142.51
Legge federale
sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri
e dell'asilo
(LSISA)
del 20 giugno 2003 (Stato 1° gennaio 2023)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20022,
decreta:
1 La presente legge introduce un sistema d'informazione che serve al trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell'asilo.
2 Sono fatti salvi gli articoli 101, 102, 103, 104-107, 110 e 111a-111i della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)4, gli articoli 96-99, 102-102abis e 102b-102e della legge del 26 giugno 19985 sull'asilo (LAsi) nonché l'articolo 44 della legge del 20 giugno 20146 sulla cittadinanza (LCit).7
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)9 gestisce un sistema d'informazione al fine di adempiere i suoi compiti legali.
1 Il sistema d'informazione serve al trattamento uniforme dei dati relativi all'identità degli stranieri, incluse le persone nel settore dell'asilo.
2 Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:10
- a.
- gestione dei fascicoli delle persone registrate;
- b.
- rilascio di carte di soggiorno per le persone registrate, comprese le carte di soggiorno contenenti dati biometrici;11
- c.12
- controllo delle condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri secondo le disposizioni della LStrI13, dell'Accordo del 21 giugno 199914 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea (CE) e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), dell'Accordo del 21 giugno 200115 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino; gli accordi di associazione a Schengen e Dublino sono menzionati nell'allegato;
- d.
- rilascio e controllo dei visti;
- e.
- attribuzione di contingenti ai Cantoni;
- f.
- organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione degli stranieri;
- g.
- compiti di cui alla LCit16;
- h.17
- trattamento dei dati personali concernenti misure di allontanamento e di respingimento;
- i.18
- applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione e dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio;
- j.19
- agevolazione delle procedure mediante un accesso elettronico ai fascicoli del settore degli stranieri della SEM;
- k.20
- compiti di cui alla legge dell'8 ottobre 199921 sui lavoratori distaccati.
3 Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:22
- a.
- gestione dei fascicoli delle persone registrate;
- b.23
- rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di carte di soggiorno per le persone registrate, compresi i documenti di viaggio svizzeri e le carte di soggiorno contenenti dati biometrici;
- c.
- acquisizione di documenti di viaggio e organizzazione della partenza nell'ambito delle procedure di espulsione e di allontanamento;
- d.
- rimborso dei costi di assistenza sociale sopportati dai Cantoni giusta la LAsi24;
- e.
- organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione delle persone nel settore dell'asilo;
- f.25
- valutazione delle misure sociopolitiche sostenute dalla SEM;
- g.
- applicazione dell'obbligo di rimborso e di garanzia giusta gli articoli 85-87 della LAsi;
- h.26
- determinazione dello Stato competente per lo svolgimento della procedura d'asilo secondo gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino;
- i.27
- agevolazione della procedura d'asilo mediante un accesso elettronico ai fascicoli dei richiedenti l'asilo;
- j.28
- trattamento dei dati personali concernenti misure di allontanamento e di respingimento.
4 Il sistema serve inoltre all'allestimento di statistiche, al controllo della procedura e dell'esecuzione e alla tenuta della contabilità.
4bis Ai fini del controllo e per l'allestimento di statistiche sulle misure di allontanamento e di respingimento disposte nei confronti di stranieri conformemente alla LAsi, alla LStrI, all'Accordo sulla libera circolazione, al Codice penale (CP)29 e al Codice penale militare del 13 giugno 192730 (CPM), nel sistema d'informazione sono registrati i dati seguenti:
- a.
- le decisioni di cui all'articolo 68a capoversi 1 e 2 LStrI, nonché le decisioni di allontanamento pronunciate nei confronti di cittadini di Stati dell'UE/AELS;
- b.
- ...
- c.
- la sospensione dell'esecuzione di un'espulsione giudiziaria;
- d.
- la revoca della sospensione dell'esecuzione di un'espulsione giudiziaria;
- e.
- ...
- f.
- nel caso di un'espulsione giudiziaria pronunciata in Svizzera, la data di partenza effettiva o quella stabilita dall'autorità di esecuzione nonché il motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell'esecuzione della sanzione all'estero;
- g.
- ...
- h.
- la partenza volontaria o coatta;
- i.
- lo Stato verso il quale è eseguito il rinvio coatto dello straniero;
- j.
- i motivi che hanno determinato la misura di allontanamento e di respingimento.31
5 Il numero AVS32 di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194633 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.34
1 Il sistema d'informazione contiene:35
- a.36
- dati concernenti l'identità delle persone registrate;
- abis.37
- immagine del viso, impronte digitali e firma (dati biometrici);
- b.38
- dati concernenti i compiti specifici della SEM di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3;
- c.39
- ...
