Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione
1 La presente ordinanza disciplina i compiti e le competenze nel settore degli appalti pubblici dell'Amministrazione federale.
2 Si applica:
- a.
- alle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del 25 novembre 19985 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA);
- b.
- alle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata di cui all'articolo 7a capoverso 1 lettere a e b OLOGA, fatta eccezione per il Consiglio dei PF.
3 All'acquisto di prestazioni edili sono applicabili soltanto le disposizioni del capitolo 4 e degli articoli 39, 40 e 41 capoverso 2; per il rimanente, l'acquisto di prestazioni edili è retto dall'ordinanza del 5 dicembre 20086 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.