1
Ordinanza
concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) del 7 dicembre 1998 (Stato 22 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21 capoverso 2, 60 capoverso 4, 63, 64 capoverso 2 e 65 capoverso 2
della legge federale del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura), ordina: Sezione 1: Impianti viticoli
Art. 1
Superficie viticola
1
Per superficie viticola s'intende la superficie piantata e coltivata uniformemente a vigneto. 2
La superficie è considerata coltivata uniformemente se lo spazio per ogni ceppo è di 3 m2 al massimo; in casi particolari, quali per esempio la forte declività o le speciali forme di allevamento, il Cantone può prevedere uno spazio maggiore.
Art. 2
Nuovi impianti
1
Per nuovo impianto si intende l'impianto di vigneti su una superficie che non è stata coltivata a vite da più di dieci anni.
2
I nuovi impianti per la produzione commerciale di vino sono autorizzati soltanto su terreni dei quali è provata l'idoneità alla viticoltura. Al riguardo occorre considerare: a. l'altitudine; b. la declività e l'esposizione del declivio; c. il clima
locale;
d. la natura del suolo; e. le condizioni idrologiche del suolo; f.
l'importanza della superficie per quanto attiene alla protezione della natura.
3
Per nuovi impianti non destinati alla produzione di vino, i Cantoni possono sostituire l'obbligo dell'autorizzazione con l'obbligo della notifica.
4
Non abbisognano di autorizzazione i nuovi impianti unici di superficie inferiore a 400 m2 i cui prodotti servono esclusivamente al consumo privato del gestore, RU 1999 86
1
RS 910.1
916.140
Agricoltura
2
916.140
sempreché quest'ultimo non possieda né coltivi nessun'altra vigna. Il Cantone può nondimeno fissare una superficie più esigua e prevedere l'obbligo di notifica.2 5 Il Cantone disciplina la procedura di autorizzazione e di notifica. Per la procedura di autorizzazione prevede che siano sentiti i servizi cantonali per la protezione della natura e del paesaggio.
Art. 3
Ricostituzione di superfici viticole 1
È considerata ricostituzione: a. la superficie viticola ripiantata dopo un'interruzione della coltivazione di meno di dieci anni;
b. l'innesto di un nuovo tipo di vitigno; o c. la sostituzione di singoli ceppi se questa comporta che le iscrizioni nel catasto viticolo non siano più veridiche.
2
La notifica della ricostituzione di una superficie viticola deve contenere le informazioni necessarie per l'iscrizione nel catasto viticolo.
3 Ricostituzioni di superfici viticole inferiori a 400 m2, i cui prodotti servono esclusivamente al consumo privato del gestore, non sottostanno all'obbligo di notifica. Il Cantone può nondimeno prevedere tale obbligo.
4
Il Cantone disciplina la procedura di notifica.
Art. 4
Catasto viticolo
1
Il catasto viticolo descrive i fondi con superfici viticole e con superfici comprese in una ricostituzione. Esso indica per ognuna di queste superfici: a. il nome del gestore o del proprietario; b. il Comune di ubicazione; c. il numero di particella; d. la superficie in m2; e. i vitigni e la quota di superficie destinata a ciascuno di essi; f. le denominazioni consentite per il vino prodotto con uva della superficie viticola;
g. se del caso l'esclusione della superficie viticola dalla produzione commerciale di vino.
2
I Cantoni possono rilevare altri dati.
3
Possono rinunciare a registrare superfici viticole piantate secondo l'articolo 2 capoverso 4.
4
Il catasto viticolo deve essere aggiornato annualmente.
2
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).
Vino
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Art. 5
Ammissione alla produzione commerciale di vino 1
Sono ammesse alla produzione commerciale di vino solo le superfici viticole a. sulle quali è stato autorizzato un nuovo impianto conformemente all'articolo 2 capoverso 2.
b. sulle quali è stata esercitata regolarmente prima del 1999 la viticoltura commerciale;
c. per le quali l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) ha autorizzato prima del 1999 un nuovo impianto e sulle quali l'impianto è stato effettivamente eseguito entro dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione.
