1
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo) del 4 aprile 2007 (Stato 1° ottobre 2020) Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l'articolo 14 capoversi 1 lettera b, 2 e 5 della legge del 18 marzo 20051 sulle
dogane (LD); visto l'articolo 54 dell'ordinanza del 1° novembre 20062 sulle dogane (OD), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1
Campo d'applicazione
La presente ordinanza si applica a: a. le merci per le quali il DFF ha ordinato un'aliquota di dazio ridotta; b. le merci tassate a un'aliquota di dazio ridotta secondo la legge del 9 ottobre 19863 sulla tariffa delle dogane.
Art. 2
Definizioni
Nella presente ordinanza s'intendono per: a. merci fruenti di agevolazioni doganali: le merci che fruiscono di agevolazioni doganali in base allo scopo d'impiego giusta l'articolo 14 capoverso 1 LD;
b. merci intatte: le merci fruenti di agevolazioni doganali che non sono state né lavorate né trasformate; le merci lavorate o trasformate in modo tale da non escludere ancora un impiego diverso da quello tassato sono equiparate alle merci intatte; c. impegno d'impiego: l'impegno di validità generale ad impiegare la merce solo per un determinato scopo, senza limitazioni per quanto concerne la quantità e la provenienza della merce nonché la durata; RU 2007 1633
1
RS 631.0
2
RS 631.01
3
RS 632.10
631.012
Ordinamento generale delle dogane 2
631.012
d. beneficiario: persona che: 1. per le merci fruenti di agevolazioni doganali ha depositato un impegno d'impiego accettato dalla Direzione generale delle dogane (DGD), oppure 2. prende in consegna nel territorio doganale una merce intatta fruente di agevolazione doganale, provvista di una riserva d'impiego.
Capitolo 2:
Aliquote di dazio ridotte e franchigia doganale all'atto dell'imposizione
Art. 3
Aliquote di dazio ridotte L'allegato 1 stabilisce le merci che possono essere trasportate nel territorio doganale alle aliquote di dazio ridotte, l'impiego previsto e le aliquote di dazio.
Art. 4
4
Le merci secondo l'allegato 2 all'ordinanza del 26 ottobre 20115 sulle importazioni agricole sono ammesse in franchigia doganale se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l'alimentazione di animali» e se dalle analisi effettuate da Agroscope6 risulta un contenuto energetico inferiore allo 0,5 per cento del fabbisogno alimentare giornaliero di un animale.
Art. 5
Domanda di riduzione delle aliquote di dazio per determinati impieghi 1
La domanda di riduzione delle aliquote di dazio per determinati impieghi secondo l'articolo 14 capoverso 1 LD deve essere inoltrata alla DGD.
2
La domanda deve contenere i seguenti documenti e dati: a. designazione della merce e relativa classificazione tariffale, unitamente a un eventuale campione;
b. impiego previsto, all'occorrenza con descrizione del procedimento di fabbricazione e degli eventuali prodotti intermedi;
c. motivazione economica dettagliata; d. quantità netta importata (in chilogrammi) durante gli ultimi due anni e possibili importazioni per l'anno in corso;
e. possibilità d'approvvigionamento in Paesi con i quali esistono accordi di libero scambio;
4
Nuovo testo giusta l'all. 7 n. 2 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).
5
RS 916.01
6
La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
O sulle agevolazioni doganali 3
631.012
f.
valore franco confine della merce non tassata, per 100 chilogrammi massa netta; g. percentuale dell'imballaggio rispetto alla merce trasportata nel territorio doganale;
h. prezzo di vendita dei prodotti finiti, per 100 chilogrammi massa netta; i.
all'occorrenza, percentuale in peso della merce trasportata nel territorio doganale rispetto al prodotto finito; j.
aliquota di dazio ridotta sopportabile.
3
La DGD può chiedere ulteriori dati e prove documentali se ciò è necessario per la valutazione della domanda.
4
Essa sottopone, per parere, la domanda alle organizzazioni interessate e agli uffici federali.
Art. 6
Indicazioni particolari nella dichiarazione doganale 1
All'atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale importatore con il suo numero d'impegno, a condizione che le merci fruenti di agevolazioni doganali provenienti dall'estero siano direttamente condotte presso diversi clienti in Svizzera.
2
Il beneficiario deve inoltre: a. essersi impegnato nei confronti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni a importare le merci a proprio nome e a sottoporre all'imposta sul valore aggiunto le forniture per i clienti in Svizzera;
b. munire i propri documenti di vendita e fornitura della riserva d'impiego secondo l'articolo 8.
3
All'atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale destinatario con il suo numero d'impegno, presso l'indirizzo del depositario o del trasformatore, a condizione che, su suo ordine, le merci fruenti di agevolazioni doganali siano dapprima condotte presso una terza persona per il deposito o la trasformazione.
Art. 7
Prova dell'impiego
1
Su richiesta dell'Amministrazione delle dogane, il beneficiario deve comprovare di aver utilizzato le merci conformemente all'impegno d'impiego.
2
Se utilizza le merci nella propria azienda, egli deve tenere un controllo della fabbricazione o addurre la prova in un altro modo confacente.
Ordinamento generale delle dogane 4
631.012
Art. 8
Consegna di merci intatte fruenti di agevolazioni doganali 1
Per ogni consegna di merci intatte nel territorio doganale occorre apporre sui documenti di vendita e fornitura la riserva d'impiego secondo l'allegato 2. 2 Chiunque non utilizza le merci consegnate intatte conformemente all'impegno d'impiego del beneficiario o alla riserva d'impiego deve inoltrare alla DGD una nuova dichiarazione doganale.
Capitolo 3: Modifica dello scopo d'impiego Sezione 1: In generale
Art. 9
Impieghi assoggettati ad aliquote di dazio più elevate La DGD può concludere con i beneficiari accordi relativi a una nuova dichiarazione doganale preliminare semplificata e a un pagamento semplificato della differenza di dazio (art. 14 cpv. 4 LD).
Art. 10
Impieghi assoggettati ad aliquote di dazio ridotte 1
Chiunque intende utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi ridotti (art. 14 cpv. 5 LD) può chiedere alla DGD la restituzione della differenza.
2
La restituzione può essere chiesta soltanto per: a. gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri; b. le merci che, per motivi di qualità, non possono essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate.
Art. 11
Restituzione minima
Gli importi inferiori a 200 franchi non vengono restituiti.
Art. 12
Rifiuto della restituzione o rimborso dell'importo versato Se le premesse per la restituzione non sono adempite o lo sono solo parzialmente, la DGD rifiuta o riduce la restituzione oppure esige il rimborso dell'importo versato a torto.
