1 L'UDSC può comunicare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché alle organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui la Confederazione ha assegnato compiti di diritto pubblico (autorità svizzere), dati e accertamenti effettuati dal personale delle dogane nell'esercizio delle sue funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare.
2 Possono in particolare essere comunicati i seguenti dati e connessioni di dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità:
- a.
- indicazioni concernenti l'identità di persone;
- b.
- indicazioni concernenti gli assoggettamenti a tributi;
- c.82
- indicazioni concernenti procedimenti amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché sanzioni amministrative e penali rientranti nelle competenze dell'UDSC;
- d
- indicazioni concernenti l'introduzione, l'importazione e l'esportazione di merci;
- e.
- indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzialmente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali di natura non doganale;
- f.
- indicazioni concernenti passaggi del confine;
- g.
- indicazioni concernenti la situazione finanziaria ed economica di persone.
3 I dati giusta il capoverso 2 lettera g possono pure essere comunicati a terzi incaricati dall'UDSC di controllare la solvibilità dei debitori. I terzi devono garantire all'UDSC di utilizzare i dati esclusivamente ai fini dell'espletamento dell'incarico.
4 L'UDSC può rendere accessibili alle autorità menzionate qui appresso i seguenti dati mediante procedura di richiamo, sempre che essi siano necessari per l'esecuzione dei disposti che queste autorità devono applicare:
- a.
- dati di dichiarazioni doganali: alle autorità svizzere;
- b.
- dati provenienti da sistemi d'informazione dell'UDSC: agli organi di quest'ultima;
- c.
- dati provenienti da sistemi informatici del Corpo delle guardie di confine: alle competenti autorità di polizia.
5 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati.
6 I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell'UDSC. È fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 199283 sulla protezione dei dati.