1005.9029 1006.1010 1006.2010 1006.3010
1006.4010 1007.0010 1007.0040 1008.1010
1008.1040 1008.2010 1008.2040 1008.3010
1008.3040 1008.9014 1008.9034 1008.9041
1008.9071 1103.1111 1103.1191 1103.1310
1103.1911 1103.1921 1103.1931 1103.1991
1103.2011 1103.2021 1103.2091 1104.1210
1104.1911 1104.1921 1104.1991 1104.2210
1104.2310 1104.2911 1104.2921 1104.2931
1104.2991 1104.3091 1107.1011 1107.1091
1107.2011 1107.2091 1108.1110 1108.1210
1108.1310 1108.1410 1108.1911 1108.1991
1108.2010 1201.0091 1209.2912 1209.9912
1213.0091 1214.9011
Importazione di prodotti agricoli 31
916.01
14. Disciplinamento del mercato: cereali per l'alimentazione umana Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
1001. 1032
1.00
9032
19.30 1002. 0032
19.30 1007. 0021
19.30 1008. 1021
19.30 2021
19.30 9022
19.30 9051
19.30 1101. 0043
85.00 PGI non necessario
0048
65.00 PGI non necessario
1102. 1049
65.00 PGI non necessario
2010
65.00 PGI non necessario
9011
65.00 PGI non necessario
9051
65.00 PGI non necessario
9061
65.00 PGI non necessario
1103. 1119
65.00 PGI non necessario
1199
65.00 PGI non necessario
1390
65.00 PGI non necessario
1919
65.00 PGI non necessario
1929
65.00 PGI non necessario
1939
65.00 PGI non necessario
1992
65.00 PGI non necessario
1999
65.00 PGI non necessario
2019
65.00 PGI non necessario
2029
65.00 PGI non necessario
2099
65.00 PGI non necessario
1104. 1290
65.00 PGI non necessario
1919
65.00 PGI non necessario
1929
65.00 PGI non necessario
1992
65.00 PGI non necessario
1999
65.00 PGI non necessario
2220
65.00 PGI non necessario
2390
65.00 PGI non necessario
2913
73.00 PGI non necessario
2918
65.00 PGI non necessario
2922
65.00 PGI non necessario
2932
65.00 PGI non necessario
2992
65.00 PGI non necessario
2999
65.00 PGI non necessario
3089
65.00 PGI non necessario
1107. 1012
65.00 1092
65.00 PGI non necessario
1093
65.00 PGI non necessario
2012
65.00 2092
65.00 PGI non necessario
2093
65.00 PGI non necessario
2099
65.00 PGI non necessario
1201. 0099
-.10
PGI necessario solo per sementi 1202. 1099
-.10
PGI non necessario
Agricoltura
32
916.01
Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
1202. 2099
-.10 PGI non
necessario
1203. 0090
-.10 PGI non
necessario
1204. 0099
-.10 PGI non
necessario
1205. 1031,
9031
-.10 PGI non
necessario
1039,
9039
-.10
PGI necessario solo per sementi 1061,
9061
-.10 PGI non
necessario
1069,
9069
-.10
PGI necessario solo per sementi 1206. 0031
-.10 PGI non
necessario
0039
-.10 PGI non
necessario
0061
-.10 PGI non
necessario
0069
-.10 PGI non
necessario
1207. 2091
-.10 PGI non
necessario
2099
-.10 PGI non
necessario
4091
-.10 PGI non
necessario
4099
-.10 PGI non
necessario
5091
-.10 PGI non
necessario
5099
-.10 PGI non
necessario
9118
-.10 PGI non
necessario
9119
-.10 PGI non
necessario
9927
-.10 PGI non
necessario
9929
-.10 PGI non
necessario
9937
-.10 PGI non
necessario
9939
-.10 PGI non
necessario
9947
-.10 PGI non
necessario
9949
-.10 PGI non necessario
9957
-.10 PGI non
necessario
9959
-.10 PGI non
necessario
9998
-.10 PGI non
necessario
9999
-.10 PGI non
necessario
1212. 9190 esente PGI non necessario 9919 esente
PGI
non
necessario
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale
Importazione di prodotti agricoli 33
916.01
15. Disciplinamento del mercato: olii e grassi alimentari Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
1104. 3011
83.00 3012
77.10 3021
39.20 3039
94.85 1501 0018
145.50 0019
156.95 0028
145.50 0029
156.95 1502 0091
145.50 0099
156.95 1503 0091
145.50 0099
156.95 1504 1098
145.50 1099
156.95 2091
145.50 2099
156.95 3091
145.50 3099
156.95 1506 0091
141.50 0099
156.95 1507 1090
134.05 9018
164.50 9019
175.95 9098
145.50 9099
156.95 1508 1090
134.05 9018
164.50 9019
175.95 9098
145.50 9099
156.95 1509 1091
93.00 1099
141.50 9091
97.00 9099
145.50 1510 0091
134.05 0099
145.50 1511 1090
122.30 9018
164.50 9019
175.95 9098
145.50 9099
156.95 1512 1190
134.05 1918
164.50 1919
175.95 1998
145.50 1999
156.95 2190
134.05 2991
145.50 2999
156.95
Agricoltura
34
916.01
Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
1513 1190 128.15 1918 164.50 1919 175.95 1998 152.50 1999 163.95 2190 128.15 2918 164.50 2919 175.95 2998 152.50 2999 163.95 1514 1190 134.05 1991 145.50 1999 156.95 9190 134.05 9991 145.50 9999 156.95 1515 1190 134.05 1991 145.50 1999 156.95 2190 134.05 2991 145.50 2999 156.95 3091 145.50 3099 156.95 5019 134.05 5091 145.50 5099 156.95 9013 131.10 9018 145.50 9019 156.95 9028 145.50 9029 156.95 9038 145.50 9039 156.95 9098 145.50 9099 156.95 1516 1091 164.50 1099 175.95 2092 164.50 2093 164.50 2097 175.95 2098 175.95 1517 1063 155.00 1068 163.45 1073 135.25 1078 142.15 1083 103.65 1088 108.10 1093 82.65 1098 85.45 9020
1.00
9063 245.05 9068 244.40
Importazione di prodotti agricoli 35
916.01
Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
9071
225.50 9079
239.00 9081
204.20 9089
216.10 9091
181.25 9099
191.75 [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 16. Disciplinamento del mercato: sementi Voce di tariffa
Aliquota di dazio per 100 kg lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
0713. 5015
0.00
PGI non necessario
5018
0.00
PGI non necessario
1209. 1090
0.00
2100
0.00
PGI non necessario
2200
0.00
PGI non necessario
2300
0.00
PGI non necessario
2400
0.00
PGI non necessario
2500
0.00
PGI non necessario
2919
0.00
PGI non necessario
2960
0.00
PGI non necessario
2970
0.50
2980
0.00
PGI non necessario
ex
9100
0.00
PGI necessario per sementi di pomodoro nonché di cicoria del gruppo tipo radicchio rosso della specie Cichorium intybus L. Partim [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 17. Disciplinamento del mercato: zucchero Voce di tariffa
Aliquota di dazio
per 100 kg lordi
[1]
Testo complementare (Fr.)
1701. 1100
17.00 1200
17.00 9110
18.70 PGI non necessario
9991
18.70 PGI non necessario
9999
17.00
Agricoltura
36
916.01
Voce di tariffa
Aliquota di dazio
per 100 kg lordi
[1]
Testo complementare (Fr.)
1702. 3029
7.60
PGI non necessario
3032
61.00
PGI
non
necessario
3038
10.10 PGI non necessario
3042
21.10 PGI non necessario
3048
7.70
PGI non necessario
4019
61.00
PGI
non
necessario
4029
21.10 PGI non necessario
6028
0.00
PGI non necessario
9019
17.00 9022
3.30
9023
10.10 PGI non necessario
9024
18.70 PGI non necessario
9028
18.70 PGI non necessario
9032
8.60
9033
0.70
9034
10.00 PGI non necessario
9038
10.00 PGI non necessario
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 18. Disciplinamento del mercato: vino, succo d'uva e mosto Voce di tariffa
Aliquota
di dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
(per
hl)
2009. 6119
347.00
6129 394.00
(per 100 kg lordi)
6990 782.00
9030 782.00
(per
hl)
2202. 9019
430.00
9049 354.00
(per
hl)
2204. 2129
300.00 2139 242.00
2149 245.00
2150
2500
PGI
non
necessario
[2]
2929 327.00
2939 108.00
Importazione di prodotti agricoli 37
916.01
Voce di tariffa
Aliquota
di dazio per
100 kg
lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
(per 100 kg lordi)
2941
29.00
2942
29.00
(per hl)
3000
34.00 PGI non necessario [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale [2] Escluso il Porto nell'ambito del contingente doganale preferenziale n. 115 19. Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali Voce di tariffa
Aliquota di dazio
per 100 kg lordi
[1]
Testo
complementare
(Fr.)
2309. 1021
0.00
PGI non necessario per prodotti che provengono dall'UE
1029
0.00
PGI non necessario per prodotti che provengono dall'UE
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 20. Disciplinamento del mercato: caseina Voce di tariffa
Aliquota di
dazio per
100 kg lordi
Testo complementare (Fr.)
3501. 9011
4.- PGI non necessario 9019
[1] PGI non necessario 9091
909.- PGI non necessario 9099
[1] PGI non necessario [1] Il dazio doganale è fissato nell'ordinanza del DFF concernente gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1).
Agricoltura
38
916.01
Allegato 257 (art. 6)
Prezzi soglia per gruppo di prodotti Voce di tariffa
Designazione della merce Prezzo soglia
fr. per 100 kg
Valido per le linee di tariffa seguenti
0713.1011
Piselli in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali.
39.00
0708.9010 - 0813.5092 senza 0709.9091 e
0712.9070
1003.0010 Orzo,
da
semina
78.00
1001.1011, 9011,
1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013
1003.0070
Orzo, per l'alimentazione di animali 36.00
0709.9091 e
0712.9070 nonché
1001.1021 - 1008.9071 1201.0010 Fave
di
soia, per l'alimentazione animale
50.00
1201.0010 - 1208.9010 e 2103.3011
1214.1010
Farina e agglomerati sottoforma di pellets, di erba medica, per l'alimentazione di animali 32.00
0901.9011 e
1209.1010 - 1404.9010 nonché 1802.0010 e
2308.0020 - 0060
1501.0012
Grassi di maiale (compreso lo strutto), grezzi, per l'alimentazione di animali 60.00
1501.0012 - 1518.0093, 3823.1110 - 1910
1702.3021 Glucosio
chimicamente puro, allo stato solido, per l'alimentazione di animali 40.00
1702.3021 - 9011 e
1703.9091
2102.2011
Lieviti morti, per l'alimentazione di animali
49.00
2102.1091 - 2021
2303.1011
Proteine di patate, per l'alimentazione di animali
59.00
0505.9011 - 0511.9919, 2301.1011 - 2010,
2303.1011 - 3010 e
2309.9041
2304.0010
Panelli di soia, per l'alimentazione di animali
45.00
2304.0010 - 2306.9010 3505.1010
Destrina e altri amidi modificati, per l'alimentazione di animali 41.00
1101.0051 - 1108.2020, 1905.9021,
2302.1010 - 5010,
3505.1010 - 3809.1010 57 Nuovo testo giusta il n. IV cpv. 2 dell'O del 25 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2008 3559).
