Art. 1 Oggetto
(art. 1 e 72 LIsFi)
La presente ordinanza disciplina segnatamente:
- a.
- le condizioni di autorizzazione degli istituti finanziari;
- b.
- gli obblighi degli istituti finanziari;
- c.
- la vigilanza sugli istituti finanziari.
954.11
del 6 novembre 2019 (Stato 1° marzo 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 15 giugno 20181 sugli istituti finanziari (LIsFi),
ordina:
(art. 1 e 72 LIsFi)
La presente ordinanza disciplina segnatamente:
(art. 2 LIsFi)
La presente ordinanza si applica agli istituti finanziari che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera.
(art. 2 cpv. 2 lett. a LIsFi)
Sono considerate aventi legami economici le società o le unità di un gruppo, se forniscono servizi finanziari o servizi in qualità di trustee ad altre società o unità appartenenti allo stesso gruppo.
(art. 2 cpv. 2 lett. a LIsFi)
1 Sono considerate persone con cui vi sono legami familiari:
2 Vi è altresì un legame familiare quando un gestore patrimoniale gestisce valori patrimoniali o un trustee gestisce un patrimonio distinto nell'interesse di persone che hanno legami familiari tra di loro, se il gestore patrimoniale o il trustee è controllato direttamente o indirettamente da:
3 Il capoverso 2 si applica anche quando, oltre alle persone con cui vi sono legami familiari, sono contestualmente favoriti istituti di pubblica o di comune utilità.
(art. 2 cpv. 2 lett. b LIsFi)
Sono considerati piani di partecipazione dei lavoratori i piani che:
(art. 2 cpv. 2 lett. d LIsFi)
Sono considerati mandati disciplinati per legge in particolare:
(art. 2 LIsFi)
In casi motivati, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può esentare integralmente o parzialmente i gestori di patrimoni collettivi da determinate disposizioni della LIsFi o della presente ordinanza, sempre che:
(art. 4 cpv. 2 LIsFi)
Le funzioni di una società del gruppo sono importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione se sono necessarie al mantenimento di processi operativi rilevanti, segnatamente nei seguenti ambiti:
(art. 5 e 7 LIsFi)
1 L'istituto finanziario presenta alla FINMA una richiesta di autorizzazione. Questa contiene tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione, concernenti segnatamente:
2 Le imprese di assicurazione ai sensi della LSA11 sono esentate dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione quali gestori di patrimoni collettivi.
3 La FINMA può esentare dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione quale trustee i trustee che operano esclusivamente come tali per trust che sono stati costituiti dalla stessa persona o a favore della stessa famiglia e che sono detenuti e sorvegliati da un istituto finanziario che dispone di un'autorizzazione di cui all'articolo 5 capoverso 1 o 52 capoverso 1 LIsFi.
(art. 8 cpv. 2 LIsFi)
Per gli istituti finanziari sono considerati mutamenti di grande importanza secondo l'articolo 8 capoverso 2 LIsFi in particolare:
(art. 5, 7 e 8 LIsFi)
1 La FINMA può stabilire la forma per l'invio segnatamente:
2 Essa può designare un terzo quale destinatario dell'invio.
(art. 9 LIsFi)
1 Gli istituti finanziari devono definire la propria organizzazione nelle loro basi organizzative.
2 Devono descrivere esattamente nei documenti pertinenti il proprio campo di attività e l'estensione geografica dello stesso. Il campo di attività e la sua estensione geografica devono essere adeguati alle possibilità finanziarie e all'organizzazione aziendale.
3 Gli istituti finanziari devono disporre di personale adeguato alla loro attività e qualificato in modo corrispondente.
4 La gestione dei rischi deve riguardare l'intera attività ed essere organizzata in modo tale che tutti i rischi essenziali possano essere accertati, valutati, gestiti e sorvegliati.
(art. 11 LIsFi)
1 La richiesta di autorizzazione per un nuovo istituto finanziario deve contenere in particolare le indicazioni e i documenti seguenti sulle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2 LIsFi nonché sulle persone che detengono una partecipazione qualificata secondo l'articolo 11 capoverso 3 LIsFi:
2 Nel valutare la buona reputazione, la garanzia di un'attività irreprensibile e le qualifiche professionali necessarie delle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione si deve tener conto tra l'altro dell'attività prevista presso l'istituto finanziario, nonché del tipo di investimenti previsti.
3 Le persone che detengono una partecipazione qualificata devono specificare, in una dichiarazione destinata alla FINMA, se detengono la partecipazione per proprio conto o a titolo fiduciario per conto di terzi e se su questa partecipazione hanno concesso opzioni o diritti analoghi.
4 Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, le società di intermediazione mobiliare inoltrano alla FINMA un elenco delle persone che detengono una partecipazione qualificata al loro capitale. L'elenco contiene indicazioni sull'identità di tali persone e sulla quota da esse detenuta il giorno di chiusura dell'esercizio, nonché eventuali cambiamenti rispetto all'anno precedente. Le indicazioni e i documenti secondo il capoverso 1 devono essere forniti inoltre per le persone che detengono una partecipazione qualificata che non erano state notificate in precedenza.
5 Le persone aventi legami economici o altri legami che detengono congiuntamente almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'istituto finanziario o le persone che influenzano congiuntamente in un altro modo l'attività dell'istituto finanziario sono considerate persone che detengono una partecipazione qualificata secondo l'articolo 11 capoverso 4 LIsFi.
12 Nuovo testo giusta l'all. 10 n. II 30 dell'O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).
(art. 14 cpv. 1 LIsFi)
1 Vi è una delega di compiti secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIsFi quando gli istituti finanziari incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito essenziale modificando così le condizioni alla base dell'autorizzazione.
2 Sono compiti essenziali:
(art. 14 cpv. 1 LIsFi)
1 Gli istituti finanziari possono delegare a terzi soltanto compiti secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIsFi che non devono rientrare nella competenza decisionale dell'organo di gestione o dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
2 La delega non deve pregiudicare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale.
3 L'organizzazione aziendale non è più da considerarsi adeguata in particolare quando un istituto finanziario:
(art. 14 cpv. 1 LIsFi)
1 Gli istituti finanziari rimangono responsabili dell'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto in materia di vigilanza e in caso di delega di compiti tutelano gli interessi dei clienti.
