1
Ordinanza
sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD) del 25 agosto 2004 (Stato 21 settembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD);
visti gli articoli 4 capoverso 1, 13 capoverso 1 e 15 della legge federale del 7 ottobre 19942 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC), ordina: Capitolo 1: Compiti
Art. 1
1 L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione) ha i seguenti compiti:
a. assistere le autorità di perseguimento penale nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo; b. fungere da ufficio di comunicazione nazionale per le informazioni finanziarie nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo; c. sensibilizzare gli intermediari finanziari sui problemi di riciclaggio di denaro, di criminalità organizzata e di finanziamento del terrorismo; d informare il pubblico sull'evoluzione della lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo in Svizzera mediante un rapporto annuale contenente dati statistici anonimizzati.
2
Per adempiere i suoi compiti, l'Ufficio di comunicazione: a. riceve ed esamina le comunicazioni e le denunce degli intermediari finanziari, degli organismi di autodisciplina, dell'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro e delle autorità di vigilanza designate dalle leggi specifiche; b. procede agli accertamenti dei fatti che gli sono stati comunicati; c. decide in merito alla trasmissione di comunicazioni, denunce, notificazioni e altre informazioni alle autorità cantonali e federali di perseguimento penale; RU 2004 4181
1 RS
955.0
2 RS
360
955.23
Riciclaggio di denaro 2
955.23
d. scambia a livello nazionale e internazionale le informazioni relative al riciclaggio di denaro, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo;
e. gestisce un sistema proprio di trattamento dei dati per la lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo (GEWA);
f. analizza i dati sul riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo e ne allestisce una statistica anonimizzata.
Capitolo 2: Trattamento di comunicazioni e denunce Sezione 1: Registrazione
Art. 2
Provenienza dei dati
L'Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le denunce provenienti da: a. intermediari finanziari secondo l'articolo 9 LRD; b. organismi di autodisciplina secondo l'articolo 27 capoverso 4 LRD; c. autorità di vigilanza designate dalle leggi specifiche secondo l'articolo 16 capoverso 3 LRD;
d. l'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro secondo l'articolo 21 LRD;
e. persone secondo l'articolo 305ter capoverso 2 del Codice penale3 (CP).
Art. 3
Contenuto e forma
1
Le comunicazioni e le denunce indicano almeno: a. il nome dell'intermediario finanziario, dell'autorità o della persona secondo l'articolo 305ter capoverso 2 CP4 da cui proviene la comunicazione o la denuncia, con l'indicazione di una persona di contatto; b. le autorità di cui agli articoli 12 e 13 LRD che esercitano il controllo sull'intermediario finanziario; c. i dati che consentono di identificare la controparte dell'intermediario finanziario conformemente all'articolo 3 LRD;
d. i dati che consentono di identificare l'avente economicamente diritto conformemente all'articolo 4 LRD;
e. i dati che consentono di identificare altre persone autorizzate a firmare o a rappresentare la controparte dell'intermediario finanziario; 3 RS
311.0
4 RS
311.0
Ufficio di comunicazione 3
955.23
f. i valori patrimoniali interessati al momento della comunicazione o della denuncia;
g. una descrizione per quanto possibile precisa della relazione d'affari; h. una descrizione per quanto possibile precisa degli elementi di sospetto su cui si basa la comunicazione o la denuncia; i.
le misure adottate.
2
Le comunicazioni e le denunce sono redatte sull'apposito modulo stilato dall'Ufficio di comunicazione; il modulo può essere inviato via telefax o per posta A.
3
I documenti relativi alle transazioni finanziarie e agli accertamenti richiesti e tutti gli altri documenti giustificativi sono allegati alla comunicazione o alla denuncia.
Art. 4
Registrazione 1 Le comunicazioni e le denunce sono registrate nel GEWA con l'indicazione della data d'invio. La data di registrazione serve al controllo dei termini.
2
Se la comunicazione o la denuncia riguarda più controparti, l'Ufficio di comunicazione può trattare le varie relazioni d'affari separatamente.
3
L'Ufficio di comunicazione conferma senza indugio il ricevimento di una comunicazione o di una denuncia e stabilisce il periodo durante il quale rimane in vigore il blocco dei beni secondo l'articolo 10 capoverso 2 LRD.