Importazione di prodotti agricoli 39
916.01
Allegato 358 (art. 7)
Valori indicativi d'importazione per foraggi Voce di tariffa59
Designazione della merce fr. per 100 kg
0505.
9011
Polveri
di
piume
60.00
0508.
0091
Involucri
di
granchiolini di mare 47.00
0511.
9110
Pesciolini
58.00
9911
Sangue di animali
63.00
9919
Altri
56.00
0708.
9010
Semi
di
guarea
38.00
0709.
9091
Granoturco dolce, fresco o surgelato 38.00
0712.
9070
Granoturco dolce, essiccato 38.00
0713.
1011
Piselli
in
grani intieri
39.0060
1091
Piselli
lavorati
39.00
2011
Ceci
in
grani intieri
39.00
2091
Ceci
lavorati
39.00
3111
Fagioli della specie Vigna mungo (L.) Hepper in grani intieri 38.00
3191
Fagioli della specie Vigna mungo (L.) Hepper lavorati 38.00
3211
Fagioli «Adzuki» in grani intieri 38.00
3291
Fagioli «Adzuki» lavorati 38.00
3311
Fagioli comuni in grani intieri 38.00
3391
Fagioli comuni lavorati 38.00
3911
Fagioli Vigna in grani intieri 38.00
3991
Fagioli Vigna lavorati 38.00
4011
Lenticchie
in
grani intieri
38.00
4091
Lenticchie
lavorate
38.00
5012
Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. Equina e Vicia faba var. Minor) in grani intieri 38.00
5091
Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. Equina e Vicia faba var. Minor) lavorate 38.00
9011
Altri
legumi da granella in grani intieri 39.00
9091
Altri
legumi da granella lavorati 39.00
0714.
1010
Radici
di
manioca
37.00
2010
Patate
dolci
37.00
9010
Topinambur
34.00
58 Stabilito dal DFE (cfr. art. 20 cpv. 3 e 4 LAgr). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 25 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2008 3817).
59 RS
632.10 allegato 60 Nel contempo prezzo soglia
Agricoltura
40
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce fr. per 100 kg
0802.
2110
Nocciole con guscio 54.00
2210
Nocciole senza guscio 56.00
3110
Noci comuni con guscio 54.00
3210
Noci comuni senza guscio 56.00
0813.
4081
Frutta a nocciolo essiccata 35.00
4092
Altra frutta essiccata 35.00
5012
Miscugli di frutta secche contenenti nocciole e/o noci comuni per più del 50 %
45.00
5021
Miscugli di frutta secche contenenti nocciole e/o noci comuni 45.00
5081
Miscugli aventi tenore, in peso, di prugne intiere eccedente 40 % e, in totale, di albicocche e/o frutta a granella non eccedente 20 %
35.00
5092
Altri,
contenenti
frutta delle voci 0813.4081 a 0813.4099 45.00
0901.
9011
Bucce
e
pellicole di caffè
7.00
1001.
1011
Frumento
(grano) duro da semina 91.00
1060
Frumento
(grano) duro
38.00
9011
Grano tenero da semina 91.00
9060
Grano
tenero
38.00
1002.
0011
Segala da semina
184.00
0060
Segala 36.00
1003.
0010
Orzo
da
semina
78.0061
0070
Orzo
36.0062
1004.
0010
Avena
da
semina
86.00
0040
Avena
32.00
1005.
1000
Granoturco da semina 712.00
9030
Granoturco
38.00
1006.
1020
Riso
greggio
36.00
2020
Riso
decorticato
38.00
3020
Riso
semi-imbianchito o imbianchito 40.00
4020
Rotture
di
riso
40.00
1007.
0030
Sorgo a grani
36.00
1008.
1030
Grano
saraceno
38.00
2030
Miglio 33.00
3030
Scagliola 46.00
9013
Triticale
da
semina
82.00
9033
Triticale
38.00
9061
Altri
cereali
38.00
61 Nel contempo prezzo soglia 62 Nel contempo prezzo soglia
Importazione di prodotti agricoli 41
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce fr. per 100 kg
1101.
0051
Farine
gonfianti di frumento 43.00
0059
Farine di frumento per l'alimentazione di animali 40.00
1102.
1051
Farine
gonfianti di segala 41.00
1059
Farine di segala per l'alimentazione di animali 39.00
2020
Farina
di
granoturco per l'alimentazione di animali 40.00
9013
Farina di triticale per l'alimentazione di animali 41.00
9052
Farina di riso per l'alimentazione di animali 43.00
9062
Farina di altri cereali per l'alimentazione di animali 43.00
1103.
Semole e semolini di: 1112
frumento
(grano) duro
43.00
1192
grano tenero
43.00
1320
granoturco 43.00
1912
segala, frumento segalato o triticale 42.00
1922
avena
45.00
1932
riso
44.00
1993
altri
cereali
45.00
Agglomerati in forma di pellets di: 2012
frumento
43.00
2022
segala, frumento segalato o triticale 42.00
2092
altri
cereali
45.00
1104.
Germi di cereali schiacciati o fiocchi di: 1220
avena
48.00
1912
frumento
(grano), segala, frumento segalato o triticale 43.00 1922
orzo
44.00
1993
Fiocchi di altri cereali 49.00
Altri cereali lavorati (p. es. mondati, perlati, tagliati o spezzati) di:
2230
avena
48.00
2320
granoturco
43.00
2912
frumento
(grano), segala, frumento segalato o triticale 42.00
2923
miglio
38.00
2933
orzo
44.00
2993
altri
cereali
48.00
Germi di cereali:
3070
per la fabbricazione di oli 46.00
3081
di
cereali
panificabili
48.00
3093
di
altri
cereali
46.00
1105.
1021
Farina, semolino e polveri di patate 40.00
2021
Fiocchi
di
patate
42.00
1106.
Farine, semolini e polveri di: 1010
legumi da granella secchi della voce 0713 42.00
2010
sago o di radici o tuberi della voce 0714 40.00
3010
farine e semolini dei prodotti del capitolo 8 51.00
1107.
1013
Malto
non
torrefatto, non franto 37.00
1094
Malto
non
torrefatto
38.00
2013
Malto
torrefatto, non franto 39.00
2094
Farina di malto torrefatta 40.00
Agricoltura
42
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce fr. per 100 kg
1108.
1120
Amido di frumento
40.00
1220
Amido
di
granoturco
40.00
1320
Fecola
di
patate
38.00
1420
Fecola di manioca
38.00
1912
Amido di riso
40.00
1992
Altri
amidi
40.00
2020
Inulina
41.00
1201.
0010
Fave di soia intiere 50.0063
1202.
1010
Arachidi
con
guscio
50.00
2010
Arachidi
sgusciate o frantumate 51.00
1203.
0010
Copra 48.00
1204.
0010
Semi
di
lino
48.00
1205.
Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico: 1010
semi di ravizzone
43.00
1040
semi di colza
43.00
altri:
9010
semi di ravizzone
43.00
9040
semi di colza
43.00
1206.
0010
Semi
di
girasole non sgusciati 40.00
0040
Semi
di
girasole sgusciati
46.00
1207.
2010
Semi
di cotone
48.00
4010
Semi
di
sesamo
48.00
5010
Semi
di
senape
46.00
9111
Semi
di
papavero
46.00
9921
Semi di karité
46.00
9931
Noci e mandorle di palmisti 44.00
9941
Semi
di
ricino
50.00
9951
Semi di cartamo
40.00
9991
Altri
semi
oleosi, eccetto faggiole 51.00
1208.
1010
Farina di fave di soia 51.00
9010
Altre farine di frutti oleosi, eccetto farina di senape 51.00
1209.
1010
Semi di barbabietole da zucchero 26.00
2911
Semi di vecce e lupino 45.00
9911
Semi
di
tamarindo
45.00
9991
Altri
semi
46.00
1212.
2010
Farina di alghe
24.00
9110
Barbabietole da zucchero 35.00
9911
Radici
di
cicoria
34.00
9922
Carrube
31.00
9991
Altri
prodotti vegetali come farina e cruschello di lupini 40.00
63 Nel contempo prezzo soglia
Importazione di prodotti agricoli 43
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce fr. per 100 kg
1213.
0091
Paglia non lavorata 10.00
0099
Paglia lavorata
14.00
1214.
1010
Farina di erba medica 32.0064
9011
Fieno
(grandi balle)
25.00
9019
Farina di erba, navoni-rutabaga e barbabietole da foraggio (SS=90 %) ecc.
33.00
1404.
9010
Noccioli di datteri e frantumi di guarea 35.00
1501.
0012
Grassi di maiale (compreso lo strutto), greggi 60.0065
0013
Altri
grassi di maiale (raffinati) 76.00 0022
Grassi di volatili, greggi 60.00
0023
Altri
grassi di volatili (raffinati) 76.00 1502.
0011
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, non fusi né altrimenti estratti 37.00
0012
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi 60.00
0019
Altri
(raffinati)
76.00
1503.
0010
Stearina solare, olio di strutto, olio di sevo (raffinati) 76.00
1504.
1091
Olio
di
fegato di pesci
60.00
2010
Grassi e oli di pesci 60.00
3010
Grassi e oli di mammiferi marini 60.00
1505.
0011
Grasso di lana greggio 60.00
0091
Altre sostanze derivate dal grasso di lana, compresa la lanolina (raffinate)
76.00
1506.
0011
Altri
grassi e oli animali non fusi né altrimenti estratti 37.00
0012
Altri
grassi e oli animali, greggi 60.00 0019
Altri
(raffinati)
76.00
1507.
1010
Olio
di
soia,
greggio
60.00
9011
Frazioni di olio di soia aventi un punto di fusione più elevato (parzialmente idrogenate/frazionate) 95.00
9091
Altri
(raffinati)
76.00
1508.
1010
Olio di arachide
60.00
9011
Frazioni di olio di arachide aventi un punto di fusione più elevato (parzialmente idrogenate/frazionate) 95.00
9091
Altri
(raffinati)
76.00
1509.
