27.07.2023 - * / In Kraft
01.01.2023 - 26.07.2023
20.04.2016 - 31.12.2022
01.07.2014 - 19.04.2016
01.01.2013 - 30.06.2014
01.06.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.05.2012
01.12.2007 - 31.12.2011
01.04.2006 - 30.11.2007
01.01.2004 - 31.03.2006
01.06.2002 - 31.12.2003
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Versionen Vergleichen

1

Ordinanza
sul sistema svizzero d'accreditamento e
la designazione di laboratori di prova e di
organismi di valutazione della conformità,
di registrazione e d'omologazione
(Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione, OAccD)
del 17 giugno 1996 (Stato 30 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 10, 15 e 16 della legge federale del 6 ottobre 19951 sugli ostacoli
tecnici al commercio (LOTC);
in esecuzione dell'Accordo del 3 dicembre 19982 sul reciproco riconoscimento di
valutazioni della conformità tra la Confederazione Svizzera e il Canada;
in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Comunità europea e la
Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione
della conformità;
in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 20014 di emendamento della Convenzione
del 4 gennaio 19605 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e
del suo allegato I,6

ordina:

Capitolo 1: Oggetto, scopo dell'accreditamento e della designazione

Art. 1

Oggetto

1

La presente ordinanza disciplina: a.

l'accreditamento di organismi che effettuano prove di prodotti (laboratori di
prova), valutano la loro conformità (organismi di valutazione della conformità) o svolgono attività analoghe riguardo a persone, prestazioni di servizi
o procedure;

b.

la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della
conformità, di registrazione e d'omologazione.

2

Per laboratori di prova s'intendono in particolare i laboratori di prova in senso stretto nonché i laboratori di taratura. Per organismi di valutazione della conformità
s'intendono in particolare gli organismi di certificazione e di ispezione.

RU 1996 1904 1

RS 946.51

2

RS 0.946.523.21 3

RS 0.946.526.81 4

FF 2001 4499 5

RS 0.632.31

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2002 (RU 2002 2140).

946.512

Commercio con l'estero 2

946.512


Art. 2

Scopo dell'accreditamento Con l'accreditamento si riconosce formalmente la competenza ad un organismo di
eseguire determinate prove o valutazioni della conformità secondo criteri determinanti a livello internazionale.


Art. 3

Scopo della designazione Con la designazione si conferma in vista del riconoscimento formale nell'ambito di
un accordo internazionale che un organismo adempie i requisiti per eseguire determinate prove o valutazioni della conformità secondo le esigenze stabilite nell'accordo in questione o di procedere a registrazioni o omologazioni.

Capitolo 2: Accreditamento Sezione 1: Principio

Art. 4

1

Possono essere accreditati: a.

laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità di imprese
iscritte nel registro di commercio svizzero e che hanno il loro domicilio in
Svizzera;

b.

laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità statali in
Svizzera.

2

D'intesa con il Segretariato di Stato dell'economia (Seco)7 e tenuto conto degli interessi della Svizzera nell'ambito dell'economia nazionale e delle relazioni economiche esterne, possono essere accreditati:

a.

laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità di imprese
registrate all'estero e che hanno il loro domicilio in Svizzera; b.

laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità all'estero.

3

D'intesa con il Seco e tenuto conto degli interessi della Svizzera nell'ambito dell'economia nazionale e delle relazioni economiche esterne, gli organismi esteri
d'accreditamento possono essere autorizzati a procedere ad accreditamenti in Svizzera. È fatto salvo l'articolo 38.

7

Nuova denominazione giusta l'art. 21 n. 22 dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal
1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il
presente testo.

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione 3

946.512

Sezione 2: Servizio d'accreditamento svizzero

Art. 5

1

Il servizio d'accreditamento svizzero (SAS) è subordinato all'Ufficio federale di metrologia e accreditamento (metas)8.

2

Il SAS deve rispondere ai criteri determinanti a livello internazionale, come risultano segnatamente dalle norme e dai principio di cui all'allegato 1.

Sezione 3: Commissione d'accreditamento

Art. 6

1

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) istituisce, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia (DFE)9, una Commissione d'accreditamento.
Questa si compone di nove membri al massimo e deve rappresentare i diversi ambienti interessati.