Sezione 2: Analisi e accertamenti
Art. 5
Accesso ai sistemi d'informazione 1
Per adempiere i suoi compiti legali, l'Ufficio di comunicazione può verificare mediante una procedura di richiamo (on line) se il nome della persona che gli è stato comunicato o denunciato è registrato in una delle seguenti banche dati: a. sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti RIPOL; b. sistema automatizzato di registrazione delle persone AUPER; c. sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di polizia IPAS; d. sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale JANUS; e. casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.
2
Il titolare della collezione di dati può autorizzare l'Ufficio di comunicazione ad accedere ad altri dati.
Art. 6
Ricerca di
informazioni
Per adempiere i suoi compiti legali, l'Ufficio di comunicazione può procurarsi le informazioni di cui all'articolo 3 lettere a-e LUC.
Riciclaggio di denaro 4
955.23
Art. 7
Collaborazione con le autorità e gli uffici 1
L'Ufficio di comunicazione può ottenere dalle autorità e dagli uffici di cui all'articolo 4 capoverso 1 LUC e all'articolo 29 capoverso 1 LRD tutte le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti legali. L'Ufficio di comunicazione può verificare, segnatamente, se: a. la persona o la società interessata è o è stata oggetto di perseguimenti giudiziari o amministrativi;
b. la persona o la società è nota alle autorità di polizia; c. la persona denunciata ha un domicilio in Svizzera ed è autorizzata a soggiornarvi e a esercitarvi un'attività lucrativa;
d. l'intermediario finanziario che ha trasmesso la comunicazione o la denuncia è sottoposto a un'autorità di vigilanza designata dalle leggi specifiche o all'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro.
2
Lo scambio di informazioni avviene oralmente, in forma elettronica o cartacea.
Sezione 3: Trasmissione
Art. 8
Denuncia alle autorità di perseguimento penale 1
Sulla base delle informazioni raccolte, l'Ufficio di comunicazione prende le misure di cui all'articolo 23 capoverso 4 LRD.
2
Le comunicazioni o le denunce che non sono state trasmesse senza indugio alle autorità di perseguimento penale ai sensi dell'articolo 23 capoverso 4 LRD possono essere trasmesse successivamente in qualsiasi momento se vi sono nuovi elementi in base ai quali l'Ufficio di comunicazione ha un sospetto fondato.
Art. 9
Informazione dell'intermediario finanziario 1
L'Ufficio di comunicazione può informare l'intermediario finanziario sui passi intrapresi a condizione che circostanze particolari non vi si oppongano.
2
Se l'affare è stato trasmesso a un'autorità di perseguimento penale, non può essere fornita alcuna informazione all'intermediario finanziario senza una previa autorizzazione da parte dell'autorità in questione.
Art. 10
Informazione delle autorità di vigilanza 1
L'Ufficio di comunicazione può informare le autorità di vigilanza designate dalle leggi specifiche e l'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro sui passi intrapresi se le denunce ai sensi dell'articolo 2 lettere b-d sono sporte da tali autorità.
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2
Se constata che un intermediario finanziario non ha osservato i suoi obblighi di diligenza o i suoi obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro, l'Ufficio di comunicazione può, conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LRD, trasmettere spontaneamente all'autorità di vigilanza competente le seguenti informazioni: a. il nome dell'intermediario finanziario che ha effettuato la comunicazione; b. la data della comunicazione; c. l'importo dei valori patrimoniali interessati; d. la natura e il genere di violazione degli obblighi; e. l'autorità di perseguimento penale adita.
3
L'Ufficio di comunicazione può informare la competente autorità di perseguimento penale adita.
Art. 11
Informazione spontanea delle autorità straniere 1
L'Ufficio di comunicazione può trasmettere spontaneamente alle autorità straniere qui di seguito informazioni relative a sospetti di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, a condizione che non si tratti di dati relativi all'assistenza giudiziaria internazionale, per aiutarle nell'adempimento dei loro compiti legali: a. autorità che assumono compiti analoghi a quelli dell'Ufficio di comunicazione, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all'articolo 32 capoverso 2 LRD;
b. autorità che assumono compiti di perseguimento penale e di polizia, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 LUC.
2
L'Ufficio di comunicazione informa la competente autorità di perseguimento penale adita.
