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818.102

Legge federale
sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale
volte a far fronte all'epidemia di COVID-19

(Legge COVID-19)

del 25 settembre 2020 (Stato 1° gennaio 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 68 capoverso 1, 69 capoverso 2, 92, 93, 101 capoverso 2, 102, 113, 114 capoverso 1, 117 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettera b, 121 capoverso 1, 122, 123 e 133 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 agosto 20202,

decreta:

Art. 13 Oggetto e principi

1 La presente legge disciplina talune competenze speciali spettanti al Consiglio federale per combattere l'epidemia di COVID‑19 e per far fronte alle ripercussioni dei relativi provvedimenti sulla società, sull'economia e sulle autorità.

2 Il Consiglio federale fa uso di tali competenze soltanto nella misura necessaria per far fronte all'epidemia di COVID‑19. Non ne fa uso in particolare se l'obiettivo perseguito può essere raggiunto in tempo utile anche seguendo la procedura legislativa ordinaria o d'urgenza.

2bis Il Consiglio federale si basa sui principi di sussidiarietà, efficacia e proporzionalità. La sua strategia limita il meno possibile e il più brevemente possibile la vita economica e sociale; a tal fine, la Confederazione e i Cantoni sfruttano in primo luogo tutte le possibilità offerte dai piani di protezione, dalle strategie di test e di vaccinazione e dal tracciamento dei contatti.4

3 Coinvolge i governi cantonali e le associazioni di categoria delle parti sociali nell'elaborazione dei provvedimenti che toccano le loro competenze.5

4 Informa periodicamente il Parlamento, in modo tempestivo ed esauriente, in merito all'attuazione della presente legge. Consulta previamente le commissioni competenti riguardo alle ordinanze e modifiche di ordinanza in preparazione.

5 In casi urgenti, informa i presidenti delle commissioni competenti. Questi informano senza indugio le loro commissioni.

6 Nel disporre i provvedimenti, il Consiglio federale e i Cantoni si basano sui dati disponibili, raffrontabili nel tempo e tra le regioni, che evidenziano il rischio di un sovraccarico del sistema sanitario, di un incremento della mortalità o di un decorso grave della malattia.

3 In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 21 cpv. 6).

4 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari) (RU 2020 5821; FF 2020 7713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2031 (RU 2021 153, 878 II cpv. 3; FF 2021 285, 2515).

5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2031 (RU 2021 153, 878 II cpv. 3; FF 2021 285, 2515).

Art. 1a6

6 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU 2021 153, 878 II cpv. 2; FF 2021 285, 2515).

Art. 38 Provvedimenti nel settore dell'assistenza sanitaria

1 Il Consiglio federale può obbligare fabbricanti, distributori, laboratori nonché strutture sanitarie e altre strutture dei Cantoni a notificare le loro scorte di agenti terapeutici, dispositivi di protezione e altro materiale medico importante ai fini dell'assistenza sanitaria (materiale medico importante).

2 Per garantire un approvvigionamento sufficiente della popolazione con materiale medico importante, il Consiglio federale può:

a.
prevedere deroghe alle disposizioni sull'importazione di materiale medico importante;
b.
prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione di attività legate al materiale medico importante o modificare le condizioni di autorizzazione;
c.
prevedere deroghe all'obbligo di omologazione dei medicamenti oppure modificare i requisiti o la procedura di omologazione;
d.
prevedere deroghe alle disposizioni sulla valutazione della conformità di dispositivi medici nonché alle disposizioni sulla procedura di valutazione della conformità e sull'immissione in commercio di dispositivi di protezione;
e.9
acquistare o far produrre materiale medico importante; in tal caso disciplina il finanziamento dell'acquisto o della produzione e il rimborso dei costi da parte dei Cantoni e delle strutture a cui il materiale è consegnato;
f.
prevedere l'attribuzione, la fornitura e la distribuzione di materiale medico importante;
g.
prevedere la commercializzazione diretta di materiale medico importante;
h. e i.
...

3 Il Consiglio federale adotta i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere e ed f unicamente nella misura in cui i Cantoni e i privati non siano in grado di garantire l'approvvigionamento.10

4 ...

4bis Al fine di rafforzare i servizi del settore sanitario nella crisi da COVID‑19, i Cantoni finanziano le riserve di capacità necessarie per far fronte ai picchi di attività. Definiscono le capacità necessarie previa consultazione della Confederazione.11
4ter Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a notificare le loro capacità nell'assistenza sanitaria, segnatamente il numero complessivo e l'occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID‑19.12
5 e 6 ...