1010
Olio di oliva, greggio 60.00
9010
Altri
(raffinati)
76.00
1510.
0010
Altri oli di oliva, miscele 60.00
64 Nel contempo prezzo soglia 65 Nel contempo prezzo soglia
Agricoltura
44
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce fr. per 100 kg
1511.
1010
Olio
di
palma, greggio
60.00
9011
Frazioni di olio di palma aventi un punto di fusione più elevato (frazionate)
86.00
9091
Altri
(raffinati)
76.00
1512.
1110
Olio
di
girasole o di cartamo, greggio 60.00
1911
Frazioni di olio di girasole o di cartamo aventi un punto di fusione più elevato (parzialmente idrogenati/frazionati) 95.00
1991
Olio
di
girasole o di cartamo, raffinato 76.00
2110
Olio di semi di cotone, greggio 60.00
2910
Olio di semi di cotone, raffinato 76.00
1513.
1110
Olio di cocco, greggio 60.00
1911
Frazioni di olio di cocco aventi un punto di fusione più elevato (frazionate)
86.00
1991
Altri
(raffinati)
76.00
2110
Oli
di
palmisti o di babassù, greggi 60.00
2911
Altri, aventi un punto di fusione più elevato di quello degli oli di palmisti o di babassù (frazionati) 86.00
2991
Altri
(raffinati)
76.00
1514.
A basso tenore di acido erucico: 1110
oli di ravizzone o di colza, greggi 60.00
1910
oli di ravizzone o di colza (parzialmente idrogenati/frazionati) 95.00
Altri:
9110
oli di ravizzone, di colza o di senape, greggi 60.00
9910
oli di ravizzone, di colza o di senape (raffinati) 76.00 1515.
1110
Olio
di
lino,
greggio
60.00
1910
Olio
di
lino
(parzialmente idrogenato/frazionato) 95.00 2110
Olio
di
granoturco, greggio 60.00
2910
Olio
di
granoturco (parzialmente idrogenato/frazionato) 95.00
3010
Olio
di
ricino
(parzialmente idrogenato/frazionato) 95.00
5011
Olio
di
sesamo,
greggio
60.00
5020
Olio
di
sesamo
(parzialmente idrogenato/frazionato) 95.00
9011
Olio
di
germi di cereali
60.00
9021
Olio di ioioba e sue frazioni 95.00
9031
Olio
di
tung (parzialmente idrogenato/frazionato) 95.00
9091
Altri
oli
di
germi di cereali (parzialmente idrogenati/frazionati) 95.00
1516.
1010
Grassi e oli animali, idrogenati 93.00
2010
Grassi e oli vegetali, idrogenati 93.00
1517.
1010
Margarina (raffinata) 76.00
9010
Altri
grassi e oli animali/vegetali alimentari (raffinati) 76.00
1518.
0011
Miscugli non alimentari di oli vegetali 60.00
0081
Olio di soia epossidato (raffinato) 76.00
0093
Altri
miscugli non commestibili di grassi e oli animali/vegetali 60.00
Importazione di prodotti agricoli 45
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce fr. per 100 kg
1702.
3021
Glucosio allo stato solido, chimicamente puro 40.0066
3033
Altri
glucosi, allo stato solido 40.00
4011
Glucosio, allo stato solido 40.00
6022
Sciroppo di fruttosio 28.00
9011
Zucchero invertito, allo stato solido 40.00
1703.
9091
Melasso
24.00
1802.
0010
Residui
di
cacao
(gusci)
16.00
1905.
9021
Pangrattato
41.00
2102.
1091
Lieviti
vivi
47.00
2011
Lieviti
morti
49.0067
2021
Altri
microrganismi monocellulari morti 52.00
2103.
3011
Farina di senape
47.00
2301.
1011
Ciccioli
56.00
1019
Farine di carne 60 % 49.00
2010
Farine di aringa 72 % 59.00
2302.
1010
Crusche
di
granoturco
29.00
3020
Crusche
di
frumento
29.00
4030
Residui
di
riso
33.00
4091
Altre crusche di frumento 29.00
5010
Residui di molitura di legumi 29.00
2303.
1011
Proteine
di
patate
59.0068
1012
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, il cui tenore proteico, calcolato rispetto alla materia essiccata, non supera il 30 % del peso 37.00
1018
Altri
52.00
2010
Polpe di barbabietole 34.00
3010
Avanzi della fabbricazione della birra, essiccati 34.00
2304.
0010
Panelli e altri residui solidi di soia (48 %) 45.0069
2305.
0010
Panelli e altri residui solidi di arachidi 43.00
2306.
1010
Panelli e altri residui solidi di cotone 35.00
2010
Panelli e altri residui solidi di lino 36.00
3010
Panelli
e
altri
residui solidi di girasole 29.00
A basso tenore di acido erucico: 4110
panelli e altri residui solidi di colza o di ravizzone 30.00
66 Nel contempo prezzo soglia 67 Nel contempo prezzo soglia 68 Nel contempo prezzo soglia 69 Nel contempo prezzo soglia
Agricoltura
46
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce fr. per 100 kg
Altri:
4910
panelli e altri residui solidi di colza o di ravizzone 30.00
5010
panelli e altri residui solidi di noce di cocco o di copra 29.00
6010
panelli e altri residui solidi di noci o di mandorle di palmisti 29.00
9011
panelli e altri residui solidi di germi di granoturco 38.00
9021
Altri
38.00
2308.
0020
Ghiande
di
quercia e castagne d'India 21.00
0030
Vinacce di uva e trebbie di mele e di pere 29.00
0040
Residui della fabbricazione di estratti del caffè e della camomilla
25.00
0050
Materie
vegetali di piante di granoturco 34.00
0060
Altri
28.00
2309.
9041
«Solubles»
di
pesci
55.00
3505.
1010
Destrina e altri amidi e fecole modificati 41.0070
2010
Colle
51.00
3809.
1010
Agenti di apprettatura a base di sostanze amilacee 51.00
3823.
1110
Acido
stearico
76.00
1210
Acido
oleico
76.00
1910
Altri
acidi
grassi industriali
60.00
Fascia di fluttuazione La fascia di fluttuazione per i prezzi soglia e i valori indicativi di importazione elencati nel presente allegato ammonta a ±3 franchi per 100 chilogrammi.
70 Nel contempo prezzo soglia
Importazione di prodotti agricoli 47
916.01
Allegato 471 (art. 10)
Elenco dei contingenti doganali e dei contingenti doganali parziali applicabili all'importazione di prodotti agricoli 1. Disciplinamento del mercato: animali vivi della specie equina Contingente
doganale n.
Prodotto
Voce(i) di tariffa
Volume del contingente doganale (capi)
01 Animali
della
specie equina
0101. 1011
3322
1021
9021
9095
71 Aggiornato giusta l'art. 8 dell'O dell'UFAG del 30 mar. 1999 concernente l'importazione di burro (RS 916.357.1), il n. II dell'O del 17 nov. 1999 (RU 1999 3628), i n. I dell'O dell'UFAG del 18 set. 2000 (RU 2000 2378), del 17 ott. 2000 (RU 2000 2580), del 6 nov. 2000 (RU 2000 2926), il n. I cpv. 2 dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 299), il n. I dell'O del DFE del 18 mag. 2001 (RU 2001 1474), il n. 14 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 2091), il n. II cpv. 1 dell'O del 21 set. 2001(RU 2001 2583), il n. I dell'O dell'8 mar. 2002 (RU 2002 1482), i n. II dell'O del 26 giu. 2002 (RU 2002 1789), del 16 ott. 2002 (RU 2002 3486), il n. II cpv. 1 dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5397), il n. 5 dell'all. all'O del 22 dic. 2004 concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla L sulla tariffa delle dogane e altri decreti in correlazione con l'Acc. del 26 ott. 2004 fra la Svizzera e la CE concernenti i prodotti agricoli trasformati (RU 2005 503), il n. I dell'O dell'UFAG del 27 set. 2005 (RU 2005 4697), il n. II cpv. 1 dell'O del 23 nov. 2005 (RU 2005 5539), il n. 5 dell'all. all'O del 1° mar. 2006 concernente la modifica degli allegati alla legge sulla tariffa delle dogane e di altri atti legislativi nell'ambito della soppressione della denaturazione di cereali panificabili (RU 2006 867), il n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2507), il n. II 11 dell'all. 4 all'O del 28 giu. 2006 (RU 2006 2995), il n. I dell'O del UFAG del 25 lug. 2006 (RU 2006 3311), il n. I cpv. 1 dell'O dell'8 nov. 2006 (RU 2006 4845), il n. II cpv. 1 dell'O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2327), i n. I delle O dell'UFAG del 14 giu. 2007 (RU 2007 2949), del 23 ago. 2007 (RU 2007 4131), il n. I dell'O del DFE del 17 ott. 2007 (RU 2007 4971), il n. III 2 dell'O dell'UFAG del 27 giu. 2007 (RU 2007 3417), il n. III cpv. 1 dell'O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6225), il n. IV cpv. 1 dell'O del 25 giu. 2008 (RU 2008 3559), il n. I dell'O del 12 nov. 2008 (RU 2008 5269) e il n. I dell'O del DFE del 28 mag. 2009, in vigore dal 2 giu. 2009 (RU 2009 2583).
Agricoltura
48
916.01
2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, sperma di bovini Numero del
contingente
doganale
[1]
Prodotto
[1]
Voce/i di tariffa
[1] [1]
Contingente
doganale
(pezzo)
[1]
02 Animali
della
specie bovina
0102. 1010
1200
03 Animali
della
specie suina
0103. 1010
100
9110
9210
04
Contingente doganale n. 04 ripartito come segue: 04.1
Animali della specie ovina 0104. 1010
500
04.2
Animali della specie caprina 0104. 2010
100
(dosi)
12 Sperma di toro
0511. 1010
800 000 [1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale 3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carne di animali della specie bovina, equina, ovina, caprina e suina nonché pollame Numero del
contingente
doganale
Designazione della merce Voce di tariffa
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
[1]
[1]
[1]
05
Animali per la macellazione, carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo, di animali della specie bovina, equina, ovina e caprina: 22 500
05.1
Carne secca essiccata all'aria Compreso nel contingente doganale preferenziale n. 102 di 200 t secondo l'ordinanza dell'8 marzo 2002 sul libero scambio, RS 632.421.0 0210. 2010
187
05.2
Conserve di carni bovine 1602. 5011
770
5091
05.3
Carne koscher di animali della specie bovina 0201. 1011
1091
295
2011
2091
3011
3091
0202.
