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818.102

Legge federale
sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale
volte a far fronte all'epidemia di COVID-19

(Legge COVID-19)

del 25 settembre 2020 (Stato 19 dicembre 2020)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 68 capoverso 1, 69 capoverso 2, 92, 93, 100, 101 capoverso 2, 102, 103, 113, 114 capoverso 1, 117 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettera b, 121 capoverso 1, 122, 123 e 133 della Costituzione federale (Cost.)1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 agosto 20203,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

3 FF 2020 5797

Art. 1 Oggetto e principi

1 La presente legge disciplina talune competenze speciali spettanti al Consiglio fe­derale per combattere l'epidemia di COVID‑19 e per far fronte alle ripercussioni dei relativi provvedimenti sulla società, sull'economia e sulle autorità.

2 Il Consiglio federale fa uso di tali competenze soltanto nella misura necessaria per far fronte all'epidemia di COVID‑19. Non ne fa uso in particolare se l'obiettivo per­seguito può essere raggiunto in tempo utile anche seguendo la procedura legislativa ordinaria o d'urgenza.

2bis Il Consiglio federale si basa sui principi di efficacia e di proporzionalità.4

3 Coinvolge i Cantoni e le associazioni di categoria delle parti sociali nell'ela­borazione dei provvedimenti che toccano le loro competenze.

4 Informa periodicamente il Parlamento, in modo tempestivo ed esauriente, in merito all'attuazione della presente legge. Consulta previamente le commissioni competenti riguardo alle ordinanze e modifiche di ordinanza in preparazione.

5 In casi urgenti, informa i presidenti delle commissioni competenti. Questi informano senza indugio le loro commissioni.

6 Nel disporre i provvedimenti, il Consiglio federale e i Cantoni si basano sui dati disponibili, raffrontabili nel tempo e tra le regioni, che evidenziano il rischio di un sovraccarico del sistema sanitario, di un incremento della mortalità o di un decorso grave della malattia.

4 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

Art. 2 Provvedimenti nel settore dei diritti politici

1 Per agevolare l'esercizio dei diritti politici, il Consiglio federale può prevedere che le domande di referendum debbano essere depositate presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum con il necessario numero di firme ma possano essere prive dell'attestazione del diritto di voto.

2 Se necessario, la Cancelleria federale trasmette le liste delle firme al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.

Art. 3 Provvedimenti nel settore dell'assistenza sanitaria

1 Il Consiglio federale può obbligare fabbricanti, distributori, laboratori nonché strut­ture sanitarie e altre strutture dei Cantoni a notificare le loro scorte di agenti terapeutici, dispositivi di protezione e altro materiale medico importante ai fini dell'as­sistenza sanitaria (materiale medico importante).

2 Per garantire un approvvigionamento sufficiente della popolazione con materiale medico importante, il Consiglio federale può:

a.
prevedere deroghe alle disposizioni sull'importazione di materiale medico importante;
b.
prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione di attività legate al materiale medico importante o modificare le condizioni di autorizzazione;
c.
prevedere deroghe all'obbligo di omologazione dei medicamenti oppure modificare i requisiti o la procedura di omologazione;
d.
prevedere deroghe alle disposizioni sulla valutazione della conformità di dispositivi medici nonché alle disposizioni sulla procedura di valutazione della conformità e sull'immissione in commercio di dispositivi di protezione;
e.
acquistare materiale medico importante; in tal caso disciplina il finanziamento dell'acquisto e il rimborso dei costi da parte dei Cantoni e delle strutture a cui il materiale è consegnato;
f.
prevedere l'attribuzione, la fornitura e la distribuzione di materiale medico importante;
g.
prevedere la commercializzazione diretta di materiale medico importante;
h.
disporre la confisca, contro indennizzo, di materiale medico importante;
i.
obbligare i fabbricanti a produrre materiale medico importante, a priorizzarne o aumentarne la produzione; la Confederazione indennizza i fabbricanti per gli svantaggi economici da questi eventualmente subiti a causa della riorganiz­zazione della produzione.

