1
Ordinanza
concernente le organizzazioni di categoria
e le organizzazioni di produttori del 7 dicembre 1998 (Stato 19 settembre 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge federale sull'agricoltura1 (LAgr), ordina:
Sezione 1: Definizioni2
Art. 1
Organizzazione di categoria 1 Un'organizzazione di categoria è un'associazione rappresentativa composta di organizzazioni indipendenti e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8 LAgr.
2 Un'organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se: a.
i suoi membri producono, trasformano o eventualmente commercializzano
almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi
sul mercato;
b.
le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all'organizzazione; c.3
almeno il 60 per cento dei gestori interessati dalle misure sono membri della
o delle organizzazioni di produttori.
3 Un'organizzazione di categoria prende le decisioni a larga maggioranza, ovvero
con la maggioranza dei voti a livello della produzione, della trasformazione ed
eventualmente del commercio.
Art. 2
Organizzazione di produttori 1 Un'organizzazione di produttori è un'associazione rappresentativa composta di
gruppi di produttori.
2 È considerata rappresentativa se le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2
sono soddisfatte a livello della produzione.
RU 1999 459
1
RS 910.1
2
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2239).
3
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2239).
919.117.72
Agricoltura
2
919.117.72
Art. 3
Gruppo di produttori
1 Un gruppo di produttori comprende gestori che producono lo stesso prodotto o
gruppo di prodotti.
2 I suoi statuti devono comportare per lo meno: a.
regole comuni concernenti lo smercio; b.
l'obbligo di fornire le informazioni richieste a fini statistici dal gruppo o
dall'organizzazione, in particolare quelle riguardanti le superfici, i raccolti, i
rendimenti e le vendite dirette.
a4 Prodotti in vendita diretta Per prodotti in vendita diretta si intendono i prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore finale.
Sezione 2: Sostegno alle misure di solidarietà
Art. 4
Misure di solidarietà 1 La Confederazione può estendere l'obbligo del rispetto degli accordi presi dalle
organizzazioni di categoria e dalle organizzazioni di produttori in merito alle seguenti misure di solidarietà:5 a.
la promozione della qualità; b.
le campagne di promozione dello smercio e di valorizzazione della produzione indigena; c.
il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del
mercato;
d.
l'allestimento di contratti standard conformi al diritto federale; e.
l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato.
1bis Può parimenti estendere l'obbligo del rispetto degli accordi relativi al finanziamento delle misure di solidarietà.6 2 Le misure volte a promuovere l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle
esigenze del mercato si limitano: a.
alla previsione e al coordinamento della produzione in funzione dello smercio; b.
ai programmi di miglioramento della qualità aventi quale conseguenza diretta una limitazione del volume o delle capacità di produzione.
4
Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2239).
5
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2239).
6
Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2239).
Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori 3
919.117.72
Art. 5
Rappresentanza del prodotto Un prodotto o un gruppo di prodotti può essere rappresentato soltanto da un'unica
organizzazione di categoria o da un'unica organizzazione di produttori, a eccezione
dei prodotti che portano una designazione ai sensi degli articoli 14 - 16 e 63 LAgr e
che possono essere rappresentati da un'organizzazione di categoria o da un'organizzazione di produttori specifica.
a7 Domande
1 L'organizzazione di categoria o l'organizzazione di produttori inoltra le domande
all'Ufficio federale dell'agricoltura.
2 Le domande devono contenere: a.
una descrizione della misura di sostegno per la quale si richiede l'estensione
e i suoi obiettivi;
b.
la prova che i criteri di cui agli articoli 1 e 2 sono adempiuti; c.
per il finanziamento di una misura di solidarietà di cui all'articolo 4 capoverso 1bis, un budget e una descrizione dettagliata della destinazione dei
fondi.
Sezione 3: Entrata in vigore
Art. 6
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
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Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2239).
Agricoltura
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919.117.72