O sulle agevolazioni doganali 5
631.012
Sezione 2:
Restituzioni per gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri
Art. 13
Merci ammesse in franchigia doganale 1
Sono ammesse in franchigia doganale le merci secondo: a.7 l'allegato 2 all'ordinanza del 26 ottobre 20118 sulle importazioni agricole, se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l'alimentazione di animali»; b.9 l'allegato 2 cifra 1 all'ordinanza del DEFR10 del 7 dicembre 199811 concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard, se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l'alimentazione umana», «per usi tecnici» o «per la fabbricazione di derrate alimentari».
2
Esse sono ammesse in franchigia doganale se sono destinate all'alimentazione di: a. animali che vivono in un giardino zoologico o in un circo; b. animali utilizzati a scopo scientifico o tecnico; c. animali che vivono liberi in riserve di caccia (inclusi gli uccelli); d. pesci, cani, gatti e altri animali che vivono in abitazioni, locali annessi, recinti ecc. non destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione degli animali da reddito nell'agricoltura.
3
Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico.
Art. 14
Aventi diritto
Le persone che trasformano, miscelano, condizionano o utilizzano nella propria azienda merci di cui all'articolo 13 o le trasportano nel territorio doganale imballate per la vendita al minuto possono presentare una domanda di restituzione.
Art. 15
Domanda di restituzione 1
La domanda di restituzione deve comprendere un mese civile o un trimestre civile, sempre che la DGD non abbia autorizzato un periodo di conteggio diverso.
7
Nuovo testo giusta l'all. 7 n. 2 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).
8
RS 916.01
9
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 4 ago. 2010, in vigore dal 1° set. 2010 (RU 2010 3503).
10 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.
11 RS 916.112.231
Ordinamento generale delle dogane 6
631.012
2
Essa deve essere inoltrata per scritto alla DGD il mese civile o il trimestre civile successivo al periodo di conteggio secondo il capoverso 1, unitamente ai seguenti documenti: a. gli originali delle decisioni d'imposizione concernenti le singole materie prime e una loro copia o, se l'acquisto ha avuto luogo presso un importatore, la fattura di vendita completata con le indicazioni relative all'imposizione (numero della decisione d'imposizione, data, ufficio doganale e aliquota di dazio); b. una prova dell'impiego delle singole materie prime; c. una ricapitolazione dei quantitativi, secondo il genere di foraggio, fabbricati o venduti.
3
Se la domanda non soddisfa le esigenze, la DGD assegna al richiedente un breve termine per completarla.
Art. 16
Computo della quantità che dà diritto alla restituzione 1
La quantità che dà diritto alla restituzione è calcolata: a. sulla base del controllo della fabbricazione o della statistica di vendita; b. secondo la massa lorda, se le materie prime sono consegnate intatte.
2
La DGD stabilisce il genere di conteggio d'intesa con il richiedente.
3
Fanno stato:
a. per il computo secondo il controllo della fabbricazione: la quantità delle materie prime effettivamente utilizzate;
b. per il computo secondo la statistica di vendita: le quote delle materie prime utilizzate conformemente alla formula di produzione (ricetta).
4
Per il computo secondo il controllo della fabbricazione la DGD può prendere in considerazione la perdita comprovata dovuta alla fabbricazione, mentre per il computo secondo la statistica di vendita può prendere in considerazione, in assenza di una prova specifica, una perdita del quattro per cento al massimo.
Art. 17
Prova dell'impiego
1
Il richiedente deve comprovare che le merci per le quali chiede la restituzione sono state utilizzate o vendute conformemente all'articolo 13 capoverso 2.
2
Valgono come prove dell'impiego: a. i controlli di magazzino, i controlli della fabbricazione e le statistiche di vendita;
b. le ricette per la fabbricazione dei prodotti contenenti: 1. l'esatta indicazione delle percentuali di ogni materia prima, 2. l'indicazione circa la provenienza delle materie prime; c. i documenti di vendita e di fornitura.
O sulle agevolazioni doganali 7
631.012
3
Per le merci consegnate per le quali è stata accordata o viene accordata una restituzione occorre apporre sui documenti di vendita e di fornitura la riserva d'impiego secondo l'allegato 2.12
Art. 18
Controllo della fabbricazione e statistica di vendita 1
Il controllo della fabbricazione deve contenere almeno i seguenti dati concernenti il prodotto:
a. la ricetta; b. la quantità prodotta; c. la data di fabbricazione.
2
La statistica di vendita deve contenere almeno i seguenti dati concernenti il prodotto:
a. la ricetta; b. la quantità venduta; c. la data della fatturazione; d. l'elenco dei clienti.
Sezione 3:
Restituzione per le merci che, per motivi di qualità, non possono essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate
Art. 19
Merci che danno diritto alla restituzione 1
Danno diritto alla restituzione le merci fruenti di agevolazioni doganali che, per motivi di qualità, dopo l'imposizione per un determinato scopo d'impiego non possono più essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate, senza colpa della persona abilitata a disporne.
2
Sono escluse le merci per le quali viene versata una prestazione assicurativa o una controprestazione equivalente.
Art. 20
Domanda di restituzione 1
La domanda di restituzione deve essere inoltrata alla DGD prima che la merce venga utilizzata diversamente ed entro tre anni dall'emanazione della decisione d'imposizione.
2
Il richiedente deve comprovare il diritto alla restituzione secondo l'articolo 19.
12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 17 lug. 2007, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 3731).
Ordinamento generale delle dogane 8
631.012
Art. 21
Controlli
L'Amministrazione delle dogane può verificare mediante controlli a domicilio se sussiste il diritto alla restituzione secondo l'articolo 19.
Art. 22
Consenso preliminare per un impiego diverso 1
La merce può essere utilizzata o consegnata per uno scopo diverso solo previo consenso della DGD.
2
Se una merce è utilizzata o consegnata per uno scopo diverso senza il consenso della DGD, il diritto alla restituzione decade.
Capitolo 4: Disposizioni comuni Sezione 1: Obblighi generali del beneficiario
Art. 23
Contabilità merci
1
Il beneficiario deve tenere un registro delle scorte e dei movimenti delle merci fruenti di agevolazioni doganali.
