Version in Kraft, Stand am 01.01.2024

01.01.2024 - * / In Kraft
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2016 - 31.12.2019
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.06.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.05.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.12.2005
01.01.2001 - 31.12.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

916.310

Ordinanza
sull'allevamento di animali

(OAlle)

del 31 ottobre 2012 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 144 capoverso 2, 146, 147a capoverso 2 e 177 della legge
del 29 aprile 19981 sull'agricoltura,2

ordina:

1 RS 910.1

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1687).

Capitolo 1: Disposizioni generali3

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a.
il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento private;
b.
l'assegnazione di contributi per l'allevamento;
c.
l'assegnazione di contributi per la conservazione delle razze svizzere;
d.
l'assegnazione di contributi per progetti di ricerca;
d.bis 4
i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino;
e.
l'immissione in commercio di animali da allevamento, del loro sperma e dei loro ovuli non fecondati ed embrioni;
f.
l'importazione di animali da allevamento e da reddito e di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

a.
libro genealogico: libro tenuto da un'organizzazione di allevamento riconosciuta degli animali da allevamento per attestare la loro ascendenza e le loro prestazioni;
b.
esame funzionale: procedura per determinare la prestazione e lo stato di salute di un animale, inclusa la qualità dei suoi prodotti;
c.
stima dei valori genetici: procedura statistica riconosciuta scientificamente secondo i vigenti principi zootecnici per stimare i valori genetici di un animale in rapporto agli animali della stessa popolazione;
d.
valutazioni genetiche: procedura semplificata per stimare i valori genetici di un animale in rapporto a una popolazione di riferimento;
e.
periodo di creazione: periodo di tre intervalli di generazione al massimo definito nel programma di allevamento necessario per allestire un libro genealogico quando si crea una nuova razza;
f.
giorno di riferimento: giorno determinante per il censimento degli animali iscritti nel libro genealogico che danno diritto ai contributi;
g.
periodo di riferimento: periodo durante il quale sono state attuate le misure zootecniche che danno diritto ai contributi;
h.
stazione di inseminazione: stazione autorizzata dal veterinario cantonale a prelevare lo sperma per l'inseminazione artificiale;
i.
esame della prestazione dello stallone da allevamento: esame per selezionare i migliori stalloni di una popolazione;
j.
puledro iscritto: puledro iscritto nel libro genealogico mediante numero d'identificazione e nome;
k.
puledro identificato: puledro accompagnato dalla giumenta descritto mediante una segnalazione grafica e verbale;
l.
animali non iscritti nel libro genealogico: animali iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento ma che non sono conformi agli standard definiti per la razza;
m.5
regina: la madre di tutte le api di una colonia i cui fuchi non sono utilizzati per la fecondazione di regine;
n.6
regina fucaiola: la madre di una colonia i cui fuchi sono utilizzati per la fecondazione di regine.

5 Introdotta dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

6 Introdotta dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

Art. 3 Contabilità e partecipazione finanziaria degli allevatori

1 Le organizzazioni di allevamento riconosciute devono tenere una contabilità che illustri come sono stati impiegati i singoli contributi per le diverse misure zootecniche.

2 Gli allevatori devono partecipare finanziariamente alle misure zootecniche delle loro organizzazioni di allevamento riconosciute almeno nella misura del 20 per cento del costo totale.

Art. 47 Versamento di contributi

1 I contributi ai sensi della presente ordinanza sono assegnati su richiesta.

2 I termini per la presentazione delle domande per i contributi, i giorni di riferimento e i periodi di riferimento sono stabiliti nell'allegato 1.8

2bis I contributi sono versati solo dopo che è stato presentato un conteggio sulle prestazioni fornite. Nel caso di contributi per misure zootecniche il conteggio funge al contempo da domanda. I termini per la presentazione dei conteggi sono stabiliti all'allegato 1. 9

3 Le domande e i conteggi vanno presentati all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) utilizzando gli appositi moduli.10

4 L'UFAG può modificare l'allegato 1.11

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 758).

9 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 758).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

11 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

Capitolo 2: Riconoscimento di organizzazioni e imprese di allevamento12

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

Art. 5 Condizioni

1 Un'organizzazione di allevamento per ogni razza o popolazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonché di equidi, bufali, conigli, volatili, camelidi del Nuovo Mondo e api mellifere è riconosciuta, su richiesta, se:13

a.
è concepita quale organizzazione di mutua assistenza e si compone di allevatori attivi;
b.
ha personalità giuridica propria e sede in Svizzera;
c.
dispone di statuti giuridicamente validi secondo cui può diventare membro dell'organizzazione, alle condizioni previste dagli statuti:
1.
ogni allevatore, e
2.
ogni associazione di allevamento o consorzio di allevamento, se sono previsti membri collettivi;
d.
ha obiettivi chiari concernenti la selezione di almeno una razza o una popolazione zootecnica, documentati da un programma di allevamento;
e.
tiene un unico libro genealogico centrale con i dati delle razze o delle popolazioni zootecniche conforme alle esigenze di cui all'articolo 7;
f.
esegue esami funzionali secondo l'articolo 8;
g.
esegue stime dei valori genetici secondo l'articolo 9;
h.
esegue, invece della stima dei valori genetici, una valutazione genetica secondo l'articolo 10, se l'effettivo di una razza o di una popolazione zootecnica non è sufficiente e secondo i vigenti principi zootecnici una stima dei valori genetici non è sostenibile dal punto di vista scientifico;
i.
dispone di un effettivo di animali della razza o della popolazione zootecnica abbastanza importante per realizzare un programma di miglioramento o garantire la conservazione della razza o della popolazione zootecnica;
j.
garantisce un'esecuzione corretta a livello personale, tecnico, organizzativo e finanziario delle misure zootecniche e tiene una contabilità unica per le misure zootecniche di tutte le razze e popolazioni zootecniche gestite;
k.
esercita le attività zootecniche in maniera neutrale e conformemente alle norme internazionali generalmente riconosciute;
l.
nel caso gestisca un libro genealogico filiale, rispetta i principi stabiliti dall'organizzazione che tiene il libro genealogico sull'origine della razza degli equini.

2 Un'organizzazione non è riconosciuta come organizzazione di allevamento per una determinata razza se per la razza in questione vi sono già una o più organizzazioni riconosciute e il riconoscimento di un'ulteriore organizzazione potrebbe compromettere la conservazione di tale razza o il buon funzionamento del programma di allevamento di un'organizzazione esistente.

3 Un'organizzazione per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere è riconosciuta se:

a.
soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b, c e j; o
b.
soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b e j e nei suoi statuti o nell'atto costitutivo è esplicitamente sancita la conservazione delle razze svizzere minacciate.14

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1687).

