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414.135.1

Ordinanza del PF di Zurigo
sulle unità d'insegnamento e sulle verifiche
delle prestazioni al PF di Zurigo

(Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo)

del 22 maggio 2012 (Stato 1° agosto 2012)

La Direzione del PF di Zurigo (Direzione),

visto l'articolo 3 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza PFZ-PFL
del 13 novembre 20031,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza definisce i principi applicabili a tutte le unità d'insegnamento e verifiche delle prestazioni nei cicli di studi di bachelor e di master del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo).

2 L'ordinanza si applica anche:

a.
agli studenti che partecipano a un programma di mobilità, agli studenti ospiti e agli studenti di specializzazione che frequentano unità d'insegnamento al PF di Zurigo e si sottopongono a verifiche delle prestazioni;
b.
ai cicli di studi della formazione didattica, per quanto i relativi regolamenti degli studi non dispongano altrimenti.

3 Ai programmi di postformazione universitaria si applicano gli articoli 6, 13, 14, 23, 29 e 30 della presente ordinanza, per quanto la Direzione non abbia emanato disposizioni derogatorie.

4 Agli esami di ammissione al dottorato e agli esami di dottorato si applicano gli articoli 3, 6, 8-10, 13, 14, 23, 29 e 30 della presente ordinanza, per quanto l'ordinanza del 1° luglio 20082 sul dottorato del PF di Zurigo non preveda disposizioni derogatorie. La presente ordinanza non si applica agli studi di dottorato al PF di Zurigo. Il dipartimento competente può tuttavia dichiarare applicabili disposizioni della presente ordinanza.

5 La presente ordinanza non si applica a unità d'insegnamento e verifiche delle prestazioni rette da disposizioni emanate al di fuori del settore dei PF; queste ultime riguardano in particolare unità d'insegnamento e verifiche delle prestazioni di altre scuole universitarie.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

a.
studi di bachelor: primo livello di studi che prevede l'acquisizione di 180 crediti formativi secondo il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (crediti formativi ECTS) e si conclude con il diploma di bachelor;
b.
studi di master: secondo livello di studi che prevede l'acquisizione di 90 o 120 crediti formativi ECTS e si conclude con il diploma di master;
c.
unità d'insegnamento: uno o più corsi che insieme formano un'unità di esame e per i quali è conferito complessivamente un determinato numero di crediti formativi ECTS;
d.
verifica delle prestazioni: ogni procedura, in particolare esami, blocchi di esami e lavori scritti, che permette di misurare e valutare le prestazioni degli studenti;
e.
esame: procedura che permette di controllare e valutare con un voto la padronanza della materia appresa in un'unità d'insegnamento della durata di uno o due semestri;
f.
blocco di esami: serie di diverse prove da sostenere durante una stessa sessione d'esame e per la quale si calcola la media dei singoli voti;
g.
sessione d'esame: periodo di diverse settimane durante le vacanze semestrali, in cui si svolgono le prove di una sessione;
h.
fase d'esame a fine semestre: periodo di diverse settimane che comprende le ultime settimane del semestre e le prime settimane successive delle vacanze semestrali, in cui si svolgono le verifiche delle prestazioni a fine semestre, in particolare gli esami di fine semestre;
i.
esame del corso di base: esame con il quale si conclude l'anno di base del ciclo di studi di bachelor;
j.
scadenze accademiche: tutte le scadenze concernenti gli studi, in particolare la durata massima consentita per gli studi di bachelor e di master e per i cicli di studi della formazione didattica, le scadenze per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni e per il ritiro dell'iscrizione, le scadenze per sottoporsi alle verifiche delle prestazioni e i programmi d'esami individuali fissati dal rettore; non rientrano nelle scadenze accademiche i termini di consegna dei lavori di semestre, delle tesi di bachelor e di master.

