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453

Legge federale
sulla circolazione delle specie di fauna
e di flora protette

(LF-CITES)

del 16 marzo 2012 (Stato 1° settembre 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 78 capoverso 4 e 80 capoverso 2 lettere d ed e della Costituzione federale1;
in esecuzione della Convenzione del 3 marzo 19732 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES);
in esecuzione della Convenzione internazionale del 2 dicembre 19463 che regola
la caccia alla balena;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20114,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente legge disciplina il controllo della circolazione delle specie di fauna e di flora protette, di parti di tali animali o piante, nonché dei loro prodotti derivati.

2 Per specie di fauna e di flora protette si intendono:

a.
le specie di fauna e di flora di cui agli allegati I-III CITES;
b.
le specie di fauna e di flora i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali;
c.
le specie di fauna e di flora i cui esemplari possono essere facilmente confusi con le specie di cui agli allegati I-III CITES.
Art. 2 Elenco delle specie protette

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) determina in un'ordinanza quali specie, parti e prodotti sono sottoposti al controllo previsto dalla presente legge.

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

a.
esemplari di specie protette: animali o piante vivi e morti di specie protette, parti degli stessi facilmente identificabili e loro prodotti derivati, nonché parti o prodotti dal cui giustificativo, imballaggio, marchio o dicitura risulti che si tratta di parti o prodotti di specie di fauna e di flora protette;
b.
circolazione: l'alienazione e l'accettazione a titolo oneroso o gratuito, l'importazione, il transito e l'esportazione, l'offerta in vendita, l'esposizione e il possesso di esemplari;
c.
persone responsabili:
1.
le persone che all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di esemplari di specie protette sono soggette all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione, e
2.
i detentori, i possessori o i proprietari di esemplari di specie protette;
d.
importazione: l'introduzione di esemplari nel territorio doganale e nelle enclavi doganali svizzeri;
e.
transito: il trasporto di esemplari attraverso il territorio doganale e le enclavi doganali svizzeri;
f.
esportazione: il trasporto di esemplari al di fuori del territorio doganale e delle enclavi doganali svizzeri.
Art. 4 Trattati internazionali

1 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul controllo della circolazione delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione.

2 L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)5 può approvare gli emendamenti agli allegati della CITES e formulare o ritirare riserve. In tale contesto, può apportare autonomamente le necessarie modifiche all'elenco di cui all'articolo 2.

3 L'USAV può decidere sulle modifiche dell'allegato alla Convenzione internazionale del 2 dicembre 1946 che regola la caccia alla balena nonché sulla presentazione e sul ritiro di obiezioni alle modifiche.

5 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 5 Informazione

La Confederazione provvede a informare il pubblico circa l'attuazione della CITES.

Sezione 2: Obblighi e divieti

Art. 6 Obbligo di dichiarazione

1 Chiunque intenda importare, far transitare o esportare esemplari di specie protette è tenuto a dichiararli all'ufficio doganale o a un organo designato dall'USAV.

2 Il Consiglio federale disciplina le modalità di dichiarazione.

Art. 7 Obbligo di autorizzazione

1 Necessita di un'autorizzazione dell'USAV chiunque intenda:

a.
importare, far transitare o esportare esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES;
b.
importare esemplari vivi di specie non addomesticate di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi che possono essere facilmente confusi con gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES.

2 Il DFI può subordinare ad autorizzazione l'importazione di esemplari di altre specie, qualora questi:

a.
siano prelevati dall'ambiente naturale o siano oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali;
b.
possano essere facilmente confusi con esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES.

3 Sono fatte salve le autorizzazioni d'importazione, di transito e di esportazione necessarie in virtù di altre leggi.

4 Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio e di revoca dell'autorizzazione. Può prevedere autorizzazioni permanenti e certificati particolari.

