01.02.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 31.01.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
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01.01.2014 - 31.03.2014
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01.03.2012 - 30.09.2012
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01.01.2008 - 31.03.2008
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01.07.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 30.06.2004
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01.01.2002 - 30.09.2002
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Versionen Vergleichen

1

Ordinanza sull'energia (OEn) del 7 dicembre 1998 (Stato 1° maggio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 16 capoverso 1 della legge del 26 giugno 19981 sull'energia
(legge, LEne); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina: Capitolo 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza i seguenti termini significano: a. produttori indipendenti: i titolari d'impianti per la produzione d'energia ai quali le aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia partecipano per il 50 per cento al massimo e che producono energie di rete: 1. principalmente per il proprio fabbisogno, o 2. principalmente o esclusivamente per l'alimentazione della rete, senza mandato pubblico;

b. energie di rete: l'elettricità, il gas, il calore prodotto a distanza; c. aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia: imprese di diritto pubblico o privato cui è affidato un mandato di approvvigionamento energetico della collettività; d. energia eccedentaria: l'energia generata dal produttori indipendenti che eccede il proprio fabbisogno nel luogo dello stabilimento di produzione; e. proprio fabbisogno: energia per la copertura del consumo del produttore indipendente nonché dei terzi che deve approvvigionare contrattualmente; f.

energie rinnovabili: la forza idraulica, l'energia solare, la geotermia, il calore ambientale, l'energia eolica e la biomassa (segnatamente il legno, ma senza i rifiuti negli impianti di incenerimento e nelle discariche); g. calore perduto: perdite di calore che, nello stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici (tra l'altro impianti di incenerimento dei rifiuti); RU 1999 207

1 RS

730.0

2 RS

946.51

730.01

Energia

2

730.01

eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari e equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica; h.3 abbinamento forza-calore: simultanea utilizzazione di forza e calore derivanti dal processo di trasformazione di combustibile in turbine a gas, in turbine a vapore, in motori a combustione interna, in pile a combustibile e altri impianti termici. Eccettuati gli impianti di abbinamento forza-calore che utilizzano energie rinnovabili e gli impianti di incenerimento dei rifiuti, a seconda del tipo, gli impianti devono presentare un grado di rendimento annuo minimo del 60-80 per cento, comprovabile con misurazioni;

i.

procedura di omologazione energetica: procedura che permette di determinare in modo uniforme il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; k. valori limite di consumo: i valori di consumo specifico d'energia determinati mediante una procedura di omologazione energetica e che determinati impianti, veicoli e apparecchi non devono eccedere; l.

impianti e progetti pilota: gli impianti, i veicoli e gli apparecchi, nonché i corrispondenti progetti, che servono al collaudo tecnico di sistemi e che permettono di raccogliere nuovi dati tecnici e scientifici; m. impianti e progetti di dimostrazione: gli impianti, i veicoli e gli apparecchi, nonché i corrispondenti progetti, che servono a sondare il mercato e che permettono soprattutto la valutazione economica di un'eventuale commercializzazione; n. organizzazioni private: associazioni economiche, organizzazioni che si occupano di politica energetica e di tecnica energetica, associazioni di imprese di trasporti, organizzazioni di consumatori, organizzazioni ambientalistiche.

Capitolo 1a:4 Etichettatura dell'elettricità e prova del metodo di produzione e dell'origine Sezione 1: Etichettatura dell'elettricità
a Obbligo di etichettatura 1

Le aziende che in Svizzera forniscono elettricità a consumatori finali (aziende soggette all'obbligo di etichettatura) devono informare i propri consumatori finali almeno una volta all'anno in merito a tutta l'elettricità fornita loro, in particolare su: a. la quota percentuale dei vettori energetici impiegati per l'energia fornita (insieme dei fornitori); b. l'origine dell'elettricità (produzione in Svizzera o all'estero); 3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

4

Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

Ordinanza

3

730.01

c. l'anno di riferimento; d. il nome e l'ufficio di contatto dell'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura.

2

L'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura deve tenere una contabilità dell'elettricità allo scopo di registrare i dati per le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a-c.

b Obbligo d'informazione 1

Le aziende che in Svizzera forniscono elettricità ad aziende soggette all'obbligo di etichettatura o a prefornitori di aziende soggette all'obbligo di etichettatura (aziende soggette all'obbligo d'informazione) devono trasmettere alle aziende alle quali forniscono elettricità almeno le seguenti informazioni: a. il quantitativo di elettricità fornito; b. il vettore energetico impiegato per la produzione di elettricità; c. l'origine dell'elettricità (produzione in Svizzera o all'estero).

2

Le informazioni di cui al capoverso 1 devono essere comunicate per ogni anno civile, al più tardi entro la fine di aprile dell'anno successivo. Sono fatti salvi altri accordi contrattuali. 3 L'azienda soggetta all'obbligo d'informazione deve tenere una contabilità dell'elettricità allo scopo di registrare i dati per le informazioni di cui al capoverso 1.

c Esigenze in materia di etichettatura e di contabilità dell'elettricità Le esigenze in materia di etichettatura e di contabilità dell'elettricità sono disciplinate nell'allegato 4.

Sezione 2: Prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità
d (vecchio) Contenuto della prova 1 Su domanda dei produttori di elettricità, gli uffici di omologazione e di valutazione della conformità rilasciano una prova concernente: a. quantitativo di elettricità prodotto; b. vettore energetico impiegato per la produzione dell'elettricità; c. periodo e il luogo di produzione.

2

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può precisare i requisiti della prova di cui al capoverso 1.

Può stabilire requisiti supplementari per parificare la prova alle norme internazionali.

3

La prova di cui al capoverso 1 può essere utilizzata per adempiere l'obbligo d'informazione di cui all'articolo 1b.

Energia

4

730.01

d5 (nuovo) Garanzia di origine 1 Chi produce elettricità e la immette in rete può far rilevare l'elettricità immessa in rete da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore (organismo di rilascio) e fargli rilasciare garanzie di origine.

2

Chi produce elettricità e la immette in rete ai sensi dell'articolo 7a della legge, o sulla base di contratti tra produttori e gestori di rete nel quadro delle quantità aggiuntive di cui all'articolo 7b capoverso 1 della legge, deve far rilevare da un organismo di rilascio l'elettricità immessa in rete.

3

Gli organismi di rilascio emettono una garanzia di origine in particolare per quanto riguarda:

a. la quantità di elettricità prodotta; b. i vettori energetici impiegati per la produzione di elettricità; c. il periodo e il luogo di produzione.

4

Le garanzie di origine per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 7a della legge non possono essere negoziate a titolo commerciale né trasmesse.

5

L'organismo di rilascio deve bloccare l'ulteriore uso della garanzia di origine se essa:

a. è già utilizzata per l'etichettatura dell'elettricità di cui all'articolo 1a; b. è emessa sotto forma di documento scritto o elettronico; oppure c. è trasmessa in forma elettronica all'estero.

6

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può disciplinare i dettagli delle esigenze poste alla garanzia di origine. Può stabilire esigenze supplementari per parificare la garanzia di origine alle norme internazionali.

7

La garanzia di origine può essere utilizzata per adempiere l'obbligo d'informazione di cui all'articolo 1b.

e Procedura di omologazione 1

La procedura di omologazione deve essere trasparente e affidabile, in particolare al fine di evitare la doppia registrazione dello stesso quantitativo di elettricità.

2

Il Dipartimento stabilisce la procedura di omologazione.

5

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.71). Solo i cpv. 1 e 5 sono attualmente in vigore.

Ordinanza

5

730.01

Capitolo 2: Produttori indipendenti

Art. 2

Esigenze generali

1

I produttori indipendenti e le aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia stabiliscono contrattualmente le condizioni di raccordo (p. es. i costi di raccordo, la retribuzione).

2

Le condizioni di raccordo non devono discriminare i produttori indipendenti in paragone con gli utenti senza propri impianti di produzione.

3

Determinando le condizioni di raccordo, occorre prendere in considerazione le condizioni temporali e l'affidabilità delle immissioni di energia di tutti i produttori indipendenti all'interno di un settore della rete.

4

Il produttore indipendente è tenuto a prendere a proprie spese provvedimenti per evitare effetti perturbatori e pericolosi nella rete.

5

Quando le condizioni previste nel capoverso 4 sono soddisfatte, le aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia sono tenute a raccordare gli impianti dei produttori indipendenti alla rete, in modo da permettere l'immissione e il prelievo di energia. I costi per la costruzione delle condotte di raccordo necessarie a tal fine sono a carico del produttore indipendente.

6

I produttori indipendenti fanno periodicamente un rapporto sull'energia autoprodotta e sull'energia immessa nella rete all'azienda incaricata dell'approvvigionamento pubblico in energia e all'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale).


Art. 3

(vecchio) Energia eccedentaria e energia regolarmente prodotta 1 È considerata energia eccedentaria l'energia generata da un produttore indipendente per la quale non vi è un proprio fabbisogno sul luogo dello stabilimento di produzione.

2

L'energia offerta dai produttori indipendenti è considerata prodotta regolarmente quando è possibile prevedere, entro una fascia adeguata, la quantità d'energia immessa, la frequenza e la durata dell'immissione o quando queste tre caratteristiche sono oggetto di un contratto tra il produttore indipendente e l'azienda interessata, incaricata dell'approvvigionamento pubblico in energia.


Art. 4

(vecchio) Prezzi d'acquisto orientati sul mercato 1 La retribuzione a prezzi di mercato è in funzione dei costi che l'azienda incaricata dell'approvvigionamento pubblico in energia avrebbe dovuto consentire per acquistare energia dello stesso valore.

2

Le prestazioni richieste dal sistema (in particolare la regolazione della rete, incluso l'adeguamento al consumo) devono essere indennizzate dal produttore indipendente.

Se quest'ultimo immette corrente di bassa o media tensione, la sua retribuzione aumenta proporzionalmente alla spesa che l'azienda incaricata dell'approvvigionamento pubblico in energia può così evitare.

Energia

6

730.01


Art. 5

(vecchio) Centrali idroelettriche

1

Il limite di potenza di 1 MW per le centrali idroelettriche, previsto nell'articolo 7 capoverso 4 della legge, si riferisce alla potenza lorda. Per il calcolo è applicabile l'articolo 51 della legge del 22 dicembre 19166 sulle forze idriche.

2

Parecchie piccole centrali idroelettriche di un produttore indipendente che formano un'unità economica e geografica sono considerate un solo impianto.

3

La retribuzione dell'elettricità prodotta mediante centrali idroelettriche con una potenza lorda superiore a 1 MW si conforma ai prezzi del mercato per un'energia equivalente (art. 4).

a7 Compensazione dei costi supplementari 1

Per costi supplementari si intende la differenza tra la rimunerazione dei produttori indipendenti conformemente all'articolo 7 capoverso 3 o 4 della legge e il prezzo d'acquisto stabilito in base all'andamento del mercato.

2

Un organismo indipendente designato dai gestori delle reti di trasmissione rimborsa su domanda i costi supplementari alle aziende incaricate dell'approvvigionamento in energia.

3

L'organismo indipendente è autorizzato a chiedere la documentazione necessaria alle aziende che inoltrano la domanda, al fine di esaminarla. 4 L'autorità designata dal Cantone conformemente all'articolo 7 capoverso 6 della legge decide in merito a controversie risultanti dalla compensazione dei costi supplementari. Comunica le sue decisioni all'organismo indipendente.

b8 Trasferimento dei costi supplementari 1

I gestori delle reti sono tenuti ad accreditare i costi all'organismo indipendente.

Tali costi comprendono i costi supplementari rimborsati e i costi d'esecuzione dell'organismo indipendente.

2

Possono trasferire i costi di cui al capoverso 1 ai gestori dei livelli di tensione inferiori. Questi ultimi possono trasferirli ai consumatori finali.

c9 Rendiconto L'organismo indipendente riferisce annualmente all'Ufficio federale sui rimborsi e i trasferimenti dei costi supplementari come pure sui costi da esso sostenuti per l'esecuzione.

6 RS

721.80

7

Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

8

Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

9

Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

Ordinanza

7

730.01


Art. 6

Commissione 1 Il Dipartimento nomina una Commissione composta di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, dell'economia energetica e dei produttori indipendenti.10 2

Essa consiglia l'Ufficio federale e i Cantoni sulle questioni concernenti le condizioni di raccordo dei produttori indipendenti. L'Ufficio federale disciplina i particolari.