2
Se la coltivazione di una superficie viticola viene interrotta per più di dieci anni, l'ammissione decade.
3
La vendita di vino come pure di uve o di mosto d'uva al fine di produrre vino è vietata se questi prodotti provengono da superfici viticole non ammesse alla produzione commerciale di vino.
Art. 6
Vigneti impiantati
illecitamente
1
Il Cantone dispone l'estirpazione delle viti impiantate illecitamente.
2
Il gestore o il proprietario del fondo deve estirpare le viti entro dodici mesi dalla notifica della decisione. Scaduto questo termine, il Cantone estirpa le viti a spese del contravventore.
Art. 7
Ammissione nell'elenco dei vitigni 1
Per ammettere un vitigno nel relativo elenco sono determinanti in particolare le seguenti proprietà:
a. la resa per unità di superficie; b. il tenore naturale in zucchero; c. il tenore globale in acidi; d. la sensibilità alle malattie.
2
Per i vitigni che servono alla produzione di vini, sono inoltre esaminate le proprietà organolettiche dei vini da essi prodotti.
3
L'Ufficio federale emana le disposizioni d'esecuzione.
Agricoltura
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Sezione 1a:3 Riconversione di superfici viticole nel 2004-20114
a Contributi di riconversione 1
Nei limiti del credito disponibile, possono essere accordati contributi a favore della riconversione di superfici viticole situate in Cantoni che:5 a. fissano, per i vitigni estirpati, un limite di almeno 0,1 kg/m2 (0,08 l/m2) inferiore a quello menzionato nell'articolo 14 capoverso 2;
b. vietano, per i vitigni estirpati, nuovi impianti per la produzione commerciale di vino, e
c. escludono dai contributi di riconversione i vitigni inadatti alle condizioni pedologiche o climatiche della zona di produzione o i vitigni il cui vino potrebbe non raggiungere il livello qualitativo richiesto.
2
Per riconversione si intende l'estirpazione, dopo la vendemmia, dei vitigni Chasselas e Müller-Thurgau e la loro sostituzione con altri vitigni nel corso dell'anno seguente; anche il sovrainnesto è considerato riconversione.
3
Le superfici viticole interessate devono essere superfici destinate alla produzione commerciale di vino.
4
Per le superfici viticole inferiori a 500 m2 non viene versato alcun contributo.
b Aventi diritto ai contributi Hanno diritto ai contributi i gestori o i proprietari di fondi che riconvertono i loro vigneti ai sensi dell'articolo 7a.
c Importo dei contributi 1
L'importo dei contributi è calcolato sulla base seguente: fr./ha
Declività inferiore al 30 % 20 000.Declività dal 30 al 50 %
27 500.Declività superiore al 50 % e vigneti in zone terrazzate
35 000.2
Per vigneti in zone terrazzate si intendono le superfici viticole giusta l'articolo 37 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 19986 sui pagamenti diretti.
3
Introdotta dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1757).
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).
5
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).
6 RS
910.13
Vino
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916.140
d Ripartizione dei mezzi finanziari disponibili fra i Cantoni 1
Il credito annuale concesso viene ripartito fra i Cantoni in funzione della superficie sulla quale in ciascun Cantone nel 2000 sono stati coltivati i vitigni Chasselas e Müller-Thurgau.
2
Se al 15 maggio un Cantone non ha utilizzato la totalità dei mezzi finanziari attribuitigli per l'anno seguente, l'Ufficio federale ripartisce la somma restante fra i Cantoni che non hanno potuto soddisfare tutte le domande.7
e Domande 1 La domanda dev'essere presentata al Cantone entro il 15 aprile dell'anno precedente la ricostituzione; può essere presentata al più presto alla data fissata dal Cantone.8 2
La domanda deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del proprietario e del gestore; b. nome del Comune e, se del caso, nome del luogo in cui è ubicata la particella;
c. numero di catasto della particella; d. superficie interessata in m2; e. menzione «declività inferiore al 30 per cento», «declività dal 30 al 50 per cento» o «declività superiore al 50 per cento e vigneti in zone terrazzate»; f.
varietà coltivata sulla particella alla data della domanda; g. varietà sostitutiva scelta.