2

La Commissione d'accreditamento fornisce la sua consulenza alle autorità incaricate dell'accreditamento su tutte le questioni attinenti a questa materia.

3

Il DFGP disciplina nei dettagli l'organizzazione e i compiti della Commissione d'accreditamento.

Sezione 4: Condizioni dell'accreditamento

Art. 7

1

Il richiedente deve rispondere ai criteri determinanti a livello internazionale, come risultano segnatamente dalle norme e dai principi di cui all'allegato 2.

2

Se un richiedente vuole farsi accreditare per procedure disciplinate legalmente, deve poter anche applicare le prescrizioni corrispondenti ed eventualmente adempiere i
requisiti supplementari ivi contenuti.

Sezione 5: Domanda d'accreditamento

Art. 8

Le domande d'accreditamento devono essere inoltrate al SAS unitamente ai documenti necessari per la valutazione.

8

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del
15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato
tenuto conto in tutto il presente testo.

9

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Commercio con l'estero 4

946.512

Sezione 6: Perizia e valutazione della domanda d'accreditamento

Art. 9

Regole della perizia

La perizia eseguita sulla domanda d'accreditamento deve aver luogo secondo i criteri determinanti a livello internazionale, come risultano segnatamente dalle norme e
dai principi di cui all'allegato 3.


Art. 10

Perito

1

Il SAS comunica tempestivamente al richiedente i nomi dei periti.

2

Ai fini della perizia, può ricorrere ad esperti esterni. Questi ultimi agiscono in nome del SAS.

3

In casi motivati, il richiedente può esigere entro dieci giorni dalla comunicazione la nomina di altri periti. In caso di conflitto, decide il direttore del metas.


Art. 11

Ricorso ad altri organismi 1

Nell'accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di valutazione della conformità che eseguono procedure disciplinate dal diritto federale, la perizia ha
luogo d'intesa con le autorità federali competenti nel settore specifico.

2

Nell'accreditamento di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità che applicano il diritto cantonale, la perizia ha luogo se possibile d'intesa
con i servizi cantonali competenti nel settore specifico.

3

Nell'accreditamento di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità che applicano il diritto estero, la perizia ha luogo se possibile d'intesa con i
rappresentanti dei servizi competenti dello Stato interessato.

4

Il SAS si fa assistere se possibile anche dai servizi competenti nel settore specifico, se l'accreditamento ha ripercussioni sull'esecuzione di altri atti.

5

In tutti i casi, la responsabilità per la perizia e la valutazione della domanda spetta al SAS.


Art. 12

Diritto d'accesso e obbligo d'informazione Il richiedente deve concedere ai periti l'accesso ai suoi locali e alle sue installazioni
ed è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie per la perizia della sua domanda.


Art. 13

Valutazione

1

Il SAS comunica al richiedente il risultato della perizia e gli dà la possibilità di esprimere il suo parere in merito.

2

In base a questi elementi, il SAS propone un accreditamento senza riserve, un accreditamento vincolato a oneri o condizioni oppure rifiuta l'accreditamento. Trasmette questa proposta per parere alla Commissione d'accreditamento.

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione 5

946.512

3

La proposta del SAS e il parere della Commissione d'accreditamento sono trasmessi per decisione al direttore del metas.

Sezione 7: Decisione d'accreditamento

Art. 14

1

Sulla base della proposta del SAS e del parere della Commissione d'accreditamento, il direttore del metas rilascia o rifiuta l'accreditamento.

2

Il DFGP decide in merito all'accreditamento in settori di rilevanza del metas.

3

L'accreditamento può essere vincolato a oneri o condizioni.

4

A titolo di conferma dell'accreditamento, il richiedente riceve un documento d'accreditamento che precisa segnatamente il nome e l'indirizzo dell'organismo accreditato, il campo d'applicazione e la durata di validità dell'accreditamento. Se
l'accreditamento si riferisce anche alla facoltà dell'organismo di applicare determinate prescrizioni, queste sono specificate nel documento d'accreditamento.

Sezione 8: Effetto dell'accreditamento

Art. 15

Durata dell'accreditamento L'accreditamento è rilasciato per una durata limitata che non supera i cinque anni.
Su domanda e dopo nuova valutazione, può essere prorogato di volta in volta per un
massimo di cinque anni.