1011
1091
2011
2091
3011
Importazione di prodotti agricoli 49
916.01
Numero del
contingente
doganale
Designazione della merce Voce di tariffa
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
[1]
[1]
[1]
3091
0206. 1011
1021
1091
2110
2210
2910
05.4
Carne koscher di animali della specie 0204. 1010
20
ovina 2110
2210
2310
3010
4110
4210
4310
0206. 8010
9010
05.5
Carne halal di animali della specie 0201. 1011
350
Bovina 1091
2011
2091
3011
3091
0202. 1011
1091
2011
2091
3011
3091
0206. 1011
1021
1091
2110
2210
2910
05.6
Carne halal di animali della specie 0204. 1010
175
Ovina 2110
2210
2310
3010
4110
4210
4310
0206. 8010
9010
05.7
Altre carni 0101. 9091
20 703 0102. 9011
0104. 1020
2020
0201. 1011
1091
2011
2091
Agricoltura
50
916.01
Numero del
contingente
doganale
Designazione della merce Voce di tariffa
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
[1]
[1]
[1]
3011
3091
0202.
1011
1091
2011
2091
3011
3091
0204.
1010
2110
2210
2310
3010
4110
4210
4310
5010
0205.
0010
0206.
1011
1021
1091
2110
2210
2910
3091
4191
4991
8010
9010
0210.
9911
1602.
1010
2071
9011
05.71
di cui carne della specie bovina dei numeri 05.711, 05.712 e 05.713 delle voci seguenti:
2000
[a]
[a]
Obbligo
in
materia di quantità minima scaturito dal Tokyo Round del GATT, cfr. allegato 19 del Protocollo di Ginevra (1979), RS 0.632.231.53 05.711
di cui carne del cosiddetto US-Style-Beef: 0201. 2091 700
3091
[b]
0202.
2091
3091
[b]
quantità minima
05.712
di cui carne della specie bovina della 0201. 1011
500
qualità «high grade», conforme alle 1091
[c]
disposizioni dell'Ufficio federale 2011
delle
voci
seguenti:
2091
3011
3091
0202.
1011
Importazione di prodotti agricoli 51
916.01
Numero del
contingente
doganale
Designazione della merce Voce di tariffa
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
[1]
[1]
[1]
1091
2011
2091
3011
3091
[c] quantità minima
05.713 di
cui
il
rimanente:
0201. 2091
3091
0202. 2091
3091
0206. 1011
2110
05.72
di cui carne ovina delle voci seguenti: 0204. 1010
4500
2110
[d]
2210
2310
3010
4110
4210
4310
[d] quantità minima
05.73
di cui carne equina delle voci seguenti: 0205. 0010
4000
[e]
[e] quantità minima
06
Animali per la macellazione, carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio concentrato: 54 500
06.1
Prosciutto crudo essiccato all'aria Compreso nel contingente doganale preferenziale n. 101 di 1000 t secondo l'ordinanza dell'8 marzo 2002 sul libero scambio
0210. 1191
583
06.2
Prosciutto in scatola e altre conserve di carne suina 1602. 4111
71
4191
4210
06.3
Insaccati, compresi coppa, prosciutto in vesciche e noce di prosciutto 1601.
1601.
1602.
0210.
0011
0021
4910
1991
3148
Compreso
nel
contingente doganale preferenziale n. 301 di 3715 t secondo l'ordinanza dell'8 marzo 200272 sul libero scambio
06.4
Altre carni: 50 698
di pollame, incluse conserve di carne 0207. 1110
42 200 72 [RU
2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 allegato n. 3 2901 2995 allegato 4 n. II 8 4659, 2007 1469 allegato 4 n. 22 2273 3417. RU 2008 3519 art. 7].
Vedi ora l'O del 18 giu. 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0).
Agricoltura
52
916.01
Numero del
contingente
doganale
Designazione della merce Voce di tariffa
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
[1]
[1]
[1]
di pollame 1210
[2]
1311
1321
1481
1491
2410
2510
2611
2621
2791
3211
3291
3311
3391
3511
3591
3691
0210.
9931
9941
9951
9961
9971
9981
1601
0031
1602.
3110
3210
3910
di maiale, inclusi pâté, 0103. 9120
8498
granulato di carne e maiali da macello (zone franche) 9220
[2]
0203. 1191
1291
1981
2191
0203.
2291
2981
0209.
0011
0210.
1291
9012
1602.
4210
4910
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale [2] Quantità indicativa
Importazione di prodotti agricoli 53
916.01
7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate Numero del
contingente
doganale
Prodotto Voce/i
di tariffa
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
[1]
[1]
[1]
14
Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, di cui: 14.1
Patate, comprese patate da semina 0701.
1010
18 250 9010
14.1.1 Aumento temporaneo del contingente doganale per il 200973 0701. 9010
9 000 14.1.2
Aumento temporaneo del contingente doganale per il 200974 0701. 9010
4 200 14.1.3
Aumento temporaneo del contingente doganale per il 200975 0701. 9010
2 700 14.2
Prodotti a base di patate 0710.
1010
4 000 9021
0712.
9021
1105.
1011
2011
2001.
9031
2004.
1012
1013
1092
1093
9028
9051
2005.
2021
2022
2092
2093
9921
9951
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale 73 valido dal 3 feb. 2009 74 valido dal 7 mag. 2009 75 valido dal 2 giu. 2009
Agricoltura
54
916.01
5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova Numero del
contingente
doganale
Prodotto
Voce/i di tariffa
Contingente
doganale
(tonnellate lorde)
[1] [1]
[1]
[1]
09
Uova di volatili, in guscio 0407. 0010
33 735
09.1
Uova destinate al consumo 0407. 0010 16 428
09.2
Uova di trasformazione per l'industria alimentare 0407. 0010 17 307
09.2.1 Uova di trasformazione per l'industria alimentare per il 200876 Possono essere importate soltanto uova di pollame domestico tenuto conforme- mente alle esigenze dell'allegato 1 tabella 9 dell'ordinanza del 23 aprile 200877 sulla protezione degli animali. 0407. 0010 2 000 10
Prodotti di uova, essiccati 0408. 1110
977
9110
3502.
1110
11 Altri
prodotti di uova
0408. 1910
6 866
9910
3502.
1910
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale 6. Disciplinamento del mercato: fiori recisi Numero del
contingente
doganale
Prodotto
Voce/i
di tariffa
Contingente
doganale
(tonnellate)
13
Fiori
recisi
0603.
1110 [1]
1210 4.590
1310
1410
1911
1919
[1] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale 76 valido dal 1° dic. 2008 77 RS
455.1
Importazione di prodotti agricoli 55
916.01
7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate Numero del
contingente
doganale
Prodotto Voce/i
di tariffa
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
[1]
[1]
[1]
14
Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, di cui: 14.1
Patate, comprese patate da semina 0701.
1010
18 250 9010
14.1.1 Aumento temporaneo del contingente doganale per il 200978 0701. 9010
9 000 14.1.2
Aumento temporaneo del contingente doganale per il 200979 0701. 9010
4 200 14.2
Prodotti a base di patate 0710.
1010
4 000 9021
0712.
9021
1105.
1011
2011
2001.
9031
2004.
1012
1013
1092
1093
9028
9051
2005.
2021
2022
2092
2093
9921
9951
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale 8. Disciplinamento del mercato: ortaggi e legumi Numero del
contingente
doganale
[1]
Prodotto
[1]
Voce/i
di tariffa
[1]
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
15 Ortaggi o legumi 0702.
0010
166.076
0011
[2]
0020
0021
0030
0031
0090
78 valido dal 3 febbraio 2009 79 valido dal 7 maggio 2009
Agricoltura
56
916.01
Numero del
contingente
doganale
[1]
Prodotto
[1]
Voce/i
di tariffa
[1]
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
0091
0703.
1011
1013
1020
1021
1030
1031
1040
1041
1050
1051
1060
1061
1070
1071
9010
9011
9020
9021
9090
0704.
1010
1011
1020
1021
1090
1091
2010
2011
9011
9018
9020
9021
9030
9031
9040
9041
9050
9051
9060
9061
9063
9064
9070
9071
9080
9081
0705.
1111
1118
1120
1121
1191
1198
1910
1911
1920
Importazione di prodotti agricoli 57
916.01
Numero del
contingente
doganale
[1]
Prodotto
[1]
Voce/i
di tariffa
[1]
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
1921
1930
1931
1940
1941
1950
1951
1990
1991
2110
2111
2910
2911
2920
2921
2930
2931
2940
2941
2950
2951
2960
2961
2970
2971
0706.
1010
1011
1020
1021
1030
1031
9011
9018
9021
9028
9030
9031
9040
9041
9050
9051
9060
9061
9090
0707.
0010
0011
0020
0021
0030
0031
0040
0041
0050
0708.
1010
1011
Agricoltura
58
916.01
Numero del
contingente
doganale
[1]
Prodotto
[1]
Voce/i
di tariffa
[1]
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
1020
1021
2010
2021
2028
2031
2038
2041
2048
2091
2098
9080
9081
0709.
2010
2011
2090
3010
3011
4010
4011
4020
4021
4090
4091
6011
6012
6090
7010
7011
7090
9011
9018
9020
9021
9030
9031
9040
9041
9050
9051
9060
9061
9070
9071
9080
9083
9084
9099
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale [2] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale
Importazione di prodotti agricoli 59
916.01
9. Disciplinamento del mercato: ortaggi e legumi surgelati Numero del
contingente
doganale
[1]
Prodotto
[1]
Voce/i
di tariffa
[1]
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
16 Ortaggi e legumi surgelati 0710.
2110
4.500
2291
3011
8011
9011
10. Disciplinamento del mercato: frutta fresca Numero del
contingente
doganale
[1]
Prodotto
[1]
Voce/i
di tariffa
[1]
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
17 Mele,
pere e cotogne, fresche 0808. 1021 15.800
1022 [2]
1031
1032
2021
2022
2031
2032
18 Albicocche,
ciliege, prugne e prugnole, fresche 0809. 1011 16 340
1018 [2]
1091
1098
2010
2011
4012
4013
4015
4092
4093
4095
19 Altre
frutta
fresche
ex 0810. 1010 13 360 ex
1011 [2]
ex
2010 [3]
ex
2011
ex
2020
ex
2021
ex
2030
ex
9093
ex
9094
ex
9096
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale [2] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale [3] Esclusi
i
prodotti destinati alla trasformazione industriale
Agricoltura
60
916.01
11. Disciplinamento del mercato: frutta per sidro e prodotti di frutta Numero del
contingente
doganale
[1]
Prodotto
[1]
Voce/i
di tariffa
[1]
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
20
Frutta da sidro e per la distillazione 0808. 1011 172
ex
2011
21
Prodotti a base di frutta a granella 2009. 7111 244
(in equivalenti di frutta a granella) 7121
7910
8028
8031
8041
9011
9031
9041
9051
9071
9081
2202. 9021
9051
9071
2206. 0011
29
Pectina, per l'amidazione, l'idrolizzazione ex 1302. 2019 240 la
saponificazione, la standardizzazione; ex
2029
contingente doganale autonomo 31
Prodotti a base di frutta a granella 2009. 7111 3100 (in
equivalenti di frutta a granella) 7121
contingente doganale autonomo 7910
8028
8031
8041
9011
9031
9041
9051
9071
9081
2202. 9021
9051
9071
2206. 0011
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale
Importazione di prodotti agricoli 61
916.01
12. Disciplinamento del mercato: grano duro, cereali panificabili e cereali grezzi Numero del
contingente
doganale
Prodotto Voce/i
di tariffa
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
26 Grano
duro,
per l'alimentazione umana 1001.