3 Il Consiglio federale adotta i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere e, f, h e i unicamente nella misura in cui i Cantoni e i privati non siano in grado di garantire l'approvvigionamento.

4 Perché possano mantenere le capacità necessarie per il trattamento dei malati di COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico, il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a:

a.
vietare o limitare esami o trattamenti non urgenti dal punto di vista medico;
b.
adottare altri provvedimenti necessari al mantenimento di tali capacità.
5 Può disciplinare l'assunzione delle spese dei test COVID‑19.
Art. 4 Provvedimenti di protezione dei lavoratori

1 Il Consiglio federale può ordinare provvedimenti per la protezione dei lavoratori particolarmente a rischio e in particolare imporre i relativi obblighi ai datori di la­voro. Se il lavoratore deve interrompere il lavoro a causa di un provvedimento disposto dalle autorità e il datore di lavoro deve comunque continuare a versargli il salario, quest'ultimo ha diritto al rimborso di un importo equivalente conformemente all'articolo 15.

2 Se adotta provvedimenti di cui al capoverso 1, il Consiglio federale ne affida l'esecuzione agli organi esecutivi della legge del 13 marzo 19645 sul lavoro e al­l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Insai) e dispone che i relativi costi d'esecuzione siano finanziati attraverso il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali di cui all'arti­colo 87 della legge federale del 20 marzo 19816 sull'assicurazione contro gli infortuni.

Art. 5 Provvedimenti nel settore degli stranieri e dell'asilo

Il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e alla legge del 26 giugno 19988 sull'asilo (LAsi) con riguardo a:

a.
la limitazione dell'entrata in Svizzera degli stranieri e la loro ammissione per un soggiorno, ad eccezione del ricongiungimento familiare di cui agli articoli 42-45 LStrI e dell'entrata dei concubini e dei loro figli;
b.
il prolungamento dei termini legali per:
1.
il ricongiungimento familiare (art. 47 LStrI),
2.
la decadenza dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio (art. 61 LStrI),
3.
il nuovo rilevamento dei dati biometrici dei documenti (art. 59b e 102a LStrI),
4.
la partenza (art. 45 cpv. 2 LAsi e art. 64d LStrI),
5.
il termine dell'asilo (art. 64 LAsi),
6.
la fine dell'ammissione provvisoria (art. 84 cpv. 4 LAsi);
c.
l'alloggio dei richiedenti l'asilo nei centri della Confederazione e l'esecuzio­ne delle procedure d'asilo e d'allontanamento; in questo contesto il Consiglio federale tiene in debita considerazione la protezione della salute.
Art. 6 Provvedimenti in caso di chiusura delle frontiere

In caso di chiusura delle frontiere, il Consiglio federale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare al meglio la libertà di circolazione dei lavoratori frontalieri e degli abitanti che hanno legami particolari nella zona di confine.

Art. 7 Provvedimenti in ambito giudiziario e processuale

Per garantire il funzionamento della giustizia e il rispetto delle garanzie procedurali costi­tuzionali, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alle leggi federali di procedura civile e amministrativa con riguardo a:

a.
la sospensione, la proroga o la restituzione di termini e scadenze stabiliti dalla legge o dalle autorità;
b.
il ricorso a strumenti tecnici o ausiliari quali videoconferenze e conferenze telefoniche per gli atti procedurali che prevedono la partecipazione di parti, testimoni o terzi, in particolare udienze e audizioni;
c.
la forma e la notificazione di atti scritti, comunicazioni e decisioni, nonché il ricorso a piattaforme d'incanto in linea nella procedura di esecuzione e fallimento.
Art. 8 Provvedimenti nell'ambito delle assemblee di società

Se necessario all'esercizio dei diritti nelle assemblee di società, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino al Codice civile9 e al Codice delle obbligazioni10 con riguardo all'esercizio dei diritti:

a.
per scritto o in forma elettronica;
b.
mediante un rappresentante indipendente.