2
Il registro deve contenere i seguenti dati: a. merci in entrata:
1. quantità (massa netta secondo la decisione d'imposizione), 2. data e numero della decisione d'imposizione, ufficio doganale, 3. quantità eccedenti (scorte che superano il saldo contabile); b. merci in uscita:
1. quantità prelevate per la fabbricazione, 2. quantità non utilizzate conformemente all'impegno d'impiego, 3. consegna di merci intatte fruenti di agevolazioni doganali, 4. quantità riesportate intatte, 5. quantità mancanti (saldo contabile che supera le scorte), 6. data e numeri degli ordini di fabbricazione, dei bollettini di consegna del materiale, dei documenti di vendita e fornitura e simili.
3
Dal registro si deve poter desumere in qualsiasi momento la scorta di merci fruenti di agevolazioni doganali.
Art. 24
Cambiamento dell'iscrizione della ditta Il beneficiario deve notificare immediatamente per scritto alla DGD qualsiasi cambiamento dell'iscrizione della ditta nel Registro svizzero di commercio, in particolare il cambiamento della ragione sociale o del domicilio oppure un'eventuale liquidazione.
O sulle agevolazioni doganali 9
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Sezione 2: Situazioni particolari
Art. 25
Obbligo di notifica
Il beneficiario deve notificare per scritto alla DGD: a. le merci fruenti di agevolazioni doganali distrutte per caso fortuito o per forza maggiore;
b. le quantità mancanti; c. ogni irregolarità in correlazione con merci fruenti di agevolazioni doganali.
Art. 26
Pagamento posticipato dell'obbligazione doganale 1
Nei casi di cui all'articolo 25 il beneficiario deve pagare posticipatamente la differenza di dazio tra l'aliquota ridotta e quella normale.
2
In casi debitamente motivati la DGD rinuncia alla riscossione posticipata, segnatamente se:
a. le quantità mancanti rientrano nelle abituali perdite di deposito della rispettiva merce; oppure
b. è provato che le merci sono state distrutte per caso fortuito o per forza maggiore.
Sezione 3:
Notifica dei valori di resa degli alimenti per animali, dei semi oleosi e delle merci dalla cui trasformazione derivano alimenti per animali nonché del frumento (grano) duro
Art. 27
1 Le imprese di trasformazione devono notificare alla DGD le rese conseguite dagli alimenti per animali, dai semi oleosi e dalle merci dalla cui trasformazione derivano alimenti per animali nonché dal frumento (grano) duro conformemente alle disposizioni dei relativi disposti di natura non doganale.
2
La notifica deve essere effettuata sul modulo previsto a tal fine.
3
Essa deve avvenire entro i seguenti termini: a. per il frumento (grano) duro: nel trimestre civile successivo a quello in cui è stata effettuata la trasformazione; b. per le altre merci: entro la fine di febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la trasformazione.
Ordinamento generale delle dogane 10
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Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 28
Diritto previgente: abrogazione Le seguenti ordinanze sono abrogate: 1. Ordinanza del 20 settembre 199913 sulle agevolazioni doganali; 2. Ordinanza del 20 maggio 199614 concernente la restituzione di dazi riscossi sugli alimenti per animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri.
Art. 29
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.
13 [RU 1999 2474, 2001 129, 2004 81 453 1841 2351 2965 3381 4127 4349 4563 4969, 2005 501 727 1247 1827 2125 2509 4237 4567 4729 4955 5731 5733, 2006 75 217 1073 1257 1431 2405 2407 2859 3245 3923 4129 4543 5349 5705, 2007 223 279 485 731 1301]
14 [RU 1996 2122, 1997 1476, 1999 1068]
O sulle agevolazioni doganali 11
631.012
Allegato 115 (art. 3)
Agevolazioni doganali in base allo scopo d'impiego Voce di tariffa
Designazione della merce Impiego
Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
0103.
10 90
91 90
Animali vivi della specie suina per la ricerca o la medicina
10.0201.
30 99
Muscoli di manzo preparati, freschi o refrigerati, disossati per la fabbricazione di carne secca
1190.-0201.
30 99
Muscoli di manzo preparati, freschi o refrigerati, disossati, conditi per la fabbricazione di carne secca
638.-0202.
30 99
Muscoli di manzo preparati, congelati, disossati
per la fabbricazione di carne secca
1190.-0202.
30 99
Muscoli di manzo preparati, congelati, disossati, conditi
per la fabbricazione di carne secca
638.-0206.
22 90
29 90
41 91
41 99
49 91
49 99
90 90
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina e ovina, congelate
per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito (Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle
specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico)
-.10
0207.
14 99
27 99
45 99
55 99
60 99
Carni e frattaglie commestibili di animali di volatili della voce 0105, congelati
per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito (Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle
specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico)
-.10
15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 16 mar. 2016 (RU 2016 1093). Aggiornato dai n. I delle O del DFF del 12 ago. 2016 (RU 2016 2947), del 28 ott. 2016 (RU 2016 4031), del 28 ott. 2016 (RU 2016 4033), dell'O della DGD dell'11 nov. 2016 (RU 2016 4035), delle O del DFF dell'11 ago. 2017 (RU 2017 4889), del 1° nov. 2017 (RU 2017 6665), delle O della DGD del 4 dic. 2018 (RU 2018 4947), dal n. 1 dell'O del DFF del 9 ago. 2019 (RU 2019 2569), dai n. I delle O della DGD del 19 ago. 2020 (RU 2020 3591) e del 22 sett. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3867).
Ordinamento generale delle dogane 12
631.012
Voce di tariffa
Designazione della merce Impiego
Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
0208.
10 00
90 10
Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri o di selvaggina, congelati
per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito (Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle
specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico)
-.10
0301.
91 00
Piccole trote arcobaleno (Onco- rhynchus mykiss) d'un peso unitario non eccedente 100 g e d'una lunghezza non superiore a 20 cm
per l'allevamento ittico di pesci destinati al consumo 2.40
0402.
99 10
Latte concentrato, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, condizionato in imballaggi fino a 2 litri, espressamente concepiti per l'utilizzo in macchine da caffè automatiche
per la preparazione di bevande a base di caffè come cappuccino, latte macchiato o caffelatte 190.-0404.
10 00
Siero di latte in polvere, demineralizzato
per la fabbricazione di prodotti alimentari 50.0404.
10 00
Siero di latte in polvere, demineralizzato
come foraggio di complemento per animali
giovani
50.0405.
10 19
Burro di capra
per la fabbricazione di prodotti farmaceutici 20.0407.
11 10
19 10
Uova da incubare
per la produzione di pulcini da ingrasso
1.0407.
21 10
29 10
Uova di volatili, in guscio, fresche come uova di trasformazione destinate
all'industria alimentare 35.0407.
21 10
29 10
Uova di volatili, in guscio, fresche come uova di trasformazione destinate
all'industria alimentare, per l'ottenimento di tuorli liquidi destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000
1.0408.
