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818.102

Legge federale
sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale
volte a far fronte all'epidemia di COVID-19

(Legge COVID-19)

del 25 settembre 2020 (Stato 2 settembre 2021)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 68 capoverso 1, 69 capoverso 2, 92, 93, 100, 101 capoverso 2, 102, 103, 113, 114 capoverso 1, 117 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettera b, 121 capoverso 1, 122, 123 e 133 della Costituzione federale (Cost.)1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 agosto 20203,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

3 FF 2020 5797

Art. 1 Oggetto e principi

1 La presente legge disciplina talune competenze speciali spettanti al Consiglio fe­derale per combattere l'epidemia di COVID‑19 e per far fronte alle ripercussioni dei relativi provvedimenti sulla società, sull'economia e sulle autorità.

2 Il Consiglio federale fa uso di tali competenze soltanto nella misura necessaria per far fronte all'epidemia di COVID‑19. Non ne fa uso in particolare se l'obiettivo per­seguito può essere raggiunto in tempo utile anche seguendo la procedura legislativa ordinaria o d'urgenza.

2bis Il Consiglio federale si basa sui principi di sussidiarietà, efficacia e proporzionalità. La sua strategia limita il meno possibile e il più brevemente possibile la vita economica e sociale; a tal fine, la Confederazione e i Cantoni sfruttano in primo luogo tutte le possibilità offerte dai piani di protezione, dalle strategie di test e di vaccinazione e dal tracciamento dei contatti.4

3 Coinvolge i governi cantonali e le associazioni di categoria delle parti sociali nell'elaborazione dei provvedimenti che toccano le loro competenze.5

4 Informa periodicamente il Parlamento, in modo tempestivo ed esauriente, in merito all'attuazione della presente legge. Consulta previamente le commissioni competenti riguardo alle ordinanze e modifiche di ordinanza in preparazione.

5 In casi urgenti, informa i presidenti delle commissioni competenti. Questi informano senza indugio le loro commissioni.

6 Nel disporre i provvedimenti, il Consiglio federale e i Cantoni si basano sui dati disponibili, raffrontabili nel tempo e tra le regioni, che evidenziano il rischio di un sovraccarico del sistema sanitario, di un incremento della mortalità o di un decorso grave della malattia.

4 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari) (RU 2020 5821; FF 2020 7713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 1a6 Criteri e valori di riferimento

1 Il Consiglio federale fissa i criteri e i valori di riferimento alla base delle restrizioni e degli allentamenti riguardanti la vita economica e sociale. Tiene conto non soltanto della situazione epidemiologica, ma anche delle conseguenze sull'economia e sulla società.

2 Se la popolazione adulta che lo desidera è stata debitamente vaccinata, le limitazioni della capienza previste per strutture e aziende aperte al pubblico, manifestazioni e incontri privati sono revocate. È consentita l'applicazione di piani di protezione adeguati, purché proporzionati.7

6 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

7 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2021 (Indennità per perdita di guadagno, sport e limitazioni della capienza), in vigore dal 19 giu. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 354; FF 2021 1093).

Art. 2 Provvedimenti nel settore dei diritti politici

1 Per agevolare l'esercizio dei diritti politici, il Consiglio federale può prevedere che le domande di referendum e le iniziative popolari debbano essere depositate presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum o di deposito dell'iniziativa popolare con il necessario numero di firme ma possano essere prive dell'attestazione del diritto di voto.8

2 Se necessario, la Cancelleria federale trasmette le liste delle firme al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 3 Provvedimenti nel settore dell'assistenza sanitaria

1 Il Consiglio federale può obbligare fabbricanti, distributori, laboratori nonché strut­ture sanitarie e altre strutture dei Cantoni a notificare le loro scorte di agenti terapeutici, dispositivi di protezione e altro materiale medico importante ai fini dell'as­sistenza sanitaria (materiale medico importante).

2 Per garantire un approvvigionamento sufficiente della popolazione con materiale medico importante, il Consiglio federale può:

a.
prevedere deroghe alle disposizioni sull'importazione di materiale medico importante;
b.
prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione di attività legate al materiale medico importante o modificare le condizioni di autorizzazione;
c.
prevedere deroghe all'obbligo di omologazione dei medicamenti oppure modificare i requisiti o la procedura di omologazione;
d.
prevedere deroghe alle disposizioni sulla valutazione della conformità di dispositivi medici nonché alle disposizioni sulla procedura di valutazione della conformità e sull'immissione in commercio di dispositivi di protezione;
e.9
acquistare o far produrre materiale medico importante; in tal caso disciplina il finanziamento dell'acquisto o della produzione e il rimborso dei costi da parte dei Cantoni e delle strutture a cui il materiale è consegnato;
f.
prevedere l'attribuzione, la fornitura e la distribuzione di materiale medico importante;
g.
prevedere la commercializzazione diretta di materiale medico importante;
h.
disporre la confisca, contro indennizzo, di materiale medico importante;
i.
obbligare i fabbricanti a produrre materiale medico importante, a priorizzarne o aumentarne la produzione; la Confederazione indennizza i fabbricanti per gli svantaggi economici da questi eventualmente subiti a causa della riorganiz­zazione della produzione.

3 Il Consiglio federale adotta i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere e, f, h e i unicamente nella misura in cui i Cantoni e i privati non siano in grado di garantire l'approvvigionamento.

