Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione
1 La presente ordinanza definisce i principi applicabili a tutte le unità d'insegnamento e verifiche delle prestazioni nei cicli di studi di bachelor e di master del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo).
2 L'ordinanza si applica anche:
- a.
- agli studenti che partecipano a un programma di mobilità, agli studenti ospiti e agli studenti di specializzazione che frequentano unità d'insegnamento al PF di Zurigo e si sottopongono a verifiche delle prestazioni;
- b.
- ai cicli di studi della formazione didattica, per quanto i relativi regolamenti degli studi non dispongano altrimenti.
3 Ai programmi di postformazione universitaria si applicano gli articoli 6, 13, 14, 23, 29 e 30 della presente ordinanza, per quanto la Direzione non abbia emanato disposizioni derogatorie.
4 Agli esami di ammissione al dottorato e agli esami di dottorato si applicano gli articoli 3, 6, 8-10, 13, 14, 23, 29 e 30 della presente ordinanza, per quanto l'ordinanza del 1° luglio 20082 sul dottorato del PF di Zurigo non preveda disposizioni derogatorie. La presente ordinanza non si applica agli studi di dottorato al PF di Zurigo. Il dipartimento competente può tuttavia dichiarare applicabili disposizioni della presente ordinanza.
5 La presente ordinanza non si applica a unità d'insegnamento e verifiche delle prestazioni rette da disposizioni emanate al di fuori del settore dei PF; queste ultime riguardano in particolare unità d'insegnamento e verifiche delle prestazioni di altre scuole universitarie.