6bis ...13

7 La Confederazione adotta i provvedimenti seguenti di concerto con i Cantoni:

a. a c. ...
d.14
...
e.
...

8 Salvo il cpv. 7 lett. d, in vigore sino al 31 dic. 2022 (RU 2021 878 II cpv. 2; FF 2021 2515). Cpv. 1 e 2 lett. a-g prorogati sino al 30 lug. 2024 giusta il n. II della LF del 16 dic. 2022 (RU 2022 817; FF 2022 1549).

9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285). Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 25 ago. 2021, pubblicata il 2 set. 2021 (RU 2021 527).

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU 2022 817; FF 2022 1549).

11 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (RU 2021 878; FF 2021 2515). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU 2022 817; FF 2022 1549).

12 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU 2022 817; FF 2022 1549).

13 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 878; FF 2021 2515).

14 In vigore sino al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 3a15

15 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU 2021 153, 878 II cpv. 2; FF 2021 285; 2021 2515).

Art. 3b16

16 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU 2021 153, 878 II cpv. 2; FF 2021 285, 2515).

Art. 417 Provvedimenti di protezione dei lavoratori

1 Il Consiglio federale può ordinare provvedimenti per la protezione dei lavoratori particolarmente a rischio. Può in particolare imporre i relativi obblighi ai datori di lavoro, segnatamente quello di permettere ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi o di svolgere un lavoro alternativo equivalente.18

2 a 4 ...

17 In vigore sino al 31 dic. 2022, fatto eccezione il cpv. 1 (RU 2021 878 II cpv. 2; FF 2021 2515).

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 30 giu. 2024 (RU 2022 817; FF 2022 1549).

Art. 4a19

19 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU 2021 153, 878 II cpv. 2; FF 2021 285, 2515)

Art. 520 Provvedimenti nel settore degli stranieri e dell'asilo

Il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge federale del 16 dicembre 200521 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e alla legge del 26 giugno 199822 sull'asilo (LAsi) con riguardo a:

a.
la limitazione dell'entrata in Svizzera degli stranieri e la loro ammissione per un soggiorno, ad eccezione del ricongiungimento familiare di cui agli articoli 42-45 LStrI e dell'entrata dei concubini e dei loro figli;
b.
il prolungamento dei termini legali per:
1.
il ricongiungimento familiare (art. 47 LStrI),
2.
la decadenza dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio (art. 61 LStrI),
3.
il nuovo rilevamento dei dati biometrici dei documenti (art. 59b e 102a LStrI),
4.
la partenza (art. 45 cpv. 2 LAsi e art. 64d LStrI),
5.
il termine dell'asilo (art. 64 LAsi),
6.
la fine dell'ammissione provvisoria (art. 84 cpv. 4 LAsi);
c.
l'alloggio dei richiedenti l'asilo nei centri della Confederazione e l'esecuzione delle procedure d'asilo e d'allontanamento; in questo contesto il Consiglio federale tiene in debita considerazione la protezione della salute.

20 In vigore sino al 31 dic. 2022, prorogato sino al 30 giu. 2024 (RU 2021 878 II cpv. 2; 2022 817 II; FF 2021 2515; 2022 1549).

21 RS 142.20

22 RS 142.31

Art. 6a24 Certificato COVID-19

1 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti del documento che certifica l'avvenuta vaccinazione contro la COVID-19, la guarigione da un'infezione da COVID-19 o il risultato del test COVID-19.

2 Il documento è rilasciato su richiesta.

3 Il documento deve essere personale, non falsificabile e verificabile nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati; è concepito in modo tale da consentire unicamente una verifica decentralizzata o locale della sua autenticità e validità e da poter essere utilizzato, per quanto possibile, per entrare in altri Paesi e uscirne.25

4 Il Consiglio federale può disciplinare l'assunzione dei costi del documento.

5 La Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni e di terzi un sistema per il rilascio del documento.

24 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2022, prorogato sino al 30 giu. 2024 dal n. II della LF del 16 dic. 2022 (RU 2021 153; 2022 817; FF 2021 285; 2022 1549). Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 25 ago. 2021, pubblicata il 2 set. 2021 (RU 2021 527).

25 La correzione della Commissione di redazione dell'AF del 15 ott. 2021, pubblicata il 19 ott. 2021, concerne soltanto il testo tedesco (RU 2021 619).