Capitolo 2a:11 Condizioni di raccordo per l'energia generata a partire da energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 7a della legge Sezione 1: Disposizioni generali, impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

(nuovo) Disposizioni generali Le esigenze generali di cui all'articolo 2 e la definizione del limite di potenza per le centrali idroelettriche di cui all'articolo 2c si applicano per analogia anche alle condizioni di raccordo per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 7a della legge.

a Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole: a. se i nuovi investimenti corrispondono almeno al 50 per cento degli investimenti necessari per la realizzazione di un nuovo impianto, se, previa deduzione delle limitazioni determinate dalle condizioni imposte dalle autorità, viene prodotta almeno altrettanta elettricità e se sono trascorsi i due terzi del periodo di ammortamento in base alle appendici 1.1-1.5; sono computabili gli investimenti degli ultimi cinque anni a contare dalla messa in esercizio; oppure

b. se la produzione di elettricità secondo le esigenze definite alle appendici 1.1-1.5 viene aumentata.

10 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'O del 12 set. 2007 concernente l'abrogazione e l'adeguamento di ordinanze nell'ambito del riordinamento delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4525).

11 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 ad eccezione degli art. 3b, 3f - 3i, 3j cpv. 1 e 2, 5 cpv. 1, in vigore dal 1° mag. 2008 (RS 734.71).

Energia

8

730.01

Sezione 2:

Rimunerazione, plusvalore ecologico, quantità aggiuntive, procedura
b Prezzi di costo di impianti di riferimento 1

Il calcolo dei prezzi di costo e delle rimunerazioni si basa sugli impianti di riferimento definiti nelle appendici 1.1-1.5.

2

Viene rimunerata l'elettricità misurata nel punto di immissione, rilevata dall'organismo di rilascio.

3

L'anno di costruzione è l'anno dell'effettiva messa in esercizio dell'impianto.

4

La tecnologia più efficiente è quella che oltre alla massima efficienza tiene conto nel migliore dei modi anche dell'utilizzazione sostenibile delle materie prime per la produzione dell'energia.

5

Per gli impianti ibridi, la rimunerazione si calcola in base ai prezzi dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente ai rispettivi contenuti energetici.

c Trasferimento delle garanzie di origine, indennizzo del plusvalore ecologico 1

I produttori di energia ai sensi dell'articolo 7a della legge devono trasferire ai responsabili del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili le garanzie di origine registrate.

2

Il plusvalore ecologico è indennizzato con la rimunerazione.

d Riduzione annua e durata della rimunerazione 1

La riduzione annua della rimunerazione per i nuovi impianti si calcola in base alle appendici 1.1-1.5.

2

La durata della rimunerazione si calcola in funzione della durata dell'ammortamento dell'impianto di riferimento in base alle appendici 1.1-1.5.

e Adeguamento della rimunerazione 1

Al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il Dipartimento adegua il calcolo del prezzo di costo e della rimunerazione in base alle appendici 1.1-1.5 prendendo in considerazione, in particolare, l'economicità a lungo termine, l'evoluzione delle tecnologie, i prezzi delle fonti di energia primaria, l'evoluzione dei canoni per i diritti d'acqua, l'andamento del mercato dei capitali e, per gli impianti di cogenerazione, i prezzi dell'energia per il riscaldamento.

2

La presa in considerazione dell'economicità a lungo termine si riferisce in particolare a correzioni dell'importo della rimunerazione e della riduzione annua sulla base delle opportunità di mercato a lungo termine.

Ordinanza

9

730.01

f Quantità aggiuntive periodiche per gli impianti fotovoltaici 1

L'Ufficio federale stabilisce ogni anno le quantità aggiuntive per gli impianti fotovoltaici in modo tale da consentire una progressione continua. A tal fine tiene conto dell'evoluzione dei costi, dei supplementi causati dalle quantità aggiuntive e del saldo ancora mancante fino al raggiungimento della somma massima dei supplementi conformemente all'articolo 7a capoverso 4 lettera b della legge.

2

Le spese scoperte di cui all'articolo 7a capoverso 4 lettera b della legge consistono nella differenza fra i prezzi di costo dei nuovi impianti e il prezzo di mercato per l'elettricità secondo l'articolo 3j capoverso 2.

g Procedura di notifica e di decisione presso la società nazionale di rete 1

Chi intende costruire un nuovo impianto notifica il proprio progetto alla società nazionale di rete. La notifica contiene in particolare: a. la documentazione prevista nelle appendici 1.1-1.5; b. per i rinnovi e gli ampliamenti di impianti esistenti, le indicazioni di cui all'articolo 3a.

2

È considerata data di notifica la data del giorno in cui la notifica completa è consegnata alla Posta svizzera.

3

La società nazionale di rete esamina se il progetto, sulla base del prezzo di mercato determinante secondo l'articolo 3j capoverso 2 al momento della decisione, si situa entro la progressione ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge oppure nella somma massima dei supplementi ai sensi dell'articolo 7a capoverso 4 della legge. La società nazionale di rete comunica al richiedente il risultato dell'esame della richiesta mediante decisione.

4

Se è prevedibile che la somma delle rimunerazioni raggiunga la quantità aggiuntiva o la somma massima dei supplementi, l'Ufficio federale comunica alla società nazionale di rete che non è più autorizzata a emettere decisioni.

5 Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto è la data di notifica. Se non tutti i progetti notificati uno stesso giorno possono essere presi in considerazione, la società nazionale di rete prende dapprima in considerazione i progetti degli impianti di maggiore potenza.

6

I progetti non presi in considerazione sono inseriti in una lista di attesa sulla base della data di notifica.

7 Se l'Ufficio federale ha stabilito una nuova quantità aggiuntiva o se il prezzo di mercato subisce variazioni, la società nazionale di rete prende in considerazione i progetti sulla lista di attesa tenendo conto della data di notifica.

h Obblighi di notifica, messa in esercizio 1

Il richiedente è tenuto a notificare alla società nazionale di rete, entro i termini indicati nelle appendici 1.1-1.5, lo stato di avanzamento del progetto.

Energia

10

730.01

2

Il richiedente è tenuto a mettere in esercizio l'impianto entro i termini indicati nelle appendici 1.1-1.5 e a notificare alla società nazionale di rete che l'impianto è stato messo in esercizio e che è stato rilevato dall'organismo di rilascio.

3

La società nazionale di rete comunica al richiedente il tasso di rimunerazione.

4

Se il richiedente non rispetta i termini di cui ai capoversi 1 e 2 o se l'impianto, al momento della messa in esercizio, non corrisponde a quanto indicato nella notifica, il carattere vincolante della decisione decade; la società nazionale di rete revoca la decisione. Sono eccettuati i casi in cui le ragioni non sono imputabili al richiedente.

La società nazionale di rete proroga il termine dietro richiesta.

5 Se trasferisce l'impianto a un nuovo titolare, il richiedente comunica immediatamente tale trasferimento alla società nazionale di rete. In caso di mancata comunicazione, la rimunerazione viene versata al titolare precedente.

i Notifica del progetto al gestore di rete I richiedenti di impianti nuovi secondo l'articolo 7a della legge sono tenuti a notificare il loro progetto ai propri gestori di rete al più tardi in concomitanza con la notifica di cui all'articolo 3g capoverso 1. I gestori di rete comunicano ai richiedenti, entro 30 giorni, se vi sono, o entro quanto tempo si presume che vi siano, le condizioni tecniche per consentire l'immissione in rete dell'elettricità prodotta con i nuovi impianti.

Sezione 3: Supplemento per il ritiro di elettricità
j Fissazione, prelievo e pagamento del supplemento 1

L'Ufficio federale fissa ogni anno anticipatamente: a. il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione per i costi non coperti di cui all'articolo 15b capoverso 1 lettera a della legge. A tal fine, tiene conto della quota che presumibilmente non sarà coperta dai prezzi di mercato della rimunerazione dovuta al produttore in base agli articoli 7a e 28a della legge e dei costi di esecuzione; b. la ripartizione dei supplementi di cui all'articolo 15b capoverso 4 della legge sui costi di cui all'articolo 15b capoverso 1 lettere b e c della legge, sui costi di cui all'articolo 28a della legge e sui costi di esecuzione.

2

Il prezzo di mercato corrisponde alla media, ponderata sulle quantità, del corso giornaliero (prezzo spot) dell'elettricità nelle contrattazioni di borsa nell'area di mercato Svizzera. Esso è fissato e pubblicato trimestralmente dall'Ufficio federale, per il trimestre corrente, sulla base dei dati del trimestre precedente.

3

La società nazionale di rete preleva il supplemento almeno trimestralmente presso i gestori di rete.

4

Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili versa trimestralmente la rimunerazione ai produttori, indipendentemente dalla loro potenza allaccia-

Ordinanza

11

730.01

ta. Se le risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 3k e quelle derivanti dal versamento del prezzo di mercato da parte dei gruppi di bilancio non sono sufficienti per il pagamento delle rimunerazioni dovute, nel corso dell'anno ha luogo un pagamento pro rata. Il saldo è versato nel corso dell'anno successivo.

5 Se l'entità della rimunerazione non corrisponde alla produzione effettiva o alle esigenze di cui alle appendici 1.1-1.5, viene chiesto al produttore il rimborso dell'importo corrispondente oppure tale importo è detratto dalla somma dovuta nel periodo di pagamento successivo.

k Fondo alimentato dai supplementi 1

La società nazionale di rete tiene un conto separato per i supplementi.

2

Le risorse finanziarie disponibili nel Fondo devono essere remunerate a un tasso d'interesse praticato comunemente sul mercato per gli investimenti esenti da rischio.

Sezione 4: Limitazione del supplemento per i grandi consumatori
l Domanda di rimborso

1

I consumatori finali i cui costi dell'elettricità superano il 10 per cento del plusvalore lordo (grandi consumatori) possono presentare una domanda di rimborso per la parte dei supplementi che supera il 3 per cento dei costi dell'elettricità.

2

La domanda contiene almeno le indicazioni seguenti: a. l'ammontare del plusvalore lordo sulla base del conto annuale dell'ultimo anno contabile completo; il conto annuale deve essere allestito secondo i principi delle raccomandazioni Swiss GAAP FER12 oppure secondo standard di contabilità internazionali riconosciuti; b. l'attestazione da parte di un perito revisore autorizzato che il plusvalore lordo è stato calcolato correttamente; questa attestazione può essere allestita nel quadro della revisione del conto annuale;

c. i giustificativi relativi ai costi dell'elettricità indicati nel conto annuale dell'ultimo anno contabile completo; d. la quantità di elettricità acquistata nel medesimo periodo e il supplemento pagato ai sensi dell'articolo 15b capoverso 3 della legge.

3

I grandi consumatori che non rientrano nei criteri che impongono l'obbligo di revisione ordinaria ai sensi dell'articolo 727 capoverso 1 numero 1 del Codice delle obbligazioni13 possono calcolare il plusvalore lordo sulla base delle dichiarazioni per l'imposta sul valore aggiunto dell'ultimo anno contabile completo.

L'attestazione da parte di un perito revisore abilitato non è necessaria.

12 Del 1° gennaio 2007; le raccomandazioni possono essere richieste a: Verlag SKV, Hans Huber-Strasse 4, Casella postale 687, 8027 Zurigo; verlagskv@kvschweiz.ch.

13 RS

220

Energia

12

730.01

4

La domanda di rimborso deve essere presentata all'Ufficio federale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

m Plusvalore lordo, costi dell'elettricità 1

Il plusvalore lordo è il valore aggiunto conferito a beni e servizi dal processo di produzione e di fornitura dei servizi, dedotte tutte le prestazioni preliminari; gli ammortamenti e i costi di finanziamento non fanno parte delle prestazioni preliminari.

2

Per determinate società e filiali di società estere, il plusvalore lordo è fissato sulla base del conto individuale.

3

Se le società e le filiali di società estere costituiscono un'unità economica e dispongono di un conto consolidato limitato alla Svizzera, quest'ultimo è determinante ai fini del calcolo del plusvalore.