3
Qualora il richiedente non fosse proprietario del fondo, alla domanda va allegato un documento che attesti il consenso del proprietario.
f Considerazione e trattamento delle domande 1
Le domande sono prese in considerazione secondo l'ordine d'entrata presso il Cantone e fino a esaurimento del credito annuale disponibile. Fa stato la data del timbro postale o del deposito della domanda presso il Cantone.9 2 Il giorno in cui il credito si esaurisce, la somma restante è attribuita in funzione della superficie, in ordine crescente. Se le ultime domande che possono essere prese in considerazione riguardano superfici equivalenti, la somma restante è ripartita in parti uguali fra tali superfici.
3
Il Cantone esamina le domande e determina l'importo totale dei contributi per domanda.
7
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).
8
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).
9
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).
Agricoltura
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4
I Cantoni possono statuire che le domande soprannumerarie siano considerate come inoltrate per l'anno seguente.
g10 Notifica all'Ufficio federale Entro il 15 maggio dell'anno che precede la riconversione, i Cantoni notificano all'Ufficio federale l'importo totale dei contributi che accorderanno nonché l'importo dei contributi che sarebbe stato necessario per soddisfare le domande che non hanno potuto essere prese in considerazione.
h Prove 1 Il gestore o il proprietario deve fornire al Cantone, prima della fine di luglio dell'anno della riconversione, i documenti che provano l'avvenuta riconversione.
Vanno allegati:
a. un conteggio che indichi, per ciascuna superficie viticola, la varietà sostitutiva e la superficie ricostituita;
b. una copia della fattura del vivaista.11 2
I Cantoni esaminano i documenti forniti e adeguano, se del caso, l'importo dei contributi.
i12 Versamento dei contributi 1
L'Ufficio federale versa i contributi agli aventi diritto prima della fine dell'anno della riconversione.
2
I Cantoni trasmettono all'Ufficio federale, prima della fine del mese di settembre dell'anno della ricostituzione, le decisioni definitive e un elenco ricapitolativo indicante almeno il nome del richiedente, la data della domanda, la superficie interessata e la categoria di declività, il vitigno estirpato e la varietà sostitutiva.
j13 Sorveglianza L'Ufficio federale può effettuare controlli presso gli aventi diritto in qualsiasi momento. Esso avverte anticipatamente il Cantone.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).
Vino
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Sezione 2: Controllo della vendemmia
Art. 8
Oggetto 1 Il controllo della vendemmia riguarda tutto il raccolto di uva, ad eccezione dei prodotti che provengono da impianti di cui all'articolo 2 capoverso 4.
2
Il controllo della vendemmia indica per ogni singola partita d'uva: a. il
viticoltore;
b. il
vinificatore;
c. l'ubicazione o il numero di particella; d. il vitigno;
e. il
quantitativo;
f.
il tenore naturale in zucchero.
3
Il tenore naturale in zucchero deve essere determinato, prima della trasformazione, mediante un rifrattometro ammesso dall'Ufficio federale di metrologia.
4
I Cantoni disciplinano e sorvegliano il controllo della vendemmia. La Confederazione assume, a dipendenza della capacità finanziaria del Cantone, dal 60 all'80 per cento dei costi del controllo.
Art. 9
Notifica e rapporto
1
I Cantoni notificano all'Ufficio federale entro la fine di novembre i dati statistici secondo l'ordinanza del 30 giugno 199314 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.
2
L'Ufficio federale pubblica annualmente un rapporto sul volume e la qualità del raccolto secondo i Cantoni e i principali vitigni.
Sezione 3: Designazione e classificazione
Art. 10
15
Art. 11
16 Denominazione d'origine
controllata
1
La denominazione d'origine controllata (DOC) designa uve, mosti d'uva e vini di qualità che:
a. provengono da un'area determinata geograficamente quale un Cantone, una regione, un Comune, una località, uno château o un podere; 14
RS 431.012.1 15 Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).