9 RS 210

10 RS 220

Art. 9 Provvedimenti in materia di insolvenza

Se necessario per impedire fallimenti di massa e assicurare la stabilità dell'economia e della società svizzere, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge federale dell'11 aprile 188911 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e al Codice delle obbligazioni12 con riguardo a:

a.
il concordato (art. 293 segg. LEF);
b.
le condizioni, gli effetti e la procedura di una moratoria speciale;
c.13
gli avvisi obbligatori in caso di perdita di capitale ed eccedenza di debiti.

11 RS 281.1

12 RS 220

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

Art. 10 Provvedimenti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento

Il Consiglio federale è autorizzato a esonerare dalla responsabilità per l'obbligazione doganale le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali e i trasportatori per il caso in cui il destinatario o l'importatore, a seguito dei provvedimenti adottati dalla Confederazione in relazione con l'epidemia di COVID-19, divenga insolvibile a causa del fallimento, di una moratoria concordataria o di una palese insolvenza.

Art. 11 Provvedimenti nel settore della cultura

1 La Confederazione può sostenere con aiuti finanziari le imprese culturali, gli operatori culturali e le organizzazioni culturali amatoriali.

2 A sostegno delle imprese culturali e degli operatori culturali, l'Ufficio federale della cultura (UFC) può concludere con uno o più Cantoni contratti di prestazioni.14 I contributi sono versati su richiesta alle imprese culturali e agli operatori culturali a titolo di indennizzo delle perdite e alle imprese culturali per i progetti di ristrutturazione.15

3 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione finanzia per metà l'indennizzo delle perdite e i progetti di ristrutturazione attuati dai Cantoni sulla base dei contratti di prestazioni.

4 L'associazione Suisseculture Sociale assegna agli operatori culturali che ne fanno richiesta prestazioni in denaro non rimborsabili per coprire le spese di mantenimento immediate cui questi non sono in grado di far fronte. Sulla base di un contratto di prestazioni, per il 2021 la Confederazione mette a disposizione di Suisseculture Sociale un importo massimo di 20 milioni di franchi per il versamento delle prestazioni in denaro.

5 Sulla base del contratto di prestazioni, l'UFC rimborsa Suisseculture Sociale per l'onere amministrativo legato al versamento delle prestazioni in denaro di cui al capoverso 4.

6 Le modalità di versamento delle prestazioni in denaro e le relative basi di calcolo sono disciplinate dal regolamento sui contributi di Suisseculture Sociale. Tale regolamento necessita dell'approvazione dell'UFC.

7 Le associazioni di categoria riconosciute dal Dipartimento federale dell'interno assegnano alle organizzazioni culturali amatoriali che ne fanno richiesta un'in­dennità per i danni economici causati dalle limitazioni imposte alle manifestazioni. L'indennità ammonta al massimo a 10 000 franchi per organizzazione cul­turale amatoriale. Sulla base di un contratto di prestazioni, per il 2021 la Confederazione mette a disposizione delle associazioni di categoria un importo massimo di 10 mi­lioni di franchi per il versamento delle indennità.

8 Sulla base del contratto di prestazioni, l'UFC rimborsa le associazioni di categoria per l'onere amministrativo legato al versamento delle indennità di cui al capoverso 7.

9 Le modalità di versamento delle indennità alle organizzazioni culturali e le relative basi di calcolo sono stabilite nei contratti di prestazioni tra l'UFC e le associazioni di categoria.

10 Le richieste di cui ai capoversi 2, 4 e 7 devono essere presentate al più tardi un mese prima della decadenza della presente legge. Le richieste pervenute dopo lo scadere di tale termine non sono prese in considerazione.

11 Il Consiglio federale stabilisce in un'ordinanza gli ambiti culturali sostenuti mediante aiuti finanziari e vi disciplina nel dettaglio le condizioni che danno diritto a tali aiuti. Fissa i criteri di attribuzione dei contributi e le basi di calcolo per gli aiuti finanziari e determina il numero di rate in cui sono versati i contributi di cui al capoverso 2.