Art. 8 Deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione

1 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per l'importazione, il transito e l'esportazione di:

a.
esemplari morti di specie protette, nel caso si tratti di trasloco di masserizie o di oggetti adibiti a uso privato;
b.
esemplari conservati di specie protette ed esemplari vivi di specie di flora protette, se la loro circolazione persegue uno scopo scientifico non commerciale.

2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione per l'importazione e il transito di esemplari di determinate specie di cui agli allegati II
e III CITES. Non sono ammesse deroghe per le specie i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali.

Art. 9 Divieti d'importazione

1 Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:6

a.
sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio illegale;
b.
sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da minacciare di estinzione la specie.

2 In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di:7

a.
esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
b.
esemplari di tutte le specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da determinati Paesi;
c.
esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES provenienti da qualsiasi Paese.

6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 128; FF 2020 6987).

7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 128; FF 2020 6987).

Art. 10 Obbligo della prova

1 Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione.

2 Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al capoverso 1.

3 Il DFI disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo della prova per determinate specie di cui agli allegati II e III CITES, qualora gli esemplari siano stati acquistati in Svizzera. Non sono ammesse deroghe per le specie i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali.

Art. 11 Obblighi delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento8

1 Chiunque, a titolo professionale, commerci o allevi esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi.9

2 Il DFI disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo di tenere un registro di controllo degli effettivi per il materiale vegetale riprodotto artificialmente.

3 Può prevedere un obbligo di registrazione per le persone che, a titolo professionale, commerciano o allevano esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III CITES.10

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 128; FF 2020 6987).

9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 128; FF 2020 6987).

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 128; FF 2020 6987).

Art. 11a11 Obbligo di informazione in caso di vendita di esemplari di specie protette

1 Le persone che offrono in vendita al pubblico esemplari di specie protette devono fornire informazioni su sé stesse e sugli esemplari offerti.

2 Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni devono essere fornite.

3 I gestori di piattaforme Internet e gli editori della carta stampata provvedono alla completezza dei dati.

11 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 128; FF 2020 6987).

Sezione 3: Esecuzione

Art. 12 Controlli in Svizzera

1 Gli organi di controllo possono verificare la provenienza e l'origine di esemplari di specie protette e la legalità della circolazione degli stessi.

2 A tale scopo possono accedere con o senza preavviso ai locali e agli impianti in cui si trovano tali esemplari o in cui si presume che si trovino tali esemplari.

3 Possono consultare i registri di controllo degli effettivi e prelevare campioni ai fini dell'identificazione degli esemplari.

4 Nell'esercizio della loro attività di controllo, hanno qualità di organi della polizia giudiziaria.

5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di controllo.

Art. 13 Controlli all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione

1 Gli organi di controllo verificano gli esemplari delle specie protette all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione.

2 I controlli possono comprendere un controllo documentale, un controllo d'identità e un controllo fisico. Gli organi di controllo sono autorizzati a prelevare campioni ai fini dell'identificazione degli esemplari.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di controllo.

Art. 14 Misure

1 Se riscontrano irregolarità, gli organi di controllo dispongono una delle seguenti misure:

a.
rilascio con riserva;
b.
respingimento;
c.
sequestro;
d.
confisca.

2 Possono rinunciare a una misura se per un esemplare è stata già disposta una misura in virtù della legislazione sulle epizoozie o sulle derrate alimentari.12

12 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 128; FF 2020 6987).

Art. 15 Sequestro

1 Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari di specie protette se:

a.
in presenza di irregolarità, il rilascio degli esemplari con riserva o il respingimento non è possibile;
b.
in presenza di irregolarità, un respingimento non è ragionevolmente sostenibile per motivi inerenti alla protezione degli animali;
c.
vi è motivo di sospettare che determinati esemplari si trovino illegalmente in circolazione;
d.13
all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione mancano le autorizzazioni o i certificati prescritti e non è stato disposto un respingimento;
e.
gli esemplari dichiarati non sono loro esibiti; oppure
f.
al momento del controllo all'interno del Paese mancano documenti validi o non è comprovata la legalità della circolazione.

