1. Fatto salvo il paragrafo 2, entro un termine ragionevole dopo la consegna della persona alla Corte o la sua comparizione volontaria dinanzi alla stessa, la Camera preliminare tiene un'udienza per convalidare le accuse sulle quali il Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio. L'udienza si svolge in presenza del Procuratore e della persona oggetto d'inchiesta o azione giudiziaria, nonché dell'avvocato di quest'ultima.
2. La Camera preliminare, su richiesta del Procuratore o di sua iniziativa, può tenere un'udienza in assenza della persona accusata per convalidare le accuse sulle quali il Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio, allorché la persona:
- a)
- ha rinunciato al suo diritto di essere presente; oppure
- b)
- si è data alla fuga o è introvabile, e tutto quanto era ragionevolmente possibile fare è stato fatto per garantire la sua comparizione dinanzi alla Corte ed informarla delle accuse a carico contro di essa e della prossima tenuta di un'udienza per convalidare tali accuse.
In questo caso la persona è rappresentata da un avvocato se la Camera di giudizio preliminare decide che ciò è nell'interesse della giustizia.
3. In un ragionevole periodo di tempo prima dell'udienza, la persona:
- a)
- riceve una notifica scritta delle imputazioni sulle quali il Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio; e
- b)
- è informata degli elementi probatori sui quali il Procuratore intende basarsi in udienza.
La Camera preliminare può emettere ordinanze concernenti la comunicazione di informazioni ai fini dell'udienza.
4. Prima dell'udienza, il procuratore può proseguire l'inchiesta e può modificare o ritirare talune imputazioni. La persona in questione riceve notifica di qualsiasi emendamento o ritiro delle accuse entro un ragionevole periodo di tempo prima dell'udienza. In caso di ritiro delle accuse il Procuratore informa la Camera preliminare dei motivi di tale ritiro.
5. All'udienza, il Procuratore sostiene ciascuna delle accuse con elementi probatori sufficienti a comprovare l'esistenza di motivi sostanziali per ritenere che la persona abbia commesso il reato di cui è imputata. Il Procuratore può basarsi su elementi probatori quali documenti o brevi resoconti, e non è tenuto a far comparire i testimoni che devono fornire una deposizione al processo.
6. All'udienza la persona può:
- a)
- contestare le accuse;
- b)
- contestare gli elementi di prova prodotti dal procuratore; e
- c)
- presentare elementi di prova.
7. Al termine dell'udienza, la Camera preliminare determina se esistono prove sufficienti che forniscano motivi sostanziali per ritenere che la persona abbia commesso ciascuno dei reati di cui è accusata. In base alla sua determinazione, la Camera preliminare:
- a)
- convalida le accuse per le quali ha concluso che sussistano prove sufficienti e rinvia la persona dinanzi ad una Camera di primo grado perché vi sia giudicata sulla base delle accuse convalidate;
- b)
- rifiuta di convalidare le accuse per le quali ha concluso che non vi sono prove sufficienti;
- c)
- rinvia l'udienza e chiede al Procuratore di considerare:
- i)
- di fornire elementi probatori supplementari, o di procedere a nuove inchieste relativamente ad una particolare accusa; oppure
- ii)
- di modificare un'accusa se gli elementi probatori prodotti sembrano indicare che è stato commesso un altro tipo di reato, passibile della giurisdizione della Corte.
8. Anche se la Camera dei giudizi preliminari rifiuta di convalidare un'imputazione, nulla vieta al Procuratore di richiederne nuovamente la convalida, se fornisce elementi probatori supplementari a sostegno della sua domanda.
9. Dopo la convalida delle accuse e prima che il processo abbia inizio, il Procuratore può modificare le accuse con l'autorizzazione della Camera dei giudizi preliminari e dopo che l'imputato ne sia stato informato. Se il procuratore intende aggiungere capi d'imputazione supplementari o sostituire le accuse con altre più gravi, un'udienza dovrà essere tenuta in conformità al presente articolo per convalidare le nuove accuse. Dopo l'inizio del processo, il Procuratore può ritirare le accuse con l'autorizzazione della Camera di primo grado.
10. Ogni mandato già decretato cessa di avere effetto per qualsiasi accusa non convalidata dalla Camera dei giudizi preliminari o ritirata dal Procuratore.
11. Dopo che le accuse sono state convalidate in conformità al presente articolo, la Presidenza istituisce una Sezione di primo grado la quale, subordinatamente al paragrafo 9 e all'articolo 64 paragrafo 4, s'incarica della successiva fase procedurale e può esercitare ogni funzione di competenza della Camera dei giudizi preliminari che risulti pertinente e appropriata.