1
Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS) del 7 marzo 2003 (Stato 1° dicembre 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoversi 2 e 3 e 47 capoverso 2 della legge federale del
21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina: Capitolo 1: Il Dipartimento
Art. 1
Obiettivi Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) persegue, negli ambiti centrali di sua competenza, ossia la difesa, la protezione della popolazione e lo sport, gli obiettivi seguenti: a. contribuisce, con l'esercito, a proteggere la popolazione e lo Stato dalla violenza di portata strategica e agli sforzi internazionali per il mantenimento della pace. A tale scopo persegue una politica di sicurezza e di difesa a lungo termine e fornisce contributi in campo militare a favore del promovimento della pace in ambito internazionale;
b. contribuisce a proteggere la popolazione dalle conseguenze di catastrofi, di situazioni d'emergenza e di minacce politico-militari; c. crea le premesse per promuovere lo sport nell'interesse dello sviluppo della gioventù e della salute della popolazione in generale; d. provvede con gli altri Dipartimenti federali competenti, con i Cantoni, con i Comuni e con gli organi esterni all'amministrazione, a una politica di sicurezza globale e flessibile della Confederazione.
Art. 2
Principi che presiedono alle attività del Dipartimento Nel perseguire i propri obiettivi e nell'adempiere i propri compiti, oltre ai principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il Dipartimento osserva segnatamente i principi seguenti: RU 2003 1808
1 RS
172.010
2 RS
172.010.1
172.214.1
Cancelleria federale e Dipartimenti federali 2
172.214.1
a. collabora con i Cantoni e i Comuni, nonché con le associazioni professionali e le istituzioni attive negli ambiti dipartimentali di sua competenza; b. fornisce i suoi contributi per la promozione della pace d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e coopera, in collaborazione con il DFAE, con gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali in questioni concernenti la politica di sicurezza e di difesa;
c. assiste il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale delle finanze in questioni concernenti la sicurezza interna e, d'intesa con essi, coopera in questo ambito con i Cantoni e i Comuni; d. coopera con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni per quanto attiene alla salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo.
Art. 3
Obiettivi delle unità amministrative Gli obiettivi di cui agli articoli 5-15 costituiscono, per le unità amministrative del Dipartimento, le linee direttive per l'esecuzione dei compiti e l'esercizio delle competenze stabilite dalla legislazione federale.
Art. 4
Competenze particolari
1
Il Dipartimento esercita i diritti spettanti alla Confederazione quale azionista nella società di partecipazione delle imprese d'armamento della Confederazione.
2
Il Dipartimento emana prescrizioni per la tutela del segreto militare.3 Capitolo 2:
Aggruppamenti, uffici e altre unità amministrative Sezione 1: La Segreteria generale
Art. 5
Obiettivi e funzioni
La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all'articolo 42 LOGA e assume a livello dipartimentale le funzioni principali seguenti: a. assiste il capodipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e nella direzione del Dipartimento; b. è incaricata della strategia, della pianificazione, del controlling, del coordi-namento e della revisione interna;
c. attua gli obiettivi strategici del Consiglio federale e del capodipartimento, formula le pertinenti opzioni politiche e ne coordina l'attuazione da parte degli aggruppamenti e degli uffici del Dipartimento; d. assicura la gestione strategica delle risorse; 3
Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257).
Organizzazione del DDPS 3
172.214.1
e. provvede alla raccolta di informazioni e di documentazione, alla pianificazione dell'informazione e alla comunicazione;
f.
coordina gli ambiti delle biblioteche, della documentazione e degli archivi nel Dipartimento e nell'esercito; g. provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica.
Art. 6
4
Lo Stato maggiore della GSic è subordinato al presidente della GSic e aggregato amministrativamente alla Segreteria generale del DDPS.
2
I compiti dello Stato maggiore della GSic sono disciplinati dall'ordinanza del 24 ottobre 20075 sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale.
Sezione 2: Direzione della politica di sicurezza
Art. 7
1 La Direzione della politica di sicurezza è al servizio del capodipartimento in quanto stato maggiore per la condotta degli affari principali nei settori della difesa, della protezione della popolazione e dell'armamento.
2
Per perseguire l'obiettivo di cui al capoverso 1, la Direzione della politica di sicurezza assume per tali affari le funzioni seguenti:
a. definisce, sulla base degli obiettivi strategici del Consiglio federale e del capodipartimento, le pertinenti opzioni in materia di politica di sicurezza all'attenzione della Direzione del Dipartimento e assiste il capodipartimento nella direzione della loro concretizzazione da parte degli aggruppamenti e degli uffici del Dipartimento; b. crea le premesse politiche per il coordinamento e l'esecuzione delle misure civili e militari di competenza del Dipartimento per la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione.
3
La Direzione della politica di sicurezza assiste inoltre il capodipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale negli affari rilevanti in materia di politica di sicurezza di altri Dipartimenti.
4
Nuovo testo giusta l'art. 14 dell'O del 24 ott. 2007 sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale, in vigore dal 1° dic. 2007 (RS 120.71).