Capitolo 3: Cooperazione
Art. 12
Autorità nazionali
1
Sempre che siano necessarie all'adempimento dei compiti legali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, l'Ufficio di comunicazione tratta le domande provenienti da: a. autorità federali e cantonali di perseguimento penale; b. autorità federali e cantonali di polizia; c. autorità di vigilanza designate da leggi specifiche secondo l'articolo 12 LRD; d. autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro.
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2
Se è a conoscenza del fatto che un'autorità di perseguimento penale sta già conducendo un'inchiesta contro una o più persone menzionate nella domanda, l'Ufficio di comunicazione rinvia l'autorità richiedente all'autorità di perseguimento penale in questione per ottenere ulteriori informazioni.
Art. 13
Autorità straniere
1
Sempre che ciò sia necessario all'ottenimento delle informazioni di cui ha bisogno, che non si tratti di dati relativi all'assistenza giudiziaria internazionale e che la sua domanda di assistenza giudiziaria sia motivata, l'Ufficio di comunicazione può scambiare dati personali e informazioni con: a. autorità straniere che assolvono compiti analoghi a quelli dell'Ufficio di comunicazione, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all'articolo 32 capoverso 2 LRD; b. autorità straniere che assolvono compiti di perseguimento penale e di polizia, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 LUC.
2
Gli articoli 5-7 e 12 capoverso 2 si applicano per analogia al trattamento delle domande di autorità straniere.
Capitolo 4: GEWA
Art. 14
Scopo L'Ufficio di comunicazione utilizza il sistema d'informazione GEWA per: a. adempiere i suoi compiti legali d'informazione e di accertamento; b. procedere ad accertamenti in casi di riciclaggio di denaro, criminalità organizzata e finanziamento del terrorismo;
c. collaborare con le autorità federali e cantonali di perseguimento penale; d. collaborare con le autorità straniere analoghe e le autorità di perseguimento penale straniere;
e. collaborare con le autorità di vigilanza designate dalle leggi specifiche e l'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro.
Art. 15
Provenienza dei dati
I dati memorizzati nel GEWA provengono da: a. comunicazioni e denunce secondo l'articolo 2; b. domande di assistenza amministrativa e giudiziaria secondo gli articoli 12 e 13;
c. comunicazioni delle autorità di polizia concernenti le inchieste condotte prima dell'apertura di un'inchiesta di polizia giudiziaria;
Ufficio di comunicazione 7
955.23
d. comunicazioni delle autorità federali e cantonali di perseguimento penale secondo l'articolo 29 capoverso 2 LRD; e. comunicazioni secondo gli articoli 4 e 8 capoverso 1 LUC, a condizione che servano all'adempimento dei compiti legali dell'Ufficio di comunicazione; f. elenchi di persone e società, allegati a risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU in relazione a sospetti di riciclaggio di denaro, di appartenenza alla criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo; g. elenchi di persone e società sospettate dalle autorità svizzere di riciclare denaro, di appartenere alla criminalità organizzata o di finanziare il terrorismo;
h. accertamenti effettuati dall'Ufficio di comunicazione stesso.
Art. 16
Dati trattati
1
In materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, i dati trattati nel GEWA concernono:
a. le transazioni finanziarie sospette; b. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste un sospetto fondato di riciclaggio o di tentato riciclaggio di denaro; c. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto fondato di preparazione, commissione o favoreggiamento di reati dei quali si presume che siano atti preparatori del riciclaggio di denaro.
2
In materia di lotta contro la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, i dati trattati nel GEWA concernono: a. le transazioni finanziarie sospette; b. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto fondato di appartenenza a un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter oppure di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260quinquies CP5; c. le persone nei riguardi delle quali esiste il sospetto fondato di preparazione, commissione o favoreggiamento di reati dei quali si presume che siano opera di un'organizzazione ai sensi della lettera b.
3
I terzi che non soddisfano le condizioni dei capoversi 1 e 2 possono essere registrati nel GEWA sempre che ciò serva a gli scopi di cui all'articolo 14.
Art. 17
Codificazione La trasmissione dei dati del GEWA è codificata dall'inizio alla fine.
5 RS
311.0
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Art. 18
Struttura 1 La struttura della banca dati GEWA è modulare. Essa comprende: a. la gestione delle comunicazioni e delle denunce (gestione dei casi); b. la gestione degli altri affari; c. la gestione delle persone; d. la gestione degli intermediari finanziari; e. la gestione delle operazioni; f.
la gestione dei parametri; g. la
valutazione;
h. l'aggiornamento; i.
la gestione degli utenti.