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 1° nov. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

Art. 12 Provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese: condizioni16

1 Se uno o più Cantoni lo richiedono, la Confederazione può sostenere i provvedimenti da questi adottati a favore delle imprese che, a causa della natura delle loro attività economiche, sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 e costituiscono un caso di rigore, in particolare le imprese facenti parte della filiera dell'organizzazione di eventi, i baracconisti, gli operatori del settore dei viaggi, della ristorazione e dell'industria alberghiera nonché le aziende turistiche, a condizione che gli stessi Cantoni partecipino al finanziamento dei relativi costi come segue:

a.
nella misura del 50 per cento, ai provvedimenti per i casi di rigore finanziati mediante la prima parte di aiuti finanziari pari a 400 milioni di franchi;
b.
nella misura del 20 per cento, ai provvedimenti per i casi di rigore finanziati mediante la seconda parte di aiuti finanziari pari a 600 milioni di franchi;
c.
nella misura del 33 per cento, ai provvedimenti per i casi di rigore finanziati mediante la terza parte di aiuti finanziari pari al massimo a 750 milioni di franchi.17

1bis Un caso di rigore secondo il capoverso 1 è dato quando la cifra d'affari annuale è inferiore al 60 per cento della media pluriennale. Sono prese in considerazione la situazione patrimoniale e la dotazione di capitale complessive, nonché la quota dei costi fissi non coperti.18

1ter Il provvedimento per un caso di rigore è accordato a condizione che l'impresa beneficiaria non distribuisca dividendi e non versi tantièmes per l'esercizio interessato oppure non ne decida il versamento, né restituisca apporti di capitale o ne decida la restituzione.19

2 La partecipazione ridotta di cui al capoverso 1 lettera b si applica soltanto se il Cantone interessato ha integralmente utilizzato la propria quota della prima parte di aiuti finanziari di cui al capoverso 1 lettera a. La partecipazione di cui al capoverso 1 lettera c si applica soltanto se il Cantone interessato ha integralmente utilizzato la propria quota della seconda parte di aiuti finanziari di cui al capoverso 1 lettera b.20

2bis Il sostegno finanziario della Confederazione è accordato a condizione che prima dell'epidemia di COVID-19 l'impresa fosse redditizia o economicamente solida e che non abbia diritto ad altri aiuti finanziari COVID-19 della Confederazione. Tra questi non rientrano le indennità per lavoro ridotto, le indennità di perdita di guadagno e i crediti concessi in virtù dell'ordinanza del 25 marzo 202021 sulle fideiussioni solidali COVID-19 o della legge del 18 dicembre 202022 sulle fideiussioni solidali COVID-19. 23

2ter Se le attività di un'impresa sono chiaramente distinte, è prevista la possibilità di accordare diverse forme di aiuto, purché queste non si sovrappongano l'una con l'altra. 24

3 Nei casi di rigore, la Confederazione può accordare alle imprese interessate contributi a fondo perso.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli in un'ordinanza; prende in considerazione le imprese che negli anni 2018 e 2019 hanno realizzato in media una cifra d'affari di 50 000 franchi almeno.25

5 Il Consiglio federale può allentare le condizioni previste dal presente articolo per le imprese che a partire dal 1° novembre 2020 devono chiudere o limitare in modo considerevole l'attività per più settimane a causa di provvedimenti adottati dalla Confederazione o dai Cantoni per far fronte all'epidemia di COVID-19.26

6 In aggiunta agli aiuti finanziari di cui al capoverso 1, la Confederazione può versare contributi supplementari pari al massimo a 750 milioni di franchi ai Cantoni particolarmente colpiti, a sostegno dei provvedimenti per i casi di rigore da questi adottati, senza che siano tenuti a partecipare al finanziamento dei relativi costi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 27

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

18 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

19 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

21 RU 2020 1077 1207 1233 3799

22 RS 951.26

23 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

24 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

26 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

27 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

Art. 12a28 Provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese: dati personali e informazioni

1 I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni, il Controllo federale delle finanze (CDF) nonché gli organi cantonali di vigilanza finanziaria possono trattare e comunicarsi i dati personali, compresi quelli su procedimenti e sanzioni di natura amministrativa o penale, e le informazioni necessarie per la gestione, la sorveglianza e l'erogazione degli aiuti finanziari secondo l'articolo 12 nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi. In tale ambito, il CDF può utilizzare sistematicamente il numero AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicem­bre 194629 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

2 I servizi e le persone seguenti sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, su richiesta, i dati personali e le informazioni di cui questi necessitano per la gestione, la sorveglianza e l'erogazione degli aiuti finanziari di cui all'articolo 12 nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi:

a.
i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni;
b.
le imprese che chiedono o ricevono un aiuto finanziario, i loro uffici di revisione come pure le persone e le imprese di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie.