Art. 6 Condizioni relative alle organizzazioni di allevamento e alle imprese di allevamento private con registri per suini da allevamento ibridi

1 Un'organizzazione di allevamento o un'impresa di allevamento privata con registri per suini da allevamento ibridi è riconosciuta, su richiesta, se:15

a.
ha personalità giuridica propria e sede in Svizzera;
b.
dispone di statuti giuridicamente validi;
c.
ha obiettivi chiari concernenti l'allevamento, documentati da un programma di allevamento;
d.
tiene o istituisce un registro ed è in grado di eseguire i controlli richiesti;
e.
esegue esami funzionali secondo l'articolo 8;
f.
esegue stime dei valori genetici secondo l'articolo 9;
g.
dispone di un effettivo di animali abbastanza importante per realizzare un programma di miglioramento;
h.
garantisce un'esecuzione corretta a livello personale, tecnico, organizzativo e finanziario delle misure zootecniche nei settori di promozione e tiene una contabilità unica per le misure zootecniche di tutte le razze e popolazioni zootecniche gestite;
i.
esercita le attività zootecniche in maniera neutrale e conformemente alle norme internazionali generalmente riconosciute.

2 Gli statuti di un'organizzazione di allevamento devono consentire, se le condizioni previste dagli statuti sono soddisfatte, l'affiliazione di:

a.
ogni allevatore; e
b.
ogni associazione di allevamento o consorzio di allevamento, se sono previsti membri collettivi.

3 Alle organizzazioni di allevamento che tengono un libro genealogico per suini da allevamento ibridi e per suini di razza pura si applica l'articolo 5.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

Art. 7 Tenuta del libro genealogico

1 Nel libro genealogico sono registrate rilevazioni e annotazioni sull'ascendenza, sull'identificazione, sulle prestazioni, sulla qualità e sulla morfologia degli animali da allevamento.

1bis Come numero d'identificazione va utilizzato il numero di marca auricolare per gli animali a unghia fessa e l'Universal Equine Life Number (UELN) per gli equidi.16

2 Oltre agli animali di razza pura, in rubriche o sezioni separate del libro genealogico possono essere iscritti anche incroci e animali di ascendenza sconosciuta, purché presentino le caratteristiche tipiche della razza.

3 All'interno di una rubrica o di una sezione del libro genealogico gli animali possono essere iscritti separatamente in base a classi qualitative, determinate dalla loro ascendenza, dall'identificazione e dalle prestazioni.

4 Gli animali riconosciuti come portatori di tare ereditarie devono essere designati in quanto tali nel libro genealogico e occorre darne comunicazione agli allevatori.17

5 Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento in quale modo deve essere tenuto un libro genealogico. Il regolamento deve perlomeno comprendere disposizioni concernenti:

a.
la definizione delle caratteristiche tipiche della razza;
b.
la definizione degli obiettivi zootecnici;
c.18
l'identificazione uniforme degli animali se non già prescritta dall'articolo 10 o 15a dell'ordinanza del 27 giugno 199519 sulle epizoozie;
d.20
la registrazione dei dati relativi all'ascendenza degli animali;
e.
l'analisi delle annotazioni nel libro genealogico, degli apprezzamenti, dei risultati degli esami funzionali, nonché la stima dei valori genetici o le valutazioni genetiche;
f.
la determinazione delle esigenze minime per l'iscrizione degli animali in una determinata rubrica o sezione del libro genealogico;
g.
le esigenze relative all'iscrizione nel libro genealogico e per il diritto di riproduzione.

16 Introdotto dal n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

19 RS 916.401

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

Art. 8 Esami funzionali

1 Gli esami funzionali hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale e della salute dell'animale.

2 Gli esami funzionali devono essere eseguiti secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente.

3 Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento:

a.
il nome dell'esame funzionale e il numero di animali da esaminare;
b.
la procedura dell'esame;
c.
le caratteristiche sottoposte a esame e il metodo d'esame utilizzato;
d.
le condizioni d'ammissione;
e.
la data, la durata dell'esame funzionale e il periodo durante il quale è eseguito;
f.
il metodo per valutare i risultati delle caratteristiche esaminate;
g.
il metodo per l'esame di prodotti in caso di programmi di incrocio;
h.
i controlli per garantire la qualità dei risultati dell'esame;
i.
la comunicazione dei risultati dell'esame ai membri dell'organizzazione.
Art. 9 Stime dei valori genetici

1 Le stime dei valori genetici devono essere sostenibili dal punto di vista scientifico secondo i vigenti principi zootecnici.

2 Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento:

a.
il genere e la portata della stima dei valori genetici;
b.
la procedura di stima dei valori genetici;
c.
i dati su cui si basa la stima e lo scambio di dati;
d.
le date della valutazione;
e.
i provvedimenti di assicurazione della qualità;
f.
le condizioni di pubblicazione e la comunicazione delle stime dei valori genetici ai membri.
Art. 10 Valutazioni genetiche

1 Le valutazioni genetiche degli animali devono essere sostenibili dal punto di vista scientifico secondo i vigenti principi zootecnici.

2 La predisposizione genetica degli animali da allevamento esaminati è espressa come scarto da una media comparativa.

3 Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento:

a.
il genere e la portata della valutazione genetica;
b.
la procedura di valutazione genetica;
c.
i dati su cui si basa la valutazione e lo scambio di dati;
d.
le date della valutazione;
e.
i provvedimenti di assicurazione della qualità;
f.
le condizioni di pubblicazione e la comunicazione della valutazione genetica ai membri.
Art. 1121 Procedura

1 La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo.

2 Il riconoscimento ha una durata massima di dieci anni. Se al più tardi sei mesi prima della scadenza del riconoscimento viene presentata una nuova domanda, l'UFAG decide prima della scadenza del riconoscimento.

3 Le organizzazioni di allevamento di equidi che rilasciano passaporti per equidi devono presentare contemporaneamente alla nuova domanda conformemente al capoverso 2 una nuova domanda di riconoscimento come servizio preposto al rilascio del passaporto in virtù dell'articolo 15dbis capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 199522 sulle epizoozie.

4 Qualsiasi cambiamento che abbia un'incidenza sull'adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all'UFAG nell'arco di tre mesi.

5 L'UFAG pubblica l'elenco delle organizzazioni di allevamento riconosciute.23

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

22 RS 916.401

23 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

Art. 13 Riconoscimento e attività di organizzazioni di allevamento con sede nell'Unione europea

1 Le organizzazioni di allevamento con sede nell'UE e riconosciute dalla competente autorità di uno Stato membro dell'UE non necessitano di essere riconosciute in Svizzera.

2 Esse possono operare in Svizzera se l'UFAG approva la domanda di estensione del raggio di attività territoriale presentata dall'autorità competente dello Stato membro dell'UE.

3 La domanda è respinta se:

a.
per la razza in questione vi sono già una o più organizzazioni riconosciute in Svizzera e il riconoscimento di un'ulteriore organizzazione rischia di compromettere la conservazione di tale razza o il buon funzionamento del programma di allevamento di un'organizzazione esistente; o
b.
gli equini della razza in questione possono essere iscritti in una sezione specifica di un libro genealogico tenuto da un'organizzazione riconosciuta in Svizzera che si attiene in particolare per questa sezione ai principi stabiliti dall'organizzazione che tiene il libro genealogico sull'origine della razza.