19 10
Tuorli liquidi
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000
1.
O sulle agevolazioni doganali 13
631.012
Voce di tariffa
Designazione della merce Impiego
Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
0511.
99 19
Merci di questa voce per la fabbricazione
di foraggio per animali diversi da quelli da reddito (Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle
specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico)
-.10
0601.
10 10
Cipolle di tulipani, allo stato di riposo vegetativo
per la produzione di fiori da recidere mediante
forzatura
-.10
0809.
21 10
21 11
29 10
29 11
Ciliegie
per la fabbricazione di liquori
-.10
0809.
40 12
40 13
40 92
40 93
Prugne
per la fabbricazione di liquori
-.10
0811.
10 00
20 90
90 10
90 29
Frutta, anche cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Osservazione: Per poter essere ammessa all'aliquota ridotta la frutta deve subire un procedimento di lavorazione. Il semplice
imballaggio in recipienti più piccoli non costituisce una lavorazione ulteriore ai sensi dell'ordinanza
per l'ulteriore lavorazione industriale
-.10
0811.
90 90
Altra frutta, anche cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti per la fabbricazione
di prodotti della voce di tariffa 2007
-.10
1001.
19 29
Frumento (grano) duro per la fabbricazione di grano soffiato o tostato 11.1001.
19 29
Frumento (grano) duro Osservazione: L'agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all'impegno circa l'uso.
per la fabbricazione di boulgour
6.37
Ordinamento generale delle dogane 14
631.012
Voce di tariffa
Designazione della merce Impiego
Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1001.
19 29
Frumento (grano) duro Osservazione: L'agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all'impegno circa l'uso.
per la fabbricazione di grano duro precotto 5.28
1001.
19 39
Frumento (grano) duro Osservazione: L'agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all'impegno circa l'uso.
per la fabbricazione di enzimi per foraggi esente
1001.
99 29
Frumento (grano) tenero Osservazione: L'agevolazione doganale è concessa soltanto se dal frumento viene estratto almeno il 55 % di farina,
poi trasformata in amido.
per la fabbricazione di amido
--.10
1001.
99 29
Frumento (grano) tenero per la fabbricazione
di succedanei del caffè 2.1001.
99 29
Frumento (grano) tenero per la fabbricazione
di farine gonfianti 2.1001.
99 29
Frumento (grano) tenero per la fabbricazione, per estrusione, di succedanei soffiati del pane
grattugiato o di legante/farcitura della voce di
tariffa 1904.1090
2.1001.
99 29
Farro
per la fabbricazione di prodotti per soffiatura o tostatura
2.1002.
10 00
Segala da semina
per taglio verde
esente
1002.
90 29
Segala
per la fabbricazione di succedanei del caffè
2.1003.
90 49
Orzo
per la fabbricazione di estratti di malto
per alimenti
1.85
1004.
10 00
Avena Strigosa Schreb.
per la concimazione verde -.10
1005.
90 29
Granoturco
per la fabbricazione di pop-corn per
l'alimentazione umana -.50
O sulle agevolazioni doganali 15
631.012
Voce di tariffa
Designazione della merce Impiego
Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1007.
90 29
Sorgo a grani
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento
4.-1008.
10 29
Grano saraceno
per la fabbricazione di derrate alimentari, senza residui per il foraggiamento
-.60
1008.
10 29
Grano saraceno
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento
2.-1008.
29 29
Miglio
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento
esente
1008.
30 20
Scagliola
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento
2.-1008.
40 29
Fonio (Digitaria spp.) per la fabbricazione
di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento
6.50
1008.
50 29
Quinoa (Chenopodium quinoa) per la fabbricazione
di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento
6.50
1008.
60 39
Triticale
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento
6.-1008.
90 27
Altri cereali
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento
6.50
1102.
20 10
Farina di granturco per l'alimentazione
umana, senza residui per il foraggiamento
20.1102.
90 51
Farina di riso
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento
20.1102.
90 61
Farine di altri cereali per l'alimentazione
umana, senza residui per il foraggiamento
20.1103.
11 19
Semolino di grano duro, in recipienti eccedenti 5 kg
per la fabbricazione di paste alimentari
4.50
1103.
11 19
Semolino di grano duro, in recipienti eccedenti 5 kg
per usi tecnici
4.50
Ordinamento generale delle dogane 16
631.012
Voce di tariffa
Designazione della merce Impiego
Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1103.
11 99
Semole e semolini di frumento (grano), altri
per usi tecnici
40.1103.
13 90
Semole e semolini di granoturco per l'alimentazione
umana, senza residui per il foraggiamento
4.50
1103.
19 19
Semole e semolini di segala, di frumento segalato o di triticale
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento
40.1103.
19 29
Semole e semolini di avena per l'alimentazione
umana, senza residui per il foraggiamento
10.1103.
19 39
Semole e semolini di riso per l'alimentazione
umana, senza residui per il foraggiamento
4.50
1103.
19 99
Semole e semolini di altri cereali per l'alimentazione
umana, senza residui per il foraggiamento
10.1103.
20 19
Agglomerati in forma di pellets di frumento
per usi tecnici
40.1103.
20 29
Agglomerati in forma di pellets di segala, di frumento segalato o di triticale
per usi tecnici
40.1103.
20 99
Agglomerati in forma di altri cereali per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento
10.1104.
12 90
Cereali schiacciati o in fiocchi di avena
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento
10.1104.
19 29
Cereali schiacciati o in fiocchi di orzo per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento
10.1104.
19 99
Cereali schiacciati o in fiocchi di altri cereali
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento
10.1104.
22 20
Altri cereali lavorati di avena per l'alimentazione
umana, senza residui per il foraggiamento
10.1104.
22 20
Altri cereali lavorati di avena per la fabbricazione
di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento
12.-1104.
22 20
Avena per farina, mondata, contenente ancora circa 10 per cento di grani
non mondati
per la fabbricazione di prodotti finiti di avena per l'alimentazione umana -.60
1104.
23 90
Altri cereali lavorati di granoturco per l'alimentazione
umana, senza residui per il foraggiamento
10.
O sulle agevolazioni doganali 17
631.012
Voce di tariffa
Designazione della merce Impiego
Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1104.
23 90
Cosiddetto tritello di granoturco, cioè chicchi di granoturco spezzati grossolanamente, degerminati e mondati
per la fabbricazione di corn flakes
-.20
1104.
23 90
Cereali di granoturco spezzati per usi tecnici
1.1104.
