1
Ordinanza
sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
(Ordinanza sulle armi, OArm) del 21 settembre 1998 (Stato 17 aprile 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 32 e 40 della legge federale del 20 giugno 19971
sulle armi (LArm, legge), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Campo d'applicazione e definizioni
Art. 1
Delimitazione rispetto alla legge del 13 dicembre 19962 sul materiale
bellico e alla legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a
duplice impiego
(art. 2 cpv. 3 LArm)
Non è necessaria un'ulteriore autorizzazione ai sensi della legge: a.
per l'esportazione o il transito nonché per l'importazione a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni che
sono considerati materiale bellico; b.
se è stata rilasciata una relativa autorizzazione ai sensi della legge sul controllo dei beni a duplice impiego.
Art. 2
Armi antiche
(art. 2 cpv. 2 lett. a LArm) Per armi antiche s'intendono: a.
le armi da fuoco portatili fabbricate prima del 1890; b.
le armi da taglio, da punta e altre armi, fabbricate prima del 1900.
RU 1998 2549 1
RS 514.54
2
RS 514.51
3
RS 946.202
514.541
Equipaggiamento
2
514.541
Art. 3
4
(art. 4 cpv. 1 lett. b LArm) Sono considerati armi gli spray destinati all'autodifesa, contenenti sostanze delle
classi di tossicità 1 e 2 secondo la legge del 21 marzo 19695 sui veleni.
Art. 4
6
(art. 4 cpv. 1 lett. e LArm) I dispositivi che producono un elettrochoc sono considerati armi, se non sono conformi alle disposizioni dell'ordinanza del 9 aprile 19977 sui prodotti elettrici a bassa
tensione. In caso di dubbio decide l'Ufficio centrale Armi.
Art. 5
Parti essenziali di armi
(art. 4 cpv. 3 LArm)
Sono considerate parti essenziali di armi: a.
nelle pistole:
1.
l'impugnatura,
2.
la culatta,
3.
la canna;
b.8 nelle rivoltelle: 1.
il telaio,
2.
la canna;
c.
nelle armi da fuoco portatili:
1.
il castello di culatta, 2.
la culatta,
3.
la canna.
...9
Art. 6
10
(art. 4 cpv. 1 lett. c LArm) 1 I coltelli sono considerati armi se: 4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
5
RS 813.0
6
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
7
RS 734.26
8
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
9
Tit. abrogato dal n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU 2001 1009).
10
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
Armi, accessori di armi e munizioni - O 3
514.541
a.
hanno una lama girevole, a serramanico, a scatto, a molla o con altri meccanismi di apertura, utilizzabili con una sola mano; e b.
la lunghezza totale del coltello aperto è superiore a 12 cm; e c.
la lama ha una lunghezza superiore a 5 cm.
2 I pugnali sono considerati armi se hanno una lama fissa, appuntita e di lunghezza
inferiore a 30 cm, che: a.
è simmetrica; o
b.
è asimmetrica e presenta un dorso a sega oppure munito di uncini o denti.
Sezione 2:11 Restrizioni e divieti
Art. 7
Divieti concernenti coltelli e pugnali
(art. 5 cpv. 1 lett. b LArm) 1 Sono vietati l'acquisto, il porto, la mediazione nonché l'importazione di: a.
pugnali giusta l'articolo 6 capoverso 2 lettera a; b.
coltelli la cui lama si apre grazie a un meccanismo automatico azionabile con
una sola mano, segnatamente mediante molla, pressione di gas o elastico; c.
coltelli a farfalla.
2 Benché, a titolo non professionale, ne siano consentiti senza permesso l'acquisto,
la mediazione e l'importazione, l'esportazione o il transito, è vietato il porto di: a.
pugnali giusta l'articolo 6 capoverso 2 lettera b; b.
pugnali e baionette d'ordinanza svizzeri; c.
coltelli che possono essere resi pronti all'uso grazie a un meccanismo non
automatico azionabile con una sola mano.
Art. 8
Abrogato
Art. 9
Divieto per i cittadini di determinati Stati
(art. 7 cpv. 1 LArm)
1 L'acquisto di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni nonché il porto di armi sono vietati ai cittadini dei seguenti Stati: a.
Repubblica Federale di Jugoslavia; b.
Croazia;
c.
Bosnia-Erzegovina;
11
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
Equipaggiamento
4
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d.
Macedonia;
e.
Turchia;
f.
Sri Lanka;
g.
Algeria;
h.
Albania.
2 L'Ufficio centrale Armi può eccezionalmente rilasciare un'autorizzazione d'acquisto e di porto, in particolare a persone che partecipano a manifestazioni di caccia
o sportive oppure che svolgono compiti di protezione di persone o oggetti. L'autorizzazione va limitata nel tempo e può essere vincolata a oneri. È fatto salvo l'articolo 30.