Art. 16

Diritti degli organismi accreditati Nelle loro relazioni commerciali, gli organismi accreditati possono utilizzare le sigle
corrispondenti al loro settore d'attività, come figurano nell'allegato 4.


Art. 17

Obblighi degli organismi accreditati 1

Gli organismi accreditati devono provvedere affinché le condizioni d'accreditamento siano sempre adempiute.

2

Sono tenute a comunicare al SAS, spontaneamente e senza indugio, tutti i cambiamenti essenziali riguardanti l'accreditamento, segnatamente la modifica del settore
d'attività, dell'organizzazione, del personale responsabile o dei rapporti di proprietà.


Art. 18

Subappalto

1

Gli organismi che eseguono una parte di lavoro per conto degli organismi accreditati devono, per quanto possibile, essere anch'essi accreditati in Svizzera per il corrispondente settore d'attività o disporre di una qualifica equivalente.

Commercio con l'estero 6

946.512

2

Gli organismi accreditati: a.

assumono in ogni caso la responsabilità per i lavori e i relativi risultati eseguiti in subappalto, e b.

devono poter provare che l'organismo a cui è stato subappaltato il mandato è
abilitato ai sensi del capoverso 1.

Sezione 9:
Controlli, adeguamento, sospensione e revoca dell'accreditamento


Art. 19

Controlli

1

Il SAS procede regolarmente a controlli. Se vi sono indizi che un organismo accreditato non adempie più le condizioni d'accreditamento, il SAS ha sempre il diritto di procedere a un esame.

2

Gli articoli 11 e 12 sono applicabili per analogia.


Art. 20

Adeguamento dei documenti d'accreditamento Qualora lo statuto giuridico o la situazione di un organismo accreditato sono modificati senza che vi siano ripercussioni sul personale, sulle installazioni e
sull'organizzazione, il direttore del metas può adeguare, su domanda, i documenti
d'accreditamento.


Art. 21

Sospensione e revoca dell'accreditamento Il direttore del metas può sospendere o revocare l'accreditamento con effetto immediato se le condizioni d'accreditamento non sono più adempiute. Nei casi di lieve
entità, il SAS può fissare oneri o condizioni supplementari fino al momento in cui
sono state colmate le lacune constatate.

Sezione 10: Collaborazione internazionale

Art. 22

Il SAS tutela gli interessi svizzeri nei confronti degli organismi esteri e internazionali che si occupano della competenza di laboratori di prova e di organismi d'accreditamento o di valutazione della conformità.

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione 7

946.512

Sezione 11: Informazione

Art. 23

1

Il SAS rilascia su domanda informazioni: a.

sui principi, le condizioni, la procedura, gli emolumenti e gli effetti dell'accreditamento; b.

sugli organismi accreditati in Svizzera; c.

sugli indirizzi di organismi d'accreditamento esteri con cui il SAS ha concluso accordi.

2

Esso tiene un registro degli organismi accreditati in Svizzera nel quale sono indicati il nome, l'indirizzo e le persone responsabili, come pure la durata e il settore
dell'accreditamento.

Capitolo 3:
Designazione di laboratori di prova e organismi di valutazione
della conformità, di registrazione e di omologazione
Sezione 1: Principio

Art. 24

1

La designazione e i suoi effetti sono retti dall'accordo internazionale applicabile.

2

Nella misura in cui l'accordo internazionale non disponga altrimenti: a.

gli articoli 31, 33 capoversi 1 e 3, 34 a 36 e 38 si applicano agli organismi
che, in virtù di altri regolamenti, sono abilitati a esercitare funzioni pubbliche di prova, di valutazione della conformità, di registrazione o di omologazione; b.

gli articoli 25 a 38 si applicano a tutti gli altri organismi.

Sezione 2: Condizioni di designazione

Art. 25

1

Per poter essere designato, il richiedente deve soddisfare, nel settore di attività in questione, le condizioni previste in virtù dell'accordo internazionale.

2

Se per valutare la competenza di un organismo, l'accordo internazionale si riferisce all'accreditamento, un accreditamento fondato sulla presente ordinanza costituisce
un presupposto di conformità alle condizioni di designazione nel settore d'attività in
questione.