2 Il Consiglio federale disciplina l'immagazzinamento di esemplari sequestrati nonché la custodia di piante e animali vivi sequestrati. Determina quali informazioni concernenti la custodia degli esemplari vivi sequestrati devono essere trasmesse alle persone responsabili e a terzi.14

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 128; FF 2020 6987).

14 Per. introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 128; FF 2020 6987).

Art. 16 Confisca

1 Gli organi di controllo confiscano gli esemplari di specie protette sequestrati se:

a.
i documenti o le prove mancanti non sono loro esibiti entro il termine impartito; oppure
b.
gli esemplari dichiarati non sono loro esibiti entro il termine impartito.15

1bis Possono confiscare esemplari di specie protette senza sequestro preliminare se:

a.
per l'importazione, il transito o l'esportazione di tali esemplari non possono essere rilasciati autorizzazioni o certificati;
b.
gli esemplari sono stati importati senza autorizzazione nonostante la persona responsabile fosse palesemente a conoscenza dell'obbligo di autorizzazione; oppure
c.
sono un bene senza padrone.16

2 Gli esemplari confiscati sono rispediti al Paese d'esportazione oppure conservati, eliminati o alienati. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 128; FF 2020 6987).

16 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 128; FF 2020 6987).

Art. 17 Organizzazione esecutiva

1 L'esecuzione della presente legge è di competenza della Confederazione.

2 Il Consiglio federale può delegare compiti d'esecuzione a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato.

3 I compiti e i poteri delegati devono essere definiti in un mandato di prestazioni.

4 Il Consiglio federale può autorizzare i terzi incaricati a fatturare tasse per le attività da questi svolte nell'ambito della presente legge. Il Consiglio federale stabilisce l'importo delle tasse.

Art. 18 Assistenza amministrativa

Le autorità federali competenti in materia di esecuzione della legge e di perseguimento penale possono collaborare con le competenti autorità estere nonché con le organizzazioni e gli organismi internazionali e coordinare le indagini, se:

a.
è necessario ai fini dell'esecuzione della presente legge e del diritto internazionale in materia; e
b.
le autorità estere o le organizzazioni e gli organismi internazionali sono tenuti al segreto d'ufficio in misura equivalente a quanto previsto nel diritto svizzero.
Art. 19 Commissione tecnica

1 Il Consiglio federale istituisce una commissione tecnica che fornisce consulenza all'USAV sulle questioni tecniche. Può affidare tale compito anche a un'organizzazione esterna all'Amministrazione federale.

2 La commissione tecnica corrisponde all'autorità scientifica definita nella CITES.

Sezione 4: Tasse e costi

Art. 20

1 Per le decisioni e le prestazioni degli organi di controllo sono riscosse tasse.

2 Se si forniscono informazioni false, incomplete o ingannevoli all'atto della dichiarazione, nei documenti di accompagnamento o agli organi di controllo, i costi di identificazione degli esemplari sono addebitati alla persona responsabile.

3 I costi delle misure adottate in seguito al riscontro di irregolarità sono addebitati alla persona responsabile.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la ritenzione degli esemplari controllati a garanzia del pagamento delle tasse e della copertura dei costi.

Sezione 5: Trattamento dei dati

Art. 21 Sistema d'informazione

1 La Confederazione gestisce un sistema d'informazione per adempiere ai compiti stabiliti nella presente legge. Tale sistema può contenere dati personali degni di particolare protezione concernenti le sanzioni amministrative e penali necessarie per l'esecuzione della presente legge.

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Stabilisce in particolare:

a.
quali organi di controllo, nell'ambito dei loro compiti esecutivi, possono trattare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione;
b.
quali organi di controllo possono accedere mediante procedura di richiamo a tali dati.
Art. 23 Comunicazione dei dati ad autorità estere

1 L'USAV può comunicare i dati trattati in virtù della presente legge, in particolare i dati personali degni di particolare protezione concernenti le sanzioni amministrative e penali, alle autorità di altri Stati nonché alle organizzazioni sovranazionali e internazionali, per quanto siano necessari all'esecuzione della CITES.