3 Le persone che chiedono un'autorizzazione eccezionale ai sensi del capoverso 2
devono compilare l'apposito modulo e inviarlo all'Ufficio centrale Armi con i seguenti allegati: a.
estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo; b.
copia di un documento ufficiale di legittimazione; c.
motivazione scritta della domanda.
4 L'Ufficio centrale Armi può chiedere alle autorità cantonali ulteriori informazioni.
Capitolo 2: Acquisto di armi Sezione 1: Acquisto con permesso d'acquisto di armi
Art. 10
Domanda per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi
(art. 8 LArm)
1 Chiunque intende ottenere un permesso d'acquisto di armi o di parti essenziali di
armi deve compilare l'apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale
con i seguenti allegati:12 a.
estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi; b.
copia di un documento ufficiale di legittimazione.
2 L'autorità controlla che le condizioni per l'acquisto di armi siano adempite.13 3 I cittadini stranieri senza permesso di domicilio devono allegare alla domanda
un'attestazione secondo l'articolo 12 capoverso 3 della legge.
12
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
13
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
Armi, accessori di armi e munizioni - O 5
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Art. 11
14
solo permesso d'acquisto
(art. 8 cpv. 4 LArm)
1 L'autorità competente può rilasciare un permesso che autorizza ad acquistare fino a
tre armi o tre parti essenziali di armi a condizione che dette armi o parti essenziali di
armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante.
2 L'acquirente deve confermare con la firma sul permesso d'acquisto la ricezione di
ogni arma o di ogni parte essenziale di arma.
Art. 12
Rinvio del permesso d'acquisto di armi
(art. 8 LArm)
Al più tardi un mese dopo l'alienazione, l'alienante deve inviare all'autorità competente una copia del permesso d'acquisto di armi.
Sezione 2: Acquisto senza permesso d'acquisto di armi
Art. 13
15
(art. 9, 10 e 15 LArm) 1 Se per l'acquisto di un'arma o di una parte essenziale di arma non è necessario un
permesso d'acquisto di armi oppure se sono alienate munizioni o elementi di munizioni, l'alienante deve badare che, per l'alienazione, non esista alcun motivo
d'impedimento giusta l'articolo 8 capoverso 2 della legge.
2 Se non vi sono indizi contrari, l'alienante è autorizzato a presupporre l'assenza di
un motivo d'impedimento quando l'acquirente: a.
è un membro della comunione domestica o un congiunto ai sensi dell'articolo 110 numeri 2 e 3 del Codice penale16; oppure b.
presenta un permesso d'acquisto per un'arma che gli è stato rilasciato da
meno di due anni.
3 Se, considerate le circostanze, dubita che le condizioni per l'alienazione dell'arma
siano adempite, l'alienante deve esigere un estratto del casellario giudiziale centrale
dall'acquirente o chiedere, con il consenso di questi, le necessarie informazioni
presso le autorità o persone competenti.
4 L'estratto del casellario giudiziale centrale deve essere conservato insieme al contratto scritto.
14
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
15
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
16
RS 311.0
Equipaggiamento
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Art. 14
Fucili a ripetizione
(art. 10 cpv. 1 lett. b LArm) 1 I seguenti fucili a ripetizione possono essere acquistati senza permesso d'acquisto
di armi:
a.
fucili a ripetizione d'ordinanza (moschetto 11, fucile 11 e moschetto 31); b.
fucili da sport per la munizione di calibro militare usuale in Svizzera e per la
munizione di calibro sportivo, quali fucili standard con sistema di culatta a
ripetizione;
c.17 armi da caccia ammesse per la caccia dalla legislazione federale sulla caccia; d.
fucili da sport ammessi per concorsi nazionali e internazionali di tiro di caccia sportiva.
2 Chiunque intende acquistare in commercio un fucile con sistema di ripetizione a
pompa o con leva guardamano necessita di un permesso d'acquisto di armi.
Art. 15
Eccezione all'obbligo di ottenere un permesso d'acquisto
(art. 8 cpv. 4 LArm)
1 Chiunque fa riparare la propria arma da un negoziante di armi, per la durata della
riparazione non necessita del permesso d'acquisto per un'arma sostitutiva dello
stesso tipo.
2 Non è necessario un permesso d'acquisto per la sostituzione di una parte essenziale
dell'arma qualora la parte sostituita rimanga presso l'alienante.
3 Il titolare di un'autorizzazione d'importazione di armi o di una parte essenziale di
armi non necessita di un permesso d'acquisto per siffatti oggetti.
