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Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale
degli affari esteri
(OOrg-DFAE)
del 29 marzo 2000 (Stato 16 maggio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
nonché in esecuzione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina:
Capitolo 1: Il Dipartimento
Art. 1
Obiettivi e funzioni
1 Il Dipartimento federale degli affari esteri (Dipartimento) tutela gli interessi di politica estera della Svizzera nell'ambito del mandato costituzionale.
2 A tale scopo persegue i seguenti obiettivi: a.
si adopera a garantire una presenza attiva del Paese nelle relazioni interstatali, nonché il diritto di codecisione e la partecipazione attiva in seno alle
organizzazioni e agli organismi internazionali importanti per la Svizzera; b.
assicura, in collaborazione con gli altri dipartimenti, la coerenza della politica estera della Svizzera; c.
garantisce la qualità e l'efficacia dell'attività diplomatica e consolare della
Svizzera;
d.
sensibilizza la popolazione sull'importanza della politica estera e sui suoi
effetti per la Svizzera.
3 Nel perseguire questi obiettivi, svolge le seguenti funzioni: a.
pianifica e sviluppa le relazioni bilaterali e multilaterali della Svizzera; b.
tratta le questioni inerenti al diritto internazionale pubblico e collabora all'elaborazione dei trattati internazionali; c.
è responsabile dell'aiuto umanitario della Confederazione ed elabora, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia (DFE), la politica di sviluppo della Svizzera.
RU 2000 1239 1
RS 172.010
2
RS 172.010.1 172.211.1
Cancelleria federale e Dipartimenti federali 2
172.211.1
Art. 2
Principi dell'attività dipartimentale Nel realizzare i suoi obiettivi e le sue attività, oltre che dei principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il Dipartimento tiene conto in particolare dei
seguenti principi:
a.
coordina l'attività di politica estera dei dipartimenti e degli uffici e collabora
strettamente a tale scopo con tutti i servizi amministrativi interessati; b.
cura le relazioni con le cerchie interessate dalla politica estera.
Art. 3
Competenze particolari Il Dipartimento decide circa: a.
l'apertura e la chiusura di sedi consolari; b.
il trasferimento, da una missione all'altra, della competenza diplomatica per
un Paese.
Art. 4
Obiettivi delle unità amministrative Gli obiettivi secondo gli articoli 6-11 servono da guida alle unità amministrative del
Dipartimento nell'adempimento dei loro compiti e competenze, come sono sanciti
dalla legislazione federale.
Capitolo 2: Uffici e altre unità amministrative Sezione 1: Segreteria generale
Art. 5
1 La Segreteria generale svolge le funzioni di cui all'articolo 42 LOGA.
2 Inoltre, essa svolge in particolare le seguenti funzioni per il Dipartimento, sempre
che non siano attribuite alle Direzioni: a.
gestisce il personale e le finanze e fornisce prestazioni nel settore della logistica e della telematica; b.
informa in Svizzera e all'estero sulla politica estera della Svizzera; c.
esercita le vigilanza sulla gestione consolare delle rappresentanze svizzere
all'estero nonché sulla gestione finanziaria del Dipartimento; d.
adotta provvedimenti per proteggere le rappresentanze svizzere all'estero e il
loro personale;
e.
garantisce all'interno del Dipartimento le pari opportunità quanto a sesso e
lingua;
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f.
provvede a servizi consolari efficienti e rispondenti alle esigenze della
clientela;
g.
è responsabile della legislazione, dell'applicazione del diritto e della consulenza giuridica.
Sezione 2: Segreteria di Stato
Art. 6
1 La Segreteria di Stato è diretta dal Segretario di Stato.
2 Il Segretario di Stato esercita le seguenti funzioni ai sensi dell'articolo 46 LOGA: a.
consiglia il Capo del Dipartimento in tutte le questioni di politica estera; b.
rappresenta il Capo del Dipartimento sul piano interno ed esterno; c.
dispone, come rappresentante del Capo del Dipartimento, di un ampio potere
di impartire istruzioni ai Direttori; d.
coordina le attività di politica estera all'interno del Dipartimento e fra i dipartimenti.
