1 I datori di lavoro devono garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento. A tal fine devono essere previsti e attuati i corrispondenti provvedimenti.
2 Nei luoghi chiusi, compresi i veicoli, in cui si trova più di una persona, ogni persona deve portare una mascherina facciale. Il presente obbligo non si applica alle persone che:
- a.
- svolgono attività durante le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell'attività, non può essere portata una mascherina; o
- b.
- non devono portare una mascherina facciale secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettere b, c, e ed f.
3 I datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate, la regolare aerazione o l'uso della mascherina all'aperto.
4 Sono autorizzati a verificare se i loro lavoratori possiedono un certificato di vaccinazione, guarigione o test alle seguenti condizioni:
- a.
- la verifica serve soltanto a stabilire misure di protezione opportune o all'attuazione del piano di test di cui all'articolo 7 capoverso 3;
- b.
- il risultato della verifica non è utilizzato per altri scopi;
- c.
- la verifica e i provvedimenti risultanti sono documentati per scritto;
- d.
- sono sentiti preventivamente i lavoratori o i loro rappresentanti.
5 I datori di lavoro sono tenuti a garantire che i lavoratori adempiano da casa i loro obblighi lavorativi, qualora per la natura dell'attività ciò sia possibile e attuabile senza un onere sproporzionato. Adottano provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.
6 Alla protezione dei lavoratori particolarmente a rischio si applica inoltre l'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202047.