2
Il catalogo dei dati che possono essere trattati nel GEWA è oggetto dell'allegato 1.
Art. 19
Sicurezza dei dati e aggiornamento 1
La sicurezza dei dati è retta dall'ordinanza del 14 giugno 19936 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall'ordinanza del 26 settembre 20037 sull'informatica nell'Amministrazione federale.
2
L'Ufficio federale di polizia stabilisce in un regolamento di trattamento dei dati le misure tecniche e organizzative intese a impedire il trattamento non autorizzato dei dati e a garantire l'aggiornamento automatico del trattamento dei dati.
Art. 20
Accesso al GEWA
1
Hanno accesso al GEWA mediante una procedura di richiamo on line: a. le autorità federali e cantonali di polizia e di perseguimento penale, i cui compiti legali consistono nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo nel quadro delle loro inchieste preliminari e delle loro inchieste giudiziarie; b. il Servizio di analisi e prevenzione dell'Ufficio federale di polizia, per elaborare analisi relative al riciclaggio di denaro, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo;
c. l'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, per controllare il rispetto degli obblighi di diligenza e degli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro da parte degli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 3 LRD;
6 RS
235.11
7 RS
172.010.58
Ufficio di comunicazione 9
955.23
d. la Commissione federale delle banche, per controllare il rispetto degli obblighi di diligenza e degli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro da parte degli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettere a, b e d LRD; e. la Commissione federale delle case da gioco, per controllare il rispetto degli obblighi di diligenza e degli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro da parte degli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera e LRD; f. l'Ufficio federale delle assicurazioni private, per controllare il rispetto degli obblighi di diligenza e degli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro da parte degli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera c LRD; g. l'Incaricato della protezione dei dati dell'Ufficio federale di polizia, per adempiere le sue funzioni di controllo; h. il responsabile del progetto e le persone addette alla gestione del sistema, per le modifiche e gli adeguamenti del sistema.
2
I diritti d'accesso individuali sono disciplinati nell'allegato 2.
Art. 21
Finanziamento 1 La Confederazione finanzia la trasmissione dei dati fino al punto centrale di raccordo nei Cantoni.
2
I Cantoni assumono: a. le spese d'acquisto e di manutenzione delle loro apparecchiature; b. le spese d'installazione e di gestione della loro rete di distribuzione.
Art. 22
Requisiti tecnici
I terminali utilizzati dai Cantoni rispondono ai requisiti tecnici della Confederazione.
Capitolo 5: Dati statistici e rapporto annuale
Art. 23
1 Per valutare le informazioni relative al riciclaggio di denaro, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo, l'Ufficio di comunicazione allestisce una statistica anonimizzata:
a. delle comunicazioni e denunce secondo l'articolo 2, che indichi il numero, il contenuto, il tipo, la provenienza, i casi sospetti, la frequenza, i generi di reati e le modalità di trattamento di tali informazioni; b. delle domande di informazioni provenienti da autorità straniere analoghe, che indichi il numero e la data di ricevimento delle domande, il Paese di provenienza e il numero di persone che sono oggetto della domanda;
Riciclaggio di denaro 10
955.23
c. della procedura successiva alle comunicazioni e denunce, che indichi il numero delle denunce deferite all'autorità di perseguimento penale e l'esito della procedura.
2
L'Ufficio di comunicazione pubblica un rapporto annuale sui progressi compiuti dalla Svizzera nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Capitolo 6: Protezione e archiviazione dei dati
Art. 24
Controllo I dati personali sono trasmessi, su richiesta, alle autorità federali e cantonali di vigilanza e all'Incaricato federale della protezione dei dati per l'esercizio delle loro funzioni di controllo.
Art. 25
Comunicazione di
dati
1
All'atto di ogni comunicazione di dati, i destinatari devono essere informati sull'affidabilità e sull'attualità dei dati del GEWA. Essi possono utilizzare i dati soltanto allo scopo per il quale sono stati loro trasmessi. Devono essere messi a conoscenza delle restrizioni d'uso e del fatto che l'Ufficio di comunicazione si riserva il diritto di informarsi sull'impiego di tali dati. 2
Se i dati sono trasmessi ad autorità nazionali o straniere, l'Ufficio di comunicazione indica, mediante una formulazione sempre identica, che i dati trasmessi hanno carattere meramente informativo e che la loro utilizzazione e trasmissione ad altre autorità sono subordinate al suo consenso scritto.