Commercio con l'estero 8

946.512

3 Se l'accordo non contiene una regolamentazione sulle condizioni della designazione, il richiedente deve soddisfare le condizioni dell'allegato 5.10 4 Non sussiste il diritto alla designazione.11 Sezione 3: Domanda di designazione

Art. 26

1

Le domande di designazione devono essere presentate all'autorità federale competente per il settore in questione (autorità di designazione).

2

Se la domanda è di competenza di diverse autorità federali, queste si consultano e designano la principale autorità responsabile della domanda.

Sezione 4: Trattazione della domanda

Art. 27

Comunicazione al Seco L'autorità di designazione comunica ogni domanda di designazione al Seco.


Art. 28

Esame della domanda

L'autorità di designazione esamina se il richiedente risponde ai criteri fissati nell'accordo internazionale.


Art. 29

Decisione relativa alla domanda 1

Sulla base del suo esame e d'intesa con il Seco, l'autorità accorda o rifiuta la designazione.

2

La decisione può essere vincolata a oneri o condizioni ed è comunicata senza indugio al richiedente con l'elenco dei diritti e degli obblighi che derivano dalla designazione.


Art. 30

Collaborazione con il SAS L'autorità di designazione collabora con il SAS nell'ambito della trattazione della
domanda se per la valutazione della competenza dell'organismo si fa riferimento all'accreditamento.

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2002 (RU 2002 2140).

11

Introdotto dal n. I dell'O del 29 mag. 2002 (RU 2002 2140).

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione 9

946.512

Sezione 5: Annuncio della decisione

Art. 31

1

Il Seco annuncia l'organismo designato all'istanza competente in virtù dell'accordo internazionale.

2

Se il riconoscimento dell'organismo designato richiede nell'accordo procedure di decisione supplementari, il Seco informa le autorità interessate sul risultato di queste
procedure. L'autorità di designazione lo trasmette all'organismo designato, unitamente ad ogni altra informazione pertinente, come l'assegnazione di un numero di
identificazione.

Sezione 6: Controllo, sospensione e revoca della designazione

Art. 32

Controllo degli organismi designati 1

L'autorità di designazione procede regolarmente a controlli. Collabora con il SAS se, per la valutazione della competenza dell'organismo, la designazione si riferisce
all'accreditamento.

2

Gli organismi designati annunciano spontaneamente e senza indugio all'autorità di designazione ogni modifica concernente le condizioni di designazione.

3

L'autorità di designazione ha il diritto di procedere in ogni momento a controlli se vi sono indizi che un organismo designato non adempie più le condizioni di designazione.

4

L'articolo 12 è applicabile per analogia.


Art. 33

Sospensione e revoca della designazione 1

L'autorità di designazione può sospendere o revocare la designazione di un organismo se questo non soddisfa più le condizioni o gli oneri di designazione. Nei casi di
lieve entità, l'autorità di designazione può imporre nuovi oneri o vietare all'organismo designato di esercitare la sua attività sino a quando non sono state colmate le
lacune constatate.

2

L'autorità di designazione agisce d'intesa con il Seco. Collabora con il SAS se per la valutazione della competenza dell'organismo, la designazione si riferisce all'accreditamento.

3

Il Seco trasmette la decisione all'istanza competente in virtù dell'accordo internazionale.

Commercio con l'estero 10

946.512

Sezione 7: Informazione

Art. 34

1

Su domanda, l'autorità di designazione fornisce informazioni: a.

sui principi, le condizioni, la procedura, gli emolumenti e gli effetti della designazione; b.

sugli organismi designati in Svizzera nel suo settore di competenza.

2

Il Seco tiene un registro degli organismi designati e riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di accordi internazionali.

Capitolo 4: Disposizioni generali

Art. 35

Responsabilità

Mediante l'accreditamento o la designazione, la Confederazione non trasferisce alcuna competenza pubblica agli organismi accreditati o designati. Questi assumono la
responsabilità delle loro attività, in particolare dei risultati delle prove alle quali
hanno proceduto e dei certificati di conformità che hanno rilasciato.


Art. 36

Utilizzazione di documenti e sigle 1

Gli organismi accreditati non utilizzano i documenti o le sigle di accreditamento in un modo o in un contesto che possano dar adito a confusione per quanto concerne la
legittimità, il settore o la durata dell'accreditamento.