4 L'UFAG pubblica l'elenco delle organizzazioni di allevamento estere che operano in Svizzera.

Capitolo 3: Contributi per misure zootecniche26

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

Art. 14a27

1 Nel quadro dei fondi disponibili per la presente sezione, le organizzazioni di allevamento riconosciute vengono sostenute mediante contributi per misure zootecniche concernenti gli animali seguenti:

a.
animali della specie bovina, inclusi bufali;
b.
equidi;
c.
animali della specie suina;
d.
animali della specie ovina;
e.
animali della specie caprina;
f.
camelidi del Nuovo Mondo;
g.
api mellifere.

2 Il sostegno avviene mediante:

a.
contributi per la tenuta del libro genealogico;
b.
contributi per gli esami funzionali.

3 Non sono assegnati contributi alle imprese di allevamento private che tengono o istituiscono registri per suini da allevamento ibridi e alle organizzazioni di allevamento estere.

4 L'UFAG pubblica i contributi versati a ciascuna organizzazione di allevamento e per ciascuna misura.

27 Introdotto dal n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

Art. 15 Contributi per l'allevamento di bovini

1 ...28

2 Il contributo per l'allevamento di bovini è il seguente:

a.
tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico


12 franchi

b.
esami funzionali:
1.
per ogni apprezzamento della conformazione con descrizione lineare e classificazione


9 franchi

2.29
campioni di latte:
-
per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4
-
per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4, ATM4, ATM4/7d o AZ4
-
per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR B o C

5 franchi

3.50 franchi


2.20 franchi

3.
per ogni esame della produzione di carne con il metodo ICAR


26 franchi

4.
per ogni prima diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute con il metodo ICAR


1 franco.30

3 I contributi per l'apprezzamento della conformazione sono assegnati per un metodo conforme alla norma internazionale della descrizione lineare e classificazione.

4 Nei seguenti casi è assegnata la metà del contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico:

a.
se gli animali non sono iscritti nel libro genealogico; o
b.
se l'esame dell'attitudine lattifera è svolto senza rilevazione della composizione.

5 Non è assegnato alcun contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico se entrambe le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b sono adempiute.

6 Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è assegnato per ogni vacca appartenente a un'azienda che tiene il libro genealogico. L'organizzazione di allevamento riconosciuta comunica all'UFAG se il versamento debba avvenire a cadenza trimestrale o annuale.31

7 ...32

8 Per animale e periodo di riferimento sono assegnati contributi per un massimo di tre prime diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute.33

28 Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

32 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2014 (RU 2014 1687). Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

33 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1687).

Art. 16 Contributi per l'allevamento di equini

1 ...34

2 I contributi sono i seguenti:

a.
tenuta del libro genealogico: per ogni puledro identificato e iscritto nel libro genealogico


400 franchi

b.
esami funzionali:
1.
per ogni esame dello stallone nella stazione
2.
per ogni esame dello stallone nell'azienda

650 franchi

50 franchi.35

3 Per puledri identificati e iscritti nel libro genealogico è assegnato un contributo, sempre che:

a.
non abbiano più di un anno e i genitori e i nonni siano iscritti o menzionati nel libro genealogico;
b.
siano discendenti di stalloni ammessi come stalloni da monta dalla Federazione; e
c.
siano registrati nella banca dati sul traffico di animali.

4 Se l'organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, è assegnata al massimo la metà del contributo per ogni puledro identificato e iscritto nel libro genealogico.

5 Il contributo per l'esame della prestazione dello stallone è assegnato un'unica volta nella vita di uno stallone.

6 Il contributo per l'esame della prestazione dello stallone nell'azienda è assegnato se:

a.
l'esame dura almeno un giorno;
b.
l'esame è svolto unicamente su stalloni;
c.
sono selezionati soltanto singoli stalloni da allevamento; e
d.
l'esame consiste in una selezione preliminare seguita senza interruzione da una prova di prestazione finale.

7 Il contributo per l'esame della prestazione dello stallone nella stazione è assegnato se:

a.
l'esame nella stazione dura almeno 30 giorni;
b.
l'esame è svolto unicamente su stalloni;
c.
l'esame consiste in una selezione preliminare seguita senza interruzione da una prova di prestazione finale nella stazione; e
d.
gli stalloni non lasciano la stazione durante il periodo della prova.

34 Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

Art. 17 Contributi per l'allevamento di suini

1 ...36

2 Il contributo per l'allevamento di suini è il seguente:

a.
tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico


150 franchi

b.
esami funzionali:
1.
per ogni esame nell'azienda con misurazione mediante ultrasuoni e determinazione del peso


4 franchi

2.
per ogni esame nell'azienda con descrizione lineare e determinazione del peso


4 franchi

3.
per ogni esame nell'azienda con misurazione mediante ultrasuoni, descrizione lineare e determinazione del peso



6 franchi

4.
per ogni esame nella stazione

450 franchi

5.
per ogni esame nell'azienda concernente l'odore del verro


70 franchi.37

3 L'importo annuo destinato all'infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione, al rilevamento e alla valutazione dei dati relativi alla fecondità e alla macellazione, alla determinazione dei caratteri-traccia genotipici e alla pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici ammonta a 500 000 franchi.

4 Se l'organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, per ogni animale iscritto nel libro genealogico è assegnata al massimo la metà del contributo.

5 Il contributo per l'esame nella stazione è assegnato se questo comprende il rilevamento dell'aumento di peso, l'indice di consumo, la carnosità e almeno tre criteri di qualità della carne e del grasso durante un periodo d'ingrassamento conforme alla prassi. I seguenti esami danno diritto a un contributo:

a.
esame dei fratelli e delle sorelle;
b.
esame funzionale dei verri;
c.
esame dei prodotti terminali;
d.
gruppi d'esame liberi con programma di allevamento definito per animali non iscritti nel libro genealogico.

6 La metà del contributo è assegnata per ogni esame nella stazione per i gruppi d'esame liberi nel quadro di un programma di allevamento definito.

7 L'esame nell'azienda concernente l'odore del verro prevede almeno la determinazione dell'androsterone e dello scatolo.

36 Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

Art. 1838 Contributi per l'allevamento di ovini, escluse le pecore da latte

1 Il contributo per l'allevamento di ovini, escluse le pecore da latte, è il seguente:

a.
tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico


21 franchi

b.
esame funzionale: per ogni esame della capacità di sviluppo

12 franchi

2 Il contributo per gli esami della capacità di sviluppo è assegnato se il peso alla nascita è rilevato conformemente alla prassi e se è effettuata almeno una pesatura di controllo tra il 35° e il 45° giorno dalla nascita.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

Art. 19 Contributi per l'allevamento di caprini e di pecore da latte

1 ...39

2 Il contributo per l'allevamento di caprini e di pecore da latte è il seguente:

a.
tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico


35 franchi

b.
esami funzionali:
1.40
campioni di latte:
-
per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4
-
per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4, ATM4 o ATM4/7d
-
per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR B o C
2.
per ogni esame della capacità di sviluppo

6 franchi

4.50 franchi

3.20 franchi

26 franchi.41

3 Nei seguenti casi è assegnata la metà del contributo per campione di latte per i caprini e le pecore da latte appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico:

a.
per gli animali non iscritti nel libro genealogico; o
b.
se l'esame dell'attitudine lattifera è svolto senza rilevazione della composizione.