Capitolo 3: Armi da fuoco per il tiro a raffica e munizioni vietate
Art. 16
Omologazione per determinare le armi da fuoco per il tiro a raffica e
le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi
da fuoco portatili semiautomatiche
(art. 5 cpv. 1 lett. a LArm) 1 Qualora non sia chiaro se un'arma è un'arma vietata giusta l'articolo 5 capoverso 1
lettera a della legge, si deve chiedere all'Ufficio centrale Armi la relativa omologazione.18 2 L'Ufficio centrale Armi comunica alle autorità esecutive il deposito di una domanda di omologazione per un determinato tipo d'arma; l'importazione, l'acquisto o il
commercio di armi di tale tipo sono consentiti soltanto dopo che l'esame abbia dimostrato che non si tratta di un'arma per il tiro a raffica vietata.
17
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
18
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
Armi, accessori di armi e munizioni - O 7
514.541
3 I risultati dell'esame sono notificati mediante decisione alle persone o ai servizi
che hanno chiesto l'omologazione e resi noti alle autorità esecutive interessate.
4 L'Ufficio centrale Armi può ordinare che un'arma omologata sia depositata a
scopo di confronto, fintanto che ne dura il commercio.
Art. 17
Munizioni vietate
(art. 6 LArm)
1 Sono vietati l'acquisto, l'importazione e la fabbricazione dei seguenti tipi di munizione: a.
munizioni con proiettili a nucleo duro (acciaio, tungsteno, porcellana ecc.); b.
munizioni con proiettili contenenti una carica esplosiva o incendiaria; c.
munizioni con uno o più proiettili destinati a liberare veleni delle classi di
tossicità 1 e 2.
2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide a quali altre munizioni speciali debba inoltre applicarsi il divieto.
3 L'Ufficio centrale Armi può autorizzare deroghe al divieto segnatamente per scopi
industriali o per collezioni. L'autorizzazione va limitata nel tempo e può essere vincolata a oneri.19 Capitolo 4: Commercio di armi
Art. 18
Domanda per il rilascio di una patente di commercio di armi
(art. 17 LArm)
1 Chiunque chiede una patente di commercio di armi deve compilare l'apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:20 a.
copia di un documento ufficiale di legittimazione; b.
estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi; c.
estratto del registro di commercio; d.
prova del superamento degli esami per la patente di commercio di armi; e.21 piani dei locali commerciali e relative indicazioni.
2 L'autorità controlla che le condizioni per il rilascio della patente siano adempite.22 3 L'esame pratico non è richiesto per chi: 19
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
20
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
21
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
22
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
Equipaggiamento
8
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a.
non fa commercio di armi da fuoco portatili; b.
è titolare di un certificato federale di capacità di armaiolo.
4 Il titolare di una patente di commercio di armi valida all'estero che intende partecipare a mercati pubblici di armi in Svizzera, non necessita, per la durata della manifestazione, di una patente di commercio di armi svizzera.23
Art. 19
Persone giuridiche
(art. 17 cpv. 3 LArm)
1 Il membro di direzione delle persone giuridiche responsabile di tutte le questioni
previste dalla legge dev'essere titolare di una patente di commercio di armi.
2 Il membro responsabile di direzione deve garantire in ogni momento il rispetto
delle prescrizioni legali.
Art. 20
Contabilità
(art. 21 LArm)
1 Il titolare della patente di commercio di armi deve conservare in modo ordinato i
permessi d'acquisto di armi.
2
Deve tenere un registro progressivo relativo a fabbricazione, acquisto, alienazione o a ogni altro commercio di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nel quale indicano: a.
quantità, tipo, designazione e numero delle armi, parti essenziali di armi, accessori di armi fabbricati, acquistati e alienati nonché data d'acquisto, fabbricazione o alienazione; b.
quantità, tipo e designazione delle munizioni ed elementi di munizioni fabbricati, acquistati e alienati nonché data d'acquisto, fabbricazione o alienazione; c.
generalità del fornitore o dell'acquirente; d.
scorte di magazzino.
3 Deve permettere in ogni momento la consultazione degli atti pertinenti all'autorità
competente. Va negata la consultazione ai terzi.
Capitolo 5: Importazione, esportazione e transito Sezione 1: Importazione, esportazione e transito a titolo professionale
Art. 21
Traffico di deposito doganale
(art. 24 LArm)
Il traffico di deposito doganale è equiparato all'importazione.
23
Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).
Armi, accessori di armi e munizioni - O 9
514.541
Art. 22
Autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito
(art. 24 LArm)
1 Chiunque, a titolo professionale, intende ottenere un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione o di transito di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve compilare l'apposito modulo e inviarlo, insieme a una copia della patente di commercio di armi, all'Ufficio centrale Armi.24 2 L'Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione siano adempite.25 3 L'autorizzazione vale per un anno.
Art. 23
Autorizzazione di transito rilasciata a imprese di trasporto
(art. 24 cpv. 4 LArm)
1 Chiunque, a titolo professionale, intende ottenere un'autorizzazione di transito di
armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve compilare
l'apposito modulo e inviarlo all'Ufficio centrale Armi.26 2 L'Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione siano adempite.27 3 L'autorizzazione è rilasciata soltanto a imprese di trasporto. Vale per il singolo
caso e ha una durata massima di sei mesi.