4 Perché possano mantenere le capacità necessarie per il trattamento dei malati di COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico, il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a:

a.
vietare o limitare esami o trattamenti non urgenti dal punto di vista medico;
b.
adottare altri provvedimenti necessari al mantenimento di tali capacità.
5 Può disciplinare l'assunzione delle spese dei test COVID‑19.

6 La Confederazione promuove lo svolgimento dei test COVID-19 e assume i costi non coperti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli in collaborazione con i Cantoni.10

7 La Confederazione adotta i provvedimenti seguenti di concerto con i Cantoni:

a.
mette a punto un sistema elettronico di tracciamento dei contatti efficace e capillare;
b.
organizza un monitoraggio quotidiano che serva da base per le decisioni di inasprimento o allentamento adottate nel quadro di un piano a tappe;
c.
definisce provvedimenti, criteri e valori soglia in funzione delle esperienze scientifiche acquisite a livello nazionale e internazionale, in particolare anche riguardo alla riduzione della trasmissione del virus via aerosol;
d.
definisce un piano vaccinale che garantisca al maggior numero possibile di persone che lo desiderano di farsi vaccinare entro fine maggio 2021 al più tardi;
e.
permette di allentare, abbreviare o abolire progressivamente l'obbligo di quarantena se, mediante provvedimenti alternativi quali la vaccinazione, test periodici o altro, è possibile garantire una riduzione comparabile della propagazione del virus.11

9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 153; FF 2021 285). Correzione della Conissione di redazione dell'AF del 25 ago. 2021, pubblicata il 2 set. 2021 (RU 2021 527).

10 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

11 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 3a12 Persone vaccinate

1 Le persone vaccinate contro la COVID-19 con un vaccino omologato di cui è dimostrata l'efficacia contro la trasmissione del virus non sono sottoposte a quarantena.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

12 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 3b13 Sistema di test e di tracciamento dei contatti

In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione appronta un sistema di test e di tracciamento dei contatti (sistema TTIQ14) funzionante in tutta la Svizzera. Al tal fine può in particolare:

a.
obbligare i Cantoni a migliorare, nel quadro del tracciamento dei contatti, la situazione relativa ai dati riguardanti i focolai epidemici e le fonti d'infezione presunti, indennizzandoli per i costi che ne conseguono;
b.
mettere a disposizione mezzi sussidiari ai quali poter ricorrere in qualunque momento se in un Cantone il sistema TTIQ non dovesse più funzionare.

13 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

14 TTIQ: test, tracciamento, isolamento, quarantena

Art. 4 Provvedimenti di protezione dei lavoratori

1 Il Consiglio federale può ordinare provvedimenti per la protezione dei lavoratori particolarmente a rischio e in particolare imporre i relativi obblighi ai datori di la­voro. Se il lavoratore deve interrompere il lavoro a causa di un provvedimento disposto dalle autorità e il datore di lavoro deve comunque continuare a versargli il salario, quest'ultimo ha diritto al rimborso di un importo equivalente conformemente all'articolo 15.

2 Se adotta provvedimenti di cui al capoverso 1, il Consiglio federale ne affida l'esecuzione agli organi esecutivi della legge del 13 marzo 196415 sul lavoro e al­l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Insai) e dispone che i relativi costi d'esecuzione siano finanziati attraverso il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali di cui all'arti­colo 87 della legge federale del 20 marzo 198116 sull'assicurazione contro gli infortuni.

3 Il Consiglio federale assicura che, nonostante la chiusura ordinata dalle autorità, gli esercizi della ristorazione possano offrire possibilità di ristoro ai lavoratori del settore agricolo ed edile, nonché agli artigiani e ai lavoratori in servizio esterno. A tali esercizi si applicano le condizioni concernenti le misure di protezione e gli orari di apertura previsti per le mense delle imprese private e delle istituzioni pubbliche.17

4 Il Consiglio federale assicura che, nonostante la chiusura ordinata dalle autorità, gli esercizi della ristorazione possano offrire possibilità di ristoro ai conducenti di mezzi pesanti e che questi abbiano a disposizione un numero sufficiente di impianti sanitari.18

15 RS 822.11

16 RS 832.20

17 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

18 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 4a19 Ingresso nel mondo del lavoro

Il Consiglio federale può promuovere i provvedimenti dei Cantoni volti ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro, reso difficoltoso dalla crisi da COVID-19, di chi conclude la formazione scolastica.

19 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 5 Provvedimenti nel settore degli stranieri e dell'asilo

Il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge federale del 16 dicembre 200520 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e alla legge del 26 giugno 199821 sull'asilo (LAsi) con riguardo a:

a.
la limitazione dell'entrata in Svizzera degli stranieri e la loro ammissione per un soggiorno, ad eccezione del ricongiungimento familiare di cui agli articoli 42-45 LStrI e dell'entrata dei concubini e dei loro figli;
b.
il prolungamento dei termini legali per:
1.
il ricongiungimento familiare (art. 47 LStrI),
2.
la decadenza dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio (art. 61 LStrI),
3.
il nuovo rilevamento dei dati biometrici dei documenti (art. 59b e 102a LStrI),
4.
la partenza (art. 45 cpv. 2 LAsi e art. 64d LStrI),
5.
il termine dell'asilo (art. 64 LAsi),
6.
la fine dell'ammissione provvisoria (art. 84 cpv. 4 LAsi);
c.
l'alloggio dei richiedenti l'asilo nei centri della Confederazione e l'esecuzio­ne delle procedure d'asilo e d'allontanamento; in questo contesto il Consiglio federale tiene in debita considerazione la protezione della salute.
Art. 6 Provvedimenti in caso di chiusura delle frontiere

In caso di chiusura delle frontiere, il Consiglio federale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare al meglio la libertà di circolazione dei lavoratori frontalieri e degli abitanti che hanno legami particolari nella zona di confine.