5 RS
120.71
Cancelleria federale e Dipartimenti federali 4
172.214.1
Sezione 3: Direzione del Servizio informazioni strategico
Art. 8
1 Conformemente alle opzioni politiche, la Direzione del Servizio informazioni strategico assicura in permanenza il servizio informazioni concernente l'estero secondo l'articolo 99 della legge federale militare del 3 febbraio 19956.
2
Essa è subordinata, in qualità di stato maggiore, al capodipartimento.
Sezione 4: Ufficio dell'uditore in capo
Art. 9
1 L'Ufficio dell'uditore in capo persegue gli obiettivi seguenti: a. provvede affinché la Giustizia militare adempia i compiti assegnatile per legge;
b. crea le condizioni quadro per una giurisprudenza di alta qualità dei tribunali militari.
2
Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio dell'uditore in capo assume le funzioni seguenti: a. esercita la vigilanza sulla Giustizia militare, salvaguardando l'indipendenza dei tribunali militari; b. presta consulenza e assistenza ai membri della Giustizia militare e provvede alla loro formazione specialistica e al loro perfezionamento professionale; c. provvede allo svolgimento regolare e conforme alla legge delle procedure penali militari;
d. assume compiti amministrativi e organizzativi per la Giustizia militare.
Sezione 5: Aggruppamento Difesa
Art. 10
Obiettivi e funzioni
1
L'Aggruppamento Difesa è diretto dal capo dell'esercito.
2
Persegue, in sintonia con le opzioni politiche, gli obiettivi seguenti: a. assicura la prontezza dell'esercito in vista: 1. della sicurezza del territorio e della difesa, 2. della prevenzione e della gestione di pericoli esistenziali, 3. del promovimento della pace; b. assicura l'ulteriore evoluzione dell'esercito in vista delle esigenze future.
6
RS 510.10
Organizzazione del DDPS 5
172.214.1
3
Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 2, assume le funzioni seguenti: a. valuta la situazione rilevante sul piano militare, b. assicura una prontezza di base dell'esercito adeguata alla situazione, c. pianifica e dirige gli impieghi dell'esercito fino all'elezione del comandante in capo dell'esercito (generale); d. definisce la dottrina militare; e. dirige la pianificazione militare generale; f.
assegna mandati all'Aggruppamento armasuisse.
Art. 11
Unità amministrative subordinate e loro funzioni All'Aggruppamento Difesa sono subordinati con le funzioni seguenti: a. lo Stato maggiore del capo dell'esercito: assiste il capo dell'esercito nella direzione dell'Aggruppamento Difesa; b. lo Stato maggiore di pianificazione dell'esercito: elabora la pianificazione militare generale, la dottrina militare e le basi per lo sviluppo dell'Aggruppamento Difesa e dell'esercito; c. lo Stato maggiore di condotta dell'esercito: 1. è responsabile per la gestione della prontezza e la pianificazione degli impieghi dell'esercito, 2. assiste il capo dell'esercito nella condotta degli impieghi dell'esercito; d. l'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito: è responsabile della formazione e del perfezionamento dei militari di professione e degli ufficiali di milizia; e. le Forze terrestri: assicurano la prontezza di base e la prontezza d'impiego delle formazioni subordinate; f.
le Forze aeree:
assicurano la prontezza di base e la prontezza d'impiego delle formazioni subordinate; g. la Base logistica dell'esercito: adempie compiti trasversali delle Forze terrestri e delle Forze aeree e le appoggia nell'istruzione e nell'impiego; h.7 la Base d'aiuto alla condotta: fornisce, per l'insieme dell'aiuto alla condotta dell'esercito e per l'appoggio tecnico alla gestione delle crisi a livello nazionale, prestazioni negli ambiti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), dell'infrastruttura di condotta, dei metodi di condotta, della condotta della guerra elettronica, della crittologia e delle reti radio d'ambasciata; fornisce parimenti 7
Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257).
Cancelleria federale e Dipartimenti federali 6
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prestazioni di base nell'ambito delle TIC a favore dell' amministrazione del Dipartimento.
a8 Competenze particolari L'Aggruppamento Difesa emana prescrizioni di sicurezza per l'uso e la manipolazione di munizioni ed esplosivi nell'esercito, nell'amministrazione e negli esercizi dell'esercito.
Sezione 6: Aggruppamento armasuisse
Art. 12
Obiettivi e funzioni
1
In quanto centro per i sistemi militari e civili, l'Aggruppamento armasuisse assicura all'esercito, al Dipartimento e a terzi, conformemente alle opzioni politiche, un approvvigionamento, tempestivo e fondato su principi economici, con prodotti e prestazioni nei settori dei sistemi d'arma, dei sistemi informatici, del materiale e delle costruzioni.9 2 Per perseguire l'obiettivo di cui al capoverso 1, l'Aggruppamento armasuisse assume le funzioni seguenti: a. valuta e acquista beni e prestazioni e liquida i sistemi, il materiale e le costruzioni radiati dall'inventario militare; b. appoggia l'esercito e il Dipartimento nella pianificazione, nell'esercizio e nella manutenzione dei sistemi, del materiale e delle costruzioni; c. garantisce le competenze tecnico-scientifiche per l'esercito e il Dipartimento; d. offre, in quanto centro di competenza della Confederazione per le questioni topografiche, dati territoriali di riferimento.