2 Essi convengono con i terzi, in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo, i compiti che saranno delegati. Nell'accordo occorre regolamentare in particolare quanto segue:
3 Gli istituti finanziari stabiliscono i compiti delegati e forniscono indicazioni sulla possibilità di una subdelega nelle loro basi organizzative.
4 La delega deve essere formulata in modo da consentire agli istituti finanziari, ai loro organi di audit interni, alla società di audit, all'organismo di vigilanza e alla FINMA di consultare e verificare il compito delegato.
(art. 15 LIsFi)
1 La comunicazione che l'istituto finanziario deve trasmettere alla FINMA prima di avviare la propria attività all'estero deve contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari alla valutazione dell'attività, in particolare:
2 L'istituto finanziario deve inoltre comunicare alla FINMA:
(art. 3 e 17 LIsFi)
1 I gestori patrimoniali e i trustee svolgono la loro attività a titolo professionale ai sensi del diritto in materia di riciclaggio di denaro se:
2 L'attività svolta per istituti e persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a, b, d ed e LIsFi non è presa in considerazione ai fini della valutazione dello svolgimento a titolo professionale della stessa.
3 I capoversi 1 e 2 non si applicano ai gestori patrimoniali secondo l'articolo 24 capoverso 2 LIsFi.
(art. 6 LIsFi)
1 I gestori patrimoniali che intendono operare anche come trustee necessitano di un'autorizzazione completiva.
2 I trustee che intendono operare anche come gestori patrimoniali necessitano di un'autorizzazione completiva.
(art. 7 cpv. 2 LIsFi)
1 I gestori patrimoniali e i trustee hanno diritto a essere assoggettati a un organismo di vigilanza se garantiscono l'osservanza delle prescrizioni del diritto in materia di vigilanza mediante direttive interne e un'adeguata organizzazione aziendale.
2 L'organismo di vigilanza può subordinare l'assoggettamento alla condizione che i gestori patrimoniali e i trustee siano sottoposti a un segreto professionale speciale disciplinato dalla legge.
(art. 8 LIsFi)
1 I gestori patrimoniali e i trustee comunicano all'organismo di vigilanza i mutamenti dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. Quest'ultimo ne informa periodicamente la FINMA.
2 Se è richiesta un'autorizzazione secondo l'articolo 8 capoverso 2 LIsFi, la FINMA consulta l'organismo di vigilanza nell'ambito della sua valutazione.
(art. 9 LIsFi)
1 Le persone con diritto di firma devono firmare a due. È fatto salvo l'articolo 20 capoverso 2 LIsFi.
2 I gestori patrimoniali e i trustee devono poter essere rappresentati da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro dell'organo di gestione o dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo secondo il capoverso 3. È fatto salvo l'articolo 20 capoverso 2 LIsFi.
3 Fatto salvo l'articolo 20 capoverso 2 LIsFi, la FINMA può esigere che i gestori patrimoniali o i trustee istituiscano un organo di alta direzione, vigilanza e controllo, che non sia composto in maggioranza da membri dell'organo di gestione, se:
(art. 19 LIsFi)
1 Il gestore patrimoniale garantisce che i valori patrimoniali che gli sono affidati per la gestione siano custoditi separatamente per ogni cliente presso una banca secondo la LBCR14, una società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi, un sistema di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistema di negoziazione TRD) secondo la LInFi15 o un altro istituto sottoposto a una vigilanza equivalente a quella svizzera.16
2 Gestisce i valori patrimoniali sulla base di una procura conferita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo. La procura deve essere circoscritta alle attività di gestione. Se è incaricato di fornire altri servizi che richiedono procure più ampie, esso documenta le basi e l'esercizio di tali attività.
3 I gestori patrimoniali adottano misure per evitare l'interruzione dei contatti con i clienti nonché l'insorgere di una relazione inattiva con i clienti. Se una relazione d'affari diventa inattiva, il gestore patrimoniale adotta misure adeguate a far pervenire agli aventi diritto gli averi non rivendicati.
4 Il capoverso 2 si applica per analogia ai trustee. Inoltre, nel quadro del diritto applicabile ai trust, i trustee devono:
5 Se la fornitura di servizi supplementari accresce i rischi per i gestori patrimoniali e i trustee, i rischi devono essere presi in considerazione nell'ambito della vigilanza (art. 61 e 62 LIsFi).
(art. 20 LIsFi)
1 Una persona qualificata incaricata della gestione adempie i requisiti relativi alla formazione e all'esperienza professionale nel momento in cui assume la gestione se prova di disporre:
2 In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti.
3 I gestori patrimoniali e i trustee mantengono le competenze acquisite partecipando regolarmente a corsi di aggiornamento.
4 Essi devono adottare le misure necessarie a garantire la continuità d'esercizio nel caso in cui la persona qualificata incaricata della gestione sia impossibilitata a svolgere la sua attività o sia deceduta. Se a tal fine si avvalgono di terzi esterni all'impresa, occorre informarne i clienti. Per il resto si applica l'articolo 14 LIsFi.
(art. 9 e 21 LIsFi)
1 I gestori patrimoniali e i trustee regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro tolleranza al rischio.
2 L'indipendenza della gestione dei rischi e del controllo interno dalle attività orientate al conseguimento di un utile non è necessaria se il gestore patrimoniale o il trustee:
3 I valori soglia di cui al capoverso 2 lettera a devono essere raggiunti in due di tre esercizi precedenti oppure previsti nella pianificazione dell'attività.
4 Se il gestore patrimoniale o il trustee ha un organo di alta direzione, vigilanza e controllo secondo l'articolo 23 capoverso 3 e il suo ricavo lordo annuo supera i 10 milioni di franchi, la FINMA può esigere, se il tipo e il volume dell'attività del gestore patrimoniale o del trustee lo richiedono, l'istituzione di un organo di audit interno indipendente dalla gestione.
(art. 22 cpv. 1 LIsFi)
1 Nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, il capitale minimo deve essere costituito dal capitale azionario e di partecipazione, nel caso della società a garanzia limitata e della società cooperativa dal capitale sociale.