3 I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a fornire alla Segreteria di Stato dell'economia e al CDF, su richiesta, i dati personali e le informazioni di cui questi ultimi necessitano per adempiere i loro compiti di con­trollo, contabilità e sorveglianza.

4 Il segreto bancario, fiscale, statistico, delle revisioni o d'ufficio non può essere invocato per impedire il trattamento e la comunicazione dei dati personali e delle informazioni secondo il presente articolo.

28 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2031 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

29 RS 831.10

Art. 12b30 Provvedimenti nel settore dello sport: contributi a fondo perso per club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico

1 La Confederazione sostiene mediante contributi a fondo perso per un importo massimo totale di 115 milioni di franchi:

a.
i club di calcio e hockey su ghiaccio che partecipano con una squadra alle competizioni delle rispettive leghe professionistiche;
b.
i club di pallacanestro, pallamano, unihockey, pallavolo, come pure i club di calcio e hockey su ghiaccio femminili che partecipano con una squadra alle competizioni della massima lega della rispettiva disciplina sportiva.

2 È considerato club ai sensi del capoverso 1 la persona giuridica titolare di una squadra nella disciplina sportiva in questione.

3 I contributi sono accordati per compensare le minori entrate generate dalle partite del campionato nazionale che dal 29 ottobre 2020 devono tenersi a porte chiuse o in presenza di un numero ridotto di spettatori a causa dei provvedimenti della Confederazione.

4 Tali contributi ammontano, per ciascuna partita, al massimo a due terzi delle entrate medie realizzate dalla biglietteria per le partite del club nel campionato nazionale della stagione 2018/2019. Da tale importo sono dedotte le entrate effettive generate dall'eventuale vendita di biglietti a partire dal 29 ottobre 2020.

5 Se un club secondo il capoverso 1 lettera b ha diritto sia a contributi in virtù del presente articolo sia a prestazioni in denaro previste dal pacchetto di aiuti che la Confederazione ha concesso a Swiss Olympic per la stabilizzazione del settore dello sport, può far valere soltanto uno di tali diritti.

6 I contributi sono concessi alle condizioni seguenti:

a.
per un periodo di cinque anni dalla ricezione dei contributi, il club non può distribuire dividendi o tantièmes e non può restituire gli apporti di capitale;
b.
al momento del versamento dei contributi, il club deve ridurre all'importo massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, o almeno nella misura del 20 per cento, il reddito medio, comprensivo di tutti i premi, dei bonus e degli altri vantaggi pecuniari legati al reddito, che supera tale importo massimo. Per stabilire il reddito medio sono determinanti i redditi dei dipendenti nella stagione 2018/2019. Su richiesta, il Consiglio federale può tenere conto anche dei redditi dei dipendenti al 13 marzo 2020. Le riduzioni salariali già effettuate nell'ambito dei provvedimenti adottati dalla Confederazione a seguito dell'epidemia di COVID-19 sono prese in considerazione. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni a favore dei club la cui massa salariale è considerevolmente inferiore alla media della lega;
c.
per cinque anni a decorrere dalla ricezione dei contributi, il reddito medio di cui alla lettera b può aumentare al massimo in misura equivalente all'au­mento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per i club promossi in una lega superiore;
d.
per cinque anni almeno, i club proseguono l'attuazione delle misure di promozione dei giovani e dello sport femminile perlomeno nella stessa misura della stagione 2018/2019.

7 Il club presenta annualmente alla Confederazione un rapporto sul rispetto delle condizioni di cui al capoverso 6. Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti tali rapporti e la loro pubblicazione.

8 Se le condizioni di cui al capoverso 6 o l'obbligo di cui al capoverso 7 primo periodo non sono osservati, la restituzione dei contributi è retta dalla legge del 5 ottobre 199031 sui sussidi.