29 13
Altri cereali lavorati di spelta, mondati o perlati
per usi tecnici
40.1104.
29 18
Altri cereali lavorati di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale, mondati o perlati
per usi tecnici
40.1104.
29 22
Altri cereali lavorati di miglio per la fabbricazione
di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento
--.85
1104.
29 22
Altri cereali lavorati di miglio per l'alimentazione
umana, senza residui per il foraggiamento
10.1104.
29 32
Altri cereali lavorati, di orzo per la fabbricazione
di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento
12.60
1104.
29 32
Altri cereali lavorati di orzo per l'alimentazione
umana, senza residui per il foraggiamento
10.1104.
29 99
Altri cereali lavorati di altri cereali per l'alimentazione
umana, senza residui per il foraggiamento
10.1104.
30 89
Germi di frumento
per la sgrassatura parziale, per l'alimentazione umana 28.80
1104.
30 89
Germi di frumento
per l'alimentazione umana, ma non per la
sgrassatura parziale 26.13
1104.
30 89
Germi di frumento (compreso il farro), segala, frumento segalato o triticale, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati per usi tecnici
10.1107.
10 12
Malto, non torrefatto, non franto per l'alimentazione
umana, senza residui per il foraggiamento
1.50
1107.
10 12
Malto, non torrefatto, non franto per la fabbricazione
di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento
esente
1107.
10 12
Malto, non torrefatto, non franto per la fabbricazione
di estratti di malto per alimenti
1.85
1107.
10 93
Malto, non torrefatto, franto per l'alimentazione
umana, senza residui per il foraggiamento
10.
Ordinamento generale delle dogane 18
631.012
Voce di tariffa
Designazione della merce Impiego
Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1107.
20 12
Malto, torrefatto, non franto per l'alimentazione
umana, senza residui per il foraggiamento
1.50
1107.
20 12
Malto, torrefatto, non franto per la fabbricazione
di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento
esente
1107.
20 12
Malto, torrefatto, non franto per la fabbricazione
di estratti di malto per alimenti
1.85
1107.
20 93
Malto, torrefatto, franto per l'alimentazione
umana, senza residui per il foraggiamento
10.1108.
11 90
Amido di frumento
per la fabbricazione di destrina e glucosio 1.1108.
11 90
Amido di frumento
per altri usi tecnici 1.70
1108.
12 90
Amido di granoturco per la fabbricazione
di destrina e glucosio 1.1108.
12 90
Amido di granoturco per altri usi tecnici 1.50
1108.
13 90
Fecola di patate
per usi tecnici
1.1108.
14 90
Fecola di manioca
per usi tecnici
1.1108.
19 99
Altri amidi
per usi tecnici
1.1201.
90 23
90 24
Fave di soia
per l'estrazione di oli e la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000
-.10
1205
.
10 53
10 54
90 53
90 54
Semi di colza
per l'estrazione di oli e la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000
-.10
1206.
00 23
00 24
00 53
00 54
Semi di girasole
per l'estrazione di oli e la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000
-.10
1501.
10 91
10 99
Strutto, fuso o pressato per la fabbricazione di grassi commestibili
13.15
1501.
10 99
Sugna
come mezzo ausiliario nella fabbricazione del prosciutto
13.15
O sulle agevolazioni doganali 19
631.012
Voce di tariffa
Designazione della merce Impiego
Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1501.
10 91
10 99
20 91
20 99
90 91
90 99
Grasso di maiale (incluso lo strutto) e grasso di volatili
per usi tecnici
1.1502.
10 91
10 99
90 91
90 99
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati
per la fabbricazione di grassi commestibili
8.15
1502.
10 91
10 99
90 91
90 99
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati
per usi tecnici
1.1503.
00 91
00 99
Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo,
non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
per usi tecnici
1.1504.
10 98
10 99
20 91
20 99
30 91
30 99
Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente per usi tecnici
1.1506.
00 91
00 99
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati
chimicamente
per usi tecnici
1.1507.
10 90
90 18
90 19
90 98
90 99
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati
chimicamente
per usi tecnici
1.1507.
10 90
90 18
90 19
90 98
90 99
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati
chimicamente
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000
1.1507.
90 98
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati
chimicamente
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di
grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più
delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione,
deodorizzazione)
133.15
Ordinamento generale delle dogane 20
631.012
Voce di tariffa
Designazione della merce Impiego
Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1508.
10 90
90 18
90 19
90 98
90 99
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati
chimicamente
per usi tecnici
1.1508.
10 90
90 18
90 19
90 98
90 99
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati
chimicamente
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000
1.1508.
90 98
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati
chimicamente
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di
grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più
delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione,
deodorizzazione)
133.15
1509.
10 91
10 99
90 91
90 99
Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati
chimicamente
per usi tecnici
1.1509.
10 99
90 99
Olio di oliva e sue frazioni, anche affinati, ma non modificati chimi-
camente
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000
1.1510.
00 91
00 99
Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati,
ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 per usi tecnici
1.1510.
00 91
00 99
Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati,
ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 per la fabbricazione
industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000
1.1511
.
10 90
Olio di palma, greggio per la fabbricazione
di prodotti della voce di tariffa 2104.1000
-.10
1511.
10 90
Olio di palma, greggio per la fabbricazione
di paste da spalmare delle voci di tariffa 2106.9050, 2106.9073 o 2106.9074 6.
O sulle agevolazioni doganali 21
631.012
Voce di tariffa
Designazione della merce Impiego
Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1511.
10 90
90 18
90 19
90 98
90 99
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati
chimicamente
per usi tecnici
1.1511.
10 90
90 18
90 19
90 98
90 99
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati
chimicamente
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000
1.1511
.
90 18
Frazioni dell'olio di palma per raffinazione successiva e poi fabbricazione di
prodotti della voce di tariffa 2104.1000 (La raffinazione successiva comprende una o più
delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione,
deodorizzazione)
-.10
1511.
90 18
90 19
Frazioni dell'olio di palma per la fabbricazione
industriale di prodotti della voce di tariffa 2104.1000
10.-1511.
90 18
Frazioni dell'olio di palma, anche raffinate, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più
elevato di quello dell'olio di palma per raffinazione successiva e poi fabbricazione di
grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più
delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione,
deodorizzazione)
132.70
1511.
90 18
Frazioni dell'olio di palma, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palma, raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto
della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate
forme per la vendita al minuto non basta.
per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili
137.65
Ordinamento generale delle dogane 22
631.012
Voce di tariffa
Designazione della merce Impiego
Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1511.
