1
Legge federale
sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari
e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, LI)1 del 18 marzo 1988 (Stato 26 novembre 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 79 e 83 della Costituzione federale2;
esaminata un'iniziativa parlamentare;
visti il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 12 febbraio 1988
e il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 26 febbraio 19883, decreta:
Art. 1
4
1 Ogni membro dell'Assemblea federale (in seguito: parlamentare) riceve dalla
Confederazione una retribuzione, imponibile a titolo di reddito lavorativo.
2 Riceve un contributo a copertura delle spese derivanti dall'attività parlamentare.
Art. 2
5
Il parlamentare riceve una retribuzione annua di 24 000 franchi per i lavori preparatori.
Art. 3
6
Il parlamentare riceve a titolo di retribuzione una diaria di 400 franchi per ogni giorno di presenza a sedute del proprio Consiglio, di una commissione o delegazione,
del proprio gruppo parlamentare o del comitato di quest'ultimo, nonché per ogni
giornata di lavoro dedicata all'adempimento di compiti speciali su incarico del presidente del Consiglio o di una commissione.
RU 1988 1162 1
Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002
(RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).
2
[CS 1 3]
3
FF 1988 II 765 4
Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002
(RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).
5
Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002
(RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).
6
Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002
(RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).
171.21
Assemblea federale
2
171.21
a7 Indennità per spese di personale e di materiale Il parlamentare riceve un'indennità annua di 30 000 franchi a copertura delle spese
di personale e di materiale derivanti dall'adempimento del mandato parlamentare.
Art. 4
Vitto e pernottamento Il parlamentare riceve un'indennità per il vitto e un'indennità di pernottamento.
Art. 5
8
all'interno del Paese o all'estero nell'ambito dell'attività parlamentare.
Art. 6
Indennità di percorso Il parlamentare che, abitando lontano, deve effettuare lunghi tragitti per recarsi a
Berna riceve un'indennità di percorso.
Art. 7
9
Art. 8
Infortunio
Durante la sua attività parlamentare, il parlamentare è assicurato contro gli infortuni.
Art. 9
Indennità ai presidenti delle commissioni e ai relatori 1
Il parlamentare che presiede una commissione, una delegazione, una sezione, una sottocommissione o un gruppo di lavoro riceve la diaria doppia. Sono eccettuate le
brevi sedute durante le sessioni.
2
Il parlamentare che, su incarico di una commissione, deve presentare una relazione orale al Consiglio riceve, per ogni relazione, un'indennità pari alla metà della diaria.
Art. 10
Indennità speciale
1
Il parlamentare che adempie un compito speciale su incarico del presidente del Consiglio, dell'Ufficio o di una commissione (esame di questioni particolari, di atti
voluminosi ecc.) riceve un'indennità speciale.
2
L'Ufficio del Consiglio cui appartiene il parlamentare decide circa l'assegnazione e l'importo di questa indennità.
7
Introdotto dal n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002
(RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).
8
Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002
(RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).
9
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mar. 1997
(RU 1997 539 540; FF 1996 III 129 140).
Indennità parlamentari - LF 3
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Art. 11
Assegno di presidenza e di vicepresidenza I presidenti e i vicepresidenti dei due Consigli ricevono un assegno annuo.
Art. 12
Contributi ai gruppi parlamentari I gruppi parlamentari ricevono un contributo annuo destinato a coprire le spese delle
loro segreterie e consistente in un contributo base e in un supplemento per ogni
membro.
Art. 13
Spese di rappresentanza e periti Per le spese di rappresentanza dei due Consigli, dei loro presidenti e delle commissioni, per la cura delle relazioni con i parlamenti esteri, per l'attività svolta in seno
ad organizzazioni parlamentari internazionali e per la retribuzione di periti e di altre
persone consultate i crediti necessari sono stanziati nel bilancio di previsione.
Art. 14
10
federale.
2 All'inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale, è versata un'adeguata indennità di rincaro sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi disciplinati dalla presente legge; l'importo di tale indennità è stabilito in un'ordinanza
dell'Assemblea federale.
3 In caso di dubbio circa il diritto a una retribuzione o a un'indennità, o di contestazione dell'esattezza di un conteggio, decide definitivamente la Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale.
Art. 15
Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 17 marzo 197211 sulle indennità parlamentari e il relativo decreto federale del 28 giugno 197212 sono abrogati.
Art. 16
Referendum e entrata in vigore 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Essa entra in vigore il 1° luglio 1988.
10
Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002
(RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).
11
[RU 1972 1688, 1981 1602, 1983 1940] 12
[RU 1972 1692, 1983 1442 1940 n. II]
Assemblea federale
4
171.21