- d.40
- un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica delle procedure del settore degli stranieri e dell'asilo;
- e.41
- registrazioni sonore per perizie linguistiche nel settore dell'asilo;
- f.42
- l'annotazione «caso medico», in vista della ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni.43
2 Nel sistema d'informazione possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità giusta l'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 199244 sulla protezione dei dati (LPD), nella misura in cui ciò sia indispensabile all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3.
1 La SEM è responsabile della sicurezza del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.45
2 ...46
1 Le richieste d'accesso ai dati personali (art. 8 LPD48) e di rettifica (art. 5 cpv. 2 LPD) vanno indirizzate alla SEM.
2 I ricorsi sono retti dall'articolo 25 LPD; vanno interposti alla SEM.
1 La SEM, in collaborazione con i servizi federali di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere e ed f, nonché capoverso 2 lettera e, come pure con i Cantoni, tratta i dati personali nel sistema d'informazione.49
2 Si accerta dell'esattezza dei dati personali da esso trattati (art. 5 LPD50).51
3 Secondo l'accordo del 6 novembre 196352 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima, le autorità del Principato del Liechtenstein competenti in materia di stranieri sono considerate come autorità cantonali.
4 Il Consiglio federale determina quali dati personali possono essere trattati nel sistema d'informazione dalle autorità di cui al capoverso 1.
1 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono inserire direttamente dati biometrici nel sistema d'informazione:
- a.
- la SEM;
- b.
- i terzi incaricati dalla SEM di accertare l'identità dei richiedenti l'asilo o delle persone bisognose di protezione nei centri di registrazione e di procedura;
- c.
- le autorità che rilasciano carte di soggiorno;
- d.
- le autorità incaricate dalla SEM di registrare i dati biometrici in relazione ai documenti di viaggio;
- e.
- le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.
2 La registrazione dei dati biometrici e la loro trasmissione ai servizi incaricati dell'allestimento delle carte di soggiorno o dei documenti di viaggio possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi.
3 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono trattare i dati biometrici nel sistema d'informazione:
- a.
- la SEM;
- b.
- i terzi incaricati dalla SEM della sicurezza nei centri di registrazione e di procedura;
- c.
- le autorità che rilasciano carte di soggiorno o documenti di viaggio;
- d.
- le autorità cantonali competenti in materia di migrazione;
- e.
- il Corpo delle guardie di confine;
- f.
- le autorità cantonali e comunali di polizia;
- g.
- l'Ufficio SIRENE di fedpol;
- h.
- il Servizio delle attività informative della Confederazione.
4 Le autorità trasmettono al servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno o dei documenti di viaggio i dati necessari.
Le autorità federali cui compete la trattazione di ricorsi inerenti al settore degli stranieri e dell'asilo trasmettono regolarmente alla SEM, in forma elettronica, i dati concernenti il deposito e l'evasione dei ricorsi.
I dati seguenti possono essere trasmessi automaticamente al sistema per l'attuazione del ritorno di cui all'articolo 109f LStrI56:
- a.
- il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, l'etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile e l'indirizzo dello straniero nonché il nome dei suoi genitori;
- b.
- i dati biometrici;
- c.
- la parte del fascicolo in forma elettronica riguardante il ritorno, di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera d;
- d.
- il luogo, la durata e il tipo di carcerazione.
1 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:57
- a.58
- autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone;
- abis.59
- autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)60 o dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192761 (CPM);
- b.62
- autorità incaricate dai Cantoni di controllare l'adempimento dell'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 LStrI63;
- c.64
- autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di:
- 1.
- scambi di informazioni di polizia,
- 2.
- inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria,
- 3.
- procedure d'estradizione,
- 4.
- assistenza giudiziaria e amministrativa,
- 5.
- perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva,
- 5bis.
- trasferimento di condannati,
- 5ter.
- esecuzione delle pene e delle misure in via sostitutiva,
- 6.
- lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata,
- 6bis.
- lotta all'uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti,
- 7.
- controllo di documenti d'identità,
- 8.
- ricerche di persone scomparse,
- 9.
- controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 200865 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP);
- d.
- autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;
- e.
- posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;
- f.
- rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'esame delle richieste di visto e per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera;
- g.
- Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri;
- h.
- Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero AVS;
- i.
- autorità fiscali cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte;
- j.66
- uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile67 e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200468 sull'unione domestica registrata;
- k.69
- Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 201170 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti;
- l.71
- Servizio delle attività informative della Confederazione:
- 1.