Art. 26
Restrizioni concernenti la comunicazione di dati 1
All'atto della comunicazione di dati provenienti dal GEWA vanno osservati i divieti di utilizzazione. L'Ufficio di comunicazione può trasmettere ad autorità straniere dati concernenti richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente soltanto previa consultazione dell'Ufficio federale dei rifugiati.
2
L'Ufficio di comunicazione nega la comunicazione di dati del GEWA qualora interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano.
Art. 27
Informazione delle persone interessate Il trattamento delle domande d'informazione concernenti i dati del GEWA è retto dall'articolo 14 LUC.
Art. 28
Durata della conservazione e cancellazione dei dati 1
L'Ufficio di comunicazione conserva i dati memorizzati nel GEWA per dieci anni al massimo a partire dalla loro registrazione. Le registrazioni sono cancellate singolarmente.
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2
Se una persona figura in diverse registrazioni, l'Ufficio di comunicazione cancella soltanto i dati il cui termine di conservazione è scaduto. I dati relativi alla persona sono cancellati contemporaneamente all'ultima registrazione che la concerne.
Art. 29
Consegna di dati e documenti all'Archivio federale La consegna di dati e documenti dell'Ufficio di comunicazione all'Archivio federale è disciplinata dalla legge federale del 26 giugno 19988 sull'archiviazione e dalle relative ordinanze d'esecuzione9.
Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 30
Abrogazione del diritto vigente L'ordinanza del 16 marzo 199810 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è abrogata.
Art. 31
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004 con effetto sino al 31 dicembre 2006.
8 RS
152.1
9 RS
152.11/.22
10 [RU
1998 905, 2000 1369 art. 30 n. 2, 2002 96 art. 30 111 art. 19 n. 2 4362, 2003 3687 all. n. II 6]
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Allegato 1
(art. 18 cpv. 2)
Catalogo dei dati A. Gestione delle comunicazioni e delle denunce (gestione dei casi) Sottocategoria «intermediario finanziario» 1. Numero di riferimento Sottocategoria «dati di base» 1. Numero della comunicazione o della denuncia (numerazione progressiva) 2. Data di
comunicazione
3. Data
di
registrazione
4. Genere di comunicazione 5. Modo di trasmissione 6. Cantone 7. Stato dell'affare
8. Categoria 9. Motivo del sospetto 10. Data di stato dell'affare 11. Data di decisione 12. Fatti 13. Motivazione 14. Misure 15. Decisione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro Sottocategoria «gestione dell'importo totale» 1. Importo 2. Valuta 3. Numero del conto 4. Tipo di
beni
5. Osservazioni 6. Importo totale in franchi svizzeri 7. Importo confiscato in franchi svizzeri
Ufficio di comunicazione 13
955.23
Sottocategoria «persone coinvolte» 1. Ruolo 2. Compiti (indicare la fonte delle informazioni) 3. Data 4. Osservazioni Sottocategoria «autorità di perseguimento penale competente» 1. Abbreviazione
(Zcode)
2. Cantone 3. Designazione 4. Indirizzo 5. Numero postale e località 6. Lingua di
corrispondenza
Sottocategoria «decisione delle autorità di perseguimento penale» 1. Data 2. Tipo
di
decisione
3. Testo
B. Gestione di altri casi 1. Numero del caso (numerazione progressiva) 2. Data di
ricevimento
3. Data
di
registrazione
4. Categoria 5. Paese 6. Cantone 7. Riferimento 8. Osservazioni C. Gestione delle persone Sottocategoria principale «gestione delle persone» (persone fisiche) 1. Numero della persona (numerazione progressiva) 2. Cognome 3. Nome 4. Data di