4

I costi dell'elettricità sono i costi fatturati ai grandi consumatori per l'utilizzo della rete, la fornitura di energia elettrica e tasse e prestazioni a favore degli enti pubblici, senza il supplemento di cui all'articolo 15b capoverso 3 della legge e senza l'imposta sul valore aggiunto.

n Caso di rigore

I consumatori finali i cui costi dell'elettricità ammontano almeno all'8 per cento del plusvalore lordo sono equiparati ai grandi consumatori se dimostrano: a

di essere esposti alla concorrenza; e b di subire uno svantaggio dovuto alla localizzazione rispetto ai concorrenti diretti in Svizzera, il cui supplemento è limitato, oppure rispetto ai concorrenti esteri; nel caso dei concorrenti esteri, i consumatori finali devono dimostrare lo svantaggio dovuto alla localizzazione sulla base di un confronto tra prezzi di riferimento dell'energia elettrica.

o Conteggio e interessi Se l'Ufficio federale accoglie la domanda di rimborso, la società nazionale di rete effettua un conteggio dei supplementi pagati in eccesso. A partire dal termine dell'anno d'esercizio, questi sono remunerati a un tasso d'interesse praticato comunemente sul mercato per gli investimenti esenti da rischio.

Sezione 5: Obblighi di notifica, rendiconto
p Obblighi di notifica

Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili deve notificare trimestralmente alla società nazionale di rete segnatamente le quantità di elettricità e le rimunerazioni da pagare ai produttori, suddivise per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza.

Ordinanza

13

730.01

q Rendiconto La società nazionale di rete riferisce trimestralmente all'Ufficio federale su: a. l'amministrazione del Fondo di cui all'articolo 3k; b. i dati di cui all'articolo 3p; c. i costi di esecuzione.

Sezione 6: Gare pubbliche
(nuovo) Bandi di gara 1 L'Ufficio federale indice ogni anno gare pubbliche per la realizzazione di misure di efficienza temporanee cui partecipano istituzioni private o pubbliche responsabili di programmi di efficienza.

2

Le misure di efficienza devono mirare a ridurre, vegliando al miglior rapporto possibile tra costi e benefici, il consumo di elettricità degli edifici, dei veicoli, degli apparecchi o delle imprese dell'economia e dei servizi e a raggiungere il più rapidamente possibile la maturità di mercato per le nuove tecnologie.

3

L'Ufficio federale può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private ai fini dell'attuazione.

(nuovo) Fissazione del supplemento per il finanziamento dei costi di cui all'articolo 15b capoverso 1 lettera b della legge 1

L'Ufficio federale fissa ogni anno anticipatamente il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione destinato al finanziamento dei costi di cui all'articolo 15b capoverso 1 lettera b della legge. A tal fine, tiene conto dei probabili costi relativi ai contributi per i progetti e dei costi di esecuzione.

2

La società nazionale di rete riscuote almeno trimestralmente il supplemento presso i gestori di rete.

3

Essa tiene un conto separato per i supplementi. Le risorse finanziarie disponibili sul conto devono essere remunerate a un tasso d'interesse praticato comunemente sul mercato per gli investimenti esenti da rischio.

Capitolo 3: Impianti, veicoli e apparecchi

Art. 7

Procedura di omologazione energetica 1

Gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie, figuranti nelle appendici, che consumano notevoli quantità di energia, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica.14 14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

Energia

14

730.01

2

Il Dipartimento può fissare, tenendo conto di norme armonizzate sul piano internazionale, eventualmente di norme nazionali, e dopo aver sentito organismi specializzati riconosciuti:15

a. i valori di consumo da determinare nei tipi di esercizio pertinenti; b. i documenti che il richiedente deve produrre per la procedura d'omologazione energetica;

c. i metodi d'omologazione, di misurazione e di calcolo da applicare; d. le esigenze tecniche per l'omologazione; e. il contenuto del rapporto d'omologazione; f.

i compiti di controllo spettanti ad autorità federali e cantonali.

3

I servizi competenti redigono un rapporto (cpv. 2 lett. e) su ogni omologazione all'attenzione del richiedente.


Art. 8


16



Art. 9

Valori limite di consumo 1

I valori limite di consumo degli impianti, dei veicoli e degli apparecchi che soggiacciono alla procedura di omologazione energetica secondo l'articolo 7 capoverso 1, come pure i termini dopo la cui scadenza detti valori non devono più essere superati, figurano nelle appendici 2.1 segg.

2

Chi costruisce o importa gli impianti, i veicoli e gli apparecchi designati nelle appendici 2.1 segg. presenta periodicamente all'Ufficio federale o al servizio designato dal Dipartimento un rapporto concernente i risultati ottenuti in materia di riduzione del consumo di energia. I risultati sono pubblicati dall'Ufficio federale o dal servizio designato dal Dipartimento.


Art. 10

Esigenze per la commercializzazione 1

Le esigenze per la commercializzazione di impianti e apparecchi sono stabilite nelle appendici 1.1 segg.

2

Chi commercializza impianti e apparecchi secondo le appendici 1.1 segg. deve: a. poter presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulta che le esigenze stabilite nelle appendici sono adempiute; b. tenere a disposizione documenti tecnici che permettono all'Ufficio federale di esaminare se il contenuto corrisponde alle esigenze stabilite nelle appendici.

3

La dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono essere redatti in una lingua ufficiale o in inglese. I documenti tecnici possono essere redatti in un'altra 15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

16 Abrogato dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

Ordinanza

15

730.01

lingua se le informazioni necessarie alla loro valutazione sono date in una lingua ufficiale o in inglese.

4

La dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono poter essere presentati durante dieci anni a decorrere dalla costruzione dell'impianto o dell'apparecchio. In caso di fabbricazione in serie, il termine comincia a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare.


Art. 11


17

Indicazione del consumo di energia, delle emissioni di CO2, della presenza di un filtro antiparticolato e delle proprietà dell'apparecchio 1

Chi offre o commercializza impianti, veicoli e apparecchi che soggiacciono alla procedura di omologazione energetica secondo l'articolo 7 capoverso 1 deve indicarne il consumo di energia. Devono inoltre essere indicati: a. per le automobili, le emissioni di CO2 e, nel caso di automobili a motore diesel, la presenza o meno di un filtro antiparticolato;

b. per le lavatrici domestiche: l'effetto pulente e l'effetto di centrifugazione; c. per le lavastoviglie domestiche: l'effetto pulente e l'effetto di asciugatura; d. per le lavasciugatrici domestiche; l'effetto pulente.

2

Il consumo di energia e di altre risorse nonché i benefici sono indicati in modo uniforme e comparabile per i modi di funzionamento determinanti. I diversi valori sono comparabili se sono stati stabiliti secondo la stessa procedura di omologazione energetica.

3

Le indicazioni estere sono riconosciute se sono comparabili con quelle indigene (art. 8 cpv. 2).

Capitolo 4: Promozione Sezione 1: Misure

Art. 12

Informazione e

consulenza

1

I Cantoni, i Comuni e le organizzazioni private, nelle loro attività divulgative e nell'elaborazione di pubblicazioni a scopo di informazione e di consulenza ottengono un sostegno. Il sostegno presuppone che gli sforzi corrispondano alla politica energetica della Confederazione e dei Cantoni.

2

In collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni private interessate, l'Ufficio federale elabora gli strumenti di esecuzione della legge e della presente ordinanza, segnatamente raccomandazioni: a. sul calcolo e la determinazione della retribuzione pagata ai produttori indipendenti (art. 7 cpv. 2-4 LEne);

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411).

Energia

16

730.01

b. sulla determinazione delle condizioni di raccordo dei produttori indipendenti (art. 2 cpv. 1).


Art. 13

Formazione e perfezionamento 1

La formazione e il perfezionamento delle persone incaricate dei compiti legati alla legge e alla presente ordinanza sono promossi in particolare: a. per mezzo di contributi finanziari alle attività organizzate dai Cantoni e dai Comuni o da organizzazioni private incaricate di compiti secondo la legge e la presente ordinanza; b. per mezzo di attività (p. es. corsi, seminari specializzati) organizzate dall'Ufficio federale.

2

In collaborazione con i Cantoni, le associazioni e le istituzioni d'istruzione a tutti i livelli, l'Ufficio sostiene la formazione professionale e il perfezionamento degli specialisti dell'energia, segnatamente con i mezzi seguenti: a. elaborazione di un offerta di corsi per la formazione e il perfezionamento; b. preparazione di materiali di insegnamento; c. perfezionamento degli insegnanti; d. sviluppo e gestione di un sistema d'informazione.

3

La promozione della formazione del perfezionamento individuali (p. es. mediante borse di studio) è esclusa.


Art. 14

Ricerca, sviluppo e dimostrazione 1

La promozione della ricerca fondamentale, della ricerca applicata e dello sviluppo affine alla ricerca di nuove tecnologie energetiche nel quadro di programmi pluriennali è retta dagli articoli 23-25 della legge federale del 7 ottobre 198318 sulla ricerca.

2

Gli impianti nonché i progetti pilota e di dimostrazione nel campo dell'energia vengono sostenuti, dopo aver sentito il Cantone di ubicazione, se: a. favoriscono l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia, o l'impiego di energie rinnovabili;

b. il potenziale di applicazione e le probabilità di successo del progetto sono sufficientemente grandi; c. il progetto corrisponde alla politica energetica della Confederazione; e d. i risultati ottenuti sono accessibili al pubblico e resi noti alle cerchie interessate.

3

Il capoverso 2 è applicabile per analogia agli esperimenti sul terreno e alle analisi.

18 RS

420.1

Ordinanza

17

730.01


Art. 15

Impiego dell'energia e del calore perduto 1

Le misure per favorire l'impiego razionale e parsimonioso dell'energia nonché l'impiego del calore perduto e delle energie rinnovabili beneficiano di un sostegno se: a. sono eseguite nell'ambito di un programma promozionale della Confederazione;

b. hanno valore d'esempio o rivestono una certa importanza sul piano dell'economia energetica; o

c. sono importanti per l'introduzione di una tecnologia.

2

Il sostegno è accordato soltanto se una misura: a. corrisponde alla politica energetica della Confederazione e allo stato della tecnica;

b. riduce il carico ambientale dovuto all'energia o promuove l'impiego parsimonioso e razionale d'energia;

c. non pregiudica sensibilmente la funzione delle acque eventualmente utilizzate; e

d. non è redditizia senza sostegno.

3

Il sostegno di misure per lo sfruttamento della forza idrica si limita alle centrali idroelettriche con una potenza lorda fino a 1 MW (art. 5 cpv. 1).

4

L'impiego di legname a fini energetici beneficia di un sostegno alla preparazione, all'immagazzinamento e allo sfruttamento di legname di bosco, cascami di legname, legname già utilizzato e legname da formazioni arboree non boschive.

5

Le misure di recupero del calore prodotto da processi chimici beneficiano di un sostegno finanziario per tutti gli impianti tecnici necessari, ma non per gli elementi di sistema o d'impianto richiesti per il processo stesso.

Sezione 2: Contributi finanziari

Art. 16

Aiuti finanziari a destinazione vincolata Gli aiuti finanziari a destinazione vincolata sono accordati per le misure secondo l'articolo 13 della legge, se il progetto corrisponde alle esigenze dell'articolo 15 e a. la sua realizzazione è nell'interesse della Svizzera e di grande importanza per la politica energetica della Confederazione; o b. il progetto è situato sul territorio di parecchi Cantoni.


Art. 17

Contributi globali

1

Contributi globali sono accordati ai programmi dei Cantoni per la promozione delle misure conformi all'articolo 13 della legge, se il Cantone in questione

Energia

18

730.01

a. possiede basi giuridiche per la promozione di almeno una misura conforme all'articolo 13 della legge; b. stanzia un credito finanziario corrispondente; e c. non pone condizioni esageratamente severe all'autorizzazione di misure secondo l'articolo 13 della legge.

2

...19

3

Contributi globali sono accordati anche ai Cantoni che si associano ad altri nell'esecuzione di un programma comune.