1032
110.000.00
[2]
27 Cereali
panificabili
1001.
9032
70.000.00
1002.
0032
[2]
1007.
0021
1008.
1021
2021
9022
9051
27.1 Aumento
temporaneo
del contingente doganale per il 2007
30 000 27.2 Aumento
temporaneo
del contingente doganale per il 2008
30 000 28 Cereali
grezzi per l'alimentazione umana 1003.
0061
70.000.00
1004.
0031
[2]
1005.
9021
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale [2] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale 13. Disciplinamento del mercato: vino, succo d'uva e mosto Numero del
contingente
doganale
Prodotto
Voce/i
di
tariffa
Contingente
doganale
(hl)
[1]
22 Succo
d'uva
0806.
1021
[2]
2009.
6111
6122
6910
2202.
9018
9041
23, 24 e 25
Vino
2204.
2121
1 700 000
2131
2141
2921
2922
2931
2932
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale [2] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale
Agricoltura
62
916.01
14. Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali Numero del
contingente
doganale
Prodotto Voce/i
di tariffa
Contingente
doganale
(tonnellate)
[1]
32
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali per prodotti provenienti dall'UE 2309.
1021
1029
6000
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale 15. Disciplinamento del mercato: caseina Numero del
contingente
doganale
Prodotto Voce/i
di tariffa
Contingente doganale (tonnellate)
08 Caseina
3501.
1010
697
[1]
[1] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale.
Importazione di prodotti agricoli 63
916.01
Allegato 4a80 (art. 22a e 22 b-22g) Prodotti che soggiacciono a prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato 1. Disciplinamento del mercato: animali della specie equina Voce di tariffa
Designazione dell'animale 0101.
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi: - riproduttori di razza pura: - - cavalli:
1011 - - - importati nei limiti del contingente doganale (cont. n. 1) 1019 - - - altri (importati al di fuori del contingente doganale) - - asini:
1021 - - - importati nei limiti del contingente doganale (cont. n. 1) 1029 - - - altri (importati al di fuori del contingente doganale) - altri:
- - asini, muli e bardotti: - - - altri (non da macello come pure asini selvatici): 9021 - - - - importati nei limiti del contingente doganale (cont. n. 1) 9029 - - - - altri (importati al di fuori del contingente doganale) - - altri:
- - - altri (non da macello): 9095 - - - - importati nei limiti del contingente doganale (cont. n. 1) - - - - altri:
9096 - - - - - con un'altezza al garrese superiore a 1,48 m 9097 - - - - - con un'altezza al garrese compresa tra 1,35 m e 1,48 m 9098 - - - - - con un'altezza al garrese non superiore a 1,35 m 2. Disciplinamento del mercato: importazione di cereali, foraggi, paglia e merci dalla cui trasformazione si ricava foraggio Voce di tariffa
Designazione della merce 0505.
- - Polveri e cascami di piume o di parti di piume: 9011
- - - per l'alimentazione di animali 0508.
0091
- - Involucri di granchiolini di mare, anche macinati, per l'alimentazione di animali
0511.
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non adatti all'alimentazione umana: - - prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3: 9110
- - - pesciolini (esclusi i pesci freschi, salati o congelati), crostacei e molluschi, anche macinati, per l'alimentazione di animali - - altri:
80 Introdotto dal n. III cpv. 3 dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6225).
Agricoltura
64
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce - - - per l'alimentazione di animali: 9911 - - - - sangue di animali 9919 - - - - altri
0708.
9010 - - Semi di guarea, per l'alimentazione di animali 0709.
9091 - - - Granoturco dolce, per l'alimentazione di animali 0712.
9070 - - Granoturco dolce, per l'alimentazione di animali 0713.
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: - piselli (Pisum sativum): - - in grani interi, non lavorati: 1011 - - - per l'alimentazione di animali 1012 - - - per usi tecnici 1013 - - - per fabbricare la birra - - altri:
1091 - - - per l'alimentazione di animali 1092 - - - per fabbricare la birra - ceci:
- - in grani interi, non lavorati: 2011 - - - per l'alimentazione di animali 2012 - - - per usi tecnici 2013 - - - per fabbricare la birra - - altri:
2091 - - - per l'alimentazione di animali 2092 - - per fabbricare la birra - fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): - - fagioli della specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek:
- - - in grani interi, non lavorati: 3111 - - - - per l'alimentazione di animali 3112 - - - - per usi tecnici 3113 - - - - per fabbricare la birra - - - altri:
3191 - - - - per l'alimentazione di animali 3192 - - - - per fabbricare la birra - - fagioli azuki (Phaseolus o Vigna angularis): - - - in grani interi, non lavorati: 3211 - - - - per l'alimentazione di animali 3212 - - - - per usi tecnici 3213 - - - - per fabbricare la birra - - - altri:
3291 - - - - per l'alimentazione di animali 3292 - - - - per fabbricare la birra - - fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): - - - in grani interi, non lavorati: 3311 - - - - per l'alimentazione di animali 3312 - - - - per usi tecnici 3313 - - - - per fabbricare la birra - - - altri:
3391 - - - - per l'alimentazione di animali 3392 - - - - per fabbricare la birra - - altri:
- - - in grani interi, non lavorati: 3911 - - - - per l'alimentazione di animali 3912 - - - - per usi tecnici
Importazione di prodotti agricoli 65
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce 3913
- - - - per fabbricare la birra - - - altri:
3991
- - - - per l'alimentazione di animali 3992
- - - - per fabbricare la birra - lenticchie:
- - in grani interi, non lavorati: 4011
- - - per l'alimentazione di animali 4012
- - - per usi tecnici 4013
- - - per fabbricare la birra - - altre:
4091
- - - per l'alimentazione di animali 4092
- - - per fabbricare la birra - fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): - - in grani interi, non lavorati: 5012
- - - per l'alimentazione di animali 5013
- - - per usi tecnici 5014
- - - per fabbricare la birra - - altre:
5091
- - - per l'alimentazione di animali 5092
- - - per fabbricare la birra - altri:
- - in grani interi, non lavorati: 9011
- - - per l'alimentazione di animali 9012
- - - per usi tecnici 9013
- - - per fabbricare la birra - - altri:
9091
- - - per l'alimentazione di animali 9092
- - - per fabbricare la birra 0714.
Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati a pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago: - radici di manioca:
1010
- - per l'alimentazione di animali - patate dolci:
2010
- - per l'alimentazione di animali - altre:
9010
- - per l'alimentazione di animali 0802.
Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: - nocciole (Corylus spp.): - - con guscio:
2110
- - - per l'alimentazione di animali 2120
- - - per la fabbricazione di oli - - senza guscio:
2210
- - - per l'alimentazione di animali 2220
- - - per la fabbricazione di oli - noci comuni:
- - con guscio:
3110
- - - per l'alimentazione di animali 3120
- - - per la fabbricazione di oli - - senza guscio:
3210
- - - per l'alimentazione di animali 3220
- - - per la fabbricazione di oli 0813.
Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
Agricoltura
66
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce - - - frutta a nocciolo, altre, intiere: 4081 - - - - per l'alimentazione di animali - - - altre:
4092 - - - - per l'alimentazione di animali - miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: - - di frutta a guscio delle voci 0801 o 0802: - - - aventi tenore, in peso, di mandorle e/o noci comuni eccedente 50 %: 5012 - - - - contenenti nocciole e/o noci comuni, per l'alimentazione di animali
- - - altri:
5021 - - - - contenenti nocciole e/o noci comuni, per l'alimentazione di animali
- - altri:
- - - aventi tenore, in peso, di prugne intiere eccedente 40 % e, in totale, di albicocche e/o frutta a granella non eccedente 20 % : 5081 - - - - per l'alimentazione di animali - - - altri:
5092 - - - - contenenti frutta delle voci da 0813.4081 a 0813.4099, per l'alimentazione di animali 0901.
Bucce
e
pellicole di caffè: 9011 - - per l'alimentazione di animali 1001.
Frumento
(grano) e frumento segalato: - frumento (grano) duro: 1011 - - da semina
1021 - - per fabbricare malto per birra o birra - - altri:
1060 - - - per l'alimentazione di animali 1070 - - - per usi tecnici - altri:
9011 - - da semina
9021 - - per fabbricare malto per birra o birra - - altri:
9060 - - - per l'alimentazione di animali 9070 - - - per usi tecnici 1002.
Segala:
0011 - da semina
0021 - per fabbricare malto per birra o birra - - altra:
0060 - - - per l'alimentazione di animali 0070 - - - per usi tecnici 1003.
Orzo:
0010 - da semina
0020 - per fabbricare malto per birra o birra 0030 - malto poco germogliato o per la fabbricazione di malto poco germogliato 0040 - per fabbricare succedanei del caffè - altro:
- - per l'alimentazione umana: 0061 - - - importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 28) 0069 - - - altro
0070 - - per l'alimentazione di animali 0080 - - per usi tecnici 1004.
Avena:
0010 - da semina
0020 - per fabbricare malto per birra o birra - altra:
Importazione di prodotti agricoli 67
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce - - per l'alimentazione umana: 0031
- - - importata nei limiti del contingente doganale (n. cont. 28) 0039
- - - altra
0040
- - per l'alimentazione di animali 0050
- - per usi tecnici 1005.
Granoturco:
1000
- da semina
- altro:
9010
- - per fabbricare malto per birra o birra - - altro:
- - - per l'alimentazione umana: 9021
- - - - importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 28) 9029
- - - - altro
9030
- - - per l'alimentazione di animali 9040
- - - per usi tecnici 1006.
Riso:
- riso greggio (riso «paddy» o risone): 1010
- - per fabbricare malto per birra o birra 1020
- - per l'alimentazione di animali - riso decorticato (riso cargo o riso bruno): 2010
- - per fabbricare malto per birra o birra 2020
- - per l'alimentazione di animali - riso semi-imbianchito o imbianchito, anche lucidato o brillato: 3010
- - per fabbricare malto per birra o birra 3020
- - per l'alimentazione di animali - rotture di riso:
4010
- - per fabbricare malto per birra o birra 4020
- - per l'alimentazione di animali 1007.