2 I dati possono essere comunicati mediante procedura di richiamo se la legislazione estera corrispondente garantisce una protezione adeguata dei dati conformemente all'articolo 16 della legge federale del 25 settembre 202017 sulla protezione dei dati.18 Il Consiglio federale designa gli Stati nonché le organizzazioni sovranazionali e internazionali che garantiscono tale tutela.

3 Il termine di opposizione è di 30 giorni.19

4 La procedura di opposizione è gratuita, salvo se si tratta di un'opposizione temeraria.20

17 RS 235.1

18 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 38 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

19 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 128; FF 2020 6987).

20 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 128; FF 2020 6987).

Sezione 6: Rimedi giuridici

Art. 24 Opposizione

1 Le decisioni dell'USAV possono essere impugnate con opposizione.

2 L'effetto sospensivo di un'opposizione può essere revocato.

3 Il termine di opposizione è di 30 giorni.21

4 La procedura di opposizione è gratuita, salvo se si tratta di un'opposizione temeraria.22

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 128; FF 2020 6987).

22 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 128; FF 2020 6987).

Art. 25 Ricorso

1 Le decisioni di autorità federali diverse dall'USAV e le decisioni di terzi di cui all'articolo 17 capoverso 2 possono essere impugnate con ricorso all'USAV.

2 Il termine di ricorso è di 30 giorni.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 2623 Infrazioni

1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

a.
viola l'articolo 6 capoverso 1 (obbligo di dichiarazione), 7 capoverso 1 (obbligo di autorizzazione) o 11 capoverso 1 (obbligo delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento di tenere un registro di controllo degli effettivi);
b.
viola le prescrizioni emanate dal Consiglio federale, dal DFI o dall'USAV in virtù dell'articolo 7 capoverso 2 (obbligo di autorizzazione), 9 (divieti d'importazione) o 11 capoverso 3 (obbligo di registrazione delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento);
c.
possiede, offre in vendita o aliena a terzi a titolo oneroso o gratuito esemplari importati senza l'autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 1.

2 La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l'infrazione:

a.
all'articolo 6 capoverso 1, 7 capoversi 1 o 2 o 9 oppure secondo il capoverso 1 lettera c riguarda un gran numero di esemplari di specie di cui agli allegati I e II CITES;
b.
è stata commessa per mestiere;
c.
è stata commessa dall'autore come membro di una banda costituitasi per contravvenire sistematicamente alla presente legge.

3 Se l'autore ha agito per negligenza la pena è della multa sino a 20 000 franchi.

4 Nei casi di lieve entità secondo i capoversi 1 e 3 la pena è della multa.

5 È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente o per negligenza prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale o del DFI la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dal presente capoverso.

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 128; FF 2020 6987).

Art. 27 Azione penale

1 L'USAV persegue e giudica le infrazioni di cui all'articolo 26. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200524 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200925 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 197426 sul diritto penale amministrativo.27

2 Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1 e un'infrazione alla legge federale del 16 dicembre 200528 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 20 giugno 201429 sulle derrate alimentari, alla legge del 29 aprile 199830 sull'agricoltura, alla legge del 1° luglio 196631 sulle epizoozie, alla legge del 20 giugno 198632 sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 199133 sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.34

3 L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni; la pena per una contravvenzione in quattro anni.

24 RS 631.0

25 RS 641.20

26 RS 313.0

27 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

28 RS 455

29 RS 817.0

30 RS 910.1

31 RS 916.40

32 RS 922.0

33 RS 923.0

34 Nuovo testo giusta l. n. II 1 della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017).

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 30 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:35 1° ottobre 2013

35 DCF del 4 set. 2013.

Allegato 1

(art. 28)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

...36

36 Le mod. possono essere consultate alla RU 2013 3095.

Allegato 2