4

I Cantoni indirizzano all'Ufficio federale per il 31 marzo dell'anno seguente al più tardi, un rapporto sul programma eseguito.20 Danno informazioni appropriate su: a. i risparmi di energia sperati e conseguiti grazie al programma, nonché la quota delle energie rinnovabili e del recupero di calore nel consumo di energia; b. gli investimenti sperati e avviati grazie al programma, prendendo in considerazione eventuali ricadute;

c. l'importo totale dei mezzi finanziari impiegati, suddivisi in quote della Confederazione e dei Cantoni nonché secondo gli ambiti di promozione e precisando l'importo medio degli aiuti finanziari versati;

d. gli importi finanziari non utilizzati e l'eventuale riporto della quota rimanente della Confederazione all'anno seguente.

5

All'Ufficio federale vanno messi a disposizione, su domanda, i necessari documenti relativi al rapporto.

Sezione 2a:21 Garanzie contro i rischi
a Principio 1 Le fideiussioni a titolo di garanzia contro i rischi per gli impianti per lo sfruttamento della geotermia possono essere concesse se gli impianti soddisfano le esigenze indicate nell'appendice 1.6.

2

La società nazionale di rete versa la fideiussione se i sondaggi e le prove di cui all'appendice 1.6 vengono valutati come successo parziale o come insuccesso.

3

L'Ufficio federale è incaricato di definire esigenze minime specifiche mediante direttive.

19 Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

21 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 ad eccezione dell'art. 17c cpv. 1, in vigore dal 1° mag. 2008 (RS 734.71).

Ordinanza

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b Procedura, obblighi di notifica 1

Per ottenere una fideiussione a titolo di garanzia contro i rischi, il richiedente deve presentare una domanda alla società nazionale di rete.

2

L'Ufficio federale incarica un gruppo di esperti di allestire una perizia in merito alla domanda, all'attenzione della società nazionale di rete, e di seguire il progetto.

Per adempiere i suoi compiti, il gruppo di esperti può far intervenire altri specialisti.

3

I requisiti della domanda, la procedura e i compiti del gruppo di esperti sono definiti nell'appendice 1.6.

4

La società nazionale di rete notifica tempestivamente all'Ufficio federale le domande di concessione di una fideiussione a titolo di garanzia contro i rischi, gli obblighi e le perdite risultanti dalle fideiussioni e gli impianti realizzati.

c Supplemento per le perdite derivanti dalle fideiussioni 1

L'Ufficio federale fissa ogni anno anticipatamente il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione per le perdite risultanti dalle fideiussioni ai sensi dell'articolo 15b capoverso 1 lettera c della legge. A tal fine, tiene conto degli impianti previsti e realizzati per lo sfruttamento della geotermia e dei costi di esecuzione.

2

La società nazionale di rete riscuote almeno trimestralmente il supplemento presso i gestori di rete.

3

Essa tiene un conto separato per i supplementi. Le risorse finanziarie disponibili sul conto devono essere remunerate a un tasso d'interesse praticato comunemente sul mercato per gli investimenti esenti da rischio.

Sezione 3: Procedura

Art. 18

Tenore delle richieste 1

Le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata devono fornire tutte le indicazioni e tutti i documenti necessari alla verifica delle condizioni legali, tecniche, economiche e d'esercizio, segnatamente:

a. il nome, rispettivamente la ditta del richiedente; b. la lista dei Cantoni e dei Comuni sul cui territorio sono pianificati i lavori; c. la descrizione, l'obiettivo, l'inizio e la durata probabile dei lavori previsti; d. i costi, con indicazione dei contributi di terzi e di quelli attesi dalla Confederazione.

2

Le richieste da parte dei Cantoni di contributi globali devono fornire tutte le indicazioni e documenti necessari all'esame delle condizioni legali, segnatamente:

a. una descrizione del programma promozionale cantonale e indicazione delle corrispondenti basi giuridiche;

Energia

20

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b.22 l'importo del credito cantonale autorizzato o proposto e del contributo globale atteso dalla Confederazione;

c. la cerchia dei beneficiari degli aiuti finanziari e importo della quota degli aiuti finanziari riservati alla promozione di misure di privati; d. una breve descrizione delle attese ripercussioni energetiche e politico-economiche del programma (risparmi di energia, produzione di energia, investimenti ecc.).


Art. 19

Deposito delle richieste e parere dei Cantoni 1

Le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata vanno presentate all'Ufficio federale due mesi almeno prima dell'inizio della costruzione, rispettivamente dell'esecuzione del progetto.

2

Le richieste di contributi globali vanno presentate all'Ufficio federale entro il 31 ottobre dell'anno precedente al più tardi.

3

L'Ufficio federale sottopone per parere al Cantone di ubicazione interessato richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata importanti per i Cantoni dal punto di vista politico o tecnico.


Art. 20

Decisione 1 L'Ufficio si pronuncia, di massima con una decisione, sulle richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata e di contributi globali entro un termine di due mesi dalla ricezione dei documenti completi che vi sono legati. Non vi è alcuna pretesa giuridica ad aiuti finanziari a destinazione vincolata e a contributi globali.

2

Per valutare le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata e di contributi globali, l'Ufficio federale può istituire una commissione consultiva e ricorrere a periti.

3

La decisione determina i particolari del progetto, rispettivamente del programma promozionale da sostenere e menziona gli oneri e le condizioni alle quali è vincolata. Fissa la forma dell'aiuto finanziario, il tasso, l'importo massimo, i costi eventualmente computabili, il termine del pagamento e le eventuali modalità concernenti gli interessi e il rimborso.

4

L'Ufficio federale notifica la decisione al richiedente e ne informa i Cantoni nel caso di richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata.

5

Elabora una ricapitolazione dei contributi e versamenti assicurati.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

Ordinanza

21

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Capitolo 5: Esecuzione e analisi d'efficacia

Art. 21

Esecuzione 1 I Cantoni eseguono, con il sostegno dell'Ufficio federale, gli articoli 2-5b.23 2

L'Ufficio federale esegue le rimanenti disposizioni della presente ordinanza. Nella misura del possibile, l'esecuzione degli articoli 7-11 è integrata nelle procedure di omologazione e nelle misure richieste per la commercializzazione degli impianti, dei veicoli e degli apparecchi. Sono annoverate tra queste ultime segnatamente le disposizioni sulle emissioni di gas di scarico degli impianti e dei veicoli.

3

I Cantoni e l'Ufficio federale coordinano l'esecuzione.

a24 Organismi di omologazione e di valutazione della conformità 1

Gli organismi di omologazione e di valutazione della conformità che allestiscono rapporti o certificati devono essere: a. accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 199625 sull'accreditamento e la designazione;

b. riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di accordi internazionali; o c. essere autorizzati in altro modo dal diritto federale.

2

Chi si riferisce alla documentazione di organismi non menzionati nel capoverso 1 deve dimostrare in maniera credibile che le procedure applicate e la qualifica dell'organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).


Art. 22

Controlli successivi e provvedimenti 1

L'Ufficio federale controlla se l'etichettatura dell'elettricità, il calcolo, la compensazione e il trasferimento dei costi supplementari e gli impianti e apparecchi commercializzati corrispondono alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo effettua indagini per campionatura e esamina le indicazioni fondate secondo cui i valori non corrispondono alle prescrizioni.26 2

L'Ufficio federale è autorizzato a domandare i documenti e le informazioni necessari per comprovare la conformità, a prelevare campioni e a ordinare test.

3

L'Ufficio federale può ordinare un'omologazione energetica se una persona che commercializza impianti o apparecchi non presenta o presenta soltanto in parte i documenti richiesti entro il termine che esso ha stabilito. La persona che ha commercializzato il prodotto sostiene i costi.

4

Se risulta dal controlli o dall'esame che sono state violate prescrizioni della presente ordinanza, l'Ufficio federale decide le misure adeguate. Può vietare l'ulteriore

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411).

24 Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

25 RS

946.512

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

Energia

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commercializzazione, ordinare il ritiro, il sequestro o la confisca nonché pubblicare le misure che ha preso.


Art. 23

Organizzazioni private

1

Le organizzazioni private chiamate, dopo aver sentito i Cantoni, a collaborare secondo la legge e la presente ordinanza devono autofinanziarsi. Nei limiti delle sue competenze d'esecuzione, l'Ufficio federale può indennizzare totalmente o parzialmente le spese per determinati compiti convenuti. A tal fine si applicano le tariffe dell'Amministrazione federale per il ricorso a esperti e incaricati.

2

Il ricorso a organizzazioni private deve procurare vantaggi segnatamente tecnici, temporali e finanziari alla Confederazione e ai Cantoni rispetto all'esecuzione tradizionale.

3

L'Ufficio federale esercita la vigilanza; coordina le attività delle organizzazioni private incaricate.


Art. 24

Contenuto del mandato di prestazioni 1

Con il mandato di prestazioni, il Dipartimento assegna a un'organizzazione secondo l'articolo 23 obiettivi e strategie specifici o compiti particolari.

2

Il mandato di prestazioni deve in particolare disciplinare: a. le esigenze generali alle quali deve soddisfare l'organizzazione e le condizioni d'attribuzione del mandato;

b. la sfera di competenza nonché obiettivi e termini del mandato; c. i criteri per la valutazione dell'adempimento delle prestazioni e di un eventuale adeguamento degli obiettivi;

d. i mezzi finanziari concessi e il quadro di pagamento; e. il contenuto, l'estensione, la forma e il metodo di un'indagine sulle ripercussioni dei provvedimenti;

f. il contenuto, l'estensione, la forma e il calendario dei rapporti da indirizzare al Dipartimento;

g. le sanzioni nel caso di non adempimento del mandato di prestazioni.


Art. 25

Esame, modifica e sanzioni in caso di non adempimento del mandato di prestazioni 1

Il Dipartimento esamina ogni biennio il grado di conseguimento degli obiettivi e le prestazioni fornite.

2

Nell'esame del grado di conseguimento degli obiettivi, prende in considerazione la situazione congiunturale, l'evoluzione dei prezzi e l'effetto di altre misure.

3

Le parti al contratto possono domandare entrambe un adeguamento del mandato di prestazioni, segnatamente degli obiettivi e dei termini, se in rapporto alle condizioni

Ordinanza

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730.01

quadro secondo il capoverso 2 risultano considerevoli modifiche senza implicare la loro responsabilità.

4

Se constata che i suoi obiettivi, per ragioni di cui sono responsabili le organizzazioni private incaricate, non possono essere conseguiti entro il termine stabilito, il Dipartimento, previa diffida scritta senza successo, può denunciare senza preavviso il mandato di prestazioni.


Art. 26

Analisi d'efficacia

1

Il Dipartimento indirizza al Consiglio federale, almeno ogni sei anni, un rapporto sulle ripercussioni delle misure promozionali, segnatamente dei contributi finanziari, proponendo, se necessario, i cambiamenti richiesti.

2

L'Ufficio federale può affidare mandati a terzi, nel quadro dell'analisi d'efficacia delle misure della legge e delle disposizioni di esecuzione.

3

I Cantoni, i Comuni e gli altri interessati mettono a disposizione i dati e i documenti necessari a questa analisi.

Capitolo 6: Disposizioni penali27

Art. 27


28



Art. 28

29 ...30 È punito secondo l'articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a. commercializza illegalmente impianti e apparecchi (art. 10); b.31 trascura di indicare o indica in modo illecito (art. 11): 1. nel caso di impianti, veicolo e apparecchi: il consumo di energia; 2. nel caso di automobili: oltre ai dati di cui al numero 1, le emissioni di CO2 e, nel caso di automobili a motore diesel, la presenza o meno di un filtro antiparticolato; 3. nel caso degli apparecchi di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettere b-d: oltre ai dati di cui al numero 1, gli effetti citati in detto articolo.

c.32 non adempie all'obbligo di etichettatura (art. 1a); 27 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 730.05).

28 Abrogato dal n. 2 dell'all. 2 all'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 730.05).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

30 Abrogata dal n. 1 dell'all. 2 all'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 730.05).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411).

32 Introdotta dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

Energia

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d.33 non adempie all'obbligo d'informazione (art. 1b).