Sorgo a grani:
0010
- per fabbricare malto per birra o birra - altro:
0030
- - per l'alimentazione di animali 0040
- - per usi tecnici 1008.
Grano
saraceno,
miglio e scagliola; altri cereali - grano saraceno:
1010
- - per fabbricare malto per birra o birra - - altro:
1030
- - - per l'alimentazione di animali 1040
- - - per usi tecnici - miglio:
2010
- - per fabbricare malto per birra o birra - - altro:
2030
- - - per l'alimentazione di animali 2040
- - - per usi tecnici - scagliola:
3010
- - per fabbricare malto per birra o birra - - altra:
3030
- - - per l'alimentazione di animali 3040
- - - per usi tecnici - altri cereali:
- - triticale:
9013
- - - da semina
9014
- - - per fabbricare malto per birra o birra - - - altra:
9033
- - - per l'alimentazione di animali 9034
- - - per usi tecnici
Agricoltura
68
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce - - altri:
9041 - - - per fabbricare malto per birra o birra - - - altri:
9061 - - - - per l'alimentazione di animali 9071 - - - - per usi tecnici 1101.
Farine
di frumento (grano) o di frumento segalato: - per l'alimentazione di animali: 0051 - - farine gonfianti 0059 - - altre
1102.
Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato: - farina di segala:
- - per l'alimentazione di animali: 1051 - - - farine gonfianti 1059 - - - altra
- farina di granoturco: 2020 - - per l'alimentazione di animali - altre:
- - di triticale:
9013 - - - per l'alimentazione di animali - - di riso:
9052 - - - per l'alimentazione di animali - - altre:
9062 - - - per l'alimentazione di animali 1103.
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali: - semole e semolini:
- - di frumento (grano): - - - semolino di grano duro in recipienti eccedenti 5 kg: 1111 - - - - per fabbricare malto per birra o birra 1112 - - - - per l'alimentazione di animali - - - altri:
1191 - - - - per fabbricare malto per birra o birra 1192 - - - - per l'alimentazione di animali - - di granoturco:
1310
- - - per fabbricare malto per birra o birra 1320
- - - per l'alimentazione di animali - - di altri cereali
- - - di segala, di frumento segalato o di triticale: 1911
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 1912
- - - - per l'alimentazione di animali - - - di avena:
1921
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 1922
- - - - per l'alimentazione di animali - - - di riso:
1931
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 1932
- - - - per l'alimentazione di animali - - - di altri cereali: 1991
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 1993
- - - - per l'alimentazione di animali - agglomerati in forma di pellets: - - di frumento (grano): 2011
- - - per fabbricare malto per birra o birra 2012
- - - per l'alimentazione di animali - - di segala, di frumento segalato o di triticale: 2021
- - - per fabbricare malto per birra o birra 2022
- - - per l'alimentazione di animali
Importazione di prodotti agricoli 69
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce - - di altri cereali: 2091
- - - per fabbricare malto per birra o birra 2092
- - - per l'alimentazione di animali 1104.
Cereali altrimenti lavorati (ad es. mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: - cereali, schiacciati o in fiocchi: - - di avena:
1210
- - - per fabbricare malto per birra o birra 1220
- - - per l'alimentazione di animali - - di altri cereali: - - - di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale: 1911
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 1912
- - - - per l'alimentazione di animali - - - di orzo:
1921
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 1922
- - - - per l'alimentazione di animali - - - di altri cereali: 1991
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 1993
- - - - per l'alimentazione di animali - altri cereali lavorati (ad es. mondati, perlati, tagliati o spezzati): - - di avena:
2210
- - - per fabbricare malto per birra o birra 2230
- - - per l'alimentazione di animali - - di granoturco:
2310
- - - per fabbricare malto per birra o birra 2320
- - - per l'alimentazione di animali - - di altri cereali: - - - di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale: 2911
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 2912
- - - - per l'alimentazione di animali - - - di miglio:
2921
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 2923
- - - - per l'alimentazione di animali - - - di avena:
2931
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 2933
- - - - per l'alimentazione di animali - - - di altri cereali: 2991
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 2993
- - - - per l'alimentazione di animali - germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: - - per fabbricare oli o grassi, per l'alimentazione umana o per usi tecnici: - - - germi di granoturco: 3011
- - - - mediante estrazione 3012
- - - - mediante pressatura 3021
- - - germi di frumento 3039
- - - altri
3070
- - per fabbricare oli e grassi per l'alimentazione di animali - - altri:
- - - di frumento (compreso il farro), segala, frumento segalato o triticale: 3081
- - - - per l'alimentazione di animali - - - altri:
3091
- - - - per fabbricare malto per birra o birra 3093
- - - - per l'alimentazione di animali
Agricoltura
70
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce 1105.
Farina, semolino, polveri, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate:
- farina, semolino e polveri: 1021 - - per l'alimentazione di animali - fiocchi, granulati e agglomerati in forma di pellets: 2021 - - per l'alimentazione di animali 1106.
Farina, semolino e polveri di legumi da granella della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8: - di legumi da granella secchi della voce 0713: 1010 - - per l'alimentazione di animali - di sago o di radici o tuberi della voce 0714: 2010 - - per l'alimentazione di animali - di prodotti del capitolo 8: 3010 - - per l'alimentazione di animali 1107.
Malto,
anche torrefatto:
- non torrefatto:
- - non franto:
1011 - - - per fabbricare la birra 1013 - - - per l'alimentazione di animali - - altro:
1091 - - - per fabbricare la birra - - altro:
1094 - - - - per l'alimentazione di animali - torrefatto:
- - non franto:
2011 - - - per fabbricare la birra 2013 - - - per l'alimentazione di animali - - altro:
2091 - - - per fabbricare la birra - - - altro:
2094 - - - - per l'alimentazione di animali 1108.
Amidi e fecole; inulina: - amidi e fecole:
- - amido di frumento: 1110 - - - per fabbricare la birra 1120 - - - per l'alimentazione di animali - - amido di granoturco: 1210 - - - per fabbricare la birra 1220 - - - per l'alimentazione di animali - - fecola di patate: 1310 - - - per fabbricare la birra 1320 - - - per l'alimentazione di animali - - fecola di manioca: 1410 - - - per fabbricare la birra 1420 - - - per l'alimentazione di animali - - altri amidi e fecole: - - - amido di riso:
1911 - - - - per fabbricare la birra 1912 - - - - per l'alimentazione di animali - - - altri:
1991 - - - - per fabbricare la birra 1992 - - - - per l'alimentazione di animali - inulina:
2010 - - per fabbricare la birra 2020 - - per l'alimentazione di animali
Importazione di prodotti agricoli 71
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce 1201.
Fave
di
soia, anche frantumate: 0010
- per l'alimentazione di animali, escluse quelle per produrre olio - per produrre olio:
0021
- - per l'alimentazione di animali - - per produrre olio commestibile: 0023
- - - mediante estrazione 0024
- - - mediante pressatura - - altre:
0026
- - - mediante estrazione 0027
- - - mediante pressatura - altre:
0091
- - per produrre generi alimentari 1202.
Arachidi, non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate - con guscio:
1010
- - per l'alimentazione di animali, escluse quelle per produrre olio - - per produrre olio: 1021
- - - per l'alimentazione di animali - - - per produrre olio commestibile: 1023
- - - - mediante estrazione 1024
- - - - mediante pressatura - - - altre:
1026
- - - - mediante estrazione 1027
- - - - mediante pressatura - sgusciate, anche frantumate: 2010
- - per l'alimentazione di animali, escluse quelle per produrre olio - - per produrre olio: 2021
- - - per l'alimentazione di animali - - - per produrre olio commestibile: 2023
- - - - mediante estrazione 2024
- - - - mediante pressatura - - - altre:
2026
- - - - mediante estrazione 2027
- - - - mediante pressatura 1203.
Copra:
0010
- per l'alimentazione di animali, escluso quella per produrre olio - per produrre olio:
0021
- - per l'alimentazione di animali - - per produrre olio commestibile: 0023
- - - mediante estrazione 0024
- - - mediante pressatura - - altra:
0026
- - - mediante estrazione 0027
- - - mediante pressatura 1204.
Semi di lino, anche frantumati: 0010
- per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - per produrre olio:
0021
- - per l'alimentazione di animali - - per produrre olio commestibile: 0023
- - - mediante estrazione 0024
- - - mediante pressatura - - altri:
0026
- - - mediante estrazione 0027
- - - mediante pressatura
Agricoltura
72
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce 1205.
Semi
di
ravizzone
o di colza, anche frantumati: - semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico: - - semi di ravizzone: 1010
- - - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - - per produrre olio: 1021
- - - - per l'alimentazione di animali - - - - per produrre olio commestibile: 1023
- - - - - mediante estrazione 1024
- - - - - mediante pressatura - - - - altri:
1026
- - - - - mediante estrazione 1027
- - - - - mediante pressatura - - semi di colza:
1040
- - - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - - per produrre olio: 1051
- - - - per l'alimentazione di animali - - - - per produrre olio commestibile: 1053
- - - - - mediante estrazione 1054
- - - - - mediante pressatura - - - - altri:
1056
- - - - - mediante estrazione 1057
- - - - - mediante pressatura - altri:
- - semi di ravizzone: 9010
- - - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - - per produrre olio: 9021
- - - - per l'alimentazione di animali - - - - per produrre olio commestibile: 9023
- - - - - mediante estrazione 9024
- - - - - mediante pressatura - - - - altri:
9026
- - - - - mediante estrazione 9027
- - - - - mediante pressatura - - semi di colza:
9040
- - - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - - per produrre olio: 9051
- - - - per l'alimentazione di animali - - - - per produrre olio commestibile: 9053
- - - - - mediante estrazione 9054
- - - - - mediante pressatura - - - - altri:
9056
- - - - - mediante estrazione 9057
- - - - - mediante pressatura 1206.
Semi
di
girasole, anche frantumati: - non sgusciati:
0010 - - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - per produrre olio: 0021 - - - per l'alimentazione di animali - - - per produrre olio commestibile: 0023 - - - - mediante estrazione 0024 - - - - mediante pressatura - - - altri:
0026 - - - - mediante estrazione 0027 - - - - mediante pressatura - sgusciati:
0040 - - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
Importazione di prodotti agricoli 73
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce - - per produrre olio: 0041
- - - per l'alimentazione di animali - - - per produrre olio commestibile: 0053
- - - - mediante estrazione 0054
- - - - mediante pressatura - - - altri:
0056
- - - - mediante estrazione 0057
- - - - mediante pressatura 1207.
Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: - semi di cotone:
2010
- - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - per produrre olio: 2021
- - - per l'alimentazione di animali - - - per produrre olio commestibile: 2023
- - - - mediante estrazione 2024
- - - - mediante pressatura - - - altri:
2026
- - - - mediante estrazione 2027
- - - - mediante pressatura - semi di sesamo:
4010
- - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - per produrre olio: 4021
- - - per l'alimentazione di animali - - - per produrre olio commestibile: 4023
- - - - mediante estrazione 4024
- - - - mediante pressatura - - - altri:
4026
- - - - mediante estrazione 4027
- - - - mediante pressatura - semi di senape:
5010
- - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - per produrre olio: 5021
- - - per l'alimentazione di animali - - - per produrre olio commestibile: 5023
- - - - mediante estrazione 5024
- - - - mediante pressatura - - - altri:
5026
- - - - mediante estrazione 5027
- - - - mediante pressatura - altri:
- - semi di papavero: 9111
- - - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - - per produrre olio: 9113
- - - - per l'alimentazione di animali - - - - per produrre olio commestibile: 9114
- - - - - mediante estrazione 9115
- - - - - mediante pressatura - - - - altri:
9116
- - - - - mediante estrazione 9117
- - - - - mediante pressatura - - semi di karité:
9921
- - - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - - per produrre olio: 9922
- - - - per l'alimentazione di animali - - - - per produrre olio commestibile: 9923
- - - - - mediante estrazione 9924
- - - - - mediante pressatura
Agricoltura
74
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce - - - - altri:
9925 - - - - - mediante estrazione 9926 - - - - - mediante pressatura - - noci e mandorle di palmisti: 9931 - - - per l'alimentazione di animali, escluse quelle per produrre olio - - - per produrre olio: 9932 - - - - per l'alimentazione di animali - - - - per produrre olio commestibile: 9933 - - - - - mediante estrazione 9934 - - - - - mediante pressatura - - - - altre:
9935 - - - - - mediante estrazione 9936 - - - - - mediante pressatura - - semi di ricino:
9941 - - - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - - per produrre olio: 9942 - - - - per l'alimentazione di animali - - - - per produrre olio commestibile: 9943 - - - - - mediante estrazione 9944 - - - - - mediante pressatura - - - - altri:
9945 - - - - - mediante estrazione 9946 - - - - - mediante pressatura - - semi di ricino:
9951 - - - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - - per produrre olio: 9952 - - - - per l'alimentazione di animali - - - - per produrre olio commestibile: 9953 - - - - - mediante estrazione 9954 - - - - - mediante pressatura - - - - altri:
9955 - - - - - mediante estrazione 9956 - - - - - mediante pressatura - - altri (escluse le faggiole): ex
9991
- - - per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio - - - per produrre olio: ex
9993
- - - - per l'alimentazione di animali - - - - per produrre olio commestibile: ex
9994
- - - - - mediante estrazione ex
9995
- - - - - mediante pressatura - - - - altri:
ex
9996
- - - - - mediante estrazione ex
9997
- - - - - mediante pressatura 1208.
Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape: - di fave di soia:
1010 - - per l'alimentazione di animali - altre:
9010 - - per l'alimentazione di animali 1209.
Semi, frutti e spore da semina: - semi di barbabietole da zucchero: 1010 - - per l'alimentazione di animali - semi di piante da foraggio, eccetto semi di barbabietola: - - altri:
- - - di vecce e di lupino: 2911 - - - - per l'alimentazione di animali 2912 - - - - per usi tecnici - altri:
Importazione di prodotti agricoli 75
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce - - altri:
- - - semi di tamarindo: 9911
- - - - per l'alimentazione di animali 9912
- - - - per usi tecnici - - - altri:
9991
- - - - per l'alimentazione di animali 1212.
Carrube, alghe, barbabietole da foraggio e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum), impiegati principalmente per l'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: - alghe:
2010
- - farina, per l'alimentazione di animali - altri:
- - barbabietole da zucchero: 9110
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
- - - radici di cicoria, essiccate: 9911
- - - - per l'alimentazione di animali - - - carrube, compresi i semi di carrube: - - - - altre:
9922
- - - - - per l'alimentazione di animali - - - altri:
9991
- - - - per l'alimentazione di animali 1213.
Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets: - altre:
0091
- - paglia, non lavorata 0099
- - altre
1214.
Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets: - farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica: 1010
- - per l'alimentazione di animali - altri:
- - per l'alimentazione di animali: 9011
- - - fieno greggio 9019
- - - altri
1404.
Prodotti
vegetali, non nominati né compresi altrove: 9010
- - noccioli di datteri, loro prodotti e cascami; frantumi di guarea, per l'alimentazione di animali 1501.
Grassi di maiale (compreso strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: - grassi di maiale (compreso strutto): - - per l'alimentazione di animali: 0012
- - - greggi
0013
- - - altri
- grassi di volatili: - - per l'alimentazione di animali: 0022
- - - greggi
0023
- - - altri
Agricoltura
76
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce 1502.
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:
- per l'alimentazione di animali: 0011 - - non fusi né altrimenti estratti - - altri:
0012 - - - greggi
0019 - - - altri
1503.
Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati: 0010 - per l'alimentazione di animali 1504.
Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - oli di fegato di pesci e loro frazioni: - - altri:
1091 - - - per l'alimentazione di animali - grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato: 2010 - - per l'alimentazione di animali - grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni: 3010 - - per l'alimentazione di animali 1505.
Grasso di lana e altre sostanze derivate, compresa la lanolina: - grasso di lana greggio: 0011 - - per l'alimentazione di animali - altri:
0091 - - per l'alimentazione di animali 1506.
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
- per l'alimentazione di animali: 0011 - - non fusi né altrimenti estratti - - altri:
0012 - - - greggi
0019 - - - altri
1507.
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - olio greggio, anche depurato delle mucillagini: 1010 - - per l'alimentazione di animali - altri:
- - frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di soia:
9011 - - - per l'alimentazione di animali - - altri:
9091 - - - per l'alimentazione di animali 1508.
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
- olio greggio:
1010 - - per l'alimentazione di animali - altri:
- - frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di arachide:
9011 - - - per l'alimentazione di animali - - altri:
9091 - - - per l'alimentazione di animali 1509.
Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - vergini:
1010 - - per l'alimentazione di animali
Importazione di prodotti agricoli 77
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce - altri:
9010
- - per l'alimentazione di animali 1510.
Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509: 0010
- per l'alimentazione di animali 1511.
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
- olio greggio:
1010
- - per l'alimentazione di animali - altri:
- - frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palma:
9011
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
9091
- - - per l'alimentazione di animali 1512.
Olio di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - olio di girasole o olio di cartamo e loro frazioni: - - oli greggi:
1110
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
- - - frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di girasole o dell'olio di cartamo: 1911
- - - - per l'alimentazione di animali - - - altri:
1991
- - - - per l'alimentazione di animali - olio di cotone e sue frazioni: - - olio greggio, anche depurato del gossipolo: 2110
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
2910
- - - per l'alimentazione di animali 1513.
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni: - - olio greggio:
1110
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
- - - frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di cocco (olio di copra): 1911
- - - - per l'alimentazione di animali - - - altri:
1991
- - - - per l'alimentazione di animali - olio di palmisti o di babassù e loro frazioni: - - oli greggi:
2110
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
- - - frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palmisti o di babassù: 2911
- - - - per l'alimentazione di animali - - - altri:
2991
- - - - per l'alimentazione di animali
Agricoltura
78
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce 1514.
Oli di ravizzone, di colza o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - olio di ravizzone o di colza, a basso tenore di acido erucico - - oli greggi:
1110
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
1910
- - - per l'alimentazione di animali - altri:
- - oli greggi:
9110
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
9910
- - - per l'alimentazione di animali 1515.
Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di ioioba) e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - olio di lino e sue frazioni: - - olio greggio:
1110 - - - per l'alimentazione di animali - - altri:
1910 - - - per l'alimentazione di animali - olio di granoturco e sue frazioni: - - olio greggio:
2110 - - - per l'alimentazione di animali - - altri:
2910 - - - per l'alimentazione di animali - olio di ricino e sue frazioni: 3010 - - per l'alimentazione di animali - olio di sesamo e sue frazioni: - - olio greggio:
5011 - - - per l'alimentazione di animali - - altri:
5020 - - - per l'alimentazione di animali - altri:
- - olio di germi di cereali: 9011 - - - per l'alimentazione di animali - - olio di ioioba e sue frazioni: 9021
- - - per l'alimentazione di animali - - olio di tung (di abrasin) e sue frazioni: 9031 - - - per l'alimentazione di animali - - altri:
9091 - - - per l'alimentazione di animali 1516.
Grassi e oli animali e vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
- grassi e oli animali e loro frazioni: 1010 - - per l'alimentazione di animali - grassi e oli vegetali e loro frazioni: 2010 - - per l'alimentazione di animali 1517.
Margarina;
miscele
o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516: - margarina, esclusa margarina liquida 1010 - - per l'alimentazione di animali - altra:
9010 - - per l'alimentazione di animali
Importazione di prodotti agricoli 79
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce 1518.
Grassi e oli animali e vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove: - miscele non alimentari di oli vegetali: 0011
- - per l'alimentazione di animali - olio di soia, epossidato: 0081
- - per l'alimentazione di animali - altri:
0093
- - per l'alimentazione di animali 1702.
Altri zuccheri, compresi lattosio, maltosio, glucosio e fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromi o coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melasse, caramellizzati: - glucosio e sciroppo di glucosio, che non contengono fruttosio o che, allo stato secco, contengono meno del 20% di fruttosio: - - allo stato solido: - - - chimicamente puri: 3021
- - - - per l'alimentazione di animali - - - altri:
- - - - altri (diversi da quelli che, allo stato secco, contengono il 10 % o più di fruttosio):
3033
- - - - - per l'alimentazione di animali - glucosio e sciroppo di glucosio che, allo stato secco, contengono tra il 20 % e il 50% di glucosio, escluso lo zucchero invertito: - - allo stato solido: 4011
- - - per l'alimentazione di animali - altro fruttosio e sciroppi di fruttosio che, allo stato secco, contengono più del 50% di fruttosio, escluso lo zucchero invertito: - - in forma di sciroppo: - - - altri:
6022
- - - - per l'alimentazione di animali - altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero che, allo stato secco, contengono 50% di fruttosio: - - allo stato solido: - - - zucchero invertito: 9011
- - - - per l'alimentazione di animali 1703.