Sezione 2: 28
Importazione, esportazione e transito a titolo non professionale
Art. 24
Autorizzazione d'importazione
(art. 25 cpv. 1 LArm)
1 Chiunque, a titolo non professionale, intende ottenere un'autorizzazione d'importazione di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve
compilare l'apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati: a.
estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo; b.
copia di un documento ufficiale di legittimazione.
2 I cittadini stranieri senza permesso di domicilio devono allegare alla domanda
un'attestazione giusta l'articolo 12 capoverso 3 della legge.
24
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
25
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
26
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
27
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
28
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
Equipaggiamento
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3 L'autorità controlla che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione siano
adempite.
4 L'autorizzazione consente l'importazione simultanea di al massimo tre armi o parti
essenziali di armi. È valida per sei mesi e può essere prorogata di tre mesi al massimo.
Art. 25
Autorizzazione d'esportazione e di transito
(art. 25 cpv. 2 LArm)
1 Chiunque, a titolo non professionale, intende ottenere un'autorizzazione d'esportazione o di transito di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve compilare l'apposito modulo e inviarlo, insieme a una copia di un documento ufficiale di legittimazione, all'autorità competente.
2 L'autorità controlla che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione siano
adempite.
3 L'autorizzazione è valida per sei mesi e può essere prorogata di tre mesi al massimo.
4 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sul materiale bellico e di quella
sul controllo dei beni a duplice impiego.
a Autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito
per agenti di scorta
1 Chiunque, nell'ambito dell'attività di scorta a trasporti di valori o a persone, intende importare e riesportare armi da fuoco portatili con la relativa munizione, necessita unicamente di un'autorizzazione d'importazione.
2 L'autorizzazione d'importazione dà diritto all'importazione e alla riesportazione
ripetute di un'unica arma con la relativa munizione. L'autorizzazione è valida per un
anno.
3 L'esportazione e la reimportazione nonché il transito di armi da fuoco portatili con
la relativa munizione sono rette dalle disposizioni della legislazione sul materiale
bellico e di quella sul controllo dei beni a duplice impiego.
Art. 26
Eccezioni all'obbligo di autorizzazione
(art. 25 cpv. 4 LArm)
L'autorizzazione d'importazione o d'esportazione non è necessaria per: a.
i membri stranieri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti,
dei posti consolari e delle missioni speciali; b.
gli agenti di scorta incaricati dallo Stato in occasione di visite o passaggi ufficiali annunciati; c.
le persone che comprovano di impiegare la loro arma e la relativa munizione
per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento all'estero e la reimportano;
Armi, accessori di armi e munizioni - O 11
514.541
d.
le persone che comprovano di impiegare la loro arma e la relativa munizione
per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento in Svizzera e la riesportano.
Art. 27
Eccezioni all'obbligo di denunzia al momento dell'importazione
o dell'esportazione
(art. 23 LArm)
Sono esentati dall'obbligo di denunzia secondo l'articolo 6 della legge del 1° ottobre
192529 sulle dogane:
a.
i membri stranieri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti,
dei posti consolari e delle missioni speciali, se le armi, parti essenziali di
armi, munizioni ed elementi di munizioni sono effetti personali ai sensi della
Convenzione del 26 giugno 199030 relativa all'ammissione temporanea; b.
gli agenti di scorta incaricati dallo Stato in occasione di visite o passaggi ufficiali annunciati, se importano o riesportano la loro arma con la relativa
munizione;
c.
le persone che comprovano di impiegare la loro arma, con la relativa munizione, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento all'estero, se
la reimportano e se non si tratta di materiale bellico; d.
le persone che comprovano di impiegare la loro arma, con la relativa munizione, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento in Svizzera,
se la riesportano e se non si tratta di materiale bellico.
Capitolo 6: Custodia, porto e trasporto di armi e munizioni Sezione 1: Custodia
Art. 28
(art. 26 LArm)
1 La culatta di armi da fuoco per il tiro a raffica modificate o no in armi semiautomatiche dev'essere custodita sotto chiave separatamente dal resto dell'arma.
2 Rimangono salve le prescrizioni particolari della legislazione militare.
29
RS 631.0
30
RS 0.631.24
Equipaggiamento
12
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Sezione 2: 31 Porto di armi
Art. 29
Permesso di porto di armi
(art. 27 LArm)
1 Chiunque intende ottenere un permesso di porto di armi deve compilare l'apposito
modulo e inviarlo all'autorità competente con i seguenti allegati: a.
copia di un documento ufficiale di legittimazione; b.
estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo; c.
due fotografie recenti formato passaporto.
