1 L'UFAM provvede a realizzare un sistema di monitoraggio che permetta di individuare tempestivamente possibili pericoli ambientali e pregiudizi alla diversità biologica causati da organismi geneticamente modificati e dal relativo materiale genetico transgenico, nonché da organismi alloctoni invasivi.
2 A tale scopo definisce gli obiettivi specifici del monitoraggio e stabilisce i metodi, gli indicatori e i criteri di valutazione necessari. Prima di stabilire gli obiettivi, i metodi, gli indicatori e i criteri consulta i servizi federali e i Cantoni coinvolti, come pure gli ambienti interessati.
3 Ai fini del monitoraggio impiega, nella misura del possibile, i dati di sistemi di monitoraggio già esistenti nei settori dell'ambiente e dell'agricoltura ed esamina inoltre osservazioni particolari effettuate da terzi.
4 I servizi federali e cantonali competenti per l'esecuzione della presente ordinanza comunicano all'UFAM, su richiesta, i dati necessari; in particolare l'UFAG comunica i dati secondo l'ordinanza del 23 ottobre 201368 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura, l'ordinanza del 23 ottobre 201369 sui pagamenti diretti, l'ordinanza del 22 settembre 199770 sull'agricoltura biologica e l'ordinanza del 7 dicembre 199871 concernente l'analisi della sostenibilità nell'agricoltura.72
5 Se l'analisi dei dati e delle osservazioni indica la presenza di danni o pregiudizi, l'UFAM:
- a.
- d'intesa con altri servizi federali coinvolti, commissiona una ricerca scientifica volta ad accertare un eventuale rapporto di causalità tra i danni o i pregiudizi e la presenza degli organismi oggetto di sorveglianza secondo il capoverso 1;
- b.
- ne informa i Cantoni.