Capitolo 2: Disposizioni generali sulle verifiche delle prestazioni

Sezione 1: Informazione degli studenti

Art. 3 Carattere vincolante delle comunicazioni concernenti
le verifiche delle prestazioni

Le comunicazioni concernenti le verifiche delle prestazioni sono vincolanti a partire dal momento in cui:

a.
possono essere consultate nella casella di posta elettronica del PF di Zurigo assegnata a ogni studente al momento dell'immatricolazione;
b.
sono recapitate in forma scritta; oppure
c.
sono pubblicate in forma adeguata, in particolare sul sito Internet del PF di Zurigo.
Art. 4 Programma dei corsi

1 Ogni dipartimento indica nel programma dei corsi per tutte le unità d'insegnamento da esso offerte:

a.
il numero, il titolo, il semestre, il tipo, il numero di ore settimanali per semestre, i docenti e gli esaminatori responsabili;
b.
i contenuti e gli obiettivi didattici;
c.
l'attribuzione a una o più categorie di unità d'insegnamento;
d.
le condizioni eventualmente richieste per seguire il corso;
e.
il numero di crediti formativi ECTS secondo le direttive sul sistema di crediti emanate dal rettore;
f.
la lingua in cui è tenuta l'unità d'insegnamento e la lingua in cui è svolta la corrispondente verifica delle prestazioni;
g.
la forma e il momento della verifica delle prestazioni (esame di una sessione, verifica delle prestazioni a fine semestre o prestazione di semestre);
h.
le condizioni eventualmente richieste per l'ammissione alla verifica delle prestazioni;
i.
il modo (scritto o orale) e la durata della verifica delle prestazioni;
j.
gli ausili ammessi in occasione della verifica delle prestazioni.

2 Queste indicazioni diventano vincolanti a partire dall'inizio del semestre. In casi eccezionali motivati, il rettore può approvare modifiche delle indicazioni richieste dopo l'inizio del semestre, sempre che le domande siano presentate prima dello scadere del termine per l'iscrizione alle verifiche delle prestazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1. Modifiche successive devono essere comunicate conformemente all'articolo 3. Non si entra nel merito di domande intempestive.

3 Se nel programma dei corsi figura un'unità d'insegnamento offerta da un altro dipartimento, devono essere riprese le indicazioni del dipartimento che la offre.

4 Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere d-g devono essere approvate dal rettore.

Sezione 2: Verifiche delle prestazioni, valutazione delle prestazioni,
crediti formativi

Art. 5 Modalità delle verifiche delle prestazioni

1 Le modalità di una determinata verifica delle prestazioni, in particolare la forma, la data, il modo, la durata, la materia, la lingua e gli ausili ammessi, sono definite in maniera unitaria per tutti gli studenti.

2 Le modalità sono stabilite dal dipartimento che svolge la verifica delle prestazioni. Fa stato il regolamento dell'ultima unità d'insegnamento frequentata.

3 All'occorrenza è possibile derogare, previa approvazione del rettore, dal principio di cui al capoverso 1, in particolare per le verifiche delle prestazioni che:

a.
devono essere sostenute quale condizione per l'ammissione agli studi di master;
b.
sono sostenute da studenti con disabilità;
c.
non possono essere sostenute alla data prevista per importanti motivi inerenti agli studi, in particolare a causa di un soggiorno di mobilità o di un praticantato obbligatorio.

4 In caso di deroga al principio di cui al capoverso 1 deve essere garantito lo scopo della verifica delle prestazioni.

Art. 6 Valutazione delle prestazioni

1 Le prestazioni sono valutate con un voto oppure con la menzione «superato»/«non superato».

2 Il voto migliore è 6, quello peggiore 1. Alle prestazioni sufficienti è attribuito un voto da 4 a 6, a quelle insufficienti un voto inferiore a 4 fino a 1. Sono ammessi i mezzi voti e i quarti di voto. Le medie dei voti sono arrotondate alla seconda cifra decimale.

3 I voti conferiti da altre scuole universitarie e che figurano nel certificato possono divergere da quanto previsto al capoverso 2.

4 Un blocco di esami è considerato superato se la media dei voti ponderati è uguale o superiore a 4. La ponderazione dei singoli esami di un blocco è definita nel regolamento degli studi. Non sono ammesse altre condizioni per il superamento di un blocco di esami.

Art. 7 Acquisizione di crediti formativi, esclusione da un ciclo di studi

1 I crediti formativi ECTS sono concessi unicamente per prestazioni sufficienti.

2 È escluso da un ciclo di studi chi in particolare:

a
non può più acquisire il numero necessario di crediti formativi ECTS per portare a termine il ciclo di studi corrispondente;
b.
ha oltrepassato il numero massimo di verifiche delle prestazioni non superate stabilito per una determinata categoria di unità d'insegnamento; oppure
c.
ha oltrepassato la durata massima consentita per gli studi.