Art. 6a22 Certificato COVID-19

1 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti del documento che certifica l'avvenuta vaccinazione contro la COVID-19, la guarigione da un'infezione da COVID-19 o il risultato del test COVID-19.

2 Il documento è rilasciato su richiesta.

3 Il documento deve essere personale, non falsificabile e verificabile nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati; è concepito in modo tale da consentire unicamente una verifica decentralizzata o locale della sua autenticità e validità e da poter essere utilizzato, per quanto possibile, per entrare in altri Paesi e uscirne.

4 Il Consiglio federale può disciplinare l'assunzione dei costi del documento.

5 La Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni e di terzi un sistema per il rilascio del documento.

22 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 153; FF 2021 285). Correzione della Conissione di redazione dell'AF del 25 ago. 2021, pubblicata il 2 set. 2021 (RU 2021 527).

Art. 7 Provvedimenti in ambito giudiziario e processuale

Per garantire il funzionamento della giustizia e il rispetto delle garanzie procedurali costi­tuzionali, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alle leggi federali di procedura civile e amministrativa con riguardo a:

a.
la sospensione, la proroga o la restituzione di termini e scadenze stabiliti dalla legge o dalle autorità;
b.
il ricorso a strumenti tecnici o ausiliari quali videoconferenze e conferenze telefoniche per gli atti procedurali che prevedono la partecipazione di parti, testimoni o terzi, in particolare udienze e audizioni;
c.
la forma e la notificazione di atti scritti, comunicazioni e decisioni, nonché il ricorso a piattaforme d'incanto in linea nella procedura di esecuzione e fallimento.
Art. 823 Provvedimenti nell'ambito delle assemblee di società

Se necessario all'esercizio dei diritti nelle assemblee di società, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino al Codice civile24 e al Codice delle obbligazioni25 con riguardo all'esercizio dei diritti:

a.
per scritto o in forma elettronica;
b.
mediante un rappresentante indipendente.

23 Effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni sullo svolgimento dell'assemblea generale di cui alla modifica del 19 giugno 2020 del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima), ma al massimo sino al 31 dicembre 2023 (RU 2021 354; FF 2021 1093).

24 RS 210

25 RS 220

Art. 8a26 Allentamenti a livello cantonale

Il Consiglio federale prevede allentamenti per i Cantoni la cui situazione epidemiologica è stabile o in miglioramento e che applicano una strategia di test o altri provvedimenti adatti a combattere l'epidemia di COVID-19.

26 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 9 Provvedimenti in materia di insolvenza

Se necessario per impedire fallimenti di massa e assicurare la stabilità dell'economia e della società svizzere, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge federale dell'11 aprile 188927 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e al Codice delle obbligazioni28 con riguardo a:

a.
il concordato (art. 293 segg. LEF);
b.
le condizioni, gli effetti e la procedura di una moratoria speciale;
c.29
gli avvisi obbligatori in caso di perdita di capitale ed eccedenza di debiti.

27 RS 281.1

28 RS 220

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

Art. 10 Provvedimenti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento

Il Consiglio federale è autorizzato a esonerare dalla responsabilità per l'obbligazione doganale le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali e i trasportatori per il caso in cui il destinatario o l'importatore, a seguito dei provvedimenti adottati dalla Confederazione in relazione con l'epidemia di COVID-19, divenga insolvibile a causa del fallimento, di una moratoria concordataria o di una palese insolvenza.

Art. 11 Provvedimenti nel settore della cultura

1 La Confederazione può sostenere con aiuti finanziari le imprese culturali, gli operatori culturali e le organizzazioni culturali amatoriali.

2 A sostegno delle imprese culturali e degli operatori culturali, l'Ufficio federale della cultura (UFC) può concludere con uno o più Cantoni contratti di prestazioni.30 I contributi sono versati su richiesta alle imprese culturali e agli operatori culturali a titolo di indennizzo delle perdite e alle imprese culturali per i progetti di ristrutturazione.31

3 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione finanzia per metà l'indennizzo delle perdite e i progetti di ristrutturazione attuati dai Cantoni sulla base dei contratti di prestazioni.

4 L'associazione Suisseculture Sociale assegna agli operatori culturali che ne fanno richiesta prestazioni in denaro non rimborsabili per coprire le spese di mantenimento immediate cui questi non sono in grado di far fronte. Sulla base di un contratto di prestazioni, la Confederazione mette a disposizione di Suisseculture Sociale i mezzi finanziari necessari per il versamento delle prestazioni in denaro.32

5 Sulla base del contratto di prestazioni, l'UFC rimborsa Suisseculture Sociale per l'onere amministrativo legato al versamento delle prestazioni in denaro di cui al capoverso 4.