Art. 827

27 Effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni sullo svolgimento dell'assemblea generale di cui alla modifica del 19 giu. 2020 del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima), ma al massimo sino al 31 dic. 2023 (RU 2021 354; FF 2021 1093). Gli art. 699ss del CO entrano in vigore il 1° gen. 2023 (RU 2022 109).

Art. 8a28

28 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 9 Provvedimenti in materia di insolvenza

Se necessario per impedire fallimenti di massa e assicurare la stabilità dell'economia e della società svizzere, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge federale dell'11 aprile 188929 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e al Codice delle obbligazioni30 con riguardo a:

a. e b.31...
c.32
gli avvisi obbligatori in caso di perdita di capitale e indebitamento eccessivo.

29 RS 281.1

30 RS 220

31 In vigore sino al 31 dic. 2021 (art. 21 cpv. 2).

32 In vigore sino al 31 dic. 2031 (art. 21 cpv. 8).

Art. 1033

33 In vigore sino al 31 dic. 2021 (art. 21 cpv. 2).

Art. 11a35

35 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 30 apr. 2022, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU 2021 153, 878 II cpv. 2; FF 2021 285, 2515). Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 25 ago. 2021, pubblicata il 2 set. 2021 (RU 2021 527).

Art. 12a38 Provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese: dati personali e informazioni

1 I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni, il Controllo federale delle finanze (CDF) nonché gli organi cantonali di vigilanza finanziaria possono trattare e comunicarsi i dati personali, compresi quelli su procedimenti e sanzioni di natura amministrativa o penale, e le informazioni necessarie per la gestione, la sorveglianza e l'erogazione degli aiuti finanziari secondo l'articolo 12 nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi. In tale ambito, il CDF può utilizzare sistematicamente il numero AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194639 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

2 I servizi e le persone seguenti sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e ai terzi incaricati dalla SECO, su richiesta, i dati personali e le informazioni di cui questi necessitano per la gestione, la sorveglianza e l'erogazione degli aiuti finanziari di cui all'articolo 12 nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi:40

a.
i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni;
b.
le imprese che chiedono o ricevono un aiuto finanziario, i loro uffici di revisione come pure le persone e le imprese di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie.

3 I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a fornire alla Segreteria di Stato dell'economia e al CDF, su richiesta, i dati personali e le informazioni di cui questi ultimi necessitano per adempiere i loro compiti di controllo, contabilità e sorveglianza.

4 Il segreto bancario, fiscale, statistico, delle revisioni o d'ufficio non può essere invocato per impedire il trattamento e la comunicazione dei dati personali e delle informazioni secondo il presente articolo.

38 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2031 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

39 RS 831.10

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU 2021 878; FF 2021 2515).

Art. 12b41 Provvedimenti nel settore dello sport: contributi a fondo perso per club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico

1 a 4 ...

5 ...42

6 e 7 ...

8 Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera a o d oppure l'obbligo di cui al capoverso 7 primo periodo non sono osservati, la restituzione dei contributi è retta dalla legge del 5 ottobre 199043 sui sussidi. Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera b o c non sono osservate, il club è tenuto a restituire quanto eccede il 50 per cento delle entrate non realizzate dalla biglietteria secondo il capoverso 4.44

9 ...45

41 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021, cpv. 1-4, 6 e 7 prorogati sino al 30 giu. 2022 (RU 2020 5821; 2021 878 II cpv. 1; FF 2020 7713; 2021 2515).

42 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

43 RS 616.1

44 Nuovo testo giusta il I della LF del 18 giu. 2021 (Indennità per perdita di guadagno, sport e limitazioni della capienza (RU 2021 354; FF 2021 1093). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2027 (RU 2021 878; FF 2021 2515).

45 Introdotto n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 1° gen. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 1346

46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 30 giu. 2022 (RU 2020 5821; 2021 878 II cpv. 1; FF 2020 7713; 2021 2515).

Art. 1447

47 In vigore sino al 31 dic. 2021 (art. 21 cpv. 2).

Art. 1548

48 In vigore sino al 31 dic. 2022 (art. 21 cpv. 11).

Art. 1649

49 In vigore sino al 31 dic. 2021 (art. 21 cpv. 2).

Art. 17 Provvedimenti nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione

1 Il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge del 25 giugno 198250 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con riguardo a:

a.51
il diritto all'indennità per lavoro ridotto dei formatori professionali che si occupano di apprendisti e il versamento di tale indennità;
b.52
la non considerazione dei periodi di conteggio a partire dal 1° marzo 2020 nei quali la perdita di lavoro è ammontata a oltre l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda (art. 35 cpv. 1bis LADI);
c.53
il prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione degli assicurati che, tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, hanno avuto diritto a un massimo di 120 indennità giornaliere supplementari;
d.54
...
e.55
...
f. e g.56...
h.57
...