4 Non è assegnato alcun contributo per campione di latte per i caprini e le pecore da latte se entrambe le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b sono adempiute.

5 Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è assegnato per ogni capra e ogni pecora da latte appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico. Il versamento avviene a cadenza annuale.42

6 Il contributo per gli esami della capacità di sviluppo è assegnato se il peso alla nascita è stato rilevato conformemente alla prassi e almeno una pesatura di controllo è effettuata tra il 35° e il 45° giorno dalla nascita.

39 Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

Art. 21 Contributi per l'allevamento di api mellifere

1 ...44

2 Il contributo per l'allevamento di api mellifere è il seguente:

a.
tenuta del libro genealogico:
1.
per ogni regina
2.
per ogni determinazione della purezza della razza mediante analisi del DNA
3.
per ogni determinazione della purezza della razza mediante esame delle ali (indice cubitale)
4.
per ogni stazione di fecondazione A
5.
per ogni stazione di fecondazione B

50 franchi

90 franchi

8 franchi

3000 franchi

500 franchi

b.
esami funzionali:
1.
per ogni esame funzionale nell'apiario sperimentale con campione reso anonimo e stima dei valori genetici
2.
per ogni esame funzionale nell'apiario sperimentale con campione conosciuto e stima dei valori genetici


440 franchi

180 franchi.45

3 Il contributo per regina è assegnato al termine dell'esame funzionale nell'apiario sperimentale con campione reso anonimo o conosciuto e dopo l'iscrizione nel libro genealogico.

4 Il contributo per la determinazione della purezza della razza è assegnato per:

a.
le regine per le quali è stato eseguito un esame funzionale;
b.
le regine fucaiole su una stazione di fecondazione A;
c.
le regine fucaiole i cui fuchi sono utilizzati per la fecondazione artificiale.46

5 Il contributo per la determinazione della purezza della razza è assegnato soltanto una volta per regina e regina fucaiola. Non viene assegnato alcun contributo se sono già stati versati contributi secondo l'articolo 23c capoverso 2 lettera f.47

5bis Se la determinazione della purezza della razza avviene mediante analisi del DNA, questa deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente, basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide.48

6 Il contributo per una stazione di fecondazione è assegnato se nell'anno di contribuzione vi sono collocate almeno 100 giovani regine.49

44 Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

48 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

Art. 22 Disposizioni comuni

1 I contributi di cui agli articoli 15-21 inferiori ai 50 000 franchi all'anno per organizzazione di allevamento riconosciuta non sono assegnati. Fanno eccezione i contributi alle organizzazioni di allevamento di razze svizzere. Se un'organizzazione o un'impresa fornisce prestazioni di natura zootecnica su incarico di una o più organizzazioni di allevamento riconosciute, la soglia dei 50 000 franchi si applica a ogni singola organizzazione di allevamento riconosciuta.

2 ...50

3 Per i contributi di cui agli articoli 15-21, le organizzazioni di allevamento riconosciute comunicano all'UFAG, entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali iscritti nel libro genealogico e di esami funzionali nonché il numero di puledri identificati e iscritti nel libro genealogico. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo. L'UFAG pubblica le cifre comunicate.51

4 Le misure zootecniche possono essere computate soltanto per gli animali il cui proprietario durante l'anno di contribuzione è membro attivo (membro individuale o collettivo) dell'organizzazione di allevamento riconosciuta ed è domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.52

5 Una misura zootecnica dà diritto a un unico contributo per animale e per anno.

6 I contributi per animale iscritto nel libro genealogico di cui agli articoli 15 e 17-20 sono assegnati per animali:

a.
i cui genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza; e
b.
la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento.

7 Oltre alle esigenze secondo il capoverso 6:

a.
gli animali femmina della specie bovina e suina devono avere almeno una nascita iscritta nel libro genealogico;
b.
i verri devono avere almeno una monta iscritta nel libro genealogico;
c.
i tori devono avere almeno nove mesi d'età;
d.
gli ovini e i caprini devono avere almeno sei mesi d'età;
e.
i camelidi del Nuovo Mondo devono avere almeno otto mesi d'età.

8 La metà del contributo è assegnata per gli animali iscritti nel libro genealogico che non soddisfano le esigenze di cui agli articoli 6 e 7:

a.
durante il periodo di creazione; o
b.
se sono iscritti per la prima volta nel libro genealogico con un'ascendenza incompleta.

9 Non è assegnato alcun contributo per animale iscritto nel libro genealogico se nei due anni precedenti il giorno di riferimento non è documentata alcuna attività zootecnica, nascita, monta né inseminazione.

50 Abrogato dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1687).

Art. 22a53 Assegnazione dei contributi

1 I fondi disponibili per la presente sezione sono ripartiti come segue:

a.
allevamento di bovini 72 %
b.
allevamento di equini 4 %
c.
allevamento di suini 10,75 %
d.
allevamento di ovini, escluse le pecore da latte 6,5%
e.
allevamento di caprini e di pecore da latte 5,75 %
f.
allevamento di camelidi del Nuovo Mondo 0,2 %
g.
allevamento di api mellifere 0,8 %

2 Se i fondi disponibili giusta il capoverso 1 per una categoria di allevamento non sono sufficienti per versare i contributi in base alle aliquote di cui agli articoli 15-21, i contributi da versare per la categoria di allevamento interessata sono ridotti in virtù del capoverso 4 in deroga alle aliquote di contribuzione della categoria di allevamento corrispondente.

3 Se i fondi disponibili giusta il capoverso 1 per una categoria di allevamento sono superiori ai contributi da versare in base alle aliquote di cui agli articoli 15-21 per una categoria di allevamento, i contributi da versare per la categoria di allevamento interessata sono aumentati in virtù del capoverso 4 in deroga alle aliquote di contribuzione della categoria di allevamento corrispondente.

4 Per la riduzione e l'aumento dei contributi da versare è determinante il rapporto tra i costi delle singole misure zootecniche. Per calcolare tale rapporto l'UFAG fa riferimento ai costi dell'ultimo periodo prima dell'anno precedente a quello di contribuzione comprovati dalle organizzazioni di allevamento riconosciute.

53 Introdotto dal n. I dell'O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1821).

Capitolo 4: Contribuiti per la conservazione delle razze svizzere54

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

Sezione 1: Disposizioni comuni55

55 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

Art. 2356 Tipi di contributi e pubblicazione

1 Sono versati i seguenti contributi:

a.
aiuti finanziari per progetti limitati nel tempo volti alla conservazione di:
1.
razze svizzere,
2.
razze che si erano estinte in Svizzera e che sono state nuovamente introdotte, sempre che la loro origine svizzera sia dimostrata;
b.
indennità per la gestione di banche genetiche nazionali per la conservazione di razze svizzere da parte di persone di cui all'articolo 23bbis capoverso 2;
c.
aiuti finanziari per la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina, ape mellifera il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate».

