1 Il materiale criogenico depositato in una banca genetica nazionale non può essere usato.
2 In deroga al capoverso 1, l'UFAG, su richiesta, può autorizzarne l'uso nei seguenti casi e allo scopo della conservazione di una razza svizzera:
- a.
- se sono svolti esami scientifico-genetici; o
- b.
- se la diversità genetica di una razza svizzera è fortemente in diminuzione e il suo stato è «in pericolo critico».
3 Sono autorizzate a presentare una domanda per l'uso di materiale criogenico le organizzazioni di allevamento riconosciute per la gestione della razza svizzera in questione.
4 La domanda deve comprendere il piano relativo all'uso del materiale criogenico.
5 Se l'UFAG accoglie la domanda, stipula un contratto con l'organizzazione di allevamento ed eventualmente con altri interessati. Nel contratto vengono concordati in particolare lo scopo, la portata e la durata dell'uso del materiale criogenico.
6 L'importo che la stazione di inseminazione, sia essa responsabile della gestione e della relativa banca genetica o la gestisca su mandato di un'organizzazione di allevamento riconosciuta, addebita al titolare dell'autorizzazione per la messa a disposizione del materiale criogenico, non può superare i costi per la produzione del materiale criogenico.
7 Il titolare dell'autorizzazione deve garantire che dopo l'uso il volume rimanente nella banca genetica ammonti almeno al 50 per cento del materiale criogenico del donatore.
8 L'UFAG può autorizzare l'uso con conseguente volume rimanente nella banca genetica inferiore al 50 per cento del materiale criogenico del donatore in particolare se il titolare dell'autorizzazione può dimostrare che non è assicurata la conservazione di una razza svizzera senza l'uso di ulteriore materiale criogenico del donatore.