2 L'autorità controlla che le condizioni, in particolare la prova della necessità, siano
adempite. Se tali condizioni sono date, i candidati sono ammessi agli esami.
3 La parte pratica dell'esame è obbligatoria soltanto per le armi da fuoco portatili.
4 Per il rinnovo del permesso di porto di armi, l'esame pratico va sostenuto soltanto
se tale permesso è stato rilasciato da più di tre anni. Alle medesime condizioni si può
rinunciare all'esame teorico, se le prescrizioni legali non hanno subito modifiche
significative e non vi sono dubbi che il titolare dispone di conoscenze sufficienti
sulle condizioni legali per l'uso dell'arma.
Art. 30
Permessi di porto di armi rilasciati a diplomatici, agenti di scorta
incaricati dallo Stato e al personale di compagnie di navigazione aerea estere
(art. 27 cpv. 5 LArm)
1 L'Ufficio federale di polizia rilascia il permesso di porto di armi ai membri stranieri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti, dei posti consolari e
delle missioni speciali. Prima di rilasciare il permesso, consulta il Dipartimento federale degli affari esteri.
2 In occasione di visite o passaggi ufficiali annunciati, l'Ufficio federale di polizia
rilascia il permesso di porto di armi agli agenti di scorta incaricati dallo Stato.
3 L'Ufficio centrale Armi può rilasciare a compagnie di navigazione aerea estere
permessi quadro per l'esercizio di mansioni di sicurezza. Il permesso quadro disciplina i luoghi d'impiego, il tipo di armi, la collaborazione con le autorità locali e la
portata delle mansioni di sicurezza, in particolare: a.
l'esercizio di mansioni di sicurezza negli aeroporti; b.
la protezione degli equipaggi sul percorso verso e dai loro alloggi; c.
la protezione degli equipaggi nei loro alloggi; d.
la protezione delle succursali.
31
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
Armi, accessori di armi e munizioni - O 13
514.541
4 Sulla base di un permesso quadro giusta il capoverso 3, l'Ufficio centrale Armi
rilascia a dipendenti di tali compagnie di navigazione aerea permessi di porto di
armi. Prima del rilascio, può richiedere le informazioni necessarie.
Sezione 3: Trasporto di armi
Art. 31
(art. 28 LArm)
1 Un'arma può essere portata con sé soltanto per un tempo adeguato in relazione
all'attività che ne giustifica l'uso.
2 Durante il trasporto di armi da fuoco portatili, nessuna munizione deve trovarsi nel
caricatore.
Capitolo 7: Autorizzazioni, controllo e sanzioni amministrative
Art. 32
Condizioni generali per il rilascio delle autorizzazioni; moduli
(art. 40 cpv. 2 LArm)
1 Le autorizzazioni ai sensi della legge sono rilasciate se il richiedente soddisfa in
particolare le seguenti condizioni: a.
prova la sua identità; b.
ha l'esercizio dei diritti civili; c.
gode di uno stato di salute fisico e mentale che non comporta alcun rischio
elevato in relazione al maneggio delle armi; d.
gode di una buona reputazione; e.
fornisce gli attestati di capacità previsti dalla legge.
2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia appronta i moduli per le domande e
le autorizzazioni (art. 10 cpv. 1, 18 cpv. 1, 22 cpv. 1, 23 cpv. 1, 24 cpv. 1, 25 cpv. 1,
25a cpv. 1, 29 cpv. 1 e 47 cpv. 4). I moduli possono essere richiesti alle autorità
cantonali competenti o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.32 3 I moduli presentati o rispediti alle competenti autorità devono essere distrutti dopo
quindici anni.
Art. 33
Controllo
(art. 29 LArm)
1 L'autorità cantonale competente esercita la sorveglianza sulla fabbricazione, l'acquisto, il commercio e la mediazione nonché sull'importazione, l'esportazione e il 32
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
Equipaggiamento
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transito, a titolo non professionale, di armi, parti essenziali di armi, accessori di
armi, munizioni ed elementi di munizioni.
2 In particolare controlla che i negozianti di armi svolgano la loro attività conformemente alle disposizioni della legge, della presente ordinanza e delle esigenze minime in materia di locali di commercio stabilite dal Dipartimento federale di giustizia e polizia nonché alle condizioni e agli oneri relativi all'autorizzazione.
3
L'Ufficio centrale Armi esercita la sorveglianza sull'importazione, l'esportazione e il transito, a titolo professionale, di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed
elementi di munizioni.
Art. 34
Procedura dopo il sequestro nel caso in cui non vi è confisca
e la restituzione è impossibile
(art. 31 cpv. 4 LArm)
1 Nel caso in cui l'acquisto di un oggetto sequestrato giusta l'articolo 31 della legge
non sia vietato, l'autorità competente può disporne liberamente.