2 Per ogni contributo versato l'UFAG pubblica il nome del beneficiario e l'importo del contributo. Per gli aiuti finanziari di cui al capoverso 1 lettera c pubblica il nome dell'organizzazione di allevamento e l'importo totale versatole.

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

Art. 23a57 Razza svizzera, razza il cui stato è «in pericolo critico» e razza il cui stato è «minacciata»

1 Per razza svizzera si intende una razza:

a.
che ha la sua origine in Svizzera prima del 1949; o
b.
per la quale è tenuto un libro genealogico in Svizzera almeno dal 1949.

2 Lo stato di una razza svizzera è «in pericolo critico» se l'indice globale nel sistema di monitoraggio per le risorse zoogenetiche in Svizzera (GENMON) per tale razza al 1° giugno è compreso tra 0.000 e 0.500.

3 Lo stato di una razza svizzera è «minacciata» se l'indice globale in GENMON per tale razza al 1° giugno è compreso tra 0.501 e 0.700.

4 Ogni quattro anni, il 1° giugno, la prima volta il 1° giugno 2027, l'UFAG stabilisce se lo stato di una razza svizzera è ancora «in pericolo critico» o «minacciata» o se una razza svizzera debba essere classificata come «in pericolo critico» o «minacciata».

57 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 758).

Sezione 2: Contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo e per la gestione di banche genetiche nazionali58

58 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

Art. 23b59 Aiuti finanziari per progetti di conservazione limitati nel tempo e indennità per la gestione di banche genetiche nazionali60

1 Per progetti di conservazione limitati nel tempo e per la gestione di banche genetiche nazionali sono versati complessivamente al massimo 500 000 franchi all'anno.61

2 In via suppletiva ai fondi di cui al capoverso 1 possono essere impiegati i fondi non utilizzati di cui all'articolo 25.

3 Gli aiuti finanziari per progetti di conservazione limitati nel tempo sono versati alle organizzazioni di allevamento riconosciute e alle organizzazioni riconosciute secondo l'articolo 5 capoverso 3 lettera b. Alle organizzazioni riconosciute sono versati al massimo 150 000 franchi all'anno.62

4 Gli aiuti finanziari per progetti di conservazione limitati nel tempo ammontano al massimo all'80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG.63

59 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 758).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

63 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

Art. 23bbis64 Gestione di banche genetiche nazionali

1 Per la conservazione delle razze svizzere l'UFAG gestisce banche genetiche nazionali per il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico).

2 Può demandare la gestione delle banche genetiche nazionali a:

a.
stazioni di inseminazione;
b.
organizzazioni di allevamento riconosciute per la gestione delle razze svizzere interessate, se queste affidano la gestione delle banche genetiche a stazioni di inseminazione.

3 Chi intende gestire una banca genetica nazionale, deve garantire una grande diversità genetica.

4 La gestione di una banca genetica nazionale è disciplinata in un contratto tra l'UFAG e il gestore. Nel contratto si concordano in particolare:

a.
la quantità nonché il volume minimo del materiale criogenico da depositare;
b.
i diritti di proprietà sul materiale criogenico;
c.
l'importo dell'indennità.

5 Il gestore di una banca genetica ha i seguenti obblighi:

a.
deve concedere all'UFAG tutti i diritti di informazione e di consultazione;
b.
deve garantire che nel software per la documentazione messo a disposizione dall'UFAG siano registrati i seguenti dati e documenti:
1.
dati di contatto di almeno tre interlocutori,
2.
l'inequivocabile identificazione degli animali, inclusi i dati concernenti la loro ascendenza,
3.
genere e quantità del materiale criogenico,
4.
protocolli di produzione,
5.
luoghi di deposito e distribuzione nel magazzino.

64 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

Art. 23bter65 Uso di materiale criogenico depositato in banche genetiche nazionali

1 Il materiale criogenico depositato in una banca genetica nazionale non può essere usato.

2 In deroga al capoverso 1, l'UFAG, su richiesta, può autorizzarne l'uso nei seguenti casi e allo scopo della conservazione di una razza svizzera:

a.
se sono svolti esami scientifico-genetici; o
b.
se la diversità genetica di una razza svizzera è fortemente in diminuzione e il suo stato è «in pericolo critico».

3 Sono autorizzate a presentare una domanda per l'uso di materiale criogenico le organizzazioni di allevamento riconosciute per la gestione della razza svizzera in questione.

4 La domanda deve comprendere il piano relativo all'uso del materiale criogenico.

5 Se l'UFAG accoglie la domanda, stipula un contratto con l'organizzazione di allevamento ed eventualmente con altri interessati. Nel contratto vengono concordati in particolare lo scopo, la portata e la durata dell'uso del materiale criogenico.

6 L'importo che la stazione di inseminazione, sia essa responsabile della gestione e della relativa banca genetica o la gestisca su mandato di un'organizzazione di allevamento riconosciuta, addebita al titolare dell'autorizzazione per la messa a disposizione del materiale criogenico, non può superare i costi per la produzione del materiale criogenico.

7 Il titolare dell'autorizzazione deve garantire che dopo l'uso il volume rimanente nella banca genetica ammonti almeno al 50 per cento del materiale criogenico del donatore.

8 L'UFAG può autorizzare l'uso con conseguente volume rimanente nella banca genetica inferiore al 50 per cento del materiale criogenico del donatore in particolare se il titolare dell'autorizzazione può dimostrare che non è assicurata la conservazione di una razza svizzera senza l'uso di ulteriore materiale criogenico del donatore.

65 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

Sezione 3: Contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»66

66 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

Art. 23c67 Importo dei contributi68

1 Per la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina e ape mellifera il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono versati complessivamente al massimo 4 750 000 franchi all'anno.69

2 Il contributo per la conservazione di una razza svizzera il cui stato è «in pericolo critico» ammonta a:

a.
specie bovina:
1.
per animale maschio
2.
per animale femmina

856.80 franchi

714 franchi

b.
specie equina: per animale femmina

500 franchi

c.
specie suina:
1.
per animale maschio
2.
per animale femmina

357 franchi

392.70 franchi

d.
specie ovina:
1.
per animale maschio
2.
per animale femmina, con campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1
3.
per animale femmina, senza campioni di latte prelevatiin virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1

242.80 franchi

178.50 franchi

121.40 franchi

e.
specie caprina:
1.
per animale maschio
2.
per animale femmina, con campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1
3.
per animale femmina, senza campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1