- per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 201572 sulle attività informative (LAIn),
- 2.
- per l'adempimento dei suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit73, nonché della LStrI74 e della LAsi75,
- 3.
- per l'esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI;
- m.-o.76
- …
- p77.
- Ufficio federale di polizia, per l'esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI.
2 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:78
- a.79
- autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone;
- b.80
- autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM;
- c.81
- autorità federali competenti in materia di sicurezza interna:82
- 1.83
- esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, lotta all'uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 LSIP e valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 LAsi,
- 2.
- per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 LAsi;
- d.
- autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi giusta la LAsi;
- e.
- posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;
- f.
- Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria;
- g.
- Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero AVS;
- h.
- autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte;
- i.84
- uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata;
- j.85
- Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti;
- k.86
- autorità competenti in materia di visti, per verificare se un richiedente il visto è o è stato oggetto di una procedura d'asilo;
- l.87
- Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn, nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit, nonché della LStrI e della LAsi;
- m.88
- servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio;
- n.89
- autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;
- o.90
- autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio.
1 La decisione relativa alla concessione dell'accesso al sistema d'informazione alle autorità di cui all'articolo 9 spetta alla SEM.91 L'accesso delle autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b non necessita di tale decisione.92
2 I collaboratori delle autorità che hanno diritto d'accesso al sistema d'informazione possono accedere, su richiesta, esclusivamente ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti giusta l'articolo 9.
1 Se la SEM o le autorità partecipanti al sistema d'informazione menzionate nell'articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un'autorizzazione legale, l'adempimento di compiti giusta la LStrI93, la LAsi94 o la LCit95, l'ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 può concedere a questo terzo di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d'informazione necessari all'adempimento dei suoi compiti legali.96
2 La SEM si assicura che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.97
3 Il Consiglio federale disciplina i particolari.
1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare le autorità cantonali, per fini di razionalizzazione, a riprendere nei loro sistemi d'informazione i dati di persone per le quali sono competenti giusta la LStrI98, la LAsi99 o la LCit100.101
2 La richiesta va indirizzata alla SEM.102
1 La SEM può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:103
- a.
- autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1;
- b.
- autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992104 sulla statistica federale;
- c.
- terzi incaricati giusta l'articolo 11.
2 La SEM può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:105
- a.
- autorità di cui all'articolo 9 capoverso 2;
- b.
- autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale;
- c.
- terzi incaricati giusta l'articolo 11;
- d.
- Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati, per il coordinamento dei compiti che la LAsi106 affida alle istituzioni di soccorso autorizzate;
- e.
- terzi incaricati della gestione dei conti di garanzia in virtù della LAsi, per l'adempimento dei loro compiti;
- f.
- Cassa di compensazione svizzera e casse di compensazione cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento dei contributi minimi dell'AVS per i richiedenti l'asilo senza attività lucrativa.
Nel caso specifico, la SEM può, su richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità i dati personali del sistema d'informazione di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali.
La comunicazione di dati all'estero è retta dall'articolo 6 LPD109, dagli articoli 105-107, 111a-111d, 111i LStrI110 nonché dagli articoli 97, 98, 102abis 111, 102b e 102c112 LAsi113.
L'organo di controllo cantonale (art. 37 cpv. 2 LPD114) sorveglia che sia rispettata la protezione dei dati nella sua sfera di competenza.
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina segnatamente:
- a.
- le categorie dei dati personali trattati e i diritti d'accesso (diritti di consultazione e di trattamento);
- b.
- le misure protettive tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato;
- c.
- la durata di conservazione dei dati;
- d.
- l'anonimizzazione e la distruzione dei dati personali una volta trascorsa la durata di conservazione.
Fino alla loro abrogazione al momento dell'introduzione del sistema nazionale visti, gli articoli 4 capoverso 1 lettera c e 8a hanno il tenore seguente:
...117
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 29 maggio 2006118
(art. 3 cpv. 2 lett. c)
Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:
- a.
- Accordo del 26 ottobre 2004120 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
- b.
- Accordo del 26 ottobre 2004121 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c.
- Accordo del 17 dicembre 2004122 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- d.
- Accordo del 28 aprile 2005123 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- e.
- Protocollo del 28 febbraio 2008124 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:
- a.
- Accordo del 26 ottobre 2004125 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
- b.
- Accordo del 17 dicembre 2004126 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c.
- Protocollo del 28 febbraio 2008127 tra tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- d.
- Protocollo del 28 febbraio 2008128 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.