2 Nel caso in cui l'acquisto sia vietato, l'autorità competente può custodire l'oggetto,
distruggerlo oppure consegnarlo a un servizio scientifico della polizia criminale o a
un museo che appartiene a un ente di diritto pubblico.
3 Nel caso in cui l'oggetto sequestrato sia stato acquistato legalmente, il legittimo
proprietario dev'essere indennizzato, se l'oggetto non gli può essere restituito, in
particolare perché:
a.
il proprietario non adempie le condizioni di cui all'articolo 8 capoverso 2
lettere b-d della legge; oppure b.
Con l'entrata in vigore della legge l'acquisto dell'oggetto in questione è vietato.
4 Se l'oggetto è alienato, l'indennizzo corrisponde al ricavato. Negli altri casi l'indennizzo corrisponde al valore effettivo dell'oggetto. Le spese di custodia e di alienazione sono dedotte dall'indennizzo.
5 Se la procedura d'indennizzo non può aver luogo, in particolare perché il legittimo
proprietario è sconosciuto o irreperibile, il ricavato è devoluto allo Stato.
Capitolo 8: Emolumenti Sezione 1: Tariffe
Art. 35
(art. 32 LArm)
Per il trattamento di domande di autorizzazione nonché per la custodia delle
armi sequestrate sono riscossi i seguenti emolumenti:33 33
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
Armi, accessori di armi e munizioni - O 15
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Fr.
a.34 permesso d'acquisto di armi: 1.
armi a gas e scacciacani con dispositivo di lancio per pezzi
pirotecnici
20.2.
spray per l'autodifesa e armi tipo Flobert (cal. 22 corto) 20.3.
armi da fuoco portatili 50.4.
altre armi
50.5.
parti essenziali di armi 20.b.35 proroga dell'autorizzazione d'importazione, esportazione
o transito o del permesso d'acquisto di armi 10.c.
autorizzazione eccezionale per acquisto, porto, mediazione e importazione di:
1.36 pugnali e coltelli ai sensi dell'articolo 7 della presente ordinanza 20.2.
armi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge 20.3.
armi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera e della legge 50.4.
armi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge 150.5.
armi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera d della legge 120.6.
accessori di armi
100.d.
autorizzazione eccezionale per il tiro a raffica (art. 5 cpv. 3 LArm) 100.e.
autorizzazione eccezionale per la fabbricazione e modifica a titolo
non professionale (art. 19 LArm) 50.f.
autorizzazione eccezionale per trasformazioni vietate (art. 20 LArm) 50.g.37 attestazione dell'Ufficio centrale Armi (art. 12 cpv. 4 LArm)
50.h.
patente di commercio di armi
1.
esame pratico
150.2.
esame teorico
150.3.
rilascio
350.i.
permesso di porto di armi
1.
esame pratico
70.2.
esame teorico
70.3.
rilascio
50.j.
sequestro e custodia di armi 100.34
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
35
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
36
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
37
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
Equipaggiamento
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Fr.
k.
autorizzazione d'importazione, esportazione o transito, a titolo professionale, di armi o munizioni rilasciata al titolare di una patente di
commercio di armi
150.l.38 autorizzazione d'importazione, esportazione o transito, a titolo
professionale, di armi o munizioni al titolare di una patente
di commercio di armi
150.m.39 autorizzazione di transito, a titolo professionale, di
armi o munizioni a un'impresa di trasporti 50.n.40 autorizzazione d'importazione, esportazione o transito, a titolo
non professionale, di armi o munizioni 50.o.41 autorizzazione d'importazione di armi e munizioni ad
agenti di scorta (art. 25a OArm) 100.p.42 esame di omologazione (senza i costi effettivi secondo
fatturazione dell'organo abilitato a eseguire l'esame) 200.q. 43 autorizzazione per munizione vietata (art. 17 cpv. 3 OArm)
50.r. 44 autorizzazione dell'Ufficio centrale Armi a cittadini
di determinati Stati (art. 9 cpv. 2 OArm) 50.s.45 permesso quadro a compagnie di navigazione aerea estere
(art. 30 cpv. 3 OArm) 500.t.46 permesso di porto di armi al personale di compagnie
di navigazione aerea estere (art. 30 cpv. 4 OArm) 50.Sezione 2:
Procedura per la riscossione degli emolumenti da parte delle autorità
federali
Art. 36
Decisione
(art. 32 LArm)
L'autorità competente stabilisce l'emolumento non appena la prestazione è stata fornita.
38
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
39
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
40
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
41
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
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Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).
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Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).
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Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).
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Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).
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Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).
Armi, accessori di armi e munizioni - O 17
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Art. 37
Scadenza
(art. 32 LArm)
1 L'emolumento scade: a.
al momento della notificazione all'assoggettato; b.
in caso di impugnazione, quando la decisione è passata in giudicato.
2 Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla fatturazione.