30 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

31 RS 616.1

Art. 1332 Provvedimenti nel settore dello sport: mutui per club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico

1 La Confederazione può sostenere i club di cui all'articolo 12b capoverso 1 fondamentalmente solvibili, ma minacciati da problemi di liquidità anche dopo la concessione dei contributi secondo l'articolo 12b, accordando mutui senza interessi per un importo massimo totale di 235 milioni di franchi. I mutui devono essere rimborsati entro dieci anni al più tardi. I beneficiari dei mutui forniscono garanzie riconosciute dalla Confederazione pari almeno al 25 per cento del mutuo.

2 I mutui ammontano al massimo al 25 per cento dei costi d'esercizio sostenuti dai club per la partecipazione della propria squadra al campionato nazionale di una delle leghe di cui all'articolo 12b capoverso 1 nella stagione 2018/2019.

3 La Confederazione può concedere una postergazione del credito se vi è da ritenere che ciò permetta di ridurre i rischi finanziari per la Confederazione.

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

Art. 14 Provvedimenti nel settore dei media

1 Nel settore dei media il Consiglio federale adotta i seguenti provvedimenti:

a.
la Confederazione assume i costi complessivi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale (art. 16 cpv. 4 lett. a della legge del 17 di­cembre 201033 sulle poste); tali costi sono determinati in base alle tariffe vigenti il 1° giugno 2020;
b.
la Confederazione partecipa, con 27 centesimi per esemplare, ai costi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa sovraregionale e nazionale;
c.
i costi dell'abbonamento ai servizi di base «testo» dell'agenzia di stampa Keystone-ATS relativi ai diritti di utilizzazione per i media elettronici, determinati in base alle tariffe vigenti il 1° giugno 2020, sono finanziati, sino a un massimo di 10 milioni di franchi, con la quota dei proventi del canone radiotelevisivo non utilizzata.

2 Il Consiglio federale revoca i provvedimenti al più tardi all'entrata in vigore di una legge federale che prevede misure a favore dei media.

3 Disciplina le condizioni di promozione e la procedura per il calcolo e il versamento dei contributi di cui al capoverso 1 lettere a e b, nonché per l'assunzione dei costi di abbonamento di cui al capoverso 1 lettera c.

4 La riduzione di cui al capoverso 1 lettere a e b è concessa a condizione che l'e­ditore si impegni per scritto nei confronti dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) a non distribuire dividendi per l'esercizio in questione.

5 L'UFCOM rimborsa i costi dell'abbonamento ai servizi di base «testo» direttamente all'agenzia di stampa Keystone-ATS. Questa detrae tale importo dalle fatture per gli abbonati.

Art. 15 Provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno

1 Il Consiglio federale può prevedere che sia versata un'indennità per perdita di gua­dagno alle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l'attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID‑19. Sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell'attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d'affari del 40 per cento almeno rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015-2019.34

2 Hanno in particolare diritto all'indennità anche gli indipendenti ai sensi del­l'articolo 12 della legge federale del 6 ottobre 200035 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro.

3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti:

a.
le persone aventi diritto all'indennità e in particolare il diritto alle indennità giornaliere delle persone particolarmente a rischio;
b.
l'inizio e la fine del diritto all'indennità;
c.
il numero massimo di indennità giornaliere;
d.
l'importo e il calcolo dell'indennità;
e.
la procedura.

4 Il Consiglio federale si assicura che le indennità siano versate in funzione delle perdite di guadagno dichiarate dagli interessati. La correttezza delle indicazioni fornite è verificata in particolare mediante controlli a campione.

5 Il Consiglio federale può dichiarare applicabili le disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe all'articolo 24 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l'estin­zione del diritto e all'articolo 49 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l'appli­cabilità della procedura semplificata.