3 Le altre condizioni per portare a termine gli studi sono definite nel relativo regolamento degli studi.

Sezione 3: Ammissione, iscrizione e ritiro, interruzione e mancata presentazione agli esami, consegna tardiva, comportamento disonesto

Art. 8 Ammissione

1 Alle verifiche delle prestazioni sono ammessi unicamente gli studenti e gli studenti di specializzazione immatricolati. Se l'onere amministrativo è ingiustificato, il rettore può prevedere eccezioni all'obbligo d'immatricolazione.

2 Il regolamento degli studi o il programma dei corsi può prevedere ulteriori condizioni per l'ammissione a una determinata verifica delle prestazioni.

3 Il rettore definisce, d'intesa con i dipartimenti, le tipologie consentite di condizioni di ammissione e le modalità della procedura di ammissione.

Art. 9 Iscrizione e ritiro

1 Il rettore stabilisce il luogo, la scadenza e le altre modalità per l'iscrizione agli esami di una sessione e alle verifiche delle prestazioni da sostenere durante la fase d'esame a fine semestre.

2 Il rettore stabilisce il numero massimo di esami di una sessione cui può iscriversi ogni studente per sessione d'esame. Su domanda motivata il rettore può autorizzare eccezioni in singoli casi.

3 L'iscrizione agli esami di una sessione può essere ritirata senza giustificazione fino a sette giorni prima dell'inizio della sessione. Se gli esami fanno parte di un blocco, il ritiro dell'iscrizione vale per l'intero blocco.

4 Il rettore definisce d'intesa con i dipartimenti la scadenza entro cui può essere ritirata senza giustificazione l'iscrizione a una delle verifiche delle prestazioni da sostenere nella fase d'esame a fine semestre.

5 Se è stato concordato un programma d'esami individuale, il ritiro dell'iscrizione deve essere motivato. Spetta al rettore decidere se la giustificazione addotta è fondata. In caso contrario, la verifica delle prestazioni deve essere svolta alla data prevista. Se non viene svolta, si applica l'articolo 10 capoverso 4.

6 Il rettore stabilisce le conseguenze delle inosservanze delle scadenze d'iscrizione e di ritiro dell'iscrizione.

7 Le disposizioni dei capoversi 1-6 sono comunicate agli studenti per posta elettronica o pubblicate in forma adeguata, in particolare sul sito Internet del PF di Zurigo.

Art. 10 Interruzione e mancata presentazione agli esami

1 È possibile interrompere una sessione d'esame o una fase d'esame a fine semestre soltanto per importanti motivi, quali malattia o infortunio.

2 Chi interrompe la sessione d'esame o la fase d'esame a fine semestre deve informare immediatamente il servizio di pianificazione degli esami e presentargli i necessari certificati.

3 In caso di interruzione, tutte le verifiche delle prestazioni già sostenute sono considerate valide. Gli esami sostenuti che fanno parte di un blocco sono presi in considerazione al momento della continuazione degli esami.

4 Una verifica delle prestazioni è ritenuta non superata se la mancata presentazione alla verifica non è stata motivata o non è stata motivata in misura sufficiente. Se l'esame fa parte di un blocco di esami, è considerato non superato l'intero blocco. In questo caso il mancato superamento è indicato con la menzione «interruzione».

5 Sulla fondatezza della giustificazione addotta decide:

a.
per gli esami di una sessione e per le verifiche delle prestazioni da sostenere durante le fasi d'esame a fine semestre: il rettore;
b.
per le altre verifiche delle prestazioni: il delegato agli studi.
Art. 11 Consegna tardiva

1 I lavori consegnati in ritardo, in particolare il lavoro di semestre, la tesi di bachelor o di master, sono considerati non superati. In questi casi il mancato superamento è indicato con la menzione «interruzione».

2 Il delegato agli studi può, su richiesta motivata, prolungare il termine di consegna. Sono considerati motivi validi la malattia o l'infortunio.

Art. 12 Domanda di proroga di una scadenza accademica

1 Il rettore stabilisce le date entro cui può essere presentata una domanda motivata di proroga di una scadenza accademica. Sono considerati importanti motivi segnatamente la malattia o l'infortunio. Tali date sono pubblicate in forma adeguata, in particolare sul sito Internet del PF di Zurigo.