Art. 38
Riscossione
(art. 32 LArm)
Gli emolumenti fino a 200 franchi possono essere riscossi in anticipo o per contrassegno.
Art. 39
Prescrizione
(art. 32 LArm)
1 Il diritto all'emolumento si prescrive in cinque anni dalla sua scadenza.
2 La prescrizione è interrotta da ogni atto amministrativo volto a far valere la pretesa
nei confronti del debitore.
Capitolo 9: Ufficio centrale Armi
Art. 40
47
(art. 39 LArm)
1 L'Ufficio centrale Armi svolge in particolare i seguenti compiti: a.
gestisce una banca dati automatizzata sull'acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio (DEWA, art. 14 LArm); b.
gestisce una banca dati sulla revoca di autorizzazioni e il sequestro di armi
(DEBBWA, art. 30 e 31 LArm); c.
gestisce una banca dati automatizzata sulle caratteristiche di armi e munizioni; d.
verifica l'autenticità di attestazioni estere (art. 12 cpv. 4 LArm); e.
rilascia attestazioni ai sensi dell'articolo 12 capoverso 4 della legge; f.
rilascia e rinnova le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito, a
titolo professionale, di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi
di munizioni (art. 24 cpv. 5 LArm); g.
rilascia le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 30 capoversi 3 e 4 della presente ordinanza; 47
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009). Le disposizioni sulla banca dati DEBBWA, menzionate alla lettera b, valgono
fino al 31 dic. 2003 (n. II cpv. 2 della detta modificazione).
Equipaggiamento
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h.
effettua comunicazioni a Stati esteri (art. 14 cpv. 2 LArm); i.
presta consulenza ai cittadini e all'amministrazione (art. 39 cpv. 2 LArm); j.
esegue omologazioni e controlli di armi; k.
effettua controlli ai sensi dell'articolo 33 capoverso 3 della presente ordinanza; l.
coordina le attività delle autorità cantonali d'esecuzione, in particolare riceve informazioni dalle autorità cantonali sulla loro prassi in materia di autorizzazioni; m.
emana direttive ed elabora documenti d'esame per la patente di commercio
di armi e per il permesso di porto di armi; n.
mette a disposizione delle autorità cantonali competenti e dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, in forma informatizzata, tutti i moduli
legalmente previsti.
2 L'Ufficio centrale Armi può delegare compiti previsti nel capoverso 1 lettere c, d e
j. Può far capo a periti e stipulare contratti con i rispettivi servizi tecnici.
Art. 41
48
(art. 14 e 39 LArm)
Soltanto l'Ufficio centrale Armi ha il diritto d'accesso ai dati della DEWA e della
DEBBWA.
Art. 42
49
(art. 14 e 39 LArm)
1 La DEWA contiene i dati seguenti: a.
cognome, nome, cognome alla nascita, data di nascita, indirizzo, cittadinanza e numero di registro dell'acquirente; b.
tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell'arma nonché data
dell'alienazione;
c.
data della registrazione nella banca dati.
2 Oltre ai dati menzionati nel capoverso 1, la DEBBWA contiene i dati seguenti: a.
circostanze che hanno portato alla revoca dell'autorizzazione; b.
circostanze che hanno giustificato il sequestro; c.
altre decisioni in merito alle armi sequestrate.
48
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009). Le disposizioni sulla banca dati DEBBWA valgono fino al 31 dic. 2003
(n. II cpv. 2 della detta modificazione).
49
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009). Le disposizioni sulla banca dati DEBBWA valgono fino al 31 dic. 2003
(n. II cpv. 2 della detta modificazione).
Armi, accessori di armi e munizioni - O 19
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Art. 43
Comunicazione dei dati della DEWA e della DEBBWA50
(art. 14 e 39 LArm)
I dati della DEWA e della DEBBWA possono essere comunicati alle seguenti autorità per l'adempimento dei loro compiti legali:51 a.
alle autorità competenti dello Stato di domicilio o d'origine; b.
ai posti di confine; c.
ai Servizi esteri dell'Interpol; d.
ad altre autorità giudiziarie e amministrative, polizia compresa.
Art. 44
Diritti degli interessati
(art. 14 e 39 LArm)
I diritti degli interessati sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199252 sulla protezione dei dati.
Art. 45
Durata della conservazione dei dati
(art. 14 e 39 LArm)
Sono cancellati dalla DEWA e dalla DEBBWA i dati riguardanti persone:53 a.
il cui decesso è annunciato da un'autorità; b.
che hanno compiuto 90 anni.