nascita
Riciclaggio di denaro 14
955.23
5. Sesso 6. Luogo
d'origine
7. Nazionalità 8. Professione 9. Indirizzo 10. Numero postale e località in Svizzera 11. Numero postale e località all'estero 12. Paese 13. Telefono 14. Fax 15. Indirizzo e-mail 16. Osservazioni Sottocategoria secondaria «gestione delle persone» (falsa identità delle persone fisiche) 1. Cognome 2. Nome 3. Data di
nascita
Sottocategoria «gestione delle persone» (persone giuridiche) 1. Numero della persona (numerazione progressiva) 2. Cognome 3. Settore 4. Indirizzo 5. Numero postale e località in Svizzera 6. Numero postale e località all'estero 7. Paese 8. Telefono 9. Fax 10. Indirizzo e-mail 11. Osservazioni Sottocategoria «gestione delle persone» (legami tra persone) 1. Ruolo 2. Osservazioni
Ufficio di comunicazione 15
955.23
D. Gestione degli intermediari finanziari 1. Numero dell'intermediario (numerazione progressiva) 2. Impresa 3. Categoria 4. Lingua di
corrispondenza
5. Numero di licenza 6. Via 7. Numero postale e località 8. Cantone 9. Interlocutore 10. Telefono 11. Fax 12. Indirizzo e-mail 13. Osservazioni E. Gestione delle operazioni 1. Cognome 2. Osservazioni
Riciclaggio di denaro 16
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Allegato 2
(art. 20 cpv. 2)
Diritti d'accesso al GEWA G
= Get (visualizzare i dati) A
= Add (visualizzare, introdurre, elaborare dati e cancellare i dati introdotti dall'unità amministrativa) Cam
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955.23
Cam
po
di
dati
Confederazione
Cantoni
FEDPOL
MROS
FEDPOL PGF
FEDPOL SAP
FEDPOL CPD
MPC UGI
CFB
UFAP
CFCG
ACRD
CSI-DFG P
MPCa
n.
UGICa
n.
POCA
Cant
one
A
-
G
- - - - - - G
-
Desi
gnazione
A
-
G
- - - - - - G
-
Indirizzo
A
-
G
- - - - - - G
-
NPA
e
localit
à
A
-
G
- - - - - - G
-
Lingua
di
corris
pondenza
A
-
G
- - - - - - G
-
Sott
ocat
egoria «decisi one dell
e
aut
orit
à di per
seguiment
o penale»
Dat
a
A
-
G
- - - - - - G
-
Tipo
di
decisi
one
A
-
G
- - - - - - G
-
Test
o
A
-
G
- - - - - - G
-
B
. G
es
ti
on
e
d
i a
lt
ri
c
as
i
Nume
ro
d
el ca
so
(numerazione
pr
ogr
essi
va)
G
-
G
- - - - - - G
-
Dat
a
di
ri
ceviment
o
A
-
G
- - - - - - G
-
Dat
a
di
re
gist
razi
one
A
-
G
- - - - - - G
-
Categori
a
A
-
G
- - - - - - G
-
Paes
e
A
-
G
- - - - - - G
-
Cant
one
A
-
G
- - - - - - G
-
Riferi
mento
A
-
G
- - - - - - G
-
Osservazioni
A
-
G
- - - - - - G
-
Ufficio di comunicazione 19
955.23
Cam
po
di
dati
Confederazione
Cantoni
FEDPOL
MROS
FEDPOL PGF
FEDPOL SAP
FEDPOL CPD
MPC UGI
CFB
UFAP
CFCG
ACRD
CSI-DFG P
MPCa
n.
UGICa
n.
POCA
C.
Gestione
delle
persone
Sott
ocat
egoria pri
nci
pale «gestione dell
e per
sone» (
pers
one fi
siche)
Numer
o dell
a per
sona
(numer
azione pr
ogressi
va)
G
-
G
- - - - - - G
-
Cognome
A G G G G
G
-
-
G
G
G
G
Nome
A G G G G
G
-
-
G
G
G
G
Dat
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nascit
a
A G G G G
G
-
-
G
G
G
G
Sesso
A G G G G
G
-
-
G
G
G
G
Luogo
di
nascit
a
A G G G G
G
-
-
G
G
G
G
Nazionalità
A G G G G
G
-
-
G
G
G
G
Professione
A G G G G
G
-
-
G
G
G
G
Indirizzo
A G G G G
G
-
-
G
G
G
G
Numero postale e località in Sviz zera
A G G G G
G
-
-
G
G
G
G
Numero postale e località all'este ro
A G G G G
G
-
-
G
G
G
G
Paese
A G G G G
G
-
-
G
G
G
G
Telefono
A G G G G
G
-
-
G
G
G
G
Fax
A G G G G
G
-
-
G
G
G
G
Indirizzo
A G G G G
G
-
-
G
G
G
G
Osservazioni
A
-
G
- - - - - - G
-
Riciclaggio di denaro 20
955.23
Cam
po
di
dati
Confederazione
Cantoni
FEDPOL
MROS
FEDPOL PGF
FEDPOL SAP
FEDPOL CPD
MPC UGI
CFB
UFAP
CFCG
ACRD
CSI-DFG P
MPCa
n.