3 Inoltre, la Segreteria di Stato svolge le seguenti funzioni: a.
sviluppa strategie e concetti di politica estera; b.
promuove l'immagine della Svizzera all'estero e coordina le relative attività; c.
gestisce il servizio del protocollo; d.
vigila sulla gestione diplomatica delle rappresentanze svizzere all'estero.
Sezione 3: Uffici
Art. 7
Direzione politica
1 La Direzione politica persegue, sotto la direzione del Segretario di Stato, i seguenti
obiettivi:
a.
difende gli interessi della Svizzera in materia di politica estera e assicura lo
sviluppo ottimale delle relazioni bilaterali e multilaterali; b.
promuove l'integrazione politica della Svizzera in Europa; c.
garantisce la coerenza della posizione svizzera nei confronti delle organizzazioni e degli organismi internazionali; d.
assicura in collaborazione con i dipartimenti competenti, il coordinamento
in materia di politica estera nei settori della politica delle migrazioni, della
piazza finanziaria, dell'ambiente, nonché della politica economica, scientifica e culturale.
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2 Nel perseguire tali obiettivi, la Direzione politica svolge le seguenti funzioni: a.
coordina e assicura la trasmissione degli affari fra le unità amministrative e
le rappresentanze svizzere all'estero, fatti salvi i settori specifici in cui le
unità amministrative, in virtù di disposizioni speciali, trattano direttamente
con le rappresentanze svizzere all'estero. Essa impartisce alle rappresentanze
svizzere all'estero le istruzioni necessarie; b.
attua, d'intesa con i dipartimenti competenti, provvedimenti e interventi di
politica di pace al fine di tutelare i diritti dell'uomo e la democrazia e tratta
questioni relative alla politica di sicurezza, al disarmo e alla politica delle
sanzioni;
c.
partecipa, in organizzazioni e organismi internazionali nei quali la competenza spetta ad altri dipartimenti, alla trattazione di questioni politiche, istituzionali, in materia di personale e budgetarie; d.
tratta le questioni relative alla posizione della Svizzera quale Paese ospite di
organizzazioni internazionali nonché alla presenza di Svizzeri nelle organizzazioni internazionali; e.
si occupa dei casi di protezione consolare, nonché delle questioni riguardanti
gli Svizzeri all'estero, ad eccezione di quelle che sono di competenza del
Dipartimento federale di giustizia e polizia nell'ambito della previdenza per
gli Svizzeri all'estero e del rapimento internazionale di minori.
Art. 8
Ufficio dell'integrazione 1 L'Ufficio dell'integrazione è il centro di competenze della Confederazione per le
questioni concernenti l'integrazione europea e, in questo ambito, è l'organo comune
permanente di coordinamento del Dipartimento e del DFE ai sensi dell'articolo 55
LOGA.
2 Esso è direttamente sottoposto al Segretario di Stato del Dipartimento e al Segretario di Stato del DFE e rappresenta il servizio per l'Unione europea (servizio UE)
della Direzione politica del Dipartimento e del Segretariato di Stato dell'economia
(Seco) del DFE.
3 Esso svolge le seguenti funzioni: a.
osserva e analizza l'evoluzione dell'integrazione europea, prepara le decisioni in materia d'integrazione e impartisce istruzioni alla missione svizzera
presso l'UE;
b.
si occupa della preparazione e della negoziazione di trattati con l'UE in collaborazione con gli uffici competenti in materia e coordina l'esecuzione e
l'ulteriore sviluppo dei trattati; c.
osserva e analizza l'evoluzione del diritto europeo; d.
funge da consulente e coordinatore per l'intera Amministrazione federale
nelle questioni inerenti alla politica e al diritto d'integrazione; e.
informa sulla politica d'integrazione svizzera, sull'integrazione europea in
generale e sul diritto europeo.