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 29


34

Disposizioni transitorie della modifica del 14 marzo 2008 1

Per quanto concerne i contratti esistenti ai sensi dell'articolo 28a capoverso 1 della legge, si applicano per analogia gli articoli 1 lettere a-f e h, 2-5 e 5a capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia nella versione del 7 dicembre 199835 e gli articoli 1d capoversi 2, 6 e 7, 1g, 3b capoverso 2, 3k e 3q della presente ordinanza.
2

La società nazionale di rete paga trimestralmente ai gestori di rete, per gli impianti di cui all'articolo 28a capoverso 1 della legge, i costi supplementari di cui all'articolo 5a capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia nella versione del 7 dicembre 1998 secondo le raccomandazioni dell'Ufficio federale di cui all'articolo 12 capoverso 2 della presente ordinanza. Se le risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 3k della presente ordinanza non sono sufficienti per il pagamento dei costi supplementari, nel corso dell'anno ha luogo un pagamento pro rata. Il saldo è versato nel corso dell'anno successivo.

3

Per quanto riguarda gli impianti con contratti esistenti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia nella versione del 7 dicembre 1998, messi in esercizio dopo il 31 dicembre 2005, si applicano le disposizioni degli articoli 3-3q e dell'articolo 6 della presente ordinanza.

4

Il 1° maggio 2008, l'Ufficio federale fissa per il 2008 le seguenti quantità aggiuntive per impianti fotovoltaici:

a. una quantità aggiuntiva per gli impianti per i quali sono disponibili, al 1° maggio 2008, i dati richiesti per la notifica dell'impianto e la notifica dello stato di avanzamento del progetto; b. una quantità aggiuntiva per gli impianti per i quali si presume che possa essere emessa una decisione positiva entro il 31 dicembre 2008.

5 L'Ufficio federale fissa il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione secondo l'articolo 3j capoverso 1, l'articolo 5 capoverso 1 e l'articolo 17c capoverso 1 per la prima volta nel primo semestre del 2008.

6

La Commissione dell'energia elettrica di cui all'articolo 21 della legge del 23 marzo 200736 sull'approvvigionamento elettrico decide in merito a controversie relative alle condizioni di raccordo per gli impianti di produzione di energia e ai supplementi sui costi di trasporto secondo l'articolo 7 della legge nella versione del 26 giugno 1998, sulle quali al 1° gennaio 2009 non è stata pronunciata ancora alcuna sentenza di primo grado di un'autorità cantonale.

33 Introdotta dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

34 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 ad eccezione dei cpv. 4 e 5, in vigore dal 1° mag. 2008

(RS 734.71).

35 RU 1999 207 36 RS 734.7

Ordinanza

25

730.01


Art. 30

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a. l'ordinanza sull'energia del 22 gennaio 199237; b. l'ordinanza del 18 dicembre 199538 sulla riduzione del consumo specifico di carburante delle automobili.


Art. 31

Entrata in

vigore

1

La presente ordinanza, ad eccezione dell'articolo 17, entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2

L'articolo 17 entra in vigore il 1° gennaio 2000.

37 [RU

1992 397, 1993 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 n. I 64] 38 [RU

1996 108, 1998 1796 art. 1 n. 10]

Energia

26

730.01

Appendice 1.239 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1, 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per la commercializzazione di frigoriferi e congelatori domestici elettrici con raccordo alla rete e loro combinazioni 1. Campo

d'applicazione 1.1

Questa appendice si applica ai refrigeranti e ai congelatori domestici elettrici con raccordo alla rete (detti qui di seguito refrigeranti e congelatori) e alle loro combinazioni.

1.2

Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non rientrano nel campo d'applicazione della presente appendice.

2.

Esigenze per la commercializzazione Le condizioni di commercializzazione corrispondono alla direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 199640 sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico.

3.

Procedura di omologazione energetica Il consumo d'energia e altre proprietà degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 153.

4.

Dichiarazione di conformità La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. il nome e l'indirizzo del produttore o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. una descrizione dell'apparecchio; 39 Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181). Aggiornata dal n. I cpv. 1 dell'O del 19 nov. 2003 (RU 2003 4747), dal n. II 1 dell'O del 10 nov. 2004 (RU 2004 4709) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411).

40 GUCE n. L 236 del 18.9.1996, pag. 36.

Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Ordinanza

27

730.01

c. la dichiarazione secondo la quale l'apparecchio in questione soddisfa i criteri indicati nel numero 2; d. il nome e l'indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il produttore o per il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5. Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. una descrizione generale dell'apparecchio; b. i progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente pezzi, sottogruppi di montaggio e circuiti di commutazione;

c. le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani, nonché del funzionamento del prodotto; d. un elenco delle norme applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze del numero 2; e. i risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte; f.

i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6. Servizio

di

omologazione L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca il suo proprio sistema di documentazione; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

Energia

28

730.01

7.

Indicazione del consumo d'energia e caratterizzazione 7.1

Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente: a. alla direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 199241 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

b. alla direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 199442 che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni nella versione della direttiva 2003/66/CE.

7.2

Chiunque commercializza refrigeranti e congelatori deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, ecc.).

8. Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

41 GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

42 GU L 45 del 17.2.1994, p. 1, modificato dalla direttiva 2003/66/CE (GU L 170 del 9.7.2003, p. 10). Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Ordinanza

29

730.01

Appendice 2.143 (art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 3, 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per la commercializzazione di scaldacqua, serbatoi di accumulo dell'acqua calda e accumulatori di calore 1 Campo

d'applicazione 1.1

Soggiacciono alla procedura di omologazione energetica gli scaldacqua, i serbatoi di accumulo dell'acqua calda e gli accumulatori di calore con una capacità da 30 a 2000 l di acqua, muniti di un isolamento termico d'origine o prefabbricato.

1.2

Non soggiacciono alla procedura di omologazione energetica gli scaldacqua, i serbatoi di accumulo dell'acqua calda e gli accumulatori di calore costruiti in modo particolare per lo sfruttamento dell'energia solare e del calore ambientale. Essi devono tuttavia soddisfare le esigenze per la commercializzazione (numeri 2.1 e 2.2). Il rispetto di tali esigenze deve essere dimostrato. Il Dipartimento disciplina i dettagli.

1.3

Non soggiacciono alla procedura di omologazione energetica gli scaldacqua, i serbatoi di accumulo dell'acqua calda e gli accumulatori di calore isolati in opera, gli scaldacqua a flusso continuo, gli scaldacqua ad accumulazione con riscaldamento diretto a gas nonché i raccordi (pompe, rubinetterie, ecc.) tra generatori di calore e gli impianti e apparecchi menzionati al numero 1.1.

2 Esigenze

per

la

commercializzazione 2.1

Gli impianti e apparecchi di cui ai numeri 1.1 e 1.2 possono essere commercializzati unicamente se soddisfano i criteri qui appresso: Capacità

nominale

in litri a)

Perdite di calore massime ammesse (kWh per 24 h) Capacità nominale

(litri)

Perdite di calore massime ammesse (kWh per 24 h) 30

0.75

700

4.1

50

0.90

800

4.3

80

1.1

900

4.5

100

1.3

1000

4.7

120

1.4

1100

4.8

150

1.6

1200

4.9

200

2.1

1300

5.0

300

2.6

1500

5.1

400

3,1

2000

5.2

43 Originaria

appendice

1.1.

Aggiornata dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411) e dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.71).

Energia

30

730.01

Capacità

nominale

in litri a)

Perdite di calore massime ammesse (kWh per 24 h) Capacità nominale

(litri)

Perdite di calore massime ammesse (kWh per 24 h) 500

3.5

600

3.8

a

Per le capacità intermedie, procedere a un'interpolazione lineare.

La capacità effettiva può essere inferiore alla capacità nominale al massimo del 5 %.

2.2

I suddetti valori si applicano agli impianti e apparecchi che hanno al massimo due condotte per l'acqua. Per ogni condotta supplementare, le perdite di calore possono aumentare di 0,1 kWh fino a 0,3 kWh al massimo per 24 ore.

2.3

Per gli impianti di cui al numero 1.1, le misurazioni devono essere effettuate alle seguenti condizioni: a. la temperatura media dell'acqua dev'essere di 65°C; b. la temperatura ambiente dev'essere di 20°C; c. non va fatto alcun prelievo d'acqua; d. l'apparecchio dev'essere completamente riempito d'acqua.

3

Dichiarazione di conformità La dichiarazione di conformità deve dare le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione dello scaldacqua, del serbatoio di accumulo dell'acqua calda o dell'accumulatore di calore;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

4 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. una descrizione generale dello scaldacqua, del serbatoio di accumulo dell'acqua calda o dell'accumulatore di calore; b. progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente pezzi, sottogruppi di montaggio e circuiti di commutazione;

c. descrizione e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani, nonché funzionamento del prodotto;

Ordinanza

31

730.01

d. lista delle norme eventualmente applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze del numero 2; e. risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte; f.

i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

5 Contrassegno Il fabbricante o l'importatore devono munire gli impianti e gli apparecchi che adempiono le esigenze della commercializzazione in virtù della presente ordinanza almeno delle indicazioni seguenti, poste in luogo ben visibile: a. fabbricante o impresa di distribuzione; b. designazione del modello; c. capacità nominale in litri; d. perdite di calore in kWh/24h.

6 Servizio

d'omologazione L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di sufficiente personale istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca il suo proprio sistema di documentazione; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Disciplinamento transitorio

7.1

Gli impianti e apparecchi apparsi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono rispondere alle esigenze e alla procedura di ammissione in virtù dell'ordinanza sull'energia del 22 gennaio 199244.

7.2

L'articolo 10 capoverso 2 non si applica agli impianti e apparecchi menzionati nel numero 1.1 per i quali è stata rilasciata un'ammissione conformemente all'ordinanza sull'energia del 22 gennaio 1992.

44 [RU

1992 397, 1993 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 n. I 64]

Energia

32

730.01

Appendice 2.2 e 2.345 45 Abrogate dal n. II cpv. 2 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

Ordinanza

33

730.01

Appendice 3.146 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1) Indicazioni relative al consumo d'energia e alle proprietà delle lavatrici domestiche 1. Campo

d'applicazione 1.1

Le lavatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete sono sottoposte a una procedura di omologazione energetica.

1.2

Gli apparecchi seguenti non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica: a. gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia;

b. gli apparecchi senza centrifuga; c. gli apparecchi con compartimenti di lavatura e di centrifugazione separati (p. es. le macchine con doppio compartimento).

2.

Indicazioni e caratterizzazione 2.1

Il consumo di energia, l'effetto pulente, l'effetto di centrifugazione e la caratterizzazione sono indicati conformemente: a. alla direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 199247 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed indicazioni uniformi relative ai prodotti; e

b. la direttiva 95/12/CE della Commissione del 23 maggio 199548 che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico, modificata dalla direttiva 96/89/CE della Commissione del 17 dicembre 199649.

46 Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181). Aggiornata dal n. I cpv. 1 dell'O del 19 nov. 2003 (RU 2003 4747) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411).

47 GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

48 GUCE n. L 136 del 21.6.1995, pag. 1.

49 GUCE n. L 338 del 28.12.1996, pag. 85.

Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Energia

34

730.01

2.2

Chiunque commercializza lavatrici domestiche deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli di esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, ecc.).

3. Omologazione energetica

Il consumo d'energia e altre proprietà degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 60456.

4. Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

Ordinanza

35

730.01

Appendice 3.250 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1) Indicazione del consumo di energia delle asciugabiancheria domestiche

1. Campo

d'applicazione 1.1

Le asciugabiancheria elettriche con raccordo alla rete sono sottoposte a una procedura d'omologazione energetica.

1.2

Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica.

2.

Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione 2.1

Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente: a. alla direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 199251 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

b. alla direttiva 95/13/CE della Commissione del 23 maggio 199552 che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico.

2.2

Chiunque commercializza asciugabiancheria domestiche deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, ecc.).

3. Omologazione energetica

Il consumo d'energia e altre proprietà degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 61121.

50 Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181). Aggiornata dal n. I cpv. 1 dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4747).

51 GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

52 GUCE n. L 136 del 21.6.1995, pag. 28.

Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Energia

36

730.01

4. Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

Ordinanza

37

730.01

Appendice 3.353 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1) Indicazioni relative al consumo di energia delle lampade domestiche (fonti di luce) 1. Campo

d'applicazione 1.1

Le lampade domestiche con raccordo alla rete (lampade a incandescenza e lampade fluorescenti compatte con starter integrato), nonché le lampade fluorescenti domestiche (compresi i tubi fluorescenti e le lampade fluorescenti compatte senza starter integrato), anche quando sono commercializzate per un uso non domestico, sono sottoposte alla procedura di omologazione energetica.