2 Nel caso delle società di persone e delle imprese individuali, il capitale minimo deve essere costituito da:
3 I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere computati nel capitale minimo soltanto se da una dichiarazione risulta che:
4 La dichiarazione di cui al capoverso 3 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso l'organismo di vigilanza.
5 La FINMA può autorizzare le società di persone e le imprese individuali a depositare, al posto del capitale minimo, una garanzia, segnatamente una garanzia bancaria o un conferimento in contanti, su un conto bancario bloccato, corrispondente al capitale minimo di cui all'articolo 22 capoverso 1 LIsFi.
(art. 23 LIsFi)
1 I fondi propri prescritti nell'articolo 23 LIsFi devono essere mantenuti durevolmente.
2 Si considerano costi fissi secondo l'articolo 23 capoverso 2 LIsFi:
3 La quota di spese per il personale che dipende esclusivamente dal risultato dell'esercizio o sulla quale non esiste alcuna pretesa legale deve essere dedotta dalle spese per il personale.
4 In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni.
(art. 23 LIsFi)
1 Le persone giuridiche possono computare nei fondi propri:
2 Le società di persone e le imprese individuali possono computare nei fondi propri:
3 I gestori patrimoniali e i trustee possono inoltre computare nei fondi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione risulta che:
4 La dichiarazione di cui al capoverso 3 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso l'organismo di vigilanza.
(art. 23 LIsFi)
Nel calcolo dei fondi propri vanno dedotti:
(art. 22 cpv. 2 e 23 LIsFi)
1 Sussistono adeguate garanzie se sono osservate le pertinenti disposizioni concernenti i fondi propri.
2 Le assicurazioni di responsabilità civile professionale possono essere computate nella metà dei fondi propri, sempre che coprano i rischi del modello aziendale.
3 La FINMA disciplina i dettagli relativi all'assicurazione di responsabilità civile professionale, in particolare per quanto concerne la durata, il termine di disdetta, l'ammontare della copertura assicurativa e i rischi connessi alla responsabilità civile professionale che devono essere coperti e gli obblighi di comunicazione.
(art. 9, 22 e 23 LIsFi)
1 Ai gestori patrimoniali e ai trustee si applicano le disposizioni relative alla presentazione dei conti del CO18. L'articolo 957 capoversi 2 e 3 CO non è applicabile.
2 Se i gestori patrimoniali e i trustee sottostanno a disposizioni più severe relative alla presentazione dei conti previste da leggi speciali, queste sono preminenti.
(art. 9 LIsFi)
La documentazione interna dei gestori patrimoniali e dei trustee deve consentire alla società di audit, all'organismo di vigilanza e alla FINMA di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.
(art. 24 cpv. 1 e 2 LIsFi)
1 Per il calcolo dei valori soglia degli investimenti collettivi di capitale gestiti da un gestore di patrimoni collettivi ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 lettera a LIsFi vale quanto segue:
2 Per il calcolo dei valori soglia dei valori patrimoniali di istituti di previdenza gestiti da un gestore di patrimoni collettivi ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 lettera b LIsFi vale quanto segue:
3 I valori soglia di cui all'articolo 24 capoverso 2 lettere a e b LIsFi non vengono cumulati.
4 La FINMA disciplina i dettagli concernenti il calcolo dei valori soglia e dell'effetto leva secondo i capoversi 1 e 2.
(art. 24 cpv. 1 e 2 LIsFi)
1 Il gestore che supera un valore soglia di cui all'articolo 24 capoverso 2 LIsFi deve notificarlo alla FINMA entro dieci giorni.
2 Esso deve presentarle una richiesta di autorizzazione secondo l'articolo 24 capoverso 1 LIsFi entro 90 giorni, se entro tale termine non apporta al proprio modello aziendale modifiche tali da rendere improbabile un ulteriore superamento dei valori soglia.
3 Se gli adeguamenti al modello aziendale ai sensi del capoverso 2 sono effettuati durante una procedura di autorizzazione in corso, quest'ultima diventa priva di oggetto.
(art. 24 cpv. 3 LIsFi)
La FINMA rilascia a un gestore patrimoniale di cui all'articolo 24 capoverso 2 LIsFi un'autorizzazione secondo l'articolo 24 capoverso 3 LIsFi se:
(art. 6 LIsFi)
I gestori di patrimoni collettivi che intendono operare anche come trustee necessitano di un'autorizzazione completiva.
19 Introdotto dall'all. n. 8 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
(art. 9 LIsFi)
1 Le persone con diritto di firma devono firmare a due.
2 I gestori di patrimoni collettivi devono poter essere rappresentati da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere membro dell'organo di gestione o dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
3 L'organo di gestione deve essere composto da almeno due persone.
4 I gestori di patrimoni collettivi devono istituire un organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
5 In casi motivati, la FINMA può derogare a questi requisiti; può segnatamente consentire eccezioni all'obbligo di cui al capoverso 4 se il tipo e il volume dell'attività lo richiedono, in particolare se tali gestori di patrimoni collettivi impiegano non più di dieci persone a tempo pieno nell'impresa oppure realizzano un ricavo lordo annuo inferiore a 5 milioni di franchi.
(art. 9 LIsFi)
1 La maggioranza dei membri dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo non può far parte dell'organo di gestione.
2 Il presidente non può presiedere contemporaneamente l'organo di gestione.
3 Almeno un terzo dei membri deve essere indipendente dalle persone che detengono una partecipazione qualificata nel gestore di patrimoni collettivi e nelle società dello stesso gruppo. Fanno eccezione i gestori di patrimoni collettivi che fanno parte di un gruppo finanziario sottoposto alla vigilanza su base consolidata della FINMA.
4 In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti.
(art. 26 LIsFi)
1 Per attività amministrativa secondo l'articolo 26 capoverso 3 LIsFi, che un gestore di patrimoni collettivi può esercitare nell'ambito dei suoi compiti secondo l'articolo 26 LIsFi, si intende segnatamente l'accettazione e la trasmissione di mandati, a nome e per conto di clienti, che hanno per oggetto strumenti finanziari. È fatto salvo l'articolo 35 LIsFi.