Art. 13
Unità amministrative subordinate e loro funzioni All'Aggruppamento armasuisse sono subordinati con le funzioni seguenti: a.10 l'Ufficio federale dei sistemi di condotta, telematici e d'istruzione: assicura la valutazione preliminare, la valutazione, l'acquisto, l'introduzione, la vendita e l'eliminazione nei settori specialistici assegnati e offre le proprie competenze ai responsabili dei sistemi nelle fasi di pianificazione, d'utilizzo e di messa fuori servizio; 8
Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257).
9
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257).
Organizzazione del DDPS 7
172.214.1
b.11 l'Ufficio federale dei sistemi d'arma, dei veicoli e del materiale: assicura la valutazione preliminare, la valutazione, l'acquisto, l'introduzione, la vendita e l'eliminazione nei settori specialistici assegnati e offre le proprie competenze ai responsabili dei sistemi nelle fasi di pianificazione, d'utilizzo e di messa fuori servizio; c.12 Ufficio federale di topografia (swisstopo): esegue la misurazione geodetica e topografica nazionale, allestisce le carte nazionali, esercita la direzione generale e l'alta vigilanza sulla misurazione ufficiale, provvede ai rilevamenti geologici nazionali e fornisce prestazioni commerciali nel suo ambito specifico. Coordina i fabbisogni di dati dell'Amministrazione federale nel settore dei sistemi di informazione geografica mediante la gestione di un centro di competenza; quest'ultimo ha la facoltà di emanare istruzioni.
Sezione 7: Ufficio federale della protezione della popolazione
Art. 14
1 Conformemente alle opzioni politiche, l'Ufficio federale della protezione della popolazione persegue gli obiettivi seguenti: a. contribuisce, in collaborazione con i Cantoni e i Comuni, alla protezione globale della popolazione, delle sue basi vitali e dei beni culturali dalle conseguenze di catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati; b. contribuisce, unitamente ai suoi partner, a far fronte a detti eventi.
2
Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio federale della protezione della popolazione assume le funzioni seguenti: a. individua le minacce e i pericoli per la popolazione, per le sue basi vitali e i beni culturali, sviluppa strategie e tecnologie atte a contrastarli e provvede alla ricerca e allo sviluppo necessari; b. è responsabile delle misurazioni e dell'allarme in caso di eventi straordinari, segnatamente in caso di aumento della radioattività, di incidenti con sostanze chimiche o organismi oppure in caso di inondazioni e, unitamente alla Centrale nazionale d'allarme, costituisce il nucleo di un'organizzazione centrale d'intervento a livello di Confederazione; c. elabora le basi per l'organizzazione e l'amministrazione della protezione civile, per l'istruzione nella protezione civile nonché per il materiale e l'edilizia di protezione civile; 11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257).
12 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 26 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5441).
Cancelleria federale e Dipartimenti federali 8
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d. sorveglia l'esecuzione da parte dei Cantoni delle prescrizioni federali concernenti la protezione civile e fornisce loro assistenza nell'istruzione e nell'impiego delle organizzazioni della protezione della popolazione;
e.13 rende possibile la diffusione di informazioni in situazioni straordinarie mettendo a disposizione le infrastrutture tecniche necessarie nel caso di mancato funzionamento dei mezzi civili ordinari.
Sezione 8: Ufficio federale dello sport
Art. 15
1 L'Ufficio federale dello sport promuove, conformemente alle opzioni politiche, uno sviluppo multiforme e duraturo dello sport giovanile, dello sport per gli adulti e dello sport per gli anziani.
2
Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio federale dello sport assume le funzioni seguenti: a. sviluppa obiettivi e strategie per promuovere lo sport e ne valuta le conseguenze;
b. elabora le basi per promuovere lo sport in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni sportive; c. provvede alla formazione, alla ricerca e allo sviluppo necessari al promovimento dello sport e gestisce i centri nazionali di formazione di Macolin e di Tenero;
d. fornisce prestazioni commerciali accessorie nel suo settore specifico.
Capitolo 3: Disposizioni finali
Art. 16
Regolamento interno
Il Dipartimento emana un regolamento interno ai sensi dell'articolo 29 OLOGA.
Art. 17
Diritto previgente: abrogazione e modifica 1
L'ordinanza del 13 dicembre 199914 sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è abrogata.
2
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
Art. 18
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257).
14 [RU
2000 330, 2001 124 art. 12 cpv. 1, 2002 723 All. 2 n. 1 1453, 2003 237]
Organizzazione del DDPS 9
172.214.1
Allegato
(art. 17 cpv. 2)
Modifica del diritto vigente L'allegato dell'OLOGA15 è modificato come segue: ...
15 RS
172.010.1. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.
Cancelleria federale e Dipartimenti federali 10
172.214.1