2 Non si entra nel merito di domande presentate in ritardo.

Sezione 4: Ripetizione di verifiche delle prestazioni

Art. 14

1 Una verifica delle prestazioni non superata può essere ripetuta una volta sola.

2 Se la verifica delle prestazioni non superata fa parte di un blocco di esami, deve essere ripetuto l'intero blocco.

3 In caso di ripetizione di una verifica delle prestazioni può essere chiesto al candidato di frequentare nuovamente l'unità d'insegnamento corrispondente. Sono escluse le unità d'insegnamento oggetto dell'esame del corso di base o di un blocco di esami.

4 In caso di ripetizione di una verifica delle prestazioni, per tutte le modalità della verifica delle prestazioni da ripetere fa stato il regolamento dell'ultima unità d'insegnamento frequentata.

5 Una verifica delle prestazioni può essere ripetuta soltanto se è stato comunicato il suo mancato superamento.

6 Una verifica delle prestazioni superata non può essere ripetuta. È fatto salvo l'articolo 43 capoverso 6 dell'ordinanza del 30 novembre 20104 sull'ammissione al PF di Zurigo.

7 Se per un'unità d'insegnamento non è possibile ripetere la verifica delle prestazioni, il delegato agli studi stabilisce se e con quali prestazioni di studio è possibile acquisire i crediti formativi ECTS corrispondenti.

Sezione 5: Computo delle prestazioni di studio ed esonero dalle verifiche delle prestazioni

Art. 15 Principio

Al momento dell'ammissione, le prestazioni di studio di studenti che provengono da altre scuole universitarie, che hanno seguito altri cicli di studi del PF di Zurigo o che riprendono gli studi al PF di Zurigo possono essere computate o detti studenti possono essere esonerati da verifiche delle prestazioni. Questi casi sono retti dall'ordinanza del 30 novembre 20105 sull'ammissione al PFZ.

Art. 16 Computo dei risultati ottenuti in altre scuole universitarie

1 Le verifiche delle prestazioni superate in un'altra scuola universitaria nel quadro di un programma di mobilità sono computate se il programma di studio è stato previamente fissato con il delegato agli studi. Il programma di studio può essere modificato durante il soggiorno di mobilità solo previo accordo del delegato agli studi.

2 Il regolamento degli studi può prevedere che, invece del delegato agli studi, altre persone svolgano i compiti di cui al capoverso 1.

3 Il rettore definisce la chiave di conversione dei voti che sono assegnati in base a un'altra scala di valutazione.

4 Se le verifiche delle prestazioni sostenute in un'altra scuola universitaria fanno parte di blocchi di esami da sostenere al PF di Zurigo, la media dei voti è calcolata tenendo conto dei voti conseguiti sia nell'altra scuola universitaria sia al PF di Zurigo.

5 Un blocco di esami non superato deve essere ripetuto integralmente al PF di Zurigo.

6 Gli attestati delle prestazioni ottenuti in un'altra scuola universitaria sono riportati nel certificato dei voti, di regola con la denominazione originale e con l'indicazione della relativa scuola universitaria.

Sezione 6: Persone incaricate delle verifiche

Art. 17 Esaminatori

1 Le verifiche delle prestazioni sono svolte dai docenti che hanno insegnato nelle corrispondenti unità d'insegnamento. Se la prova non può essere svolta da un docente segnatamente a causa di malattia o di altri impedimenti professionali, il delegato agli studi del dipartimento offerente può nominare in ogni momento altri esaminatori qualificati.

2 Non sussiste alcun diritto a sostenere una verifica delle prestazioni con un determinato esaminatore.

3 Se più docenti insegnano in un'unità d'insegnamento, il delegato agli studi designa l'esaminatore responsabile. Il delegato agli studi comunica la decisione al rettore al più tardi entro l'inizio del semestre.

4 Salvo diversa disposizione del regolamento degli studi, gli esaminatori hanno i compiti seguenti:

a.
scegliere la materia oggetto della verifica delle prestazioni;
b.
informare gli studenti sulla materia oggetto della verifica delle prestazioni, sempre che diverga dalla materia della corrispondente unità d'insegnamento;
c.
formulare le domande;
d.
procedere alla verifica delle prestazioni;
e.
valutare le prestazioni;
f.
proporre un voto alla commissione scrutinatrice se tale voto è conferito per un esame secondo l'articolo 19.