2 Un gestore di patrimoni collettivi che offre anche una gestione patrimoniale individuale conformemente all'articolo 6 capoverso 4 in combinato disposto con l'articolo 17 capoverso 1 LIsFi non può investire il patrimonio dell'investitore né completamente né parzialmente in quote degli investimenti collettivi di capitale da esso gestiti, tranne nel caso in cui il cliente abbia dato in precedenza il suo consenso generale.
3 Se la fornitura di servizi supplementari accresce i rischi per i gestori di patrimoni collettivi, i rischi devono essere presi in considerazione nell'ambito della vigilanza (art. 61 e 63 LIsFi).
(art. 14 e27 LIsFi)
1 In base all'articolo 24 LIsFi si determina se per una delega di decisioni di investimento vi è l'autorizzazione necessaria secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIsFi. I gestori esteri di patrimoni collettivi devono disporre di un'autorizzazione ed essere sottoposti a una vigilanza almeno equivalenti.
2 Se il diritto estero richiede la conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorità estere di vigilanza, le decisioni di investimento possono essere delegate a gestori di patrimoni collettivi all'estero soltanto se tale accordo è stato concluso tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per le decisioni di investimento delegate.
(art. 9 LIsFi)
1 I gestori di patrimoni collettivi devono disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare il rispetto delle prescrizioni legali e delle direttive interne dell'impresa (conformità alle norme).
2 Essi regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro tolleranza al rischio.
3 Essi effettuano una separazione funzionale e gerarchica delle attività relative alla gestione dei rischi e alla garanzia della conformità alle norme dalle attività delle unità operative, in particolare da quelle inerenti alle decisioni di investimento (gestione del portafoglio).
4 La definizione, la garanzia dell'applicazione e il monitoraggio del sistema di controllo interno (SCI) spettano all'organo di alta direzione, vigilanza e controllo del gestore di patrimoni collettivi. Esso determina anche la tolleranza al rischio.
5 L'organo di gestione attua le pertinenti prescrizioni dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo, elabora direttive, procedure e processi adeguati e assicura che la periodicità del rapporto all'organo di alta direzione, vigilanza e controllo sia appropriata.
6 I capoversi 4 e 5 non si applicano ai gestori di patrimoni collettivi cui è concessa un'eccezione in virtù dell'articolo 37 capoverso 5.
7 Se, conformemente all'articolo 37 capoverso 4, esiste un organo di alta direzione, vigilanza e controllo, la FINMA può inoltre esigere, se il tipo e il volume dell'attività lo richiedono, l'istituzione di un organo di audit interno indipendente dalla gestione.
8 In casi motivati, la FINMA può derogare a questi requisiti.
9 La FINMA disciplina i dettagli.
(art. 28 cpv. 1 e 3 LIsFi)
1 Il capitale minimo dei gestori di patrimoni collettivi deve ammontare a 200 000 franchi ed essere versato interamente. Va mantenuto durevolmente.
2 Nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, il capitale minimo deve essere costituito dal capitale azionario e di partecipazione, nel caso della società a garanzia limitata dal capitale sociale.
3 Nel caso delle società di persone, il capitale minimo deve essere costituito da:
4 I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere computati nel capitale minimo soltanto se da una dichiarazione risulta che:
5 La dichiarazione di cui al capoverso 4 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso la società di audit.
6 Se un gestore di patrimoni collettivi esercita l'attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 LIsFi, la FINMA può esigere un capitale minimo più elevato.
(art. 28 cpv. 2 e 3 LIsFi)
1 La FINMA può autorizzare le società di persone a depositare, al posto del capitale minimo, una garanzia, segnatamente una garanzia bancaria o un conferimento in contanti, su un conto bancario bloccato, corrispondente al capitale minimo di cui all'articolo 42.
2 In casi motivati, la FINMA può fissare un importo minimo diverso.
(art. 29 LIsFi)
1 I fondi propri prescritti nell'articolo 29 LIsFi devono essere mantenuti durevolmente e devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, ma al massimo a 20 milioni di franchi, compresi i fondi propri di cui al capoverso 2.
2 I gestori di patrimoni collettivi devono:
3 La FINMA disciplina i dettagli relativi all'assicurazione di responsabilità civile professionale, in particolare per quanto concerne la durata, il termine di disdetta, l'ammontare della copertura assicurativa e i rischi connessi alla responsabilità civile professionale che devono essere coperti e gli obblighi di comunicazione.
4 Si considerano costi fissi secondo il capoverso 1:
5 La quota di spese per il personale che dipende esclusivamente dal risultato dell'esercizio o sulla quale non esiste alcuna pretesa legale deve essere dedotta dalle spese per il personale.
6 In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni od ordinare inasprimenti.20
20 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
(art. 29 LIsFi)
1 Le persone giuridiche possono computare nei fondi propri:
2 Le società di persone possono computare nei fondi propri:
3 I gestori di patrimoni collettivi possono inoltre computare nei fondi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione risulta che:
4 La dichiarazione di cui al capoverso 3 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso la società di audit.
5 I fondi propri di cui ai capoversi 1 e 2 devono corrispondere almeno al 50 per cento dei fondi propri complessivi necessari.
(art. 29 LIsFi)
Nel calcolo dei fondi propri vanno dedotti:
(art. 9, 28 e 29 LIsFi)
1 Ai gestori di patrimoni collettivi si applicano le disposizioni relative alla presentazione dei conti del CO22. Se i gestori di patrimoni collettivi sottostanno a disposizioni più severe relative alla presentazione dei conti previste da leggi speciali, queste sono preminenti.
2 Il gestore di patrimoni collettivi consegna alla FINMA, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il rapporto di attività, la relazione di revisione riassuntiva destinata all'assemblea generale o all'assemblea dei soci nonché la relazione di revisione completa destinata all'organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Allega al rapporto di attività un elenco dei fondi propri prescritti per il giorno di riferimento del bilancio e di quelli disponibili.23
3 L'obbligo di redigere la relazione di revisione completa decade per i gestori di patrimoni collettivi che in virtù dell'articolo 37 capoversi 4 e 5 sono esonerati dall'obbligo di istituire un organo particolare di alta direzione, vigilanza e controllo.24
23 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
24 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
(art. 9 LIsFi)
La documentazione interna dei gestori di patrimoni collettivi deve consentire alla società di audit e alla FINMA di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.