6 Le modalità di versamento delle prestazioni in denaro e le relative basi di calcolo sono disciplinate dal regolamento sui contributi di Suisseculture Sociale. Tale regolamento necessita dell'approvazione dell'UFC.

7 Le associazioni di categoria riconosciute dal Dipartimento federale dell'interno assegnano alle organizzazioni culturali amatoriali che ne fanno richiesta un'in­dennità per i danni economici causati dalle limitazioni imposte alle manifestazioni. L'indennità ammonta al massimo a 10 000 franchi per organizzazione cul­turale amatoriale. Sulla base di un contratto di prestazioni, la Confederazione mette a disposizione delle associazioni di categoria i mezzi finanziari necessari per il versamento delle indennità.33

8 Sulla base del contratto di prestazioni, l'UFC rimborsa le associazioni di categoria per l'onere amministrativo legato al versamento delle indennità di cui al capoverso 7.

9 Le modalità di versamento delle indennità alle organizzazioni culturali e le relative basi di calcolo sono stabilite nei contratti di prestazioni tra l'UFC e le associazioni di categoria.

10 Le richieste di cui ai capoversi 2, 4 e 7 devono essere presentate al più tardi un mese prima della decadenza della presente legge. Le richieste pervenute dopo lo scadere di tale termine non sono prese in considerazione.

11 Il Consiglio federale stabilisce in un'ordinanza gli ambiti culturali sostenuti mediante aiuti finanziari e vi disciplina nel dettaglio le condizioni che danno diritto a tali aiuti. Fissa i criteri di attribuzione dei contributi e le basi di calcolo per gli aiuti finanziari e determina il numero di rate in cui sono versati i contributi di cui al capoverso 2. Provvede affinché tutti gli operatori culturali, in particolare anche gli indipendenti, abbiano accesso all'indennizzo delle perdite.34

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 1° nov. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

32 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

33 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

34 Per. introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 11a35 Provvedimenti nel settore degli eventi

1 La Confederazione può, su richiesta, assumere una parte dei costi non coperti degli organizzatori di eventi di importanza sovracantonale autorizzati dal Cantone e previsti tra il 1° giugno 2021 e il 30 aprile 2022 che, in forza dei provvedimenti di lotta contro l'epidemia di COVID-19, sono annullati o posticipati su ordine delle autorità.

2 Se l'ingresso è a pagamento, gli organizzatori devono dimostrare che i biglietti acquistati sono integralmente rimborsati in caso di annullamento dell'evento.

3 La partecipazione della Confederazione ai costi non eccede quella dei Cantoni.

4 Sono presi in considerazione i costi degli organizzatori che non possono essere coperti mediante altri provvedimenti di sostegno dell'ente pubblico, assicurazioni o convenzioni di annullamento.

5 La Confederazione può far capo ai Cantoni e a terzi per l'esecuzione. Il ricorso a terzi avviene per incarico diretto secondo l'articolo 21 della legge federale del 21 giugno 201936 sugli appalti pubblici.

6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli in un'ordinanza, segnatamente l'obbligo dell'organizzatore di fornire ragguagli e di informare, nonché i costi a carico di quest'ultimo. L'articolo 12a si applica per analogia ai provvedimenti nel settore degli eventi.

7 Il sostegno a eventi regionali e locali compete ai Cantoni.

35 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 30 apr. 2022 (RU 2021 153; FF 2021 285). Correzione della Conissione di redazione dell'AF del 25 ago. 2021, pubblicata il 2 set. 2021 (RU 2021 527).

36 RS 172.056.1

Art. 12 Provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese: condizioni37

1 Se uno o più Cantoni lo richiedono, la Confederazione può sostenere i provvedimenti da questi adottati per i casi di rigore concernenti imprese individuali, società di persone o persone giuridiche con sede in Svizzera (imprese) che sono state fondate o hanno avviato la loro attività prima del 1° ottobre 2020 e il 1° ottobre 2020 avevano la sede nel Cantone, e che, a causa della natura delle loro attività economiche, sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 e costituiscono un caso di rigore, in particolare le imprese facenti parte della filiera dell'organizzazione di eventi, i baracconisti, gli operatori del settore dei viaggi, della ristorazione e dell'industria alberghiera nonché le aziende turistiche.38

1bis Un caso di rigore secondo il capoverso 1 è dato quando la cifra d'affari annuale è inferiore al 60 per cento della media pluriennale. Sono prese in considerazione la situazione patrimoniale e la dotazione di capitale complessive, nonché la quota dei costi fissi non coperti.39

1ter Il provvedimento per un caso di rigore è accordato a condizione che, nell'esercizio in cui è accordato e nei tre anni successivi, l'impresa beneficiaria:

a.
non distribuisca dividendi o tantièmes o non ne decida la distribuzione; e
b.
non restituisca apporti di capitale o non ne decida la restituzione.40

1quater La partecipazione finanziaria della Confederazione ai costi dei Cantoni ammonta a:

a.
il 70 per cento, nel caso di provvedimenti per i casi di rigore di cui al capoverso 1 adottati a favore di imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi;
b.
il 100 per cento, nel caso di provvedimenti per i casi di rigore di cui al capoverso 1 adottati a favore di imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi.41