90 19
Frazioni dell'olio di palma, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palma, raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto
della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate
forme per la vendita al minuto non basta.
per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili
138.30
1511
.
90 98
Olio di palma, altro che greggio per raffinazione successiva e poi fabbricazione di
prodotti della voce di tariffa 2104.1000 (La raffinazione successiva comprende una o più
delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione,
deodorizzazione)
-.10
1511.
90 98
90 99
Olio di palma, altro che greggio per la fabbricazione
industriale di prodotti della voce di tariffa 2104.1000
10.1511.
90 98
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati
chimicamente
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di
grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più
delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione,
deodorizzazione)
133.15
1512.
11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 91
29 99
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente per usi tecnici
1.
O sulle agevolazioni doganali 23
631.012
Voce di tariffa
Designazione della merce Impiego
Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1512.
11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 91
29 99
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente per la fabbricazione
industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000
1.1512.
19 98
29 91
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente per raffinazione successiva e poi fabbricazione di
grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più
delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione,
deodorizzazione)
133.15
1513.
11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 18
29 19
29 98
29 99
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, an-
che raffinati, ma non modificati chimicamente
per usi tecnici
1.1513.
11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 18
29 19
29 98
29 99
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, an-
che raffinati, ma non modificati chimicamente
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000
1.1513.
19 98
29 98
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche
raffinati, ma non modificati chimicamente
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di
grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più
delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione,
deodorizzazione)
140.50
1513.
21 90
Olio di palmisti, greggio per la fabbricazione
di paste da spalmare delle voci di tariffa 2106.9050 o 2106.9074
6.
Ordinamento generale delle dogane 24
631.012
Voce di tariffa
Designazione della merce Impiego
Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1513.
29 18
Frazioni dell'olio di palmisti o di babassù, anche raffinati, non modificate chimicamente, aventi un punto di
fusione più elevato di quello dell'olio di palmisti o di babassù per raffinazione successiva e poi fabbricazione di
grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più
delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione,
deodorizzazione)
147.35
1514.
11 90
19 91
19 99
91 90
99 91
99 99
Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente per usi technici
1.1514.
11 90
19 91
19 99
91 90
99 91
99 99
Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente per la fabbricazione
industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000
1.1514.
19 91
99 91
Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente per raffinazione successiva e poi fabbricazione di
grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più
delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione,
deodorizzazione)
133.15
1515.
11 90
19 91
19 99
21 90
29 91
29 99
30 91
30 99
50 19
50 91
50 99
90 13
90 18
90 19
90 28
90 29
90 38
90 39
90 98
90 99
Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
per usi tecnici
1.
O sulle agevolazioni doganali 25
631.012
Voce di tariffa
Designazione della merce Impiego
Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1515.
29 91
29 99
50 91
50 99
90 98
90 99
Grassi e oli di granturco, sesamo e altri oli vegetali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000
1.1515.
19 91
29 91
30 91
50 91
90 18
90 28
90 38
90 98
Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di
grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più
delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione,
deodorizzazione)
133.15
1516.
10 91
10 99
20 92
20 93
20 97
20 98
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati,
ma non altrimenti preparati per usi technici
1.1516.
10 91
20 93
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati,
ma non altrimenti preparati per raffinazione successiva e poi fabbricazione di
grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più
delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione,
deodorizzazione)
132.70
1516.
10 91
20 93
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, raffinati, ma non
altrimenti preparati, raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto
della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate
forme per la vendita al minuto non basta.
per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili
137.65
Ordinamento generale delle dogane 26
631.012
Voce di tariffa
Designazione della merce Impiego
Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1516.
10 99
20 98
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati,
ma non altrimenti preparati per raffinazione successiva e poi fabbricazione di
grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più
delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione,
deodorizzazione)
133.30
1516.
10 99
20 98
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, raffinati, ma non
altrimenti preparati, raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto
della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate
forme per la vendita al minuto non basta.
per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili
138.30
1517.
90 62
90 63
90 67
90 68
90 71
90 79
90 81
90 89
90 91
90 99
Miscele liquide o preparazioni alimentari liquide di grassi o di oli animali o
vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo per usi tecnici
1.1518.
00 19
Miscele non alimentari di oli vegetali per usi tecnici 1.1518.
00 97
Miscele non alimentari di grassi animali
per usi tecnici
1.1602.
50 99
Carne di manzo, cotta e congelata, in cubi di una lunghezza laterale di circa 2 cm
per la fabbricazione di minestra gulasch
-.10
1602.
50 99
Carne di manzo, cotta e congelata, in cubi di una lunghezza laterale di circa 2 cm o macinata per la fabbricazione
di prodotti della voce di tariffa 2103.9000
-.10
1701.
12 00
13 00
14 00
99 99
Zucchero cristallizzato, allo stato solido, non lavorato, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti per la fabbricazione
di mannite, sorbite, dei loro esteri e di acido gluconico
esente
O sulle agevolazioni doganali 27
631.012
Voce di tariffa
Designazione della merce Impiego
Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1701.
12 00
13 00
14 00
Zuccheri greggi, allo stato solido, non lavorati, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti per la raffinazione
esente
1702.
30 29
30 38
Glucosio, allo stato solido, chimicamente puro o no
per usi tecnici
-.80
1702.
30 48
Sciroppo di glucosio utilizzato come sostanza nutritiva per i batteri nell'ambito della fabbricazione di prodotti farma-
ceutici
-.10
1904.
90 90
Grani di cereali, frantumati e preparati Osservazione: Aliquota di dazio per le merci provenienti dall'Unione europea (UE) e
dall'Associazione europea di libero scambio (AELS) (O del 18 giu. 200816 sul libero scambio 1) e di altri partner di libero scambio (O del 27 giu.
199517 sul libero scambio 2): fr. 4.80.
per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili
6.-2001.
10 10
Cetriolini, in recipienti eccedenti 10 kg per l'ulteriore lavorazione industriale
3.-2001.
90 91
Cetriolini, in recipienti eccedenti 50 kg per l'ulteriore lavorazione industriale
3.2001.
90 98
Peperoncini (capsicum annuum L.), in recipienti eccedenti 50 kg per l'ulteriore lavorazione industriale
3.2005.
40 10
51 10
99 11
Legumi da granella, sgranati, precotti o evaporati, disseccati, in recipienti di più di 5 kg
per la produzione
di minestre e salse pronte per la cottura o il consumo 4.50
2008.