34 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

35 RS 830.1

Art. 17 Provvedimenti nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione

Il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge del 25 giu­gno 198236 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con riguardo a:

a.
il diritto all'indennità per lavoro ridotto dei formatori professionali che si occupano di apprendisti e il versamento di tale indennità;
b.37
la non considerazione dei periodi di conteggio a partire dal 1° marzo 2020 nei quali la perdita di lavoro è ammontata a oltre l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda (art. 35 cpv. 1bis LADI);
c.
il prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione degli assicurati che, tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, hanno avuto diritto a un massimo di 120 indennità giornaliere supplementari;
d.
lo svolgimento della procedura relativa al preannuncio di lavoro ridotto e al versamento dell'indennità per lavoro ridotto nonché la forma di tale versamento;
e.
il diritto all'indennità per lavoro ridotto dei lavoratori su chiamata con un rapporto di lavoro di durata indeterminata e il versamento di tale indennità;
f. 38
il diritto all'indennità per lavoro ridotto e il versamento di tale indennità per le persone di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI;
g.39
il periodo d'attesa di cui all'articolo 32 capoverso 2 LADI.

36 RS 837.0

37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 1° set. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

38 Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

39 Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 1° set. 2020 al 31 dic. 2021 023 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

Art. 17a40 Calcolo dell'indennità per lavoro ridotto per i redditi modesti

In deroga alla LADI41, l'indennità per lavoro ridotto è determinata come segue:

a.
in caso di occupazione a tempo pieno:
1.
per i redditi mensili sino a 3470 franchi, l'indennità ammonta al 100 per cento della perdita di guadagno computabile,
2.
per i redditi mensili tra 3470 e 4340 franchi, l'indennità ammonta a 3470 franchi in caso di perdita di guadagno totale; le perdite di guadagno parziali sono indennizzate proporzionalmente,
3.
per i redditi mensili pari almeno a 4340 franchi, l'indennità è determinata conformemente all'articolo 34 capoverso 1 LADI;
b.
in caso di occupazione a tempo parziale, il reddito e l'importo minimo dell'indennità per lavoro ridotto sono determinati conformemente alla lettera a in proporzione alla percentuale lavorativa.

40 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 1° dic. 2020 al 30 giu. 2021 (RU 2020 5821; 2021 153; FF 2020 7713; 2021 285).

41 RS 837.0

Art. 17b42 Preannuncio, durata e concessione retroattiva del lavoro ridotto

1 In deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI43, per il lavoro ridotto non è previsto alcun termine di preannuncio. Il preannuncio deve essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi. Dal 1° luglio 2021, il lavoro ridotto di durata superiore a tre mesi può essere autorizzato al massimo sino al 31 dicembre 2021. La modifica retroattiva di un preannuncio deve essere chiesta al servizio cantonale entro il 30 aprile 2021.

2 e 3 ...

42 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi), in vigore dal 1° set. 2020 al 31 dic. 2021, cpv. 2 e 3 dal 20 mar. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 153; FF 2021 285).

43 RS 837.0

Art. 18 Disposizioni penali

1 È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente i provvedimenti disposti dal Consiglio federale in virtù degli articoli 3 o 4 e la cui violazione è dichiarata punibile in virtù della presente disposizione.

2 Il Consiglio federale può stabilire quali violazioni di cui al capoverso 1 sono punite con una multa disciplinare fino a 300 franchi e determina l'importo della multa.

Art. 19 Esecuzione

Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione dei provvedimenti previsti dalla presente legge.

Art. 21 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1 La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

2 Fatti salvi i capoversi 3-5, entra in vigore il 26 settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021.

3 L'articolo 15 entra retroattivamente in vigore il 17 settembre 2020.

4 Gli articoli 1 e 17 lettere a-c hanno effetto sino al 31 dicembre 2022.

5 L'articolo 15 ha effetto sino al 30 giugno 2021.

6 La durata di validità dell'articolo 1 di cui al capoverso 4 è prorogata sino al 31 dicembre 2031.45

7 La durata di validità degli articoli 17 lettere a e c di cui al capoverso 4 è proro­gata sino al 31 dicembre 2023.46

8 La durata di validità dell'articolo 9 lettera c è prorogata sino al 31 dicembre 2031.47

9 In deroga al capoverso 2, l'articolo 17 lettera e entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021.48

45 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

46 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

47 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).

48 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).