1.2

Le lampade seguenti non sono sottoposte ad alcuna procedura di omologazione energetica: a. le lampade che producono un flusso luminoso superiore a 6500 lumen (lm);

b. le lampade la cui potenza assorbita è inferiore a 4 watt (W); c. le lampade con riflettore; d. le lampade commercializzate principalmente per un'utilizzazione con altre fonti di energia, come le pile; e. le lampade commercializzate per una funzione principale che non è la produzione di luce visibile (da 400 a 800 lm); f. le lampade commercializzate in quanto parti di un prodotto la cui funzione principale non è l'illuminazione. Tuttavia, quando la lampada è offerta separatamente per la vendita, per la locazione o per l'acquisto a rate o esposta, per esempio in quanto pezzo di ricambio, si applica la presente appendice.

53 Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181). Aggiornata dal n. I cpv. 1 dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4747).

Energia

38

730.01

2.

Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione 2.1

Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente: a. alla direttiva 92/75/ CEE del Consiglio del 22 settembre 199254 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

b. alla direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 199855 che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico.

2.2

Chiunque commercializza lampade domestiche deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli di esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, ecc.).

3. Omologazione energetica

Il consumo d'energia e altre proprietà degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 50285.

4. Disposizione transitoria

Le lampade domestiche non conformi alla presente appendice devono essere ritirate dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

54 GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

55 GUCE n. L 071 del 10.3.1998, pag. 1.

Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Ordinanza

39

730.01

Appendice 3.456 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1) Indicazioni relative al consumo di energia e alle proprietà delle lavastoviglie domestiche 1. Campo

d'applicazione 1.1

Le lavastoviglie domestiche elettriche con raccordo alla rete sono sottoposte a una procedura di omologazione energetica.

1.2

Gli apparecchi che possono anche essere alimentati anche con altre fonti di energia non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica.

2.

Indicazioni e caratterizzazione 2.1

Il consumo di energia, l'effetto pulente, l'effetto di asciugatura e la caratterizzazione sono indicati conformemente: a. alla direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 199257 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

b. alla direttiva 97/17/CE della Commissione del 16 aprile 199758 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico, modificata dalla direttiva 1999/9/CE della Commissione del 26 febbraio 199959.

2.2

Chiunque commercializza lavastoviglie domestiche deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, ecc.).

56 Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181). Aggiornata dal n. I cpv. 1 dell'O del 19 nov. 2003 (RU 2003 4747) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411).

57 GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

58 GUCE n. L 118 del 7.5.1997, pag. 1.

59 GUCE n. L 056 del 4.3.1999, pag. 46.

Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Energia

40

730.01

3. Omologazione energetica

Il consumo d'energia e altre proprietà degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 50242.

4. Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

Ordinanza

41

730.01

Appendice 3.560 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1) Indicazioni relative al consumo d'energia e alle proprietà delle lavasciugatrici domestiche 1. Campo

d'applicazione 1.1

Le lavasciugatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete sono sottoposte a una procedura di omologazione energetica.

1.2

Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica.

2.

Indicazioni e caratterizzazione 2.1

Il consumo di energia, l'effetto pulente e la caratterizzazione sono indicati conformemente: a. alla direttiva 92/75/ CEE del Consiglio del 22 settembre 199261 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

b. alla direttiva 96/60/CE della Commissione del 19 settembre 199662 recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche.

2.2

Chiunque commercializza lavasciugatrici domestiche deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, ecc.).

3. Omologazione energetica

Il consumo d'energia e altre proprietà degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 50229.

60 Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181). Aggiornata dal n. I cpv. 1 dell'O del 19 nov. 2003 (RU 2003 4747) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411).

61 GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

62 GUCE n. L 266 del 18.10.1996, pag. 1.

Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Energia

42

730.01

4. Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

Ordinanza

43

730.01

Appendice 3.663 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2) Indicazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 delle nuove automobili 1 Campo

d'applicazione La presente appendice si applica alle automobili fabbricate in serie che: a. hanno un peso complessivo autorizzato fino a 3500 kg e dispongono al massimo di nove posti a sedere compreso il sedile del conducente; e b. possono funzionare integralmente con carburanti fossili.

2

Contenuto dei dati 2.1

Consumo di carburante e emissioni di CO2 2.1.1 Chi commercializza una nuova automobile deve indicare il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Il consumo di carburante corrisponde all'approvazione del tipo. Per le emissioni di CO2, occorre dichiarare anche il valore medio delle emissioni di CO2 di tutti i modelli di nuove automobili.

2.1.1.1 Il consumo di carburante dei veicoli monovalenti a benzina e diesel deve essere indicato in litri per 100 chilometri, le emissioni di CO2 e il relativo valore medio in grammi per chilometro.

2.1.1.2 Per i veicoli a gas monovalenti o bivalenti deve essere dichiarato solamente il consumo di gas. Il consumo di carburante deve essere indicato in m3 CNG per 100 chilometri incluso l'equivalente benzina. L'equivalente benzina si calcola come segue: consumo di carburante in m3 x 0,654/m3 x 1,46. Le emissioni di CO2 e il relativo valore medio devono essere indicati in grammi per chilometro.

2.1.2 Se miscele di carburanti (benzina, diesel, gas naturale) contenenti biocarburanti sono commercializzate su tutto il territorio, per i nuovi veicoli che possono essere azionati con queste miscele occorre indicare le emissioni di CO2

differenziate secondo le quote effettive e la quota che ha effetto sul clima.

2.1.2.1 La quota di biocarburanti in vigore al momento per la rispettiva miscela di carburanti deve essere indicata in termini percentuali conformemente alle figure 2-4 e 6-8. Le emissioni di CO2 e il relativo valore medio devono essere indicati in grammi per chilometro.

63 Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 4 set. 2002 (RU 2002 3005). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411).

Energia

44

730.01

2.1.2.2 Le emissioni di CO2 con effetto sul clima si calcolano detraendo dalle emissioni di CO2 del modello una quota pari alla quota di biocarburanti presente

nella miscela di carburanti.

2.1.3 Il Dipartimento stabilisce la quota di biocarburanti e le emissioni medie di CO2 di tutti i modelli commercializzati non appena i fornitori di carburanti dimostrano che l'offerta è estesa a tutto il territorio.

2.2

Categoria di efficienza energetica 2.2.1 Inoltre, chi commercializza automobili nuove deve indicare la categoria di efficienza energetica in base all'efficienza energetica del modello.

2.2.2 La categoria di efficienza energetica di un veicolo è data da un coefficiente di valutazione calcolato come segue e arrotondato alla seconda cifra decimale: mv

coefficiente di valutazione = k * -----------------m0 + mF

e

dove:

e:

0,9

k:

7267

mv:

consumo di carburante del veicolo in kg/100 km m0: fattore di correzione del peso (600 kg) mF:

peso a vuoto del veicolo secondo l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 giugno 199564 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) in kg Per i dati relativi al consumo e al peso a vuoto (mv e mF) è determinante l'approvazione del tipo che figura sul modello corrispondente. Se per la stessa approvazione del tipo sono menzionate diverse versioni/varianti di modelli con il peso a vuoto, il coefficiente di valutazione è determinato - distinguendo il tipo di cambio (manuale, automatico, sequenziale) e il numero di rapporti - in base al consumo e al peso a vuoto più elevati. I coefficienti di valutazione o le categorie di efficienza energetica determinati valgono in seguito per tutte le versioni/varianti di modelli dello stesso tipo di cambio che figurano sull'approvazione del tipo. La densità utilizzata per convertire i litri (diesel, benzina) o i m3 (gas naturale CNG) in chilogrammi ammonta a: - 745 kg/m3 per la benzina65; - 829

kg/m3 per il diesel66; - 0,654

kg/m3 per il gas naturale CNG67.

64 RS

741.41

65 Conformemente a una misurazione effettuata dal Laboratorio federale di prova dei materiali per l'Ufficio federale dell'energia nel 1998 66 Conformemente a una misurazione effettuata dal Laboratorio federale di prova dei materiali per l'Ufficio federale dell'energia nel 1998

Ordinanza

45

730.01

2.2.3 I veicoli sono suddivisi in base al loro coefficiente di valutazione in una delle sette categorie di efficienza A, B, C, D, E, F o G, conformemente alle seguenti condizioni: A:

Coefficienti di valutazione inferiori al coefficiente di valutazione BWZA/B, in modo che un settimo di tutti i modelli registri un valore uguale o inferiore B:

Coefficienti di valutazione tra BWZA/B e BWZA/B + BB = BWZB/C

C:

Coefficienti di valutazione tra BWZB/C e BWZB/C + BB = BWZC/D

D:

Coefficienti di valutazione tra BWZC/D e BWZC/D + BB = BWZD/E

E:

Coefficienti di valutazione tra BWZD/E e BWZD/E + BB = BWZE/F

F:

Coefficienti di valutazione tra BWZE/F e BWZE/F + BB = BWZF/G

G:

Coefficienti di valutazione superiori a BWZF/G dove:

margine delle categorie: 5

,

2

A/B

Ø

BWZ

BWZ

BB

=

BWZØ:

coefficiente di valutazione per il consumo di carburante e il peso a vuoto medi di tutti i modelli commercializzati La data di riferimento per il calcolo dei dati relativi al margine delle categorie è il 30 novembre dell'anno interessato. Il rilevamento dei dati si riferisce alle approvazioni del tipo dei modelli dei veicoli nuovi commercializzati.

Tutti i numeri sono arrotondati alla seconda cifra decimale.

I modelli con un coefficiente di valutazione identico sono sempre attribuiti alla stessa categoria di efficienza energetica.

Il Dipartimento fissa i limiti delle categorie di efficienza energetica. Li riesamina ogni due anni e se del caso li ridefinisce in base al rilevamento dei dati. Le nuove categorie di efficienza energetica sono comunicate dal Dipartimento prima del 31 gennaio dell'anno seguente. Entrano in vigore il 1° luglio.

67 Conformemente alla Direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al consumo di carburante dei veicoli a motore, GU L375 del 31.12.1980, pag. 36; modificata dalla Direttiva 1999/100/ CEE (GU L334 del 28.12.99, pag. 36).

Energia

46

730.01

3

Forma e collocazione delle indicazioni 3.1

Le indicazioni di cui al numero 2 della presente appendice devono essere apposte in modo ben visibile sull'autovettura o nelle sue vicinanze.

L'impostazione è data dal numero 6.1.

3.2

Se le indicazioni di cui al numero 2 della presente appendice devono essere integrate nei moduli già esistenti contenenti i dati e i prezzi o rappresentate su schermo, l'impostazione è data dal numero 6.2 (impostazione semplificata).

3.3

Le indicazioni di cui ai numeri 2.1.1 e 2.2.1 della presente appendice devono inoltre essere presentate in modo ben visibile sui listini dei prezzi specifici per Paese e sulle liste con informazioni tecniche. Ciò vale sia per le liste contenute negli stampati che per quelle su Internet. Sono fatte salve le liste nei prospetti, nelle riviste di marche e negli opuscoli espositivi che non contengono indicazioni sui prezzi. L'impostazione è data dal numero 6.3.

3.4

Nei testi promozionali, le indicazioni di cui ai numeri 2.1.1 e 2.2.1 della presente appendice devono essere presentate qualora siano evidenziati il consumo o le prestazioni del veicolo. Si intende per: a. testi promozionali: i testi pubblicitari che figurano in giornali, riviste, riviste di marche e prospetti, su volantini, manifesti e altri supporti pubblicitari nonché su Internet; b. prestazioni: i dati quantitativi espressi in CV o in kW, i dati sulla velocità massima, sull'accelerazione e le descrizioni di queste proprietà;

Ordinanza

47

730.01

c. evidenziazione: quando le prestazioni e/o il consumo figurano nei titoli o nei sottotitoli del testo promozionale;

- risaltano graficamente nel testo (per es. colore, grandezza dei caratteri, grassetto, riquadro); - sono le uniche caratteristiche relative alle prestazioni del veicolo che figurano nel testo; figurano isolatamente fuori dal testo.

L'impostazione è data dal numero 6.3.