5 L'informazione di cui al capoverso 4 lettera b è comunicata per lettera, per posta elettronica, per scritto durante la lezione o è pubblicata nel programma dei corsi. La comunicazione deve avvenire al più tardi quattro settimane prima della verifica delle prestazioni, in ogni caso entro la fine del semestre.

Art. 18 Commissari

1 Se una verifica orale delle prestazioni è svolta da un unico esaminatore, questi deve essere affiancato da un commissario.

2 Salvo diversa disposizione del regolamento degli studi, l'esaminatore designa un commissario scegliendolo dalla cerchia degli assistenti, dei collaboratori scientifici o di altre persone qualificate.

3 Il commissario coadiuva l'esaminatore nel corretto svolgimento della verifica orale delle prestazioni e ne verbalizza in forma adeguata il decorso all'indirizzo della commissione scrutinatrice o di eventuali organi di ricorso.

4 Se una verifica delle prestazioni è svolta da due o più esaminatori, uno di loro assume i compiti di commissario.

Art. 19 Commissione scrutinatrice, esercizio del potere discrezionale

1 Per l'esame del corso di base e per ogni blocco di esami la commissione scrutinatrice è costituita dagli esaminatori e dal delegato agli studi.

2 La commissione scrutinatrice è presieduta dal delegato agli studi.

3 In base alle proposte degli esaminatori la commissione scrutinatrice decide la valutazione dei singoli esami. Tale decisione è presa quando l'esame del corso di base o un blocco di esami sono stati completamente sostenuti.

4 Alle sedute della commissione scrutinatrice è invitato un rappresentante degli studenti. Quest'ultimo ha lo statuto di osservatore. Il dipartimento definisce i dettagli nel regolamento interno.

5 Per gli altri esami, che in caso di mancato superamento possono determinare l'esclusione dal ciclo di studi, il dipartimento deve garantire, mediante una commissione scrutinatrice o altri provvedimenti adeguati, che gli esaminatori esercitino il loro potere discrezionale nella valutazione delle prestazioni in modo conforme alla legge.

Sezione 7: Comunicazione dei risultati, disaccordo

Art. 20

1 Il risultato dell'esame del corso di base è comunicato per scritto agli studenti.

2 Gli studenti possono consultare tutte le altre valutazioni delle prestazioni in Internet nell'applicazione specifica del PF di Zurigo. Agli studenti è comunicato periodicamente per posta elettronica per quali verifiche delle prestazioni sostenute sono disponibili le valutazioni.

3 Nella comunicazione è indicato come procedere in caso di disaccordo.

Sezione 8: Organizzazione delle verifiche delle prestazioni e piani degli esami

Art. 21 Organizzazione delle verifiche delle prestazioni

1 Il rettorato organizza gli esami delle sessioni. In particolare stabilisce le date.

2 Il rettore disciplina in modo unitario e in accordo con i dipartimenti:

a.
la competenza per l'organizzazione delle verifiche delle prestazioni svolte al di fuori delle sessioni d'esame;
b.
l'inizio e la durata delle sessioni d'esame e delle fasi d'esame a fine semestre.
Art. 22 Piani degli esami

1 Il rettorato definisce i piani per gli esami delle sessioni.

2 Una volta allestiti i piani degli esami, agli studenti e agli esaminatori è comunicato per posta elettronica che il piano personale degli esami può essere consultato in Internet nell'applicazione specifica del PF di Zurigo.

3 Il piano personale degli esami ha carattere vincolante per entrambe le parti.

4 Se un esame orale non può essere sostenuto alla data prevista segnatamente a causa di malattia o infortunio, gli studenti e gli esaminatori possono concordare modifiche individuali delle date all'interno del periodo della sessione d'esame. La persona che chiede la modifica di una data comunica immediatamente il cambiamento per scritto al servizio di pianificazione degli esami.

5 Le date degli esami scritti non possono essere modificate.

Sezione 9: Diritto d'autore e archiviazione

Art. 23

1 Chi redige un lavoro, in particolare un lavoro di semestre, una tesi di bachelor o di master, o chi, nel quadro di verifiche delle prestazioni, crea modelli o programmi informatici, è considerato autore della rispettiva opera conformemente alla legislazione sui diritti d'autore.