Melasse ottenute dall'estrazione o raffinazione dello zucchero: - altre:
- - altre:
9091
- - - per l'alimentazione di animali 1802.
Gusci,
pellicole (bucce) e altri residui di cacao: 0010
- per l'alimentazione di animali 1905.
Prodotti di panetteria, pasticceria o biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in foglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
- altri:
- - pane e altri prodotti di panetteria comune, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di miele, di uova, di materie grasse, di formaggio o di frutta: - - - non condizionati per la vendita al dettaglio: - - - - grattatura di pane: 9021
- - - - - per l'alimentazione di animali
Agricoltura
80
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce 2102.
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002): - lieviti vivi:
- - diversi dal lievito pressato (lievito da panetteria): 1091 - - - per l'alimentazione di animali - lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti: - - lieviti morti:
2011 - - - per l'alimentazione di animali - - altri microrganismi monocellulari morti: 2021 - - - per l'alimentazione di animali 2103.
Preparazioni per salse e sale preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata 3011 - - farina di senape, anche preparata, per l'alimentazione di animali 2301.
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di carne, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana; ciccioli: - Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di carne o di frattaglie: - - per l'alimentazione di animali: 1011 - - - ciccioli
1019 - - - altri
.
- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici: 2010 - - per l'alimentazione di animali 2302.
Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altri trattamenti dei cereali o dei legumi:
- di granoturco:
1010 - - per l'alimentazione di animali - di frumento (grano): 3020 - - per l'alimentazione di animali - di altri cereali:
- - di riso:
4030 - - - per l'alimentazione di animali - - altri:
4091 - - - per l'alimentazione di animali: - di legumi:
5010 - - per l'alimentazione di animali 2303.
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello
zucchero, avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcol, anche agglomerati in forma di pellets: - Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili: - - per l'alimentazione di animali: 1011 - - proteine di patate - - - altri:
1012 - - - - con tenore di proteine commisurato al tenore di sostanza secca non eccedente al 30 % di peso 1018 - - - - altri
- polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero: 2010 - - per l'alimentazione di animali - avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcol: 3010 - - per l'alimentazione di animali
Importazione di prodotti agricoli 81
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce 2304.
Pannelli e altri residui solidi macinati o agglomerati in forma di pellets dell'estrazione dell'olio di soia: 0010
- per l'alimentazione di animali 2305.
Pannelli e altri residui solidi macinati o agglomerati in forma di pellets dell'estrazione dell'olio di archide: 0010
- per l'alimentazione di animali 2306.
Pannelli e altri residui solidi macinati o agglomerati in forma di pellets dell'estrazione di grassi e oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:
- di cotone:
1010
- - per l'alimentazione di animali - di lino:
2010
- - per l'alimentazione di animali - di girasole:
3010
- - per l'alimentazione di animali - di semi di ravizzone o di colza: - - di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico: 4110
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
4910
- - - per l'alimentazione di animali - di noce di cocco o di copra: 5010
- - per l'alimentazione di animali - di noci o di mandorle di palmisti: 6010
- - per l'alimentazione di animali - - di germi di granoturco: 9011
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
9021
- - - per l'alimentazione di animali 2308.
Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: - per l'alimentazione di animali: 0020
- - ghiande di quercia e castagne d'India 0030
- - vinacce, trebbie di mele e di pere 0040
- - residui della fabbricazione di estratti di caffè e di camomilla 0050
- - di piante di granoturco 0060
- - altri
2309.
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: - altri:
- - foraggi, melassati o zuccherati; biscotti: 9011
- - - per animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina nonché per conigli e volatili da cortile: - - «solubles» di pesci o di mammiferi marini, non mescolati, anche concentrati o in polvere: 9041
- - - per l'alimentazione di animali - - altri:
- - - per animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina nonché per conigli e volatili da cortile: 9081
- - - - che contengono polvere di latte o di siero di latte - - - - che non contengono polvere di latte o di siero di latte: 9082
- - - - - preparazioni a base di materie minerali, anche con aggiunta di oligoelementi, vitamine o agenti medicinali attivi 9089
- - - - - altri
Agricoltura
82
916.01
Voce di tariffa
Designazione della merce 3505.
Destrina e altri amidi e fecole modificati (ad es. amidi e fecole pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri
amidi e fecole modificati: - destrina e altri amidi e fecole modificati: 1010 - - per l'alimentazione di animali - colle:
2010 - - per l'alimentazione di animali 3809.
Agenti di apprettatura o di finitura e altri prodotti e preparazioni (ad es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, a base di sostanze amilacee, non nominati né compresi altrove: 1010 - - per l'alimentazione di animali 3823.
Acidi
grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: - acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: - - acido stearico:
1110 - - - per l'alimentazione di animali - - acido oleico:
1210 - - - per l'alimentazione di animali - - altri (esclusi gli acidi grassi del tallolio): 1910 - - - per l'alimentazione di animali
Importazione di prodotti agricoli 83
916.01
Allegato 4b81 (art. 22e)
Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili Quantitativo parziale del contingente doganale Periodo per l'importazione all'aliquota di dazio del contingente
20 000 t lorde
1° gennaio - 31 dicembre 20 000 t lorde
1° aprile - 31 dicembre 15 000 t lorde
1° luglio - 31 dicembre 15 000 t lorde
1° ottobre - 31 dicembre 81 Introdotto dal n. III cpv. 3 dell'O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6225). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 157).
Agricoltura
84
916.01
Allegato 582 (art. 26)
Eccezioni all'obbligo del permesso generale d'importazione per importazioni per uso privato nel traffico viaggiatori Quantità giornaliera importata in kg lordi o litri per persona Prodotto
Quantitativo
massimo
Carni e frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina o caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate 20 kg
Carni salate, secche o affumicate e prodotti di carne della specie bovina, suina, ovina o caprina, equina, asinina o mulesca 20 kg
Carne e prodotti di carne di volatili domestici 20 kg
Latte non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti illimitato
Polvere di latte intero, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti illimitato
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di frutta o di cacao (ad eccezione di iogurt, contenente cacao, aromatizzato o con aggiunta di frutta) illimitato
Burro illimitato
Uova di volatili, in guscio illimitato
Fiori recisi, freschi
illimitato
Legumi e ortaggi, freschi illimitato
Legumi e ortaggi, surgelati illimitato
Patate illimitato
Prodotti a base di patate illimitato
Frutta fresca
illimitato
Prodotti di frutta
illimitato
Cereali panificabili illimitato
Cereali speciali (orzo, avena, granoturco) illimitato
Uve fresche per la torchiatura illimitato
Succo d'uva, anche diluito con acqua o con aggiunta di anidride carbonica illimitato
Vino naturale bianco e rosso illimitato
82 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6225).
Importazione di prodotti agricoli 85
916.01
Allegato 683 (art. 26)
Importazioni di merci nel traffico viaggiatori non computate nel contingente doganale Importazioni per uso privato nel traffico viaggiatori Quantità giornaliera importata in chilogrammi lordi o litri, per persona Prodotto
Quantitativo
massimo
Carni e frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate complessivamente
0,5 kg
Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, salate, secche o affumicate; carni e frattaglie commestibili di pollame di tutti i generi; preparazioni di carne, frattaglie commestibili o sangue di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca nonché di pollame di tutti i generi complessivamente
3,5 kg
Burro e crema di latte complessivamente
1,0 kg
Latte e altri prodotti a base di latte complessivamente
5,0 kg
Uova di volatili, in guscio 2,5 kg
Fiori recisi, freschi 20,0 kg
Ortaggi, freschi o congelati 20,0 kg
Frutta fresca
20,0 kg
Prodotti a base di patate complessivamente
2,5 kg
Cereali e prodotti della macinazione, ad eccezione del riso 20,0 kg
Uve per la torchiatura 20,0 kg
Succhi di mele, di pere e d'uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole; sidro di mele o di pere complessivamente
3,0 l
Vini naturali rossi e bianchi, importati da persone di età superiore ai 17 anni
complessivamente
20,0 l
83 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2327).
Agricoltura
86
916.01
Allegato 784 (art. 29)
Elenco delle aliquote di tassa applicabili al traffico merci con l'estero
Per le importazioni con il permesso generale d'importazione sono riscosse le seguenti tasse amministrative: Gruppo di merci
Tassa per lotto di
merci soggetto a
imposizione in
franchi
a.
Frutta, legumi e ortaggi, compresi legumi e ortaggi surgelati e piante di cipolle
5.b.
Frutta da sidro e da distillazione, compresi prodotti di frutta 5.c. Patate,
incluse
patate da semina e prodotti a base di patate 5.d. Fiori
recisi
5.e. Latticini
(esclusi formaggio e quark) 5.f.
Pollame, carni di pollame compresi preparati 5.g.
Animali vivi, esclusi gli animali della specie equina, carni e frattaglie, sperma della specie bovina, come pure insaccati e prodotti simili, compresi carne secca, conserve di carne ecc.
5.h.
Vino bianco e rosso, vini dolci e succo d'uva 3.84 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
(RU 2007 6225).
Importazione di prodotti agricoli 87
916.01
Allegato 885 (art. 1 cpv. 1)
Altri prodotti agricoli che soggiacciono all'obbligo del PGI Voce di tariffa
Designazione delle merci - di peso non eccedente 185 g: 0105. 1100
- - galli e galline 0105. 1200
- - tacchini e tacchine - altri
0105. 9400
- - galli e galline con peso non eccedente 2000 g - margarina, esclusa la margarina liquida: - - altra, avente, tenore, in peso, di materie grasse: - - - eccedente 65 %: - - - - in cisterne o fusti metallici: 1517. 1062
- - - - - avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 % - - - - altra:
1517. 1067
- - - - - avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 % - - - eccedente 41 % ma non eccedente 65 %: - - - - in cisterne o fusti metallici: 1517. 1072
- - - - - avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 % - - - - altra:
1517. 1077
- - - - - avente tenore, in peso, di materie grasse del latte ecedente 10 % ma non eccedente 15 % - - - eccedente 25 % ma non eccedente 41 %: - - - - in cisterne o fusti metallici: 1517. 1082
- - - - - avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 % - - - - altra:
1517. 1087
- - - - - avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 % - - - non eccedente 25 %: - - - - in cisterne o fusti metallici: 1517. 1092
- - - - - avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 % - - - - altra:
1517. 1097
- - - - - avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 % - altri:
- - altri:
- - - contenenti materie grasse del latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte:
- - - - eccedente 10 %: - - - - - in cisterne o fusti metallici: 1517. 9062
- - - - - - avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 % - - - - - altri:
1517. 9067
- - - - - - avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 % 85 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3055). Nuovo testo giusta il n. IV cpv. 2 dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3559).
Agricoltura
88
916.01