242.80 franchi

142.80 franchi

121.40 franchi

f.70
specie ape mellifera:
1.
per regina fucaiola
2.
per regina

285.60 franchi

285.60 franchi

3 Il contributo per la conservazione di una razza svizzera il cui stato è «minacciata» ammonta a:

a.
specie bovina:
1.
per animale maschio
2.
per animale femmina

282 franchi

235 franchi

b.
specie suina:
1.
per animale maschio
2.
per animale femmina

117.50 franchi

129.30 franchi

c.
specie ovina:
1.
per animale maschio
2.
per animale femmina, con campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1
3.
per animale femmina, senza campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1

79.90 franchi


58.80 franchi

40 franchi

d.
specie caprina:
1.
per animale maschio
2.
per animale femmina, con campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1
3.
per animale femmina, senza campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1

79.90 franchi


47 franchi

40 franchi .71

4 Se l'importo massimo di 4 750 000 franchi non è sufficiente, i contributi di cui ai capoversi 2 e 3 sono ridotti per tutte le specie nella stessa percentuale.72

5 Se vengono già assegnati contributi secondo l'articolo 21 capoverso 2 lettera a numero 2, questi sono detratti dal contributo per la conservazione di razze svizzere della specie ape mellifera il cui stato è «in pericolo critico».73

67 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 758).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

70 Introdotta dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2023, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2023 184).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2023, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2023 184).

73 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

Art. 23d74 Esigenze per il versamento dei contributi per le specie bovina, equina, suina, ovina e caprina75

1 I contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono versati per animali delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina:

a.
iscritti o menzionati in un libro genealogico;
b.
i cui genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza;
c.76
la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento; e;
d.
che hanno almeno un discendente in vita:
1.
nato nel periodo di riferimento,
2.77
iscritto o menzionato nel libro genealogico, e
3.
la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento.

2 Il discendente in vita di cui al capoverso 1 lettera d deve inoltre avere un grado di consanguineità che si basa su almeno tre generazioni e non supera la percentuale seguente:

a.
per le specie bovina, ovina e caprina: 6,25 per cento;
b.
per le specie suina ed equina: 10 per cento.

3 Tutti gli animali della razza delle Franches Montagnes che al 1° gennaio 1999 erano iscritti nella sezione Allevamento in purezza del libro genealogico della Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes sono considerati animali con una percentuale di sangue del 100 per cento della razza delle Franches Montagnes.

4 I contributi sono versati soltanto se l'effettivo di animali femmina iscritti nel libro genealogico non supera 10 000 animali per le razze il cui stato è «in pericolo critico» e 7 500 animali per le razze il cui stato è «minacciate»; si considerano soltanto gli animali femmina iscritti nel libro genealogico che adempiono le seguenti esigenze:

a.
i loro genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza;
b.
la loro percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento;
c.
gli animali iscritti nel libro genealogico delle specie bovina, equina e suina hanno almeno una nascita iscritta nel libro genealogico;
d.
gli animali iscritti nel libro genealogico delle specie ovina e caprina hanno almeno sei mesi d'età.78

5 I contributi sono versati soltanto se almeno una volta all'anno le organizzazioni di allevamento riconosciute mettono a disposizione del gestore di GENMON i dati del libro genealogico e le informazioni necessarie per calcolare l'indice globale.

74 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 758).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2023, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2023 184).

Art. 23e79 Esigenze per il versamento dei contributi per la specie ape mellifera

1 I contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» vengono versati per una regina o una regina fucaiola della specie ape mellifera:

a.
iscritta o menzionata in un libro genealogico;
b.
la cui madre è iscritta o menzionata in un libro genealogico della medesima razza;
c.
il cui albero genealogico paterno comprende almeno la regina fucaiola della prima o della seconda generazione di antenati; le regine fucaiole in questione devono essere iscritte o menzionate in un libro genealogico della medesima razza della regina o della regina fucaiola per la quale è richiesto un contributo, fermo restando che può essere iscritta o menzionata nel libro genealogico soltanto un'unica regina fucaiola della seconda generazione di antenati;
d.
la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento ed è stabilita mediante l'analisi del DNA o mediante un certificato di ascendenza e l'analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide; e
e.
che ha almeno una regina come discendente in vita:
1.
fecondata nel periodo di riferimento,
2.
iscritta o menzionata nel libro genealogico, e
3.
la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento ed è stabilita mediante l'analisi del DNA o mediante un certificato di ascendenza e l'analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide.

2 La discendente in vita di cui al capoverso 1 lettera e deve inoltre avere un grado di consanguineità che si basi su almeno tre generazioni e non sia superiore al 6,25 per cento. Per la specie ape mellifera, in via suppletiva l'albero genealogico su tre generazioni della discendente in vita della linea paterna deve comprendere almeno la madre della rispettiva regina fucaiola o delle rispettive regine fucaiole.

3 I contributi sono versati soltanto se l'effettivo di animali femmina iscritti nel libro genealogico per i quali è stato eseguito un esame funzionale con campione reso anonimo o conosciuto non supera 1000 unità.

4 I contributi sono versati soltanto se l'organizzazione di allevamento riconosciuta mette a disposizione almeno una volta all'anno del gestore di GENMON i dati del libro genealogico e le informazioni necessarie per calcolare l'indice globale.

79 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

Art. 23f80 Versamento dei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»

1 Chi intende ricevere contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» deve farne richiesta presentando una domanda all'organizzazione di allevamento riconosciuta in questione. La domanda deve essere presentata, una sola volta, nell'anno a partire dal quale l'avente diritto intende ricevere i contributi.

1bis Ha diritto ai contributi:

a.
per le specie bovina, equina, suina, ovina e caprina: chi, al momento della nascita del primo discendente nato vivo da un genitore nel periodo di riferimento, è proprietario di tale genitore;
b.
per la specie ape mellifera: chi, al momento della fecondazione della prima discendente fecondata nel periodo di riferimento di una regina, è proprietario di tale regina.81

2 L'organizzazione di allevamento riconosciuta verifica il diritto ai contributi.

3 Richiede all'UFAG di versare i contributi sulla base di un elenco dei genitori, maschi e femmine, o delle regine e delle regine fucaiole, per i quali vanno versati contributi nel periodo di riferimento in questione. Nell'arco di un periodo di riferimento, per animale o regina può essere richiesto il versamento di un solo contributo.82

4 L'UFAG versa i contributi all'organizzazione di allevamento riconosciuta. Questa li versa agli aventi diritto al più tardi 60 giorni dopo averli ricevuti dall'UFAG.83

5 L'organizzazione di allevamento riconosciuta comunica all'UFAG, entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali maschi e femmine o il numero di regine e delle regine fucaiole, per i quali vanno versati contributi.84

6 L'UFAG pubblica i contributi versati alle organizzazioni di allevamento riconosciute.

80 Originario art. 23e. Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 758).

81 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

Capitolo 5: Contributi per progetti di ricerca86

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

Art. 2587

1 Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.88

1bis I contributi ammontano complessivamente al massimo a 500 000 franchi all'anno, tuttavia al massimo all'80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG.89

2 L'UFAG pubblica i contributi versati a ciascuna organizzazione o a ciascun istituto nonché per ciascuna misura.

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

89 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

Capitolo 6:90 Compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino91

90 Introdotto dal n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

Art. 25a

1 L'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino in virtù dell'articolo 147 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura ha i seguenti compiti:

a.
promuove la varietà genetica della razza delle Franches Montagnes, la mette a disposizione degli allevatori in vivo e in vitro nonché sostiene dal profilo tecnico altre misure di conservazione della Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes;
b.
svolge ricerca applicata nei settori dell'allevamento, della detenzione e dell'uso di equidi collaborando principalmente con le scuole universitarie;
c.
supporta gli allevatori di equidi nella loro attività zootecnica;
d.
promuove, nel settore della detenzione e dell'uso di equidi, lo scambio di conoscenze e offre consulenza;
e.
detiene equidi e mette a disposizione infrastrutture e impianti per poter adempiere i compiti di cui alle lettere a-d.