Agricoltura
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916.140
b. adempiono i requisiti stabiliti per la categoria 1; c. soddisfano le esigenze supplementari stabilite dal Cantone, che definiscono almeno i criteri seguenti: 1. la delimitazione delle zone di produzione, 2. i vitigni,
3. i metodi di coltivazione, 4. i tenori naturali minimi in zucchero, 5. la resa massima per unità di superficie, 6. le tecniche di vinificazione, 7. l'analisi e l'esame organolettico.
2
I vini a denominazione d'origine controllata possono provenire soltanto da uve raccolte nell'area geografica interessata che adempiono i requisiti stabiliti per la categoria 1.
3
I Cantoni interessati possono estendere oltre i confini cantonali una denominazione d'origine controllata, qualora la superficie viticola costituisca un'entità geografica ben determinata.
Art. 12
Denominazione di provenienza 1
La denominazione di provenienza designa uve, mosti d'uva o vini di una determinata regione geografica. Come denominazione di provenienza può essere utilizzato il nome di un Paese o di parte di esso, di dimensioni maggiori di quella di un Cantone, oppure un'indicazione tradizionale che si riferisce a una regione geografica. 2
I prodotti con denominazione di provenienza possono derivare soltanto da uve raccolte nella corrispondente zona di produzione che adempiono i requisiti della categoria 2 (art. 14).
3
Se l'indicazione tradizionale si riferisce a superfici viticole site in un solo Cantone, quest'ultimo può definire le condizioni di produzione nell'ambito dei requisiti della categoria 2.
Art. 13
Registrazione 1 I Cantoni allestiscono un elenco delle loro denominazioni d'origine controllata e di provenienza. Lo trasmettono all'Ufficio federale.17 2 L'Ufficio federale allestisce un elenco delle denominazioni dei vini protette della Svizzera e lo pubblica periodicamente.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).
Vino
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Art. 14
18 Classificazione 1 Le partite d'uva sono classificate in tre categorie: a. categoria 1: uve che consentono di ottenere vini a denominazione d'origine controllata;
b. categoria 2: uve che consentono di ottenere vini con indicazione di provenienza;
c. categoria 3: uve che consentono di ottenere vini senza denominazione d'origine controllata né indicazione di provenienza.
2
Per essere classificate in una di queste tre categorie, le partite d'uva devono raggiungere i tenori naturali minimi in zucchero (% Brix) seguenti: Vitigni
bianchi
Vitigni
rossi
Categoria 1
14,8 % (60°Oe) 15,8 % (65°Oe) Categoria 2
14,4 % (58°Oe) 15,2 % (62°Oe) Categoria 3
13,6 % (55°Oe) 14,4 % (58°Oe) 3
La resa per la categoria 1 è limitata come segue: Vitigni bianchi
Vitigni rossi
kg/m2 l/m2 (vino) kg/m2 l/m2 (vino) 1,4 1,12
1,2 0,96
4
I Cantoni possono stabilire valori di resa inferiori per la categoria 1 e limitare le rese per superficie anche per le categorie 2 e 3.
5
In caso di limitazione della resa secondo il peso dell'uva, i Cantoni possono prevedere una tolleranza del cinque per cento al massimo. Il quantitativo che rientra nel margine di tolleranza deve essere declassato, conformemente all'articolo 16.
6
I Cantoni pubblicano le loro norme in materia di classificazione prima del raccolto.
Art. 15
Trattamento separato secondo le qualità 1
Uve, mosti d'uva e vini devono essere vendemmiati, lavorati e messi in cantina separatamente secondo le denominazioni e le categorie.
2
Sono salve le disposizioni dell'ordinanza del 1° marzo 199519 sulle derrate alimentari.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).
19 RS
817.02
Agricoltura
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Art. 16
Declassamento Le partite d'uva, i mosti d'uva o i vini che non corrispondono alle esigenze per una denominazione o una categoria vengono esclusi dalla denominazione, oppure classificati in una categoria inferiore.
Sezione 4: Certificazione della qualità per l'esportazione
Art. 17
1 L'Ufficio federale è competente per certificare la qualità di mosti d'uva, succhi d'uva e vini destinati all'esportazione.