2 A tutte le persone aventi diritto all'indennità secondo la LADI è riconosciuto per i periodi di controllo di marzo, aprile e maggio 2021 un massimo di 66 indennità giornaliere supplementari. Queste indennità non sono computate nell'attuale numero massimo di indennità giornaliere di cui all'articolo 27 LADI.58

3 Per gli assicurati che hanno diritto alle indennità giornaliere supplementari di cui al capoverso 2, il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato della durata corrispondente al periodo di riscossione delle indennità giornaliere supplementari. Il termine quadro per il periodo di contribuzione è prolungato all'occorrenza della stessa durata.59

50 RS 837.0

51 In vigore sino al 31 dic. 2023 (art. 21 cpv. 7).

52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 1° set. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

53 In vigore sino al 31 dic. 2023 (art. 21 cpv. 7).

54 In vigore sino al 31 dic. 2022 (RU 2021 878 II cpv. 2; FF 2021 2515).

55 In vigore sino al 31 dic. 2022 (RU 2021 878 II cpv. 2; FF 2021 2515).

56 Introdotte dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU 2020 5821; 2021 878 II cpv. 2; FF 2020 7713; 2021 2515).

57 Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 153; FF 2021 285).

58 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2023 (RU 2021 153; FF 2021 285).

59 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2023 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 17a60

60 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 1° dic. 2020 al 31 dic. 2022 (RU 2020 5821; 2021 153, 354, 878 II cpv. 2; FF 2020 7713; 2021 285, 1093, 2515). Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 25 ago. 2021, pubblicata il 2 set. 2021 (RU 2021 527).

Art. 17b61

61 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi) (RU 2021 153; FF 2021 285). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 878; FF 2021 2515).

Art. 17c62

62 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 17d63

63 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, prorogato sino al 31 dic. 2022 (RU 2021 153, 878 II cpv. 2; FF 2021 285, 2515).

Art. 1864

64 In vigore sino al 31 dic. 2021 (art. 21 cpv. 2).

Art. 1965 Esecuzione

1 Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione dei provvedimenti previsti dalla presente legge.

2 Il Consiglio federale disciplina il conteggio, la gestione e l'esecuzione delle pretese dei Cantoni alla partecipazione della Confederazione a provvedimenti per i casi di rigore per gli anni 2020, 2021 e 2022 conformemente all'articolo 12.66

65 In vigore sino al 31 dic. 2031 (RU 2021 878 II cpv. 3; FF 2021 2515).

66 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU 2021 878; FF 2021 2515).

Art. 21 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1 La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

2 Fatti salvi i capoversi 3-5, entra in vigore il 26 settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021.

3 L'articolo 15 entra retroattivamente in vigore il 17 settembre 2020.

4 Gli articoli 1 e 17 lettere a-c hanno effetto sino al 31 dicembre 2022.

5 L'articolo 15 ha effetto sino al 30 giugno 2021.

6 La durata di validità dell'articolo 1 di cui al capoverso 4 è prorogata sino al 31 dicembre 2031.69

7 La durata di validità degli articoli 17 lettere a e c di cui al capoverso 4 è prorogata sino al 31 dicembre 2023.70

8 La durata di validità dell'articolo 9 lettera c è prorogata sino al 31 dicembre 2031.71

9 In deroga al capoverso 2, l'articolo 17 lettera e entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021.72

10 La durata di validità dell'articolo 15 di cui al capoverso 5 è prorogata sino al 31 dicembre 2021.73

11 La durata di validità dell'articolo 15 di cui al capoverso 10 è prorogata sino al 31 dicembre 2022.74

69 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5821; 2021 924; FF 2020 7713).

70 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5821; 2021 924; FF 2020 7713).

71 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5821; 2021 924; FF 2020 7713).

72 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

73 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2021 (Indennità per perdita di guadagno, sport e limitazioni della capienza), in vigore dal 19 giu. 2021 (RU 2021 354; FF 2021 1093).

74 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU 2021 878; FF 2021 2515).