1
Ordinanza
sulla protezione delle informazioni della Confederazione (Ordinanza sulla protezione delle informazioni, OPrI) del 4 luglio 2007 (Stato 1° agosto 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1 e 43 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; visto l'articolo 150 capoverso 3 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina la protezione, nella misura in cui è necessaria nell'interesse del Paese, delle informazioni della Confederazione e dell'esercito.
Essa stabilisce segnatamente la classificazione e il trattamento di dette informazioni.
2
Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.
Art. 2
Campo d'applicazione
La presente ordinanza si applica: a. all'Amministrazione federale giusta l'articolo 6 dell'ordinanza del 25 novembre 19983 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;
b. ai
militari;
c. alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato che trattano informazioni classificate, sempre che ciò sia previsto dal diritto federale o sia stato appositamente convenuto; d. ai tribunali federali e cantonali che trattano informazioni classificate, sempre che ciò sia previsto dal diritto federale.
Art. 3
Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. informazioni:
registrazioni su supporti di informazioni e comunicazioni verbali; RU 2007 3401
1 RS
172.010
2 RS
510.10
3 RS
172.010.1
510.411
Organizzazione e amministrazione 2
510.411
b. supporti di informazioni: supporti di informazioni di qualsivoglia genere, segnatamente documenti e supporti di dati testuali, di immagini, di dati sonori o di altri dati; sono parimenti considerati supporti di informazioni i materiali intermedi, segnatamente le bozze; c. trattamento:
qualsivoglia operazione avente come oggetto delle informazioni, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati; segnatamente la produzione, l'utilizzazione, l'elaborazione, la copiatura, il conferimento di possibilità di accesso, la comunicazione, la trasmissione, il prendere atto, la conservazione, l'archiviazione e la distruzione; d. autore:
persona, unità amministrativa, comando o mandatario che produce informazioni classificate; e. detentore di segreti: persona cui sono confidate informazioni classificate; f. classificare:
valutare un'informazione concreta sulla base del catalogo di classificazione (art. 8), contrassegnandola formalmente con una menzione di classificazione; g. declassificare:
sopprimere la menzione di classificazione dopo che l'informazione ha cessato di essere degna di protezione; h. sistemi informatici e di telecomunicazione: i sistemi nonché le applicazioni e le raccolte di dati presenti nei sistemi; i. sicurezza
informatica:
la sicurezza informatica garantisce la confidenzialità, la disponibilità, l'integrità e la verificabilità nell'ambito del trattamento elettronico di informazioni; j. codificazione:
impiego di trasposizioni e di nomi di copertura; k. crittaggio:
trasformazione tecnica di testi in chiaro, di qualità conforme allo stato della tecnica.
Sezione 2: Classificazione
Art. 4
Livelli di
classificazione
1
Chiunque redige o pubblica informazioni degne di protezione le assegna a uno dei livelli di classificazione seguenti, conformemente al livello di protezione che occorre loro accordare:
O sulla protezione delle informazioni 3
510.411
a. SEGRETO; b. CONFIDENZIALE; c. AD USO INTERNO.
2
Se singoli supporti di informazioni sono riuniti fisicamente in una collezione, occorre verificare se quest'ultima deve essere classificata o assegnata a un livello di classificazione più elevato.
Art. 5
Informazioni SEGRETE
1
Sono classificate SEGRETO le informazioni la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un danno grave agli interessi nazionali. Si tratta segnatamente di informazioni la cui conoscenza può esporre a grave pericolo: a. la capacità d'azione dell'Assemblea federale o del Consiglio federale; b. la sicurezza della popolazione; c. l'approvvigionamento economico del Paese oppure la sicurezza di impianti di condotta o di infrastrutture di importanza nazionale; d. l'adempimento dei compiti dell'Amministrazione federale o dell'esercito oppure di parti essenziali dell'Amministrazione federale o dell'esercito; e. gli interessi in materia di politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;
f.
la protezione delle fonti o delle persone oppure la tutela del segreto riguardo ai mezzi e ai metodi operativi dei servizi di informazione.
2
I supporti di informazioni con informazioni classificate SEGRETO devono essere numerati.
Art. 6
Informazioni CONFIDENZIALI
1
Sono classificate CONFIDENZIALE le informazioni la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un danno agli interessi nazionali. Si tratta segnatamente di informazioni la cui conoscenza può pregiudicare: a. la libera formazione dell'opinione e della volontà dell'Assemblea federale o del Consiglio federale; b. l'esecuzione conforme agli obiettivi di misure concrete delle autorità; c. la sicurezza della popolazione; d. l'approvvigionamento economico del Paese o la sicurezza di infrastrutture importanti;
e. l'adempimento dei compiti di parti dell'Amministrazione federale o di parti dell'esercito;
f. gli interessi in materia di politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;
Organizzazione e amministrazione 4
510.411
g. le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni; h. gli interessi economici, monetari o valutari della Svizzera.
