1 L'autorità cantonale verifica se i futuri genitori adottivi sono idonei a garantire il bene e a soddisfare le esigenze del minore che desiderano accogliere.
2 L'idoneità sussiste se:
- a.
- tutte le circostanze, segnatamente le motivazioni dei futuri genitori adottivi, lasciano presumere che l'adozione servirà al bene del minore;
- b.
- non è messo in pericolo il bene di altri figli dei futuri genitori adottivi;
- c.
- non esistono impedimenti legali all'adozione;
- d.
- i futuri genitori adottivi:
- 1.
- per le loro qualità personali, lo stato di salute, il tempo a disposizione, la situazione finanziaria e l'idoneità a educare come pure per le loro condizioni abitative, offrono garanzie per la cura, l'educazione e la formazione del minore,
- 2.
- sono pronti ad accettare il minore con la sua indole, a rispettare le sue origini e a fargli conoscere il Paese in cui ha vissuto prima dell'accoglienza (Paese d'origine) in maniera adeguata alle sue esigenze,
- 3.
- non sono stati condannati per un reato incompatibile con l'adozione,
- 4.
- sono stati sufficientemente preparati all'adozione, hanno segnatamente partecipato a incontri di preparazione o di informazione adeguati raccomandati dall'autorità cantonale,
- 5.
- si sono dichiarati disposti per scritto a partecipare alla stesura di rapporti di monitoraggio sull'adozione da trasmettere al Paese d'origine,
- 6.
- hanno preso atto del loro obbligo di mantenimento secondo l'articolo 20 LF-CAA.
3 L'idoneità dei futuri genitori adottivi è sottoposta a requisiti più severi se s'intende accogliere un minore di età superiore ai quattro anni o che presenta problemi di salute o se s'intendono accogliere contemporaneamente più minori oppure se nella famiglia vivono già diversi minori.
4 L'idoneità non sussiste se la differenza d'età tra il minore e i futuri genitori adottivi supera i 45 anni. In via eccezionale l'idoneità può tuttavia sussistere, segnatamente se tra i futuri genitori adottivi e il minore da accogliere esiste già un forte legame.3
5 Ai fini dell'accertamento l'autorità cantonale ricorre a una persona in possesso di una qualifica specialistica nel settore sociale o in psicologia, che ha maturato esperienza professionale in materia di protezione di minori o di adozione.
6 Ai fini dell'accertamento secondo il capoverso 2 lettera d numero 3, l'autorità cantonale richiede un estratto 2 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. I genitori adottivi stranieri presentano un estratto del casellario giudiziale del loro Paese d'origine o un documento equivalente. Se è in corso un procedimento penale per un reato incompatibile con l'adozione, l'autorità cantonale sospende l'accertamento fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.4