Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione
1 La presente ordinanza disciplina le condizioni per i lavori sugli impianti elettrici a bassa tensione (impianti elettrici) e il controllo di questi impianti.
2 Essa si applica agli impianti elettrici:
- a.3
- alimentati a corrente forte ma che funzionano con una tensione massima pari a 1000 V a corrente alternata oppure a 1500 V a corrente continua;
- b.
- alimentati con le tensioni di cui alla lettera a, ma che funzionano ad alta tensione (impianti ai raggi X, al neon, di ionizzazione, verniciatura elettrostatica, siepi elettriche ecc.).
3 Agli impianti elettrici con una tensione massima d'esercizio pari a 50 V in corrente alternata o a 120 V in corrente continua, e con una corrente massima d'esercizio pari a 2 A, si applicano esclusivamente le disposizioni generali (art. 1-5) della presente ordinanza. Se, tuttavia, detti impianti possono mettere in pericolo persone o cose, la presente ordinanza trova applicazione in tutta la sua estensione.
4 Se singole disposizioni della presente ordinanza possono essere rispettate solo con grande difficoltà o ostacolano l'evoluzione tecnica, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC4) oppure in casi meno importanti l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato) possono autorizzare deroghe dietro richiesta motivata.
5 La presente ordinanza non si applica:
- a.
- agli impianti elettrici secondo l'articolo 42 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 novembre 19835 sulle ferrovie;
- b.
- agli impianti elettrici degli impianti a fune secondo l'ordinanza del 21 dicembre 20066 sugli impianti a fune;
- c.
- all'illuminazione di strade e piazze pubbliche.7
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981).
4 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
7 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'annesso 2 all'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).