4 Procedura

di

omologazione energetica

Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 delle automobili sono determinati conformemente all'articolo 97 capoverso 5 OETV 68.

5

Informazione del pubblico 5.1

L'Ufficio federale informa i consumatori in merito alle indicazioni di cui al numero 2 della presente appendice. Per quanto riguarda il contenuto, si applica per analogia quanto previsto dall'allegato II della direttiva 1999/94/CE. L'Ufficio federale fornisce liste corrispondenti a chi commercializza automobili nuove.

L'Ufficio federale può delegare tali compiti a terzi.

Chi commercializza automobili nuove, deve esporre le liste nel luogo di vendita e consegnarne gratuitamente copia dietro richiesta.

5.2

L'Ufficio federale analizza annualmente il consumo specifico di carburante del parco di veicoli nuovi e informa il pubblico sulla sua evoluzione. Può delegare tali compiti a terzi.

5.3

Chi commercializza automobili, è tenuto a fornire all'Ufficio federale o all'organo incaricato dall'Ufficio federale, entro il 15 aprile di ogni anno civile, i seguenti dati relativi alle automobili nuove immatricolate nell'anno civile precedente: a. numero e categoria, suddivisi per marca, modello (tipo) e versione; b. genere di carburante; c. peso a vuoto, cilindrata e potenza; d. consumo specifico di carburante, in litri per 100 km o, per i veicoli a gas, in m3 CNG per 100 chilometri, arrotondato alla prima cifra decimale; e. emissioni di CO2 in grammi per chilometro; f.

categoria di efficienza energetica.

68 RS

741.41

Energia

48

730.01

5.4

L'Ufficio federale delle strade comunica all'Ufficio federale o all'organo incaricato dall'Ufficio federale, entro il 15 febbraio di ogni anno, il numero delle automobili nuove immatricolate nell'anno civile precedente, suddivise per marca, tipo e genere di carburante.

5.5

L'Ufficio federale delle strade mette a disposizione dell'Ufficio federale o dell'organo incaricato dall'Ufficio federale, sotto forma adeguata, i dati tecnici dell'approvazione del tipo necessari per calcolare la dichiarazione delle merci e per completare la valutazione.

6

Indicazione del consumo energetico dei veicoli 6.1

Presentazione dettagliata delle etichetteEnergia (figure

1-4)

6.1 1 Formato originale dell'etichettaEnergia: DIN A4 6.1.2 Grandezza minima dei caratteri: (corpo): - titolo principale e indicazione della categoria di efficienza energetica: corpo 16;

- consumo di carburante, emissioni di, CO2 e efficienza energetica: corpo 14;

- marca, tipo: corpo 11; - testo e altre indicazioni: corpo 10.

6.1.3 Colori:

- testo nero, sfondo bianco; - frecce dell'efficienza energetica colorate; - freccia delle emissioni di CO2 da bianca a nera, sfumando; - barra del livello di emissioni di CO2 rossa; - barra della media delle emissioni di CO2 nera.

Ordinanza

49

730.01

Figura 1

Veicoli monovalenti a benzina e diesel azionati con miscele di carburanti non contenenti biocarburanti A

etichettaEnergia
Marca

XXXXX

Tipo

XXXXX

Carburante

Benzina o diesel (con o senza filtro antiparticolato) Cambio

XXXXX

Peso a vuoto

XXXX kg

Consumo di carburante X,X litri / 100 km Media: calcolata secondo le prescrizioni
della direttiva 80/1268/CEE Emissioni di CO2 XXX grammi / km Il CO2 è il composto gassoso a effetto serra, principale responsabile del surriscaldamento
della Terra

Efficienza energetica
Consumo di carburante riferito a tutti i tipi di
veicoli commercializzati aventi lo stesso peso Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet www.energieetikette.ch.
Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.

A [verde scuro] A [verde scuro B

[verde chiaro]

B

[verde chiaro

C [verde-giallo] C [verde-gia

D [giallo]

D [gia

E

[giallo-arancione]

E

[giallo-arancione

F

[arancione]

F

[arancione

G [rosso]

G [rosso

C

[verde-giallo]

[verde-g

Media di tutti i tipi di veicoli commercializzati 204

50

100

300

Energia

50

730.01

Figura 2

Veicoli monovalenti a benzina e diesel azionati con miscele di carburanti contenenti biocarburanti etichettaEnergia Marca

XXXXXXXXX

Tipo

XXXXXXXXX

Carburante

Cambio

XXXX

Peso a vuoto

XXXX kg

Consumo di carburante X,X litri / 100 km Media: calcolata secondo le prescrizioni
della direttiva 80/1268/CEE
Emissioni di CO2 XXX grammi / km di cui con effetto sul clima (quota di biocarburante senza effetto sul clima: XX%) Efficienza energetica
Consumo di carburante riferito a tutti i tipi di
veicoli commercializzati aventi lo stesso peso Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet www.energieetikette.ch.
Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.

XXX grammi / km

A [verde scuro] A [verde scuro B

[verde chiaro]

B

[verde chiaro

C [verde-giallo] C [verde-giallo D [giallo]

D [gia

E

[giallo-arancione]

E

[giallo-arancione

F

[arancione]

F

[arancione

G [rosso]

G [rosso

C

[verde-giallo]

[verde-g

Il CO2 è il composto gassoso a effetto serra, principale responsabile del surriscaldamento
della Terra

Benzina o diesel (con o senza filtro antiparticolato) Media di tutti i tipi di veicoli commercializzati 204

50

100

300

Ordinanza

51

730.01

Figura 3

Veicoli monovalenti a gas azionati con miscele di carburanti contenenti biocarburanti etichettaEnergia Marca

XXXXXXXXX

Tipo

XXXXXXXXX

Carburante

Gas naturale CNG

Cambio

XXXX

Peso a vuoto

XXXX kg

Consumo di carburante X,X m3 / 100 km Media: calcolata secondo le prescrizioni
della direttiva 80/1268/CEE
Emissioni di CO2 XXX grammi / km Efficienza energetica
Consumo di carburante riferito a tutti i tipi di
veicoli commercializzati aventi lo stesso peso Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet www.energieetikette.ch.
Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.

(X,X litri equivalente benzina) A [verde scuro] A [verde scuro B

[verde chiaro]

B

[verde chiaro

C [verde-giallo] C [verde-gia

D [giallo]

D [giall

E

[giallo-arancione]

E

[giallo-arancione

F

[arancione]

F

[arancione

G [rosso]

G [rosso

C

[verde-giallo]

[verde-g

di cui con effetto sul clima (quota di biocarburante senza effetto sul clima: XX%) XXX grammi / km

Il CO2 è il composto gassoso a effetto serra, principale responsabile del surriscaldamento
della Terra

Media di tutti i tipi di veicoli commercializzati 204

50

100

300

Energia

52

730.01

Figura 4

Veicoli bivalenti a gas che possono essere azionati con miscele di carburanti contenenti biocarburanti etichettaEnergia Marca

XXXXXXXXX

Tipo

XXXXXXXXX

Carburante

Gas naturale CNG / benzina Cambio

XXXXX

Peso a vuoto

XXXX kg

Consumo di carburante (funz. a gas) X,X m3 / 100 km
Media: calcolata secondo le prescrizioni
della direttiva 80/1268/CEE
Emissioni di CO2 (funz. gas) XXX grammi / km Efficienza energetica
Consumo di carburante riferito a tutti i tipi di
veicoli commercializzati aventi lo stesso peso Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet www.energieetikette.ch.
Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.

(X,X litri benzina equivalente) A [verde scuro] A [verde scuro B

[verde chiaro]

B

[verde chiaro

C [verde-giallo] C [verde-giall D [giallo]

D [gia

E

[giallo-arancione]

E

[giallo-arancione

F

[arancione]

F

[arancione

G [rosso]

G [rosso

C

[verde-giallo]

[verde-giallo

di cui con effetto sul clima (quota di biocarburante senza effetto sul clima: XX%) XXX grammi / km

Il CO2 è il composto gassoso a effetto serra, principale responsabile del surriscaldamento
della Terra

Media di tutti i tipi di veicoli commercializzati 204

50

100

300

Ordinanza

53

730.01

6.2

Impostazione semplificata (figure 5-8) 6.2.1 Parte nella quale la forma è libera: informazioni generali, dati tecnici e prezzo. Il tipo di carburante e il peso a vuoto devono figurare obbligatoriamente (per i veicoli diesel, anche l'informazione in merito alla presenza del
filtro antiparticolato).

6.2.2 Parte imposta (cfr. illustrazioni): questa parte deve comportare un'altezza minima di 120 mm e una larghezza minima di 160 mm. Non sono ammessi
altri campi. Le linee di separazione orizzontali sono obbligatorie, le linee
verticali facoltative.

6.2.3 Grandezza minima dei caratteri: (corpo): - indicazione della categoria di efficienza energetica: corpo 16; - consumo di carburante, emissioni di, CO2 e efficienza energetica: corpo 14;

- testo e altre indicazioni: corpo: 10.

6.2.4 Colori:

- testo nero, sfondo bianco; - frecce dell'efficienza energetica colorate; - freccia delle emissioni di CO2 da bianca a nera, sfumando; - barra del livello di emissioni di CO2 rossa; - barra della media delle emissioni di CO2 nera.

Energia

54

730.01

Figura 5

Veicoli monovalenti a benzina e diesel azionati con miscele di carburanti senza biocarburanti Consumo di carburante X,X litri / 100 km Media: calcolata secondo le prescrizioni
della direttiva 80/1268/CEE Emissioni di CO2 XXX grammi / km Il CO

2 è il composto gassoso a effetto serra, principale responsabile del surriscaldamento della Terra Efficienza energetica del veicolo
Consumo di carburante riferito a tutti i tipi di veicoli commercializzati aventi lo stesso peso Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO 2, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet www.energieetikette.ch.

Il consumo di carburante e le emissioni di CO 2 di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.

A [verde scuro] A [verde scuro B [verde chiaro] B [verde chiaro C [verde-giallo] C [verde-giall D [giallo]

D [gia

E [giallo-arancione] E [giallo-arancione F

[arancione]

F

[arancione

G [rosso]

G [rosso

C

[giallo-verde]

[giallo-verde

Media di tutti i tipi di veicoli commercializzati 204

50

100

300

Ordinanza

55

730.01

Figura 6

Veicoli monovalenti a benzina e diesel azionati con miscele di carburanti contenti biocarburanti Consumo di carburante X,X litri / 100 km Media: calcolata secondo le prescrizioni
della direttiva 80/1268/CEE Emissioni di CO2 XXX grammi / km Efficienza energetica del veicolo
Consumo di carburante riferito a tutti i tipi di veicoli commercializzati aventi lo stesso peso Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO 2, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet www.energieetikette.ch.

Il consumo di carburante e le emissioni di CO 2 di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.

di cui con effetto sul clima
(quota di biocarburante senza effetto sul clima: XX%) XXX grammi / km

A [verde scuro] A [verde scuro B

[verde chiaro]

B

[verde chiaro

C [verde-giallo] C [verde-giallo D [giallo]

D [giall

E

[giallo-arancione]

E

[giallo-arancione

F

[arancione]

F

[arancione

G [rosso]

G [rosso

C

[verde-giallo]

[verde-g

Il CO

2 è il composto gassoso a effetto serra, principale responsabile del surriscaldamento della Terra Media di tutti i tipi di veicoli commercializzati 204

50

100

300

Energia

56

730.01

Figura 7

Veicoli monovalenti a gas azionati con miscele di carburanti contenenti biocarburanti Consumo di carburante X,X m3 / 100 km Media: calcolata secondo le prescrizioni
della direttiva 80/1268/CEE Emissioni di CO2 XXX grammi / km Efficienza energetica del veicolo
Consumo di carburante riferito a tutti i tipi di veicoli commercializzati aventi lo stesso peso Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO 2, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet www.energieetikette.ch.

Il consumo di carburante e le emissioni di CO 2 di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.