(art.32 LIsFi)
1 La gestione autonoma del fondo di investimento in nome proprio e per conto degli investitori da parte della direzione del fondo comprende in particolare:
2 Gli istituti che si occupano esclusivamente dell'amministrazione per conto di una società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi secondo la LICol25 effettuano autonomamente la gestione del fondo di investimento e sono sottoposti, in quanto direzioni dei fondi, all'obbligo di autorizzazione secondo l'articolo 5 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 32 LIsFi.
(art. 6 LIsFi)
Le direzioni dei fondi che intendono operare anche come trustee necessitano di un'autorizzazione completiva.
26 Introdotto dall'all. n. 8 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
(art. 33 cpv. 1 LIsFi)
L'amministrazione principale della direzione del fondo è situata in Svizzera se sono adempiute le seguenti condizioni:
(art. 9 e 33 LIsFi)
1 Le direzioni dei fondi dispongono generalmente di almeno tre persone a tempo pieno con diritto di firma.
2 Le persone con diritto di firma devono firmare a due.
3 L'organo di gestione deve essere composto da almeno due persone.
4 Le direzioni dei fondi devono istituire un organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
5 In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni rispetto a questi requisiti o disporre requisiti più severi.
(art. 9 e 33 LIsFi)
1 L'organo di alta direzione, vigilanza e controllo è composto da almeno tre membri.
2 La maggioranza dei membri di questo organo non può far parte dell'organo di gestione.
3 Il presidente non può presiedere contemporaneamente l'organo di gestione.
4 Almeno un terzo dei membri deve essere indipendente dalle persone che detengono una partecipazione qualificata nella direzione del fondo e nelle società dello stesso gruppo. Fanno eccezione le direzioni dei fondi che fanno parte di un gruppo finanziario sottoposto alla vigilanza su base consolidata della FINMA.
5 In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni rispetto a questi requisiti o disporre requisiti più severi.
(art. 33 cpv. 3 LIsFi)
1 È ammessa la qualità simultanea di membro dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo della direzione del fondo e della banca depositaria.
2 Non è ammessa la qualità simultanea di membro dell'organo di gestione della direzione del fondo e della banca depositaria.
3 La maggioranza dei membri dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo della direzione del fondo deve essere indipendente dalle persone incaricate presso la banca depositaria dei compiti di cui all'articolo 73 LICol28. Le persone della banca depositaria a livello di direzione, incaricate dei compiti di cui all'articolo 73 LICol, non sono considerate indipendenti.
4 Nessuna persona con diritto di firma per conto della direzione del fondo può essere nello stesso tempo responsabile presso la banca depositaria dei compiti di cui all'articolo 73 LICol.
(art. 33 cpv. 4 LIsFi)
1 Oltre ai compiti secondo gli articoli 32 e 33 capoverso 4 LIsFi nonché l'articolo 49, rientrano segnatamente nell'attività del fondo:
2 La direzione del fondo può esercitare queste attività nonché fornire le altre prestazioni di servizi di cui all'articolo 34 LIsFi soltanto se lo prevedono gli statuti.
3 All'esercizio dell'attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri si applica per analogia l'articolo 26 capoverso 2 LIsFi.
(art. 34 LIsFi)
1 Le direzioni dei fondi garantiscono una separazione costante tra il proprio patrimonio e quello che gestiscono.
2 Esse garantiscono che la valutazione degli investimenti, la gestione del portafoglio e il commercio e il regolamento siano tra loro distinte a livello di funzioni e di personale.
3 Una direzione del fondo che offre anche una gestione patrimoniale individuale conformemente all'articolo 6 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 17 capoverso 1 LIsFi non può investire il patrimonio dell'investitore né completamente né parzialmente in quote degli investimenti collettivi di capitale da essa gestiti, tranne nel caso in cui il cliente abbia dato in precedenza il suo consenso generale.
4 In casi motivati, la FINMA può consentire eccezioni od ordinare la separazione di altre funzioni.
(art. 14 e 35 LIsFi)
1 In base all'articolo 24 LIsFi si determina se per una delega di decisioni di investimento vi è l'autorizzazione necessaria secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIsFi. I gestori esteri di patrimoni collettivi devono disporre di un'autorizzazione ed essere sottoposti a una vigilanza almeno equivalenti.
2 Se il diritto estero richiede la conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorità estere di vigilanza, le decisioni di investimento possono essere delegate a gestori di patrimoni collettivi all'estero soltanto se tale accordo è stato concluso tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per le decisioni di investimento delegate.
(art. 9 LIsFi)
1 Le direzioni dei fondi devono disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare la conformità alle norme.
2 Esse regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro tolleranza al rischio.
3 Esse effettuano una separazione funzionale e gerarchica delle attività relative alla gestione dei rischi e alla garanzia della conformità alle norme dalle attività delle unità operative, in particolare da quelle inerenti alla gestione del portafoglio.
4 La definizione, la garanzia dell'applicazione e il monitoraggio del SCI spettano all'organo di alta direzione, vigilanza e controllo della direzione del fondo. Esso determina anche la tolleranza al rischio.
5 L'organo di gestione attua le pertinenti prescrizioni dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo, elabora direttive, procedure e processi adeguati e assicura che la periodicità del rapporto all'organo di alta direzione, vigilanza e controllo sia appropriata.
6 Se il tipo e il volume dell'attività lo richiedono, la FINMA può esigere l'istituzione di un organo di audit interno indipendente dalla gestione.
7 In casi motivati, la FINMA può derogare a questi requisiti.
8 La FINMA disciplina i dettagli.
(art. 36 LIsFi)
Il capitale minimo delle direzioni dei fondi deve ammontare a 1 milione di franchi ed essere versato interamente. Va mantenuto durevolmente.
(art. 37 LIsFi)
1 I fondi propri prescritti nell'articolo 37 LIsFi devono essere mantenuti durevolmente. Devono ammontare al massimo a 20 milioni di franchi, compresi i fondi propri di cui al capoverso 5.