19 10
20 00
30 10
30 90
70 10
70 90
80 00
99 11
99 96
Polpe
per l'ulteriore lavorazione industriale
-.10
16 RS 632.421.0 17 RS 632.319
Ordinamento generale delle dogane 28
631.012
Voce di tariffa
Designazione della merce Impiego
Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
2008.
40 10
50 10
50 90
93 10
93 90
99 19
99 97
Polpe
per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007
-.10
2008.
99 99
Aloe vera
per la fabbricazione di sostanze di base per
l'ulteriore lavorazione 10.2009.
61 11
Succhi d'uva, non concentrati, non fermentati, senza aggiunta di alcole, in recipienti di capacità eccedente 3 l
per la fabbricazione di succhi d'uva analcolici o miscele analcoliche di succo d'uva con altri succhi di frutta
15.2009.
81 10
89 89
Altri succhi di frutta diversa dalla frutta tropicale, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti per la fabbricazione
di prodotti della voce di tariffa 2007
-.10
2009.
89 81
Succhi di frutta tropicali, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
per l'ulteriore lavorazione industriale
-.10
2103.
10 00
Salsa di soia
per l'ulteriore lavorazione 10.2103.
90 00
Salse
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000
10.2106.
10 11
Concentrato di proteine di soia per l'alimentazione
di animali
-.10
2106.
10 19
Concentrato di proteine di soia per l'alimentazione
di animali
-.10
2106.
90 30
Idrolizzati di proteine ed autolizzati di lievito
per l'ulteriore lavorazione (preparazione
di condimenti per minestrone ecc.)
20.2106.
90 74
90 75
90 76
Preparazioni alimentari per la fabbricazione
di gomme da masticare -.10
2204.
22 41
22 42
29 43
29 44
Vini per la lavorazione industriale, bianchi o rossi
per l'ulteriore lavorazione, diversi dalla fabbricazione di bevande alcoliche
4.-2302.
30 10
Crusche di frumento per usi dietetici per l'alimentazione umana 70.
O sulle agevolazioni doganali 29
631.012
Voce di tariffa
Designazione della merce Impiego
Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
2309.
90 81
90 82
90 89
Preparazioni foraggere senza valore nutritivo Osservazione: Indicare nella dichiarazione per l'importazione il nome del prodotto secondo il permesso della Stazione federale di ricerca Agroscope Liebefeld-Posieux ALP.
per usi come ausiliare tecnologico per alimenti (Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle
specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico)
esenti
2513.
20 90
Sabbia di granato naturale per utilizzo industriale come abrasivo per taglio a getto d'acqua o sabbiatura -.16
2915.
21 00
Acido acetico
per la fabbricazione di cheteni o dichetene -.10
3823.
11 90
Acido stearico
per la fabbricazione di materie ausiliarie tessili 1.3823.
11 90
Acido stearico
per spalmare la carta detta «autocopiante»
1.3824.
99 99
Preparazioni a base di caolino (slurry) per l'ulteriore lavorazione --.03
3906.
90 90
Copolimero aggiunto di acrilonitrilemetacrilato su elastomero di butadine/
acrilonitrile
per la fabbricazione di fogli d'imballaggio -.10
3920.
10 00
Massa fibrosa costituita da fibrille di polietilene, sotto forma di lastre rettangolari inzuppate d'acqua per la fabbricazione
di fibre-cemento
3.80
3920.
62 00
Altre lastre, altri fogli e pellicole di di poli(etilenetereftalato) non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati a altre materie, senza
supporto
per la fabbricazione di film antistatici o con trattamento di superficie, su uno o ambedue i lati 10.3920.
62 00
Altre lastre, altri fogli e pellicole di di poli(etilenetereftalato) non alveolari, non rinforzati né stratificati, né
parimenti associati a altre materie, senza supporto
per la fabbricazione di pellicole fotografiche, anche con semplice
spalmatura di uno strato adesivo per l'emulsione sensibilizzata
10.4703.
11 00
19 00
29 00
Paste chimiche di legno, al solfato, diverse da quelle per dissoluzione per la fabbricazione
di carte e cartoni, pannolini e simili
-.35
4703.
21 00
Paste chimiche di legno, al solfato, diverse da quelle per dissoluzione per la fabbricazione
di carte e cartoni, pannolini e simili
-.10
4705.
00 00
Paste chimiche di legno, trattate chimicamente, termicamente e meccanica-
mente (CTMP = Chemical Thermo-Mecanical Pulp)
per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili
-.10
Ordinamento generale delle dogane 30
631.012
Voce di tariffa
Designazione della merce Impiego
Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
4804.
11 00
19 00
Carta e cartone Kraft per la fabbricazione
di cartone di imballaggi o di display
-.10
4810.
13 10
Cartone di cellulosa, in rotoli di peso eccedente 150 g per m2 per la fabbricazione
di ritagli d'imballaggi per sigarette, cosiddetti «hinge lid (HL)»
6.4810.
39 10
Cartone Kraft, patinato su una faccia per la fabbricazione d'imballaggi
esente
5007.
20 10
Tessuti honan e altri tessuti simili dell'Asia orientale, interamente di seta selvatica, greggi, scruditi o imbianchiti
per la tingitura e la stampatura
200.5107.
20 92
Filati di lana pettinata per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della
voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607 -.10
5205.
12 90
24 90
Filati di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della
voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607 -.10
5206.
24 90
44 90
Filati di cotone, contenenti, in peso, meno di 85 % di cotone per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della
voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607 -.10
5208.
11 00
22 00
23 00
Tessuti di cotone
per la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302
-.10
5208.
12 00
13 00
Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone per la fabbricazione di supporti per abrasivi --.10
5209.
11 00
12 00
Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone per la fabbricazione
di supporti per abrasivi -.10
5211.
11 00
12 00
Tessuti di cotone, contenenti, in peso, meno di 85 % di cotone per la fabbricazione
di supporti per abrasivi -.10
5402.
11 00
19 00
Filati da multifilamenti di poliammidi, aventi un titolo di 220 a 5500 decitex per la fabbricazione
di corde, cordoncini, nastri e cinghie
-.50
O sulle agevolazioni doganali 31
631.012
Voce di tariffa
Designazione della merce Impiego
Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
5402.
11 00
19 00
45 00
51 00
Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), di poliammidi, greggi, imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, di 16,7 decitex o meno, non condizionati per la vendita al minuto per l'avvolgimento
a spirale
10.5402.
20 00
Filati da multifilamenti di poliesteri, aventi un titolo di 220 a 5500 decitex per la fabbricazione
di corde, cordoncini, nastri e cinghie
-.50
5402.
31 00
Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, aventi un titolo variante tra 180 e
370 dtex
per la torcitura o la tessitura
55.5402.