1quinquies In merito ai provvedimenti per i casi di rigore a favore di imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi il Consiglio federale emana disposizioni particolari riguardanti:

a.
i giustificativi da richiedere;
b.
il calcolo dei contributi; l'importo del contributo deve basarsi sui costi non coperti derivanti dalla diminuzione della cifra d'affari;
c.
l'importo massimo dei contributi; per le imprese con una diminuzione della cifra d'affari superiore al 70 per cento, il Consiglio federale prevede importi massimi più elevati;
d.
le prestazioni proprie che i proprietari delle imprese devono fornire se l'importo supera i 5 milioni di franchi; per il calcolo della prestazione propria si tiene conto delle prestazioni fornite dal 1° marzo 2020 e del capoverso 1bis;
e.
l'erogazione di mutui, fideiussioni o garanzie.42

1sexies Il sostegno per i provvedimenti cantonali a favore di imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi è accordato a condizione che i requisiti minimi posti dalla Confederazione siano soddisfatti. Nel caso di imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, in tutti i Cantoni le condizioni cui è subordinato il sostegno secondo il diritto federale devono essere soddisfatte senza modifica alcuna; sono fatti salvi ulteriori provvedimenti per i casi di rigore adottati da un Cantone e finanziati interamente da quest'ultimo.43

1septies Le imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi che nell'anno in cui ricevono un contributo non rimborsabile realizzano un utile imponibile annuale ai sensi degli articoli 58-67 della legge federale del 14 dicembre 199044 sull'imposta federale diretta lo versano al Cantone competente; l'importo versato al Cantone non eccede quello del contributo ricevuto. Il Cantone destina alla Confederazione il 95 per cento dell'importo ricevuto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente le modalità con cui tenere conto delle perdite dell'anno precedente e l'iscrizione contabile.45

2 In aggiunta agli aiuti finanziari di cui al capoverso 1quater lettera a, la Confederazione può versare contributi supplementari ai Cantoni particolarmente colpiti, a sostegno dei provvedimenti per i casi di rigore da questi adottati, senza che siano tenuti a partecipare al finanziamento dei relativi costi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.46

2bis Il sostegno finanziario della Confederazione è accordato a condizione che prima dell'epidemia di COVID-19 l'impresa fosse redditizia o economicamente solida e che non abbia diritto ad altri aiuti finanziari COVID-19 della Confederazione. Tra questi non rientrano le indennità per lavoro ridotto, le indennità di perdita di guadagno e i crediti concessi in virtù dell'ordinanza del 25 marzo 202047 sulle fideiussioni solidali COVID-19 o della legge del 18 dicembre 202048 sulle fideiussioni solidali COVID-19. 49

2ter Se le attività di un'impresa sono chiaramente distinte, è prevista la possibilità di accordare diverse forme di aiuto, purché queste non si sovrappongano l'una con l'altra.50

2quater Purché sia usata la necessaria diligenza, è consentito versare acconti per un importo pari ai contributi che saranno verosimilmente richiesti, in modo da accelerare la procedura.51

3 ...52

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli in un'ordinanza; prende in considerazione le imprese che negli anni 2018 e 2019 hanno realizzato in media una cifra d'affari di 50 000 franchi almeno.53

5 Il Consiglio federale può allentare le condizioni previste dal presente articolo per le imprese che a partire dal 1° novembre 2020 devono chiudere o limitare in modo considerevole l'attività per più settimane a causa di provvedimenti adottati dalla Confederazione o dai Cantoni per far fronte all'epidemia di COVID-19.54

6 Il Cantone che chiede fondi della Confederazione per finanziare i propri provvedimenti per i casi di rigore deve assicurare la parità di trattamento a tutte le imprese che hanno sede nel suo territorio indipendentemente dal Cantone in cui esercitano l'attività.55

7 Ai fini dell'adempimento dei propri compiti, i Cantoni possono avviare e condurre autonomamente procedimenti civili e penali presso le autorità di perseguimento penale e i tribunali competenti nonché costituirsi accusatori privati in procedimenti penali, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.56

37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

39 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

40 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari) (RU 2020 5821; FF 2020 7713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

41 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

42 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

43 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

44 RS 642.11

45 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

47 RU 2020 1077 1207 1233 3799

48 RS 951.26

49 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

50 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

51 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

52 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), con effetto dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

54 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

55 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari) (RU 2020 5821; FF 2020 7713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

56 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 12a57 Provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese: dati personali e informazioni

1 I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni, il Controllo federale delle finanze (CDF) nonché gli organi cantonali di vigilanza finanziaria possono trattare e comunicarsi i dati personali, compresi quelli su procedimenti e sanzioni di natura amministrativa o penale, e le informazioni necessarie per la gestione, la sorveglianza e l'erogazione degli aiuti finanziari secondo l'articolo 12 nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi. In tale ambito, il CDF può utilizzare sistematicamente il numero AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicem­bre 194658 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

2 I servizi e le persone seguenti sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, su richiesta, i dati personali e le informazioni di cui questi necessitano per la gestione, la sorveglianza e l'erogazione degli aiuti finanziari di cui all'articolo 12 nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi:

a.
i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni;
b.
le imprese che chiedono o ricevono un aiuto finanziario, i loro uffici di revisione come pure le persone e le imprese di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie.

3 I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a fornire alla Segreteria di Stato dell'economia e al CDF, su richiesta, i dati personali e le informazioni di cui questi ultimi necessitano per adempiere i loro compiti di con­trollo, contabilità e sorveglianza.