2

Lo stesso vale per gli organismi designati per quanto concerne la designazione.


Art. 37

Emolumenti

L'organismo assume le spese derivanti dalla sua domanda di accreditamento o di designazione. Gli emolumenti riscossi a tal fine sono fissati dal Dipartimento competente.


Art. 38

Perizie da parte di organismi esteri in Svizzera 1

Il Seco, d'intesa con il direttore del metas, può accordare agli organismi esteri d'accreditamento o agli organismi che svolgono attività analoghe l'autorizzazione,
ai sensi dell'articolo 271 capoverso 1 del Codice penale12, di valutare il SAS o organismi svizzeri accreditati o suscettibili di esserlo.

2

Il Seco, d'intesa con l'autorità di designazione, può accordare agli organismi esteri competenti l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 271 capoverso 1 del Codice penale, di valutare l'autorità di designazione o organismi svizzeri designati.

12

RS 311.0

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione 11

946.512

3

L'autorizzazione può essere vincolata a oneri e condizioni ed è revocabile in ogni momento.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 39


13

Accordi internazionali sul reciproco riconoscimento di valutazioni
della conformità

1 Il Seco designa e conduce la delegazione svizzera negli organi degli accordi seguenti: a.

Accordo del 3 dicembre 1998 sul reciproco riconoscimento di valutazioni
della conformità tra la Confederazione Svizzera e il Canada; b.

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione
Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità; c.

Allegato I dell'Accordo del 21 giugno 200114 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 196015 istitutiva dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS).

2 D'intesa con le autorità interessate il Seco può consentire alle decisioni prese dagli
organi menzionati nel capoverso 1 su: a.

l'organizzazione e la procedura di questi organi; b.

le modifiche degli allegati degli accordi; c.

le modifiche di portata limitata di questi accordi.

3 In caso di mancata intesa tra le autorità interessate, il Consiglio federale decide.


Art. 40


16

Modifica degli allegati D'intesa con gli altri dipartimenti interessati, gli allegati 1-4 vengono adattati
all'evoluzione internazionale dal DFGP, rispettivamente l'allegato 5 dal DFE.


Art. 41

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 30 ottobre 199117 sul sistema svizzero d'accreditamento è abrogata.

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2002 (RU 2002 2140).

14

FF 2001 4499 15

RS 0.632.31

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2002 (RU 2002 2140).

17

[RU 1991 2317]

Commercio con l'estero 12

946.512


Art. 42

Disposizioni transitorie 1

Gli accreditamenti concessi in virtù dell'ordinanza del 30 ottobre 199118 sul Sistema svizzero d'accreditamento restano validi conformemente alle disposizioni di
tale ordinanza. Sono fatti salvi gli articoli 18 a 21 della presente ordinanza.

2

I nuovi accreditamenti e le proroghe degli accreditamenti esistenti sono retti dalla presente ordinanza. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono essere completate in caso di necessità. Il SAS fornisce ogni informazione utile e accorda un termine adeguato per completare la domanda e per
adempiere le condizioni di accreditamento.


Art. 43

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996.

18

[RU 1991 2317]

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione 13

946.512

Allegato 119 (art. 5 cpv. 2)

Criteri internazionali applicabili al Servizio d'accreditamento
svizzero
20

a.

Sistema di accreditamento dei laboratori di prova e di taratura - prescrizioni
generali per la gestione e il riconoscimento: EN 45 003; b.

Requisiti generali per la valutazione e l'accreditamento degli organismi di
certificazione: EN 45 010, rispettivamente ISO/IEC Guide 61; c.

Requisiti generali degli organismi di accreditamento di organismi di ispezione: ISO/IEC TR 17 01021.

19

Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 29 mag. 2002 (RU 2002 2140).

20

Le norme menzionate possono essere richieste all'Associazione svizzera di normazione
(SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

21

Questa norma non è tradotta in italiano ed esiste solo in tedesco e francese.

Commercio con l'estero 14

946.512

Allegato 222 (art. 7 cpv. 1)

Criteri internazionali applicabili ai laboratori di prova
e agli organismi di valutazione della conformità
23 a.

Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura:
ISO/IEC 17 025;

b.

Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano
attività di ispezione: EN 45 004, rispettivamente ISO/IEC 17020; c.

Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti: EN 45 011, rispettivamente ISO/IEC Guide 65; d.

Requisiti generali degli organismi di valutazione e certificazione dei sistemi
di qualità: EN 45 012, rispettivamente ISO/IEC Guide 62; e.

Criteri generali per gli organismi di certificazione del personale: EN 45 013.

22

Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 29 mag. 2002 (RU 2002 2140).

23

Le norme menzionate possono essere richieste all'Associazione svizzera di normazione
(SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione 15

946.512

Allegato 324 24

Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 29 mag. 2002 (RU 2002 2140).

Commercio con l'estero 16

946.512

Allegato 4

(art. 16)

Sigle di accreditamento a.

Sigla dei laboratori di prova accreditati (nel senso stretto) b.

Sigla dei laboratori di taratura accreditati c.

Sigla degli organismi di certificazione accreditati d.

Sigla degli organismi d'ispezione accreditati

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione 17

946.512

Allegato 525 (art. 25 cpv. 3)

Condizioni per la designazione degli organismi di valutazione
della conformità

1

1.1

L'organismo designato, il suo direttore ed il personale incaricato della valutazione e della verifica non possono:
essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore
dei prodotti, componenti o sottosistemi da controllare, né il mandatario
di una di queste persone; e intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione
e sviluppo, fabbricazione, costruzione, commercializzazione, istallazione, funzionamento o manutenzione di tali prodotti, componenti o sottosistemi.

1.2

La cifra 1.1 non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo.

2

2.1

L'organismo designato e il suo personale devono svolgere le operazioni di
valutazione e di verifica con la massima integrità professionale e la massima
competenza richiesta, non devono essere sottoposti a nessun genere di pressione o incentivo, in particolare di tipo economico, che possa influire sul loro giudizio o sui risultati del loro controllo, in particolare a pressioni o incentivi provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati
delle verifiche.

2.2

Se un organismo designato subappalta determinati lavori specifici che riguardano la verifica e la constatazione dei fatti, esso deve accertarsi preliminarmente che il subappaltatore rispetti tutte le disposizioni della legislazione
settoriale relativa ai prodotti. L'organismo designato deve tenere a disposizione dell'organo di controllo competente i documenti relativi alla valutazione della competenza del subappaltatore e dei lavori svolti da quest'ultimo.

3

L'organismo designato deve:
garantire lo svolgimento di tutti i compiti assegnatigli dalla legislazione
settoriale e per i quali esso è stato designato, indipendentemente dal
fatto che i suddetti compiti siano eseguiti dall'organismo stesso o sotto
la sua responsabilità; 25

Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 29 mag. 2002 (RU 2002 2140).

Commercio con l'estero 18

946.512

disporre in particolare del personale e dei mezzi necessari per svolgere
adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle operazioni di valutazione e di verifica; ciò implica la presenza in organico, in quantità sufficiente, di personale scientifico dotato
dell'esperienza e delle competenze adeguate per valutare la funzionalità
e le prestazioni dei dispositivi per i quali l'organismo è stato designato,
in considerazione della legislazione settoriale; e inoltre avere accesso al materiale necessario per le verifiche richieste, in
particolare per le verifiche eccezionali.

4

Il personale incaricato delle operazioni di controllo deve possedere:
una buona formazione professionale per tutte le operazioni di valutazione e di verifica per le quali l'organismo è stato designato;

una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che
svolge e una pratica sufficiente di tali controlli; e le capacità necessarie per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni
che dimostrano l'avvenuto svolgimento dei controlli.

5

Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo.
La retribuzione di ciascun membro del personale non deve dipendere né dal
numero dei controlli svolti, né dai risultati di tali controlli.

6

L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile, a meno
che detta responsabilità non sia coperta da un'autorità statale o che i controlli non siano svolti direttamente da un'autorità statale.

7

Il personale dell'organismo designato incaricato dei controlli è vincolato dal
segreto professionale per tutte le notizie delle quali esso venga a conoscenza
nell'esercizio delle proprie funzioni (tranne che nei confronti degli organi di
controllo competenti) nell'ambito delle attività come organismo designato.