UGICa
n.
POCA
Sottocategoria secondaria «gestione delle persone» (fal sa identità delle persone fisiche) Cognome
A
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Nome
A
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Dat
a
di
nascit
a
A
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Sottocategoria «gestione delle persone» (pers one gi
uridi
che)
Numer
o dell
a per
sona
(numer
azione pr
ogressi
va)
G
-
G
- - - - - - G
-
Cognome
A G G G G
G
-
-
G
G
G
G
Settore
A G G G G
G
-
-
G
G
G
G
Indirizzo
A G G G G
G
-
-
G
G
G
G
Numero postale e località in Sviz zera
A G G G G
G
-
-
G
G
G
G
Numero postale e località all'este ro
A G G G G
G
-
-
G
G
G
G
Paese
A G G G G
G
-
-
G
G
G
G
Telefono
A G G G G
G
-
-
G
G
G
G
Fax
A G G G G
G
-
-
G
G
G
G
Indirizzo
A G G G G
G
-
-
G
G
G
G
Osservazioni
A
-
G
- - - - - - G
-
Ufficio di comunicazione 21
955.23
Cam
po
di
dati
Confederazione
Cantoni
FEDPOL
MROS
FEDPOL PGF
FEDPOL SAP
FEDPOL CPD
MPC UGI
CFB
UFAP
CFCG
ACRD
CSI-DFG P
MPCa
n.
UGICa
n.
POCA
Sottocategoria «gestione delle persone» (legami tra persone) Ruol
o
A
-
G
- - - - - - G
-
Osservazioni
A
-
G
- - - - - - G
-
D. Gestione degli intermediari
finanziari
Numero dell'intermediario (numer azione pr
ogressi
va)
G
-
G
- - - - - - G
-
Impresa
A
-
G
-
G G G G G
-
Categori
a
A
-
G
-
G G G G G
-
Lingua
di
corris
pondenza
A
-
G
-
G G G G G
-
Numer
o
di
licenza
A
-
G
- - - - - - G
-
Via
A
-
G
-
G G G G G
-
Numero
postale
e
località
A
-
G
-
G G G G G
-
Cant
one
A
-
G
-
G G G G G
-
Interlocutore
A
-
G
-
G G G G G
-
Telef
ono
A
-
G
-
G G G G G
-
Fax
A
-
G
-
G G G G G
-
Indirizzo
A
-
G
-
G G G G G
-
Osservazioni
A
-
G
- - - - - - G
-
Riciclaggio di denaro 22
955.23
Cam
po
di
dati
Confederazione
Cantoni
FEDPOL
MROS
FEDPOL PGF
FEDPOL SAP
FEDPOL CPD
MPC UGI
CFB
UFAP
CFCG
ACRD
CSI-DFG P
MPCa
n.
UGICa
n.
POCA
E.
Gestione
delle
operazioni
Cognome
A
-
G
- - - - - - G
-
Osservazioni
A
-
G
- - - - - - G
-
Abbreviazioni:
FEDPOL MROS
Uffici
o federale di polizi a,
Ufficio di comunicazione in mat
eri
a di l
otta contr
o il
ri
cicl
aggi
o di denar
o
FEDPOL PGF
Ufficio federale di po lizia, Polizia giudi
ziaria federale
FEDPOL SAP
Ufficio federale di polizia , Servizio di analisi e prevenzione FEDPOL CPD
Uffici
o federale di polizi a,
Consul
ente per
la pr
otezione dei dati
MPC
Ministero pubblico della Confederazione UGI
Ufficio dei giudici istruttori federali CFB
Commissione federale delle banche CFCG
Commissione federale delle case da gioco UFAP
Uffici
o f
eder
ale delle as
sicurazi
oni
privat
e
ACRD
Autorità di controllo in materia di
lot
ta contr
o il ricicl
aggio di denar
o
CSI-DFGP
Centro del serviz
io
in
forma
tico
d
el D
F
G
P
MPCan
Minister
o pubblico cant
onale
UGICan
Ufficio dei giudic
i istruttori cantonali POCA
Aut
orità cant
onali
di polizi
a