2 Opere ai sensi del capoverso 1 possono, per quanto consentito dalla legislazione sui diritti d'autore, essere archiviate dalle unità organizzative interessate del PF di Zurigo, riutilizzate o restituite all'autore. La restituzione è possibile soltanto due anni dopo la comunicazione dei risultati. Se un ricorso è pendente, la restituzione è possibile soltanto due anni dopo che la decisione sui risultati è passata in giudicato.

3 Altre verifiche scritte delle prestazioni e i verbali relativi alle verifiche orali delle prestazioni sono conservati per due anni dopo la comunicazione dei risultati e in seguito distrutti. Se un ricorso è pendente, i documenti possono essere distrutti soltanto due anni dopo che la decisione sui risultati è passata in giudicato.

Capitolo 3: Disposizioni particolari per i livelli bachelor e master

Art. 24 Esame del corso di base

1 L'esame del corso di base si svolge globalmente in una sessione d'esame.

2 L'esame del corso di base e un'eventuale ripetizione devono essere sostenuti entro due anni dall'inizio degli studi. Il primo tentativo deve essere sostenuto nella sessione d'esame estiva che segue immediatamente la fine del primo anno accademico o al più tardi nella successiva sessione d'esame invernale.

3 In caso di impedimento per importanti motivi, il rettore può prolungare il termine e disporre eventualmente ulteriori provvedimenti. Sono considerati importanti motivi segnatamente la malattia o l'infortunio.

4 Se è stato accordato un congedo, il rettore può prolungare il termine di un semestre al massimo.

5 È escluso definitivamente da un ciclo di studi di bachelor chi:

a.
non ha superato per due volte l'esame del corso di base; o
b.
non osserva per propria colpa le scadenze di cui ai capoversi 2-4.

6 Gli studenti possono sostenere altre verifiche delle prestazioni previste dal regolamento degli studi già prima di avere superato l'esame del corso di base. Sono fatte salve eventuali condizioni d'ammissione.

7 Se lo studente ripete volontariamente l'anno di studio di base senza aver sostenuto l'esame, il rettore può, su domanda, prolungare le scadenze di cui al capoverso 2 di un semestre al massimo e disporre eventualmente ulteriori provvedimenti. Una tale domanda può essere presentata una sola volta e soltanto dopo aver assolto per la prima volta l'anno di studio di base. La durata massima consentita per gli studi di bachelor rimane invariata.

Art. 25 Tesi di bachelor

1 Il regolamento degli studi può prevedere una tesi di bachelor.

2 Il periodo e il tempo a disposizione per la tesi di bachelor devono essere stabiliti in modo che il passaggio al livello master avvenga senza ritardi nel rispetto della durata regolamentare degli studi.

3 La tesi di bachelor è valutata con un voto.

4 Alla tesi di bachelor è attribuito un determinato numero di crediti formativi ECTS. Questi ultimi costituiscono una parte dei crediti formativi necessari per conseguire il diploma di bachelor.

5 In caso di ripetizione della tesi di bachelor deve essere trattato un nuovo tema.

Art. 26 Tesi di master

1 Per tutti i cicli di studi di master è richiesta una tesi di master.

2 Il tempo a disposizione per elaborare la tesi di master è di quattro a sei mesi ed è definito nel regolamento degli studi. Quest'ultimo può prevedere una durata di elaborazione più lunga, in particolare se la tesi di master è connessa ad altri lavori, segnatamente se è redatta nel quadro di un praticantato.

3 La tesi di master è valutata con un voto.

4 Il regolamento degli studi può prevedere condizioni cui subordinare l'inizio della tesi di master.

5 Alla tesi di master è attribuito un determinato numero di crediti formativi ECTS. Questi ultimi costituiscono una parte dei crediti formativi necessari per conseguire il diploma di master.

6 In caso di ripetizione della tesi di master deve essere trattato un nuovo tema.

Capitolo 4: Durata massima degli studi e documenti del diploma

Art. 27 Durata massima degli studi

1 Chi ha soddisfatto le condizioni richieste dal regolamento degli studi presenta al dipartimento responsabile del ciclo di studi una domanda di rilascio del diploma di bachelor o di master.