2
I supporti di informazioni con informazioni classificate CONFIDENZIALE possono essere numerati.
Art. 7
Informazioni AD USO INTERNO 1
Sono classificate AD USO INTERNO le informazioni seguenti: a. informazioni soggette al segreto d'ufficio, al segreto professionale, al segreto commerciale o al segreto di fabbricazione che necessitano una protezione delle informazioni accresciuta e che non devono essere classificate SEGRETO o CONFIDENZIALE;
b. informazioni dell'esercito soggette al segreto di servizio.
2
Le informazioni provenienti dall'estero classificate «RESTRICTED» o con classificazione equivalente sono trattate come informazioni classificate AD USO INTERNO.
Art. 8
Catalogo di classificazione Le modalità di classificazione di determinate informazioni frequenti della Confederazione degne di protezione sono stabilite in un catalogo di classificazione dall'organo di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione (art. 20).
Art. 9
Classificazione a tempo determinato La classificazione deve essere limitata nel tempo se è possibile prevedere quando l'informazione cesserà di essere degna di protezione.
Sezione 3: Detentori di segreti
Art. 10
Requisiti 1 Le persone che a causa dei propri compiti devono ottenere l'accesso a informazioni classificate devono:
a. essere scelte con cura; b. essere tenute alla tutela del segreto; e c. beneficiare di una formazione e di un aggiornamento adeguati.
2
La decisione se i detentori di segreti ai quali si prevede di conferire l'accesso a informazioni classificate SEGRETO o CONFIDENZIALE debbano o meno sottoporsi a un controllo di sicurezza relativo alle persone si fonda sull'ordinanza del 19 dicembre 20014 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.
4 RS
120.4
O sulla protezione delle informazioni 5
510.411
Art. 11
Formazione e aggiornamento Le conoscenze specialistiche dei detentori di segreti relative alla protezione delle informazioni e alla sicurezza informatica devono essere assicurate e periodicamente aggiornate.
Art. 12
Responsabilità 1 Chiunque tratta informazioni classificate è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di protezione delle informazioni.
2
I superiori verificano regolarmente il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione delle informazioni.
Sezione 4: Trattamento di informazioni classificate
Art. 13
Principi 1 La produzione e la comunicazione di informazioni classificate come pure il conferimento di possibilità di accesso a tali informazioni devono essere limitati al minimo indispensabile; al riguardo occorre tenere conto della situazione, del mandato, dello scopo e del momento.
2
È consentito comunicare o rendere accessibili informazioni classificate unicamente a persone che devono averne conoscenza.
3
In caso di domanda di accesso a documenti ufficiali, l'organo competente verifica, indipendentemente da eventuali menzioni di classificazione, se, conformemente alla legge federale del 17 dicembre 20045 sul principio di trasparenza dell'amministrazione, l'accesso va accordato, limitato, negato o prorogato.
4
Il trattamento di informazioni classificate provenienti dall'estero si fonda sui pertinenti accordi in materia di protezione delle informazioni. In assenza di un simile accordo, il trattamento si fonda sulle prescrizioni in materia di trattamento applicabili al livello di classificazione svizzero equivalente a quello estero.
Art. 14
Verifica del livello di protezione e dell'elenco dei destinatari L'autore di un'informazione classificata CONFIDENZIALE e numerata o di un'informazione classificata SEGRETO ne verifica il livello di protezione e l'elenco dei destinatari almeno ogni cinque anni e sempre nel quadro dell'obbligo di offerta all'Archivio federale.
Art. 15
Protezione in caso di errata o mancata classificazione 1
Chiunque presume o constata che informazioni sono state manifestamente classificate in modo errato o che, per errore, non sono state classificate, ne assicura la protezione fino al momento della modifica della classificazione.
5 RS
152.3
Organizzazione e amministrazione 6
510.411
2
Egli avvisa senza indugio l'autore. Quest'ultimo adotta immediatamente le misure necessarie.
Art. 16
Comunicazione in caso di perdita, abuso o pericolo 1
Chiunque constata che informazioni classificate sono esposte a pericolo, sono andate perse o sono state oggetto di abuso, adotta misure di protezione e informa senza indugio il superiore, l'autore e gli organi di sicurezza competenti.
2
L'autore adotta immediatamente le misure necessarie d'intesa con gli organi di sicurezza competenti.
Art. 17
Archiviazione L'archiviazione di informazioni classificate si fonda sulle prescrizioni della legislazione in materia di archiviazione.