2 Essi sono calcolati in punti percentuali del patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale gestiti dalla direzione del fondo come segue:
3 Se la direzione del fondo fornisce le altre prestazioni di servizi di cui all'articolo 34 LIsFi i rischi operativi derivanti da queste attività sono calcolati secondo l'approccio dell'indicatore di base di cui all'articolo 92 dell'ordinanza del 1° giugno 201229 sui fondi propri (OFoP).
4 Se la direzione del fondo è incaricata dell'amministrazione e della gestione del portafoglio di una SICAV, il suo patrimonio complessivo deve essere integrato nel calcolo dei fondi propri secondo il capoverso 2.
5 Se è incaricata esclusivamente dell'amministrazione di una SICAV, la direzione del fondo deve detenere fondi propri supplementari pari allo 0,01 per cento del patrimonio complessivo della SICAV.
(art. 37 LIsFi)
1 Le direzioni dei fondi possono computare nei fondi propri:
2 Le direzioni dei fondi possono inoltre computare nei fondi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione risulta che:
4 I fondi propri di cui al capoverso 1 devono corrispondere almeno al 50 per cento dei fondi propri complessivi necessari.
(art. 37 LIsFi)
Nel calcolo dei fondi propri vanno dedotti:
(art. 9, 33, 36 e 37 LIsFi)
1 Alle direzioni dei fondi si applicano le disposizioni relative alla presentazione dei conti del CO30. Se le direzioni dei fondi sottostanno a disposizioni più severe relative alla presentazione dei conti previste da leggi speciali, queste sono preminenti.
2 La direzione del fondo consegna alla FINMA, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il rapporto di attività, la relazione di revisione riassuntiva destinata all'assemblea generale e la relazione di revisione completa destinata all'organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Allega al rapporto di attività un elenco dei fondi propri prescritti per il giorno di riferimento del bilancio e di quelli disponibili.31
31 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
(art. 9 e 33 LIsFi)
La documentazione interna delle direzioni dei fondi deve consentire alla società di audit e alla FINMA di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.
(art. 3 e 41 LIsFi)
1 Le società di intermediazione mobiliare ai sensi dell'articolo 41 lettera a LIsFi esercitano la loro attività a titolo professionale se, direttamente o indirettamente, tengono conti o custodiscono valori mobiliari per più di 20 clienti.
2 Non sono considerati clienti ai sensi dell'articolo 41 lettera a LIsFi:
3 L'attività svolta per istituti e persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a, b, d ed e LIsFi non è presa in considerazione ai fini della valutazione dello svolgimento a titolo professionale della stessa.
4 La funzionalità del mercato finanziario può essere compromessa ai sensi dell'articolo 41 lettera b numero 1 LIsFi se vengono effettuate operazioni di negoziazione di valori mobiliari il cui volume complessivo supera i 5 miliardi di franchi per anno civile in Svizzera.
5 È attivo quale membro di una sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 41 lettera b numero 2 LIsFi chiunque sia ammesso quale partecipante diretto a una sede di negoziazione.
6 Una società di intermediazione mobiliare fissa pubblicamente i corsi ai sensi dell'articolo 41 lettera c LIsFi se fanno parte di un'offerta rivolta al pubblico secondo l'articolo 3 lettere g e h LSerFi34. Le offerte agli istituti e alle persone secondo i capoversi 2 e 3 non sono considerate pubbliche.
7 Non sono considerate società di intermediazione mobiliare le direzioni dei fondi.
(art. 9 LIsFi)
1 Le società di intermediazione mobiliare devono poter essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro dell'organo di gestione o dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
2 L'organo di gestione deve essere composto da almeno due persone.
3 I commercianti che operano per il conto di clienti e i market maker ai sensi dell'articolo 41 lettere a e c LIsFi devono istituire un organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Non deve essere composto da membri dell'organo di gestione.
4 In casi motivati, la FINMA può consentire agevolazioni rispetto a questi requisiti o disporre requisiti più severi.
(art. 44 LIsFi)
1 Nell'ambito dei loro compiti di cui all'articolo 44 LIsFi, le società di intermediazione mobiliare provvedono ad una efficace separazione interna delle funzioni tra commercio, gestione patrimoniale e regolamento. In casi motivati, la FINMA può consentire eccezioni od ordinare la separazione di altre funzioni.
2 I commercianti che operano per il conto di clienti e i market maker ai sensi dell'articolo 41 lettere a e c LIsFi e che non sono principalmente attivi nel campo finanziario devono rendere giuridicamente autonomo il commercio di valori mobiliari.
3 Per il resto si applica l'articolo 14.
(art. 9 LIsFi)
1 Le società di intermediazione mobiliare devono disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare la conformità alle norme.
2 Esse regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro tolleranza al rischio.
3 Esse effettuano una separazione funzionale e gerarchica delle attività relative alla gestione dei rischi e alla garanzia della conformità alle norme dalle attività delle unità operative, in particolare da quelle commerciali.
4 I commercianti che operano per il conto di clienti e i market maker ai sensi dell'articolo 41 lettere a e c LIsFi istituiscono un organo di audit interno indipendente dalla gestione. Esso deve disporre di risorse sufficienti e di diritti di verifica incondizionati.
5 In casi motivati, la FINMA può consentire agevolazioni rispetto a questi requisiti o disporre requisiti più severi.
(art. 45 LIsFi)
1 Il capitale minimo della società di intermediazione mobiliare deve ammontare a 1,5 milioni di franchi ed essere versato interamente. Va mantenuto durevolmente.
2 In caso di fondazione mediante conferimenti in natura, il valore degli attivi apportati e il volume dei passivi devono essere verificati da una società di audit abilitata. Tale procedura si applica anche in caso di trasformazione di un'impresa esistente in una società di intermediazione mobiliare.
3 Per le società di intermediazione mobiliare che rivestono la forma di società di persone il capitale si compone:
4 Gli averi di cui al capoverso 3 possono essere computati nel capitale minimo soltanto se da una dichiarazione risulta che:
5 La dichiarazione di cui al capoverso 4 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso la società di audit.
6 La FINMA può autorizzare le società di intermediazione mobiliare che rivestono la forma di società di persone a depositare una garanzia minima di 1,5 milioni di franchi al posto del capitale minimo ai sensi dei capoversi 3 e 4, per esempio sotto forma di garanzia bancaria o di conferimento in contanti su un conto bancario bloccato.