2
Esso disciplina la procedura e i metodi di analisi e certificazione della qualità dei vini.
Sezione 5: Importazione
Art. 18
Eccezioni all'obbligo del permesso d'importazione Non abbisognano del permesso generale di importazione: a. ...
20
b. le importazioni di vini naturali delle voci di tariffa 2204.2921, 2922, 2931 e 2932 nell'ambito del "contingent particulier"; c. le importazioni provenienti dai propri vigneti secondo l'articolo 22; d. le importazioni di vini dolci, di specialità e di mistelle della voce di tariffa 2204.2150, escluso il Porto, nell'ambito del contingente preferenziale n. 115.21
Art. 19
Tolleranze d'importazione per le spedizioni I vini naturali rossi e bianchi delle voci di tariffa 2204.2121, 2131, 2141, 2921, 2922, 2931 e 2932, il succo d'uva rosso e bianco delle voci di tariffa 2009.6018, 6021, 6031 come pure 2202.9018, 9041 e le uve fresche da torchiare della voce di tariffa 0806.1021 possono essere importati, in tutti i tipi di traffico escluso quello di deposito, all'aliquota di dazio del contingente (ADC) e senza permesso generale d'importazione per il fabbisogno privato e per un quantitativo inferiore a 20 kg lordi.
20 Abrogata dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).
21 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002 (RU 2002 1097). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).
Vino
11
916.140
Art. 20
Condizioni speciali per l'assegnazione di quote del contingente doganale 1
Le quote del contingente doganale per i vini bianchi e per i vini rossi, come pure per il succo d'uva sono assegnate, ad eccezione del capoverso 2, solo a persone che: a. effettuano l'importazione a titolo commerciale; e b. adempiono gli obblighi secondo l'articolo 68 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura e dell'ordinanza del 28 maggio 199722 sul controllo del commercio dei vini.
2
Le quote del contingente doganale per il «contingent particulier» sono assegnate solo a persone che:
a. importano i vini in recipienti con una capacità superiore a 2 l; e b. forniscono i vini solo alla loro clientela privata (compresi albergatori e ristoratori), che acquista i vini per il proprio fabbisogno personale o per la mescita nel proprio ristorante o albergo, escludendo ogni tipo di commercio.
Art. 21
Assegnazione delle quote del contingente doganale 1
Le quote del contingente doganale globale per i vini bianchi e per i vini rossi (senza il «contingent particulier» secondo il cpv. 3) sono assegnate in base all'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.
2
Si rinuncia a disciplinare la ripartizione del contingente per il succo d'uva.
3
Le quote del contingente doganale per il «contingent particulier» pari a 10 000 hl l'anno sono assegnate secondo il protocollo franco-svizzero dell'11 giugno 196523 concernente l'amministrazione di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera. Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.
Art. 22
Importazioni provenienti dai propri vigneti 1
Ogni anno possono essere importati 100 l delle voci di tariffa 2204.2921, 2922, 2931 e 2932 per economia domestica o azienda all'ADC se: a. le importazioni avvengono in recipienti con una capacità superiore a 2 l; b. viene presentato all'Ufficio federale, assieme alla domanda di importazione all'ADC, un attestato ufficiale di proprietà rilasciato dall'autorità estera competente.
2
Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.
Art. 23
24
916.146
23 RS
0.946.293.492.1 24 Abrogato dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002 (RU 2002 1097).
Agricoltura
12
916.140
Sezione 6: ... 25
Art. 24
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 25
Esecuzione L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui altre autorità non siano state incaricate della sua esecuzione.
Art. 26
26
I Cantoni devono abrogare le disposizioni relative alle denominazioni d'origine entro il 1° gennaio 2008.
2
Le disposizioni particolari stabilite negli articoli 7a-7j della modifica del 28 maggio 200327 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sul vino sono applicabili alle riconversioni del 2004.
Art. 27
28
Art. 28
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
25 Abrogata dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).
26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).
27 RU
2003 1757
28 Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).