(X,X litri equivalente benzina) A [verde scuro] A [verde scuro B [verde chiaro] B [verde chiaro C [verde-giallo] C [verde-giall D [giallo]

D [gia

E [giallo-arancione] E [giallo-arancione F

[arancione]

F

[arancione

G [rosso]

G [rosso

C

[verde-giallo]

[verde-giallo

di cui con effetto sul clima
(quota di biocarburante senza effetto sul clima: XX%) XXX grammi / km

Il CO

2 è il composto gassoso a effetto serra, principale responsabile del surriscaldamento della Terra Media di tutti i tipi di veicoli commercializzati 204

50

100

300

Ordinanza

57

730.01

Figura 8

Veicoli bivalenti a gas che possono essere azionati con miscele di carburanti contenenti biocarburanti Consumo di carburante (funz. a gas) X,X m3 / 100 km Media: calcolata secondo le prescrizioni
della direttiva 80/1268/CEE Emissioni di CO2 (funz. a gas) XXX grammi / km Efficienza energetica del veicolo
Consumo di carburante riferito a tutti i tipi di veicoli commercializzati aventi lo stesso peso Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO 2, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet www.energieetikette.ch.

Il consumo di carburante e le emissioni di CO 2 di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.

(X,X litri equivalente benzina) A [verde scuro] A [verde scuro B [verde chiaro] B [verde chiaro C [verde-giallo] C [verde-gia

D [giallo]

D [giall

E [giallo-arancione] E [giallo-arancione F

[arancione]

F

[arancione

G [rosso]

G [rosso

C

[verde-giallo]

[verde-giallo

di cui con effetto sul clima
(quota di biocarburante senza effetto sul clima: XX%) XXX grammi / km

Il CO

2 è il composto gassoso a effetto serra, principale responsabile del surriscaldamento della Terra Media di tutti i tipi di veicoli commercializzati 204

50

100

300

6.3

Impostazione in liste e testi promozionali 6.3.1 Grandezza minima dei caratteri: i dati di cui al numero 2 della presente appendice devono essere indicati almeno con lo stesso corpo del testo.

6.3.2 Per le emissioni di CO2 deve essere utilizzato il seguente testo: «Emissioni di CO2: x g/km (y g/km: media di tutti i modelli di vetture nuove)».

Energia

58

730.01

Appendice 3.769 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2) Indicazioni relative al consumo d'energia dei forni elettrici 1. Campo

d'applicazione 1.1

I forni elettrici con raccordo alla rete sono sottoposti a una procedura di omologazione energetica.

1.2

Gli apparecchi seguenti non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica: a. gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia;

b. gli apparecchi portatili non destinati al montaggio fisso e di peso inferiore ai 18 kg.

2.

Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione 2.1

Il consumo d'energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente: a. alla direttiva 92/75/ CEE del Consiglio del 22 settembre 199270 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

b. alla direttiva 2002/40/CE della Commissione dell'8 maggio 200271 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico.

2.2

Chiunque commercializza forni elettrici deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, ecc.).

69 Introdotta dal n. I cpv. 2 dell'O del 19 nov. 2003, , in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4747).

70 GU n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

71 GU n. L 128 del 15.05.2002, pag. 45.

Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Ordinanza

59

730.01

3. Procedura di

omologazione energetica

Il consumo di energia e altre proprietà degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 50304.

4. Disposizione transitoria

I forni elettrici non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato il 30 giugno 2004 al più tardi.

Energia

60

730.01

Appendice 3.872 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2) Indicazione del consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico

1

Campo di applicazione 1.1

I condizionatori d'aria per uso domestico alimentati dalla corrente di rete soggiacciono alla procedura di omologazione energetica.

1.2

Non soggiacciono alla procedura di omologazione energetica: a. gli apparecchi che possono essere azionati con un'altra fonte di energia; b. gli apparecchi a pompa di calore aria-acqua o acqua-acqua; c. gli apparecchi con una potenza (potenza frigorifera) superiore a 12 kW.

2

Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione 2.1

Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente: a. alla Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 199273 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

b. alla Direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 200274, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico.

2.2

Chi commercializza condizionatori d'aria per uso domestico deve avere cura che l'etichettaEnergia figuri sugli esemplari in esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e nella documentazione di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso).

72 Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411).

73 GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16 74 GU L 86 del 3.04.2002, pag. 26 Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Ordinanza

61

730.01

3 Procedura

di

omologazione energetica

Il consumo di energia e altre proprietà degli apparecchi menzionati al numero 1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 14511.

4 Disposizioni transitorie

Gli apparecchi che non soddisfano i requisiti della presente appendice devono essere tolti dal mercato entro e non oltre il 31 dicembre 2006.

Energia

62

730.01

Appendice 475 (art. 1c)

Esigenze in materia di etichettatura e di contabilità dell'elettricità 1

Contabilità dell'elettricità per le aziende soggette all'obbligo di etichettatura e d'informazione 1.1

La contabilità dell'elettricità comprende i dati necessari per adempiere all'obbligo di etichettatura e d'informazione (art. 1a e 1b).

1.2

L'anno di riferimento della contabilità dell'elettricità è l'anno civile precedente.

1.3

I vettori energetici devono essere designati come segue: Categorie principali obbligatorie Sottocategorie

Energie rinnovabili Forza idrica

Altre energie rinnovabili Energia

solare

Energia

eolica

Biomassaa Geotermia Energie non rinnovabili Energia nucleare

Vettori energetici fossili Petrolio Gas

naturale

Carbone Rifiutib

Vettori energetici non omologabili a

Biomassa solida e liquida e biogas, senza rifiuti in impianti d'incenerimento e in discariche.

b

Rifiuti in impianti d'incenerimento e in discariche.

75 Introdotta dal n. II 2 dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

Ordinanza

63

730.01

1.4

Se vi sono vettori energetici da contabilizzare nelle categorie principali «Altre energie rinnovabili» e «Vettori energetici fossili», devono essere indicate tutte le sottocategorie.

1.5

La base per l'attribuzione a una categoria è costituita dalla relativa prova, in particolare dal contratto, dalla prova conformemente all'articolo 1d, dalla prova d'origine, dal certificato o dallo stato del contatore dell'impianto di produzione. La prova di riferimento deve poter essere presentata nei controlli successivi.

1.6

Se non sussiste alcuna prova di riferimento o se non è possibile stabilire chiaramente il metodo di produzione e l'origine, il quantitativo di elettricità corrispondente deve essere attribuito alla categoria principale «Vettori energetici non omologabili».

1.7

Ogni categoria contiene come indicazione dell'origine le quote di elettricità prodotta in Svizzera e all'estero. Questa indicazione non è richiesta per la categoria principale «Vettori energetici non omologabili».

1.8

L'elettricità che non viene fornita direttamente ai propri consumatori finali deve essere dedotta nel calcolo dell'insieme dei fornitori. Questa fattispecie si applica in particolare per le forniture di elettricità concordate contrattualmente di una o più categorie di vettori energetici a rivenditori svizzeri o esteri o a consumatori finali esteri.

1.9

L'Ufficio federale elabora, in collaborazione con le aziende del settore dell'elettricità, un supporto d'esecuzione per la contabilità dell'elettricità.

2

Etichettatura per aziende soggette all'obbligo di

etichettatura 2.1

L'etichettatura per i consumatori finali ha luogo almeno una volta ogni anno civile, sul conteggio dell'elettricità o in allegato, indirizzato agli stessi. Sono consentite ulteriori pubblicazioni.

2.2

Le aziende soggette all'obbligo di etichettatura sono tenute a informare i consumatori finali anche quando il conteggio dell'elettricità è presentato da un'altra azienda.

2.3

L'etichettatura deve riferirsi ai dati dell'anno civile precedente al più tardi a partire dal 1° luglio.

2.4

L'etichettatura si effettua mediante tabella (es.: figura 1). Le dimensioni della tabella devono essere di almeno 10 × 7 cm.

2.5

È consentito completare la tabella con grafici (es.: figura 2) o con altre informazioni supplementari, ad esempio sui prodotti di elettricità acquistati da determinati gruppi di clienti (es.: figura 3) se è garantita la comprensione e la leggibilità della tabella.

Energia

64

730.01

Esempio di tabella per l'etichettatura dell'elettricità in base alle esigenze minime Figura 1

Votre fournisseur de courant: EAE ABC

Contact:

www.EAE-ABC.ch; Tél: 044-111 22 33 Année de référence: 2005

en %

Total

En Suisse

Energies renouvelables 50.0%

40.0%

Energie hydraulique 50.0%

40.0%

Autres énergies renouvelables 0.0%

0.0%

Energies non renouvelables 45.0%

30.0%

Energie nucléaire

45.0%

30.0%

Energies fossiles

0.0%

0.0%

Déchets

2.0%

2.0%

Agents énergétiques non vérifiables 3.0%

Total 100.0% 72.0%

Le courant fourni à nos client à été produit à partir de: Marquage de l'électricité 10 cm

7 cm

Esempio di tabella per l'etichettatura dell'elettricità completata con un grafico Figura 2

Votre fournisseur de courant: EAE ABC

Contact:

www.EAE-ABC.ch; Tél: 044-111 22 33 Année de référence: 2005

en %

Total

En Suisse

Energies renouvelables 50.0%

40.0%

Energie hydraulique 50.0%

40.0%

Autres énergies renouvelables 0.0%

0.0%

Energies non renouvelables 45.0%

30.0%

Energie nucléaire

45.0%

30.0%

Energies fossiles

0.0%

0.0%

Déchets

2.0%

2.0%

Agents énergétiques non vérifiables 3.0%

Total 100.0% 72.0%

Marquage de l'électricité 10 cm

7 cm

Le courant fourni à nos client à été produit à partir de: Energies non

renouvelables

45%

Déchets

2%

Agents

énergétiques non

vérifiables

3%

Energies

renouvelables

50%

Etichettatura della corrente Il vostro fornitore di corrente: EVU ABC

Contatto:

www.EVU-ABC.ch; tel. 01 111 22 33 Anno di riferimento: 2004

La corrente fornita ai nostri clienti è stata prodotta con: in %

Totale

dalla Svizzera Energie rinnovabili Forza idrica
Altre energie rinnovabili Energie non rinnovabili Energia nucleare
Vettori energetici fossili Rifiuti Vettori energetici non omologabili Totale Etichettatura della corrente Il vostro fornitore di corrente: EVU ABC
Contatto:

www.EVU-ABC.ch; tel. 01 111 22 33 Anno di riferimento: 2004
La corrente fornita ai nostri clienti è stata prodotta con:
in % Totale

dalla Svizzera Energie rinnovabili Forza idrica

Altre energie rinnovabili Energie non rinnovabili Energia nucleare

Vettori energetici fossili Rifiuti

Vettori energetici non omologabili Totale

Rifiuti:

2%

Vettori

energetici non

omologabili:

3%

Energie non

rinnovabili:

45%

Energie

rinnovabili:

50%

Ordinanza

65

730.01

Esempio di tabella per l'etichettatura dell'elettricità con informazioni supplementari sul prodotto di elettricità fornito a un determinato gruppo di clienti Votre fournisseur de courant: EAE ABC

Contact:

www.EAE-ABC.ch; Tél: 044-111 22 33 Votre produit: "ABC-Hydro"

Année de référence: 2005

en %

Total

En Suisse

Total

En Suisse

Energies renouvelables 50.0%

40.0%

100.0%

100.0%

Energie hydraulique 50.0%

40.0%

100.0%

100.0%

Autres énergies renouvelables 0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Energies non renouvelables 45.0%

30.0%

0.0%

0.0%

Energie nucléaire

45.0%

30.0%

0.0%

0.0%

Energies fossiles

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Déchets

2.0%

2.0%

0.0%

0.0%

Agents énergétiques non vérifiables 3.0%

0.0%

Total 100.0% 72.0%

100.0%

100.0%

10 cm

7 cm

Marquage de l'électricité Vortre produit "ABC-Hydro" a été produit à partir de: Le courant fourni à nos client à été produit à partir de: Etichettatura della corrente Il vostro fornitore di corrente: EVU ABC
Contatto: www.EVU-ABC.ch; tel. 01 111 22 33

Anno di riferimento: 2005

La corrente fornita ai nostri clienti è stata prodotta con: in %

Totale

dalla Svizzera Energie rinnovabili Forza idrica
Altre energie rinnovabili Energie non rinnovabili Energia nucleare
Vettori energetici fossili Rifiuti Vettori energetici non omologabili Totale Prodotto di elettricità: «ABC-Hydro»

Totale

dalla Svizzera Il prodotto «ABC-Hydro» che vi è stato fornito è stato prodotto con:

Energia

66

730.01