4 Il segreto bancario, fiscale, statistico, delle revisioni o d'ufficio non può essere invocato per impedire il trattamento e la comunicazione dei dati personali e delle informazioni secondo il presente articolo.

57 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2031 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

58 RS 831.10

Art. 12b59 Provvedimenti nel settore dello sport: contributi a fondo perso per club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico

1 La Confederazione può sostenere mediante contributi a fondo perso:60

a.
i club di calcio e hockey su ghiaccio che partecipano con una squadra alle competizioni delle rispettive leghe professionistiche;
b.
i club di pallacanestro, pallamano, unihockey, pallavolo, come pure i club di calcio e hockey su ghiaccio femminili che partecipano con una squadra alle competizioni della massima lega della rispettiva disciplina sportiva.

2 È considerato club ai sensi del capoverso 1 la persona giuridica titolare di una squadra nella disciplina sportiva in questione.

3 I contributi sono accordati per compensare le minori entrate generate dalle partite del campionato nazionale che dal 29 ottobre 2020 devono tenersi a porte chiuse o in presenza di un numero ridotto di spettatori a causa dei provvedimenti della Confederazione.

4 Tali contributi ammontano, per ciascuna partita, al massimo a due terzi delle entrate medie realizzate dalla biglietteria per le partite del club nel campionato nazionale della stagione 2018/2019. Da tale importo sono dedotte le entrate effettive generate dall'eventuale vendita di biglietti a partire dal 29 ottobre 2020.

5 ...61

6 I contributi sono concessi alle condizioni seguenti:

a.
per un periodo di cinque anni dalla ricezione dei contributi, il club non può distribuire dividendi o tantièmes e non può restituire gli apporti di capitale;
b.
al momento del versamento dei contributi, il club deve ridurre all'importo massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, o almeno nella misura del 20 per cento, il reddito medio, comprensivo di tutti i premi, dei bonus e degli altri vantaggi pecuniari legati al reddito, che supera tale importo massimo. Per stabilire il reddito medio sono determinanti i redditi dei dipendenti nella stagione 2018/2019. Su richiesta, il Consiglio federale può tenere conto anche dei redditi dei dipendenti al 13 marzo 2020. Le riduzioni salariali già effettuate nell'ambito dei provvedimenti adottati dalla Confederazione a seguito dell'epidemia di COVID-19 sono prese in considerazione. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni a favore dei club la cui massa salariale è considerevolmente inferiore alla media della lega. Se il club non riduce i salari o non li riduce nella misura richiesta, il contributo accordatogli ammonta al 50 per cento al massimo delle entrate non realizzate dalla biglietteria secondo il capoverso 4;62
c.63
per cinque anni a decorrere dalla ricezione dei contributi, la massa salariale di tutti i collaboratori e di tutti i giocatori può aumentare al massimo in misura equivalente all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo; è determinante la massa salariale versata nella stagione 2019/2020. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per i club promossi in una lega superiore;
d.
per cinque anni almeno, i club proseguono l'attuazione delle misure di promozione dei giovani e dello sport femminile perlomeno nella stessa misura della stagione 2018/2019.

7 Il club presenta annualmente alla Confederazione un rapporto sul rispetto delle condizioni di cui al capoverso 6. Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti tali rapporti e la loro pubblicazione. Può emanare disposizioni volte a prevenire gli abusi.64

8 Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera a o d oppure l'obbligo di cui al capoverso 7 primo periodo non sono osservati, la restituzione dei contributi è retta dalla legge del 5 ottobre 199065 sui sussidi. Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera b o c non sono osservate, il club è tenuto a restituire quanto eccede il 50 per cento delle entrate non realizzate dalla biglietteria secondo il capoverso 4.66

9 Le richieste concernenti partite disputate tra il 29 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 possono essere presentate sino al 30 aprile 2021.67

59 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

60 Nuovo testo giusta il I della LF del 18 giu. 2021 (Indennità per perdita di guadagno, sport e limitazioni della capienza), in vigore dal 19 giu. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 354; FF 2021 1093).

61 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), con effetto dal 1° gen. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

62 Sesto per. introdotto n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 1° gen. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 1° gen. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

64 Terzo per. introdotto n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 1° gen. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

65 RS 616.1

66 Nuovo testo giusta il I della LF del 18 giu. 2021 (Indennità per perdita di guadagno, sport e limitazioni della capienza), in vigore dal 19 giu. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 354; FF 2021 1093).

67 Introdotto n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 1° gen. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 1368 Provvedimenti nel settore dello sport: mutui per club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico

1 La Confederazione può sostenere i club di cui all'articolo 12b capoverso 1 fondamentalmente solvibili, ma minacciati da problemi di liquidità anche dopo la concessione dei contributi secondo l'articolo 12b, accordando mutui senza interessi per un importo massimo totale di 235 milioni di franchi. I mutui devono essere rimborsati entro dieci anni al più tardi. I beneficiari dei mutui forniscono garanzie riconosciute dalla Confederazione pari almeno al 25 per cento del mutuo.

2 I mutui ammontano al massimo al 25 per cento dei costi d'esercizio sostenuti dai club per la partecipazione della propria squadra al campionato nazionale di una delle leghe di cui all'articolo 12b capoverso 1 nella stagione 2018/2019.