2 Per le sue prestazioni e spese l'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino riscuote delle tasse; queste si basano sull'ordinanza del 16 giugno 200692 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

Capitolo 7: Certificato di ascendenza per l'immissione in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati ed embrioni93

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

Art. 26 Esigenza del certificato di ascendenza

1 Gli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, come anche il loro sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni, devono essere accompagnati al momento dell'immissione in commercio da un certificato di ascendenza.

2 In caso di cambiamento di proprietario in Svizzera gli animali d'allevamento femmine, nonché gli ovuli non fecondati e gli embrioni, devono essere accompagnati da un certificato di ascendenza soltanto su richiesta dell'acquirente.

3 I certificati di ascendenza devono essere rilasciati da un'organizzazione di allevamento riconosciuta.94

94 Introdotto dal n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

Art. 27 Certificato di ascendenza per gli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina e caprina

Il certificato di ascendenza degli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina deve contenere le indicazioni seguenti:

a.
nome e indirizzo dell'organo competente per la tenuta del libro genealogico;
b.
designazione del libro genealogico;
c.
numero di registrazione nel libro genealogico;
d.
nome dell'animale, se disponibile;
e.
genere dell'identificazione;
f.
identificazione dell'animale;
g.
data di nascita;
h.
razza;
i.
sesso;
j.
nome e indirizzo dell'allevatore;
k.
nome e indirizzo del proprietario;
l.
ascendenza: numeri del libro genealogico dei genitori e dei nonni;
m.
risultati degli esami funzionali con indicazione dell'organo che ha effettuato l'esame, nonché i valori zootecnici o le valutazioni genetiche dell'animale, dei genitori e dei nonni, se disponibili;
n.
nel caso di animali gravidi, data dell'inseminazione o della monta, oltre ai dati relativi al padre;
o.
luogo e data del rilascio;
p.
nome dell'organo che ha rilasciato il certificato.
Art. 28 Certificato di ascendenza per gli animali da allevamento della specie equina

Il certificato di ascendenza per animali da allevamento della specie equina fa parte del passaporto per equide. A titolo complementare ai dati contenuti nel passaporto per equide di cui all'articolo 15d dell'ordinanza del 27 giugno 199595 sulle epizoozie, esso deve contenere i seguenti dati:

a.
nome e indirizzo dell'organo competente per la tenuta del libro genealogico al momento del rilascio del passaporto;
b.
nome e indirizzo dell'allevatore;
c.
numero d'identificazione (UELN, Universal Equine Life Number) del padre, se disponibile;
d.
razza dell'animale;
e.
categoria del registro d'allevamento;
f.
ascendenza: numeri del libro genealogico e/o UELN dei genitori e dei nonni;
g.
verifica dell'attestato d'origine, se disponibile;
gbis.96
segnalazione grafica e verbale;
h.
metodo alternativo d'identificazione;
i.
risultati degli esami funzionali, se disponibili.

95 RS 916.401

96 Introdotta dal n. 1 dell'all. all'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2243).

Art. 29 Certificato di ascendenza per lo sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina

Il certificato di ascendenza per lo sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina deve contenere i seguenti dati:

a.
i dati secondo gli articoli 27 e 28, aggiornati, relativi ai donatori di sperma e di ovuli;
b.
le informazioni sull'identificazione dello sperma o degli ovuli non fecondati, se del caso la designazione del recipiente, il numero di dosi o di squamette, la data del prelievo, il nome e l'indirizzo della stazione di inseminazione o del centro di trasferimento degli embrioni, nonché dell'acquirente.
Art. 30 Certificato di ascendenza per gli embrioni degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina

1 Il certificato di ascendenza per gli embrioni degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina deve contenere i seguenti dati:

a.
i dati secondo gli articoli 27 e 28, aggiornati, relativi ai donatori di embrioni e di sperma;
b.
le informazioni sull'identificazione degli embrioni, la data dell'inseminazione, la data del prelievo, il nome e indirizzo della stazione di inseminazione o del centro di trasferimento degli embrioni, nonché dell'acquirente.

2 Dal certificato deve risultare chiaramente se in uno stesso contenitore (unità minima di stoccaggio) si trovano più embrioni. Tutti gli embrioni di uno stesso contenitore devono provenire dalla stessa madre.

Capitolo 8: Importazione di animali da allevamento e da reddito e di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali97

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

Art. 32 Attribuzione di quote del contingente doganale

1 Le quote del contingente doganale di animali delle specie suina, ovina e caprina sono attribuite in base all'ordine d'arrivo delle domande presso l'UFAG.99

2 Il contingente doganale per animali della specie bovina è messo all'asta. Il 70 per cento del contingente doganale è messo all'asta prima del periodo di contingentamento, il rimanente 30 per cento durante il primo semestre di tale periodo.

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3975).

Art. 34 Condizioni particolari per l'attribuzione delle quote del contingente doganale degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina e caprina

1 Sono attribuite quote del contingente doganale soltanto per:

a.
gli animali da allevamento di razza pura iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento estera riconosciuta e accompagnati da un certificato di ascendenza;
b.
gli animali da allevamento non di razza pura iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento estera riconosciuta e accompagnati da un certificato di ascendenza, ai fini della ricerca scientifica, della preservazione di razze minacciate e della creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera;
c.
gli animali da reddito per i quali non esiste nel Paese d'origine un'organizzazione di allevamento riconosciuta, ai fini della ricerca scientifica, della preservazione di razze minacciate e della creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera.

2 I capretti e gli agnelli accompagnati dalla madre possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente fino a 14 giorni d'età senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che discendono dalla madre importata.

3 Assieme alla domanda di una quota del contingente doganale devono essere presentati all'UFAG i seguenti documenti:

a.
una copia del certificato di ascendenza dell'animale da allevamento;
b.
un'attestazione scritta per giustificare l'impiego quale animale da allevamento non di razza pura o quale animale da reddito secondo il capoverso 1 lettera b o c;
c.
un'attestazione scritta sull'età e sull'ascendenza degli animali giovani secondo il capoverso 2.

