1 Se uno o più Cantoni lo richiedono, la Confederazione può sostenere i provvedimenti da questi adottati a favore delle imprese che, a causa della natura delle loro attività economiche, sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 e costituiscono un caso di rigore, in particolare le imprese facenti parte della filiera dell'organizzazione di eventi, i baracconisti, gli operatori del settore dei viaggi, della ristorazione e dell'industria alberghiera nonché le aziende turistiche, a condizione che gli stessi Cantoni partecipino al finanziamento dei relativi costi come segue:
- a.
- nella misura del 50 per cento, ai provvedimenti per i casi di rigore finanziati mediante la prima parte di aiuti finanziari pari a 400 milioni di franchi;
- b.
- nella misura del 20 per cento, ai provvedimenti per i casi di rigore finanziati mediante la seconda parte di aiuti finanziari pari a 600 milioni di franchi;
- c.
- nella misura del 33 per cento, ai provvedimenti per i casi di rigore finanziati mediante la terza parte di aiuti finanziari pari al massimo a 750 milioni di franchi.17
1bis Un caso di rigore secondo il capoverso 1 è dato quando la cifra d'affari annuale è inferiore al 60 per cento della media pluriennale. Sono prese in considerazione la situazione patrimoniale e la dotazione di capitale complessive, nonché la quota dei costi fissi non coperti.18
1ter Il provvedimento per un caso di rigore è accordato a condizione che l'impresa beneficiaria non distribuisca dividendi e non versi tantièmes per l'esercizio interessato oppure non ne decida il versamento, né restituisca apporti di capitale o ne decida la restituzione.19
2 La partecipazione ridotta di cui al capoverso 1 lettera b si applica soltanto se il Cantone interessato ha integralmente utilizzato la propria quota della prima parte di aiuti finanziari di cui al capoverso 1 lettera a. La partecipazione di cui al capoverso 1 lettera c si applica soltanto se il Cantone interessato ha integralmente utilizzato la propria quota della seconda parte di aiuti finanziari di cui al capoverso 1 lettera b.20
2bis Il sostegno finanziario della Confederazione è accordato a condizione che prima dell'epidemia di COVID-19 l'impresa fosse redditizia o economicamente solida e che non abbia diritto ad altri aiuti finanziari COVID-19 della Confederazione. Tra questi non rientrano le indennità per lavoro ridotto, le indennità di perdita di guadagno e i crediti concessi in virtù dell'ordinanza del 25 marzo 202021 sulle fideiussioni solidali COVID-19 o della legge del 18 dicembre 202022 sulle fideiussioni solidali COVID-19. 23
2ter Se le attività di un'impresa sono chiaramente distinte, è prevista la possibilità di accordare diverse forme di aiuto, purché queste non si sovrappongano l'una con l'altra. 24
3 Nei casi di rigore, la Confederazione può accordare alle imprese interessate contributi a fondo perso.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli in un'ordinanza; prende in considerazione le imprese che negli anni 2018 e 2019 hanno realizzato in media una cifra d'affari di 50 000 franchi almeno.25
5 Il Consiglio federale può allentare le condizioni previste dal presente articolo per le imprese che a partire dal 1° novembre 2020 devono chiudere o limitare in modo considerevole l'attività per più settimane a causa di provvedimenti adottati dalla Confederazione o dai Cantoni per far fronte all'epidemia di COVID-19.26
6 In aggiunta agli aiuti finanziari di cui al capoverso 1, la Confederazione può versare contributi supplementari pari al massimo a 750 milioni di franchi ai Cantoni particolarmente colpiti, a sostegno dei provvedimenti per i casi di rigore da questi adottati, senza che siano tenuti a partecipare al finanziamento dei relativi costi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 27