7 In casi motivati, la FINMA può esigere un capitale minimo più elevato.
(art. 46 LIsFi)
1 Le società di intermediazione mobiliare che non tengono personalmente conti di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFi devono detenere durevolmente fondi propri pari ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, ma al massimo a 20 milioni di franchi.
2 Si considerano costi fissi:
3 La quota di spese per il personale che dipende esclusivamente dal risultato dell'esercizio o sulla quale non esiste alcuna pretesa legale deve essere dedotta dalle spese per il personale.
4 Le società di intermediazione mobiliare che tengono personalmente conti di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFi devono osservare le disposizioni dell'OFoP35.
(art. 46 LIsFi)
1 Le società di intermediazione mobiliare possono computare nei fondi propri secondo l'articolo 70 capoversi 1-3:
2 I fondi di cui al capoverso 1 lettere a-c sono computabili integralmente.
3 L'utile trimestrale, dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, è computabile in ragione del 70 per cento, sempreché si sia in presenza di un conto economico completo ai sensi delle disposizioni di esecuzione della FINMA fondate sull'articolo 42 dell'ordinanza del 30 aprile 201437 sulle banche o ai sensi di uno standard internazionale riconosciuto dalla FINMA, anche se il conto economico non è stato sottoposto a nessun controllo sommario. In casi motivati, la FINMA può esigere un attestato.
4 Dai fondi propri computabili di cui al capoverso 1 lettere a-d vanno dedotti integralmente:
5 Se, dopo le deduzioni secondo il capoverso 4, i fondi propri di cui al capoverso 1 lettere a-d superano 1,5 milioni franchi, per l'importo eccedente possono essere computati i prestiti postergati in ragione del 40 per cento.
36 Introdotto dal n. I 7 dell'O del 18 giu. 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).
(art. 46 LIsFi)
1 Le società di intermediazione mobiliare che non tengono personalmente conti di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFi devono investire i propri fondi in modo da garantire in ogni momento una sufficiente liquidità.
2 Le società di intermediazione mobiliare che tengono personalmente conti di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera a LIsFi devono osservare le disposizioni dell'ordinanza del 30 novembre 201238 sulla liquidità.
(art. 9 LIsFi)
La documentazione interna delle società di intermediazione mobiliare deve consentire alla società di audit e alla FINMA di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.
(art. 50 LIsFi)
1 La società di intermediazione mobiliare registra tutti i mandati ricevuti e tutte le operazioni in valori mobiliari da essa effettuate.
2 L'obbligo di registrazione si applica anche ai mandati e alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD40.
3 Esso si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti.
4 La FINMA determina quali indicazioni sono necessarie e in quale forma devono essere registrate.
40 Nuova espr. giusta il n. I 7 dell'O del 18 giu. 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
(art. 51 LIsFi)
1 La società di intermediazione mobiliare comunica tutte le operazioni da essa effettuate in valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD. Devono essere comunicati in particolare:
2 L'obbligo di comunicazione si applica anche alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD.
3 Esso si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti.
4 Non devono essere comunicate le seguenti operazioni effettuate all'estero:
5 Per effettuare la comunicazione si può ricorrere a terzi.
(art. 52 cpv. 1 LIsFi)
1 Sono considerate istituti finanziari esteri tutte le imprese organizzate secondo il diritto estero che:
2 Se la sua direzione effettiva si trova in Svizzera o se i suoi affari si svolgono essenzialmente o prevalentemente in Svizzera o a partire dalla Svizzera, l'istituto finanziario deve essere organizzato secondo il diritto svizzero e sottostà alle disposizioni relative agli istituti finanziari svizzeri.42
42 La correzione del 26 ago. 2022 concerne soltanto il testo francese (RU 2022 470).
(art. 52 cpv. 1 e 53 LIsFi)
1 L'istituto finanziario estero deve:
2 La succursale deve:
3 L'istituto finanziario estero può iscrivere la succursale nel registro di commercio soltanto dopo aver ricevuto dalla FINMA l'autorizzazione per la sua istituzione.
(art. 52 cpv. 1 e 53 LIsFi)
1 Se istituisce più succursali in Svizzera, l'istituto finanziario estero deve:
2 Le succursali devono adempiere congiuntamente le condizioni della LIsFi e della presente ordinanza. Un solo rapporto di audit è sufficiente.
(art. 52 cpv. 1 e 53 LIsFi)
1 Le succursali possono allestire il loro conto annuale e le loro chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili all'istituto finanziario estero, sempre che soddisfino gli standard internazionali in materia di presentazione dei conti.
2 Devono essere esposti separatamente i crediti e gli impegni:
3 Il capoverso 2 si applica anche alle operazioni fuori bilancio.
4 La succursale trasmette il suo conto annuale e le sue chiusure intermedie:
5 La pubblicazione non è richiesta.
(art. 52 cpv. 1 e 53 LIsFi)
1 La società di audit trasmette il suo rapporto:
2 Essa consegna una copia al direttore responsabile della succursale.
3 La succursale trasmette una copia del rapporto di audit all'organo dell'istituto finanziario estero competente per l'attività della succursale.
(art. 52 cpv. 1 e 53 LIsFi)
Prima di procedere alla scioglimento di una succursale, l'istituto finanziario estero richiede l'approvazione della FINMA.
44 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O del 18 giu. 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).
(art. 58 cpv. 1 e 2 nonché 59 LIsFi)
1 La rappresentanza di un istituto finanziario estero che fornisce servizi finanziari di cui all'articolo 3 lettera c LSerFi45 deve:
2 Il divieto di costituire una rappresentanza di una direzione dei fondi estera conformemente all'articolo 58 capoverso 2 LIsFi46 è applicabile esclusivamente in caso di attività di rappresentanza riferite alla direzione e all'amministrazione di fondi d'investimento.