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Art. 9
Direzione del diritto internazionale pubblico 1 La Direzione del diritto internazionale pubblico tratta questioni giuridiche che riguardano il diritto internazionale pubblico e le relazioni estere della Svizzera.
2 Essa persegue i seguenti obiettivi: a.
provvede alla corretta interpretazione e applicazione di tutte le norme del diritto internazionale pubblico da parte delle autorità svizzere; b.
si adopera per il rispetto e lo sviluppo del diritto internazionale pubblico.
3 Nel perseguire questi obiettivi, la Direzione del diritto internazionale pubblico
svolge segnatamente le seguenti funzioni: a.
fornisce consulenza giuridica al Consiglio federale per la conduzione della
sua politica estera;
b.
collabora nell'elaborazione del diritto internazionale pubblico, segnatamente
nell'ambito di negoziati, della conclusione e dell'attuazione di trattati internazionali; c.
si occupa del diritto di vicinato e della cooperazione transfrontaliera e in
particolare delle relazioni con il Principato del Liechtenstein; d.
cura la procedura in vista della conclusione di trattati internazionali, tiene la
relativa documentazione e svolge le funzioni di depositario; e.
tratta inoltre i seguenti settori di compiti:
1.
considerate le competenze di altri dipartimenti, i diritti dell'uomo, 2.
il diritto internazionale umanitario, 3.
la sicurezza internazionale e la neutralità, 4.
il diritto europeo, in collaborazione con l'Ufficio dell'integrazione e
fatte salve le competenze dell'Ufficio federale di giustizia nell'ambito
della verifica della compatibilità del diritto svizzero con il diritto europeo, 5.
la navigazione renana e marittima.
Art. 10
Direzione dello sviluppo e della cooperazione 1 La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) persegue gli obiettivi fissati nella legge federale del 19 marzo 19763 sulla cooperazione allo sviluppo e
l'aiuto umanitario internazionali nonché nel decreto federale del 24 marzo 19954
concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.
2 Nel perseguire questi obiettivi, essa svolge insieme al Seco le seguenti funzioni: a.
definisce la politica federale di sviluppo; 3
RS 974.0
4
RS 974.1
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b.
attua la cooperazione internazionale allo sviluppo e la cooperazione con gli
Stati dell'Europa dell'Est.
3 Essa è inoltre responsabile dell'aiuto umanitario della Confederazione e dell'aiuto
in caso di catastrofe all'estero.
Sezione 4: Rappresentanze svizzere all'estero
Art. 11
1 Le rappresentanze svizzere all'estero tutelano gli interessi della Svizzera negli Stati
ospiti e presso le organizzazioni internazionali e riferiscono alle autorità competenti
in Svizzera.
2 Si adoperano per gli interessi della Svizzera e assicurano all'estero la coerenza
della politica estera della Svizzera.
3 Curano o fungono da intermediari per le relazioni fra le autorità svizzere ed estere,
ad eccezione dei settori in cui le autorità svizzere sono autorizzate in virtù di speciali
regolamenti giuridici o di speciali accordi con il Dipartimento a intrattenere relazioni dirette con le autorità e gli uffici esteri.
4 Nell'ambito della loro competenza, forniscono i necessari servizi consolari.
5 Sono sottoposte alla Direzione politica, ad eccezione delle funzioni della Segreteria generale di cui all'articolo 5.
Capitolo 3: Disposizioni finali
Art. 12
Modifica del diritto vigente 1. L'ordinanza del 9 maggio 19795 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli
Abrogati
2. L'ordinanza del 28 marzo 19906 sulla delega di competenze è modificata come
segue:
5
RS 172.010.15 6
RS 172.011
Organizzazione del DFAE 7
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Art. 13
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2000.
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