3 La Confederazione può concedere una postergazione del credito se vi è da ritenere che ciò permetta di ridurre i rischi finanziari per la Confederazione.

68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

Art. 14 Provvedimenti nel settore dei media

1 Nel settore dei media il Consiglio federale adotta i seguenti provvedimenti:

a.
la Confederazione assume i costi complessivi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale (art. 16 cpv. 4 lett. a della legge del 17 di­cembre 201069 sulle poste); tali costi sono determinati in base alle tariffe vigenti il 1° giugno 2020;
b.
la Confederazione partecipa, con 27 centesimi per esemplare, ai costi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa sovraregionale e nazionale;
c.
i costi dell'abbonamento ai servizi di base «testo» dell'agenzia di stampa Keystone-ATS relativi ai diritti di utilizzazione per i media elettronici, determinati in base alle tariffe vigenti il 1° giugno 2020, sono finanziati, sino a un massimo di 10 milioni di franchi, con la quota dei proventi del canone radiotelevisivo non utilizzata;
d.70
l'Ufficio federale delle comunicazioni può versare contributi su richiesta, attingendo ai proventi del canone radiotelevisivo, a favore delle aziende private di radiotelevisione seguenti:
1.
stazioni radiofoniche commerciali titolari di una concessione FM valida,
2.
stazioni radiofoniche complementari titolari di una concessione,
3.
stazioni televisive regionali titolari di una concessione.

1bis I versamenti di cui al capoverso 1 lettera d si basano sulla comprovata diminuzione dei proventi della pubblicità e delle sponsorizzazioni tra il 2019 e il 2021, ma ammontano al massimo a 20 milioni di franchi. L'aiuto è accordato a condizione che i beneficiari si impegnino per scritto a rimborsare all'Ufficio federale delle comunicazioni l'aiuto ricevuto qualora per il 2021 siano distribuiti dividendi.71

2 Il Consiglio federale revoca i provvedimenti al più tardi all'entrata in vigore di una legge federale che prevede misure a favore dei media.

3 Disciplina le condizioni di promozione e la procedura per il calcolo e il versamento dei contributi di cui al capoverso 1 lettere a e b, nonché per l'assunzione dei costi di abbonamento di cui al capoverso 1 lettera c.

4 La riduzione di cui al capoverso 1 lettere a e b è concessa a condizione che l'e­ditore si impegni per scritto nei confronti dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) a non distribuire dividendi per l'esercizio in questione.

5 L'UFCOM rimborsa i costi dell'abbonamento ai servizi di base «testo» direttamente all'agenzia di stampa Keystone-ATS. Questa detrae tale importo dalle fatture per gli abbonati.

69 RS 783.0

70 Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

71 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 15 Provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno

1 Il Consiglio federale può prevedere che sia versata un'indennità per perdita di gua­dagno alle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l'attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID‑19. Sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell'attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d'affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015-2019.72

2 Hanno in particolare diritto all'indennità anche gli indipendenti ai sensi del­l'articolo 12 della legge federale del 6 ottobre 200073 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro.

3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti:

a.
le persone aventi diritto all'indennità e in particolare il diritto alle indennità giornaliere delle persone particolarmente a rischio;
b.
l'inizio e la fine del diritto all'indennità;
c.
il numero massimo di indennità giornaliere;
d.
l'importo e il calcolo dell'indennità;
e.
la procedura.

4 Il Consiglio federale si assicura che le indennità siano versate in funzione delle perdite di guadagno dichiarate dagli interessati. La correttezza delle indicazioni fornite è verificata in particolare mediante controlli a campione.

5 Il Consiglio federale può dichiarare applicabili le disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe all'articolo 24 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l'estin­zione del diritto e all'articolo 49 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l'appli­cabilità della procedura semplificata.

72 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 1° apr. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153, 354; FF 2021 285, 1093

73 RS 830.1

Art. 17 Provvedimenti nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione

1 Il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge del 25 giu­gno 198274 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con riguardo a:

a.
il diritto all'indennità per lavoro ridotto dei formatori professionali che si occupano di apprendisti e il versamento di tale indennità;
b.75
la non considerazione dei periodi di conteggio a partire dal 1° marzo 2020 nei quali la perdita di lavoro è ammontata a oltre l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda (art. 35 cpv. 1bis LADI);
c.
il prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione degli assicurati che, tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, hanno avuto diritto a un massimo di 120 indennità giornaliere supplementari;
d.
lo svolgimento della procedura relativa al preannuncio di lavoro ridotto e al versamento dell'indennità per lavoro ridotto nonché la forma di tale versamento;
e.
il diritto all'indennità per lavoro ridotto dei lavoratori su chiamata con un rapporto di lavoro di durata indeterminata e il versamento di tale indennità;
f. 76
il diritto all'indennità per lavoro ridotto e il versamento di tale indennità per le persone di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI;
g.77
il periodo d'attesa di cui all'articolo 32 capoverso 2 LADI;
h.78
la durata massima dell'indennità per lavoro ridotto secondo l'articolo 35 capoverso 2 LADI.