2 Per la presentazione della domanda valgono le seguenti scadenze:

a.
il diploma di bachelor deve essere richiesto entro cinque anni dall'inizio degli studi nel corrispondente ciclo di studi di bachelor;
b.
il diploma di master deve essere richiesto:
1.
se per il diploma sono necessari 90 crediti formativi ECTS: entro tre anni dall'inizio del corrispondente ciclo di studi di master,
2.
se per il diploma sono necessari 120 crediti formativi ECTS: entro quattro anni dall'inizio del corrispondente ciclo di studi di master.

3 Il regolamento degli studi può prevedere scadenze più lunghe se:

a.
per la conclusione degli studi è richiesto lo svolgimento di un praticantato professionale o industriale di diversi mesi per il quale non sono conferiti crediti formativi ECTS;
b.
l'ammissione agli studi di master è vincolata agli obblighi di cui all'articolo 33 lettera b dell'ordinanza del 30 novembre 20106 sull'ammissione al PF di Zurigo.
4 Il rettore può, su domanda motivata, prolungare le scadenze di cui ai capoversi 2 e 3. Sono considerati importanti motivi segnatamente la malattia o l'infortunio. È fatta salva un'eventuale riduzione delle scadenze di cui all'articolo 43 capoverso 7 dell'ordinanza del 30 novembre 2010 sull'ammissione al PF di Zurigo.
Art. 28 Diploma, attestato e «Diploma Supplement»

1 Chi ottiene il bachelor o il master riceve un diploma, un attestato e un «Diploma Supplement».

2 Sul diploma figurano:

a.
i dati anagrafici;
b.
il titolo accademico conferito;
c.
un eventuale indirizzo formativo particolare;
d.
le firme del rettore del PF di Zurigo e del direttore del dipartimento;
e.
il sigillo del PF di Zurigo.

3 Per i cicli di studi interuniversitari il PF di Zurigo e le altre scuole universitarie coinvolte possono rilasciare un diploma comune. Questo diploma può divergere da quanto disposto nel capoverso 2. I dettagli devono essere disciplinati in una convenzione stipulata tra le scuole universitarie coinvolte.

4 Il diploma per i cicli di studi della formazione didattica o per altri cicli di studi particolari può divergere da quanto disposto nel capoverso 2. I dettagli devono essere disciplinati nel relativo regolamento degli studi.

5 Il rettore stabilisce quali indicazioni devono figurare sull'attestato e sul «Diploma Supplement».

Capitolo 5: Rimedi giuridici

Art. 30 Ricorso amministrativo

Le decisioni prese in virtù della presente ordinanza o dei regolamenti degli studi possono essere impugnate mediante ricorso presso la commissione di ricorso dei PF entro 30 giorni dalla loro ricezione.

Capitolo 6: Regolamenti degli studi e progetti pilota

Art. 31 Regolamenti degli studi

1 I singoli dipartimenti presentano alla Direzione una domanda per l'emanazione di un regolamento degli studi per ogni ciclo di studi di bachelor e di master.

2 I regolamenti degli studi contemplano disposizioni:

a.
sulla suddivisione del ciclo di studi in categorie di unità d'insegnamento;
b.
sulle condizioni per richiedere il diploma di bachelor e di master;
c.
su eventuali condizioni per l'ammissione alle verifiche delle prestazioni;
d.
sulle verifiche delle prestazioni previste per i diversi cicli di studi, sugli esami che fanno parte dell'esame del corso di base, nonché sull'eventuale raggruppamento di esami in blocchi;
e.
sulle modalità generali e sulla durata d'elaborazione della tesi di master ed eventualmente della tesi di bachelor;
f.
sulla designazione esatta dei titoli accademici in tedesco e inglese;
g.
sul calcolo del voto finale.

3 I regolamenti degli studi possono contemplare ulteriori disposizioni, in particolare:

a.
sul diritto degli studenti di proporre il tema della tesi di bachelor e di master;
b.
sull'ampiezza della tesi di bachelor e di master e sulla durata massima per la loro preparazione;
c.
sull'ammissione di lavori di gruppo nelle verifiche delle prestazioni e sulle misure di controllo volte a definire la quota individuale.
Art. 32 Progetti pilota

Per i progetti pilota, eventuali regolamenti degli studi di durata limitata che derogano alla presente ordinanza sono preminenti rispetto a quest'ultima.

Capitolo 7: Disposizioni finali