Art. 18
Prescrizioni in materia di trattamento 1
Il trattamento di informazioni classificate e le operazioni con pertinenti supporti di informazioni sono disciplinati nell'allegato.
2
L'organo di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione (art. 20) emana prescrizioni dettagliate in materia di trattamento.
3
Esso disciplina le operazioni semplificate nel settore delle informazioni dei servizi di informazione e della polizia, conformemente alle esigenze di quest'ultimi e salvaguardando una sufficiente protezione delle informazioni ai sensi della presente ordinanza.
Sezione 5: Organi di sicurezza
Art. 19
Incaricati della protezione delle informazioni 1
Ciascun dipartimento e la Cancelleria federale designano un proprio incaricato della protezione delle informazioni.
2
Gli incaricati della protezione delle informazioni adempiono segnatamente i compiti seguenti:
a. provvedono alla concretizzazione della protezione delle informazioni nel proprio settore di competenza; b. controllano periodicamente la presenza e la completezza dei supporti di informazioni classificati SEGRETO.
O sulla protezione delle informazioni 7
510.411
Art. 20
Organo di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione 1
La Protezione delle informazioni e delle opere in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport gestisce l'organo di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione (organo di coordinamento).
2
L'organo di coordinamento emana, d'intesa con i dipartimenti e la Cancelleria federale, un regolamento interno in cui disciplina dettagliatamente la propria organizzazione e le proprie attività.
3
In collaborazione con gli incaricati della protezione delle informazioni dei dipartimenti e della Cancelleria federale, esso adempie segnatamente i compiti seguenti:
a. emana le necessarie istruzioni tecniche, segnatamente il catalogo di classificazione (art. 8) e le prescrizioni dettagliate in materia di trattamento (art. 18);
b. stabilisce le direttive per la formazione dei detentori di segreti e allestisce i necessari mezzi didattici; c. può eseguire controlli e le ispezioni di sicurezza previste in accordi internazionali;
d. funge da interlocutore nell'ambito delle relazioni internazionali e nazionali; e. presenta un rapporto annuale alla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 21
Esecuzione I dipartimenti e la Cancelleria federale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
Art. 22
Abrogazione e modifica del diritto previgente 1
Sono abrogate:
a. l'ordinanza del 10 dicembre 19906 sulla classificazione e il trattamento delle informazioni nel settore civile dell'amministrazione; b. l'ordinanza del 1° maggio 19907 sulla protezione d'informazioni militari (Ordinanza sulla protezione d'informazioni).
2
L'ordinanza del 26 settembre 20038 concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale è modificata come segue:
6 [RU
1991 44, 1999 2424 art. 27 n. 1] 7 [RU
1990 887, 1999 2424 art. 27 n. 3] 8 RS
172.010.58. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.
Organizzazione e amministrazione 8
510.411
Art. 23
Disposizioni transitorie
1
La menzione di classificazione AD USO INTERNO va apposta unicamente sui supporti di informazioni allestiti dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.
2
Gli adeguamenti tecnici volti a garantire la protezione delle informazioni, in particolare la loro classificazione e il loro trattamento, devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2009.
Art. 24
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2007 e ha effetto al più tardi sino al 31 dicembre 2011.
O sulla protezione de lle informazioni
9
510.411
Allegato
(art. 18 cpv. 1)
9
Prescrizioni in materia di trattamento SEGRETO CONFIDENZI
ALE
AD
USO I
N
TERNO
Competenz
a
Produzione
Mezzo (sono fatte salve le regolamentazioni convenute ne l quadro
dell'esecuzione dell'O del 29 ago. 1990 10
sulla procedura di tutela del segreto in occasione di mandati con cont enut
o clas
sifi
cat
o dal
punt
o di
vista militare)
elettronicamente: unicamente con mezzi autorizzati dall'
or
gano di
coordinamento
elettronicamente: unicamente con mezzi autorizzati dall'
or
gano di
coordinamento (eccezione: esercit o)
a liber
a s
celt
a
aut
or
e
Menzione di clas
si
ficazi
one
menzione SEGRETO su ogni pagi na
menzione CONFIDENZIALE su ogni pagi na
menzione AD USO INTERNO su ogni pagina Numer
azione obbligat
oria
facoltativa
nessuna
Registrazione
moduli dell'organo di coordina- mento elenco dei destinatari facoltativa
9
Cfr. anche le prescrizioni dettagliate in materia di tra ttamento emanate dall'organo di coordinamento (art. 18 cpv. 2).