31 00
33 00
45 00
Filati di filamenti sintetici per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della
voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607 -.10
5402.
32 00
Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, aventi un titolo di 560 dtex
per la torcitura o la tessitura
40.5402.
44 00
49 00
59 00
Filati di filamenti sintetici (fili di elastomero), di poliuretano, greggi, imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, non condizionati per la vendita al minuto
per l'avvolgimento
a spirale
10.5403.
10 00
Filati a alta tenacità di raion viscosa per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della
voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607 -.10
5404.
11 00
Monofili (fili di elastomero) di poliuretano, greggi, imbianchiti od appannati in bianco per l'avvolgimento a
spirale
10.5404.
11 00
12 00
19 00
Monofili sintetici, della lunghezza di 1,5 m al massimo, anche in fasci, misti con altre fibre per la fabbricazione
di spazzole e pennelli, scope e spolverini
30.5404.
90 00
Lamelle di polipropilene fibrillate per la fabbricazione
di corde, cordoncini, nastri e cinghie
-.50
5407.
10 00
Tessuti ottenuti con filati a alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o
di poliesteri
per la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302
-.10
Ordinamento generale delle dogane 32
631.012
Voce di tariffa
Designazione della merce Impiego
Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
5509.
21 00
99 10
99 20
Filati di fibre sintetiche discontinue per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della
voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607 -.10
5510.
11 00
Filati di fibre artificiali discontinue per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della
voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607 -.10
5512.
11 00
Tessuti di fibre sintetiche discontinue, contenenti, in peso, almeno 85 % di fibre discontinue di poliestere, greggio o imbianchiti
per la fabbricazione di supporti per abrasivi -.10
5513.
11 00
Tessuti di di fibre discontinue di poliestere
per la confezione
di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce
di tariffa 6302
-.10
5514.
11 00
12 00
Tessuti di fibre sintetiche discontinue, contenenti, in peso, meno di 85 % di tali fibre
per la fabbricazione di supporti per abrasivi -.10
5806.
32 00
Nastri tessuti di fibre sintetiche per la fabbricazione
di chiusure lampo
104.5906.
91 00
Stoffe a maglia di iuta, impregnate di gomma naturale mediante procedimento d'immersione, in pezza
per la fabbricazione di supporti antisdrucciolevoli per tappeti
38.5911.
10 00
Stoffe per carde, con intercalazione o spalmatura di gomma o di sostanze simili
per la fabbricazione di guarniture di carde 5.6006.
21 00
23 00
Altre stoffe a maglia di cotone per la confezione di
coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302
-.10
6006.
31 00
33 00
Altre stoffe a maglia di fibre sintetiche per la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302
-.10
6210.
10 00
Indumenti in stoffa non tessuta di polipropilene o polietilene, utilizzabili una sola volta
per utilizzo negli ospedali e nelle cliniche
40.6307.
90 99
Altri manufatti confezionati in stoffa non tessuta di polipropilene o polietilene, utilizzabili una sola volta
per utilizzo negli ospedali e nelle cliniche
40.
O sulle agevolazioni doganali 33
631.012
Voce di tariffa
Designazione della merce Impiego
Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
6307.
90 99
Mascherine igieniche o mascherine chirurgiche del tipo II o IIR (norma europea EN14683)
per la previdenza in caso di pandemia
40.6309.
00 00
Oggetti da rigattiere, di materie tessili, recanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili
per la sfilacciatura o per la fabbricazione
di strofinacci
-.03
6403.
19 00
Calzature
per la fabbricazione di pattini da ghiaccio e pattini a rotelle
48.7106.
92 90
Argento, altro
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi
8.7108.
13 00
Oro, semilavorato
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi
8.7110.
11 00
Platino, greggio o in polvere per la fusione e per
il recupero dei metalli preziosi
8.7110.
21 00
29 00
Palladio
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi
8.7113.
11 00
Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di argento
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi
8.7113.
19 00
Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di altri metalli preziosi per la fusione e per
il recupero dei metalli preziosi
8.7114.
11 90
Oggetti di oreficeria e loro parti, di argento
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi
8.7114.
19 90
Oggetti di oreficeria e loro parti, di altri metalli preziosi per la fusione e per
il recupero dei metalli preziosi
8.7115.
90 10
Altri lavori di argento, anche dorato o platinato
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi
8.7115.
90 20
Altri lavori di oro o di platino per la fusione e per
il recupero dei metalli preziosi
8.7217.
10 10
Fili di ferro o di acciai non legati per la fabbricazione di punte di filo di ferro -.10
7225.
19 90
Lamiere di acciai al silicio dette «magnetici», di larghezza di 600 mm o più
costruzione di parti elettriche di macchine ed apparecchi
-.20
7226.
11 90
19 90
Lamiere di acciai al silicio dette «magnetici», di larghezza inferiore a 600 mm
costruzione di parti elettriche di macchine ed apparecchi
-.20
7601.
20 00
Leghe di alluminio greggio per la pressione, laminazione o trafilatura
10.7605.
21 00
Fili di alluminio
per la trafilatura e ulteriore lavorazione industriale -.60
Ordinamento generale delle dogane 34
631.012
Voce di tariffa
Designazione della merce Impiego
Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
8408.
20 10
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel) per il montaggio nei
carrelli a motore per l'agricoltura della voce di tariffa 8704
21.8408.
20 90
Motori diesel o semi-diesel dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87
per il montaggio in macchine, apparecchi e
congegni meccanici del capitolo 84
21.
O sulle agevolazioni doganali 35
631.012
Allegato 2
(art. 8 cpv. 1 e 17 cpv. 3) Testo della riserva d'impiego (art. 8 cpv. 1) La merce fornita è stata importata a un'aliquota di dazio ridotta. Essa può essere
utilizzata solo per [18]. Un'eventuale modifica dello scopo d'impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e la differenza dei tributi d'entrata deve essere pagata a posteriori (art. 14 e 26 LD).
Testo della riserva d'impiego per gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri (art. 17 cpv. 3) Per la merce fornita il dazio d'importazione è stato restituito nell'ambito degli
articoli 13-18 dell'ordinanza del 4 aprile 2007 sulle agevolazioni doganali. Tale merce può essere impiegata solo per l'alimentazione di animali diversi da quelli da reddito nell'agricoltura. Un'eventuale modifica dello scopo d'impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e i tributi d'entrata devono essere pagati a posteriori (art. 14 e 26 LD).
Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico.
18 Inserire lo scopo d'impiego per il quale la merce è stata tassata.
Ordinamento generale delle dogane 36
631.012