2 A tutte le persone aventi diritto all'indennità secondo la LADI è riconosciuto per i periodi di controllo di marzo, aprile e maggio 2021 un massimo di 66 indennità giornaliere supplementari. Queste indennità non sono computate nell'attuale numero massimo di indennità giornaliere di cui all'articolo 27 LADI.79

3 Per gli assicurati che hanno diritto alle indennità giornaliere supplementari di cui al capoverso 2, il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato della durata corrispondente al periodo di riscossione delle indennità giornaliere supplementari. Il termine quadro per il periodo di contribuzione è prolungato all'occorrenza della stessa durata.80

74 RS 837.0

75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 1° set. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

76 Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

77 Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 1° set. 2020 al 31 dic. 2021 023 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

78 Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 153; FF 2021 285).

79 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2023 (RU 2021 153; FF 2021 285).

80 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2023 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 17a81 Calcolo dell'indennità per lavoro ridotto per i redditi modesti

In deroga alla LADI82, l'indennità per lavoro ridotto è determinata come segue:

a.
in caso di occupazione a tempo pieno:
1.
per i redditi mensili sino a 3470 franchi, l'indennità ammonta al 100 per cento della perdita di guadagno computabile,
2.
per i redditi mensili tra 3470 e 4340 franchi, l'indennità ammonta a 3470 franchi in caso di perdita di guadagno totale; le perdite di guadagno parziali sono indennizzate proporzionalmente,
3.
per i redditi mensili pari almeno a 4340 franchi, l'indennità è determinata conformemente all'articolo 34 capoverso 1 LADI;
b.
in caso di occupazione a tempo parziale, il reddito e l'importo minimo dell'indennità per lavoro ridotto sono determinati conformemente alla lettera a in proporzione alla percentuale lavorativa.

81 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 1° dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821, 2021 153, 354; FF 2020 7713, 2021 285, 1093). Correzione della Conissione di redazione dell'AF del 25 ago. 2021, pubblicata il 2 set. 2021 (RU 2021 527).

82 RS 837.0

Art. 17b83 Preannuncio, durata e concessione retroattiva del lavoro ridotto

1 In deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI84, per il lavoro ridotto non è previsto alcun termine di preannuncio. Il preannuncio deve essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi. Dal 1° luglio 2021, il lavoro ridotto di durata superiore a tre mesi può essere autorizzato al massimo sino al 31 dicembre 2021. La modifica retroattiva di un preannuncio deve essere chiesta al servizio cantonale entro il 30 aprile 2021.

2 Per le aziende che introducono il lavoro ridotto a seguito dei provvedimenti che le autorità hanno ordinato dal 18 dicembre 2020, in deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI il lavoro ridotto inizia a decorrere retroattivamente, su richiesta, il giorno dell'entrata in vigore del provvedimento in questione. La richiesta deve essere presentata al servizio cantonale entro il 30 aprile 2021.

3 In deroga all'articolo 38 capoverso 1 LADI, i diritti all'indennità di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere fatti valere entro il 30 aprile 2021 presso la cassa di disoccupazione competente.

83 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021, il cpv. 1 in vigore dal 1° set. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285

84 RS 837.0

Art. 17c85 Provvedimenti a favore di istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici

1 La Confederazione versa aiuti finanziari ai Cantoni che hanno indennizzato le strutture per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici al fine di compensare il mancato versamento delle rette da parte dei genitori dovuto ai provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19.

2 Gli aiuti finanziari coprono il 33 per cento degli indennizzi corrisposti dai Cantoni al fine di compensare il mancato versamento delle rette, ma al massimo per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 17 giugno 2020.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli in un'ordinanza.

85 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 17d86 Concessione di anticipi

Se una richiesta di aiuti COVID-19 (indennità per lavoro ridotto, casi di rigore, aiuti settoriali) non può essere trattata entro 30 giorni perché il calcolo della pretesa è reso difficoltoso dalla natura stessa delle attività dell'avente diritto, le autorità competenti possono concedere anticipi secondo una procedura semplificata.

86 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

Art. 18 Disposizioni penali

1 È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente i provvedimenti disposti dal Consiglio federale in virtù degli articoli 3 o 4 e la cui violazione è dichiarata punibile in virtù della presente disposizione.

2 Il Consiglio federale può stabilire quali violazioni di cui al capoverso 1 sono punite con una multa disciplinare fino a 300 franchi e determina l'importo della multa.

Art. 19 Esecuzione

Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione dei provvedimenti previsti dalla presente legge.

Art. 21 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1 La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

2 Fatti salvi i capoversi 3-5, entra in vigore il 26 settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021.

3 L'articolo 15 entra retroattivamente in vigore il 17 settembre 2020.

4 Gli articoli 1 e 17 lettere a-c hanno effetto sino al 31 dicembre 2022.

5 L'articolo 15 ha effetto sino al 30 giugno 2021.

6 La durata di validità dell'articolo 1 di cui al capoverso 4 è prorogata sino al 31 dicembre 2031.88

7 La durata di validità degli articoli 17 lettere a e c di cui al capoverso 4 è proro­gata sino al 31 dicembre 2023.89

8 La durata di validità dell'articolo 9 lettera c è prorogata sino al 31 dicembre 2031.90

9 In deroga al capoverso 2, l'articolo 17 lettera e entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021.91

10 La durata di validità dell'articolo 15 di cui al capoverso 5 è prorogata sino al 31 dicembre 2021.92

88 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

89 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

90 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

91 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

92 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2021 (Indennità per perdita di guadagno, sport e limitazioni della capienza), in vigore dal 19 giu. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 354; FF 2021 1093).