10
RS
510.413
Organizzazi
one e amminist
razi
one
10
510.411
SEGRETO CONFIDENZI
ALE
AD
USO I
N
TERNO
Competenz
a
Memori
zzazione e co nservazione
elettr
onica
uni
camente su mezzi
autori
zzati
dall'organo di coordinamento; crittaggio sui sistemi del posto di lavoro o crittaggio sui supporti di dati amovibili crittaggio sui sistemi del posto di lavoro o crittaggio sui supporti di dati amovibili possibilità di accesso unicamente per le persone aut ori
zzate
aut
or
e e det
entori
di s
egreti
Le chiavi devono essere conservate sotto chiave, sepa
ratamente dalle
inf
or
m
azi
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cr
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at
e.
fisica cassaforte
cont
enitore di sicurezza possibilità di accesso unicamente per le persone aut ori
zzate
Trasmis
sione, invio e ri cezion
e
Telefono e cellulare crittagg
io o vi
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missi
one
pr
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a oppur
e concetto in mat
eri
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curezza
codifi
cazione o cri
ttaggio
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cazione o r
et
e dell
a
Confederazione
aut
or
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Fax
crittaggio o vi
a di t
ras
missi
one
pr
otett
a oppur
e concetto in mat
eri
a
di si
curezza
crittaggio o via di trasmissione pr otett
a oppur
e concetto in mat
eri
a
di si
curezza
aut
ori
zzato
E-mail (ed eventuali allegati) crittaggio e veri
ficabilità crittaggio autorizzato;
protezione
necessaria; per es. rete della Confederazione
O sulla protezione de lle informazioni
11
510.411
SEGRETO CONFIDENZI
ALE
AD
USO I
N
TERNO
Competenz
a
Trasmissione di dati crittagg
io o vi
a di t
ras
missi
one
pr
otett
a
crittaggio o via di trasmissione pr otett
a
autorizzata; protezione necessaria; per es. rete della Confederazione Comunicazione verbale Unicamente
in presenza di persone auto rizzate; unicamente in settori protetti dalle intercettazioni Trasmis
sione, invio e ri cezion
e
Consegna a mano
autorizzata unicamente contro ricevuta aut
ori
zzata; in cas
o di esemplari
numerati: unicamente contro ricevuta aut
ori
zzata
aut
or
e e det
entori
di s
egreti
Invio pos
tale, invi
o per
cor
rier
e
autorizzati in maniera limitata e unicamente a mezzo corriere speci ale dell
a C
onfeder
azi
one
autorizzati in maniera limitata; in cas o di esempl
ari numerati:
raccomandat
a
autorizzati in maniera limitata Utilizzazione
Trattamento con mezzi informatici (sono fatte salve le regolamentazioni convenute nel quad ro
di pr
ocedur
e
in
ma
te
ria
d
i tu
te
la
d
el seg
re
to
)
unicamente con mezzi autorizzati dall'organo di coordinamento e mediant e l'impiego di s
oft
war
e di
sicurezza conformi agli standard dell a C
onfeder
azi
one
unicamente con mezzi autorizzati dall'organo di coordinamento (eccezi one: esercit
o) e medi
ant
e
l'impiego di software di sicurezza conf or
mi
agli st
andar
d dell
a
Confederazione
aut
ori
zzato
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entori
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egreti
Stampa
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zzata in maniera limit ata
aut
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aut
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Copi
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a
aut
ori
zzata in maniera limit ata e
unicamente con l'autorizzazione dell'autore aut
ori
zzata in maniera limit ata
aut
ori
zzata
Rimozione dalla sede permanen te
aut
ori
zzata in maniera limit ata
aut
ori
zzata in maniera limit ata
aut
ori
zzata
Organizzazi
one e amminist
razi
one
12
510.411
SEGRETO CONFIDENZI
ALE
AD
USO I
N
TERNO
Competenz
a
Gestione delle informazioni Verifica regolare della classificazio- ne e dell'elenco dei destinatari almeno ogni
ci
nque anni e s
empr
e
nel
quadr
o dell'
obbligo di offert
a
all'Archivio federale (art. 14) uni
camente in cas
o di esemplari
numerati:
almeno ogni cinque anni e s
empr
e nel
quadr
o dell'
obbligo di
offerta all'Archiv
io
fe
de
ra
le
(art. 14)
no aut
or
e
Ritiro e obbligo di restituzione im
perativo
imperativo in caso di nu merazione
no
autore e detentori di s egreti
Archivi
azione
obbligo di off
ert
a conf
or
meme
nte all
a l
egisl
azione i
n materi
a di arch
iv
iazione (
art. 17).
aut
or
e e det
entori
di s
egreti
Distruzione o cancellazione (sempre che non sussista un obbligo di versamento ai sensi della legislazione in materia di archiviazione) distruzione autorizzata in maniera limitata e unicamente da parte dell'autore aut
ori
zzata in maniera limit ata; i
n
cas
o di esempl
ari numerati:
uni
camente da parte dell' autor
e
aut
ori
zzata in maniera limit ata