Capitolo 10: Disposizioni finali
Art. 46
Esecuzione da parte delle autorità doganali
(art. 40 cpv. 4 LArm)
1 Lo sdoganamento all'importazione, esportazione e transito è retto dalle disposizioni della legislazione doganale.
2 Le autorità doganali comunicano alle autorità che rilasciano autorizzazioni lo scarico completo delle autorizzazioni d'importazione, esportazione o transito. Su richiesta, forniscono all'Ufficio centrale Armi informazioni sull'importazione, esportazione o transito di armi.54 50
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
51
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009). Le disposizioni sulla banca dati DEBBWA valgono fino al 31 dic. 2003
(n. II cpv. 2 della detta modificazione).
52
RS 235.1
53
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009). Le disposizioni sulla banca dati DEBBWA valgono fino al 31 dic. 2003
(n. II cpv. 2 della detta modificazione).
54
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
Equipaggiamento
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3 Se nel corso di controlli constatano infrazioni secondo l'articolo 33 della legge, le
autorità doganali negano il proseguimento del viaggio e si rivolgono alla competente
polizia cantonale.55
4 Se l'intervento della polizia cantonale non è opportuno o possibile, le autorità doganali, d'intesa con essa, stendono il verbale di accertamento e lo trasmettono, insieme agli oggetti sequestrati, al competente giudice istruttore per l'apertura di un
procedimento penale.56
Art. 47
Comunicazioni all'Ufficio centrale Armi 1 Le disposizioni cantonali d'esecuzione vanno comunicate all'Ufficio centrale Armi.
2 La revoca di autorizzazioni cantonali e il sequestro di armi vanno comunicati immediatamente all'Ufficio centrale Armi.57 3 Il rilascio e la revoca di una patente di commercio di armi vanno comunicati immediatamente all'Ufficio centrale Armi. Quest'ultimo informa le autorità federali
preposte all'esecuzione della legislazione sul materiale bellico.58 4 Il modulo ufficiale è obbligatorio per le comunicazioni secondo l'articolo 13 della
legge.59
Art. 48
Permessi eccezionali cantonali 1 I permessi cantonali eccezionali (art. 5 cpv. 3, 19 cpv. 2 e 20 cpv. 2 LArm) possono essere rilasciati soltanto in singoli casi motivati, per una determinata persona e
di norma per una sola arma, una sola parte essenziale di arma o un solo accessorio di
un determinato tipo di arma. Tali permessi devono essere limitati nel tempo e possono essere vincolati a oneri.60 2 In particolare i Cantoni rilasciano permessi eccezionali per: a.
armi da sport utilizzate da membri di scuole o società sportive; b.
coltelli vietati utilizzati da invalidi o determinate categorie professionali.
3 Alle persone titolari di una patente di commercio di armi può essere rilasciata
un'autorizzazione per l'importazione o la mediazione di più di un'arma, di più di
una parte essenziale di arma o di più di un accessorio di arma a condizione che: 55
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
56
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
57
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
58
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
59
Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).
60
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
1009).
Armi, accessori di armi e munizioni - O 21
514.541
a.
dette persone possano comprovare che tali armi, parti essenziali o accessori
di armi sono necessarie per coprire il fabbisogno di autorità ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge e di ditte addette alla sicurezza; oppure b.
dette persone possano comprovare che coloro che hanno fatto l'ordinazione
sono in possesso di un'autorizzazione eccezionale per le armi, parti essenziali o accessori di armi in questione.61
Art. 49
Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:
a.
l'ordinanza del 30 giugno 199362 concernente l'acquisto e il porto di armi da
fuoco da parte di cittadini turchi; b.
l'ordinanza del 18 dicembre 199163 concernente l'acquisto e il porto di armi
da fuoco da parte di cittadini jugoslavi; c.
l'ordinanza del 3 giugno 199664 concernente l'acquisto e il porto di armi da
fuoco da parte di cittadini dello Sri Lanka; d.
l'ordinanza del 3 marzo 199765 concernente l'acquisto e il porto di armi da
fuoco e di munizioni da parte di cittadini algerini.
Art. 50
Modifica del diritto vigente 1. L'ordinanza del 23 dicembre 197166 sul divieto di sostanze tossiche è modificata
come segue:
Abrogato
61
Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).
62
[RU 1993 2045 2410, 1996 3117] 63
[RU 1992 23, 1994 2996, 1996 3118] 64
[RU 1996 1861 2432] 65
[RU 1997 808] 66
RS 814.839.
67
RS 514.511. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel testo menzionato.
Equipaggiamento
22
514.541
...
3.68 L'ordinanza del 25 febbraio 199869 concernente il materiale bellico è modificata
come segue:
Art. 9a
...
Art. 9b
...
Art. 51
Disposizione transitoria 1 Chiunque, ai sensi del diritto vigente, detiene un'autorizzazione di principio per la
fabbricazione o la mediazione di materiale bellico, deve presentare, entro il termine
di due anni a partire dall'entrata in vigore della legge, una domanda per ottenere la
patente di commercio di armi.
2 I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda.
Art. 52
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
68
Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).
69
RS 514.511. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.