3 Se costituisce più rappresentanze in Svizzera, l'istituto finanziario estero deve richiedere l'autorizzazione per ognuna di esse.47
4 Prima di procedere allo scioglimento di una rappresentanza, l'istituto finanziario estero deve richiedere l'approvazione della FINMA.48
47 Introdotto dall'all. n. 8 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
48 Introdotto dall'all. n. 8 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
(art. 61 cpv. 1 e 2 LIsFi)
1 Per i gestori patrimoniali e i trustee svizzeri che fanno parte di un gruppo finanziario la FINMA può prevedere che la vigilanza continua sia esercitata esclusivamente nell'ambito della vigilanza sul gruppo. Ciò presuppone che la società di un gruppo sia fortemente coinvolta nella gestione dei rischi, nel controllo interno e nell'organo di audit interno del gruppo finanziario.
2 La FINMA pubblica un elenco delle società del gruppo sottoposte alla sua vigilanza in conformità al capoverso 1.
(art. 61 cpv. 2 e 62 LIsFi)
1 L'organismo di vigilanza verifica in modo continuato se gli assoggettati alla sua vigilanza, in particolare:
2 La FINMA emana per gli organismi di vigilanza prescrizioni concernenti la verifica e la vigilanza. In particolare prescrive agli organismi di vigilanza un sistema di valutazione dei rischi e requisiti minimi per il piano di vigilanza. Essa li consulta previamente.
3 Le attività di verifica e i relativi risultati devono essere esposti in rapporti di audit. I rapporti di audit devono essere redatti in una lingua ufficiale. Eventuali eccezioni previste da società di audit secondo l'articolo 43k LFINMA52 necessitano dell'approvazione dell'organismo di vigilanza.
4 Se vigila su un istituto finanziario la cui attività necessita di un'autorizzazione più ampia in caso di superamento dei valori soglia, l'organismo di vigilanza controlla che questi valori vengano rispettati ed eventualmente notifica il loro superamento alla FINMA e all'istituto finanziario.
5 La facoltà di emanare decisioni è riservata alla FINMA. La FINMA subentra all'organismo di vigilanza nell'attività di vigilanza continua se ciò è necessario ai fini dell'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 1 LFINMA.
6 Se i gestori di patrimoni collettivi o le direzioni dei fondi operano come trustee, la FINMA esercita la vigilanza continua su queste attività. Per la verifica deve essere incaricata la stessa società di audit che si occupa della verifica dell'attività di gestore di patrimoni collettivi o di direzione dei fondi secondo l'articolo 63 capoverso 1 LIsFi.53
(art. 5 e 62 LIsFi)
Nel caso dei gestori patrimoniali e dei trustee la FINMA e gli organismi di vigilanza coordinano le loro attività di vigilanza per evitare doppioni.
(art. 62 cpv. 1 LIsFi)
Se non effettua direttamente la verifica degli assoggettati, l'organismo di vigilanza si assicura che:
(art. 62 cpv. 2 e 3 LIsFi)
1 Per determinare la periodicità della verifica e l'intensità della vigilanza l'organismo di vigilanza si basa sui rischi connessi all'attività e all'organizzazione degli assoggettati alla vigilanza.
2 Negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica periodica, esso raccoglie in forma standardizzata dati sui rischi degli assoggettati alla vigilanza.
3 Esso valuta i dati raccolti mediante autodichiarazione e in caso di necessità prende altre misure.
4 Dopo averlo consultato, la FINMA emana disposizioni nei confronti dell'organismo di vigilanza concernenti la valutazione di cui ai capoversi 1-3.
(art. 61 cpv. 3 e 63 LIsFi)
1 La società di audit verifica se gli assoggettati alla vigilanza, in particolare:
2 Gli assoggettati alla vigilanza per i quali la società di audit presenta annualmente un'analisi dei rischi sono esonerati dall'obbligo di presentare un rapporto sulla conformità della loro attività secondo l'articolo 63 capoverso 3 LIsFi.
(art. 63 LIsFi)
Le società di audit di assoggettati alla vigilanza che cooperano ai sensi degli articoli 14, 27 o 35 LIsFi sono a loro volta tenute a cooperare strettamente.
(art. 73 LIsFi)
L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.
(art. 74 LIsFi)
1 I gestori patrimoniali e i trustee che fino all'entrata in vigore della LIsFi sono stati assoggettati alla vigilanza della FINMA in qualità di intermediari finanziari direttamente sottoposti secondo la LRD59 non devono più affiliarsi a un organismo di autodisciplina conformemente all'articolo 24 LRD se entro un anno dall'entrata in vigore della LIsFi:
2 Presentano un rapporto sulla conformità della loro attività alle disposizioni della LRD:
(art. 74 LIsFi)
1 L'articolo 5 capoverso 2 LIsFi non si applica agli istituti finanziari che, al momento dell'entrata in vigore della LIsFi, sono già iscritti nel registro di commercio.
2 Gli istituti finanziari che forniscono servizi finanziari secondo la LSerFi60 devono affiliarsi a un organo di mediazione al più tardi sei mesi dopo che il Dipartimento federale delle finanze ha riconosciuto o istituito per essi un organo di mediazione secondo l'articolo 84 LSerFi. Il termine è osservato con la presentazione della richiesta.
3 Gli istituti finanziari con sede all'estero, che a causa di una succursale o di una rappresentanza in Svizzera dispongono già di un'autorizzazione, non devono presentare una nuova richiesta di autorizzazione. Devono adempiere i requisiti legali entro un anno dall'entrata in vigore.
4 Gli istituti finanziari con sede all'estero che a causa di una succursale o di una rappresentanza in Svizzera sottostanno per la prima volta all'obbligo di autorizzazione previsto nella LIsFi devono annunciarsi alla FINMA entro sei mesi dall'entrata in vigore. Entro tre anni dalla stessa devono adempiere i requisiti previsti dalla legge e presentare una richiesta di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l'autorizzazione.
5 L'articolo 77 capoverso 3 non si applica alle succursali che, al momento dell'entrata in vigore della LIsFi, sono già iscritte nel registro di commercio.
6 Le esenzioni che la FINMA ha concesso in virtù dell'articolo 18 capoverso 3 LICol61 nella versione del 28 settembre 201262 ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale continuano a essere applicate nell'ambito dell'articolo 7 della presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
(art. 91)