Art. 1 Principi
1 È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista:
- a.
- in una delle seguenti leggi:
- 1.
- legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri,
- 2.
- legge del 26 giugno 19984 sull'asilo,
- 3.
- legge federale del 19 dicembre 19865 contro la concorrenza sleale,
- 4.
- legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del paesaggio,
- 5.
- legge del 20 giugno 19977 sulle armi,
- 6.
- legge del 21 giugno 19328 sull'alcool,
- 7.
- legge federale del 19 dicembre 19589 sulla circolazione stradale (LCStr),
- 8.
- legge del 19 marzo 201010 sul contrassegno stradale (LUSN),
- 9.
- legge federale del 3 ottobre 197511 sulla navigazione interna,
- 10.
- legge del 3 ottobre 195112 sugli stupefacenti (LStup),
- 11.
- legge del 7 ottobre 198313 sulla protezione dell'ambiente,
- 12.
- legge del 20 giugno 201414 sulle derrate alimentari,
- 12a.15legge del 28 settembre 201216 sulle epidemie,
- 13.
- legge federale del 3 ottobre 200817 concernente la protezione contro il fumo passivo,
- 14.
- legge forestale del 4 ottobre 199118,
- 15.
- legge del 20 giugno 198619 sulla caccia,
- 16.
- legge federale del 21 giugno 199120 sulla pesca,
- 17.
- legge federale del 23 marzo 200121 sul commercio ambulante; o
- b.
- in un'ordinanza emanata in virtù di una legge di cui alla lettera a numeri 1-9 e 11-17; è eccettuato l'articolo 3c capoverso 2 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 202022.23
2 La procedura della multa disciplinare si applica soltanto alle fattispecie contravvenzionali che figurano in un elenco di cui all'articolo 15.
3 Non si applica alle contravvenzioni perseguite e giudicate secondo la legge federale del 22 marzo 197424 sul diritto penale amministrativo.
4 La multa disciplinare ammonta al massimo a 300 franchi.
5 Non è tenuto conto né dei precedenti né della situazione personale dell'imputato.
5 RS 241
6 RS 451
8 RS 680
10 RS 741.71
11 RS 747.201
12 RS 812.121
13 RS 814.01
14 RS 817.0
15 Introdotto dal n. II 1 della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2022 (RU 2020 5821, 2021 878 n. III 2; FF 2020 7713, 2021 2515).
16 RS 818.101
17 RS 818.31
18 RS 921.0
19 RS 922.0
20 RS 923.0
21 RS 943.1
23 Seconda parte del per. introdotta dal n. II 1 della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).
24 RS 313.0