4 L'UFAG decide in merito all'esattezza dei certificati e delle attestazioni e attribuisce una quota del contingente doganale.

Art. 35 Condizioni particolari per l'importazione nel quadro delle quote del contingente doganale degli animali della specie bovina

1 Nel quadro delle quote del contingente doganale possono essere importati soltanto gli animali che adempiono le condizioni di cui all'articolo 34 capoverso 1.

2 I vitelli delle razze di bovini da carne accompagnati dalla madre possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente fino a sei mesi d'età senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che discendono dalla madre importata.

3 I documenti di cui all'articolo 34 capoverso 3 devono pervenire all'UFAG almeno sette giorni prima della dichiarazione d'importazione.

4 L'UFAG decide in merito all'esattezza dei certificati e delle attestazioni e trasmette all'avente diritto a una quota del contingente doganale un attestato per l'importazione di animali della specie bovina nel quadro del contingente doganale.

5 Gli animali da allevamento e gli animali da reddito possono essere importati nel quadro del contingente doganale soltanto se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 26 della legge del 18 marzo 2005101 sulle dogane esibisce all'ufficio doganale un certificato dell'UFAG nell'ambito della procedura d'imposizione doganale.

6 L'ufficio doganale controlla il certificato.

Capitolo 9: Disposizioni finali102

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

Art. 36 Esecuzione

L'UFAG è incaricato dell'esecuzione, sempre che non ne siano investite altre autorità.

Art. 37 Vigilanza sulle organizzazioni

1 La gestione e la contabilità delle organizzazioni di allevamento che ottengono contributi in virtù della presente ordinanza sono sottoposte alla vigilanza dell'UFAG, nella misura in cui concernono l'applicazione della presente ordinanza,

2 Le organizzazioni di allevamento devono presentare annualmente all'UFAG, entro 90 giorni dallo svolgimento dell'assemblea ordinaria, un rapporto d'attività scritto.

Art. 38a104 Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2022

1 Per stabilire se lo stato di una razza al momento dell'entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022 sia «in pericolo critico» o «minacciata» (art. 23a) è determinante l'indice globale in GENMON al 1° giugno 2021.

2 Per equini della razza delle Franches Montagnes nati tra il 1° dicembre 2022 e il 31 maggio 2023 si applica l'articolo 24 conformemente al diritto anteriore; l'articolo 23, al quale l'articolo 24 rimanda, è determinante nella versione secondo il diritto anteriore. Gli allevatori devono presentare le domande entro il 30 novembre 2023 alla Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes, la quale deve inoltrarle all'UFAG entro il 15 dicembre 2023.

104 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 758).

Allegato 1106

106 Aggiornato dal n. II delle O del 21 mag. 2014 (RU 2014 1687), del 20 mag. 2015 (RU 2015 1821) e dal n. I e II dell'O del 2 nov. 2022 (RU 2022 758). Nuova espr. giusta il n. II dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 702).

(art. 4)

Termini per la presentazione delle domande per il versamento
dei contributi e per la presentazione dei conteggi nonché
giorni di riferimento e periodi di riferimento

1. Allevamento di bovini

Art. 15

Giorno di riferimento/
periodo di riferimento

Termine

Animali iscritti nel libro genealogico

e animali non iscritti nel libro facenti parte di effettivi che vi sono iscritti

30 novembre

15 novembre

Apprezzamenti della conformazione
(descrizione lineare e classificazione)

1° novembre-31 ottobre

30 novembre

Campioni di latte

16 dicembre-31 marzo

15 aprile

Campioni di latte

1° aprile-30 giugno

15 luglio

Campioni di latte

1° luglio-30 settembre

15 ottobre

Campioni di latte

1° ottobre-15 dicembre

20 dicembre

Esami della produzione di carne

1° ottobre-30 settembre

15 ottobre

Esami dello stato di salute

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

2. Allevamento di equini

Art. 16

Periodo di riferimento

Termine

Puledri identificati e iscritti nel libro genealogico e registrati nella banca dati sul traffico di animali

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

Esami di selezione degli stalloni in una stazione

1° novembre-31 ottobre

30 novembre

Esami di selezione degli stalloni nell'azienda

1° novembre-31 ottobre

30 novembre

3. Allevamento di suini

Art. 17

Giorno di riferimento/
periodo di riferimento

Termine

Animali iscritti nel libro genealogico

Effettivo medio di animali iscritti nel libro genealogico nei giorni di riferimento: 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre

15 dicembre

Esami nell'azienda

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

Esami in una stazione

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

Esami nell'azienda concernenti l'odore di verro

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

Infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione, al rilevamento e alla valutazione dei dati relativi alla fecondità e alla macellazione, alla determinazione dei caratteri-traccia genotipici e alla pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

4. Allevamento di ovini escluse le pecore da latte

Art. 18

Giorno di riferimento/
periodo di riferimento

Termine

Animali iscritti nel libro genealogico

e animali non iscritti nel libro facenti parte di effettivi che vi sono iscritti

1° giugno

15 luglio

Esami della capacità di sviluppo

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

5. Allevamento di caprini e di pecore da latte

Art. 19

Giorno di riferimento/
periodo di riferimento

Termine

Animali iscritti nel libro genealogico

1° giugno

15 luglio

Campioni di latte

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

Esami della capacità di sviluppo

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

6. Allevamento di camelidi del Nuovo Mondo

Art. 20

Giorno di riferimento

Termine

Animali iscritti nel libro genealogico

30 novembre

15 dicembre

7. Allevamento di api mellifere

Art. 21

Periodo di riferimento

Termine

Animali iscritti nel libro genealogico (regina)

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

Determinazione della purezza

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

Esame funzionale nell'apiario sperimentale con campione conosciuto e con campione reso anonimo e stima dei valori genetici

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

Stazione di fecondazione A e B

1° dicembre-30 novembre

15 dicembre

8. Conservazione di razze svizzere

Art. 23-23e

Periodo di riferimento

Termine

Domande di contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo (art. 23 cpv. 1 lett. a)

Anno civile

30 giugno

Conteggio relativo a contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo (art. 23 cpv. 1 lett. a)

Anno civile

15 dicembre

Domande di contributi per il deposito a lungo termine di materiale criogenico (art. 23 cpv. 1 lett. b)

Anno civile

30 giugno

Conteggio relativo a contributi per il deposito a lungo termine di materiale criogenico (art. 23 cpv. 1 lett. b)

Anno civile

15 dicembre

Domande di contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (art. 23 cpv. 1 lett. c)

1° giugno-31 maggio

10 giugno

Conteggio relativo ai contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (art. 23 cpv. 1 lett. c)

1° giugno-31 maggio

31 luglio

9. Progetti di ricerca

Art. 25

Periodo di riferimento

Termine

Domande relative a progetti di ricerca

Anno civile

30 giugno

Conteggio relativo a progetti di ricerca

Anno civile

15 dicembre

Allegato 2

(art. 38)

Modifica del diritto vigente

...107

107 Le mod. possono essere consultate alla RU 2012 6407.